Pignoramento stipendio magazziniere? cosa faccio per difendermi

Introduzione

Se lavori come magazziniere e ti arriva (o temi stia per arrivare) un pignoramento dello stipendio, la sensazione più comune è di “non avere più aria”: la trattenuta in busta paga incide ogni mese, spesso per anni, e può sommarsi ad altre trattenute (cessione del quinto, delega, altri pignoramenti) fino a comprimere la capacità di pagare affitto, mutuo, bollette e spese familiari. La criticità aumenta quando il creditore è l’ente di riscossione (cartelle, avvisi, contributi) perché i tempi sono spesso più rapidi e gli atti sono più tecnici.

Eppure, difendersi è possibile: non nel senso “magico” di cancellare tutto, ma nel senso concreto di: – verificare se l’atto è legittimo e correttamente notificato; – controllare se la trattenuta sta rispettando i limiti di legge (quote, cumuli, soglie); – intervenire per sospendere o ridurre l’esecuzione quando ci sono vizi o quando la situazione è insostenibile; – valutare strumenti alternativi: rateizzazioni e definizioni agevolate (se il debitore è verso il fisco), accordi transattivi con i creditori privati, e soprattutto le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore / esdebitazione) quando il debito è complessivo e non più gestibile.

In questo articolo (aggiornato ad aprile 2026) troverai una guida pratica, dal punto di vista del debitore, con spiegazioni giuridiche accessibili e passaggi operativi per difenderti.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In termini pratici, un team con competenze integrate può aiutarti soprattutto su: – lettura tecnica dell’atto e check dei limiti di pignorabilità; – impostazione di opposizioni/istanze e richieste di sospensione quando ci sono vizi; – trattative stragiudiziali e piani di rientro; – accesso a procedure di sovraindebitamento per bloccare azioni esecutive e ristrutturare i debiti.

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Quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato

Che cos’è (in diritto) il pignoramento dello stipendio

Il pignoramento dello stipendio, nella forma più comune, è un pignoramento presso terzi: il “terzo” è il tuo datore di lavoro, cioè il soggetto che ti deve pagare la retribuzione. La procedura si avvia con un atto notificato al terzo e al debitore.

Il quadro “madre” sui limiti è l’art. 545 c.p.c., che disciplina: – quali crediti sono impignorabili o pignorabili solo in parte; – le quote massime pignorabili su stipendio, salario e altre indennità da lavoro; – il limite complessivo in caso di concorso di cause (più pignoramenti / più tipologie).

Limiti generali su stipendio e indennità da lavoro: la regola del quinto e il tetto del 50%

Per i crediti “ordinari” (banche, finanziarie, privati, fornitori, ecc.), la regola pratica è: fino a un quinto della retribuzione può essere trattenuto, salvo situazioni particolari (crediti alimentari, concorso di più cause).

L’art. 545 c.p.c. prevede inoltre che, quando concorrono più cause di credito, la trattenuta complessiva può arrivare fino alla metà. Questo non significa “sempre 50%”: significa che, se ci sono più cause legittime (es. ordinario + alimentare + tributario), il totale non deve superare quel tetto.

Differenza decisiva: creditore privato vs riscossione tributaria

Se ti sta pignorando un creditore privato, la procedura tipica passa dal giudice dell’esecuzione (udienza, ordinanza di assegnazione, ecc.).

Se invece agisce l’ente di riscossione (cartelle/ruoli), i limiti e alcune dinamiche applicative seguono anche le norme speciali del d.P.R. 602/1973: per lo stipendio, è centrale l’art. 72-ter, che prevede percentuali diverse (più “morbide” sui redditi più bassi).

Protezioni su pensioni e somme su conto corrente: soglie 2026

Anche se qui ti interessa lo stipendio (sei un magazziniere), molte famiglie hanno entrate miste (stipendio + pensione di un familiare) e spesso il pignoramento “tocca” anche il conto corrente.

