Introduzione
La procedura di pignoramento della pensione rappresenta uno degli strumenti esecutivi più invasivi che il creditore può utilizzare per soddisfare i propri crediti. Per il pensionato, subire un prelievo forzoso sul trattamento previdenziale può tradursi in un grave squilibrio della vita quotidiana e nell’impossibilità di far fronte alle necessità primarie. Da anni il legislatore e la giurisprudenza intervengono per bilanciare l’esigenza di soddisfare i diritti dei creditori con la tutela del diritto ad un’esistenza dignitosa sancito dagli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. Le norme sul pignoramento della pensione sono state modificate più volte, l’ultima nel 2022 con il decreto‑legge 115/2022 e di recente con il decreto‑legge 19/2024, portando a un regime più favorevole al debitore ma anche complesso da interpretare. In questo articolo troverai una guida completa e aggiornata a novembre 2025, basata su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali, che ti consentirà di comprendere i tuoi diritti e di agire tempestivamente per difenderti.
Perché è importante conoscerle
La pensione rappresenta per molti l’unica fonte di sostentamento, spesso frutto di anni di lavoro. Un pignoramento sproporzionato o illegittimo può compromettere irreparabilmente l’equilibrio finanziario del pensionato. Conoscere le norme che fissano i limiti di pignorabilità, le procedure e le possibilità di opposizione consente di:
- evitare gli errori più comuni (come ignorare l’atto di pignoramento o non rispettare i termini per l’opposizione);
- riconoscere quando la procedura è nulla o inefficace, ad esempio perché viola i limiti di un quinto o i nuovi minimi introdotti dal legislatore;
- valutare strategie alternative (rottamazioni dei debiti fiscali, piani di rientro, strumenti della legge 3/2012 per sovraindebitamento) che possono ridurre o annullare gli effetti del pignoramento;
- agire con tempestività per salvaguardare la parte impignorabile della pensione.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
In Italia la disciplina del pignoramento della pensione è frutto di una stratificazione normativa e giurisprudenziale che mira a conciliare due esigenze contrapposte: la tutela del creditore e il diritto del debitore a mantenere un tenore di vita dignitoso. Di seguito vengono analizzate le principali fonti normative e le sentenze più rilevanti.
1.1 Articolo 545 del Codice di procedura civile
L’articolo 545 c.p.c. è il cuore della disciplina. Al comma 1 stabilisce che possono essere pignorati “i crediti del debitore che abbiano per oggetto somme di denaro o beni fungibili”. Tuttavia, ai commi successivi introduce limiti e divieti. Nelle successive modifiche, il legislatore ha differenziato tra crediti assolutamente impignorabili e crediti parzialmente impignorabili:
- Crediti assolutamente impignorabili: trattamenti di famiglia, assegni di maternità e natalità, indennità di malattia, assegni a carattere assistenziale, erogazioni per funerali, contributi per l’acquisto di mezzi di ausilio ai disabili. La logica è che queste somme assolvono a funzioni di sostentamento immediato e non possono essere sottratte in alcun modo al beneficiario .
- Crediti parzialmente impignorabili: rientrano in questa categoria i salari, gli stipendi e le pensioni. Per tali crediti l’articolo 545 prevede un limite massimo di pignorabilità pari a un quinto del netto percepito. La ratio è la necessità di consentire al debitore di sopravvivere e quindi l’ordinamento consente al creditore di agire solo sulla parte eccedente tale limite .
Nel caso delle pensioni, oltre al limite di un quinto, la norma prevede un minimo vitale non pignorabile. Per comprendere come si calcoli, bisogna fare riferimento alle modifiche introdotte dal decreto‑legge 115/2022, convertito con la legge 142/2022, e successivamente integrate dal decreto‑legge 19/2024.
1.2 Modifiche del decreto‑legge 115/2022 (convertito con legge 142/2022)
L’art. 21‑bis del D.L. 115/2022, inserito durante la conversione in legge, ha innalzato la quota impignorabile della pensione da 1,5 volte l’assegno sociale (vecchia previsione) a 2 volte l’assegno sociale, fissando comunque un minimo di 1.000 € . Ciò significa che, a partire dal 22 settembre 2022, la parte della pensione fino a due volte il valore mensile dell’assegno sociale è insensibile al pignoramento, indipendentemente dall’importo della pensione. Soltanto la parte eccedente può essere sottoposta a pignoramento nei limiti di un quinto. La stessa norma ha disposto che questo limite si applica anche alle procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione .
La finalità della modifica è stata dichiarata espressamente dall’INPS con la circolare n. 38/2023: la tutela del pensionato e l’adeguamento ai valori costituzionali di dignità e sufficienza di mezzi. La circolare precisa che il nuovo limite “si applica a tutte le procedure esecutive pendenti e che i pignoramenti effettuati oltre tali soglie sono radicalmente nulli” .
1.3 Modifiche del decreto‑legge 19/2024 (c.d. decreto PNRR 4)
Il D.L. 19/2024, convertito con legge 56/2024, è intervenuto sul codice di procedura civile modificando gli articoli 546, 551‑bis e 553. Le novità riguardano prevalentemente la procedura del pignoramento presso terzi e fissano scadenze più brevi per gli adempimenti del terzo pignorato, una nuova decadenza decennale per il pignoramento e l’applicazione della regola del triplo assegno sociale alle somme accreditate su conto corrente, già introdotta nel 2015 ma ora consolidata. In particolare, l’art. 551‑bis stabilisce che l’efficacia del pignoramento presso terzi cessa decorsi dieci anni dalla notifica dell’atto, a meno che il creditore non abbia ottenuto l’assegnazione . Inoltre, l’art. 546 c.p.c. prevede che l’ordinanza di assegnazione contenga le informazioni per il terzo sull’obbligo di trattenuta e che l’inadempimento possa essere sanzionato. Infine, è stata confermata l’applicazione del triplo dell’assegno sociale come soglia impignorabile per i depositi bancari: sui saldi bancari sono impignorabili somme fino a tre volte l’assegno sociale (circa 1.616 € nel 2025), sempreché derivino da pensione accreditata .
1.4 Art. 2 del d.P.R. 180/1950 e il nuovo minimo vitale
Prima delle modifiche del 2022, la disciplina del pignoramento della pensione era contenuta nel d.P.R. 180/1950 (Testo unico delle leggi sul credito ai dipendenti). Tale norma stabiliva un meccanismo complicato di detrazioni e quozienti per stabilire la parte pignorabile. Il d.l. 115/2022 ha parzialmente abrogato l’art. 2, eliminando il riferimento ai quozienti e introducendo una regola più semplice: si pignora solo la parte eccedente il doppio dell’assegno sociale, fermo restando il limite del quinto . La conseguenza è che oggi il d.P.R. 180/1950 viene in rilievo solo per i pignoramenti eseguiti prima del 2022, per i quali continua ad applicarsi il vecchio sistema.
1.5 Art. 72‑ter d.P.R. 602/1973 (esecuzione esattoriale)
Quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER), si applicano regole speciali. L’art. 72‑ter del d.P.R. 602/1973 consente all’Agente della riscossione di procedere al pignoramento presso terzi con un semplice ordine di pagamento, senza necessità di passare per il giudice. Le somme percepite a titolo di stipendio o pensione sono pignorabili secondo scaglioni progressivi: 1/10 per importi fino a 2.500 €, 1/7 per importi tra 2.500 € e 5.000 €, 1/5 per importi superiori . Questi scaglioni valgono solo per l’AdER; per i creditori privati continua ad applicarsi la regola del quinto. Va ricordato che l’AdER può comunque beneficiare delle norme più favorevoli introdotte nel 2022 (doppio assegno sociale) per la parte impignorabile della pensione .
1.6 Giurisprudenza rilevante
Cassazione Sezioni Unite, sentenza 26252/2022
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 26252/2022 ha affrontato il tema della natura e della finalità dell’art. 545 c.p.c., affermando che la norma mira a garantire un bilanciamento tra effettività della tutela esecutiva e diritto del debitore a un’esistenza dignitosa. La Corte ha sottolineato che la distinzione tra crediti assolutamente e relativamente impignorabili è strumentale a tale equilibrio e che il pignoramento eseguito oltre i limiti imposti dalla legge è radicalmente nullo e la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice .
Cassazione, ordinanza 6 gennaio 2025
Con ordinanza del 6 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che quando la pubblica amministrazione recupera somme nei confronti di un pensionato, la compensazione operata sulla pensione costituisce una “compensazione propria” e, in quanto tale, soggetta ai limiti di un quinto previsti dall’art. 545 c.p.c. e dall’art. 2 d.P.R. 180/1950 . La decisione ha importanza perché conferma che anche in assenza di un formale pignoramento, la trattenuta diretta sulla pensione da parte dell’INPS o di altre amministrazioni deve rispettare i limiti di legge .
Corte costituzionale, sentenza n. 12/2019
La Corte costituzionale con la sentenza n. 12/2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del d.l. 83/2015 nella parte in cui non estendeva ai procedimenti pendenti la tutela prevista dall’ottavo comma dell’art. 545 c.p.c. per le somme già accreditate su conto corrente a titolo di pensione . La Corte ha affermato che la protezione del minimo vitale del pensionato prevale sul legittimo affidamento del creditore alla prosecuzione della procedura esecutiva.
