Introduzione
Gestire correttamente i debiti civili, bancari e fiscali rappresenta una sfida che coinvolge ogni anno migliaia di cittadini, imprenditori e professionisti italiani. La mediazione civile e commerciale è una procedura introdotta con il D.Lgs. 28/2010 e più volte riformata (da ultimo con il correttivo D.Lgs. 216/2024) che consente di evitare l’avvio o la prosecuzione di un giudizio e di giungere a un accordo con i creditori in tempi rapidi, con costi contenuti e con la possibilità di ottenere un titolo esecutivo subito valido. Per il debitore la mediazione rappresenta spesso l’unica via per alleggerire il peso di cartelle esattoriali, decreti ingiuntivi o pretese bancarie senza affrontare le lungaggini e i rischi del contenzioso. Ignorare un atto di notifica, lasciar scadere i termini o presentarsi senza adeguata assistenza può comportare il decadere di importanti diritti, l’espropriazione di beni e il cumulo di sanzioni.
In questo articolo spiegheremo in modo chiaro e dettagliato come funziona la mediazione per i debiti civili, quali sono i vantaggi rispetto al giudizio ordinario, quali sono le novità introdotte dalla riforma Cartabia e dal correttivo 2024, quali strumenti alternativi esistono (rottamazioni fiscali, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione) e come evitare gli errori più comuni. L’obiettivo è fornire una guida completa e aggiornata che consenta al lettore di orientarsi tra norme, termini e procedure, con particolare attenzione al punto di vista del debitore o contribuente che si trova in difficoltà.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista, esperto a livello nazionale in diritto bancario, tributario e societario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio italiano. Tra le qualifiche che lo contraddistinguono vi sono:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) accreditato presso il Ministero;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
- Consulente in materia di diritto bancario e finanziario, con ampia esperienza nella contestazione di contratti di mutuo, derivati, leasing e prodotti finanziari.
Grazie a queste competenze, l’avv. Monardo e il suo team sono in grado di offrire assistenza completa in ogni fase: dalla valutazione della regolarità degli atti di notifica, alla predisposizione di ricorsi e opposizioni, dalla richiesta di sospensione o rateazione del debito alla trattativa con l’ente creditore, fino alla redazione di piani di rientro o di accordi di ristrutturazione. L’approccio è sempre personalizzato, volto a individuare la soluzione più efficace per la situazione concreta del cliente, tutelandone i diritti e riducendo al minimo i costi.
Se hai ricevuto una cartella esattoriale, un precetto, un decreto ingiuntivo o stai subendo un pignoramento, non aspettare: la legge prevede termini precisi per agire e spesso la tempestività fa la differenza. 📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
Contesto normativo: la mediazione civile e commerciale
La mediazione in materia civile e commerciale è stata introdotta nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Il decreto disciplina la procedura, i soggetti coinvolti, le materie soggette a mediazione obbligatoria e gli effetti dell’accordo. Nel tempo il decreto è stato modificato da vari interventi normativi (D.L. 69/2013, D.L. 132/2014, D.Lgs. 149/2022 – “riforma Cartabia”, e D.Lgs. 216/2024). La conoscenza dell’attuale versione è fondamentale per chi affronta la mediazione.
Definizioni generali
L’art. 1 del D.Lgs. 28/2010 definisce la mediazione come «l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia» . Il mediatore è la persona che svolge tale attività e l’organismo è l’ente (pubblico o privato) presso il quale si svolge la procedura . Possono accedere alla mediazione tutti coloro che intendono risolvere una controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili .
Materie soggette a condizione di procedibilità (mediazione obbligatoria)
L’art. 5 del decreto stabilisce che, in alcune materie, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In altre parole, chi vuole fare causa non può procedere davanti al giudice senza prima aver tentato la mediazione o la conciliazione. La norma elenca le principali materie obbligatorie, tra cui:
- Condominio;
- Diritti reali (proprietà, usufrutto, uso, servitù, ecc.);
- Divisione ereditaria;
- Successioni ereditarie;
- Patti di famiglia;
- Locazione, comodato e affitto di aziende;
- Risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti;
- Responsabilità medica e sanitaria;
- Diffamazione a mezzo stampa o altra pubblicità;
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari .
Nelle medesime materie il legislatore dispone che «l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale» . Il giudice deve verificare se la mediazione sia già stata esperita e, in caso contrario, concede alle parti 15 giorni per presentare la domanda di mediazione . La condizione si considera assolta anche se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza accordo .
Effetti dell’accordo di mediazione
Se la mediazione si conclude con un accordo, il verbale sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o rilascio, l’esecuzione di obblighi di fare e non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale . Gli avvocati attestano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico . Se non tutte le parti sono assistite da avvocato, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale . Il verbale omologato costituisce anch’esso titolo esecutivo . Questo aspetto è particolarmente importante per il debitore, perché consente di dare immediata attuazione all’accordo, evitando ulteriori cause.
