Introduzione
Il pignoramento del conto corrente è un tema di grande importanza per qualsiasi debitore: significa che un creditore (spesso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) può sottrarre dal tuo conto le somme necessarie a saldare un debito. Affrontare questo problema rapidamente è cruciale, perché ignorare la comunicazione può portare alla sottrazione anche dei nuovi soldi che entreranno nel conto. In questo articolo spiegheremo in modo chiaro perché la questione è tanto delicata – ad esempio i rischi di perdere risparmi e redditi – e presenteremo subito le principali soluzioni legali disponibili, dalle difese processuali alle procedure agevolate, fino ai piani di rientro o alla composizione della crisi da sovraindebitamento.
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Il nostro staff offre assistenza completa: dall’analisi dell’atto di pignoramento e dei debiti intimati, alla predisposizione di ricorsi e opposizioni, fino alla negoziazione di piani di rientro, sospensioni e definizioni stragiudiziali. Possiamo valutare l’ipotesi di rateizzare il debito, presentare istanze di sospensione urgenti oppure concordare soluzioni giudiziali e stragiudiziali con i creditori.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Norme generali sul pignoramento presso terzi: In base al Codice di Procedura Civile (CPC), l’espropriazione presso terzi – come il conto corrente bancario – segue regole precise. In particolare, l’articolo 545 c.p.c. stabilisce che da stipendi, salari e pensioni si può pignorare solo fino a un quinto (per tributi e crediti) . Nel dettaglio, le somme accreditate su conto corrente a titolo di stipendio o pensione possono essere aggredite in misura eccedente il triplo dell’assegno sociale se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento, mentre se l’accredito è avvenuto nello stesso giorno o dopo, si applica il limite del quinto previsto dal comma terzo (1/5) . In ogni caso, è previsto un plafond minimo indivisibile (il trattamento minimo, ex art.38 legge 335/1995) che non può essere toccato .
Pignoramento «ordinario» vs «speciale»: Il pignoramento può essere ordinario (eseguito su ordine del giudice dopo un precetto) oppure speciale. Quest’ultimo include il pignoramento dei redditi da lavoro (ex art. 545 c.p.c.) e, soprattutto, il pignoramento esattoriale presso terzi disciplinato dal D.P.R. 602/1973, articolo 72-bis . In caso di debiti fiscali e contributivi, l’Agente della Riscossione può notificare direttamente al terzo (ad es. alla banca) un ordine di pagamento per somme dovute dal debitore, senza passare subito dalla citazione giudiziale .
L’art. 72‑bis DPR 602/1973 prevede espressamente che – fatte salve alcune eccezioni – l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi possa contenere l’ordine alla banca di pagare direttamente all’Erario, fino a concorrenza del credito per cui si procede. Viene previsto un termine di sessanta giorni dalla notifica per somme già maturate al momento della notifica, e pagamenti alle rispettive scadenze per quelle future . Il riferimento al comma 4, 5, 6 dell’art. 545 c.p.c. significa che le disposizioni sui limiti massimi di pignorabilità (stipendi, pensioni, ecc.) restano applicabili nei casi previsti .
Da ultimo, l’art. 72-ter del DPR 602/1973 introduce specifici limiti per i pignoramenti esattoriali sugli stipendi e pensioni accreditati su conto. Esso stabilisce percentuali di trattenuta ridotte: 1/10 del reddito fino a 2.500 €, 1/7 fino a 5.000 €, e 1/5 oltre tale soglia . Inoltre, il comma 2‑bis dispone che l’ultimo stipendio o pensione accreditati non siano pignorabili . In pratica, gli esecutori tributari non possono portare via l’intero importo di uno stipendio: i limiti di cui all’art. 545 c.p.c. si combinano con quelli di 72-ter per bilanciare le esigenze del creditore erariale e la tutela del reddito da lavoro o pensione.
Principi di diritto consolidati: La Corte di Cassazione ha chiarito che il pignoramento speciale ai sensi dell’art. 72-bis si svolge in forma «semplificata» ma resta un espropriazione forzata vera e propria. In altre parole, l’ordine di pagamento diretto al terzo (la banca) ha valore di atto esecutivo, che vincola il creditore e il terzo come se fosse un pignoramento ordinario. Se la banca non obbedisce entro i termini (60 giorni/scadenze), è prevista la successiva procedura con precetto e opposizioni ordinarie . La giurisprudenza ha confermato che il vincolo di custodia ai sensi dell’art. 546 c.p.c. (che impedisce al terzo di svincolare somme dal conto) resta operante per tutta la durata del pignoramento esattoriale. In particolare, secondo la Cassazione (sent. 28520/2025) il vincolo permane fino alla dichiarazione di quantità del terzo e, di conseguenza, anche tutti i crediti che affluiscono sul conto entro i 60 giorni successivi alla notifica sono soggetti a vincolo e possono essere prelevati dall’agente esattoriale . Questo conferma che, nei fatti, anche le somme accreditate dopo la notifica – purché nel termine legale – possono essere recuperate. In ogni caso, non può essere pignorata la quota minima garantita delle pensioni (trattamento minimo) a seguito di pronunce della Corte Costituzionale (ord. n. 393/2008).
