Introduzione
La domanda se sia possibile avere due pignoramenti sullo stesso stipendio è una delle più frequenti tra lavoratori, professionisti e pensionati che si trovano a gestire debiti di diversa origine. Il pignoramento della retribuzione, infatti, è una delle forme di esecuzione forzata più invasive: colpisce un reddito essenziale per la sussistenza e, se non gestito correttamente, può dar luogo a trattenute mensili che durano anni. Molti debitori sottovalutano i tempi di reazione o confondono le varie regole (pignoramento “ordinario” dei crediti da lavoro, pignoramento esattoriale da parte dell’agente della riscossione, pignoramento del conto corrente, ecc.). Il rischio principale è accorgersi del problema quando la trattenuta è già partita e non c’è più margine per contestare vizi formali o negoziare una soluzione sostenibile.
Questo articolo, aggiornato al mese di aprile 2026, mira a fornire una panoramica completa, professionale e pratica sulla disciplina del pignoramento dello stipendio con particolare riferimento ai casi di concorso di più pignoramenti (o di cessione del quinto e pignoramento). La trattazione è basata esclusivamente su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali: Codice di procedura civile (art. 545, 546 e segg.), Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33), D.P.R. 180/1950 per i dipendenti pubblici, nonché sentenze recenti della Corte di Cassazione e circolari istituzionali (INPS, Agenzia delle Entrate, Ministero della Giustizia). Tutti i riferimenti normativi sono citati con collegamenti alle fonti; le massime delle sentenze sono verificate e contestualizzate.
L’articolo è scritto con linguaggio chiaro ma rigoroso, pensato per imprenditori, professionisti e privati che vogliano comprendere i propri diritti e le opportunità di difesa. Il punto di vista adottato è quello del debitore o del contribuente, con un approccio difensivo e orientato alla risoluzione.
La figura dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante su tutto il territorio nazionale, in grado di affiancare i debitori nelle fasi di analisi, negoziazione e contenzioso. Oltre ad essere Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, l’Avv. Monardo ricopre il ruolo di professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ed è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze può offrire soluzioni che spaziano dalla verifica dell’atto e la redazione di ricorsi al giudice, fino a piani di rientro, sospensioni, trattative stragiudiziali, soluzioni concorsuali e definizioni agevolate, come la “rottamazione‑quinquies” introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.
👉 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1. Quadro normativo e giurisprudenziale
1.1 Articolo 545 c.p.c. – Crediti impignorabili e limiti alla pignorabilità
Il Codice di procedura civile detta le regole base sull’impignorabilità e sulle percentuali di pignoramento dei crediti da lavoro. L’articolo 545, nella versione aggiornata al 20 febbraio 2026, stabilisce che:
- Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego sono impignorabili salvo i casi previsti. In presenza di debiti di natura alimentare, il giudice può autorizzare il pignoramento di una quota maggiore, ma deve in ogni caso salvaguardare il sostentamento del debitore .
- Per debiti tributari (tasse, imposte e contributi) la quota pignorabile è un quinto (20 %), salvo percentuali inferiori previste da leggi speciali per l’agente della riscossione. La stessa quota si applica ai debiti verso finanziarie, banche e altri creditori (c.d. debiti “ordinari”) .
- In caso di concorso simultaneo di cause diverse (ad esempio un pignoramento per crediti alimentari e uno per crediti ordinari o tributari), la somma delle quote pignorate non può superare la metà dello stipendio netto. Questa soglia del 50 % costituisce un limite assoluto per proteggere i mezzi di sussistenza del debitore .
- Per le pensioni e trattamenti assistenziali è previsto un minimo impignorabile pari a due volte l’assegno sociale con un minimo di 1.000 euro; per le somme accreditate su conto corrente, l’impignorabilità copre l’ammontare pari al triplo dell’assegno sociale, a condizione che l’accredito sia avvenuto prima della notifica del pignoramento . Nel 2026 l’assegno sociale è pari a 546,24 euro, quindi la franchigia sul conto è di 1.638,72 euro.
- Un pignoramento che superi questi limiti è parzialmente inefficace e il giudice dell’esecuzione deve rilevarlo d’ufficio . Questa regola vale anche per i pignoramenti esattoriali e per il sequestro penale “per equivalente”, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 24 febbraio 2022, n. 26252), secondo cui i limiti di impignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro a essa finalizzato .
1.2 Articolo 546 c.p.c. – Obblighi del terzo pignorato dopo le modifiche del 2024
Con il Decreto‑Legge 19 marzo 2024 n. 19 (convertito nella Legge 29 aprile 2024 n. 56), il legislatore ha modificato l’art. 546 c.p.c. introducendo nuovi limiti agli obblighi del datore di lavoro (terzo pignorato). La versione vigente, riportata nel testo del Codice di procedura civile aggiornato al 1° agosto 2025, prevede che il terzo, dal momento della notifica dell’atto di pignoramento, è custode nei limiti dell’importo del precetto aumentato di:
- 1.000 euro per crediti fino a 1.100 euro;
- 1.600 euro per crediti da 1.100,01 a 3.200 euro;
- la metà dell’importo del precetto per crediti superiori a 3.200 euro .
La norma precisa inoltre che, se il pignoramento riguarda crediti aventi ad oggetto stipendi o pensioni accreditati su conto corrente, l’obbligo di custodia riguarda solo la somma eccedente il triplo dell’assegno sociale. In caso di pignoramenti presso più terzi (ad esempio datore di lavoro e banca), il giudice può ordinare un riparto proporzionale dell’importo pignorato .
Queste modifiche mirano a evitare un’eccessiva immobilizzazione dei crediti da parte del terzo pignorato, limitando la custodia al valore effettivo del debito precettato e tutelando la parte di reddito necessaria al debitore per vivere.