Riforma Cartabia e correttivo 2024
La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), entrata a regime nel 2023, ha ampliato notevolmente l’ambito della mediazione obbligatoria, potenziato la digitalizzazione e previsto nuove forme di partecipazione telematica. Il D.Lgs. 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025, ha ulteriormente modificato la disciplina introducendo importanti novità:
- Partecipazione a distanza: la mediazione può svolgersi da remoto tramite piattaforme telematiche, purché sia garantita la piena visibilità e audibilità di tutti i partecipanti . Questa innovazione consente ai debitori di partecipare senza spostarsi fisicamente e riduce i costi.
- Durata più lunga: il correttivo prevede che la procedura duri sei mesi (con possibilità di proroga di tre mesi) , superando il precedente limite trimestrale. Il termine può essere sospeso solo per giustificati motivi.
- Sanzioni per mancata partecipazione: è previsto che il giudice possa condannare la parte che non partecipa alla mediazione senza giustificato motivo al pagamento di una somma pari al contributo unificato, oltre alla possibilità di tener conto del comportamento ai fini delle spese di causa .
- Obbligo di buona fede e leale collaborazione: la legge richiama espressamente il principio di buona fede, stabilendo che le parti devono cooperare per la rapida conclusione del procedimento .
- Nuove materie obbligatorie: il correttivo conferma l’obbligatorietà per le materie già indicate nell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e ribadisce che la mediazione è richiesta solo se il decreto ingiuntivo viene opposto .
Oltre alla mediazione, la riforma Cartabia ha potenziato l’istituto della negoziazione assistita, che consente alle parti, con l’assistenza dei propri avvocati, di concludere un accordo senza ricorrere a un organismo di mediazione. Anche la negoziazione assistita può essere condizione di procedibilità in alcune materie (es. risarcimento danni da circolazione e pagamento di somme fino a 50.000 euro) e beneficia delle stesse agevolazioni fiscali della mediazione.
Agevolazioni fiscali e incentivi
La normativa prevede importanti incentivi fiscali per chi utilizza la mediazione. Le spese sostenute (indennità dovuta all’organismo e compensi dell’avvocato) sono detraibili fino a 600 euro per procedura e, se l’accordo viene raggiunto, il credito d’imposta sale a 600 euro a favore di ciascuna parte . È prevista inoltre l’esenzione dal contributo unificato per l’atto introduttivo del giudizio che accerta l’improcedibilità per mancata partecipazione alla mediazione. Tali agevolazioni rendono la mediazione particolarmente conveniente rispetto al contenzioso ordinario.
La procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto
Per comprendere quando convenga avviare una mediazione è necessario analizzare la sequenza procedurale dalla notifica del primo atto fino all’eventuale titolo esecutivo. La seguente descrizione assume come punto di partenza la ricezione di una cartella di pagamento, un precetto, un decreto ingiuntivo o un atto di intimazione da parte di un creditore privato (banca, finanziaria, condominio) o pubblico (Agenzia delle Entrate – Riscossione).
1. Ricezione dell’atto e verifica dei termini
La notifica di un atto di riscossione o di un decreto ingiuntivo apre una finestra temporale entro cui il debitore può opporsi. Ad esempio, per un decreto ingiuntivo l’opposizione deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica. Per le cartelle esattoriali i termini variano in base al tipo di tributo e alla procedura; se si intendono contestare motivi di merito occorre proporre ricorso dinanzi al giudice competente (commissione tributaria o giudice ordinario) nei termini previsti (in genere 60 giorni dalla notifica dell’atto, prorogati di ulteriori 30 giorni in caso di mediazione tributaria). È fondamentale non lasciar decorrere i termini, perché la mancata impugnazione rende il debito definitivo. Lo staff dell’avv. Monardo effettua una valutazione preliminare per verificare la regolarità della notifica e la sussistenza di vizi (es. prescrizione, difetto di motivazione, errori di calcolo). In questa fase si decide se è opportuno avviare la mediazione.
2. Presentazione della domanda di mediazione
La parte che intende proporre la mediazione deve depositare un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente . L’istanza deve indicare le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa . Se la mediazione è condizione di procedibilità, l’istanza può essere depositata anche dopo l’avvio del giudizio, ma prima della prima udienza, entro 15 giorni dall’ordine del giudice . Con il correttivo 2024 l’istanza e i documenti possono essere depositati telematicamente tramite la piattaforma dell’organismo .
Una volta depositata la domanda, l’organismo nomina un mediatore iscritto nel proprio elenco e fissa la data del primo incontro entro 20–30 giorni. Il mediatore deve assicurare la propria imparzialità e idoneità ; le parti possono chiedere la sostituzione per gravi motivi.
3. Il primo incontro e l’eventuale prosecuzione
Nel primo incontro il mediatore illustra la procedura, verifica la disponibilità delle parti a proseguire e invita alla nomina degli avvocati se non già presenti. Se una delle parti non si presenta senza giustificato motivo, il giudice potrà desumerne argomenti di prova e condannarla al pagamento delle spese . Se entrambe le parti partecipano ma non intendono proseguire, il mediatore redige un verbale negativo che attesta la mancata conciliazione. In questo caso la condizione di procedibilità si considera soddisfatta e il giudizio potrà proseguire.
