Insolvenza tra soci: come gestirla e prevenire azioni legali

Introduzione

Perché l’insolvenza tra soci è un problema attuale e complesso – L’Italia vanta un tessuto imprenditoriale basato in larga misura su piccole e medie imprese (PMI) e su società di persone. In questo contesto la compresenza di soci, soci finanziatori e familiari rende la gestione della crisi particolarmente delicata. La legge e la giurisprudenza riconoscono che lo stato di insolvenza della società o del singolo socio può avere effetti devastanti: dichiarazione di fallimento in estensione, responsabilità personale per i debiti sociali, azioni revocatorie sui beni del socio, procedure di liquidazione giudiziale, pignoramenti e, nei casi più gravi, indagini penali per bancarotta fraudolenta. Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto con il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, entrato in vigore definitivamente nel 2022 e più volte modificato), con il decreto-legge 118/2021 sulla composizione negoziata, con il D.Lgs. 136/2024 che ha novellato la L. 3/2012 e con le definizioni agevolate (rottamazione “quater” e riammissione), per fornire strumenti di prevenzione e di regolazione del debito. Le nuove norme, tuttavia, si applicano cumulate con quelle della vecchia legge fallimentare, e la giurisprudenza continua a interpretare e a chiarire i diritti dei soci e dei creditori.

In questo articolo verranno illustrate le fonti normative e giurisprudenziali più recenti relative all’insolvenza tra soci, spiegando: cosa significa “stato di insolvenza” e come viene accertato; quando la crisi della società si estende ai soci illimitatamente responsabili; quali difese e strategie sono disponibili per limitare o evitare la responsabilità; quali sono gli strumenti alternativi (rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordato minore, esdebitazione) e come si integrano con il diritto societario; come gestire finanziamenti soci e rapporti tra soci/creditori per evitare accuse di bancarotta; errori da non commettere e consigli pratici.

Chi può aiutare il lettore – L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ex D.L. 118/2021. Lo Studio Monardo assiste imprenditori, professionisti e privati nelle procedure di crisi d’impresa e nei contenziosi con banche e fisco: analisi degli atti (cartelle, decreti ingiuntivi, richieste di fallimento), predisposizione di ricorsi e opposizioni, richiesta di sospensioni, avvio di trattative con creditori, predisposizione di piani di rientro, proposta di accordi di ristrutturazione o piani del consumatore, tutela del patrimonio personale. La pluriennale esperienza consente di individuare la miglior strategia difensiva per evitare l’estensione del fallimento al socio, limitare le pretese dei creditori e tutelare i beni familiari.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Definizioni chiave e disciplina generale della crisi d’impresa

Stato di insolvenza, stato di crisi e sovraindebitamento

Il Codice della crisi e dell’insolvenza (di seguito CCI) distingue tre concetti fondamentali:

  • Insolvenza: è lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni come si desume da inadempimenti o altri fatti esteriori . La nozione è simile a quella storica dell’art. 5 della vecchia legge fallimentare ed è requisito per l’apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento).
  • Stato di crisi: è la situazione in cui la continuità aziendale è compromessa o il debitore prevede di non poter far fronte regolarmente ai propri debiti, pur non essendo ancora insolvente .
  • Sovraindebitamento: riguarda i soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative, ecc.). È definito come la situazione di crisi o insolvenza del debitore non soggetto a procedure concorsuali .

Queste definizioni consentono di distinguere la liquidazione giudiziale (nuova denominazione del fallimento) dalle procedure di ristrutturazione (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa), dal concordato minore e dai piani del consumatore.

Responsabilità dei soci nelle società di persone e di capitali

Il codice civile disciplina l’obbligazione sociale in modo diverso a seconda del tipo di società.

  • Società in nome collettivo (s.n.c.) e società in accomandita semplice (s.a.s.): i soci illimitatamente responsabili rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali (artt. 2291 e 2313 c.c.), e i creditori sociali possono rivolgersi direttamente ai soci dopo l’escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.). Nella legge fallimentare l’art. 147 prevede che la dichiarazione di fallimento della società determina anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili .
  • Società di capitali (s.r.l., s.p.a.): vige la separazione tra patrimonio sociale e patrimonio dei soci. Tuttavia, l’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti concessi dai soci in presenza di eccessivo squilibrio patrimoniale è postergato rispetto ai creditori sociali . In caso di insolvenza, i soci non possono pretendere il rimborso prima che siano soddisfatti gli altri creditori. L’art. 2495 c.c. disciplina la cancellazione della società e consente ai creditori non soddisfatti di agire contro i soci e i liquidatori entro un anno, nei limiti di quanto percepito .

Nel 2025 la Corte di Cassazione ha approfondito vari aspetti della responsabilità dei soci, come vedremo nelle sezioni successive.

Liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità illimitata

Gli articoli 256 e 257 CCI regolano la liquidazione giudiziale della società e dei soci. Quando il tribunale dichiara la liquidazione giudiziale di una società con soci illimitatamente responsabili, la procedura si estende automaticamente ai soci (anche se persone giuridiche). La corte deve convocare i soci prima di pronunciare la liquidazione e la dichiarazione nei loro confronti non può essere adottata dopo un anno dalla cessazione della responsabilità illimitata . L’estensione è possibile soltanto per i debiti contratti quando il socio era illimitatamente responsabile .

L’art. 257 CCI prevede che la liquidazione giudiziale della società e quella dei soci siano distinte ma coordinate: viene nominato un unico giudice delegato e un unico curatore; i patrimoni restano separati; i creditori concorrono pro quota in entrambe le procedure e il curatore gestisce i rapporti di regresso .

