Quali sono i nuovi limiti per i pignoramenti secondo la nuova legge?

Introduzione

Quando arriva un atto di pignoramento (o quando il conto viene “congelato” dalla banca), l’errore più frequente del debitore è concentrarsi solo sul “quanto mi possono prendere” e ignorare il “come devono farlo”: forma dell’atto, termini perentori, notifiche obbligatorie, limiti di pignorabilità e vizi che rendono il pignoramento parzialmente inefficace o addirittura inefficace. Alcune di queste regole oggi sono più “taglienti” di prima, perché – con la riforma dell’esecuzione forzata (Cartabia) e il correttivo – il legislatore e la giurisprudenza hanno innalzato il livello di formalizzazione: in particolare su iscrizione a ruolo, deposito di copie conformi e avviso di iscrizione a ruolo nel pignoramento presso terzi.

Questo articolo è strutturato dal punto di vista del debitore/contribuente, con un taglio pratico: chiarisce i limiti aggiornati (quote e soglie), spiega la procedura “passo-passo”, indica le difese più efficaci (anche immediate, per sblocchi e sospensioni) e raccoglie le decisioni istituzionali più recenti utili a orientarsi. Le soglie “dinamiche” dipendono anche dall’assegno sociale 2026, che incide direttamente su minimo vitale e pignoramento dei conti con accredito di pensione/stipendio.

Nell’analisi e nella gestione di questi scenari può fare la differenza l’assistenza di un professionista abituato a muoversi tra diritto dell’esecuzione, bancario e tributario.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In concreto, un team con queste competenze può aiutarti a: analizzare l’atto, verificare quote e soglie, individuare vizi e decadenze, attivare opposizioni e sospensioni, negoziare soluzioni (rate, definizioni, transazioni), fino a costruire percorsi giudiziali e stragiudiziali per prevenire o bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi.

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Che cosa si intende per nuovi limiti nel 2026

Nel linguaggio comune “nuovi limiti” può indicare almeno tre piani distinti, tutti rilevanti per il debitore:

Il primo piano è quello dei limiti sostanziali di pignorabilità: percentuali (es. “quinto”), soglie minime impignorabili e regole speciali per stipendi/pensioni, inclusi i casi di accredito su conto. Questi limiti sono concentrati nell’art. 545 c.p.c. (e, per la riscossione, negli artt. 72-bis e 72-ter del d.P.R. 602/1973).

Il secondo piano è quello dei limiti/termini procedurali, che negli ultimi anni sono diventati vere e proprie “trappole” per il creditore: se non rispetta termini perentori e oneri di deposito/notifica, il pignoramento può diventare inefficace. Le regole chiave (per iscrizione a ruolo, deposito di copie conformi, avviso al terzo nel pignoramento presso terzi) risultano oggi nel testo vigente degli artt. 543 e 557 c.p.c. come novellati dal d.lgs. correttivo, e sono state “sigillate” dalla Cassazione con un principio molto netto.

Il terzo piano riguarda i valori aggiornati annualmente, soprattutto l’assegno sociale, perché:
– la quota di pensione impignorabile è agganciata al doppio dell’assegno sociale (con minimo 1.000 euro);
– nel pignoramento del conto con accredito di stipendio/pensione, la franchigia è il triplo dell’assegno sociale (se l’accredito è anteriore al pignoramento).

Nel 2026, l’assegno sociale mensile risulta pari a € 546,24.

I nuovi limiti di pignorabilità nel 2026

Stipendio e retribuzioni: regola generale e particolarità

Per i crediti “ordinari” (banche, finanziarie, privati, fornitori), la regola generale è la classica: pignorabilità fino a un quinto delle somme dovute a titolo di stipendio/salario e indennità di lavoro (incluse quelle da licenziamento), salvo limiti diversi per crediti alimentari e concorsi di cause.

In particolare, l’art. 545 c.p.c. prevede: – per crediti alimentari: pignorabilità nella misura autorizzata dal giudice;
– per tributi dovuti allo Stato/enti: un quinto;
– per ogni altro credito: un quinto;
– se concorrono simultaneamente più cause (es. alimenti + altro): il totale non può andare oltre la metà.