1.3 Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33)
Il D.Lgs. 33/2025 ha riordinato le norme sulla riscossione dei tributi, abrogando e sostituendo il previgente art. 72‑ter del D.P.R. 602/1973. L’articolo 171 del nuovo Testo unico (“Limiti di pignorabilità”) stabilisce che, per i pignoramenti esattoriali eseguiti dall’agente della riscossione sulle retribuzioni, la quota pignorabile segue una scala a scaglioni in funzione dell’importo dello stipendio netto:
- 1/10 (10 %) per stipendi netti fino a 2.500 euro;
- 1/7 (circa 14,28 %) per stipendi netti superiori a 2.500 euro e fino a 5.000 euro;
- 1/5 (20 %) per stipendi oltre 5.000 euro.
Questa percentuale sostituisce la regola del quinto prevista dall’art. 545 c.p.c. per i crediti ordinari e nasce dall’esigenza di graduare l’impatto della riscossione sui redditi medio‑bassi. In presenza di più pignoramenti esattoriali, il Testo unico rinvia alle regole generali del codice di procedura civile, per cui la somma delle trattenute non può superare la metà della retribuzione.
L’articolo 144 del medesimo decreto introduce la verifica di inadempienza per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni: a partire dal 1° gennaio 2026, l’ente pubblico deve verificare, per importi superiori a 2.500 euro (limite specifico per retribuzioni e indennità), se il creditore risulta inadempiente verso il fisco, e in tal caso sospendere il pagamento e comunicare l’esposizione alla Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Questa procedura può sfociare in un prelievo diretto sulla retribuzione. Secondo un’analisi pubblicata da Avvocati e consulenti (Filodiritto, 2026), l’obbligo di trattenere l’intero importo del debito dal salario del dipendente pubblico sarebbe però incostituzionale, poiché viola gli articoli 97 e 28 della Costituzione e contrasta con gli artt. 158, 166 e 177 del medesimo Testo unico, che riservano il potere di pignorare i crediti da lavoro all’agente della riscossione . Al momento della stesura (aprile 2026) non risultano pronunce definitive della Corte costituzionale su tale questione, ma è importante monitorare gli sviluppi.
1.4 D.P.R. 180/1950 e cessione del quinto per i dipendenti pubblici
Per i lavoratori del settore pubblico e per alcune categorie di dipendenti privati, la disciplina della cessione del quinto e della delegazione di pagamento è contenuta nel D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e nel relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 895/1950). Gli articoli 2 e 68 stabiliscono che:
- Il dipendente può cedere volontariamente fino a un quinto della retribuzione a favore di un creditore (normalmente una banca o una finanziaria) attraverso un contratto di cessione del quinto. La quota cedibile è calcolata sulla retribuzione al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
- Quando sopraggiunge un pignoramento dopo la cessione del quinto, il prelievo complessivo non può superare la differenza tra la metà della retribuzione e la quota già ceduta; inoltre ciascun pignoramento non può eccedere un quinto della retribuzione residua . Se, invece, il pignoramento è notificato per primo, la cessione successiva non può superare la differenza tra due quinti della retribuzione e il pignoramento in corso . Questa regola garantisce che la somma delle trattenute non superi mai il 50 % del salario netto.
1.5 Giurisprudenza rilevante
1.5.1 Cassazione 2019 n. 15595 e 2020 n. 9054
La Corte di cassazione, con la sentenza 11 giugno 2019 n. 15595, ha precisato che il limite dei crediti pignorabili definito nel precetto (importo del credito maggiorato degli accessori) delimita l’oggetto dell’espropriazione. Eventuali interventi successivi di altri creditori non possono estendere l’oggetto del pignoramento oltre questo limite senza presentare un’istanza di estensione ex art. 499 c.p.c. Il giudice ha sottolineato che la tutela del debitore impone che l’ammontare pignorato sia chiaro fin dall’inizio e che gli interventi tardivi non possano aggravare la sua posizione senza garanzie .
Con l’ordinanza 18 maggio 2020 n. 9054, la Cassazione ha ribadito che, in presenza di più pignoramenti, la somma complessivamente assegnabile non può superare i limiti fissati dall’art. 545 c.p.c. (un quinto per i crediti ordinari, un quinto per i crediti erariali, fino alla metà per il concorso di cause diverse). La Corte ha anche confermato che il pignoramento esattoriale sul conto corrente opera solo sulla parte eccedente il triplo dell’assegno sociale già accreditato prima della notifica .
1.5.2 Cassazione Sezioni Unite 2022 n. 26252
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 24 febbraio 2022 n. 26252 (dep. 7 luglio 2022), hanno esteso i limiti di impignorabilità ex art. 545 c.p.c. alle misure di confisca penale per equivalente e al sequestro preventivo finalizzato alla confisca. La Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, pensione o altre indennità relative al rapporto di lavoro, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato» . La pronuncia conferma la natura sostanzialmente alimentare di tali somme e rafforza la tutela del debitore anche in ambito penale.
1.5.3 Giurisprudenza di merito: Pretura Modena 1997, Tribunale Trento 2015 e altri
Alcune pronunce di merito, citate dalla dottrina e da commentari, offrono utili chiarimenti sul concorso di pignoramenti e sulla cessione del quinto. La Pretura di Modena (decreto 20 febbraio 1997) e il Tribunale di Trento (sentenza 14 dicembre 2015) hanno affermato che, quando coesistono più pignoramenti per crediti ordinari, la quota pignorabile resta un quinto e i pignoramenti successivi restano “in coda” fino all’estinzione del primo . Solo nel caso in cui le trattenute non saturino l’intero quinto, il giudice può autorizzare il secondo pignoramento sul residuo quinto. Le stesse pronunce hanno ricordato che, in presenza di una cessione del quinto già in corso, il datore di lavoro deve applicare la regola della differenza con il 50 %: il pignoramento sopraggiunto può essere effettuato solo entro il limite della metà dello stipendio al netto della quota ceduta .
