Introduzione
Il pignoramento delle quote di una società è una procedura di esecuzione forzata che presenta numerosi rischi per l’imprenditore, per i soci e per la continuità dell’azienda. Un creditore, ottenuto un titolo esecutivo, può attaccare la partecipazione del debitore nella società al fine di soddisfare il proprio credito. Si tratta di un’azione particolarmente delicata, perché riguarda non solo il patrimonio del socio debitore ma anche la stabilità della compagine societaria e dei rapporti interni tra i soci. Errori procedurali, la mancata tutela dei termini o l’inerzia di fronte alla notifica di un atto possono condurre alla perdita della partecipazione sociale o alla paralisi dell’impresa. Per questo motivo è essenziale conoscere in anticipo i rimedi e le strategie che consentono di bloccare o annullare il pignoramento.
Dal punto di vista pratico, il pignoramento di quote richiede una procedura speciale rispetto agli altri beni mobili: occorre notificare l’atto al debitore e alla società, registrare la misura presso il Registro delle Imprese e, solo in caso di quote non liberamente trasferibili, procedere alla vendita all’asta . Inoltre, la partecipazione societaria è un bene immateriale, quindi la procedura di pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) non è applicabile; è necessario seguire il percorso delineato dall’art. 2471 del Codice civile . L’inosservanza di tali passaggi comporta l’inefficacia dell’esecuzione, come chiarito dalle più recenti sentenze della Corte di Cassazione.
In questa guida affrontiamo in dettaglio la normativa vigente, analizziamo la giurisprudenza più recente e proponiamo strategie difensive efficaci per proteggere il socio debitore e salvaguardare la continuità aziendale. L’obiettivo è fornire uno strumento pratico, aggiornato e orientato alla soluzione, in grado di accompagnare il lettore dalle prime fasi della notifica fino alla definizione del debito o alla composizione della crisi.
Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e lo staff multidisciplinare
L’articolo è redatto dallo staff dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario. L’avvocato Monardo è:
- Cassazionista abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e alle Magistrature superiori.
- Coordinatore di professionisti esperti in materia di esecuzioni, procedure concorsuali e diritto tributario.
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, incaricato di assistere imprese in difficoltà nella ricerca di accordi con i creditori.
Lo studio, con sede in Toscana e operativo su tutto il territorio nazionale, è in grado di analizzare l’atto di pignoramento, verificare la legittimità della procedura, proporre ricorsi, sospensioni e opposizioni, avviare trattative con i creditori e predisporre piani di rientro o soluzioni giudiziali/stragiudiziali. L’approccio è multidisciplinare: ogni caso viene esaminato da avvocati civilisti, tributaristi e commercialisti per garantire al cliente la soluzione più rapida ed efficace.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Norme principali
Il pignoramento della partecipazione societaria trova la sua disciplina principalmente nell’articolo 2471 c.c., nell’articolo 2352 c.c., negli articoli 543–557 c.p.c. e nelle norme sull’espropriazione forzata. Queste disposizioni delineano la procedura di espropriazione, i diritti dei soci e le modalità di vendita.
Articolo 2471 c.c. – Espropriazione della partecipazione
L’articolo 2471 del Codice civile, come aggiornato al 10 ottobre 2025, stabilisce che la quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata può essere espropriata. Il pignoramento si perfeziona tramite notifica al debitore e alla società e deve essere iscritto nel Registro delle Imprese. Se la quota non è liberamente trasferibile o se l’atto costitutivo prevede particolari limiti, la vendita avviene mediante asta. È previsto che, qualora la società presenti un acquirente che offra lo stesso prezzo, la vendita coattiva è annullata . L’articolo chiarisce inoltre che l’ordine del giudice di vendita va notificato alla società, la quale mantiene il diritto di opporsi al prezzo offerto presentando un acquirente alternativo in un termine di dieci giorni .
La successiva spiegazione fornita dalla dottrina indica che:
- La notifica al socio debitore e alla società è condizione essenziale perché il pignoramento sia efficace. La società non partecipa al processo esecutivo ma viene informata dell’evento che incide sulla compagine; la registrazione presso il Registro delle imprese rende la misura opponibile ai terzi.
- La richiesta di vendita deve avvenire entro novanta giorni dal pignoramento, altrimenti la misura perde efficacia .
- Non esiste un custode della quota: il socio continua a esercitare il diritto di voto fino alla vendita .
- Le quote non liberamente trasferibili o gravate da diritti particolari sono comunque pignorabili; tuttavia, la vendita dovrà tenere conto di tali limitazioni.
Articolo 2352 c.c. – Pegno, usufrutto e sequestro di quote
L’articolo 2352 c.c. disciplina i rapporti tra socio, creditore e società in caso di pegno, usufrutto o sequestro di azioni e quote. La dottrina notarile ricorda che:
- Pegno e usufrutto: il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, salvo patto contrario. Tuttavia, se le azioni consentono il voto su argomenti rilevanti per l’ordinamento della società (ad esempio modifiche dell’oggetto sociale), il socio deve partecipare assieme al creditore .
