Cosa succede se il mio secondo quinto viene pignorato?

Introduzione

Quando un debitore affronta più debiti, spesso ricorre a forme di finanziamento garantite dal proprio stipendio. In Italia è molto diffusa la cessione del quinto, cioè la possibilità di cedere volontariamente fino al 20 % della busta paga per rimborsare un prestito. In alcuni casi l’istituto erogante concede anche un ulteriore prestito con delegazione di pagamento o prestito delega (detto comunemente secondo quinto). Se nel frattempo un creditore ottiene un pignoramento, il lavoratore si trova a dover capire quali trattenute possono essere applicate sul suo stipendio, quale quota spetta al creditore che ha ottenuto il pignoramento e se esistono limiti legali a tutela del minimo vitale. A queste domande risponde l’ordinamento attraverso una fitta rete di norme e sentenze che devono essere conosciute per difendere efficacemente i propri diritti.

Questo articolo – aggiornato a aprile 2026 – analizza in modo approfondito cosa succede quando, dopo una prima cessione del quinto, un creditore notifica un pignoramento sulla restante quota di stipendio. Spiegheremo:

  • i principali riferimenti normativi (Codice di procedura civile, DPR 602/1973, DPR 180/1950, leggi speciali e circolari dell’INPS);
  • la differenza tra cessione del quinto, delegazione di pagamento e pignoramento;
  • i limiti alla pignorabilità dello stipendio e della pensione, con particolare attenzione al cumulo delle trattenute e alle tutele del minimo vitale;
  • le procedure passo‑passo dopo la notifica dell’atto di pignoramento e i diritti del debitore;
  • le difese e strategie legali per opporsi o ridurre la trattenuta, incluso l’uso di strumenti di crisi da sovraindebitamento e di definizione agevolata dei debiti fiscali;
  • gli errori più comuni e i consigli pratici per tutelarsi;
  • le domande frequenti e alcune simulazioni numeriche per comprendere meglio il calcolo delle trattenute.

Chi è l’avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista con una lunga esperienza nella difesa dei debitori e dei contribuenti. È cassazionista, cioè abilitato a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione, e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale nelle materie bancaria, tributaria ed esecutiva. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021. Grazie alla collaborazione con consulenti del lavoro e mediatori, offre ai clienti un’assistenza completa: dalla valutazione degli atti di pignoramento o delle cartelle esattoriali, all’opposizione giudiziale, alle trattative con le finanziarie per ridurre i tassi o rinegoziare i debiti, fino alla predisposizione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione nell’ambito del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

Contattare tempestivamente un avvocato specializzato può fare la differenza: è possibile chiedere la sospensione del pignoramento, opporsi a vizi formali, ridurre le trattenute che eccedono i limiti legali e ricorrere a strumenti che permettono di bloccare le esecuzioni mentre si definisce il debito (come la rottamazione delle cartelle o la composizione della crisi).

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere cosa accade quando interviene un secondo quinto, è necessario partire dalle norme che disciplinano la pignorabilità dello stipendio, la cessione volontaria e la delegazione di pagamento. I riferimenti principali sono:

  1. Art. 545 del Codice di procedura civile (CPC) – stabilisce quali crediti sono impignorabili o pignorabili in misura limitata. Prevede che i crediti alimentari siano impignorabili salvo autorizzazione del giudice e che lo stipendio, il salario e altre indennità legate al rapporto di lavoro o pensione possano essere pignorati nei limiti di un quinto per i tributi e per altri crediti. Quando concorrono più cause (ad esempio un pignoramento per crediti ordinari, un pignoramento per alimenti e uno per tributi), la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio . L’articolo prevede anche una tutela rafforzata per le pensioni e le somme accreditate sui conti correnti: le pensioni sono impignorabili per un importo pari al doppio dell’assegno sociale con un minimo di 1.000 €, mentre le somme accreditate sul conto corrente prima del pignoramento sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale .
  2. DPR 180/1950 (Testo unico sulla cessione dei salari e stipendi). L’art. 2 stabilisce che stipendi, paghe e pensioni possono essere sequestrati o pignorati fino a un terzo per crediti alimentari e un quinto per debiti verso lo Stato, le Province e i Comuni o per tributi; il cumulo delle trattenute non può superare la metà dello stipendio . L’art. 5 consente al dipendente di contrarre un prestito con cessione di un quinto della retribuzione e dell’indennità di fine rapporto fino a dieci anni . L’art. 68 è particolarmente rilevante per il “secondo quinto”: quando sussiste già una cessione o un pignoramento, ulteriori trattenute sono ammesse solo entro determinati limiti. In particolare, se il pignoramento interviene dopo la cessione, la trattenuta per pignoramento può colpire solo la differenza tra metà dello stipendio e la quota ceduta ; al contrario, se esiste un pignoramento e il dipendente chiede una nuova cessione o delega, questa può essere concessa solo per la differenza tra due quinti e la quota già pignorata .
  3. Art. 72‑ter del DPR 602/1973 (riscossione esattoriale). Prevede limiti particolari al pignoramento dello stipendio da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione: per importi mensili fino a 2.500 € la trattenuta può essere al massimo un decimo, tra 2.500 € e 5.000 € un settimo e oltre i 5.000 € si applica la normale regola del quinto . La norma richiama l’art. 545 CPC e chiarisce che per le somme accreditate sul conto corrente si considera impignorabile solo l’ultimo accredito quando il pignoramento è successivo .
  4. Circolari dell’INPS – L’Istituto, con la circolare n. 130/2025, ha chiarito che quando eroga trattamenti sostitutivi della retribuzione (NASpI, malattia, maternità) applica le regole di pignorabilità di cui all’art. 545 CPC. Le prestazioni assistenziali (come assegno di maternità, pensioni di invalidità, reddito di cittadinanza) sono impignorabili, mentre le indennità di disoccupazione e altre prestazioni previdenziali seguono il limite di un quinto; anche in questo caso, la somma delle trattenute per più cause non può superare la metà .
  5. Legge 153/1969, art. 69 e sentenze costituzionali – Disciplina la possibilità per l’INPS di trattenere un quinto delle pensioni per recupero di prestazioni indebite; la Corte costituzionale, con la sentenza 216/2025, ha richiamato la differenza tra “mezzi necessari per vivere” (art. 38 comma 1 della Costituzione) e “mezzi adeguati alle esigenze di vita” (art. 38 comma 2), riconoscendo al legislatore ampia discrezionalità ma ribadendo che la tutela del minimo vitale non è derogabile .
  6. Modifiche introdotte dal D.L. 19/2024 (PNRR) – L’art. 25 ha modificato l’art. 546 CPC sugli obblighi del terzo pignorato. Ora, dal momento della notifica, il terzo (datore di lavoro o banca) deve accantonare le somme dovute al debitore nei limiti del credito precettato aumentato di un importo fisso, variabile in base al valore del credito: 1.000 € per crediti fino a 1.100 €, 1.600 € per crediti da 1.100,01 € a 3.200 € e la metà del credito per importi superiori . Prima dell’intervento, il terzo doveva bloccare un importo pari alla somma pignorata maggiorata della metà, mentre ora l’accantonamento è più favorevole al debitore. Le stesse norme fissano un termine massimo oltre il quale il terzo è liberato dagli obblighi.
  7. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – Fornisce gli strumenti di regolazione della crisi per consumatori e imprese minori. L’art. 2 definisce “crisi”, “insolvenza” e “sovraindebitamento”: si parla di sovraindebitamento quando la persona fisica, professionista o imprenditore minore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni ; è qualificato “consumatore” chi agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale . Il codice prevede diverse procedure: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti, liquidazione controllata, e l’istituto innovativo dell’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), che consente a chi non può offrire alcuna utilità ai creditori di ottenere la cancellazione dei propri debiti, purché rispetti i requisiti di meritevolezza.

