Introduzione
Nel panorama dei finanziamenti ai privati e alle imprese, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) svolge un ruolo fondamentale: rappresenta l’indice sintetico del costo complessivo di un’operazione di credito e consente al cliente di confrontare offerte apparentemente simili. Un TAEG calcolato correttamente rende trasparente il costo del finanziamento, permettendo al debitore di scegliere consapevolmente. Errori nella determinazione del TAEG o discrepanze tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato sono, tuttavia, problemi frequenti. Spesso tali errori nascondono costi occulti o pratiche aggressive che possono trasformare un prestito in un debito insostenibile. La giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione, è stata più volte chiamata a valutare se l’errata indicazione del TAEG comporti la nullità del contratto e quali rimedi spettino al consumatore.
Perché l’argomento è così rilevante? Un TAEG errato può significare pagare interessi superiori a quelli pubblicizzati o trovarsi di fronte a spese non previste. Il rischio di usura aumenta quando costi assicurativi o commissioni obbligatorie non vengono inclusi nel calcolo; d’altro canto un TAEG indicato erroneamente può limitarsi a una rappresentazione imprecisa del costo totale senza incidere sul tasso concordato. La distinzione non è banale: in alcuni casi l’errore può portare alla nullità di protezione della clausola contenente il tasso o alla sostituzione automatica con tassi più favorevoli; in altri casi l’errore resta un illecito informativo perseguibile solo attraverso azioni risarcitorie. Conoscere le norme, i termini e le strategie difensive consente al debitore di scegliere la via più efficace per tutelarsi.
L’approccio professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, esperti di diritto bancario e tributario, affrontano da anni controversie relative a finanziamenti, mutui e strumenti di credito. L’avvocato è cassazionista e coordina professionisti attivi su tutto il territorio nazionale, specializzati in diritto bancario, diritto del consumo e diritto tributario. In qualità di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto presso gli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012, è fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. L’équipe guidata dall’Avv. Monardo offre assistenza qualificata per:
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- Impugnazione delle clausole nulle o vessatorie e richieste di annullamento o riduzione del debito.
- Ricorsi per la sospensione dell’esecuzione e per il blocco di pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.
- Negoziazione con istituti di credito e agenzie di recupero per ottenere piani di rientro sostenibili o accordi transattivi.
- Utilizzo degli strumenti di composizione della crisi, come piani del consumatore, accordi di ristrutturazione del debito, esdebitazione e procedimenti concorsuali semplificati.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
La disciplina di trasparenza nel Testo unico bancario
Il decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico bancario o TUB) dedica il Titolo VI alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti. L’articolo 117 richiede che i contratti bancari siano redatti per iscritto e stabilisce la sanzione della nullità per l’inosservanza della forma scritta. Lo stesso articolo impone che vengano indicati per iscritto “i tassi, i prezzi e le altre condizioni” applicabili ai rapporti di credito; la loro mancanza o errata indicazione è sanzionata con la nullità della clausola e la sostituzione automatica con i tassi previsti al comma 7. In tale norma non si menziona il TAEG: la Suprema Corte ha chiarito che tale indicatore non rientra tra i “tassi, prezzi e condizioni” da indicare a pena di nullità .
Per i contratti di credito al consumo, l’articolo 125‑bis TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010 e aggiornato al marzo 2025, impone che i contratti contengano le informazioni previste dalla Banca d’Italia e prevede un regime specifico di nullità:
- Il comma 6 dichiara nulle le clausole relative a costi a carico del consumatore che non siano stati inclusi o siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato; la nullità colpisce solo la clausola, non l’intero contratto .
- Il comma 7 prevede che, in assenza di clausole valide, il TAEG si sostituisca automaticamente con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o altri titoli analoghi emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; inoltre, la durata del credito è fissata a trentasei mesi .
- Il comma 8 stabilisce che il contratto di credito è nullo se non contiene le informazioni essenziali riguardanti tipo di contratto, parti, importo totale del finanziamento e condizioni di prelievo e rimborso .
Nel settore dei mutui ipotecari e dei contratti di leasing non rivolti a consumatori, la disciplina di trasparenza è rimasta affidata all’art. 117 TUB e alle delibere del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), in particolare quella del 4 marzo 2003, e alle istruzioni della Banca d’Italia sulla pubblicità e l’informativa pre‑contrattuale. Questi atti definiscono il contenuto minimo delle comunicazioni, includendo anche l’obbligo di indicare il tasso annuo nominale (TAN) e il TAEG nelle offerte al pubblico. Tuttavia la mancata o errata indicazione dell’ISC/TAEG nel contratto non è sanzionata con la nullità, salvo l’applicazione del regime di cui al 125‑bis per i consumatori.
Definizione di TAEG e differenza con TAN
Il TAEG (o ISC – Indice Sintetico di Costo) indica il costo globale del finanziamento espresso in percentuale annuale. Comprende gli interessi, le commissioni, gli oneri accessori e le spese di istruttoria. È quindi un indicatore sintetico, non un tasso contrattuale autonomo. Il TAN (Tasso Annuo Nominale) rappresenta invece il tasso di interesse concordato, espresso come percentuale sull’importo finanziato, calcolato su base annuale. Dal TAN derivano le rate, mentre il TAEG aiuta a confrontare l’onerosità di diversi prestiti.
La funzione informativa del TAEG è stata ribadita in più occasioni. La Corte di Cassazione ha affermato che il TAEG “ha funzione meramente informativa” e serve a dare al cliente una rappresentazione sintetica del costo totale del finanziamento, ma non rientra tra “tassi, prezzi ed altre condizioni” la cui mancata o errata indicazione causa la nullità del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB . Di conseguenza, anche se il TAEG è errato, il costo globale del finanziamento resta determinabile dalla somma delle singole voci di costo presenti nel contratto . La giurisprudenza di merito ha sottolineato che l’errata indicazione dell’ISC/TAEG non determina alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto e del tasso di interesse pattuito; l’omessa o errata indicazione dell’ISC può configurare un illecito di natura informativa ma non comporta la nullità del contratto di mutuo . Anche per i contratti di leasing, la Cassazione ha chiarito che la mancata indicazione del TAEG comporta la nullità del contratto solo quando si è in presenza di credito al consumo .
