Delega di pagamento non onorata: responsabilità e difese

Introduzione

Nel sistema tributario e bancario italiano la delega di pagamento – ad esempio il modello F24 attraverso il quale il contribuente incarica la propria banca o il servizio telematico di versare tributi e contributi – non è un mero adempimento formale. Con la delega il debitore conferisce al soggetto delegato un mandato affinché il pagamento sia eseguito regolarmente e tempestivamente. Se l’operazione non va a buon fine, il contribuente subisce conseguenze gravose: sanzioni, interessi e, nei casi più gravi, iscrizione a ruolo o misure esecutive. Per questo occorre conoscere diritti, responsabilità e strumenti di difesa quando la delega di pagamento non viene onorata.

Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la banca che riceve l’F24 assume la posizione di mandataria del cliente e deve eseguire l’operazione con diligenza professionale; se la delega è scartata o il pagamento non viene eseguito, l’istituto di credito deve informare tempestivamente il cliente. In una ordinanza del 2019 la Corte di cassazione ha ribadito che la banca deve avvertire il cliente non solo durante la fase di compilazione ma anche successivamente, appena il sistema segnala lo scarto; l’omessa comunicazione integra responsabilità contrattuale perché al mandato si applicano gli articoli 1708, 1710 e 1176 del Codice civile . Norme e circolari recenti dell’Agenzia delle Entrate prevedono inoltre che gli F24 con saldo pari a zero o con compensazioni devono essere trasmessi esclusivamente in modalità telematica, e se il sistema li scarta l’atto è considerato non eseguito e viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la delega .

L’articolo che segue, aggiornato a novembre 2025, analizza in modo approfondito la disciplina normativa e giurisprudenziale sulla delega di pagamento non onorata, spiegando al contribuente quali difese attivare per contestare sanzioni, chiedere il risarcimento del danno o definire il debito con strumenti agevolativi. Il taglio è giuridico-divulgativo: dopo un’analisi delle fonti (codice civile, decreti legislativi, circolari e sentenze), si illustrano procedure, strategie e soluzioni pratiche, con simulazioni numeriche e tabelle riassuntive.

Prima di iniziare, è opportuno presentare il professionista che coordina il presente approfondimento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con consolidata esperienza in diritto bancario e tributario, guida uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo a livello nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); riveste la qualifica di Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e opera come mediatore nelle procedure di composizione negoziata. Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo team possono:

  • Analizzare l’atto con cui viene comunicato lo scarto della delega di pagamento o la cartella di pagamento conseguente;
  • Presentare ricorsi e memorie per ottenere l’annullamento di sanzioni e interessi o la sospensione dell’atto;
  • Intavolare trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con gli istituti di credito per riconoscere eventuali errori e definire piani di rientro;
  • Elaborare piani di ristrutturazione o di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione del patrimonio) nei casi di sovraindebitamento;
  • Proporre soluzioni giudiziali e stragiudiziali efficaci per tutelare la posizione del debitore, bloccando ipoteche, pignoramenti o fermi amministrativi.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Delega di pagamento e mandato: norme del Codice civile

La delegazione di pagamento è disciplinata dagli articoli 1268 e 1269 del Codice civile. L’articolo 1269 prevede che, se il debitore delega un terzo al pagamento, quest’ultimo può obbligarsi direttamente verso il creditore. Il terzo non è obbligato ad accettare l’incarico e, se lo accetta, può rifiutare l’obbligazione . La giurisprudenza distingue tra:

  • Delegatio promittendi (art. 1268 c.c.), quando il delegato assume la posizione di nuovo debitore verso il creditore (ad esempio nel caso di accollo del debito);
  • Delegatio solvendi (art. 1269 c.c.), quando il delegato esegue materialmente il pagamento per conto del delegante.

La presentazione di un modello F24 alla banca rientra nella delegatio solvendi. Il cliente-debitore delega l’istituto di credito a versare il tributo all’erario; il rapporto è regolato dalle norme sul mandato (articoli 1703 e seguenti c.c.). L’articolo 1710 stabilisce che il mandatario deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia e deve rendere conto del proprio operato al mandante. La Cassazione ha più volte affermato che questa diligenza è quella professionale, commisurata alla qualifica della banca, ai sensi dell’articolo 1176, comma 2, c.c.. In particolare, gli obblighi della banca includono non solo l’esecuzione puntuale del pagamento, ma anche gli atti preparatori, strumentali e successivi, nonché l’obbligo di informare il cliente di eventuali impedimenti .

Cassazione n. 20640/2019: la banca deve informare il cliente

Una delle pronunce più rilevanti è l’ordinanza n. 20640 del 31 luglio 2019. La Suprema Corte ha esaminato il caso di un contribuente che aveva affidato alla banca un modello F24 contenente errori (codice ufficio e atto). L’istituto aveva acquisito la delega, ma il sistema aveva scartato il pagamento; la banca non aveva informato il cliente del rifiuto. La Cassazione ha stabilito che:

  • L’esecuzione del mandato comprende anche gli atti preparatori, strumentali e quelli successivi al pagamento;
  • La banca deve controllare la correttezza della delega all’atto della ricezione e, in ogni caso, informare tempestivamente il cliente non appena il sistema segnala uno scarto o un impedimento;
  • La violazione di tali doveri integra una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e obbliga la banca al risarcimento dei danni per le sanzioni e gli interessi subiti dal contribuente .

Questa sentenza ha aperto la strada a numerose azioni risarcitorie contro gli istituti di credito che non avvisano il cliente dello scarto dell’F24. La responsabilità deriva dal mandato bancario e non è collegabile alla disciplina degli assegni; per questo la Cassazione ha escluso l’applicazione analogica della norma sulla responsabilità della banca negoziatrice di un assegno (art. 43 L.A.).

