Segnalazione illegittima in CRIF: come ottenere la cancellazione

Introduzione: perché è fondamentale difendersi da una segnalazione illegittima

In un’epoca in cui l’accesso al credito rappresenta la linfa vitale per famiglie, professionisti e imprese, la presenza di una segnalazione negativa in CRIF – o in generale nelle centrali rischi private e pubbliche – può trasformarsi in un vero incubo. Un singolo ritardo, un malinteso sul pagamento o un errore da parte dell’istituto di credito possono infatti condizionare pesantemente la vostra reputazione finanziaria, impedendo l’accesso a nuovi finanziamenti, mutui, leasing o linee di credito indispensabili per la vostra attività.

L’importanza di questo tema si avverte soprattutto quando la segnalazione non è giustificata o risulta frutto di un errore. Le banche, secondo il Testo Unico Bancario (TUB), devono informare i consumatori la prima volta che li segnalano negativamente e devono garantire l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento dei dati . La Banca d’Italia, con la circolare n. 139/1991, ribadisce che la classificazione in sofferenza è un’operazione delicata e che il cliente deve essere informato per iscritto, senza che l’intermediario utilizzi la segnalazione come strumento di pressione . Allo stesso tempo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) riconosce agli interessati il diritto di rettificare i dati inesatti e di chiedere la cancellazione (diritto all’oblio) se sussistono determinati presupposti .

Questo articolo vuole essere una guida pratica e aggiornata (novembre 2025) per chi si trova ad affrontare una segnalazione illegittima: spiegheremo quali sono i diritti di chi subisce una segnalazione, come chiedere la cancellazione, quali errori evitare e quali procedure alternative (es. sovraindebitamento, rottamazione) possono essere utili per risolvere la propria posizione.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché può aiutarti

L’articolo è curato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con lunga esperienza nel diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale. La struttura segue quotidianamente pratiche di tutela del debitore, segnalazioni illegittime, sovraindebitamento e contenziosi contro le banche.

  • Cassazionista: l’Avv. Monardo è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori, garanzia di competenza e visione strategica nelle cause più delicate.
  • Coordinatore di professionisti esperti a livello nazionale nelle materie di diritto bancario, finanziario e tributario, in grado di seguire casi complessi che coinvolgono enti di diversa natura.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge n. 3/2012) iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia, nonché professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’esperienza maturata nella gestione delle crisi permette di offrire soluzioni stragiudiziali efficaci, come i piani del consumatore o gli accordi di composizione.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto-legge n. 118/2021: un profilo innovativo che consente di assistere imprese in difficoltà nella negoziazione con i creditori e nell’accesso a procedure semplificate.

L’obiettivo dell’Avv. Monardo e del suo staff è tutelarvi concretamente: analisi dell’atto di segnalazione, predisposizione di ricorsi e reclami, trattative con gli istituti di credito, redazione di piani di rientro personalizzati e assistenza giudiziale e stragiudiziale. Ogni caso è valutato con attenzione, individuando la strada migliore per ottenere la cancellazione o la rettifica dei dati e ripristinare la vostra reputazione finanziaria.

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Contesto normativo e giurisprudenziale: norme, sentenze e codici da conoscere

Per comprendere come ottenere la cancellazione di una segnalazione illegittima in CRIF o in altre centrali rischi, è fondamentale conoscere le norme che regolano la materia e le sentenze più recenti che ne interpretano l’applicazione. Vediamo i principali riferimenti.

1. Cos’è la CRIF e come funziona il sistema di informazioni creditizie

CRIF S.p.A. è una delle società più rilevanti nel panorama italiano dei sistemi di informazioni creditizie (SIC). Questi sistemi – in cui rientrano anche Experian, Cerved, Assilea – raccolgono dati sulle posizioni debitorie dei soggetti (privati e imprese) e li rendono disponibili agli intermediari finanziari per valutarne l’affidabilità prima di concedere un finanziamento. Il funzionamento delle SIC è regolato da:

  1. Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), art. 125: stabilisce che gli intermediari devono comunicare al consumatore l’esito negativo di una richiesta di credito se basato su informazioni presenti nei database, devono garantirne l’esattezza e comunicare al cliente la prima segnalazione negativa .
  2. Circolare Banca d’Italia n. 139/1991: detta le istruzioni per la segnalazione alla Centrale Rischi. Stabilisce che la classificazione a “sofferenza” richiede un giudizio sulla complessiva situazione finanziaria del debitore e non può derivare solo da ritardi o contestazioni; il cliente deve essere informato per iscritto e l’intermediario non può usare la segnalazione come strumento di pressione . Se il debitore regolarizza la posizione, la segnalazione “sofferenza” termina, ma le pregresse restano per i tempi previsti .
  3. Codice di condotta per i SIC (2021) approvato dal Garante Privacy: definisce diritti e obblighi delle società di credito nella gestione dei dati personali. L’art. 9 impone di rispondere alle richieste degli interessati entro un mese, prorogabile di due ; l’allegato 5 stabilisce i tempi di conservazione dei dati (es. 12 mesi per ritardi fino a 2 rate, 24 mesi per ritardi superiori, 36 mesi o 60 mesi per insolvenze non sanate) .
  4. GDPR (Reg. UE 2016/679): conferisce il diritto di rettificare dati personali inesatti e il diritto alla cancellazione quando i dati non sono più necessari o sono stati trattati illecitamente .
  5. Legge 3/2012 (cosiddetta “legge sul sovraindebitamento”): consente a persone fisiche non fallibili, professionisti e piccole imprese in crisi di stipulare un piano del consumatore o un accordo di composizione con i creditori, sotto il controllo di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’art. 7 prevede che il debitore possa proporre un accordo mediante l’assistenza dell’OCC, assicurando il pagamento dei crediti privilegiati e la continuità dell’attività .

1.1 Categorie di segnalazione: ritardi, inadempimento persistente e sofferenza

Per comprendere le conseguenze di una segnalazione è utile conoscere le diverse categorie utilizzate dalle centrali rischi. Le principali sono:

  • Ritardo: indica il mancato pagamento di una o più rate entro i termini previsti. I ritardi possono essere regolarizzati se l’importo viene saldato successivamente; la segnalazione resta comunque visibile per 12 o 24 mesi a seconda del numero di rate .
  • Inadempimento persistente: previsto dal Codice di condotta, si verifica quando il debitore non paga per almeno 120 giorni consecutivi o quattro rate scadute. In questo caso, la segnalazione può essere effettuata dopo l’invio del preavviso, ed è conservata per 36 mesi se il debito non viene sanato.
  • Sofferenza: è la forma più grave di segnalazione e si riferisce a situazioni di insolvenza conclamata o gravi difficoltà finanziarie. La Banca d’Italia chiarisce che la sofferenza va valutata guardando alla situazione complessiva del debitore e non basandosi su singole posizioni . Non ogni ritardo o contenzioso giustifica la sofferenza: l’intermediario deve motivare la classificazione e informare per iscritto il cliente.
  • Ristrutturazione o accordo: quando un debito viene oggetto di un piano di rientro concordato, la segnalazione passa dalla sofferenza alla categoria “ristrutturato”. La banca deve comunicare il nuovo stato alle centrali rischi.

Conoscere la propria categoria è importante per capire i tempi di conservazione e le strategie di difesa. Ad esempio, una segnalazione di sofferenza richiede interventi più incisivi (salvo il piano del consumatore) rispetto a un semplice ritardo.

2. Gli obblighi degli intermediari nella segnalazione: preavviso e correttezza

Secondo l’art. 125 del TUB, prima di effettuare la prima segnalazione negativa gli intermediari devono avvisare il consumatore e garantirgli la possibilità di regolarizzare la posizione . La circolare della Banca d’Italia specifica che il preavviso può essere inviato anche tramite email o SMS, ma dev’essere chiaro e non può essere usato come minaccia . Se l’intermediario non prova di aver effettivamente notificato il preavviso al cliente, la segnalazione è illegittima e dev’essere cancellata, come ripetutamente riconosciuto dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

3. Giurisprudenza sulla cancellazione e risarcimento

Cassazione n. 29252/2024: danno non in re ipsa

Con l’ordinanza n. 29252 del 2024 la Corte di Cassazione ha affermato che il danno derivante da una segnalazione illegittima non è “in re ipsa”, cioè non deriva automaticamente dalla semplice iscrizione. La parte che chiede il risarcimento deve provare di aver subito un pregiudizio (es. revoca di affidamenti, impossibilità di ottenere credito), ma la Corte ammette che tale danno può essere presunto se la segnalazione ha comportato la revoca di linee di credito e altre conseguenze finanziarie . Questa sentenza invita i debitori a documentare il danno subito (ad esempio, tramite la prova di finanziamenti negati) al fine di ottenere un risarcimento.

