INTRODUZIONE
L’ingiunzione di pagamento europea (IPE) è un istituto nato per agevolare il recupero di crediti pecuniari non contestati nel contesto dell’Unione. Può sembrare un meccanismo burocratico lontano dalla vita quotidiana, ma per chi la riceve rappresenta un vero shock: in pochi giorni si ritrova un titolo esecutivo valido in tutta l’UE, con il rischio concreto di pignoramenti, ipoteche, blocchi dei conti correnti e danni reputazionali. In questa fase è facile compiere errori: ignorare la comunicazione, confondere l’IPE con un decreto ingiuntivo italiano, affidarsi a modelli scaricati su internet o non rispettare le rigide scadenze può comportare la perdita del diritto di difesa e l’esecuzione forzata del patrimonio.
Lo scopo di questo articolo è fornire una guida dettagliata e aggiornata (novembre 2025) su cos’è l’ingiunzione di pagamento europea e come impugnarla efficacemente. Illustreremo il quadro normativo (Regolamento CE 1896/2006 e successive modifiche, Regolamento UE 2015/2421, Regolamento CE 1393/2007, Codice di procedura civile italiano e Codice della crisi d’impresa), le pronunce più recenti della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Cassazione italiana e i rimedi a disposizione del debitore per sospendere, annullare o definire il debito.
L’articolo è concepito dal punto di vista del debitore o contribuente, con linguaggio chiaro e taglio pratico. Tratteremo le strategie per opporsi all’IPE, le alternative come rottamazioni e definizioni agevolate, i piani del consumatore e la procedura di esdebitazione per gli incapienti. Concluderemo con esempi numerici, domande frequenti e tabelle riepilogative per facilitare la consultazione.
Chi siamo
Lo Studio Legale Monardo & Partners è specializzato in diritto bancario, tributario e crisi da sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. È gestore della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. L’esperienza maturata in migliaia di casi consente allo Studio di offrire analisi personalizzate dell’atto, ricorsi contro ingiunzioni e cartelle, sospensioni delle azioni esecutive, trattative con creditori e piani di rientro, oltre a soluzioni giudiziali e stragiudiziali.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Fonti europee e italiane
L’ingiunzione di pagamento europea è disciplinata principalmente dal Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che ha istituito un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento per i crediti pecuniari non contestati. L’obiettivo dichiarato del regolamento è “semplificare, accelerare e ridurre i costi” delle controversie transfrontaliere relative a crediti pecuniari non contestati e garantirne la libera circolazione negli Stati membri senza necessità di exequatur . La procedura è stata modificata dal Regolamento (UE) 2015/2421 del 16 dicembre 2015, entrato in vigore il 14 luglio 2017, che ha aggiornato alcuni articoli (tra cui 7, 17, 25, 30 e 31) semplificando le notifiche elettroniche e alzando il limite di valore per le controversie di modesta entità . Tuttavia l’impianto dell’IPE è rimasto invariato.
Altri atti europei rilevanti sono:
- Regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, che disciplina la notifica dell’IPE al debitore e gli conferisce il diritto di rifiutare atti non redatti in una lingua comprensibile o ufficiale nel proprio Stato .
- Sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C‑389/23 “Bulgarfrukt” (5 dicembre 2024): la Corte ha dichiarato che, se un’ingiunzione di pagamento europea non è stata notificata o è stata notificata in violazione delle norme minime di notifica previste dal Regolamento n. 1896/2006, il giudice investito del ricorso deve dichiararne la nullità . Questa pronuncia rafforza il diritto del debitore a una notifica conforme e chiarisce che i tribunali nazionali possono annullare l’IPE quando la notifica è irregolare.
A livello nazionale, non esiste una legge di attuazione specifica perché i regolamenti europei sono direttamente applicabili. Tuttavia vi sono norme del codice di procedura civile (c.p.c.) e del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I.) che si interfacciano con l’IPE: ad esempio, l’opposizione a IPE prosegue secondo il rito ordinario di cognizione previsto dagli artt. 163 ss. c.p.c., come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2019 . Altre norme nazionali rilevanti sono gli articoli 615 ss. c.p.c. per l’opposizione all’esecuzione e le disposizioni del C.C.I.I. che offrono strumenti alternativi al pagamento integrale del debito (piano del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione, ecc.).
1.2 Natura giuridica dell’IPE
L’IPE è un procedimento monitorio puro attenuato: il giudice emette l’ingiunzione basandosi solo sulle informazioni fornite dal creditore, senza un vero contraddittorio preventivo e senza richiedere la prova scritta del credito . La domanda si presenta mediante moduli standard (modulo A per la richiesta e modulo F per l’opposizione) reperibili sul portale europeo e-Justice. Il giudice verifica la competenza giurisdizionale, la natura transfrontaliera, la non manifesta infondatezza della pretesa e la completezza dei dati, ma non svolge un’istruttoria probatoria nel merito . Per questo l’IPE è “sospensivamente condizionata”: se il debitore rimane inerte, l’ingiunzione diventa esecutiva e circola negli altri Stati membri senza exequatur; se propone opposizione entro 30 giorni, l’ingiunzione viene caducata e il giudizio prosegue secondo il rito ordinario .
Il Regolamento 1896/2006 prevede che l’IPE sia valida per controversie civili e commerciali transfrontaliere. L’art. 3 definisce la transnazionalità come la situazione in cui almeno una delle parti sia domiciliata o abbia la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito . Sono escluse le materie fiscali, doganali e amministrative, le procedure fallimentari, i diritti patrimoniali derivanti dal regime matrimoniale, testamenti e successioni, obbligazioni alimentari e altre materie indicate all’art. 2.
Il procedimento è facoltativo e alternativo ai rimedi nazionali: il creditore può scegliere l’IPE o il decreto ingiuntivo italiano. La decisione dipende da vari fattori (costi, necessità di un titolo circolante in più Stati, prova documentale, ecc.). L’uso dell’IPE è ancora ridotto in Italia, in parte per la scarsa conoscenza dell’istituto e in parte perché i creditori preferiscono il procedimento nazionale, come osservato da dottrina e prassi .