La giurisprudenza negli ultimi anni ha consolidato questi principi. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che lo stipendio è pignorabile nei limiti del quinto e che la quota già ceduta deve essere detratta dal calcolo. Le pronunce del 2024 e 2025 hanno confermato che, quando esiste una cessione del quinto, il giudice dell’esecuzione deve calcolare l’ulteriore trattenuta sullo stipendio in modo da non superare la metà dello stipendio netto, tenendo conto dell’ordine di priorità tra le cause di prelazione (alimentari, tributarie, ordinarie). La sentenza della Corte di cassazione n. 28520/2025 ha inoltre precisato che, nel pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate, la banca deve bloccare anche i crediti futuri per 60 giorni, rendendo efficace l’espropriazione su bonifici e stipendi che arrivano successivamente .

L’insieme di queste norme consente di comprendere come calcolare la quota disponibile per il creditore quando vi sono più trattenute e quali sono le difese a disposizione del debitore.

Immagine riassuntiva

Per visualizzare il concetto della divisione dello stipendio in quinti e della protezione offerta dalla legge, osserva l’immagine seguente. Rappresenta in modo astratto il salario diviso in due segmenti: il primo quinto ceduto volontariamente e il secondo quinto oggetto di pignoramento. È uno schema concettuale che aiuta a comprendere i limiti legali e la tutela del debitore.

Cos’è il secondo quinto e come funziona la delegazione di pagamento

Prima di analizzare gli effetti del pignoramento, è utile capire cosa si intende per secondo quinto. La cessione del quinto è un contratto di finanziamento disciplinato dal DPR 180/1950: il dipendente cede irrevocabilmente al creditore una quota fino al 20 % dello stipendio netto. La cessione è notificata al datore di lavoro e diventa opponibile a terzi: il datore trattiene la quota mensile e la versa direttamente alla finanziaria. La delegazione di pagamento o prestito delega (secondo quinto) è un finanziamento simile, ma la trattenuta non è obbligatoria per legge: richiede l’assenso del datore di lavoro, che “delega” la trattenuta di una seconda quota dello stipendio (fino al 20 %). Si chiama “secondo quinto” perché sommata alla cessione ordinaria porta ad una trattenuta complessiva del 40 %.

Differenze principali tra cessione e delegazione:

  • Fonte normativa: la cessione del quinto è espressamente prevista dagli artt. 2, 5 e 68 del DPR 180/1950 e dall’art. 545 CPC. La delegazione di pagamento non ha una specifica disciplina; è un accordo di diritto privato disciplinato dagli artt. 1269 e seguenti del codice civile. Per gli impiegati pubblici la delega è ammessa entro gli stessi limiti del primo quinto, ma l’amministrazione può rifiutarla se sussistono esigenze di servizio.
  • Opponibilità: la cessione produce effetti dal momento della notifica al datore; la delegazione richiede l’adesione del datore e, se concessa, è equiparata ad una cessione volontaria. In caso di fallimento o di pignoramento successivo, la delegazione viene considerata come un creditore privilegiato ai sensi dell’art. 68 DPR 180/1950.
  • Limiti complessivi: il cumulo di cessione, delegazione e pignoramento non può superare la metà dello stipendio. Se la delegazione interviene per prima, la somma di delega e pignoramento non può superare il 50 % del netto, mentre se il pignoramento interviene per primo la delegazione può arrivare fino a completare due quinti .