Estensione del fallimento nella vecchia legge e nella disciplina transitoria

Sotto la vecchia legge fallimentare (R.D. 267/1942), l’art. 147 stabiliva che la dichiarazione di fallimento della società produce il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, ma non oltre un anno dalla cessazione della responsabilità. La Corte Costituzionale ha ricordato che la ratio di tale norma è assicurare la tutela dei creditori e dissuadere i soci dal sottrarsi ai debiti . Dopo l’entrata in vigore del CCI, l’art. 390 prevede la ultrattività delle norme fallimentari: le procedure pendenti proseguono secondo la vecchia legge; di conseguenza la richiesta di fallimento in estensione presentata dopo il 15 luglio 2022 in una procedura aperta prima di tale data è disciplinata dalla legge fallimentare . La Cassazione, con sentenza 24247/2025, ha ribadito che se il fallimento è stato dichiarato sotto la vigenza della legge fallimentare, la successiva domanda di estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili o a una “supersocietà” di fatto resta disciplinata dalla legge fallimentare .

1.2 Principali sentenze degli anni 2024‑2025 sull’insolvenza tra soci

Prova dell’esistenza e dell’insolvenza di una società di fatto

Le società di fatto (o società occulte) sono società non iscritte nel registro delle imprese. La Cassazione ha più volte affermato che, per dichiarare il fallimento di una supersocietà di fatto, è necessario dimostrare l’esistenza di un’autonoma organizzazione imprenditoriale e del suo stato di insolvenza, e non basta l’insolvenza dei singoli soci . La prova può essere desunta da elementi fattuali come la gestione comune dell’attività, la condivisione di clienti e fornitori e la confusione dei patrimoni. La Cassazione 204/2024 ha precisato che l’insolvenza del socio non si trasferisce automaticamente alla società di fatto ; occorre accertare che la società sia effettivamente insolvente.

Nel 2025 la Cassazione ha riaffermato questi principi. Ad esempio, l’ordinanza n. 18680/2025 ha ribadito che per la postergazione del finanziamento soci occorre verificare sia la situazione al momento della concessione sia quella al momento della richiesta di rimborso . Ne consegue che se il socio tenta di recuperare il finanziamento mentre la società è ancora sottocapitalizzata, il credito resta postergato e il curatore può opporsi al rimborso .

Natura del credito e accertamento dello stato di insolvenza (Cass. 19591/2025 e Cass. 26370/2025)

La sentenza 19591/2025 (Sez. I, 15 luglio 2025) ha chiarito che il numero dei creditori non è decisivo per accertare l’insolvenza. Anche l’inadempimento verso un singolo creditore può costituire indice oggettivo di insolvenza, soprattutto se si tratta di un credito retributivo da lavoro, come il trattamento di fine rapporto (TFR), la cui mancata corresponsione è fortemente sintomatica dell’incapacità dell’imprenditore di far fronte ai propri obblighi . Di conseguenza la dichiarazione di fallimento può basarsi sull’inadempimento di un solo dipendente.

La sentenza 26370/2025 (Sez. I, 29 settembre 2025) ha affrontato il tema della liquidazione giudiziale su istanza del creditore. La Cassazione ha stabilito che la legittimazione del creditore ricorrente può essere verificata incidentalmente dal giudice senza che il credito sia definitivo o portato da titolo esecutivo . È sufficiente anche un credito contestato o illiquido, purché il tribunale accerti incidentalmente l’esistenza del credito sulla base dei fatti dedotti e delle difese del resistente . Questa pronuncia rafforza la tutela dei creditori e riduce le possibilità di ostacolare la procedura con contestazioni formali.

Decadenza e transizione normativa (Cass. 24247/2025)

La Cassazione 24247/2025 ha risolto un problema di diritto transitorio: se il fallimento è stato dichiarato sotto la legge fallimentare, la domanda di estensione presentata dopo l’entrata in vigore del CCI resta regolata dalla legge fallimentare . In tal modo la Suprema Corte ha confermato il principio tempus regit actum e l’ultrattività della normativa previgente, come previsto dall’art. 390 CCI .

Obbligo di preventiva escussione e responsabilità dei soci (Cass. 27367/2025)

La sentenza 27367/2025 (Terza Sez. civile, 13 ottobre 2025) affronta il problema del decreto ingiuntivo emesso con formula esecutiva sia nei confronti della società in nome collettivo sia dei soci illimitatamente responsabili in via solidale. Secondo la Corte, se il decreto ingiuntivo non viene opposto dai soci e diventa definitivo, il credito non resta più sociale ma diventa personale dei soci: essi sono obbligati in solido e non possono invocare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale . Di conseguenza, il creditore può procedere direttamente contro i soci anche se il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla società è ancora pendente . Per evitare tale rischio i soci devono proporre opposizione al decreto ingiuntivo entro i termini.

Bancarotta per distrazione e restituzione di finanziamenti ai soci (Cass. 27259/2025)

Nel luglio 2025 la quinta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 27259/2025) ha esaminato la restituzione di finanziamenti ai soci in un periodo di grave crisi societaria. La Corte ha affermato che la restituzione di somme ai soci, erogate in precedenza come finanziamenti, può integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione quando la società versa in grave squilibrio finanziario. Tale condotta viola l’art. 2467 c.c. (postergazione) e pregiudica gli altri creditori . La decisione sottolinea l’importanza di consultare un professionista prima di effettuare rimborsi a soci, per evitare responsabilità penali.

Piani del consumatore e moratoria dei crediti privilegiati (Cass. 9549/2025)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 9549/2025, ha interpretato l’art. 8, comma 4 della Legge 3/2012 (procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento). La norma consente al piano del consumatore di prevedere una moratoria per i creditori privilegiati (creditori assistiti da pegno o ipoteca), con pagamento differito fino a un anno dall’omologazione. Secondo la Cassazione, il termine annuale è termine iniziale e non finale: indica il momento a partire dal quale il debitore deve iniziare a pagare i crediti privilegiati, non entro il quale devono essere soddisfatti . La Corte ha chiarito che, anche se il piano prevede una moratoria superiore a un anno o una falcidia (soddisfacimento parziale) dei crediti privilegiati, non si applicano per analogia le regole sul voto dei creditori del concordato preventivo. La scelta legislativa è quella di non richiedere l’approvazione dei creditori per l’omologazione del piano del consumatore . I creditori possono contestare la convenienza del piano, ma non possono votarlo.