Evoluzione normativa e riforme recenti
La disciplina del TAEG e dei contratti bancari è stata più volte aggiornata. Nel 2010, con il d.lgs. 141/2010, è stato introdotto l’art. 125‑bis TUB per recepire la direttiva sul credito al consumo. La riforma ha previsto la nullità di protezione delle clausole che impongono costi non inclusi nel TAEG e la sostituzione automatica del tasso. La delibera CICR del 29 luglio 2021 ha aggiornato i criteri di calcolo del TAEG, includendo i costi assicurativi obbligatori e specificando quelli esclusi (per esempio i premi di assicurazioni facoltative). Ulteriori modifiche sono intervenute con il d.lgs. 207/2023 e il d.lgs. 116/2024, che hanno ampliato il novero delle informazioni da indicare nei contratti di credito e hanno adattato la disciplina ai nuovi prodotti digitali.
Più recentemente, il d.lgs. 30 luglio 2024 n. 116 ha modificato i commi 2 e 3‑bis dell’art. 125‑bis TUB introducendo l’obbligo di comunicare al consumatore, su supporto durevole, tutte le modifiche contrattuali con l’indicazione delle procedure di reclamo e degli esposti alla Banca d’Italia . Inoltre, il Decreto ha stabilito che le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati dopo l’adozione delle istruzioni attuative della Banca d’Italia .
Orientamenti giurisprudenziali rilevanti
La giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei tribunali si è consolidata nel ritenere che l’errata indicazione del TAEG non comporta di per sé la nullità del contratto di finanziamento. Tra i principali orientamenti:
- Cass. civ., sez. I, ord. 30 dicembre 2024 n. 35017 – la Corte ha confermato che il TAEG è un indice meramente informativo e che l’eventuale errore non determina la nullità del contratto; il costo globale del finanziamento è comunque ricavabile dalla somma delle singole voci di costo . Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito la violazione dell’art. 117 TUB e aveva chiesto l’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7; la Corte ha giudicato il ricorso inammissibile perché le allegazioni erano generiche e perché i costi contestati (polizza facoltativa) non andavano inclusi nel TAEG .
- Cass. civ., sez. III, ord. 9 aprile 2025 n. 9352 – la Suprema Corte, chiamata a decidere su un contratto di leasing, ha precisato che la mancata indicazione del TAEG nel contratto non comporta la nullità se il contratto non rientra tra quelli di credito al consumo. Ha ribadito che l’ISC/TAEG è solo un indicatore sintetico e che la sua omissione non incide sulla determinazione dei tassi, prezzi e condizioni essenziali; tale omissione è sanzionata con la nullità della clausola solo per i contratti di consumo .
- Tribunale di Roma, sentenza 26 giugno 2024 n. 10941 – il giudice capitolino ha stabilito che la difforme indicazione dell’ISC/TAEG non comporta la nullità del contratto di mutuo; la violazione dell’obbligo pubblicitario può soltanto determinare responsabilità della banca e non incide sul tasso pattuito . Il giudice ha ritenuto infondata la doglianza del debitore che contestava la polizza assicurativa e la difformità tra TAEG pattuito e applicato, ribadendo che l’ISC ha funzione informativa .
- Tribunale di Roma, ordinanza 1 luglio 2024 – lo stesso orientamento è stato ripreso da un’altra pronuncia che ha chiarito che l’ISC/TAEG non è una specifica condizione economica ma un indice illustrativo; l’errata indicazione non rende applicabile la nullità ex art. 117 TUB e può semmai comportare responsabilità risarcitoria .
- Cass. civ., sez. I, ord. 1 ottobre 2025 n. 26532 – la Corte ha esaminato il regime dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, lett. a), in materia di mutui a tasso variabile. Ha stabilito che il tasso sostitutivo deve essere individuato sulla base dei titoli emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; l’originaria versione dell’art. 117 prevedeva un tasso fisso per tutta la durata, mentre la modifica del 2010 ha introdotto la possibilità di applicare un tasso dinamico più favorevole al cliente . La Corte ha quindi chiarito che il criterio da impiegare (tasso fisso o variabile nel tempo) dipende dalla norma vigente al momento della conclusione del contratto.
- Altro orientamento costante – ulteriori sentenze di tribunali e corti d’appello (es. Tribunale di Lamezia Terme 2024, Tribunale di Bari 2023, Tribunale di Bologna 2021) confermano che l’ISC/TAEG non è elemento genetico ed essenziale del contratto; esso svolge solo funzione informativa e la sua errata indicazione non determina la nullità, come evidenziato dalla rivista Ex Parte Creditoris .
In sintesi, la giurisprudenza distingue tra mancata indicazione del TAN (tasso nominale), che può comportare nullità con sostituzione automatica dei tassi ex art. 117, e errata indicazione del TAEG, che resta un indice informativo. Solo nei contratti di credito al consumo la mancata o errata indicazione del TAEG può determinare la nullità della clausola di costo e l’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 125‑bis TUB .
Procedura passo–passo: come agire dopo la scoperta di un TAEG errato
1. Esame del contratto e raccolta dei documenti
Non appena si sospetta un errore nel TAEG, è necessario recuperare tutta la documentazione relativa al finanziamento:
- Contratto di mutuo o di finanziamento completo di tutte le clausole, allegati e piani di ammortamento. Anche se la banca non ha consegnato copia del contratto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata consegna non comporta nullità; il contratto resta valido se il consenso è stato manifestato per iscritto . È quindi fondamentale richiedere copia della documentazione ai sensi dell’art. 119 TUB.
- Documentazione pre‑contrattuale: prospetti informativi, fogli informativi standardizzati (ESIS per mutui immobiliari), offerte vincolanti e qualsiasi comunicazione che riporti il TAEG pubblicizzato. La comparazione tra questi documenti e il contratto aiuta a verificare se vi sono costi non indicati o polizze facoltative inserite come obbligatorie.
- Estratti conto e quietanze di pagamento: servono per confrontare il TAEG indicato con quello effettivamente applicato e per effettuare un ricalcolo del costo totale.
2. Calcolo del TAEG effettivo
Il TAEG si calcola secondo le istruzioni della Banca d’Italia e della normativa europea: si tiene conto del capitale finanziato, del piano di rimborso, degli interessi, delle commissioni e degli oneri accessori. Non vengono inclusi i costi di perizia e di notarile, i tributi e le spese opzionali. È consigliabile far eseguire il calcolo a un consulente tecnico (avvocato, commercialista o esperto contabile) per evitare errori. L’avvocato potrà confrontare il TAEG effettivo con quello indicato in contratto e con il tasso soglia d’usura previsto dalla Legge 108/1996.
- Se il TAEG effettivo supera il tasso soglia: si potrà contestare l’usurarietà del contratto. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21831/2025 (richiamata da commentatori), ha sottolineato che nel calcolo del TAEG devono essere ricomprese anche le spese accessorie per verificare l’usurarietà del finanziamento.
