Azienda fotovoltaico con debiti? Come difendersi subito da Agenzia delle Entrate, INPS e Banca

Introduzione

La produzione di energia fotovoltaica è diventata una delle principali voci del settore delle rinnovabili in Italia. Incentivi fiscali, contributi in conto energia e detrazioni per l’efficientamento energetico hanno favorito la nascita di numerose società che investono in impianti fotovoltaici. Tuttavia, la forte volatilità dei prezzi dell’energia, i ritardi nei pagamenti dei clienti, il cambiamento continuo delle norme sui bonus edilizi e la rigidità delle banche nel concedere nuova liquidità hanno generato situazioni di indebitamento per molte imprese. Un’azienda di fotovoltaica che non affronta tempestivamente i debiti tributari, previdenziali e bancari può subire cartelle esattoriali, pignoramenti, ipoteche e addirittura la chiusura dell’impianto. Ecco perché questo tema è così cruciale.

In questa guida aggiornata ad aprile 2026 analizzeremo in dettaglio le tutele previste dall’ordinamento italiano per le società fotovoltaiche sovraindebitate. Verranno illustrate le norme dello Statuto del contribuente, del D.P.R. 602/1973 sulla riscossione, della Legge 3/2012 sul sovraindebitamento, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e delle più recenti riforme fiscali e previdenziali. Spiegheremo passo per passo cosa fare dopo aver ricevuto un avviso di accertamento, una cartella o un preavviso di ipoteca, quali sono i termini per impugnare, come funzionano la rottamazione‑quinquies (introdotta con la legge di bilancio 2026) e le altre definizioni agevolate. Verranno poi proposti strumenti alternativi come la composizione negoziata, i piani di rientro, il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione. La guida è completata da tabelle riepilogative, FAQ e simulazioni pratiche.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutare il lettore

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con lunga esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. Le competenze dello studio includono:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012: è iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia e può assistere imprese e privati nella predisposizione di piani del consumatore, concordati minori e liquidazioni controllate.
  • Fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): questo ruolo comporta conoscenza approfondita delle procedure di composizione negoziata e delle dinamiche con i creditori.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021: supporta le imprese nelle trattative con banche e fornitori per trovare soluzioni stragiudiziali.

Lo studio dell’Avv. Monardo offre un servizio completo che comprende l’analisi degli atti (verifica dei vizi di notifica, decadenze, errori di calcolo), la predisposizione di ricorsi davanti alle Corti di giustizia tributaria, la richiesta di sospensioni delle procedure esecutive, la negoziazione con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e le banche, la predisposizione di piani di rientro e la gestione di procedure giudiziali e stragiudiziali. L’obiettivo è tutelare l’azienda e il patrimonio dell’imprenditore evitando errori irreparabili.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

La difesa delle società fotovoltaiche indebitate non può prescindere dalla conoscenza delle principali leggi e sentenze che regolano l’accertamento tributario, la riscossione, il sovraindebitamento e i rapporti bancari. Di seguito i riferimenti essenziali.

1.1 Statuto del contribuente: diritto alla conoscenza e obbligo di motivazione

Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) costituisce il fondamento della tutela del contribuente nelle fasi di accertamento e riscossione. In particolare:

  • Art. 6Conoscenza degli atti e semplificazione: l’Amministrazione finanziaria deve assicurare che i propri atti siano portati a conoscenza del contribuente tramite una notifica corretta. L’atto deve essere inviato all’indirizzo di domicilio fiscale con modalità idonee a garantire la riservatezza. Prima di iscrivere a ruolo imposte derivanti da dichiarazioni, l’ufficio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti e integrazioni, concedendo un termine non inferiore a 30 giorni . È vietato richiedere al contribuente documenti che l’Amministrazione già possiede .
  • Art. 7Chiarezza e motivazione degli atti: ogni atto autonomamente impugnabile deve essere motivato, indicando in modo specifico i presupposti di fatto, le prove e le ragioni giuridiche che sorreggono la pretesa . Gli atti di riscossione che rappresentano la prima comunicazione di una pretesa devono indicare la tipologia di interessi applicati, la norma di riferimento, il criterio di determinazione, la data di decorrenza e i tassi applicati . Devono inoltre riportare l’ufficio competente e i riferimenti per il riesame in autotutela.

Il mancato rispetto di questi requisiti è causa di nullità dell’atto. Una cartella o un avviso privo di motivazione specifica può essere annullato in giudizio. Per una società fotovoltaica, che spesso riceve cartelle per imposte, IVA, contributi INPS o accise sull’energia, è fondamentale verificare che l’atto sia stato regolarmente notificato e motivato.

1.2 Riscossione e cartelle di pagamento: termini e decadenze

La procedura di riscossione è disciplinata dal D.P.R. 602/1973. L’articolo 25 impone all’agente della riscossione di notificare la cartella entro termini stabiliti per ciascun tributo e prescrive che il debitore debba pagare entro 60 giorni dalla notifica; decorso inutilmente tale termine, l’Agente della riscossione può avviare l’esecuzione forzata (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) . La cartella deve indicare la causa del debito, il tributo, le sanzioni, gli interessi e il diritto di notifica . Un vizio di notifica o di contenuto (ad esempio l’invio all’indirizzo sbagliato o la mancanza di indicazioni sull’ufficio competente) rende nulla la cartella.

Termini di prescrizione e decadenza:

  • Le imposte erariali (IVA, IRES, IRPEF, IRAP) si prescrivono in 10 anni se la cartella è stata regolarmente notificata ma non è stata intrapresa l’esecuzione .
  • I contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni, così come le sanzioni amministrative .
  • La decadenza dall’azione di recupero scatta se l’atto non viene notificato entro i termini previsti (in genere 3 o 4 anni per le imposte dirette e 5 anni per l’IVA). Decorso tale termine, il debito non può essere più richiesto.

È importante che la società o il professionista incaricato calcoli correttamente i termini per evitare che atti prescritti siano pagati indebitamente. I tribunali hanno spesso annullato cartelle notificate dopo la scadenza.

1.3 Sovraindebitamento e Codice della crisi d’impresa

La Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs 14/2019) disciplinano le situazioni di sovraindebitamento. La Legge 3/2012 definisce il sovraindebitamento come la situazione di squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile che impedisce al debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni . Questa condizione può riguardare anche le società agricole o le imprese minori che non possono accedere alle procedure concorsuali maggiori.

L’accesso ai vari strumenti è subordinato a requisiti precisi:

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non imprenditoriali . La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29746/2025, ha ribadito che anche il garante o fideiussore può accedere al piano del consumatore solo se la garanzia è stata prestata per finalità estranee all’attività imprenditoriale .
  • Concordato minore: previsto per imprenditori minori, professionisti e imprese agricole. La Cassazione (sentenza n. 28574/2025) ha stabilito che la proposta è inammissibile se non rispetta l’ordine delle cause di prelazione; i creditori privilegiati (fisco, INPS) devono essere pagati integralmente .
  • Liquidazione controllata: destinata ai debitori che non possono proseguire l’attività. Il tribunale nomina un liquidatore che vende i beni e distribuisce il ricavato ai creditori. La esdebitazione può essere concessa una sola volta, come stabilito dall’ordinanza n. 30108/2025 .
  • Esdebitazione immediata (art. 283‑bis CCII): introdotta nel 2025, consente al debitore persona fisica incapiente e senza beni di cancellare i debiti residui . La procedura richiede che il soggetto non abbia già beneficiato dell’esdebitazione e che agisca con meritevolezza.

Le modifiche del 2024–2025 al CCII (D.lgs 136/2024 e D.lgs 13/2025) hanno riformulato la definizione di consumatore, precisato le condizioni per l’esdebitazione e introdotto norme per favorire il concordato minore . È essenziale verificare i requisiti alla luce di queste riforme.

1.4 Rottamazione‑Quinquies e definizioni agevolate

La Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, quinta edizione della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. La misura consente alle imprese di estinguere i debiti affidati alla riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo il tributo e le spese di notifica, senza interessi, sanzioni o aggio . I principali punti sono:

  • La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e sospende automaticamente le procedure esecutive . Ai sensi della Legge di bilancio 2026, l’istanza di rottamazione impedisce l’iscrizione di nuovi fermi o ipoteche e sospende la prescrizione .
  • Il pagamento può avvenire in un massimo di 54 rate bimestrali con un tasso di interesse fisso del 3 % . Le prime tre rate scadono rispettivamente il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; le restanti rate hanno cadenza bimestrale.
  • Possono essere inclusi tributi erariali, IVA su importazioni, contributi previdenziali non versati e multe stradali . Sono esclusi i carichi relativi a tributi non collegati alle dichiarazioni (imposte di registro, successioni), aiuti di Stato, tributi locali se il Comune non aderisce e debiti da accertamento .
  • Per i debiti fino a 1.000 euro relativi al periodo 2000–2010, la rottamazione‑quater (Legge 197/2022) prevede lo stralcio automatico. La legge di bilancio 2026 ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti .

Oltre alla rottamazione‑quinquies, restano operative altre definizioni agevolate: la rottamazione‑quater, lo stralcio dei mini‑debiti, la definizione delle liti pendenti (pagamento del 15 % o 40 % dell’imposta a seconda del grado di giudizio) e il saldo e stralcio per soggetti in difficoltà economica.

1.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021 (convertito nella L. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, procedura preventiva accessibile anche alle micro e piccole imprese in difficoltà. L’imprenditore presenta domanda sulla piattaforma digitale nazionale, indicando le cause della crisi e le possibili soluzioni. La Camera di Commercio nomina un esperto indipendente che assiste l’imprenditore nelle trattative con creditori, fornitori, banche e Agenzia delle Entrate . La procedura non apre un concorso formale e non sospende automaticamente le azioni esecutive, ma consente di chiedere al tribunale misure protettive (sospensione dei pignoramenti) . Può sfociare in un accordo di ristrutturazione, in un piano di risanamento o in altre procedure del CCII. Per una società fotovoltaica, la composizione negoziata è utile per rinegoziare i mutui con la banca, allungare i tempi di rimborso, cedere impianti non redditizi o attrarre nuovi investitori.

1.6 Norme speciali per il settore fotovoltaico

Il settore fotovoltaico è regolato da norme specifiche in materia di classificazione catastale, incentivi e adempimenti:

  • Classificazione catastale degli impianti: l’art. 1, comma 423, della Legge 266/2005 e l’art. 9, comma 3‑bis, del D.L. 557/1993 (convertito in L. 133/1994) prevedono che gli impianti fotovoltaici installati su terreni agricoli, se integrati nell’attività agricola, siano classificati come fabbricati rurali strumentali (categoria D/10). La Cassazione, con l’ordinanza n. 29754/2024, ha confermato che l’impianto rientra nella categoria D/10 anche se l’imprenditore agricolo lo utilizza in leasing . La classificazione D/10 comporta l’esenzione dall’IMU e agevolazioni catastali.
  • Ecobonus e superbonus: gli incentivi per l’efficienza energetica richiedono l’invio della comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tuttavia la Corte di Cassazione (sentenza n. 7657/2024 e ordinanze n. 12422/2025 e n. 12426/2025) ha affermato che la mancata trasmissione o il ritardo non comportano la perdita dell’ecobonus, poiché la comunicazione ha finalità statistiche . Ciò nonostante è consigliabile inviare la comunicazione per evitare contestazioni su altri requisiti (bonifici “parlanti”, asseverazioni).
  • Divieto di compensazione: a partire dal 1º gennaio 2026, il divieto di utilizzare crediti d’imposta in compensazione scatta quando le iscrizioni a ruolo per imposte erariali e accessori superano 50.000 € . La norma, contenuta nell’art. 37, comma 49‑quinquies, del D.L. 223/2006 (come modificato dall’art. 1, comma 116, della L. 199/2025), esclude i contributi previdenziali e i premi INAIL . Pertanto una società fotovoltaica con debiti superiori a 50.000 € non potrà compensare i crediti fiscali fino a quando non avrà ridotto il debito sotto la soglia con pagamenti, rateazioni o rottamazioni.
  • Reati fiscali: l’utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti in compensazione integra il reato di indebita compensazione (art. 10‑quater D.lgs 74/2000), punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni . L’omesso versamento dell’IVA superiore a 250.000 € integra il reato ex art. 10‑ter D.lgs 74/2000 . Per evitare queste fattispecie, l’azienda deve monitorare attentamente i crediti utilizzati e la posizione debitoria.

2. Procedura passo per passo dopo la notifica di un atto

Quando una società fotovoltaica riceve un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o un preavviso di ipoteca, deve agire rapidamente per evitare l’esecuzione forzata. Di seguito un percorso operativo suddiviso in fasi.

2.1 Ricezione dell’atto e verifica preliminare

  1. Identificazione dell’atto. L’impresa deve capire di quale atto si tratta: può essere un avviso di accertamento, una cartella di pagamento, un’intimazione ad adempiere, un pignoramento presso terzi, un’iscrizione ipotecaria o un fermo amministrativo. Ogni atto ha termini e modalità di impugnazione differenti.
  2. Controllo della notifica. Verificare che l’atto sia stato notificato al domicilio fiscale corretto e con le formalità previste (raccomandata A/R, posta elettronica certificata, notifica a mezzo messo notificatore). La notifica irregolare rende nullo l’atto .
  3. Calcolo dei termini. Dalla data di notifica decorrono i termini per agire. Per cartelle e avvisi di accertamento il termine ordinario per impugnare è 60 giorni; per l’espropriazione, il precetto deve essere notificato almeno 10 giorni prima del pignoramento .
  4. Analisi della motivazione. Verificare che l’atto indichi presupposti, prove e norme applicate. Una cartella che rinvia a documenti non allegati viola l’art. 7 dello Statuto del contribuente .
  5. Verifica dei calcoli. Controllare la corretta determinazione del tributo, l’applicazione degli interessi e la legittimità delle sanzioni. Errori di calcolo o applicazione di aliquote errate possono essere contestati .
  6. Prescrizione e decadenza. Valutare se il tributo è prescritto (10 anni per imposte erariali, 5 anni per contributi) o decaduto (notifica oltre i termini). In presenza di prescrizione il debito deve essere annullato .

2.2 Azioni immediate: pagare, rateizzare o impugnare

Dopo la verifica preliminare, la società ha diverse opzioni:

  • Pagamento immediato. Se il debito è dovuto e l’azienda dispone della liquidità necessaria, il pagamento entro 60 giorni evita l’iscrizione a ruolo e l’esecuzione. Grazie alla rottamazione‑quinquies, l’impresa può pagare solo il tributo e le spese, senza interessi e sanzioni .
  • Rateizzazione. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente la rateizzazione fino a 72 rate mensili, o 120 rate in caso di comprovata difficoltà economica. La domanda va presentata telematicamente e sospende le azioni esecutive; tuttavia, il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive comporta la decadenza . L’azienda può convertire una rateizzazione in rottamazione‑quinquies presentando domanda entro il 30 aprile 2026 .
  • Ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Se esistono vizi formali (notifica irregolare, carenza di motivazione) o sostanziali (errata applicazione della norma), si può presentare ricorso entro 60 giorni. La domanda deve contenere i motivi, la prova della notifica e la richiesta di sospensione cautelare, motivata dal fumus boni iuris e dal periculum in mora .
  • Autotutela. È possibile chiedere lo sgravio in autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto, indicando i vizi riscontrati. L’amministrazione può annullare o correggere l’atto senza costi. Tuttavia l’istanza non sospende il termine per il ricorso, quindi è prudente presentare ricorso contestualmente .

2.3 Difesa contro pignoramenti e ipoteche bancarie

Se la società ha debiti bancari o finanziari, la banca può intraprendere azioni esecutive come il pignoramento di conti correnti, la vendita all’asta degli impianti o l’iscrizione di ipoteche sui terreni. Per difendersi:

  1. Verificare il contratto di finanziamento o leasing per individuare eventuali clausole abusive, tassi usurari, interessi anatocistici o costi occulti. La giurisprudenza sanziona le banche che applicano interessi oltre il tasso soglia .
  2. Negoziare la ristrutturazione del debito con la banca: chiedere la moratoria del capitale, la riduzione del tasso o l’allungamento della durata. Le banche preferiscono evitare procedure esecutive costose e possono accettare soluzioni transattive .
  3. Opporsi al precetto e al pignoramento. Il precetto deve essere notificato almeno 10 giorni prima del pignoramento; l’opposizione può essere fondata su vizi di notifica, prescrizione o nullità del titolo esecutivo. È possibile chiedere la conversione del pignoramento, sostituendo i beni con un pagamento rateizzato .
  4. Tutela della prima casa. L’art. 76 del D.P.R. 602/1973 vieta l’espropriazione dell’unico immobile non di lusso adibito ad abitazione principale, purché non sia stata iscritta un’ipoteca prima dell’entrata in vigore della norma . Questa tutela non si applica ai pignoramenti bancari, ma può essere invocata nei confronti dell’Agente della riscossione.

