Conciliazione bancaria: come funziona e quando conviene

Introduzione

La gestione dei rapporti con banche e intermediari finanziari è diventata sempre più complessa. Negli ultimi anni, in seguito alla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), al decreto ministeriale 150/2023 e alle modifiche del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il legislatore ha potenziato le forme di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e ha introdotto nuovi strumenti per i debitori sovra‑indebitati. Chi riceve un atto bancario o una cartella esattoriale spesso ignora la possibilità di ricorrere a forme di conciliazione obbligatoria o facoltativa prima di avviare una causa.

Questo articolo, aggiornato a novembre 2025, analizza in maniera dettagliata la conciliazione bancaria, illustrandone la procedura passo‑passo, i vantaggi e le strategie per il debitore. Saranno trattati anche gli strumenti alternativi (rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione), le novità normative e giurisprudenziali, con citazioni dalle fonti ufficiali e sentenze aggiornate.

Perché è importante conoscere la conciliazione bancaria

  • Condizione di procedibilità: per molte controversie bancarie e finanziarie la legge prevede l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di poter agire in giudizio. La mancata mediazione rende improcedibile la causa .
  • Risparmio di tempo e costi: la procedura di conciliazione (via mediatori o tramite l’Arbitro Bancario Finanziario – ABF) è più rapida e meno onerosa rispetto al contenzioso ordinario .
  • Mantenimento della relazione: raggiungere un accordo consente di conservare il rapporto con la banca, evitando segnalazioni in centrale rischi o procedimenti esecutivi.
  • Riduzione delle sanzioni fiscali: la conciliazione può essere utilizzata anche per definire agevolmente debiti tributari (es. rottamazioni o definizioni agevolate), evitando sanzioni e interessi.

Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team

L’articolo è redatto con il supporto professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo:

  • Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale;
  • È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021;
  • Si occupa quotidianamente di analizzare atti bancari e tributari, redigere ricorsi, ottenere sospensioni, condurre trattative con banche e Agenzia delle Entrate, predisporre piani di rientro e soluzioni giudiziali/stragiudiziali.

Il team dell’Avv. Monardo può aiutarti a:

  • Valutare la legittimità di contratti bancari, calcolare interessi usurari o anatocistici e predisporre ricorsi contro addebiti illegittimi;
  • Contestare cartelle esattoriali o avvisi di addebito tramite ricorsi al giudice competente o ricorrendo alle definizioni agevolate;
  • Sospendere procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) attraverso opposizioni, mediazioni e istanze al giudice;
  • Negoziare piani di rientro con le banche o con l’Agenzia delle Entrate, riducendo le rate e le sanzioni;
  • Attivare procedure di esdebitazione (piano del consumatore, liquidazione controllata) e ottenere la cancellazione definitiva dei debiti residui.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale della conciliazione bancaria

1.1 Obbligo di mediazione per contratti bancari e finanziari

L’istituto della mediazione obbligatoria in materia bancaria deriva dal d.lgs. 28/2010, art. 5. Tale norma stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a contratti bancari o finanziari deve, preliminarmente, esperire un tentativo di mediazione oppure ricorrere agli organismi ADR previsti dal Testo Unico Bancario (TUB). In mancanza, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda .

L’art. 5, così come modificato dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), prevede:

  • La mediazione è condizione di procedibilità per cause riguardanti contratti assicurativi, bancari e finanziari, oltre a locazioni, divisioni, successioni e altre materie ;
  • L’obbligo ricorre anche in caso di opposizione a decreti ingiuntivi (art. 5‑bis e 5‑ter), con tempi ridotti per avviare la mediazione ;
  • La condizione si considera soddisfatta se il primo incontro si conclude senza accordo; se la parte convocata non partecipa senza giustificato motivo, il giudice può desumerne argomenti di prova e condannarla al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato .

1.2 Art. 128‑bis TUB e Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Il Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993) all’art. 128‑bis afferma che banche e intermediari devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Le procedure, stabilite dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), devono assicurare imparzialità ed efficacia. La Banca d’Italia vigila sulla trasparenza e, quando riceve reclami, informa i clienti circa gli organismi ADR disponibili .

Il principale organismo previsto è l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), istituito nel 2009. La disciplina è contenuta nella delibera CICR del 29 luglio 2008, nelle disposizioni della Banca d’Italia e nel d.lgs. 130/2015 che ha recepito la direttiva europea 2013/11/UE sulla ADR .

