Come aderire al concordato preventivo per la crisi d’impresa

Introduzione

La crisi d’impresa non è un’ipotesi remota: molte aziende italiane si trovano ogni giorno ad affrontare tensioni di liquidità, perdita di mercato, improvvise pretese erariali o controversie con fornitori. L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e le successive modifiche del 2024‑2026 hanno dato nuova centralità al concordato preventivo, strumento che consente all’imprenditore in stato di crisi o insolvenza di proporre ai creditori un piano di regolazione prima dell’apertura della liquidazione giudiziale . Il ricorso tempestivo al concordato permette di evitare l’esecuzione forzata sui beni, sospendere le azioni esecutive, preservare l’attività e negoziare con i creditori sotto la supervisione del tribunale.

L’argomento è di grande importanza perché molte imprese commettono errori fatali: presentano domande incomplete, non depositano il fondo spese nei termini (con conseguente inammissibilità ), sottovalutano l’obbligo di informazione periodica, o elaborano piani irrealistici senza un’adeguata attestazione di fattibilità . Le recenti riforme hanno inoltre introdotto strumenti come il cram‑down fiscale e la ristrutturazione trasversale dei debiti (cross‑class cram down), che consentono l’omologazione del piano anche contro il voto negativo del Fisco e di alcune classi di creditori . Chi non conosce queste innovazioni rischia di perdere opportunità decisive.

Presentazione dell’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

Questo articolo è curato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con tanti anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. L’avvocato coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale.

Le sue competenze si estendono dalla contrattualistica bancaria alle ristrutturazioni aziendali, con particolare attenzione al contenzioso con l’Agenzia delle Entrate e gli istituti di credito. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste qualifiche offre un’assistenza completa: dall’analisi degli atti e dei bilanci alla predisposizione di ricorsi, dalle trattative con l’Erario alla strutturazione di piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Origine e finalità del concordato preventivo

L’istituto del concordato preventivo risale alla legge fallimentare del 1942; con il CCII (D.Lgs. 14/2019) esso è stato riformato in chiave di strumento di regolazione della crisi. L’articolo 84 CCII consente all’imprenditore che si trova in stato di crisi o insolvenza di proporre un concordato che realizzi il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quanto ricavabile in caso di liquidazione giudiziale, attraverso:

  • continuità aziendale, diretta o indiretta, che tutela l’interesse dei creditori e preserva i posti di lavoro ;
  • liquidazione del patrimonio con cessione dei beni oppure attribuzione delle attività a un assuntore ;
  • forme miste in cui continuità e liquidazione coesistono.

Nel concordato in continuità i creditori sono soddisfatti anche non prevalentemente tramite il ricavato dell’esercizio e la proposta deve assicurare a ciascun creditore un’utilità specifica ed economicamente valutabile . Nel concordato con liquidazione del patrimonio è richiesto un apporto di risorse esterne che incrementi almeno del 10 % l’attivo e garantisca ai creditori chirografari il 20 % del loro credito .

Accesso con riserva: articolo 44 CCII

Per preparare un piano complesso l’imprenditore può depositare una domanda “con riserva” (concordato in bianco) presentando soltanto la documentazione di base e riservandosi di depositare il piano entro un termine da 30 a 60 giorni, prorogabile di altri 60 giorni . Il tribunale nomina un commissario giudiziale e fissa obblighi informativi mensili . Fondamentale è l’ordine di versare, entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni, una somma per le spese della procedura; l’omissione dell’obbligo consente al tribunale di revocare il provvedimento e dichiarare inammissibile la domanda , come ribadito dalla Cassazione (Ord. 236/2026). Il depositante beneficia degli effetti protettivi previsti dall’art. 46 CCII (sospensione delle azioni esecutive e inefficacia delle ipoteche giudiziali) .

Effetti della domanda e autorizzazioni: articolo 46 CCII

L’art. 46 stabilisce che dalla data del deposito della domanda, e fino alla scadenza del termine concesso dal tribunale per presentare il piano, gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di autorizzazione del tribunale; gli atti compiuti senza autorizzazione sono inefficaci . I crediti sorti in funzione dell’ammissione alla procedura e per la gestione del patrimonio assumono natura prededucibile (hanno diritto di priorità) . Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione della domanda sono inefficaci . Queste disposizioni tutelano l’equilibrio tra esigenza di continuità dell’azienda e garanzie dei creditori.

Apertura della procedura: articolo 47 CCII

Terminata l’istruttoria, il tribunale verifica l’ammissibilità della proposta e del piano. In caso di concordato liquidatorio, verifica che l’apporto di risorse esterne e la soddisfazione minima dei chirografari siano adeguati; nel concordato in continuità, verifica la regolarità e l’idoneità del piano senza entrare nel merito economico . Se ritiene la proposta ammissibile, emette il decreto di apertura: nomina il giudice delegato e conferma o nomina il commissario giudiziale, stabilisce il termine per il deposito dei voti e ordina il versamento di un anticipo sulle spese . Lo stesso decreto può concedere l’autorizzazione per atti urgenti richiesti dal debitore.