Se invece le parti decidono di proseguire, devono versare l’indennità prevista dal regolamento dell’organismo. Il mediatore può richiedere alle parti di depositare documenti, memorie e, se necessario, chiedere la partecipazione di un esperto (es. un consulente tecnico o un perito). La procedura è improntata alla riservatezza: tutte le dichiarazioni rese non possono essere utilizzate nel processo civile e il mediatore non può essere chiamato a testimoniare .
4. Proposta del mediatore e conclusione dell’accordo
Se le parti lo richiedono, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Il mediatore valuta la documentazione e propone una soluzione equa. Le parti sono libere di accettare o rifiutare. In caso di rifiuto, il giudice potrà tenerne conto nella determinazione delle spese processuali . Se si raggiunge un accordo, questo è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati e costituisce titolo esecutivo . Se l’accordo non contrasta con l’ordine pubblico, il presidente del tribunale può omologarlo .
5. Tempi e costi
Grazie al correttivo 2024, la mediazione deve concludersi entro sei mesi dalla presentazione della domanda, prorogabili di tre mesi per giustificati motivi . I costi variano a seconda del valore della lite e del regolamento dell’organismo; generalmente sono molto inferiori alle spese di un contenzioso giudiziale e sono in parte recuperabili tramite crediti d’imposta . Inoltre, è previsto l’esonero dal contributo unificato per chi deposita la mediazione in materie obbligatorie.
Difese e strategie legali del debitore
Chi riceve un atto di riscossione o un precetto non deve limitarsi a sperare in una sanatoria fiscale o in un condono; la legislazione offre molteplici strumenti di difesa che, se ben utilizzati, permettono di ottenere risultati anche superiori alle aspettative iniziali. Di seguito illustriamo le principali strategie che l’avv. Monardo e il suo staff applicano per tutelare i clienti.
Verifica della legittimità del credito e dei vizi procedurali
- Prescrizione e decadenza: spesso i debiti con la Pubblica Amministrazione o con le banche sono prescritti. Ad esempio, le multe stradali si prescrivono in cinque anni, le imposte dirette in dieci anni; i crediti bancari possono cadere in prescrizione se non rinnovati. Verificare la data di notifica e la base giuridica del credito consente di eccepire la prescrizione.
- Difetto di motivazione: nelle cartelle esattoriali e nei precetti devono essere indicati gli estremi della notifica, le sanzioni, gli interessi e i motivi di diritto. Se tali elementi mancano o sono errati, l’atto è annullabile.
- Nullità della notifica: la notifica deve avvenire secondo le modalità di legge (raccomandata a/r, posta elettronica certificata, ufficiale giudiziario). In mancanza o irregolarità la notifica è nulla e l’atto non produce effetti.
- Credito irriscuotibile o inesigibile: in caso di opposizione a decreto ingiuntivo o di contestazione di un credito bancario, è possibile eccepire la mancanza di prova del credito (es. mancata produzione dell’estratto conto, errori di calcolo, usura bancaria). Recenti pronunce della Cassazione hanno riconosciuto che l’accettazione di un piano di rateazione da parte del Fisco non esclude che il debito resti qualificabile come “scaduto” ai fini del fallimento , ma ciò non preclude la contestazione della legittimità dell’atto.
Sospensione e annullamento delle procedure esecutive
Il giudice può sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato quando sussistono gravi motivi (es. periculum in mora e fumus boni iuris). In caso di mediazione, la normativa consente di chiedere la sospensione dei termini processuali durante la procedura. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che l’avvio di una procedura di sovraindebitamento non comporta di per sé la sospensione automatica delle azioni esecutive ; occorre quindi presentare domanda di sospensione al giudice competente o al gestore dell’OCC.
Trattativa con i creditori e piani di rientro
In molte situazioni i creditori (banche, finanziarie, condominii) preferiscono raggiungere un accordo tramite mediazione piuttosto che affrontare un lungo contenzioso. L’avv. Monardo negozia piani di rientro personalizzati, con riduzioni di interessi e sanzioni, concordando rate sostenibili. Per i debiti fiscali è possibile chiedere la rateizzazione fino a 72 rate presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione o aderire a definizioni agevolate (rottamazioni, stralcio). La negoziazione mira a preservare i beni del debitore ed evitare ipoteche, fermi amministrativi o pignoramenti.
Impugnazione di pignoramenti, ipoteche e fermi
Se l’azione esecutiva è già iniziata (pignoramento presso terzi, pignoramento immobiliare, fermo amministrativo su veicoli) è comunque possibile opporsi. Nel pignoramento mobiliare è possibile contestare la regolarità dell’atto; nel pignoramento immobiliare è possibile chiedere la riduzione del pignoramento se il valore dell’immobile è superiore al debito. In caso di fermo amministrativo, la Cassazione ha riconosciuto che l’iscrizione di fermo senza preventiva comunicazione viola il diritto di difesa.
