Pignoramento dei beni del socio illimitatamente responsabile: limiti e strategie

Introduzione

Le società di persone rivestono un ruolo centrale nel tessuto economico italiano. La loro struttura, fondata sul rapporto fiduciario fra soci, consente di avviare attività imprenditoriali con flessibilità e costi contenuti. A differenza delle società di capitali, però, la responsabilità patrimoniale non è limitata alla quota conferita: i soci illimitatamente responsabili rispondono con tutto il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali. Questa disciplina, sancita negli articoli 2291 e 2304 del codice civile, prevede che i creditori possano rivalersi sui beni personali dei soci soltanto dopo avere escusso il patrimonio sociale . La tutela del socio è quindi sussidiaria, ma non per questo meno insidiosa: la garanzia personale comporta che eventuali pignoramenti possano colpire immobili, conti correnti, stipendi e altri beni personali.

Affrontare un pignoramento richiede una conoscenza approfondita della normativa processuale e tributaria. Le regole sull’espropriazione forzata, contenute nel codice di procedura civile, stabiliscono i termini per la notifica del precetto, le modalità di opposizione (art. 615 e 650 c.p.c.) e i limiti alla pignorabilità dei beni . Le norme fiscali integrano questi principi con discipline speciali, come il pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973) o l’impignorabilità della prima casa in caso di debiti tributari (art. 76 D.P.R. 602/1973) . Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto strumenti di definizione agevolata delle cartelle esattoriali (rottamazioni) e procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII) che possono sospendere o annullare le azioni esecutive.

Dal punto di vista giurisprudenziale, la Corte di cassazione e i tribunali hanno sviluppato un orientamento evolutivo. Le Sezioni Unite hanno riconosciuto la possibilità di opporre il beneficio di escussione anche nella fase di impugnazione della cartella di pagamento, gravando sul creditore l’onere di dimostrare l’incapienza del patrimonio sociale . Altre decisioni, come l’ordinanza n. 27367/2025, hanno affermato che il socio non può più invocare l’escussione se un decreto ingiuntivo diventa definitivo nei suoi confronti . La sentenza del Tribunale di Teramo (605/2024) ha chiarito che il beneficio non è un presupposto processuale ma un’eccezione da sollevare; il creditore deve dimostrare di aver tentato la riscossione sui beni sociali . Più recente ancora è l’ordinanza n. 28305/2025, secondo cui il socio può far valere l’escussione già al momento dell’impugnazione della cartella e spetta all’Agenzia delle Entrate provare l’incapienza . Sul piano fiscale, la Corte ha ribadito che la prima casa del debitore è impignorabile per debiti tributari se costituisce l’unica abitazione e non è di lusso .

In questo contesto complesso, l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono una consulenza qualificata e multidisciplinare. Cassazionista con esperienza ventennale, l’avv. Monardo coordina professionisti in tutta Italia nel diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla collaborazione con dottori commercialisti e consulenti del lavoro, lo studio esamina ogni atto esecutivo, valuta i profili di nullità o irregolarità, imposta ricorsi e opposizioni, negozia piani di rientro con gli istituti di credito e utilizza le procedure di composizione della crisi per proteggere il patrimonio del socio illimitatamente responsabile. Le strategie comprendono: ricorso per l’annullamento del titolo, opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, richiesta di sospensione, trattative extragiudiziali, accesso a definizioni agevolate, piani del consumatore o accordi di ristrutturazione. Ogni situazione viene affrontata con un approccio personalizzato.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La responsabilità del socio illimitatamente responsabile

Il codice civile regola la responsabilità dei soci nelle varie forme societarie. Nelle società in nome collettivo (s.n.c.) l’art. 2291 c.c. stabilisce che tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; eventuali patti contrari non hanno effetto verso i terzi . L’art. 2304 c.c. introduce il beneficio di escussione, secondo cui i creditori sociali devono prima agire sul patrimonio della società e solo successivamente, in caso di incapienza, possono rivolgersi ai soci . Si tratta di una responsabilità sussidiaria, ma pur sempre solidale e illimitata.

Nelle società in accomandita semplice (s.a.s.) la disciplina è più articolata: l’art. 2313 c.c. distingue tra soci accomandatari (con responsabilità illimitata) e accomandanti (responsabili solo nei limiti del conferimento) . L’art. 2314 c.c. prevede che il socio accomandante che consente l’inserimento del proprio nome nella denominazione sociale diventa responsabile illimitatamente . L’art. 2317 c.c. dispone che, fino all’iscrizione della società nel registro delle imprese, si applicano le regole della società semplice; gli accomandanti restano responsabili nei limiti del conferimento, salvo che abbiano partecipato agli atti gestori .

L’art. 2318 c.c. estende ai soci accomandatari le norme della s.n.c. in tema di responsabilità, incluse la solidarietà e la possibilità di azione del creditore dopo l’escussione. Pertanto, le considerazioni che seguono valgono per tutte le categorie di soci illimitatamente responsabili (s.n.c. e accomandatari di s.a.s.).

1.2 Il pignoramento e la fase esecutiva

Il pignoramento è l’atto mediante il quale il creditore vincola i beni del debitore per soddisfare coattivamente il proprio credito. La disciplina generale è contenuta negli artt. 491‑497 c.p.c. e viene integrata da norme speciali per le esecuzioni fiscali (D.P.R. 602/1973). Di seguito si riepilogano le disposizioni più rilevanti:

