Programmatore PLC con debiti? Come difendersi subito da Agenzia delle Entrate, INPS e Banca

Introduzione

Il lavoro autonomo di un programmatore PLC (Programmable Logic Controller) presenta opportunità ma anche rischi: l’indipendenza fiscale impone di gestire in proprio le imposte, i contributi e i finanziamenti bancari. Una gestione errata può generare cartelle di pagamento, avvisi di addebito o richieste aggressive da parte delle banche. In particolare, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdeR) e l’INPS possono avviare rapidamente pignoramenti o ipoteche, mentre gli istituti bancari possono pretendere la restituzione di mutui o linee di credito applicando interessi anatocistici. Per chi vive a Palmi o in qualsiasi altra città italiana, la sensazione di solitudine davanti a un debito può essere paralizzante. Tuttavia, la legge offre numerosi strumenti di difesa che permettono al programmatore di evitare errori e di proteggere la propria attività.

In questo articolo giuridico‑divulgativo, aggiornato ad aprile 2026, analizzeremo passo dopo passo i rimedi per contrastare le pretese di Agenzia delle Entrate, INPS e banche, illustrando le procedure da seguire, i termini, le ultime sentenze e le soluzioni di composizione della crisi. Le fonti consultate sono leggi, decreti legislativi, circolari e le più recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. L’obiettivo è fornire un vademecum esaustivo che consenta al debitore di agire consapevolmente e tempestivamente.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista specializzato nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare composto da avvocati tributaristi, civilisti e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale. Oltre ad assistere i contribuenti dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria e ai tribunali civili, l’Avv. Monardo ricopre ruoli qualificati che lo rendono particolarmente adatto a gestire casi di insolvenza complessa:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia) – questo ruolo lo autorizza a predisporre piani del consumatore, accordi di composizione e procedure di liquidazione nell’interesse di privati e piccoli imprenditori.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) – opera come “terzo imparziale” per le procedure di sovraindebitamento con funzioni di controllo e relazione al giudice.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 – assiste le imprese nella composizione negoziata della crisi, strumento innovativo volto a favorire il dialogo tra debitore e creditori per individuare soluzioni sostenibili.

Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff sono in grado di:

  • Analizzare gli atti notificati (cartelle, avvisi di addebito, precetti bancari) e rilevare vizi formali o sostanziali.
  • Predisporre ricorsi avanti alle Corti di Giustizia Tributaria, ai tribunali civili o al giudice del lavoro, rispettando i termini (60 giorni per le cartelle , 40 giorni per gli avvisi di addebito ).
  • Ottenere sospensioni giudiziarie, rateizzazioni, sospensioni amministrative e concordare piani di rientro personalizzati.
  • Condurre trattative stragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, l’INPS e le banche per ridurre il debito mediante rottamazioni, definizioni agevolate o transazioni fiscali.
  • Attivare procedure di composizione della crisi, incluse l’accordo di composizione, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio, assistendo il debitore dalla predisposizione della domanda all’omologazione giudiziale.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Agire tempestivamente è fondamentale per evitare pignoramenti, ipoteche e fermo amministrativo.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Per difendersi efficacemente è indispensabile conoscere il quadro normativo che regola la riscossione, la prescrizione dei debiti fiscali e contributivi e le procedure di sovraindebitamento. In questa sezione analizziamo le principali leggi e sentenze.

1. Riscossione delle imposte e cartella di pagamento

La riscossione coattiva delle imposte è disciplinata dal D.P.R. 602/1973. Gli uffici fiscali iscrivono a ruolo i tributi dovuti e trasmettono il ruolo all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione che emette la cartella di pagamento. I contribuenti hanno diritto a impugnare l’atto di riscossione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro sessanta giorni dalla notifica, secondo l’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 (Codice del processo tributario). Sebbene l’articolo 21 sia stato abrogato dal D.Lgs. 175/2024 a decorrere dal 1 gennaio 2026, i giudizi instaurati prima della riforma rimangono disciplinati dal testo precedente che prevedeva: «Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato» . La stessa norma chiariva che la notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo.

Atti impugnabili. L’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti che possono essere impugnati: avviso di accertamento, avviso di rettifica e liquidazione, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, rifiuto o revoca di agevolazioni, cartella di pagamento e avviso di mora. La mancata notifica o la nullità della cartella può legittimare l’impugnazione del ruolo stesso. Tuttavia, l’art. 12, comma 4‑bis del D.P.R. 602/1973, inserito dall’art. 3‑bis del D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021), stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile. La Corte Costituzionale, con sentenza 190/2023, ha confermato che il ruolo e la cartella invalidamente notificata possono essere impugnati solo se il debitore dimostra un pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto, per il recupero di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione . Tale norma limita le impugnazioni anticipate, ma non impedisce di contestare la cartella quando venga successivamente notificato un atto esecutivo (intimazione di pagamento, pignoramento).

2. Avviso di addebito INPS e contributi previdenziali

Per i programmatori freelance iscritti alla Gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995), la riscossione dei contributi è avviata tramite avviso di addebito che ha efficacia di titolo esecutivo. Dopo la notifica, il contribuente può presentare opposizione al giudice del lavoro entro 40 giorni, come indicato nella scheda dell’INPS: «Entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito il contribuente può presentare ricorso al giudice del lavoro; il giudice può sospendere l’esecuzione dell’avviso e il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione all’agente della riscossione; nei casi previsti può essere richiesta la rateazione all’agente della riscossione» . La mancata impugnazione nel termine comporta la decadenza dall’azione, ma non estingue il diritto alla prescrizione.