Il ruolo dell’ABF è sintetizzato così:

  • È un sistema alternativo alla giustizia civile per controversie tra clienti e banche o intermediari su operazioni e servizi bancari ;
  • È indipendente, sostenuto dalla Banca d’Italia; i collegi decisori sono composti da rappresentanti della Banca d’Italia, delle associazioni di intermediari e dei consumatori ;
  • Non occorre l’assistenza di un avvocato e la procedura è principalmente documentale ;
  • Le decisioni non sono vincolanti ma, in caso di mancata esecuzione da parte della banca, l’inadempimento viene pubblicato sul sito dell’ABF ;
  • Per presentare ricorso è necessario aver previamente inviato un reclamo scritto alla banca .

1.3 Modifiche apportate dal d.m. 150/2023 e relative tariffe

Il decreto ministeriale 150/2023 ha introdotto un nuovo Regolamento per gli organismi di mediazione che ha ampliato le previsioni del d.m. 180/2010. Il decreto definisce i criteri di iscrizione nel registro degli organismi, l’elenco dei mediatori e l’entità delle indennità spettanti agli organismi . Tra le novità:

  • Adeguamento delle tariffe in base al valore della lite;
  • Incentivi per la conciliazione al primo incontro (riduzione delle indennità) e maggiorazioni per conciliazione successiva;
  • Obbligo di formazione e aggiornamento continuo per i mediatori.

1.4 Evoluzione giurisprudenziale: ABF e Cassazione (2024‑2025)

Oltre alla normativa, le decisioni recenti contribuiscono a delineare i contorni della conciliazione bancaria. Si segnalano:

  • ABF Milano, decisione n. 5189/2025 (furto di bancomat): il cliente chiedeva il rimborso di dieci pagamenti effettuati con la carta rubata. Il collegio ha riconosciuto che la banca aveva correttamente autenticato le operazioni (chip + PIN) ma ha ritenuto responsabile l’intermediario per le ultime quattro operazioni, evidenziando la mancata attivazione di un servizio di SMS-alert e la presenza di indici di frode previsti dal d.m. 112/2007 .
  • ABF Milano, decisione n. 5191/2025 (diligenza qualificata): una PMI aveva perso la “Nuova Sabatini” per un ritardo nello stipulare il leasing; il collegio ha rilevato che l’intermediario, pur essendo un operatore qualificato, non aveva informato adeguatamente il cliente sui termini. Pur riconoscendo una corresponsabilità della società, l’ABF ha condannato la banca a versare 30.000 € .
  • Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 17165/2025: la Corte ha ribadito che il piano di ammortamento “alla francese” non comporta anatocismo perché non genera interessi su interessi; semplicemente ritarda la restituzione del capitale, comportando il pagamento di maggiori interessi per effetto della rata costante .
  • Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 27460/2025: la Suprema Corte ha riaffermato il principio (già enunciato nella sentenza n. 425/2000 della Corte costituzionale) secondo cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti correnti stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000 è nulla; una clausola di anatocismo in un nuovo contratto può essere valida solo con espressa pattuizione del correntista .

1.5 Altre fonti normative utili

Per una trattazione completa occorre richiamare anche:

  • Art. 119 TUB: il cliente ha diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate negli ultimi dieci anni, entro 90 giorni dalla richiesta, pagando solo il costo di produzione . Questo diritto è spesso invocato nelle conciliazioni per accedere agli estratti conto.
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019): regola le procedure di sovraindebitamento e l’istituto dell’esdebitazione, estendendolo anche a consumatori e piccoli imprenditori. Le norme (artt. 278‑283 CCII) consentono al debitore meritevole di cancellare i debiti residui al termine di una liquidazione controllata; il correttivo d.lgs. 83/2022 e il terzo correttivo d.lgs. 136/2024 hanno introdotto il fresh start entro tre anni .
  • Rottamazione quater (legge 197/2022, art. 1, commi 231‑252): permette di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese esecutive, senza sanzioni e interessi . La legge 15/2025, di conversione del d.l. 202/2024, ha previsto la riammissione per chi era decaduto dalla rottamazione, presentando domanda entro il 30 aprile 2025 e pagando le rate mancanti entro luglio 2025 .