- Se il TAEG effettivo è diverso da quello indicato ma non usurario: occorre verificare se l’errore deriva dall’inclusione di costi facoltativi (es. polizze assicurative) che non dovevano essere computati. In questo caso si può eccepire l’errata rappresentazione del costo totale e richiedere il rimborso delle somme addebitate indebitamente o la riduzione dell’obbligazione.
3. Diffida stragiudiziale e richiesta di rimborso
Prima di adire il giudice è opportuno inviare all’intermediario una diffida stragiudiziale, tramite un avvocato, nella quale si contestano formalmente l’errata indicazione del TAEG, l’usurarietà o l’inclusione di costi occulti, chiedendo:
- La restituzione degli importi percepiti illegittimamente (interessi usurari, commissioni non dovute, polizze facoltative imposte).
- L’applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 o 125‑bis TUB, se ricorrono le condizioni di nullità della clausola (es. in caso di omessa indicazione del TAN o di costi esclusi dal TAEG pubblicizzato).
- La modifica del piano di ammortamento o l’estinzione anticipata del finanziamento senza penali.
La diffida deve essere inviata con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) e deve contenere tutti i riferimenti del contratto, i calcoli eseguiti e il termine entro il quale si chiede risposta (solitamente 15–30 giorni). Spesso gli istituti di credito preferiscono una soluzione transattiva per evitare contenziosi e danni reputazionali.
4. Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Per controversie di valore fino a 200.000 euro, il cliente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, organismo di risoluzione alternativa delle controversie disciplinato dalla Banca d’Italia. Il procedimento è rapido (circa 60 giorni) e avviene senza assistenza obbligatoria di un avvocato, ma è sempre consigliata l’assistenza legale per redigere il ricorso e fornire la prova dell’errore. L’ABF può ordinare la restituzione delle somme percepite in violazione della disciplina sulla trasparenza e accertare l’applicazione dei tassi sostitutivi.
5. Azione giudiziaria
Se la banca non soddisfa le richieste del cliente o se l’importo del credito supera la competenza dell’ABF, l’unica strada è il ricorso al giudice civile. L’azione può assumere varie forme:
- Domanda di accertamento dell’usura e restituzione delle somme: se il TAEG effettivo, includendo spese obbligatorie, supera il tasso soglia, l’art. 1815 c.c. prevede la gratuità del finanziamento e la restituzione degli interessi versati.
- Azioni di nullità della clausola relativa ai costi: ai sensi del comma 6 dell’art. 125‑bis TUB, le clausole che imputano costi non inclusi correttamente nel TAEG sono nulle e si applica il tasso sostitutivo. La nullità può essere fatta valere dal consumatore entro dieci anni.
- Azione di nullità parziale del contratto per mancata indicazione del TAN: se il contratto non indica il tasso nominale o lo indica in modo indeterminato, scatta la nullità della clausola ex art. 117 TUB e l’applicazione del tasso BOT. Il cliente può chiedere la restituzione degli interessi pagati in eccesso.
- Domanda risarcitoria: l’errore nel TAEG può configurare una violazione degli obblighi informativi e di buona fede, fonte di responsabilità pre‑contrattuale o contrattuale della banca; si può chiedere il risarcimento del danno subito (es. costi maggiori, danno da perdita di chance, danno reputazionale).
La scelta dell’azione deve essere valutata in base alle prove disponibili, al valore dell’operazione, ai costi e ai tempi del giudizio. L’assistenza di un avvocato specializzato è determinante per individuare la strategia più efficace.
6. Termine di prescrizione
Le azioni di nullità possono essere proposte in ogni tempo (in quanto la nullità è imprescrittibile), mentre l’azione restitutoria per gli interessi pagati in eccesso si prescrive in dieci anni dal pagamento. Le azioni di responsabilità contrattuale si prescrivono in dieci anni; quelle extracontrattuali in cinque anni. È quindi consigliabile agire tempestivamente per non perdere il diritto al rimborso.
Difese e strategie legali
Contestare la nullità di protezione
La nullità di protezione prevista dall’art. 125‑bis comma 6 TUB consente al consumatore di far dichiarare nulle le clausole che prevedono costi non correttamente inclusi nel TAEG pubblicizzato. La nullità colpisce solo la clausola e comporta l’applicazione del tasso sostitutivo pari al tasso dei BOT (buoni del tesoro annuali) emessi nei dodici mesi precedenti; nessun altro onere è dovuto dal consumatore . Per ottenere questo risultato è necessario dimostrare che il TAEG indicato nell’offerta o nel contratto non comprendeva tutte le voci di costo previste dalla disciplina sulla trasparenza.
Passaggi operativi
- Verifica del TAEG pubblicizzato: confrontare il TAEG indicato nel contratto o nel foglio informativo con i costi effettivamente sostenuti.
- Individuazione dei costi non inclusi: commissioni di incasso rata, spese di istruttoria, commissioni di intermediazione, costi di incasso rid, imposte di bollo, polizze assicurative obbligatorie. Se tali costi non sono stati computati, la clausola è nulla.
- Richiesta dell’applicazione del tasso sostitutivo: depositando ricorso ex art. 125‑bis, comma 7, si chiede al giudice di applicare il tasso BOT o altro titolo indicato dal MEF; la durata del credito viene ridotta a 36 mesi, salvo diversa prova .
Ricorso per usura
Qualora dal ricalcolo emerga che il TAEG effettivo supera il tasso soglia pubblicato trimestralmente dalla Banca d’Italia, il finanziamento è usurario. In base all’art. 1815 comma 2 c.c., in caso di usura “non sono dovuti interessi” e il cliente è tenuto a restituire soltanto il capitale ricevuto. Inoltre, il pagamento di interessi usurari può comportare la restituzione di tutte le somme pagate a titolo di interessi e degli altri costi che hanno determinato il superamento del tasso soglia, nonché l’eventuale azione penale contro l’intermediario.
Per far valere l’usura occorre:
- Calcolare il TAEG effettivo includendo tutti i costi obbligatori (es. spese di apertura pratica, spese di incasso, oneri assicurativi, commissioni di intermediazione).
- Verificare il tasso soglia vigente al momento della stipula: la Banca d’Italia pubblica trimestralmente i tassi soglia per categorie di credito; il superamento anche di un solo punto decimale integra l’usura.
- Presentare azione giudiziaria per la dichiarazione di usurarietà del contratto, la restituzione degli interessi pagati e la rideterminazione del debito.
