Nullità decreto ingiuntivo per incertezza del credito: come funziona

Introduzione

Ricevere un decreto ingiuntivo è uno degli eventi più stressanti per chi si trova in una posizione debitoria. In pochi giorni un “semplice atto giudiziario” può trasformarsi in pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, blocchi sui conti e segnalazioni nelle banche dati. Il rischio principale, per chi è debitore o contribuente, è quello di perdere i termini per reagire e ritrovarsi con un titolo esecutivo pienamente azionabile, mentre ogni contestazione diventa più difficile e costosa. La procedura d’ingiunzione è infatti costruita per consentire al creditore il recupero rapido di un credito certo, liquido ed esigibile. Se il debitore non reagisce in tempo o non individua i vizi dell’atto, l’ingiunzione diventa definitiva e apre la strada all’esecuzione forzata.

Questo articolo affronta in modo approfondito un tema decisivo per la difesa del debitore: la nullità (o, più correttamente, l’invalidità e la revoca) del decreto ingiuntivo quando il credito è incerto. La legge prevede che il giudice possa pronunciare l’ingiunzione di pagamento soltanto se il ricorrente offre prova scritta del diritto e se il credito riguarda somme di denaro già liquide o comunque determinabili . Per i crediti derivanti da somministrazioni di merci, denaro o prestazioni di servizi, sono considerati prove scritte idonee anche gli estratti autentici delle scritture contabili e le fatture elettroniche . Se l’importo non è determinato o determinabile con criteri oggettivi, se mancano gli elementi che attestano l’esigibilità o se la titolarità del credito non è provata, il decreto ingiuntivo può essere revocato o dichiarato inefficace.

Nelle pagine che seguono vedremo:

  • Perché l’incertezza del credito è centrale: analizzeremo le diverse forme di incertezza (an, quantum, titolarità, esigibilità) e le conseguenze sul procedimento monitorio.
  • Normativa e giurisprudenza aggiornata: illustreremo i presupposti di legge (artt. 633–645 c.p.c., art. 5‑bis D.Lgs. 28/2010) e le più recenti sentenze di tribunali e Cassazione che hanno ritenuto illegittimo o revocabile un decreto ingiuntivo per incertezza del credito .
  • Procedura passo‑passo dopo la notifica: quali sono i termini, i diritti del debitore, la richiesta di mediazione obbligatoria e la sospensione della provvisoria esecuzione .
  • Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere o contestare l’ingiunzione; come ottenere la rideterminazione del saldo o la revoca; come gestire le eccezioni tipiche nei crediti bancari (interessi anatocistici, TAEG errati, cessioni del credito, fideiussioni) .
  • Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e altre vie extra‑giudiziali per risolvere o ridimensionare il debito.
  • Errori comuni e consigli pratici: cosa evitare, come reagire tempestivamente e come reperire la documentazione.
  • Tabelle riepilogative e FAQ: sintetizzeremo le norme, i termini e i rimedi in tabelle leggibili e risponderemo a 20 domande frequenti.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti a livello nazionale nei settori del diritto bancario, finanziario e tributario.

È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021.

Grazie a queste competenze integrate, lo Studio Monardo offre assistenza non solo nella contestazione giudiziale del decreto ingiuntivo, ma anche nella ricerca di soluzioni stragiudiziali e nell’elaborazione di piani di rientro e ristrutturazione del debito.

Lo Studio può assisterti in tutte le fasi:

  • Analisi dell’atto e documentazione: verifica della prova scritta, della titolarità del credito e dei conteggi; ricerca di vizi di notifica o di decadenze.
  • Redazione di opposizioni e istanze di sospensione: predisposizione dell’atto di citazione in opposizione, richiesta della sospensione della provvisoria esecuzione, domande di revoca del decreto.
  • Mediazione e trattative: attivazione della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5‑bis D.Lgs. 28/2010 e gestione delle trattative con la banca o con l’ente creditore per giungere a un accordo.
  • Piani di rientro e procedure concorsuali: elaborazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione del debito e ricorsi per la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: difesa nel giudizio di opposizione, eventuale ricorso in Cassazione e consulenza sui rimedi alternativi come rottamazione cartelle e definizioni agevolate.

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Quadro normativo essenziale

Il procedimento monitorio e l’ingiunzione di pagamento

Il decreto ingiuntivo è l’atto che conclude la prima fase del procedimento d’ingiunzione: un rito sommario disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile (c.p.c.). Il creditore può chiedere al giudice competente un’ingiunzione di pagamento o di consegna quando:

  • è titolare di un credito avente ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile o una determinata quantità di cose fungibili, oppure ha diritto alla consegna di un bene mobile determinato;
  • offre prova scritta del diritto fatto valere .

Il giudice pronuncia l’ingiunzione in assenza del contraddittorio (procedimento a porte chiuse). Il ricorso e il decreto vanno notificati al debitore, il quale ha un termine per opporsi. Se non viene proposta opposizione nel termine di legge, l’ingiunzione acquista efficacia di titolo esecutivo e consente al creditore di avviare immediatamente l’esecuzione forzata.

Requisiti del credito: certezza, liquidità, esigibilità

L’art. 633 c.p.c. richiede che l’oggetto del credito sia una somma di denaro liquida ed esigibile; sono esclusi i crediti di fare o non fare, i diritti di rilascio di immobili e i crediti aventi ad oggetto somme o cose non determinate o non determinabili . La liquidità consiste nell’esistenza di un importo già determinato o determinabile con criteri oggettivi, senza bisogno di un’attività di quantificazione da parte del giudice. L’esigibilità presuppone che il credito sia scaduto e non subordinato a controprestazioni o condizioni (salvo che il ricorrente offra elementi per presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione ).