Utilizzo della mediazione in combinazione con gli strumenti di composizione della crisi
La mediazione può essere utilizzata come strumento preliminare o complementare rispetto alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 e dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). In presenza di più debiti (bancari, fiscali, verso fornitori) si può valutare:
- Accordo di composizione della crisi (per piccole imprese e professionisti): il debitore, con l’ausilio dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), formula una proposta ai creditori, che è approvata a maggioranza e omologata dal giudice. L’accordo prevede la falcidia dei debiti e la ristrutturazione, con pagamento in base al patrimonio disponibile. La giurisprudenza conferma che il pagamento rateizzato concordato con il Fisco non elimina lo stato di insolvenza , quindi l’accordo di composizione resta uno strumento fondamentale per risolvere l’insolvenza.
- Piano del consumatore: rivolto ai soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, start‑up), consente di ristrutturare i debiti senza il voto dei creditori. La Cassazione, con ordinanza 9549/2025, ha ribadito che il piano del consumatore non richiede il consenso dei creditori neanche per moratorie superiori a un anno o riduzioni del debito; il giudice valuta la meritevolezza e la fattibilità, senza assimilazione al concordato . Se il piano viene respinto, è possibile proporre reclamo al tribunale entro 5 giorni .
- Liquidazione del patrimonio: consiste nella vendita dei beni del debitore per soddisfare i creditori, con conseguente esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) al termine della procedura, a condizione di buona fede. La legge prevede che se il debitore migliora la propria condizione economica entro quattro anni, l’esdebitazione può essere revocata .
- Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta dalla riforma del 2020, consente la cancellazione immediata dei debiti per chi non possiede beni e percepisce solo redditi minimi. È necessario dimostrare di aver agito in buona fede e di non aver indebitamente dissipato il patrimonio .
- Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021): impresa e professionista possono richiedere l’intervento di un esperto negoziatore iscritto presso la Camera di Commercio per negoziare con i creditori un accordo di ristrutturazione. La procedura consente di ottenere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) e agevolazioni fiscali, con la possibilità di continuare l’attività aziendale . La commissione nominata dal Tribunale assegna un esperto che elabora, con le parti, un piano di risanamento .
Errori comuni e consigli pratici
La gestione dei debiti richiede attenzione, metodo e professionalità. Tra gli errori più frequenti che i debitori commettono vi sono:
- Ignorare gli atti di notifica: la paura spinge molti a non aprire le raccomandate o a non ritirare gli atti. Questo comportamento non ferma la procedura ma la aggrava, perché i termini decorrono ugualmente e possono generare decadimenti.
- Presentarsi alla mediazione senza preparazione: alcuni ritengono che basti sedersi al tavolo del mediatore senza aver analizzato il proprio debito. In realtà occorre preparare la strategia, quantificare l’ammontare delle obbligazioni, verificare i vizi e predisporre la documentazione; altrimenti si rischia di accettare condizioni sfavorevoli.
- Scegliere un organismo inadatto: non tutti gli organismi di mediazione hanno la stessa esperienza nelle controversie bancarie o fiscali. È consigliabile rivolgersi a organismi con mediatori specializzati.
- Non coinvolgere un avvocato: benché la legge preveda la possibilità di partecipare senza difensore nelle mediazioni non obbligatorie, l’assistenza legale è determinante per non commettere errori procedurali e per redigere un accordo valido. Per le materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità, la presenza dell’avvocato è obbligatoria .
- Firmare accordi senza verifica: a volte i debitori accettano proposte scritte da loro stessi o predisposte dai creditori. Senza la verifica di un professionista, l’accordo potrebbe essere inefficace o addirittura pregiudizievole (es. rinunce a diritti, clausole vessatorie).
- Aspettare il condono: molti sperano nelle sanatorie fiscali (rottamazioni) e rimandano qualsiasi azione. Le definizioni agevolate non cancellano automaticamente il debito e prevedono requisiti stringenti; se non si aderisce entro i termini, il debitore perde l’occasione e resta soggetto a pignoramenti.
Per evitare questi errori è indispensabile affidarsi a professionisti qualificati. L’avv. Monardo e il suo team offrono un servizio di analisi preventiva che valuta la migliore strategia: mediazione, rottamazione, piano di rientro, ricorso giudiziale o combinazione di più strumenti.
Strumenti alternativi alla mediazione
La mediazione non è l’unica soluzione per chi ha debiti. Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse forme di definizione agevolata e di composizione della crisi rivolte ai contribuenti e ai consumatori. È essenziale conoscerle per scegliere l’opzione più vantaggiosa.
Rottamazione Quinquies 2025 e altre definizioni fiscali
Nel 2025 il Parlamento ha approvato la rottamazione “Quinquies”, prorogando e ampliando le sanatorie degli anni precedenti. In base a questa misura, i contribuenti possono pagare solo il capitale dovuto, senza interessi e sanzioni, relativamente ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Il saldo può essere versato:
- In un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- In forma rateale fino a 54 rate mensili (quasi nove anni) con un tasso di interesse del 4% annuo .
Il legislatore ha previsto che la presentazione dell’istanza sospende automaticamente le azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche) sino alla definizione del piano . Tuttavia, la rottamazione non riguarda tutti i carichi: sono esclusi i debiti derivanti da aiuti di Stato, i dazi doganali, le imposte riscossi per conto di enti diversi e i tributi non dichiarati. Inoltre, è necessario aver presentato le dichiarazioni fiscali negli anni interessati. La definizione agevolata è compatibile con la mediazione: spesso si propone al creditore di sospendere la procedura fino all’esito della rottamazione, ottenendo riduzioni più significative.