Contestazione della polizza assicurativa obbligatoria
Molti istituti di credito propongono, come condizione per l’erogazione del mutuo o del prestito, la stipula di una polizza assicurativa per coprire il rischio di morte o perdita del lavoro. La Cassazione ha chiarito che la valutazione sull’obbligatorietà di una polizza assicurativa è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; se la polizza è facoltativa, i relativi costi non devono essere inclusi nel TAEG e non costituiscono spese usurarie . Pertanto:
- Se la polizza è facoltativa, i costi non vanno inclusi nel TAEG. Se la banca li ha inclusi per calcolare l’ISC e applicare commissioni più alte, il cliente può chiederne il rimborso.
- Se la polizza è obbligatoria, i costi devono essere inseriti nel TAEG; se il TAEG effettivo supera il tasso soglia la clausola è nulla e la polizza può essere considerata usuraria.
Richiesta di rideterminazione del saldo e ripetizione d’indebito
Anche quando non ricorre una nullità di protezione, l’errore nel TAEG può giustificare la rideterminazione del saldo del contratto di mutuo o di finanziamento. Se dalla perizia emerge che sono stati addebitati oneri non dovuti, il cliente può chiedere la ripetizione di quanto pagato in eccesso. La domanda di ripetizione di indebito deve essere supportata da un’analisi contabile dettagliata e può essere proposta come domanda accessoria all’interno di un’opposizione a decreto ingiuntivo o in un giudizio ordinario.
Ricorso agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento
Nei casi in cui gli errori nel TAEG siano sintomo di una situazione di sovraindebitamento e il debitore non sia in grado di far fronte ai pagamenti, gli strumenti di composizione della crisi possono offrire una via d’uscita. L’Avv. Monardo, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, può assistere il cliente nella predisposizione di:
- Piano del consumatore: consente al debitore non fallibile (es. privato o microimpresa) di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con il controllo del tribunale, ottenendo la falcidia dei debiti e la sospensione delle azioni esecutive.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: riservato alle imprese non soggette a fallimento; richiede l’adesione della maggioranza dei creditori ma consente di rimodulare i debiti con riduzioni significative.
- Esdebitazione: al termine dell’esecuzione del piano, consente di ottenere la liberazione dai debiti residui.
- Procedura familiare: introdotta dal Codice della crisi d’impresa, permette a più membri della stessa famiglia di gestire congiuntamente i debiti.
Grazie alla sua qualifica di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa, l’Avv. Monardo può avviare la negoziazione assistita con i creditori per giungere a soluzioni stragiudiziali che evitino il contenzioso e ripristinino la sostenibilità del debito.
Procedimenti cautelari: sospensione delle esecuzioni
Quando il finanziamento contestato ha già dato origine a azioni esecutive (pignoramenti di stipendi, pensioni, conti correnti, ipoteche o fermi amministrativi), il cliente può chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto (es. decreto ingiuntivo) o dell’esecuzione forzata. L’azione cautelare richiede la dimostrazione del fumus boni iuris (fondatezza della domanda) e del periculum in mora (pericolo di danno imminente). Un TAEG errato, un tasso usurario o la nullità delle clausole possono costituire presupposti per ottenere la sospensione.
Transazione e mediazione
La legge sulla mediazione civile e commerciale (d.lgs. 28/2010) prevede la possibilità di tentare la mediazione obbligatoria per le controversie bancarie prima di adire il tribunale. Attraverso la mediazione o la negoziazione assistita si può ottenere un accordo che riduca il debito, ricalcoli gli interessi o preveda una rinegoziazione del finanziamento. Questa via può essere conveniente per entrambe le parti perché riduce tempi e costi.
Strumenti alternativi per la gestione del debito
Rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle
Se l’anomalia del TAEG riguarda finanziamenti stipulati per sanare debiti fiscali o se, a seguito della contestazione del contratto, sono state emesse cartelle esattoriali o avvisi di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, è possibile accedere alle definizioni agevolate introdotte dalle recenti leggi di bilancio (c.d. rottamazione‑quater o eventuali condoni futuri). Tali misure consentono di versare solo capitale e interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora, spesso con piani di rateizzazione.
Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione
Come già accennato, i piani del consumatore (art. 67 ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) permettono di proporre ai creditori un pagamento parziale del debito in base alla capacità reddituale del debitore. Nel piano possono essere inclusi i debiti derivanti da finanziamenti con TAEG errato; la rideterminazione del debito può migliorare la sostenibilità del piano.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) richiedono l’adesione della maggioranza dei creditori (60 %) e prevedono una riduzione dei debiti e l’estensione dei tempi di pagamento. Anche questi strumenti possono essere utilizzati per definire posizioni debitorie derivanti da finanziamenti bancari viziati.
Esdebitazione e liquidazione controllata
Al termine del piano o dell’accordo, il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui. In alternativa, chi non dispone di sufficienti risorse può ricorrere alla liquidazione controllata, cedendo ai creditori i propri beni (esclusi quelli impignorabili) e ottenendo la liberazione dai debiti al termine della procedura. La presenza di errori nel TAEG e di pratiche usurarie può incidere sulla quantificazione del passivo e quindi sul successo della procedura.
Piani di rientro extragiudiziali
Al di fuori delle procedure giudiziali, l’Avv. Monardo assiste i clienti nella negoziazione di piani di rientro direttamente con le banche o le società di recupero crediti. Un piano di rientro strutturato può prevedere:
- Riduzione del tasso di interesse e degli interessi moratori.
- Stralcio parziale del capitale o degli interessi dovuti.
- Allungamento delle scadenze con rate sostenibili.
- Rinuncia della banca a costi o penali non dovuti (es. commissioni di estinzione anticipata).
La negoziazione si basa sulla forza contrattuale derivante dalle contestazioni sul TAEG e sull’eventuale violazione della disciplina sull’usura. Le banche spesso preferiscono transazioni rapide piuttosto che affrontare giudizi lunghi e incerti.
Errori comuni e consigli pratici
Errori più frequenti
- Confondere TAN e TAEG: molti debitori ritengono che il TAEG sia il tasso applicato alle rate. In realtà, il TAEG è un indice che include anche spese e commissioni; il TAN è il tasso su cui si calcolano gli interessi. L’errore di confusione può portare a credere che un tasso più basso sia più conveniente, mentre potrebbe esserci un TAEG elevato.
- Non leggere attentamente il foglio informativo e il contratto: la normativa sulla trasparenza impone di consegnare al cliente un prospetto con tutte le condizioni economiche. È importante confrontare il foglio informativo con il contratto e verificare se vi sono costituzione di costi occulti.