  • Titolo esecutivo contro la società e i soci – La giurisprudenza ritiene che il titolo ottenuto contro una società di persone abbia efficacia riflessa verso i soci illimitatamente responsabili. La Cassazione ha affermato che il decreto ingiuntivo emesso contro una s.n.c. diviene definitivo anche nei confronti dei soci se questi non propongono opposizione . Analogamente, la pronuncia 5884/1999 ha chiarito che un titolo esecutivo contro la società può essere fatto valere contro il socio, il quale potrà tuttavia eccepire la propria qualità di debitore sussidiario con l’opposizione prevista dall’art. 615 c.p.c. .
  • Art. 477 c.p.c. (titolo esecutivo contro l’erede) – Per analogia viene richiamato l’art. 477 c.p.c., secondo il quale il titolo esecutivo contro il de cuius è efficace anche nei confronti degli eredi; il precetto può essere notificato collettivamente all’ultimo domicilio entro un anno . La Cassazione ha applicato questo principio ai soci illimitatamente responsabili, ritenendo che il titolo contro la società sia valido anche contro il socio.
  • Art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) – Stabilisce che il debitore può proporre opposizione contro il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, sia prima dell’inizio dell’espropriazione sia successivamente; il giudice può sospendere l’efficacia del titolo per gravi motivi .
  • Art. 650 c.p.c. (opposizione tardiva) – Consente al debitore di opporsi al decreto ingiuntivo scaduto quando la notificazione dell’atto non è avvenuta regolarmente o per caso fortuito; deve essere proposta entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione. Il socio può usare questa opposizione per contestare irregolarità nella notifica del titolo.
  • Art. 48‑bis D.P.R. 602/1973 – Impone alle pubbliche amministrazioni di verificare l’esistenza di debiti fiscali superiori a 5.000 euro prima di effettuare pagamenti; in tal caso devono sospendere il pagamento e avvisare l’agente della riscossione . Ciò consente al Fisco di recuperare direttamente crediti dai corrispettivi dovuti al socio.
  • Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 – Disciplina il pignoramento dei crediti verso terzi da parte dell’agente della riscossione; prevede che l’atto di pignoramento contenga l’ordine al terzo di versare le somme dovute entro 60 giorni o alla scadenza futura . L’atto può essere sottoscritto anche da dipendenti dell’ente, senza necessità di un ufficiale giudiziario.
  • Art. 76 D.P.R. 602/1973 (come modificato dal D.L. 69/2013, c.d. “decreto del fare”) – Vieta la pignorabilità dell’unico immobile adibito a residenza del debitore e non di lusso; per procedere all’espropriazione immobiliare, il debito tributario deve superare 120.000 euro e devono essere rispettate specifiche formalità .
  • Art. 12‑bis Legge 3/2012 – Nell’ambito dei piani del consumatore, consente al giudice, in sede di omologazione, di sospendere le procedure esecutive in corso quando possono compromettere l’attuazione del piano; il decreto di omologazione, se prevede la vendita di beni, assume valore di pignoramento .
  • Art. 12‑ter Legge 3/2012 – Dopo l’omologazione di un piano del consumatore o di un accordo di ristrutturazione, vieta l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali da parte dei creditori concorsuali .

1.3 Evoluzione giurisprudenziale recente

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha affinato i principi sulla responsabilità del socio illimitatamente responsabile e sui limiti dell’esecuzione:

  1. Beneficio di escussione durante l’impugnazione – L’ordinanza della Corte di cassazione n. 28305/2025 ha stabilito che il socio può invocare il beneficio di preventiva escussione già nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento. La Corte ha ritenuto che costringere il socio ad attendere il pignoramento per contestare la mancata escussione violerebbe il diritto di difesa; spetta quindi al creditore provare l’insufficienza del patrimonio sociale .
  2. Decadenza del beneficio dopo il decreto ingiuntivo – L’ordinanza n. 27367/2025 ha stabilito che, quando un decreto ingiuntivo contro il socio è divenuto definitivo perché questi non l’ha opposto, la responsabilità del socio si trasforma in obbligazione diretta. Di conseguenza, il creditore può procedere immediatamente al pignoramento dei beni personali senza dover escutere il patrimonio sociale .
  3. Necessità di titolo esecutivo specifico – La sentenza del Tribunale di Napoli n. 2341/2025 ha riconosciuto che, dopo un’infruttuosa esecuzione contro la società, il creditore può ottenere un titolo individuale contro i soci illimitatamente responsabili per iscrivere ipoteca o procedere all’esecuzione . Tale azione non viola il principio del ne bis in idem perché mira a rendere effettiva la garanzia.
  4. Verifica della capienza del patrimonio sociale – La sentenza del Tribunale di Teramo n. 605/2024 ha confermato che il beneficio di escussione non è un presupposto processuale ma una difesa: spetta al socio dimostrare che l’azione esecutiva viene promossa prima di avere esaurito i beni sociali. Il tribunale ha ritenuto illegittimo il pignoramento basato soltanto su un verbale di irreperibilità senza prova effettiva dell’incapienza .
  5. Misure protettive estese ai soci – Alcune pronunce, come quella del Tribunale di Sondrio nel 2025, hanno riconosciuto che le misure protettive previste dal Codice della crisi (art. 54 CCII) possono estendersi anche ai soci illimitatamente responsabili, sospendendo le azioni esecutive sui loro beni quando la crisi riguarda la società .
  6. Impignorabilità della prima casa – La Cassazione, con ordinanza n. 32759/2024, ha ribadito che l’unica abitazione del debitore non di lusso non può essere espropriata per debiti tributari anche se il pignoramento è stato iscritto prima del 21 agosto 2013 . Questa tutela si applica anche ai soci illimitatamente responsabili.
  7. Rottamazione e sospensione delle procedure – Le norme sulla definizione agevolata delle cartelle esattoriali (art. 1, commi 231‑252, L. 197/2022) prevedono che, dopo la presentazione della domanda di rottamazione quater, sono sospese le azioni esecutive fino al pagamento della prima rata . La nuova rottamazione quinquies contenuta nel disegno di legge di bilancio 2026 estende tale sospensione e consente il pagamento in 54 rate bimestrali con interessi ridotti .
  8. Piani del consumatore e moratoria – La Cassazione (ordinanza n. 9549/2025) ha interpretato l’art. 8, comma 4, della Legge 3/2012 e l’art. 67 CCII, affermando che la moratoria (sospensione dei pagamenti ai creditori privilegiati) nel piano del consumatore inizia dalla data di omologazione e serve a differire l’inizio delle rate, non la completa estinzione del debito . La durata della moratoria può essere estesa fino a due anni con il CCII.

