Corrieri internazionali con debiti? Come difendersi subito da Agenzia delle Entrate, INPS e Banca

Introduzione

Le società di corrieri internazionali rappresentano un segmento essenziale dell’economia globale, ma l’intenso flusso di merci spesso si accompagna a margini ridotti, complesse catene logistiche e rischio di insolvenze. In Italia le imprese di spedizioni e trasporti – soprattutto quando operano su più Paesi – sono frequentemente esposte a contestazioni fiscali (cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi), a recuperi contributivi da parte dell’INPS e a contenziosi bancari legati a affidamenti e scoperti di conto. La combinazione di ruoli esattoriali, contributi omessi e scoperti bancari può mettere in ginocchio anche aziende solide se non si reagisce tempestivamente.

Questo articolo fornisce un quadro completo e aggiornato (aprile 2026) delle norme e della giurisprudenza italiane in materia di riscossione coattiva, con particolare riferimento ai corrieri internazionali in difficoltà. Dopo aver illustrato il contesto normativo – dalla disciplina previgente del D.P.R. 602/1973 alle novità del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 in vigore dal 1° gennaio 2026 – descriviamo passo per passo cosa accade dopo la notifica di una cartella o di un pignoramento, i termini per impugnare e le opzioni per sospendere l’esecuzione. Analizziamo le strategie difensive più efficaci, le definizioni agevolate (rottamazione-quater e rottamazione-quinquies), le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) e la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021.

Il punto di vista adottato è quello del debitore: l’obiettivo è aiutare imprese e professionisti a comprendere i propri diritti, a evitare errori irreparabili e a individuare le soluzioni, giudiziali o stragiudiziali, più adatte alla propria situazione.

Chi siamo: l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e diritto della crisi. Vanta le seguenti qualifiche:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (Legge 3/2012 e D.M. 24 settembre 2014 n. 202).
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) per assistenza nei piani del consumatore, accordi di composizione e liquidazioni controllate.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura introdotta per facilitare la composizione negoziata delle crisi aziendali.
  • Consulente bancario e tributario con esperienza pluriennale nella difesa di imprese contro banche e intermediari finanziari.

Assieme al suo staff, l’Avv. Monardo offre ai corrieri internazionali un supporto completo: analisi degli atti esecutivi e dei contratti bancari, redazione di ricorsi amministrativi e giudiziari, istanza di sospensione dell’esecuzione, trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, predisposizione di piani di rientro, accesso a procedure concorsuali o paraconcorsuali e tutela penale.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Normativa di riferimento

Per comprendere le azioni dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, dell’INPS e delle banche è necessario conoscere le principali fonti normative:

  1. D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – Riscossione delle imposte sul reddito: disciplina la formazione dei ruoli e le procedure di riscossione coattiva. L’art. 72‑bis (pignoramento speciale dei crediti verso terzi) permetteva all’agente della riscossione di ordinare al terzo (es. banca) di versare direttamente il credito entro 60 giorni. Il testo precisava che l’atto poteva essere redatto anche da dipendenti non abilitati e recava l’indicazione a stampa dell’agente della riscossione . Questo articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 33/2025 con decorrenza 1° gennaio 2026 .
  2. D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 – Testo unico sulle disposizioni legislative in materia di versamenti e di riscossione: entrato in vigore il 27 marzo 2025 ma applicabile dal 1° gennaio 2026, raccoglie e coordina le norme disperse. La parte relativa alla riscossione coattiva (Titolo VI) contiene le nuove norme sul pignoramento presso terzi. Le disposizioni principali sono:
  3. Art. 169 (Pignoramento di fitti o pigioni): l’agente può ordinare al conduttore di versare all’ente riscossore i canoni maturati e quelli a scadere fino a concorrenza del credito . In caso di inadempimento si procede secondo le norme del codice di procedura civile .
  4. Art. 170 (Pignoramento dei crediti verso terzi): l’atto di pignoramento può contenere l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente all’agente della riscossione entro 60 giorni per le somme già maturate e alle scadenze per le altre . Il provvedimento può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione e, in caso di inottemperanza, si applicano le norme dell’art. 169 .
  5. Art. 171 (Limiti di pignorabilità): definisce i limiti di pignorabilità degli stipendi e salari da parte dell’agente della riscossione: un decimo fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 € e 5.000 €, un quinto oltre 5.000 € . Le somme accreditate in conto sono escluse dal pignoramento dell’ultimo emolumento .
  6. Art. 172 (Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi): il giudice ordina la consegna dei beni al concessionario e l’atto può essere integrato con un ordine diretto al terzo che deve adempiere entro 30 giorni .
  7. Art. 174 (Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni): se il pignoramento di crediti verso lo Stato o enti pubblici non ottiene risultato, l’ente non può effettuare pagamenti in favore dell’esecutato per cinque anni finché non prova l’avvenuto pagamento .
  8. Art. 175 (Dichiarazione stragiudiziale del terzo): l’agente può chiedere a terzi di indicare i crediti e i beni del debitore e fissare un termine per la risposta; l’inosservanza comporta sanzioni .
  9. Codice di procedura civile: le norme generali sul pignoramento presso terzi (artt. 543–549 c.p.c.) si applicano in quanto compatibili. L’art. 545 c.p.c. stabilisce i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni, mentre l’art. 546 impone al terzo l’obbligo di custodia delle somme. La nuova normativa fiscale rinvia agli articoli di procedura per la fase giudiziale.
  10. Legge 153/1969 (art. 69): disciplina la trattenuta su pensioni per recupero di indebiti previdenziali e contributivi. La Corte costituzionale ha confermato che l’INPS può pignorare la pensione entro un quinto, salvaguardando il minimo vitale .
  11. Legge 3/2012 e D.M. 24 settembre 2014 n. 202: introducono le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (accordo, piano del consumatore, liquidazione controllata) e istituiscono gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC). Il D.M. 202/2014 disciplina il registro degli organismi, i requisiti di iscrizione e gli onorari .
  12. D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021: ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa e la figura dell’esperto negoziatore; l’obiettivo è aiutare le imprese in difficoltà a negoziare con i creditori prima di accedere alle procedure concorsuali.
  13. Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026): oltre a misure fiscali e incentivi, introduce la rottamazione‑quinquies dei carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 2000–2023, con presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026 e pagamento in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali .

1.2 Giurisprudenza recente

La giurisprudenza degli ultimi anni fornisce importanti chiarimenti sui poteri dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e sulle garanzie per il debitore:

  • Cassazione, ordinanza n. 1687/2024: la Suprema Corte ha stabilito che l’atto di pignoramento ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 è valido anche se privo di firma digitale, purché contenga l’indicazione a stampa dell’agente della riscossione. Gli eventuali vizi di notifica sono sanati se il debitore ha comunque ricevuto l’atto (principio del «raggiungimento dello scopo») .
  • Cassazione, ordinanza n. 28984/2025: affronta l’ipotesi di pignoramenti paralleli (uno mobiliare e uno presso terzi). La Corte ha chiarito che la semplice notifica di un pignoramento presso terzi non rende il credito indisponibile; i due processi esecutivi rimangono autonomi. Solo l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. trasferisce la titolarità del credito al creditore pignorante . Il terzo deve rendere dichiarazioni complete (art. 547 c.p.c.) per evitare un doppio pagamento, ma non può sospendere l’azione esecutiva senza un provvedimento del giudice .
  • Cassazione, sentenza n. 28520/2025: interpretando l’art. 72‑bis, la Corte ha affermato che il termine di 60 giorni previsto per il pagamento dal terzo rappresenta uno spatium deliberandi durante il quale la banca deve custodire non solo il saldo al momento della notifica, ma anche tutte le somme che affluiscono successivamente. Il vincolo si estende ai crediti futuri e si applica anche se il conto è a zero . La banca deve versare al Fisco tutte le somme maturate nel periodo di custodia e non può rifiutarsi, pena la responsabilità per omissione .
  • Corte costituzionale, sentenza n. 216/2025: ha confermato la legittimità del pignoramento delle pensioni per recupero di indebiti previdenziali o omissioni contributive. Secondo i giudici, è legittimo che l’INPS pignori la pensione entro un quinto, garantendo solo il trattamento minimo. La differenza rispetto ai limiti generali previsti dall’art. 545 c.p.c. è giustificata dalla necessità di tutelare il sistema previdenziale .
  • INPS, circolare n. 130/2025: l’INPS ha emanato una circolare che fornisce un quadro organico dei limiti di pignorabilità delle prestazioni previdenziali non pensionistiche. La circolare ribadisce l’impignorabilità assoluta dei sussidi per maternità, malattia e funerali; la pignorabilità parziale di NASpI, cassa integrazione e altre indennità (un quinto per crediti ordinari, misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari); la pignorabilità integrale dell’anticipazione NASpI; e introduce limiti ridotti per i pignoramenti dell’agente della riscossione (un decimo fino a 2.500 €, un settimo fino a 5.000 €, un quinto oltre tale soglia) . La circolare impone anche che la quota complessivamente pignorata non superi la metà dell’importo in caso di più creditori .