  • Pensioni: la legge prevede una soglia impignorabile collegata all’assegno sociale, con un minimo fisso. In particolare, l’art. 545 c.p.c. stabilisce che le pensioni non possono essere pignorate per la parte corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro, e che la parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti.
    Per il 2026 l’INPS indica l’assegno sociale mensile a € 546,24.
    Quindi (solo per rendere concreto il criterio): 2 × 546,24 = € 1.092,48, che è superiore a 1.000; la quota impignorabile “base” è quindi € 1.092,48 (salvo disciplina speciale quando agisce l’INPS per propri crediti, tema su cui è intervenuta la giurisprudenza costituzionale).
  • Somme su conto corrente derivanti da stipendio/pensione: l’art. 545 c.p.c. prevede un regime che tutela le somme già accreditate prima del pignoramento fino a tre volte l’assegno sociale; oltre quella soglia, possono essere aggredite secondo regole specifiche.
    Con assegno sociale 2026 (€ 546,24), equivale a € 1.638,72 (valore utile per orientarti nei calcoli).

Sul punto “conto corrente e natura delle somme”, è importante sapere che la Corte Suprema di Cassazione (Sezioni Unite) ha affrontato questioni complesse sul rapporto tra accrediti e limiti di impignorabilità, proprio per evitare automatismi errati quando le somme “si confondono” sul conto (deposito irregolare / fungibilità).

Perché conta la giurisprudenza costituzionale nelle esecuzioni “esattoriali”

Nelle esecuzioni legate ai tributi, per anni il d.P.R. 602/1973 ha limitato molte opposizioni. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 114/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, nella parte in cui non consentiva l’opposizione ex art. 615 c.p.c. contro atti dell’esecuzione tributaria successivi alla cartella/avviso (in sostanza, rafforzando la tutela del debitore su alcuni profili).

Questa decisione è molto rilevante, perché nella pratica del pignoramento (stipendio, conto, ecc.) capita spesso che il difetto stia nell’atto esecutivo (notifica, presupposti, vizi formali/essenziali), non nel merito del tributo.

Procedura passo passo: cosa succede dopo l’atto e quali scadenze controllare

Qui trovi una “mappa” della procedura più frequente quando viene pignorato lo stipendio del dipendente.

La sequenza tipica del pignoramento presso terzi

L’atto di pignoramento presso terzi è l’atto che “blocca” (nei limiti) il credito che tu vanti verso il datore di lavoro. La norma di riferimento sulla forma è l’art. 543 c.p.c.

Il datore di lavoro (terzo pignorato) deve poi rendere la dichiarazione su quanto ti deve e su eventuali vincoli già in essere, con modalità che la legge disciplina (anche via PEC).

Se il creditore non coltiva l’esecuzione, c’è una regola “difensiva” molto utile: il pignoramento perde efficacia se sono trascorsi 45 giorni senza richiesta di assegnazione o vendita. È un punto spesso trascurato dal debitore (e talvolta anche dal creditore) e va sempre verificato.

Infine, il giudice emette l’ordinanza di assegnazione (per i crediti) e la legge disciplina anche profili di efficacia/notifica dell’ordinanza.

Tabella pratica: la “timeline” che devi tenere sotto controllo

FaseCosa accadeNorma/fonte di riferimento
Notifica del pignoramento presso terziL’atto viene notificato a datore di lavoro e debitoreArt. 543 c.p.c.
Dichiarazione del terzoIl datore specifica somme dovute/tempi e comunica al creditore (anche via PEC)Art. 547 c.p.c.
“Decadenza” dell’azione esecutiva se inattivaSe non si chiede assegnazione/vendita entro 45 giorni, il pignoramento perde efficaciaArt. 497 c.p.c.
Assegnazione del creditoOrdinanza di assegnazione e regole di efficacia/notificaArt. 553 c.p.c.

Perché questa tabella è difensiva? Perché ti consente di chiedere al legale (o verificare con accesso agli atti) se: – l’atto è stato notificato correttamente; – il terzo ha risposto correttamente; – il pignoramento è ancora efficace o è “morto” per decorso dei 45 giorni senza impulso.