1.4 Norme concorsuali e sovraindebitamento

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha sostituito gran parte della Legge 3/2012 dal 15 luglio 2022. Alcuni articoli sono particolarmente rilevanti per il socio illimitatamente responsabile:

  • Art. 54 CCII – Autorizza il tribunale, nella fase di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, a emettere misure protettive che sospendono le azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore. Se il debitore lo chiede, dalla data di pubblicazione del ricorso sul registro delle imprese è sospesa la decorrenza della prescrizione e sono inibiti pignoramenti e sequestri sui beni con cui viene esercitata l’attività . Queste misure possono estendersi ai soci illimitatamente responsabili, in quanto la società di persone non ha perfetta personalità giuridica .
  • Art. 256 CCII – Regola l’estensione della liquidazione giudiziale ai soci illimitatamente responsabili. Prima di disporre l’estensione, il tribunale deve convocare i soci; l’estensione può essere richiesta dal curatore, dai creditori, dal pubblico ministero o dagli stessi soci. È ammessa solo per debiti sorti entro la cessazione della responsabilità illimitata e richiede la verifica dell’insolvenza .
  • Procedura di liquidazione controllata – Sostituisce la liquidazione del patrimonio prevista dalla Legge 3/2012. La sentenza del Tribunale di Milano n. 170/2025 ha riconosciuto l’ammissibilità di tale procedura per l’ex socio accomandatario di una s.a.s. cancellata: il giudice ha ritenuto sussistenti i requisiti di sovraindebitamento e ha aperto la liquidazione controllata . La procedura consente di liquidare i beni personali con una disciplina simile al fallimento ma con esdebitazione integrale.
  • Esdebitazione – L’art. 280 CCII riconosce la possibilità per il debitore persona fisica di ottenere la cancellazione dei debiti residui al termine della procedura di liquidazione controllata; la giurisprudenza richiede che i creditori abbiano ricevuto un soddisfacimento non meramente simbolico . Una sentenza della Cassazione del 2024 (n. 27562) ha precisato che il giudice deve valutare la meritevolezza e il comportamento collaborativo del debitore.

In sintesi, il quadro normativo e giurisprudenziale mostra una tutela ampia ma articolata per i soci illimitatamente responsabili. La responsabilità patrimoniale totale è temperata da istituti come il beneficio di escussione, le misure protettive, i limiti all’impignorabilità e le procedure concorsuali. Tuttavia, la complessità delle norme e l’evoluzione degli orientamenti rendono necessaria la consulenza di professionisti esperti.

2 Procedura dopo la notifica dell’atto: termini e diritti del socio

2.1 Notifica del titolo e del precetto

La fase esecutiva inizia con la notifica di un titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo, sentenza, cartella di pagamento) e dell’atto di precetto. Il precetto è un’ingiunzione con cui il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni, pena l’inizio dell’espropriazione. Quando il titolo riguarda una società di persone, la notifica deve essere effettuata alla società; tuttavia, poiché il titolo ha efficacia riflessa, il precetto può essere notificato anche ai soci illimitatamente responsabili. Secondo l’art. 477 c.p.c. e la giurisprudenza analogica, se entro un anno dalla notifica il precetto viene rinnovato, è possibile notificarlo in forma collettiva presso l’ultimo domicilio del debitore .

Diritti del socio:

  • Ricevere una notifica regolare – La notifica deve avvenire presso la residenza o il domicilio eletto, nel rispetto delle forme previste; irregolarità (mancanza di relata, difetto di firma, notificazione a soggetto diverso) possono essere eccepite con l’opposizione agli atti esecutivi.
  • Conoscere il titolo – Il socio ha diritto a esaminare il titolo esecutivo per verificare se è valido nei suoi confronti (ad esempio, un decreto ingiuntivo notificato solo alla società può essere inefficace se il socio non è stato messo a conoscenza). Il socio può richiedere copia integrale del titolo e degli allegati.
  • Attivare tempestivamente le difese – È fondamentale agire entro i termini: l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica del pignoramento (art. 617 c.p.c.), mentre l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo va proposta entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

2.2 Atto di pignoramento e forme di esecuzione

Se il debitore non adempie nel termine del precetto, il creditore può procedere al pignoramento. Esistono tre forme principali:

  1. Pignoramento mobiliare presso il debitore – Consiste nel sequestro di beni mobili (denaro contante, gioielli, mobili) nella disponibilità del debitore. L’ufficiale giudiziario redige un verbale in cui descrive i beni e li sottrae alla disponibilità del debitore.
  2. Pignoramento immobiliare – Riguarda immobili intestati al socio. Per avviare l’esecuzione immobiliare, l’agente della riscossione deve rispettare i limiti dell’art. 76 D.P.R. 602/1973: il debito deve superare 120.000 euro, l’immobile non deve essere l’unica abitazione non di lusso, e devono trascorrere almeno sei mesi dalla notifica della cartella . Il pignoramento immobiliare comporta l’iscrizione di un pignoramento trascrittivo nei registri immobiliari, la valutazione del bene e la vendita all’asta.
  3. Pignoramento presso terzi – È molto frequente nelle esecuzioni fiscali. Il creditore (o l’agente della riscossione) notifica al terzo (banca, datore di lavoro, cliente) un ordine di pagamento diretto al creditore. L’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 consente di pignorare crediti anche futuri e impone al terzo di versare l’importo dovuto entro 60 giorni o alla scadenza . Per esempio, possono essere pignorati stipendio, pensione (nei limiti di un quinto), crediti commerciali e depositi bancari.

Effetti del pignoramento – Dal momento della notifica, i beni pignorati sono vincolati: il debitore non può disporne, venderli o costituire ipoteche. La vendita forzata avviene sotto la vigilanza del giudice dell’esecuzione. Nel pignoramento presso terzi, il terzo diventa custode delle somme e risponde penalmente se non adempie all’ordine di pagamento.