In pratica, quindi, un lavoratore con uno stipendio netto mensile di 1.600 € potrà cedere volontariamente 320 € (1/5). Potrà eventualmente stipulare un prestito delega di ulteriori 320 € solo se il datore di lavoro lo accetta. In presenza di un pignoramento, la delega potrà essere limitata o esclusa in modo da non superare il 40 % o il 50 % della retribuzione secondo l’ordine di priorità.

Norme di priorità tra le trattenute

L’art. 545 CPC distingue tre categorie di crediti che legittimano il pignoramento del salario:

  1. Crediti alimentari: l’esecuzione per alimenti (assegni di mantenimento, contributi per figli, ecc.) può prelevare fino ad un terzo dello stipendio.
  2. Crediti tributari e contributivi (erario, INPS, tributi locali) e crediti verso il datore di lavoro (anticipazioni, danni): la trattenuta massima è un quinto dello stipendio ; per i debiti fiscali il limite può essere inferiore (un decimo o un settimo) secondo l’art. 72‑ter DPR 602/1973 .
  3. Crediti ordinari: tutti gli altri crediti (banche, finanziarie, privati) possono pignorare lo stipendio fino ad un quinto .

Quando concorrono più cause, la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio , a meno che non ci sia cessione volontaria, nel qual caso l’art. 68 DPR 180/1950 consente il cumulo fino a due quinti con ulteriore pignoramento fino a raggiungere la metà . In ordine di priorità, i crediti alimentari prevalgono su quelli fiscali e questi ultimi prevalgono sui crediti ordinari. La cessione del quinto, se notificata anteriormente, ha una sorta di privilegio perché riguarda un credito volontario ma deve comunque rispettare il limite del 50 %. Il giudice dell’esecuzione, di solito, ordina che le somme vengano ripartite seguendo questo ordine.

Il minimo vitale: pensioni e conti correnti

Il legislatore tutela il minimo vitale del debitore. L’art. 545 CPC, comma 7, prevede che le pensioni e gli assegni di quiescenza non sono pignorabili per un importo pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 € . La parte eccedente può essere pignorata nei limiti di un quinto o dei limiti previsti per crediti alimentari e fiscali. Per esempio, se un pensionato percepisce 1.200 €, 1.000 € saranno impignorabili e solo 200 € potranno essere attaccati: la trattenuta massima (un quinto) sarà quindi 40 €.

Inoltre, le somme accreditate sul conto corrente prima del pignoramento sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale . Dal 1° gennaio 2026 l’assegno sociale ammonta a circa 507,00 € mensili, quindi tre volte tale importo è pari a 1.521 €. Anche se sul conto corrente sono depositati stipendi o pensioni, la banca dovrà lasciare tale importo libero da vincoli. Dopo il pignoramento, invece, la banca deve bloccare tutte le somme e i futuri accrediti entro i limiti fissati dal giudice e, in presenza di un pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis DPR 602/1973, deve congelare anche i crediti che maturano nei successivi 60 giorni .

Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica del pignoramento

Quando un creditore ottiene un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale, atto di conciliazione giudiziale, ecc.) può procedere al pignoramento presso terzi notificando l’atto al debitore e al datore di lavoro. Vediamo le fasi principali della procedura.

1. Notifica dell’atto di pignoramento

L’atto di pignoramento presso terzi deve contenere l’indicazione del credito per cui si procede, l’intimazione al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore oltre i limiti legali, e l’invito a rendere la dichiarazione prevista dall’art. 547 CPC. Dal marzo 2024 l’atto deve anche indicare l’importo da accantonare pari al credito precettato aumentato di 1.000 €, 1.600 € o della metà dell’importo a seconda dello scaglione . L’atto viene notificato a mezzo ufficiale giudiziario o tramite PEC.

2. Obblighi del terzo datore di lavoro

Dal momento della notifica, il datore di lavoro diventa custode delle somme oggetto di pignoramento e deve attenersi agli obblighi dell’art. 546 CPC. Con le modifiche del 2024, il datore è tenuto a bloccare le somme fino a concorrenza del credito precettato più l’importo fisso aggiuntivo; per i crediti superiori a 3.200 € deve accantonare la metà in più . Deve inoltre depositare una dichiarazione con cui indica se esistono crediti dovuti al debitore e la loro entità (importo dello stipendio netto, eventuali tredicesime, TFR, ecc.). Se esiste già una cessione del quinto o una delega, dovrà indicarne l’ammontare e allegare la relativa documentazione.

3. Comparsa davanti al giudice dell’esecuzione

Nel giorno stabilito, il giudice convoca le parti per verificare la dichiarazione del terzo e, se non vi sono contestazioni, emette ordinanza di assegnazione che stabilisce l’importo da trattenere. È in questa sede che si applicano le regole sui limiti di pignorabilità e il cumulo con cessioni o deleghe. Se il debitore solleva contestazioni (ad esempio perché la quota ceduta è stata calcolata male o perché il pignoramento viola il limite del 50 %), il giudice può ridurre la trattenuta o dichiarare inammissibile l’esecuzione. Il datore di lavoro, dopo l’ordinanza, dovrà iniziare a versare le somme mensili al creditore pignorante.