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica

Comprendere la sequenza degli atti è fondamentale per agire tempestivamente. Di seguito vengono illustrate le fasi tipiche della riscossione coattiva e le relative tempistiche.

2.1 Notifica della cartella di pagamento o dell’atto esecutivo

Per i debiti tributari, l’Agenzia delle Entrate o l’ente locale forma il ruolo e lo consegna all’Agente della riscossione. Il ruolo diventa titolo esecutivo una volta sottoscritto e iscritto . La cartella di pagamento deve contenere l’indicazione della base imponibile, delle sanzioni e degli interessi; la mancanza di questi elementi può costituire motivo di nullità.

Dal 1° gennaio 2026 si applica l’art. 146 del D.Lgs. 33/2025, secondo cui, prima di procedere al pignoramento, l’agente invia al debitore un preavviso di 20 giorni, che invita al pagamento e comunica l’imminente avvio delle azioni cautelari o esecutive. Il preavviso non è impugnabile ma consente al contribuente di verificare la regolarità del debito e di chiedere una rateizzazione.

2.2 Intimazione di pagamento

Se il debito non viene estinto entro il termine indicato nella cartella o nel preavviso, l’agente notifica l’intimazione di pagamento, che costituisce atto preliminare all’esecuzione. L’intimazione contiene un termine di cinque giorni per il pagamento; trascorso inutilmente, l’agente può avviare esecuzione forzata. In questa fase è opportuno:

  • Verificare la regolarità della notifica (mancanza di firma, notifica a indirizzo errato, ecc.).
  • Richiedere all’agente l’estratto di ruolo per controllare la legittimità della pretesa (voci iscritte, sanzioni, interessi).
  • Presentare istanza di sospensione all’ente creditore, motivando l’errata iscrizione o la prescrizione.

2.3 Iscrizione di ipoteca e fermo amministrativo

L’agente può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per crediti superiori a 20.000 €, previa notifica dell’intimazione. La Corte di cassazione ha chiarito che la mancata notifica dell’avviso di iscrizione può determinare la nullità dell’ipoteca.

Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (auto, furgoni) può essere disposto per debiti superiori a 5.000 €. È un provvedimento cautelare che impedisce la circolazione del veicolo; il pagamento integrale o la rateizzazione consentono la cancellazione del fermo.

2.4 Pignoramento presso terzi

Se il debito persiste, l’agente può procedere al pignoramento presso terzi, cioè blocca i crediti che il debitore vanta verso un soggetto terzo (banca, cliente, locatario). La procedura segue questi passi:

  1. Notifica dell’atto di pignoramento al debitore e al terzo: dal 2026 l’atto può contenere l’ordine di pagamento diretto all’agente (art. 170 D.Lgs. 33/2025), redatto anche da personale non abilitato .
  2. Dichiarazione del terzo pignorato: entro 10 giorni il terzo deve dichiarare la sussistenza del credito (art. 547 c.p.c.). La mancata risposta può comportare la condanna al pagamento.
  3. Pagamento entro 60 giorni: per i crediti maturati il pagamento deve avvenire entro 60 giorni; per i crediti a scadere alle rispettive scadenze. Il periodo di 60 giorni costituisce un vincolo di custodia: le somme maturate devono essere accantonate dal terzo e versate all’agente .
  4. Udienza davanti al giudice dell’esecuzione: se il terzo contesta il credito o il debitore propone opposizione, il giudice fissa l’udienza. Con l’ordinanza di assegnazione il giudice trasferisce il credito al concessionario; solo allora il credito diventa indisponibile .

2.5 Pignoramento di fitti o pigioni

Con il nuovo art. 169 D.Lgs. 33/2025 l’agente può ordinare al conduttore di versare direttamente canoni maturati e futuri all’agente fino a concorrenza del credito . L’atto sostituisce la citazione prevista dall’art. 543 c.p.c. e, in caso di mancato pagamento, si segue la procedura civile ordinaria .