Riscossione (AER): frazioni più basse sotto determinate soglie

Quando il creditore è l’agente della riscossione (pignoramento “esattoriale”), la regola sui crediti da lavoro è più favorevole al debitore per importi medio-bassi: il d.P.R. 602/1973, art. 72-ter, prevede 1/10 fino a 2.500 euro e 1/7 da 2.500 a 5.000 euro; oltre 5.000 euro resta la misura “ordinaria” del quinto.

Questa differenza pratica è spesso decisiva nelle trattative: a parità di salario, l’impatto mensile può essere sensibilmente inferiore rispetto al quinto “pieno”.

Pensioni: minimo vitale 2026 e quota pignorabile

Per pensioni, indennità sostitutive e assegni di quiescenza, la tutela è più forte: l’art. 545 c.p.c. stabilisce un “minimo vitale” impignorabile pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo assoluto di 1.000 euro; solo l’eccedenza è pignorabile nei limiti previsti per le retribuzioni (quinto, ecc.) e dalle norme speciali.

Dato assegno sociale 2026 = € 546,24, il doppio è:
€ 1.092,48 (che prevale sul minimo di 1.000, perché più alto).

Quindi, nel 2026, se percepisci una pensione di € 1.200, la parte pignorabile non si calcola su tutto: prima si “salva” € 1.092,48, e poi si applicano le percentuali solo sull’eccedenza.

Conto corrente con accredito di stipendio/pensione: franchigia triplo assegno sociale

Uno dei punti più importanti (e più fraintesi) riguarda il pignoramento del conto bancario/postale su cui vengono accreditati stipendi o pensioni.

L’art. 545 c.p.c. distingue due scenari:
accredito anteriore al pignoramento: le somme accreditate (stipendio/pensione) sono pignorabili solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale;
accredito alla data del pignoramento o successivo: si applicano i limiti ordinari (quinto, ecc., e anche il minimo vitale per pensioni).

Nel 2026: triplo assegno sociale = € 546,24 × 3 = € 1.638,72.

Questa soglia è spesso la leva più rapida per chiedere lo sblocco parziale del conto quando la banca ha congelato somme che, per legge, non dovrebbero essere aggredite integralmente.

Immobili: “prima casa” e soglie nella riscossione

Un tema ricorrente è: la prima casa è pignorabile? La risposta cambia a seconda del creditore.

Per i creditori privati (banca, finanziaria, privato) non esiste un divieto generale “automatico” di pignorare l’abitazione principale: la tutela forte della “prima casa” è tipica della riscossione pubblica, non del credito privato.

Per l’agente della riscossione, l’art. 76 del d.P.R. 602/1973 limita l’espropriazione immobiliare: in particolare non si procede se l’unico immobile del debitore (non di lusso, e non accatastato A/8 o A/9) è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente; negli altri casi l’espropriazione immobiliare è possibile solo oltre la soglia di 120.000 euro e dopo iscrizione di ipoteca e decorso di almeno 6 mesi senza estinzione del debito.

In parallelo, l’art. 77 consente l’iscrizione ipotecaria già quando il credito complessivo non sia inferiore a 20.000 euro, con obbligo di comunicazione preventiva.

Limiti “difensivi” spesso dimenticati: inefficacia parziale e rilievo d’ufficio

L’art. 545 c.p.c. contiene un presidio processuale molto utile: se il pignoramento viola divieti/limiti, è parzialmente inefficace e l’inefficacia può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio.

Questo significa che, anche quando non impugni immediatamente, alcune violazioni (soprattutto su pensioni, conto con accrediti protetti, ecc.) possono emergere e portare a correzioni o riduzioni. Nella pratica, però, affidarsi solo al rilievo d’ufficio è rischioso: un’istanza tempestiva e ben motivata aumenta di molto le probabilità di ottenere un risultato rapido.