Cassazione n. 1962/2024 e n. 27572/2023: bonifico domiciliato e diligenza professionale

Le sentenze n. 27572/2023 e n. 1962/2024 affrontano casi di bonifico domiciliato, un servizio con cui la banca delega un ufficio postale al pagamento al beneficiario. La Corte ha qualificato il bonifico domiciliato come delegatio solvendi; pertanto la responsabilità dell’istituto deriva dal mandato e deve essere valutata alla luce della diligenza professionale (art. 1176 c.c.). La banca non ha una responsabilità oggettiva: può liberarsi dimostrando di aver pagato al vero creditore o di aver svolto un’attenta identificazione del beneficiario . Queste pronunce ribadiscono che l’obbligo informativo e la diligenza del delegato sussistono in tutti i pagamenti delegati, non solo per gli F24.

Cassazione n. 4794/2024: differenza tra delegazione e novazione

La sentenza n. 4794 del 22 febbraio 2024 affronta un caso di presunta delegazione di pagamento in materia di imposta di registro. La Corte ha chiarito che la delegazione di pagamento non può modificare l’oggetto dell’obbligazione: essa sostituisce il soggetto che esegue il pagamento ma non altera la prestazione dovuta. Nel caso di specie la corte ha ritenuto che l’operazione fosse una novazione dell’obbligazione, perché variava sia la prestazione sia i rapporti tra le parti, e quindi non si poteva applicare la disciplina della delegazione . La pronuncia evidenzia che, per invocare la disciplina della delegatio solvendi (e quindi la responsabilità del delegato), deve esserci un incarico gestorio che non modifichi l’obbligazione originaria.

Cassazione n. 27332/2024: errori nella compilazione dell’F24

Con l’ordinanza n. 27332 del 22 ottobre 2024 la Suprema Corte ha precisato che gli errori materiali nella compilazione del modello F24 sono emendabili. La dichiarazione resa dal contribuente tramite F24 ha natura di mera dichiarazione di scienza: non è irrevocabile e può essere corretta. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali (ordinanze n. 35577/2022 e n. 13215/2023) per affermare che gli errori formali non devono comportare automaticamente l’irrogazione di sanzioni; l’amministrazione deve verificare l’esistenza del credito e l’incidenza dell’errore . Questa decisione offre un importante argomento difensivo a chi riceve una cartella di pagamento a causa di una delega scartata per errori non sostanziali.

Giurisprudenza di merito: termini di pagamento e scarto per compensazione

I tribunali di merito hanno applicato tali principi in casi concreti:

  • Tribunale di Padova, sentenza 319/2024 – Il giudice ha riconosciuto che quando la scadenza per il pagamento dei tributi cade in un giorno festivo o non lavorativo, il termine si proroga al primo giorno successivo, come previsto dagli articoli 2963 e 1187 del Codice civile e dall’articolo 18 del D.Lgs. 241/1997 . Di conseguenza un F24 presentato il primo giorno lavorativo successivo non può essere ritenuto tardivo.
  • Corte di Giustizia Tributaria (sentenza n. 04994/2024) – Una società aveva presentato un F24 con compensazione di un credito “super ACE” relativo all’art. 19 del D.L. 73/2021. L’Agenzia aveva scartato il modello ritenendo il credito inesistente; la società ha impugnato lo scarto, presentando documentazione che ne comprovava la sussistenza. La decisione richiama l’onere per l’Ufficio di valutare le prove a sostegno del credito e offre spunti sulla impugnabilità delle comunicazioni di scarto.

2. Normativa fiscale sulla delega di pagamento F24

Obbligo di presentazione telematica e scarto

L’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 241/1997 stabilisce che i modelli F24 con saldo pari a zero, cioè quelli in cui le somme dovute sono interamente compensate da crediti, devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La violazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito questo obbligo nella risoluzione 36/E/2017 e in successive circolari.

In una risposta a interpello del 18 aprile 2023, commentata da Fisco Oggi, l’Agenzia ha chiarito che, se un F24 a saldo zero viene presentato oltre il termine di utilizzo del credito in compensazione, il sistema rifiuta la delega; tale scarto è corretto perché la presentazione dell’F24 «non costituisce un mero adempimento formale, ma un mezzo di estinzione dell’obbligazione tributaria con la compensazione di un credito pregresso» . Il provvedimento del 28 agosto 2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede che, quando il credito utilizzato in compensazione non è più disponibile, l’Agenzia comunica lo scarto del modello F24 tramite una ricevuta telematica, indicando la motivazione; tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello scartato si considerano non eseguiti . Se, invece, il controllo conferma la correttezza del credito, la delega è considerata perfezionata nella data di presentazione e l’Agenzia trasmette un’apposita ricevuta .

Ravvedimento operoso

L’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 disciplina il ravvedimento operoso, permettendo al contribuente di sanare violazioni fiscali e ritardi beneficiando di una riduzione delle sanzioni. In caso di omesso o tardivo versamento di tributi e contributi, la sanzione ordinaria può essere ridotta a:

  • Un decimo del minimo se il pagamento avviene entro 30 giorni dall’omissione (ravvedimento breve);
  • Un nono del minimo se l’irregolarità viene sanata entro 90 giorni;
  • Un settimo del minimo se la regolarizzazione avviene entro un anno .

Il ravvedimento opera anche per i modelli F24 a saldo zero: in tale caso l’agenzia richiede il versamento della sanzione in misura ridotta e la presentazione del nuovo F24 telematico. I termini di presentazione variano a seconda della violazione: per i versamenti con compensazione a zero, la sanzione è pari a 100 euro ridotta a 1/9 o 1/8 in base ai termini; per l’omissione di un F24 con saldo positivo, la sanzione ordinaria del 30% è ridotta a 1/10 o 1/9.

Avvisi bonari e cartelle di pagamento

Quando l’F24 non va a buon fine, l’Amministrazione procede con controlli automatizzati (articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973). In caso di irregolarità emersa dal controllo, l’Agenzia invia una comunicazione di irregolarità (avviso bonario), concedendo un termine – attualmente 30 giorni dalla ricezione – per correggere l’errore e pagare con sanzioni ridotte. Dal 1° gennaio 2024, per effetto del D.Lgs. 1/2024 attuativo della riforma fiscale, il termine per rispondere agli avvisi bonari è stato esteso a 60 giorni. Se il contribuente non regolarizza, l’ufficio iscrive a ruolo il tributo e invia la cartella di pagamento; il contribuente può impugnare la cartella innanzi alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica.