1.3 Differenze tra ingiunzione europea e decreto ingiuntivo italiano
È utile evidenziare le principali differenze tra l’IPE e il decreto ingiuntivo nazionale, poiché molti debitori pensano di essere di fronte a un provvedimento assimilabile.
| Aspetto | Ingiunzione europea | Decreto ingiuntivo italiano |
|---|---|---|
| Normativa | Reg. (CE) 1896/2006 e s.m.i.; Reg. (UE) 2015/2421; Reg. (CE) 1393/2007 | Artt. 633–656 c.p.c. |
| Prova del credito | Non è richiesta prova scritta; il creditore deve solo descrivere le prove nel modulo | Necessaria prova scritta del credito (fatture, contratti, estratti conto) ex art. 633 c.p.c. |
| Contraddittorio | Assente nella fase iniziale; il giudice decide inaudita altera parte; l’atto diventa esecutivo solo se il debitore non presenta opposizione | Il decreto ingiuntivo viene emesso ex parte, ma la legge prevede la possibilità di richiedere la provvisoria esecutività; il debitore può opporsi entro 40 giorni e il titolo resta provvisoriamente efficace salvo sospensione ex art. 649 c.p.c. |
| Notifica | Effettuata secondo le modalità del Reg. 1393/2007; deve essere accompagnata dal modulo per l’opposizione; il debitore ha diritto a ricevere l’atto in una lingua che comprenda | La notifica avviene tramite ufficiale giudiziario, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi previsti dal c.p.c.; non sono previsti moduli standard |
| Termine per l’opposizione | 30 giorni dalla notifica | 40 giorni (salvo riduzioni o aumenti previsti dalla legge) |
| Effetti dell’opposizione | L’ingiunzione è caducata; la causa prosegue secondo le norme processuali ordinarie dello Stato d’origine; l’IPE non ha più effetto | Il decreto ingiuntivo resta provvisoriamente efficace salvo sospensione; l’opponente assume il ruolo di attore e deve dimostrare l’inesistenza del credito |
| Esecutività | Se non c’è opposizione, l’IPE diventa esecutiva in tutti gli Stati membri (tranne la Danimarca) senza exequatur | Deve essere dichiarata esecutiva dal giudice; non ha efficacia transfrontaliera senza ulteriori procedure |
| Assistenza legale | Non obbligatoria per la domanda; il debitore può presentare opposizione senza avvocato ; l’assistenza diventa necessaria nella fase di merito | L’assistenza legale è necessaria sia per la domanda (in genere tramite avvocato) sia per l’opposizione |
1.4 Giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte di giustizia
1.4.1 Cassazione, Sezioni Unite, 31 gennaio 2019, n. 2840
La sentenza n. 2840/2019 delle Sezioni Unite ha dato un’interpretazione organica del procedimento d’ingiunzione europeo. La Corte ha affermato che, dopo l’opposizione, la causa deve proseguire secondo le norme di procedura civile ordinaria dello Stato d’origine e davanti allo stesso giudice che aveva emesso l’IPE . Il tribunale non può convertire la procedura in opposizione a decreto ingiuntivo nazionale: l’IPE è istituto autonomo e non assimilabile al decreto ingiuntivo. La Corte ha richiamato il considerando 24 e gli artt. 12, par. 4, lett. c) e 17 del Regolamento 1896/2006, che prevedono la continuazione automatica del processo dopo l’opposizione . È stato ribadito che l’assistenza tecnica non è richiesta per proporre l’opposizione ma diventa indispensabile nella fase di merito, quando si applicano le regole ordinarie .
Questa pronuncia ha chiarito che l’IPE non richiede l’allegazione di prove e che la descrizione delle prove serve solo a consentire al debitore di valutare se opporsi . La Suprema Corte ha sottolineato la natura “pura attenuata” del procedimento e il fatto che la mancata opposizione nel termine di 30 giorni è la condizione per l’esecutività .
1.4.2 Cassazione, Sezione I civile, ordinanza 14 aprile 2025, n. 9549 (piano del consumatore)
Questa ordinanza, relativa al piano del consumatore (non all’IPE, ma rilevante per le alternative al pagamento integrale), ha stabilito che il piano del consumatore non è assimilabile né al concordato preventivo né al concordato minore. La Corte ha ribadito che la natura della procedura è giurisdizionale e che la valutazione di merito del giudice sostituisce il voto dei creditori. Non esiste quindi un obbligo di acquisire il consenso dei creditori anche quando il piano prevede moratorie superiori all’anno o la falcidia dei crediti . Ciò rafforza l’autonomia dello strumento e conferma il principio della “seconda opportunità” per i debitori meritevoli .
1.4.3 Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C‑389/23 “Bulgarfrukt” (5 dicembre 2024)
Nel caso Bulgarfrukt (Causa C‑389/23), la Corte di giustizia è stata chiamata a chiarire le conseguenze di una notifica irregolare di un’IPE. La pronuncia afferma che le disposizioni del Regolamento 1896/2006, lette insieme al Regolamento 1393/2007, non impediscono a uno Stato membro di prevedere un mezzo di ricorso che consenta al convenuto di chiedere l’annullamento di un’IPE non notificata o notificata in violazione delle norme minime e che, in tal caso, il giudice adito è tenuto a dichiarare la nullità dell’ingiunzione . Questo principio rafforza la tutela del convenuto e conferma che la corretta notifica è requisito essenziale per l’esecutività dell’IPE.
1.5 Impatto della riforma Cartabia e delle recenti norme processuali (2022‑2025)
La riforma del processo civile introdotta dal D.Lgs. 149/2022 (c.d. “riforma Cartabia”), in vigore dal 2023, ha inciso su molte norme del codice di procedura civile, compresi i procedimenti monitori. Sebbene la riforma riguardi primariamente il decreto ingiuntivo nazionale, gli effetti si riflettono indirettamente anche sull’IPE poiché, dopo l’opposizione, la causa prosegue secondo il rito ordinario italiano. Tra le novità rilevanti si segnalano:
- Digitalizzazione e notifiche telematiche: il nuovo art. 137 c.p.c. e il D.L. 90/2014 consentono la notificazione via PEC a soggetti muniti di domicilio digitale. Anche il Regolamento 2015/2421 ha introdotto la possibilità di notificare l’IPE per via elettronica , equiparando la notifica elettronica a quella postale.
- Riduzione dei tempi e maggiore ruolo del giudice: il processo civile è stato semplificato, riducendo i termini per le memorie difensive e la durata dell’istruttoria. Ciò può influenzare l’andamento delle cause successive all’opposizione all’IPE.
- Nuove modalità di deposito telematico: l’art. 196-novies disp. att. c.p.c., introdotto dalla riforma, disciplina l’attestazione di conformità delle copie digitali. La recente sentenza della Cassazione 27 ottobre 2025 n. 28513 (Sez. III) ha affermato che la mancanza dell’attestazione di conformità degli atti depositati non determina necessariamente l’inefficacia del pignoramento, ma costituisce una mera irregolarità . Anche se la sentenza riguarda l’esecuzione immobiliare, riflette l’attenzione della giurisprudenza verso la forma digitale degli atti.
La riforma non ha modificato direttamente l’IPE, ma il debitore deve considerare che il procedimento successivo all’opposizione si svolgerà nell’ambito del nuovo rito ordinario, con termini e modalità diversi da quelli previgenti.
2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’IPE
2.1 Domanda di ingiunzione europea
Il procedimento inizia con la domanda dell’IPE, presentata dal creditore mediante modulo standard A disponibile sul portale e-Justice. La domanda deve indicare:
- il nome e l’indirizzo delle parti;
- l’importo del credito, con eventuali interessi, spese e penali;
- una descrizione delle prove a sostegno della domanda (non è necessario allegare documenti; è sufficiente indicare se si tratta di prova scritta, testimonianza, perizia, ecc.) ;
- le ragioni della competenza giurisdizionale e la natura transfrontaliera (che almeno una parte sia domiciliata in un altro Stato membro);
- la scelta di richiedere o meno la prosecuzione del procedimento in caso di opposizione (c.d. opzione ex art. 17).