La certezza è un requisito implicito che discende dal principio generale secondo cui il titolo esecutivo deve rappresentare un diritto certo, liquido ed esigibile. La certezza riguarda l’esistenza del diritto stesso: il credito non deve essere solo presunto, ma supportato da elementi idonei a provarlo in modo convincente; eventuali contestazioni sul contratto (nullità, inesistenza, prescrizione) o il pagamento già avvenuto possono minare la certezza.

La prova scritta

La prova scritta è condizione di ammissibilità della domanda monitoria. L’art. 634 c.p.c. elenca i documenti che costituiscono prove scritte idonee: polizze e promesse unilaterali per scrittura privata, telegrammi e, per i crediti relativi a somministrazioni o prestazioni di servizi, gli estratti autentici delle scritture contabili nonché le fatture elettroniche trasmesse attraverso il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate . La norma precisa che la prova scritta può consistere in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga autentico ed efficace . Questo comporta che anche documenti atipici (fotocopie, fax, e‑mail) possono essere idonei se ritenuti attendibili .

Mediazione obbligatoria e procedura di opposizione

La riforma Cartabia ha introdotto l’art. 5‑bis del D.Lgs. 28/2010 (mediazione), che disciplina espressamente il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Quando la controversia rientra in una materia soggetta a mediazione obbligatoria (ad esempio contratti bancari, assicurativi, finanziari, diritti reali, condominio), è il creditore che ha proposto il ricorso per ingiunzione a dover presentare la domanda di mediazione. Il giudice, alla prima udienza del giudizio di opposizione, verifica se il tentativo di mediazione è stato esperito; in caso negativo, fissa un termine e, se la mediazione non viene attivata, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese . Questa norma riequilibra l’onere processuale, evitando che il debitore, dopo aver proposto opposizione, subisca la decadenza per mancato avvio della mediazione.

Titolo esecutivo, provvisoria esecutività e sospensione

Se l’ingiunzione non è opposta nel termine di legge, diventa titolo esecutivo e consente l’avvio immediato dell’esecuzione. Nei casi in cui il giudice concede la provvisoria esecuzione (art. 648 c.p.c.) prima della scadenza del termine per l’opposizione, il debitore può chiedere la sospensione dell’esecutività ex art. 649 c.p.c., dimostrando che sussistono gravi motivi. La giurisprudenza ritiene che l’incertezza del credito (ad esempio mancanza di conteggi, prova scritta carente) costituisca fumus boni iuris e possa giustificare la sospensione dell’azione esecutiva .

Effetti della nullità e rimedi

Nel linguaggio comune si parla di “nullità del decreto ingiuntivo”. In realtà, il codice distingue tra diverse situazioni:

  • Rigetto o revoca dell’ingiunzione per mancanza dei presupposti di ammissibilità (artt. 633–634 c.p.c.). Se il giudice rileva che mancano i requisiti del credito o della prova scritta, rigetta il ricorso o, su opposizione, revoca il decreto.
  • Inefficacia per vizi di notificazione (art. 644 c.p.c.). Se il ricorso e il decreto non vengono notificati nel termine di legge (60 giorni dalla pronuncia), l’ingiunzione perde efficacia e la domanda può essere riproposta.
  • Improcedibilità per mancato esperimento della mediazione (art. 5‑bis D.Lgs. 28/2010). Il giudice revoca il decreto opposto se il creditore non attiva la mediazione obbligatoria .
  • Nullità formali: ad esempio, mancanza della sottoscrizione del giudice o dell’avvocato, carenza di motivazione, violazione dei requisiti di forma dell’atto; si tratta di vizi che possono essere fatti valere in sede di opposizione.

In tutte queste ipotesi, il risultato pratico per il debitore è la revoca o la modifica dell’ingiunzione e, di conseguenza, il venir meno dell’azione esecutiva.

L’incertezza del credito: categorie, esempi e giurisprudenza

Differenti forme di incertezza

Nel linguaggio difensivo, l’espressione “credito incerto” ricomprende diverse situazioni. A livello operativo conviene distinguere tra:

  1. Incertezza dell’an (esistenza del credito): riguarda la contestazione radicale del diritto. Esempi: contratto nullo o annullabile, inesistenza del rapporto, prescrizione estintiva, pagamento già effettuato, compensazione con controcrediti. In questi casi, il credito non sussiste o si è estinto e l’ingiunzione deve essere revocata.
  2. Incertezza del quantum (ammontare): si verifica quando l’importo non è determinato o determinabile in modo oggettivo. Tipici esempi sono i saldi bancari ricostruiti unilateralmente, gli interessi calcolati senza base contrattuale, le spese e commissioni non documentate, i conteggi “a forfait” o mancanti di criteri. La giurisprudenza ha riconosciuto che l’assenza di un piano di ammortamento aggiornato può essere causa di incertezza del credito e conseguente illegittimità dell’ingiunzione .
  3. Incertezza della titolarità o legittimazione: riguarda la prova che il creditore sia effettivamente titolare del credito, soprattutto nei casi di cessione dei crediti (NPL), fusioni o mandato. In assenza di documenti che provino l’inclusione del credito ceduto nel portafoglio dell’attore, il decreto può essere revocato.
  4. Incertezza dell’esigibilità o delle condizioni: il credito potrebbe dipendere da una controprestazione non adempiuta, da una condizione non avverata o da un termine non scaduto. Il codice consente l’ingiunzione anche in presenza di condizione, purché il ricorrente offra elementi idonei a presumere l’adempimento . In mancanza di tali elementi, l’esigibilità è incerta e la domanda monitoria è improponibile.