3. Strumenti di definizione agevolata e misure emergenziali

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (Rottamazione-quater)

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto una nuova procedura di definizione agevolata – la cosiddetta “rottamazione quater” – disciplinata dai commi 231‑252 dell’articolo 1. Il testo dei commi, riportato nella circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prevede che:

  • Comma 231 – I debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere interessi, sanzioni né aggio, versando solo le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per procedure esecutive .
  • Comma 232 – Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in un massimo di 18 rate: la prima e la seconda rata, ciascuna pari al 10% dell’importo complessivo, scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le rate successive scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno .
  • Comma 233 – In caso di pagamento rateale sono dovuti interessi al tasso del 2% annuo; non si applicano gli interessi previsti dal DPR 602/1973 .
  • Comma 235 – Il debitore deve presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2023, esclusivamente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, indicando il numero di rate scelte .
  • Comma 240 – Con la presentazione della domanda sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche; non possono essere avviate o proseguite procedure esecutive, salvo che il primo incanto abbia avuto esito positivo; il debitore non è considerato inadempiente ai fini del DURC .
  • Comma 241 – Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute e le scadenze .
  • Comma 242 – Il pagamento può avvenire mediante domiciliazione su conto corrente o tramite moduli di pagamento precompilati .

Questa definizione agevolata consente di estinguere cartelle esattoriali pagando solo il capitale, con significativi risparmi. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24428 dell’11 settembre 2024, ha chiarito che l’adesione alla rottamazione comporta l’immediata estinzione del giudizio tributario pendente in Cassazione ai sensi del comma 198 della L. 197/2022; il contribuente deve rinunciare al ricorso e il procedimento si estingue con decreto o ordinanza.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro e riammissione alla rottamazione

La stessa Legge di Bilancio 2023 ha previsto lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2015 (commi 222‑230). Dal 2024 il governo ha introdotto la riammissione alla rottamazione per i contribuenti decaduti dal piano di pagamento: possono presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025 versando le rate scadute, con modalità analoghe ai commi 231 e seguenti. Nel 2025 si parla già di una rottamazione quinquies, inserita nel disegno di legge di Bilancio 2026, che dovrebbe consentire ulteriori definizioni agevolate con moduli di pagamento fino al 2026.

4. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

La Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) disciplina le procedure di composizione della crisi delle persone fisiche e dei piccoli imprenditori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento. Le procedure principali sono:

  1. Piano del consumatore: riservato al debitore persona fisica che non svolge attività imprenditoriale; consente di proporre al giudice un piano di pagamento sostenibile con falcidia o dilazioni dei debiti. Il piano deve essere attestato da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e omologato dal tribunale. Se approvato, blocca le azioni esecutive e permette l’esdebitazione finale. Secondo l’art. 9, commi 2 e 3-bis, il debitore deve fornire all’OCC tutti i documenti sulla propria situazione patrimoniale; l’OCC redige una relazione particolareggiata e una attestazione di fattibilità .
  2. Accordo con i creditori: aperto a professionisti, imprenditori minori e start-up; richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti e l’omologa del tribunale. Anche in questo caso il piano è predisposto con l’assistenza di un OCC e prevede la sospensione delle procedure esecutive. Le norme di riferimento sono l’art. 12 e l’art. 12-bis.
  3. Liquidazione del patrimonio: prevista per chi non può proporre un piano o un accordo. Il debitore mette a disposizione tutti i propri beni (eccetto quelli impignorabili) che saranno liquidati da un liquidatore nominato dal tribunale. All’esito della procedura il debitore può ottenere l’esdebitazione.

Queste procedure offrono un’alternativa al contenzioso tributario: il debitore con debiti fiscali o bancari può inserirli nel piano e ottenere la riduzione delle sanzioni e degli interessi; la normativa consente di falcidiare anche i debiti tributari se l’erario acconsente o se il piano prevede il pagamento integrale del capitale. L’Avv. Monardo è iscritto negli elenchi dei gestori della crisi e, in qualità di professionista fiduciario di un OCC, può assistere i debitori nella predisposizione e nell’omologazione del piano.

5. Altri strumenti deflattivi e istituti speciali

Oltre alla rottamazione e alle procedure di sovraindebitamento, l’ordinamento offre altre misure per risolvere i contenziosi legati a deleghe di pagamento non onorate:

  • Definizione agevolata degli avvisi bonari (art. 1, commi 153‑159, L. 197/2022): consente di pagare le somme dovute a seguito di controllo automatizzato con una sanzione ridotta al 3% anziché al 10%. Entro il 2024 il contribuente può rateizzare in 20 rate mensili. La norma, originariamente prevista per gli avvisi bonari emessi nel 2020‑2021, è stata prorogata alle comunicazioni relative al 2022.
  • Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi 206‑212 della L. 197/2022): permette di definire in via conciliativa i giudizi pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria con sanzioni ridotte al 35% o al 50% a seconda del grado di giudizio.
  • Rinuncia agevolata in Cassazione (comma 218): i ricorsi pendenti in Cassazione possono essere estinti mediante rinuncia, pagando il 5% del valore della causa.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis Legge Fallimentare, ora art. 57 del Codice della crisi): per le imprese che superano i limiti della legge sul sovraindebitamento. Questo istituto consente di negoziare un piano con i creditori e omologarlo presso il tribunale, sospendendo le azioni esecutive.

Questi strumenti dimostrano come l’ordinamento offra numerose vie per uscire dalle situazioni di difficoltà. Spesso un’assistenza legale specializzata permette di scegliere lo strumento più adatto.