2.3 Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Il socio che subisce un pignoramento dispone di vari strumenti difensivi:

  1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – È la principale azione per contestare il diritto del creditore di procedere. Può essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione (es. contro il precetto) o dopo (contro il pignoramento), ma non oltre l’ordinanza di vendita. Motivi tipici includono: inesistenza o invalidità del titolo, prescrizione, pagamento già effettuato, carenza di legittimazione, violazione del beneficio di escussione, difetto di notifica . Il giudice può sospendere l’efficacia del titolo per gravi motivi. Nel contesto fiscale, il socio può eccepire l’assenza di preventiva escussione del patrimonio sociale, allegando che la società possiede ancora beni aggredibili.
  2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Serve a contestare la regolarità formale degli atti del processo esecutivo (vizi di notifica del pignoramento, errori nella descrizione dei beni, mancanza di autorizzazioni). Deve essere proposta entro venti giorni dall’atto. Anche qui, la sospensione dell’esecuzione può essere richiesta.
  3. Opposizione tardiva al decreto ingiuntivo (art. 650 c.p.c.) – Quando il socio non ha potuto proporre tempestivamente opposizione per irregolarità nella notifica del monitorio, può proporre opposizione tardiva entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione. È un rimedio prezioso perché consente di rimettere in discussione il titolo esecutivo, facendo eventualmente annullare la cartella di pagamento.
  4. Accertamento negativo del credito – In alcuni casi il socio può instaurare un giudizio ordinario per far dichiarare l’insussistenza del debito o la propria estraneità all’obbligazione (ad esempio se ha cessato la qualità di socio prima della nascita del debito). Questo giudizio può essere avviato contestualmente all’opposizione all’esecuzione.
  5. Sospensione delle procedure – Oltre alle sospensioni disposte dal giudice dell’esecuzione, esistono altre ipotesi normative di sospensione: l’art. 12‑bis Legge 3/2012 consente di sospendere la vendita forzata durante l’omologazione di un piano del consumatore ; la presentazione di una domanda di definizione agevolata (rottamazione quater o quinquies) sospende automaticamente i pignoramenti ; le misure protettive ex art. 54 CCII inibiscono le azioni esecutive sui beni con cui viene esercitata l’attività . L’avvocato deve individuare la norma che meglio si applica al caso concreto per ottenere la sospensione.

2.4 Termini e decadenze da conoscere

Atto/EventoTermineNorma di riferimento
Notifica del precettoAlmeno 10 giorni prima dell’inizio dell’espropriazione; perde efficacia dopo 90 giorni se non è eseguito un pignoramentoArt. 480 c.p.c.
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione (in caso di opposizione successiva)Art. 615 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Entro 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’attoArt. 617 c.p.c.
Opposizione tardiva al decreto ingiuntivo (art. 650 c.p.c.)Entro 10 giorni dal primo atto di esecuzioneArt. 650 c.p.c.
Ricorso alla Corte d’appello contro la sentenza che decide l’opposizione30 giorni dalla notifica della sentenzaArt. 616 c.p.c.
Domanda di definizione agevolata (rottamazione quater)Per i carichi 2000‑30/6/2022: la domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2023; per chi è decaduto è possibile essere riammessi previo pagamento delle rate arretrate entro il 5 dicembre 2023L. 197/2022, commi 231‑252
Domanda di definizione agevolata (rottamazione quinquies – bozza 2026)Presentazione prevista entro aprile 2026; prima rata entro 31 luglio 2026; fino a 54 rate bimestraliDisegno di legge di bilancio 2026
Domanda di liquidazione controllataIl debitore deve depositare il ricorso presso il tribunale competente; l’apertura è deliberata con sentenza che può essere appellata entro 30 giorniArtt. 65‑73 CCII

L’osservanza dei termini è essenziale: la tardiva proposizione di un’opposizione o il mancato versamento delle rate di una definizione agevolata comportano la perdita definitiva dei benefici. Per questo è opportuno consultare tempestivamente un avvocato esperto.

3 Difese e strategie legali

3.1 Invocare il beneficio di escussione

Il beneficio di escussione consente al socio di opporsi all’azione del creditore fino a quando non è dimostrato che il patrimonio sociale è incapiente. Per sfruttarlo efficacemente occorre:

  1. Verificare la capienza della società – Il socio deve raccogliere documenti che attestino l’esistenza di beni sociali aggredibili (immobili, attrezzature, crediti). Può farlo tramite visure camerali, ispezioni ipotecarie, richieste di informazioni alla banca e ai fornitori. In giudizio, queste prove dimostrano che il creditore non ha preventivamente escusso il patrimonio sociale .
  2. Eccepire la mancata escussione nell’opposizione all’esecuzione – Nel ricorso introduttivo occorre dedurre che il creditore non ha avviato azioni nei confronti della società o che la richiesta di pagamento è prematura. La giurisprudenza ritiene che l’onere della prova sull’incapienza della società gravi sul creditore , tranne nei casi di società cancellata dal registro delle imprese o manifestamente priva di beni, in cui opera un’inversione dell’onere.
  3. Chiedere la sospensione dell’esecuzione – In attesa della decisione, il socio può chiedere la sospensione ex art. 615 c.p.c. allegando gravi motivi (mancata escussione, rischio di danno irreparabile). La sospensione è più probabile se il creditore non dimostra di avere agito sul patrimonio sociale o se esistono piani di ristrutturazione in corso.
  4. Sollecitare la società a intervenire – Poiché l’escussione riguarda il patrimonio sociale, il socio può sollecitare gli amministratori a soddisfare il credito o a proporre ricorsi in proprio. Ciò riduce il rischio di escussione personale e rafforza la difesa.

3.2 Contestare il titolo e la notifica

Spesso l’esecuzione si basa su titoli viziati o su notifiche irregolari. Le principali strategie sono:

  • Opposizione tardiva al decreto ingiuntivo – Se il monitorio non è stato notificato correttamente al socio, questi può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Ad esempio, se la cartella è stata notificata solo alla società o a un indirizzo errato, la notifica è inesistente e il termine per opporsi decorre dal primo atto di pignoramento.
  • Eccezione di prescrizione – Molti crediti tributari e contributivi si prescrivono in cinque o dieci anni. La notifica di un atto interruttivo al socio può non avere effetto se il titolo è stato notificato solo alla società. Alcune sentenze hanno ritenuto sufficiente la notifica al socio per interrompere la prescrizione , ma occorre verificare che essa sia avvenuta nel rispetto della legge.
  • Contestazione del quantum – È possibile impugnare l’ammontare del debito se il calcolo degli interessi o delle sanzioni è errato. Nei giudizi tributari, ad esempio, il socio può eccepire l’errata applicazione delle sanzioni o la mancata riduzione prevista da norme di favore (ad esempio, sanzioni ridotte per definizione agevolata).
  • Vizi della cartella di pagamento – La cartella deve riportare l’indicazione del titolo, della data di iscrizione a ruolo, degli interessi, delle sanzioni e delle modalità di pagamento. Errori formali (mancanza di motivazione, firma illegittima) possono annullarla. L’atto di pignoramento eseguito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve essere sottoscritto da funzionari abilitati; in caso contrario è nullo .