4. Ordine di prelievo e successive trattenute

Se il lavoratore ha già una cessione del quinto in corso, il giudice calcolerà la quota pignorabile partendo dal 50 % dello stipendio netto. Ad esempio, con uno stipendio netto di 1.500 € e una cessione mensile di 300 €, la metà dello stipendio è 750 €: il pignoramento potrà prelevare al massimo 450 € (750 € – 300 €). Se invece il pignoramento è stato notificato prima della delega, il debitore potrà successivamente stipulare una delegazione di pagamento fino a raggiungere complessivamente due quinti (40 %) dello stipendio . Qualora siano presenti anche crediti alimentari o fiscali, questi saranno soddisfatti in via prioritaria sulla quota disponibile.

5. Durata del pignoramento e liberazione del terzo

Il pignoramento prosegue finché il credito non è soddisfatto. Per i debiti fiscali il prelievo termina solo con il pagamento integrale o con l’adesione a misure di definizione agevolata (rottamazione). Il datore è considerato custode sino alla comunicazione del giudice di liberazione. Le modifiche del 2024 hanno fissato un termine massimo oltre il quale il terzo è liberato dagli obblighi: se nessuna dichiarazione viene contestata, l’obbligo di custodia cessa con l’ordinanza di assegnazione.

6. Opposizioni e rimedi

Il debitore può proporre vari tipi di opposizione:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 CPC) per contestare la validità del titolo o la sua efficacia (ad esempio perché il credito è prescritto o perché la notifica è stata irregolare);
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 CPC) per vizi formali dell’atto di pignoramento (mancanza di requisiti o importi non corretti);
  • Opposizione di terzo (art. 619 CPC) se un terzo ritiene che le somme pignorate non appartengano al debitore;
  • Istanza di riduzione o sospensione della trattenuta: il debitore può chiedere al giudice di ridurre il pignoramento quando la trattenuta supera i limiti di legge o quando dimostra che il prelievo mette in pericolo il minimo vitale.

In presenza di una cessione del quinto, il debitore può eccepire il mancato rispetto dell’art. 68 DPR 180/1950 se il pignoramento eccede la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta . Il giudice può così ridurre la trattenuta o dichiarare inefficace l’atto.

Difese e strategie legali

1. Verificare la correttezza degli atti

La prima verifica consiste nel controllare la regolarità della notifica del pignoramento (luogo, termini, completezza dell’atto) e la validità del titolo esecutivo. Un atto non notificato correttamente può essere annullato con l’opposizione agli atti esecutivi. È opportuno verificare se la somma indicata come credito precettato è effettivamente dovuta, se sono stati calcolati interessi o spese non autorizzati e se il pignoramento è stato avviato senza previamente notificare il precetto, come richiesto dagli artt. 480 e 482 CPC.

2. Contestare l’eccesso di pignoramento

In presenza di una cessione del quinto o di una delegazione di pagamento, il debitore deve verificare che il cumulo delle trattenute rispetti i limiti di legge. Se la somma trattenuta supera la metà dello stipendio o non lascia il minimo vitale per le pensioni, è possibile chiedere la riduzione del pignoramento. La giurisprudenza di merito (Tribunale di Isernia, sent. n. 136/2024; Tribunale di Bari, ord. 16/4/2025, ecc.) ha più volte affermato che il giudice dell’esecuzione deve calcolare la quota pignorabile tenendo conto della cessione preesistente e dei limiti dell’art. 68 del DPR 180/1950, anche quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate. Un esempio tratto dalla prassi: su uno stipendio di 1.300 €, con una cessione di 260 €, un ulteriore pignoramento non può superare 390 € .

3. Opporsi per vizi del contratto di delegazione

Il “secondo quinto” spesso viene stipulato a condizioni capestro, con tassi usurari o con spese non trasparenti. È possibile contestare la validità del contratto di delegazione di pagamento chiedendo la nullità per violazione di norme sul credito al consumo, per difetto di causa o per mancanza di consenso del datore. Nel contempo, si può far valere l’inopponibilità al pignoramento se la delega non è stata regolarmente notificata prima del pignoramento o non è stata approvata dal datore di lavoro. La contestazione dei contratti può ridurre l’ammontare complessivo trattenuto e liberare margine per la soddisfazione dei creditori con titolo.

4. Avvalersi della composizione della crisi da sovraindebitamento

Quando i debiti sono eccessivi e si rischia la perdita della casa o del reddito, può essere opportuno ricorrere agli strumenti di regolazione della crisi previsti dal D.Lgs. 14/2019. Le procedure più rilevanti sono:

  • Piano del consumatore: il debitore consumatore presenta al tribunale un piano di rientro che prevede il pagamento parziale dei debiti in base alle proprie capacità economiche. Il piano deve garantire la regolarità dei pagamenti dei crediti impignorabili (es. alimentari) e prevedere la soddisfazione proporzionale degli altri creditori. Una volta omologato, sospende o blocca le procedure esecutive in corso.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede l’adesione di una maggioranza qualificata dei creditori e permette di rimodulare i debiti con stralci e dilazioni. Anche l’accordo sospende i pignoramenti e consente al debitore di conservare i beni essenziali.
  • Liquidazione controllata: il patrimonio del debitore viene liquidato ma consente la liberazione dai debiti residui e l’eventuale salvaguardia della casa di abitazione. Durante la procedura i pignoramenti sono bloccati.
  • Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): prevista per i debitori persone fisiche che non sono in grado di offrire alcuna utilità ai creditori. Consente, al ricorrere dei requisiti di meritevolezza, di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo tre anni da un’eventuale liquidazione.

Questi strumenti offrono al debitore una prospettiva di ripartenza e sono gestiti dagli Organismi di Composizione della Crisi (OCC). L’avv. Monardo, in qualità di gestore e professionista fiduciario di un OCC, può assistere il debitore nella predisposizione della proposta e nella trattativa con i creditori.