Riferimenti normativi e giurisprudenziali: In sintesi, le principali fonti applicabili sono il Codice di Procedura Civile (artt. 543 ss., 545, 546, 611 e segg.), il Testo Unico di riscossione (D.P.R. 602/1973, artt. 72, 72-bis, 72-ter), il Codice Civile (artt. 1911, 2914 c.c. – effetto di inibizione dell’ordine di pagamento – e art. 2060 c.c. – compensazione), nonché varie leggi sulle agevolazioni fiscali (ad es. L. 197/2022 sul “condono-ter” cartelle, L. 50/2017 su definizione delle liti fiscali, D.Lgs. 147/2017 su ristrutturazione debiti). Le sentenze più aggiornate (Cass. civ. n. 28520/2025, Cass. nn. 26830/2017, 21258/2016, 25170/2018) ribadiscono i principi di tutela del debitore nell’esecuzione fiscale, la necessità di rispettare i limiti di pignorabilità e i termini processuali.
Procedura passo-passo dopo il pignoramento
- Notifica del pignoramento: L’agente della riscossione notifica al terzo (ad esempio la banca) l’ordine di pagamento diretto ai sensi dell’art. 72-bis DPR 602/1973 . Parallelamente viene notificata al contribuente la “comunicazione di pretesa” o la cartella esattoriale che costituisce il titolo esecutivo. È essenziale leggere attentamente l’atto ricevuto: verifica che indichi il debito esatto, la competenza del concessionario (Equitalia/Agenzia Entrate-Riscossione) e segua i requisiti formali.
- Blocco del conto (vincolo di custodia): Da quel momento, scatta il vincolo di custodia di cui all’art. 546 c.p.c.: la banca “congela” virtualmente il credito del debitore verso di essa, ovvero il denaro nel conto. Non può erogare liberamente quelle somme finché è pendente il pignoramento . Se il conto è cointestato, in mancanza di specifica disposizione, si presume che metà delle somme appartenga al cointestatario terzo; in ogni caso il cointestatario può chiedere di separare la propria quota.
- Spese iniziali e azioni preliminari: Di norma l’ufficio di riscossione (o il concessionario) può eseguire subito l’azione esattoriale dopo 30 giorni dalla notifica (art. 50, D.Lgs. 546/92). Se non vi sono irregolarità formali, inizia la fase esecutiva: nei primi 60 giorni l’azione avviene in forma “stragiudiziale” (pagamento spontaneo del terzo) . In questo lasso di tempo, l’Agenzia attende che la banca versare le somme dovute (ciò che era disponibile al momento della notifica e i nuovi accrediti entro 60 giorni).
- Pagamento da parte del terzo: Se il conto del debitore è attivo e contiene somme maturate entro la notifica, la banca dovrà versare subito all’agente riscossore l’importo pignorato, fino a coprire il debito. Se invece l’esecutato non aveva liquidità immediata (conto a saldo zero o negativo), la banca comunicherà all’agente il saldo esigibile (eventuali accrediti futuri entro 60 gg). Le somme che giungeranno entro i 60 giorni successivi – come ad esempio stipendi, fatture incassate, interessi bancari – sono soggette al vincolo di custodia e potranno essere versate automaticamente al creditore fiscale .
- Scadenze e adempimenti del terzo: Entro 60 giorni dalla notifica il terzo è tenuto a pagare (per le somme già maturate al giorno della notifica) o quantomeno a dichiarare il proprio credito . Se il terzo non obbedisce (ossia non versa la somma ordinata entro il termine), il concessionario dell’Agenzia provvede a citare in giudizio il terzo (banca) e il debitore in tribunale, per procedere al pignoramento ordinario (ex art. 72, comma 2, D.P.R. 602/73) con opposizioni (art. 617 e segg. c.p.c.). In pratica, il procedimento diventa un normale giudizio esecutivo (compaiono atto di pignoramento, citazione, udienza di comparizione di terzi, ecc.).