Cassazione n. 3671/2024: dovere di cancellazione e risarcimento per tardiva rettifica

Con la sentenza n. 3671 del 2024 la Corte ha condannato un istituto di credito che, dopo il pagamento del debito, aveva tardato mesi nell’aggiornare la posizione presso la Centrale Rischi. Secondo la Corte, la classificazione in sofferenza ha gravi effetti sull’accesso al credito e il danno all’immagine è reale, sicché la banca deve risarcire anche la lesione dell’onore del debitore . Questa pronuncia evidenzia che, quando la banca non cancella o non aggiorna prontamente la segnalazione, il debitore ha diritto al risarcimento per il danno d’immagine e patrimoniale subìto.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF) 2025: preavviso ai soli consumatori e onere della prova

Le decisioni dell’ABF (organo stragiudiziale per le controversie bancarie) rappresentano un importante orientamento interpretativo. Nel 2025, il Collegio di Milano ha stabilito che l’obbligo di preavviso riguarda solo i debitori persone fisiche; le società non godono di tale tutela . Nel caso deciso dal Collegio di Bari, invece, è stato chiarito che l’intermediario ha l’onere di dimostrare non solo l’invio ma anche la ricezione del preavviso da parte del cliente: caricare la comunicazione nell’area riservata non basta, occorre prova della presa visione . La conseguenza è la cancellazione della segnalazione illegittima.

Procedura passo-passo per ottenere la cancellazione di una segnalazione illegittima

Chi si accorge di essere stato segnalato in CRIF o in altre centrali rischi spesso non sa da dove iniziare. Di seguito descriviamo le fasi principali per tutelarsi, con particolare attenzione ai termini e ai diritti del debitore.

1. Verificare la presenza della segnalazione

Per prima cosa occorre verificare la propria posizione. È possibile richiedere una visura online dei propri dati direttamente a CRIF oppure tramite un intermediario. La risposta indica se sono presenti segnalazioni negative, in quale categoria (sofferenza, ritardo, insoluto) e da quale istituto. È importante verificare:

  • la data della segnalazione;
  • la natura (ritardo regolarizzato, insoluto, sofferenza);
  • l’identità del creditore che ha effettuato la segnalazione.

2. Richiedere la rettifica o cancellazione tramite esercizio dei diritti privacy

Il GDPR e il Codice di condotta SIC consentono agli interessati di chiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati se inesatti o trattati illecitamente . La richiesta (via email o raccomandata) deve essere indirizzata sia alla società SIC (es. CRIF) sia all’istituto che ha effettuato la segnalazione. La domanda deve contenere:

  1. Identificazione del richiedente (copia del documento e riferimento alla posizione segnalata);
  2. Motivazione: contestazione dell’illegittimità (assenza di preavviso, pagamento già effettuato, posizione prescritta, errore materiale);
  3. Richiesta specifica di cancellazione o rettifica, con l’indicazione del diritto esercitato.

Il gestore del SIC è tenuto a rispondere entro un mese, con eventuale proroga di due mesi in casi complessi . Se la segnalazione è effettivamente errata, il dato deve essere aggiornato o cancellato e il gestore deve informare i soggetti che hanno consultato la posizione negli ultimi mesi.

3. Presentare un reclamo all’ABF

Se l’intermediario non cancella la segnalazione o non risponde, è possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso può essere presentato online con un modesto contributo e consente di ottenere una decisione entro sei mesi. L’ABF ha competenza su molte materie bancarie, compresa la gestione dei dati nelle centrali rischi, e le sue decisioni sono vincolanti per gli intermediari aderenti. Nel ricorso occorre allegare prova del preavviso mancato o dell’errore (documenti di pagamento, comunicazioni, visure). Come ricordato, l’ABF richiede alle banche di dimostrare la ricezione del preavviso .