Prescrizione contributiva. L’art. 3, commi 9 e 10 della L. 335/1995 ha ridotto da dieci a cinque anni il termine di prescrizione dei contributi previdenziali a partire dal 1 gennaio 1996. L’INPS ha confermato con circolare 69/2005 che la riduzione si applica alle contribuzioni dovute dopo il 1 gennaio 1996, mentre per i periodi antecedenti restano possibili termini decennali . La Cassazione ha ribadito che per i contributi dovuti alla Gestione separata si applica la prescrizione quinquennale e che l’ente previdenziale ha l’onere di dimostrare la tempestiva notifica dell’atto interruttivo. Nelle Ordinanze 398/2026 e 13171/2025 la Suprema Corte ha precisato che il termine decorre dalla scadenza del pagamento e che, per le contribuzioni al Servizio Sanitario Nazionale, la prescrizione è quinquennale e non decennale .

3. Sanzioni tributarie e interessi: prescrizione quinquennale

Le sanzioni amministrative per violazioni fiscali sono disciplinate dal D.Lgs. 472/1997. L’art. 20 prevede che l’atto di contestazione o l’atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione e che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni» . Le medesime scadenze si applicano alla formazione dei ruoli esecutivi. La Cassazione (ord. 24900/2025) ha chiarito che se la sanzione deriva da un giudicato penale o da un accertamento definitivo la prescrizione è decennale; in tutti gli altri casi il termine quinquennale dell’art. 20 si applica anche agli interessi .

4. Azioni esecutive e limiti all’impugnabilità dell’estratto di ruolo

Quando il contribuente non paga la cartella nei 60 giorni, l’agente della riscossione può notificare l’intimazione di pagamento e successivamente procedere con il pignoramento. Dal 2021 la normativa distingue tra ruoli e estratto di ruolo: quest’ultimo è un elaborato informatico che riepiloga i carichi pendenti ma, come anticipato, non è direttamente impugnabile salvo le eccezioni previste dall’art. 12, comma 4‑bis del D.P.R. 602/1973 . La Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione rientra nella discrezionalità legislativa e non viola i diritti di difesa, purché resti possibile contestare la cartella o l’atto esecutivo successivamente notificato. È quindi fondamentale richiedere al Concessionario copia degli atti effettivamente notificati e controllare le date di notifica per verificare eventuali prescrizioni.

5. Rottamazione‑quinquies e definizioni agevolate (Legge di bilancio 2026)

La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, nota come rottamazione‑quinquies. Questa misura consente di estinguere i debiti fiscali pagando solo l’imposta e le spese di notifica, senza sanzioni, interessi o aggio. Secondo una guida operativa, la rottamazione si rivolge ai contribuenti che hanno pendenze relative a tributi, contributi e ad alcune sanzioni; sono definibili i debiti maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da imposte dichiarate ma non versate e da altri importi iscritti a ruolo . Restano esclusi i contribuenti totalmente inadempienti sotto il profilo dichiarativo (mancata presentazione della dichiarazione dei redditi) .

La domanda deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro il 30 aprile 2026. La legge prevede che, entro 20 giorni dalla sua entrata in vigore, l’agente della riscossione pubblichi modulistica e istruzioni operative . Nella dichiarazione di adesione il contribuente può scegliere di pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali (pari a nove anni). Le prime tre rate sono concentrate nel 2026, mentre dal 2027 al 2034 sono previste sei rate annue; l’ultima annualità termina nel 2035 . La sospensione dell’azione esecutiva scatta dal momento della presentazione dell’istanza: pignoramenti, fermi e ipoteche non possono essere avviati o proseguiti durante la procedura . Tuttavia, il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dai benefici e la ripresa della riscossione.

Nell’ambito della rottamazione, il contribuente deve indicare se intende rinunciare ai contenziosi pendenti. I giudizi tributari possono essere sospesi e successivamente dichiarati estinti con il pagamento della prima rata . Per coloro che erano decaduti dalle precedenti rottamazioni (quater e precedenti), la legge consente il nuovo accesso, a condizione che siano comprese nel periodo 2000‑2023 .

6. Procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012) e Codice della crisi d’impresa

La Legge 3/2012 ha introdotto tre procedure di composizione della crisi per consumatori, piccoli imprenditori e professionisti:

  1. Accordo di composizione della crisi: è riservato a imprenditori commerciali non assoggettabili al fallimento, professionisti e debitori diversi dai consumatori. L’accordo è approvato dai creditori rappresentanti almeno il 60 % dei debiti. Dal 2020 il silenzio del fisco equivale ad assenso se l’offerta è conveniente, e sono state previste deroghe per i debiti fiscali . Una volta omologato, l’accordo è vincolante anche per i creditori dissenzienti.
  2. Piano del consumatore: è destinato ai consumatori (persone fisiche con debiti di natura non professionale). Il Gestore della crisi redige una relazione sulla causa dell’indebitamento, sulla diligenza del debitore e sulla fattibilità del piano. I creditori non votano ma possono proporre osservazioni; il giudice omologa il piano se ritiene che sia conveniente e che il debitore abbia agito con buona fede . Dal 2020 è possibile ristrutturare cessioni del quinto e mutui, allungando la durata e riducendo la rata.
  3. Liquidazione del patrimonio: il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni (salvo quelli impignorabili) per almeno quattro anni. Un professionista nominato dal tribunale liquida i beni e distribuisce il ricavato ai creditori .