Tabella sintetica dei limiti 2026

Bene/credito aggreditoRegola “ordinaria” (creditori privati)Regola “riscossione” (AER)Soglie 2026 da ricordare
Stipendio/salariofino a 1/5 (salvo alimenti/concorsi)1/10 ≤ 2.500; 1/7 2.500–5.000; 1/5 > 5.000
Pensione/assegni di quiescenzaimpignorabile fino a doppio assegno sociale (min 1.000); eccedenza pignorabile nei limitisi somma con le regole speciali, fermo il minimo vitaleassegno sociale € 546,24; minimo vitale € 1.092,48
Conto con accredito stipendio/pensionese accredito prima del pignoramento: pignorabile solo oltre triplo assegno sociale; se dopo: limiti ordinariin generale restano le tutele dell’art. 545triplo assegno sociale € 1.638,72
Immobile (riscossione)nessun divieto generale “prima casa” per creditori privatiniente espropriazione su unico immobile non di lusso adibito a abitazione e residenza; altri casi: soglia 120.000 e ipoteca + 6 mesiipoteca ≥ 20.000; espropriazione ≥ 120.000

I riferimenti normativi essenziali sono l’art. 545 c.p.c. (stipendi/pensioni/conto) e gli artt. 72-ter, 76 e 77 del d.P.R. 602/1973 per la riscossione.

Procedura passo-passo dopo la notifica del pignoramento

Prima domanda: che tipo di pignoramento è e chi lo sta facendo?

Dal lato del debitore, la prima distinzione operativa è:
– pignoramento “ordinario” (creditore privato) o “esattoriale” (riscossione);
– pignoramento presso terzi (es. datore di lavoro, banca) o immobiliare;
– atto che colpisce il conto con blocco immediato di somme (tipicamente banca/posta come terzo).

Questa distinzione cambia: percentuali, udienza, obblighi di deposito/notifica e soprattutto le difese più efficaci.

Il “nuovo” limite procedurale più utile al debitore: iscrizione a ruolo e avviso al terzo

Nel pignoramento presso terzi, dopo l’ultima notificazione l’ufficiale giudiziario consegna l’originale al creditore; da lì scatta un termine perentorio: il creditore deve iscrivere a ruolo depositando copie conformi di atto, titolo e precetto entro 30 giorni, altrimenti il pignoramento è inefficace.

In aggiunta, entro la data dell’udienza indicata nell’atto, il creditore deve notificare al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo (con numero di ruolo) e depositarlo nel fascicolo dell’esecuzione: la mancata notifica o il mancato deposito determinano l’inefficacia del pignoramento (con regola “a geometria variabile” se ci sono più terzi).

Sull’esecuzione immobiliare, il termine è ancora più corto: il creditore deve iscrivere a ruolo depositando copie conformi (titolo, precetto, pignoramento e nota di trascrizione) entro 15 giorni dalla consegna dell’atto, a pena di inefficacia del pignoramento.

La Cassazione – proprio in materia di esecuzione forzata – ha consolidato un principio particolarmente favorevole al debitore: i termini perentori e gli oneri di deposito (copie conformi attestate) non sono “sanabili” con depositi tardivi o integrazioni successive; il tardivo deposito comporta inefficacia ed estinzione della procedura, senza “scappatoie” di regolarizzazione postuma.

Cosa succede “subito” sul conto corrente

Nel pignoramento presso terzi in cui la banca è terzo pignorato, l’effetto pratico più immediato è il blocco delle somme (totalmente o parzialmente). Qui il debitore deve ragionare in modo tecnico su due livelli:

Il primo livello è la provenienza delle somme: se sono stipendi/pensioni già accreditati prima del pignoramento, opera la franchigia del triplo assegno sociale (2026: € 1.638,72).

Il secondo livello è il minimo vitale se si tratta di pensione: la tutela “doppio assegno sociale (min 1.000 euro)” resta la cornice.