4. Agire in giudizio per la cancellazione e il risarcimento

Se la procedura stragiudiziale non sortisce effetto, resta la via giudiziale. Il giudice competente è quello del luogo in cui si trova la sede del consumatore o l’intermediario convenuto. L’azione può chiedere:

  1. Cancellazione o rettifica dei dati: si fa valere la violazione delle normative citate (art. 125 TUB, circolare Banca d’Italia, GDPR) e si prova l’inesattezza o il mancato preavviso.
  2. Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale: occorre dimostrare, secondo l’orientamento della Cassazione, il pregiudizio subito (es. mancato accesso al credito, revoca di affidamenti, danno all’immagine) ; nel caso di ritardo nella cancellazione il danno è spesso presunto .

5. Tempi di conservazione e scadenze

Sapere quando un dato deve essere cancellato automaticamente è essenziale per orientarsi. L’allegato 5 del Codice di condotta stabilisce:

Tipo di informazioneTempo di conservazione (massimo)Note
Ritardo regolarizzato con al massimo 2 rate12 mesi dalla regolarizzazionesegnalazione di lieve entità
Ritardo regolarizzato con più di 2 rate24 mesi dalla regolarizzazione
Insolvenze non sanate (sofferenza)36 mesi dalla data di scadenza del contratto o 60 mesi per eventi negativi successivii tempi possono variare in base alla persistenza del debito
Posizioni regolari (dati positivi)fino a 60 mesiutili per accedere al credito

Trascorsi tali termini, la cancellazione dovrebbe avvenire automaticamente senza necessità di richiesta. Tuttavia, capita che i dati restino presenti oltre i limiti: in tal caso la richiesta di cancellazione o il reclamo all’ABF diventano strumenti indispensabili.

Difese e strategie legali: come contestare, sospendere e definire il debito

Ogni situazione merita un’analisi personalizzata. Tuttavia, esistono principi e strategie comuni per difendersi in caso di segnalazione illegittima. Di seguito spieghiamo gli strumenti più efficaci dalla prospettiva del debitore.

1. Contestare l’assenza di preavviso o l’errore del credito

La banca che segnala deve dimostrare di aver inviato e che il cliente ha ricevuto il preavviso. Se non esiste prova della ricezione, la segnalazione è nulla. In diversi reclami, l’ABF ha chiarito che pubblicare la comunicazione in un’area personale non basta ; serve prova dell’effettiva conoscenza da parte del debitore (raccomandata con ricevuta, PEC, notifica via posta elettronica certificata). Perciò, un’ efficace difesa consiste nel:

  • Richiedere copia della prova di invio e ricezione del preavviso;
  • Se non esiste, chiedere l’immediata cancellazione e, se del caso, agire per risarcimento;
  • Documentare il proprio comportamento corretto (pagamenti effettuati, eventuali contestazioni nei termini).

2. Valutare la classificazione “sofferenza” e la proporzione del debito

La classificazione in sofferenza è riservata a situazioni di grave difficoltà: deve risultare dal complessivo stato patrimoniale del debitore, non da semplici ritardi . Se la banca ha classificato erroneamente come sofferenza un debito contestato o di importo modesto, è possibile chiederne l’immediata revoca. Bisogna verificare che:

  • Il debito sia effettivamente certo ed esigibile;
  • Siano state rispettate le formalità (preavviso, comunicazione);
  • Non vi siano irregolarità nella riscossione (prescrizione, anatocismo, usura, clausole abusive).

Nel caso di impianti societari, occorre ricordare che la normativa sul preavviso si applica prevalentemente ai consumatori . Tuttavia, anche per le società la classificazione deve essere proporzionata alla situazione economica e corretta nei tempi.

3. Richiedere la sospensione dell’efficacia della segnalazione

Quando la segnalazione illegittima sta causando un danno immediato (es. revoca di fidi), il debitore può chiedere al giudice una sospensione in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., dimostrando il periculum in mora e il fumus boni iuris. La richiesta d’urgenza è particolarmente utile per evitare che la segnalazione pregiudichi trattative in corso per finanziamenti o gare di appalto. La prova documentale (preavviso mancante, estratti conto, comunicazioni con la banca) è essenziale.

4. Negoziazione e piani di rientro personalizzati

Talvolta la segnalazione nasce da un effettivo ritardo nei pagamenti, magari dovuto a difficoltà temporanee. In questi casi conviene intraprendere una trattativa con l’istituto di credito, spesso con l’assistenza di un avvocato, per concordare un piano di rientro che consenta di regolarizzare la posizione ed evitare l’iscrizione o favorirne la cancellazione anticipata. La negoziazione può avvenire anche con l’intervento di un mediatore o del gestore della crisi da sovraindebitamento (se il debitore rientra in tale disciplina).