Se il datore di lavoro sbaglia trattenuta o non rispetta il vincolo

Nella pratica, molti problemi nascono non dall’atto in sé, ma dalla gestione in busta paga: trattenuta troppo alta, cumulo errato con cessione del quinto, applicazione della quota sbagliata (es. trattare un pignoramento “esattoriale” come ordinario). I limiti dell’art. 545 c.p.c. restano il parametro di legalità per la trattenuta da stipendio.

Quanto ti possono pignorare: calcoli concreti per un magazziniere

Questa sezione è il cuore pratico: “quanto mi tolgono davvero?”.

Regola base: un quinto per i creditori ordinari

Per un credito ordinario (finanziaria, banca, privato), la trattenuta tipica è 1/5.

Esempio 1 (credito ordinario)
– Stipendio netto: € 1.500/mese
– Quota pignorabile (1/5): € 300/mese
– Netto residuo: € 1.200/mese

Se hai già altre trattenute, occorre verificare il limite massimo complessivo (fino a metà in presenza di concorso di cause).

Crediti “esattoriali”: aliquote più leggere sotto certe soglie

Per i pignoramenti legati alla riscossione tramite ruolo, l’art. 72-ter d.P.R. 602/1973 prevede percentuali correlate all’importo (la logica è: più basso è lo stipendio, più bassa è la trattenuta).

In via pratica (schema di lavoro):

Stipendio (fasce)Quota tipica (riscossione)Fonte
fino a € 2.5001/10Art. 72-ter d.P.R. 602/1973
€ 2.500 – € 5.0001/7Art. 72-ter d.P.R. 602/1973
oltre € 5.0001/5Art. 72-ter d.P.R. 602/1973

Esempio 2 (riscossione su stipendio da magazziniere)
– Stipendio netto: € 1.700/mese
– Quota “esattoriale” (1/10): € 170/mese
– Residuo: € 1.530/mese

Esempio 3 (riscossione su salario medio più alto)
– Stipendio netto: € 2.800/mese
– Quota (1/7): circa € 400/mese (2.800/7)

Crediti alimentari e mantenimento: l’eccezione “pesante”

Per crediti alimentari (es. mantenimento), l’art. 545 c.p.c. prevede che l’aggressione segua regole particolari e richieda valutazioni/autorizzazioni specifiche; l’impatto può essere più alto del quinto, proprio per la natura del credito.

Somme su conto corrente: la soglia “triplo assegno sociale” (2026)

Se temete anche un pignoramento del conto, ricordate la soglia di tutela collegata all’assegno sociale: per il 2026 l’assegno sociale è € 546,24 (mensile) e quindi 3× = € 1.638,72.

Questa cifra è utile per capire se la banca sta bloccando “troppo” (o “troppo poco”) rispetto alla tutela prevista.

TFR, straordinari, premi e tredicesima: cosa aspettarsi

Molti magazzinieri hanno componenti variabili (straordinari, premi) e quote “separate” (tredicesima, TFR maturando). L’art. 545 c.p.c. include nel perimetro “stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego” anche le indennità “dovute a causa di licenziamento”.

Nella pratica, questo significa che il pignoramento in busta paga può incidere anche su alcune componenti accessorie, entro i limiti e con verifiche caso per caso.

Difese e strategie legali: come ridurre, sospendere o riorganizzare il danno

Qui entriamo nella parte “difensiva”: non solo calcoli, ma mosse.

Prima mossa: leggere l’atto come un tecnico (e non come un foglio “minaccioso”)

Quando ricevi l’atto di pignoramento presso terzi, la domanda giusta non è “possono farlo?”, ma:

  • È davvero un pignoramento “ordinario” (procedura civile) oppure legato alla riscossione speciale? Il contenuto e i limiti applicabili cambiano.
  • È stato notificato correttamente a te e al datore di lavoro? L’atto, per definizione, deve raggiungere entrambi.
  • Il creditore ha rispettato i passaggi? Se non coltiva, dopo 45 giorni senza richiesta di assegnazione/vendita potrebbe perdere efficacia.

