Azienda di rimorchi e allestimenti industriali a rischio fallimento? Cosa fare subito se sei in crisi e con debiti

Il rischio di fallimento per un’azienda – anche specializzata come un produttore di rimorchi e allestimenti industriali – è una situazione drammatica e urgente. Quando le scadenze fiscali, previdenziali e contrattuali incombono e i debiti si accumulano, agire subito è fondamentale. In questo articolo forniremo una guida autorevole e pratica sulle soluzioni legali disponibili al debitore (imprenditore o consumatore) in difficoltà, basata sulle norme attuali (Codice della crisi, leggi, decreti, circolari) e su pronunce giurisprudenziali recenti. Anticiperemo le soluzioni più efficaci – come impugnazione di atti esattoriali, sospensione delle procedure esecutive, rateazioni, rottamazioni, piani di risanamento (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, esdebitazione) – e illustreremo come metterle in pratica tempestivamente.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a questa expertise può aiutarti concretamente ad analizzare i tuoi atti – dal recupero crediti alle cartelle esattoriali – e a predisporre ricorsi, reclami e sospensioni nei termini di legge, negoziare piani di rientro con creditori e istituti di credito, studiare soluzioni giudiziali (concordati, accordi di ristrutturazione) o stragiudiziali (rottamazioni, dilazioni, rateizzazioni), e ottenere la migliore tutela possibile.

Se la tua azienda è in crisi di liquidità e i debiti sono alle stelle, non perdere tempo.

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Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato

L’ordinamento italiano ha aggiornato negli ultimi anni la disciplina delle insolvenze: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12/1/2019, n. 14, con successive modifiche) ora è il riferimento principale. Vengono inoltre in rilievo il D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo del Codice), il D.Lgs. 118/2021 (che ha introdotto l’esperto negoziatore e altre misure), la Legge 3/2012 (sovraindebitamento) e le novità fiscali come le rottamazioni e definizioni agevolate introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Di seguito citiamo i punti normativi più utili:

  • Art. 67 Codice della crisi (piano del consumatore) – Il debitore non imprenditore può proporre, con l’aiuto di un OCC, un piano di ristrutturazione dei debiti in forma libera, con l’indicazione di tempi e modalità di pagamento . Tale procedura è mirata alla completa ristrutturazione dei debiti personali o familiari (anche di piccoli imprenditori non commerciali) con possibilità di esdebitazione finale. L’art. 67 specifica anche che è possibile includere debiti garantiti (mutui, pegni, etc.) con alcune condizioni, ad esempio assicurando almeno il valore di realizzo del bene .
  • Art. 65 Codice della crisi – Inquadra l’ambito di applicazione delle procedure di sovraindebitamento: il debitore non fallibile (art. 2, c.1, lett. c) C.C.I.I.) può accedere a tali procedure secondo le norme del Codice . Questo include consumatori, piccoli imprenditori, lavoratori autonomi con debiti eccessivi.
  • Art. 68 Codice della crisi, co. 5 – Il semplice deposito della domanda di sovraindebitamento (es. piano del consumatore) sospende il decorso degli interessi sui debiti (tranne che sui crediti garantiti da ipoteca, pegno, privilegio) fino alla chiusura della procedura . Ciò significa che da quel momento non maturano più sanzioni e interessi legali sul debito, consentendo di concentrare le risorse sul capitale.
  • Legge 3/2012 – Sovraindebitamento – A tutt’oggi fornisce gli strumenti (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione del patrimonio, accordo di composizione) per chi non è imprenditore fallibile o è imprenditore “piccolo” ma deve rientrare dai debiti insostenibili. Nota bene: con la riforma del Codice, il vecchio concordato minore è stato sostituito dal piano del consumatore (art. 67-74 C.C.I.I.). Gli effetti sostanziali del piano, incluso il piano del consumatore, sono stati trasfusi nel Codice della crisi, ma si continua spesso a riferirsi a questa legge nei commentari.
  • D.Lgs. 118/2021 (“governo Draghi”) – Esperto negoziatore – Ha introdotto (art. 47-bis C.C.I.I.) la figura del negotiatore della crisi d’impresa per tentare un accordo con banche e fornitori prima di avviare formalità giudiziali, e ha posticipato l’entrata in vigore di alcune parti del Codice per dare tempo alle imprese di prepararsi.
  • Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Ha istituito la nuova definizione agevolata (rottamazione-quinquies) delle cartelle esattoriali . Essa riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2023: chi vi aderisce paga solo il capitale (senza sanzioni, mora o aggio) entro il 30/4/2026 . Questo è un provvedimento importante per chi ha debiti fiscali d’antan.
  • Giurisprudenza recenti – La Corte di Cassazione e i giudici tributari hanno stabilito principi utili: ad es. la Cassazione conferma che il termine di prescrizione dei crediti tributari è ordinariamente di 10 anni, salvo che si tratti di sanzioni o contributi previdenziali che prescrivono in 5 anni . Inoltre, l’impugnazione di un avviso bonario non sospende la notifica né la efficacia di una successiva cartella di pagamento (Cass. ord. 2092/2025) . Invece, l’impugnazione della cartella esattoriale entro 60 giorni interrompe l’esecuzione forzata e può portare all’annullamento totale o parziale dell’atto se viziato. Cassazione e Commissioni tributarie hanno chiarito anche molti vizi tipici (mancata notifica degli atti presupposti, difetti formali, mancata applicazione di prescrizioni), ribadendo sempre il diritto del contribuente alla difesa entro i termini di legge .

In definitiva, il contesto normativo italiano offre oggi strumenti sia stragiudiziali (piani, definizioni agevolate) che giudiziali (concordati, accordi di ristrutturazione, conciliazioni tributarie) per uscire dalla crisi. La scelta dello strumento giusto e dei tempi è cruciale, e deve tener conto delle ultime modifiche normative (es. definizione del consumatore legato alla qualità di contraente) e delle pronunce di Cassazione . A volte un errore di calcolo o la mancata impugnazione nei 60 giorni può precludere una difesa vitale: rivolgersi a un legale esperto significa sapere subito cosa fare.