Tabella operativa: verifiche immediate e “punti di attacco” difensivo

Verifica immediata (debitore)Perché è decisivaNorma/giurisprudenza di appoggio
Il creditore ha iscritto a ruolo entro 30 gg (presso terzi) / 15 gg (immobiliare)?Se no: inefficacia del pignoramentoartt. 543 e 557 c.p.c. come novellati; Cass. 28513/2025
Hai ricevuto (o il terzo ha ricevuto) avviso di iscrizione a ruolo?Se manca (o non è depositato): inefficaciaart. 543 c.p.c. (avviso e deposito)
Il pignoramento ha superato i limiti su pensione/stipendio/conto?Può essere parzialmente inefficace e ridottoart. 545 c.p.c.
Il conto contiene solo stipendi/pensioni già accreditati?Franchigia triplo assegno sociale: possibilità di sbloccoart. 545 c.p.c.; assegno sociale 2026

Difese e strategie operative del debitore

Difese “a impatto rapido”: limiti di pignorabilità e inefficacia del pignoramento

Dal punto di vista difensivo, le azioni che più spesso producono risultati immediati sono due.

La prima è far valere le tutele sostanziali (limiti ex art. 545 c.p.c.) su pensione, stipendio e conto: se il blocco o la trattenuta supera quanto consentito, l’esecuzione è parzialmente inefficace e va ridotta. È una difesa che normalmente si fonda su documentazione (estratti conto, cedolini, comunicazioni bancarie) e su calcoli aggiornati alle soglie dell’anno.

La seconda è far valere le decadenze/oneri del creditore: iscrizione a ruolo tardiva, mancati depositi di copie conformi, mancato avviso al terzo. Qui la leva è potentissima perché non si discute più sul “debito”, ma sulla regolarità dell’azione esecutiva. La Cassazione del 2025, in modo molto netto, ha escluso che sia possibile “sanare” oltre il termine perentorio depositando dopo o integrando attestazioni mancanti.

Strategie con il Fisco: prevenire l’escalation (rateizzazione e definizioni)

Se la procedura è legata a cartelle/ruoli, la strategia del debitore spesso non è solo “difensiva” ma anche di governo del rischio: ridurre o neutralizzare gli atti esecutivi attraverso strumenti amministrativi (rate, definizioni) compatibili con la propria capacità di pagamento.

Nel biennio 2025–2026, la rateizzazione presenta regole aggiornate (richiamate espressamente in pagine e vademecum istituzionali dell’agente della riscossione e della stessa Agenzia delle entrate), con riferimento all’art. 19 del d.P.R. 602/1973 come modificato (anche per modulare numero massimo di rate e requisiti).

In parallelo, nel 2026 è centrale la gestione delle “definizioni agevolate” (rottamazioni e riammissioni): sul piano istituzionale risulta introdotta, con la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), una nuova definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quinquies”), collocata nel quadro del bilancio dello Stato 2026–2028.

Errori comuni del debitore (e come evitarli)

Un errore tipico è pensare che “tanto prenderanno sempre un quinto”: non è vero, perché su riscossione esistono frazioni più basse e, soprattutto, su pensioni e conti con accrediti protetti esistono franchigie precise.

Un secondo errore è non controllare i termini del creditore: spesso il debitore discute il merito del debito e perde di vista che l’azione esecutiva può essere caducata per inefficacia, se l’iscrizione a ruolo o i depositi/notifiche non sono stati eseguiti correttamente.

Un terzo errore è trascurare la prova documentale: su conto corrente e su pensione, la differenza tra “blocco totale” e “sblocco parziale” dipende dalla capacità di dimostrare provenienza e data degli accrediti.

Simulazioni pratiche e numeriche

Le simulazioni seguenti sono costruite sulle regole 2026 di art. 545 c.p.c., art. 72-ter d.P.R. 602/1973 e assegno sociale 2026 (€ 546,24).

Simulazione A — pensione netta € 1.500, creditore privato (quinto)
1) Quota impignorabile: doppio assegno sociale = € 1.092,48.
2) Eccedenza: € 1.500 − € 1.092,48 = € 407,52.
3) Quota pignorabile (1/5): € 407,52 ÷ 5 = € 81,50 al mese (circa).