Altre definizioni fiscali includono la rottamazione-ter, lo stralcio dei debiti sotto i 1.000 euro e la definizione delle liti pendenti. Ogni misura ha caratteristiche e scadenze specifiche; per questo è indispensabile essere aggiornati e presentare le domande entro i termini.
Accordo di ristrutturazione del debito e concordato minore
Per le imprese in difficoltà la normativa prevede diversi strumenti:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (Art. 57 e seguenti del CCII): è rivolto agli imprenditori in esercizio che intendono ristrutturare il debito mediante un accordo con una percentuale di creditori (almeno il 60%). L’accordo deve essere attestato da un professionista indipendente e omologato dal tribunale; produce gli effetti del concordato preventivo ma è più rapido e flessibile. L’accordo può essere utilizzato insieme alla mediazione per negoziare con determinati creditori prima di presentarlo al giudice.
- Concordato minore: introdotto dal Codice della crisi per microimprese e professionisti, consente di ristrutturare i debiti con un piano che prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati e una percentuale per quelli chirografari. Occorre l’attestazione di fattibilità e il voto dei creditori; è un’alternativa al fallimento.
Piano del consumatore
Il piano del consumatore è un’istituzione prevista dalla L. 3/2012 e dal D.Lgs. 14/2019. È rivolto a chi non esercita attività d’impresa (lavoratori dipendenti, pensionati, liberi professionisti) e permette di proporre un piano di pagamento dei debiti commisurato al proprio reddito. Non richiede l’approvazione dei creditori; il giudice verifica la meritevolezza del debitore e l’assenza di colpa grave. La Cassazione (ord. 9549/2025) ha ribadito che il piano del consumatore ha natura giurisdizionale e non richiede l’assenso dei creditori nemmeno se prevede una moratoria ultrannuale . Se il piano è rigettato, il debitore può proporre reclamo; la riforma ha confermato che il reclamo deve essere deciso in camera di consiglio entro sessanta giorni .
Liquidazione controllata del patrimonio ed esdebitazione
Quando il patrimonio del debitore è insufficiente e non è possibile stipulare un accordo, si può ricorrere alla liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio). Il giudice nomina un liquidatore che vende i beni e distribuisce il ricavato ai creditori. Alla fine, se il debitore ha cooperato in buona fede, ottiene l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui. La legge prevede un controllo sulle entrate successive: se nei quattro anni successivi il debitore acquisisce beni o redditi significativi, questi possono essere utilizzati per soddisfare i creditori . Per i soggetti “incapienti” la riforma del 2020 ha introdotto l’esdebitazione dell’incapiente, che permette la cancellazione immediata dei debiti per chi non possiede beni e vive con redditi minimi .
Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Il D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021, ha introdotto un percorso stragiudiziale dedicato alle imprese che si trovano in squilibrio patrimoniale o economico ma desiderano evitare l’insolvenza. L’imprenditore presenta un’istanza tramite la piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio; una commissione nomina un esperto indipendente che assiste nella redazione di un piano di risanamento e nel negoziato con i creditori . Il procedimento consente di ottenere misure protettive (sospensione di pignoramenti e sequestri) e di proseguire l’attività. Gli onorari dell’esperto sono determinati con riferimento alle dimensioni dell’impresa .
Tabelle riepilogative
Per agevolare la lettura e la comprensione delle norme, riportiamo alcune tabelle di sintesi. Si invita il lettore a considerarle come strumenti orientativi e non sostitutivi della consulenza professionale.