- Sequestro: in caso di sequestro, i diritti amministrativi sono esercitati dal custode .
- Opzione e aumento di capitale: se sono assegnati diritti di opzione, spettano al socio; se non esercitati, il creditore pignoratizio può venderli per soddisfare il proprio credito. Il pegno o l’usufrutto si estendono ai nuovi titoli derivanti da aumento di capitale .
Queste norme sono rilevanti perché individuano i soggetti legittimati all’esercizio dei diritti sociali durante la procedura esecutiva e la portata dei vincoli che gravano sulle partecipazioni.
Articoli 543–557 c.p.c. – Pignoramento presso terzi e deposito degli atti
L’articolo 543 c.p.c. regola il pignoramento presso terzi, ossia la procedura con cui si vincono i crediti o i beni mobili del debitore in possesso di un terzo. L’atto deve essere notificato sia al debitore sia al terzo e deve contenere l’indicazione del credito, il titolo esecutivo e l’intimazione a non disporre del bene . Il creditore deve citare le parti a comparire dinanzi al giudice dell’esecuzione e, se non provvede all’iscrizione a ruolo nel termine previsto, il pignoramento diventa inefficace . Questo regime non si applica direttamente alle quote sociali – considerate beni immateriali – ma è richiamato per i criteri generali di forma e deposito degli atti.
L’articolo 557 c.p.c., rubricato “Deposito dell’atto di pignoramento”, richiede che, una volta notificato il pignoramento, l’ufficiale giudiziario consegni al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione, e che il creditore depositi il titolo esecutivo, il precetto e l’atto di pignoramento entro quindici giorni dalla notifica; in mancanza, il pignoramento perde efficacia. Il decreto legislativo 31 ottobre 2024 n. 164 (c.d. correttivo Cartabia) ha riformato gli articoli 543 e 557, imponendo espressamente che il deposito delle copie conformi avvenga a pena di inefficacia . La Corte di Cassazione ha precisato che tale modifica è interpretativa e non innovativa; la sanzione dell’inefficacia esisteva già nel sistema previgente .
2. Giurisprudenza recente
Nel corso degli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha affrontato in più occasioni il tema del pignoramento di quote sociali, chiarendo importanti principi.
Cassazione civile, sez. III, sentenza 16 settembre 2024 n. 24859 – Pignoramento di quote intestate a società fiduciaria
Con la sentenza n. 24859/2024 la Suprema Corte ha stabilito che le quote di società a responsabilità limitata devono essere considerate beni immateriali e che il pignoramento non può essere eseguito con il procedimento presso terzi. Di conseguenza, la procedura corretta è quella speciale prevista dall’art. 2471 c.c., che richiede la notifica al socio e alla società e l’iscrizione nel Registro delle imprese . La Corte ha inoltre affermato che la comunicazione alla società ha natura meramente informativa: il pignoramento si perfeziona con la notifica al debitore e non con l’avviso alla società; quest’ultima, però, deve essere informata perché l’espropriazione incide sulla struttura societaria . La decisione ha respinto la tesi secondo la quale la presenza di una società fiduciaria (fiduciaria germanistica) impedirebbe il pignoramento: la partecipazione rimane nella titolarità del fiduciario ma appartiene economicamente al fiduciante, che può quindi essere colpito dall’esecuzione .
Cassazione civile, sez. III, sentenza 27 ottobre 2025 n. 28513 – Inefficacia del pignoramento per mancato deposito di copie conformi
La pronuncia più recente, n. 28513/2025, ha fornito un importante chiarimento sulla necessità di depositare copie conformi degli atti (titolo, precetto e pignoramento) entro il termine perentorio previsto. La Corte, rispondendo a un quesito pregiudiziale del Tribunale di Milano, ha affermato che l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo deve avvenire depositando copie conformi agli originali; il tardivo deposito delle copie attestate o il deposito di copie prive della certificazione di conformità comporta l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo, sanzione non sanabile nemmeno mediante successivo deposito . Tale principio vale anche per i pignoramenti di quote sociali: se la procedura non rispetta i termini per l’iscrizione a ruolo e la documentazione non è correttamente certificata, il pignoramento sarà nullo.
3. Normativa fiscale: definizione agevolata e altri istituti
In ambito tributario, è utile ricordare la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (c.d. rottamazione), prevista dall’art. 1 commi 231–252 della legge 197/2022. Tale misura consente al contribuente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al giugno 2022 pagando solo le somme a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica; non sono dovuti interessi, sanzioni e aggio . Sono tuttavia esclusi dall’agevolazione i recuperi di aiuti di Stato, le somme dovute per sentenze della Corte dei Conti e le risorse proprie dell’UE . L’adesione doveva essere presentata entro il 30 giugno 2023; il legislatore ha autorizzato fino a diciotto rate in cinque anni, con interesse del 2% annuo dal 1° novembre 2023 . Anche se la finestra di adesione a questa rottamazione è chiusa, il principio dimostra l’attenzione del legislatore per la composizione bonaria dei debiti e potrebbe essere riaperta con futuri interventi.