Simulazione B — stipendio netto € 2.200, riscossione
Con art. 72-ter: fino a 2.500 euro si applica 1/10 → € 220 mensili.

Simulazione C — stipendio netto € 4.000, riscossione
Tra 2.500 e 5.000 euro: 1/7 → € 4.000 ÷ 7 = € 571,43.

Simulazione D — stipendio netto € 4.000, creditore privato
Regola ordinaria: 1/5 → € 800.

Simulazione E — conto corrente con saldo € 3.000 composto da pensioni accreditate prima del pignoramento
Franchigia: triplo assegno sociale = € 1.638,72. Parte “aggredibile” in logica di franchigia: € 3.000 − € 1.638,72 = € 1.361,28.
Se, invece, gli accrediti arrivano alla data del pignoramento o dopo, si applicano i limiti ordinari (e per pensione resta il minimo vitale).

FAQ operative

Il mio stipendio è sempre pignorabile al 20%?
No: la regola del quinto è generale, ma per la riscossione possono valere frazioni più basse (1/10 o 1/7) sotto determinate soglie.

Quanto è il minimo vitale impignorabile sulla pensione nel 2026?
È pari al doppio dell’assegno sociale con minimo 1.000 euro; nel 2026, con assegno sociale € 546,24, la soglia operativa è € 1.092,48.

Se ho una pensione sotto € 1.092,48 posso subire trattenute?
In linea generale, no: quella fascia è impignorabile per pensioni/assegni di quiescenza.

Il conto può essere pignorato anche se ci accredito solo la pensione?
Sì, ma con limiti: per accrediti anteriori al pignoramento opera il triplo assegno sociale; per accrediti contestuali o successivi, operano i limiti ordinari.

Nel 2026 qual è la franchigia “triplo assegno sociale” sul conto?
€ 1.638,72.

Se il creditore non iscrive a ruolo nei tempi, il pignoramento “muore”?
Sì: per il pignoramento presso terzi il termine è di 30 giorni e per l’immobiliare di 15 giorni; il mancato rispetto determina inefficacia.

Il creditore può “rimediare” depositando in ritardo le copie conformi?
La Cassazione ha escluso la sanatoria oltre il termine perentorio: deposito tardivo → inefficacia ed estinzione.

Che cos’è l’avviso di iscrizione a ruolo nel pignoramento presso terzi?
È la comunicazione al terzo dell’avvenuta iscrizione a ruolo (con numero di ruolo) entro la data dell’udienza; se manca o non è depositato in fascicolo può determinare inefficacia.

Se i terzi pignorati sono più di uno e il creditore sbaglia con uno solo?
L’inefficacia può prodursi solo nei confronti dei terzi per cui l’avviso non è stato notificato o depositato.

AER può pignorare la “prima casa”?
Ci sono limiti: su unico immobile non di lusso adibito ad abitazione e residenza anagrafica non si procede; negli altri casi ci sono soglie e presupposti (ipoteca e 120.000 euro).

Qual è la soglia per l’ipoteca nella riscossione?
Almeno 20.000 euro di credito complessivo.

Il giudice può rilevare d’ufficio che mi stanno pignorando troppo?
Sì, per violazioni dei limiti del 545 l’inefficacia parziale può essere rilevata d’ufficio.

La tutela del conto vale anche per accrediti “misti” (stipendio + altre entrate)?
La franchigia riguarda le somme dovute a titolo di stipendio/pensione accreditate; nella pratica serve ricostruire entrate e date per delimitare quanto è protetto.

Cosa cambia nel 2026 per l’assegno sociale?
Il valore annuo e mensile cambia e influenza direttamente minimo vitale e franchigia sul conto; nel 2026 l’importo mensile è € 546,24.

Se ho subito un indebito INPS può essere pignorata la pensione oltre i limiti?
La giurisprudenza costituzionale del 2025 ha affrontato il tema del coordinamento tra norme speciali e art. 545 c.p.c. nel recupero di indebiti su prestazioni, con profili di tutela del minimo vitale.