La legge definisce “sovraindebitamento” come lo stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, tale da pregiudicare la capacità di adempiere regolarmente . Possono accedere alle procedure: consumatori, imprenditori commerciali sotto soglia (art. 1 L.F., oggi art. 1 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), imprenditori agricoli, professionisti, start‑up innovative, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore . Sono invece esclusi i soggetti sottoposti a procedure concorsuali diverse (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo) e chi ha già beneficiato di procedure di sovraindebitamento nei cinque anni precedenti . La Cassazione 880/2026 ha confermato che l’imprenditore agricolo costituito in forma cooperativa, soggetto a liquidazione coatta amministrativa, non può accedere all’accordo di composizione, poiché la L. 3/2012 esclude i soggetti assoggettabili ad altre procedure concorsuali .

Dal 15 novembre 2021, il D.L. 118/2021 (convertito nella L. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. È una procedura volontaria e stragiudiziale: l’imprenditore che si trova in difficoltà può chiedere la nomina di un esperto indipendente tramite una piattaforma telematica istituita dalle Camere di Commercio. Il fine è agevolare le trattative con i creditori per individuare una soluzione di risanamento . La procedura rientra nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e rappresenta uno strumento complementare alle procedure giudiziali per prevenire l’insolvenza.

7. Anatocismo bancario e tutela nei confronti delle banche

Il rapporto con le banche merita un’attenzione particolare. La capitalizzazione degli interessi (anatocismo) è regolata dall’art. 1283 c.c., dal D.Lgs. 342/1999 e dalla delibera CICR 9 febbraio 2000. In seguito alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 342/1999 (Corte Cost. 425/2000), la Cassazione ha stabilito che la capitalizzazione degli interessi è possibile solo se il contratto contiene una pattuizione espressa con periodicità pari tra interessi debitori e creditori. Con l’ordinanza Cass. 27460/2025 la Corte ha chiarito che per i contratti stipulati prima della delibera CICR del 2000 le clausole di capitalizzazione sono nulle e non possono essere sostituite da patti unilaterali; la banca deve ottenere l’espresso consenso del cliente, altrimenti l’anatocismo è vietato . La Corte ha inoltre ribadito che eventuali modifiche alle condizioni peggiorative richiedono l’approvazione scritta del cliente, non essendo sufficiente il mero invio di comunicazioni . Questi principi possono essere invocati dai programmatori per contestare interessi composti illegittimi e chiedere il ricalcolo del saldo.

8. Ultime pronunce in tema di sovraindebitamento

Le sentenze più recenti dimostrano l’evoluzione continua della giurisprudenza:

  • Cass. 29918/2025: in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012, la Corte ha precisato che i vizi delle procedure competitive di vendita devono essere impugnati con il reclamo camerale ex art. 739 c.p.c.; in mancanza, la posizione dell’aggiudicatario resta intangibile e non è possibile ricorrere all’opposizione agli atti esecutivi .
  • Cass. 18118/2025: una volta aperta la procedura di liquidazione dei beni, il debitore non può rinunciarvi; la chiusura anticipata è possibile soltanto se nessun creditore presenta domanda di partecipazione e, in ogni caso, devono essere pagate le prededuzioni (spese e compensi dell’OCC) .
  • Cass. 880/2026: esclude le cooperative agricole dalla procedura di sovraindebitamento poiché la legge riserva la liquidazione coatta a tali soggetti .

Queste pronunce confermano che la disciplina del sovraindebitamento è sempre più dettagliata e che i giudici applicano rigorosamente i limiti soggettivi e procedurali.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Quando arriva una cartella di pagamento, un avviso di addebito o un atto di precetto bancario, il tempo è il fattore determinante. Ecco le fasi fondamentali da seguire:

Passo 1 – Verificare l’atto e la notificazione

  1. Identificare il tipo di atto: cartella di pagamento (AdeR), avviso di addebito (INPS), intimazione di pagamento, atto di pignoramento, precetto bancario, decreto ingiuntivo, iscrizione ipotecaria o fermo amministrativo. Ogni atto ha termini di impugnazione diversi.
  2. Controllare la notifica: la cartella deve essere notificata secondo le regole di cui agli artt. 26 del D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973 (raccomandata A/R, PEC o messo notificatore). Una notifica effettuata a un indirizzo errato o a un familiare non qualificato rende l’atto nullo. Per l’avviso di addebito INPS, la notifica deve contenere le indicazioni sul diritto d’azione e sui termini per impugnare .
  3. Richiedere l’estratto di ruolo: l’AdeR è tenuta a fornire al debitore il dettaglio dei carichi iscritti a ruolo. Sebbene l’estratto non sia impugnabile , permette di verificare la presenza di cartelle prescritte e di eventuali duplicazioni.
  4. Raccogliere la documentazione: conservare avvisi di accertamento, ricevute di pagamento, estratti conto bancari e ogni comunicazione ricevuta. Queste prove saranno utili per far valere eventuali eccezioni di prescrizione o di pagamento effettuato.

Passo 2 – Valutare la prescrizione e i vizi

  1. Prescrizione quinquennale: verificare se sono trascorsi più di cinque anni dalla scadenza originaria del tributo o del contributo e se l’ente ha notificato atti interruttivi. In mancanza, il debito è prescritto ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 472/1997 e degli artt. 3, commi 9‑10 L. 335/1995 .
  2. Decadenza dell’atto: controllare i termini di emissione e notifica dell’avviso di accertamento o dell’atto di irrogazione di sanzioni (di norma 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione ). Se l’ufficio ha emesso l’atto oltre il termine, esso è nullo.
  3. Vizi formali: mancanza di motivazione, errori nel calcolo, omessa indicazione della normativa, firma illegittima, difetto di competenza. Questi vizi possono comportare l’annullamento dell’atto.
  4. Vizi sostanziali: duplicazioni di ruoli, somme già pagate, indeducibilità di costi professionali, anatocismo bancario (interessi indebitamente capitalizzati) . Il professionista deve verificare ogni voce del debito e chiedere la rettifica ove necessario.