Importanza della prova scritta nella verifica dell’importo

Le dispute sul quantum sono frequenti nei rapporti bancari e finanziari. Contratti di conto corrente, mutui, finanziamenti personali e leasing spesso contengono clausole relative a interessi, commissioni e spese che possono rendere l’importo non immediatamente determinabile. La prova scritta deve collegare chiaramente l’importo richiesto alla base contrattuale e agli estratti conto completi. In un caso deciso dal Tribunale di Torre Annunziata (sentenza 8 febbraio 2025, n. 323), l’opponente ha chiesto la nullità dell’ingiunzione perché la banca aveva depositato solo un estratto conto sottoscritto da un dirigente che attestava la conformità alle scritture contabili; mancava però la prova della corrispondenza tra l’importo erogato e quello richiesto, ed erano contestate clausole anatocistiche e commissioni non previste in contratto . Il tribunale ha ritenuto che la mancanza di prova scritta idonea e l’incertezza del credito costituissero motivi per revocare il decreto.

Analogamente, nel giudizio definito dal Tribunale di Spoleto (sentenza 7 gennaio 2025, n. 16), l’opponente ha sollevato, tra gli altri motivi, l’assenza di un piano di ammortamento aggiornato e la conseguente incertezza sull’ammontare del credito. Questa contestazione è stata considerata rilevante ai fini dell’illegittimità dell’ingiunzione .

Le clausole bancarie possono anche comportare il calcolo errato del TAEG o la violazione dell’art. 125‑bis del Testo unico bancario. In un caso seguito da un’associazione di tutela dei consumatori, il giudice ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per un prestito personale poiché il contratto indicava un TAEG errato; la nullità contrattuale così rilevata comportava l’incertezza del credito ingiunto .

La casistica dimostra che la mancanza di documentazione completa può portare alla revoca del decreto e alla rideterminazione del saldo. Perciò è essenziale, in fase di opposizione, richiedere la produzione di contratti, estratti conto completi, patti sugli oneri e piani di ammortamento.

Titolarità del credito e cessioni (NPL)

Nei procedimenti monitori promossi dai cosiddetti “cessonari” (società che acquistano crediti deteriorati dalle banche), l’eccezione più frequente riguarda la prova dell’avvenuta cessione. Il creditore deve produrre la documentazione che attesti l’inclusione del singolo credito nel portafoglio ceduto; non basta la mera dichiarazione di cessione in blocco. La giurisprudenza di merito e di legittimità è uniforme nel pretendere che il cedente fornisca un’attestazione idonea a individuare il rapporto ceduto, accompagnata dagli estratti dei libri contabili e dalle comunicazioni al debitore. La carenza di tali documenti determina l’incertezza della titolarità e la revoca del decreto.

Esigibilità e condizioni

Un credito può essere incerto anche perché non è ancora scaduto o è subordinato all’adempimento di una controprestazione. L’art. 633 c.p.c. ammette l’ingiunzione quando il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento . Se il creditore non allega tali elementi (ad esempio consegna della merce, ultimazione dei lavori, avveramento dell’evento dedotto), l’esigibilità resta incerta e l’ingiunzione è improponibile. Inoltre, molti contratti prevedono clausole di “mora automatica” o decadenza dal beneficio del termine; il creditore deve provare di avere inviato la comunicazione di decadenza o di avere rispettato le condizioni. In mancanza, il credito non è esigibile e l’ingiunzione è suscettibile di revoca.

Mediazione e improcedibilità

Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata instaurazione della mediazione obbligatoria comporta l’improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto . È il creditore opposto (attore sostanziale) a dover introdurre la mediazione; la giurisprudenza ha confermato questo principio, e il legislatore lo ha recepito con l’art. 5‑bis D.Lgs. 28/2010. In un caso deciso dal Tribunale di Ancona (sentenza n. 298 del 8 febbraio 2024), la banca non ha attivato la mediazione e il giudice ha dichiarato l’improcedibilità della domanda giudiziale, revocando il decreto . Questo profilo, anche se non concerne direttamente l’incertezza del credito, dimostra che l’inosservanza delle regole procedurali può travolgere il titolo.

Interpretazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sui presupposti del procedimento monitorio e sul contenuto della prova scritta. Nel 2024 le Sezioni Unite, affrontando la questione dell’abusivo frazionamento del credito, hanno ribadito che l’azione monitoria richiede la buona fede e la correttezza del creditore e che non è consentito spezzettare un credito unitario in più domande per ottenere più decreti ingiuntivi . Sebbene tale pronuncia non riguardi direttamente l’incertezza del credito, essa evidenzia che la tutela sommaria non tollera comportamenti elusivi e che il giudice può dichiarare improponibili domande monitorie che violino i principi di buona fede e giusto processo.

Più in generale, la Suprema Corte ha affermato che per l’emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità dal quale risulti con certezza l’esistenza del diritto di credito azionato . È stato anche chiarito che la contestazione dell’ammontare del credito non comporta automaticamente la nullità dell’ingiunzione, ma può determinare la revoca e la rideterminazione del saldo in sede di opposizione. Il debitore deve quindi evidenziare i profili di incertezza e produrre la documentazione necessaria a dimostrare gli errori nei conteggi.

Procedura passo‑passo dopo la notifica del decreto ingiuntivo

In questa sezione forniamo una guida operativa per chi riceve la notifica di un decreto ingiuntivo. I passaggi devono essere compiuti in modo tempestivo, perché i termini sono perentori e la difesa è efficace solo se i vizi vengono fatti valere nei tempi previsti.