4. Legge 3/2012 e strumenti di composizione della crisi
La legge 3/2012 (come modificata dal D.L. 137/2020 e dalla legge 176/2020) offre ai debitori in stato di sovraindebitamento strumenti per trovare un accordo con i creditori o liberarsi dai debiti. Si può ricorrere a:
- Accordo con i creditori: richiede l’adesione di almeno il 60% dei crediti; non è più necessaria l’approvazione dell’Amministrazione finanziaria se il piano è più conveniente della liquidazione .
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori; il debitore presenta un piano di rientro che, se omologato, è vincolante per i creditori e consente l’esdebitazione.
- Liquidazione controllata: prevede la vendita dei beni del debitore e la liberazione dei debiti residui dopo la distribuzione ai creditori.
Il professionista nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) assiste il debitore nella predisposizione della domanda e controlla la regolarità della procedura. L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, è in grado di guidare il socio debitore attraverso questa procedura, anche quando il debito riguarda quote societarie o derivante da responsabilità personali del socio.
Procedura passo per passo
Una volta ricevuta la notifica di un atto di pignoramento della quota sociale, il socio debitore deve attivarsi tempestivamente per esercitare i propri diritti e predisporre le difese. La procedura può essere suddivisa nelle seguenti fasi:
1. Notifica dell’atto di pignoramento
Il creditore munito di titolo esecutivo e precetto notifica l’atto di pignoramento al socio debitore e alla società. L’atto deve indicare:
- le generalità del creditore e del debitore;
- il titolo esecutivo e la somma dovuta;
- la descrizione della partecipazione da pignorare (numero di quote, valore nominale e percentuale del capitale);
- l’ingiunzione al debitore a non compiere atti dispositivi;
- la citazione a comparire innanzi al giudice competente.
La notifica deve rispettare le forme degli articoli 137 e seguenti c.p.c. L’omissione della notifica alla società rende la misura inefficace verso i terzi perché non può essere iscritta nel registro delle imprese.
2. Iscrizione nel Registro delle Imprese
Entro un termine perentorio il creditore deve richiedere l’iscrizione del pignoramento nel Registro delle imprese. Solitamente la richiesta avviene presso l’ufficio della Camera di Commercio nella provincia in cui ha sede la società. Il registro certifica che la quota è gravata da pignoramento, impedisce cessioni a terzi e rende la misura opponibile ai creditori successivi. L’omessa iscrizione rende il pignoramento inefficace.
3. Formazione del fascicolo esecutivo e deposito degli atti
In base all’art. 557 c.p.c., l’ufficiale giudiziario consegna l’atto di pignoramento al creditore; quest’ultimo deve depositare in cancelleria il titolo esecutivo, il precetto, l’atto di pignoramento e (per i beni immobili) la nota di trascrizione entro quindici giorni. La riforma del 2024 e la sentenza n. 28513/2025 impongono che tutte le copie depositate siano attestate conformi agli originali; la mancanza o la tardività comportano l’inefficacia del pignoramento . Nel caso delle quote sociali, non essendo prevista trascrizione, occorre comunque depositare i documenti entro i termini e richiedere l’iscrizione nel registro.
4. Udienza di comparizione e dichiarazione della società
Nel pignoramento di crediti presso terzi, l’articolo 543 c.p.c. richiede che il terzo (es. datore di lavoro) renda una dichiarazione sulla sussistenza del credito. Nel pignoramento di quote sociali, la società non è terzo pignorato ma viene citata a comparire per confermare la consistenza e la libera trasferibilità della quota. In questa sede il socio debitore può eccepire eventuali vizi dell’atto (es. mancata indicazione della partecipazione, notifica irregolare o omessa iscrizione), chiedere la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. e proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
5. Vendita della quota
Se il creditore chiede la vendita entro novanta giorni, il giudice emette un’ordinanza che dispone la cessione della quota. Se la quota non è liberamente trasferibile, la vendita avviene mediante asta; l’ordinanza di vendita deve essere notificata alla società, che ha dieci giorni per presentare un acquirente disposto a pagare lo stesso prezzo. In tal caso, l’asta è annullata . Il ricavato è depositato presso la cancelleria e distribuito ai creditori secondo l’ordine di preferenza. La differenza rispetto al pignoramento di un bene materiale è che non esiste custodia: fino alla vendita il socio continua a esercitare il diritto di voto e a percepire gli utili .
6. Estinzione del pignoramento e chiusura della procedura
Il pignoramento si estingue quando:
- il creditore non presenta l’istanza di vendita nel termine di novanta giorni;
- le parti raggiungono un accordo e il creditore rinuncia all’esecuzione;
- l’esecuzione si chiude per inefficacia (mancato deposito delle copie, mancata iscrizione a ruolo, difetto di notifica);
- il giudice ordina la cancellazione dell’iscrizione nel Registro delle Imprese in seguito a opposizione accolta.