Giurisprudenza di merito più recente
Numerose pronunce dei Tribunali italiani, tra cui la decisione del Tribunale di Trieste del 2025, hanno precisato che in presenza di più pignoramenti sulla stessa pensione, è possibile procedere a più prelievi purché la somma complessiva non superi il 50 % della quota pignorabile. La decisione, riportata da LexCED, ha ritenuto legittimo un secondo pignoramento perché la somma complessiva prelevata rimaneva entro la metà della quota pignorabile . Altre sentenze di merito hanno confermato l’applicazione retroattiva della soglia di due volte l’assegno sociale e la nullità dei pignoramenti che non rispettano tale limite.
1.7 L’assegno sociale 2025
Per il calcolo della quota impignorabile è fondamentale conoscere il valore aggiornato dell’assegno sociale. Nel 2025 l’INPS ha determinato l’assegno sociale in 538,68 € per i soggetti con meno di 70 anni. Per gli ultra settantenni l’importo è maggiorato a 739,83 € . Ne deriva che il doppio dell’assegno sociale ammonta a circa 1.077,36 € (o 1.479,66 € per ultra settantenni), mentre il triplo è circa 1.616,04 € (2.219,49 € per ultra settantenni). Queste soglie vanno tenute presenti per stabilire la parte impignorabile della pensione e dei saldi di conto corrente.
2. Procedura di pignoramento passo per passo
Il pignoramento della pensione può avvenire per diverse categorie di creditori (privati, banche, finanziarie, Agenzia delle Entrate‑Riscossione) e si articola in più fasi. Comprendere la procedura consente al debitore di controllare la correttezza degli atti, verificare il rispetto dei termini e valutare le possibili difese.
2.1 Notifica del titolo esecutivo e precetto
Per i creditori diversi dall’AdER, la procedura esecutiva si apre con la notifica del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, contratto di mutuo con clausola esecutiva, ecc.) e del precetto. Il precetto è l’atto con cui il creditore intima al debitore di adempiere entro 10 giorni, pena l’avvio dell’esecuzione forzata. In materia di pensioni, il precetto deve contenere l’indicazione dell’importo complessivo e del criterio di calcolo della somma da pignorare.
2.2 Atto di pignoramento presso terzi
Trascorsi i 10 giorni dal precetto senza pagamento, il creditore può notificare l’atto di pignoramento presso terzi. Per le pensioni, il terzo pignorato è l’INPS (o altro ente pensionistico). L’atto deve contenere:
- i dati delle parti;
- l’indicazione del titolo esecutivo e del precetto;
- la descrizione del credito pignorato (es. pensione di vecchiaia n. XXX);
- l’avvertimento al terzo di non pagare il debitore ma di depositare le somme presso il giudice;
- l’invito al terzo a rendere la dichiarazione di quanto a sua volta deve al debitore.
L’atto di pignoramento si notifica sia al terzo (INPS) sia al debitore. Da questo momento decorrono termini stringenti per le dichiarazioni e le opposizioni.
2.3 Dichiarazione del terzo (INPS)
Ai sensi dell’art. 546 c.p.c., come modificato dal D.L. 19/2024, l’INPS deve rendere la propria dichiarazione entro il 20° giorno dalla notifica. La dichiarazione può essere inviata via PEC e deve indicare l’ammontare dei crediti oggetto di pignoramento (es. pensione lorda, trattenute fiscali, importo netto, eventuali altri pignoramenti in corso). Se l’INPS non rende dichiarazione o se la dichiarazione è contestata, il giudice può fissare apposita udienza e, in caso di inadempimento del terzo, condannarlo al pagamento della somma dovuta in luogo del debitore.
2.4 Udienza di comparizione e ordinanza di assegnazione
Ricevuta la dichiarazione del terzo, il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza di comparizione, nella quale verifica l’esistenza del credito, ascolta le parti e decide sulla richiesta di assegnazione. A conclusione dell’udienza, se sussistono i presupposti, pronuncia l’ordinanza di assegnazione con cui dispone che l’INPS versi direttamente al creditore le somme nei limiti di legge (massimo un quinto della parte eccedente il doppio assegno sociale, salvo regole diverse per l’AdER). L’ordinanza può essere impugnata con opposizione agli atti esecutivi o opposizione all’esecuzione nei termini di legge.
2.5 Esecuzione e pagamento rateale
L’INPS, ricevuta l’ordinanza di assegnazione, inizia ad accantonare mensilmente le somme pignorate e a versarle al creditore fino a concorrenza del credito indicato nell’ordinanza. Nel caso di più pignoramenti, la trattenuta non può superare il 40 % della quota pignorabile: ciò significa che, se la quota pignorabile mensile è 200 €, il primo pignoramento potrà prelevare 100 € e il secondo ulteriori 80 €, lasciando comunque 20 € di margine (questo criterio è stato ribadito dal Tribunale di Trieste nel 2025 ).
2.6 Procedura semplificata per l’AdER
Quando il creditore è l’Agente della riscossione, non si segue la procedura ordinaria con titolo e precetto. È sufficiente la notifica dell’atto di pignoramento redatto dal funzionario di AdER; l’INPS blocca immediatamente la pensione nella misura indicata, applicando i scaglioni del 10%, 1/7 o 1/5 a seconda dell’importo lordo della pensione . Il debitore può comunque proporre ricorso al giudice dell’esecuzione per far valere eventuali vizi (es. superamento del minimo vitale, prescrizione del credito, invalidità del ruolo, impignorabilità del trattamento).
3. Difese e strategie legali
Affrontare un pignoramento della pensione richiede un’attenta valutazione della documentazione, la verifica della legittimità degli atti e la scelta della strategia difensiva più adatta. Di seguito sono illustrate le principali difese.
3.1 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
L’opposizione all’esecuzione mira a contestare l’inesistenza o invalidità del titolo esecutivo. Può essere proposta quando, ad esempio:
- il titolo non è definitivo (es. decreto ingiuntivo non opposto per caso fortuito);
- il credito è prescritto;
- il debitore ha già adempiuto o è stato riconosciuto un pagamento non imputato;
- il pignoramento avviene in assenza di un titolo valido (es. cartella di pagamento annullata).
Il ricorso deve essere depositato dinanzi al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dall’atto impugnato (precetto, pignoramento, ordinanza di assegnazione). La difesa deve essere affidata a un avvocato munito di procura.
3.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Questa forma di opposizione riguarda i vizi formali dell’atto di pignoramento o dell’ordinanza di assegnazione. È l’azione da esperire quando:
- l’atto di pignoramento non contiene gli elementi essenziali (mancanza del titolo, omessa indicazione del debito, omissione dell’intimazione al terzo);
- la notificazione è stata irregolare (es. fatta a persona non legittimata, senza restituzione dell’avviso di ricevimento);
- il giudice ordina trattenute eccedenti i limiti di legge (es. preleva una parte della pensione che dovrebbe essere esclusa perché rientrante nel doppio dell’assegno sociale).
L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto, pena la decadenza. È consigliabile allegare documentazione (estratto contributivo, buste paga, documentazione medica se si contestano invalidità) e riferimenti normativi.
3.3 Rilevazione d’ufficio della nullità
Come stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il giudice dell’esecuzione può rilevare d’ufficio la nullità del pignoramento quando esso viola le norme imperative sui limiti di pignorabilità . Ciò significa che, anche in assenza di un’istanza del debitore, il giudice può dichiarare inefficace il pignoramento e disporre la restituzione delle somme indebitamente trattenute. Tuttavia è fortemente consigliato che il pensionato, assistito da un legale, solleciti questa valutazione tramite memoria difensiva.
3.4 Istanza di riduzione della misura del pignoramento
Se la percentuale prelevata compromette gravemente la possibilità del pensionato di far fronte alle spese essenziali, è possibile presentare al giudice un’istanza di riduzione del pignoramento. Tale facoltà trova fondamento sia nei principi costituzionali sia nell’art. 544 c.p.c., che consente al giudice di ridurre la misura dell’esecuzione in considerazione delle esigenze del debitore. Ad esempio, in presenza di spese mediche rilevanti, di familiari a carico o di altre necessità impreviste, il giudice può autorizzare un prelievo inferiore a un quinto.
3.5 Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)
Il debitore può proporre istanza di conversione del pignoramento, depositando una somma di denaro pari al credito pignorato maggiorato delle spese. Nel contesto delle pensioni, questa opzione è meno frequente perché presuppone la disponibilità immediata di somme sufficienti a saldare il debito. Tuttavia, in caso di eredità o liquidazione di beni, consente di liberare la pensione da qualsiasi trattenuta.
3.6 Piani di rientro e negoziazione con il creditore
Il pensionato può concordare con il creditore un piano di rientro volontario che consenta di sospendere o revocare il pignoramento. Questa soluzione è più facile con i creditori privati (banche, finanziarie) rispetto all’AdER, che è vincolata da normative specifiche. Un avvocato esperto può negoziare condizioni più favorevoli, ad esempio spalmando il debito su un orizzonte temporale più ampio o ottenendo la remissione degli interessi.