Legittimazione a proporre reclamo contro l’omologazione del piano del consumatore (Cass. 5157/2025)

Un’ulteriore pronuncia (n. 5157/2025) ha chiarito che il reclamo contro il decreto di omologazione di un piano del consumatore può essere proposto solo da chi è stato parte nel giudizio di omologazione e ne è rimasto soccombente. Chi non ha partecipato al procedimento perché non informato ha una legittimazione straordinaria per denunciare la violazione delle norme procedurali che gli hanno impedito di intervenire . Ciò incentiva i creditori a partecipare tempestivamente al procedimento e impedisce reclami tardivi che prolungherebbero la procedura.

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (App. Firenze 7/3/2025)

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 7 marzo 2025, ha statuito che i creditori non aderenti a un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 CCI) non possono proporre reclamo contro la sentenza di omologazione se non hanno presentato opposizione entro il termine stabilito . Gli accordi ad efficacia estesa, introdotti dal CCI, consentono di vincolare anche i creditori dissenzienti purché informati e non oppositori; la mancata opposizione equivale ad acquiescenza. Questa decisione sottolinea l’importanza di rispettare i termini procedurali per contestare l’omologa.

1.3 Finanziamenti dei soci e postergazione (art. 2467 c.c.)

L’art. 2467 c.c., così come modificato dal D.Lgs. 14/2019, stabilisce che il rimborso dei finanziamenti concessi dai soci alla società è subordinato alla soddisfazione degli altri creditori quando, al momento dell’erogazione, la società si trovava in eccessivo squilibrio patrimoniale o quando sarebbe stato ragionevole un conferimento di capitale . La norma mira a evitare che i soci si comportino come creditori privilegiati, sottraendo risorse ai creditori veri. I finanziamenti postergati comprendono ogni forma di erogazione a titolo di mutuo o prestito, anche se formalmente non qualificata come tale. La postergazione opera sia in caso di liquidazione giudiziale sia nelle procedure di ristrutturazione, salvo autorizzazioni del tribunale che rendono il finanziamento prededucibile.

La Cassazione ha rafforzato questo orientamento: la sentenza 18680/2025 ha precisato che, per applicare la postergazione, occorre verificare la situazione patrimoniale non solo al momento dell’erogazione ma anche a quello della restituzione . Il finanziamento resta postergato finché persiste lo squilibrio patrimoniale e solo quando la società esce dalla crisi il socio può chiedere il rimborso. L’ordinanza 21422/2022, pur datata, è stata richiamata nel 2025 e conferma che il credito da finanziamento soci resta postergato anche se il socio esce dalla società; la postergazione permane finché sussistono le condizioni che l’hanno determinata .

1.4 Cancellazione della società e responsabilità post‑liquidatoria (art. 2495 c.c.)

Secondo l’art. 2495 c.c., dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Da quel momento i creditori non soddisfatti possono agire contro gli ex soci e contro i liquidatori entro il limite di quanto ricevuto, e devono farlo entro un anno . Se il credito riguarda tributi o contributi, l’art. 36 del DPR 602/1973 consente all’Agenzia delle Entrate di recuperare le somme dai soci che hanno ricevuto beni nei due anni precedenti alla messa in liquidazione . Nel 2025 la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 3625/2025) ha ribadito che i soci rispondono dei debiti fiscali nei limiti di quanto percepito dalla liquidazione .

2. Procedura: cosa accade dopo la notifica dell’atto e termini da rispettare

2.1 Ricezione di un decreto ingiuntivo o di un atto di precetto

Quando il socio o la società riceve un decreto ingiuntivo per debiti verso fornitori o banche, è essenziale esaminare se l’ingiunzione sia rivolta solo alla società o anche ai soci. Se il decreto riguarda direttamente i soci illimitatamente responsabili, come nella sentenza 27367/2025, il titolo diventa esecutivo nei confronti dei soci se non viene opposto entro quaranta giorni . La mancata opposizione comporta la solidarietà diretta e preclude l’invocazione del beneficium excussionis . Pertanto:

  • Presentare opposizione a decreto ingiuntivo nei termini (40 giorni) è fondamentale. Lo Studio Monardo verifica la validità della notifica, la competenza del giudice, la titolarità del credito e la corretta imputazione.
  • Valutare se ricorrono i presupposti per l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (es. mancata escussione del patrimonio sociale, prescrizione del credito, vizi di forma). Come chiarito dalla Cassazione, l’eccezione di preventiva escussione è deducibile con l’opposizione all’esecuzione .

Se il creditore notifica un atto di precetto o un pignoramento basato su titolo giudiziale (decreto ingiuntivo definitivo, sentenza), il socio deve contestare l’esecuzione se non è stata preventivamente escussa la società (per le società di persone). Tuttavia, quando il titolo riguarda direttamente il socio in solido, l’escussione non è necessaria .

2.2 Notifica di istanza di liquidazione giudiziale (ex fallimento)

Quando un creditore o il Pubblico Ministero deposita un’istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale fissa un’udienza prefallimentare. Il debitore e i soci devono essere convocati per consentire la difesa (artt. 15 L. fall. e 49 CCI). L’assenza di convocazione può determinare la nullità del provvedimento e costituisce motivo di reclamo .