Procedura passo‑passo dopo lo scarto della delega di pagamento

1. Individuazione dello scarto e verifica della posizione

  1. Ricezione della comunicazione: se il pagamento non va a buon fine, l’Agenzia delle Entrate o la banca invia una comunicazione di scarto o una ricevuta telematica. In alcuni casi il contribuente scopre l’irregolarità tramite un avviso bonario.
  2. Verifica della delega: controllare il modello F24 presentato, le date e i codici inseriti. Verificare se l’errore è imputabile al contribuente (ad esempio codice tributo sbagliato) o al sistema (ad esempio utilizzo di un credito non più compensabile). Conservare la ricevuta rilasciata dalla banca.
  3. Contatto con la banca: in presenza di scarto dovuto a errori formali, la banca deve comunicare tempestivamente l’impedimento. Chiedere per iscritto l’esito dell’F24, pretendendo la comunicazione dello scarto se non pervenuta, e chiedere il risarcimento delle sanzioni subite.
  4. Accesso alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel) per verificare lo stato dei versamenti e scaricare le ricevute di scarto. Questo passaggio è fondamentale per dimostrare eventuali ritardi non imputabili al contribuente.

2. Regolarizzazione attraverso ravvedimento operoso

Se lo scarto è dovuto a un errore del contribuente (codice tributo sbagliato, omissione di campi obbligatori), è possibile ricorrere al ravvedimento operoso. La procedura consiste in:

  1. Presentazione di un nuovo F24 corretto, con i dati esatti e con i codici tributo corretti;
  2. Versamento della sanzione ridotta prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997: un decimo o un nono della sanzione ordinaria a seconda del tempo trascorso ;
  3. Pagamento degli interessi legali calcolati sul ritardo;
  4. Conservazione delle ricevute per dimostrare l’avvenuta regolarizzazione in caso di futuri controlli.

Esempio: se l’F24 doveva essere presentato il 16 giugno ma viene trasmesso correttamente il 30 giugno, si applica la sanzione ridotta di 1/10 (3% del tributo). Su un debito di 1.000 euro, la sanzione sarà di 30 euro anziché 100; aggiungendo gli interessi legali (0,5% annuo), l’esborso totale sarà di circa 30,20 euro.

3. Impugnazione della comunicazione di irregolarità o della cartella

Quando lo scarto non dipende da errore del contribuente o se la sanzione applicata è sproporzionata, è possibile impugnare la comunicazione o la successiva cartella:

  1. Ricorso gerarchico (facoltativo) alla Direzione Provinciale dell’Agenzia entro 30 giorni dalla comunicazione per sollevare osservazioni e chiedere l’annullamento;
  2. Ricorso giurisdizionale alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo. È possibile chiedere la sospensione dell’atto se sussistono gravi motivi (art. 47 del D.Lgs. 546/1992);
  3. Richiesta di autotutela: anche dopo la scadenza dei termini è possibile inviare un’istanza in autotutela all’Agenzia se emergono evidenti errori materiali o di persona. L’ufficio può annullare in tutto o in parte l’atto.

4. Azione di responsabilità contro la banca

Se lo scarto deriva da un comportamento negligente dell’istituto di credito (mancato invio dell’F24 o mancata comunicazione dello scarto), il cliente può promuovere un’azione risarcitoria in sede civile. La domanda sarà proposta davanti al tribunale ordinario, invocando la responsabilità contrattuale per inadempimento del mandato (articoli 1218, 1710 e 1176 c.c.). La giurisprudenza richiede di dimostrare:

  • L’esistenza del mandato bancario (ad esempio mediante il modulo firmato o la ricevuta di presentazione);
  • Il mancato adempimento (scarto o rifiuto dell’F24);
  • L’assenza di colpa del cliente (che ha compilato correttamente il modello);
  • Il danno patrimoniale subito (sanzioni, interessi, eventuali costi legali).

L’ordinanza 20640/2019 stabilisce che la banca non può limitarsi a segnare l’operazione come non andata a buon fine; deve avvertire il cliente non appena il sistema respinge la delega . La prova dell’avviso può essere fornita mediante presunzioni (ad esempio la registrazione delle chiamate). Se la banca non prova di aver agito con diligenza, sarà condannata a rimborsare le sanzioni e a risarcire i danni ulteriori.

5. Adesione alla definizione agevolata o alla rottamazione

Qualora il debito derivante dallo scarto sia confluito in una cartella esattoriale, il contribuente può valersi della rottamazione o della definizione agevolata. Le tappe:

  1. Verificare l’iscrizione a ruolo e i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
  2. Presentare la domanda di adesione tramite il sito dell’Agenzia della Riscossione entro il termine stabilito (in origine 30 aprile 2023, oggi prorogato per eventuali riaperture), selezionando il numero di rate;
  3. Attendere la comunicazione dell’importo dovuto (capitale e spese) e le scadenze delle rate ;
  4. Effettuare i pagamenti tramite domiciliazione o moduli precompilati . Il mancato pagamento della prima o di una rata comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino del debito originario.

6. Richiesta di piani di rateizzazione ordinari e sospensione cautelare

In alternativa o in aggiunta alla definizione agevolata, il contribuente può chiedere:

  • Rateizzazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973): consente di dilazionare il pagamento della cartella fino a 72 rate mensili (o 120 in casi di grave e comprovata difficoltà). La richiesta può essere presentata anche online e, se accettata, impedisce nuove azioni esecutive fino a quando il piano è in corso.
  • Sospensione cautelare della cartella o del pignoramento: può essere chiesta al giudice dell’esecuzione (per i pignoramenti) o alla Corte di Giustizia Tributaria (per le cartelle) se vi è pericolo grave e irreparabile.