2.4 Procedure penali e reati tributari

La gestione dei debiti fiscali può sfociare anche in responsabilità penale. Il D.lgs 74/2000 individua vari reati, tra cui:

  • Dichiarazione fraudolenta, documentale o mediante altri artifizi.
  • Omessa dichiarazione.
  • Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11). La Corte di Cassazione ha precisato, con la sentenza n. 10750/2025, che il reato di sottrazione fraudolenta (art. 11 D.lgs 74/2000) può concorrere con il reato di bancarotta impropria (art. 223 Legge fallimentare), senza rapporto di specialità . La confisca per equivalente deve essere ripartita tra i coautori del reato.
  • Indebita compensazione (art. 10‑quater): punisce chi utilizza crediti inesistenti o non spettanti per importi superiori a 50.000 €, con pena fino a 6 anni . È prevista una causa di non punibilità se le somme dovute sono versate prima dell’apertura del dibattimento .
  • Omesso versamento dell’IVA (art. 10‑ter): punisce chi non versa l’IVA dovuta per importi superiori a 250.000 € per periodo d’imposta .

Per evitare i reati, la società deve monitorare la propria posizione fiscale, evitare di compensare crediti non spettanti e regolarizzare eventuali omessi versamenti tramite ravvedimento operoso, rottamazione o rateizzazione.

2.5 Iscrizione ipotecaria e fermo amministrativo

Quando i debiti non vengono pagati, l’Agente della riscossione dispone di strumenti molto incisivi:

  • Iscrizione ipotecaria. Ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/1973, l’agente può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito, ma solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella e se il debito supera 20.000 € . Prima di iscrivere l’ipoteca deve essere notificato un preavviso che concede al debitore 30 giorni per regolarizzare la posizione. L’omessa notifica del preavviso o l’iscrizione per debiti inferiori alla soglia rende l’ipoteca nulla .
  • Fermo amministrativo. L’art. 86 del D.P.R. 602/1973 consente all’agente di iscrivere fermo amministrativo su veicoli e natanti. Anche qui è necessario il decorso di 60 giorni dalla cartella e la notifica di un preavviso con termine di 30 giorni . Il fermo impedisce la circolazione del mezzo; può essere revocato se il bene è strumentale all’attività lavorativa (es. furgoni per installazione), dimostrando l’essenzialità del mezzo . La presentazione della domanda di rottamazione sospende la procedura .
  • Effetti della rottamazione. L’art. 23 della legge di bilancio 2026 prevede che la presentazione della domanda di rottamazione‑quinquies sospende automaticamente tutte le azioni esecutive e i fermi in corso . La Cassazione (sentenza 20049/2017) ha stabilito che la sospensione è immediata e non richiede un provvedimento dell’agente . Tuttavia, se il debitore decade dalla rottamazione, l’agenzia può riattivare immediatamente l’esecuzione.

2.6 Effetti della riforma dell’accertamento (D.lgs 13/2024)

Il D.lgs 13/2024, attuativo della delega fiscale, ha modificato profondamente il procedimento di accertamento. Le principali novità sono:

  1. Contraddittorio preventivo generalizzato. Salvo specifiche eccezioni (atti automatizzati o di liquidazione), l’ufficio deve inviare al contribuente uno schema di provvedimento con le violazioni contestate. Il contribuente ha 60 giorni per rispondere; l’amministrazione potrà emettere l’atto definitivo solo dopo la risposta .
  2. Adesione al verbale di constatazione. L’art. 5‑quater del D.lgs 218/1997, introdotto dal D.lgs 13/2024, consente di definire anticipatamente il processo verbale di constatazione (PVC) pagando quanto richiesto con riduzione delle sanzioni . La definizione del PVC blocca eventuali contestazioni future.
  3. Proroga dei termini. L’apertura del contraddittorio può prolungare i termini di decadenza per la notifica degli accertamenti. Tuttavia la mancata instaurazione del contraddittorio può essere eccepita come causa di nullità .
  4. Tutela rafforzata. Per le imprese fotovoltaiche, il contraddittorio è un’occasione per produrre documenti (contratti di fornitura, fatture, comunicazioni GSE, pratiche ENEA) e chiarire eventuali errori prima che l’atto sia definitivo. In caso di mancata instaurazione del contraddittorio, l’accertamento può essere annullato.

3. Difese e strategie legali per imprese fotovoltaiche indebitate

Ogni situazione debitoria è diversa e deve essere valutata da un professionista. Tuttavia esistono strategie ricorrenti per difendersi da Fisco, INPS e banche.

3.1 Impugnazione degli atti fiscali e giudizio tributario

  1. Ricorso contro l’avviso di accertamento: l’impresa può impugnare l’avviso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni. Il ricorso può essere basato su vizi formali (mancata motivazione, notifica irregolare, violazione del contraddittorio) o sostanziali (errata ricostruzione del reddito, interpretazione errata della normativa). È consigliabile chiedere contestualmente la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 47 D.lgs 546/1992, dimostrando il fumus e il periculum .
  2. Opposizione alla cartella di pagamento: se la cartella deriva da un avviso annullato o presenta vizi di motivazione (importi generici, mancanza di indicazione dei tassi di interesse), può essere opposta dinanzi al giudice tributario o ordinario. L’opposizione sospende il pagamento se viene concessa la tutela cautelare .
  3. Nullità per mancanza di contraddittorio: dopo la riforma del 2024, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo rende nullo l’atto. Il contribuente deve dimostrare di non aver ricevuto lo schema di provvedimento o di non avere avuto la possibilità di contraddire.
  4. Domanda di annullamento per difetto di motivazione: se l’atto rinvia a documenti non allegati o non indica le prove su cui si fonda, viola l’art. 7 dello Statuto. Diverse sentenze della Cassazione hanno annullato atti per carenza di motivazione .
  5. Ricorso in Cassazione: contro la sentenza di secondo grado è ammesso ricorso in Cassazione per motivi esclusivamente di diritto. Il ricorso richiede l’assistenza di un avvocato cassazionista, come l’Avv. Monardo.

3.2 Sospensione delle azioni esecutive e tutela del patrimonio

Per evitare la perdita di impianti, terreni e beni aziendali, l’impresa può:

  • Chiedere la sospensione amministrativa della riscossione, dimostrando l’esistenza di un ricorso pendente o di un provvedimento di sgravio .
  • Chiedere la sospensione giudiziale nel ricorso tributario, allegando la gravità del pregiudizio .
  • Convertire il pignoramento ai sensi dell’art. 495 c.p.c., offrendo il pagamento rateizzato del debito .
  • Valutare la costituzione di un fondo patrimoniale o di un trust per proteggere i beni della famiglia. Questa scelta deve essere ponderata con un professionista perché gli atti in frode ai creditori sono revocabili .

3.3 Definizioni agevolate dei debiti

Le definizioni agevolate rappresentano una via preferenziale per chiudere i contenziosi fiscali con costi ridotti. Le principali sono:

  1. Rottamazione‑quinquies: consente di versare solo il tributo e le spese di notifica in 54 rate bimestrali . La domanda sospende l’esecuzione e stralcia sanzioni e interessi. È necessario presentare l’istanza entro il 30 aprile 2026.
  2. Saldo e stralcio per contribuenti in situazioni economiche disagiate (ISEE basso). Pur non essendo previsto per tutte le categorie, potrebbe essere riproposto per determinati debiti .
  3. Definizione delle liti pendenti: prevede il pagamento del 15 % dell’imposta per le cause in primo grado e del 40 % per quelle in secondo grado . È un’opportunità per chiudere il contenzioso con l’Agenzia a fronte di un pagamento ridotto.
  4. Transazione fiscale nelle procedure di concordato minore o accordo di ristrutturazione: consente di proporre all’Agenzia delle Entrate la riduzione dei debiti erariali. Dopo le modifiche del 2024, la transazione richiede l’autorizzazione dell’Organismo di composizione della crisi .

3.4 Procedure di sovraindebitamento

3.4.1 Piano del consumatore

Il piano del consumatore è rivolto alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non imprenditoriali . In una società fotovoltaica questo strumento può essere utilizzato dai soci o garanti per debiti personali (ad esempio una fideiussione non strumentale all’attività). La procedura prevede:

  • Presentazione della domanda all’Organismo di composizione della crisi (OCC), allegando documenti reddituali e patrimoniali .
  • Nomina di un gestore che verifica la meritevolezza e redige la relazione .
  • Omologazione del piano da parte del tribunale; l’esdebitazione finale è concessa al termine del programma di pagamento, che dura massimo 5 anni .
  • Le imposte dovute all’UE (IVA e ritenute) devono essere pagate integralmente, mentre gli altri tributi possono essere rateizzati .

3.4.2 Concordato minore

Il concordato minore è destinato a imprenditori minori, professionisti, agricoltori e start‑up. Permette di proporre ai creditori un pagamento parziale dei debiti, anche in continuità aziendale. La Cassazione n. 28574/2025 ha stabilito che la proposta è inammissibile se non rispetta l’ordine delle cause di prelazione e se non prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati . Gli elementi essenziali del concordato minore sono:

  • Una relazione aggiornata sulla situazione economica; indicazione delle risorse necessarie per la procedura; descrizione delle garanzie offerte .
  • Il gestore dell’OCC convoca i creditori per l’approvazione; è richiesto il voto favorevole di almeno la maggioranza dei crediti per classe .
  • Il tribunale omologa la proposta se rispetta le norme civilistiche (artt. 2740 e 2741 c.c.) e se garantisce un risultato migliore rispetto alla liquidazione controllata .