5. Utilizzare la definizione agevolata dei debiti fiscali

Le recenti leggi di bilancio (2024–2026) hanno introdotto varie edizioni della “rottamazione” delle cartelle”. La rottamazione‑quater (Legge 197/2024) ha consentito la definizione dei debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2021 con pagamento di imposte e contributi senza sanzioni né interessi di mora. La rottamazione‑quinquies, introdotta con la Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e consente di pagare solo l’imposta e le somme aggiuntive, in un massimo di 54 rate bimestrali. La presentazione della domanda di rottamazione determina la sospensione dei pignoramenti relativi ai carichi inclusi: i pignoramenti presso terzi sono sospesi dalla data di presentazione dell’istanza fino all’esito della definizione. Se il debitore paga le prime rate, il pignoramento è estinto; se non rispetta le scadenze, la procedura riprende.

6. Negoziato assistito e accordi stragiudiziali

Prima di avviare o durante un pignoramento è possibile negoziare con il creditore un piano di rientro. Il negoziato può essere assistito da un avvocato che propone rateazioni, riduzione degli interessi o rinuncia al pignoramento in cambio di garanzie (ad esempio la stipula di un contratto di delegazione). In alcuni casi, soprattutto con istituti di credito e finanziarie, è possibile ottenere un saldo e stralcio che prevede il pagamento di una somma inferiore a quella dovuta.

7. Contestare i tassi usurari e le clausole abusive

Molte cessioni del quinto e delegazioni contengono tassi di interesse usurari o clausole vessatorie. Un’analisi tecnica dei contratti può portare a chiedere la restituzione degli interessi illegittimamente percepiti e la riduzione del debito. La giurisprudenza di Cassazione (fra le più recenti si segnalano Cass. civ., sez. I, ord. n. 18135/2023 e Cass. civ., sez. VI, ord. n. 29638/2025) ha confermato che, nel calcolo del TAEG, vanno inclusi anche i costi di intermediazione e assicurazione. Se il tasso supera la soglia usura, si applica il tasso legale e si restituiscono gli interessi pagati.

8. Richiedere la sospensione per gravi motivi

L’art. 486 CPC consente al giudice dell’esecuzione di sospendere la procedura per gravi motivi. La Corte di cassazione ha ritenuto che rientrano tra i gravi motivi la sopravvenuta perdita di lavoro, la malattia grave e l’emergenza sanitaria che riduce drasticamente il reddito. La richiesta deve essere motivata e documentata; il giudice, se la accoglie, sospende il pignoramento per un periodo determinato.

Strumenti alternativi e soluzioni per il debitore

Rottamazione delle cartelle e definizione agevolata

Le rottamazioni consentono di estinguere i debiti fiscali con abbattimento di sanzioni e interessi. Le rateizzazioni previste dalla legge permettono di diluire il debito in cinque anni con rate bimestrali e di sospendere le azioni esecutive. Tuttavia, è importante rispettare tutte le scadenze: la mancata corresponsione anche di una sola rata comporta la decadenza dalla definizione e il ripristino dei pignoramenti. Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025), il termine per presentare la domanda di rottamazione‑quinquies è fissato al 30 aprile 2026 e la prima rata scade il 31 luglio 2026. La procedura riguarda anche le multe e le sanzioni, ma non si applica ai debiti per recupero di aiuti di Stato, sanzioni penali e somme derivanti da pronunce della Corte dei conti.

Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

Il piano del consumatore consente alla persona fisica non imprenditore di proporre al giudice un piano di pagamento sostenibile. L’art. 66 del CCII prevede che la proposta sia presentata con l’assistenza dell’OCC e preveda la soddisfazione regolare dei crediti impignorabili e un riparto equo tra gli altri creditori. Il giudice verifica la meritevolezza (assenza di colpa grave, mala fede o colpa nell’indebitamento) e, se il piano appare realizzabile, lo omologa. L’omologazione produce l’effetto di bloccare i pignoramenti in corso, salvo quelli per crediti alimentari, e obbliga tutti i creditori non soddisfatti a conformarsi al piano.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti è simile ma richiede l’adesione di almeno il 60 % dei crediti; è adatto a chi ha debiti importanti e immobili da salvare. Può prevedere la vendita di beni, il rimborso parziale e l’allungamento delle rate. In alcune situazioni, se il debito è principalmente verso l’Agenzia delle Entrate, può essere abbinato a una transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII che consente lo stralcio di sanzioni e interessi con il consenso dell’Erario.

Liquidazione controllata e esdebitazione

Se il debitore non può proporre un piano o un accordo, può richiedere la liquidazione controllata, che comporta la vendita del proprio patrimonio sotto controllo del tribunale. Al termine, i debiti non soddisfatti possono essere cancellati grazie all’istituto dell’esdebitazione. Dal 2021 è stata introdotta la esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), destinata a chi non possiede beni e ha redditi insufficienti. Questa procedura consente, una sola volta nella vita, di ottenere la cancellazione dei debiti residui previa verifica di meritevolezza e rispetto di un periodo di sorveglianza triennale.