2.6 Pignoramento di beni del debitore in possesso di terzi

L’art. 172 D.Lgs. 33/2025 disciplina il pignoramento di beni mobili del debitore detenuti da terzi (es. merci presso magazzini). Il giudice ordina la consegna dei beni all’agente per la vendita coattiva . In alternativa l’agente può rivolgere un ordine di consegna al terzo che deve adempiere entro 30 giorni .

2.7 Pignoramento di stipendi, salari e pensioni

L’art. 171 D.Lgs. 33/2025 introduce limiti progressivi alla pignorabilità degli emolumenti: un decimo fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 € e 5.000 €, un quinto oltre 5.000 € . Le somme accreditate sul conto non sono pignorabili relativamente all’ultimo emolumento.

La circolare INPS n. 130/2025 conferma che le prestazioni a titolo di maternità, malattia e funerali sono impignorabili. NASpI, cassa integrazione e indennità sostitutive della retribuzione sono pignorabili entro un quinto; l’anticipazione NASpI è invece integralmente pignorabile . La circolare precisa che i pignoramenti effettuati dall’agente della riscossione hanno limiti ridotti (decimo, settimo e quinto) .

2.8 Opposizioni e rimedi cautelari

Il debitore può difendersi attraverso due tipi di opposizione:

  1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): può essere proposta per contestare la legittimità del titolo esecutivo (es. prescrizione, difetto di notificazione, mancanza di motivazione). Va introdotta con ricorso al giudice competente entro 20 giorni dalla data in cui il creditore compie il primo atto di esecuzione.
  2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): mira a far valere vizi formali dell’atto (es. errori nell’importo, mancanza di requisiti essenziali). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto.

Il giudice può sospendere l’esecuzione in via cautelare. Nei procedimenti tributari il contribuente può presentare istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 presso la Commissione tributaria (ora Corte di giustizia tributaria) se l’atto impugnato presenta “grave e irreparabile danno”.

2.9 Prescrizione dei crediti

I crediti tributari si prescrivono generalmente in 10 anni, ma per tributi locali, contributi previdenziali e sanzioni possono valere termini più brevi (5 anni). La notifica di atti interruttivi (cartelle, avvisi) fa decorrere un nuovo termine. La Corte di cassazione riconosce che il giudice può accertare la prescrizione anche se l’atto è divenuto definitivo, purché il contribuente ne faccia domanda.

3. Difese e strategie legali

3.1 Verifica preliminare degli atti

Prima di intraprendere azioni giudiziali costose è fondamentale analizzare ogni atto ricevuto. L’Avv. Monardo e il suo staff valutano:

  • Legittimità della notifica: la mancanza di firma digitale non invalida l’atto se è presente l’indicazione a stampa dell’agente , ma errori di indirizzo o notifiche a domicilio eletto estinto possono determinare la nullità.
  • Calcolo degli interessi e delle sanzioni: l’ente deve indicare la norma e la misura applicata; errori possono ridurre il debito.
  • Prescrizione e decadenza: verificare se sono decorsi i termini per l’iscrizione a ruolo o l’azione esecutiva.
  • Legittimità del titolo bancario: in caso di esposizioni con banche, analizzare contratti di conto corrente, mutui o leasing per rilevare anatocismo, usura, clausole vessatorie.

3.2 Impugnazione di cartelle e accertamenti

Il contribuente può impugnare cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito davanti alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni (per le cartelle emesse fino al 31 dicembre 2025) o entro 30 giorni dalla notifica (per gli avvisi di addebito INPS). L’atto introduttivo è il ricorso; la costituzione in giudizio avviene con deposito telematico.

Nel ricorso si possono eccepire: difetto di motivazione; violazione del contraddittorio; prescrizione; notifica inesistente; errata determinazione della base imponibile; sanzioni sproporzionate.

3.3 Opposizione a pignoramenti e misure cautelari

Nel caso di pignoramento presso terzi, l’opposizione all’esecuzione deve essere proposta davanti al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica dell’atto. La Cassazione 28984/2025 ha stabilito che la notifica dell’atto non comporta indisponibilità automatica : il debitore può continuare a operare sul proprio conto, ma i fondi potranno essere requisiti se entrano durante il periodo di custodia. È importante depositare domanda cautelare per sospendere l’efficacia del pignoramento o rideterminare l’importo da assegnare.