3.4.3 Liquidazione controllata ed esdebitazione

La liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) è la procedura per i debitori che non possono proseguire l’attività. Tutti i beni vengono liquidati sotto il controllo di un liquidatore nominato dal tribunale. L’esdebitazione consente di cancellare i debiti residui; può essere concessa una sola volta e richiede condotta meritevole . L’ordinanza n. 30108/2025 ha negato l’esdebitazione a un imprenditore che aveva già beneficiato di una precedente esdebitazione e aveva posto in essere condotte dolose .

3.4.4 Esdebitazione immediata (art. 283‑bis CCII)

Introdotta nel 2025, l’esdebitazione immediata consente a persone fisiche sovraindebitate senza beni di ottenere la cancellazione dei debiti senza liquidazione. La misura si applica ai debitori privi di immobili e con patrimonio mobiliare di modesto valore; richiede meritevolezza e l’assenza di precedenti esdebitazioni . Per i soci di una società fotovoltaica che abbiano cessato l’attività e non possiedano beni, questa procedura offre una seconda possibilità.

3.5 Composizione negoziata e piano di risanamento

La composizione negoziata può essere utilizzata da imprese ancora operative per evitare l’insolvenza. La società fotovoltaica presenta un piano di risanamento con l’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di Commercio; avvia trattative con banche e fornitori; può chiedere misure protettive al tribunale . I punti di forza:

  • Presentazione di un piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria (ad esempio la sostituzione di impianti obsoleti, la riduzione dei costi di manutenzione, l’espansione in nuovi mercati). Questo aumenta la fiducia dei creditori .
  • Moratoria sui finanziamenti: la composizione può prevedere la sospensione temporanea del pagamento del capitale e degli interessi, dando respiro all’impresa .
  • Possibilità di cedere rami d’azienda, aggregarsi con altre imprese del settore o ottenere capitali da investitori esterni .

3.6 Normativa su ecobonus e comunicazioni ENEA

Gli installatori e produttori fotovoltaici hanno usufruito di ecobonus e superbonus per l’efficientamento energetico. Un tema frequente è la comunicazione all’ENEA, richiesta per monitorare i risparmi energetici. La Cassazione ha stabilito che l’omissione o il ritardo della comunicazione non comporta la perdita dell’ecobonus, poiché l’obbligo ha funzione statistica . Tuttavia l’amministrazione può contestare altre irregolarità, ad esempio la mancanza di bonifici parlanti o l’errata determinazione dei limiti di spesa. È pertanto consigliabile inviare la comunicazione e conservare tutta la documentazione (fatture, bonifici, asseverazioni, certificazioni energetiche).

3.7 Divieto di compensazione e monitoraggio dei crediti

A partire dal 1º gennaio 2026, la soglia per il divieto di compensazione dei crediti d’imposta è stata ridotta da 100.000 € a 50.000 € . In presenza di iscrizioni a ruolo superiori a 50.000 €, la società non può utilizzare i crediti erariali per compensare imposte fino alla riduzione del debito al di sotto della soglia. La norma non si applica ai contributi previdenziali e ai premi INAIL . L’azienda deve quindi:

  • Monitorare l’ammontare totale dei carichi iscritti a ruolo e verificare se esistono sospensioni o rateizzazioni, che fanno venire meno il divieto .
  • Utilizzare correttamente i crediti, evitando l’impiego di crediti inesistenti o non spettanti (fattispecie penalmente rilevante ai sensi dell’art. 10‑quater D.lgs 74/2000) .
  • Considerare la possibilità di ridurre il debito con il pagamento, la rateizzazione o la rottamazione per poter riprendere la compensazione.

4. Strumenti alternativi e soluzioni specifiche

Oltre alle procedure descritte, esistono ulteriori strumenti che possono essere utilizzati dalle aziende di fotovoltaica per affrontare i debiti con Fisco, INPS e banche.

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate ulteriori

Il legislatore ha varato diverse edizioni delle rottamazioni e delle definizioni agevolate. Oltre alla rottamazione‑quinquies, possono essere applicabili:

  1. Rottamazione‑quater (Legge 197/2022 e successive proroghe). Si applica ai carichi affidati alla riscossione fino al 30 giugno 2022 e consente di pagare il tributo e le spese in 18 rate . La Milleproroghe 2024‑2025 ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti.
  2. Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi 179‑186, L. 197/2022). Le controversie pendenti al 1º gennaio 2023 possono essere chiuse con il pagamento di una percentuale dell’imposta (15 % per le cause di primo grado in cui l’Agenzia sia soccombente, 40 % per il secondo grado) .
  3. Stralcio dei debiti fino a 1.000 €. Il D.lgs 119/2018 ha previsto lo stralcio automatico delle cartelle inferiori a 1.000 € riferite al periodo 2000–2010. Misure simili sono state riproposte nelle successive leggi di bilancio .
  4. Rateizzazione straordinaria: consente di spalmare il debito fino a 120 rate in caso di grave difficoltà economica .

4.2 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione dei debiti

Per i soci o gli amministratori che abbiano prestato garanzie personali o abbiano debiti separati dalla società, è possibile utilizzare il piano del consumatore descritto al punto 3.4.1. Parallelamente, l’azienda può ricorrere all’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII), che è un contratto omologato dal tribunale tra il debitore e i creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti. L’accordo non prevede votazione ma il semplice consenso dei creditori e consente di ristrutturare i debiti senza dover aprire la procedura concorsuale. Dopo le modifiche del 2024, l’accordo può includere la transazione fiscale, cioè la riduzione dei debiti erariali con il consenso dell’Agenzia .

4.3 Concordato minore e liquidazione controllata

Come visto, il concordato minore offre la possibilità di mantenere in vita l’azienda e soddisfare i creditori con i ricavi futuri, rispettando l’ordine delle cause di prelazione . La liquidazione controllata è invece più radicale: prevede la vendita di tutti i beni del debitore, ma in cambio offre la cancellazione dei debiti residui e la possibilità di ripartire.

4.4 Composizione negoziata e piano di risanamento

La composizione negoziata è uno strumento preventivo che consente all’impresa di concordare con i creditori un piano di risanamento senza ricorrere al tribunale. Consiste in:

  • Predisposizione di un piano industriale con l’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di Commercio .
  • Interlocuzione con banche e fornitori per la ristrutturazione dei debiti (allungamento dei termini, riduzione dei tassi, consolidamento dei finanziamenti) .
  • Richiesta di misure protettive al tribunale per sospendere temporaneamente le azioni esecutive .

4.5 Fondi e agevolazioni per la transizione energetica

Il PNRR e i fondi per la transizione energetica 2024–2025 hanno previsto contributi a fondo perduto e crediti d’imposta per imprese che investono in fonti rinnovabili e digitalizzazione. Una società fotovoltaica in crisi può accedere a tali finanziamenti per migliorare la liquidità, rinnovare gli impianti e sostenere i costi di formazione. È consigliabile consultare i bandi regionali e nazionali e valutare l’assistenza di un consulente.

5. Errori comuni e consigli pratici

Numerose imprese indebitate commettono errori che aggravano la loro posizione. Ecco i più frequenti e come evitarli.

5.1 Ignorare o sottovalutare gli atti

Uno degli errori più comuni è non aprire o non leggere le notifiche dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS o della banca. Ogni atto ha un termine perentorio per l’impugnazione o per la richiesta di rateizzazione. Trascorso il termine, il diritto di difesa si riduce notevolmente e possono iniziare pignoramenti, ipoteche e fermi . La soluzione è aprire subito raccomandate e PEC, annotare le scadenze e rivolgersi a un professionista.

5.2 Non verificare la correttezza della notifica

Gli atti vengono spesso inviati a indirizzi errati o tramite soggetti privi di poteri. Una notifica irregolare rende nullo l’atto. È importante conservare le buste, i rapporti di notifica e verificare l’indirizzo .

5.3 Pagare senza controllare gli importi

Le cartelle comprendono spesso sanzioni e interessi non dovuti o calcolati erroneamente. Prima di pagare, è opportuno richiedere un estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e confrontare gli importi .

5.4 Fidarsi di soluzioni improvvisate

Sul mercato proliferano soggetti che promettono cancellazioni immediate dei debiti dietro pagamento di un compenso. Molte di queste proposte sono truffe. È necessario affidarsi a professionisti qualificati: avvocati tributaristi, commercialisti e gestori della crisi iscritti negli elenchi ministeriali .