3.7 Rimedi contro il pignoramento dell’AdER
Per contrastare un pignoramento esattoriale occorre verificare innanzitutto la validità della cartella di pagamento e degli eventuali avvisi di intimazione. Motivi di opposizione possono essere:
- prescrizione del credito tributario (5 anni per imposte dirette e IVA, 3 anni per bollo auto, ecc.);
- errata iscrizione a ruolo (debito inesistente o importo calcolato male);
- mancato rispetto dei limiti di pignorabilità (es. prelievo oltre la soglia del doppio assegno sociale);
- violazione del principio di proporzionalità (es. prelievi eccessivi rispetto alla situazione economica del debitore).
Il ricorso può essere proposto dinanzi al tribunale competente in composizione monocratica con rito semplificato. Spesso è utile affiancare l’azione giudiziale a una richiesta di definizione agevolata (rottamazione o stralcio), come vedremo nel paragrafo 4.
3.8 La legge 3/2012 e gli strumenti di composizione della crisi
In caso di sovraindebitamento, il pensionato può accedere agli strumenti della Legge 3/2012 (ora confluiti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Essi comprendono:
- Piano del consumatore: rivolto ai debitori consumatori, consente di proporre un piano di rientro ai creditori con riduzione del debito e pagamento rateale calibrato sul reddito disponibile. Se omologato, blocca tutte le procedure esecutive, compreso il pignoramento della pensione.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: simile al piano del consumatore ma richiede l’approvazione di una maggioranza qualificata dei creditori.
- Liquidazione controllata: in ipotesi di assenza di un reddito sufficiente, è possibile mettere a disposizione il proprio patrimonio per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione.
L’Avv. Monardo e il suo team, in qualità di gestori della crisi e professionisti fiduciari di un OCC, possono assistere nella predisposizione dei piani e nella richiesta di omologazione al tribunale.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e altre soluzioni
Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto numerose misure di definizione agevolata dei debiti tributari per favorire il rientro di contribuenti in difficoltà. Tali misure possono incidere direttamente sul pignoramento della pensione.
4.1 Rottamazione delle cartelle e definizione agevolata 2023–2024
La “Rottamazione‑quater”, prevista dalla legge di bilancio 2023 e prorogata dalla legge di bilancio 2024, ha consentito ai debitori fiscali di estinguere i carichi affidati all’AdER fino al 30 giugno 2022 pagando solo imposta e contributo, senza sanzioni e interessi. Il beneficio consiste nella sospensione delle azioni esecutive (comprese le trattenute sulla pensione) per tutta la durata del piano di pagamento.
Per le domande presentate entro la scadenza (30 giugno 2023), l’AdER ha emesso i piani di pagamento con rate fino a 5 anni. Chi è in regola con i versamenti può ottenere l’annullamento dei pignoramenti pregressi. Se il contribuente non versa una rata, il beneficio decade e il pignoramento riprende per intero.
4.2 Stralcio dei mini‑debiti
Il d.l. 119/2023 ha introdotto la possibilità di stralciare automaticamente i debiti fiscali fino a 1.000 € relativi al periodo 2000–2015. Anche questo stralcio incide sui pignoramenti, poiché l’AdER non può pretendere somme già annullate. Il pensionato può quindi chiedere la cessazione del pignoramento per la parte riferibile ai debiti stralciati.
4.3 Rottamazione e saldo e stralcio 2025
Al momento (novembre 2025) il Parlamento discute ulteriori misure di definizione agevolata per i debiti affidati all’AdER nel 2023–2024. In particolare, sono allo studio una rottamazione‑quinquies per i carichi fino al 2023 e uno stralcio automatico dei mini‑debiti residui. Occorre monitorare la normativa per verificare se l’adesione sospenderà i pignoramenti in corso e consentirà di conservare il minimo vitale.
4.4 Transazione fiscale e accordi con le banche
Per debiti consistenti nei confronti del fisco o di istituti bancari/finanziari, è possibile valutare la transazione fiscale (art. 182‑ter L.Fall.) o la stipula di accordi stragiudiziali. La transazione fiscale permette di definire l’importo con l’Erario con riduzione delle sanzioni e degli interessi; l’accordo con la banca può prevedere la rimodulazione del tasso o l’allungamento del piano di rimborso. Entrambe le soluzioni richiedono l’assistenza di professionisti qualificati e, se accolte, comportano la sospensione delle azioni esecutive.
5. Errori comuni e consigli pratici
Di seguito un elenco degli errori più frequenti commessi dai pensionati alle prese con un pignoramento e i relativi consigli per evitarli:
- Ignorare la notifica del pignoramento: non leggere le raccomandate o non ritirare gli atti può portare alla decadenza dei termini per l’opposizione. Consiglio: ritira sempre gli atti e rivolgiti subito a un professionista per verificarne la legittimità.
- Sottovalutare i termini per l’opposizione: le opposizioni vanno proposte entro 20 giorni; trascorso questo termine diventa difficile contestare il pignoramento. Consiglio: segnati le scadenze e agisci tempestivamente.
- Non verificare il calcolo della quota pignorabile: spesso i prelievi superano il quinto della parte eccedente il doppio assegno sociale o non considerano altri pignoramenti in corso. Consiglio: chiedi all’INPS un prospetto dettagliato e fai controllare i calcoli da un avvocato.
- Non richiedere la restituzione delle somme indebitamente trattenute: se il giudice dichiara nullo il pignoramento, le somme già versate devono essere restituite. Consiglio: inserisci sempre la domanda di restituzione nei ricorsi.
- Confondere pignoramento pensione e pignoramento conto corrente: sul conto bancario la soglia impignorabile è pari al triplo dell’assegno sociale (circa 1.616 €). Se l’importo versato in banca supera tale somma, la parte eccedente può essere pignorata per intero . Consiglio: lascia sul conto solo l’importo strettamente necessario e ritira il resto quando accreditato.
- Non esplorare le soluzioni di legge: molti pensionati ignorano l’esistenza degli strumenti di sovraindebitamento o delle rottamazioni fiscali. Consiglio: informati su piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata e definizioni agevolate: possono ridurre drasticamente il debito e bloccare i pignoramenti.
- Affidarsi a consulenti improvvisati: spesso i pensionati si rivolgono a soggetti non abilitati (mediatori o agenzie) che promettono la cancellazione dei debiti senza base legale. Consiglio: affida la tua difesa solo ad avvocati iscritti all’albo e a professionisti riconosciuti.
6. Tabelle riepilogative
Le tabelle sottostanti riassumono i principali riferimenti normativi e i limiti applicabili al pignoramento della pensione. Le tabelle sono concise per facilitare la consultazione.
6.1 Norme e soglie di pignorabilità
| Riferimento normativo | Oggetto | Soglia impignorabile / limite |
|---|---|---|
| Art. 545 c.p.c. commi 3–7 | Distinzione tra crediti impignorabili e pignorabili | Assoluta impignorabilità per indennità di maternità, malattia, assegni familiari; pignorabilità di stipendi e pensioni nei limiti di 1/5 |
| Art. 21‑bis D.L. 115/2022 (conv. L. 142/2022) | Modifica art. 545: minimo vitale | Impignorabile la parte della pensione fino a due volte l’assegno sociale, con minimo 1.000 € |
| Art. 2 d.P.R. 180/1950 | Quoziente di pignorabilità (parzialmente abrogato) | Applicabile solo a pignoramenti antecedenti il 2022 |
| Art. 72‑ter d.P.R. 602/1973 | Pignoramenti esattoriali | 1/10 fino a 2.500 €; 1/7 tra 2.500 e 5.000 €; 1/5 oltre 5.000 € |
| Art. 23, comma 6, d.l. 83/2015 (modificato) | Pignoramento somme accreditate in banca | Impignorabilità fino a tre volte l’assegno sociale |
| Art. 551‑bis c.p.c. | Decadenza pignoramento presso terzi | Cessazione dell’efficacia dopo dieci anni dalla notifica |
| Cassazione Sez. Un. 26252/2022 | Principi generali | Nullità radicale del pignoramento oltre i limiti; rilevazione d’ufficio |
6.2 Calcolo del minimo vitale (2025)
| Parametro | Importo 2025 | Note |
|---|---|---|
| Assegno sociale (soggetti <70 anni) | 538,68 € | Determinato annualmente dall’INPS |
| Doppio assegno sociale | 1.077,36 € | Quota minima impignorabile sulla pensione |
| Triplo assegno sociale | 1.616,04 € | Quota minima impignorabile sul conto corrente |
| Assegno sociale (≥70 anni) | 739,83 € | Importo maggiorato per ultra settantenni |
| Doppio assegno sociale ultra 70 | 1.479,66 € | |
| Triplo assegno sociale ultra 70 | 2.219,49 € |
6.3 Scaglioni per AdER (pignoramento esattoriale)
| Importo della pensione lorda | Percentuale trattenibile |
|---|---|
| Fino a 2.500 € | 1/10 (10 %) |
| Tra 2.500 e 5.000 € | 1/7 (14,28 %) |
| Oltre 5.000 € | 1/5 (20 %) |
6.4 Termini procedurali
| Fase | Termine |
|---|---|
| Pagamento dopo precetto | 10 giorni |
| Dichiarazione del terzo (INPS) | 20 giorni dalla notifica |
| Opposizione agli atti esecutivi / all’esecuzione | 20 giorni dalla conoscenza dell’atto |
| Decadenza pignoramento presso terzi | 10 anni dalla notifica |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. La pensione di reversibilità è pignorabile?