- Diritti del debitore: Dal momento della notifica, il debitore ha diritto di sapere esattamente quali somme sono state oggetto di pignoramento. In particolare, l’agente riscossore deve fornire su richiesta del debitore informazioni sulla quantificazione del credito espropriato. Il debitore può altresì chiedere al giudice di sequestrare somme non ancora versate (es. stipendi maturati entro i 60 giorni) e far applicare i limiti di legge (come l’esenzione del trattamento minimo di pensione) .
- Tempi di opposizione e termine per pagare: Il debitore può promuovere subito azioni difensive, senza dover attendere gli atti successivi. Ad esempio, nel caso di pignoramento di beni mobili o immobili il debitore può depositare un’istanza di sospensione presso il giudice dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.), ma nel pignoramento di crediti (come il conto corrente) l’azione più comune è l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.: va proposta entro 40 giorni dalla conoscenza dell’atto (modalità: scrittura privata o atto con raccomandata) e consente di contestare formalmente la legittimità del pignoramento o del titolo esecutivo. Per i debiti tributari esiste anche l’opposizione nel rito tributario (all’autorità giudiziaria tributaria), nel qual caso i termini variano a seconda delle circostanze (generalmente entro 60 giorni dall’iscrizione a ruolo o dalla notifica della cartella).
- Pignoramento presso terzi di debiti diversi (tributari vs. civili): È importante sottolineare la differenza tra un pignoramento tributario (AdE-Riscossione) e un pignoramento ordinario avviato da un privato creditore tramite decreto ingiuntivo o sentenza civile. Nel primo caso si applicano le norme semplificate del DPR 602/73 (v. art. 72-bis sopra), mentre nel secondo caso si applica l’art. 543 ss. c.p.c. tradizionale. Ad esempio, se il debito è derivante da una sentenza di Cassazione per un credito commerciale, il pignoramento presso terzi verrà eseguito seguendo la procedura ordinaria (citazione del terzo e udienza), con i limiti del quinto sui salari e i tempi previsti dagli articoli del CPC. Di conseguenza, se il pignoramento è ordinario e non tributarlo, valgono comunque i limiti di legge indicati dal codice civile/procedura civile (e non è possibile ad esempio aggredire somme oltre un quinto se si tratta di retribuzioni).
- Effetti sulla banca e sulla centrale rischi: Dopo il pignoramento la banca è tenuta a comunicare alla Centrale dei Rischi eventuali situazioni di debito di cui era venuta a conoscenza. Questo può causare problemi se, ad esempio, il conto è finito in sofferenza perché la banca ha pagato troppo sulla pignorata. L’Avv. Monardo può assisterti anche nel contenzioso bancario/creditizio successivo, per far valere eventuali danni patrimoniali e reputazionali causati da errori nella gestione del pignoramento.
Difese e strategie legali
Contestare formalmente il pignoramento: Il primo rimedio è verificare la regolarità formale dell’atto di pignoramento. Deve indicare con precisione il titolo esecutivo (numero cartella o sentenza), il debitore e il terzo, oltre alle somme richieste. Difetti nella notifica, omissioni o errori (ad es. l’indicazione sbagliata dell’importo dovuto o del termine di pagamento) possono rendere nulla la procedura. In tali casi il debitore può proporre un’opposizione all’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione o al tribunale, chiedendo l’invalidazione del pignoramento.
Opposizioni e ricorsi: A seconda della natura dell’atto che ha generato il debito, il debitore ha accesso a varie forme di impugnazione: – Opposizione all’esecuzione (art. 615 e segg. c.p.c.): proposta presso il Tribunale ordinario, consente di contestare l’esistenza o l’entità del credito.
– Opposizione del terzo (art. 617 c.p.c.): se sei contitolare del conto o tieni conto di terzi, puoi opporre l’invalidità del pignoramento entro 20 giorni da quando ne sei venuto a conoscenza.
– Ricorso per decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.): per ridurre o far dichiarare inefficace il pignoramento nelle parti illegittime (ad es. oltre un quinto di stipendio).
– Impugnazione del ruolo e della cartella: se ritieni che il debito sia infondato o viziato (ad esempio per mancata impugnazione preventiva di una cartella con ricorso tributario, o per prescrizione), puoi produrre reclamo o ricorso in sede tributaria entro i termini, chiedendo di sospendere o annullare il ruolo. Ciò avrebbe l’effetto di inibire l’esecuzione coattiva.