7. Procedura di sovraindebitamento

Se la situazione debitoria è complessa e riguarda più creditori, il contribuente può rivolgersi a un OCC per avviare la procedura di sovraindebitamento. I passaggi principali sono:

  1. Nomina dell’OCC: presentare istanza al tribunale o direttamente a un organismo abilitato. Il costo della nomina varia; alcuni tribunali richiedono un contributo unificato di circa 98 euro e una marca da bollo di 27 euro .
  2. Raccolta dei documenti e redazione della relazione: il debitore, assistito dal proprio avvocato, fornisce all’OCC i documenti patrimoniali e reddituali. L’OCC redige una relazione e un’attestazione sulla fattibilità del piano, come previsto dagli articoli 9 e 12 della legge .
  3. Presentazione della proposta al tribunale: nel caso di piano del consumatore, non occorre l’approvazione dei creditori; per l’accordo con i creditori è necessaria l’adesione della maggioranza dei crediti. Il tribunale fissa l’udienza e valuta la proposta.
  4. Omologa e esecuzione: se il giudice omologa, tutte le azioni esecutive sono sospese. Al termine del piano il debitore ottiene l’esdebitazione; i debiti residui sono cancellati.

Questa procedura può includere anche debiti tributari e permette di salvare l’abitazione, come dimostrato da casi in cui il piano del consumatore ha consentito di pagare solo il 37% del mutuo originario . L’esperienza dell’Avv. Monardo come gestore della crisi da sovraindebitamento è fondamentale per predisporre piani efficaci e difendere il contribuente.

Difese e strategie legali

1. Contestazione della sanzione per F24 non andato a buon fine

Quando la comunicazione di scarto comporta l’irrogazione di una sanzione, è necessario valutare se l’errore sia imputabile al contribuente. Le principali linee difensive sono:

  1. Errore imputabile alla banca o all’Agenzia: se la delega è stata compilata correttamente e lo scarto deriva da problemi tecnici o da errori di sistema, il contribuente può contestare la sanzione. È utile produrre la ricevuta dell’F24 consegnata dalla banca e eventuali comunicazioni telematiche. La Cassazione riconosce la responsabilità della banca per mancata informazione .
  2. Errore emendabile: in base alla Cassazione n. 27332/2024, gli errori formali nella compilazione dell’F24 sono emendabili . Ad esempio, l’inversione del codice tributo o l’indicazione di un codice ufficio sbagliato non giustificano l’applicazione della sanzione se il debito è stato comunque versato. In questi casi il contribuente può chiedere lo sgravio.
  3. Termine di pagamento prorogato: se la scadenza cade in un giorno festivo o di chiusura degli sportelli bancari, il pagamento effettuato nel primo giorno utile è tempestivo. Il tribunale di Padova ha applicato l’art. 2963 c.c. e l’art. 1187 c.c. riconoscendo la proroga . Ciò consente di annullare sanzioni per presunta tardività.
  4. Ravvedimento spontaneo: effettuare il pagamento entro i termini del ravvedimento operoso consente di ridurre drasticamente la sanzione. Nel ricorso è opportuno evidenziare la rapidità con cui si è proceduto alla regolarizzazione.

2. Azione di risarcimento contro la banca

Per ottenere il risarcimento delle sanzioni e dei danni derivanti dallo scarto dell’F24 è possibile citare in giudizio la banca. Le strategie consistono in:

  • Richiedere l’adempimento del mandato: la banca deve dimostrare di aver eseguito l’operazione con diligenza professionale (art. 1176 c.c.) e di aver informato il cliente dell’eventuale scarto. In mancanza, si configura l’inadempimento ex art. 1218 c.c.
  • Dimostrare il danno: allegare le ricevute delle sanzioni pagate, gli interessi applicati e gli eventuali costi legali. Se lo scarto ha determinato un’iscrizione a ruolo, è possibile chiedere anche i danni da segnalazione al credito.
  • Chiedere il rimborso della sanzione: il giudice può condannare la banca a rimborsare l’importo della sanzione e a risarcire il danno ulteriore.

3. Utilizzo della definizione agevolata e della rottamazione

Quando il debito si è trasformato in una cartella esattoriale, aderire alla rottamazione può essere la strategia più conveniente. I vantaggi:

  • Estinzione del debito pagando solo il capitale ;
  • Rateizzazione lunga (fino a 18 rate);
  • Sospensione delle procedure esecutive durante il periodo di adesione ;
  • Possibilità di inserire anche cartelle relative a contributi previdenziali e multe stradali (comma 245). Sono esclusi i debiti derivanti da risorse proprie UE e da recupero di aiuti di Stato.

I contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni possono riattivare il beneficio presentando una nuova domanda entro il termine fissato per la riammissione (comma 231-bis, introdotto nel 2024). È fondamentale rispettare le scadenze e versare puntualmente le rate per non perdere il diritto allo sconto su sanzioni e interessi.

4. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

In caso di debiti multipli o di impossibilità oggettiva di far fronte alle sanzioni e agli interessi derivanti dagli F24 scartati, il piano del consumatore e l’accordo con i creditori rappresentano strumenti efficaci. Alcuni consigli pratici:

  • Pianificare un budget realistico: il piano deve basarsi su entrate dimostrabili e prevedere la soddisfazione dei creditori in misura adeguata. Se il debitore possiede un immobile, è possibile proporre la continuazione del mutuo con pagamento ridotto, come avvenuto in casi in cui il debitore ha saldato solo il 37% del mutuo .
  • Coinvolgere tempestivamente l’OCC: la nomina dell’OCC richiede tempi variabili (da una settimana a un mese); è utile avviare la procedura appena si rilevano difficoltà per evitare azioni esecutive .
  • Inserire i debiti tributari nel piano: la normativa consente di ridurre le sanzioni e di pagare il capitale in misura proporzionale alle possibilità del debitore; l’adesione dell’Agenzia delle Entrate è facilitata se il piano prevede il pagamento integrale del capitale con un congruo ritorno.
  • Valutare la liquidazione del patrimonio: se non è possibile proporre un piano o un accordo, la liquidazione consente di vendere i beni con la supervisione del tribunale e di ottenere l’esdebitazione.