Il creditore deve dichiarare “in coscienza e in fede” che le informazioni fornite sono veritiere e che comprende che fornire dati falsi può comportare sanzioni .
2.1.1 Costi e spese di giustizia
La domanda comporta il pagamento delle spese di giustizia previste dallo Stato del giudice adito. Il Regolamento stabilisce che le spese sono determinate dalla legislazione nazionale . In Italia si applica il contributo unificato secondo il valore della causa e i diritti di cancelleria; la presentazione del modulo è soggetta a imposta di registro solo in caso di successivo deposito del provvedimento in un procedimento esecutivo. Il debitore che dovesse proporre opposizione non versa ulteriori contributi per l’opposizione stessa.
2.2 Emissione dell’ingiunzione e termine per l’opposizione
Se la domanda è regolare, il giudice emette l’ingiunzione europea entro 30 giorni dalla presentazione della domanda . L’ingiunzione deve contenere:
- l’indicazione dell’importo dovuto;
- le istruzioni per pagare o per presentare opposizione;
- l’avvertimento che l’ingiunzione è stata emessa sulla base delle sole informazioni del creditore e non verificate dal giudice ;
- il modulo standard F per l’opposizione;
- informazioni sul diritto di rifiutare un atto non tradotto nella lingua del convenuto (art. 8 Reg. 1393/2007) .
La notifica dell’IPE avviene secondo il Regolamento 1393/2007: l’atto può essere notificato per posta raccomandata, tramite autorità competente o per via elettronica. È indispensabile che il debitore riceva un testo redatto in una lingua che comprenda o una traduzione, insieme al modulo sul diritto di rifiuto .
Il termine per presentare opposizione è di 30 giorni dalla notifica . Il termine è perentorio: decorso inutilmente, l’IPE diviene esecutiva in tutti gli Stati membri, senza necessità di exequatur . La Corte di giustizia ha ribadito che un’IPE notificata in modo irregolare non diventa esecutiva e può essere annullata .
2.3 Opposizione del debitore (modulo F)
Se il debitore contesta il credito o rileva irregolarità, deve presentare opposizione mediante modulo F al giudice che ha emesso l’IPE. Caratteristiche dell’opposizione:
- Forma: è sufficiente compilare il modulo, indicando se si contesta l’intero importo o solo una parte. Non è obbligatorio motivare l’opposizione; tuttavia è buona prassi indicare i motivi per chiarire la posizione e agevolare il successivo giudizio .
- Termine: 30 giorni dalla notifica dell’IPE (in caso di notifica postale, il termine decorre dal ricevimento); la tardiva opposizione non è ammessa se non nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento (es. cause di forza maggiore).
- Assistenza legale: l’opposizione può essere presentata personalmente; l’assistenza di un avvocato diviene necessaria quando il procedimento prosegue secondo il diritto interno .
- Effetto: l’opposizione estinguE automaticamente l’IPE, che perde efficacia; il processo continua con cognizione piena se il creditore ha richiesto la prosecuzione (art. 17 Reg. 1896/2006). Se il creditore non ha optato per la prosecuzione, la domanda si estingue .
2.4 Prosecuzione del giudizio e fase di merito
Dopo l’opposizione, il giudice d’origine deve notificare al creditore la dichiarazione d’opposizione e, se il creditore ha richiesto la prosecuzione, assegnare un termine per introdurre il giudizio ordinario. Secondo le Sezioni Unite, la competenza a conoscere dell’opposizione spetta al medesimo giudice che ha emesso l’IPE . La causa proseguirà secondo le norme di procedura civile italiana (artt. 163 ss. c.p.c.) con atto di citazione, fissazione dell’udienza e istruttoria. Le regole saranno le stesse di un comune giudizio di merito: onere della prova a carico del creditore, eventuali eccezioni del debitore, possibilità di riconvenzione, ecc.
L’opposizione sospende l’efficacia del provvedimento: l’IPE non è più titolo esecutivo. Il creditore potrà chiedere misure cautelari o provvedimenti d’urgenza (es. sequestro conservativo) applicando la normativa nazionale.
2.5 Inesistenza o irregolarità della notifica
Se la notifica dell’IPE è irregolare o avviene in una lingua non comprensibile per il debitore, questi può rifiutare la notifica ai sensi del Reg. 1393/2007 oppure, se l’atto è già stato dichiarato esecutivo, può adire il giudice competente per chiedere l’annullamento. La Corte di giustizia ha riconosciuto che i tribunali nazionali devono dichiarare la nullità dell’IPE non correttamente notificata .
2.6 Esecuzione dell’IPE in Italia
Se il debitore non oppone e l’IPE diventa esecutiva, il creditore può procedere con l’esecuzione forzata in Italia. L’IPE costituisce titolo esecutivo europeo e circola senza exequatur. Per iniziare l’esecuzione, il creditore deve ottenere il certificato di esecutività (modulo G) e presentarlo all’ufficiale giudiziario insieme alla traduzione italiana. L’esecuzione si svolge secondo le regole del codice di procedura civile (pignoramento immobiliare, mobiliare, presso terzi) con le tutele previste per il debitore: opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), sospensione per gravi motivi (art. 624 c.p.c.), conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) e rateizzazione.
Un’ingiunzione europea illegittima può essere contestata anche in sede esecutiva, sollevando eccezioni di nullità, prescrizione, compensazione o inesistenza del titolo. Tuttavia è preferibile agire tempestivamente nella fase di opposizione, poiché l’esecuzione può arrecare danni immediati (pignoramento di conti, fermi amministrativi, ipoteche, ecc.).
3. Difese e strategie legali per contestare l’IPE
3.1 Motivazioni di opposizione
I motivi di opposizione possono essere formali o sostanziali. Ecco alcune ipotesi ricorrenti:
- Inesistenza del credito: il debitore ritiene che il debito non sussista o che sia stato già pagato.
- Prescrizione o decadenza: il credito è prescritto secondo la legge applicabile (es. prescrizione quinquennale per prestazioni professionali, decennale per contratti); anche se il Regolamento non richiede la prova, il giudice nazionale, nella fase di merito, applicherà la prescrizione.
- Errore di persona: la notifica è indirizzata a soggetto sbagliato o con generalità errate; può trattarsi di omonimia o di errore anagrafico.
- Incompetenza giurisdizionale: il creditore ha adito un giudice privo di competenza; ad esempio, il contratto prevede clausole di foro esclusivo o la controparte non è domiciliata nello Stato d’origine.
- Mancanza di transnazionalità: entrambe le parti risiedono nello stesso Stato, perciò non sussistono i requisiti dell’art. 3 reg. 1896/2006 .