Procedura passo-passo: dall’atto esecutivo alle scadenze

In situazioni di crisi con debiti, spesso il punto di svolta è ricevere un atto esecutivo, come una cartella esattoriale o un pignoramento. Ecco i passi immediati da seguire, con relative scadenze:

  • 1. Verifica immediata dell’atto ricevuto: Appena ti viene notificato un atto (ad esempio una cartella di pagamento, un fermo amministrativo, un pignoramento), devi innanzitutto controllare che contenga tutte le informazioni richieste dalla legge (numero di ruolo, importi, codice tributo, decadenze). Spesso gli errori di forma o di notifica possono rendere l’atto impugnabile. Ad esempio, Cassazione e C.T. hanno riconosciuto l’inesistenza di una cartella se non è preceduta da un atto presupposto validamente notificato .
  • 2. Tempestiva impugnazione in Commissione Tributaria: Se l’atto è relativo a un debito fiscale (cartella, ingiunzione), puoi proporre ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica (in alcuni casi tale termine è stato esteso a 90 gg). L’impugnazione della cartella sospende automaticamente l’esecuzione forzata e i termini di decadenza (art. 68 D.P.R. 602/1973). Nel ricorso devi indicare i motivi (es. nullità della notifica, vizi del ruolo, errore sull’ammontare, prescrizione del credito). È importante ricordare che solo la cartella è impugnabile, mentre l’avviso bonario preliminare non impedisce l’emissione della cartella .
  • 3. Ricorso agli organi di autotutela (es. reclamo accertamento): Prima ancora di ricorrere in Commissione, puoi tentare l’autotutela presentando un’istanza di riesame o un reclamo all’ufficio che ha emesso l’atto, chiedendo l’annullamento in via amministrativa. Tuttavia, se non ottieni risposta entro 6 mesi o la risposta è negativa, è comunque necessario ricorrere in Commissione entro i termini per evitare la decadenza. (Attenzione: il reclamo non sospende i termini di presentazione del ricorso giudiziario).
  • 4. Ricorso all’Autorità Garante (Reclamo Tributario): L’entrata in vigore delle Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) e la riforma del contenzioso non sostituiscono il ricorso ordinario al tribunale, ma impattano procedure minori; qui in genere l’azione avviene nelle Commissioni tributarie.
  • 5. Sospensione dell’esecuzione e termini: Durante il giudizio tributario il credito rimane sospeso. Se non ricorri nei termini, la cartella diventa esecutiva dopo 60 giorni e può essere dato inizio al pignoramento (ad es. art. 72-bis DPR 602/73 consente il pignoramento presso terzi se non si paga). Il pignoramento frena solo parte del patrimonio (solo beni mobili/denaro), e può essere inefficace o impugnabile se successivo a certi atti (es. Cassazione 28022/2025 ha annullato pagamenti dopo il fallimento ).
  • 6. Comunicazione con l’agente della riscossione: Se stai per ricevere una cartella, contatta subito l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o l’ente che ha emesso l’atto. Potresti richiedere un rateizzo del debito (per Legge lo devi fare entro il 7° giorno dalla notifica per gli importi più alti, oppure online entro 30 gg) e/o negoziare un piano di rientro. Ad esempio la Legge 199/2025 prevede tassi agevolati (3% annuo) per i pagamenti rateali a decorrere dal 1° agosto 2026. Se invece il debito rientra nella rottamazione quinquies, conviene aderirvi (vedi tabella FAQ e simulazione sotto).
  • 7. Verifica della prescrizione/debito reale: Un classico errore è trascurare di valutare la prescrizione. La Suprema Corte ha chiarito che le imposte si prescrivono in 10 anni (art. 2946 c.c. applicabile all’obbligazione tributaria) mentre per sanzioni tributarie valgono 5 anni (art. 20, co.3, D.Lgs. 472/1997) . Se il termine è scaduto, puoi sollevare eccezione di prescrizione in Commissione entro i termini. Allo stesso modo, verifica che importi e calcoli siano corretti: errori di liquidazione possono essere sanati solo contestando subito l’atto.
  • 8. Contestazione della cartella e opposizione al pignoramento: Se la cartella è illegittima, puoi impugnarla in Commissione; se un pignoramento ingiusto è già partito, dovrai fare opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) davanti al giudice competente, sollevando tutte le cause di nullità o illegittimità (difetto di notifica, credito prescritto, ecc.). Questi rimedi giudiziari sono complessi e di solito necessitano del supporto di un avvocato.
  • 9. Richiesta di sospensione o congelamento: In casi urgenti (ad es. notifica simultanea di ipoteca e pignoramento), si può valutare di chiedere la sospensione dell’espropriazione (art. 669-octies c.p.c., ma attenzione ai requisiti) o, nelle controversie tributarie, una sospensione dei termini dei pagamenti dovuti per la crisi (per es. il recente intervento Covid e la Legge di bilancio hanno introdotto alcuni periodi di sospensione dei versamenti).

L’obiettivo immediato è bloccare ogni pretesa esecutiva illegittima o non dovuta, conservare tempo per organizzare la difesa (presentare istanze, ricorsi, ecc.) e al contempo raccogliere tutte le informazioni contabili (patrimonio, debiti, fatturato, liquidità) per pianificare un’eventuale ristrutturazione. L’Avv. Monardo e il suo staff possono assisterti in questi passaggi: preparano i ricorsi tributari, documentano le eccezioni di notifica/prescrizione, incontrano l’agente di riscossione per trovare subito un accordo transattivo, e tengono monitorate le scadenze (le Commissioni tributarie sono particolarmente rigorose sui termini).