Richiesta di sospensione cautelare: Se sussistono gravi ragioni di urgenza, il debitore può chiedere la sospensione del pignoramento al giudice dell’esecuzione (Tribunale), presentando idonea istanza motivata (ad es. nei casi di patologie gravi, rischi di sfratto imminente, ecc.). La sospensione può essere concessa anche nel procedimento tributario, su istanza al giudice tributario competente per territorio, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/92.
Ricorso in Cassazione: Per fatti gravi di illegittimità commessi nel processo di legittimità (ad esempio violazione di legge nel pignoramento), è possibile proporre ricorso per cassazione in sede civile o tributaria. Tuttavia, questa è un’opzione che viene normalmente utilizzata soltanto in fase avanzata del contenzioso, dopo aver esaurito tutti i gradi di giudizio. Lo Studio Monardo dispone di esperienza cassazionista in ambito tributario e di esecuzione forzata.
Strategie difensive pratiche:
– Accordi transattivi: Anche dopo l’avvio dell’esecuzione, si può tentare una soluzione negoziata con l’Agente della Riscossione. Ad esempio, l’ufficio può accettare il pagamento rateale del debito o riduzioni del debito in cambio della definizione agevolata (rottamazione). Spesso basta dimostrare la concreta impossibilità di pagare subito per ottenere piani dilazionati con rateazioni o sconti sugli interessi.
– Utilizzo di procedure concorsuali: Se il debitore è un’azienda in crisi, può considerare il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione (D.Lgs. 14/2019), che sospendono i pignoramenti e bloccano le azioni esecutive in corso durante la trattativa con i creditori. Tali strumenti comportano la rimodulazione del debito e – a volte – uno stralcio concordato.
– Tutela patrimoniale: In alcuni casi è possibile proteggere almeno parte del patrimonio non pignorabile (es. beni familiari) creando un fondo patrimoniale o impiegando beni non aggredibili (es. certi titoli sotto minimi di legge).
– Medidas cautelari: il codice civile all’art. 2914 inibisce il terzo dal pagare somme oggetto di pignoramento al proprio debitore. Possono essere promosse azioni di sequestro conservativo o di distanziamento se si temono ulteriori prelievi ingiustificati.
Assistenza professionale: Data la complessità delle opzioni, è fondamentale affidarsi a un professionista. L’Avv. Monardo e il suo team possono curare la predisposizione degli atti difensivi (opposizioni, istanze cautelari, ricorsi tributari), negoziare piani con l’Amministrazione finanziaria, valutare la fattibilità di procedure concorsuali o sovraindebitamento e agire immediatamente per fermare pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi.
Strumenti alternativi di soluzione
Oltre alla difesa processuale, il debitore può valutare strumenti legislativi alternativi per risolvere il debito prima che il conto corrente venga del tutto svuotato:
- Rottamazione e definizione agevolata dei debiti: Negli ultimi anni sono state introdotte varie “rottamazioni” delle cartelle esattoriali. Ad esempio, la Rottamazione-quater (Legge 197/2022, comma 194) permette di pagare il debito residuo con forti sconti su sanzioni e interessi, anche in più rate. La Definizione agevolata (Legge 30/12/2021, n. 234, art. 1-2) consente di pagare in un’unica soluzione il 35% del dovuto su rateizzazioni in mora. Tali misure bloccano il pignoramento in corso fino a un certo punto se si aderisce entro i termini previsti. È opportuno verificare in particolare le scadenze (ad es. entro aprile 2026 per la Rottamazione-quinquies in corso) sul sito dell’Agenzia .
- Piani del consumatore e sovraindebitamento: Se il debitore è un consumatore senza partita IVA ma con debiti insostenibili, può accedere al piano del consumatore o alla liquidazione del patrimonio (L. 3/2012). Questi strumenti consentono di proporre un piano al giudice delegato (tramite Organismo di Composizione della Crisi) che prevede il rimborso parziale alle diverse categorie di creditori. Durante l’istruttoria giudiziale, le azioni esecutive sono sospese, e al termine può essere concessa l’esdebitazione (cancellazione del debito residuo) se il piano viene approvato.
- Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione (imprese): Per le aziende in crisi, il concordato preventivo con continuità o liquidazione (art. 160 L.F.) e gli accordi di ristrutturazione dei debiti (D.Lgs. 14/2019) offrono soluzioni strutturate. Prevedono moratorie sui pignoramenti e la possibilità di trattare col fisco riduzioni o dilazioni straordinarie. L’Avv. Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa, può coordinare tali procedure.