2. Procedura passo‑passo per la conciliazione bancaria

2.1 Ricezione dell’atto e valutazione preliminare

Quando il cliente riceve un atto di contestazione (addebito in conto, revoca di affidamento, segnalazione in centrale rischi) o un atto di riscossione (cartella esattoriale, intimazione di pagamento), è fondamentale agire tempestivamente.

  1. Raccolta della documentazione: occorre richiedere alla banca, ai sensi dell’art. 119 TUB, tutti gli estratti conto e i contratti degli ultimi 10 anni .
  2. Analisi dell’atto: con l’aiuto di un professionista, verificare la correttezza degli interessi, l’eventuale presenza di anatocismo o usura, la validità delle clausole di recesso e di modifiche unilaterali, la conformità alle norme sulla trasparenza (deliberazioni CICR, norme Banca d’Italia).
  3. Verifica della condizione di procedibilità: se la controversia riguarda un contratto bancario o finanziario, è necessario avviare la mediazione obbligatoria (presso un organismo accreditato) o ricorrere all’ABF. La scelta dipende dal tipo di pretesa:
  4. per richieste fino a 200.000 € e di natura non strettamente patrimoniale, l’ABF offre tempi rapidi (114 giorni medi nel 2024 );
  5. la mediazione consente un confronto diretto, la possibilità di accordi personalizzati e la sospensione dei termini di decadenza.
  6. Calcolo dei termini: l’atto può contenere scadenze tassative (es. 40 giorni per opporsi a un decreto ingiuntivo o 60 giorni per impugnare una cartella esattoriale). L’avvio della mediazione interrompe i termini prescrizionali e decadenziali .

2.2 Avvio della mediazione e ruolo degli organismi

  • Scelta dell’organismo: si può scegliere tra gli organismi di mediazione iscritti nel registro del Ministero della Giustizia o l’Organismo di conciliazione bancaria e finanziaria (Conciliatore BancarioFinanziario), associazione senza fini di lucro riconosciuta che fornisce servizi di mediazione e arbitrato .
  • Domanda di mediazione: si presenta una istanza indicando le parti, l’oggetto della controversia e allegando la documentazione rilevante. Le spese di avvio sono ridotte in caso di scelta dell’ABF o di mediazione telematica.
  • Nomina del mediatore: l’organismo designa un mediatore imparziale con competenze specifiche in materia bancaria. Secondo il d.m. 150/2023, i mediatori devono rispettare requisiti di professionalità e seguire corsi di aggiornamento .
  • Primo incontro: la legge impone la partecipazione personale delle parti (o dei loro rappresentanti con procura sostanziale). Se la parte chiamata non partecipa senza giustificato motivo, il giudice potrà sanzionarla e desumere argomenti di prova .
  • Svolgimento: nel primo incontro il mediatore chiarisce la procedura e verifica se sussistono margini per un accordo. Se le parti accettano di proseguire, si entra nel merito con ulteriori incontri. La mediazione può essere svolta da remoto.
  • Accordo: se le parti raggiungono un accordo, si redige un verbale di conciliazione che ha efficacia esecutiva (titolo esecutivo), salvo impugnazione per vizi di volontà.
  • Esito negativo: se l’accordo non viene raggiunto, viene redatto un verbale di mancato accordo. La parte potrà avviare o proseguire il giudizio, allegando il verbale per dimostrare l’adempimento della condizione di procedibilità.

2.3 Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario

  1. Presupposto: prima di ricorrere all’ABF, occorre presentare un reclamo scritto alla banca. Se la banca non risponde entro 60 giorni o la risposta non è soddisfacente, il cliente può presentare ricorso .
  2. Presentazione: il ricorso si presenta online tramite il portale abf. L’iscrizione al ricorso prevede il pagamento di un contributo (20 €) che viene restituito se il ricorso viene accolto.
  3. Esame documentale: il procedimento è scritto e la decisione si fonda sulla documentazione prodotta dalle parti. Non sono ammessi testimoni e di norma non è necessaria l’assistenza di un avvocato .
  4. Decisione: il collegio decide entro 180 giorni (tempo medio 114 giorni ). Le decisioni non sono vincolanti ma, se la banca non le esegue, l’inadempimento viene pubblicato sul sito dell’ABF e può incidere sulla reputazione dell’istituto.
  5. Esecuzione e impugnazione: se la banca esegue la decisione, la controversia si chiude. In caso contrario, il ricorrente può comunque agire in giudizio. È possibile richiedere la sospensione dei pagamenti contestati in attesa della decisione del collegio.