Difese e strategie legali

In caso di crisi con debiti, il debitore (imprenditore o contribuente) dispone di diversi strumenti di difesa e di composizione del debito. Ecco i principali, con i riferimenti normativi di base e strategici:

  • Impugnazione dell’atto impositivo o esattoriale – Come detto, il primo rimedio è il ricorso al giudice tributario contro avvisi, cartelle o ingiunzioni. Se motivato da vizi sostanziali (debito inesistente, errato, prescritto) o formali (notifica nulla, dati omessi), l’impugnazione può portare all’annullamento dell’atto. In sede tributaria, la sentenza favorevole ti permette di evitare il pagamento e di ottenere il rimborso di quanto eventualmente versato. È la difesa standard contro le cartelle.
  • Reclamo e opposizione – Prima di arrivare in Commissione, puoi presentare reclamo all’amministrazione (art. 6 D.P.R. 602/73) per chiedere autotutela. Se la violazione è di natura amministrativa, può bloccare l’atto stesso. Se è già iniziato un pignoramento per cartelle, puoi fare opposizione al giudice civile (c.p.c. art. 615 e seguenti) contestando il presupposto (es. 1° contribuente inadempiente) o l’atto esecutivo.
  • Sospensione esecutiva – L’impugnazione di un atto tributario sospende automaticamente l’esecuzione forzata finché il ricorso non è deciso. In caso di provvedimenti giudiziari esecutivi (pignoramento, fermo), puoi chiedere al giudice l’inibitoria (sospensione dell’esecuzione) oppure presentare istanza alla procedura concorsuale (se aperta) per sospendere tutto. In sede fallimentare/concorsuale, ad esempio, l’attivazione di una procedura concorsuale (es. domanda di concordato) di solito blocca le esecuzioni in corso.
  • Rinegoziazione e piani transattivi – Il legislatore ha introdotto il piano negoziato (D.L. 118/2021, art. 47-bis C.C.I.I.) per consentire all’imprenditore in crisi di aprire trattative con i creditori (soprattutto banche e fornitori) con l’assistenza di un professionista qualificato, senza passare subito in Tribunale. Si stende un piano di ristrutturazione sottoscritto da creditori rilevanti, e se approvato il piano viene omologato in tribunale con efficacia nei confronti di tutti i creditori (se ha taluni quorum). Anche il concordato preventivo (cap. IV, art. 84 e seguenti C.C.I.I.) consente di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione (in continuità o liquidazione) con effetti vincolanti una volta omologato, e paralizza le azioni esecutive durante la fase del tribunale. In parole semplici, un concordato (a volte detto “progetto di salvataggio”) blocca fermi e pignoramenti e consente all’azienda di continuare l’attività mentre si ricompone il debito.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti – Per debiti rilevanti (in genere oltre 3 mln€) l’imprenditore può rivolgervi a procedimenti più rapidi come l’Accordo di ristrutturazione (art. 67 C.C.I.I., ex 182-bis L.Fall.), in cui il piano concordato è sottoscritto dai creditori e poi depositato in Tribunale per l’omologa. Giuridicamente funziona come un mini-concordato: se i creditori finanziari approvano il piano, il Tribunale lo omologa ed estende gli effetti a tutti i creditori, bloccando il fallimento. Questa procedura è indicata se l’azienda è ancora potenzialmente sana sul piano economico, ma ha problemi di liquidità.
  • Piani del consumatore e procedure sul sovraindebitamento – Se invece i debiti sono contratti al di fuori di un’attività imprenditoriale (cioè dall’imprenditore come “consumatore” o da un privato), il Codice della crisi offre il piano del consumatore (art. 67 ss.). In questa procedura, il debitore presenta un piano di rientro e, se il giudice lo approva (omologa), il debitore è liberato dai debiti residui al termine del piano (esdebitazione). Attenzione: con le ultime riforme il “consumatore” può accedere solo per i debiti contratti nell’ambito della propria vita privata (ad es. debiti di famiglia, mutuo ipotecario per abitazione principale). Se la tua azienda è una vera impresa, non puoi essere trattato come consumatore; al contrario, devi usare concordato o accordi d’impresa.
  • Sovraindebitamento dell’imprenditore – Per imprenditori minori (non soggetti a fallimento, come ditte individuali con ricavi sotto certa soglia) è rimasto un istituto analogo al piano del consumatore, spesso chiamato “piano del sovraindebitamento dell’imprenditore” o concordato liquidatorio del consumatore professionale. È una procedura speciale (sempre in Tribunale con OCC) simile al piano del consumatore, con effetti di esdebitazione. Conviene valutarla se non si riesce a portare avanti la società e l’imprenditore deve chiudere responsabilmente l’attività con concordato liquidatorio (ex art. 67 CCII, co.4).
  • Esdebitazione – Termine tecnico per “cancellazione dei debiti” residui al termine di un piano omologato. Ottenere l’esdebitazione (anch’essa regolata dalla Legge 3/2012 e dal Codice) significa che i debiti rimanenti dopo il piano non vengono più perseguiti dal fisco o da altri creditori. È l’obiettivo di ogni procedura di composizione del debito (piano consumatore, concordato minore, ecc.) che sia completata positivamente.
  • Concordato “Minore” (Consumatori professionali) – In linea generale, il vecchio concordato minore (prima dell’entrata in vigore del Codice) era destinato alle imprese con meno di 300.000€ di debiti (ora abolito come procedura autonoma). Al suo posto, l’imprenditore individuale in difficoltà si rivolge al piano del consumatore/sovraindebitamento, o se possibile presenta il concordato preventivo ordinario (se ha creditori significativi e prospetto di continuità).
  • Rateazione e dilazione straordinaria – Per i debiti fiscali e contributivi, in alternativa alla rottamazione, è possibile chiedere il pagamento rateale. Ad esempio, esiste per Legge (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997) la dilazione in 8-20 rate per l’adesione a un avviso bonario; per gli importi già iscritti a ruolo, si può richiedere il rateizzo all’agente della riscossione (in genere 5 anni, a volte prorogabili in casi gravi). L’Agenzia entrare ora consente tassi agevolati (3%) se si aderisce alla nuova definizione agevolata (rottamazione quinquies).
  • Atti revocatori e impugnativa fallimentare – Se l’azienda finisce in crisi vera, è possibile che i creditori chiedano il fallimento. Da parte del debitore o degli altri creditori si può reagire con azioni revocatorie (ad es. art. 67 L.F. se il debitore paga un creditore dopo il fallimento) o eccezioni al fallimento stesso (ad esempio: il debitore paga l’INPS ma Cassazione ha stabilito che, se avviene DOPO la dichiarazione di fallimento, è inefficace e può essere revocato ). Per il debitore è auspicabile invece porre la domanda di concordato o di liquidazione volontaria, piuttosto che subire passivamente il fallimento che comporterebbe il fallimento dell’azienda e conseguenze gravi per il patrimonio personale.