5. Altre strategie (conciliazione, transazione e concordato preventivo)

  • Conciliazione giudiziale: nel contenzioso tributario è possibile proporre una conciliazione in qualsiasi fase del giudizio; le sanzioni possono essere ridotte al 35% o al 50% e le spese legali contenute.
  • Transazione con l’Agenzia delle Entrate: la transazione è ammessa nelle procedure concorsuali (art. 182-ter L.F.) e permette di proporre il pagamento parziale dei crediti erariali. La percentuale minima dipende dalla qualifica del credito (privilegiato, chirografario, ecc.).
  • Concordato preventivo per le imprese: per gli imprenditori che superano i limiti della legge sul sovraindebitamento, il concordato preventivo nel Codice della crisi consente di bloccare le azioni esecutive e proporre un piano ai creditori. Il D.Lgs. 14/2019 prevede varie forme di concordato (in continuità, liquidatorio, semplificato) con possibilità di falcidiare i debiti tributari.

Strumenti alternativi per chiudere il debito

La tabella seguente riepiloga i principali strumenti a disposizione del contribuente per definire o annullare i debiti derivanti da deleghe di pagamento non onorate.

StrumentoDescrizione sinteticaNormativa di riferimentoBenefici principali
Ravvedimento operosoVersamento tardivo con sanzioni ridotte; si presenta un nuovo F24 corretto e si paga la sanzione calcolata su base ridotta.Art. 13 D.Lgs. 472/1997Riduce la sanzione (1/10, 1/9, 1/7 del minimo); evita contenziosi.
Ricorso/impugnazionePresentazione di ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria contro comunicazioni di irregolarità o cartelle; richiede sospensione dell’atto e prova dell’errore.Artt. 19 e 22 D.Lgs. 546/1992; ordinanza 27332/2024Annulla la sanzione o la cartella se l’errore è imputabile alla banca o è emendabile.
Azione risarcitoria contro la bancaCitazione civile per inadempimento del mandato (delegatio solvendi); si chiede il rimborso di sanzioni e danni.Artt. 1218, 1710 e 1176 c.c.; Cass. 20640/2019Ottiene risarcimento delle sanzioni e dei costi subiti per il mancato avviso.
Definizione agevolata (Rottamazione-quater)Estinzione dei carichi affidati dal 2000 al 2022 pagando solo capitale e spese; rate fino a 18; sospensione di ipoteche e pignoramenti.Commi 231‑252 art. 1 L. 197/2022Cancella sanzioni e interessi; sospende azioni esecutive; consente rateizzazione lunga.
Stralcio automaticoAnnullamento dei debiti residui fino a 1.000 euro affidati dal 2000 al 2015.Commi 222‑230 art. 1 L. 197/2022Cancella piccoli debiti senza domanda; evita azioni esecutive.
Piano del consumatore / Accordo con i creditoriProcedure di sovraindebitamento gestite da un OCC; prevedono la sospensione delle azioni esecutive, la riduzione delle sanzioni e l’esdebitazione finale.Legge 3/2012; Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019)Permettono di pagare in misura sostenibile e ottenere l’esdebitazione; includono debiti tributari.
Rateizzazione ordinariaDilazione fino a 72 o 120 rate dei debiti iscritti a ruolo; impedisce l’avvio di nuove procedure esecutive finché il piano è in regola.Art. 19 DPR 602/1973Consente di gestire il debito senza sconti ma dilazionando l’esborso e sospendendo le azioni esecutive.
Conciliazione e rinuncia agevolataDefinizione delle controversie tributarie pendenti con riduzione delle sanzioni; possibilità di rinunciare al ricorso in Cassazione con pagamento del 5% del valore.Commi 206‑218 art. 1 L. 197/2022Riduce drasticamente le sanzioni e chiude il contenzioso.
Accordi di ristrutturazione / Concordato preventivoStrumenti per imprese e professionisti che prevedono un piano omologato dal tribunale per ristrutturare i debiti; bloccano azioni esecutive.Art. 182-bis L.F.; Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019)Consentono la continuità dell’impresa, la riduzione dei debiti e la sospensione delle esecuzioni.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Compilare l’F24 senza controllare i codici – Molti scarti derivano dall’inserimento errato di un codice tributo o del codice ufficio. Prima di consegnare la delega alla banca o inviarla telematicamente, controllare con attenzione tutti i campi.
  2. Non conservare la ricevuta – La prova della consegna dell’F24 e della sua trasmissione è fondamentale per dimostrare l’adempimento. Conservare sempre la ricevuta rilasciata dalla banca o dal sistema Entratel.
  3. Fidarsi della parola dell’impiegato – Anche se l’operatore bancario assicura di aver eseguito l’operazione, il cliente deve verificare l’addebito sul proprio conto e controllare l’area riservata sul sito dell’Agenzia.
  4. Ignorare la comunicazione di scarto – La mancata reazione entro i termini può trasformare un semplice errore in una cartella esattoriale con sanzioni e interessi. Appena si riceve lo scarto bisogna regolarizzare o impugnare.
  5. Non utilizzare il ravvedimento operoso – Regolarizzare l’errore entro i 30 o 90 giorni riduce la sanzione e spesso evita la cartella.
  6. Perdere i termini della rottamazione – Le definizioni agevolate hanno termini perentori; presentare domanda tardiva comporta la perdita del beneficio.
  7. Sottovalutare la complessità dei debiti – In presenza di più cartelle o debiti diversificati è utile rivolgersi a un professionista per valutare la procedura più adatta (sovraindebitamento, ristrutturazione, definizione agevolata).
  8. Non richiedere il risarcimento – Se il danno deriva da un comportamento negligente della banca, è possibile ottenere il rimborso delle sanzioni e dei danni aggiuntivi. L’azione deve essere proposta entro i termini di prescrizione (10 anni per responsabilità contrattuale).