2.4 Termini e scadenze

ProceduraTermine per la domandaDurata mediaEffetti sui termini legali
Mediazione obbligatoria (art. 5 d.lgs. 28/2010)va avviata prima di depositare l’atto di citazione; in caso di opposizione a decreto ingiuntivo o pignoramento, entro 15 giorni dalla pronunciaprimo incontro entro 30 giorni dalla domanda; mediazione entro 3 mesi (prorogabile)sospende i termini di decadenza e prescrizione per tutta la durata della procedura
Ricorso ABFpresentazione entro 12 mesi dalla risposta al reclamo o entro 60 giorni dalla scadenza del termine per risponderedecisione entro 180 giorni (114 giorni medi nel 2024 )non sospende i termini processuali ma consente di richiedere misure cautelari
Rottamazione Quaterdichiarazione di adesione presentata entro il 30 giugno 2023 ; per chi è decaduto, domanda di riammissione entro 30 aprile 2025pagamento rateizzato fino a 18 rate; riammissione fino a 10 ratesospende le azioni esecutive per i carichi inclusi nella definizione
Esdebitazione (CCII)domanda al termine della liquidazione o immediatamente per i debitori incapientidecisione del giudice entro pochi mesi dalla domandaestingue definitivamente i debiti residui e impedisce future azioni esecutive

3. Difese e strategie legali nella conciliazione bancaria

3.1 Verifica di anatocismo, usura e illegittimità delle clausole

Anatocismo – La capitalizzazione degli interessi debitori è legittima solo se il contratto prevede pari periodicità tra interessi debitori e creditori e se il cliente esprime un consenso esplicito. La Cassazione ha ribadito che per i contratti anteriori al 9 febbraio 2000 (delibera CICR) la clausola deve essere espressa e non può essere applicata automaticamente . In assenza di pattuizione valida, la banca deve restituire gli interessi non dovuti.

Usura – Va verificato se il tasso effettivo globale (TEG) supera il tasso soglia calcolato trimestralmente dal Ministero dell’Economia. La Cassazione (ord. n. 14575/2025) ha precisato che per calcolare il TAEG occorre includere anche le polizze assicurative obbligatorie; se il tasso supera la soglia, sono dovuti solo gli interessi legali.

Commissioni e costi occulti – Va controllata la presenza di commissioni di massimo scoperto, spese di incasso rata, penali di estinzione anticipata e altre voci spesso dichiarate invalide dall’ABF.

3.2 Nullità e inefficacia di ipoteche, fideiussioni e contratti collegati

  • Clausole omnibus e fideiussioni ABI: molte fideiussioni bancarie redatte su schema ABI sono state dichiarate nulle dall’Antitrust e dalla Cassazione perché contenevano clausole contrarie alla concorrenza. In sede di conciliazione si può chiedere l’annullamento della garanzia.
  • Ipoteca esagerata: se l’importo garantito è sproporzionato rispetto al credito, la costituzione dell’ipoteca può essere impugnata per nullità parziale.
  • Finanziamenti e leasing agevolati: nel caso della “Nuova Sabatini”, l’ABF ha affermato che la banca deve osservare una diligenza qualificata informando la PMI sui termini per stipulare il contratto . La mancata diligenza può comportare responsabilità patrimoniale della banca.

3.3 Eccezioni procedurali e sospensione delle azioni esecutive

Durante la mediazione o il ricorso all’ABF è possibile:

  • Richiedere al giudice la sospensione della procedura esecutiva (es. pignoramento) dimostrando la fondatezza della contestazione e l’avvio della conciliazione;
  • Sollevare eccezioni di improcedibilità nel processo se la banca non ha esperito la mediazione obbligatoria prima di agire in giudizio;
  • Contestare la mancata applicazione della normativa di trasparenza (art. 117 TUB, normative Banca d’Italia) e chiedere la nullità delle clausole.

3.4 Negoziazione assistita e transazioni stragiudiziali

Oltre alla mediazione obbligatoria, il d.l. 132/2014 ha introdotto la negoziazione assistita, procedura nella quale le parti, assistite dai propri avvocati, cercano un accordo scritto che evita il giudizio. È un’alternativa per controversie di modesta entità o quando le parti desiderano un accordo riservato.