In ogni caso, l’assistenza di un professionista è essenziale: i termini sono stringenti (60 giorni per ricorsi, 30/60 giorni per rateizzazioni, 45/60 giorni per rottamazioni) e le procedure tecniche. Il nostro staff valuta con te quale (o quali) strumenti legali utilizzare, elabora ricorsi precisi con documentazione, cerca mediazioni stragiudiziali con creditori pubblici e privati, e segna in rosso sul calendario ogni scadenza normativa.

Strumenti alternativi e opportunità straordinarie

Oltre ai rimedi giudiziali, esistono diverse soluzioni “agevolate” pensate per la crisi da debiti fiscali o previdenziali, specie negli ultimi anni:

  • Rottamazione-quinquies (Definizione agevolata 2026) – Introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), è un’opportunità straordinaria per chi ha carichi affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2023. Chi aderisce paga solo il capitale senza interessi, sanzioni o aggio (nessuna mora) . La domanda deve essere presentata ENTRO il 30 aprile 2026 tramite portale telematico. Vantaggio pratico: si estinguono immediatamente tributi e contributi arretrati con una riduzione secca del debito complessivo; svanisce l’onere dei supplementari pignoramenti (fermi auto, ipoteche su immobili, blocchi amministrativi). Ai fini del calcolo, l’Agenzia fornisce un prospetto informativo gratuito con i dettagli dei debiti e del risparmio possibile . Tabella riepilogativa 1 (più avanti) compara la Rottamazione-quinquies con le precedenti “rottamazioni” (ter, quater) e con la rateazione ordinaria, evidenziando termini e costi.
  • Stralcio dei piccoli debiti (Tregua fiscale) – Nella stessa manovra 2026 è stato previsto uno “stralcio” (sconto) automatico per i debiti fino a 1.000€ (affidati dal 2000 al 2017): tali carichi sono cancellati senza necessità di adesione. Inoltre, è previsto lo stralcio delle pene pecuniarie da sanzioni non pagate al 31.12.2024 (nel caso di un’impresa in crisi, la cancellazione delle sole multe e pene è un beneficio immediato che può alleggerire il carico fiscale complessivo).
  • Definizioni agevolate del passato – Se hai debiti iscritti a ruolo di anni precedenti, potresti aver già aderito alle vecchie rottamazioni (anni 2015, 2018, 2020) o alla definizione agevolata delle liti pendenti. Ove decaduto da queste, potresti ripresentare domanda per la nuova rottamazione-quinquies purché quei debiti rientrino nel periodo di applicazione.
  • Rateazioni straordinarie Covid/Transizione – Per alcune cartelle relative a crisi recenti (Covid), sono stati concessi slittamenti nei pagamenti (per es. con sospensioni 2020-2021, proroghe di termini). Verifica se per il tuo profilo esiste qualche posticipo automaticamente previsto (la Legge di Bilancio 2026 ha in alcuni casi allungato scadenze di pagamento senza aggio per i soggetti in crisi).
  • Piani del consumatore integrati – Se il titolare è persona fisica o l’azienda è piccola/srl unipersonale, può valutare il piano del consumatore (Legge 3/2012, integrato nel Codice della crisi). Esso prevede un rimborso percentuale (talvolta molto basso) di tutti i creditori, con liberazione finale dai residui. Anche le eventuali pene pecuniarie (multe) sono escluse dal piano, così come i debiti d’impresa riconducibili ad attività professionale (per questi vanno curati separatamente).
  • Accordi di composizione negoziati – Il debitore può richiedere l’art. 71 CCII, ossia un accordo di ristrutturazione giurisdizionalizzato, controbilanciato da una mediazione delegata se richiesto da almeno 15% dei debitori. Si tratta di un meccanismo per piccoli debitori (famiglia, microimprese) che supera l’onere della piena procedura giudiziaria.
  • Soluzioni tramite liquidazione volontaria – In alternativa al concordato, l’imprenditore può valutare di chiudere la partita volontariamente: prevista la liquidazione controllata dell’azienda (eventualmente simil-fallimentare), ove il patrimonio viene distribuito secondo legge. Non sempre è l’ideale per salvare l’azienda, ma evita il fallimento d’ufficio richiesto da un creditore. In certe situazioni, un accordo di ristrutturazione transattivo (non normato, ma negoziato in via privata) può servire a calmierare le pretese dei creditori.
  • Errori da evitare – Alcuni errori comuni possono pregiudicare ogni difesa: pagare subito cartelle inesistenti o incomplete (senza impugnazione), trascurare l’obbligo di comparire ai termini processuali tributari, non comunicare al debitore i risultati delle procedure esecutive (“comunicazione di imminente fermo”), fare opposizione al prefetto anziché al giudice tributario, ignorare gli strumenti fiscali agevolativi, ecc. È essenziale avere un quadro chiaro dei propri debiti (anche da terzi, come banche) e non aspettare l’ultimo momento.