Questi controlli sono spesso la differenza tra “subire per anni” e “chiudere un’esecuzione” perché viziata o non coltivata.

Seconda mossa: far correggere subito la trattenuta se supera i limiti

Se la trattenuta viola: – la quota massima (1/5 ordinario; o scaglioni specifici per riscossione);
– il tetto complessivo (concorso di cause fino a metà);
– le regole di tutela su conti/pensioni;

la strategia difensiva più efficace è intervenire immediatamente perché ogni mese perso è denaro “che esce” e rientra solo con contenziosi più lunghi.

Terza mossa: usare (anche nei tributi) gli spazi di tutela riaperti dalla Corte Costituzionale

Sulle esecuzioni tributarie, la sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale è un pilastro: ha ampliato la difendibilità rendendo non conforme a Costituzione una disciplina che, in certe ipotesi, impediva opposizioni essenziali contro atti esecutivi.

Tradotto in concreto: quando il problema è nel come è stato avviato e gestito il pignoramento (atti successivi alla cartella/avviso), non devi accettare l’idea che “non si può fare nulla”. La difesa esiste, ma va impostata in modo tecnico.

Quarta mossa: negoziare quando la legge non basta

Molti pignoramenti ordinari (banche/finanziarie) si chiudono più rapidamente con: – saldo e stralcio “privato” (accordo transattivo); – rimodulazione del credito; – rinuncia al pignoramento in cambio di pagamenti garantiti.

Questa è una strategia “economicamente razionale” quando la trattenuta in busta paga ti renderebbe insolvente su affitto o mutuo, generando altri debiti.

Errori comuni che fanno perdere soldi (e come evitarli)

L’esperienza pratica mostra che i debitori perdono occasioni difensive per cinque errori tipici:

1) Ignorare i 45 giorni: se il creditore non chiede assegnazione/vendita, il pignoramento può perdere efficacia.
2) Confondere il pignoramento ordinario con quello “da riscossione” e subire una quota errata.
3) Non controllare il “mix” con cessione del quinto/delega e superare soglie complessive (il tetto del 50% non è elastico).
4) Non verificare l’effetto sul conto corrente, soprattutto per somme già accreditate (triplo assegno sociale).
5) Aspettare mesi prima di chiedere una valutazione: ogni mensilità trattenuta è una mensilità persa.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e sovraindebitamento

Quando il pignoramento è “solo un sintomo” di una crisi più grande (debiti multipli, ritardi cronici, impossibilità di far fronte alle spese), la vera difesa non è litigare su una trattenuta: è ristrutturare il debito.

Rottamazione-quinquies: la grande novità operativa 2026

Ad aprile 2026, la misura più attuale (per chi ha cartelle/ruoli) è la Rottamazione-quinquies, per la quale: – la domanda va presentata solo online entro il 30 aprile 2026 sul portale dell’Agenzia delle Entrate ;
– l’Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione la pagina informativa e la sezione per la domanda telematica;
– la disciplina è collegata alla Legge n. 199/2025 (come riportato nei canali ufficiali).
– sul canale informativo istituzionale (FiscoOggi) si evidenzia, tra l’altro, la scadenza della prima/ unica rata al 31 luglio 2026 e i profili di efficacia/ decadenza.

Perché è difensiva? Perché se rientri nell’ambito applicativo, la definizione agevolata può ridurre il “peso” complessivo e rendere più sostenibile un percorso di chiusura (anche in parallelo a una gestione del pignoramento).

Sovraindebitamento oggi: il Codice della crisi (CCII) e le soluzioni per “ripartire”

Per chi è un lavoratore dipendente (magazziniere) e ha debiti da consumo, familiari o fiscali, l’area più importante è quella delle procedure per il sovraindebitamento nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

Due strumenti chiave:

  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss.): il consumatore sovraindebitato può proporre ai creditori un piano con l’ausilio dell’OCC.
  • Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283): per il debitore persona fisica “meritevole” che non può offrire utilità ai creditori, con regole stringenti (una sola volta; obblighi informativi; possibile riemersione di utilità).