1.5.4 Corte costituzionale
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 216/2025, ha ribadito che la disciplina dell’impignorabilità delle pensioni deve garantire al titolare un reddito minimo vitale. La Corte ha richiamato la norma introdotta nel 2022 che fissa il limite minimo di 1.000 euro (doppio assegno sociale) per l’impignorabilità e ha precisato che tale soglia opera anche in caso di pignoramenti multipli. Sebbene la sentenza riguardi principalmente i trattamenti pensionistici, il principio di tutela minima è estensibile per analogia anche ai redditi da lavoro, soprattutto quando coesistono pignoramenti di diversa causa .
1.6 Circolari INPS e Agenzia delle Entrate
Nel 2025 l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 130/2025, che interpreta le norme sui pignoramenti delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Secondo l’ente previdenziale:
- Le indennità di maternità, malattia e altre prestazioni di natura assistenziale sono totalmente impignorabili, tranne le somme dovute all’INPS a titolo di recupero di contributi non versati .
- Le indennità di disoccupazione (NASpI), cassa integrazione e mobilità possono essere pignorate fino a un quinto per i crediti ordinari e secondo quanto autorizzato dal giudice per i crediti alimentari; l’anticipazione NASpI è invece pignorabile integralmente .
- Per i pignoramenti esattoriali eseguiti dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, la quota trattenibile si applica a scaglioni (1/10, 1/7, 1/5), ma la somma delle trattenute per cause diverse non può mai superare la metà della prestazione .
Queste indicazioni, benché relative alle prestazioni previdenziali, confermano l’interpretazione restrittiva dei limiti di pignorabilità e la necessità di considerare il concorso di cause. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale guide e FAQ sulla Definizione agevolata 2026 – “rottamazione‑quinquies”, con scadenza per la domanda fissata al 30 aprile 2026 e possibilità di pagamento dilazionato fino a 9 anni. La definizione agevolata può sospendere le procedure esecutive già avviate, ma solo una volta perfezionata con il pagamento della prima rata. È fondamentale, quindi, presentare la domanda in tempo e monitorare l’esito.
2. Procedura del pignoramento dello stipendio
2.1 Fasi della procedura
Il pignoramento presso terzi è la procedura con cui il creditore, in possesso di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella di pagamento esecutiva, ecc.), aggredisce i crediti che il debitore vanta verso un terzo (datore di lavoro o ente pensionistico). Le fasi sono:
- Notifica del titolo esecutivo e del precetto: il creditore notifica al debitore il titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo o cartella esattoriale) e l’atto di precetto, intimandolo a pagare entro 10 giorni. In caso di cartelle esattoriali, il titolo è già esecutivo e il precetto non è necessario.
- Notifica dell’atto di pignoramento: trascorso il termine senza pagamento, il creditore notifica al debitore e al terzo (datore di lavoro o ente pensionistico) l’atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. L’atto deve indicare il credito precettato, gli accessori (interessi e spese) e il valore dei beni o crediti da pignorare.
- Dichiarazione del terzo: entro 10 giorni dalla notifica (termine ridotto a 15 giorni per i crediti di lavoro), il terzo deve dichiarare al creditore e al giudice l’esistenza e l’ammontare del credito del debitore. Con le modifiche del 2024, il terzo può utilizzare modelli telematici e non è più tenuto a custodire somme eccedenti il limite del precetto aumentato degli importi previsti dall’art. 546 c.p.c. .
- Udienza di assegnazione: il giudice dell’esecuzione convoca le parti e il terzo; verificata la regolarità dell’atto e la dichiarazione del terzo, emette l’ordinanza di assegnazione, con cui dispone la trattenuta mensile e l’accredito al creditore. L’ordinanza ha natura decisoria e può essere impugnata con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- Pagamento continuativo: il datore di lavoro trattiene le somme indicate e le versa al creditore finché il debito (comprensivo di spese e interessi) non è estinto. Se intervengono altri creditori o se sopraggiungono modifiche (es. cessazione del rapporto di lavoro, fallimento del debitore, definizione agevolata), il giudice può modificare l’ordinanza.
2.2 Termini e scadenze da rispettare
Per il debitore è essenziale rispettare i termini per proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). In particolare:
- L’opposizione all’esecuzione si propone, a pena di decadenza, prima che sia disposta l’assegnazione delle somme. È lo strumento per contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione (ad esempio per prescrizione del credito o inesistenza del titolo).
- L’opposizione agli atti esecutivi va proposta entro 20 giorni dall’atto che si intende impugnare (es. l’atto di pignoramento o l’ordinanza di assegnazione). Permette di contestare vizi formali, errori di calcolo, notifica irregolare, mancato rispetto dei limiti di pignorabilità.
- Il terzo pignorato può proporre opposizione ex art. 548 c.p.c. entro 30 giorni se è condannato a pagare somme superiori a quelle dovute o se non ha correttamente dichiarato il credito.
È importante attivarsi tempestivamente: la proposizione di un ricorso in opposizione non sospende automaticamente l’esecuzione, ma il giudice può concedere la sospensione del pignoramento in presenza di gravi motivi.
2.3 Riparto tra più creditori e concorso di pignoramenti
Quando più creditori notificano pignoramenti sullo stesso stipendio, il giudice procede secondo i seguenti criteri:
- Concorso di pignoramenti con la stessa causa: se più pignoramenti riguardano debiti ordinari, la quota complessiva pignorabile resta il 20 %. Il creditore che ha notificato per primo ha priorità; i successivi restano “in coda” e potranno essere soddisfatti solo dopo l’estinzione del primo, salvo che la quota pignorata non esaurisca l’intero quinto . Lo stesso vale se più creditori esattoriali agiscono contemporaneamente; la scala a scaglioni dell’art. 171 D.Lgs. 33/2025 si applica cumulativamente, ma l’ordine cronologico determina l’assegnazione.