- Polizze assicurative obbligatorie non indicate: spesso la banca propone polizze vita o incendio come condizione per ottenere il prestito. Se la polizza è obbligatoria, il relativo costo deve essere incluso nel TAEG; in caso contrario la banca commette un illecito informativo e può violare la legge sull’usura .
- Costi di incasso e gestione nascosti: commissioni di incasso rata, spese di gestione pratica, spese incasso RID; se non vengono indicati nel TAEG pubblicizzato, il consumatore può far valere la nullità della clausola e ottenere la restituzione delle somme .
- Accettare piani di rientro unilateralmente imposti dalla banca: dopo una contestazione, la banca può proporre piani di rientro che non riducono il debito ma prolungano l’esposizione. È essenziale farsi assistere da un professionista per valutare la convenienza e per negoziare condizioni più favorevoli.
- Non rispettare i termini di contestazione: se la banca avvia un’azione esecutiva, il debitore ha termini per opporsi (40 giorni contro un decreto ingiuntivo). Una contestazione tardiva può precludere la possibilità di far valere le nullità.
- Ignorare l’ABF: molti debitori non conoscono l’Arbitro Bancario Finanziario. Questo strumento consente di risolvere rapidamente le controversie senza costi elevati; ignorarlo può comportare la perdita di una soluzione extragiudiziale.
Consigli pratici
- Acquisire sempre tutta la documentazione: fogli informativi, preventivi, contratti, piani di ammortamento, quietanze di pagamento. Conservare le comunicazioni della banca e le ricevute.
- Richiedere una consulenza legale specializzata appena si sospetta un errore nel TAEG. Un avvocato potrà verificare se sussistono i presupposti per l’annullamento della clausola o per la contestazione di usura.
- Attivarsi tempestivamente: contestare il TAEG entro i termini evita la prescrizione e consente di bloccare eventuali azioni esecutive.
- Valutare la convenienza economica del contenzioso: non sempre la contestazione dell’ISC porta a un risparmio significativo; è necessario confrontare i costi dell’azione con il potenziale beneficio.
- Prestare attenzione alle offerte di rinegoziazione: accettare una rinegoziazione può implicare la rinuncia a far valere le nullità; la nuova pattuizione potrebbe sanare i vizi del contratto originario. Leggere attentamente tutte le clausole o farle esaminare da un professionista.
- Monitorare costantemente i tassi soglia: la Banca d’Italia pubblica trimestralmente i tassi soglia per ogni categoria di credito. Un tasso legalmente lecito oggi potrebbe diventare usurario domani; conviene effettuare controlli periodici.
Tabelle riepilogative
Principali norme e relative conseguenze
| Norma | Oggetto | Effetto/Conseguenza |
|---|---|---|
| Art. 117 TUB | Obligo di forma scritta; indicazione di tassi, prezzi e condizioni. | La mancata indicazione di tassi, prezzi o condizioni determina la nullità della clausola e la sostituzione automatica con i tassi BOT; il TAEG non rientra tra tali elementi . |
| Art. 125‑bis TUB, comma 6 | Contratti di credito al consumo. | Sono nulle le clausole relative a costi non inclusi o inclusi erroneamente nel TAEG pubblicizzato; la nullità non travolge l’intero contratto . |
| Art. 125‑bis TUB, comma 7 | Tasso sostitutivo in mancanza di clausole valide. | In assenza o nullità delle clausole, il TAEG è sostituito con il tasso nominale minimo dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti; la durata del credito è fissata a 36 mesi . |
| Art. 125‑bis TUB, comma 8 | Informazioni essenziali. | Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali (tipo di contratto, parti, importo, condizioni di rimborso) . |
| Art. 1815 c.c. e Legge 108/1996 | Usura. | Se il TAEG effettivo supera il tasso soglia, non sono dovuti interessi e il cliente deve restituire solo il capitale; può chiedere la restituzione delle somme pagate a titolo di interessi usurari. |
| Art. 119 TUB | Diritto di copia della documentazione bancaria. | Consente al cliente di ottenere copia del contratto e della documentazione relativa al rapporto; la mancata consegna non comporta nullità ma può essere sanzionata . |
| Delibera CICR 4 marzo 2003 | Trasparenza e pubblicità delle condizioni. | Stabilisce il contenuto minimo delle informazioni e obbliga gli intermediari a indicare TAN e TAEG nelle offerte; la violazione può costituire illecito amministrativo. |
| Istruzioni Banca d’Italia | Calcolo del TAEG. | Definiscono le spese incluse nel TAEG (interessi, commissioni, spese obbligatorie) e quelle escluse; errate inclusioni/esclusioni possono dar luogo a contestazioni e alla nullità delle clausole. |
Differenza tra TAEG e TAN e conseguenze dell’errore
| Voce | Descrizione | Conseguenze di errata indicazione |
|---|---|---|
| TAN (Tasso Annuo Nominale) | Tasso di interesse pattuito, espresso come percentuale sul capitale finanziato su base annuale. | Se il TAN non è indicato o è indeterminato, la clausola è nulla ex art. 117 TUB e si applica il tasso sostitutivo; il cliente può chiedere la restituzione degli interessi pagati in eccesso. |
| TAEG (Indice Sintetico di Costo) | Percentuale che esprime il costo globale dell’operazione, comprendente interessi, commissioni e oneri obbligatori. | L’errore o l’omissione del TAEG non comporta la nullità del contratto (salvo il credito al consumo), ma può consentire la nullità di protezione delle clausole di costo ex art. 125‑bis TUB e può essere indice di usura quando i costi effettivi superano il tasso soglia . |
Strategie di difesa in sintesi
| Situazione | Strumenti di tutela | Riferimenti |
|---|---|---|
| Mancata indicazione del TAN | Nullità della clausola e applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB; azione per la restituzione degli interessi. | Art. 117 TUB, Cassazione 2024 n. 13556. |
| Errata o omessa indicazione del TAEG | Diffida alla banca; ricalcolo del TAEG; ricorso all’ABF; azione di nullità della clausola costi (se credito al consumo); azione risarcitoria per violazione degli obblighi di trasparenza. | Art. 125‑bis TUB, Trib. Roma 2024, Cassazione 2024 n. 35017 . |
| TAEG usurario | Azione per dichiarazione di usura; restituzione degli interessi; possibile denuncia penale. | Art. 1815 c.c., Legge 108/1996. |
| Costi assicurativi non inclusi correttamente | Verifica della natura obbligatoria della polizza; richiesta di rimborso delle somme indebitamente pagate; contestazione dell’usura se i costi elevano il TAEG oltre il tasso soglia. | Cassazione 2025 n. 35017, Cassazione 2024 n. 21831 . |
| Clausole vessatorie e costi occulti | Azione per nullità o inefficacia delle clausole; richiesta di ripetizione di indebito; segnalazione all’AGCM per pratiche commerciali scorrette. | Codice del Consumo, art. 33‑36; art. 117 TUB. |
Domande frequenti (FAQ)