Passo 3 – Scegliere l’azione difensiva

  • Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria: entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso di accertamento, il contribuente può presentare ricorso. Per i debitori residenti all’estero il termine è di 90 giorni. Il ricorso deve contenere i fatti, i motivi (prescrizione, decadenza, vizi) e deve essere notificato all’ente creditore e all’agente della riscossione. Con l’abrogazione dell’art. 21 (dal 1 gennaio 2026) resta comunque un termine generale di 60 giorni previsto dalle norme processuali transitorie .
  • Opposizione all’avviso di addebito INPS: entro 40 giorni il debitore può proporre opposizione al giudice del lavoro e chiedere la sospensione dell’esecuzione . In caso di rigetto, è possibile appellare la sentenza in Corte d’Appello e, infine, ricorrere in Cassazione.
  • Opposizione agli atti esecutivi: per contestare l’intimazione, il pignoramento o l’ipoteca, occorre presentare opposizione ex art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) o ex art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi). Il termine è di 20 giorni dalla notifica del primo atto esecutivo. Questa procedura è complessa e richiede il supporto di un legale.
  • Istanza di autotutela: consiste nella richiesta all’Agenzia delle Entrate o all’INPS di annullare d’ufficio l’atto per evidenti errori. Non sospende i termini di impugnazione ma può anticipare la risoluzione del problema.
  • Rateizzazione del debito: in assenza di contestazioni, il debitore può chiedere all’AdeR o all’INPS di dilazionare il pagamento fino a 72 rate mensili (o 120 rate per situazioni di grave difficoltà). La rateizzazione sospende il pignoramento ma comporta l’applicazione di interessi legali.
  • Definizione agevolata (rottamazione‑quinquies): aderendo entro il 30 aprile 2026, il debitore può estinguere i carichi con riduzione di sanzioni e interessi e ottenere una sospensione immediata delle azioni esecutive .
  • Composizione negoziata o procedure di sovraindebitamento: se il debito è insostenibile, è possibile accedere a un piano del consumatore o a un accordo di composizione. L’effetto principale è la sospensione delle azioni esecutive e, dopo l’omologazione, l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui).

Passo 4 – Agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista

La tempestività è cruciale. I termini di 60 e 40 giorni decorrono dalla notifica e non sono prorogabili. Attendere troppo può precludere molte difese. Per questo è consigliabile rivolgersi immediatamente ad un avvocato o ad un commercialista esperto che possa:

  • Verificare se convenga presentare ricorso o aderire alla rottamazione.
  • Predisporre documenti e memorie difensive complete.
  • Contattare l’ente creditore e l’agente della riscossione per tentare una soluzione transattiva.
  • Valutare l’accesso ad una procedura di sovraindebitamento, redigendo il piano e gestendo i rapporti con l’Organismo di composizione.

Difese e strategie legali

Analizziamo ora le principali tecniche difensive che un programmatore PLC può utilizzare per proteggersi da Agenzia delle Entrate, INPS e banche.

1. Eccezione di prescrizione

Il diritto a riscuotere sanzioni e contributi si estingue se l’ente non agisce entro determinati termini. Per le sanzioni tributarie e gli interessi, il termine è quinquennale . Per i contributi previdenziali, il termine è cinque anni a partire dal 1 gennaio 1996 . In caso di cartelle relative a contributi sanitari o sanzioni, la Corte di Cassazione ha ribadito che la prescrizione è quinquennale e che l’onere della prova dell’interruzione grava sull’ente .

Per far valere la prescrizione occorre:

  1. Richiedere all’AdeR o all’INPS copia di tutti gli atti (avvisi di addebito, intimazioni, pignoramenti) e verificare le date.
  2. Controllare se tra un atto interruttivo e l’altro sono trascorsi più di cinque anni. Se sì, il debito è prescritto.
  3. Presentare ricorso o opposizione eccependo la prescrizione; l’eccezione deve essere specifica e documentata. In alcuni casi, la Cassazione ha ritenuto ammissibile la dichiarazione di prescrizione anche dopo il pignoramento (ad esempio, per contributi SSN) .

2. Vizio della notifica e nullità dell’atto

Il difetto di notifica è uno dei motivi più frequenti di annullamento delle cartelle. La notifica deve avvenire tramite messo notificatore, ufficiale giudiziario o tramite posta (raccomandata A/R o PEC). Errori frequenti:

  • Notifica a un indirizzo non aggiornato o a un soggetto diverso dal destinatario senza delega.
  • Omessa indicazione delle modalità di impugnazione o del termine di 60 giorni.
  • Mancata produzione della ricevuta di ritorno o di prova della consegna.

Nel giudizio tributario, la nullità della notifica è rilevabile d’ufficio; pertanto, anche se il contribuente non l’eccepisce esplicitamente, il giudice può annullare l’atto. In caso di avviso di addebito INPS, la notifica deve informare sui termini di opposizione; diversamente, si applica l’art. 415 c.p.c. che consente al giudice di concedere un termine perentorio per integrare la difesa.