- Concorso di pignoramenti con cause diverse: se i crediti hanno natura diversa (ad esempio alimentari, tributari ed ordinari), si applicano contemporaneamente le diverse percentuali, ma la somma delle quote non può superare il 50 % della retribuzione netta . Il giudice verifica la graduazione: le obbligazioni alimentari hanno la priorità e possono portare la trattenuta fino a un terzo dello stipendio; seguono i crediti tributari ed infine quelli ordinari. In presenza di cessione del quinto, la quota pignorabile si calcola sottraendo la cessione dalla metà dello stipendio .
- Esempio pratico: un lavoratore percepisce 1.800 euro netti e ha una cessione del quinto pari a 360 euro (20 %). Successivamente viene notificato un pignoramento per crediti ordinari. La metà dello stipendio è 900 euro; sottratta la cessione (360 euro), la quota massima pignorabile è 540 euro. Poiché ciascun pignoramento non può superare il quinto, il giudice potrà autorizzare un pignoramento massimo di 360 euro (1/5) e, se residua spazio (540 − 360 = 180 euro), un secondo pignoramento potrebbe ottenere 180 euro.
3. Difese e strategie legali per il debitore
Oltre alla conoscenza dei limiti percentuali, il debitore può avvalersi di diversi strumenti per controllare la legittimità del pignoramento e cercare di ridurre o sospendere la trattenuta.
3.1 Verifica preliminare dell’atto
Prima di tutto è necessario esaminare con cura il titolo esecutivo, il precetto e l’atto di pignoramento. Occorre verificare:
- Titolo esecutivo valido: il credito deve essere fondato su una sentenza passata in giudicato, un decreto ingiuntivo non opposto, una cambiale o un assegno protestato, oppure, per i crediti fiscali, su una cartella di pagamento regolarmente notificata. In mancanza di titolo, l’esecuzione è nulla.
- Notifica regolare: la notifica deve rispettare le modalità previste dalla legge (ufficiale giudiziario, PEC, posta certificata). Errori di notifica o l’assenza della relata possono rendere l’atto inefficace.
- Prescrizione e decadenza: alcuni crediti (come le rate di mutuo, le bollette, i canoni di locazione) si prescrivono in cinque anni; le imposte in dieci anni; le sanzioni amministrative in cinque anni. Se il creditore ha agito fuori termine, il pignoramento può essere contestato.
- Calcolo degli interessi e delle spese: il precetto deve indicare in modo dettagliato interessi maturati e spese; richieste eccessive o non documentate possono essere ridotte dal giudice.
3.2 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
Se si ritiene che il creditore non abbia diritto di procedere all’esecuzione (perché il titolo è inesistente, perché il debito è prescritto o perché è stata concessa una sospensione amministrativa), si può proporre opposizione all’esecuzione davanti al giudice competente. L’opposizione deve essere notificata al creditore e depositata in tribunale prima dell’ordinanza di assegnazione. In caso di cartelle esattoriali, l’opposizione può riguardare anche l’erronea iscrizione a ruolo o la mancata notifica della cartella.
Il giudice, se ritiene l’esecuzione infondata, revoca il pignoramento e ordina la restituzione delle somme già trattenute. In pendenza dell’opposizione può sospendere l’esecuzione con provvedimento motivato.
3.3 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Quando il pignoramento presenta vizi formali (mancata indicazione del titolo, importi inesatti, violazione dei limiti di pignorabilità, difetto di notifica), si propone opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dall’atto viziato. L’opposizione va indirizzata al giudice dell’esecuzione e deve indicare puntualmente i motivi di nullità. Ad esempio, si può contestare un pignoramento che cumuli più trattenute oltre il 50 % dello stipendio o che non tenga conto della cessione del quinto .
3.4 Istanza di riduzione della somma pignorata (art. 496 c.p.c.)
Se il debitore dimostra che il pignoramento incide in misura eccessiva sul proprio sostentamento, può chiedere al giudice una riduzione delle somme pignorate. L’art. 496 consente al debitore di ottenere una diminuzione della quota assegnata al creditore in presenza di circostanze sopravvenute o se la quota eccede il necessario per soddisfare il credito. Anche il terzo pignorato può chiedere la riduzione se la trattenuta supera i limiti fissati dal precetto .
3.5 Istanza di conversione del pignoramento in somme (art. 495 c.p.c.)
Il debitore può ottenere la conversione del pignoramento in una somma di denaro da versare in un’unica soluzione o in rate, offrendo al creditore una garanzia idonea. Per i crediti da lavoro la conversione è meno frequente, ma può essere utile quando il debitore dispone di altre risorse (es. immobili, liquidità) e vuole liberare la retribuzione da trattenute mensili.
3.6 Soluzioni negoziali e stragiudiziali
Oltre agli strumenti processuali, il debitore può tentare di negoziare con il creditore un accordo di saldo e stralcio o un piano di rientro. Questa strategia è particolarmente efficace con banche e finanziarie, che preferiscono evitare lunghe esecuzioni. L’assistenza di un avvocato esperto consente di evidenziare al creditore i costi dell’esecuzione e la possibile estinzione del debito mediante pagamento di una somma inferiore.
In presenza di cartelle esattoriali, la definizione agevolata (“rottamazione‑quinquies”) permette di pagare il debito senza sanzioni e interessi, dilazionando l’importo in 54 rate bimestrali. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026; l’accoglimento comporta la sospensione dell’esecuzione. Se il debitore ha già un pignoramento in corso, la rottamazione non determina la revoca automatica dell’ordinanza di assegnazione, ma l’Agenzia della Riscossione, una volta accolto il piano e pagata la prima rata, può chiedere la sospensione delle trattenute.