Sì, la pensione di reversibilità è pignorabile nei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c., cioè un quinto della parte eccedente il doppio assegno sociale. Se la reversibilità è l’unica fonte di reddito e non supera il doppio dell’assegno sociale, rimane totalmente impignorabile.
2. L’assegno di invalidità civile può essere pignorato?
No. Gli assegni di invalidità civile, l’indennità di accompagnamento e le indennità per gli invalidi civili sono assolutamente impignorabili perché svolgono una funzione assistenziale .
3. Come si calcola la quota pignorabile della pensione?
Si sottrae alla pensione netta il doppio dell’assegno sociale (1.077,36 € nel 2025). Sulla parte residua si applica il limite del 20 % (un quinto). Se il creditore è l’AdER, le percentuali sono più basse (10 %, 14,28 %, 20 %) in base all’importo lordo .
4. Il prelievo può superare la quota del quinto?
Solo in due casi: a) se il pignoramento riguarda crediti alimentari (ad esempio mantenimento per i figli), la quota può aumentare secondo la valutazione del giudice; b) se vi sono più pignoramenti, ma anche in questo caso la somma delle trattenute non può superare il 40 % della quota pignorabile .
5. Il pignoramento può colpire anche la tredicesima?
La tredicesima è equiparata al trattamento pensionistico e pertanto è pignorabile alle stesse condizioni. Tuttavia bisogna calcolare il minimo vitale su base annuale sommando le mensilità ordinarie e la tredicesima.
6. Come incide il pignoramento sulle pensioni di invalidità o sociali?
Le pensioni sociali e pensioni di invalidità civile sono prestazioni assistenziali e dunque non pignorabili. Differente il caso dell’assegno ordinario di invalidità (IO), che è una prestazione previdenziale e quindi rientra nei limiti dell’art. 545 c.p.c.
7. È legittimo il pignoramento automatico dell’INPS senza ordine del giudice?
Solo per l’AdER, in virtù dell’art. 72‑ter d.P.R. 602/1973. Negli altri casi l’INPS può trattenere la pensione solo a seguito di un’ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell’esecuzione.
8. Se la pensione è inferiore a 1.000 €, posso subire un pignoramento?
No. La normativa attuale stabilisce che la pensione è impignorabile fino a 1.000 € (limite minimo introdotto dal d.l. 115/2022). Se l’importo della pensione è compreso tra 1.000 € e 2 × assegno sociale, la parte eccedente 1.000 € resta impignorabile .
9. Possono pignorarmi la pensione per debiti condominiali?
I debiti condominiali sono debiti civili ordinari. Il condomìnio può pignorare la pensione fino al limite di un quinto della parte eccedente il doppio assegno sociale. È sempre consigliabile saldare tali debiti per evitare spese legali.
10. Quanto tempo dura il pignoramento?
Il pignoramento presso terzi rimane efficace fino al soddisfacimento del credito o, in ogni caso, per 10 anni dalla notifica . Decorso il termine, il creditore deve notificare un nuovo atto.
11. Cosa succede se l’INPS non rende la dichiarazione nei termini?
Il giudice può fissare un’udienza di comparizione e, se l’INPS non ottempera, può condannarla a pagare la somma pignorata in luogo del debitore. In pratica, l’INPS rischia di dover corrispondere al creditore quanto dovuto dal pensionato.
12. È possibile revocare un pignoramento già avviato?
Sì, se emergono vizi dell’atto (es. invalidità del titolo, prescrizione, superamento dei limiti di pignorabilità) oppure se si stipula un accordo di pagamento con il creditore. Occorre rivolgersi al giudice dell’esecuzione con ricorso motivato.
13. Come funziona la sovrapposizione di più pignoramenti?
Se sulla pensione gravano più pignoramenti (es. per debiti diversi), il giudice ripartisce la quota pignorabile tra i creditori. La somma totale trattenuta non può superare il 40 % della quota pignorabile .
14. Qual è la differenza tra pignoramento della pensione e pignoramento del conto corrente?
Nel primo caso il pignoramento colpisce direttamente il flusso della pensione presso l’INPS, applicando il limite del doppio assegno sociale. Nel secondo caso si agisce sul saldo bancario e la somma impignorabile è pari a tre volte l’assegno sociale . Attenzione: se la pensione viene accreditata su conto corrente, la banca deve comunque lasciare sul conto il triplo dell’assegno sociale prima di versare al creditore.
15. Il pignoramento può interessare la pensione integrativa?
Le rendite derivanti da piani pensionistici complementari (fondi pensione, PIP) sono trattamenti previdenziali e pertanto sono pignorabili nei limiti di legge. Tuttavia, se la somma è percepita sotto forma di capitale una tantum, la regola generale è che si applica l’impignorabilità del triplo assegno sociale sul conto e poi il pignoramento del residuo.
16. Posso chiedere la sospensione del pignoramento per motivi di salute?
Sì, puoi proporre un’istanza al giudice allegando documentazione medica che dimostri la necessità di cure costose. Il giudice può decidere di sospendere o ridurre la trattenuta in ragione delle condizioni personali.
17. Che differenza c’è tra opposizione al pignoramento e ricorso contro la cartella esattoriale?
L’opposizione al pignoramento si focalizza sulla regolarità formale dell’esecuzione; il ricorso contro la cartella esattoriale contesta il credito stesso (es. imposta non dovuta). Sono procedimenti distinti, che possono essere esperiti contemporaneamente.
18. La cessione del quinto incide sul pignoramento?
Sì. Se hai già una cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione, il giudice tiene conto di quella trattenuta nel calcolo della quota pignorabile. Ne deriva che lo spazio residuo per eventuali pignoramenti si riduce.
19. È possibile sanare il pignoramento attraverso la legge 3/2012?
Sì. Con un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione è possibile proporre ai creditori il pagamento del debito in misura parziale o rateale; l’omologa del tribunale blocca tutte le procedure esecutive in corso, compresi i pignoramenti sulla pensione.
20. Quali sono i costi di un’opposizione e a chi spetta pagarli?
I costi comprendono contributo unificato, spese legali e perizia, se necessaria. In caso di accoglimento dell’opposizione, il giudice può condannare il creditore soccombente a rifondere le spese. È consigliabile concordare preventivamente l’onorario con il proprio avvocato.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere concretamente come si applicano le norme, riportiamo alcune simulazioni pratiche. I valori sono indicativi e utilizzano il parametro dell’assegno sociale 2025 (538,68 €).
8.1 Pensione di 1.200 € mensili
- Importo pensione netta: 1.200 €.
- Doppio assegno sociale (impignorabile): 1.077,36 €.
- Quota eccedente: 1.200 € – 1.077,36 € = 122,64 €.
- Limite del quinto: 122,64 € × 20 % = 24,53 €.
In questo caso la trattenuta massima sarà di 24,53 € al mese. Il pensionato conserverà 1.175,47 €.
8.2 Pensione di 2.000 € mensili
- Importo pensione netta: 2.000 €.
- Doppio assegno sociale: 1.077,36 €.
- Quota eccedente: 2.000 – 1.077,36 = 922,64 €.
- Limite del quinto: 922,64 € × 20 % = 184,53 €.
La trattenuta sarà 184,53 € al mese. Se il creditore è l’AdER e l’importo lordo supera i 5.000 € (ipotesi non trattata qui perché consideriamo il netto), si applicherebbe comunque il 20 % di un quinto.
8.3 Pensione di 900 € mensili
- Importo pensione netta: 900 €.
- Minimo impignorabile: 1.000 € (per effetto del d.l. 115/2022). Poiché 900 € < 1.000 €, la pensione è interamente impignorabile.
8.4 Pensione accreditata su conto corrente – saldo di 3.000 €
- Saldo bancario: 3.000 € (proveniente dalla pensione).
- Triplo assegno sociale: 1.616,04 €.
- Quota pignorabile: 3.000 € – 1.616,04 € = 1.383,96 €.
Il creditore potrà pignorare 1.383,96 €. Se il pignoramento avviene tramite AdER, si applicheranno i suoi scaglioni, ma la parte impignorabile resta quella determinata dal triplo assegno sociale .
8.5 Due pignoramenti su pensione di 1.800 €
- Quota pignorabile: 1.800 – 1.077,36 = 722,64 €.
- Limite totale del 40 %: 722,64 € × 40 % = 289,06 €.
- Primo pignoramento: 144,53 € (20 % del pignorabile).
- Secondo pignoramento: 115 € (residuo entro il 40 %).
