Introduzione
Perché il pignoramento del conto corrente è un’emergenza per il debitore – Quando l’Agente della riscossione notifica un atto di pignoramento del conto corrente, blocca immediatamente la disponibilità del saldo e può appropriarsi anche delle somme future per soddisfare le imposte non pagate. A differenza delle esecuzioni ordinarie, il pignoramento esattoriale avviene fuori dal tribunale e senza controllo del giudice. La legge consente alla banca di trattenere i soldi presenti e quelli che matureranno nei sessanta giorni successivi alla notifica , così il correntista rischia di non poter pagare affitti, stipendi, fornitori o persino l’ultima rata del mutuo. In caso di stipendi o pensioni, solo una parte limitata è impignorabile ; il resto può essere prelevato dall’agente se non si agisce in tempo.
Le soluzioni legali esistono, ma bisogna muoversi subito – Molti debitori ignorano che la legge prevede opposizioni, sospensive e strumenti di definizione agevolata per bloccare o ridurre il pignoramento. È possibile contestare l’atto per vizi formali, chiedere la rateazione o aderire alla rottamazione dei ruoli; chi è in grave crisi può accedere agli strumenti di sovraindebitamento che sospendono le esecuzioni. Per non perdere queste opportunità è indispensabile agire entro termini brevi: l’ordine di pagamento grava sul terzo (banca, datore di lavoro o committente) per sessanta giorni , dopodiché l’esecuzione passa alle forme ordinarie e diventa più onerosa.
Chi siamo: l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Questo articolo nasce dall’esperienza professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare formato da avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario. L’avv. Monardo:
- Cassazionista: difende i contribuenti di fronte alla Corte di Cassazione, alla Corte costituzionale e alle giurisdizioni superiori.
- Coordinatore di professionisti presenti in tutta Italia specializzati in recupero crediti, contenzioso tributario e esecuzioni forzate.
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012; ricopre l’incarico di fiduciario in un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con competenze dedicate alle imprese in difficoltà.
Come possiamo aiutarti – L’avv. Monardo e il suo staff assistono i debitori in ogni fase della procedura:
- Analisi dell’atto: verifica della correttezza della notifica, dei dati del ruolo, delle somme richieste e dei vizi che rendono impugnabile l’atto.
- Opposizioni: predisposizione di ricorsi per opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e ricorsi tributari per annullare cartelle e intimazioni.
- Sospensione dell’esecuzione: richiesta di rateazione, istanze di definizione agevolata (rottamazione‑quinquies 2026), presentazione di procedura di sovraindebitamento per ottenere la sospensione delle azioni esecutive.
- Trattative e piani di rientro: negoziazione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e con i creditori privati per concordare pagamenti sostenibili.
- Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: assistenza nelle procedure di esdebitazione del consumatore, accordi di ristrutturazione per professionisti e imprese, opposizioni ad ipoteche, fermi e cartelle.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
La disciplina del pignoramento esattoriale fino al 31 dicembre 2025
Art. 72‑bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – “Pignoramento dei crediti verso terzi”
L’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 è il cuore della “procedura speciale” di pignoramento presso terzi utilizzata dall’Agente della riscossione. La norma consente di pignorare in via stragiudiziale i crediti del debitore verso terzi (banche, datori di lavoro, committenti) con un semplice ordine di pagamento notificato al terzo. I punti principali sono:
- Ordine di pagamento al terzo: l’atto di pignoramento può ordinare al terzo di pagare direttamente all’Agente della riscossione le somme dovute al debitore entro sessanta giorni per le somme già maturate e alle rispettive scadenze per quelle future . Questo termine è definito come spatium deliberandi entro il quale il terzo deve accertare la misura del credito e provvedere al versamento.
- Facilitazioni procedurali: l’atto può essere redatto anche da dipendenti non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione; non è soggetto alle annotazioni previste per le esecuzioni ordinarie . Ciò rende la procedura rapida e priva di controllo giudiziario nella fase iniziale.
- Sanzioni per l’inottemperanza: se il terzo non ottempera all’ordine di pagamento, l’Agente può procedere secondo le norme del codice di procedura civile e può rivolgere al terzo l’azione di responsabilità per l’intero importo non versato.
- Decorrenza della notifica: dal momento della notifica, il terzo deve bloccare i fondi (o trattenere le somme dovute al debitore) fino alla concorrenza del credito; ogni pagamento al debitore sarebbe inefficace nei confronti dell’Agente.
Questa procedura semplificata è stata molto utilizzata negli ultimi anni per pignorare i conti correnti, gli stipendi e i compensi professionali, perché evita l’iscrizione a ruolo della causa in tribunale.
Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 – “Limiti di pignorabilità”
L’art. 72‑ter, introdotto nel 2008, disciplina i limiti di pignorabilità di stipendi, salari, indennità e pensioni. Le principali regole sono:
- Aliquote progressive: le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altra indennità di lavoro possono essere pignorate in misura di un decimo per importi fino a 2.500 euro e di un settimo per importi superiori a 2.500 euro e fino a 5.000 euro . Per importi superiori a 5.000 euro resta applicabile la misura di un quinto prevista dall’art. 545 c.p.c.