È fondamentale che il socio debitore sia assistito da un professionista per monitorare il rispetto dei termini e sollevare tempestivamente le eccezioni.
Difese e strategie legali
Di fronte a un pignoramento di quote sociali, il socio debitore non è inerme. L’ordinamento riconosce diverse azioni giudiziali e strategie stragiudiziali per tutelare la partecipazione e, se possibile, salvare la società dall’ingresso di creditori estranei.
1. Verifica della legittimità dell’atto di pignoramento
Subito dopo la notifica occorre esaminare attentamente l’atto per individuare eventuali vizi formali o sostanziali. Tra i profili da verificare:
- Titolo esecutivo: deve essere certo, liquido ed esigibile. Sentenze non passate in giudicato o ingiunzioni provvisorie senza provvedimento di esecutorietà non consentono il pignoramento.
- Precetto: deve essere notificato al debitore con l’indicazione del termine di dieci giorni per adempiere e dell’importo esatto.
- Notifica: l’atto di pignoramento deve essere notificato al socio debitore e alla società. L’omissione di una delle notifiche rende l’atto inefficace. Inoltre, la notifica deve avvenire presso la sede legale aggiornata.
- Indicazione della quota: l’atto deve descrivere in modo preciso la partecipazione pignorata; l’indicazione generica “tutte le quote” non è sufficiente se il debitore possiede più partecipazioni.
- Iscrizione nel registro: il creditore deve dimostrare di aver richiesto l’iscrizione del pignoramento nel Registro delle Imprese entro il termine previsto.
- Deposito degli atti: come evidenziato dalla Cassazione n. 28513/2025, l’iscrizione a ruolo richiede il deposito di copie conformi del titolo, precetto e pignoramento; la mancanza comporta l’inefficacia .
Se emergono vizi, il socio può eccepirli immediatamente e chiedere al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’inesistenza o la nullità del pignoramento.
2. Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi
L’art. 615 c.p.c. consente di proporre opposizione all’esecuzione quando si contesta il diritto del creditore a procedere. Ad esempio, se il titolo esecutivo è stato annullato o se il credito è stato estinto, il socio può chiedere al giudice di dichiarare l’improcedibilità del pignoramento. L’opposizione deve essere proposta con citazione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione e può sospendere l’esecuzione su istanza del debitore.
L’art. 617 c.p.c. prevede l’opposizione agli atti esecutivi per contestare irregolarità formali dell’atto (notifica, iscrizione, termini). Deve essere proposta entro venti giorni dalla conoscenza del vizio; trascorso questo termine, l’atto non è più impugnabile. In caso di accoglimento, il giudice annulla il pignoramento e ordina la cancellazione dell’iscrizione nel registro.
3. Istanza di sospensione e conversione del pignoramento
Il socio debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. qualora ricorrano gravi motivi o quando sono proposte opposizioni con seri indizi di fondatezza. Ad esempio, la presenza di vizi nella notifica o l’esistenza di altre procedure concorsuali può giustificare la sospensione.
Un’ulteriore strategia è la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., che permette al debitore di ottenere la liberazione della quota tramite deposito di una somma pari al credito azionato, alle spese e agli interessi. Tale somma deve essere depositata nel termine fissato dal giudice. Questa soluzione è praticabile quando l’importo del debito è sostenibile rispetto al valore della partecipazione; consente di evitare la vendita e mantenere la quota.
4. Acquisto del terzo designato dalla società
L’art. 2471 c.c. tutela la stabilità della compagine concedendo alla società la possibilità di indicare un acquirente disposto ad acquistare la quota pignorata al medesimo prezzo fissato dal giudice . Se la società esercita questa facoltà entro dieci giorni dalla notifica dell’ordinanza di vendita, l’asta viene annullata e la quota viene trasferita all’acquirente designato. Dal punto di vista del socio, può essere vantaggioso coordinarsi con gli altri soci per trovare un soggetto gradito; ciò consente di evitare l’ingresso di estranei e di mantenere il controllo dell’azienda.
5. Transazioni e piani di rientro
Prima dell’asta o dell’istanza di vendita, il socio debitore può negoziare un accordo con il creditore. L’Avv. Monardo e il suo staff valutano insieme al cliente se proporre un pagamento dilazionato, una garanzia alternativa o una rinuncia a parte del credito. La disponibilità del creditore a trattare aumenta quando la procedura presenta vizi o quando la società è essenziale per il recupero del credito (ad esempio, se i dividendi sono attesi). Un piano di rientro può prevedere il pagamento a rate dell’importo dovuto, con il rilascio della quota come garanzia; al termine del pagamento il pignoramento sarà revocato.