Il secondo pignoramento è legittimo purché la somma dei due prelievi non superi 289,06 € .
8.6 Pignoramento esattoriale su pensione di 2.800 € lordi
- Importo pensione lorda: 2.800 €.
- Scaglione AdER: tra 2.500 e 5.000 € → 1/7 (circa 14,28 %) .
- Quota trattenibile: 2.800 € × 14,28 % ≈ 399,84 €.
- Doppio assegno sociale: 1.077,36 € impignorabile.
L’AdER tratterrà 399,84 € al mese. Se la pensione netta risultasse inferiore a 1.000 € dopo le trattenute fiscali, l’AdER dovrebbe comunque garantire il minimo vitale.
9. Conclusioni
Il pignoramento della pensione è un istituto complesso, in continua evoluzione e capace di incidere profondamente sulla vita del pensionato. L’attuale disciplina prevede un minimo vitale impignorabile pari al doppio dell’assegno sociale (con un minimo di 1.000 €) e limita la trattenuta al 20 % della parte eccedente, con regole diverse in presenza di più pignoramenti o di crediti esattoriali. La giurisprudenza più recente ha affermato che i pignoramenti che violano tali limiti sono radicalmente nulli e che il giudice può rilevare d’ufficio la nullità . Ciò non esime il debitore dall’onere di vigilare sulla regolarità dell’atto e di proporre opposizione tempestivamente.
L’ordinamento offre numerosi strumenti per difendersi: dall’opposizione agli atti esecutivi al ricorso per contestare la cartella esattoriale, dalle definizioni agevolate per i debiti fiscali ai piani del consumatore previsti dalla legge 3/2012. Tuttavia, è fondamentale farsi assistere da professionisti qualificati che conoscano le continue novità normative e giurisprudenziali.
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10. Approfondimenti giurisprudenziali
Il panorama giurisprudenziale in materia di pignoramento della pensione è estremamente ricco e in continua evoluzione. Comprendere l’orientamento dei tribunali e della Corte di Cassazione consente al pensionato di meglio valutare le possibilità di successo delle proprie difese. Di seguito vengono analizzate alcune pronunce significative, con commenti pratici.
10.1 La nullità del pignoramento oltre i limiti di legge
Già prima delle recenti modifiche legislative, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che il pignoramento della pensione effettuato oltre i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. è radicalmente nullo. Con la sentenza n. 6548/2011 la Corte di Cassazione (Sezione III civile) ha stabilito che la violazione dei limiti di pignorabilità non può essere sanata dalle parti e che il giudice deve rilevare d’ufficio la nullità, annullando l’ordinanza di assegnazione e disponendo la restituzione delle somme indebitamente trattenute . Questo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite nel 2022, confermando che la nullità è di ordine pubblico e non richiede l’istanza del debitore.
Una diversa prospettiva è emersa in alcune sentenze di merito che, pur riconoscendo la nullità del pignoramento in caso di superamento del limite del quinto, hanno ritenuto necessario un comportamento attivo del debitore per far valere tale vizio. La Cassazione ha invece chiarito che la tutela del minimo vitale è imperativa e non può essere rimessa alla disponibilità delle parti. Anche nel caso di pignoramenti esattoriali, il rispetto dei limiti introdotti dall’art. 21‑bis D.L. 115/2022 è condizione di validità dell’esecuzione, come sottolineato dall’ordinanza 6 gennaio 2025 .
10.2 Pignoramento e compensazione propria
La distinzione tra pignoramento e compensazione operata dalla pubblica amministrazione è stata affrontata più volte dalla giurisprudenza. Con l’ordinanza 6 gennaio 2025 la Cassazione ha chiarito che, se l’ente previdenziale trattiene direttamente una somma dalla pensione per recuperare un debito nei confronti del pensionato, si tratta di compensazione propria e non di pignoramento. Tuttavia, anche questa compensazione deve rispettare i limiti di pignorabilità (un quinto e minimo vitale) previsti dall’art. 545 c.p.c. e dall’art. 2 d.P.R. 180/1950 . La sentenza richiama la precedente giurisprudenza che vieta alle amministrazioni di trattenere il totale delle somme dovute al pensionato.
10.3 Effetti retroattivi delle nuove soglie
In molte controversie si è discusso se le soglie introdotte nel 2022 (doppio assegno sociale) si applichino anche ai pignoramenti in corso al momento dell’entrata in vigore della legge. La Corte di Cassazione e vari tribunali hanno espresso un orientamento favorevole alla retroattività, sulla base del principio per cui le norme che riguardano i limiti di pignorabilità hanno natura processuale e quindi si applicano anche ai procedimenti pendenti. La circolare INPS n. 38/2023 afferma che i pignoramenti oltre le nuove soglie devono essere considerati nulli a prescindere dalla data di notifica . Alcuni creditori hanno tentato di sostenere che la retroattività viola il diritto di credito acquisito; tuttavia la Corte costituzionale, con la sentenza n. 12/2019, ha chiarito che la tutela del minimo vitale del pensionato prevale sulle aspettative del creditore .
10.4 Pluralità di pignoramenti e cumulo
Un tema ricorrente riguarda la possibilità di avere più pignoramenti sulla stessa pensione. Come ricordato, la legge consente la compresenza di più prelievi purché la somma complessiva non superi il 40 % della quota pignorabile. In una recente sentenza del Tribunale di Trieste del 2025, il giudice ha ritenuto legittimo l’accumulo di due pignoramenti perché il totale dei prelievi rimaneva entro la metà della quota pignorabile . La sentenza evidenzia la necessità di considerare, in caso di cumulo, la progressione cronologica: il primo creditore ha diritto a ottenere un quinto della quota pignorabile; il secondo può prelevare sulla quota residua, fino al limite del 40 %. Qualora si presenti un terzo creditore, il giudice dovrà valutare se vi sia ancora spazio e, in mancanza, potrà sospendere o ridurre gli altri pignoramenti.
10.5 Pignoramenti su conti correnti e principio del triplo assegno sociale
Dal 2015 la legge prevede che, per i saldi dei conti correnti su cui vengono accreditate pensioni o stipendi, sia impignorabile una somma pari al triplo dell’assegno sociale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 12/2019, ha esteso tale protezione alle procedure pendenti . Numerose pronunce successive hanno chiarito che la banca non può eseguire il pignoramento sulla parte impignorabile, anche se l’atto di pignoramento non la menziona espressamente. Una recente decisione del Tribunale di Milano ha condannato un istituto bancario che aveva versato al creditore l’intero saldo del conto, senza trattenere la quota impignorabile. Il giudice ha ritenuto la banca responsabile per inadempimento agli obblighi del terzo pignorato.
10.6 Pignoramento di TFR e indennità di fine servizio
Un’altra questione spesso oggetto di contenzioso riguarda la pignorabilità del trattamento di fine rapporto (TFR) e dell’indennità di fine servizio (IFS). La giurisprudenza riconosce che tali somme, pur essendo corrisposte in unica soluzione, hanno natura retributiva e quindi rientrano nella disciplina dell’art. 545 c.p.c. Ne consegue che anche sul TFR e sull’IFS si applica il limite di un quinto, mentre non trova applicazione il minimo vitale perché si tratta di erogazioni una tantum. Tuttavia, il TFR accreditato su conto corrente beneficia della soglia del triplo assegno sociale nel limite in cui sia riconducibile al pagamento della pensione. Alcune sentenze recenti hanno ammesso che il TFR possa essere considerato impignorabile nella stessa misura della pensione se il debitore dimostra che costituisce l’unica fonte di sostentamento immediato.
10.7 Pignoramento dell’assegno di mantenimento e crediti alimentari
I crediti alimentari rappresentano un’eccezione alla regola del quinto. L’art. 545 c.p.c. prevede che, per i crediti derivanti da obbligazioni alimentari, il giudice possa autorizzare un pignoramento superiore al 20 % della parte pignorabile, valutando caso per caso. La Cassazione ha stabilito che la tutela dei familiari (es. figli minori) merita prevalenza rispetto al diritto del debitore, ma non si può azzerare il minimo vitale. Una sentenza del 2024 ha cassato l’ordinanza di un tribunale che aveva disposto il prelievo del 50 % della pensione per un assegno di mantenimento, perché avrebbe privato il pensionato dei mezzi minimi di sussistenza.
10.8 Ripetizione dell’indebito e restituzione delle somme
Quando il pignoramento viene dichiarato nullo, sorge il problema della restituzione delle somme già versate al creditore. La giurisprudenza è concorde nell’affermare che il debitore ha diritto alla ripetizione dell’indebito, con interessi e rivalutazione. Tuttavia, occorre distinguere tra creditore di buona fede e creditore che ha agito in dolo: nel secondo caso possono essere applicate sanzioni e spese aggiuntive. È fondamentale inserire nel ricorso l’esplicita richiesta di restituzione, pena l’impossibilità di ottenerla in fase esecutiva successiva.