Queste procedure hanno un vantaggio decisivo: non guardano “solo” al singolo pignoramento, ma al complesso. In un quadro ben impostato, possono incidere direttamente sulla sostenibilità delle trattenute e sulla prospettiva di uscita dal debito.

FAQ pratiche sul pignoramento dello stipendio del magazziniere

Se mi pignorano lo stipendio, il datore di lavoro può licenziarmi?

In generale, il pignoramento è un atto esecutivo che si innesta sul rapporto di lavoro attraverso il terzo pignorato; non è di per sé un “motivo disciplinare”. Ciò che conta è gestire correttamente la procedura e la comunicazione del terzo.

Quanto mi possono togliere ogni mese?

Dipende dal tipo di creditore: ordinario (spesso fino a 1/5) o riscossione con scaglioni (1/10 – 1/7 – 1/5).

Possono arrivare a prendermi metà stipendio?

Solo in ipotesi di concorso di cause nei limiti dell’art. 545 c.p.c.; non è la regola automatica di un singolo creditore ordinario.

Se ho già una cessione del quinto, possono pignorarmi lo stesso?

Il pignoramento può coesistere con altre trattenute, ma i limiti complessivi devono essere rispettati. Il punto difensivo è verificare che il totale non superi i tetti consentiti.

Se l’atto è notificato solo al datore di lavoro e non a me, vale?

La forma del pignoramento presso terzi richiede notifica al terzo e al debitore. Un vizio di notifica è un tema da far valutare subito.

Il datore di lavoro deve rispondere per forza?

Sì: la dichiarazione del terzo è prevista e disciplinata.

Il creditore può “dimenticarsi” di proseguire e io continuare a subire la trattenuta?

La norma prevede un limite: se non viene chiesta assegnazione o vendita entro 45 giorni, il pignoramento perde efficacia. Questo è uno dei controlli più importanti.

Posso farmi pagare lo stipendio in contanti per evitare il pignoramento?

La difesa non deve diventare comportamento rischioso o inefficace: l’atto aggredisce il credito verso il datore e si gestisce in busta paga. La strategia corretta è legale (vizi, limiti, ristrutturazione del debito).

Se mi pignorano il conto, quanto mi devono lasciare?

Per somme accreditate prima del pignoramento, la tutela è legata a tre volte l’assegno sociale; con assegno sociale 2026 pari a € 546,24, il triplo è € 1.638,72.

La pensione di mio padre/madre sul conto cointestato è più protetta?

Le pensioni hanno una soglia impignorabile legata al doppio assegno sociale con minimo 1.000 euro (regola generale dell’art. 545 c.p.c.), ma sul conto incidono anche le regole sugli accrediti e le questioni di “commistione” delle somme affrontate dalla giurisprudenza.

Se il creditore è l’INPS (recupero indebiti), cambiano le regole?

Sì: la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la disciplina può differenziarsi quando l’INPS agisce per propri crediti specifici, rispetto al caso in cui la pensione sia aggredita da terzi.

Se ho un pignoramento da cartelle, posso comunque fare opposizione?

La tutela è stata rafforzata: la sentenza 114/2018 della Corte Costituzionale è centrale sul punto, perché ha inciso sui limiti dell’art. 57 d.P.R. 602/1973 rispetto alle opposizioni ex art. 615 c.p.c.

La rottamazione-quinquies può bloccare un pignoramento già in corso?

Dipende dalla fase e dalle regole applicative; in ogni caso, aderire entro i termini ufficiali (30 aprile 2026 per la domanda) può essere una leva concreta nella gestione complessiva del debito.

Come presento la domanda di rottamazione-quinquies?