Adesione dei creditori e relazione del commissario: articoli 109–110 CCII

I creditori votano sulla proposta depositando l’espressione del voto, anche per PEC. L’art. 109 definisce le maggioranze necessarie. Nel concordato liquidatorio la proposta è approvata se votano a favore i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti e, se esistono classi, se la maggioranza dei crediti è raggiunta anche nel maggior numero di classi . Se un singolo creditore detiene la maggioranza dei crediti, occorre anche la maggioranza “per teste” . Nel concordato in continuità, tutte le classi devono votare a favore; se una classe dissente, si può ricorrere alla ristrutturazione trasversale (cram down) prevista dall’art. 112 . Il commissario redige la relazione sulle operazioni di voto e la deposita entro tre giorni .

Giudizio di omologazione e cram‑down: articolo 112 CCII

L’omologazione avviene in udienza pubblica. Il tribunale verifica la regolarità procedurale, l’esito della votazione, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento e, nel concordato in continuità, la fattibilità del piano intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati . Se una o più classi dissentono, il tribunale può comunque omologare la proposta se congiuntamente:

  1. Il valore di liquidazione è distribuito secondo la graduazione delle cause di prelazione .
  2. Il valore eccedente è distribuito in modo che le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore .
  3. Nessun creditore riceve più del proprio credito .
  4. La proposta è approvata dalla maggioranza delle classi oppure almeno una classe di creditori (che riceve pagamento non integrale) approva . La Cassazione (sentenza 7663/2026) ha chiarito che “in mancanza” delle maggioranze il piano può essere omologato con il voto favorevole di almeno una classe .

Il comma 3 dell’art. 112 consente al tribunale di omologare nonostante l’opposizione di un creditore dissenziente, purché questi sia soddisfatto in misura non inferiore a quella che otterrebbe dalla liquidazione giudiziale . Con il D.Lgs. 136/2024 il comma 6 è stato abrogato per allineare la disciplina alla direttiva UE 2019/1023.

Transazione fiscale: articoli 63 e 88 CCII

L’art. 63 (transazione su crediti tributari e contributivi) consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti erariali e previdenziali, accompagnato da una relazione del professionista indipendente che attesta che il trattamento offerto all’Erario non è inferiore a quanto otterrebbe in liquidazione. L’amministrazione può esprimersi entro 90 giorni; se non risponde o dissente, la proposta si considera respinta. Il giudice può tuttavia omologare l’accordo senza l’adesione dell’agenzia se accerta che i crediti fiscali riceveranno comunque un trattamento non inferiore al valore di liquidazione .

L’art. 88 ha poi introdotto il cram‑down fiscale. Il comma 2 (ora 3) stabilisce che il tribunale può omologare il concordato anche senza il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate se la sua adesione è determinante per raggiungere le maggioranze e la proposta assicura il pagamento dei crediti fiscali in misura non inferiore a quella derivante dalla liquidazione . La Cassazione (Ord. 5866/2026) ha confermato che, in tal caso, il motivo del diniego del Fisco non è rilevante e il giudice deve solo verificare la convenienza del concordato rispetto alla liquidazione . Analoghe conclusioni sono state raggiunte dal Tribunale di Brescia (12 novembre 2025) che ha ritenuto ammissibile il cram‑down fiscale anche in presenza di una sola classe di creditori chirografari .

Il ruolo delle risorse esterne

La normativa distingue tra finanza interna (apporti dei soci o rinuncia a crediti) e finanza esterna, che deve consistere in risorse nuove apportate da terzi senza obbligo di restituzione. La Cassazione (sentenza 620/2026) ha affermato che la rinuncia dei soci ai prestiti erogati non costituisce risorsa esterna: l’apporto deve essere in denaro fresco da destinare ai creditori e provenire dall’esterno . Questo principio è cruciale per predisporre piani conformi all’art. 84, che impone un apporto minimo del 10 % nel concordato liquidatorio .

Utilità per i creditori nel concordato semplificato

Con il concordato semplificato (art. 25‑sexies CCII, introdotto dal D.L. 118/2021), il debitore può ottenere un accordo rapido dopo il fallimento della composizione negoziata. La Cassazione, con la sentenza 624/2026, ha precisato che per l’omologazione è necessario offrire a ciascun creditore una utilità concreta; la semplice rapidità della procedura non costituisce utilità . L’istituto si applica solo a imprese che hanno esperito senza esito la composizione negoziata e mira a consentire una chiusura veloce con pagamento (anche parziale) dei creditori.

Altre pronunce significative

  • Cass. 348/2025: richiamando l’art. 84, la Corte ha sottolineato che la continuità aziendale deve interessare una parte significativa e autonoma dell’azienda, mantenendone l’identità; non è ammesso il totale abbandono dell’attività originaria a favore di un’attività diversa .
  • Cass. 31641/2025: il tribunale deve valutare non solo la completezza formale della proposta, ma anche l’ammissibilità sostanziale e la coerenza del piano con i criteri di fattibilità .
  • Ordinanza Cass. 236/2026: la mancata costituzione del fondo spese entro il termine fissato dal tribunale rende inammissibile la domanda, indipendentemente da ulteriori difetti .
  • Sent. 7663/2026: interpreta l’espressione “in mancanza” contenuta nel comma 2, lett. d) dell’art. 112 come riferita all’assenza di maggioranze; pertanto l’omologazione è possibile se approvata da almeno una classe .