10.9 Effetti del sovraindebitamento sulla procedura di pignoramento
La legge 3/2012 offre al debitore sovraindebitato la possibilità di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione che, se omologato, blocca tutte le procedure esecutive. Alcune sentenze del 2022 e 2023 hanno chiarito che l’omologazione produce effetto anche sui pignoramenti già in corso: il creditore che prosegue nell’esecuzione dopo l’omologa commette abuso di diritto. In un caso deciso dal Tribunale di Torino, un creditore è stato condannato alla restituzione delle somme pignorate dopo l’omologazione del piano. La giurisprudenza evidenzia dunque l’importanza per il pensionato di ricorrere tempestivamente agli strumenti di sovraindebitamento.
11. Pignoramento della pensione e altri trattamenti
La pensione non è l’unica prestazione previdenziale potenzialmente oggetto di pignoramento. La complessità delle norme rende necessario distinguere le varie tipologie di trattamento.
11.1 Pensioni di invalidità, assegni sociali e indennità assistenziali
Le pensioni di invalidità civile, l’assegno sociale e le indennità di accompagnamento sono erogazioni assistenziali e, come tali, assolutamente impignorabili . Si tratta di prestazioni destinate a garantire il sostentamento delle persone con gravi disabilità o prive di reddito. Di conseguenza, nessun creditore può aggredirle, nemmeno l’AdER. È importante non confondere questi strumenti con l’assegno ordinario di invalidità (IO), che è una prestazione previdenziale e che, invece, rientra nella disciplina della pignorabilità con i limiti visti.
11.2 NASpI e indennità di disoccupazione
L’indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un trattamento che viene erogato in sostituzione del reddito da lavoro. La giurisprudenza ha chiarito che la NASpI ha natura sostitutiva dello stipendio e quindi è pignorabile nei limiti dell’art. 545 c.p.c. Vale pertanto il limite di un quinto e la necessità di rispettare il minimo vitale. Tuttavia, alcuni tribunali hanno applicato analogicamente il regime più favorevole della pensione, sostenendo che la NASpI ha finalità di sostentamento paragonabili. La Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata in modo definitivo su questo tema.
11.3 Pignoramento del TFR e del TFS
Come accennato, il trattamento di fine rapporto e il trattamento di fine servizio sono pignorabili entro il limite del 20 %. Se il TFR viene percepito in forma di capitale e depositato su conto corrente, il debitore può invocare l’impignorabilità fino al triplo dell’assegno sociale per le somme derivanti da pensione. È essenziale richiedere alla banca la distinzione dei flussi e documentare che il saldo deriva dal TFR per evitare prelievi superiori al consentito.
11.4 Cessione del quinto e delega di pagamento
La cessione del quinto della pensione o dello stipendio rappresenta un contratto con cui il lavoratore o il pensionato cede una quota del proprio reddito a un istituto finanziario. Tale cessione ha priorità rispetto a eventuali pignoramenti. Ciò significa che il giudice, nel calcolare la quota pignorabile, deve prima detrarre l’importo della cessione e poi applicare la regola del quinto. Ad esempio, se la pensione è di 1.500 € e la cessione del quinto assorbe 200 €, la quota pignorabile sarà calcolata sul residuo dopo aver sottratto il doppio assegno sociale. È possibile anche la delega di pagamento, che è similare alla cessione ma richiede il consenso dell’ente erogatore; anch’essa incide sulla quota disponibile per il pignoramento.
11.5 Pensione di cittadinanza e reddito di cittadinanza
Con l’introduzione del reddito di cittadinanza e, successivamente, della pensione di cittadinanza, si è aperto il dibattito sulla loro pignorabilità. Secondo l’INPS e la giurisprudenza di merito, tali prestazioni sono assimilabili all’assegno sociale e quindi godono dello stesso regime di impignorabilità. Anche le carte RdC/PdC non sono pignorabili, poiché hanno la finalità di garantire un livello minimo di vita. Tuttavia, se il beneficiario preleva le somme e le deposita su un conto ordinario, l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale può essere aggredito.
11.6 Pensione estera e regime di pignorabilità
Sempre più spesso i pensionati percepiscono trattamenti previdenziali da enti esteri (es. Germania, Svizzera). La giurisprudenza ritiene che le pensioni estere, una volta accreditate in Italia, siano sottoposte alla stessa disciplina della pensione nazionale. Pertanto si applicano i limiti di un quinto e del doppio/triplo assegno sociale. Occorre, tuttavia, verificare eventuali norme del paese di erogazione che vietino il pignoramento: in tal caso si applica il regime più favorevole al debitore.
11.7 Pignoramento e crediti verso terzi diversi dall’INPS
È possibile pignorare altre forme di reddito derivanti da rapporti con soggetti diversi da INPS, ad esempio polizze assicurative integrative, rendite vitalizie, compensi per consulenze. Per tali crediti si applica la disciplina generale dell’art. 545 c.p.c.: pignorabilità nei limiti di un quinto, salvo che si tratti di prestazioni a carattere assistenziale. In presenza di redditi eterogenei, il giudice deve valutare globalmente la situazione del debitore per stabilire l’entità della quota pignorabile.
12. Ulteriori simulazioni e scenari complessi
Le simulazioni numeriche forniscono una rappresentazione pratica dell’applicazione delle norme. È utile analizzare scenari più articolati per comprendere le possibili varianti.
12.1 Pensionato con redditi cumulati (pensione + NASpI)
- Importo pensione netta: 1.400 €.
- Importo NASpI mensile: 600 €.
- Calcolo minimo vitale sulla pensione: 1.077,36 € (doppio assegno sociale); la parte eccedente è 322,64 €.
- Quota pignorabile sulla pensione: 322,64 € × 20 % = 64,53 €.
- Calcolo pignorabilità NASpI: applicando per analogia il quinto, 600 € × 20 % = 120 €.
In questo caso il giudice potrebbe disporre due distinte trattenute, ma deve valutare complessivamente la capacità reddituale del debitore. È possibile chiedere una riduzione per garantire l’adeguato sostentamento.
12.2 Pensione con cessione del quinto e pignoramento
- Importo pensione netta: 1.600 €.
- Quota ceduta al finanziatore: 320 € (20 % della pensione).
- Residuo netto: 1.280 €.
- Doppio assegno sociale: 1.077,36 €.
- Quota eccedente: 202,64 €.
- Pignoramento: il quinto si applica sulla quota eccedente (202,64 € × 20 % = 40,53 €).
La trattenuta mensile complessiva sarà di 320 € (cessione) + 40,53 € (pignoramento) = 360,53 €. Se interviene un secondo pignoramento, occorrerà rispettare il limite del 40 % della quota pignorabile (202,64 € × 40 % = 81,06 €).
12.3 Pignoramento su pensione estera accreditata in Italia
- Pensione tedesca netta: 2.100 €.
- Applicazione limiti italiani: doppio assegno sociale italiano (1.077,36 €) impignorabile.
- Quota eccedente: 1.022,64 €.
- Limite del quinto: 204,53 €.
Il creditore potrà ottenere fino a 204,53 € al mese, salvo diverse norme del paese di provenienza più favorevoli al debitore.
12.4 Tre pignoramenti su pensione con TFR accreditato
- Pensione netta: 1.900 €.
- TFR accreditato: 5.000 € (una tantum) su conto.
- Minimo vitale pensione: 1.077,36 €; quota eccedente 822,64 €.
- Pignoramento 1: 164,53 € (20 % di 822,64 €).
- Pignoramento 2: 131 € (entro il 40 % della quota pignorabile).
- Pignoramento 3: 0 € (nessuno spazio ulteriore).
- TFR sul conto: impignorabile fino a 1.616,04 €; quota pignorabile 3.383,96 €.
Il giudice può limitare il numero di pignoramenti se la somma delle trattenute supera il limite del 40 %. Il TFR, una volta depositato, può essere pignorato nella misura sopra indicata, salvo dimostrazione che si tratta dell’unica fonte di sostentamento.
12.5 Pignoramento e piano del consumatore omologato
- Debito complessivo: 50.000 € verso banche e fisco.
- Pensione netta: 1.500 €.
- Piano del consumatore: prevede pagamento del 30 % del debito in 5 anni (300 € al mese).
- Effetto sull’esecuzione: l’omologa del piano sospende il pignoramento sulla pensione. L’INPS versa la rata prevista dal piano al gestore della crisi; i creditori non possono procedere con ulteriori atti esecutivi.
Questa simulazione mostra l’efficacia degli strumenti della legge 3/2012 per bloccare i pignoramenti e definire il debito in modo sostenibile.
13. Errori da evitare e best practices
Oltre agli errori elencati in precedenza, vi sono altri comportamenti che possono compromettere la difesa del pensionato. Di seguito una lista di best practices e raccomandazioni operative:
- Conservare tutta la documentazione: titoli esecutivi, precetti, avvisi di intimazione, estratti conto. Una buona organizzazione della documentazione consente al professionista di individuare subito eventuali vizi.
- Richiedere assistenza professionale sin dalla notifica del precetto: attendere la notifica dell’atto di pignoramento può essere tardi. Un avvocato può infatti contestare il precetto o suggerire accordi preventivi con il creditore.
- Non sottoscrivere piani di rientro senza verifica: spesso i creditori propongono piani di rientro capestro, con interessi usurari. Prima di accettare, sottoponi la proposta a un legale.