- Ultimo emolumento accreditato: quando le somme sono accreditate sul conto corrente, l’obbligo del terzo non si estende all’ultimo emolumento accreditato . Ciò tutela il debitore, garantendogli almeno lo stipendio o la pensione del mese in cui avviene il pignoramento.
- Accesso ai dati INPS: l’Agenzia può acquisire direttamente dall’INPS le informazioni sui rapporti di lavoro e sui redditi del debitore , velocizzando la procedura.
Art. 545 c.p.c. – “Crediti impignorabili e limiti”
Il codice di procedura civile stabilisce che alcuni crediti, come gli assegni alimentari o gli stipendi minimi, sono impignorabili. L’art. 545 prevede che le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità non possano essere pignorate oltre un quinto se il credito deriva dallo Stato, Province o Comuni; per più cause di credito il prelievo non può superare la metà . Per le pensioni, è impignorabile una quota pari al doppio dell’assegno sociale (circa 546 € nel 2026) con un minimo di 1.000 € . Quando le somme sono sul conto, è pignorabile solo l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale se i fondi erano accreditati prima del pignoramento .
Queste norme si applicano per analogia anche al pignoramento esattoriale, salvo le aliquote più favorevoli previste dall’art. 72‑ter.
La riforma del 2025-2026: il Testo Unico della Riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33)
La legge delega fiscale 111/2023 ha incaricato il Governo di riordinare la normativa in materia di riscossione. Il Decreto Legislativo 33/2025, pubblicato il 26 marzo 2025, ha riunificato in un unico testo le disposizioni del D.P.R. 602/1973. Il titolo IV del nuovo Testo Unico, Riscossione mediante ruoli, Capo II – Esecuzione esattoriale, contiene le disposizioni che sostituiscono gli artt. 72, 72‑bis e 72‑ter e le rinumerano come artt. 169–176. Anche se il decreto è entrato in vigore il 27 marzo 2025, le norme applicative decorrono dal 1° gennaio 2026 . Le nuove disposizioni confermano, con qualche modifica, la disciplina previgente.
Art. 169 – Pignoramento di fitti o pigioni
L’articolo ordina direttamente all’affittuario o all’inquilino di pagare all’agente della riscossione i canoni scaduti e non corrisposti entro quindici giorni e quelli futuri alle rispettive scadenze fino a coprire il credito . In caso di inottemperanza, si procede secondo le norme del codice di procedura civile .
Art. 170 – Pignoramento dei crediti verso terzi
Questa disposizione corrisponde all’art. 72‑bis. Essa prevede che l’atto di pignoramento possa contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente della riscossione:
- nel termine di sessanta giorni dalla notifica per le somme il cui diritto alla percezione sia maturato prima della notifica;
- alle rispettive scadenze per le somme future .
L’atto può essere redatto anche da dipendenti dell’agente non abilitati e non è soggetto ad annotazione . In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni dell’art. 169 .
Art. 171 – Limiti di pignorabilità
La norma recepisce l’art. 72‑ter con alcune precisazioni:
- le somme dovute a titolo di stipendio, salario o indennità sono pignorabili in misura pari a un decimo fino a 2.500 €, a un settimo da 2.500 € a 5.000 €, e secondo i limiti dell’art. 545 c.p.c. per gli importi superiori ;
- l’obbligo del terzo non si estende all’ultimo emolumento accreditato sul conto ;
- l’Agenzia può ottenere dall’INPS le informazioni relative ai rapporti di lavoro .
Le norme successive (artt. 172–176) regolano il pignoramento di beni in possesso di terzi, la riscossione dei crediti assegnati, i pignoramenti presso pubbliche amministrazioni e la dichiarazione stragiudiziale del terzo . Sono disposizioni importanti quando il conto corrente appartiene a dipendenti pubblici o quando il terzo è una pubblica amministrazione.
Giurisprudenza recente della Corte di Cassazione
Sentenza Cass. civ., Sez. III, 27 ottobre 2025 n. 28520
Questa pronuncia è fondamentale per comprendere la portata del pignoramento del conto corrente. La Cassazione ha stabilito che, nel pignoramento ex art. 72‑bis, la banca deve versare non solo il saldo esistente al momento della notifica, ma anche le somme che maturano nei sessanta giorni successivi . Ciò vale anche se al momento della notifica il saldo era pari a zero; l’atto copre i crediti futuri. La Corte ha sottolineato che:
- Il pignoramento speciale ex art. 72‑bis è un’esecuzione coattiva a tutti gli effetti, sebbene si svolga in via stragiudiziale . Il terzo (banca) diventa custode del credito e risponde come custode ai sensi dell’art. 546 c.p.c.
- Il periodo di sessanta giorni ha funzione di cattura: tutte le somme accreditate sul conto in quel lasso di tempo sono bloccate e devono essere versate all’Agente .
- Dal 1° gennaio 2026 gli artt. 72 e 72‑bis sono sostituiti dagli artt. 169–176 del D.Lgs. 33/2025 senza modificare la sostanza del vincolo.