1. Verifica immediata della notifica

La notifica del decreto ingiuntivo (unitamente al ricorso e ai documenti) segna l’inizio della fase contenziosa. Occorre verificare:

  • Data di notifica: la decorrenza dei termini per l’opposizione inizia dal momento in cui il plico viene consegnato all’indirizzo del debitore (per PEC o tramite ufficiale giudiziario). Annotare la data è fondamentale.
  • Regolarità della notificazione: se la notifica è avvenuta fuori termine (oltre 60 giorni dall’emissione), se non è stata correttamente indirizzata o se mancano gli allegati, è possibile eccepire l’inefficacia del decreto.
  • Completezza degli allegati: il plico deve contenere il ricorso, il decreto, la copia dei documenti offerti a prova scritta e l’indicazione delle modalità di opposizione. L’assenza di documenti può essere indice di prova scritta inidonea.

2. Consultazione di un professionista

L’esame di un decreto ingiuntivo richiede competenze tecniche. Un avvocato esperto in materia bancaria e monitoria può individuare immediatamente i profili di incertezza del credito, i vizi di forma e le strategie da adottare. È consigliabile consultare un professionista entro pochi giorni dalla notifica per non perdere tempo prezioso.

3. Raccolta della documentazione

Prima di impostare la difesa è necessario reperire tutti i documenti relativi al rapporto con il creditore:

  • contratto originario (mutuo, conto corrente, leasing, fornitura);
  • eventuali piani di ammortamento e prospetti informativi;
  • estratti conto completi e scalari, dal momento di apertura del rapporto fino alla data di presunto saldo debitore;
  • comunicazioni di variazioni unilaterali, lettere di messa in mora, comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine;
  • documenti relativi a eventuali cessioni del credito (notifiche, attestazioni di cessione);
  • pagamenti effettuati, ricevute, quietanze.

La mancanza di un piano di ammortamento o di estratti conto completi è indice di incertezza del quantum e può costituire motivo di revoca .

4. Valutare l’opposizione: termini e forma

Il termine per proporre opposizione è di 40 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere depositato presso il tribunale che ha emesso l’ingiunzione o, se l’atto è stato emanato da un Giudice di pace, presso il giudice competente. L’opposizione si propone con atto di citazione (incluso il fascicolo telematico) da notificare al creditore entro il termine. Il mancato rispetto del termine comporta la definitività del decreto, salvo l’eccezionale rimedio dell’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) se la notificazione non è avvenuta regolarmente o per causa non imputabile al debitore.

Nel ricorso di opposizione occorre formulare tutte le eccezioni di merito e processuali, compresa l’eccezione di mancanza di prova scritta idonea o di incertezza del credito. È consigliabile allegare fin da subito la documentazione disponibile e indicare la prova richiesta (CTU contabile, acquisizione di estratti conto).

5. Richiedere la sospensione della provvisoria esecuzione

Se il giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto, il debitore può chiedere in sede di opposizione la sospensione. Occorre dimostrare la sussistenza di gravi motivi: ad esempio, incertezza dell’importo, presenza di clausole illegittime (anatocismo, usura), mancanza di titolarità o di prova scritta. Nella prassi, la sospensione viene concessa quando emerge un serio fumus boni iuris e un periculum in mora (danno grave e irreparabile). Le sentenze citate dimostrano che l’indeterminatezza del credito e la mancanza di documenti possono costituire tali motivi .

6. Attivazione della mediazione obbligatoria

Se la controversia riguarda materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità (contratti bancari, assicurativi, locazioni, patti di famiglia ecc.), l’art. 5‑bis D.Lgs. 28/2010 impone al creditore opposto di presentare la domanda di mediazione . Il giudice fisserà l’udienza di verifica; se la mediazione non viene esperita, dichiarerà improcedibile la domanda monitoria e revoca il decreto. È consigliabile, tuttavia, che anche l’opponente partecipi attivamente alla mediazione, poiché un accordo può costituire una soluzione rapida e conveniente.

7. Istruttoria e udienza di merito

Nel giudizio di opposizione il processo assume la forma ordinaria. Dopo la comparizione delle parti, il giudice dà i termini per memorie e repliche, ammette le prove (documentali, peritali, eventualmente testimoniali) e fissa l’udienza di precisazione delle conclusioni. Nelle controversie bancarie è frequente la nomina di un consulente tecnico d’ufficio (CTU) per ricalcolare il saldo del conto corrente o del finanziamento. Al termine, il giudice pronuncia sentenza, che può confermare, revocare o modificare l’ingiunzione.

8. Rimedi ulteriori

Se la sentenza di primo grado è sfavorevole, è possibile impugnare in appello e, se sussistono i presupposti, proporre ricorso per Cassazione. Va valutato attentamente il rapporto costi/benefici. In presenza di incertezza del credito, la Cassazione ha talora cassato sentenze che avevano confermato il decreto nonostante la carenza di prova scritta o di titolarità.

Difese e strategie legali contro un decreto ingiuntivo incerto

Di seguito elenchiamo le principali difese che il debitore può sollevare per contrastare un decreto ingiuntivo fondato su un credito incerto. Molte di queste eccezioni richiedono una verifica contabile o l’analisi del contratto.

Contestazione della prova scritta e della documentazione

  1. Mancanza o insufficienza della prova scritta: se il creditore produce documenti parziali (ad esempio un estratto conto unico, un certificato generico firmato da un dirigente) senza allegare il contratto o gli estratti completi, è possibile chiedere la revoca del decreto per violazione dell’art. 634 c.p.c. Le prove scritte devono dimostrare con certezza l’esistenza del diritto e la determinazione del saldo .
  2. Documento non riferibile al debitore: molti decreti ingiuntivi si fondano su e‑mail, ordini o conferme inviati a soggetti diversi dal debitore. Se la scrittura non prova che il debitore ha assunto l’obbligazione, la domanda è improcedibile.
  3. Estratti conto incompleti: nei conti correnti va prodotta la sequenza completa di estratti (regolamenti periodici, scalari, piani di ammortamento). La mancanza di un piano di ammortamento aggiornato è causa di incertezza del quantum .
  4. Documenti “interni” o unilaterali: certificazioni rilasciate dalla banca o dalla finanziaria che attestano la consistenza del credito non sono di per sé sufficienti se non accompagnate da prove oggettive. Il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto insufficienti gli estratti firmati da un dirigente e ha revocato l’ingiunzione .