3.3 Richiedere misure protettive e sospensioni

Un’arma efficace contro il pignoramento è la richiesta di misure protettive al tribunale. Queste misure sono previste dagli articoli 54 e 268 CCII e possono essere concesse quando il debitore (o la società) presenta un ricorso per l’ammissione a un procedimento di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, liquidazione controllata). Le misure:

  • Sospendono l’inizio o la prosecuzione di esecuzioni e sequestri sui beni del debitore e sui beni strumentali all’attività d’impresa .
  • Impediscono l’iscrizione di fermi amministrativi e ipoteche da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione .
  • Sospendono la prescrizione per la durata della procedura.

La giurisprudenza ha riconosciuto che queste misure possono essere estese ai soci illimitatamente responsabili quando l’impresa è una società di persone. Poiché la società non ha una personalità giuridica pienamente distinta, la crisi dell’azienda si riflette sui soci e le misure devono proteggere anche i loro beni .

Procedura – Il socio o la società presenta un ricorso al tribunale con l’indicazione degli elementi patrimoniali e dei motivi per i quali la misura è necessaria. Il tribunale, se ritiene ammissibile il ricorso, dispone la pubblicazione dell’istanza sul registro delle imprese e concede la protezione per un periodo che può essere prorogato. È fondamentale allegare un piano finanziario credibile che dimostri la possibilità di risanare la situazione.

3.4 Accesso a definizioni agevolate (rottamazioni)

Dal 2016 il legislatore ha introdotto varie forme di definizione agevolata delle cartelle esattoriali, che prevedono il pagamento del solo capitale (imposta o contributo) e degli oneri di riscossione, con azzeramento di interessi, sanzioni e aggi. Questi strumenti offrono al socio la possibilità di estinguere i debiti fiscali evitando il pignoramento. Le principali edizioni sono:

  1. Rottamazione quater (Legge 197/2022, commi 231‑252) – Ammessa per carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Il contribuente può pagare in un’unica soluzione o fino a 18 rate; la domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2023. Per chi è decaduto dal pagamento è prevista la riammissione, ma occorre versare le rate scadute entro un termine stabilito (5 dicembre 2023 per la riapertura). Dopo la presentazione della domanda sono sospese le azioni esecutive e cautelari fino alla scadenza della prima rata .
  2. Rottamazione quinquies (Disegno di legge di bilancio 2026) – Introduce la possibilità di definire i debiti affidati all’AER tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, versando solo l’imposta e le spese di riscossione . Le principali caratteristiche:
  3. Durata fino a 9 anni – Pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con interessi al 4% annuo dal 1° agosto 2026 .
  4. Importo minimo per rata – 100 euro .
  5. Sospensione automatica – Presentando la domanda, si sospendono fermi, ipoteche e pignoramenti sui beni del socio .
  6. Plateà ampia – Possono aderire persone fisiche e imprese con debiti affidati fino al 2023, inclusi i decaduti dalle precedenti rottamazioni .
  7. Esclusioni – Restano escluse le persone che non hanno presentato le dichiarazioni fiscali (“mai dichiaranti”), i debiti da aiuti di Stato illegittimi, IVA all’importazione, dazi doganali e i contribuenti in regola con la rottamazione quater .
  8. Domanda online – Si presenta esclusivamente tramite il portale dell’AER; occorre accedere con SPID, scegliere le cartelle da definire e inviare l’istanza . Il piano di pagamento verrà comunicato entro giugno 2026 con i bollettini PagoPA . La sospensione delle procedure esecutive è automatica dalla data di presentazione.
  9. Saldo e stralcio – Per contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica con ISEE fino a 20.000 euro, consente di pagare una percentuale ridotta del debito. Non sempre è applicabile ai soci illimitatamente responsabili, ma può essere valutata insieme al professionista.
  10. Riammissione nei termini – Per chi non ha pagato le rate di precedenti rottamazioni, sono previste riaperture che permettono di sanare le rate scadute e riattivare il piano. Queste riaperture, introdotte nel 2024 e 2025, richiedono il pagamento di un importo entro il termine indicato (spesso 31 luglio o 30 novembre di ciascun anno). Le rottamazioni quater e quinquies prevedono la decadenza al primo ritardo; nella quinquies non esiste la tolleranza di cinque giorni .

Vantaggi delle rottamazioni – Oltre alla riduzione del debito, la presentazione della domanda sospende le procedure di pignoramento fino alla scadenza della prima rata. Questo permette al socio di guadagnare tempo per pianificare il pagamento e proteggere il proprio patrimonio. Inoltre, il piano di pagamento dilazionato (fino a 9 anni con la quinquies) rende più sostenibile l’estinzione del debito .

Attenzione ai rischi – La decadenza dalla definizione agevolata comporta la perdita dei benefici e la ripresa delle azioni esecutive; i versamenti effettuati vengono imputati a titolo di acconto ma non estinguono il debito . È quindi essenziale rispettare puntualmente le rate e richiedere assistenza professionale per la compilazione della domanda.