- Definizioni agevolate extragiudiziali: In alcuni casi l’agente della riscossione stesso propone offerte per importi forfettari o dilazioni parziali prima del pignoramento. È sempre consigliabile valutare con il proprio consulente se accettare tali offerte (ad es. il “mini stralcio” previsto dalle leggi di bilancio su piccoli debiti) per fermare subito l’esproprio.
- Esoneri e detrazioni: Ricorda infine che alcune agevolazioni fiscali (bonus fiscali, deduzioni, ecc.) non sono aggredibili. Ad esempio, i rimborsi IRPEF non sono pignorabili (esonero dall’art. 72-bis per crediti erariali) e il reddito di cittadinanza (ex L. 335/18) è tutelato. Con un esperto si può verificare se alcune componenti del tuo reddito sono protette per legge.
Errori comuni e consigli pratici
- Non ignorare l’intimazione: Errore comune: trascurare o aprire con ritardo la raccomandata di pignoramento. Questo annulla il diritto di difesa. Consiglio: Leggi subito ogni comunicazione ufficiale; eventuali termini (per esempio per l’opposizione o per pagare) decorrono dalla data di conoscenza.
- Attenzione ai conti cointestati: Se il conto è cointestato, comunica tempestivamente al concessionario quale parte dei fondi appartenga all’altro intestatario, presentando documenti. Altrimenti rischi che vengano sequestrate anche somme che non ti appartengono, generando un inutile contenzioso.
- Evitare spostamenti sospetti: Non prelevare ingenti somme in contanti o trasferire denaro appena ricevuto ad altri conti, pensando di “salvare” i fondi dal pignoramento: ciò può aggravare la tua posizione. Le banche sono obbligate a rispettare il vincolo di custodia fino a 60 giorni e eventuali movimenti sospetti potrebbero essere contestati come tentativo di sottrazione di beni (fraudolento).
- Non perdere tempo con soluzioni fai-da-te: Alcuni credono erroneamente che per sfuggire al pignoramento basti chiudere il conto o aprirne un altro, oppure affidarsi a prestanome: queste sono pratiche illegali. Il conto «nuovo» verrebbe automaticamente sottoposto al pignoramento esattoriale se intestato a te. Il consiglio migliore è invece seguire le soluzioni legali descritte.
- Verifica sempre il debito reale: A volte l’ufficio presenta somme maggiori del dovuto (interessi di mora calcolati male, sanzioni duplici, ecc.). Controlla la sintesi degli importi con attenzione e chiedi al tuo consulente di verificare i calcoli. Un errore può essere sanato fin dai primi passi, evitando somme eccessive da pagare o da opporre.
- Tempistiche di impugnazione: Ricorda i termini per ricorrere: in ambito tributario, solitamente si hanno 60 giorni dall’iscrizione a ruolo (o notifica della cartella) per ricorrere in Cassazione o al giudice tributario; per l’opposizione in sede civile, in genere 40 giorni dalla notifica del pignoramento (per impugnare l’esecuzione) o 20 giorni per l’opposizione del terzo . Non esitare a interpellare subito un legale per non perdere le scadenze.
- Usa le agevolazioni disponibili: Se possibile, presenta domanda di definizione agevolata o rottamazione appena ne hai l’opportunità: sospenderai automaticamente il pignoramento fino alla decisione finale. Anche se il debito sembra alto, conviene pagare anche una parte (minima) entro i termini, perché questo legittima l’adesione alla sanatoria e ti tutela dai pignoramenti ulteriori.