Eccezioni sul contratto e sul rapporto sottostante

  1. Nullità o inefficacia del contratto: contestare la validità del contratto (mutuo, leasing, fideiussione) per violazioni normative può condurre alla revoca dell’ingiunzione. Ad esempio, la violazione delle norme antitrust nelle fideiussioni conformi allo schema ABI, la mancata indicazione del TAEG o la presenza di clausole vessatorie possono rendere il contratto nullo .
  2. Anatocismo e interessi illegittimi: l’applicazione di interessi anatocistici o usurari può rendere incerto l’importo. L’opponente può chiedere il ricalcolo del saldo eliminando le clausole illegittime. L’assenza di tasso determinato o la mancata indicazione dei costi “in via di massimo teorico” sono stati ritenuti motivi validi per revocare l’ingiunzione .
  3. Prescrizione e decadenza: la prescrizione quinquennale o decennale del credito può essere eccepita. Anche la decadenza dal beneficio del termine deve essere comunicata; in mancanza, gli interessi di mora e le penali non sono dovuti .
  4. Pagamento già avvenuto o compensazione: se il debitore ha già pagato o vanta un controcredito da compensare, può contestare l’esistenza stessa del credito. In questi casi l’incertezza riguarda l’“an”.

Eccezioni sulla titolarità del credito

  1. Cessione non provata: le società di recupero crediti devono produrre la documentazione che attesti l’inclusione del singolo credito nel portafoglio acquistato (contratto di cessione, estratto dei crediti ceduti, attestazione del cedente). L’assenza di tali documenti rende incerta la legittimazione del ricorrente.
  2. Mandato o rappresentanza: se il ricorso è proposto da un soggetto che dichiara di agire in rappresentanza del creditore, deve produrre la procura o il mandato. Diversamente, l’ingiunzione è priva di legittimazione attiva.

Eccezioni sull’esigibilità

  1. Credito non scaduto: se il debito è legato a un rapporto a prestazioni corrispettive e il ricorrente non prova l’adempimento della propria prestazione, l’esigibilità è incerta. Ad esempio, in un contratto di appalto, l’appaltatore deve dimostrare di aver completato l’opera.
  2. Condizione sospensiva non avverata: se l’obbligo di pagamento è subordinato a un evento futuro (es. raggiungimento di un risultato, incasso di somme), l’ingiunzione è improponibile finché la condizione non si verifica .
  3. Termine non scaduto: i contratti con pagamenti rateali prevedono scadenze precise. Il creditore deve dimostrare di aver dichiarato la decadenza dal beneficio del termine.

Strategie difensive in concreto

  1. Perizia contabile: per smontare il saldo preteso dalla banca o dalla finanziaria, è spesso necessario affidarsi a un consulente tecnico (dottore commercialista) che ricalcoli gli interessi applicati, elimini le clausole anatocistiche e ricostruisca l’evoluzione del rapporto. Lo Studio Monardo collabora con commercialisti esperti per predisporre perizie da allegare all’opposizione.
  2. Richiesta di documentazione ex art. 119 TUB: il cliente può chiedere alla banca la consegna degli estratti conto, dei contratti e del piano di ammortamento. La mancata consegna è indice di mala fede e può costituire elemento a favore del debitore. La richiesta deve essere inviata con raccomandata o PEC.
  3. Rinegoziazione e transazione: in molti casi, soprattutto quando il debitore riconosce parte del debito, è consigliabile avviare trattative parallele per concordare un saldo e stralcio o un piano di rientro. Una contestazione ben documentata rafforza la posizione negoziale.
  4. Procedura di sovraindebitamento: se il debitore si trova in una situazione di insolvenza non soggetta a fallimento, può ricorrere alle procedure previste dalla L. 3/2012 (oggi confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza): piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti o liquidazione controllata. Tali procedure consentono di sospendere le azioni esecutive e di ridurre l’esposizione con un piano approvato dal tribunale.

Strategie specifiche nei crediti fiscali e contributivi

I decreti ingiuntivi possono riguardare anche crediti erariali o contributivi (ad esempio somme iscritte a ruolo che l’ente territoriale o l’agente della riscossione chiede di recuperare). In questi casi, l’incertezza del credito può derivare da calcoli errati degli interessi di mora, da duplicazioni, dalla mancata notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento, cartella). È possibile:

  • chiedere l’esibizione del ruolo e delle cartelle;
  • contestare la decadenza (ad esempio, termini di notifica di cartelle esattoriali);
  • aderire a definizioni agevolate o rottamazioni se ancora aperte (la normativa fiscale prevede periodicamente la possibilità di definire i ruoli con abbattimento di sanzioni e interessi);
  • valutare la procedura di conciliazione giudiziale nelle controversie tributarie.

Strumenti alternativi per risolvere o ridurre il debito

Quando la contestazione del decreto ingiuntivo non è sufficiente o quando il debitore intende trovare un accordo con il creditore, esistono diversi strumenti alternativi. Molti di questi si combinano con la contestazione giudiziale, perché rendono la posizione del debitore più forte e consentono di negoziare in modo efficiente.