Questa sentenza ha suscitato allarme perché esclude la possibilità di sottrarsi al pignoramento semplicemente azzerando il conto prima della notifica; anche i bonifici futuri saranno prelevati entro sessanta giorni.
Altri orientamenti rilevanti
- Cass. civ., 16 novembre 2025 n. 30214 – Sebbene non sia disponibile il testo integrale, l’ordinanza ha ribadito che se il terzo non paga entro i sessanta giorni, il pignoramento perde automaticamente efficacia. L’Agente deve quindi procedere al pignoramento nelle forme ordinarie, senza bisogno di un provvedimento giudiziale. Questo principio, ricavato anche da precedenti (Cass. 20294/2011), tutela il debitore quando la banca o il datore di lavoro non adempie.
- Cass. civ., ord. 26549/2021 – La Corte ha affermato che la procedura ex art. 72‑bis, pur essendo stragiudiziale, è parte dell’esecuzione forzata; non è richiesta la dichiarazione di quantità del terzo prevista dall’art. 547 c.p.c., ma la sua inottemperanza lo espone a responsabilità. Il giudice ordinario ha giurisdizione per le opposizioni relative a vizi formali dell’atto di pignoramento.
- Cass. civ. 2857/2015 e 26830/2017 – Queste decisioni hanno precisato che l’atto di pignoramento esattoriale deve essere notificato sia al debitore che al terzo; la notifica al solo terzo è invalida. Hanno inoltre confermato che il pignoramento perde efficacia se l’Agente non agisce entro un anno dalla notifica della cartella.
- Corte costituzionale – La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimità della procedura speciale, a condizione che siano rispettati i limiti di pignorabilità e la tutela del minimo vitale; il legislatore ha adeguato la disciplina con l’art. 72‑ter e successivamente con l’art. 171.
Altre norme rilevanti
Art. 48‑bis D.P.R. 602/1973 – Verifica inadempimenti e blocco pagamenti
Prima di effettuare pagamenti sopra una certa soglia, le pubbliche amministrazioni devono verificare se il beneficiario ha debiti con l’erario. La Legge di bilancio 2018 ha abbassato la soglia da 10.000 € a 5.000 € e ha aumentato da 30 a 60 giorni il periodo di sospensione del pagamento . Se l’Agente della riscossione comunica l’intenzione di procedere al pignoramento, il pagamento è sospeso; decorso il termine, la PA può corrispondere la somma . Questa procedura è distinta dal pignoramento speciale ma spesso costituisce l’anticamera del blocco del conto.
Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199) e rottamazione‑quinquies
La Legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies, ossia la possibilità di estinguere i debiti affidati alla riscossione fino al 30 giugno 2025 senza pagamento di sanzioni e interessi. I commi 82–101 dell’art. 1 prevedono che il contribuente possa presentare domanda entro il 30 giugno 2026; l’Agente comunicherà gli importi dovuti entro il 30 settembre 2026. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione (31 dicembre 2026) o in rate fino a cinque anni. Durante la procedura le azioni esecutive sono sospese; se il contribuente paga la prima rata, il pignoramento viene estinto (salvo che le somme siano già state assegnate). Sebbene la legge non sia replicata integralmente in questo articolo per ragioni di spazio, va sottolineato che la rottamazione rappresenta un valido strumento per liberare il conto pignorato.
Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica
Il pignoramento esattoriale del conto corrente segue fasi precise. Comprenderle aiuta a reagire tempestivamente.
1. Notifica dell’atto e blocco immediato
L’Agente della riscossione notifica simultaneamente al debitore e al terzo pignorato (banca) l’atto di pignoramento. La notifica al solo terzo è nulla secondo la Cassazione. Con la notifica:
- Decorrono i 60 giorni concessi al terzo per eseguire l’ordine di pagamento .
- La banca blocca il saldo disponibile: tutte le somme presenti e i bonifici futuri nei sessanta giorni non possono essere utilizzati dal debitore . Eventuali movimenti in uscita saranno respinti.
- Se il pignoramento riguarda lo stipendio o la pensione, la banca può trattenere solo la parte pignorabile in base ai limiti di legge (un decimo, un settimo o un quinto). L’ultimo stipendio accreditato resta disponibile .
2. Adempimento del terzo e versamento all’Agente
La banca o il datore di lavoro deve versare all’Agente della riscossione:
- Entro 60 giorni dalla notifica le somme già maturate prima della notifica . Ad esempio, se al momento del pignoramento il conto presenta un saldo di 3.000 €, la banca deve versarlo (nei limiti di impignorabilità) entro sessanta giorni.
- Alle scadenze future le somme che matureranno successivamente (stipendi, interessi, canoni). Queste somme rientrano nel periodo di cattura e devono essere versate fino a concorrenza del credito .
Dopo aver versato le somme, la banca comunica all’Agente e al debitore l’avvenuto pagamento. Se l’importo del debito è coperto, il pignoramento si estingue; in caso contrario, l’Agente può procedere con ulteriori esecuzioni.