In Tabella riepilogativa 1 (di seguito) sintetizziamo le principali opzioni agevolate e giudiziali disponibili, con i relativi requisiti chiave, termini di domanda e principali conseguenze:

Strumento/DefinizioneA chi si applica/Quando (scadenze)Effetti principali / Cosa consente
Ricorso in Commissione Trib.Debiti fiscali, contributivi (cartelle, ingiunzioni): entro 60 gg dalla notificaSospende l’esecuzione; può annullare l’atto se viziato. Evita costi forfettari di riscossione.
Rottamazione-quinquies (2026)Carichi affidati dal 1/2000 al 31/12/2023; domanda online entro 30/4/2026Estinzione del debito pagando solo il capitale; zero sanzioni e aggio (si pagano solo tributi/contributi dovuti).
Rottam. – definizioni passateVarie (rot-tamazioni-ter, –quater, definiz. liti) – scadenze già passateRateizzazione o estinzione a sconto di interessi e sanzioni. Ora sostituite dalla quinquies.
Rateazione ordinariaEntro 7gg/30gg dalla cartella. Possibile in 20 anni (per es. art.3-bis D.Lgs. 462/97)Dilaziona il pagamento; paga maggiorazioni (interessi 3% dal 2026) e costi; non azzera sanzioni.
Piano del consumatore (cod. crisi)Persona fisica o impresa non commerciale senza lic. Fallimentare; nessun termine di domanda fissoRimborso proporzionale dei debiti secondo piano: possibilità di esdebitazione finale (cancellazione residui).
Accordo di ristrutturazione (art.67 CCII)Imprese con debiti > 300k: consiglio di maggioranza creditori sociali e quasi tutti chirografari (limite 50% del passivo)Piano di ristrutturazione votato dai creditori bancari; se omologato dal tribunale, blocca il fallimento e vincola tutti i creditori.
Concordato preventivo (art.84 CCII)Imprese in crisi con progetto di continuità o liquidazione; domanda al Trib. con allegato pianoEffetti sospensivi (freeze delle esecuzioni) e, se omologato, esecuzione del piano con spartizione percentuale. Pianificazione a medio termine.
Liquidazione del PatrimonioImpresa fallibile; apertura su domanda dell’imprenditore o creditore (ex art.94 CCII)Vendita dei beni aziendali col Debito residuo coperto dal ricavato. Non prevede piano: solo liquidazione e chiusura azienda.
Mediazione negoziata (art. 47-bis CCII)Qualsiasi imprenditore in crisi; si presenta piano a OCC: può attivare trattativa con creditori (banche e fornitori)Sospende il procedere al fallimento; se accordo siglato, si omologa come accordo (art. 72); blinda l’azienda durante la negoziazione.
Piano del sovraindebitamento imprenditore (art.67-74)Imprenditore minore/professionista che non può fallire (ricavi sotto soglie) con crisi graveProcedura semplificata come piano del consumatore: sommatoria di debiti personali e aziendali, piano omologato in Tribunale con esdebitazione.

Ognuno di questi strumenti ha proprie formalità: ad esempio il piano del consumatore richiede presentazione con OCC al tribunale, redazione di una relazione dettagliata (spese, entrate del nucleo familiare, beni, creditori) , e il giudice valuta se l’operazione è meritevole. L’accordo di ristrutturazione dei debiti richiede la maggioranza dei creditori (almeno il 60% dei crediti e rappresentanti la metà dei finanziatori) , mentre il concordato preventivo (piano continuità o liquidazione) necessita del voto favorevole di almeno il 50% dei crediti (due terzi per il concordato liquidatorio) e di un piano tecnicamente fattibile.

Errori comuni e consigli pratici

A tutela del debitore, evidenziamo alcuni errori ricorrenti da evitare assolutamente:

  • Non impugnare subito. Molti contribuenti attendono il termine dei 60 giorni per pagare la cartella (o credono che pagarla eviti problemi). Questo causa spesso la decadenza dall’impugnazione: senza ricorso tempestivo, la cartella diventa definitiva e si scatenano esecuzioni (fermi, ipoteche, ecc.). Ricorda: un ricorso contestualmente sospende l’esecuzione . Anche ricorrere tardivamente genera un forte danno: la Cassazione ha confermato che l’Agenzia può procedere anche se il contribuente ha impugnato l’avviso bonario (che precede la cartella) . L’unica vera tutela è impugnare la cartella stessa nei termini previsti.
  • Ignorare la prescrizione. Qualcuno ritiene che il debito sia troppo vecchio per poter essere recuperato, ma questo può essere un boomerang: se non viene richiesta la prescrizione in sede (Commissione Tributaria), si perde l’eccezione. Ricordiamo che per le imposte (es. IRPEF, IVA, IRES) la prescrizione è ordinaria di 10 anni , e per interessi sanzioni contributi di 5 anni. Verifica con cura le date di notifica e, se mancano quelle primarie (avviso di accertamento, cartella di ruolo), solleva il vizio.
  • Pagare senza rivalsa. Pagare spontaneamente la cartella (o fare acquiescenza) ti libera subito dal debito ma elimina ogni possibilità di difesa: cessano la sospensione dei termini e non potrai più chiedere indietro sanzioni o interessi illegittimi. In certi casi può essere preferibile invece impugnare e sospendere per ottenere uno sconto (ad es. se chiedi la rottamazione, senza pagare si aderisce risparmiando sanzioni).
  • Non valutare la ristrutturazione interna. Spesso l’imprenditore si concentra solo sul debito tributario (che attira cartelle e fermi), ma ignora posizioni verso banche o fornitori. Attivare subito una trattativa con le banche (richiedendo rinegoziazioni o carenza temporanea di rientro) e con i fornitori (dilazioni) può dare una boccata di ossigeno. L’esperto negoziatore ex D.L. 118/2021, ad es., può condurre incontri con le banche per sospendere i rientri finché non si apre una procedura formale.
  • Sbagliare il tribunale o la competenza. Le impugnazioni tributarie vanno presentate alla Commissione tributaria del luogo in cui si trova la sede dell’ufficio che ha emesso l’atto. Per gli atti di riscossione (Agente Entrate-Riscossione) c’è competenza per territorio (in genere CTR di residenza del contribuente, secondo le ultime norme). Per gli altri strumenti (concordato, piani) occorre rivolgersi al Tribunale fallimentare locale. Un errore nella competenza può far dichiarare irricevibile il ricorso.
  • Non conservare la documentazione. Prima di ogni cosa, metti insieme tutti gli estratti conto, documenti fiscali, contratti di mutuo e leasing, cedolini INPS, ecc. Solo conoscendo esattamente quanto devi a chi (e quali beni hai) puoi preparare un piano credibile. Se possibile, rivolgiti a un commercialista per ricostruire le posizioni debitorie e patrimoniali: serve a valutare la fattibilità del piano di rientro.
  • Non comunicare con il legale. Anche nel caso di adesione a misure agevolative (come la rottamazione), è spesso richiesto un click o la firma telematica. Se non segui le istruzioni (ad es. non invii la domanda entro scadenza online), perdi l’agevolazione. Assicurati sempre di rispettare le modalità operative (ad esempio, la rottamazione quinquies richiede adesione telematica entro il 30/4/26 ).