Il team dell’Avv. Monardo utilizza la negoziazione assistita per:

  • Proporre piani di rientro graduali con riduzione dei tassi e delle sanzioni;
  • Ottenere la cancellazione di segnalazioni in centrale rischi;
  • Concordare la restituzione degli interessi anatocistici o usurari;
  • Evitare l’iscrizione di ipoteche e fermi amministrativi.

3.5 Procedure speciali: sovraindebitamento e esdebitazione

Quando il debitore non può far fronte ai debiti, l’ordinamento offre strumenti per ripartire.

3.5.1 Piano del consumatore

Destinato a consumatori o professionisti che hanno debiti verso banche e fisco ma non possiedono un’attività imprenditoriale rilevante. Il piano è proposto tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e deve essere omologato dal tribunale. Con il piano si possono:

  • Proporre ai creditori un pagamento parziale dei debiti in un periodo massimo di 5 anni;
  • Bloccare azioni esecutive e ipoteche;
  • Ottenere l’esdebitazione per la parte residua al termine del piano.

3.5.2 Concordato minore

Rivolto a imprenditori sotto soglia (ditte individuali, start‑up). È simile al piano del consumatore ma prevede la nomina di un commissario giudiziale e la partecipazione dei creditori all’approvazione.

3.5.3 Liquidazione controllata

In assenza di patrimonio sufficiente o quando il piano non è praticabile, il debitore può accedere alla liquidazione controllata: tutti i beni vengono liquidati sotto il controllo del giudice e, al termine, il debitore può chiedere l’esdebitazione .

3.5.4 Esdebitazione del debitore incapiente

Il d.lgs. 14/2019 consente ai debitori incapienti (privi di patrimonio o reddito) di ottenere l’esdebitazione senza alcun pagamento immediato. La domanda può essere presentata subito dopo la chiusura della liquidazione .

Il d.lgs. 83/2022 e il d.lgs. 136/2024 hanno chiarito che l’esdebitazione deve avvenire entro tre anni dall’apertura della liquidazione e hanno eliminato il requisito del pagamento parziale per ottenere il beneficio .

3.6 Errori comuni da evitare

  1. Ignorare la mediazione obbligatoria: molti debitori presentano ricorsi senza aver avviato la mediazione, con conseguente improcedibilità.
  2. Sottovalutare i tempi: non rispettare i termini per avviare la procedura di conciliazione, presentare il reclamo o aderire alla rottamazione può comportare la decadenza dal diritto.
  3. Non documentare le proprie ragioni: l’ABF decide solo sulla base dei documenti; non allegare contratti, estratti conto e corrispondenza riduce le possibilità di vittoria.
  4. Accettare proposte senza calcoli: spesso le banche propongono transazioni standard; è necessario verificare la legittimità degli interessi e delle clausole prima di accettare.
  5. Non valutare altre procedure: alcuni debitori ignorano la possibilità di accedere a piani del consumatore o alla esdebitazione, perdendo l’opportunità di liberarsi definitivamente dai debiti.

4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate

4.1 Rottamazione quater e definizione agevolata dei ruoli

La Legge di bilancio 2023 (l. 197/2022) ha introdotto la “rottamazione quater”, una definizione agevolata per i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. La norma permette di estinguere i carichi pagando solo l’importo a titolo di capitale e le spese esecutive, senza interessi e sanzioni . Il piano di pagamento può essere in unica soluzione o in 18 rate.

La legge 15/2025 (conversione del d.l. 202/2024) ha riaperto i termini per chi è decaduto dalla rottamazione per mancato pagamento. Chi intende rientrare deve presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e può pagare in un massimo di dieci rate fino a novembre 2027 .

4.2 Stralcio dei debiti fino a 1.000 €

La stessa legge di bilancio ha previsto l’annullamento automatico dei debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 € . Lo stralcio vale per le sanzioni e gli interessi; per gli enti locali spetta all’ente decidere se applicarlo anche al capitale .

4.3 Definizione delle liti fiscali pendenti e conciliazione giudiziale

Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno introdotto varie misure di definizione delle liti fiscali (anni 2018, 2022). I contribuenti possono chiudere i contenziosi pendenti pagando una percentuale del valore in base al grado di giudizio e all’esito favorevole nelle precedenti decisioni. L’adesione estingue la lite e le sanzioni.

In caso di impugnazione di un avviso o cartella, è possibile concludere una conciliazione giudiziale davanti alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria), ottenendo la riduzione delle sanzioni a un terzo.