Queste sentenze forniscono indicazioni operative che i professionisti devono considerare nella stesura dei piani e nella difesa in giudizio.

Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la domanda

Il percorso per accedere al concordato preventivo è articolato e richiede il rispetto rigoroso dei termini e delle formalità. Di seguito una guida in 10 passi dal momento in cui l’imprenditore percepisce la crisi fino all’esecuzione del piano:

1. Analisi preliminare e diagnosi della crisi

Prima di rivolgersi al tribunale è indispensabile effettuare una due diligence interna: analisi contabile, verifica dei flussi di cassa, redazione di un piano di risanamento preliminare. Il team dell’Avv. Monardo, composto da commercialisti e revisori, effettua questa diagnosi individuando:

  • entità dei debiti (finanziari, fiscali, fornitori);
  • attivi disponibili e garanzie (immobili, impianti, crediti);
  • prospettive di mercato e possibilità di continuità;
  • eventuali anomalie che potrebbero generare azioni revocatorie.

Questa fase è essenziale per scegliere tra continuità, liquidazione o strumenti alternativi.

2. Decisione sullo strumento e predisposizione del piano

Sulla base della diagnosi si decide se presentare un concordato in continuità, un concordato liquidatorio o un misto. La scelta incide sui requisiti: ad esempio, la continuità richiede la continuità di almeno una parte significativa dell’azienda , mentre la liquidazione impone l’apporto di risorse esterne del 10 % . Il piano deve indicare:

  • situazione economico‑patrimoniale e finanziaria dettagliata;
  • descrizione dell’attività svolta e delle cause della crisi;
  • modalità di soddisfacimento dei creditori e tempistiche;
  • attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano .

Nel piano possono essere previste transazioni fiscali (artt. 63 e 88) e strumenti di finanza esterna; occorre specificare l’importo, la provenienza e le condizioni.

3. Deposito della domanda (con o senza riserva)

L’imprenditore presenta la domanda presso il tribunale competente. Può scegliere:

  • Domanda completa, depositando subito il piano, la proposta e tutta la documentazione; oppure
  • Domanda con riserva (art. 44), depositando solo la documentazione di base e chiedendo un termine per presentare il piano . In questo caso, il tribunale pronuncia decreto nominando il commissario e fissando gli obblighi informativi. Il debitore deve versare il fondo spese entro un termine perentorio di 10 giorni .

La domanda viene iscritta nel registro delle imprese, producendo gli effetti di cui agli articoli 46–47: sospensione delle azioni esecutive, inefficacia delle ipoteche giudiziali, prededucibilità dei crediti .

4. Attività durante il periodo di riserva

Se la domanda è con riserva, l’imprenditore continua a gestire l’azienda sotto la vigilanza del commissario. Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale . Devono essere presentati report mensili sulla situazione economico‑finanziaria . Il team dell’Avv. Monardo assiste nella predisposizione dei report, nelle richieste di autorizzazione e nella negoziazione con fornitori e banche per ottenere moratorie.

5. Deposito del piano e verifica di ammissibilità

Entro il termine concesso (30–60 giorni + proroga), il debitore deposita la proposta, il piano e l’attestazione. Il tribunale verifica la regolarità formale e sostanziale: nel liquidatorio controlla che le risorse esterne e la soddisfazione minima siano rispettate; nel concordato in continuità esamina che il piano non sia manifestamente inidoneo . Se rileva vizi irremediabili o mancanza del fondo spese, dichiara la domanda inammissibile .

6. Decreto di apertura e convocazione dei creditori

Se la proposta è ammissibile, il tribunale emette il decreto di apertura: nomina il giudice delegato, conferma/nomina il commissario, stabilisce il termine per la votazione e ordina un deposito a titolo di anticipazione delle spese . Il decreto viene pubblicato nel registro delle imprese e comunicato ai creditori.

7. Votazione dei creditori

Il commissario trasmette ai creditori la proposta e raccoglie le adesioni. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non votano se sono soddisfatti integralmente . Per i creditori privilegiati parzialmente soddisfatti, il voto si esprime per la parte chirografaria . Le maggioranze variano:

  • Concordato liquidatorio: maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se esistono classi, maggioranza delle classi .
  • Concordato in continuità: approvazione di tutte le classi; in caso di dissenso, possibile cross‑class cram down se approvano la maggioranza delle classi o almeno una classe formata da creditori non integralmente soddisfatti .

I creditori possono modificare il voto fino all’udienza di omologazione .

8. Relazione del commissario e opposizioni

Conclusa la votazione, il commissario giudiziale redige una relazione con i voti favorevoli e contrari, l’ammontare dei crediti, l’indicazione dei creditori che non hanno votato e deposita il fascicolo . I creditori e i terzi possono proporre opposizione entro il termine fissato; l’amministrazione finanziaria può opporsi deducendo la convenienza della liquidazione rispetto al piano. La relazione e le opposizioni sono fondamentali per la successiva omologazione.