1. Che cos’è il TAEG e perché è importante?
Il tasso annuo effettivo globale (TAEG), chiamato anche indice sintetico di costo (ISC), è un valore percentuale che rappresenta il costo complessivo di un finanziamento su base annua, comprendendo interessi, commissioni, spese di istruttoria, oneri accessori e costi assicurativi obbligatori. Serve a confrontare diverse offerte e a valutare l’effettiva onerosità del prestito. La giurisprudenza sottolinea che il TAEG ha funzione informativa e non costituisce un tasso contrattuale autonomo .
2. Qual è la differenza tra TAN e TAEG?
Il TAN (tasso annuo nominale) è il tasso di interesse applicato al capitale finanziato ed è utilizzato per calcolare la quota interessi di ogni rata. Il TAEG include il TAN più tutti gli altri costi obbligatori del finanziamento; rappresenta quindi il costo totale. Se il TAN non viene indicato o è indeterminato, la clausola è nulla e si applica il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB; se il TAEG è errato, non si verifica automaticamente la nullità del contratto .
3. Se il TAEG indicato nel contratto è errato, il contratto è nullo?
No. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’errata indicazione del TAEG non determina la nullità del contratto, in quanto si tratta di un indice meramente informativo; il costo complessivo dell’operazione resta determinabile dalla somma delle singole voci di costo . Solo nei contratti di credito al consumo l’errata o omessa indicazione di costi nel TAEG può rendere nulla la clausola relativa ai costi ai sensi dell’art. 125‑bis TUB .
4. Quando l’errore nel TAEG rende annullabile la clausola?
La nullità di protezione prevista dall’art. 125‑bis, comma 6 TUB, riguarda le clausole che impongono costi al consumatore senza averli inclusi correttamente nel TAEG pubblicizzato. In tal caso la clausola è nulla e si applicano il tasso sostitutivo e la durata ridotta del credito . L’annullabilità del contratto nella prassi può essere chiesta dal consumatore entro dieci anni dalla stipula.
5. Come si calcola il TAEG effettivo?
Il TAEG si calcola con una formula finanziaria che attualizza tutte le rate e i costi su base annua. Bisogna sommare il capitale, gli interessi, le commissioni, le spese di istruttoria e i costi assicurativi obbligatori, quindi rapportare l’importo totale al capitale erogato. La Banca d’Italia fornisce le istruzioni tecniche. Per evitare errori, è consigliabile affidarsi a un consulente tecnico.
6. I costi delle polizze assicurative devono essere inclusi nel TAEG?
Dipende. Se la polizza è una condizione obbligatoria per ottenere il finanziamento, il relativo costo deve essere incluso nel TAEG; se è facoltativa, non va inserita. La Cassazione ha spiegato che la valutazione sull’obbligatorietà è una questione di fatto riservata al giudice di merito . Una polizza facoltativa imposta come obbligatoria può essere contestata e può elevare il TAEG oltre il tasso soglia.
7. Come posso verificare se il mio finanziamento è usurario?
Occorre calcolare il TAEG effettivo includendo tutti i costi obbligatori e confrontarlo con il tasso soglia d’usura pubblicato trimestralmente dalla Banca d’Italia per la specifica categoria di credito. Se il TAEG effettivo supera il tasso soglia aumentato di un quarto più quattro punti percentuali, il contratto è usurario e non sono dovuti interessi (art. 1815 c.c.). Gli interessi già pagati devono essere restituiti.
8. Cosa succede se nel contratto manca il TAN?
La mancata indicazione del TAN o l’indicazione indeterminata del tasso comportano la nullità della clausola e l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB. La Corte di Cassazione ha chiarito che non è necessario che il contratto contenga l’indicazione numerica del tasso; è sufficiente il richiamo di criteri oggettivi che permettano di determinarlo . In mancanza di tali criteri, la clausola è nulla.
9. Il mancato rilascio di una copia del contratto rende nullo il finanziamento?
No. La Cassazione ha stabilito che la mancata consegna della copia del contratto non comporta la nullità: l’art. 117 TUB sanziona con la nullità solo l’inosservanza della forma scritta e l’omessa indicazione delle condizioni essenziali; la consegna della copia rientra tra gli obblighi di informazione e non condiziona la validità del contratto . Il cliente può comunque chiedere la consegna della documentazione ai sensi dell’art. 119 TUB.
10. Posso rivolgermi all’Arbitro Bancario Finanziario per contestare il TAEG?
Sì. L’ABF è competente per controversie in materia bancaria di valore non superiore a 200.000 euro. Il ricorso può riguardare l’errata indicazione del TAEG, la mancata inclusione di costi o l’usurarietà del finanziamento. La decisione dell’ABF non è vincolante come una sentenza, ma le banche solitamente vi si conformano.
11. Entro quanto tempo posso agire per far valere la nullità o chiedere il rimborso?
La nullità di protezione può essere fatta valere in qualsiasi momento perché è imprescrittibile. Tuttavia, la richiesta di rimborso delle somme indebitamente pagate si prescrive in dieci anni dal pagamento. È quindi importante agire tempestivamente. L’azione di responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi di trasparenza si prescrive anch’essa in dieci anni; quella extracontrattuale in cinque anni.
12. È possibile ottenere un risarcimento per l’errata indicazione del TAEG?
Sì. Anche se il contratto non è nullo, l’errata indicazione del TAEG può costituire una violazione degli obblighi di buona fede e di correttezza da parte dell’intermediario, generando un illecito risarcibile. Il cliente deve dimostrare il danno subito (ad esempio maggiore costo del finanziamento, perdita di chance di accedere a un prestito più vantaggioso) e il nesso causale con l’errore informativo.
13. Che ruolo ha l’Avv. Monardo in queste controversie?
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista ed esperto in diritto bancario e tributario; coordina un team di avvocati e commercialisti che segue i clienti in tutte le fasi: analisi dei contratti, calcolo del TAEG, predisposizione di diffide, ricorsi all’ABF, azioni giudiziarie, negoziazioni e piani di rientro. In qualità di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa, offre soluzioni anche per chi si trova in gravi difficoltà economiche, proponendo piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.