4.4 Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII

Le imprese possono accedere all’accordo di ristrutturazione con i creditori (art. 57 CCII). È un accordo assistito dall’OCC che consente di risanare l’attività e, se necessario, prevede un esperto negoziatore (d.l. 118/2021). L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può assistere l’imprenditore nel negoziare con le banche un piano di rientro sostenibile.

5. Tabelle riepilogative

5.1 Principali fonti normative sulla conciliazione bancaria

NormaOggettoRilevanza
d.lgs. 28/2010, art. 5Introduce la mediazione obbligatoria per controversie in materia bancaria e finanziariaCondizione di procedibilità per l’azione giudiziaria; la mediazione può essere sostituita dal ricorso agli organismi ADR previsti dal TUB
TUB, art. 128‑bisObbliga gli intermediari ad aderire a sistemi ADR; definisce il ruolo del CICR e della Banca d’ItaliaBase normativa per l’istituzione dell’ABF e altri organismi di conciliazione
Delibera CICR 275/2008 e d.lgs. 130/2015Stabilisce i criteri per l’ABF e recepisce la direttiva europea 2013/11/UERegolamentano la procedura ABF, la composizione dei collegi e i limiti di competenza
d.m. 150/2023Nuovo regolamento per gli organismi di mediazioneDefinisce il registro, l’elenco dei mediatori e le nuove tariffe
d.lgs. 14/2019 (CCII) e correttivi 83/2022, 136/2024Regolano la crisi d’impresa e l’esdebitazioneConsentono al debitore meritevole di cancellare i debiti residui; introducono il “fresh start”
Legge 197/2022 (rottamazione quater)Definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossioneConsente di pagare solo il capitale e le spese esecutive; può essere rateizzata
Legge 15/2025Riammissione alla rottamazione per i decadutiPermette di recuperare il beneficio perduto entro aprile 2025, con rate fino al 2027

5.2 Sentenze recenti rilevanti

DecisioneAutoritàPrincipio espressoCitazione
ABF Milano, n. 5189/2025Arbitro Bancario FinanziarioIn caso di furto del bancomat con utilizzo del PIN, l’intermediario può essere ritenuto responsabile se non attiva sistemi di allerta (SMS) e sono presenti indici di frodeABF Milano, 28 maggio 2025
ABF Milano, n. 5191/2025Arbitro Bancario FinanziarioLa banca deve osservare una diligenza qualificata nel supportare le PMI che accedono a finanziamenti agevolati; la revoca del contributo per ritardo può essere imputata alla bancaABF Milano, 28 maggio 2025
Cass. Civ., n. 17165/2025Corte di CassazioneIl piano di ammortamento “alla francese” non determina anatocismo poiché non vi è capitalizzazione di interessi; si verifica solo un maggior importo di interessi per effetto della rata costanteCass. civ., Sez. I, 25 giugno 2025
Cass. Civ., n. 27460/2025Corte di CassazioneNei contratti stipulati prima del 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche sono nulle; una nuova clausola di capitalizzazione deve essere approvata espressamente dal clienteCass. civ., Sez. I, 14 ottobre 2025
Cass. Civ., SS.UU., n. 15130/2024Sezioni UniteIl piano di ammortamento “alla francese” non integra un’ipotesi di anatocismo; i successivi provvedimenti del 2025 richiamano questo principioCass. civ., SS.UU., 2024