3.7 Procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento
Quando i debiti sono tali da compromettere il sostentamento del debitore, è possibile ricorrere alle procedure di composizione della crisi previste dalla Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Le principali procedure sono:
- Piano del consumatore: riservato a persone fisiche sovraindebitate che non svolgono attività d’impresa. Consente di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile, omologato dal tribunale. In corso di procedura i pignoramenti vengono sospesi e, dopo l’omologa, vengono sostituiti dalle rate del piano.
- Concordato minore: destinato a imprenditori minori, professionisti e imprenditori agricoli. Prevede la ristrutturazione dei debiti e la continuità aziendale. Anche in questo caso, i pignoramenti sono sospesi in pendenza della procedura.
- Liquidazione controllata: prevede la vendita dei beni del debitore con successiva esdebitazione. È l’ultima ratio ma consente di ottenere la liberazione da tutti i debiti residuali.
L’intervento di un Gestore della crisi da sovraindebitamento (come l’Avv. Monardo) è obbligatorio: egli predispone la proposta, valuta l’attivo e negozia con i creditori. Per i dipendenti pubblici o privati con pignoramenti in corso, il piano può prevedere una quota mensile che sostituisce le trattenute, assicurando al contempo il rispetto dei limiti di legge.
3.8 Esdebitazione e chiusura del pignoramento
Al termine del piano o dopo la liquidazione, il debitore può ottenere l’esdebitazione: il giudice dichiara l’insolvenza definitivamente chiusa e cancella i debiti residui. L’esdebitazione impedisce ai creditori di avviare nuove esecuzioni per i debiti estinti. Ciò comporta anche la cessazione delle trattenute in busta paga. È un risultato accessibile solo con il rispetto della procedura e la buona fede del debitore.
4. Strumenti alternativi al pignoramento e agevolazioni 2026
4.1 Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025)
La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto la definizione agevolata c.d. “rottamazione‑quinquies” per le cartelle esattoriali affidate all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro il 31 ottobre 2025. La misura consente di estinguere i debiti:
- senza pagamento di sanzioni e interessi di mora;
- con pagamento dell’imposta e dei contributi previdenziali dovuti;
- in un massimo di 54 rate bimestrali (pari a circa 9 anni), con la prima rata da versare entro il 31 luglio 2026.
Per accedere alla rottamazione è necessario presentare la domanda sul portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro il 30 aprile 2026. Una volta accettata la domanda e pagata la prima rata, l’Agenzia sospende le azioni esecutive in corso. Se il debitore ha un pignoramento in busta paga, è consigliabile comunicare al giudice dell’esecuzione l’avvenuta adesione e chiedere la sospensione dell’ordinanza di assegnazione.
4.2 Saldo e stralcio e transazione fiscale
Oltre alla rottamazione, la legge offre strumenti di saldo e stralcio e transazione fiscale. Il saldo e stralcio consente di chiudere le posizioni con uno sconto anche sul capitale, rivolgendosi prevalentemente a soggetti in grave e comprovata difficoltà economica (ISEE basso). La transazione fiscale, prevista per le procedure concorsuali (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione), permette di proporre all’erario il pagamento parziale del debito fiscale in proporzione alla soddisfazione degli altri creditori.
4.3 Piani di rientro e accordi privati
Molte banche e finanziarie, soprattutto quando l’esposizione non è elevata, accettano di ristrutturare il debito con piani di rientro mensili o con la riduzione degli interessi di mora. Anche l’Agenzia delle Entrate, al di fuori della rottamazione, può concedere rateazioni fino a dieci anni se il debitore dimostra difficoltà temporanee. Il vantaggio dei piani di rientro negoziati è che permettono di evitare o sospendere il pignoramento, liberando la retribuzione.
4.4 Procedure concorsuali nel Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019)
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede strumenti di composizione delle crisi anche per l’imprenditore individuale o per le piccole imprese. L’esperto negoziatore della crisi d’impresa (introdotto dal D.L. 118/2021) aiuta l’imprenditore a individuare soluzioni, comprese la rinegoziazione dei debiti e l’accordo con l’agente della riscossione. L’Avv. Monardo, in quanto esperto negoziatore, può assistere le imprese nella presentazione del piano attestato e nella richiesta di misure protettive, che sospendono i pignoramenti sullo stipendio del socio lavoratore o del titolare dell’impresa.
5. Errori comuni e consigli pratici
5.1 Ignorare la notifica o rimandare le verifiche
Il primo errore di molti debitori è non leggere o non ritirare gli atti notificati. La raccomandata dell’Ufficiale giudiziario o la PEC dell’Agenzia delle Entrate sono spesso percepite come fastidio. In realtà, la notifica, anche se non ritirata, si perfeziona dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale; lasciar scadere i termini impedisce di proporre opposizione. È quindi fondamentale ritirare subito la notifica e contattare un professionista per verificare i termini.
5.2 Confondere pignoramento e cessione del quinto
Molti lavoratori ritengono che la cessione del quinto impedisca qualunque pignoramento. In realtà, la cessione e il pignoramento possono coesistere: la quota ceduta riduce lo spazio pignorabile, ma non lo annulla. Se la cessione occupa già il 20 %, un pignoramento successivo potrà prelevare la differenza fino alla metà dello stipendio . È quindi importante monitorare i contratti di finanziamento e valutare se siano sostenibili prima di accendere nuovi prestiti.
5.3 Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te senza assistenza legale
Contestare un pignoramento richiede competenze tecniche. Spesso i debitori presentano ricorsi generici o utilizzano moduli precompilati trovati online, incorrendo in decadenze processuali. La consulenza di un professionista consente di individuare i vizi (prescrizione, notifica, calcolo interessi) e di predisporre un ricorso mirato, oltre a trattare con il creditore soluzioni stragiudiziali.