3. Inottemperanza del terzo e perdita di efficacia
Se il terzo non paga entro i 60 giorni, il pignoramento perde efficacia e l’Agente deve procedere al pignoramento ordinario davanti al giudice. Secondo la Cassazione, la perdita di efficacia è automatica e non richiede opposizioni . L’Agente deve notificare un nuovo atto di pignoramento secondo le forme degli artt. 543 ss. c.p.c.
Per questo motivo, il debitore ha interesse a monitorare se la banca o il datore di lavoro versano puntualmente; l’inerzia del terzo può infatti far cessare il vincolo.
4. Comunicazioni al debitore e al giudice (eventuale)
Nel pignoramento speciale non è previsto un fascicolo presso il giudice dell’esecuzione. Tuttavia:
- Se il terzo non paga, l’Agente dovrà depositare il fascicolo per procedere all’esecuzione ordinaria; a quel punto il giudice controllerà la regolarità del pignoramento.
- Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi davanti al giudice competente (tribunale o giudice di pace) per far valere vizi dell’atto o dell’iscrizione a ruolo.
5. Termini e sospensioni
- Termine di un anno: l’Agente deve iniziare l’esecuzione entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, altrimenti il pignoramento è nullo (art. 50 D.P.R. 602/1973). Questo termine non è sospeso dalla presentazione di richieste di rateazione, salvo quando la norma lo prevede espressamente.
- Sospensione per rateazione o rottamazione: la presentazione di una domanda di rateazione o di rottamazione‑quinquies sospende l’avvio di nuove azioni esecutive. Se la domanda è accolta e il debitore paga la prima rata, le procedure pendenti sono estinte. In caso di decadenza dal piano, l’Agente può riprendere l’esecuzione.
- Sospensione nelle procedure di sovraindebitamento: con l’apertura della procedura di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo o liquidazione del patrimonio) il tribunale dispone la sospensione delle azioni esecutive individuali ai sensi della L. 3/2012 e del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Il pignoramento del conto corrente resta sospeso fino all’omologazione del piano e alla ripartizione delle somme.
6. Diritti del contribuente e obblighi dell’Agente
- Trasparenza e motivazione: l’atto di pignoramento deve indicare la somma iscritta a ruolo, gli interessi e le sanzioni. Se l’atto non contiene questi elementi o non riporta l’identità del debitore, può essere annullato.
- Notifica regolare: la notifica deve essere eseguita secondo la legge; eventuali vizi (omessa notifica dell’avviso di accertamento, errata indicazione dell’indirizzo) possono essere fatti valere con opposizione.
- Esigibilità del credito: il pignoramento non può essere avviato per somme non esigibili (ad esempio, debiti prescritti o oggetto di sospensione). Il debitore può eccepire la prescrizione o l’illegittima iscrizione a ruolo.
- Rispetto dei limiti di pignorabilità: la banca e l’Agente devono rispettare i limiti di legge sugli stipendi e sulle pensioni. Se viene prelevata una quota superiore, il debitore può chiedere la restituzione.
Difese e strategie legali per sbloccare il conto
1. Opposizioni giudiziali
a) Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
Serve a contestare il diritto dell’Agente di procedere all’esecuzione. È utilizzabile quando:
- la cartella di pagamento non è stata validamente notificata;
- il debito è prescritto o già pagato;
- non esiste un titolo esecutivo valido.
L’opposizione deve essere proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento presso terzi. Il giudice può sospendere l’esecuzione e successivamente dichiarare l’estinzione del pignoramento.
b) Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
È lo strumento per contestare vizi formali dell’atto di pignoramento, ad esempio:
- omissione o errore nell’indicazione del numero di ruolo o delle somme;
- mancata sottoscrizione dell’atto da parte del funzionario competente;
- notifica al solo terzo senza comunicazione al debitore.
L’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto e permette al giudice di annullare il pignoramento.
c) Opposizione tributaria
Se la contestazione riguarda la legittimità della cartella o dell’avviso di accertamento, il contribuente può proporre ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica. L’istanza di sospensione dell’esecutività, se accolta, blocca il pignoramento del conto.
2. Domanda di rateazione e definizione agevolata
Il contribuente può chiedere la rateazione del debito alla riscossione (fino a 120 rate mensili per importi elevati). La domanda determina la sospensione dell’esecuzione; se il piano è concesso e il debitore paga la prima rata, il pignoramento si estingue. In caso di decadenza dal piano, l’Agente può riprendere le azioni esecutive.
La rottamazione‑quinquies 2026, introdotta dalla Legge 199/2025, consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione fino al 30 giugno 2025 senza interessi e sanzioni. Presentando domanda entro il 30 giugno 2026 e pagando la prima rata entro il 30 settembre 2026, il pignoramento viene sospeso. Se il debitore versa tutte le rate, il pignoramento è definitivamente cancellato.