Tabella 1 – Materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità
| Materia | Riferimento normativo | Note principali |
|---|---|---|
| Condominio | Art. 5 D.Lgs. 28/2010 | Deve essere tentata la mediazione prima del giudizio; obbligo di assistenza dell’avvocato. |
| Diritti reali (proprietà, servitù, usufrutto) | Art. 5 D.Lgs. 28/2010 | Mediazione necessaria per cause relative a proprietà e servitù. |
| Divisione ereditaria | Art. 5 D.Lgs. 28/2010 | Obbligo di mediazione prima di intentare una divisione giudiziale. |
| Successioni ereditarie e patti di famiglia | Art. 5 D.Lgs. 28/2010 | Coinvolge le questioni di legittima e quota ereditaria. |
| Locazione, comodato, affitto di azienda | Art. 5 D.Lgs. 28/2010 | Include sfratti e recupero canoni. |
| Responsabilità medica e sanitaria | Art. 5 D.Lgs. 28/2010 | Materia delicata in cui la mediazione riduce tempi e costi. |
| Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità | Art. 5 D.Lgs. 28/2010 | Gestisce richieste di risarcimento danni da diffamazione. |
| Contratti assicurativi, bancari e finanziari | Art. 5 D.Lgs. 28/2010 | Includono cause contro banche, finanziarie e assicurazioni. |
Tabella 2 – Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento
| Strumento | Soggetti destinatari | Caratteristiche principali | Riferimenti |
|---|---|---|---|
| Accordo di composizione della crisi | Piccole imprese, professionisti, start‑up | Proposta ai creditori, voto favorevole della maggioranza; omologazione giudiziale; può prevedere falcidia dei debiti. | L. 3/2012, D.Lgs. 14/2019; Cass. n. 4201/2025 |
| Piano del consumatore | Consumatori e soggetti non imprenditori | Piano di pagamento senza voto dei creditori; il giudice valuta meritevolezza; sospende le azioni esecutive. | L. 3/2012; ord. Cass. n. 9549/2025 |
| Liquidazione controllata (esdebitazione) | Debitori insolventi con o senza beni | Vendita dei beni, distribuzione ai creditori, cancellazione dei debiti residui; controlli su entrate future. | D.Lgs. 14/2019; L. 3/2012 |
| Esdebitazione dell’incapiente | Persone senza patrimonio e con redditi minimi | Cancellazione immediata dei debiti; obbligo di buona fede e collaborazione. | L. 3/2012 |
| Concordato minore | Microimprese e professionisti | Piano con pagamento integrale dei privilegiati e percentuale per chirografari; necessita voto dei creditori. | D.Lgs. 14/2019 |
| Composizione negoziata della crisi | Imprese con squilibrio patrimoniale | Nomina di un esperto; negoziazione con i creditori; misure protettive; possibilità di continuare l’attività . | D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 |
Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è la mediazione civile e quando è obbligatoria?
La mediazione civile è una procedura alternativa al giudizio che mira a risolvere una controversia con l’aiuto di un mediatore imparziale. È obbligatoria (condizione di procedibilità) nelle materie elencate dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 (condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazioni, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari) .
2. Devo necessariamente essere assistito da un avvocato?
Sì. Per le materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità è obbligatorio essere assistiti da un avvocato . Per le altre materie la legge non impone la presenza del difensore, ma è altamente consigliata per evitare errori.
3. Quanto dura la procedura di mediazione?
Il correttivo 2024 ha stabilito che la procedura deve concludersi entro sei mesi, prorogabili di tre mesi . Il termine decorre dal deposito della domanda.
4. Cosa succede se la controparte non si presenta?
Se la parte convocata non si presenta senza giustificato motivo, il mediatore redige un verbale di mancata partecipazione. Il giudice può trarre argomenti di prova da tale comportamento e condannare la parte assente al pagamento di una somma pari al contributo unificato .
5. Quali sono i costi della mediazione?
L’indennità per l’organismo dipende dal valore della controversia ed è stabilita dal decreto ministeriale 2023/55. Sono previste detrazioni fiscali fino a 600 euro per ciascuna parte . Le parti possono beneficiare di un credito d’imposta anche per il compenso dell’avvocato.
6. Cosa succede se non si raggiunge l’accordo?
In caso di mancato accordo, il mediatore redige un verbale negativo. La condizione di procedibilità si considera comunque assolta e il giudizio può proseguire .
7. L’accordo di mediazione è immediatamente esecutivo?
Sì. Se tutte le parti sono assistite da avvocato, il verbale costituisce direttamente titolo esecutivo . In caso contrario occorre l’omologazione da parte del presidente del tribunale .
8. La mediazione può essere svolta da remoto?
Sì. Il correttivo 2024 ha introdotto la possibilità di svolgere gli incontri a distanza tramite piattaforme telematiche, purché sia garantita la partecipazione piena e la riservatezza .
9. Qual è la differenza tra mediazione e negoziazione assistita?
La mediazione è gestita da un organismo imparziale e prevede la presenza di un mediatore. La negoziazione assistita, introdotta con il D.L. 132/2014, consiste in un accordo tra le parti con l’assistenza dei rispettivi avvocati, senza l’intervento di un mediatore. Entrambe possono essere condizione di procedibilità a seconda della materia.
10. La procedura di mediazione sospende le azioni esecutive?
La mediazione non sospende automaticamente le azioni esecutive, salvo accordo tra le parti o provvedimento del giudice. Tuttavia, la normativa consente di chiedere la sospensione al giudice e di prevedere clausole sospensive nell’accordo. Nel caso di rottamazioni, la presentazione dell’istanza sospende le procedure .
11. Posso aderire alla rottamazione e contemporaneamente avviare una mediazione?
Sì. La rottamazione riguarda i debiti fiscali, mentre la mediazione può essere utile per definire contestazioni su importi, interessi o sanzioni non dovuti. Presentare domanda di rottamazione sospende l’esecuzione, ma l’accordo di mediazione può disciplinare i pagamenti e le garanzie da prestare.
12. Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di composizione?
Il piano del consumatore è rivolto a soggetti non imprenditori e non richiede il voto dei creditori . L’accordo di composizione è destinato a piccoli imprenditori, professionisti e start‑up e necessita del voto della maggioranza dei creditori. Entrambi prevedono la supervisione dell’OCC e l’omologazione del tribunale.