3. Contestazione del merito: importi, interessi, sanzioni

Spesso la pretesa dell’ente contiene errori di calcolo o include somme non dovute. È possibile contestare:

  • L’errata determinazione dell’imponibile: ad esempio se il programmatore ha dedotto costi legittimi (software, formazione, trasferte) che sono stati disconosciuti dall’ufficio.
  • Duplicazioni: ruoli che ripetono importi già pagati, crediti d’imposta non considerati, contributi versati due volte.
  • Sanzioni sproporzionate: il D.Lgs. 472/1997 prevede la possibilità di ridurre le sanzioni se il contribuente dimostra l’assenza di colpa grave o di dolo. La Corte di giustizia tributaria può ridurle o annullarle.
  • Interessi illegittimi: nel caso di conti bancari o mutui, verificare se la banca ha applicato clausole di anatocismo senza il consenso espresso del cliente. La Cassazione ha dichiarato nulle le capitalizzazioni automatiche e i patti di modifica unilaterali .

Per contestare il merito occorre spesso una perizia economico‑finanziaria. L’avvocato può collaborare con un commercialista per ricostruire il debito reale.

4. Sospensione del ruolo e misure cautelari

Se la contestazione presenta fumus boni iuris (probabilità di successo), il contribuente può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione. L’art. 47 del D.Lgs. 546/1992 consente di sospendere l’atto impugnato se il ricorso appare fondato e vi è pericolo di grave danno. Nel procedimento del lavoro, il giudice può sospendere l’avviso di addebito . La sospensione blocca il pignoramento e le misure cautelari fino alla decisione.

5. Rateizzazione e piano di rientro

Per debiti riconosciuti e non contestabili, la rateizzazione consente di dilazionare il pagamento. L’AdeR può concedere fino a 72 rate mensili, aumentabili a 120 in caso di comprovata difficoltà. Il piano prevede il pagamento di interessi legali ma evita azioni esecutive. La rateizzazione è incompatibile con la rottamazione; quindi occorre valutare quale opzione sia più conveniente.

6. Definizione agevolata (rottamazione‑quinquies)

La rottamazione‑quinquies rappresenta un’opportunità unica per estinguere i carichi ante 2024. I punti chiave:

  • Ambito oggettivo: debiti affidati ad AdeR tra il 2000 e il 2023, inclusi tributi, contributi previdenziali e multe stradali . Sono esclusi i debiti derivanti da sentenze della Corte dei conti e quelli relativi al recupero di aiuti di Stato.
  • Condizioni soggettive: occorre aver presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno cui si riferisce il tributo . I contribuenti totalmente inadempienti non possono aderire.
  • Modalità di adesione: presentazione telematica entro il 30 aprile 2026; indicazione del numero di rate (massimo 54) e della rinuncia ai contenziosi .
  • Pagamento: in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali; le prime tre scadono nel 2026 . Gli interessi di dilazione sono pari al 3 % annuo a partire dall’1 agosto 2026 .
  • Effetti: estinzione delle sanzioni e degli interessi di mora; sospensione delle azioni esecutive; estinzione dei giudizi pendenti su richiesta delle parti .
  • Decadenza: il mancato pagamento di una rata determina la perdita dei benefici e la ripresa delle azioni esecutive .

7. Strumenti alternativi: saldo e stralcio, transazione fiscale, accordo di ristrutturazione

Oltre alla rottamazione, esistono altre procedure per definire il debito:

  • Saldo e stralcio: previsto dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), consente ai contribuenti con indicatori ISEE inferiori a determinati limiti di pagare una percentuale ridotta del debito (dal 16 % al 35 %) e di estinguere il residuo. Non è più attivo nel 2026, ma le sue regole possono tornare utili se rifinanziato.
  • Transazione fiscale e contributiva: nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione ex art. 182‑ter l.f. (oggi art. 63 CCII), il debitore può proporre al fisco e agli enti previdenziali una falcidia dei crediti erariali. È uno strumento complesso riservato alle imprese.
  • Piano del consumatore e accordo di composizione: come visto, la L. 3/2012 permette di proporre un piano con durata fino a dieci anni in cui le rate sono commisurate al reddito del debitore. Il giudice può ridurre l’importo dei debiti fiscali e contributivi se l’offerta è comunque più conveniente della liquidazione .
  • Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta dall’art. 14‑quaterdecies L. 3/2012 e oggi confluita nel Codice della crisi (art. 283 CCII), consente al debitore senza beni e con reddito minimo di chiedere la cancellazione integrale dei debiti residui dopo aver pagato solo i crediti prededucibili e alimentari. È riservata a chi non possiede un patrimonio apprezzabile e non ha potuto proporre un accordo.

Errori comuni da evitare

Molti programmatori commettono errori che compromettono la riuscita della difesa. Tra i più frequenti:

  1. Ignorare le notifiche: non ritirare la raccomandata o non aprire la PEC non evita la notifica. La compiuta giacenza produce gli stessi effetti della consegna.
  2. Sottovalutare i termini: trascorsi 60 giorni (cartella) o 40 giorni (avviso di addebito), l’atto diventa definitivo. Una volta divenuto definitivo, il debito non è più contestabile salvo casi eccezionali (inesistenza della notifica).
  3. Pagare subito senza verificare: il pagamento spontaneo impedisce di contestare successivamente il debito. È bene far verificare la cartella prima di pagare.
  4. Affidarsi a consulenti non specializzati: le procedure fiscali e bancarie richiedono competenze specifiche. Un errore formale nel ricorso può determinarne l’inammissibilità.
  5. Credere alle soluzioni “miracolose” online: molte pubblicità promettono la cancellazione del debito senza ricorso, ma spesso si tratta di truffe. Diffidate di chi chiede anticipi o non fornisce referenze chiare.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme e termini