3. Procedura di sovraindebitamento (L. 3/2012 e Codice della crisi)
Per le persone fisiche sovraindebitate, i professionisti, gli imprenditori agricoli e le start‑up innovative è possibile accedere agli strumenti di composizione della crisi:
- Piano del consumatore: rivolto a consumatori privi di attività imprenditoriale; consente di pagare i debiti in modo sostenibile, prevedendo la falcidia dei debiti fiscali con il consenso del giudice. Dopo il deposito della proposta il giudice può sospendere tutte le azioni esecutive, incluso il pignoramento del conto.
- Accordo di composizione della crisi: riservato ai debitori non fallibili (professionisti, imprenditori agricoli, start‑up). Prevede la ristrutturazione dei debiti con un accordo omologato dal tribunale; la procedura sospende le esecuzioni in corso.
- Liquidazione controllata: permette al debitore di liquidare il proprio patrimonio per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione. Anche in questo caso le azioni esecutive sono sospese.
L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, può assistere nella predisposizione del piano e nella richiesta di sospensione.
4. Impugnazione per violazione dei limiti di pignorabilità
Se l’Agente o la banca prelevano somme oltre i limiti fissati dall’art. 72‑ter (ora art. 171) o dall’art. 545 c.p.c., il debitore può chiedere la restituzione. Ad esempio, se su una pensione di 1.200 € la banca trattiene 400 €, superando il quinto, è possibile ottenere la restituzione dell’eccedenza.
5. Trattative e piani di rientro
In molti casi è possibile negoziare direttamente con l’Agente un pagamento dilazionato con rinuncia al pignoramento. L’avv. Monardo e il suo team favoriscono trattative mirate, presentando documentazione sullo stato patrimoniale e proponendo un piano di rientro compatibile con le condizioni del debitore. Le trattative possono anche riguardare i creditori privati, che spesso accettano soluzioni transattive per evitare lunghe procedure.
6. Errori da evitare
- Trascurare i termini: non impugnare entro 20 o 60 giorni può precludere la difesa.
- Ignorare la notifica: molti debitori scoprono il pignoramento solo quando il conto è bloccato; è fondamentale ritirare sempre la posta raccomandata e gli atti dell’Agenzia.
- Azzerare il conto prima della notifica: secondo la Cassazione le somme future sono comunque pignorate ; svuotare il conto non serve a evitare il prelievo.
- Non comunicare con la banca: è consigliabile informare la banca della volontà di contestare l’atto per evitare prelievi eccessivi e richiedere che vengano rispettati i limiti di impignorabilità.
- Ignorare le definizioni agevolate: rinunciare a rottamazione, rateazioni o sovraindebitamento può comportare l’esecuzione forzata di importi maggiori.
Strumenti alternativi alla riscossione coattiva
Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse forme di definizione agevolata dei debiti fiscali (rottamazione‑ter, quater e ora quinquies). Pur differendo nei dettagli, presentano alcuni tratti comuni:
- Consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza sanzioni né interessi di mora.
- Prevedono il pagamento in un’unica soluzione o in rate fino a cinque anni.
- Sospendono le azioni esecutive dalla data di presentazione della domanda fino alla scadenza della prima rata.
Per aderire occorre presentare la domanda sul sito di Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro la scadenza prevista e indicare le cartelle o gli avvisi che si intendono definire. L’agente comunicherà l’esito e le somme dovute; il pagamento della prima rata determina l’effetto liberatorio. Se il debitore non paga una rata, decade dal beneficio e vengono riattivate le azioni esecutive.
Transazioni fiscali e accordi con l’Amministrazione
La transazione fiscale è uno strumento previsto dal Codice della crisi d’impresa (art. 63 C.C.I.I.) e consente di ridurre il debito tributario nell’ambito di procedure concorsuali (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti). Per le piccole imprese e i consumatori esiste la transazione con l’Agente nell’ambito del sovraindebitamento.
Un altro strumento è l’accertamento con adesione o la definizione in autotutela: se il debitore dimostra che il debito iscritto a ruolo è frutto di un errore, può chiedere all’ufficio di correggerlo e sospendere il pignoramento.
Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione
Gli strumenti di composizione della crisi previsti dalla L. 3/2012 e dal Codice della crisi offrono una via d’uscita definitiva ai debitori onesti ma sovraindebitati. Il piano del consumatore consente di proporre al giudice un programma di pagamento commisurato alle proprie possibilità. L’omologazione del piano comporta l’esdebitazione al termine del pagamento. L’accordo di ristrutturazione coinvolge anche l’Agenzia delle Entrate e gli altri creditori; se approvato, obbliga i creditori a rispettare il piano. In entrambi i casi le esecuzioni individuali sono sospese.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Norme principali sul pignoramento esattoriale
| Normativa | Sintesi | Citazione |
|---|---|---|
| Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 | Procedura stragiudiziale di pignoramento dei crediti verso terzi. L’atto ordina al terzo di pagare all’Agente le somme dovute al debitore entro 60 giorni per i crediti maturati e alle scadenze per i futuri crediti. Redatto da dipendenti non abilitati. | |
| Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 | Limiti di pignorabilità di stipendi, salari e pensioni: un decimo fino a € 2.500; un settimo da € 2.500 a € 5.000; oltre € 5.000 si applica la quota di un quinto; l’ultimo stipendio accreditato è impignorabile; l’Agenzia accede ai dati INPS. | |
| Art. 545 c.p.c. | Crediti impignorabili e limiti generali: stipendio e pensione pignorabili entro un quinto; impignorabile il doppio dell’assegno sociale per le pensioni; somme accreditate sul conto pignorabili solo oltre il triplo dell’assegno sociale se accreditate prima del pignoramento. | |
| Art. 169 D.Lgs. 33/2025 | Pignoramento di fitti o pigioni: ordina all’inquilino di pagare all’Agente i canoni scaduti entro 15 giorni e quelli futuri fino alla concorrenza del credito. | |
| Art. 170 D.Lgs. 33/2025 | Pignoramento dei crediti verso terzi: conferma l’ordine di pagamento entro 60 giorni per crediti maturati e alle scadenze per crediti futuri; l’atto può essere redatto da dipendenti non abilitati e non è soggetto all’annotazione ex art. 234. | |
| Art. 171 D.Lgs. 33/2025 | Limiti di pignorabilità: un decimo fino a € 2.500; un settimo da € 2.500 a € 5.000; oltre € 5.000 si applica il limite di un quinto; ultimo emolumento non pignorato; accesso ai dati INPS. | |
| Cass. 28520/2025 | La banca deve versare all’Agente non solo il saldo esistente al momento della notifica, ma anche le somme che maturano nei 60 giorni successivi; il pignoramento speciale è un’esecuzione coattiva a tutti gli effetti. |
Tabella 2 – Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni
| Reddito mensile (netto) | Quota pignorabile dall’Agente (art. 171) | Note |
|---|---|---|
| Fino a € 2.500 | 1/10 | Il terzo trattiene il 10% e lo versa all’Agente; l’ultimo stipendio accreditato non può essere bloccato . |
| Oltre € 2.500 e fino a € 5.000 | 1/7 | Applicabile a stipendi, salari e indennità di licenziamento . |
| Oltre € 5.000 | 1/5 | Si applica la quota prevista dall’art. 545 c.p.c.; se le somme sono accreditate sul conto, il limite vale sul saldo eccedente . |
| Pensioni | Impignorabile il doppio dell’assegno sociale (circa € 546 × 2 = € 1.092) e comunque non meno di € 1.000; la parte eccedente segue le aliquote sopra. | Art. 545 c.p.c.; aggiornato all’importo dell’assegno sociale 2026 . |
Tabella 3 – Termini principali
| Evento | Termine | Effetto |
|---|---|---|
| Notifica atto di pignoramento | Giorno 0 | Il terzo (banca) deve bloccare le somme e il debitore può proporre opposizione entro 20/60 giorni. |
| Pagamento del terzo | 60 giorni dalla notifica | Il terzo versa le somme maturate; se non paga, il pignoramento perde efficacia . |
| Notifica cartella di pagamento | Un anno per iniziare l’esecuzione | Se l’Agente non agisce entro un anno, l’esecuzione è nulla. |
| Domanda di rateazione | Variabile (fino a 120 rate) | Sospende le azioni esecutive fino al pagamento della prima rata. |
| Domanda di rottamazione‑quinquies | Entro 30 giugno 2026 | Sospende le azioni esecutive e consente di estinguere il debito senza sanzioni. |
| Domanda di sovraindebitamento | Prima dell’omologazione | La presentazione sospende le esecuzioni; l’omologazione annulla il debito residuo. |
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate?
È una procedura con cui l’Agente della riscossione ordina alla banca di versare le somme presenti sul conto e quelle che matureranno nei sessanta giorni successivi per soddisfare un debito fiscale. È disciplinato dall’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 e, dal 2026, dagli artt. 170 ss. del D.Lgs. 33/2025. - La banca può prelevare tutto il mio saldo?
No. Devono essere rispettati i limiti di impignorabilità degli stipendi e delle pensioni (un decimo, un settimo o un quinto). Inoltre l’ultimo stipendio o pensione accreditata sul conto non può essere pignorato . Se sul conto sono presenti risparmi derivanti da entrate non soggette a limiti (es. proventi di vendita), la banca può trattenerli nei limiti del credito. - Posso prelevare i miei soldi dopo la notifica?
Dopo la notifica del pignoramento la banca deve bloccare le somme; eventuali prelievi non autorizzati possono costituire illecito della banca. Solo se il terzo non versa entro 60 giorni e il pignoramento perde efficacia, il blocco viene meno. - Cosa succede se il conto era a zero al momento della notifica?
Secondo la Cassazione n. 28520/2025, l’atto di pignoramento copre anche le somme future: la banca deve trattenere e versare all’Agente le somme accreditate nei sessanta giorni successivi . Dunque svuotare il conto non evita il prelievo. - Il pignoramento deve essere notificato anche a me?
Sì. La notifica deve essere fatta al debitore e al terzo; se manca la notifica al debitore l’atto è nullo e può essere annullato con opposizione. - Quanto tempo ho per oppormi?