13. Cos’è l’esdebitazione?
L’esdebitazione è la cancellazione dei debiti residui al termine della procedura di liquidazione. Può essere ordinaria (dopo la vendita dei beni) o dell’incapiente (immediata) . È subordinata alla buona fede del debitore e può essere revocata se la situazione economica migliora nei successivi quattro anni .
14. Cosa succede se il piano del consumatore viene respinto?
Se il piano è respinto, il debitore può proporre reclamo al tribunale entro cinque giorni . In attesa della decisione, non è previsto l’automatico rinnovo della sospensione; tuttavia si può chiedere al giudice di mantenere le misure protettive.
15. Come viene nominato l’esperto nella composizione negoziata della crisi?
L’imprenditore presenta un’istanza sulla piattaforma telematica della Camera di Commercio; una commissione composta da un magistrato, un rappresentante della CCIAA e un prefetto nomina un esperto indipendente che assiste l’imprenditore nel negoziare con i creditori . L’esperto redige un rapporto finale e, se si raggiunge un accordo, il tribunale lo omologa .
16. Posso avviare una mediazione per contestare un decreto ingiuntivo non ancora scaduto?
Sì. La mediazione può essere avviata anche prima di proporre opposizione. Se il decreto ingiuntivo rientra nelle materie obbligatorie (es. contratti bancari), la mediazione è condizione di procedibilità dell’opposizione. È quindi opportuno avviare la mediazione prima della scadenza del termine di 40 giorni.
17. Cosa succede se le parti raggiungono l’accordo ma una non lo rispetta?
L’accordo è titolo esecutivo ; se una parte non adempie, l’altra può procedere con l’esecuzione forzata (pignoramento di beni, conto corrente, stipendio). Il mancato rispetto dell’accordo potrebbe esporre la parte inadempiente a ulteriori spese legali e interessi.
18. È possibile modificare l’accordo di mediazione?
L’accordo può essere modificato solo con il consenso di tutte le parti e del mediatore, mediante la redazione di un nuovo verbale. In caso contrario occorre avviare una nuova procedura.
19. Quali sono i tempi per la liquidazione controllata?
La liquidazione controllata non ha una durata fissa; dipende dal numero e dal valore dei beni da liquidare. In media, per immobili e beni di valore possono trascorrere 12–24 mesi. Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione .
20. Perché affidarsi all’avv. Monardo?
L’avv. Monardo è cassazionista ed esperto in diritto bancario, tributario e fallimentare. È gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC e negoziatore della crisi d’impresa. Dirige un team di avvocati e commercialisti che operano in tutta Italia, offrendo consulenza qualificata, analisi degli atti, redazione di ricorsi, negoziazione di piani di rientro e accompagnamento in tutte le procedure di mediazione e composizione della crisi. Affidarsi a lui significa avere al proprio fianco un professionista capace di tutelare concretamente i propri diritti e di ottenere le migliori condizioni di pagamento.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’utilità della mediazione e degli strumenti alternativi, presentiamo alcune simulazioni numeriche. Le cifre sono ipotetiche e servono a illustrare le modalità di calcolo; non sostituiscono la consulenza personalizzata.
Esempio 1 – Mediazione con istituto di credito
Situazione iniziale: un consumatore ha un debito di € 40.000 con una banca, derivante da un prestito personale. La banca ha notificato decreto ingiuntivo; il consumatore vuole opporsi e avvia la mediazione. Il debitore ritiene che la banca abbia applicato interessi usurari; il legale incarica un consulente per ricalcolare il debito.
Analisi: il consulente rileva che gli interessi usurari ammontano a € 8.000. Si eccepisce la nullità degli interessi e l’applicazione dei tassi legali. Si invia istanza di mediazione all’organismo competente e si partecipa al primo incontro. La banca, dopo la relazione del consulente, accetta di riconoscere l’usura e propone una riduzione di € 8.000 e la possibilità di pagare il residuo in 48 rate da € 666,67 con interesse al 3%.
Risultato: l’accordo riduce il debito a € 32.000 e consente al debitore di pagare in rate sostenibili. La banca ottiene un recupero immediato senza causa; il debitore evita un contenzioso lungo e costoso. L’accordo è immediatamente esecutivo e, se non rispettato, la banca potrà procedere con il pignoramento.
Esempio 2 – Mediazione per cartella esattoriale e definizione agevolata
Situazione iniziale: un imprenditore individuale riceve una cartella di pagamento per € 25.000 (tasse e contributi). L’Agenzia delle Entrate – Riscossione avvia il pignoramento del conto corrente. Il debitore chiede la sospensione e presenta domanda di rottamazione Quinquies. Contemporaneamente avvia la mediazione per contestare sanzioni e interessi.
Analisi: la rottamazione consente di pagare solo il capitale (ipotizziamo € 20.000) in 54 rate da € 370,37; le sanzioni (€ 3.000) e gli interessi (€ 2.000) sono annullati . Nel corso della mediazione il debitore contesta ulteriori € 5.000 di interessi non dovuti e chiede la loro eliminazione. L’Agenzia accetta di ridurre l’importo delle spese di riscossione. Si concorda il pagamento del capitale (€ 20.000) in 54 rate e il versamento immediato di € 5.000 per le spese.