5.5 Non predisporre la documentazione completa

Le procedure di sovraindebitamento e le richieste di rateizzazione richiedono una documentazione completa: dichiarazioni dei redditi, estratti conto, elenco dei creditori, attestazione ISEE, documenti sulla proprietà dei beni, atti di compravendita degli ultimi cinque anni. L’assenza di documentazione può comportare l’inammissibilità della domanda . È consigliabile predisporre e conservare ordinatamente fatture, contratti e ricevute.

5.6 Non proteggere i beni strumentali

Gli impianti e gli strumenti utilizzati per la produzione fotovoltaica sono essenziali per l’attività. In caso di riscossione, l’Agente può pignorare solo i beni non indispensabili. L’azienda può opporsi al pignoramento dimostrando che i beni sono strumentali e che la loro perdita impedirebbe la continuità aziendale .

5.7 Omettere le comunicazioni catastali

La corretta classificazione catastale degli impianti fotovoltaici su terreni agricoli è fondamentale. Omettere la presentazione del modello DOCFA può generare avvisi di rettifica e sanzioni. È consigliabile presentare tempestivamente la richiesta di classamento come fabbricato rurale D/10 allegando la documentazione che dimostra l’utilizzo strumentale .

5.8 Compiere atti in frode ai creditori

Vendere fittiziamente beni a parenti o intestare attrezzature a terzi per sfuggire ai creditori è un reato e comporta l’inammissibilità dell’esdebitazione . È fondamentale agire nella legalità, perché i tribunali revocano gli atti compiuti in frode e negano l’esdebitazione.

5.9 Ritardare l’intervento di un professionista

Molte imprese consultano un avvocato quando la situazione è ormai degenerata. Rivolgersi tempestivamente a un professionista consente di scegliere la strategia più adatta (rateizzazione, ricorso, sovraindebitamento, composizione negoziata) e di evitare danni irreparabili .

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano le principali norme, termini e strumenti difensivi utili alle imprese fotovoltaiche indebitate.

6.1 Norme e termini principali

Norma/strumentoContenuto essenzialeRiferimento normativo
Statuto del contribuente – Art. 6Diritto alla conoscenza degli atti, notifica al domicilio, possibilità di integrare la documentazione e divieto di richiesta di documenti già in possesso dell’amministrazioneL. 212/2000, art. 6
Statuto del contribuente – Art. 7Obbligo di motivazione degli atti, specificazione di presupposti e prove, indicazione dell’ufficio competente e dei termini di impugnazioneL. 212/2000, art. 7
Cartella di pagamentoNotifica entro termini stabiliti per tributo; intimazione a pagare entro 60 giorni pena l’esecuzioneD.P.R. 602/1973, art. 25
Definizione di sovraindebitamentoSituazione di squilibrio che impedisce di soddisfare regolarmente le obbligazioniL. 3/2012, art. 6
Piano del consumatoreProcedura per consumatori; pagamento parziale con esdebitazione finale; IVA e ritenute devono essere pagate integralmenteL. 3/2012, art. 7
Concordato minoreProposta deve rispettare l’ordine delle prelazioni; inammissibile se non paga i creditori privilegiatiCCII, artt. 74‑79; Cass. 28574/2025
EsdebitazionePuò essere concessa una sola volta; richiede meritevolezza; negata in caso di comportamenti dolosiCCII, artt. 282‑283
Classificazione rurale degli impianti fotovoltaiciImpianti su terreni agricoli integrati nell’attività agricola classificati come fabbricati rurali D/10Cass. 29754/2024; art. 1, c. 423, L. 266/2005; art. 9, c. 3‑bis, D.L. 557/1993
Rottamazione‑quinquiesDefinizione agevolata per carichi 2000–2023; pagamento solo tributo e spese in 54 rate; domanda entro 30 aprile 2026L. 199/2025, commi 82‑101
Divieto di compensazioneVietata la compensazione con crediti d’imposta in presenza di ruoli per imposte superiori a 50.000 €; eccezioni per contributi previdenziali e premi INAILArt. 37, comma 49‑quinquies, D.L. 223/2006, come modificato dall’art. 1, comma 116, L. 199/2025
Indebita compensazione e omesso versamento dell’IVAReati che puniscono l’utilizzo di crediti inesistenti o il mancato versamento dell’IVA (sopra 250.000 €)D.lgs 74/2000, artt. 10‑quater e 10‑ter
Iscrizione ipotecariaL’ipoteca può essere iscritta solo dopo 60 giorni dalla cartella e per debiti superiori a 20.000 €; preavviso di 30 giorni obbligatorioD.P.R. 602/1973, art. 77
Fermo amministrativoFermo su veicoli dopo 60 giorni dalla cartella con preavviso di 30 giorni; può essere sospeso se il mezzo è strumentale o con la rottamazioneD.P.R. 602/1973, art. 86; L. 199/2025, art. 23

6.2 Procedimenti e requisiti

ProceduraSoggetti ammessiRequisiti principaliBenefici
Rateizzazione ordinariaDebitori con carichi affidati all’Agente della riscossioneDomanda telematica; importo dilazionato fino a 72 rate (120 in caso di difficoltà economica)Sospende l’esecuzione; evita ipoteche e pignoramenti
Rottamazione‑quinquiesContribuenti con debiti affidati dal 2000 al 2023Domanda entro il 30/4/2026; pagamento solo tributo e spese in 54 rateAzzeramento sanzioni e interessi; sospensione immediata delle azioni esecutive
Piano del consumatorePersone fisiche con debiti per scopi non imprenditorialiDocumentazione completa; meritevolezza; debiti non professionaliPagamento proporzionato al reddito; esdebitazione finale
Concordato minoreImprenditori minori, professionisti, agricoltoriRispetto dell’ordine delle prelazioni; maggiore soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazioneRistrutturazione dei debiti con continuità aziendale; falcidia dei crediti chirografari
Liquidazione controllataDebitori con patrimonio liquidabileNomina di un liquidatore; meritevolezza; una sola esdebitazioneVendita dei beni; possibile esdebitazione
Esdebitazione immediataPersone fisiche senza beniAssenza di immobili e beni di valore; meritevolezza; una sola voltaCancellazione dei debiti senza liquidazione
Composizione negoziataImprese in stato di crisiDomanda sulla piattaforma; nomina di un esperto; piano di risanamentoPossibilità di evitare l’insolvenza; misure protettive; accordi stragiudiziali

6.3 Conseguenze e sanzioni

InadempimentoConseguenze principaliNormativa
Mancato pagamento entro 60 giorni della cartellaIscrizione a ruolo e avvio dell’esecuzione forzata (pignoramento di beni, fermo, ipoteca)D.P.R. 602/1973
Violazione del piano del consumatore o del concordatoRevoca dell’omologazione; perdita dei benefici; azione esecutiva dei creditoriL. 3/2012, art. 13; CCII
Comportamenti dolosi o fraudolentiInammissibilità dell’esdebitazione; possibili reati (sottrazione fraudolenta, bancarotta impropria)D.lgs 74/2000; Codice penale
Decadenza dal piano di rateizzazione o dalla rottamazionePerdita dei benefici fiscali; ripresa della riscossione con sanzioni e interessiL. 199/2025; norme dell’Agenzia Entrate
Indebita compensazioneResponsabilità penale; reclusione fino a 6 anni; sanzioni fiscaliD.lgs 74/2000, art. 10‑quater
Omesso versamento dell’IVASanzioni amministrative e reclusione fino a 2 anni se l’IVA non versata supera 250.000 €D.lgs 74/2000, art. 10‑ter
Iscrizione ipotecariaL’immobile è vincolato per un importo doppio del debito; l’iscrizione richiede preavviso di 30 giorniD.P.R. 602/1973, art. 77
Fermo amministrativoImpedisce la circolazione e la vendita del veicolo; può essere revocato se il mezzo è strumentale; la rottamazione sospende la proceduraD.P.R. 602/1973, art. 86; L. 199/2025, art. 23

7. Domande frequenti (FAQ)

7.1 Ho ricevuto una cartella per IVA non versata: quanto tempo ho per impugnarla?

Hai 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Entro lo stesso termine puoi pagare o chiedere la rateizzazione. Trascorsi 60 giorni, l’Agente della riscossione può avviare il pignoramento .

7.2 Posso aderire alla rottamazione‑quinquies se ho già una rateizzazione in corso?

Sì. La legge consente di convertire una rateizzazione ordinaria in rottamazione‑quinquies, purché la domanda sia presentata entro il 30 aprile 2026 e siano state pagate regolarmente le rate precedenti . I pagamenti già effettuati vengono imputati al capitale.

7.3 Cosa succede se pago una rata della rottamazione in ritardo?

È prevista una tolleranza di cinque giorni dalla scadenza di ciascuna rata. Decorso tale termine, si decade dalla rottamazione e l’Agente della riscossione può richiedere l’intero importo residuo con sanzioni .