5. Azioni risarcitorie: danno patrimoniale e danno all’immagine

Come visto, il danno derivante da una segnalazione illegittima non è automatico. Tuttavia, la Cassazione ha riconosciuto che quando la segnalazione produce revoca di affidamenti o diniego di credito, il danno può essere presunto . Inoltre, il ritardo nell’aggiornamento dei dati può generare danno all’immagine e alla reputazione finanziaria, come riconosciuto dalla sentenza n. 3671/2024 . Al fine di ottenere un risarcimento è indispensabile:

  • Dimostrare il nesso causale tra segnalazione e danno (documentazione che provi il rifiuto di credito, i costi maggiori sopportati, eventuali revoche);
  • Fornire prove di come la segnalazione abbia inciso sulle relazioni commerciali e sulla reputazione;
  • Chiedere non solo l’importo del danno patrimoniale (es. costi di finanziamento maggiori) ma anche il risarcimento del danno non patrimoniale (lesione della reputazione e stress).

6. Rottamazioni, definizioni agevolate e saldo e stralcio

Lo Stato ha introdotto negli ultimi anni misure straordinarie per agevolare la definizione di debiti fiscali e contributivi, come la rottamazione delle cartelle esattoriali, il saldo e stralcio e la definizione agevolata dei contenziosi. Queste procedure possono avere riflessi sulle segnalazioni in centrale rischi: infatti, se il debito viene definito o annullato con pagamento ridotto, la segnalazione deve essere aggiornata o cancellata. È dunque opportuno verificare se il proprio debito rientra tra quelli oggetto di rottamazione e presentare domanda entro i termini previsti.

7. La procedura di sovraindebitamento (legge 3/2012) e il piano del consumatore

Per chi versa in una situazione di sovraindebitamento – cioè un eccesso di debiti rispetto alla propria capacità di rimborso – la legge 3/2012 offre la possibilità di ristrutturare i debiti attraverso un piano del consumatore o un accordo di composizione. In sintesi:

  1. Chi può accedere: consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative, imprenditori commerciali sotto soglia e altri soggetti non fallibili;
  2. Procedura: il debitore, assistito da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e da un professionista (come l’Avv. Monardo), presenta un piano di pagamento ai creditori che, se approvato, diventa vincolante. L’art. 7 stabilisce che il piano assicuri il pagamento dei crediti privilegiati e possa prevedere la vendita dei beni .
  3. Effetti sulla segnalazione: l’omologazione del piano e il successivo corretto adempimento consentono la cancellazione delle segnalazioni negative, in quanto il debito viene considerato regolarizzato. In alcuni casi, il giudice può ordinare la sospensione delle procedure esecutive e delle segnalazioni durante la trattativa.
  4. Esdebitazione: al termine della procedura, se il debitore ha adempiuto il piano, può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui; ciò comporta l’obbligo per le centrali rischi di aggiornare i dati e cancellare le segnalazioni.

L’assistenza di un professionista è essenziale, sia per predisporre un piano sostenibile sia per negoziare con i creditori e ottenere l’omologazione.

8. Negoziazione assistita e transazioni giudiziarie

In alternativa all’ABF e alla causa giudiziaria, i debitori possono ricorrere a strumenti di negoziazione assistita, soprattutto quando le parti vogliono evitare lunghi contenziosi. Con l’assistenza di un avvocato, è possibile concordare la cancellazione della segnalazione in cambio del pagamento concordato o della rinuncia a contestazioni future. Anche questo strumento è utile per chiudere rapidamente la vicenda, soprattutto se la segnalazione riguarda importi ridotti.

Strumenti alternativi e soluzioni per uscire dal debito

La segnalazione illegittima spesso è solo la punta dell’iceberg: alla base vi è una situazione di difficoltà finanziaria che necessita di essere affrontata. Oltre alla difesa contro le segnalazioni, esistono soluzioni alternative per risolvere la propria esposizione debitoria in modo ordinato e sostenibile.

1. Rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate (fisco e tributi)

Il legislatore italiano ha introdotto negli anni varie rottamazioni delle cartelle (ad esempio con la legge di bilancio 2019, 2020 e successivi decreti). Questi strumenti permettono di saldare debiti fiscali e contributivi pagando solo la quota capitale e poche spese aggiuntive, con l’azzeramento di interessi e sanzioni. La definizione dei debiti presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione può avere ricadute positive sulle segnalazioni, poiché estingue o riduce la posizione debitoria.

Per avvalersi della rottamazione occorre presentare la domanda nei termini previsti (solitamente entro la fine del mese di aprile o giugno a seconda della misura). È essenziale verificare se il proprio carico rientra tra quelli definibili e monitorare i bandi futuri; un avvocato o un commercialista può assistere nella procedura e nella successiva richiesta di cancellazione alla centrale rischi.

2. Saldo e stralcio

Il saldo e stralcio è un accordo con cui il creditore accetta di chiudere il debito con il pagamento di una somma inferiore al dovuto. Questa modalità è frequentemente usata per i debiti bancari, soprattutto quando l’esposizione è divenuta difficile da recuperare per l’istituto. A seguito del saldo e stralcio, la segnalazione può essere trasformata da “sofferenza” a “chiusura a saldo e stralcio” e, dopo i termini di conservazione (36/60 mesi), cancellata. I vantaggi del saldo e stralcio sono:

  • riduzione dell’esposizione;
  • uscita rapida dalla sofferenza;
  • possibilità di ottenere un attestato di “cessione del residuo” da allegare a future richieste di credito.

È importante negoziare l’accordo prevedendo anche l’impegno del creditore a comunicare tempestivamente la definizione al SIC e a rilasciare una liberatoria.

3. Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (legge 3/2012)

Ne abbiamo già parlato nella sezione precedente, ma è utile ribadire che la legge 3/2012 consente, tramite l’Organismo di Composizione della Crisi, di proporre ai creditori un piano che contempli:

  • la dilazione dei pagamenti su base pluriennale;
  • l’eventuale falcidia dei crediti chirografari;
  • la liquidazione di beni non necessari al mantenimento della famiglia;
  • l’esdebitazione finale, se il debitore ha rispettato l’accordo .

L’Avv. Monardo, in quanto gestore della crisi da sovraindebitamento, può assistere i debitori nella predisposizione dei piani e nella negoziazione con i creditori; una volta omologato, il piano comporta la sospensione delle segnalazioni negative e, al suo completamento, la loro cancellazione.

4. Procedure concorsuali per le imprese

Per le aziende in difficoltà esistono strumenti come il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché le procedure di composizione negoziata della crisi introdotte dal decreto-legge 118/2021. L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore della crisi d’impresa, può affiancare imprenditori nella gestione di tali procedure, evitando il fallimento e riducendo le conseguenze negative sui sistemi informativi creditizi.

5. Esdebitazione del fallito e riabilitazione post procedura

La legge fallimentare (ora Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) prevede la possibilità, per il fallito, di ottenere la esdebitazione dopo la chiusura del fallimento se ha cooperato alla procedura e non ha commesso fatti di bancarotta fraudolenta. L’esdebitazione comporta la liberazione dai debiti residui e l’obbligo di aggiornare le segnalazioni negative. In pratica, una volta che il tribunale concede l’esdebitazione, è necessario inviare copia del decreto alle centrali rischi per ottenere la cancellazione.

6. Parere e mediazione del Garante Privacy

In casi particolarmente complessi o di inerzia da parte dei SIC, può essere utile presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L’autorità può ordinare la cancellazione dei dati trattati illecitamente e irrogare sanzioni. Questo strumento è complementare al ricorso in giudizio e spesso spinge gli intermediari a trovare una soluzione prima dell’intervento del giudice.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Affrontare una segnalazione illegittima richiede attenzione. Ecco alcuni errori ricorrenti che è bene evitare:

  1. Ignorare il preavviso: spesso i debitori non aprono le raccomandate o le email inviate dagli istituti. È fondamentale leggere ogni comunicazione relativa ai finanziamenti e intervenire tempestivamente.
  2. Non richiedere la visura: molte persone scoprono l’esistenza di una segnalazione solo al momento della richiesta di un mutuo. Chiedere periodicamente la propria situazione nei SIC consente di intervenire subito.
  3. Presentare richieste generiche: nella domanda di cancellazione bisogna indicare con precisione i motivi e fornire documenti. Una richiesta generica può essere respinta; conviene farsi assistere da un professionista.
  4. Non fornire prova del danno: ai fini del risarcimento, occorre dimostrare il pregiudizio patito (rifiuto di prestiti, revoca di affidamenti). Senza documenti, il giudice potrebbe negare il risarcimento .
  5. Lasciare scadere i termini: i tempi per impugnare la segnalazione o per aderire a definizioni agevolate sono stringenti. Occorre agire entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito del reclamo o entro i termini fissati dalle leggi di rottamazione.