5.4 Non valutare la definizione agevolata o il piano del consumatore
Molti debitori ignorano l’esistenza di definizioni agevolate (rottamazione‑quinquies) o di piani di sovraindebitamento. Questi strumenti possono ridurre drasticamente il debito e sospendere le esecuzioni. È consigliabile rivolgersi a un Gestore della crisi per valutare se la situazione rientri nei requisiti e per predisporre tempestivamente la domanda.
5.5 Dimenticare la tutela del triplo assegno sociale sul conto corrente
Se il pignoramento colpisce il conto corrente su cui viene accreditato lo stipendio, molti non sanno che la legge tutela il triplo dell’assegno sociale: nel 2026 tale franchigia è pari a 1.638,72 euro . Ciò significa che la banca non può bloccare l’intero saldo ma solo la parte eccedente. È opportuno comunicare immediatamente alla banca la natura “alimentare” delle somme e, se necessario, ricorrere al giudice per far dichiarare l’illegittimità del pignoramento oltre la franchigia.
6. Tabelle riepilogative
Per una visione sintetica, si riportano alcune tabelle (brevi) con i limiti di pignorabilità, le regole sui concorsi e le principali difese.
6.1 Limiti di pignoramento dello stipendio (2026)
| Tipo di debito/creditore | Percentuale massima pignorabile in busta paga | Base normativa |
|---|---|---|
| Crediti ordinari (banche, fornitori, privati) | 1/5 dello stipendio netto (20 %) | Art. 545 c.p.c. |
| Crediti alimentari (assegni di mantenimento, contributi familiari) | Misura determinata dal giudice; può superare il quinto ma entro il limite del 50 % combinato con altri debiti | Art. 545 c.p.c. |
| Crediti tributari (Agenzia Entrate, INPS) | 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 da 2.500,01 a 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 € | Art. 171 D.Lgs. 33/2025 |
| Cessione del quinto (contratto volontario) | 1/5 dello stipendio netto; si cumula con pignoramenti fino alla metà dello stipendio | Artt. 2 e 68 D.P.R. 180/1950 |
6.2 Concorso di pignoramenti e cessioni
| Situazione | Limite complessivo sullo stipendio | Regola |
|---|---|---|
| Due pignoramenti ordinari | 20 % (il secondo va in coda fino a esaurimento del primo) | Priorità cronologica, art. 545 c.p.c., pronunce Pretura Modena 1997 e Tribunale Trento 2015 |
| Pignoramento alimentare + pignoramento ordinario o esattoriale | Fino al 50 % complessivo | Art. 545 c.p.c.: concorso di cause diverse |
| Cessione del quinto + pignoramento | Somma delle trattenute non oltre la metà dello stipendio; ciascun pignoramento max 1/5 | Artt. 2 e 68 D.P.R. 180/1950 |
| Due cessioni del quinto (dipendenti pubblici) | Non ammessa: la somma ceduta non può superare 1/5 del salario | Artt. 2 e 68 D.P.R. 180/1950 |
| Pignoramento su conto corrente | Pignorabile solo l’eccedenza oltre il triplo dell’assegno sociale (1.638,72 € nel 2026) | Art. 545 c.p.c. |
6.3 Principali difese del debitore
| Strumento difensivo | Quando utilizzarlo | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | Quando si contesta il diritto del creditore a procedere (es. prescrizione, mancanza di titolo) | Art. 615 c.p.c. |
| Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | Per vizi formali dell’atto di pignoramento o dell’ordinanza di assegnazione | Art. 617 c.p.c. |
| Istanza di riduzione (art. 496 c.p.c.) | Per ridurre la quota trattenuta quando eccede i limiti o incide sul sostentamento | Art. 496 c.p.c. |
| Istanza di conversione (art. 495 c.p.c.) | Per sostituire il pignoramento con un versamento in denaro o garanzia | Art. 495 c.p.c. |
| Definizione agevolata / rottamazione | Per sospendere o estinguere i debiti fiscali con sconto su sanzioni e interessi | Legge 199/2025 |
| Piano del consumatore / concordato minore | Per ristrutturare i debiti e sospendere le esecuzioni nel contesto di sovraindebitamento | Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019 |
7. FAQ (Domande frequenti)
1. È possibile avere due pignoramenti contemporaneamente sullo stesso stipendio?
Sì, ma con limiti. Se i due pignoramenti riguardano la stessa categoria di crediti (ad esempio due debiti verso finanziarie), solo uno verrà eseguito e l’altro resterà in coda finché il primo non è estinto, perché il limite complessivo resta il 20 % . Se invece i pignoramenti hanno cause diverse (es. un assegno di mantenimento e una cartella esattoriale), le trattenute possono cumularsi fino al 50 % dello stipendio .
2. Quanto possono pignorare sullo stipendio per debiti fiscali nel 2026?
L’art. 171 del D.Lgs. 33/2025 prevede percentuali progressive: 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 da 2.500 € a 5.000 € e 1/5 oltre 5.000 €. Tuttavia, se concorrono altri pignoramenti, la somma delle trattenute non può superare il 50 % .
3. La tredicesima e la quattordicesima mensilità sono pignorabili?
Sì, sono assimilate allo stipendio e quindi rientrano nella base di calcolo della quota pignorabile. Tuttavia, se la somma percepita nel mese include arretrati o indennità una tantum (ad esempio premi di risultato), occorre verificare se parte di esse sia impignorabile in base alla normativa vigente (ad esempio indennità di trasferta o rimborso spese).
4. Come incide la cessione del quinto su un pignoramento successivo?
La cessione del quinto occupa il 20 % della retribuzione e riduce la quota pignorabile. Se sopraggiunge un pignoramento, la somma delle trattenute (cessione + pignoramenti) non può eccedere la metà della retribuzione e ogni singolo pignoramento non può superare un quinto .