Composizione negoziata e esperto della crisi

Per gli imprenditori in difficoltà il D.L. 118/2021 e il D.Lgs. 14/2019 prevedono la composizione negoziata: un percorso volontario in cui un esperto, nominato dal tribunale, assiste l’imprenditore nella rinegoziazione dei debiti. La nomina dell’esperto consente di ottenere misure protettive contro i creditori e di evitare la liquidazione giudiziale. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere le piccole imprese nel predisporre il piano e negoziare con banche e fornitori.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la notifica: non prendere in considerazione l’atto di pignoramento è l’errore più grave. La mancata comparizione dinanzi al giudice comporta l’assegnazione automatica delle somme richieste dal creditore. È fondamentale consultare subito un avvocato e verificare se il titolo e la notifica sono regolari.
  2. Confondere cessione e pignoramento: molti debitori credono che la delegazione di pagamento sia un diritto automatico. In realtà la delegazione è concessa discrezionalmente dal datore e non può superare i limiti di legge. Stipulare un secondo prestito senza verificare la propria esposizione può ridurre lo stipendio a livelli insostenibili.
  3. Non calcolare il netto: i limiti di un quinto e di metà sono calcolati sul netto dopo ritenute fiscali e previdenziali. È quindi necessario conoscere l’importo esatto della busta paga. Sono esclusi dal calcolo i rimborsi spese e gli assegni familiari.
  4. Non considerare la priorità dei creditori: i crediti alimentari e fiscali hanno priorità. Se un creditore ordinario avvia un pignoramento quando esistono già trattenute per alimenti, il giudice potrebbe ridurre drasticamente la quota a lui spettante.
  5. Sottovalutare il potere dell’Agente della riscossione: l’art. 72‑ter DPR 602/1973 consente all’Agenzia delle Entrate di pignorare un decimo o un settimo dello stipendio . Pertanto, un pignoramento fiscale può lasciare meno spazio ad altri creditori. Valutare la rottamazione o il rateizzo consente di sospendere il pignoramento.
  6. Non proporre soluzioni alternative: se i debiti sono insostenibili, è inutile limitarsi a pagare le trattenute senza un piano. È consigliabile rivolgersi ad un OCC per avviare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione.
  7. Firmare contratti con tassi usurari: prima di sottoscrivere un secondo quinto, è bene far analizzare il contratto da un professionista. Un tasso troppo alto potrebbe essere impugnato.
  8. Credere che il pignoramento sospenda la cessione: il pignoramento non sostituisce la cessione già in corso; entrambe continuano a essere trattenute entro il limite del 50 % .
  9. Dimenticare le tredicesime e il TFR: il pignoramento colpisce anche la tredicesima e l’eventuale TFR maturato. È importante verificarne la tassazione separata e la pignorabilità.
  10. Non aggiornarsi sulle norme: il legislatore interviene spesso sulla materia. Le modifiche del 2024 all’art. 546 CPC e la Legge di Bilancio 2026 hanno introdotto nuovi limiti. È consigliabile affidarsi a professionisti costantemente aggiornati.

Tabelle riepilogative

Limiti di pignorabilità dello stipendio e della pensione

Norma/strumentoAmbitoLimite di pignorabilità
Art. 545 CPCStipendi, salari e indennità da rapporto di lavoroPignoramento massimo 1/5; cumulo massimo 1/2 dello stipendio in caso di più cause
Art. 545 CPC, comma 7Pensioni e assegni di quiescenzaImpignorabilità fino a 2× assegno sociale (min. 1.000 €); la parte eccedente è pignorabile nei limiti ordinari
DPR 180/1950, art. 2Stipendi e pensioni (dipendenti pubblici)1/3 per crediti alimentari; 1/5 per crediti verso lo Stato/Tributi; cumulo massimo 1/2
DPR 180/1950, art. 68Cumulo cessione–pignoramentoSe il pignoramento è successivo alla cessione, può colpire solo la differenza tra 1/2 dello stipendio e la quota ceduta ; se la cessione è successiva al pignoramento, può colpire solo la differenza tra 2/5 dello stipendio e la quota pignorata
DPR 602/1973, art. 72‑terPignoramenti fiscali1/10 fino a 2.500 € mensili, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 €
Art. 546 CPC (modificato)Obblighi del terzoAccantonamento pari al credito precettato + 1.000 € (crediti fino a 1.100 €), 1.600 € (1.100–3.200 €) o ½ del credito (crediti oltre 3.200 €)

Strumenti di gestione della crisi e loro effetti

ProceduraSoggetti ammessiEffetti sui pignoramentiRequisiti
Piano del consumatorePersone fisiche non imprenditoriSospende i pignoramenti; offre pagamento parziale in base al redditoNecessità di meritevolezza; assistenza OCC
Accordo di ristrutturazioneDebitori (consumatori e imprenditori minori)Sospende i pignoramenti previa adesione del 60 % dei creditoriPiano attestato; adesione creditori
Liquidazione controllataDebitori sovraindebitatiPignoramenti sospesi; i beni sono venduti dal tribunaleIn mancanza di piano; eventuale casa salvata
Esdebitazione (art. 283 CCII)Debitori incapientiCancella i debiti residui una volta accertata l’incapienzaMeritevolezza; una sola volta nella vita
Rottamazione‑quinquiesTutti i contribuenti con cartelle affidate 2000‑2023Sospende i pignoramenti fiscali dalla domanda; estingue il pignoramento al pagamento della prima rataDomanda entro 30 aprile 2026; pagamento in max 54 rate

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è il secondo quinto?

È l’espressione usata per indicare un prestito con delegazione di pagamento o prestito delega che prevede una seconda trattenuta del 20 % sulla busta paga. Sommandosi alla cessione del quinto, comporta una trattenuta complessiva del 40 % del netto. La delega non è un diritto del lavoratore: necessita dell’assenso del datore di lavoro.

2. Posso avere un secondo quinto se ho già un pignoramento?

In teoria sì, ma il cumulo tra cessione, delega e pignoramento non può superare i limiti previsti dall’art. 68 DPR 180/1950. Se il pignoramento è anteriore, la delega può essere concessa solo fino a completare due quinti; se la delega è anteriore, il pignoramento potrà essere disposto solo sulla differenza tra la metà dello stipendio e le quote già cedute .