NormaAmbitoTermini/Contenuto
Art. 21 D.Lgs. 546/1992 (abrogato dal 2026)Ricorso contro cartella/accertamentoIl ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto; la notifica della cartella vale come notifica del ruolo.
Art. 20 D.Lgs. 472/1997Sanzioni amministrative per violazioni tributarieLa contestazione deve essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo; diritto alla riscossione della sanzione prescritto in 5 anni; l’impugnazione interrompe la prescrizione.
Art. 3, commi 9‑10 L. 335/1995Contributi previdenzialiRiduce da 10 a 5 anni la prescrizione delle contribuzioni dovute dal 1 gennaio 1996; per i periodi precedenti restano possibili termini decennali.
Art. 12, comma 4‑bis D.P.R. 602/1973Impugnazione del ruoloL’estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono impugnabili solo se l’iscrizione a ruolo pregiudica la partecipazione a gare, il recupero di somme da enti pubblici o la fruizione di benefici.
Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025)Definizione agevolataConsente di definire i carichi affidati tra 2000 e 2023; domanda entro il 30 aprile 2026; pagamento in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali; sospensione delle azioni esecutive.
L. 3/2012, Artt. 6, 7, 14 ter, etc.Procedure di sovraindebitamentoDefinisce il sovraindebitamento; stabilisce chi può accedere alle procedure e le cause di inammissibilità; prevede accordo di composizione, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio.
Cass. 27460/2025Anatocismo bancarioLe clausole di capitalizzazione degli interessi nei contratti stipulati prima del 2000 sono nulle senza patto espresso; la banca deve ottenere il consenso scritto del cliente.
Cass. 880/2026SovraindebitamentoLe cooperative agricole soggette a liquidazione coatta amministrativa non possono accedere all’accordo di composizione.

Tabella 2 – Strumenti di composizione della crisi

StrumentoDestinatariRequisiti principaliVantaggi
Rottamazione‑quinquiesTutti i contribuenti con carichi affidati ad AdeR tra 2000 e 2023Presentazione domanda entro 30 aprile 2026; regolarità dichiarativa; scelta fra rata unica e 54 rateEstinzione di sanzioni e interessi; sospensione azioni esecutive; piano fino a 9 anni.
Accordo di composizione della crisiImprenditori non fallibili, professionisti, piccoli imprenditoriConsenso del 60 % dei creditori; relazione dell’OCC; possibile assenso implicito del fiscoTaglio dei debiti; sospensione delle azioni esecutive; continuità dell’attività.
Piano del consumatorePersone fisiche con debiti non professionaliRelazione del Gestore; meritevolezza e buonafede; piano sostenibileNon richiede voto dei creditori; possibilità di rimodulare cessioni del quinto e mutui; omologa giudiziale.
Liquidazione del patrimonioDebitori sovraindebitati che non possono proporre accordi o pianiDisponibilità dei beni per almeno 4 anniLiquidazione controllata; esdebitazione dopo la chiusura; protezione dai creditori.
Composizione negoziata della crisi d’impresaImprese in disequilibrio economico, anche agricoleNomina di un esperto indipendente su piattaforma cameraleTrattative assistite; soluzione concordata; sospensione parziale delle azioni esecutive.
Esdebitazione del debitore incapienteDebitori senza patrimonio e con reddito minimoRelazione OCC; pagamento prededuzioni; assenza di atti in frodeCancellazione integrale dei debiti residui; nuova partenza.

Tabella 3 – Calendario rottamazione‑quinquies

ScadenzaAdempimento
30 aprile 2026Termine per presentare la domanda di adesione
20 maggio 2026 (indicativo)Pubblicazione da parte di AdeR delle comunicazioni con l’importo dovuto
31 luglio 2026Scadenza della prima rata o dell’unica soluzione
30 settembre 2026Seconda rata
30 novembre 2026Terza rata
Gennaio 2027 – Novembre 2034Sei rate annuali (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre)
Gennaio – Maggio 2035Ultime tre rate

Domande e risposte (FAQ)

1. Cos’è una cartella di pagamento e come si differenzia dall’avviso di accertamento?

La cartella di pagamento è un titolo esecutivo emesso dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione a seguito dell’iscrizione a ruolo di un tributo. Contiene l’importo da pagare (imposta, interessi, sanzioni, aggio) e indica il termine di 60 giorni per il pagamento o il ricorso . L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta l’evasione o la maggiore imposta dovuta; può essere impugnato entro 60 giorni. La cartella deriva da un avviso di accertamento diventato definitivo o da liquidazioni automatiche.

2. Qual è la differenza tra cartella di pagamento e avviso di addebito INPS?

L’avviso di addebito INPS è un titolo esecutivo che sostituisce la cartella per i contributi previdenziali. Ha le stesse conseguenze ma deve essere impugnato davanti al giudice del lavoro entro 40 giorni . La cartella di pagamento, invece, va impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni .

3. Se non ricevo alcuna notifica, l’estratto di ruolo può essere impugnato?

L’estratto di ruolo è un semplice documento informatico che riepiloga i carichi iscritti a ruolo. Non è impugnabile salvo che l’iscrizione a ruolo comporti un pregiudizio immediato in termini di partecipazione a gare pubbliche, riscossione di crediti da enti pubblici o perdita di benefici . In assenza di notifica, la cartella resta invalida ma occorre attendere un atto esecutivo per impugnare.