Tabelle riepilogative
Limiti di pignorabilità (dipendono da fonte normativa):
| Fonte normativa | Limite di pignorabilità |
|---|---|
| Codice Proc. Civ. art. 545, co. 2 | Stipendi/pensioni: 1/5 per tributi e altri crediti . |
| Codice Proc. Civ. art. 545 | Stipendi/Pensioni su conto: se accreditati prima del pignor. si può pignorare il residuo oltre il triplo dell’assegno sociale; se dopo, si applica 1/5 . |
| D.P.R. 602/1973, art. 72-ter | Stipendi/Pensioni su conto: fino 2.500€ – 1/10, fino 5.000€ – 1/7, oltre 5.000€ – 1/5 . L’ultimo accredito è non pignorabile . |
| D.P.R. 602/1973, art. 72-bis (1° c.) | Crediti presso terzi: pignoramento finché esige l’importo dovuto (fino a concorrenza del credito per cui si procede) . |
| D.P.R. 602/1973, art. 72-bis (1° c., lett. a) | Termini: 60 giorni dalla notifica per le somme già maturate . |
| Tabella 1: Limiti e termini di pignorabilità. Fonte: DPR 602/1973, Norme Procedura Civile (Normattiva) . |
Passaggi dell’esecuzione forzata:
| Fase | Termini/azioni del debitore |
|---|---|
| Notifica cartella e pignoramento | Il debitore riceve la cartella di pagamento esecutiva. Deve valutare subito: è corretto l’importo? Ha già impugnato il titolo? |
| Congelamento del conto | La banca trattiene le somme dovute (fino a concorrenza del debito). Il debitore verifica il blocco e l’importo pignorato. |
| Termine di 60 giorni | L’Agenzia attende la dichiarazione o il pagamento del terzo entro 60 giorni . Il debitore può proporre opposizioni o chiedere sospensioni in questo intervallo. |
| Inottemperanza del terzo | Se la banca non paga, entro 15 giorni si procede con la citazione di terzo e debitore in tribunale (pignoramento ordinario ex art. 72, c.2). Inizia l’udienza di comparizione. |
| Udienza e fase giudiziale | Il giudice dell’esecuzione fissa udienze per acquisire la dichiarazione del terzo e fissare l’assegnazione del credito (artt. 547, 553 c.p.c.). Il debitore può intervenire con prove, memorie e limiti di pignorabilità (art. 554-555 c.p.c.). |
| Esecuzione finale | Se la banca paga, il debito è soddisfatto. Se fallisce la procedura, l’Agente può chiedere al giudice di emettere decreto di esproprio dei beni mobili/immobili del debitore residui, ipoteche, fermi, ecc. |
Domande comuni (FAQ):
- Il pignoramento fiscale può riguardare anche il mio salario in arrivo o solo quanto già sul conto al momento della notifica? Il pignoramento esattoriale segue le regole dell’art. 72-bis: entro 60 giorni dalla notifica possono essere aggrediti anche gli accrediti futuri (stipendio, bonifici, interessi) se derivano da rapporti già esistenti al momento della notifica . Quindi, ad esempio, se dopo la notifica ti vengono accreditate le ultime mensilità, queste rientrano nel vincolo e il terzo (la banca) deve versarle all’Amministrazione. Invece, con un pignoramento ordinario del terzo, le somme future non maturate al momento dell’atto non sarebbero aggredibili immediatamente.
- Possono pignorare l’intero stipendio se entra dopo la notifica? Per i crediti da lavoro (stipendio/pensione) valgono i limiti di legge: l’ultimo accredito non può essere pignorato e l’importo aggredibile è calcolato nelle percentuali previste dall’art. 72-ter (fino al 1/10, 1/7 o 1/5 del totale) . Quindi non ti possono prendere l’intero stipendio, ma solo la quota prevista dai limiti (ad esempio, solo 1/5 dell’ulteriore stipendio se supera 5.000 €).
- Il pignoramento interrompe i termini di prescrizione del debito? No. L’avvio dell’esecuzione non cancella la prescrizione del credito. Se il debito era già prescritto al momento dell’iscrizione a ruolo, il pignoramento è invalido. In genere però, per debiti tributari, è difficile far valere la prescrizione perché l’azione dell’Amministrazione segue le regole del riscatto e della notifica formale. È comunque possibile farlo valere in sede di opposizione se si è ricevuta la cartella oltre i termini di legge.
- Se ho già chiesto un piano di rateizzazione al Fisco, possono comunque pignorare? Se è stata accettata una rateizzazione (es. 72-bis Art.19), il pignoramento potrebbe comunque essere sospeso nella misura degli importi concordati. Conviene però verificare con l’ufficio, perché in assenza di inadempienze non dovrebbe essere eseguito pignoramento su quanto rateizzato. Se invece non hai pagato alcune rate, l’esecuzione può ripartire per quelle somme non saldate.
- Come difendersi se il conto è già stato pignorato? Il primo passo è rivolgersi a un avvocato esperto di esecuzione fiscale. Si possono proporre istanze cautelari (sospensioni) e opposizioni formali, mentre si verificano debito e termini. Al contempo, si possono richiedere piani di definizione del debito (rottamazioni) per ottenere lo stop automatico del pignoramento.
- Se il conto è in rosso, il pignoramento ha effetto? Se al momento della notifica il conto era in passivo, la banca segnala semplicemente il debito residuo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (che di norma era già a conoscenza del debito). Non essendoci somme attive, non viene versato nulla. Tuttavia, il vincolo di custodia rimane per eventuali accrediti futuri entro 60 giorni: se entro quell’arco di tempo sul conto arrivano somme (es. bonifici, stipendi), queste potranno essere utilizzate per il pagamento del debito.