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Quando è obbligatoria la mediazione in materia bancaria?
    È obbligatoria per cause relative a contratti bancari, finanziari o assicurativi, per divisioni, successioni, locazioni e altre materie. La mancata mediazione rende improcedibile la causa .
  2. Posso scegliere l’ABF al posto della mediazione?
    Sì. L’art. 5 del d.lgs. 28/2010 prevede che la condizione di procedibilità sia soddisfatta anche tramite l’ABF. Tuttavia, se la controversia eccede 200.000 € o richiede una valutazione istruttoria complessa, la mediazione può essere più adeguata.
  3. Quanto costa ricorrere all’ABF?
    Il contributo per il ricorso è di 20 €. Se il ricorso viene accolto, l’importo viene restituito .
  4. È necessario un avvocato per la mediazione o per l’ABF?
    In mediazione le parti possono partecipare personalmente, ma è consigliabile farsi assistere da un legale; nel ricorso ABF non è obbligatorio l’avvocato .
  5. Cosa succede se la banca non partecipa alla mediazione?
    Il giudice può desumere argomenti di prova a sfavore della banca e condannarla al pagamento di una somma pari al contributo unificato .
  6. Se la mediazione fallisce, posso andare in giudizio?
    Sì. Occorre allegare il verbale di mancato accordo. Il giudice terrà conto della condotta delle parti in mediazione.
  7. L’accordo di mediazione ha efficacia esecutiva?
    Sì. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo e può essere trascritto per procedere a pignoramenti o ipoteche in caso di inadempimento.
  8. Posso ottenere il blocco del pignoramento durante la conciliazione?
    Presentando ricorso in via cautelare, è possibile chiedere la sospensione della procedura esecutiva, dimostrando l’avvenuto avvio della mediazione e la fondatezza della contestazione.
  9. Cosa succede se la banca non esegue la decisione dell’ABF?
    L’inadempimento viene pubblicato sul sito dell’ABF . Il cliente può comunque agire in giudizio per far valere i propri diritti.
  10. L’ABF può stabilire rimborsi superiori a 200.000 €?
    No. Il valore massimo della controversia per l’ABF è di 200.000 €. Per importi superiori occorre avvalersi della mediazione o dell’azione giudiziale.
  11. Quali controversie non sono ammesse all’ABF?
    Non sono ammesse le controversie in cui il cliente non agisce in qualità di consumatore o micro‑impresa, né quelle relative alla concessione del credito (es. diniego di mutuo) se non connesse a comportamenti scorretti.
  12. Posso rateizzare i debiti emersi in mediazione?
    Sì. È possibile concordare piani di rientro personalizzati. L’accordo può prevedere rate fisse o variabili, sospensione degli interessi e rinuncia alle spese legali.
  13. In cosa consiste la negoziazione assistita?
    È un accordo tra le parti, assistite dai rispettivi avvocati, per definire una controversia. Non è obbligatoria ma può essere una soluzione rapida e riservata, con costi contenuti.
  14. Cos’è la “rottamazione quater” e chi può aderire?
    È una definizione agevolata che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2022 pagando solo il capitale e le spese, senza sanzioni e interessi . Possono aderirvi persone fisiche, imprese e professionisti.
  15. Sono decaduto dalla rottamazione quater. Posso rientrare?
    Sì. La legge 15/2025 prevede la riammissione per chi, al 31 dicembre 2024, è decaduto dal piano. Occorre presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e scegliere fino a 10 rate .
  16. Cos’è l’esdebitazione e quando si può chiedere?
    È il beneficio che consente al debitore meritevole di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo aver concluso una procedura di liquidazione. Secondo il CCII, può essere chiesta al termine della procedura o immediatamente per i debitori incapienti .
  17. Quali debiti non possono essere esdebitati?
    Sono esclusi debiti per mantenimento familiare, risarcimento da fatto illecito, sanzioni penali e amministrative .
  18. Cosa si intende per “diligenza qualificata” della banca?
    È il livello di cura che la banca deve osservare nella gestione dei rapporti con la clientela, soprattutto quando offre prodotti complessi o finanziamenti agevolati. La mancanza di informazioni chiare o il ritardo nella stipula di contratti può determinare responsabilità, come accaduto nella decisione ABF 5191/2025 .
  19. Come posso verificare se la banca ha applicato l’anatocismo illegittimo?
    Occorre analizzare i contratti e gli estratti conto: se la capitalizzazione degli interessi non è stata pattuita espressamente o non rispetta la pari periodicità, può essere contestata .
  20. Il ricorso all’ABF sospende il pagamento delle rate del mutuo?
    No, ma è possibile chiedere alla banca una sospensione volontaria o al giudice una sospensione cautelare, soprattutto se si dimostra l’illegittimità degli addebiti.

7. Simulazioni pratiche e casi numerici

7.1 Contestazione di interessi anatocistici su un conto corrente

Scenario: il sig. Rossi scopre che, dal 2010, la sua banca ha addebitato trimestralmente interessi su interessi sul suo conto corrente. Dopo aver ottenuto gli estratti conto (art. 119 TUB), calcola che sono stati applicati 5.000 € di interessi composti.

Procedura:

  1. Reclamo alla banca allegando il calcolo degli interessi e chiedendo la restituzione;
  2. In assenza di risposta, ricorso all’ABF: il sig. Rossi richiede la restituzione dei 5.000 € più interessi legali;
  3. L’ABF, applicando la giurisprudenza Cassazione 2025, dichiara nulla la clausola di anatocismo e condanna la banca a restituire gli interessi ;
  4. La banca esegue la decisione e la controversia si chiude.