- Irregolarità della notifica: l’atto non è stato tradotto in una lingua comprensibile, non è stato inviato il modulo sul diritto di rifiuto o è stato notificato in modo irregolare secondo il Reg. 1393/2007. La Corte di giustizia consente di chiedere la nullità in tali casi .
- Importo errato o sproporzionato: il creditore ha applicato interessi o penali oltre quanto previsto dal contratto; si può chiedere la riduzione.
- Reti abusive: il credito deriva da contratti usurari, clausole abusive o prassi scorrette (ad es. contratti di finanziamento con tassi oltre soglia).
- Diritti del consumatore: in caso di contratti conclusi da consumatori, la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive e altre norme protettive possono giustificare l’opposizione.
3.2 Strategie pratiche
- Verificare la data di notifica: calcolare i 30 giorni in modo preciso. Se la notifica avviene per posta, il termine decorre dalla ricezione; se avviene via PEC, il termine inizia dalla data di consegna.
- Controllare la lingua: se l’atto non è in italiano o non è accompagnato dal modulo sul diritto di rifiuto, valutare di rifiutare la notifica o sollevare l’irregolarità nella opposizione. La traduzione deve essere certificata e comprendere le parti essenziali (importo dovuto, motivi, avvertenze) .
- Utilizzare il modulo F correttamente: compilare tutti i campi, specificare se si contesta l’intero importo o solo una parte, allegare eventuale documentazione (ricevute di pagamento, corrispondenza, contratti). Inviare il modulo entro il termine tramite i canali indicati dal giudice (posta, PEC, deposito telematico). Conservare la prova dell’invio.
- Richiedere la sospensione dell’esecuzione: se l’IPE è stata dichiarata esecutiva e il creditore ha avviato l’esecuzione, è possibile chiedere la sospensione al giudice dell’esecuzione ex art. 615 o 624 c.p.c. allegando i motivi di opposizione e il pregiudizio imminente.
- Controllare la competenza e la legge applicabile: consultare un avvocato per verificare se il giudice d’origine era competente secondo i regolamenti UE (Bruxelles I bis, Roma I, ecc.) e se la legge applicata era corretta. In molti casi i contratti internazionali prevedono clausole di foro e di legge applicabile.
- Valutare la transazione: se il credito è fondato ma oneroso, si può proporre una transazione o un piano di rientro al creditore. La negoziazione può evitare costi processuali e danni reputazionali. Lo Studio Monardo gestisce le trattative con banche e società estere.
- Esaminare l’opzione di non prosecuzione: se il creditore non ha richiesto la prosecuzione (non ha barrato la casella nel modulo A), l’IPE si estingue automaticamente quando riceve opposizione. In tal caso il debitore potrebbe risolvere la controversia senza affrontare un giudizio di merito.
3.3 Quando ricorrere all’assistenza legale
L’assistenza di un avvocato non è obbligatoria per depositare l’opposizione, ma è fortemente consigliata. Un professionista può analizzare l’atto, individuare i vizi formali e sostanziali, predisporre un modulo completo e attendere alla fase di merito. L’avv. Monardo e il suo team offrono:
- analisi preventiva dell’atto e dei documenti allegati;
- verifica della giurisdizione e della competenza;
- redazione del modulo F e deposito nei termini;
- ricorsi d’urgenza per la sospensione dell’esecuzione;
- difesa tecnica nel giudizio di merito, con eventuali eccezioni, domande riconvenzionali e chiamate di terzi;
- trattative stragiudiziali e accordi di pagamento, se la contestazione nel merito non è conveniente.
Agire tempestivamente è fondamentale: decorsi i 30 giorni la strada dell’opposizione si chiude e l’unico rimedio diventa l’opposizione all’esecuzione (molto più costosa e rischiosa). In caso di notifica irregolare, l’assistenza legale consente di scegliere se rifiutare l’atto o impugnare l’esecutività.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento
Non sempre la contestazione dell’IPE è l’unica strada. Talvolta il debitore preferisce definire il debito in modo agevolato o accedere a strumenti di composizione della crisi previsti dal diritto italiano. Vediamo le principali opzioni, aggiornate al 2025.
4.1 Definizione agevolata delle cartelle (rottamazione)
La definizione agevolata, comunemente nota come “rottamazione delle cartelle”, è stata introdotta dalla Legge 197/2022 (“legge di Bilancio 2023”) e successive modifiche. La quarta edizione (c.d. rottamazione‑quater) consente ai contribuenti di estinguere i debiti con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione versando solo l’imposta e le spese di notifica, con l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora. Per mantenere i benefici della definizione agevolata, è necessario versare le rate secondo il piano comunicato dall’Agente della riscossione; la rata in scadenza 30 novembre 2025 deve essere pagata entro tale data, con un periodo di tolleranza di 5 giorni che sposta il termine finale al 9 dicembre 2025 . Il mancato pagamento comporta la perdita dei benefici e i versamenti effettuati vengono considerati acconti .
Nel 2025 è stata annunciata una rottamazione‑quinquies, in attesa di approvazione definitiva, che potrebbe estendere i benefici ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 con adesione da presentare entro il 30 aprile 2026. Lo Studio Monardo monitora gli aggiornamenti e assiste i clienti nella presentazione delle domande.
4.2 Piani di rateizzazione e sospensione
Il contribuente che non può saldare il debito in un’unica soluzione può richiedere un piano di rateizzazione presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, generalmente fino a 72 rate mensili (piani ordinari) o 120 rate in casi di comprovata difficoltà economica. La richiesta sospende le procedure esecutive, ma non blocca gli interessi moratori. È possibile inoltre chiedere la sospensione legale dell’esecuzione quando si riscontrano vizi nella cartella (es. prescrizione, pagamento già effettuato, sgravio, ecc.). L’opposizione deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione di pagamento.
4.3 Procedure di sovraindebitamento
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I., D.Lgs. 14/2019), in vigore dal luglio 2022 e modificato dai decreti correttivi del 2023 e 2024, ha riordinato le procedure di sovraindebitamento originariamente previste dalla L. 3/2012. Questi strumenti consentono a consumatori, professionisti e piccoli imprenditori in grave difficoltà economica di ridurre o cancellare i propri debiti. Le principali procedure sono:
4.3.1 Piano del consumatore (artt. 70–84 C.C.I.I.)
Il piano del consumatore permette alla persona fisica non imprenditore o al professionista di proporre ai creditori un progetto di ristrutturazione con pagamento parziale dei debiti e rateizzazione. La proposta deve essere accompagnata da:
- elenco dei creditori e dei debiti;
- relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) con l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della sostenibilità del piano;
- attestazione sulla fattibilità economica.