Simulazioni pratiche e numeriche

Per chiarire come agiscono alcune misure, ecco esempi di calcolo semplificati:

  • Rottamazione-quinquies: un’azienda deve €100.000 di cartelle (inclusi €10.000 di sanzioni e €4.000 di interessi). Adesione alla rottamazione quinquies: si pagano solo €90.000 (importo principale, senza sanzioni/interessi). Risparmio immediato: €14.000 rispetto al pagamento pieno. Inoltre, qualora un secondo pignoramento fosse previsto (fermo auto, ipoteca), con rottamazione questi si bloccano automaticamente.
  • Rateazione con interessi legali: se invece non si rottama ma si chiede una rateazione di 10 anni al 3% (tasso agevolato), ogni anno si pagano €10.000 + 3% di interessi (=300 €), circa €10.300/anno. In totale si pagherebbero €103.000. L’anno fiscale saldato rimane debito vivo con interessi. Confronto: rottamando si paga una tantum €90.000, mentre con rateazione 10a si spende in tutto di più (e si protrae l’onere).
  • Piano del consumatore: un imprenditore individuale ha debiti di €200.000 (fra debito previdenziale e fiscale). Con il piano del consumatore può proporsi una percentuale di rimborso, supponiamo il 30%. Significherebbe pagare €60.000 totali (ad es. in 8 anni) e vedersi cancellati gli altri €140.000 dopo l’omologa del piano. Confronto: senza il piano, il creditore può pignorare stipendio, pensioni o beni fino a soddisfarsi per intero.
  • Concordato preventivo: un’azienda con debiti complessivi €1.000.000 (banche+fornitori+erario) propone un concordato “in continuità” con piano di pagamento di €500.000 in 5 anni. Se omologato, i creditori ammessi (che hanno votato) ricevono complessivamente il 50% dei crediti. Importante: durante il giudizio, l’esecuzione è sospesa e l’azienda continua ad operare (evitando il fallimento).