- Monitorare la posizione contributiva: controlla periodicamente l’estratto conto previdenziale e assicurati che l’INPS calcoli correttamente la pensione. Errori di calcolo possono incidere sulla quota pignorabile.
- Verificare la correttezza dei calcoli dell’INPS: chiedi all’ente pensionistico un prospetto dettagliato delle trattenute, compresi eventuali arretrati e rivalutazioni. Spesso l’INPS applica il pignoramento sulla pensione lorda anziché sul netto, determinando trattenute eccessive.
- Sfruttare le sospensioni legali: in presenza di calamità naturali, emergenze sanitarie o provvedimenti di sospensione delle cartelle (ad esempio durante la pandemia da Covid‑19), i pignoramenti esattoriali sono sospesi. È opportuno monitorare le disposizioni normative per sospendere temporaneamente i pagamenti.
- Controllare la prescrizione del credito: molti debiti, in particolare quelli tributari, si prescrivono in 5 anni. Se il creditore non ha agito entro tale termine, il pignoramento è illegittimo.
- Evitare di lasciare somme elevate sul conto corrente: ritira periodicamente gli importi superiori al triplo assegno sociale per evitare che eventuali pignoramenti bancari colpiscano somme destinate alla sopravvivenza.
- Coinvolgere i familiari: se la pensione è necessaria al mantenimento di familiari conviventi, allega la documentazione (stato di famiglia, spese mediche, dichiarazioni ISEE) all’istanza di riduzione del pignoramento per dimostrare al giudice la necessità di diminuire la trattenuta.
- Verificare la legittimità degli atti dell’AdER: controlla che la cartella di pagamento sia correttamente notificata, che l’importo sia dovuto e che non vi siano errori nei ruoli.
- Utilizzare i canali telematici: oggi è possibile presentare opposizioni e ricorsi in via telematica, risparmiando tempo e riducendo i costi. Assicurati di utilizzare PEC e firma digitale correttamente.
- Aggiornarsi sulle novità legislative: come visto, la disciplina cambia frequentemente. È importante seguire circolari INPS, decreti legge, sentenze della Cassazione per essere sempre al passo con le nuove tutele.
- Non ignorare gli avvisi bonari: spesso l’AdER invia avvisi bonari prima della cartella. Rispondere tempestivamente può evitare l’iscrizione a ruolo e quindi il pignoramento.
- Richiedere la rateizzazione: per i debiti fiscali, la rateizzazione può bloccare il pignoramento e dilazionare il pagamento. È necessario essere in regola con i versamenti per mantenere il beneficio.
- Esaminare eventuali clausole contrattuali abusive: nei contratti di prestito o finanziamento potrebbero esserci clausole vessatorie che consentono al creditore di agire più rapidamente. Un legale può chiedere la nullità di tali clausole.
- Non cedere alle minacce dei creditori: alcuni operatori non autorizzati fanno leva sulla paura per ottenere pagamenti immediati. Ricorda che solo il giudice può autorizzare il pignoramento; diffida di chi promette scorciatoie illegali.
- Pianificare il patrimonio: se possiedi altri beni (immobili, auto), è importante valutare con il proprio avvocato la strategia di tutela più adeguata. In alcuni casi può essere opportuno procedere con una vendita volontaria prima che intervenga un’esecuzione forzata.
14. Influenza del diritto europeo e considerazioni finali
Anche se il pignoramento della pensione è materia regolata prevalentemente dal diritto interno, non si può ignorare l’influsso del diritto dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tutela, all’art. 17, il diritto di proprietà, e all’art. 34 sancisce il diritto all’assistenza sociale e alla sicurezza sociale. La Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha più volte affermato che gli Stati membri devono garantire un equilibrio tra la tutela del credito e la salvaguardia della dignità umana. In particolare, nelle cause concernenti il recupero di indebiti pagamenti di prestazioni sociali, la CGUE ha sottolineato che i recuperi non possono mettere in pericolo il sostentamento del beneficiario.
L’Italia, nel dare attuazione alle direttive europee, deve quindi assicurare che il pignoramento della pensione non comporti la violazione dei diritti fondamentali. La Corte costituzionale ha spesso richiamato la giurisprudenza europea per giustificare l’ampliamento delle tutele del debitore, come nel caso della sentenza n. 12/2019 .
Le considerazioni finali che emergono dall’analisi normativa e giurisprudenziale possono essere riassunte come segue:
- Il pignoramento della pensione è un rimedio eccezionale che deve rispettare limiti rigorosi a tutela del minimo vitale del debitore.
- Le recenti riforme hanno rafforzato la protezione del pensionato, aumentando la soglia impignorabile e introducendo termini di decadenza dell’esecuzione.
- La giurisprudenza interpreta in modo estensivo tali tutele e non esita a dichiarare la nullità dei pignoramenti illegittimi.
- Strumenti alternativi come la rottamazione dei debiti fiscali, la legge 3/2012 e la transazione fiscale offrono possibilità concrete per risolvere l’indebitamento senza compromettere la pensione.
- È fondamentale agire tempestivamente, assistersi con professionisti qualificati e non cedere a pressioni indebite.
La materia continuerà certamente ad evolversi: i futuri interventi legislativi e le pronunce dei giudici europei e nazionali potranno ulteriormente ampliare o restringere i margini di pignorabilità. Resta ferma l’esigenza di proteggere la dignità del pensionato, garantendogli un’esistenza libera da prelievi ingiusti.
15. Confronto con altri ordinamenti e diritto comparato
Per comprendere appieno la disciplina italiana del pignoramento della pensione è utile confrontarla con quanto accade in altri Paesi europei. Il diritto comparato offre infatti interessanti spunti: ogni ordinamento modula in modo diverso il rapporto tra tutela del creditore e diritti fondamentali del debitore, con soluzioni che possono ispirare il legislatore nazionale.
Francia: saisie sur pension e plafond proteggibile
In Francia il pignoramento delle pensioni (saisie sur pension) è disciplinato dal Code des procédures civiles d’exécution e dalla normativa sulla protezione dei redditi. Analogamente all’Italia esiste un plafond impignorabile, calcolato sulla base del salario minimo (SMIC) e aumentato in funzione del numero di persone a carico. L’importo pignorabile è determinato con un sistema a scaglioni: una percentuale progressivamente crescente viene applicata sulle varie fasce di reddito. Ad esempio, per il 2025 un pensionato che percepisce 1.500 euro può subire un prelievo del 20 % solo sulla parte eccedente la soglia minima. Il juge de l’exécution verifica d’ufficio la legittimità del pignoramento e assicura che il debitore mantenga risorse sufficienti per vivere dignitosamente. Se il creditore agisce per crediti alimentari, le percentuali pignorabili aumentano sino a metà della pensione.
Germania: Pfändungsschutz e Tabelle dei pignoramenti
In Germania la tutela del pensionato è assicurata dalla Pfändungsschutz (protezione contro il pignoramento) prevista dal § 850c Zivilprozessordnung. È stabilita una somma base esente (Pfändungsfreigrenze), aggiornata annualmente, al di sotto della quale lo stipendio o la pensione non può essere pignorata. Tale soglia varia a seconda del numero dei figli e dei familiari a carico. Per il 2025, la soglia base è di circa 1.410 euro; l’eccedenza può essere pignorata gradualmente sino a un massimo che può arrivare al 50 % per importi molto elevati. Le tabelle ufficiali pubblicate dal Bundesministerium der Justiz indicano le percentuali applicabili; i giudici possono adeguare i limiti tenendo conto delle esigenze del debitore. In caso di Schuldnerberatung (consulenza del debitore), è possibile richiedere ulteriori riduzioni. Le pensioni di invalidità e le prestazioni sociali sono quasi sempre impignorabili.
Spagna: embargo de pensión e salario mínimo
La Spagna adotta un regime simile a quello italiano: l’embargo de pensión è disciplinato dalla Ley de Enjuiciamiento Civil e limita il pignoramento al 30 % dell’importo eccedente il salario mínimo interprofesional (SMI). Questo minimo, pari a circa 1.134,99 euro mensili per il 2025, rappresenta la soglia sotto la quale la pensione è intangibile. Oltre tale importo, la percentuale pignorabile aumenta progressivamente ma non può eccedere il 60 % per somme molto elevate. I crediti per alimenti consentono un prelievo superiore. Le prestaciones no contributivas e le indennità di invalidità, analogamente all’Italia, non sono pignorabili. La novità introdotta nel 2024 prevede che il giudice può sospendere il pignoramento se il pensionato prova di non avere altre fonti di sostentamento.
Regno Unito e Common Law
Nel Regno Unito la normativa sulle attachment of earnings orders prevede una soglia minima mensile non pignorabile, che viene fissata dal tribunale in base al reddito del debitore e alle sue spese essenziali. Pur non essendoci un limite fisso espresso in termini percentuali, il giudice deve assicurare che al soggetto resti un “reasonable living allowance”. Le pensioni pubbliche (State Pension) sono generalmente protette e, a differenza di quanto accade in Italia, non possono essere sottoposte a pignoramento per debiti fiscali; rimangono però pignorabili per debiti alimentari. Questa impostazione più rigida riflette la tradizione di common law che tende a salvaguardare le prestazioni sociali.