Il piano è sottoposto all’omologa del tribunale, che valuta la meritevolezza del debitore (assenza di dolo o colpa grave nell’indebitamento) e la convenienza del piano rispetto alla liquidazione. Non è prevista la votazione dei creditori: la Cassazione ha chiarito che l’assenza di voto non viola i diritti dei creditori, poiché il controllo del giudice garantisce l’equilibrio tra le parti . Eventuali moratorie superiori a un anno o falcidie del credito sono ammesse se giustificate e se assicurano un risultato non peggiore della liquidazione . Il giudice può omologare il piano anche in presenza di opposizione dei creditori.
4.3.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57–66 C.C.I.I.)
Gli accordi di ristrutturazione sono riservati agli imprenditori in continuità o ai professionisti che svolgono attività d’impresa in forma individuale. Prevedono la ristrutturazione del debito mediante un accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti e l’omologa del tribunale. Il decreto legislativo 136/2024 (terzo correttivo) ha aggiornato la disciplina: il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio 71-2024/PC, ha evidenziato che l’istituto mira a favorire la continuità aziendale e a riequilibrare la posizione debitoria, distinguendo tra accordi ordinari e speciali . Le modifiche hanno riguardato la pubblicazione nel registro delle imprese, la figura del professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati e la percentuale minima di adesioni.
L’accordo produce effetti nei confronti di tutti i creditori aderenti; quelli non aderenti possono essere pagati integralmente o essere soddisfatti attraverso l’accordo se si tratta di creditori privilegiati o in grado di avvantaggiarsi dell’accordo. In mancanza di adesioni sufficienti, l’imprenditore può valutare il ricorso al concordato minore o alla liquidazione controllata.
4.3.3 Liquidazione controllata e esdebitazione
La liquidazione controllata (art. 268 ss. C.C.I.I.) è la procedura attraverso la quale il patrimonio del debitore viene liquidato per soddisfare i creditori in proporzione. È destinata ai consumatori e ai professionisti che non riescono a proporre un piano o un accordo. Consente, a determinate condizioni, di ottenere l’esdebitazione con la cancellazione dei debiti residui una volta liquidato il patrimonio.
La esdebitazione del sovraindebitato incapiente è disciplinata dall’art. 283 C.C.I.I. e consente a persone fisiche prive di patrimonio e con redditi al di sotto del minimo vitale di ottenere la cancellazione totale dei debiti. Gli elementi principali sono:
- Destinatari: persone fisiche (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori) in condizioni di assoluta impotenza economica .
- Requisiti: deve esserci incapienza assoluta (assenza di beni e redditi oltre il minimo vitale), meritevolezza (assenza di dolo o colpa grave), e non essere soggetti a liquidazione giudiziale .
- Procedura: la domanda è depositata presso il tribunale con l’assistenza dell’OCC; il giudice nomina un gestore della crisi; una volta verificati i requisiti soggettivi e oggettivi, emette il decreto di esdebitazione. Il decreto rende inesigibili i debiti anteriori al deposito della domanda . Il debitore è sottoposto a un monitoraggio quadriennale e deve dichiarare eventuali sopravvenienze (eredità, vincite). La mancata dichiarazione comporta la revoca del beneficio .
Un esempio concreto è il decreto di esdebitazione del Tribunale di Roma n. 2/2025, che ha riconosciuto il beneficio a un pensionato indebitato per €245.156,22, gran parte dei quali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Comune di Roma. Il giudice ha accertato la competenza ai sensi dell’art. 283 C.C.I.I., la natura di persona fisica non soggetta a liquidazione giudiziale, l’assenza di patrimonio liquidabile e l’insufficienza del reddito (740,95 € mensili a fronte di 1.032,54 € di spese di mantenimento) . Il decreto ha reso inesigibili i debiti e previsto il monitoraggio per quattro anni.
Questa procedura, perfezionata dalla riforma del 2022 e sostenuta dal Fondo per l’esdebitazione (istituito nel 2024), rappresenta una “seconda chance” per i debitori onesti e meritevoli . Grazie al fondo, dal 2025 i costi sono ridotti e in parte coperti dallo Stato .
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti debitori commettono errori che compromettono irrimediabilmente la loro posizione. Ecco una lista degli sbagli più frequenti e dei consigli per evitarli:
- Ignorare l’ingiunzione o non aprire la PEC: anche se ricevuta da un tribunale straniero, l’IPE è un atto ufficiale. Non controllare la posta elettronica certificata o non ritirare la raccomandata equivale a rinunciare al diritto di difesa. Consiglio: verificare regolarmente la PEC e l’indirizzo fisico; in caso di assenza, nominare un domiciliatario.
- Confondere l’IPE con un normale sollecito di pagamento: molti pensano che si tratti di una diffida privata e ignorano il termine di 30 giorni. Consiglio: leggere attentamente l’atto; la presenza del modulo di opposizione e il riferimento al Reg. 1896/2006 indicano che si tratta di un IPE.
- Ritenere che l’IPE richieda la prova scritta: a differenza del decreto ingiuntivo, l’IPE può essere ottenuta senza allegare documenti . Perciò molti creditori presentano richieste infondate. Consiglio: non dare per scontato che il credito esista: contestare formalmente e richiedere che il creditore provi il debito nel giudizio di merito.
- Presentare opposizione fuori termine: la perentorietà del termine rende irricevibile l’opposizione tardiva. Consiglio: calcolare il termine dal giorno della ricezione; se c’è dubbio sulla data, considerare la data della ricezione certificata e agire comunque prima possibile.
- Non allegare la documentazione utile: sebbene nel modulo F non sia obbligatorio allegare prove, è opportuno presentare almeno i documenti principali (contratto, fatture pagate, email) per dimostrare la propria posizione. Consiglio: raccogliere subito tutta la documentazione disponibile.
- Non tradurre correttamente l’atto: talvolta l’atto viene notificato solo in lingua straniera. Consiglio: se l’atto non è in una lingua comprensibile, esercitare il diritto di rifiuto previsto dal Reg. 1393/2007 o chiedere la traduzione; se necessario, incaricare un traduttore giurato.
- Sottovalutare l’esecuzione: una volta esecutiva, l’IPE permette al creditore di avviare il pignoramento dei beni in Italia. Consiglio: non attendere che arrivi il precetto; in caso di incertezza, chiedere la sospensione al giudice d’esecuzione.
- Affidarsi a modelli generici: ogni caso è diverso; un modulo copiato da internet può essere incompleto o errato. Consiglio: rivolgersi a professionisti che adeguano la difesa alle peculiarità del caso.
- Non conoscere gli strumenti alternativi: a volte l’opposizione non è la strada più conveniente; un piano del consumatore o l’esdebitazione possono essere più vantaggiosi. Consiglio: valutare con un esperto tutte le soluzioni a disposizione, incluse le definizioni agevolate dei debiti fiscali.
6. Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, presentiamo alcune tabelle sintetiche.