9. Udienza di omologazione e decisione del tribunale

In udienza il tribunale esamina la relazione, le opposizioni e la documentazione. Verifica le condizioni di omologazione indicate all’art. 112 (regolarità procedurale, esito del voto, correttezza delle classi, parità di trattamento e fattibilità del piano) . Se una classe dissentente eccepisce la convenienza, il tribunale può disporre una stima del complesso aziendale . Può anche omologare il concordato nonostante l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate (cram‑down fiscale) , o nonostante il mancato raggiungimento della maggioranza delle classi (cross‑class cram down) se ricorrono le condizioni . La sentenza di omologazione rende il concordato obbligatorio per tutti i creditori .

10. Esecuzione del piano e controllo giudiziale

Dopo l’omologazione, il debitore inizia l’esecuzione del piano sotto la vigilanza del commissario e del giudice delegato. È tenuto a depositare periodicamente rendiconti. In caso di inadempimento o di impossibilità sopravvenuta, il tribunale può revocare l’omologazione e aprire la liquidazione giudiziale. Per le imprese in continuità, il controllo riguarda anche il rispetto dei livelli occupazionali e il mantenimento dell’identità dell’azienda .

Difese e strategie legali per il debitore

L’imprenditore che si avvia al concordato deve adottare strategie che valorizzino la propria posizione e riducano i rischi di rigetto o di revoca. Di seguito le principali:

Pianificazione anticipata

Preparare un concordato all’ultimo momento è pericoloso. È opportuno iniziare a pianificare mesi prima analizzando i flussi di cassa, la struttura dei debiti e le garanzie. In questo modo si può negoziare con banche e fornitori per ottenere moratorie, cessioni di crediti pro‑solvendo e rinegoziazioni di leasing.

Creazione di risorse esterne

Nel concordato liquidatorio la legge richiede l’apporto di risorse esterne del 10 % e l’erogazione ai chirografari di almeno il 20 % . Occorre pertanto reperire investitori o soci disposti a immettere capitale. La Cassazione ha precisato che la rinuncia dei soci ai propri crediti non è sufficiente . È consigliabile predisporre la finanza esterna tramite versamenti in conto futuro aumento di capitale, emissione di strumenti partecipativi o iniezione di liquidità da parte di parenti e soci terzi.

Gestione dei rapporti con il Fisco

La transazione fiscale è un elemento delicato. È necessario presentare una proposta che preveda il pagamento integrale o parziale delle imposte, indicando in modo trasparente la convenienza rispetto alla liquidazione. L’Avv. Monardo assiste nella predisposizione di proposte di pagamento dilazionato, con la prova della convenienza. L’ordinanza 5866/2026 ha sancito che la ragione del dissenso del Fisco non è rilevante e che il giudice deve verificare solo la convenienza ; tuttavia occorre curare la stima del valore di liquidazione per superare eventuali opposizioni.

Cross‑class cram down e gestione delle classi

Nel concordato in continuità è possibile omologare la proposta anche con il voto contrario di alcune classi (cross‑class cram down) se i requisiti dell’art. 112 sono tutti rispettati. Questo strumento consente di neutralizzare il veto di creditori privilegiati. La Cassazione, con la sentenza 7663/2026, ha affermato che è sufficiente il voto favorevole di almeno una classe quando mancano le maggioranze . È quindi strategico suddividere i creditori in classi omogenee, ad esempio separando banche, fornitori strategici e Fisco, in modo da ottenere l’approvazione di almeno una classe favorevole.

Valutazione della convenienza

Un’accurata relazione di stima redatta da un esperto è indispensabile per dimostrare che il concordato è più conveniente della liquidazione. Il professionista deve considerare il valore di mercato dei beni, le garanzie reali, i costi di procedura, le imposte e la tempistica di realizzo. In mancanza, il giudice potrebbe accogliere l’opposizione dei creditori dissenzienti e non omologare la proposta .

Comunicazione e trasparenza con i creditori

I creditori spesso diffidano di proposte poco chiare. Conviene quindi organizzare incontri e presentazioni del piano prima della votazione, spiegando benefici e garanzie, in modo da ottenere l’adesione delle classi più importanti. Un atteggiamento collaborativo può ridurre il rischio di opposizioni.

Difesa in caso di opposizioni

Se alcuni creditori o l’Agenzia delle Entrate oppongono la non convenienza del piano, l’avvocato difensore deve argomentare, con dati numerici, che il valore di liquidazione è inferiore a quanto proposto e che la distribuzione rispetta la graduazione delle cause di prelazione. La giurisprudenza (Trib. Brescia 2025) ha riconosciuto la legittimità del cram down fiscale anche quando la classe favorevole rappresenta solo l’1 % dei crediti .

Atti di straordinaria amministrazione

Durante la procedura, tutti gli atti che esulano dall’ordinaria gestione devono essere autorizzati dal tribunale . È quindi consigliabile preparare con anticipo le richieste di autorizzazione, allegando la valutazione costi/benefici. Operazioni senza autorizzazione possono essere dichiarate inefficaci e comportare responsabilità.

Tutela del patrimonio personale degli amministratori

In assenza di dolo o colpa grave, gli amministratori che agiscono correttamente nell’ambito del concordato possono evitare responsabilità personali. È importante documentare tutte le decisioni e le valutazioni che hanno portato alla scelta del concordato, onde dimostrare l’adempimento degli obblighi di diligenza.