Risultato: grazie alla rottamazione e alla mediazione il debito complessivo si riduce da € 25.000 a € 25.000, ma con rate mensili sostenibili e senza interessi o sanzioni. Inoltre, la procedura sospende il pignoramento in corso . Se il debitore rispetta il piano, al termine non avrà ulteriori pretese da parte del Fisco.
Esempio 3 – Piano del consumatore per famiglia indebitata
Situazione iniziale: una famiglia composta da due coniugi e due figli ha debiti complessivi per € 80.000 (mutuo residuo € 60.000, carte di credito € 10.000, finanziaria auto € 10.000). I coniugi hanno stipendi netti complessivi di € 2.800 al mese. Dopo la perdita del lavoro di uno dei coniugi, non riescono più a sostenere le rate.
Analisi: il legale propone un piano del consumatore con il supporto dell’OCC. Si dimostra la meritevolezza (l’indebitamento è avvenuto per necessità, senza intenti speculativi) e si propone di vendere l’auto per € 8.000, destinando la somma alla finanziaria; per il mutuo si propone la sospensione della quota capitale per due anni e la riduzione del tasso di interesse; per le carte di credito si prevede il pagamento del 40% del credito in cinque anni. Il giudice valuta che il piano assicura un recupero superiore a quanto otterrebbero i creditori in caso di liquidazione e lo omologa. Nonostante la moratoria ultrannuale sul mutuo, non è richiesto il voto della banca .
Risultato: la famiglia riesce a riequilibrare il proprio budget, mantiene la casa e ottiene una riduzione dei debiti chirografari. Al termine del piano, se rispetta i pagamenti, il residuo viene cancellato (esdebitazione).
Esempio 4 – Composizione negoziata della crisi d’impresa
Situazione iniziale: una microimpresa nel settore turistico ha debiti per € 300.000 (fornitori, dipendenti, fisco) e subisce una drastica riduzione del fatturato a causa di eventi eccezionali. L’amministratore teme il fallimento e non vuole perdere l’avviamento. Con l’aiuto dell’avv. Monardo, presenta domanda di composizione negoziata della crisi.
Analisi: la commissione nomina un esperto indipendente, che insieme all’imprenditore redige un piano di risanamento. Viene proposto ai creditori un pagamento del 40% dei debiti chirografari, la conversione di una parte del debito in partecipazione al capitale e il mantenimento dei posti di lavoro. Per i debiti fiscali si chiede l’adesione alla rottamazione Quinquies. Il tribunale concede misure protettive (sospensione delle procedure esecutive) per sei mesi . I creditori, vista la prospettiva di recuperare più di quanto avrebbero in caso di fallimento, accettano.
Risultato: l’accordo viene omologato. L’impresa continua l’attività, mantiene i dipendenti e onora il piano di rientro. La composizione negoziata permette una gestione ordinata della crisi con il supporto dell’esperto .
Conclusione
La mediazione per debiti civili è uno strumento efficace, rapido e conveniente che permette di risolvere molte controversie senza ricorrere al giudice. Le recenti riforme hanno ampliato le materie obbligatorie, introdotto la possibilità di partecipare a distanza, aumentato la durata delle procedure e previsto forti incentivi fiscali. Per il debitore o il contribuente in difficoltà, la mediazione può essere la chiave per ridurre o ristrutturare il debito, sospendere le procedure esecutive e conservare i propri beni.
Oltre alla mediazione, il nostro ordinamento offre numerosi strumenti di composizione della crisi: rottamazioni fiscali, piani del consumatore, accordi di composizione, concordati minori, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente e composizione negoziata della crisi d’impresa. La scelta del percorso più adatto richiede un’analisi approfondita della situazione economica del debitore, della natura dei debiti e della normativa vigente. La giurisprudenza più recente (Cassazione e Tribunali) conferma l’importanza di agire tempestivamente e con professionalità per ottenere risultati positivi.
Riassumendo i punti chiave:
- La mediazione è obbligatoria in numerose materie (condominio, diritti reali, successioni, contratti bancari e assicurativi) e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale .
- L’accordo di mediazione, se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, è titolo esecutivo e può essere omologato dal tribunale .
- Il correttivo 2024 ha introdotto la partecipazione telematica, una durata di sei mesi, sanzioni per mancata partecipazione e ulteriori incentivi fiscali .
- La mediazione può essere combinata con piani del consumatore, accordi di composizione, rottamazioni e composizione negoziata, consentendo una gestione integrata dei debiti.
- La tempestività, la buona fede e l’assistenza di professionisti esperti sono elementi essenziali per il successo della procedura.
Per questi motivi è fondamentale agire immediatamente. Lasciare scadere i termini o affidarsi a soluzioni improvvisate può comportare la perdita di diritti e il rischio di espropriazione. Rivolgersi all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo significa affidare la propria situazione a professionisti che conoscono la normativa, la giurisprudenza e le prassi degli organismi di mediazione. Il suo team di avvocati e commercialisti è in grado di analizzare ogni caso, individuare la strategia migliore e assistere il cliente in tutte le fasi: mediazione, negoziazione, ricorso, piano di composizione o esdebitazione.
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