L’opposizione agli atti esecutivi (per vizi formali) deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica. L’opposizione all’esecuzione (per contestare il diritto dell’Agente) entro 20 giorni o, se il vizio emerge successivamente, entro il termine ordinario. Il ricorso tributario contro la cartella va presentato entro 60 giorni. - Cosa succede se la banca non paga entro 60 giorni?
Il vincolo perde efficacia; l’Agente dovrà procedere con il pignoramento ordinario. Non è necessario alcun provvedimento del giudice . - Posso chiedere la rateazione del debito dopo che è stato pignorato il conto?
Sì. La presentazione di una domanda di rateazione sospende le azioni esecutive. Se il piano è concesso e viene pagata la prima rata, il pignoramento è estinto. - La rottamazione‑quinquies vale anche per i debiti pignorati?
Sì. Presentando domanda di definizione agevolata entro il termine previsto, il pignoramento è sospeso. Se si paga la prima rata, l’Agente deve rinunciare all’esecuzione salvo le somme già assegnate. - Cosa succede se il pignoramento riguarda un conto cointestato?
La banca deve individuare la quota di spettanza del debitore pignorato. Se le somme sono liquide e identificate come appartenenti al debitore, possono essere trattenute; altrimenti occorre una divisione giudiziale. - Posso cambiare banca per evitare il pignoramento?
Spostare i fondi prima della notifica può costituire illecito se vi sono strumenti di elusione. Dopo la notifica, trasferire i fondi è vietato perché il pignoramento produce un vincolo immediato sui crediti; la banca deve impedirlo. - Il conto di un minore o di un incapace può essere pignorato?
Il minore non risponde dei debiti dei genitori; un eventuale pignoramento su un conto cointestato con un minore è illegittimo e può essere annullato. Tuttavia, se il minore è intestatario di un reddito proprio (es. rendita), tale reddito è pignorabile nei limiti di legge. - Le carte prepagate e i conti di moneta elettronica possono essere pignorati?
Sì. Sono considerati conti di pagamento e i crediti che il titolare vanta verso l’istituto emittente sono pignorabili secondo l’art. 72‑bis e l’art. 170. Tuttavia, i limiti di impignorabilità sullo stipendio si applicano anche alle somme accreditate su carte ricaricabili. - Posso oppormi se il debito è stato estinto per prescrizione?
Sì. La prescrizione è una causa di estinzione del credito. L’opposizione all’esecuzione può essere proposta eccependo che il debito tributario è prescritto (in genere 10 anni per le imposte erariali, 5 anni per le sanzioni). Se il giudice accoglie l’eccezione, il pignoramento è annullato. - Come funziona il pignoramento dello stipendio?
L’Agente notifica l’atto al datore di lavoro. Il datore trattiene dal netto le aliquote previste (1/10 o 1/7 o 1/5) e versa mensilmente l’importo all’Agente. L’ultimo stipendio maturato prima della notifica non può essere trattenuto . - Quanto dura il pignoramento?
Il pignoramento speciale perde efficacia se il terzo non paga entro 60 giorni. Se paga parzialmente, dura fino a concorrenza del credito. Nelle esecuzioni ordinarie, il pignoramento perde efficacia se entro duecento giorni non è stato effettuato il primo incanto (art. 150 D.Lgs. 33/2025). Per gli stipendi, il prelievo continua fino al soddisfacimento del debito. - È possibile conciliare con l’Agenzia per un importo ridotto?
L’Agente non può ridurre autonomamente l’imposta; può però concedere piani di rateazione. Riduzioni sono possibili attraverso definizioni agevolate (rottamazioni) o transazioni fiscali nell’ambito di procedure concorsuali. - Che cosa succede se percepisco solo redditi da lavoro autonomo?
Anche i compensi professionali possono essere pignorati: l’Agente notifica l’atto al committente che deve versare quanto dovuto al professionista nei limiti dell’art. 170. Non si applicano i limiti di un decimo o un settimo, ma quelli ordinari di un quinto previsti dall’art. 545 c.p.c. - Dopo aver saldato il debito posso chiedere la cancellazione delle segnalazioni?
Sì. Una volta estinto il debito e revocato il pignoramento, il contribuente può chiedere la cancellazione di eventuali ipoteche iscritte dall’Agente e la cancellazione dalle banche dati dei protesti e dei cattivi pagatori. - Perché rivolgersi a un professionista?
Le procedure di opposizione e gli strumenti di definizione sono complessi. Un professionista esperto può individuare i vizi dell’atto, proporre la strategia più efficace (ricorso, rateazione, rottamazione o sovraindebitamento) e tutelare il debitore dinanzi ai giudici e all’Agenzia. L’avv. Monardo, con il suo team di avvocati e commercialisti, offre assistenza completa in tutta Italia.
Simulazioni pratiche
Esempio 1 – Blocco del conto corrente con saldo positivo
Scenario: Mario ha un debito fiscale di 8.000 €. Il 15 gennaio 2026 riceve la notifica dell’atto di pignoramento ex art. 170. Il suo conto corrente presenta un saldo di 3.500 €, proveniente da risparmi personali, e lo stipendio netto di 2.200 € accreditato ogni 27 del mese.