Strumenti alternativi e complementari

Il concordato preventivo non è l’unico strumento per gestire la crisi. Di seguito una panoramica delle principali alternative, con indicazioni su quando usarle e come integrarle con il concordato.

Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD)

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57‑64 CCII sono accordi negoziali sottoscritti con creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti. L’accordo non coinvolge i creditori non aderenti, ma può essere omologato con estensione degli effetti ai dissenzienti se la proposta prevede il pagamento integrale di banche e Fisco (accordi ad efficacia estesa). La transazione fiscale ex art. 63 può essere utilizzata in questo contesto. L’accordo è più rapido del concordato e non richiede l’intervento del commissario; tuttavia non produce la sospensione automatica delle azioni esecutive se non in pendenza dell’istanza di omologazione.

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)

Introdotto con il D.Lgs. 83/2022, il PRO consente alle imprese che non superano determinate soglie dimensionali di proporre un piano che diventa efficace una volta omologato dal tribunale se approvato da una maggioranza qualificata di creditori (75 %). È uno strumento intermedio tra ARD e concordato, che può essere usato anche da società quotate. Offre maggiore flessibilità nel trattamento dei creditori e, a differenza del concordato, non implica necessariamente la nomina di un commissario.

Composizione negoziata della crisi e concordato semplificato

Dal 2021 le imprese in crisi possono attivare la composizione negoziata con l’ausilio di un esperto nominato dal tribunale. Se la composizione non si conclude, l’impresa può accedere al concordato semplificato (art. 25‑sexies). La procedura semplificata è caratterizzata da tempi ridotti e da un minore controllo giudiziale, ma, come stabilito dalla Cassazione , richiede comunque la proposta di utilità concreta per ogni creditore. È utile per le microimprese che non riescono a soddisfare i requisiti del concordato ordinario.

Concordato minore e sovraindebitamento

Per imprenditori individuali e professionisti non soggetti a procedure concorsuali si applica la disciplina del sovraindebitamento (L. 3/2012, ora trasfusa nel CCII). Le principali procedure sono:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, rivolto a privati e famiglie. Il giudice omologa il piano se il debitore offre ai creditori un pagamento anche parziale e se rispetta determinate condizioni. La giurisprudenza (Cass. 5157/2025) ha stabilito che il decreto di omologa è reclamabile solo dalle parti e non da soggetti terzi.
  • Concordato minore, destinato alle microimprese e ai lavoratori autonomi con debiti non superiori a 1 milione di euro. Richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi e può prevedere la falcidia dei debiti erariali tramite transazione fiscale.
  • Liquidazione controllata, equivalente alla vecchia liquidazione del patrimonio: consente l’esdebitazione residua dopo la liquidazione dei beni.

La scelta tra queste procedure dipende dall’entità dei debiti, dalla composizione dei creditori e dalle prospettive di continuità dell’attività.

Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie misure di definizione agevolata dei debiti fiscali: rottamazione delle cartelle, stralcio dei mini‑debiti, saldo e stralcio per le persone fisiche in difficoltà. Queste misure sono strumenti amministrativi che possono essere utilizzati prima o parallelamente al concordato, riducendo l’esposizione verso l’Erario. È comunque necessario verificare la compatibilità con la procedura concorsuale e prevedere nel piano l’utilizzo di eventuali condoni.

Concordato preventivo biennale (CPB)

La legge di bilancio 2023 e il D.Lgs. 81/2025 hanno introdotto il concordato preventivo biennale (CPB) per i lavoratori autonomi e le imprese in regime di contabilità semplificata con ricavi fino a 5 milioni di euro. Il CPB consente di concordare con l’Agenzia delle Entrate un reddito minimo per due anni, pagando imposte su tale reddito e godendo di semplificazioni IVA e riduzione dei controlli. La circolare 9/E del 24 giugno 2025 ha chiarito che i contribuenti con ISA sufficienti e non in regime forfettario possono aderire entro il 30 settembre 2025; sono esclusi i soggetti in contabilità ordinaria . Il CPB non è un vero concordato concorsuale ma costituisce uno strumento di pianificazione fiscale che può essere combinato con il concordato preventivo per ridurre l’incertezza fiscale.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Presentare la domanda senza piano: la domanda con riserva è utile per guadagnare tempo, ma occorre depositare il piano nei termini. La mancata presentazione comporta l’inammissibilità.
  2. Omettere il versamento del fondo spese: come ribadito dall’ordinanza Cass. 236/2026, il mancato deposito del fondo spese comporta l’inammissibilità . È consigliabile prevedere sin dall’inizio le risorse necessarie.
  3. Ignorare i requisiti delle risorse esterne: la rinuncia dei soci a crediti non costituisce finanza esterna . Occorre reperire denaro fresco.
  4. Sottovalutare il ruolo delle classi: una suddivisione errata può generare dissensi e impedire il raggiungimento delle maggioranze. Valutate con esperti la composizione delle classi per ottimizzare il voto.
  5. Trascurare la transazione fiscale: proporre un pagamento troppo basso dell’Erario senza dimostrare la convenienza rispetto alla liquidazione espone al rischio di opposizione e rigetto.
  6. Non curare l’attestazione: il professionista che attesta i dati deve essere indipendente e qualificato; un’attestazione poco convincente può compromettere l’omologazione.
  7. Violazioni informative durante la fase di riserva: omissioni o ritardi nei report mensili sono causa di revoca del decreto . È indispensabile rispettare gli obblighi.
  8. Intraprendere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione: tali atti sono inefficaci . Occorre sempre richiedere l’autorizzazione al tribunale.
  9. Piani irrealistici: proiezioni di fatturato troppo ottimistiche e mancanza di analisi di mercato portano i creditori a votare contro. Basate il piano su dati verificabili.
  10. Attendere troppo: la crisi si aggrava con il tempo. Attivarsi presto consente di scegliere lo strumento più adatto e di negoziare con i creditori prima che la situazione diventi irreversibile.