6.1 Norme e articoli principali
| Fonte normativa | Disposizione chiave | Contenuto |
|---|---|---|
| Reg. CE 1896/2006 | Art. 1–2 | Oggetto e ambito: istituisce l’IPE per crediti pecuniari non contestati, escludendo materie fiscali e fallimentari. |
| Art. 3 | Definisce la controversia transfrontaliera (parti domiciliate in Stati diversi) . | |
| Art. 7 | Richiesta di ingiunzione: dati della domanda e descrizione delle prove (senza obbligo di allegarle) . | |
| Art. 12–16 | Emissione dell’ingiunzione, notifica, opposizione. | |
| Art. 17 | Effetti dell’opposizione: estinzione della IPE e prosecuzione del giudizio secondo il diritto interno . | |
| Art. 18 | Ritiro della domanda. | |
| Reg. UE 2015/2421 | — | Modifica del Reg. 1896/2006: semplificazione delle notifiche e introduzione delle notifiche elettroniche . |
| Reg. CE 1393/2007 | Artt. 8–15 | Diritto di rifiuto della notifica non tradotta e modalità di notifica transfrontaliera . |
| Codice di procedura civile | Artt. 163 ss. | Rito ordinario di cognizione applicabile dopo l’opposizione all’IPE . |
| Artt. 615 ss. | Opposizione all’esecuzione e sospensione. | |
| Art. 649 | Sospensione del decreto ingiuntivo opposto (non applicabile all’IPE ma per confronto). | |
| Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza | Artt. 57–66 | Accordi di ristrutturazione dei debiti (imprenditori) . |
| Artt. 70–84 | Piano del consumatore: proposta e omologa; assenza di voto dei creditori . | |
| Art. 283 | Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: requisiti e procedura . |
6.2 Linee temporali principali
| Fase | Scadenza/termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Presentazione domanda (modulo A) | Nessun termine; il creditore può presentarla in qualsiasi momento dalla scadenza del debito | Art. 7 Reg. 1896/2006 |
| Emissione dell’IPE | Entro 30 giorni dalla domanda | Art. 12 Reg. 1896/2006 |
| Notifica dell’IPE | A cura del giudice secondo Reg. 1393/2007 | Art. 13 Reg. 1896/2006 |
| Termine per l’opposizione | 30 giorni dalla notifica | Art. 16 Reg. 1896/2006 |
| Prosecuzione del giudizio | Termine fissato dal giudice d’origine per introdurre la causa ordinaria | Art. 17 Reg. 1896/2006 |
| Scadenza rata definizione agevolata 2025 | 30 novembre 2025 (con tolleranza al 9 dicembre 2025) | Agenzia Entrate – Riscossione |
6.3 Strumenti di difesa e alternative
| Strumento | Quando si usa | Vantaggi | Norme di riferimento |
|---|---|---|---|
| Opposizione a IPE (modulo F) | Quando si contestano debiti, importi, competenza, irregolarità della notifica o prescrizione | Sospende l’IPE, trasferisce la causa al rito ordinario; non richiede motivazione; consente al debitore di difendersi nel merito | Art. 16–17 Reg. 1896/2006 |
| Rifiuto della notifica | Quando l’IPE non è tradotta in una lingua comprensibile o non è accompagnata dal modulo sul diritto di rifiuto | Evita che il termine di 30 giorni decorra; consente di ricevere la traduzione | Art. 8 Reg. 1393/2007 |
| Opposizione all’esecuzione (artt. 615 ss. c.p.c.) | Dopo che l’IPE è divenuta esecutiva e il creditore ha avviato la procedura di pignoramento | Consente di contestare la validità del titolo, la prescrizione o vizi dell’atto esecutivo; permette la sospensione dell’esecuzione | C.p.c. |
| Definizione agevolata (rottamazione-quater/quiquies) | Per debiti fiscali già iscritti a ruolo; non riguarda l’IPE ma cartelle esattoriali | Estingue i debiti fiscali con riduzione di sanzioni e interessi; piani fino a 18 rate; sospende le azioni esecutive | Legge 197/2022, normative successive |
| Piano del consumatore | Per persone fisiche (consumatori e professionisti) con debiti fuori controllo | Rateizza i debiti e consente falcidie senza voto dei creditori; protegge da azioni esecutive; richiede meritevolezza | Artt. 70–84 C.C.I.I.; Cass. 9549/2025 |
| Accordi di ristrutturazione | Per imprenditori in crisi che vogliono proseguire l’attività | Consente accordi con la maggioranza qualificata dei creditori; effetti anche sui creditori dissenzienti; tutela la continuità aziendale | Artt. 57–66 C.C.I.I.; D.Lgs. 136/2024 |
| Esdebitazione incapiente (art. 283 C.C.I.I.) | Per persone fisiche incapienti senza beni e redditi oltre il minimo vitale | Cancella i debiti pregressi; blocca azioni esecutive; richiede monitoraggio quadriennale | Art. 283 C.C.I.I.; decreto Trib. Roma 2/2025 |
7. Domande e risposte (FAQ)
- Cos’è l’ingiunzione di pagamento europea?
È un provvedimento emesso da un giudice di uno Stato membro UE su richiesta del creditore per ottenere un titolo esecutivo rapido per crediti pecuniari non contestati. È disciplinato dal Reg. (CE) 1896/2006 e vale in tutti gli Stati membri (tranne la Danimarca) . - Quando si può utilizzare l’IPE?
L’IPE si utilizza in controversie civili e commerciali transfrontaliere, quando almeno una parte risiede o è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito . Sono escluse materie fiscali, fallimentari, matrimoniali, successioni, obbligazioni alimentari e arbitrato. - Quali sono i requisiti della domanda?
La domanda (modulo A) deve indicare le parti, l’importo richiesto, gli interessi e le spese, la descrizione delle prove, il giudice competente e la natura transnazionale. Non serve allegare documenti; basta descrivere le prove disponibili . - Quanto tempo ha il giudice per emettere l’IPE?
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda . In pratica i tempi variano a seconda dei tribunali ma spesso il provvedimento è emesso in poche settimane. - Come viene notificata l’IPE?
La notifica avviene a cura del giudice secondo il Reg. 1393/2007 e deve essere accompagnata dal modulo per l’opposizione. L’atto deve essere nella lingua del debitore o essere accompagnato da una traduzione e dal modulo sul diritto di rifiuto . - Devo avere un avvocato per fare opposizione?
Non obbligatoriamente per la fase di opposizione: il modulo può essere compilato personalmente. Tuttavia è altamente consigliato rivolgersi a un avvocato per evitare errori. Nella fase di merito l’assistenza legale diventa necessaria . - Qual è il termine per opporsi?
30 giorni dalla notifica dell’IPE . Decorso inutilmente, l’IPE diventa esecutiva e non può più essere contestata nel merito; resta possibile l’opposizione all’esecuzione, che ha limiti più ristretti. - Cosa succede dopo l’opposizione?
L’ingiunzione perde efficacia e il procedimento prosegue come un ordinario giudizio civile presso il giudice che aveva emesso l’IPE . Il creditore deve presentare la causa secondo le norme interne; se non lo fa, la domanda si estingue. - Se non contesto, posso almeno eccepire la prescrizione in sede esecutiva?