3.4 Transazioni e piani di rientro con l’Agenzia

Molti corrieri internazionali preferiscono evitare il contenzioso e definire il debito in modo rapido. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente:

  • Rateizzazione ordinaria: per debiti fino a 120.000 € sono previste rate mensili fino a 72 mesi (decreto legge 159/2015). È concessa anche la rateizzazione straordinaria fino a 120 mesi in caso di comprovata difficoltà economica.
  • Rateizzazione per piani decaduti: la Legge 197/2022 (rottamazione‑quater) e la Legge 199/2025 (rottamazione‑quinquies) permettono di essere riammessi ai piani di rateizzazione decaduti pagando alcune rate scadute entro termini stabiliti.
  • Definizione agevolata (rottamazione‑quater): introdotta dalla Legge 197/2022 e prorogata fino al 2025, consente di estinguere il debito versando solo l’imposta e i contributi, senza sanzioni né interessi. Le rate 2026 scadono il 31 maggio e 30 novembre .
  • Definizione agevolata (rottamazione‑quinquies): prevista dalla Legge 199/2025 per i carichi affidati nel periodo 2000‑2023; la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e consente il pagamento in un’unica soluzione (31 luglio 2026) o in 54 rate bimestrali con un tasso d’interesse del 3% . È possibile rientrare se si è decaduti da precedenti rottamazioni e se i carichi rientrano nell’ambito applicativo .
  • Saldo e stralcio: la Legge 145/2018, prorogata da provvedimenti successivi, consente ai contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica (ISEE inferiore a 20.000 €) di estinguere i debiti pagando una quota ridotta (16%, 20% o 35% a seconda della situazione).

3.5 Procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012)

I corrieri che non possono accedere al fallimento (imprese minori, professionisti, imprenditori agricoli) possono ricorrere alla composizione della crisi da sovraindebitamento. Le tre procedure principali sono:

  1. Accordo di composizione della crisi: prevede un piano di pagamento proposto ai creditori assistito da un Gestore della crisi. Richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti e l’omologazione del tribunale.
  2. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi personali o familiari. Non richiede il voto dei creditori ma necessita dell’omologazione del giudice.
  3. Liquidazione controllata: il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio per soddisfare i creditori; dopo tre anni può ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui).

I professionisti dell’OCC, come l’Avv. Monardo, assistono nella redazione della domanda, nella predisposizione del piano e nella gestione dei rapporti con i creditori e il tribunale.

3.6 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

La composizione negoziata è uno strumento volontario per le imprese in difficoltà ma ancora in continuità. Prevede:

  • La nomina di un esperto negoziatore (iscritto agli elenchi tenuti dalle Camere di commercio) che facilita le trattative con banche e fornitori.
  • La predisposizione di un piano di risanamento e delle misure di natura contrattuale o finanziaria per superare la crisi.
  • L’accesso, se necessario, a misure protettive e cautelari, alla finanza ponte e al concordato semplificato.

L’esperto deve comunicare al tribunale l’esito delle trattative; se la procedura fallisce, si può accedere alle soluzioni previste dal Codice della crisi d’impresa.

4. Strumenti alternativi e misure speciali

4.1 Misure protettive ex art. 54 ter L.F.

In sede concorsuale l’imprenditore può chiedere misure protettive per bloccare le azioni esecutive e cautelari dei creditori. Il tribunale, con decreto, può sospendere i pignoramenti e impedire nuove iscrizioni ipotecarie per un periodo determinato. Questa protezione consente di negoziare con i creditori senza la pressione delle esecuzioni.

4.2 Ristrutturazione dei debiti bancari

Molti corrieri accumulano debiti con le banche per linee di credito e anticipi su fatture. È possibile:

  • Chiedere la rinegoziazione dei mutui e dei prestiti; molte banche aderiscono a piani di ristrutturazione o alla moratoria prevista dalle normative emergenziali (es. Decreto Cura Italia).
  • Contestare l’usura e l’anatocismo: una perizia sui tassi può evidenziare interessi usurari o anatocistici; in tal caso il giudice può rideterminare il debito o dichiarare la nullità delle clausole.
  • Cedere l’azienda o ristrutturare: nei casi più gravi si può optare per la cessione di rami d’azienda o l’ingresso di nuovi soci; la composizione negoziata favorisce accordi di ristrutturazione del debito con banche e fornitori.