7.4 Qual è la differenza tra piano del consumatore e concordato minore?

Il piano del consumatore si rivolge a persone fisiche (consumatori) che hanno contratto debiti per scopi non professionali. Prevede un pagamento proporzionato al reddito e consente l’esdebitazione finale. Il concordato minore è destinato a imprenditori minori, professionisti e imprese agricole; consente di ristrutturare i debiti con continuità aziendale ma richiede il pagamento integrale dei creditori privilegiati .

7.5 Se presto fideiussione per la mia società fotovoltaica, posso accedere al piano del consumatore?

No. La Cassazione ha stabilito che la fideiussione prestata per finalità imprenditoriali è un atto d’impresa. Solo se la garanzia è finalizzata a soddisfare esigenze personali (ad esempio un prestito per l’abitazione) può essere considerata debito da consumatore .

7.6 Cosa accade se propongo un concordato minore che paga solo parzialmente i creditori privilegiati?

Il tribunale dichiarerà la proposta inammissibile. La Cassazione ha affermato che la proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione e garantire ai creditori privilegiati un pagamento almeno equivalente a quello ottenibile nella liquidazione .

7.7 Quali documenti devo presentare all’OCC per accedere a una procedura di sovraindebitamento?

È necessario depositare: documenti di identità, stato di famiglia, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti conto bancari, elenco dei beni posseduti, elenco dei creditori e delle relative somme, attestazione ISEE, atti di compravendita o donazione degli ultimi cinque anni . La mancanza di documentazione può comportare l’inammissibilità.

7.8 Posso mantenere la mia azienda durante la procedura di concordato minore?

Sì. Il concordato minore può prevedere la continuità aziendale, cioè la prosecuzione dell’attività con i flussi generati. Tuttavia occorre dimostrare la sostenibilità del piano e il rispetto dell’ordine delle prelazioni .

7.9 Se sono un imprenditore agricolo con impianto fotovoltaico in leasing, devo pagare l’IMU?

No. Se l’impianto è strumentale all’attività agricola e soddisfa i requisiti di ruralità, deve essere classato come fabbricato rurale D/10. La Cassazione ha stabilito che la classificazione rurale si applica anche in caso di leasing . In tal caso si beneficia dell’esenzione IMU.

7.10 Quali sono i rischi penali se nascondo beni per sfuggire ai creditori?

La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs 74/2000) e la bancarotta impropria possono concorrere. Compiere atti per rendere inefficace la riscossione (vendere beni a prestanome, svuotare i conti) espone a condanna penale e rende inammissibile l’esdebitazione .

7.11 È possibile ottenere la sospensione di un fermo amministrativo sul furgone aziendale?

Sì. È possibile chiedere la sospensione in sede amministrativa o giudiziale dimostrando che il veicolo è indispensabile per l’attività professionale. In caso di accoglimento, il fermo viene revocato .

7.12 Come funziona la composizione negoziata per una società fotovoltaica?

L’impresa deve presentare domanda sulla piattaforma designata dal Ministero della Giustizia. Un esperto nominato dalla Camera di Commercio assiste la società nelle trattative con creditori e banche. Il piano di risanamento può prevedere la ristrutturazione dei debiti, la cessione di impianti fotovoltaici o la ricerca di nuovi finanziatori .

7.13 Che cos’è l’esdebitazione immediata e chi può beneficiarne?

L’esdebitazione immediata (art. 283‑bis CCII) consente al debitore persona fisica senza beni di ottenere in tempi rapidi la cancellazione dei debiti. Il debitore deve dimostrare meritevolezza, assenza di beni e di precedenti esdebitazioni . Questa misura, introdotta nel 2025, permette di ripartire da zero.

7.14 Dopo quanti anni si prescrive un credito fiscale?

Dipende dalla natura del tributo: le imposte erariali (IVA, IRES, IRPEF) si prescrivono in 10 anni; i contributi previdenziali in 5 anni; le multe stradali in 5 anni . Trascorsi i termini senza atti interruttivi, la cartella può essere annullata.

7.15 Se decado dalla rottamazione, posso presentare una nuova domanda?

La rottamazione‑quinquies prevede che la decadenza comporti l’impossibilità di accedervi nuovamente per gli stessi carichi. Tuttavia i debiti residui possono essere rateizzati o inseriti in un piano del consumatore o in un concordato minore .

7.16 Posso contestare un avviso di accertamento anche dopo averlo pagato?

In genere il pagamento implica acquiescenza. Tuttavia, se emergono gravi vizi di motivazione o errori di calcolo non imputabili al contribuente, è possibile chiedere lo sgravio in autotutela e la restituzione delle somme. Questa strada deve essere valutata caso per caso .

7.17 È possibile sospendere un pignoramento presso terzi in corso?

Sì. Presentando un’istanza di sospensione al giudice dell’esecuzione o dimostrando che il credito è stato definito in rottamazione o in un piano del consumatore. In alcuni casi, la banca creditrice può concordare un piano di rientro e rinunciare al pignoramento .

7.18 Un imprenditore può cumulare più procedure di sovraindebitamento?

No. È previsto che la procedura possa essere attivata una sola volta ogni 5 anni e che l’esdebitazione possa essere ottenuta solo una volta nella vita . È quindi fondamentale scegliere la procedura più adeguata.

7.19 Qual è il ruolo dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi)?

L’OCC è un ente accreditato che assiste i debitori nelle procedure di sovraindebitamento. Nomina un gestore che analizza la situazione, redige la relazione di fattibilità e supervisiona l’esecuzione del piano. Senza l’intervento dell’OCC non è possibile accedere a piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata .

7.20 Chi può rinegoziare con la banca un finanziamento per un impianto fotovoltaico?

È consigliabile incaricare un avvocato specializzato che verifichi la legittimità del contratto (tasso fisso/variabile, costi occulti) e avvii la trattativa con l’istituto di credito. In alcuni casi, a seguito di perizie econometriche che evidenziano usura o anatocismo, la banca è disposta a rinegoziare le condizioni o ad accettare un saldo e stralcio .

7.21 Cosa succede se non invio la comunicazione ENEA per l’ecobonus?

La comunicazione all’ENEA è richiesta per monitorare i risparmi energetici, ma la Corte di Cassazione ha stabilito che la sua omissione non determina la decadenza dell’ecobonus . Pertanto se l’unica contestazione riguarda il mancato invio, puoi impugnare l’avviso; è comunque consigliabile inviare la comunicazione per evitare altri rilievi.

7.22 Posso compensare i crediti se ho carichi iscritti a ruolo superiori a 50.000 €?

No. Dal 1º gennaio 2026, il divieto di compensazione scatta quando l’ammontare dei ruoli scaduti supera 50.000 € . In tal caso devi prima ridurre il debito tramite pagamento, rateizzazione o rottamazione. Il divieto non si applica ai contributi previdenziali .

7.23 Cosa devo fare se ricevo un preavviso di ipoteca o di fermo amministrativo?

Il preavviso ti offre 30 giorni per regolarizzare la posizione. Puoi (i) contestare il debito o i vizi formali mediante ricorso, (ii) pagare o rateizzare l’importo, (iii) presentare domanda di rottamazione‑quinquies che sospende automaticamente l’iscrizione . Se il bene è indispensabile per la tua attività, puoi chiedere al giudice la revoca del fermo.

7.24 È possibile utilizzare crediti derivanti da bonus edilizi per compensare debiti superiori a 50.000 €?

In presenza di ruoli scaduti oltre 50.000 €, non è possibile compensare con crediti erariali (inclusi quelli derivanti da bonus edilizi). L’unica eccezione riguarda i contributi previdenziali e i premi INAIL . Le imprese devono quindi ridurre il debito o utilizzare i crediti in modo diverso (cessionari o sconto in fattura).

7.25 Cosa accade se il precetto bancario è viziato?

Il precetto deve indicare il titolo esecutivo, gli interessi e le spese; deve essere notificato almeno 10 giorni prima del pignoramento. Se mancano queste indicazioni o se il contratto sottostante è nullo (ad esempio per tassi usurari), l’opposizione può ottenere la revoca del precetto e bloccare il pignoramento .

7.26 Quali sono i limiti al pignoramento presso terzi di stipendi e pensioni?

Il pignoramento presso terzi (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973) può colpire stipendi e pensioni nel rispetto dei limiti di impignorabilità previsti dal codice di procedura civile. In generale non può superare un quinto dello stipendio al netto delle ritenute e deve salvaguardare il minimo vitale .

7.27 L’ipoteca sulla prima casa può portare alla vendita all’asta?

L’ipoteca può essere iscritta anche sull’unica abitazione. Tuttavia l’art. 76 D.P.R. 602/1973 vieta l’espropriazione dell’unico immobile non di lusso adibito ad abitazione principale . La banca, invece, può espropriare l’immobile; perciò è fondamentale evitare l’iscrizione dell’ipoteca o procedere con la rinegoziazione del mutuo.