6. Azioni di responsabilità contro gli amministratori
Se il pignoramento deriva da responsabilità personali dell’amministratore (ad esempio per debiti tributari o sanzioni), il socio può valutare un’azione di responsabilità contro l’amministratore inadempiente per recuperare le somme pagate in sua vece. Inoltre, l’amministratore che non adotta le misure per tutelare la società (es. non convoca l’assemblea per deliberare la designazione di un acquirente) può essere chiamato a rispondere per i danni cagionati.
Strumenti alternativi e compositivi
Oltre alle difese processuali, esistono varie opzioni alternative per risolvere il debito e salvare la società. Le più significative sono:
1. Definizione agevolata dei debiti tributari
La rottamazione dei ruoli permette di estinguere i debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione pagando il solo capitale e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni . Anche se la finestra per presentare la domanda è scaduta, in passato il legislatore ha riaperto i termini più volte. Il debitore può verificare se rientra nelle previsioni di eventuali nuove rottamazioni o rateizzazioni e procedere al pagamento in forma agevolata. In molti casi la definizione agevolata consente di ridurre notevolmente l’importo originario e di evitare la vendita della quota.
2. Rateizzazione e saldo e stralcio
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente di rateizzare i debiti fino a dieci anni. Nei casi di grave e comprovata difficoltà economica, è possibile chiedere il saldo e stralcio, cioè la chiusura del debito con il pagamento di una somma ridotta. Questa procedura è riservata a contribuenti con indicatori di reddito e patrimonio particolarmente bassi, ma può essere rilevante se il socio non ha altre risorse per far fronte all’esecuzione.
3. Accordi di ristrutturazione e piani attestati di risanamento
Per società e imprenditori individuali in crisi, il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede strumenti come gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 ss. CCII) e i piani attestati di risanamento. Questi strumenti permettono di rinegoziare i debiti con la maggioranza dei creditori, sospendere le azioni esecutive e salvaguardare la continuità aziendale. È necessario predisporre un piano economico-finanziario attestato da un professionista indipendente e ottenere l’approvazione dei creditori rappresentanti il 60% dei debiti.
4. Procedure di sovraindebitamento ex L. 3/2012
Se il socio è una persona fisica sovraindebitata (non fallibile), può accedere alle procedure della legge 3/2012 (accordo, piano del consumatore, liquidazione). In particolare il piano del consumatore consente di ottenere l’esdebitazione integrale al termine del pagamento concordato e impedisce azioni esecutive individuali durante il procedimento. L’avv. Monardo, quale gestore della crisi, può assistere il debitore nella predisposizione della domanda e nella successiva esecuzione .
5. Concordato preventivo e negoziazione assistita
Per le società in crisi è possibile presentare un concordato preventivo o avvalersi dell’esperto negoziatore introdotto dal D.L. 118/2021, che aiuta l’impresa a negoziare con i creditori sotto la supervisione di un esperto iscritto all’albo tenuto presso le Camere di Commercio. L’obiettivo è raggiungere un accordo che eviti l’insolvenza e la liquidazione giudiziale.
Errori comuni e consigli pratici
Affrontare un pignoramento senza preparazione può portare a conseguenze gravi. Di seguito alcuni errori da evitare e i relativi consigli pratici:
Errori frequenti
| Errore | Spiegazione |
|---|---|
| Ignorare la notifica | Sottovalutare l’atto di pignoramento porta a perdere i termini per eccepire vizi e per chiedere la sospensione. |
| Mancata verifica dei termini | Non controllare la data di notifica e l’iscrizione al registro può comportare decadenze. |
| Confondere il pignoramento di quote con il pignoramento presso terzi | Le quote sono beni immateriali e richiedono la procedura speciale ex art. 2471 c.c. |
| Non richiedere la copia conforme | Come ribadito dalla Cassazione 28513/2025, il deposito di copie non conformi comporta l’inefficacia del pignoramento . |
| Trascurare la soluzione stragiudiziale | In molti casi è possibile negoziare un piano di rientro o aderire a definizioni agevolate che evitano la vendita. |
| Sottovalutare la possibilità di un acquisto da parte della società | La designazione di un acquirente impedisce l’ingresso di estranei nella compagine. |
Consigli pratici
- Agire subito: i termini per opporsi o per chiedere la sospensione sono brevi (20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi). Non rinviare la consultazione con un avvocato.
- Raccogliere la documentazione: titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento, visura societaria, statuto e patti parasociali; ciò consente di verificare eventuali clausole di prelazione o gradimento.
- Verificare la competenza del giudice: il foro dell’esecuzione è quello del luogo in cui la società ha sede; eventuali errori di competenza possono essere fatti valere.
- Coinvolgere gli altri soci: un’azione congiunta può portare alla designazione di un acquirente o all’acquisto della quota in sede stragiudiziale.
- Analizzare eventuali azioni di responsabilità: se il debito deriva da comportamenti dell’amministratore, si può valutare una causa di rivalsa.