4.3 Transazioni fiscali e concordato preventivo

Nel contesto di procedure concorsuali (concordato preventivo) è possibile proporre ai creditori una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate per ridurre o dilazionare il debito tributario. La transazione deve essere motivata e proporre un soddisfacimento migliore rispetto alla liquidazione giudiziale.

4.4 Crisi transfrontaliera e riscossione UE

Per i corrieri internazionali che operano in più Paesi, il Titolo VII del D.Lgs. 33/2025 disciplina l’assistenza reciproca tra Stati membri. Gli articoli 192‑198 recepiscono la direttiva 2010/24/UE e regolano la collaborazione per il recupero di crediti in ambito UE . Le autorità fiscali possono richiedere informazioni e recuperare crediti in altri Stati; ciò significa che un pignoramento può estendersi ai crediti verso clienti esteri. È pertanto fondamentale coordinare la difesa con professionisti esperti di diritto internazionale.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare le comunicazioni: molti debitori non aprono le raccomandate o le PEC. Ogni atto non contestato entro i termini diventa definitivo.
  2. Depositare incassi su conti pignorati: dopo la notifica di un pignoramento ex art. 170, le somme che affluiscono nei 60 giorni successivi sono destinate all’agente . È consigliabile utilizzare un nuovo conto intestato a un soggetto non coinvolto oppure chiedere al giudice la riduzione del vincolo.
  3. Non verificare la prescrizione: anche se il ruolo è definitivo, la Cassazione ammette l’eccezione di prescrizione in sede di opposizione; trascurarla può comportare il pagamento di somme non dovute.
  4. Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te: trattative con l’Agenzia senza assistenza legale possono portare a proposte sfavorevoli o a rinunce di diritti.
  5. Confondere rottamazione e saldo e stralcio: la rottamazione comporta il pagamento integrale dell’imposta, mentre il saldo e stralcio è riservato ai casi di grave difficoltà e richiede determinati requisiti.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Limiti di pignorabilità (art. 171 D.Lgs. 33/2025)

Importo mensile nettoPercentuale pignorabile
fino a 2.500 €1/10 (10 %)
da 2.500 € a 5.000 €1/7 (≈14,29 %)
oltre 5.000 €1/5 (20 %)

Le somme già accreditate sul conto sono escluse dal pignoramento per l’ultimo emolumento .

6.2 Termine per il pagamento dei crediti pignorati (art. 170 D.Lgs. 33/2025)

Tipologia di creditoTermineRiferimento
Somme già maturate60 giorni dalla notificaart. 170 c. 1 lett. a
Somme futurealle rispettive scadenzeart. 170 c. 1 lett. b

6.3 Definizione agevolata dei carichi (rottamazione‑quinquies)

Carichi ammessiPresentazione della domandaModalità di pagamentoInteressiRiferimento
Carichi affidati all’agente nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023entro 30 aprile 2026Unica soluzione entro 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali3 % annuo sulle rateLegge 199/2025

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa succede se ricevo un atto di pignoramento del conto corrente?
Dal 1° gennaio 2026, l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 170 D.Lgs. 33/2025) può contenere l’ordine alla banca di pagare direttamente l’importo dovuto entro 60 giorni per le somme già maturate e alle scadenze per le somme future . Durante questo periodo la banca deve custodire ogni somma affluita sul conto .

2. Il mio conto è a zero. Possono pignorare anche i bonifici futuri?
Sì. La Cassazione n. 28520/2025 ha stabilito che il vincolo si estende ai crediti futuri: se il conto è in rosso al momento della notifica, la banca deve congelare i bonifici che arrivano nei 60 giorni successivi .

3. Come posso oppormi a un pignoramento presso terzi?
È possibile proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notifica. È fondamentale allegare motivazioni specifiche (prescrizione, vizi formali, ecc.) e chiedere la sospensione dell’esecuzione.

4. Cosa succede se il terzo non risponde alla dichiarazione?
La mancata dichiarazione del terzo pignorato comporta la presunzione dell’esistenza del credito e può determinarne la condanna al pagamento integrale. Ai sensi dell’art. 175 D.Lgs. 33/2025 l’agente può chiedere preventivamente informazioni ai terzi e fissare un termine per la risposta; l’inosservanza è sanzionata .