- È vero che la banca non mi avvisa del pignoramento? Spesso il debitore non riceve comunicazioni da parte della banca: solo l’ufficio riscossione invia la notifica al debitore. La banca può essere tenuta a informare il correntista, ma non c’è un obbligo specifico di legge. È pertanto fondamentale controllare regolarmente il conto e aprire la posta.
- Cosa succede dopo che il debito è stato pagato con i soldi del conto? In caso di saldo attivo sufficiente, l’Agenzia delle Entrate potrà chiedere direttamente all’istituto di versare l’intero importo dovuto . Ricevuto il pagamento, invierà una comunicazione di estinzione del debito. Se invece l’importo era insufficiente, restano da pagare eventuali residui; la banca, dopo 60 giorni, resta libera da vincoli sul conto (salvo nuove iscrizioni esecutive), mentre il debito residuo potrà essere ancora perseguito con nuovi pignoramenti (su stipendio, beni mobili, immobili).
- Posso evitare il pignoramento con una causa legale? Il pignoramento presso terzi non richiede la preventiva causa civile: è un atto esecutivo che parte direttamente dall’agente di riscossione. Non è quindi possibile “citare immediatamente” il creditore prima di un pignoramento tributario. Tuttavia, è possibile impugnare la cartella notificata al debitore (ad es. perché mal notificata) rivolgendosi alla Commissione Tributaria, e in sede cautelare chiedere lo stop all’esecuzione.
- Come funziona la compensazione con altri enti? Se sei creditore di Enti pubblici, potresti avere la possibilità di compensare questi crediti con il tuo debito fiscale (art. 17 L. 212/2000, c.d. compensazione orizzontale). La compensazione interrompe il procedimento esecutivo, perché il debito si riduce per l’importo del credito vantato. È un’azione da valutare caso per caso con un commercialista o avvocato.
- Se cambio lavoro o banca, cambia qualcosa? No. L’Agenzia delle Entrate ha poteri di accesso bancario e di recupero crediti che seguono il debitore ovunque. Anche cambiando conto corrente o datore di lavoro, i crediti (stipendi futuri, accrediti banche) rimangono aggredibili fino alla completa estinzione del debito. Se il pignoramento era in corso, la nuova banca entro 60 giorni dovrà segnalare eventuali nuovi accrediti all’Agente di riscossione.
- È meglio pagare subito o fare opposizione? Dipende dal caso. Se il debito è certo e sostenibile solo con tempo, conviene proporre subito una definizione agevolata o rateizzazione, pagando subito anche una piccola quota per bloccare la procedura. Se invece ritieni il debito ingiusto (ad es. perché prescritto o già pagato), devi impugnare la cartella/esecutivo senza versare nulla. La scelta va valutata con un professionista, bilanciando il rischio di perdere definitivamente i soldi (versando) contro l’esito incerto della causa (impugnando).
- Possono pignorare tutti i conti intestati? Un pignoramento presso terzi vincola solo i crediti del debitore esecutato. Se il conto è intestato a più persone (cointestazione solidale), il pignoramento si estende a metà delle somme (salvo prova di diversa titolarità). Se invece il conto è intestato a un’altra persona (ad es. partner o genitore), quel conto non è direttamente aggredibile per i debiti di un convivente. In quel caso, tuttavia, l’Agenzia potrebbe rivale su beni intestati al convivente solo dimostrando un indebito arricchimento o una garanzia fideiussoria.
- Cosa comporta per me una segnalazione alla Centrale Rischi? Se il conto è rimasto in rosso o è stata segnalata una sofferenza bancaria a causa del pignoramento, potresti avere difficoltà a ottenere nuovi finanziamenti. L’Avv. Monardo può aiutarti a contestare eventuali segnalazioni errate (ad es. se il conto risultava in sofferenza solo perché bloccato), al fine di ridurre al minimo i danni reputazionali nel credito.
Simulazioni pratiche
Esempio 1 – Impiego e stipendio: Mario è un dipendente con stipendio netto di 1.200 € mensili e conto corrente personale. Il 1° marzo riceve una notifica di pignoramento fiscale su quel conto, con un debito residuo di 5.000 €. Al momento della notifica sul conto c’erano 500 €. La banca versa subito i 500 € all’agente riscossore (coprendo parte del debito). Mario sa di percepire il giorno 10 dello stesso mese 1.200 € di stipendio. Poiché l’accredito è previsto entro 60 giorni e il rapporto di lavoro era già in essere, tale stipendio rientra nel vincolo di custodia. In base ai limiti legali, la banca potrà versare 1/5 dello stipendio (240 €) . Di conseguenza, dopo il pignoramento Mario potrà utilizzare immediatamente solo 960 € (cioè lo stipendio meno 240 €) – i restanti 240 € sono incamerati dall’Agenzia delle Entrate per il debito. Se il suo stipendio fosse stato superiore a 5.000 €, la percentuale sarebbe stata comunque pari a 1/5 (come per legge) .