Considerazioni comparative
Il confronto evidenzia come tutti i Paesi europei riconoscano un principio fondamentale: il pignoramento della pensione non deve privare il debitore del minimo necessario per vivere. Le differenze riguardano i criteri di calcolo e le percentuali applicabili. L’Italia si distingue per l’introduzione di un minimo fisso (due volte l’assegno sociale) e per i complessi scaglioni per i debiti fiscali previsti dall’art. 72-ter d.P.R. 602/1973 . Altri ordinamenti preferiscono sistemi a scaglioni progressivi o affidano maggiore discrezionalità al giudice. La legislazione comparata conferma la tendenza europea ad ampliare le tutele, come dimostra l’aumento delle soglie in Francia e Germania. Questo può costituire un indicatore per future riforme italiane, volte a unificare criteri e semplificare le procedure.
16. Aspetti fiscali e ricadute sulle dichiarazioni dei redditi
Sebbene il pignoramento della pensione abbia primariamente natura civilistica ed esecutiva, produce anche importanti effetti sul piano fiscale che spesso vengono trascurati. I pensionati pignorati si domandano se la quota trattenuta debba essere indicata nella dichiarazione dei redditi e se possa essere dedotta o detassata.
Tassazione della pensione pignorata
La pensione è un reddito imponibile ai fini IRPEF. Il prelievo operato dal creditore mediante pignoramento non modifica la natura del reddito; di conseguenza, l’importo pignorato è considerato fiscalmente percepito dal pensionato, anche se non ne ha la disponibilità materiale. La Corte di cassazione ha affermato che il sostituto d’imposta è tenuto ad applicare le ritenute IRPEF sulla pensione prima di effettuare la quota pignorata, in quanto la trattenuta non integra un onere deducibile. L’INPS (o l’ente pensionistico) funge quindi da sostituto d’imposta sia sull’importo versato al pensionato sia sulla quota destinata al creditore procedente.
In pratica:
- se la pensione mensile è di 1.400 € netti e 300 € sono pignorati, l’IRPEF è calcolata sull’intero importo di 1.400 €; dopo aver trattenuto l’imposta, l’INPS versa 1.100 € al pensionato e 300 € al creditore (o all’Agenzia delle Entrate in caso di pignoramento fiscale);
- la certificazione unica (CU) riporterà l’intero reddito pensionistico percepito, senza deduzione della quota pignorata;
- nella dichiarazione dei redditi modello 730 o Redditi PF, il pensionato dovrà indicare il reddito complessivo, non potendo dedurre le somme pignorate.
Effetto sulla deducibilità e sugli oneri detraibili
La somma pignorata, essendo un adempimento coattivo a favore del creditore, non rientra tra gli oneri deducibili o detraibili. Non può quindi essere portata in deduzione come onere diverso né beneficia di detrazione ai sensi dell’art. 15 TUIR. Tuttavia, se il pignoramento riguarda un credito alimentare a favore di un familiare, la somma destinata al mantenimento potrebbe essere considerata “onere di mantenimento” deducibile solo in specifiche ipotesi (ad esempio, assegno periodico all’ex coniuge). Occorre valutare caso per caso con il consulente fiscale.
Obblighi del terzo pignorato sostituto d’imposta
Quando il terzo pignorato è il datore di lavoro o l’ente pensionistico, esso ha la doppia veste di sostituto d’imposta e di custode della somma pignorata. Deve pertanto:
- applicare le ritenute fiscali e contributive sulla retribuzione/pensione;
- calcolare la quota pignorabile secondo i limiti di legge (anche scaglioni di cui all’art. 72-ter d.P.R. 602/1973 );
- versare la somma pignorata sul conto di deposito presso la procedura esecutiva (o all’agente della riscossione), trattenendola dal netto dovuto al debitore;
- certificare l’intero importo pagato al pensionato e le somme pignorate nella CU.
L’inosservanza di tali obblighi può esporre il terzo a responsabilità fiscali e a sanzioni amministrative.
Esempio numerico
Supponiamo che il signor Mario percepisca nel 2025 una pensione mensile lorda di 1.800 €. Dopo ritenute fiscali e contributive, il netto è di 1.400 €. L’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica un pignoramento per un debito tributario di 5.000 €. Applicando gli scaglioni di cui all’art. 72-ter:
- Per la quota fino a 2.500 €, la trattenuta massima è 1/10 del reddito (140 €);
- Poiché la pensione è 1.400 €, ricade nella fascia più bassa, e quindi il terzo trattiene 140 €.
L’INPS calcola l’IRPEF sulla pensione lorda, effettua la ritenuta, e versa 1.260 € a Mario (1.400 € – 140 €) e 140 € al cassetto fiscale. Alla fine dell’anno la CU di Mario indicherà un reddito di 16.800 € (1.400 € × 12), nonostante 1.680 € siano stati pignorati.
Interazioni con altre imposte e agevolazioni
L’importo pignorato incide indirettamente sulla capacità contributiva del pensionato. Se, a causa del pignoramento, il reddito netto disponibile scende sotto determinate soglie, il debitore potrebbe accedere a prestazioni sociali (es. bonus energia, agevolazioni Tari) che si basano sull’ISEE. È quindi importante calcolare l’ISEE sul reddito disponibile effettivo e non su quello teorico. Dal punto di vista tributario, tuttavia, il pignoramento non modifica la base imponibile IRPEF. Il pensionato può anche richiedere al CAF o al consulente fiscale la rimodulazione delle detrazioni per carichi di famiglia, in modo da aumentare il netto erogato e limitare l’impatto del pignoramento.
17. Prospettive future e riforme in discussione
La disciplina del pignoramento delle pensioni non è statica. Negli ultimi anni numerosi interventi legislativi (D.L. 115/2022, D.L. 19/2024) hanno rivisto i limiti e introdotto nuove garanzie. Tuttavia, ulteriori riforme sono in discussione:
- Codice unico dell’esecuzione: il governo sta lavorando a un testo unico che raccolga tutta la normativa sull’esecuzione forzata, semplificando il linguaggio e riducendo i tempi della procedura. Si prevede l’introduzione di un registro elettronico dei pignoramenti accessibile ai giudici e ai creditori, che consenta di verificare immediatamente se un pensionato ha già altri pignoramenti pendenti.
- Pignoramenti digitali: la digitalizzazione della giustizia porterà alla notifica telematica degli atti di pignoramento e alla gestione online della custodia. Questo ridurrà gli oneri burocratici ma richiederà un’attenta regolazione per evitare violazioni della privacy dei dati pensionistici.
- Ampliamento della soglia impignorabile: alcune proposte parlamentari mirano a estendere ulteriormente la parte impignorabile fino a tre volte l’assegno sociale e a rendere l’adeguamento automatico in base all’inflazione. Questa misura, sostenuta dalle associazioni dei consumatori, si ispira alla modifica già introdotta per le somme depositate su conto corrente dal D.L. 19/2024 .
- Maggiore coordinamento con le procedure di sovraindebitamento: si prospetta una integrazione delle norme sulla composizione della crisi per rendere automatico il blocco dei pignoramenti alla presentazione dell’istanza di accesso al piano del consumatore, in modo da evitare la dispersione del patrimonio del debitore.
- Riforma del d.P.R. 602/1973: l’art. 72-ter potrebbe essere modificato per uniformare gli scaglioni alle altre procedure esecutive, superando la sperequazione tra debiti fiscali e ordinari. Si discute inoltre di limitare a tre anni il periodo in cui l’AdER può mantenere il pignoramento sui trattamenti pensionistici.
L’iter legislativo di queste proposte è in corso. Per il debitore è essenziale monitorare l’evoluzione normativa e farsi assistere da professionisti aggiornati. La prospettiva futuristica suggerisce una convergenza verso modelli europei più protettivi, ma resta da vedere se vi sarà consenso politico per ampliare ulteriormente le tutele.
18. Conclusione generale
Il pignoramento della pensione è una materia complessa, in cui si confrontano esigenze opposte: da un lato la necessità del creditore di ottenere soddisfazione del proprio credito; dall’altro il diritto del pensionato a mantenere un minimo vitale. L’ordinamento italiano, soprattutto con le riforme degli ultimi anni, ha cercato di trovare un equilibrio, fissando limiti precisi e introducendo strumenti deflattivi come la rottamazione dei debiti e le procedure di sovraindebitamento. La tutela del pensionato non è solo un problema di giustizia sociale ma anche di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dal diritto europeo.
Per il debitore è fondamentale:
- conoscere i propri diritti e i limiti imposti dalla legge;
- agire tempestivamente, impugnando gli atti illegittimi e avvalendosi degli strumenti alternativi come la rottamazione o il piano del consumatore;
- affidarsi a professionisti competenti, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff, che possono fornire assistenza sia in sede giudiziale sia stragiudiziale;
- monitorare le possibili riforme, perché l’evoluzione normativa potrebbe offrire ulteriori margini di tutela.