5. Le pensioni sono pignorabili integralmente?
No. La Corte costituzionale ha confermato che l’INPS può pignorare la pensione solo fino a un quinto e garantendo il minimo vitale . I sussidi di maternità, malattia e funerali sono impignorabili .

6. Posso utilizzare la rottamazione se ho già rateizzato il debito?
Sì, la rottamazione‑quinquies consente di definire anche i debiti già inclusi in rateizzazioni o rottamazioni precedenti, purché i carichi rientrino nell’ambito applicativo e siano stati affidati all’agente tra il 2000 e il 2023 .

7. Che differenza c’è tra rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies?
La rottamazione‑quater, prevista dalla Legge 197/2022, riguarda i carichi affidati fino al 30 giugno 2022 e consente il pagamento in 18 rate; la rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025) estende il periodo ai carichi affidati entro il 31 dicembre 2023 e permette fino a 54 rate bimestrali .

8. Esistono limiti alla pignorabilità dello stipendio?
Sì. L’art. 171 D.Lgs. 33/2025 prevede che l’agente della riscossione possa pignorare un decimo degli stipendi fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 € e 5.000 €, un quinto oltre tale soglia .

9. Il pignoramento può essere notificato via PEC?
Sì, l’atto di pignoramento può essere notificato per posta elettronica certificata se il destinatario ha un indirizzo PEC valido. La mancanza di firma digitale è sanata se l’atto reca l’indicazione a stampa dell’agente .

10. Posso sospendere il pignoramento presentando ricorso?
Il ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione. Occorre chiedere la sospensione al giudice (art. 624 c.p.c.) o alla Corte di giustizia tributaria (art. 47 D.Lgs. 546/1992). La sospensione è concessa in presenza di grave e irreparabile danno.

11. È possibile pignorare crediti verso la Pubblica Amministrazione?
Sì, ma con limiti. L’art. 174 D.Lgs. 33/2025 stabilisce che, se il pignoramento di crediti verso lo Stato o enti pubblici fallisce, l’ente non può effettuare pagamenti in favore dell’esecutato per cinque anni .

12. Cosa prevede la procedura di sovraindebitamento?
La Legge 3/2012 consente di presentare un accordo di composizione, un piano del consumatore o una liquidazione controllata. L’OCC assiste il debitore nella redazione della proposta; il tribunale può omologare l’accordo e concedere l’esdebitazione finale.

13. Quali sono i tempi per la prescrizione delle cartelle?
La prescrizione ordinaria dei tributi erariali è di 10 anni; per contributi INPS, tributi locali e sanzioni la prescrizione è quinquennale. Ogni notifica valida interrompe la prescrizione.

14. Posso chiedere la rateizzazione dopo il pignoramento?
Sì. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può concedere la rateizzazione anche dopo l’avvio dell’esecuzione, purché il debitore non sia decaduto da precedenti piani e versi la prima rata. La concessione sospende l’esecuzione.

15. Cosa rischia la banca se non esegue l’ordine di pagamento?
La banca, in qualità di terzo pignorato, è obbligata a versare le somme nei termini previsti; l’inadempienza può comportare la condanna al pagamento dell’intero importo dovuto dal debitore più interessi e sanzioni. L’ordinanza 28520/2025 ha confermato la responsabilità della banca se non versa i fondi entro 60 giorni .

16. Come viene tutelato l’ultimo emolumento accreditato sul conto?
L’art. 171, comma 3, D.Lgs. 33/2025 dispone che, in caso di accredito sul conto corrente, gli obblighi del terzo non si estendono all’ultimo emolumento; quindi l’ultimo stipendio o pensione ricevuto rimane nella disponibilità del debitore .

17. Cosa succede se ricevo un pignoramento per un credito contestato?
È possibile presentare opposizione all’esecuzione per far valere l’inesistenza del credito. Il giudice può sospendere l’esecuzione e, se accoglie l’opposizione, revoca il pignoramento e condanna l’agente alle spese.

18. Posso cedere la mia azienda durante un pignoramento?
La cessione dell’azienda è possibile, ma eventuali beni pignorati rimangono vincolati. È consigliabile coordinare l’operazione con la composizione negoziata o con un esperto della crisi.