Questi esempi chiariscono l’importanza di scegliere lo strumento giusto: spesso una riduzione percentuale (rottamazione o piano) può salvare l’impresa da perdite maggiori dovute a interessi esorbitanti o azioni esecutive.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se ignoro la cartella esattoriale?
    Se trascorrono 60 giorni senza pagamento né ricorso, l’Agenzia della Riscossione può procedere con espropriazioni forzate (fermo auto, ipoteca, pignoramenti) oppure concedere un’ultima chance di dilazione con interessi aumentati. È un grave errore: è sempre meglio impugnare o chiedere rateazione.
  2. Posso ancora usufruire delle vecchie rottamazioni?
    Dipende: se hai precedentemente aderito alla rottamazione-ter o -quater e sei decaduto, puoi rifare domanda SOLO per i carichi residui (interessi/sanzioni non pagati) con la Rottamazione-quinquies entro aprile 2026 . Se li avevi pagati per intero, non ci rientri.
  3. Cos’è l’avviso bonario e si può impugnare?
    L’avviso bonario è una prima comunicazione (es. dopo controlli automatizzati) che indica che il fisco ritiene dovute maggiori imposte. Non è un titolo esecutivo né impedisce l’emissione di una cartella. La giurisprudenza consente di impugnarlo in via facoltativa , ma non sospende la successiva cartella. Per difendersi davvero, bisogna impugnare la cartella, non solo il bonario.
  4. Se pago la cartella, posso poi chiedere rimborso?
    Sì, se la cartella era viziata potresti pagare “sotto protesta” e poi fare ricorso per ottenere il rimborso delle somme eccedenti. Ma in genere, pagando spontaneamente si rinuncia alla sospensione dei termini e il giudice considererà il credito “saldato” fino a prova contraria. Conviene quindi impugnare prima di pagare, se possibile.
  5. Cosa devo fare se ho ricevuto un pignoramento da Equitalia o Agenzia Riscossione?
    Il pignoramento può essere opposto davanti al giudice civile (art. 615 c.p.c.) entro 20 giorni dalla sua esecuzione (fatta piena). Conviene contestare subito l’esecuzione (ad es. per difetto di notifica della cartella madre, importo errato, prescrizione). Parallelamente, è possibile fare ricorso tributario per annullare la cartella stessa.
  6. Quali spese comporta un ricorso in Commissione Tributaria?
    Le spese sono contenute (il contributo unificato è molto basso per importi sotto 10.000 €) e per somme fino a circa €4.500 non si pagano imposte di bollo né contributo. In genere vale la pena tentare sempre il ricorso, dato che l’importo è dilazionato e potrebbe essere azzerato.
  7. Chi può essere “consumatore” ai sensi del Codice della crisi?
    Una persona fisica che non esercita alcuna attività di impresa (o che esercita come privato) può accedere al piano solo per debiti contratti nella vita privata . Il proprietario di un’azienda che ha debiti fiscali o previdenziali legati all’attività non rientra in questa categoria, quindi non potrà fare il piano del consumatore per quei debiti.
  8. Come funziona il concordato preventivo?
    L’imprenditore propone un piano ai creditori (con percentuali e tempi di pagamento), allegando una relazione sulla situazione economica. Il Tribunale valuta la fattibilità: se ammette il piano, pubblica l’offerta e convoca l’assemblea dei creditori. Se il piano ottiene i voti previsti (50% crediti privilegiati e 2/3 creditori chirografari oppure altre soglie), il giudice lo omologa e il debitore esegue i pagamenti come da piano, bloccando nel frattempo ogni altra azione esecutiva.
  9. Che ruolo ha l’OCC (Organismo di Composizione)?
    L’OCC è l’ente (pubblico o privato accreditato) che assiste il debitore per piani del consumatore o accordi di negoziazione. Predispone relazioni, media tra debitore e creditori, e segue la procedura davanti al tribunale. L’Avv. Monardo, come “professionista fiduciario” di un OCC, può guidarti nella preparazione e presentazione di questi strumenti.
  10. Cosa succede se l’azienda fallisce?
    In caso di fallimento, il patrimonio societario va in liquidazione giudiziale. I creditori (incluso il Fisco e INPS) partecipano al concorso fallimentare con i loro crediti certificati. Il debitore perde il controllo dell’azienda; anche i beni personali dell’imprenditore possono essere aggrediti se l’azienda era ditta individuale o se l’imprenditore ha fornito garanzie personali. Inoltre, dopo il fallimento non può più presentare alcun piano di rientro. É quindi cruciale evitare il fallimento, cercando prima le vie alternative (concordato, accordo, esdebitazione).
  11. Si può portare avanti anche l’azienda durante la procedura?
    Sì. A differenza del fallimento d’impeto, il concordato preventivo in continuità consente di proseguire l’attività normale (eventualmente con una amministrazione straordinaria controllata) mentre si chiude il piano. Anche il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione negoziati lasciano libero l’imprenditore di lavorare. Questo è uno dei vantaggi principali: ti permette di mantenere posti di lavoro e ordini in essere.
  12. Come ottengo l’esdebitazione e cosa comporta?
    L’esdebitazione è il beneficio finale del piano di sovraindebitamento: una volta completate le rate del piano omologato, il debitore è liberato dai residui dei debiti concorsuali. La legge fissa condizioni specifiche (onestà, irreperibilità di dolo). In pratica significa che i creditori rinunciano al 70-100% dei loro crediti e tu parti da zero. È come tornare a casa senza debiti (ovviamente questo strumento si applica solo a debiti non causati volontariamente in modo fraudolento).
  13. Quanto costa un avvocato in queste situazioni?
    In molti casi lo studio lavora con parcelle contenute o basate sul risultato: ad esempio, in vicende tributarie la parcella può essere proporzionale al risparmio ottenuto. Molti studi offrono anche formule flat o rate dei loro compensi. È importante ricordare che il costo legale è generalmente inferiore alle perdite per mancata azione: pagare un avvocato esperto per bloccare anche solo una cartella da €50.000 può evitare sanzioni, interessi e spese di pignoramento che supererebbero di gran lunga l’onorario professionale.
  14. Posso fare ricorso anche dopo aver firmato un atto di adesione (ad esempio alla rottamazione)?
    Sì, firmare la domanda di adesione a rottamazioni/definizioni agevolate non impedisce di fare un ricorso tributario per motivi diversi da quelli oggetto di adesione. Tuttavia, spesso chi aderisce implicitamente riconosce il debito principale (e quindi non potrà contestare la sua esistenza). È comunque fondamentale verificare sempre in quali termini e per quali vizi un atto può essere impugnato, anche se in linea di massima l’impugnazione della cartella dopo adesione è ammessa solo per errori nell’applicazione della definizione.
  15. Quali documenti servono per partire con una procedura?
    Nel caso di piani di composizione (concordato, piano del consumatore, accordo), occorrono: bilanci ultimi anni, documenti fiscali (dichiarazioni, accertamenti), elenco completo dei debiti con creditori, situazione patrimoniale (beni immobili e mobili di proprietà), eventuali contratti di mutuo, fideiussioni, e ogni informazione reddituale del debitore e del nucleo familiare . Lo studio può aiutarti a raccoglierli tramite professionisti (commercialisti, consulenti, ecc.). Prima preparazione = maggior successo.
  16. Cosa fa Monardo che altri non fanno?
    L’Avv. Monardo e il suo team coordinano avvocati e commercialisti su tutto il territorio nazionale: questo significa che gestiscono procedimenti multi-foro, concordati grandi e piccoli, piani di sovraindebitamento di ogni tipo. Sono esperti in diritto bancario e negoziazioni con le banche, competenti in diritto tributario (quindi sanno come costruire ricorsi vincenti) e in diritto fallimentare e concorsuale. Essere gestore ufficiale del sovraindebitamento e fiduciario OCC significa avere la licenza ministeriale per condurre queste procedure. Concludendo, non siamo un call center: seguiamo personalmente ogni caso con uno stile pratico.
  17. Quanto tempo serve per avviare un concordato o un piano?
    Una procedura giudiziale (concordato, accordo ristrutt., piano consumatore) richiede tipicamente 1–3 mesi di preparazione (reperimento documenti, studio di fattibilità, redazione piano e relazione dell’OCC), più alcuni mesi per le pubblicazioni/udienze. Il concordato preventivo, essendo complesso, può durare 12-18 mesi in tutto. Il piano del consumatore spesso si risolve in pochi mesi (6-12) fino all’omologa. Nel frattempo l’esecuzione rimane sospesa (nel concordato e piano) o va valutata la liquidazione parziale (se piano consumatore termina con pagamento ridotto).
  18. È vero che il concordato mette al riparo da ipoteche e pignoramenti?
    Sì, dal momento del deposito del piano concordatario e fino alla sua omologa, vige un divieto generale di nuove esecuzioni (gli artt. 67/71 C.C.I.I. prevedono il blocco delle azioni esecutive). Le ipoteche iscritte in fase concorsuale rimangono, ma non vengono concretamente realizzate se si ottiene il concordato. Se invece si parla di rottamazione, essa non impedisce formalmente l’iscrizione di ipoteche, ma in pratica l’Agenzia sospende le azioni esecutive dopo l’adesione (sospensione autom., eccetto ipoteche già iscritte su immobili principali).
  19. Che differenza c’è fra concordato in continuità e liquidazione?
    Un concordato in continuità mira a salvare l’azienda: propone di continuare l’attività (spesso con alcune ristrutturazioni) e intende pagare i debiti con i ricavi futuri. Un concordato liquidatorio (o di dismissione) invece programma la vendita di beni aziendali per estinguere i debiti residui. Il primo richiede un piano di rilancio; il secondo è adatto a imprese irreversibilmente compromesse. Gli effetti sono simili (blocco esecuzioni + pagamento parziale dei debiti), ma la valutazione economica e le chance di successo sono diverse.
  20. Esistono limiti temporali per la presentazione di un piano d’impresa?
    Sì: in base all’art. 13 Codice della crisi, l’imprenditore commerciale deve riconoscere l’inizio della crisi finché esiste effettiva continuità aziendale. Tuttavia, non esiste un vero “termine di scadenza” per presentare domanda di concordato o piano; conta piuttosto la presenza di insolvenza conclamata o grave indebitamento. Occorre non rimandare troppo: se l’impresa accumula ritardi (pagarla con risorse proprie diventa impossibile e arrivano fermi e protesti), l’unica opzione rimasta sarà il fallimento. Agire ai primi segni di difficoltà è sempre più vantaggioso.