14. Una volta ottenuta la nullità della clausola, cosa cambia nel mio debito?
Se il giudice dichiara nulla la clausola che prevede costi non inclusi correttamente nel TAEG, il tasso di interesse e gli altri oneri vengono sostituiti con il tasso BOT previsto dall’art. 125‑bis TUB; la durata del credito diventa 36 mesi salvo diversa prova . Il debito residuo può quindi ridursi significativamente. Se viene riconosciuta l’usura, non sono dovuti interessi e il debito può ridursi al solo capitale.
15. Cosa sono i tassi sostitutivi del comma 7 dell’art. 117 TUB?
In caso di nullità della clausola relativa agli interessi, il comma 7 dell’art. 117 TUB prevede l’applicazione automatica dei tassi sostitutivi: per i contratti a tasso fisso il tasso sostitutivo è il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali (BOT) emessi nei dodici mesi precedenti; per i contratti a tasso variabile il tasso sostitutivo varia in base ai titoli emessi nei dodici mesi precedenti ogni operazione. La Cassazione ha chiarito che la scelta del tasso sostitutivo dipende dalla norma vigente al momento della conclusione del contratto .
16. I leasing devono sempre indicare il TAEG?
No. La Cassazione ha precisato che il fatto che alcune tipologie di leasing rientrino nel novero del credito al consumo non significa che in ogni contratto di leasing debba essere espresso il TAEG; l’assenza del TAEG comporta la nullità solo nelle ipotesi di credito al consumo . Negli altri casi il TAEG ha natura informativa e la sua omissione non rende nullo il contratto.
17. Posso interrompere un pignoramento se scopro che il TAEG è errato?
Potrebbe essere possibile. Se l’errata indicazione del TAEG nasconde costi usurari o se la clausola relativa ai costi è nulla, il debitore può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione in via cautelare. Occorre dimostrare che il credito azionato è fondato su un contratto viziato e che esiste il rischio di un danno irreparabile. L’Avv. Monardo può assisterti nella predisposizione del ricorso.
18. Che differenza c’è tra annullabilità e nullità?
La nullità è una sanzione che colpisce il contratto o la singola clausola per violazione di norme imperative; la nullità è imprescrittibile e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. L’annullabilità invece presuppone vizi del consenso (errore, violenza, dolo) o incapacità di agire e può essere fatta valere solo dalla parte interessata entro un termine (normalmente 5 anni). Nelle controversie sul TAEG si parla di nullità di protezione (annullabilità della clausola) quando non sono stati inclusi correttamente i costi nel TAEG; il termine per agire è di 10 anni.
19. Cosa succede se accetto un’offerta di rinegoziazione della banca?
La rinegoziazione è una novazione del contratto. Se accetti una nuova offerta, potresti rinunciare implicitamente a far valere le nullità del contratto originario. È fondamentale valutare la nuova proposta con un professionista per assicurarsi che le nuove condizioni siano effettivamente più vantaggiose e che non vi siano costi nascosti. In alcuni casi può essere opportuno inserire una clausola che preservi i diritti relativi agli errori pregressi.
20. Quali documenti devo conservare per tutelarmi?
È consigliabile conservare:
- Il contratto di finanziamento con allegati e piani di ammortamento.
- Il foglio informativo e la proposta pre‑contrattuale.
- Le quietanze di pagamento e gli estratti conto.
- Tutte le comunicazioni scritte con la banca, incluse email e lettere raccomandate.
- Eventuali perizie tecniche sul calcolo del TAEG.
Questi documenti saranno fondamentali per calcolare il TAEG effettivo, contestare eventuali errori e dimostrare le proprie ragioni in sede stragiudiziale o giudiziale.
Simulazioni pratiche e numeriche
Simulazione 1: prestito personale con TAEG errato
Scenario: nel gennaio 2024 un consumatore sottoscrive un prestito personale di 20.000 euro con durata 60 mesi (5 anni). La banca pubblicizza un TAEG del 8 % e applica un TAN del 6 %. Nel contratto sono previsti anche i seguenti costi:
- Spese di istruttoria: 300 euro (applicate una tantum all’inizio).
- Commissioni di incasso rata: 2 euro per rata.
- Polizza assicurativa vita facoltativa: 500 euro (pagata in un’unica soluzione, ma dichiarata obbligatoria dalla banca).
Calcolo del TAEG contrattuale
La banca include nel TAEG le spese di istruttoria e le commissioni di incasso rata, ma non inserisce i 500 euro della polizza assicurativa. Il TAEG pubblicizzato (8 %) viene quindi calcolato su un costo totale di:
- Interessi totali su 20.000 euro al 6 %: circa 3.200 euro.
- Spese di istruttoria: 300 euro.
- Commissioni di incasso rata: 2 euro × 60 rate = 120 euro.
Costo totale riconosciuto: 3.200 + 300 + 120 = 3.620 euro. Il TAEG risulta pari a circa 8 %.
Calcolo del TAEG effettivo
Se si considera la polizza assicurativa di 500 euro (che la banca ha imposto come obbligatoria ma dichiarata facoltativa), il costo totale diventa 4.120 euro. Includendo questo importo nel calcolo, il TAEG effettivo sale a circa 9 %.
Analisi giuridica
- L’inclusione di una polizza assicurativa dichiarata obbligatoria nel TAEG va valutata come costo necessario. Se la banca non ha incluso il costo nel TAEG pubblicizzato, si configura la nullità della clausola relativa ai costi ai sensi dell’art. 125‑bis comma 6 TUB; il consumatore può chiedere l’applicazione del tasso sostitutivo (BOT) e la riduzione della durata del contratto .
- Inoltre, occorre verificare se il TAEG effettivo del 9 % supera il tasso soglia per i prestiti personali vigente nel primo trimestre del 2024. Se il tasso soglia fosse, ad esempio, dell’8,5 %, il finanziamento sarebbe usurario e non sarebbero dovuti interessi.
- L’Avv. Monardo potrà predisporre una diffida per ottenere la restituzione dei 500 euro e l’applicazione del tasso sostitutivo o, in caso di usura, la restituzione di tutti gli interessi.
Simulazione 2: mutuo ipotecario a tasso variabile
Scenario: nel marzo 2018 una famiglia stipula un mutuo ipotecario di 150.000 euro con tasso variabile indicizzato all’Euribor 3 mesi più spread del 1,5 %; la banca indica un TAEG del 2,5 %. Il contratto prevede spese di perizia (300 euro), spese di istruttoria (800 euro) e commissioni di incasso rata (2 euro). Nel prospetto non è indicato il TAN; il contratto rimanda al piano di ammortamento per la determinazione del tasso.