3.5 Accordi di ristrutturazione e piani del consumatore

Per i soci che hanno debiti misti (fiscali e privati) o che non possono beneficiare delle rottamazioni, esistono altre soluzioni concorsuali:

  1. Piano del consumatore (art. 67 CCII) – Disponibile per il “consumatore”, categoria che il nuovo CCII interpreta in senso ampio, includendo anche i soci illimitatamente responsabili per debiti non legati all’attività d’impresa . Il piano consente di proporre al giudice un programma di pagamento che contempli la soddisfazione dei creditori in misura equa e la ristrutturazione del debito. Il giudice può concedere una moratoria (sospensione dei pagamenti) fino a due anni . Una volta omologato, il piano vincola tutti i creditori e blocca le azioni esecutive .
  2. Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57‑64 CCII) – Destinati a imprenditori commerciali non fallibili (ad esempio società di persone con un volume d’affari inferiore ai limiti) e a consumatori. Prevedono un accordo con i creditori che deve essere omologato dal tribunale. Durante la procedura, le misure protettive impediscono il pignoramento. Il socio può proporre un accordo che preveda l’apporto di nuove risorse o la liquidazione di alcuni beni per soddisfare i creditori.
  3. Liquidazione controllata (artt. 268‑283 CCII) – Sostituisce la “liquidazione del patrimonio” della Legge 3/2012. Si tratta di una procedura che consente di liquidare i beni del debitore sotto la supervisione di un liquidatore. Al termine è prevista l’esdebitazione; la Cassazione ha chiarito che occorre un soddisfacimento non simbolico dei crediti . La sentenza del Tribunale di Milano n. 170/2025 conferma che la procedura è accessibile anche all’ex socio accomandatario, consentendo la cancellazione integrale dei debiti .

3.6 Evitare errori comuni

L’esperienza dello studio Monardo evidenzia alcune trappole ricorrenti che possono compromettere la difesa del socio:

  • Attendere troppo a lungo – Molti soci si attivano solo dopo avere ricevuto il pignoramento; a quel punto i margini di manovra sono ridotti. Bisogna invece reagire già alla notifica della cartella o del precetto, valutando la possibilità di opposizione, sospensione o definizione agevolata.
  • Non raccogliere prove sull’escussione – Per invocare il beneficio, occorre documentare la situazione patrimoniale della società. È un errore pensare che il giudice lo presuma: la prova dell’incapienza o della capienza è decisiva .
  • Ignorare le misure protettive – Presentare una domanda di concordato minore o piano del consumatore può sospendere i pignoramenti. Spesso i soci non conoscono questa opzione o la ritengono destinata solo alle società, mentre può essere utilizzata anche per i debiti personali.
  • Compilare da soli la domanda di rottamazione – La procedura richiede l’indicazione precisa dei carichi, la rinuncia ai ricorsi pendenti e la scelta delle cartelle da includere. Errori formali o omissioni possono comportare l’esclusione automatica .
  • Non verificare l’impignorabilità dell’immobile – La legge tutela l’unica abitazione non di lusso; spesso i soci non oppongono questa eccezione e subiscono pignoramenti che potrebbero essere annullati .
  • Confondere i piani del consumatore con i concordati aziendali – Le procedure hanno requisiti diversi; il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che non sono imprenditori commerciali, ma il CCII consente l’accesso agli ex soci illimitatamente responsabili per debiti personali .

4 Strumenti alternativi e soluzioni operative

4.1 Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio gli effetti delle strategie illustrate, si propongono tre simulazioni basate su casi frequenti nello studio Monardo. Le cifre sono indicative e hanno il solo scopo di mostrare la dinamica delle procedure.

Caso 1 – Pignoramento presso terzi e rottamazione quater

  • Un socio accomandatario riceve una cartella di pagamento per un debito IVA di 70.000 euro relativo agli anni 2018‑2019. La cartella viene notificata sia alla società che al socio. Dopo il precetto, l’AER notifica al datore di lavoro del socio un pignoramento presso terzi per l’intero importo.
  • Il socio, tramite l’avv. Monardo, propone opposizione all’esecuzione eccependo la mancanza di escussione del patrimonio sociale (la società possiede ancora un immobile e attrezzature) e chiede la sospensione ex art. 615 c.p.c. Presenta inoltre domanda di rottamazione quater entro il termine del 30 aprile 2023, che sospende automaticamente le procedure .
  • L’AER, a fronte della domanda di definizione agevolata, sospende il pignoramento. Il socio pianifica il pagamento in 18 rate di circa 3.900 euro (70.000 / 18). Una volta pagata la prima rata, i pignoramenti vengono revocati definitivamente.
  • Se il socio non avesse presentato la domanda, il pignoramento avrebbe continuato a gravare sullo stipendio fino all’integrale soddisfazione del credito.

Caso 2 – Impignorabilità della prima casa e piano del consumatore

  • Una s.n.c. ha debiti fiscali per 200.000 euro. La società è incapiente e l’AER iscrive pignoramento immobiliare sulla casa del socio unico. L’immobile è l’unica abitazione del socio, accatastata in categoria A/3, e il debito non supera 120.000 euro per ogni socio. L’avv. Monardo eccepisce l’impignorabilità ex art. 76 D.P.R. 602/1973 e chiede la cancellazione del pignoramento .
  • Contemporaneamente, il socio presenta un piano del consumatore ai sensi dell’art. 67 CCII, proponendo il pagamento di 60.000 euro in 5 anni mediante cessione del quinto dello stipendio e la vendita di un’auto di lusso. Chiede al giudice misure protettive per sospendere le procedure esecutive .
  • Il tribunale omologa il piano e dispone la sospensione delle azioni esecutive. La casa resta al riparo dal pignoramento, mentre i creditori vengono soddisfatti in misura concordata. Al termine del piano, il socio ottiene l’esdebitazione per i debiti residui.

Caso 3 – Liquidazione controllata di un ex socio accomandatario

  • Un ex socio accomandatario ha debiti complessivi di 700.000 euro derivanti dalla gestione di una s.a.s., cancellata nel 2023. Il socio percepisce un reddito mensile di 1.900 euro e possiede un appartamento e un’autovettura. Le banche e l’AER avviano pignoramenti su stipendio e conto corrente.
  • L’avv. Monardo propone la liquidazione controllata ex art. 268 CCII. Il tribunale di Milano accerta la condizione di sovraindebitamento, apre la procedura e nomina un liquidatore . Le azioni esecutive vengono sospese; i beni vengono liquidati in modo ordinato (ad esempio l’appartamento viene venduto per 250.000 euro) e i creditori vengono soddisfatti pro quota. Al termine della procedura, il socio ottiene l’esdebitazione ai sensi dell’art. 280 CCII, liberandosi dai debiti residui.