5. È possibile bloccare un pignoramento se il credito è prescritto?
Sì. Se il credito è prescritto (ad esempio un assegno bancario prescritto o una rata di mutuo risalente), il debitore può proporre opposizione all’esecuzione e ottenere l’annullamento del pignoramento.
6. Posso accordarmi con il creditore senza andare in tribunale?
Assolutamente sì. Molti creditori accettano piani di rientro o saldo e stralcio per evitare costi e tempi dell’esecuzione. Una trattativa assistita da un avvocato consente di ottenere una riduzione del debito e la rinuncia al pignoramento.
7. Cosa succede se il datore di lavoro non effettua la trattenuta?
Il datore di lavoro, in qualità di terzo pignorato, assume gli obblighi del custode e risponde verso il creditore se omette la trattenuta. Può essere condannato a pagare l’importo dovuto fino a concorrenza del debito, salvo rivalsa nei confronti del lavoratore. Le modifiche dell’art. 546 c.p.c. tutelano però il datore limitando la custodia al valore del precetto .
8. È pignorabile la NASpI o l’indennità di disoccupazione?
L’INPS consente il pignoramento della NASpI fino a un quinto per debiti ordinari; l’anticipazione NASpI è pignorabile integralmente. In presenza di pignoramenti multipli, la somma delle trattenute non può superare la metà della prestazione .
9. Si possono pignorare gli stipendi dei dipendenti pubblici senza passare dal giudice?
No. L’art. 177 del D.Lgs. 33/2025 riserva alla Agenzia delle Entrate‑Riscossione il potere di pignorare direttamente le retribuzioni. L’art. 144 prevede la verifica di inadempienza, ma la dottrina ritiene incostituzionale l’obbligo per i datori pubblici di trattenere l’intero debito senza la pronuncia del giudice . In ogni caso, resta necessario l’intervento del giudice per l’ordinanza di assegnazione.
10. Un pignoramento in corso può essere trasferito a un altro datore se cambio lavoro?
Il pignoramento segue il debitore. Se il lavoratore cambia datore, il creditore può notificare l’atto al nuovo datore e proseguire la trattenuta. In caso contrario, il debitore rischia di non adempiere e di subire ulteriori azioni esecutive.
11. Possono pignorarmi la totalità dello stipendio se ho un debito alimentare?
No. Anche nei debiti alimentari, il giudice deve rispettare il limite del 50 % e valutare la situazione del debitore. Solo in casi eccezionali (es. mancato versamento di assegni di mantenimento) la trattenuta può avvicinarsi a metà dello stipendio.
12. Cosa succede se il pignoramento viene notificato ma il datore di lavoro non riceve la dichiarazione del terzo?
Se il terzo non rilascia la dichiarazione, il giudice può ritenere l’esistenza del credito sulla base degli elementi disponibili. Tuttavia, il datore di lavoro può essere condannato a pagare l’intero importo se non collabora. È opportuno inviare la dichiarazione anche tramite PEC.
13. Le indennità di maternità, malattia o gli assegni familiari sono pignorabili?
No. Le indennità di maternità, di malattia e altre prestazioni assistenziali sono assolutamente impignorabili, salvo che il creditore sia l’INPS per importi dovuti allo stesso ente .
14. Dopo quanto tempo si prescrive il diritto di procedere con il pignoramento?
Dipende dalla natura del credito: i crediti tributari si prescrivono generalmente in dieci anni, quelli bancari in dieci anni per capitale e cinque per interessi, i crediti derivanti da assegni o cambiali in sei mesi o tre anni, i crediti da lavoro in cinque anni. Se il creditore non agisce entro questi termini, il pignoramento è impugnabile.
15. Posso evitare il pignoramento attraverso la procedura di sovraindebitamento?
Sì. La Legge 3/2012 consente a chi si trova in stato di sovraindebitamento di proporre un piano del consumatore o un concordato minore. Durante la procedura, i pignoramenti vengono sospesi e, una volta omologato il piano, sostituiti da rate sostenibili. Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione e non può essere perseguito per i debiti residui.
16. Il pignoramento incide sull’anzianità o sui contributi pensionistici?
No. Il pignoramento riguarda solo la disponibilità dello stipendio netto. Il datore di lavoro continua a versare integralmente i contributi previdenziali all’INPS; di conseguenza, l’anzianità contributiva non viene alterata.
17. La banca può trattenere l’intero saldo se lo stipendio arriva su un conto pignorato?
No. Le somme già accreditate prima del pignoramento del conto sono impignorabili fino a concorrenza del triplo dell’assegno sociale. La banca deve lasciare libera questa franchigia . Solo la parte eccedente può essere sequestrata per i debiti del correntista.
18. Posso impugnare un’ordinanza di assegnazione che non considera la cessione del quinto?
Sì. Se l’ordinanza ignora la presenza di una cessione del quinto in corso, comportando una trattenuta superiore al 50 % del reddito, è possibile proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni, chiedendo al giudice di rideterminare la quota .
19. Quali sono i costi per avviare un piano del consumatore?
I costi dipendono dalla complessità della procedura e dalla nomina del gestore. Di norma vanno calcolati i compensi del gestore della crisi, i diritti di cancelleria e l’eventuale parcella del professionista che assiste il debitore. Tuttavia, questi costi sono spesso sostenibili se comparati al beneficio di sospendere i pignoramenti e ottenere l’esdebitazione.
20. È meglio pagare subito il pignoramento o tentare un accordo?
Ogni situazione è diversa. Se il debito è contenuto e il pignoramento riguarda un solo creditore, può essere conveniente trovare un accordo per chiudere subito la posizione, risparmiando su interessi e spese. Se invece il debitore ha più debiti e un pignoramento in corso, può valutare la rottamazione, il piano del consumatore o il concordato, per un approccio complessivo.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Le seguenti simulazioni aiutano a comprendere l’impatto economico dei pignoramenti e il concorso di più trattenute. I valori sono indicativi e non sostituiscono il calcolo puntuale da parte del datore di lavoro o del giudice.