Esempio 2 – Conto a zero e saldo futuro: Anna è titolare di un conto corrente aziendale con saldo iniziale 0. Il 1° aprile le arriva la cartella e il pignoramento per un debito IVA di 20.000 €. Non essendoci soldi sul conto, la banca non versa nulla subito. Tuttavia, nella seconda metà di aprile – cioè entro i 60 giorni – Anna incassa un bonifico di 15.000 €. Poiché il pignoramento fiscale è “a strascico” nei 60 giorni, quei 15.000 € rientrano nell’esecuzione . La banca versa quindi all’Agenzia la somma di 15.000 €, lasciando un residuo di debito di 5.000 €. Se invece Anna avesse incassato lo stesso bonifico 61 giorni dopo la notifica, esso non sarebbe stato aggredibile e l’Agenzia avrebbe potuto pignorare nuovamente.
Esempio 3 – Conto cointestato: Luca e Marco hanno un conto corrente cointestato. Per debiti personali di Luca, l’Agenzia notifica il pignoramento su quel conto. Al momento ci sono 2.000 € (Luca) più 3.000 € (Marco). A decorrenza, viene bloccata per intero la somma di 5.000 €. Tuttavia, poiché Marco non è debitore, può dimostrare che 3.000 € gli appartengono e chiederne lo sblocco. Rimangono dunque vincolati a Luca solo i 2.000 €. Se all’atto della notifica fossero stati sotto i limiti di legge, Marco recupera subito la sua parte non toccata. La restante parte (2.000 € di Luca) verrà versata all’Agenzia nella misura del debito, secondo le regole viste.
Esempio 4 – Debito definito e rottamazione: Maria ha ricevuto la cartella per 12.000 € di debiti fiscali e ha già subito il pignoramento del conto corrente. Decide però di aderire alla definizione agevolata delle cartelle (rottamazione-ter) presentando domanda nei termini. Il versamento delle rate sospende immediatamente ogni azione esecutiva: di fatto, l’Agente non potrà sequestrare altre somme sul conto finché Maria rispetta il piano concordato. In tal modo, pur avendo già subìto un primo prelievo, Maria riesce a bloccare future azioni e alla fine salda il debito ridotto in piccole rate.
Conclusione
In conclusione, il pignoramento del conto corrente non può in genere raggiungere tutte le somme illimitatamente, grazie alle tutele legislative. Il debitore deve tuttavia muoversi con prontezza: notifiche, termini e percentuali di pignorabilità non lasciano spazio all’improvvisazione. Abbiamo visto che le difese principali consistono nell’impugnare gli atti (opposizioni all’esecuzione o in sede tributaria) e nel ricorrere a strumenti alternativi come la definizione agevolata, i piani di rientro o gli accordi in composizione della crisi. È fondamentale agire subito, poiché anche le somme accreditate dopo la notifica (fino a 60 giorni) possono essere sottratte se non ci si difende.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team esperto sapranno offrirti il supporto necessario in questa situazione delicata. Grazie alle competenze specialistiche in diritto bancario, tributario e fallimentare del nostro studio, possiamo aiutarti a bloccare le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi), impugnare gli atti illegittimi e definire le controversie con strategie concrete.
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Sentenze e fonti aggiornate: tra le pronunce più recenti che riguardano la materia segnaliamo (sempre in prospettiva difensiva del debitore) la Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 28520 del 27/10/2025 sul tema dell’efficacia temporale del pignoramento esattoriale, nonché le ordinanze Cass. n. 26830/2017, n. 21258/2016, n. 25170/2018 sulle opposizioni esecutive. La Corte Costituzionale, ord. n. 393/2008, ha inoltre tutelato il trattamento minimo pensionistico dal pignoramento. Queste decisioni, insieme ai testi normativi citati (CPC, DPR 602/1973, L. 3/2012, ecc.), confermano l’importanza di una consulenza qualificata.
Fonte: Gli aspetti normativi sopra descritti si basano sul testo vigente del Codice di Procedura Civile e del D.P.R. 602/1973 (Normattiva ), oltre che sulle circolari ministeriali in materia (cfr. nota M. Giustizia 15/06/2021 ).