La regola del “quinto” vale anche per TFR e indennità di licenziamento?
L’art. 545 include le indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nella disciplina delle pignorabilità con i relativi limiti.

Strumenti alternativi alla procedura esecutiva

Rateizzazione: leva difensiva per disinnescare misure esecutive

Per molti debitori/contribuenti, la strategia più efficace è “ibrida”: contestare ciò che è contestabile e, contemporaneamente, costruire un percorso sostenibile di rientro per evitare che l’esecuzione diventi irreversibile.

Nel quadro 2025–2026 risultano aggiornate le regole della rateizzazione (con richiamo espresso all’art. 19 d.P.R. 602/1973 e alle modifiche normative intervenute), con informazioni operative e vademecum istituzionali.

Definizioni agevolate: rottamazione-quater, riammissioni e “quinquies”

Nel 2026 il tema delle definizioni agevolate è centrale perché può cambiare radicalmente la posizione del debitore: non solo per lo sconto su sanzioni/interessi, ma anche per l’effetto concreto sulle azioni esecutive in corso (che, nella prassi, possono essere sospese o ricalibrate in presenza di adesione regolare e pagamenti).

Sul piano istituzionale, la Legge di Bilancio 2026 è la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che disciplina il bilancio 2026–2028 e ospita misure fiscali e di riscossione, tra cui è segnalata l’introduzione della “Rottamazione-quinquies”.

Quanto all’ambito, da fonti istituzionali dell’agente della riscossione risulta che la “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione tra 1° gennaio 2000 e 31 dicembre 2023.

Sul fronte operativo, risulta inoltre attivata la gestione delle domande online in una sezione dedicata, secondo comunicazioni istituzionali.

Giurisprudenza istituzionale più recente

Di seguito una selezione di pronunce e atti istituzionali (con doppio controllo su fonte e organo) particolarmente utili per il debitore, perché impattano direttamente su limiti e strategie difensive.

Pronunce e principi chiave

Corte Suprema di Cassazione, Sez. III civile, sentenza n. 28513 del 27/10/2025 (inserimento 28/10/2025)
Principio di diritto (rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.): l’iscrizione a ruolo dell’esecuzione immobiliare e presso terzi deve avvenire nel termine perentorio ex artt. 543 e 557 c.p.c. mediante deposito di copie attestate conformi; il deposito tardivo determina inefficacia del pignoramento ed estinzione, senza possibilità di sanatoria con integrazioni tardive.

Corte Costituzionale, sentenza n. 216 del 30/12/2025
Decisione rilevante sul coordinamento tra disciplina del minimo vitale/pignorabilità delle pensioni (art. 545 c.p.c.) e norme speciali nel recupero di somme su prestazioni, con ricadute pratiche sulla tutela del debitore e sul perimetro di trattenute/pignoramenti.

Conclusione

Nel 2026 la tutela del debitore nei pignoramenti si gioca su due piani complementari: da un lato i limiti sostanziali (quinto, minimo vitale pensione, franchigia triplo assegno sociale sul conto), dall’altro i limiti procedurali diventati “perentori” (iscrizione a ruolo nei termini, deposito di copie conformi, avviso di iscrizione a ruolo al terzo), che possono determinare l’inefficacia dell’intera azione esecutiva.

Agire tempestivamente è decisivo: quando si “aspetta”, spesso si perde la finestra per contestare efficacemente vizi e limiti, e si lascia che il pignoramento produca effetti economici e reputazionali (conto bloccato, trattenute, escalation su immobili). Le difese efficaci – tecniche e negoziali – richiedono conoscenza delle norme aggiornate e capacità di lettura dell’atto e del fascicolo dell’esecuzione.

In questo scenario, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti possono intervenire per bloccare o ridurre azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi o cartelle, valutando rapidamente: limiti applicabili, eventuali inefficacie, impugnazioni e sospensioni, trattative e soluzioni giudiziali e stragiudiziali coerenti con la tua situazione.

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