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è una delega di pagamento?
    È l’atto con cui il debitore incarica un soggetto terzo (banca, ufficio postale o servizio telematico) di eseguire un pagamento per suo conto. Nel caso dei tributi, la delega si concretizza nel modello F24, che l’istituto di credito trasmette all’Agenzia delle Entrate.
  2. Quali responsabilità ha la banca quando riceve un F24?
    La banca agisce come mandataria del cliente. Deve eseguire l’operazione con la diligenza professionale prevista dall’art. 1176 c.c., controllare la correttezza della delega e informare il cliente se il sistema rifiuta il modello . In caso di inadempimento risponde per i danni.
  3. Se sbaglio a compilare l’F24, posso correggere l’errore?
    Sì. Gli errori materiali sono emendabili secondo la Cassazione. È possibile presentare un nuovo F24 corretto attraverso il ravvedimento operoso, pagando la sanzione in misura ridotta .
  4. Cosa succede se il modello F24 viene scartato perché il credito in compensazione non è più utilizzabile?
    L’Agenzia comunica lo scarto con una ricevuta telematica. Il modello scartato è considerato non eseguito; il debito resta dovuto e occorre presentare un nuovo F24 o regolarizzare tramite ravvedimento .
  5. È possibile impugnare la comunicazione di scarto?
    Sì. La comunicazione di scarto, soprattutto se comporta la perdita di un credito o l’irrogazione di sanzioni, può essere impugnata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria dimostrando l’esistenza del credito o l’errore del sistema.
  6. Quanto tempo ho per regolarizzare un F24 scartato?
    È consigliabile intervenire entro 30 giorni per fruire del ravvedimento breve. Se l’errore emerge tramite avviso bonario, il termine per rispondere è 60 giorni (per avvisi notificati dal 2024).
  7. Se la banca non mi avvisa dello scarto, posso chiedere un risarcimento?
    Sì. L’ordinanza 20640/2019 riconosce che la banca deve informare il cliente. La mancata comunicazione integra inadempimento e legittima la richiesta di risarcimento delle sanzioni e degli interessi .
  8. Come si calcolano le sanzioni in caso di omesso versamento?
    La sanzione ordinaria è pari al 30% dell’imposta non versata. Con il ravvedimento operoso la sanzione è ridotta: ad esempio 3% se si paga entro 30 giorni (1/10 del 30%) .
  9. Cos’è la rottamazione-quater e quali cartelle comprende?
    È una definizione agevolata introdotta dalla L. 197/2022. Permette di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese, senza interessi né sanzioni . Comprende anche multe stradali e contributi previdenziali ma esclude le risorse proprie UE.
  10. Posso rateizzare le somme dovute con la rottamazione?
    Sì. È possibile pagare in un massimo di 18 rate; le prime due rate sono ciascuna pari al 10% del totale e scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le successive scadono a febbraio, maggio, luglio e novembre di ogni anno .
  11. Cosa accade se non pago una rata della rottamazione?
    La decadenza è automatica: si perde il beneficio della definizione agevolata e il debito residuo (comprensivo di sanzioni e interessi) torna esigibile.
  12. Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo con i creditori?
    Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche non imprenditori; non richiede l’approvazione dei creditori ed è omologato dal tribunale. L’accordo con i creditori può essere proposto da professionisti, imprenditori minori e altre categorie; richiede l’approvazione di almeno il 60% dei crediti e l’omologa del giudice. Entrambi prevedono la sospensione delle esecuzioni e l’esdebitazione finale.
  13. Posso inserire i debiti tributari in un piano del consumatore?
    Sì. I debiti fiscali possono essere inclusi nel piano e possono essere falcidiati (ridotti) se l’Agenzia delle Entrate aderisce al piano o se il giudice ritiene che il piano garantisca la soddisfazione del credito in modo adeguato. L’obiettivo è pagare il capitale e ridurre interessi e sanzioni.
  14. Se aderisco alla definizione agevolata devo rinunciare al ricorso?
    Sì. Il comma 236 della L. 197/2022 stabilisce che il contribuente che aderisce alla definizione agevolata deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi e impegnarsi a rinunciare agli stessi; i giudizi sono sospesi e si estinguono solo dopo il pagamento .
  15. Che cos’è lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro?
    È l’annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro relativi a carichi affidati dal 2000 al 2015. Non richiede alcuna domanda e riguarda tributi, contributi e multe. Lo stralcio avviene direttamente da parte dell’Agenzia della Riscossione.
  16. Come posso sapere se il mio debito rientra nella rottamazione o nello stralcio?
    Accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia della Riscossione è possibile consultare l’estratto di ruolo. In alternativa, un professionista può richiedere il prospetto dei carichi e verificare l’ammissibilità.
  17. Che cos’è la riammissione alla rottamazione?
    È la possibilità, prevista dalle norme successive, di essere riammessi alla definizione agevolata se si è decaduti dai piani di pagamento per mancato versamento. Occorre presentare una nuova istanza entro il termine stabilito e versare le rate arretrate.
  18. Per quanto tempo posso avviare un’azione risarcitoria contro la banca?
    La responsabilità contrattuale si prescrive in 10 anni. È quindi consigliabile agire tempestivamente per evitare la prescrizione.
  19. Cosa succede se il giorno di scadenza del F24 è festivo?
    In tal caso, secondo l’art. 2963 c.c. e l’art. 1187 c.c., il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. La sentenza del tribunale di Padova ha riconosciuto che un F24 presentato il giorno successivo è regolare .
  20. È necessario l’assistenza di un avvocato per impugnare la cartella o aderire alla rottamazione?
    L’assistenza di un avvocato o di un commercialista è fortemente consigliata per individuare la strategia migliore, gestire i termini e redigere correttamente gli atti. Nel caso delle procedure di sovraindebitamento è obbligatorio rivolgersi a un OCC; l’Avv. Monardo e il suo staff possono assistere in ogni fase.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto delle varie opzioni, analizziamo alcuni esempi pratici:

Simulazione 1 – F24 scartato per errore del contribuente

Dati: Un contribuente deve versare 5.000 € di IVA entro il 16 giugno. Presenta l’F24 presso la banca, ma inserisce erroneamente il codice tributo. Il sistema scarta la delega; la banca non informa il cliente.

Conseguenze: riceve un avviso bonario con sanzione del 30% (1.500 €) e interessi del 3%. Presenta nuovo F24 e paga entro 25 giorni.