Tabelle riepilogative

Principali norme del concordato preventivo

NormaContenuto chiave
Art. 84 CCIIFinalità del concordato; tipologie di piano; obbligo di garantire utilità specifica ai creditori; apporto di risorse esterne ≥ 10 % e soddisfazione minima del 20 % nel liquidatorio
Art. 44 CCIIDomanda con riserva; termine 30–60 gg per presentare il piano; nomina del commissario; obblighi informativi; versamento del fondo spese entro 10 gg
Art. 46 CCIIEffetti della domanda; sospensione delle azioni esecutive; inefficacia di ipoteche giudiziali; autorizzazione per atti straordinari; prededucibilità dei nuovi crediti
Art. 47 CCIIVerifica di ammissibilità; decreto di apertura; nomina del giudice delegato; fissazione del termine per il voto; anticipo spese
Art. 109 CCIIMaggioranze per l’approvazione: maggioranza dei crediti e delle classi; regole per i creditori privilegiati; requisiti speciali per la continuità
Art. 110 CCIIRelazione del commissario sulle votazioni; deposito in cancelleria entro tre giorni; facoltà dei creditori di modificare il voto
Art. 112 CCIIGiudizio di omologazione; verifica di regolarità, ammissibilità e fattibilità; cross‑class cram down; condizioni per l’omologazione nonostante classi dissenzienti
Art. 63 e 88 CCIITransazione su crediti tributari e contributivi; possibilità di pagamento parziale; tempi di risposta dell’Erario; cram‑down fiscale

Termini fondamentali

FaseDurataFonte
Presentazione del piano dopo domanda con riserva30–60 giorni (prorogabile fino a ulteriori 60 giorni)
Versamento del fondo speseEntro 10 giorni dal decreto
Deposito relazione commissarioEntro 3 giorni dalla chiusura delle votazioni
Opposizioni alla propostaEntro il termine fissato dal giudice (solitamente 20 giorni prima dell’udienza)art. 48 CCII
Durata massima per l’omologazione12 mesi dal deposito della domanda

Strumenti alternativi: sintesi

StrumentoDestinatariCaratteristiche
Accordo di ristrutturazioneImprese con maggioranza dei crediti aderenti (≥ 60 %)Contratto con i creditori; può essere omologato; non prevede normalmente commissario; transazione fiscale possibile
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)Imprese di qualsiasi dimensioneRichiede approvazione del 75 % dei crediti; maggiore flessibilità; efficace dopo omologazione
Concordato semplificatoImprese che hanno fallito la composizione negoziataProcedura rapida; serve offrire utilità concreta ai creditori
Concordato minoreMicroimprese, lavoratori autonomiProcedura di sovraindebitamento; maggioranza dei crediti; pagamento parziale e esdebitazione
Piano del consumatoreConsumatori e famigliePermette dilazione dei debiti e cancellazione residua; omologazione non impugnabile da terzi
Liquidazione controllataTutti i debitori sovraindebitatiEquivalente alla liquidazione del patrimonio; porta all’esdebitazione residuale
Definizioni agevolate e rottamazioniContribuenti con debiti fiscaliRiduzione e rateizzazione dei debiti; opportunità da integrare nel piano
Concordato preventivo biennale (CPB)Imprese e autonomi con ISA sopra la sogliaConcorda reddito imponibile per 2 anni; esclude regime forfettario; adesione entro 30 settembre 2025

Domande frequenti (FAQ)

1. Che cos’è il concordato preventivo?
È una procedura concorsuale che consente all’imprenditore in crisi o insolvente di proporre ai creditori un piano di pagamento (per continuità o liquidazione) che, se approvato e omologato, evita la liquidazione giudiziale. Il piano deve garantire ai creditori un’utilità almeno pari a quella ottenibile dalla liquidazione .

2. Chi può accedere al concordato preventivo?
Possono accedere gli imprenditori soggetti al CCII (società e imprenditori individuali commerciali) che si trovano in stato di crisi o insolvenza. Gli imprenditori agricoli e i professionisti fanno riferimento alle procedure di sovraindebitamento (concordato minore, piano del consumatore).

3. In cosa consiste la domanda con riserva?
È la possibilità di depositare la domanda senza il piano, chiedendo al tribunale un termine da 30 a 60 giorni (prorogabile) per presentarlo . Il debitore ottiene immediatamente la protezione dalle azioni esecutive ma deve versare un fondo spese e rispettare obblighi informativi .