8.1 Scenario A – Un pignoramento ordinario
- Stipendio netto: 2.000 euro/mese.
- Tipo di credito: finanziamento bancario.
- Percentuale pignorabile: 1/5 = 20 %.
- Trattenuta mensile: 400 euro.
- Somma residua per il debitore: 1.600 euro.
- Durata pignoramento: fino all’estinzione del debito (ad esempio 10.000 euro di capitale + interessi → circa 25 mesi di trattenute).
8.2 Scenario B – Pignoramento esattoriale
- Stipendio netto: 1.800 euro/mese.
- Tipo di credito: debito fiscale pari a 6.000 euro.
- Percentuale pignorabile: 1/5 (stipendio oltre 5.000 € no, quindi si applica 1/7 per stipendi oltre 2.500 €; ma in questo caso 1.800 € → 1/10). Essendo 1.800 € < 2.500 €, la quota è 1/10 = 180 euro.
- Trattenuta mensile: 180 euro.
- Durata: circa 34 mesi (calcolando interessi e spese). Se sopraggiunge un altro pignoramento di natura alimentare, la somma delle trattenute può salire fino a 900 euro (50 % di 1.800 €).
8.3 Scenario C – Pignoramento ordinario + cessione del quinto
- Stipendio netto: 2.500 euro/mese.
- Cessione del quinto: 500 euro (contratto di finanziamento in corso).
- Pignoramento ordinario successivo: la metà dello stipendio è 1.250 euro; sottraendo la cessione (500 €), residuano 750 euro pignorabili. Tuttavia, ogni pignoramento non può superare 1/5 = 500 euro. Pertanto la rata del pignoramento sarà 500 € e rimarranno ancora 250 € di capacità pignorabile per eventuali ulteriori pignoramenti.
- Somma residua per il debitore: 1.500 € (2.500 – 500 – 500).
8.4 Scenario D – Concorso alimentare + ordinario + esattoriale
- Stipendio netto: 3.000 euro/mese.
- Pignoramento alimentare (assegno di mantenimento): il giudice fissa la quota al 30 % (900 €).
- Pignoramento ordinario: 1/5 (600 €).
- Pignoramento esattoriale (debito fiscale di 8.000 €; stipendio > 2.500 € e < 5.000 €): 1/7 ≈ 14,28 % → 428 €.
- Somma delle trattenute: 900 + 600 + 428 = 1.928 €. Il 50 % dello stipendio è 1.500 €. In questo caso, la somma supera il 50 %: il giudice ridurrà le quote fino a rispettare il limite, ad esempio riducendo il pignoramento esattoriale a 0 o ridistribuendo le trattenute.
8.5 Scenario E – Pignoramento del conto corrente con stipendio accreditato
- Saldo del conto: 2.000 € al momento del pignoramento.
- Franchigia impignorabile: 3 × 546,24 € = 1.638,72 € .
- Parte pignorabile: 2.000 – 1.638,72 = 361,28 €.
- Se, dopo il pignoramento, il datore continua ad accreditare lo stipendio, le somme future sono interamente pignorabili fino alla concorrenza del quinto (o dei limiti esattoriali), ma le somme già presenti restano protette entro la franchigia.
9. Conclusioni
Il pignoramento dello stipendio è una procedura complessa, disciplinata da norme specifiche e da una giurisprudenza in continua evoluzione. L’analisi svolta evidenzia che due pignoramenti sullo stesso stipendio sono possibili ma soggetti a regole stringenti:
- La quota pignorabile è generalmente pari a un quinto dello stipendio per i crediti ordinari, con percentuali minori o maggiori in base alla natura del debito (esattoriale o alimentare) . La somma delle trattenute per cause diverse non può superare il 50 % del reddito.
- In presenza di una cessione del quinto, il pignoramento successivo può avvenire solo entro la metà della retribuzione, sottratta la quota ceduta, e ogni pignoramento non può superare il quinto .
- Le modifiche normative del 2024–2025 (art. 546 c.p.c. e D.Lgs. 33/2025) hanno introdotto limiti alla custodia del terzo e percentuali graduate per i pignoramenti esattoriali, riducendo l’impatto sui redditi medio‑bassi .
- La giurisprudenza della Cassazione ha ribadito la necessità di rispettare i limiti di pignorabilità e ha esteso tali tutele anche alle misure penali (confisca per equivalente) .
Dal punto di vista pratico, il debitore dispone di vari strumenti per difendersi: opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti, istanza di riduzione, conversione, definizione agevolata, piani di sovraindebitamento e procedure concorsuali. Tuttavia, è fondamentale agire tempestivamente, verificare i vizi formali e sostanziali e affidarsi a professionisti competenti.
L’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e lo staff multidisciplinare che coordina sono in prima linea nella difesa dei debitori contro pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e cartelle esattoriali. In qualità di avvocato cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo offre una consulenza completa che include:
- Analisi dell’atto di pignoramento, verifica dei titoli esecutivi e delle notifiche;
- Ricorsi per opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, con richiesta di sospensione urgente;
- Trattative con banche, finanziarie e Agenzia delle Entrate per saldo e stralcio o piani di rientro;
- Accesso alle definizioni agevolate (rottamazione‑quinquies) e gestione delle scadenze 2026;
- Predisposizione di piani del consumatore e procedure di sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione;
- Assistenza alle imprese nella negoziazione della crisi e nella predisposizione di concordati minori e transazioni fiscali.
Agire tempestivamente e con il supporto di un professionista consente di bloccare o ridurre le trattenute, tutelare il reddito e pianificare una strategia di uscita dal debito.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.