Calcolo e anomalie
- Poiché il contratto non indica espressamente il TAN, ma richiama solo lo spread e l’indice Euribor, il cliente contesta la nullità della clausola di interessi e chiede l’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB. La Cassazione ha affermato che è sufficiente che il contratto contenga criteri obiettivi per determinare il tasso (spread + Euribor) ; quindi la clausola è valida e non si applica il tasso sostitutivo.
- Il TAEG effettivo risulta essere del 2,7 % perché la banca non aveva incluso le commissioni di incasso e le spese di istruttoria. L’errore non comporta la nullità del contratto; tuttavia, il cliente può chiedere la restituzione delle spese non incluse e contestare la violazione dell’obbligo informativo. La polizza incendio (facoltativa) di 400 euro era stata inclusa; la sua inclusione non è necessaria se non obbligatoria.
Soluzione
In assenza di usura, la famiglia può:
- Chiedere la restituzione delle commissioni di incasso e delle spese di istruttoria non incluse nel TAEG pubblicizzato.
- Richiedere la riduzione del TAEG contrattuale e l’adeguamento delle rate.
- Valutare la rinegoziazione del mutuo con un tasso fisso più vantaggioso.
Simulazione 3: cessione del quinto della pensione
Scenario: nel luglio 2023 un pensionato sottoscrive una cessione del quinto della pensione per 35.000 euro, durata 120 mesi (10 anni). Il contratto indica un TAN del 4 % e un TAEG del 7 %. Tra i costi vi sono:
- Commissioni di intermediazione: 1.500 euro.
- Premio della polizza rischio vita obbligatoria: 2.000 euro.
- Commissioni di incasso rata e spese di gestione pratica: 500 euro.
La banca non inserisce nel TAEG le commissioni di intermediazione, ritenute a carico del mediatore, ma le addebita al cliente all’inizio del contratto.
Calcolo
Il TAEG effettivo, includendo tutte le spese obbligatorie, risulta 9 %. Confrontato con il tasso soglia d’usura per le cessioni del quinto (ad esempio 10 % nel terzo trimestre 2023), non emerge usura, ma l’errore di calcolo supera di 2 punti il TAEG dichiarato.
Azione possibile
- Il pensionato può invocare la nullità della clausola costi ai sensi dell’art. 125‑bis, comma 6 TUB, perché le commissioni di intermediazione obbligatorie non sono state incluse correttamente nel TAEG pubblicizzato .
- Potrà richiedere il ricalcolo del TAEG e l’applicazione del tasso sostitutivo (tasso BOT) con riduzione della durata del contratto a 36 mesi; ciò comporterebbe un significativo abbattimento del debito residuo. Se la banca rifiuta, potrà proporre ricorso all’ABF o azione giudiziaria.
Simulazione 4: leasing operativo per acquisto di veicolo aziendale
Scenario: un imprenditore individuale stipula, nel giugno 2025, un contratto di leasing operativo per l’acquisto di un veicolo da 40.000 euro. Il contratto indica il canone mensile e prevede il pagamento di un anticipo di 5.000 euro. Il TAEG non è indicato. L’imprenditore ritiene di essere un consumatore perché utilizza il veicolo anche per uso personale.
Questioni giuridiche
- La Cassazione (ord. 9 aprile 2025 n. 9352) ha precisato che nei contratti di leasing la mancata indicazione del TAEG comporta la nullità solo se si tratta di credito al consumo . Se l’imprenditore è qualificabile come professionista, l’assenza del TAEG non determina la nullità; il TAEG ha funzione informativa.
- L’imprenditore deve dimostrare la propria qualità di consumatore per invocare la nullità. In assenza di prova, la clausola resta valida e non si applicano i tassi sostitutivi.
- Tuttavia, l’errata rappresentazione dei costi (es. commissioni di intermediazione non indicate) può configurare un illecito informativo per il quale si può chiedere il risarcimento del danno.
Possibile soluzione
- Se l’imprenditore dimostra di essere consumatore, può chiedere la nullità della clausola costi e l’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 125‑bis.
- In alternativa, può proporre un piano di rientro o un accordo di ristrutturazione del debito, eventualmente con l’assistenza dell’Avv. Monardo.
Conclusioni
L’analisi della normativa e della giurisprudenza dimostra che gli errori nel calcolo del TAEG non sempre portano alla nullità del contratto. La Corte di Cassazione e i tribunali hanno chiarito che il TAEG è un indice meramente informativo; la sua errata o omessa indicazione non incide sulla validità del contratto, salvo il caso dei contratti di credito al consumo, per i quali l’art. 125‑bis TUB prevede la nullità di protezione delle clausole relative ai costi non inclusi correttamente nel TAEG . L’annullabilità del contratto o la sostituzione dei tassi è possibile solo in presenza di violazioni più gravi: mancanza di forma scritta, omessa indicazione del TAN, costi occulti imposti al consumatore o superamento del tasso soglia d’usura.
Per tutelare i propri diritti, il debitore deve verificare attentamente i contratti, calcolare il TAEG effettivo includendo tutti i costi, controllare i tassi soglia e attivarsi tempestivamente per contestare eventuali irregolarità. Le strategie difensive prevedono l’invio di diffide, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, l’azione giudiziaria per nullità della clausola o usura, la richiesta di risarcimento dei danni e l’utilizzo degli strumenti di composizione della crisi. La nullità di protezione tutela soprattutto i consumatori; i professionisti possono far valere gli errori nel TAEG come violazione degli obblighi di trasparenza e buona fede.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono un supporto completo in tutte queste fasi: dalla consulenza preventiva per valutare la legittimità dei contratti all’assistenza giudiziale per far valere la nullità delle clausole e l’usura, fino alla negoziazione di piani di rientro e agli strumenti di composizione della crisi. Grazie alla qualifica di cassazionista, al ruolo di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e alla competenza in materia di diritto bancario e tributario, l’Avv. Monardo può fornire soluzioni personalizzate e tempestive.
In conclusione, se hai sottoscritto un contratto di mutuo, finanziamento, leasing o cessione del quinto e sospetti un errore nel TAEG, non sottovalutare il problema: potrebbe celare costi occulti o tassi usurari. Agire per tempo con l’assistenza di un professionista consente di recuperare somme indebite, ottenere la riduzione del debito e bloccare eventuali azioni esecutive.
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