4. Quali sono gli effetti della domanda?
Dalla pubblicazione della domanda nel registro imprese scatta la sospensione delle azioni esecutive e cautelari, l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti e l’obbligo di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione .

5. Come sono classificate le tipologie di concordato?
Si distinguono: (a) concordato in continuità aziendale, che prevede la prosecuzione o il trasferimento dell’azienda e deve assicurare un’utilità specifica a ciascun creditore ; (b) concordato liquidatorio, con vendita dei beni e apporto di risorse esterne del 10 % ; (c) concordato misto, combinazione delle due forme.

6. Cosa sono le risorse esterne?
Si tratta di capitali nuovi immessi da terzi o soci senza obbligo di restituzione, destinati esclusivamente ai creditori. Non rientrano la rinuncia dei soci ai loro crediti .

7. Quali maggioranze servono per approvare il piano?
Nel liquidatorio basta la maggioranza dei crediti ammessi al voto e della maggioranza delle classi, se previste . Nel concordato in continuità occorre il voto favorevole di tutte le classi; in caso contrario si ricorre al cross‑class cram down con le condizioni dell’art. 112 .

8. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate vota contro?
Se il voto del Fisco è determinante per il raggiungimento della maggioranza, il tribunale può omologare lo stesso mediante cram‑down fiscale quando la proposta assicura alla pubblica amministrazione un trattamento non inferiore alla liquidazione . L’opposizione dell’Agenzia può essere superata dimostrando la convenienza del piano .

9. È possibile cambiare la proposta dopo il deposito?
Il CCII consente di modificare la proposta fino alla chiusura delle votazioni. Ogni modifica deve essere comunicata ai creditori e certificata dal professionista indipendente. Modifiche rilevanti dopo l’omologazione richiedono un nuovo giudizio.

10. Che ruolo hanno i lavoratori?
Nel concordato in continuità il piano deve preservare, ove possibile, i posti di lavoro e può prevedere contratti di solidarietà o accordi di ristrutturazione. Il tribunale verifica che la continuità non sia fittizia e che l’attività mantenga la propria identità .

11. Cosa avviene ai contratti pendenti?
I contratti in corso proseguono, salvo diversa previsione del piano. Il debitore può chiedere al giudice l’autorizzazione a sciogliersi da contratti onerosi, con risarcimento del danno a carico della massa. Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono sempre l’autorizzazione del tribunale .

12. Il concordato cancella tutti i debiti?
No. Solo i debiti inclusi nella proposta e omologati sono falcidiati; i creditori non possono pretendere importi superiori a quanto previsto nel piano. Restano esclusi i crediti di natura personale dell’amministratore e i debiti derivanti da responsabilità civile extra contrattuale.

13. Quanto dura la procedura?
La legge impone che la sentenza di omologazione sia emessa entro 12 mesi dal deposito della domanda . Tuttavia la durata complessiva può variare in base alla complessità del piano e al numero di opposizioni.

14. È possibile ritirare la domanda?
Il debitore può rinunciare alla domanda prima dell’omologazione, ma la rinuncia deve essere approvata dal tribunale. Dopo l’omologazione, la rinuncia è possibile solo se il piano non è ancora iniziato e con il consenso dei creditori.

15. Che differenza c’è tra concordato preventivo e accordo di ristrutturazione?
Il concordato è una procedura concorsuale con coinvolgimento di tutti i creditori, nomina di commissario e votazione; l’accordo di ristrutturazione è un contratto con una parte dei creditori (almeno il 60 %), cui può essere data efficacia estesa tramite omologazione. Il concordato prevede la sospensione automatica delle azioni esecutive; l’accordo no.

16. Quando conviene il concordato semplificato?
Conviene alle microimprese che hanno avviato la composizione negoziata senza esito e che desiderano una procedura più snella. Tuttavia, come ha ricordato la Cassazione , occorre offrire una utilità concreta ai creditori.

17. Che cos’è il cross‑class cram down?
È la ristrutturazione trasversale del debito: il tribunale può omologare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi se sono rispettate le condizioni dell’art. 112 e se almeno una classe (che non riceve il pagamento integrale) vota a favore . La Cassazione ha chiarito che è sufficiente l’approvazione di una sola classe .

18. È possibile presentare proposte concorrenti?
In determinate situazioni i creditori o terzi possono presentare proposte concorrenti entro il termine fissato dal tribunale. Il D.Lgs. 136/2024 ha abbassato la soglia per le proposte concorrenti al 10 % dei crediti, rendendo più semplice l’intervento di investitori esterni. Le proposte sono poste al voto insieme a quella del debitore e prevale quella che ottiene la maggioranza relativa .

19. Quali sono i rischi se il piano non è rispettato?
L’inadempimento comporta la risoluzione del concordato e l’apertura della liquidazione giudiziale. I crediti ritornano esigibili e il patrimonio del debitore può essere aggredito. È quindi fondamentale monitorare l’esecuzione e intervenire tempestivamente per modificare il piano o rinegoziare con i creditori.