4. Quali sono i termini per impugnare un’intimazione di pagamento o un pignoramento?

L’intimazione di pagamento è un preavviso di esecuzione che si notifica quando la cartella non è stata pagata. Può essere impugnata entro 60 giorni se contiene vizi propri. Il pignoramento può essere contestato entro 20 giorni (opposizione ex art. 617 c.p.c.) per vizi dell’atto o entro 20 giorni dalla conoscenza dei vizi (opposizione ex art. 615 c.p.c.) per contestare il diritto del creditore.

5. Posso aderire alla rottamazione‑quinquies se ho già un piano di rateizzazione in corso?

La domanda di rottamazione comporta la sospensione del piano di rateizzazione fino al pagamento della prima rata . Se il contribuente decade dalla rottamazione, riprende la rateizzazione, ma occorrerà saldare le rate scadute. È quindi opportuno valutare se la rottamazione sia più conveniente.

6. Cosa succede ai contenziosi pendenti se aderisco alla rottamazione?

La presentazione della dichiarazione di adesione comporta la sospensione automatica dei giudizi tributari sui carichi rottamabili. Il giudice può sospendere il processo e, dopo il pagamento della prima rata, dichiararlo estinto . Tuttavia, per i carichi non compresi o per le parti di debito non definibili, il giudizio prosegue.

7. Se non ho presentato la dichiarazione dei redditi, posso comunque aderire?

No. La norma sulla rottamazione‑quinquies richiede che il contribuente abbia presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno in cui è sorto il debito . Chi è totalmente inadempiente non può aderire, ma potrebbe chiedere una definizione tramite la procedura di sovraindebitamento.

8. I contributi previdenziali alla Gestione separata si prescrivono sempre in 5 anni?

Sì, dal 1 gennaio 1996 la prescrizione è quinquennale . Tuttavia, se il debitore o il lavoratore presenta denuncia all’INPS, la prescrizione torna decennale fino a quando l’ente non emette l’atto interruttivo . È quindi importante verificare le date degli atti.

9. Come posso contestare gli interessi anatocistici della banca?

È necessario richiedere alla banca gli estratti conto e verificare se il contratto prevede una clausola di capitalizzazione espressa. La Cassazione ha stabilito che, per i contratti stipulati prima del 2000, l’anatocismo è nullo se non esiste un patto scritto e la banca non può applicare unilateralmente gli interessi composti . In tal caso si può richiedere il ricalcolo del saldo e la restituzione delle somme versate in eccesso.

10. Posso ottenere la sospensione dell’avviso di addebito INPS?

Sì. Presentando opposizione al giudice del lavoro, è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione. Se il giudice la concede, occorre notificare il provvedimento all’agente della riscossione entro il termine stabilito . In assenza di notifica, la sospensione non produce effetti.

11. Se aderisco alla rottamazione‑quinquies, pago anche l’aggio?

No. La definizione agevolata comporta il pagamento delle imposte e delle spese di notifica, ma esclude aggio, sanzioni e interessi .

12. Posso proporre un accordo di composizione se ho debiti bancari e fiscali?

Sì. L’accordo di composizione può comprendere debiti fiscali, contributivi e bancari. È necessaria l’approvazione del 60 % dei creditori in termini di valore . Per i debiti con il fisco il giudice valuta la convenienza rispetto alla liquidazione. Se l’accordo viene omologato, le banche non possono procedere separatamente.

13. Quanto dura la procedura di liquidazione del patrimonio?

La procedura richiede la messa a disposizione dei beni per almeno quattro anni . Dopo la liquidazione e la ripartizione ai creditori, il tribunale emette il decreto di esdebitazione che cancella i debiti residui.

14. Cos’è la composizione negoziata della crisi d’impresa?

Introdotta dal D.L. 118/2021, è una procedura volontaria con la quale l’imprenditore in difficoltà chiede la nomina di un esperto che faciliti le trattative con i creditori per individuare una soluzione di risanamento . È accessibile alle imprese, comprese le attività artigiane e agricole, e non comporta l’apertura di una procedura giudiziale. Può sfociare in un accordo di ristrutturazione o in un concordato minore.

15. Posso accedere alla procedura di sovraindebitamento se ho ricevuto protesti bancari?

Sì. Il protesto non impedisce l’accesso alle procedure di sovraindebitamento. È però necessario dimostrare la propria meritevolezza, cioè di non aver contratto il debito con colpa grave e di aver collaborato con i creditori. La presenza di protesti può influire sul giudizio del tribunale ma non preclude la domanda.

16. Qual è la differenza tra accordo di composizione e piano del consumatore?

L’accordo di composizione è destinato agli imprenditori commerciali non fallibili e ai professionisti; prevede il voto dei creditori e una maggioranza del 60 % . Il piano del consumatore è riservato ai consumatori e non richiede il voto dei creditori; il giudice valuta la meritevolezza e la convenienza . Entrambi sospendono le azioni esecutive e conducono all’esdebitazione.

17. Cosa succede se non pago la seconda o la terza rata della rottamazione?

Il mancato pagamento di qualsiasi rata comporta la decadenza dalla rottamazione e la ripresa della riscossione con applicazione di sanzioni e interessi originari . Le somme versate restano acquisite e non sono rimborsabili. Per evitare la decadenza, la legge concede una tolleranza di 5 giorni sulla scadenza.

18. Posso chiedere la rateizzazione dopo essere decaduto dalla rottamazione?

Sì. Se si decade dalla definizione agevolata, è possibile chiedere la rateizzazione del debito residuo. Tuttavia, le rate scadute devono essere pagate immediatamente e il piano verrà ricalcolato applicando interessi e sanzioni. Per i debiti superiori a 120.000 euro può essere richiesta la garanzia fideiussoria.