Nel caso di società con soci illimitatamente responsabili, il tribunale può aprire la procedura sia nei confronti della società sia dei soci. Se la procedura riguarda una società di fatto o una supersocietà, l’accertamento dell’insolvenza richiede un’attenta istruttoria. I soci devono depositare:

  1. Bilanci e scritture contabili degli ultimi tre anni;
  2. Elenco dei soci e dei creditori con indicazione dei titoli;
  3. Documentazione bancaria e fiscale per dimostrare la sostenibilità del debito;
  4. Eventuali proposte di accordo di ristrutturazione o di pagamento.

Il giudice delegato può nominare un perito per accertare la situazione patrimoniale. Durante l’istruttoria, i soci possono proporre accordi con i creditori o presentare una domanda di accesso a procedure diverse (concordato preventivo, concordato minore, ristrutturazione ad efficacia estesa). In tal caso il tribunale valuta la fattibilità delle soluzioni alternative.

2.3 Termini per il reclamo e impugnazioni

Se il tribunale dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale o estende il fallimento ai soci, questi possono proporre reclamo al collegio entro 30 giorni (art. 51 CCI) o 15 giorni se si applica la vecchia legge fallimentare (art. 18 L. fall.). La Corte Costituzionale ha sottolineato che i soci devono essere messi in condizione di esercitare il diritto di difesa . Il reclamo sospende l’esecutività della sentenza solo se il collegio lo dispone.

Se la liquidazione è dichiarata per erronea applicazione della normativa (ad esempio la società non è insolvente, o i soci non sono illimitatamente responsabili), i soci possono proporre ricorso per cassazione. Tuttavia, è consigliabile non attendere l’esito, ma nel frattempo avviare trattative con i creditori e predisporre proposte alternative.

3. Difese e strategie legali

3.1 Dimostrare l’assenza di insolvenza

Per evitare l’apertura della liquidazione giudiziale o la dichiarazione di fallimento in estensione ai soci occorre dimostrare che non sussiste lo stato di insolvenza. La giurisprudenza richiede prove oggettive della capacità dell’azienda di far fronte alle obbligazioni:

  • Presentare un piano finanziario che dimostri la continuità aziendale (contratti in essere, ordini, pagamenti previsti, linee di credito). Lo stato di insolvenza è desunto non dal mero squilibrio patrimoniale ma dall’incapacità di proseguire l’attività in maniera efficiente .
  • Dimostrare la solvibilità dei soci: se i soci illimitatamente responsabili sono in grado di immettere nuove risorse, il tribunale può respingere la domanda di fallimento.
  • Contestare la legittimazione del creditore: la sentenza 26370/2025 consente al tribunale di valutare incidentalmente l’esistenza del credito, ma se mancano elementi minimi il giudice deve respingere l’istanza .

3.2 Opporsi al fallimento in estensione e difendere il socio

Se la società è già fallita e il curatore chiede l’estensione ai soci, questi possono opporsi dimostrando che:

  • Il termine di un anno dalla cessazione della responsabilità illimitata è decorso (art. 147 L. fall., art. 256 CCI). La Cassazione ha interpretato il termine in modo rigoroso; per le società di fatto non iscritte non opera la decadenza , ma se la società è iscritta e i soci si sono ritirati occorre dimostrare la data di cessazione.
  • L’insolvenza riguarda solo il socio e non la società di fatto. È necessario provare che non esiste un’unica organizzazione imprenditoriale e che i debiti sono personali.
  • Non c’è correlazione tra le obbligazioni e la qualità di socio: secondo la Corte Costituzionale la dichiarazione di fallimento del socio è possibile solo se i debiti sono stati contratti quando il socio era illimitatamente responsabile .

I soci possono anche proporre transazioni con i creditori o sollecitare la conversione della procedura in concordato preventivo o accordo di ristrutturazione.

3.3 Protezione del patrimonio personale

Gli strumenti per proteggere il patrimonio personale del socio comprendono:

  • Fondo patrimoniale o trust familiare: consentono di separare i beni destinati al nucleo familiare. Tuttavia, devono essere costituiti prima dell’insorgere dei debiti e non devono avere scopo fraudolento.
  • Patti parasociali che limitano la responsabilità economica dei soci, pur rispettando i vincoli legali (art. 2267 c.c. prevede che le limitazioni non hanno effetto verso i terzi se non sono rese note ).
  • Verifica dei contratti di finanziamento e rimborsi soci per evitare la bancarotta per distrazione. Occorre documentare che i finanziamenti non si qualificano come conferimenti e che la società non era in squilibrio al momento della restituzione. .
  • Utilizzo di polizze assicurative e strumenti di risk management per proteggere i beni personali.

3.4 Impugnazione dei provvedimenti del curatore

Dopo l’apertura della procedura, il curatore può effettuare azioni revocatorie o proporre l’insinuazione al passivo di crediti verso i soci. Il socio può contestare tali decisioni:

  • Opposizione allo stato passivo: se il curatore esclude il socio come creditore (ad es. per postergazione), si può proporre opposizione al giudice delegato.
  • Reclamo contro le decisioni del giudice delegato ex art. 51 CCI.
  • Opposizione alle revocatorie: il socio può dimostrare che i beni trasferiti erano estranei alla società o che l’atto non pregiudica i creditori.

4. Strumenti alternativi per gestire e prevenire l’insolvenza

4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni (Rottamazione “quater”)

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la rottamazione “quater” delle cartelle esattoriali relative a debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022. La misura consente di estinguere i debiti versando solo le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive, senza interessi e sanzioni . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione (scadenza 31 ottobre 2023) o in un massimo di 18 rate, con interessi al 2 %. Il decreto-legge 202/2024, convertito nella Legge 15/2025, ha previsto la riammissione per i debitori che sono decaduti dalla definizione agevolata: presentazione della domanda entro il 30 aprile 2025 e pagamento in un’unica soluzione o in massimo 10 rate da luglio 2025 a 2027 .