In teoria sì, mediante opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). Tuttavia è più difficile ottenere la sospensione dell’esecuzione e il giudice valuterà i motivi con maggiore severità. È consigliabile opporsi tempestivamente. - L’IPE richiede prova scritta del credito?
No. Il creditore deve solo descrivere le prove. Per questo è possibile che siano emesse ingiunzioni infondate . Ciò non significa che il credito sia dovuto: nella fase di merito il creditore dovrà dimostrarlo. - Posso contestare l’IPE se il debito è stato già pagato?
Sì. Pagamenti già effettuati, prescrizione o compensazione sono motivi validi di opposizione. Conviene allegare le ricevute e gli estratti contabili. - Che succede se la notifica è in lingua straniera?
Hai diritto a rifiutare l’atto se non comprendi la lingua. Il Reg. 1393/2007 prevede che l’atto debba essere tradotto in una lingua comprensibile o ufficiale del tuo Stato; se non lo è, puoi rifiutarne la ricezione . - L’opposizione interrompe la prescrizione?
Sì. La proposizione dell’opposizione interrompe la prescrizione del credito come qualsiasi atto giudiziale. Tuttavia, se il creditore non prosegue l’azione, la prescrizione riprende a decorrere. - Posso chiedere la rateizzazione del debito oggetto di IPE?
Formalmente il Reg. 1896/2006 non prevede la rateizzazione. Tuttavia, una volta iniziato il giudizio di merito, le parti possono transigere. In fase esecutiva si può chiedere la rateizzazione del pignoramento ai sensi dell’art. 495 c.p.c. oppure definire il debito attraverso gli strumenti di sovraindebitamento. - Che differenza c’è tra piano del consumatore e esdebitazione?
Il piano del consumatore prevede il pagamento parziale dei debiti secondo un progetto sostenibile, senza voto dei creditori e con l’omologa del giudice; richiede la meritevolezza e la capacità di pagare almeno una parte del debito . L’esdebitazione ex art. 283 C.C.I.I. è riservata a persone fisiche incapienti (senza beni né redditi oltre il minimo vitale) e cancella integralmente i debiti . La scelta dipende dalla situazione economica e dalle prospettive di reddito. - La rottamazione delle cartelle può riguardare un’IPE?
No. La definizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per imposte o sanzioni; l’IPE riguarda crediti privati. Tuttavia, se il debitore ha anche debiti fiscali, può aderire alla rottamazione per liberarsi dalle cartelle e concentrare le risorse sul contenzioso europeo. La rata del 30 novembre 2025 deve essere pagata entro il 9 dicembre . - Posso proporre ricorso alla Corte di giustizia contro un’IPE?
La Corte di giustizia non è giudice d’appello per le singole cause. Puoi tuttavia sollevare questioni interpretative nel giudizio nazionale; il giudice interno può rinviare alla Corte di giustizia se ritiene necessaria un’interpretazione del diritto dell’Unione, come accaduto nella causa Bulgarfrukt . - Cosa accade se l’IPE è emessa da un notaio (es. in Ungheria)?
Alcuni Stati hanno attribuito la competenza ai notai. In Italia l’autorità competente è il tribunale o il giudice di pace a seconda del valore . L’efficacia del titolo notarile è equiparata a quella giudiziaria negli altri Stati membri. - L’IPE può essere utilizzata per i crediti derivanti da contratti di lavoro?
No. Il Regolamento esclude i crediti di diritto del lavoro e gli obblighi alimentari. Restano applicabili le normative nazionali. - Chi paga le spese del giudizio se mi oppongo?
In caso di soccombenza, il giudice condanna la parte perdente alle spese. Tuttavia, se l’opposizione è fondata e il credito è inesistente, il creditore dovrà rimborsare le spese del debitore. In molti casi conviene opporsi per evitare spese maggiori in sede esecutiva.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio come funziona l’IPE e le possibili soluzioni, proponiamo alcune simulazioni con numeri ipotetici (ma realistici).
8.1 Caso 1: Notifica regolare e opposizione tempestiva
Scenario: un imprenditore italiano riceve un’IPE emessa da un tribunale tedesco. L’atto, in italiano, riporta un credito di €15.000 per fornitura di merce non contestata, maggiorato di €300 di interessi contrattuali e €250 di spese. La notifica avviene tramite raccomandata il 15 gennaio 2025.
Azioni consigliate:
- Calcolo del termine: il termine di 30 giorni decorre dal 15 gennaio e scade il 14 febbraio 2025.
- Analisi del credito: l’imprenditore verifica i documenti e scopre di avere già pagato parte della fornitura e che il contratto prevedeva un termine di consegna non rispettato dal fornitore.
- Compilazione del modulo F: entro il 14 febbraio invia il modulo al tribunale tedesco, indicando che contesta l’importo e chiede la prosecuzione del giudizio in Italia.
- Assistenza legale: affida la causa allo Studio Monardo, che avvia la causa davanti al tribunale tedesco o a quello indicato dal contratto.
Risultato atteso: l’IPE è estinta; il giudizio prosegue come causa ordinaria. Il creditore dovrà provare il credito; il debitore potrà chiedere la riduzione degli interessi e il risarcimento per la ritardata consegna. Nessuna esecuzione può essere intrapresa fino alla decisione del merito.
8.2 Caso 2: Notifica irregolare e annullamento dell’IPE
Scenario: una società italiana riceve, il 2 luglio 2025, un’IPE emessa da un notaio ungherese per un credito di €8.000. L’atto è redatto in ungherese, senza alcuna traduzione e senza il modulo sul diritto di rifiuto. A fine agosto il creditore si rivolge al tribunale di Milano chiedendo il pignoramento dei beni sulla base dell’IPE dichiarata esecutiva.
Azioni consigliate:
- Rifiuto della notifica: la società avrebbe potuto rifiutare la notifica. Tuttavia, essendo trascorsi 30 giorni, l’atto è stato dichiarato esecutivo.
- Opposizione all’esecuzione: si propone opposizione ex art. 615 c.p.c. innanzi al tribunale di Milano, eccependo la nullità dell’IPE per mancata traduzione e omessa consegna del modulo sul diritto di rifiuto.
- Richiesta di annullamento: si chiede al giudice italiano di disapplicare l’IPE sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia (caso Bulgarfrukt) che impone al giudice nazionale di annullare l’IPE non notificata correttamente .
Risultato atteso: il giudice dell’esecuzione dichiara la nullità dell’IPE; il pignoramento è revocato. Il creditore dovrà notificare correttamente il provvedimento con traduzione; il debitore potrà opporsi nel merito.
8.3 Caso 3: Debitore incapiente ed esdebitazione
Scenario: un consumatore residente a Prato ha accumulato €95.000 di debiti fra carte di credito, prestiti personali e bollette. Non possiede beni immobili o mobili registrati; vive in affitto e percepisce uno stipendio di €700 mensili. Il 3 marzo 2025 riceve un’IPE da un tribunale spagnolo per €12.000 relativa a un finanziamento online mai richiesto.