7.28 È possibile usufruire delle agevolazioni per impianti fotovoltaici dopo una procedura di liquidazione?

Le agevolazioni fiscali (ecobonus, superbonus) sono concesse se l’impianto rispetta i requisiti di legge. Dopo la liquidazione controllata, la nuova società o l’avente causa può continuare a beneficiare delle detrazioni se subentra nelle posizioni dell’impresa cedente e se l’agevolazione non è decaduta per irregolarità. La situazione va valutata caso per caso.

7.29 La definizione agevolata delle liti pendenti si applica anche ai contributi INPS?

La definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le controversie con l’Agenzia delle Entrate. I contributi INPS seguono regole diverse: per definire i contributi sono previsti rateizzazioni, rottamazioni e stralcio di mini‑debiti. È opportuno verificare l’ammontare e valutare la rottamazione‑quinquies, che include i contributi non versati .

7.30 Posso ricorrere alla composizione negoziata per risolvere debiti bancari e tributari insieme?

La composizione negoziata consente di trattare con tutti i creditori, compresi banche, fornitori, Agenzia delle Entrate e INPS, al fine di trovare un accordo complessivo. Tuttavia la transazione fiscale richiede il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e il pagamento integrale dei tributi privilegiati .

8. Simulazioni pratiche

Per rendere più concreti gli strumenti illustrati, presentiamo alcune simulazioni basate su casi tipici di imprese fotovoltaiche indebitate. I nomi sono di fantasia; ogni situazione deve essere valutata da un professionista.

8.1 Caso A: Società fotovoltaica con cartelle per IVA e ritenute

Profilo. Solar Powerxxxx Srl ha installato diversi impianti fotovoltaici tra il 2019 e il 2022. A causa di ritardi nei pagamenti dei clienti, non ha versato regolarmente l’IVA e le ritenute dei dipendenti. Nel gennaio 2026 riceve tre cartelle di pagamento per un totale di 150.000 € (capitale 100.000 €, interessi 30.000 €, sanzioni 20.000 €).

Azioni della società:

  1. Verifica degli atti. Lo studio Monardo controlla che le cartelle contengano la motivazione e che siano state notificate correttamente. Si rileva che gli avvisi di accertamento non sono stati preceduti dal contraddittorio obbligatorio introdotto dal D.lgs 13/2024 .
  2. Ricorso. Viene presentato ricorso alla Corte di giustizia tributaria eccependo la violazione del contraddittorio e il difetto di motivazione (art. 7 Statuto). È richiesta la sospensione cautelare.
  3. Rottamazione‑quinquies. Contestualmente, viene presentata domanda di rottamazione‑quinquies per definire il debito residuo: l’azienda pagherà solo il capitale (100.000 €) e le spese, in 54 rate bimestrali . Interessi e sanzioni sono stralciati.
  4. Esito. Il giudice accoglie il ricorso per carenza di motivazione, annulla 20.000 € di sanzioni, mentre il restante capitale è rateizzato con la rottamazione. La società evita l’iscrizione di ipoteca e prosegue l’attività.

8.2 Caso B: Società con fideiussione dei soci

Profilo. La società Green Energyxxxx Srl ha stipulato un finanziamento bancario di 500.000 € per l’acquisto di pannelli fotovoltaici. I soci Giovanni e Laura hanno prestato fideiussione personale. Dopo un calo di produzione, la società non riesce a pagare le rate. La banca notifica un atto di precetto ai soci per escutere la fideiussione.

Azioni dei soci:

  1. Analisi della posizione. L’avv. Monardo verifica che Giovanni e Laura hanno debiti personali limitati e che la fideiussione è stata prestata per l’attività della società. La Cassazione esclude il piano del consumatore per le fideiussioni aziendali .
  2. Concordato minore. La società presenta un concordato minore proponendo la continuità aziendale e il pagamento integrale delle imposte e dei contributi (creditori privilegiati) e il pagamento del 40 % dei crediti chirografari. Il piano contiene una relazione economica dettagliata e proiezioni finanziarie .
  3. Negoziazione con la banca. Nel contesto del concordato, la banca accetta di ristrutturare il mutuo con una riduzione degli interessi scaduti e l’allungamento della durata, evitando l’escussione immediata della fideiussione.
  4. Omologazione. Il tribunale omologa il concordato, poiché rispetta l’ordine delle prelazioni e offre un risultato migliore rispetto alla liquidazione . La società continua l’attività e i soci evitano la perdita della casa.

8.3 Caso C: Amministratore cessato senza beni

Profilo. Energia Pulitaxxxx Srl ha chiuso l’attività nel 2024. L’amministratore unico, Marco, 65 anni, ha debiti personali derivanti da fideiussioni per 60.000 €. Non possiede immobili e vive in affitto. Nel 2016 aveva già ottenuto l’esdebitazione in una procedura di liquidazione.

Azioni di Marco:

  1. Richiesta di esdebitazione immediata. Marco presenta istanza per l’esdebitazione immediata ex art. 283‑bis CCII. L’ordinanza 30108/2025 ha tuttavia chiarito che l’esdebitazione non può essere concessa a chi ne ha già beneficiato .
  2. Esito. Il tribunale dichiara inammissibile l’istanza. Marco, assistito dallo studio Monardo, valuta la rottamazione‑quinquies per definire i debiti e una rateizzazione a lungo termine. Potrebbe considerare un contratto di affitto a riscatto per un nuovo immobile, tutelando così il futuro pensionistico.

8.4 Caso D: Impresa agricola con impianto in leasing e avviso di rettifica IMU

Profilo. L’azienda agricola Fattoria Solexxxx installa nel 2018 un impianto fotovoltaico su un terreno di proprietà, con contratto di leasing. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento per la rettifica del classamento catastale: l’Agenzia ritiene che l’impianto sia un fabbricato industriale (categoria D/1) e pretende il pagamento dell’IMU arretrata per 80.000 €.

Azioni dell’azienda:

  1. Difesa in sede amministrativa. L’azienda presenta memorie difensive durante il contraddittorio, allegando la sentenza Cassazione n. 29754/2024 che riconosce il classamento rurale D/10 anche per gli impianti in leasing .
  2. Ricorso tributario. Poiché l’Agenzia non accoglie l’istanza, si propone ricorso alla Corte di giustizia tributaria eccependo la violazione dell’art. 7 dello Statuto (mancanza di motivazione) e l’errata interpretazione della normativa. Viene richiesto il riconoscimento dell’esenzione IMU.
  3. Esito. Il giudice accoglie il ricorso e annulla l’avviso di accertamento. L’impianto resta in categoria D/10 e l’azienda risparmia l’IMU arretrata.

8.5 Caso E: Indebita compensazione di crediti fiscali

Profilo. SolarFastxxxx Snc è una piccola impresa che realizza impianti fotovoltaici. Nel 2023 l’amministratore, per far fronte alla crisi di liquidità, compensa i debiti IVA con crediti derivanti da lavori di ristrutturazione che si rivelano inesistenti. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento e la Procura avvia un’indagine per indebita compensazione.

Azioni dell’amministratore:

  1. Consulenza legale. L’avv. Monardo esamina i crediti utilizzati e verifica che non risultano nei registri contabili. L’ammontare compensato indebitamente (70.000 €) supera la soglia penale; la violazione integra il reato di indebita compensazione punito dall’art. 10‑quater D.lgs 74/2000 .
  2. Regolarizzazione. Prima dell’udienza preliminare, l’azienda versa l’intero debito comprensivo di sanzioni e interessi. La legge prevede una causa di non punibilità se il contribuente versa le somme dovute prima dell’apertura del dibattimento . L’amministratore evita così la condanna penale.
  3. Rafforzamento dei controlli interni. Per il futuro, la società incarica un consulente fiscale per certificare i crediti prima di utilizzarli in compensazione. Per importi elevati, è opportuno richiedere un parere preventivo all’Agenzia tramite l’istituto dell’interpello.

8.6 Caso F: Preavviso di ipoteca e fermo amministrativo sul mezzo aziendale

Profilo. Energia Sud Sasxxxx opera in Calabria. A novembre 2025 riceve un preavviso di ipoteca per un debito di 60.000 € e un preavviso di fermo sul furgone aziendale. Entrambi gli avvisi concedono 30 giorni per pagare.

Azioni della società:

  1. Verifica delle soglie. Il debito ipotecario supera la soglia di 20.000 €; l’iscrizione è quindi legittima. Tuttavia, il preavviso non indica l’ufficio competente, violando l’art. 7 dello Statuto . Lo studio raccoglie prove della notifica difettosa.
  2. Domanda di rottamazione. La società presenta immediatamente domanda di rottamazione‑quinquies. L’art. 23 della legge di bilancio 2026 prevede che la domanda sospende automaticamente l’iscrizione di ipoteche e fermi .
  3. Ricorso per vizi formali. Contestualmente, si propone ricorso avverso il preavviso di ipoteca per mancanza di motivazione e indicazione dell’ufficio. Si chiede la sospensione dell’iscrizione.
  4. Esito. L’iscrizione di ipoteca non viene eseguita grazie all’effetto sospensivo della rottamazione. Il giudice riconosce il vizio di motivazione e annulla il preavviso. L’azienda paga il debito in 54 rate e mantiene il furgone indispensabile per l’attività.