Per i soci indebitati verso l’Erario, la rottamazione consente di evitare azioni esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti) e ridurre significativamente l’importo dovuto. Lo Studio Monardo si occupa dell’esame delle cartelle e della compilazione delle istanze di definizione agevolata, oltre a verificare l’integrabilità di rateazioni pregresse e la conciliazione con le procedure concorsuali.

4.2 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Il decreto-legge 118/2021, convertito in L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi: un percorso volontario e confidenziale per le imprese che si trovano in stato di crisi ma non ancora insolventi. Le caratteristiche salienti, riassunte da un articolo della rivista Dirittodellacrisi, sono:

  • Semplificazione: un unico esperto (nominato dalla Commissione istituita presso la CCIAA) assiste l’imprenditore nell’adozione di misure idonee alla continuità .
  • Riduzione dei costi: l’art. 16 riduce i compensi dell’esperto rispetto ai costi dell’OCC .
  • Volontarietà e internalizzazione: l’imprenditore avvia la procedura su base volontaria; non esiste obbligo di allerta esterna, ma la legge prevede sistemi di segnalazione interna e presidi di controllo .
  • Riservatezza con obblighi di trasparenza: le trattative sono riservate ma l’imprenditore deve fornire informazioni complete, assumendo responsabilità per atti non coerenti .
  • Involvement limitato del tribunale: il giudice interviene solo per concedere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) o autorizzare finanziamenti prededucibili e cessioni di rami d’azienda .

Per i soci, la composizione negoziata è uno strumento per evitare l’insolvenza della società e proteggere il proprio patrimonio: consente di negoziare con i creditori un piano di ristrutturazione su base volontaria, spesso prima che il fallimento sia dichiarato. L’esperto negoziatore, come l’Avv. Monardo, facilita la mediazione tra le parti e assicura l’equilibrio degli interessi.

4.3 Concordato minore e concordato preventivo

Il concordato minore è una procedura introdotta dal CCI (artt. 74‑83) per i debitori non soggetti a liquidazione giudiziale, come le piccole imprese, i professionisti e le società agricole. La domanda è proposta dall’Organismo di composizione della crisi (OCC) con l’assistenza di un professionista. Il concordato minore consente di pagare i creditori attraverso un piano di riparto e, al termine, di ottenere l’esdebitazione residuale. A differenza del concordato preventivo, non è richiesto il voto dei creditori; l’omologazione spetta al tribunale che valuta la convenienza della proposta. Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto modifiche procedurali, riducendo le cause di revoca e semplificando la valutazione della meritevolezza.

Il concordato preventivo rimane applicabile alle imprese soggette a liquidazione giudiziale. La procedura prevede la presentazione di una proposta di pagamento (con continuità o liquidatoria) ai creditori, che votano in percentuale. Le società con soci illimitatamente responsabili possono accedere a un concordato preventivo per evitare la liquidazione giudiziale, ma l’approvazione richiede la maggioranza dei crediti. Il socio illimitatamente responsabile deve considerare che, in caso di mancato raggiungimento delle maggioranze, il fallimento può essere esteso a lui.

4.4 Piani del consumatore e ristrutturazione dei debiti del consumatore (L. 3/2012 e art. 67 CCI)

I piani del consumatore sono riservati a persone fisiche non imprenditori in stato di sovraindebitamento. La L. 3/2012, aggiornata dalla L. 137/2023 e dal D.Lgs. 136/2024, consente di presentare, tramite l’OCC, un piano che preveda il pagamento, anche parziale, dei debiti. L’omologazione non richiede il voto dei creditori: spetta al tribunale verificare la meritevolezza del debitore e la convenienza del piano.

La sentenza Cass. 9549/2025 ha fornito chiarimenti sulla moratoria per i creditori privilegiati: la moratoria di un anno decorre dall’omologazione e rappresenta un termine iniziale; l’eventuale falcidia non richiede l’approvazione dei creditori . Il D.Lgs. 136/2024 ha adeguato l’art. 67 CCI portando la moratoria massima a due anni con interessi legali .

Il ricorso al piano del consumatore è utile ai soci che hanno debiti personali non legati all’attività d’impresa (ad esempio fideiussioni, debiti fiscali personali). Lo Studio Monardo, quale professionista fiduciario di OCC, assiste nella predisposizione dei piani e nell’ottenimento dell’omologa.

4.5 Accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione (artt. 57‑61 CCI) sono accordi stipulati con i creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti. Possono essere ad efficacia estesa, vincolando anche i creditori non aderenti, se il tribunale ne concede l’omologazione e se sono rispettate le condizioni previste. La Corte d’Appello di Firenze ha stabilito che i creditori informati che non presentano opposizione non possono poi proporre reclamo .

Gli accordi di ristrutturazione sono particolarmente utili per le società con soci illimitatamente responsabili perché consentono di evitare la liquidazione giudiziale, di rinegoziare i debiti fiscali (anche tramite transazione fiscale) e di prevedere un piano di rimborso sostenibile. La Cassazione (sentenza 34377/2024) ha ribadito che per l’omologa forzosa (“cram down”) con transazione fiscale è necessario attendere il decorso del termine di 90 giorni concesso all’amministrazione finanziaria .

4.6 Esdebitazione e liberazione dai debiti residui

L’esdebitazione permette al debitore meritevole di essere liberato dai debiti residui al termine delle procedure di liquidazione o concordato. Nel caso delle persone fisiche, l’esdebitazione può essere richiesta dopo il completamento del piano del consumatore o della liquidazione controllata. L’art. 278 CCI prevede che l’esdebitazione non opera per i debiti tributari derivanti da dichiarazioni fraudolente, per le sanzioni penali e per le obbligazioni alimentari.