Risultato: il cliente ottiene la restituzione integrale e il conto corrente viene riportato alle condizioni originarie senza interessi composti.

7.2 Recupero di somme per pagamenti fraudolenti con carta rubata

Scenario: la sig.ra Bianchi subisce il furto del bancomat; nelle ore successive vengono effettuati dieci pagamenti per un totale di 1.200 €. La banca rifiuta il rimborso, sostenendo che tutte le operazioni erano state autorizzate tramite PIN.

Procedura:

  1. La sig.ra Bianchi presenta reclamo alla banca e poi ricorso all’ABF;
  2. Durante l’istruttoria, la banca dimostra la corretta autenticazione, ma la sig.ra Bianchi prova che non era attivo il servizio di SMS‑alert e che le operazioni erano concentrate in poco tempo;
  3. L’ABF, seguendo la decisione n. 5189/2025, ritiene la banca responsabile per alcune operazioni e la condanna a rimborsare 500 € ;
  4. La banca versa quanto dovuto e adotta sistemi di allerta per prevenire ulteriori frodi.

Risultato: rimborso parziale ma significativo e miglioramento dei sistemi di sicurezza.

7.3 Salvaguardia del contributo “Nuova Sabatini” per una PMI

Scenario: una società di ingegneria ottiene un finanziamento agevolato “Nuova Sabatini” ma stipula il contratto di leasing oltre i termini previsti, perdendo l’agevolazione di 50.000 €.

Procedura:

  1. La società presenta ricorso all’ABF;
  2. Il collegio accerta che l’intermediario non aveva informato la società sui termini di stipula e decide che la banca ha violato la diligenza qualificata ;
  3. L’ABF condanna la banca a risarcire la società con 30.000 €.

Risultato: recupero di parte dell’agevolazione e riconoscimento della responsabilità della banca.

7.4 Esdebitazione del debitore incapiente

Scenario: il sig. Verdi, artigiano in pensione, è sovra‑indebitato e non possiede beni significativi. Dopo la liquidazione controllata dei suoi beni residui (4.000 €), rimane un debito di 90.000 €.

Procedura:

  1. L’Avv. Monardo presenta istanza di esdebitazione al tribunale, evidenziando la buona fede e l’assenza di reati;
  2. In base al CCII e al d.lgs. 83/2022, il tribunale concede l’esdebitazione entro tre anni dalla chiusura della liquidazione ;
  3. Tutti i debiti concorsuali vengono cancellati.

Risultato: il sig. Verdi riparte senza più debiti, con la possibilità di dedicarsi alla sua attività senza pressioni dei creditori.

8. Conclusione

La conciliazione bancaria rappresenta, oggi più che mai, uno strumento imprescindibile per debitori e contribuenti. La normativa vigente, arricchita dalla riforma Cartabia e dalle successive modifiche, impone la mediazione come condizione di procedibilità in molte materie e valorizza organismi specializzati come l’Arbitro Bancario Finanziario. Le decisioni recenti – come quelle sull’anatocismo e sulla diligenza qualificata – dimostrano che rivolgersi agli organismi ADR può portare a risultati concreti: rimborsi di somme indebitamente addebitate, annullamento di contratti illegittimi, recupero di contributi agevolati.

Parallelamente, gli strumenti di definizione agevolata (rottamazione quater e stralcio dei debiti), le procedure di sovraindebitamento e l’esdebitazione permettono di gestire e, talvolta, cancellare debiti fiscali e bancari con tempi e costi contenuti.

Perché agire subito

  • Evitare la decadenza: i termini per aderire alla rottamazione o per avviare la mediazione sono perentori .
  • Bloccare azioni esecutive: avviare tempestivamente la conciliazione permette di sospendere pignoramenti e ipoteche.
  • Ottenere vantaggi economici: la conciliazione consente di ridurre interessi e sanzioni, recuperare somme non dovute e negoziare rate più sostenibili.

Il valore dell’assistenza professionale

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  • Predisporre ricorsi al giudice o all’ABF e assisterti in mediazione;
  • Trattare con le banche per ottenere la sospensione dei pagamenti e la riduzione delle somme dovute;
  • Gestire le procedure di sovraindebitamento e ottenere l’esdebitazione.

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