3. Qual è la differenza tra cessione del quinto e delegazione di pagamento?

La cessione del quinto è espressamente regolata dal DPR 180/1950 e può essere concessa anche senza il consenso del datore di lavoro. La delegazione di pagamento è un contratto di diritto privato che richiede l’adesione del datore. Ai fini delle esecuzioni, entrambe sono equiparate ma seguono regole diverse per il cumulo.

4. Quanto può essere pignorato sullo stipendio netto?

Per i crediti ordinari e fiscali, la trattenuta massima è un quinto dello stipendio netto . Per i crediti alimentari può arrivare a un terzo. Se concorrono più cause, la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio .

5. Come si calcola il secondo quinto?

Per calcolare quanto spazio resta per il pignoramento dopo una cessione del quinto bisogna: (1) calcolare la metà dello stipendio netto; (2) sottrarre la quota ceduta; (3) l’importo residuo rappresenta la quota pignorabile. Se il pignoramento interviene prima della delega, per calcolare la delega occorre sottrarre la quota pignorata da due quinti dello stipendio netto.

6. Cosa succede se il datore di lavoro rifiuta la delega?

La delegazione di pagamento richiede la firma del datore. Nel settore privato il datore può rifiutare legittimamente la delega. Nel settore pubblico, la delega è di norma consentita salvo motivate esigenze di servizio. Se il datore rifiuta, il lavoratore non potrà ottenere il secondo quinto e dovrà trovare altre forme di finanziamento.

7. Che ruolo ha il giudice dell’esecuzione?

Il giudice verifica la dichiarazione del datore di lavoro, applica i limiti di pignorabilità, tiene conto della cessione e dell’eventuale delega e ordina l’assegnazione delle somme. In caso di contestazioni può disporre perizie per accertare il netto pignorabile.

8. Le tredicesime e il TFR sono pignorabili?

Sì. La tredicesima viene assimilata alla retribuzione annuale e segue gli stessi limiti (un quinto o un terzo a seconda del credito). Il TFR è pignorabile nei limiti di un quinto se non destinato ad acquisto della prima casa. Tuttavia, se il TFR è già stato ceduto nell’ambito della cessione del quinto, non può essere aggredito da altri creditori.

9. Il pignoramento esattoriale segue regole diverse?

Sì. L’art. 72‑ter DPR 602/1973 prevede che l’Agenzia delle Entrate possa pignorare un decimo del salario fino a 2.500 € e un settimo tra 2.500 € e 5.000 € . Per importi superiori si applica la regola del quinto. Queste trattenute hanno priorità su quelle dei creditori ordinari.

10. Cosa succede se il datore di lavoro non effettua la trattenuta?

Il datore di lavoro è responsabile come custode delle somme pignorate. Se non trattiene e versa le somme al creditore, può essere condannato al pagamento fino a concorrenza del credito. Inoltre, può essere sanzionato per violazione degli obblighi di custodia.

11. Posso chiedere la riduzione del pignoramento per motivi di salute o famigliari?

Sì. È possibile presentare un’istanza al giudice dell’esecuzione per chiedere la sospensione o la riduzione del pignoramento per gravi motivi, allegando documentazione medica o familiare. Il giudice valuta caso per caso.

12. Quali somme sono totalmente impignorabili?

Sono impignorabili gli assegni di mantenimento figli minori, gli assegni per maternità e natalità, le pensioni di invalidità civile e accompagnamento, le indennità di disoccupazione (per la parte destinata alla sopravvivenza) e in generale tutte le prestazioni assistenziali non sostitutive del reddito da lavoro . Le pensioni e le indennità di accompagnamento possono essere pignorate solo per debiti alimentari.

13. È possibile pignorare il conto corrente su cui arriva lo stipendio?

Sì, ma l’art. 545 CPC tutela i depositi fino a tre volte l’assegno sociale se il saldo era presente prima del pignoramento . Dopo la notifica, la banca deve bloccare tutti gli accrediti futuri nei limiti disposti dal giudice o, se si tratta di un pignoramento esattoriale, nei limiti di cui all’art. 72‑bis che comportano il blocco totale per 60 giorni .

14. Devo continuare a pagare la cessione del quinto durante il pignoramento?

Sì. La cessione del quinto è un credito privilegiato che continua a essere prelevato dal datore di lavoro. Il pignoramento colpisce la quota residua disponibile. Solo una sentenza che annulla la cessione o una rinegoziazione con la finanziaria può liberare quella quota.

15. Posso cedere il quinto della pensione?

Per i pensionati è possibile cedere fino al 20 % della pensione (cessione del quinto della pensione) purché la quota ceduta rispetti il limite del minimo vitale di 1.000 € . La delega di pagamento sulla pensione è di norma esclusa. In caso di pignoramento, il cumulo tra cessione e pignoramento non può superare la metà della pensione al netto della quota impignorabile.

16. Cosa succede se estinguo anticipatamente la cessione?

In caso di estinzione anticipata del prestito con cessione del quinto, la quota trattenuta viene liberata e può essere pignorata. È possibile chiedere il rimborso delle commissioni non maturate e degli interessi non dovuti. Prima di procedere all’estinzione è opportuno valutare l’impatto sul pignoramento.

17. È possibile convertire il pignoramento in una cessione volontaria?

In alcuni casi i debitori chiedono di convertire il pignoramento in una cessione del quinto o in una delega di pagamento per ottenere una rata fissa e prevedibile. Tuttavia, se il pignoramento è già in corso, la cessione può essere concessa solo per la differenza tra due quinti e la quota pignorata . La conversione deve essere autorizzata dal creditore e dal giudice.