Queste simulazioni dimostrano l’importanza di combinare correttamente gli strumenti di difesa per proteggere i beni personali del socio illimitatamente responsabile.

5 Domande frequenti (FAQ)

1. Il credito vantato dal Fisco può essere riscosso immediatamente dal socio illimitatamente responsabile?
No. Il principio del beneficio di escussione impone che il creditore tenti prima l’escussione del patrimonio della società . Il socio può eccepire la mancata escussione e chiedere la sospensione dell’esecuzione.

2. È vero che il titolo esecutivo contro la società vale anche contro i soci?
Sì. La Cassazione ha riconosciuto l’efficacia riflessa del titolo verso i soci illimitatamente responsabili . Tuttavia, il socio può comunque opporlo per vizi propri (ad esempio, notifica irregolare) .

3. Come posso sapere se la società ha beni per evitare l’escussione?
È necessario eseguire visure catastali, ipotecarie e camerali, nonché richiedere informazioni ai fornitori e alle banche. Dimostrare l’esistenza di beni sociali aggredibili è essenziale per invocare il beneficio di escussione .

4. Posso oppormi al pignoramento se la cartella non mi è stata notificata?
Sì. Se la cartella è stata notificata solo alla società o a un indirizzo errato, puoi proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

5. Quali beni del socio sono impignorabili?
La legge tutela l’unica abitazione non di lusso (categoria catastale diversa da A/8 e A/9) quando il debito tributario è inferiore a 120.000 euro . Sono impignorabili anche alcune somme come la pensione e lo stipendio oltre i limiti di un quinto.

6. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
Nella rottamazione quater la decadenza scatta dopo il mancato pagamento di una rata, ma è possibile la riammissione con il pagamento delle rate arretrate entro termini stabiliti dal legislatore. Nella nuova rottamazione quinquies, invece, non esiste il margine di cinque giorni e la decadenza si verifica al primo giorno di ritardo; il beneficio si perde e i versamenti effettuati restano acconti .

7. È possibile pignorare lo stipendio del socio?
Sì. Il pignoramento presso terzi consente al creditore di ottenere una quota dello stipendio o della pensione direttamente dal datore di lavoro. Nel caso di debiti tributari, la percentuale pignorabile varia dal 10% al 20% in base all’importo del reddito. Il pignoramento si sospende se viene presentata domanda di rottamazione o se vengono concesse misure protettive.

8. Se la società è stata cancellata, sono ancora responsabile?
La cancellazione della società dal registro delle imprese non libera i soci accomandatari o i soci della s.n.c. dai debiti sorti prima della cancellazione. Il curatore o i creditori possono chiedere l’estensione della liquidazione giudiziale ai soci illimitatamente responsabili .

9. Posso accedere al piano del consumatore come socio?
Il CCII ha ampliato la nozione di consumatore includendo i soci illimitatamente responsabili per debiti non legati all’attività d’impresa . Pertanto, è possibile accedere al piano del consumatore per ristrutturare debiti personali (ad esempio mutui, finanziamenti) con la sospensione delle azioni esecutive .

10. Che differenza c’è tra accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata?
L’accordo di ristrutturazione mira a trovare un’intesa con i creditori mediante un piano concordato che prevede il pagamento, anche parziale, dei debiti. La liquidazione controllata, invece, comporta la liquidazione del patrimonio del debitore; al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione . Scegliere l’uno o l’altro dipende dalla capacità di pagamento e dalla disponibilità di beni.

11. Le misure protettive del CCII bloccano anche i pignoramenti tributari?
Sì. L’art. 54 CCII sospende tutte le azioni esecutive e cautelari, compresi i pignoramenti fiscali e i sequestri. La giurisprudenza ammette l’estensione ai soci illimitatamente responsabili .

12. È possibile rateizzare i debiti previdenziali?
Le rottamazioni quater e quinquies includono anche i contributi previdenziali dovuti all’INPS, purché i contributi siano dichiarati e non versati . In assenza di definizione agevolata, l’INPS consente piani di rateizzazione ordinaria ma con interessi più elevati.

13. Come funziona l’esdebitazione?
Al termine della liquidazione controllata, se il debitore ha collaborato lealmente e i creditori hanno ricevuto un soddisfacimento non irrisorio, il giudice può dichiarare l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui . Ciò consente al socio di ripartire senza pendenze.

14. Posso proporre un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate?
L’Agenzia delle Entrate non stipula transazioni individuali sui tributi, ma è possibile trattare con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite la definizione agevolata o, in alcuni casi, il saldo e stralcio. Per i debiti contributivi con l’INPS possono essere concordati piani di rientro. Le trattative stragiudiziali sono più frequenti con banche e fornitori privati.

15. Cosa succede ai debiti dei soci se la società viene dichiarata in liquidazione giudiziale?
L’apertura della liquidazione giudiziale della società può essere estesa ai soci illimitatamente responsabili con decreto del tribunale. In tal caso, il curatore gestisce anche il patrimonio dei soci; questi possono partecipare alla procedura e presentare domande di ammissione al passivo .

16. Posso vendere i miei beni dopo il pignoramento?
Una volta notificato il pignoramento, i beni sono vincolati e non possono essere venduti o ipotecati. La violazione comporta l’inefficacia dell’atto e possibili responsabilità penali. Solo il giudice dell’esecuzione può autorizzare la sostituzione del bene con una somma o altra garanzia.

17. Se pago prima dell’asta, posso evitare la vendita?
Il debitore può estinguere il debito in qualsiasi momento prima dell’aggiudicazione versando il capitale, gli interessi e le spese. In tal caso il giudice estingue la procedura e ordina la cancellazione del pignoramento. Nelle esecuzioni fiscali, è possibile chiedere all’AER un piano di rientro anche dopo il pignoramento.

18. È utile coinvolgere un commercialista?
Sì. I debiti fiscali e contributivi richiedono spesso competenze contabili per verificare importi, calcoli di interessi, eventuali omessi versamenti. Il team multidisciplinare guidato dall’avv. Monardo include commercialisti che analizzano la situazione tributaria e propongono soluzioni adeguate.