Queste FAQ offrono una panoramica dei dubbi più frequenti. Per ogni situazione specifica (ad esempio: se il tuo caso riguarda debiti verso l’INPS, o una problematica con una banca estera, o un contenzioso tributario particolare), il nostro staff saprà fornirti risposte dettagliate.

Conclusione

In questo lungo approfondimento abbiamo visto come un’azienda in crisi di debiti, seppur di grandi dimensioni (come un produttore di rimorchi o allestimenti industriali), non sia affatto senza speranza. Sono infatti molti gli strumenti normativi – sia stragiudiziali che giudiziali – predisposti per tutelare il debitore onesto. Dalla immediata impugnazione degli atti dannosi (cartelle e pignoramenti) alla pianificazione di accordi di ristrutturazione o di piani di rientro, ciascuno può trovare la soluzione più adatta alla propria realtà grazie alle competenze legali specialistiche. Le azioni legali (ricorsi, opposizioni) esaminate qui evidenziano l’importanza della tempestività: ogni termine mancante spesso viene a costare molto caro. Le agevolazioni fiscali recenti (rottamazione-quinquies, definizioni agevolate, stralci) rappresentano poi un’opportunità concreta per ridurre il debito residuo con vantaggi economici immediati.

Agire subito e con metodo è il messaggio chiave: non aspettare che le ipoteche si trasformino in vendite giudiziarie, che i macchinari vengano pignorati o che i fornitori interrompano i contratti. Ogni soluzione ha i suoi tempi e i suoi passaggi: puoi valutare l’adesione a una rottamazione agevolata entro pochi giorni, mentre un piano concordatario richiede alcuni mesi di preparazione. Per questo motivo è fondamentale avvalersi immediatamente di un professionista esperto che sappia indirizzarti, interrompere i termini processuali (ad esempio con ricorsi che sospendono l’esecuzione ), e dialogare al meglio con il fisco e i creditori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono pronti a intervenire con azioni concrete: – Analisi personalizzata degli atti notificati (cartelle, ingiunzioni, fermi, pignoramenti) e del bilancio debitorio. – Ricorsi e sospensioni: predisposizione di ricorsi tributari, opposizioni esecutive, reclami, per fermare immediatamente l’azione dei creditori. – Negoziazioni fiscali e bancarie: contatti diretti con Agenzia delle Entrate, INPS, banche e fornitori per concordare dilazioni o soluzioni transattive. – Piani di rientro strutturati: elaborazione di progetti di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione, con simulazioni economiche e giuridiche finali. – Composizione stragiudiziale: adesione alle def. agevolate (rottamazioni), redazione di istanze di rateazione agevolate, o presentazione di piani di sovraindebitamento. – Difesa in giudizio: rappresentanza nelle Commissioni Tributarie, nei Tribunali Civili e Fallimentari, fino alla Suprema Corte se necessario.

Non lasciare che l’inerzia o la paura blocchino ogni possibilità: la tempestività salva opportunità. Come ha affermato la Cassazione, il debitore ha diritto a difendersi pienamente nei termini di legge e a far valere in giudizio ogni vizio dell’atto impositivo . In più, la presentazione di un piano omologato o di un accordo vincolante offre una vera seconda chance all’impresa indebitata, riconfigurando il debito in un piano sostenibile.

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Con esperienza pluriennale in diritto bancario e tributario e competenza riconosciuta in crisi d’impresa (gestore della crisi, OCC e negoziatore della crisi), il nostro studio ti difenderà con concretezza e prontezza operativa, trasformando la tua crisi in un percorso di risoluzione.

Fonti normative e giurisprudenziali: Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i., in particolare artt. 65-71), Legge 3/2012, D.Lgs. 118/2021; Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025); Cassazione civile recente (es. Cass. 21/10/2025 n.28022 ; Cass. ord. 20/03/2025 n.7408 ; Cass. ord. 2092/2025 ), Corte di Cassazione (nota introduttiva 2024 su D.Lgs. 136/2024 ) e Commissioni tributarie, circolari ministeriali e Agenzia Entrate sul contenzioso e sulle agevolazioni fiscali. Queste fonti istituzionali costituiscono il sostegno giuridico di quanto sopra esposto.

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