1. Rottamazione e definizioni agevolate dei carichi fiscali

Periodicamente il legislatore introduce misure straordinarie per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. Le rottamazioni consentono di pagare il debito senza le sanzioni e in molti casi con una riduzione degli interessi di mora. L’ultima edizione della definizione agevolata (Legge di bilancio 2024 e successivi provvedimenti) ha previsto la possibilità per i contribuenti di estinguere i carichi affidati entro il 31 dicembre 2022 senza sanzioni e interessi. I debitori che hanno ricevuto un decreto ingiuntivo su somme iscritte a ruolo possono aderire a tali procedure, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive.

2. Transazione e accordi con il creditore

In molti casi, soprattutto nel settore bancario, l’ente creditore è disposto a transigere per evitare l’incertezza del giudizio. Presentare una contestazione documentata (per esempio, perizia contabile che dimostri un saldo diverso) può spingere la banca ad accettare un accordo a saldo e stralcio o una riduzione degli interessi. La transazione può essere perfezionata anche in sede di mediazione o direttamente tra le parti assistite dai propri avvocati.

3. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Per le persone fisiche e gli imprenditori non fallibili in stato di sovraindebitamento, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede tre procedure:

  1. Piano del consumatore: dedicato ai debitori consumatori. Consente di proporre ai creditori un piano di rientro sostenibile, con eventuale falcidia dei debiti e con l’omologazione del tribunale. Durante la procedura, le azioni esecutive sono sospese.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a debitori non imprenditori o a imprenditori agricoli. Prevede l’approvazione dei creditori titolari della maggioranza dei crediti e l’omologazione del giudice.
  3. Liquidazione controllata: alternativa per chi non può proporre un piano o un accordo. Prevede la liquidazione del patrimonio del debitore sotto la supervisione di un liquidatore. Al termine è possibile ottenere l’esdebitazione.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere i debitori nella predisposizione della proposta, nella raccolta della documentazione e nel dialogo con l’Organismo di composizione.

4. Accordi di ristrutturazione dei debiti ex Codice della crisi d’impresa

Per gli imprenditori che superano la soglia di fallibilità, il Codice prevede accordi di ristrutturazione con omologazione da parte del tribunale. L’imprenditore può concordare con i creditori una riduzione della misura dei debiti e rateizzazioni in un piano attestato da un professionista indipendente. L’attivazione dell’accordo sospende le azioni esecutive e consente di continuare l’attività. Anche in questo caso, la contestazione di un decreto ingiuntivo può essere affiancata dall’avvio di una procedura concorsuale.

5. Pace fiscale e transazione con l’Agente della riscossione

Negli ultimi anni sono state introdotte misure di “pace fiscale” (stralcio parziale di multe e imposte, rottamazione quater, definizione agevolata liti pendenti). I contribuenti possono aderire per ridurre l’importo contestato dal decreto ingiuntivo e ottenere la sospensione dell’esecuzione.

Errori comuni e consigli pratici

Errori da evitare

  1. Ignorare la notifica: molti debitori lasciano scadere il termine per l’opposizione, sperando che il problema si risolva da solo. Trascorsi 40 giorni, il decreto diventa definitivo e sarà più difficile intervenire.
  2. Pagare senza controllare: in alcuni casi il debitore paga quanto richiesto per evitare l’esecuzione, salvo poi scoprire che il credito era infondato o che l’importo era gonfiato da interessi illegittimi. Prima di pagare è opportuno verificare il contratto e i conteggi.
  3. Affidarsi a modelli standard: ogni decreto ingiuntivo ha peculiarità specifiche. Utilizzare modelli generici di opposizione rischia di omettere eccezioni fondamentali.
  4. Trascurare la mediazione: se la materia rientra nel campo della mediazione obbligatoria e il creditore non la attiva, il decreto può essere revocato . Tuttavia l’opponente non dovrebbe disertare la mediazione: un atteggiamento collaborativo spesso porta a soluzioni migliori.
  5. Non raccogliere la documentazione: senza contratti, estratti conto e comunicazioni non si possono contestare le voci di addebito. È fondamentale richiedere alla banca tutti i documenti ex art. 119 TUB e conservarne copia.

Consigli operativi

  • Agisci tempestivamente: annota la data di notifica e contatta subito un professionista. Lo Studio Monardo offre un servizio di analisi preliminare per valutare la fondatezza dell’ingiunzione.
  • Chiedi tutta la documentazione: inoltra una richiesta scritta alla banca o al creditore per ottenere contratto, estratti conto, piano di ammortamento e dettagli dei conteggi. L’assenza di documenti potrà essere eccepita.
  • Valuta la mediazione come opportunità: la procedura può essere utile per ridurre il debito o ottenere condizioni più favorevoli. Anche se il creditore è onerato dell’avvio, partecipa attivamente e proponi soluzioni.
  • Considera gli strumenti di composizione della crisi: se il debito è elevato e non sostenibile, valuta il ricorso alla procedura di sovraindebitamento o ad accordi di ristrutturazione.
  • Non trascurare gli aspetti fiscali: verifica la possibilità di aderire a definizioni agevolate o rottamazioni per carichi fiscali. Un debito tributario contestato con decreto ingiuntivo può essere definito con un abbattimento degli accessori.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, riportiamo alcune tabelle che sintetizzano norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle contengono solo parole chiave e numeri per garantire la leggibilità.