- Considerare strumenti compositivi: rottamazione, accordi di ristrutturazione, sovraindebitamento, negoziazione assistita; queste vie possono ridurre il debito e sospendere le esecuzioni.
Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle riassuntive con le norme, i termini e gli strumenti di difesa più rilevanti.
Norme essenziali
| Norma | Contenuto chiave | Riferimenti |
|---|---|---|
| Art. 2471 c.c. | Regola la espropriazione della partecipazione: notifica a socio e società, iscrizione nel Registro delle Imprese, vendita all’asta con diritto della società di presentare acquirente | Codice Civile |
| Art. 2352 c.c. | Disciplina pegno, usufrutto e sequestro di azioni: voto al creditore pignoratizio o usufruttuario; custode nel sequestro; estensione ai nuovi titoli | Codice Civile |
| Art. 543 c.p.c. | Forma del pignoramento presso terzi: notifica a terzo e debitore; indicazione del credito e citazione; non applicabile alle quote ma utili principi di forma | Codice di procedura civile |
| Art. 557 c.p.c. | Deposito dell’atto di pignoramento: obbligo di depositare titolo, precetto e atto entro 15 giorni; copie conformi a pena di inefficacia | Codice di procedura civile |
| Legge 3/2012 | Procedure di sovraindebitamento: accordo con i creditori, piano del consumatore, liquidazione controllata | Legge speciale |
| L. 197/2022, commi 231–252 | Definizione agevolata dei debiti con Agenzia Entrate-Riscossione: pagamento solo del capitale, con esclusione di interessi e sanzioni | Legge di bilancio 2023 |
Termini e scadenze principali
| Termini | Durata | Note |
|---|---|---|
| Deposito di titolo, precetto e atto di pignoramento | 15 giorni dalla notifica | Deposito con copie conformi a pena di inefficacia |
| Iscrizione del pignoramento nel Registro delle Imprese | Subito dopo la notifica | Condizione per l’opponibilità ai terzi e per la validità della misura |
| Richiesta di vendita della quota | 90 giorni dal pignoramento | La mancata richiesta estingue il pignoramento |
| Termine per designazione dell’acquirente da parte della società | 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza di vendita | La società può presentare acquirente che offre lo stesso prezzo |
| Opposizione agli atti esecutivi | 20 giorni dalla conoscenza del vizio | Art. 617 c.p.c.; consente di contestare irregolarità formali |
Strumenti di difesa
| Strumento | In cosa consiste | Vantaggi |
|---|---|---|
| Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | Contestazione del diritto del creditore a procedere all’esecuzione | Possibile sospensione immediata della procedura |
| Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | Impugnazione di vizi formali della notifica o dell’atto | Annullamento del pignoramento e cancellazione dell’iscrizione |
| Sospensione dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.) | Richiesta di sospensione per gravi motivi o in presenza di opposizioni | Evita la vendita durante la valutazione del ricorso |
| Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) | Deposito di una somma che libera la quota dal vincolo | Mantiene la partecipazione in capo al socio |
| Designazione dell’acquirente | La società individua un soggetto disposto ad acquistare la quota pignorata | Evita l’ingresso di estranei e consente il controllo del prezzo |
| Accordi stragiudiziali e piani di rientro | Negoziazione con il creditore per rateizzare o ridurre il debito | Rapida chiusura della procedura; tutela la società |
| Procedure di composizione della crisi (L. 3/2012, CCII, D.L. 118/2021) | Accordo con i creditori, piano del consumatore, concordato o negoziazione assistita | Sospendono le azioni esecutive e consentono l’esdebitazione |
Domande e risposte frequenti (FAQ)
1. Cos’è il pignoramento di quote societarie?
Il pignoramento di quote societarie è una procedura di esecuzione forzata con la quale il creditore vincola la partecipazione del debitore in una società (ad es. S.r.l.) al fine di soddisfare il proprio credito. La quota viene notificata al socio debitore e alla società, iscritta nel Registro delle Imprese e successivamente, se richiesto, venduta all’asta .
2. È lo stesso di un pignoramento presso terzi?
No. Le quote sociali sono beni immateriali e seguono la procedura speciale dell’art. 2471 c.c. Non si applica il pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. .
3. Serve notificare la società?
Sì. L’atto deve essere notificato sia al socio debitore che alla società. La notifica alla società ha funzione informativa ma è necessaria per procedere all’iscrizione nel Registro delle imprese. In mancanza, il pignoramento è inefficace.
4. Cosa succede se la società non riceve la notifica?
La mancata notifica alla società impedisce l’iscrizione nel Registro delle imprese e rende il pignoramento inefficace nei confronti dei terzi. L’atto potrà essere annullato con opposizione agli atti esecutivi.
5. Chi esercita il diritto di voto durante il pignoramento?
Fino alla vendita il socio continua a esercitare il diritto di voto. Non è previsto un custode della quota . In caso di sequestro giudiziario il custode può esercitare i diritti amministrativi .