Esclusivamente online, secondo le istruzioni dei siti istituzionali dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Se non ho alcuna capacità di pagamento, esiste una via d’uscita legale?

Sì: il CCII prevede strumenti fino all’esdebitazione dell’incapiente (art. 283) e la ristrutturazione del consumatore (art. 67 e ss.), con l’ausilio dell’OCC.

Quanto è “urgente” muoversi?

È urgente perché il pignoramento incide mensilmente e perché alcune difese dipendono da controlli di efficacia e tempestività (es. i 45 giorni dell’art. 497 c.p.c.).

Cosa porto all’avvocato/commercialista per farmi difendere bene?

Minimo indispensabile: – atto di pignoramento ricevuto (e relatà/notifica); – ultime buste paga e dettaglio trattenute; – eventuali precedenti pignoramenti/cessioni; – estratti conto se è coinvolto il conto; – elenco debiti (cartelle/finanziamenti/utenze).
È la base per verificare limiti e strategia.

Se il pignoramento mi lascia “troppo poco”, posso invocare un minimo vitale sullo stipendio?

La tutela del “minimo vitale” è esplicitata in modo molto forte per le pensioni (doppio assegno sociale con minimo 1.000 euro) e per le somme già accreditate su conto (triplo assegno sociale). Per lo stipendio, la regola base è la quota (quinto) e i tetti complessivi; per situazioni di crisi sistemica, spesso la risposta più efficace è la ristrutturazione del debito (CCII).

Conclusioni

Selezione di norme e pronunce istituzionali rilevanti (aggiornamento aprile 2026)

Fonti normative e amministrative principali: – Art. 543 c.p.c. (forma del pignoramento presso terzi).
– Art. 547 c.p.c. (dichiarazione del terzo).
– Art. 497 c.p.c. (perdita di efficacia dopo 45 giorni senza impulso).
– Art. 553 c.p.c. (assegnazione del credito).
– Art. 545 c.p.c. (limiti di pignorabilità; tutela su conto; tutela pensioni con doppio assegno sociale e minimo 1.000 euro).
– Tabelle INPS rinnovo 2026 (Allegato 2 alla circolare: assegno sociale 2026 € 546,24).
– Art. 72-ter d.P.R. 602/1973 (pignoramento salari/stipendi nella riscossione con scaglioni).
– CCII (d.lgs. 14/2019): ristrutturazione del consumatore (art. 67) ed esdebitazione dell’incapiente (art. 283).
– Rottamazione-quinquies (domanda entro 30 aprile 2026; canali ufficiali di Agenzia Entrate e AdER).

Giurisprudenza istituzionale da tenere a riferimento: – Corte Costituzionale , sentenza n. 114/2018 (effetti sull’ammissibilità di opposizioni in esecuzione tributaria, art. 57 d.P.R. 602/1973).
– Corte Costituzionale , sentenza n. 216/2025 (rapporti tra art. 545 c.p.c. e recuperi/azioni connesse a prestazioni previdenziali; richiami alla giurisprudenza di legittimità).
– Corte Suprema di Cassazione , Sezioni Unite, sentenza n. 9611/2024 (profili sull’impignorabilità e sulla gestione delle somme una volta confluite su conto / effetti della fungibilità, tema cruciale per chi subisce pignoramento del conto).

Tirando le somme: il tuo “piano di difesa” in tre mosse

Se sei un magazziniere e ti pignorano lo stipendio, la difesa efficace non è una sola azione, ma un percorso:

1) Verifica legale immediata dell’atto: notifica corretta, qualificazione del creditore (ordinario vs riscossione), rispetto dei limiti e controllo della possibile perdita di efficacia per mancato impulso (45 giorni).
2) Correzione della trattenuta se supera i limiti: è denaro che esce ogni mese e va fermato subito quando è illegittimo.
3) Soluzioni strutturali: definizioni agevolate (oggi soprattutto rottamazione-quinquies) oppure CCII (piano del consumatore / esdebitazione) se i debiti sono complessivi e non sostenibili con la sola “trattenuta”.

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