19. L’accordo di composizione può comprendere la riduzione degli interessi bancari?

Sì. L’accordo può prevedere la falcidia degli interessi bancari, anche derivanti da anatocismo. Se la banca non aderisce, il giudice può comunque omologare il piano se ritiene che l’offerta sia più conveniente della liquidazione. La Cassazione ha riconosciuto che le clausole anatocistiche senza patto espresso sono nulle , per cui il capitale dovuto potrebbe risultare inferiore.

20. La procedura di sovraindebitamento sospende gli atti esecutivi?

Sì. Dal momento della presentazione dell’istanza e della nomina dell’OCC, il giudice può disporre la sospensione delle esecuzioni individuali. Dopo l’omologazione, i creditori sono vincolati al piano e non possono intraprendere azioni separate. In caso di liquidazione del patrimonio, le procedure esecutive in corso confluiscono nella procedura unica.

Simulazioni pratiche e numeriche

Caso 1 – Contestazione per prescrizione quinquennale di un contributo INPS

Un programmatore freelance riceve nel marzo 2026 un avviso di addebito per contributi alla Gestione separata relativi agli anni 2017‑2018 per un importo di 10.000 € (capitale 8.000 €, interessi 1.500 €, sanzioni 500 €). Il professionista verifica che l’INPS non ha notificato alcun atto interruttivo dal 2019. Secondo l’art. 3, commi 9‑10 L. 335/1995, i contributi dovuti dopo il 1 gennaio 1996 si prescrivono in cinque anni . Pertanto, il diritto alla riscossione dei contributi 2017‑2018 è prescritto dal 1 gennaio 2024. L’avvocato presenta opposizione entro 40 giorni eccependo la prescrizione; il giudice, accertato che non vi sono atti interruttivi, accoglie l’opposizione e annulla l’avviso. Il contribuente risparmia l’intero importo.

Caso 2 – Adesione alla rottamazione‑quinquies

Un ingegnere informatico con debiti tributari per 40.000 € (imposta 25.000 €, sanzioni 10.000 €, interessi 5.000 €) decide di aderire alla rottamazione‑quinquies. Presenta la domanda il 15 aprile 2026 indicando il pagamento in 54 rate. L’AdeR comunica che il debito definibile è costituito solo dall’imposta e dalle spese di notifica; quindi l’importo da versare è 25.000 € (più spese). Le prime tre rate nel 2026 saranno ciascuna di circa 1.500 €, mentre le successive rate bimestrali dal 2027 al 2035 saranno di circa 430 € (calcolate sulla base degli interessi del 3 % annuo). Grazie alla definizione agevolata, il contribuente risparmia 15.000 € tra sanzioni e interessi e beneficia della sospensione immediata di pignoramenti e ipoteche .

Caso 3 – Accordo di composizione della crisi con debiti fiscali e bancari

Un programmatore PLC gestisce una piccola ditta individuale con debiti complessivi per 150.000 € (90.000 € verso banche, 40.000 € verso l’erario e 20.000 € di contributi INPS). L’attività è in perdita a causa del calo di commesse e non può far fronte alle rate dei finanziamenti. Il debitore si rivolge all’Avv. Monardo che verifica l’ammissibilità alla procedura di accordo di composizione. Dopo la nomina dell’OCC, viene predisposto un piano di rientro in 7 anni che prevede:

  • Pagamento del 30 % dei debiti bancari mediante ristrutturazione dei finanziamenti e taglio degli interessi anatocistici (grazie alla nullità delle clausole di capitalizzazione ).
  • Pagamento del 50 % dei debiti fiscali e contributivi, con la rinuncia alle sanzioni e agli interessi moratori in base alla rottamazione.
  • Mantenimento della casa di abitazione quale bene non liquidabile in virtù dell’art. 14 terdecies L. 3/2012.

Il piano ottiene il voto favorevole del 65 % dei creditori e viene omologato dal tribunale. Tutti i pignoramenti vengono sospesi. Dopo l’esecuzione del piano il debitore ottiene l’esdebitazione.

Conclusioni

Gestire debiti fiscali, contributivi e bancari è complesso e richiede conoscenze giuridiche specifiche. Per i programmatori PLC freelance l’esposizione al rischio è amplificata dall’autonomia professionale. Tuttavia, l’ordinamento italiano offre numerose difese legali: dai ricorsi tempestivi alla prescrizione quinquennale , dalle sospensioni giudiziarie alle definizioni agevolate, fino alle procedure di sovraindebitamento che consentono un vero e proprio fresh start. La giurisprudenza recente (Cass. 398/2026, 24900/2025, 27460/2025, 29918/2025, 880/2026) conferma la centralità della tutela del debitore e riconosce la nullità di clausole bancarie abusive e l’importanza della meritevolezza nelle procedure.

Agire in modo tempestivo è fondamentale: i termini di 60 giorni per le cartelle e di 40 giorni per gli avvisi di addebito non ammettono proroghe. Ritardare significa perdere il diritto di difesa e subire pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi. La scelta della strategia più adatta (ricorso, rateizzazione, rottamazione, accordo di composizione) dipende dalla natura del debito, dalla capacità di pagamento e dagli obiettivi del contribuente. Per questo è indispensabile affidarsi a un professionista esperto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono un’assistenza completa: dall’analisi dell’atto alla predisposizione del ricorso, dalla negoziazione con gli enti alla redazione di piani di sovraindebitamento. Grazie alla qualifica di cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo è in grado di proporre soluzioni concrete e tempestive per bloccare cartelle, avvisi di addebito, ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti.

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