La giurisprudenza recente ha rafforzato la finalità liberatoria: la sentenza Cass. 87/2025 della Corte Costituzionale ha sottolineato che la normativa deve bilanciare l’interesse dei creditori e la possibilità per il debitore meritevole di ripartire . Il D.Lgs. 136/2024 ha ridotto le cause di revoca del beneficio, rendendo la procedura più accessibile. Un corretto utilizzo dell’esdebitazione consente al socio di liberarsi dei debiti personali residui e ricostruire la propria posizione.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche – La mancata opposizione a decreti ingiuntivi o cartelle esattoriali può trasformare un debito contestabile in un titolo esecutivo definitivo, come mostra la sentenza 27367/2025 . Sempre rivolgersi tempestivamente a un professionista.
  2. Confondere finanziamento con conferimento – I soci talvolta erogano somme alla società in crisi e poi ne chiedono la restituzione; se la società è sottocapitalizzata, queste somme possono essere qualificate come conferimenti e il loro rimborso può integrare bancarotta per distrazione . Occorre stipulare contratti chiari e verificare la situazione patrimoniale prima di chiedere il rimborso. .
  3. Aspettare l’ultimo momento per negoziare – La composizione negoziata richiede tempo. Attivarsi quando i debiti sono ancora gestibili consente di evitare il fallimento e la responsabilità del socio.
  4. Sottovalutare la responsabilità fiscale – Dopo la cancellazione della società, l’Agenzia delle Entrate può chiedere il pagamento ai soci per le imposte non versate, nei limiti di quanto percepito . È opportuno riservare fondi per eventuali accertamenti e valutare la rottamazione.
  5. Non comunicare con i creditori – Nei piani del consumatore e negli accordi di ristrutturazione la trasparenza è essenziale. La mancata comunicazione può dar luogo a reclami e opposizioni che ritardano l’omologa .
  6. Non considerare la durata delle garanzie personali – Fideiussioni bancarie e garanzie personali dei soci possono sopravvivere alla procedura di esdebitazione. Bisogna negoziarne la liberazione con le banche.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali relative all’insolvenza tra soci

NormativaOggettoPunti chiave
Art. 2267 c.c.Responsabilità per obbligazioni socialiI soci che hanno agito in nome della società e, salvo patti contrari resi pubblici, anche gli altri soci rispondono solidalmente e illimitatamente .
Art. 1313 c.c.Insolvenza di condebitoreSe il creditore ha rinunciato alla solidarietà verso uno dei debitori ma un altro diventa insolvente, il debito si divide anche a carico del liberato .
Art. 147 L. fall. (vecchia)Fallimento della società e dei sociLa dichiarazione di fallimento della società produce il fallimento dei soci illimitatamente responsabili; non oltre un anno dalla cessazione della responsabilità; previa convocazione dei soci .
Art. 256 CCISocietà con soci a responsabilità illimitataLa liquidazione giudiziale della società si estende ai soci; la dichiarazione non può essere pronunciata oltre un anno dalla cessazione della responsabilità .
Art. 257 CCILiquidazione della società e dei sociProcedure distinte ma coordinate; patrimoni separati; nomina di unico giudice delegato e curatore .
Art. 2467 c.c.Finanziamenti dei sociI rimborsi dei finanziamenti concessi in situazione di squilibrio patrimoniale sono postergati rispetto ai creditori sociali .
Art. 2495 c.c.Cancellazione della societàI creditori non soddisfatti possono agire contro i soci e i liquidatori entro un anno, nei limiti di quanto ricevuto .
Art. 8 L. 3/2012Piano del consumatoreConsente moratoria fino a un anno per i creditori privilegiati; il termine è iniziale .
Art. 61 CCIAccordi di ristrutturazione ad efficacia estesaLe domande e l’accordo devono essere notificati ai creditori non aderenti; la mancata opposizione equivale ad acquiescenza .
Art. 390 CCIDisciplina transitoriaLe procedure pendenti alla data di entrata in vigore del CCI continuano secondo la legge fallimentare; anche le domande di estensione proposte successivamente vi soggiacciono .

6.2 Termini e scadenze principali

Atto / ProceduraTermineRiferimento
Opposizione a decreto ingiuntivo40 giorni dalla notificaArt. 645 c.p.c.
Opposizione all’esecuzione (precetto/pignoramento)20 giorni dalla notifica o prima dell’esecuzioneArt. 615 c.p.c.
Istanza di composizione negoziataSu richiesta del debitore; dura 180 giorni prorogabiliD.L. 118/2021
Deposito domanda concordato minorePresentata tramite OCC; sospende le azioni esecutiveArtt. 74‑83 CCI
Presentazione domanda rottamazione quaterTermine ordinario 30 giugno 2023; riapertura entro 30 aprile 2025L. 197/2022; L. 15/2025
Reclamo contro liquidazione giudiziale30 giorni (CCI) o 15 giorni (L. fall.)Art. 51 CCI; art. 18 L. fall.
Azione dei creditori contro ex soci dopo cancellazioneEntro 1 anno dalla cancellazioneArt. 2495 c.c.

6.3 Strumenti difensivi e loro benefici

StrumentoBeneficiFonti
Composizione negoziataSospende le azioni esecutive; consente la negoziazione con i creditori con l’ausilio di un esperto; riduce i costi rispetto alle procedure concorsuali .D.L. 118/2021
Accordi di ristrutturazioneConsentono di rinegoziare i debiti con l’approvazione del 60 % dei creditori; possono essere estesi ai creditori dissenzienti; prevedono moratorie e transazioni fiscali .Artt. 57‑61 CCI
Concordato minorePermette a piccoli imprenditori e professionisti di evitare la liquidazione giudiziale; non richiede voto dei creditori; può prevedere esdebitazione residua.Artt. 74‑83 CCI
Piano del consumatoreNon richiede voto dei creditori; protegge i beni essenziali; consente moratoria e falcidia dei crediti privilegiati .L. 3/2012
Rottamazione quaterEstingue debiti fiscali senza interessi e sanzioni; rateazione fino a 18 o 10 rate .L. 197/2022; L. 15/2025
EsdebitazioneCancella i debiti residui al termine della procedura; consente di ripartire con nuove attività .Artt. 278 ss. CCI

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Sono socio di una società in nome collettivo e ho ricevuto un decreto ingiuntivo insieme alla società. Devo oppormi?