6. La quota può essere venduta privatamente?
Sì, se la quota è liberamente trasferibile il giudice può autorizzare la vendita tramite trattativa privata su richiesta delle parti. In alternativa la società può designare un acquirente che offre lo stesso prezzo .
7. Quali sono i termini per depositare gli atti?
Il titolo esecutivo, il precetto e l’atto di pignoramento devono essere depositati in cancelleria entro quindici giorni dalla notifica, con copie conformi, altrimenti il pignoramento è inefficace .
8. Cosa accade se il creditore non chiede la vendita?
Se l’istanza di vendita non viene presentata entro novanta giorni dal pignoramento, la procedura si estingue e la quota torna libera .
9. È possibile opporsi al pignoramento?
Sì. È possibile proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se si contesta il diritto del creditore, oppure opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali. L’opposizione deve essere presentata tempestivamente e può comportare la sospensione dell’esecuzione.
10. Posso evitare la vendita pagando il debito?
Sì. Il socio può chiedere la conversione del pignoramento depositando una somma pari al credito, alle spese e agli interessi (art. 495 c.p.c.). In alternativa può negoziare con il creditore un piano di rientro.
11. La società può acquistare la quota pignorata?
La società può presentare un acquirente che offre lo stesso prezzo fissato dal giudice, evitando l’asta e impedendo l’ingresso di terzi . Per esercitare questa facoltà è necessario deliberare in assemblea e rispettare il termine di dieci giorni dalla notifica dell’ordinanza di vendita.
12. Cosa succede se il credito è inferiore al valore della quota?
In caso di vendita, il prezzo ricavato viene utilizzato per soddisfare il creditore; l’eventuale eccedenza spetta al socio debitore. Tuttavia, conviene valutare soluzioni alternative (conversione o accordo) per non svendere la quota.
13. È possibile aderire alla definizione agevolata per evitare il pignoramento?
Se il debito proviene da cartelle esattoriali, la definizione agevolata può estinguere i carichi con pagamento ridotto . Occorre verificare se la procedura è ancora aperta o se esistono rateizzazioni in corso.
14. Il pignoramento riguarda anche gli utili?
Il pignoramento ha ad oggetto la quota, ma il creditore può estendere la misura agli utili futuri mediante un autonomo pignoramento di crediti (art. 2471-bis c.c. per le S.p.A.). Tuttavia gli utili distribuiti prima della vendita restano al socio pignorato.
15. Che succede se la quota è intestata fiduciariamente?
La Cassazione n. 24859/2024 ha chiarito che la titolarità fiduciaria non impedisce il pignoramento: la partecipazione economica appartiene al fiduciante e può essere espropriata seguendo la procedura ex art. 2471 c.c. .
16. È possibile pignorare quote di una società semplice o di una S.p.A.?
Le partecipazioni in società di persone sono generalmente pignorabili con maggiori limitazioni, perché l’ingresso di un nuovo socio richiede il consenso degli altri. Per le azioni di S.p.A. il pignoramento segue le regole dell’art. 2352 c.c.: il creditore pignoratizio può esercitare il diritto di voto in luogo del socio salvo patto contrario .
17. Se il pignoramento è inefficace, viene cancellato d’ufficio?
No. Occorre un provvedimento del giudice. Il socio deve proporre opposizione o eccepire l’inefficacia durante l’udienza; il giudice pronuncerà l’ordinanza di cancellazione dell’iscrizione nel registro.
18. L’avvio di una procedura di sovraindebitamento sospende il pignoramento?
Sì. La presentazione di un accordo o di un piano del consumatore ex L. 3/2012 determina la sospensione delle azioni esecutive individuali fino all’omologa . Inoltre, l’esdebitazione finale libera il socio dai debiti residui.
19. Posso impugnare la vendita all’asta?
È possibile impugnare la vendita se si riscontrano irregolarità (ad esempio mancata pubblicità, violazione del prezzo minimo, esclusione di offerte). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni dalla chiusura dell’asta. In ogni caso, prima della vendita è consigliabile avanzare proposte alternative (designazione di un acquirente o conversione).
20. A cosa serve rivolgersi all’Avv. Monardo e al suo team?
L’assistenza di professionisti esperti consente di individuare rapidamente i vizi dell’atto di pignoramento, esercitare tempestivamente le opposizioni, proporre strategie personalizzate (piani di rientro, conversione, concordato) e, se necessario, accedere a procedure di sovraindebitamento. Lo studio coordina avvocati civilisti e tributaristi, commercialisti e gestori della crisi per offrire una consulenza integrata.
Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio l’impatto del pignoramento di quote societarie e delle possibili soluzioni, proponiamo alcune simulazioni numeriche.
Simulazione 1: Pignoramento di una quota del 40% in una S.r.l.
Scenario: Il socio A detiene il 40% delle quote della S.r.l. Alfa, del valore nominale di 40.000 €. Il creditore B vanta un credito di 25.000 € per forniture. Ottenuto il decreto ingiuntivo esecutivo, B notifica al socio A e alla società l’atto di pignoramento della quota.