Tabella 1 – Requisiti e prove per l’ingiunzione di pagamento

AspettoRiferimento normativoParole chiave
Oggetto del creditoArt. 633 c.p.c.Somma liquida, cose fungibili, bene mobile
Prova scrittaArt. 634 c.p.c.Polizze, promesse, estratti contabili
Esigibilità condizionataArt. 633 c.p.c.Controprestazione, condizione, presunzione
Mediazione obbligatoriaArt. 5‑bis D.Lgs. 28/2010Onere della parte opposta, improcedibilità
Opposizione e sospensioneArtt. 645–649 c.p.c.Opposizione entro 40 giorni, sospensione per gravi motivi

Tabella 2 – Tipologie di incertezza del credito

Tipo di incertezzaElementi caratteristiciEsempi
An (esistenza)Contestazione dell’esistenza del contratto o del rapportoContratto nullo, prescrizione, pagamento già avvenuto
Quantum (ammontare)Importo non determinato o determinabileSaldo bancario senza piano di ammortamento , interessi anatocistici
TitolaritàLegittimazione attiva non provataCessione del credito non documentata
EsigibilitàTermine non scaduto, condizione sospensiva non avverataRate non scadute, mancata decadenza dal beneficio del termine

Tabella 3 – Strategie difensive principali

StrategiaObiettivoParole chiave
Contestazione documentaleDimostrare mancanza di prova scrittaEstratti conto incompleti, documento unilaterale
Perizia contabileRideterminare il saldoAnatocismo, usura, TAEG errato
Eccezione di titolaritàProvare che il creditore non è legittimatoCessione non provata, mandato
Sospensione provvisoria esecuzioneBloccare pignoramentiFumus boni iuris, periculum in mora
Procedura di sovraindebitamentoRidurre o esdebitarePiano del consumatore, accordo, liquidazione

Domande e risposte (FAQ)

Di seguito trovi venti domande frequenti con risposte concise e orientate al punto di vista del debitore. Le risposte non sostituiscono una consulenza legale individuale ma offrono indicazioni pratiche.

  1. Quali sono i presupposti per ottenere un decreto ingiuntivo?
    Il creditore deve vantare un credito avente ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile o una determinata quantità di cose fungibili e deve offrire prova scritta del diritto .
  2. Cosa significa “credito incerto”?
    Si parla di credito incerto quando non è chiaro se il credito esiste (an), quanto sia l’importo dovuto (quantum), chi sia il titolare (titolarità) o quando sia esigibile. In questi casi l’ingiunzione può essere revocata.
  3. Posso oppormi a un decreto ingiuntivo se manca il piano di ammortamento del finanziamento?
    Sì. L’assenza di un piano di ammortamento aggiornato può rendere incerto l’importo richiesto e costituire motivo di revoca, come riconosciuto da recenti sentenze .
  4. Cosa succede se il creditore ha calcolato interessi anatocistici?
    Gli interessi anatocistici o usurari possono rendere illegittimo il contratto e determinano l’incertezza del quantum. È possibile chiedere il ricalcolo e la revoca del decreto .
  5. Il decreto ingiuntivo può essere emesso senza allegare il contratto?
    No. Il ricorrente deve produrre documenti che provino il credito. Un semplice estratto conto o una certificazione interna non sono sufficienti se non sono accompagnati dal contratto .
  6. Chi deve attivare la mediazione obbligatoria in caso di opposizione?
    La parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo (creditore opposto) deve presentare la domanda di mediazione . Se non lo fa, il giudice dichiara l’improcedibilità e revoca il decreto.
  7. Qual è il termine per opporsi a un decreto ingiuntivo?
    Il termine ordinario è di 40 giorni dalla notifica. In alcuni casi (es. notificazione all’estero) può essere più lungo. Se il termine decorre senza opposizione, il decreto diventa definitivo.
  8. Posso chiedere la sospensione del decreto ingiuntivo?
    Sì. Puoi chiedere al giudice la sospensione della provvisoria esecuzione dimostrando gravi motivi, come l’incertezza del credito o la mancanza di prova scritta .
  9. La contestazione della titolarità del credito può far revocare il decreto?
    Sì. Nei casi di cessione del credito, se il cessionario non produce la documentazione che identifica il singolo credito ceduto, la legittimazione attiva è incerta e l’ingiunzione può essere revocata.
  10. Se non ricevo tutti i documenti con la notifica, posso contestare il decreto?
    La notifica deve contenere il ricorso, il decreto e i documenti a supporto. Se manca parte della documentazione, puoi eccepire la nullità della notificazione e chiedere la revoca.
  11. Cosa succede se la banca non consegna gli estratti conto richiesti?
    Puoi inviare una richiesta scritta ex art. 119 TUB. La mancata consegna può essere valutata dal giudice come comportamento contrario alla buona fede e può influire sulla revoca del decreto.
  12. L’opposizione deve contenere tutte le eccezioni?
    Sì. Le eccezioni di merito e processuali devono essere sollevate tempestivamente. Alcune eccezioni (ad esempio nullità del contratto, decadenza, prescrizione) sono rilevabili d’ufficio, ma è opportuno introdurle nell’opposizione.
  13. Posso proporre opposizione tardiva?
    L’art. 650 c.p.c. consente l’opposizione tardiva quando la notificazione del decreto non è stata regolare o quando la causa del mancato rispetto del termine non è imputabile al debitore. Occorre dimostrarlo.
  14. Un decreto ingiuntivo può essere considerato nullo per incompetenza territoriale?
    Se il giudice che ha pronunciato l’ingiunzione era incompetente (ad esempio, non era il foro contrattuale o dell’esecuzione), l’ingiunzione può essere revocata in sede di opposizione. L’incompetenza non è rilevabile d’ufficio ma va eccepita tempestivamente.
  15. La contestazione del TAEG errato è rilevante?
    Sì. L’indicazione errata o ingannevole del TAEG comporta nullità delle clausole costitutive e rende incerto il credito ingiunto . Può portare alla revoca del decreto e alla rinegoziazione del prestito.
  16. Il pagamento parziale interrompe i termini?
    No. Il termine per l’opposizione non si interrompe per il pagamento parziale. Tuttavia, il pagamento può essere fatto valere come fatto estintivo in sede di opposizione.
  17. È possibile ottenere la riduzione dell’importo senza revocare l’ingiunzione?
    Sì. Il giudice può accogliere l’opposizione parzialmente, confermare il decreto per la parte non contestata e ridurre l’importo sulla base del ricalcolo.
  18. Posso combinare l’opposizione con la procedura di sovraindebitamento?
    Certo. La procedura di sovraindebitamento sospende le azioni esecutive e può portare all’esdebitazione. È consigliabile coordinare le due azioni con un professionista.
  19. Cosa accade se il decreto è stato notificato oltre 60 giorni dalla sua emissione?
    Se la notificazione avviene oltre il termine previsto dall’art. 644 c.p.c., il decreto è inefficace e la domanda deve essere riproposta. Puoi eccepire l’inefficacia in sede di opposizione o con ricorso autonomo.
  20. Quanto dura il giudizio di opposizione?
    La durata dipende dalla complessità del caso e dal carico del tribunale. In media può durare da alcuni mesi a diversi anni, soprattutto se è necessaria una CTU. Nel frattempo, è possibile chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione per evitare pignoramenti.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto dell’incertezza del credito, proponiamo alcune simulazioni basate su casi reali. I numeri sono indicativi e non costituiscono consulenza individuale.