Procedura:
- Blocco immediato: la banca congela i 3.500 € sul conto e attende istruzioni. Mario non può utilizzare il denaro.
- Versamento entro 60 giorni: entro il 16 marzo 2026 la banca deve versare all’Agente l’importo pignorabile. Poiché non si tratta di stipendio, la banca può versare l’intero saldo di 3.500 €.
- Stipendi futuri: lo stipendio di 2.200 € accreditato il 27 gennaio rientra nel periodo di cattura. Trattandosi di retribuzione, è pignorabile solo fino a 1/10 (220 €), poiché rientra nella fascia fino a 2.500 € . La banca deve versare 220 € e lasciare a Mario il restante 1.980 €.
- Saldo del debito: dopo aver versato 3.500 € + 220 € = 3.720 €, il debito residuo di Mario è 4.280 €. Se la banca versa anche i successivi 220 € dello stipendio di febbraio, il debito residuo sarà 4.060 €. Decorso il termine di 60 giorni, se il debito non è saldato, l’Agente potrà procedere con pignoramento ordinario oppure Mario potrà chiedere la rateazione o aderire alla rottamazione.
Lezione: azzerare il conto prima della notifica non avrebbe evitato il prelievo; la banca avrebbe trattenuto lo stipendio dei due mesi successivi. Mario può però bloccare il pignoramento impugnando l’atto o chiedendo la rateazione.
Esempio 2 – Pignoramento di pensione con limiti
Scenario: Carla riceve una pensione mensile di 1.300 €. Ha un debito di 5.000 € con l’Erario. Il 1° febbraio 2026 le viene notificato l’atto di pignoramento.
Regole:
- Pensione impignorabile fino a 1.000 € (doppio assegno sociale) ; l’eccedenza di 300 € è pignorabile.
- Nel pignoramento esattoriale, per importi fino a 2.500 € si applica l’aliquota di un decimo .
Calcolo:
- La parte impignorabile della pensione è 1.000 €.
- L’eccedenza di 300 € è pignorabile fino a un decimo: 30 €.
- La banca versa all’Agente 30 € al mese fino a concorrenza del debito.
- Carla può utilizzare liberamente i restanti 1.270 €.
Nota: se sul conto sono presenti risparmi accumulati, questi sono pignorabili oltre il triplo dell’assegno sociale; ad esempio, se Carla ha 5.000 € sul conto, la banca può trattenere l’importo eccedente 1.638 € (546 € × 3) .
Esempio 3 – Sospensione grazie alla rottamazione‑quinquies
Scenario: Giovanni ha ricevuto diverse cartelle per un totale di 20.000 €. Il 10 maggio 2026 l’Agente notifica un pignoramento del conto. Giovanni presenta domanda di rottamazione‑quinquies il 20 maggio 2026.
Effetti:
- La presentazione della domanda sospende il pignoramento. La banca non deve più versare le somme all’Agente fino alla comunicazione dell’ammontare dovuto.
- L’Agente invierà a Giovanni, entro il 30 settembre 2026, un prospetto degli importi da pagare senza interessi e sanzioni.
- Se Giovanni paga la prima rata entro il 31 ottobre 2026, il pignoramento viene estinto. Se non paga, il pignoramento riprende.
Suggerimento: Giovanni dovrebbe comunque verificare la correttezza dell’atto e valutare se presentare un’opposizione per contestare il titolo. La rottamazione è uno strumento utile ma non risolve eventuali vizi della procedura.
Conclusioni: difendi subito il tuo conto
Il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate è una procedura rapida e pericolosa: in pochi giorni il saldo può essere congelato e le somme future trattenute. La normativa, tuttavia, offre al debitore strumenti di difesa: opposizioni, rateazioni, rottamazioni e procedure di sovraindebitamento. Le recenti sentenze della Cassazione hanno chiarito che il pignoramento speciale è efficace solo se il terzo versa entro sessanta giorni e che la banca deve trattenere anche le somme future . Dal 1° gennaio 2026 le nuove norme del Testo Unico della riscossione (artt. 169–176) confermano la disciplina, introducendo limiti di pignorabilità ancora più stringenti .
Per non subire passivamente il blocco del conto è fondamentale agire tempestivamente: verificare la regolarità della notifica, contestare i vizi, chiedere la rateazione o aderire alla rottamazione, o avviare una procedura di sovraindebitamento. Ogni situazione è diversa e richiede una strategia specifica.
Come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team possono aiutarti
- Analizzano l’atto di pignoramento e individuano subito i vizi formali o sostanziali per proporre opposizioni efficaci.
- Negoziano con l’Agente rateazioni e piani di rientro o assistono nell’adesione alle rottamazioni.
- Predispongono le procedure di sovraindebitamento come gestori accreditati, ottenendo la sospensione delle esecuzioni.
- Difendono il contribuente nelle sedi giudiziarie competenti (Corte di giustizia tributaria, tribunale ordinario e Corte di Cassazione).
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