Procedura:
- B notifica l’atto a A e alla S.r.l. Alfa, indicando la quota da pignorare e il credito. A riceve l’atto il 1° febbraio 2025.
- Il 3 febbraio, B deposita presso la Camera di Commercio la richiesta di iscrizione del pignoramento nel Registro delle Imprese. Dal 10 febbraio la quota risulta gravata e non può essere trasferita senza l’autorizzazione del giudice.
- B deposita il titolo esecutivo, il precetto e l’atto di pignoramento con copie conformi entro il 15 febbraio. Il fascicolo viene iscritto a ruolo.
- A, assistito dall’avv. Monardo, verifica che il precetto conteneva un errore di calcolo degli interessi e propone opposizione all’esecuzione il 22 febbraio, chiedendo in via cautelare la sospensione.
- Il giudice sospende l’esecuzione fino alla decisione sull’opposizione. Nelle more, A e B raggiungono un accordo: A paga 18.000 € in tre rate e B rinuncia all’esecuzione. Il giudice ordina la cancellazione del pignoramento.
Risultato: la quota rimane in capo ad A e la S.r.l. evita l’ingresso di estranei. L’accordo consente al creditore di recuperare buona parte del credito senza ulteriori spese.
Simulazione 2: Vendita della quota con designazione dell’acquirente
Scenario: Il socio C possiede il 25% della S.r.l. Beta, del valore di 50.000 €. Un creditore D vanta un credito di 60.000 €. Dopo il pignoramento e la regolare iscrizione, D chiede la vendita. La S.r.l. Beta vuole evitare l’ingresso di D nel capitale.
Procedura:
- Il giudice dispone la vendita e fissa il prezzo base a 45.000 €.
- La S.r.l. Beta, entro 10 giorni, presenta un acquirente – il socio E – disposto a versare lo stesso prezzo. Il giudice revoca l’asta e autorizza la cessione a E .
- La quota viene trasferita a E; il prezzo di 45.000 € viene versato in deposito e assegnato a D. L’eventuale differenza tra il valore nominale della quota (50.000 €) e il prezzo versato rimane irrilevante perché il credito di D è inferiore.
- C perde la quota ma la società mantiene la continuità tra soci. E aumenta la propria partecipazione al 45%.
Risultato: la procedura di designazione dell’acquirente consente di mantenere il controllo della società; D recupera il credito; C viene estromesso dalla compagine. Gli altri soci evitano l’ingresso di un soggetto estraneo.
Simulazione 3: Pignoramento e definizione agevolata del debito tributario
Scenario: Il socio F detiene il 10% della S.r.l. Gamma. Ha debiti tributari pari a 15.000 € iscritti a ruolo. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione avvia il pignoramento della quota. F teme di perdere la partecipazione, il cui valore di mercato è di 20.000 €.
Procedura:
- L’Agenzia notifica a F e alla S.r.l. Gamma l’atto di pignoramento il 5 aprile 2025. L’atto indica la quota pignorata e il credito tributario .
- Entro 15 giorni F deposita opposizione agli atti esecutivi contestando la notifica avvenuta presso una sede secondaria della società. Il giudice sospende l’esecuzione per esaminare il vizio.
- Nel frattempo F verifica l’esistenza di una nuova definizione agevolata (rottamazione 2025) appena introdotta dal legislatore, che consente di estinguere le cartelle pagando solo l’imposta dovuta senza sanzioni e interessi.
- F presenta la domanda di definizione agevolata e versa l’importo in un’unica soluzione. La pratica sospende l’esecuzione; una volta completato il pagamento, il credito si estingue. L’Agenzia revoca l’atto di pignoramento e la quota torna libera.
Risultato: F mantiene la propria partecipazione, estingue il debito in forma agevolata e la società non subisce l’ingresso di un nuovo socio.
Conclusione
Il pignoramento di quote societarie è un procedimento complesso, con norme specifiche e scadenze tassative. Come abbiamo visto, la legislazione richiede la notifica al socio e alla società, l’iscrizione nel Registro delle Imprese e il deposito di copie conformi del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento entro quindici giorni . La vendita può essere evitata se la società designa un acquirente entro dieci giorni o se il debitore converte il pignoramento versando l’importo dovuto. Le recenti sentenze della Cassazione (nn. 24859/2024 e 28513/2025) hanno confermato la necessità di rispettare rigorosamente queste formalità e hanno riconosciuto la facoltà della società di intervenire per proteggere la propria compagine .
Di fronte a un pignoramento, è indispensabile agire con tempestività: verificare l’atto, sollevare le eccezioni, proporre opposizioni, negoziare con il creditore e valutare strumenti compositivi come la definizione agevolata e le procedure di sovraindebitamento. L’assistenza di un professionista esperto permette di individuare la strategia più efficace in base alla natura del debito, al valore della quota e agli interessi della società.
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