19. Cosa cambia dal 2026 con l’abrogazione dell’art. 72‑bis?
L’abrogazione dell’art. 72‑bis e l’entrata in vigore degli artt. 169‑175 del D.Lgs. 33/2025 razionalizzano la materia. Il nuovo art. 170 mantiene l’ordine di pagamento diretto ma rafforza le garanzie: prevede limiti di pignorabilità più favorevoli (un decimo o un settimo per importi inferiori a 5.000 €) e sancisce che il provvedimento può essere redatto da dipendenti non abilitati .

20. Chi può aiutarmi a risolvere definitivamente i miei debiti?
È consigliabile rivolgersi a un professionista specializzato, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team, che può assistere nelle fasi di verifica, impugnazione, negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e predisposizione di piani di rientro o procedure di sovraindebitamento.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Esempio di pignoramento del conto corrente

Una società di spedizioni riceve il 1° marzo 2025 un atto di pignoramento ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 per un debito fiscale di 30.000 €. Il conto corrente presenta un saldo di 2.000 €. La banca blocca il saldo e lo versa all’Agenzia. Il 5 marzo la società incassa un bonifico di 10.000 €. Alla luce della sentenza 28520/2025, la banca deve custodire e versare anche questa somma entro 60 giorni , riducendo l’operatività della società.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2025, se l’atto viene notificato dal 1° gennaio 2026, la banca dovrà applicare i nuovi limiti: se il saldo è inferiore a 2.500 €, dovrà versare solo un decimo; tra 2.500 € e 5.000 € dovrà versare un settimo; oltre 5.000 € un quinto . La restante parte rimarrà al debitore, offrendo maggiore respiro alla società.

8.2 Simulazione di rottamazione‑quinquies

Un corriere ha debiti iscritti a ruolo pari a 60.000 €, affidati all’agente della riscossione nel 2018 e nel 2021. La rottamazione‑quinquies consente di estinguere il debito versando solo l’imposta e i contributi (40.000 €) senza sanzioni né interessi.

  • Presenta la domanda il 15 aprile 2026.
  • Sceglie il pagamento in 54 rate bimestrali.
  • Paga la prima rata (1.111,11 €) il 31 luglio 2026; la seconda il 30 settembre 2026; la terza il 30 novembre 2026; dalla quarta rata (gennaio 2027) paga ogni due mesi.
  • Se salta due rate anche non consecutive, decade dal beneficio e le somme versate sono considerate a titolo di acconto .

8.3 Esempio di piano del consumatore

Un imprenditore individuale titolare di un’attività di corriere internazionale accumula debiti fiscali e contributivi per 150.000 € e debiti bancari per 200.000 €. Non può accedere al fallimento. Si rivolge all’OCC, il quale elabora un piano del consumatore prevedendo:

  • Pagamento di 100.000 € ai creditori fiscali in 5 anni con la rottamazione‑quinquies.
  • Pagamento di 80.000 € alle banche, con cessione di un magazzino e pagamento rateizzato.
  • Esdebitazione del residuo di 170.000 € dopo l’esecuzione del piano.

Il tribunale omologa il piano; l’imprenditore continua l’attività con un carico sostenibile.

9. Conclusione

La gestione dei debiti per un corriere internazionale richiede un’approfondita conoscenza delle norme fiscali, previdenziali e bancarie e un costante aggiornamento giurisprudenziale. Dal 1° gennaio 2026 il D.Lgs. 33/2025 riscrive la disciplina della riscossione: il vecchio pignoramento speciale ex art. 72‑bis viene sostituito da un sistema più organico in cui l’ordine di pagamento diretto al terzo rimane ma con limiti di pignorabilità più favorevoli per il debitore ; l’obbligo di custodia delle somme in banca prosegue per 60 giorni, come chiarito dalla Cassazione n. 28520/2025 ; e la Corte costituzionale ha confermato la legittimità del pignoramento delle pensioni entro un quinto .

È essenziale agire tempestivamente: verificare le notifiche, contestare gli atti viziati, chiedere la sospensione, aderire a definizioni agevolate, valutare la procedura di sovraindebitamento o la composizione negoziata. Gli strumenti ci sono, ma vanno utilizzati con competenza.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono un’assistenza completa ai corrieri internazionali:

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  • Richieste di sospensione dell’esecuzione;
  • Trattative e piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione;
  • Piani del consumatore e accordi di composizione con l’OCC;
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Agire presto significa salvaguardare l’operatività, evitare il blocco dei conti e prevenire l’accumulo di interessi e sanzioni.

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