19. La cancellazione di ipoteca estingue anche il debito?
No. L’eventuale cancellazione dell’ipoteca (ad esempio per prescrizione o per impugnazione) elimina la garanzia reale ma non estingue il credito. Il creditore può intraprendere altre azioni esecutive. Solo il pagamento, la definizione agevolata, il piano del consumatore o l’esdebitazione cancellano il debito.

20. Se il socio cambia residenza, può evitare la notifica?
La notifica della cartella e del pignoramento deve avvenire all’ultima residenza anagrafica. Se il socio omette di comunicare il cambio di residenza, la notifica è comunque valida e non potrà opporre la sua irreperibilità. È consigliabile mantenere aggiornati i propri recapiti e domiciliare le notifiche presso il legale.

6 Sentenze recenti e massime utili

Di seguito si riportano le decisioni più rilevanti del 2024‑2025 tratte da fonti istituzionali e portali di giurisprudenza autorevoli. Le massime sono riassunte in chiave pratica per agevolare la consultazione del debitore.

Anno e pronunciaAutoritàPrincipioFonte
Cassazione, ord. 28305/2025Sez. V civileIl socio illimitatamente responsabile può invocare il beneficio di escussione già nell’impugnazione della cartella di pagamento; l’onere di provare l’incapienza del patrimonio sociale grava sul creditore .Lexced, commento a ordinanza 28305/2025
Cassazione, ord. 27367/2025Sez. III civileIl decreto ingiuntivo non opposto dal socio diviene definitivo anche nei suoi confronti; la responsabilità diventa diretta e non opera più il beneficio di escussione .Studio Legale Associato Romano, 2025
Tribunale di Teramo, sent. 605/2024Sezione civileIl beneficio di escussione è eccezione: il creditore deve dimostrare l’incapienza del patrimonio sociale; verbale d’irreperibilità non sufficiente .Torquatotasso.it (sentenza)
Tribunale di Napoli, sent. 2341/2025Sezione lavoroDopo l’infruttuosa esecuzione contro la società, il creditore può ottenere un titolo esecutivo individuale contro i soci per iscrivere ipoteca o procedere in via esecutiva .apps.dirittopratico.it
Cassazione, ord. 32759/2024Sez. tributariaL’unica casa del debitore non di lusso non può essere espropriata per debiti tributari; la tutela si applica anche se il pignoramento è stato iscritto prima del 21 agosto 2013 .Professionisti della crisi d’impresa
Tribunale di Milano, sent. 170/2025Sez. II crisi d’impresaLa liquidazione controllata può essere richiesta dall’ex socio accomandatario di una s.a.s. cancellata; il tribunale accerta la sussistenza dei presupposti di sovraindebitamento e apre la procedura .tribunale-milano.giustizia.it
Cassazione, ord. 9549/2025Sez. I civileNel piano del consumatore la moratoria ex art. 8 L. 3/2012 deve essere intesa come termine iniziale per l’avvio dei pagamenti dei creditori privilegiati, non per la loro completa estinzione .Professionisti della crisi
Cassazione, sent. 5884/1999Sez. III civileIl titolo esecutivo contro la società di persone è efficace anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile; questi può opporsi ex art. 615 c.p.c. o ex art. 650 c.p.c. .Ex Parte Creditoris

Queste massime dimostrano come la giurisprudenza mantenga un orientamento favorevole alla tutela del socio ma allo stesso tempo pretenda il rispetto di regole formali e sostanziali. È fondamentale aggiornarsi costantemente perché nuovi provvedimenti possono modificare le strategie difensive.

Conclusione

Il pignoramento dei beni del socio illimitatamente responsabile è un tema complesso, dominato da una fitta trama di norme e da una giurisprudenza in continua evoluzione. La responsabilità solidale e illimitata dei soci di società di persone impone un’attenta gestione dei rapporti societari e dei debiti, poiché anche obbligazioni contratte dalla società possono ricadere sul patrimonio personale. Tuttavia, il sistema giuridico offre numerosi strumenti di difesa.

Il beneficio di escussione rappresenta la prima linea di protezione: il creditore deve dimostrare di aver tentato l’escussione del patrimonio sociale prima di aggredire i beni del socio . Se l’esecuzione viene promossa in violazione di questo principio, è possibile opporsi con successo. L’opposizione all’esecuzione, l’opposizione agli atti esecutivi e l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo sono strumenti essenziali per contestare il titolo, la notifica, la prescrizione o l’inesistenza del debito. Le misure protettive previste dal CCII e la possibilità di accedere a procedure di regolazione della crisi consentono di sospendere i pignoramenti e di negoziare soluzioni sostenibili .

L’evoluzione legislativa in materia fiscale ha introdotto le rottamazioni (quater e quinquies), che permettono ai soci di definire i debiti con sconti su sanzioni e interessi e di ottenere la sospensione delle azioni esecutive . Nel contempo, il nuovo Codice della crisi amplia l’accesso al piano del consumatore e agli accordi di ristrutturazione anche ai soci illimitatamente responsabili per debiti non sociali . La liquidazione controllata e l’esdebitazione offrono una via di uscita definitiva quando il sovraindebitamento è insostenibile. I recenti interventi della Cassazione (ordinanze 28305/2025 e 27367/2025) confermano che le tutele sono in costante aggiornamento e che il beneficio di escussione può essere esercitato tempestivamente . L’ordinanza 32759/2024 sulla impignorabilità della prima casa e le decisioni dei tribunali di Napoli e Teramo ricordano che la difesa dei soci richiede un’analisi puntuale di ogni singolo caso .

In conclusione, la protezione del patrimonio del socio illimitatamente responsabile non è un compito semplice ma neppure impossibile. Agire con tempestività, affiancati da professionisti competenti, consente di individuare la strategia più adatta: impugnare il titolo, proporre opposizione, aderire alla definizione agevolata, presentare un piano del consumatore o ricorrere alla liquidazione controllata. Ogni strumento ha requisiti, vantaggi e rischi; scegliere quello giusto richiede una valutazione personalizzata.

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