Applicazione del ravvedimento: grazie al ravvedimento operoso la sanzione è ridotta a 3% (150 €) ; gli interessi sono calcolati per 25 giorni (circa 3,42 €). Il totale da versare è 5.153,42 €. Il contribuente può richiedere alla banca di risarcire i 153,42 € se dimostra che l’errore era imputabile alla banca (mancata comunicazione).

Simulazione 2 – F24 scartato per credito non più compensabile

Dati: Una società presenta un F24 a zero per compensare un credito d’imposta di 20.000 € derivante da bonus edilizi. Il modello viene trasmesso il 15 gennaio 2023, oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2022. L’Agenzia scarta la delega e comunica che il credito non è più compensabile .

Conseguenze: la società deve pagare l’imposta (20.000 €) e la sanzione per omessa presentazione del modello F24 a zero (100 €). Grazie al ravvedimento, la sanzione può essere ridotta a 11,11 € (1/9); l’Agenzia conferma che il pagamento dell’imposta regolarizza la posizione e non sono dovuti interessi.

Strategia: la società impugna l’atto eccependo che il ritardo era dovuto a problemi informatici e chiede l’applicazione del principio di buona fede. L’azione può essere combinata con la richiesta di definizione agevolata delle eventuali cartelle scaturite.

Simulazione 3 – Adesione alla rottamazione-quater

Dati: Un contribuente ha tre cartelle esattoriali per un totale di 30.000 € relative a IRPEF, IVA e contributi. Di questi, 15.000 € sono interessi e sanzioni.

Applicazione della rottamazione: ai sensi del comma 231 l’importo dovuto è limitato al capitale (15.000 €) più 500 € di spese di notifica. Il contribuente presenta domanda entro il termine e sceglie di pagare in 10 rate. Le prime due rate da 1.550 € ciascuna scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le altre otto rate sono di 1.550 € ciascuna. Gli interessi di rateizzazione sono calcolati al 2% annuo a partire dal 1° agosto .

Risparmio: il contribuente risparmia 15.000 € di sanzioni e interessi. Le azioni esecutive sono sospese fino al pagamento dell’ultima rata .

Simulazione 4 – Piano del consumatore

Dati: Una famiglia accumula debiti per 100.000 € (30.000 € di imposte, 20.000 € di contributi previdenziali e 50.000 € di debiti bancari). Il reddito disponibile è di 1.500 € al mese. Presenta domanda di piano del consumatore.

Proposta di piano: con l’aiuto dell’OCC e dell’avvocato, la famiglia propone di versare 600 € al mese per 6 anni (totale 43.200 €), suddivisi tra i creditori con percentuali diverse: 100% del capitale dei debiti tributari (30.000 €) e il 20% dei debiti bancari (10.000 €). Gli interessi e le sanzioni sono falcidiati. Il giudice omologa il piano. Tutte le procedure esecutive (pignoramenti e fermi) sono sospese.

Esito: al termine dei 6 anni, la famiglia ottiene l’esdebitazione; i debiti residui (46.800 €) sono cancellati. L’immobile resta di proprietà, poiché il piano prevede il proseguimento del mutuo con pagamento regolare. Questo esempio mostra come la procedura di sovraindebitamento possa essere uno strumento potente per chi non riesce a pagare le sanzioni derivanti da F24 scartati.

Sentenze più recenti e massime ufficiali

AnnoDecisioneAutoritàPrincipi enunciati e riferimenti
2019Cass. civ., ord. n. 20640/2019Corte di CassazioneLa banca che riceve un modello F24 agisce come mandataria e deve informare il cliente di ogni impedimento o scarto; l’adempimento comprende atti preparatori e successivi .
2023Cass. civ., sent. n. 27572/2023Corte di CassazioneIl bonifico domiciliato è una delegatio solvendi; la responsabilità della banca è contrattuale e può essere esclusa solo dimostrando la diligenza nell’identificazione del beneficiario .
2024Cass. civ., ord. n. 27332/2024Corte di CassazioneGli errori materiali nella compilazione dell’F24 sono emendabili; le sanzioni non possono essere applicate automaticamente .
2024Cass. civ., sent. n. 4794/2024Corte di CassazioneLa delegazione di pagamento non può modificare l’oggetto dell’obbligazione; se l’operazione cambia la prestazione, non si applicano le norme sulla delegatio solvendi .
2024Cass. civ., sent. n. 1962/2024Corte di CassazioneNel bonifico domiciliato la banca è responsabile se esegue il pagamento a un soggetto diverso; la prova della diligenza può essere fornita con presunzioni (annotazione degli estremi di un documento) .
2024Trib. di Padova, sent. 319/2024Corte di giustizia tributaria di primo gradoSe la scadenza del tributo cade in giorno festivo, il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo; l’F24 presentato in tale giorno non è tardivo .
2024Corte di Giustizia Tributaria – Sentenza n. 04994Giustizia tributariaLa società ha impugnato lo scarto di un F24 per un credito “super ACE”; la controversia mostra che la comunicazione di scarto è impugnabile e che l’Ufficio deve valutare la documentazione a sostegno del credito.
2024Agenzia Entrate, risposta 297/2023 (Interpello)Agenzia delle EntrateConferma che l’F24 a zero presentato oltre il termine di utilizzo del credito è scartato; la presentazione dell’F24 è mezzo di estinzione dell’obbligazione e non mero adempimento .

Conclusione

La delega di pagamento è uno strumento essenziale per adempiere agli obblighi tributari, ma la sua apparente semplicità nasconde rischi significativi: un F24 compilato male, presentato in ritardo o scartato dal sistema può trasformarsi in sanzioni onerose e in una cartella esattoriale. La normativa italiana, integrata dalla giurisprudenza più recente, stabilisce che la banca delegata deve agire con diligenza professionale e informare tempestivamente il cliente di ogni problema ; in caso contrario è responsabile dei danni. Al tempo stesso, il contribuente dispone di numerosi strumenti per difendersi e definire il debito: ravvedimento operoso, impugnazione dell’atto, azione risarcitoria, definizione agevolata (rottamazione), rateizzazione, piani di sovraindebitamento e altre procedure di ristrutturazione.

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