Sì. Se il decreto ingiuntivo è emesso anche nei tuoi confronti in via solidale e non presenti opposizione entro 40 giorni, diventerà titolo esecutivo definitivo. La Cassazione 27367/2025 afferma che, in tal caso, il credito diventa personale dei soci e non è necessario escutere prima la società .

  1. Quando può essere dichiarata la liquidazione giudiziale di un socio illimitatamente responsabile?

La liquidazione può essere dichiarata solo se la società è insolvente e vi è correlazione tra i debiti e la qualità di socio. Non può essere pronunciata oltre un anno dalla cessazione della responsabilità illimitata .

  1. Posso evitare il fallimento chiedendo la composizione negoziata?

Sì. La composizione negoziata consente di negoziare un accordo con i creditori con l’assistenza di un esperto e di ottenere misure protettive. È più efficace se avviata prima che l’insolvenza diventi conclamata .

  1. Cosa significa che un finanziamento del socio è “postergato”?

Significa che il rimborso è subordinato alla soddisfazione degli altri creditori, se al momento della concessione la società era sottocapitalizzata. Il credito resta postergato finché persiste lo squilibrio patrimoniale .

  1. Ho prestato soldi alla mia società e ora la voglio sciogliere. Posso riavere tutto subito?

Solo se la società non era in crisi al momento della concessione e se dopo la restituzione restano risorse sufficienti per i creditori. Diversamente, la restituzione può essere impugnata dal curatore e, nei casi gravi, configurare bancarotta .

  1. Se la mia società è cancellata dal registro imprese, sono al sicuro dai creditori?

No. I creditori possono agire contro i soci e i liquidatori entro un anno dalla cancellazione e nei limiti di quanto percepito . Per i debiti fiscali, il termine è biennale e si applicano regole speciali .

  1. Posso ottenere la moratoria di pagamento dei crediti privilegiati nel piano del consumatore?

Sì. L’art. 8 L. 3/2012 consente una moratoria fino a un anno (che decorre dall’omologazione). La Cassazione 9549/2025 ha chiarito che il termine è iniziale e non finale e che è possibile prevedere una falcidia dei crediti privilegiati senza il voto dei creditori .

  1. Chi può proporre reclamo contro l’omologa del piano del consumatore?

Solo chi ha partecipato al giudizio di omologazione (debitore o creditore) e risulta soccombente. Chi non è stato avvisato può proporre reclamo solo per far valere la nullità della mancata comunicazione .

  1. Come funziona l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa?

Si stipula con creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti. Gli altri creditori non aderenti sono vincolati se informati e se non fanno opposizione. Non possono reclamo tardivo .

  1. Posso combinare rottamazione delle cartelle e concordato minore?
  • Sì. La definizione agevolata riduce l’ammontare dei debiti fiscali; il concordato minore può incorporare le somme dovute dopo la rottamazione. Occorre coordinare i termini di pagamento e le garanzie.
  1. La mia azienda familiare sta perdendo commesse ma non è insolvente. Cosa posso fare per prevenire azioni dei creditori?
  • Attivare la composizione negoziata, ricapitalizzare la società, stipulare accordi con fornitori e banche, e monitorare la situazione finanziaria. L’esperto negoziatore può aiutare a predisporre un piano.
  1. Cosa succede se la società non paga i lavoratori?
  • La mancata corresponsione di salari e TFR è indice oggettivo di insolvenza. La Cassazione 19591/2025 ha ritenuto sufficiente l’inadempimento verso un solo lavoratore per dichiarare il fallimento . Bisogna pagare prioritariamente i dipendenti.
  1. Posso oppormi a un pignoramento basato su decreto ingiuntivo se la società ha fatto opposizione?
  • Solo se il decreto non è divenuto definitivo nei tuoi confronti. Se non hai proposto opposizione, il decreto è esecutivo anche se la società contesta il credito .
  1. È possibile evitare l’estensione del fallimento ad altri soci scoprendo un socio occulto?
  • Sì. L’art. 257 CCI prevede che il tribunale possa estendere la liquidazione ai soci occulti; tuttavia l’insolvenza deve riguardare la società, non solo il socio . Dimostrare la mancanza di organizzazione societaria può evitare l’estensione.
  1. Sono socio accomandante di una s.a.s.: rischierei il fallimento?
  • No. I soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita e non partecipano alla gestione. La liquidazione giudiziale si estende solo ai soci accomandatari (illimitatamente responsabili).
  1. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
  • La definizione agevolata diventa inefficace e l’intero debito, con sanzioni e interessi, torna esigibile. La L. 15/2025 consente la riammissione pagando in 10 rate per chi è decaduto .
  1. I crediti tributari sono sempre postergati?
  • No. I crediti fiscali sono privilegiati e vanno pagati prima del rimborso dei finanziamenti soci. La rottamazione consente di ridurre l’importo e di rateizzare, ma il debito residuo resta privilegiato.
  1. Se la società di fatto viene dichiarata fallita, tutti i soci devono fallire?
  • Solo se l’insolvenza è riferibile alla società e le obbligazioni sono state contratte in tale veste. La Cassazione richiede la prova di un’autonoma società di fatto . Se i debiti sono personali, i soci non possono essere dichiarati falliti.
  1. Posso essere esdebitato dai debiti tributari?
  • In generale, i debiti tributari sopravvivono all’esdebitazione, salvo quelli inclusi in procedure di composizione negoziata o rottamazione. È possibile ottenere la falcidia tramite accordi di ristrutturazione con transazione fiscale.
  1. Cosa succede se la mia società non rispetta l’accordo di ristrutturazione?
  • I creditori possono chiedere la risoluzione e l’apertura della liquidazione giudiziale. La legge e la giurisprudenza impongono al debitore di rispettare i pagamenti; la Corte di Cassazione ha confermato che la violazione dei termini consente il fallimento.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Caso 1 – Decreto ingiuntivo contro s.n.c. e soci