Azioni consigliate:
- Verifica dell’atto: il debitore contesta l’IPE per inesistenza del rapporto e per sospetta frode. Presenta opposizione entro 30 giorni.
- Valutazione delle procedure di sovraindebitamento: i debiti superano la capacità di rimborso; lo Studio propone l’esdebitazione incapiente.
- Avvio della procedura ex art. 283 C.C.I.I.: si raccolgono documenti (elenco debiti, redditi, spese) e si deposita il ricorso presso il tribunale con l’assistenza dell’OCC. Il gestore verifica la meritevolezza.
- Decreto di esdebitazione: il giudice emette decreto di cancellazione dei debiti (compreso l’eventuale credito del fornitore spagnolo se riconosciuto) .
Risultato atteso: i debiti vengono cancellati; eventuali azioni esecutive vengono bloccate. Il debitore è tenuto a comunicare le sopravvenienze nei successivi quattro anni .
8.4 Caso 4: Imprenditore e accordo di ristrutturazione
Scenario: una piccola impresa manifatturiera riceve un’IPE per €25.000 da un fornitore francese. La società è in difficoltà economica a causa della perdita di un cliente principale. Oltre alla IPE, ha debiti bancari e contributivi per €300.000.
Azioni consigliate:
- Opposizione all’IPE: depositare opposizione e contestare parte della fornitura per merce difettosa.
- Valutazione dell’accordo di ristrutturazione: lo Studio analizza la possibilità di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 57 C.C.I.I.
- Elaborazione del piano: con l’assistenza di un professionista indipendente, si prepara un accordo che prevede il pagamento del 60 % dei debiti in 5 anni e la conversione di parte dei debiti in strumenti finanziari.
- Adesione dei creditori: si raggiunge l’adesione di oltre il 60 % dei creditori. L’accordo viene omologato dal tribunale.
Risultato atteso: l’accordo vincola i creditori aderenti e, per alcuni aspetti, quelli non aderenti; l’azienda continua a operare; la causa con il fornitore francese si integra nell’accordo. È evitata la liquidazione giudiziale e si raggiunge la continuità aziendale.
9. Sentenze recenti e fonti normative (aggiornate al 2025)
Per approfondire, riportiamo un elenco di pronunce e norme citate nell’articolo. Consultare i testi integrali sui siti istituzionali.
| Data | Corte | Riferimento | Principi |
|---|---|---|---|
| 5 dicembre 2024 | Corte di giustizia dell’UE, C‑389/23 Bulgarfrukt | GU UE C 2025 514 | L’IPE non notificata o notificata in violazione degli standard va dichiarata nulla; il giudice nazionale può annullarla . |
| 14 aprile 2025 | Cassazione, Sez. I civ., ord. n. 9549 | Avvocatomandico.it | Il piano del consumatore non è assimilabile al concordato; nessun voto dei creditori è necessario, anche con moratoria >1 anno . |
| 27 ottobre 2025 | Cassazione, Sez. III civ., sent. n. 28513 | EIUS | L’assenza di attestazione di conformità delle copie depositate per la nota di iscrizione non comporta l’inefficacia del pignoramento (tema dell’esecuzione immobiliare) . |
| 31 gennaio 2019 | Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 2840 | ProfessioneGiustizia.it | Dopo l’opposizione all’IPE, la causa prosegue secondo il rito ordinario davanti allo stesso giudice; l’IPE non è assimilabile al decreto ingiuntivo; l’assistenza legale non è obbligatoria nella fase di opposizione . |
| 12 dicembre 2006 | Parlamento UE e Consiglio | Regolamento (CE) 1896/2006 | Istituisce il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento; definisce transnazionalità, requisiti della domanda, opposizione e esecutività . |
| 16 dicembre 2015 | Parlamento UE e Consiglio | Regolamento (UE) 2015/2421 | Modifica il regolamento 1896/2006 introducendo notifiche elettroniche e moduli aggiornati . |
| 13 novembre 2007 | Parlamento UE e Consiglio | Regolamento (CE) 1393/2007 | Disciplina la notificazione degli atti giudiziari in ambito europeo; prevede il diritto di rifiuto della notifica non tradotta . |
| 14 maggio 2005, modificato dal D.Lgs. 14/2019 | Parlamento italiano | Artt. 57–66 C.C.I.I. | Prevede gli accordi di ristrutturazione dei debiti per imprenditori; aggiornato dal D.Lgs. 136/2024 . |
| Legge 3/2012, ora art. 283 C.C.I.I. | Parlamento italiano | Esdebitazione incapiente | Introduce la procedura di esdebitazione per debitori senza beni; perfezionata dal Codice della crisi . |
| Legge 197/2022 | Parlamento italiano | Rottamazione-quater | Prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia della Riscossione con pagamento di imposta e spese; la rata del 30 novembre 2025 deve essere pagata entro il 9 dicembre 2025 . |
CONCLUSIONE
L’ingiunzione di pagamento europea è uno strumento potente che consente ai creditori di ottenere rapidamente un titolo esecutivo transnazionale. Proprio per questo rappresenta un serio pericolo per debitori e contribuenti: la mancanza di un contraddittorio iniziale e l’assenza di prova documentale espongono i soggetti inattenti a richieste infondate o esagerate. Il termine per opporsi è di soli 30 giorni; trascorso tale periodo l’ingiunzione diventa esecutiva in tutta l’Unione e permette al creditore di avviare pignoramenti e ipoteche. Tuttavia, come dimostrato dalle normative e dalla giurisprudenza più recente, il debitore dispone di numerosi strumenti per difendersi: può contestare la competenza, la prescrizione, la mancanza di notifica o la non esistenza del debito; può rifiutare l’atto non tradotto; può sospendere l’esecuzione e persino annullare l’IPE se la notifica è irregolare .
In molti casi la contestazione non basta: i debitori sovraindebitati possono ricorrere a rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o alla esdebitazione per cancellare o ristrutturare i debiti e ripartire. Il piano del consumatore, come affermato dalla Cassazione nel 2025, non richiede il voto dei creditori e consente moratorie e falcidie se il giudice le ritiene convenienti . L’esdebitazione, disciplinata dall’art. 283 C.C.I.I., consente ai debitori incapienti di ottenere la cancellazione totale dei debiti .
Agire tempestivamente è fondamentale: ogni giorno di ritardo riduce le possibilità di successo. La complessità della normativa europea e nazionale rende indispensabile il supporto di professionisti. Lo Studio Legale Monardo & Partners, con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo (cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021), offre un’assistenza completa e personalizzata: analisi dell’atto, opposizione, ricorsi, sospensione dell’esecuzione, trattative con i creditori, piani di rientro, esdebitazione e ristrutturazioni. La nostra rete nazionale di avvocati e commercialisti garantisce interventi rapidi e soluzioni efficaci.
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