Simulazione 1 – Mutuo con piano di ammortamento mancante

Scenario: Un consumatore riceve un decreto ingiuntivo per € 80 000 derivanti da un mutuo ipotecario erogato dieci anni prima. Nel ricorso la banca deposita solo l’estratto conto finale e una dichiarazione interna. Il debitore sostiene che non gli è stato fornito un piano di ammortamento aggiornato e che i conteggi sono unilaterali.

Analisi: L’assenza del piano di ammortamento rende incerto il quantum. Con l’ausilio di un consulente, il debitore ricostruisce il saldo tenendo conto di:

  • interessi applicati anno per anno;
  • spese accessorie;
  • pagamenti già effettuati.

Il ricalcolo evidenzia che il capitale residuo effettivo è € 50 000. L’opposizione viene quindi proposta contestando la mancanza di prova scritta e chiedendo la revoca del decreto. Il giudice, dopo la CTU, ridetermina il saldo in € 52 000 e revoca il decreto per la parte eccedente. Inoltre, sospende la provvisoria esecuzione, evitando che il debitore subisca l’esecuzione per un importo gonfiato. Il risultato ottenuto dal team legale è una riduzione del debito di € 28 000 e la rinegoziazione del restante importo con rate sostenibili.

Simulazione 2 – Contratto di prestito con TAEG errato

Scenario: Un consumatore sottoscrive un prestito personale di € 15 000 con una finanziaria. Il contratto indica un TAEG del 7%, ma la perizia tecnica dimostra che il TAEG reale (comprensivo di spese e commissioni) è 14%, oltre la soglia di usura. Dopo alcuni ratei, il debitore smette di pagare; la finanziaria ottiene un decreto ingiuntivo per € 18 500, comprensivi di interessi di mora.

Analisi: Il TAEG errato comporta nullità della clausola, ai sensi dell’art. 125‑bis TUB, e determina l’incertezza del credito . L’opposizione evidenzia l’irregolarità e chiede la riduzione del tasso al tasso nominale legale. Il giudice sospende la provvisoria esecuzione; dopo la CTU, il debito viene rideterminato in € 12 000. La finanziaria accetta un accordo di saldo e stralcio a € 10 000, versati in unica soluzione. Il consumatore risparmia € 8 500 rispetto alla pretesa originaria.

Simulazione 3 – Credito ceduto a società di recupero (NPL)

Scenario: Una società di recupero crediti notifica un decreto ingiuntivo a un professionista per € 40 000, affermando di aver acquistato il credito dalla banca originaria. La documentazione allegata contiene solo una dichiarazione generica della cessione. Il debitore contesta di non aver mai ricevuto comunicazione della cessione e di non essere stato messo a conoscenza dell’inclusione del proprio credito nel portafoglio ceduto.

Analisi: L’eccezione principale riguarda la titolarità del credito. La cessionaria deve produrre il contratto di cessione, l’allegato con l’elenco dei crediti ceduti e l’avviso al debitore. L’opposizione rileva la mancanza di tali documenti; il giudice sospende la provvisoria esecuzione e chiede alla cessionaria di integrare la prova. Poiché la società non riesce a produrre gli allegati, il decreto viene revocato e la domanda respinta. Il debitore evita così di pagare un credito che potrebbe essere già estinto o non legittimamente ceduto.

Conclusione

La difesa contro un decreto ingiuntivo fondato su un credito incerto richiede attenzione, tempestività e competenza tecnica. Abbiamo visto che la legge impone requisiti stringenti per l’emissione dell’ingiunzione: il credito deve essere certo, liquido ed esigibile, e il ricorrente deve fornire prova scritta idonea . Quando l’importo è determinato unilateralmente, mancano i documenti fondamentali (contratto, estratti conto completi, piani di ammortamento), la titolarità del credito non è provata o l’esigibilità è subordinata a condizioni non avverate, il decreto ingiuntivo è vulnerabile. La giurisprudenza recente conferma che l’assenza di un piano di ammortamento aggiornato o di prova della corrispondenza tra l’importo erogato e quello richiesto può determinare la revoca dell’ingiunzione .

Agire con tempestività è fondamentale. Entro 40 giorni dalla notifica va proposta l’opposizione, contestando puntualmente i vizi e richiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione. È inoltre essenziale attivare la procedura di mediazione obbligatoria quando prevista, poiché il mancato esperimento comporta l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto .

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