Situazione: La società Alfa s.n.c., con soci Mario e Lucia, riceve un decreto ingiuntivo di € 50.000 per forniture non pagate. Il decreto è emesso “in via solidale” nei confronti della società e dei soci. La società fa opposizione, ma i soci non impugnano. Dopo 40 giorni, il decreto diventa definitivo per i soci. Il creditore notifica un atto di precetto a Mario e Lucia. Gli stessi ritengono che la responsabilità sia sussidiaria e che il creditore debba escutere prima la società.

Analisi: La sentenza 27367/2025 chiarisce che, se il decreto ingiuntivo è emesso anche nei confronti dei soci e non viene opposto da questi, il titolo è esecutivo nei loro confronti in via diretta e incondizionata . Il beneficium excussionis (art. 2304 c.c.) non si applica perché il decreto li obbliga solidalmente. Il creditore può procedere al pignoramento dei loro beni anche se l’opposizione della società è pendente.

Soluzione: I soci avrebbero dovuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo. In assenza di opposizione, possono solo contestare eventuali vizi formali del precetto o proporre piani di pagamento. Lo Studio Monardo può assistere nella negoziazione di un piano di rientro o nella conversione del pignoramento.

8.2 Caso 2 – Finanziamento soci e rimborso in fase di crisi

Situazione: Beta s.r.l. opera nel settore della ristorazione. I soci hanno erogato prestiti per € 150.000 quando l’azienda era già in perdita. Due anni dopo, Beta richiede il rimborso ai soci. Nel frattempo la società è insolvente e viene aperta la liquidazione giudiziale.

Analisi: Il rimborso dei finanziamenti soci è subordinato alla soddisfazione dei creditori (art. 2467 c.c.). La Cassazione 18680/2025 richiede di verificare la situazione patrimoniale sia al momento della concessione sia al momento del rimborso . Poiché la società era in squilibrio patrimoniale al momento della concessione e la situazione si è aggravata, il credito dei soci è postergato. Inoltre, se i soci hanno ricevuto il rimborso in prossimità del fallimento, potrebbero essere accusati di bancarotta per distrazione .

Soluzione: Gli avvocati dello Studio Monardo suggerirebbero di rinunciare al rimborso e convertire il credito in capitale o presentare un piano di ristrutturazione. Se il rimborso è già avvenuto, occorre dimostrare che la società non era in squilibrio patrimoniale e che i pagamenti non hanno pregiudicato i creditori.

8.3 Caso 3 – Piano del consumatore con moratoria

Situazione: Francesca, architetto con debiti personali di € 200.000 (mutuo, prestiti e un debito privilegiato con ipoteca), presenta un piano del consumatore prevedendo una moratoria di due anni sul pagamento del credito ipotecario e la falcidia al 50 % del debito. Un creditore privilegiato contesta l’omologa sostenendo di non aver potuto votare.

Analisi: L’art. 8, comma 4 L. 3/2012 permette una moratoria fino a un anno, mentre l’art. 67 CCI, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, estende la moratoria a due anni con interessi legali . La Cassazione 9549/2025 ha chiarito che la moratoria è un termine iniziale e che la falcidia dei crediti privilegiati non richiede il voto dei creditori . Pertanto il creditore non può esigere di votare. Tuttavia, può contestare la convenienza del piano ai sensi dell’art. 12 bis L. 3/2012.

Soluzione: Lo Studio Monardo verifica la meritevolezza e la convenienza del piano, predispone relazione OCC e dimostra che i creditori privilegiati saranno soddisfatti più che nella liquidazione alternativa.

8.4 Caso 4 – Accordo di ristrutturazione con creditori fiscali

Situazione: Gamma s.r.l., società di costruzioni, ha debiti per € 2 milioni, di cui € 800.000 verso l’Agenzia delle Entrate. Propone un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale al 50 % con pagamento in 5 anni. Presenta la domanda di omologa prima della scadenza dei 90 giorni concessi all’Agenzia per esprimersi.

Analisi: La Cassazione (sentenza 34377/2024) ha stabilito che per l’omologazione forzosa di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale occorre rispettare il termine di 90 giorni previsto dall’art. 182‑bis l.fall. (ora art. 63 CCI) per consentire all’amministrazione finanziaria di valutare la proposta . La domanda presentata prima della scadenza è inammissibile.

Soluzione: Lo Studio Monardo consiglia di attendere la scadenza e di negoziare attivamente con l’Agenzia. In alternativa, si può accedere alla composizione negoziata o al concordato preventivo.

Conclusione

L’insolvenza tra soci è una materia complessa che richiede una lettura integrata di norme civilistiche, fallimentari e fiscali e un costante aggiornamento giurisprudenziale. Negli ultimi anni la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno fornito importanti chiarimenti: l’estensione del fallimento ai soci richiede la prova dell’insolvenza della società e non può essere disposta oltre un anno dalla cessazione della responsabilità ; il numero dei creditori non è determinante per dichiarare l’insolvenza ; il credito derivante da finanziamento dei soci è postergato finché persiste lo squilibrio patrimoniale ; la mancata opposizione a un decreto ingiuntivo rende i soci direttamente responsabili ; la rottamazione delle cartelle e i piani del consumatore offrono opportunità significative di riduzione del debito .

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