18. Quali informazioni devo fornire al datore di lavoro?

Il datore deve conoscere l’importo dello stipendio netto, eventuali cessioni o deleghe in essere, la presenza di detrazioni fiscali, la quota dell’assegno familiare e le eventuali altre somme non pignorabili. Fornire informazioni precise permette di calcolare correttamente le trattenute e di evitare contestazioni.

19. Come posso sapere se un pignoramento è stato notificato correttamente?

È possibile richiedere al creditore o all’ufficiale giudiziario copia dell’atto di pignoramento e del titolo esecutivo. L’atto deve contenere il nome del creditore, la cifra precettata, i dati del debitore, l’indicazione dei limiti di pignorabilità e l’invito al terzo a non disporre delle somme. Una notifica mancante o errata può essere impugnata.

20. Se aderisco alla rottamazione, posso estinguere anche il pignoramento ordinario?

No. La rottamazione riguarda solo i debiti affidati all’Agente della riscossione e sospende i pignoramenti relativi a quei carichi. Se esistono pignoramenti promossi da creditori privati, questi non sono coinvolti. È possibile, tuttavia, utilizzare i risparmi ottenuti dalla rottamazione per negoziare un saldo e stralcio con i creditori ordinari.

Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio come si calcola la quota pignorabile in presenza di cessione e delega, presentiamo alcune simulazioni.

Esempio 1: stipendio con cessione del quinto e nuovo pignoramento ordinario

  • Dati: stipendio netto 1.600 €; cessione del quinto 320 €; nessuna delega.
  • Calcolo: metà dello stipendio = 800 €; quota ceduta = 320 €; differenza disponibile per pignoramento = 480 €. Tuttavia la regola del quinto limita il prelievo ordinario a 1/5 del netto (320 €). Quindi il giudice potrà pignorare al massimo 320 €. La rata mensile complessiva sarà 640 € (320 € di cessione + 320 € di pignoramento). Il pignoramento sarà soddisfatto in coda alla cessione.

Esempio 2: stipendio con cessione del quinto, delegazione e pignoramento

  • Dati: stipendio netto 2.000 €; cessione del quinto 400 €; delegazione (secondo quinto) 400 € (con consenso del datore); sopraggiunge un pignoramento fiscale con Agenzia delle Entrate per 10.000 €.
  • Calcolo: la somma delle trattenute già in corso è 800 € (due quinti). Il pignoramento fiscale, secondo l’art. 72‑ter, per stipendi superiori a 5.000 € consentirebbe l’applicazione della regola del quinto, ma qui il reddito è 2.000 €; la norma prevede che la quota pignorabile sia 1/10 fino a 2.500 € . Tuttavia l’art. 68 DPR 180/1950 impedisce di superare due quinti; pertanto non vi è spazio per ulteriore trattenuta. Il creditore fiscale dovrà attendere l’estinzione della delegazione o della cessione per subentrare.

Esempio 3: pignoramento prima e delegazione dopo

  • Dati: stipendio netto 1.500 €; pignoramento in corso per 300 € (pari a 1/5); il dipendente chiede una delegazione di pagamento.
  • Calcolo: due quinti dello stipendio sono 600 €. Sottraendo la quota pignorata (300 €) resta 300 € come margine massimo per la delega. Tuttavia la delega, sommata al pignoramento, non può superare la metà dello stipendio (750 €); pertanto una delega di 300 € è ammissibile. La somma trattenuta complessiva sarà 600 €.

Esempio 4: pensione pignorata

  • Dati: pensione netta 1.200 €; nessuna cessione.
  • Calcolo: la parte impignorabile è 1.000 € (il doppio dell’assegno sociale) . L’importo pignorabile è 200 €; il prelievo massimo è 1/5 di 200 € = 40 €. Il pensionato potrà quindi avere una trattenuta di 40 € al mese. Se sopraggiunge un secondo pignoramento per alimenti, la somma delle trattenute (alimentare + ordinario) non potrà superare un terzo dell’importo pignorabile.

Esempio 5: cessione con tasso usurario

  • Dati: stipendio netto 1.700 €; cessione del quinto con rata 340 €; tasso effettivo 18 % contro soglia usura 15 %.
  • Calcolo e difesa: l’usura rende nullo il contratto per la parte eccedente la soglia e consente al debitore di chiedere la restituzione degli interessi pagati. Una volta ottenuta la riduzione, la quota ceduta potrebbe ridursi e lasciare spazio a eventuali altri creditori. È consigliabile agire in giudizio per la revisione del contratto.

Conclusione

Quando il proprio stipendio è già gravato da una cessione del quinto e subentra un pignoramento, è normale sentirsi sopraffatti. L’ordinamento italiano, però, prevede regole chiare per tutelare il lavoratore e il pensionato: il cumulo delle trattenute non può superare la metà del netto ; la pensione è impignorabile fino a 1.000 € ; l’Agenzia delle Entrate deve rispettare percentuali ridotte ; il datore di lavoro deve accantonare solo l’importo indicato dalla legge . Conoscere questi limiti è il primo passo per difendersi.

Abbiamo visto che è possibile impugnare il pignoramento quando viola i termini formali, chiedere la riduzione della trattenuta quando supera i limiti, contestare l’usura nei contratti di cessione, aderire alla rottamazione delle cartelle per sospendere le esecuzioni e ricorrere agli strumenti di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata, esdebitazione). In tutti i casi è fondamentale agire tempestivamente e con l’assistenza di professionisti esperti.

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