8.7 Novità normative 2024‑2026 e impatto per le imprese fotovoltaiche

Negli ultimi mesi il quadro normativo sul sovraindebitamento e sulle procedure concorsuali ha subìto profondi aggiornamenti. Per una società fotovoltaica in difficoltà è fondamentale conoscere queste novità normative, perché offrono opportunità di tutela e al tempo stesso impongono nuovi obblighi. Di seguito una sintesi delle modifiche introdotte dai decreti correttivi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e dalle recenti leggi di bilancio.

Accesso diretto alle banche dati da parte degli OCC

Il D.Lgs. 136/2024, noto come Correttivo Ter, ha previsto (art. 65, comma 4‑bis) che gli Organismi di composizione della crisi (OCC) possano accedere direttamente, senza previa autorizzazione del giudice, all’Anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi e ad altre banche dati pubbliche . Questa misura riduce drasticamente la burocrazia e consente ai gestori della crisi di reperire in tempo reale tutti i dati patrimoniali e reddituali del debitore. Le aziende fotovoltaiche che si rivolgono a un OCC vedranno così elaborati progetti di ristrutturazione più accurati e rapidi.

Nuova definizione di “consumatore” e divieto di domanda prenotativa

Il Correttivo Ter ha anche precisato la definizione di consumatore: si tratta della persona fisica che agisce per fini estranei all’attività imprenditoriale o professionale . Le debitorie miste o promiscue, quindi, restano escluse dal piano del consumatore. Per gli imprenditori del settore fotovoltaico che operano come ditta individuale questa distinzione è cruciale: i debiti collegati all’attività imprenditoriale potranno essere trattati solo tramite concordato minore o liquidazione controllata. È stato inoltre introdotto il divieto di domanda prenotativa: non si può presentare una domanda “con riserva” o “in bianco” per bloccare i creditori in attesa di depositare la proposta . Solo i piani completi vengono ammessi alla procedura.

Tutela della prima casa e moratoria sui crediti privilegiati

Per favorire la salvaguardia dell’abitazione principale, l’art. 67, comma 5, e l’art. 75, comma 2‑bis, CCII (come modificati dal D.Lgs. 136/2024) consentono al debitore di continuare a pagare regolarmente le rate del mutuo ipotecario sulla prima casa durante la procedura . Ciò permette ai soci amministratori di società fotovoltaiche, spesso garanti personali per i mutui contratti per l’impianto, di non perdere l’abitazione familiare mentre si negozia la ristrutturazione dei debiti. È stata inoltre estesa a due anni la moratoria per i crediti privilegiati nel piano del consumatore . Questa proroga consente una pianificazione dei pagamenti più sostenibile per chi deve affrontare anche debiti tributari e contributivi.

Reclamo contro l’inammissibilità e prededucibilità dei compensi professionali

Un’ulteriore tutela per i debitori è stata introdotta con la possibilità di reclamare il decreto di inammissibilità del piano entro 30 giorni dinanzi al Tribunale in composizione collegiale . La procedura consente di contestare decisioni eccessivamente formalistiche e ottenere una seconda valutazione. Contestualmente, l’art. 6, comma 1, lett. d, del CCII riconosce la prededucibilità dei compensi professionali richiesti dagli organi della procedura e dal debitore per il buon esito dello strumento . Ciò significa che le parcelle degli avvocati e dei commercialisti che assistono l’imprenditore fotovoltaico nella composizione della crisi vengono pagate con precedenza sugli altri creditori, rendendo la procedura più appetibile per i professionisti.

Riforma della liquidazione controllata

Le regole della liquidazione controllata sono state riscritte: il termine per l’insinuazione dei crediti è stato allungato da 60 a 90 giorni; lo stato passivo è formato dal liquidatore con un intervento giudiziario ridotto; è stato introdotto un nuovo art. 275‑bis sui crediti prededucibili; il liquidatore deve presentare una relazione al giudice ogni sei mesi e la sua nomina avviene nel registro OCC del distretto, con obbligo di motivazione in caso di deroghe . Questi accorgimenti aumentano la trasparenza e l’efficienza della procedura, proteggendo meglio anche i crediti fiscali e bancari.

Esdebitazione dell’incapiente e Fondo pubblico

Per chi non dispone di beni da liquidare è stata regolamentata l’esdebitazione dell’incapiente: l’accesso è consentito una sola volta, vengono ridefiniti i criteri di incapienza e l’OCC deve indicare anche gli indirizzi PEC dei creditori nella documentazione . Se entro tre anni sopravvengono utilità, il debito resta esigibile. La Legge di bilancio 2025 ha istituito un Fondo per l’esdebitazione degli incapienti, dotato di 500.000 €, destinato a coprire i costi delle procedure e i compensi OCC . Per una piccola azienda fotovoltaica in grave crisi, questa misura può rappresentare la possibilità di ripartire senza debiti.

Profili fiscali del D.Lgs. 186/2025 e modelli CNDCEC

Il D.Lgs. 186/2025 ha chiarito che la detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti (art. 88, comma 4‑ter, TUIR) si applica anche agli strumenti del CCII . Questo coordinamento fiscale evita che i risparmi ottenuti grazie alla ristrutturazione vengano annullati dall’imposizione fiscale, un aspetto essenziale per le società fotovoltaiche che realizzano piani di risanamento. Dal 2024 inoltre il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato nuovi modelli di relazione e modulistica per la crisi da sovraindebitamento , che standardizzano la documentazione necessaria per il piano del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione. Utilizzare queste checklist consente di ridurre gli errori e velocizzare l’istruttoria.

Giurisprudenza recente

Le novità normative si affiancano a una giurisprudenza in evoluzione. La Cassazione ha sancito, ad esempio, che la dilazione ultrannuale per crediti privilegiati nel piano del consumatore è ammissibile , che il diritto di voto sui crediti tributari spetta all’Agenzia delle Entrate, non all’agente della riscossione , e che nel concordato minore va rispettato rigidamente l’ordine delle prelazioni . La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6/2024, ha affermato che la liquidazione controllata può basarsi solo sui redditi futuri eccedenti il mantenimento e ha fissato la durata minima del programma di liquidazione in tre anni . Questi principi orientano i tribunali e devono essere tenuti presenti quando si struttura una proposta di ristrutturazione per una società fotovoltaica.

In sintesi, le riforme 2024‑2026 introducono strumenti più efficienti e tutele più robuste, ma richiedono una conoscenza approfondita della normativa per essere sfruttate a favore del debitore. Lo studio Monardo aggiorna costantemente le proprie strategie per offrire soluzioni conformi alle ultime disposizioni legislative e giurisprudenziali.

9. Conclusione

La gestione dei debiti fiscali, previdenziali e bancari richiede competenza giuridica e tempestività. Per le imprese fotovoltaiche, la complessità della normativa su accertamento, riscossione, incentivi e compensazioni impone l’assistenza di professionisti specializzati. I principali punti emersi in questa guida sono:

  • Lo Statuto del contribuente garantisce il diritto a ricevere atti motivati e consente al contribuente di integrare la documentazione . Una cartella o un avviso privi di motivazione possono essere annullati.
  • Le cartelle devono essere impugnate o pagate entro 60 giorni; la rateizzazione sospende l’esecuzione, ma il mancato pagamento di cinque rate comporta la decadenza .
  • Le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) consentono di ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione, ma richiedono meritevolezza e rispetto delle prelazioni .
  • La rottamazione‑quinquies offre la possibilità di pagare solo il tributo e le spese in 54 rate, stralciando sanzioni e interessi ; la domanda sospende automaticamente le azioni esecutive .
  • La composizione negoziata e gli accordi stragiudiziali consentono di evitare l’insolvenza e di rinegoziare i debiti con banche e creditori .
  • Le recenti riforme (D.lgs 13/2024 e D.lgs 13/2025) hanno rafforzato il contraddittorio preventivo e introdotto l’esdebitazione immediata; è fondamentale conoscere i nuovi termini e i diritti del contribuente .

Per evitare errori e sfruttare al meglio gli strumenti legali è indispensabile rivolgersi a un professionista. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono a disposizione per analizzare la tua situazione, presentare ricorsi, ottenere sospensioni e negoziare soluzioni personalizzate. Lo studio opera a livello nazionale, è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come gestore della crisi da sovraindebitamento e collabora con un OCC per guidare i debitori attraverso le procedure più adatte.

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