20. L’assistenza di un professionista è obbligatoria?
Non è formalmente obbligatoria, ma è imprescindibile per la complessità della disciplina. Il professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano deve possedere requisiti specifici. La consulenza di un avvocato esperto come l’Avv. Monardo consente di evitare errori procedurali, massimizzare le possibilità di approvazione e difendersi in caso di opposizioni.

Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Concordato in continuità di una PMI manifatturiera

Scenario: un’azienda manifatturiera con 50 dipendenti ha debiti per 5 milioni di euro (3 milioni verso banche, 1 milione verso fornitori, 0,5 milioni di imposte e 0,5 milioni di leasing). Il valore di liquidazione stimato è di 2 milioni. L’azienda dispone di ordini in portafoglio e potrebbe continuare la produzione.

Piano proposto:

  • Continuità diretta: mantenimento dell’attività produttiva con riduzione dei costi e riorganizzazione;
  • Finanza esterna: apporto di 600 mila euro da parte di un fondo di investimento (nuove risorse, destinate ai creditori);
  • Pagamento dei creditori privilegiati (banche con garanzie reali) al 100 % entro 180 giorni ;
  • Pagamento dei creditori chirografari (fornitori) al 40 % in tre anni, grazie ai flussi generati dalla continuità;
  • Transazione fiscale: proposta all’Agenzia delle Entrate del pagamento del 30 % delle imposte con dilazione in cinque anni, dimostrando che la liquidazione offrirebbe solo il 20 %.

Esito: i fornitori approvano la proposta; le banche sono soddisfatte perché ottengono il rimborso integrale; l’Agenzia delle Entrate vota contro, ma il tribunale omologa con cram‑down fiscale in quanto la proposta offre un trattamento più favorevole rispetto alla liquidazione . La classe dei fornitori è favorevole, quindi è soddisfatto il requisito del cross‑class cram down .

Simulazione 2 – Concordato liquidatorio di una società immobiliare

Scenario: società immobiliare in stato di insolvenza con debiti pari a 4 milioni, costituiti da mutui garantiti da ipoteca (3 milioni) e debiti verso fornitori (1 milione). Il valore di mercato degli immobili è di 3,2 milioni. Non vi sono prospettive di continuità.

Piano proposto:

  • Liquidazione del patrimonio: vendita degli immobili tramite asta;
  • Finanza esterna: contributo dei soci di 350 mila euro (versamento in denaro), pari all’11 % dei debiti, da destinare ai creditori chirografari ;
  • Pagamento dei mutui (creditori ipotecari) al 100 % entro 180 giorni;
  • Pagamento dei creditori chirografari al 25 % grazie ai 350 mila euro dei soci.

Esito: i creditori ipotecari non votano perché sono soddisfatti integralmente . I chirografari approvano la proposta. Il tribunale verifica la corretta destinazione della finanza esterna e omologa. Dopo la vendita, la società si estingue.

Simulazione 3 – Concordato semplificato

Scenario: microimpresa artigiana con due dipendenti e debiti per 300 mila euro; ha attivato la composizione negoziata ma senza accordo. Non possiede beni rilevanti; i creditori sono fornitori e Fisco.

Piano proposto:

  • Concordato semplificato con liquidazione del magazzino (valore 50 mila euro) e apporto di 20 mila euro da parte di un familiare;
  • Pagamento dei creditori al 20 % in un’unica soluzione;
  • Nessuna continuità; chiusura dell’attività.

Esito: la proposta viene sottoposta al tribunale. Non è richiesta la votazione dei creditori. Tuttavia, come ricordato dalla Cassazione , l’offerta di un 20 % costituisce una utilità concreta. Il tribunale omologa il piano e i debiti residui sono cancellati.

Conclusioni

Il concordato preventivo rappresenta una via di salvezza per l’impresa in crisi: permette di negoziare con i creditori, preservare l’attività e ripartire senza ricorrere alla liquidazione giudiziale. Tuttavia la procedura è complessa e richiede il rispetto puntuale di norme e termini. Le riforme degli ultimi anni hanno introdotto strumenti innovativi (cram‑down fiscale, cross‑class cram down, proposte concorrenti) e hanno rafforzato il controllo sulla fattibilità dei piani e sull’esistenza di utilità concreta per i creditori. La giurisprudenza più recente offre indicazioni preziose per impostare correttamente la proposta e difendersi in giudizio.

Agire tempestivamente è fondamentale: un’analisi preliminare consente di scegliere lo strumento più adatto, evitare errori e predisporre un piano sostenibile. Ricorda che la mancata costituzione del fondo spese, la carenza di finanza esterna o una suddivisione errata delle classi possono compromettere tutto il lavoro. È quindi indispensabile affidarsi a professionisti qualificati.

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  • Valutare la situazione debitoria e individuare la strategia più efficace (concordato, accordo di ristrutturazione, concordato minore o altre soluzioni);
  • Predisporre il piano e la documentazione conforme al CCII, compresa l’attestazione di veridicità e fattibilità;
  • Assisterti nelle trattative con banche, fornitori e Agenzia delle Entrate;
  • Difenderti in giudizio in caso di opposizioni, impugnazioni o contenziosi con il Fisco;
  • Gestire l’esecuzione del piano e i rapporti con il commissario e il giudice delegato.

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