Per evitare questi errori, è consigliabile affidarsi a un professionista sin dalle prime fasi. Un avvocato esperto può valutare la legittimità della segnalazione, predisporre le istanze corrette, calcolare i termini e impostare una strategia difensiva ad hoc.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, proponiamo alcune tabelle che sintetizzano norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle contengono solo parole chiave, date e concetti brevi, in modo da non affollare il testo con frasi troppo lunghe.

Tabella 1 – Norme principali relative alle segnalazioni

NormaContenuto essenzialeRiferimento
Art. 125 TUBObbligo di informare il consumatore prima della prima segnalazione; accuratezza dei datiD.lgs. 385/1993
Circolare Banca d’Italia n. 139/1991Regole per la classificazione in sofferenza; informazione scritta al cliente; divieto di pressione20° aggiornamento
Codice di condotta SIC (2021)Tempi di conservazione; risposta entro un mese; diritti di accesso, rettifica, cancellazioneGarante privacy
GDPR Artt. 16-17Diritto di rettifica e diritto all’oblioReg. UE 2016/679
Legge 3/2012 – art. 7Presupposti per il piano del consumatore e accordo di ristrutturazioneSovraindebitamento

Tabella 2 – Termini di conservazione dei dati negativi nei SIC

Tipo di datoDurata massimaFonte
Ritardi sanati (max 2 rate)12 mesiCodice condotta
Ritardi sanati (oltre 2 rate)24 mesiCodice condotta
Insolvenze non sanate (sofferenza)36 mesi (o 60 mesi con eventi successivi)Codice condotta
Posizioni regolari60 mesiCodice condotta

Tabella 3 – Strumenti difensivi e alternative

StrumentoCaratteristicheQuando usarlo
Istanza di rettifica/cancellazioneRichiesta scritta al SIC e al creditore; risposta entro 1–3 mesiPer dati inesatti o illegittimi
Reclamo ABFProcedura economica e rapida; decisione entro 6 mesi; obbligo per la banca di adeguarsiPer contestare segnalazioni errate o mancata risposta
Azione giudizialeRichiede assistenza legale; possibile risarcimento danni; tempi più lunghiQuando ricorso ABF non è sufficiente
Sospensiva ex art. 700 c.p.c.Provvedimento urgente del giudice; blocca la segnalazione fino al giudizioIn caso di danno imminente
Saldo e stralcioAccordo con il creditore per pagare una somma inferiore; prevede la cancellazione dopo i terminiPer chi vuole chiudere in via stragiudiziale
Sovraindebitamento (Legge 3/2012)Piano del consumatore o accordo; esdebitazione finale; coinvolge OCCPer debitori non fallibili in crisi
Rottamazione cartelleEstinzione agevolata di debiti fiscali; riduzione di interessi e sanzioniPer debiti fiscali e contributivi
Reclamo al Garante PrivacyAutorità garante dei dati personali; ordina cancellazioni e irroga sanzioniQuando il SIC non risponde o viola il GDPR

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito proponiamo un elenco di domande e risposte pratiche, basate sull’esperienza dello studio dell’Avv. Monardo. Le FAQ sono pensate per fornire soluzioni immediate ai dubbi più comuni.

1. Cos’è la CRIF e a cosa serve?

La CRIF è una società che gestisce un sistema di informazioni creditizie. Raccoglie dati sui finanziamenti concessi a privati e imprese e li rende disponibili agli istituti di credito per valutare il merito creditizio. Le segnalazioni possono essere positive (puntualità nei pagamenti) o negative (ritardi, sofferenze).

2. Posso essere segnalato alla CRIF senza saperlo?

In teoria no: l’intermediario deve inviarti un preavviso prima della prima segnalazione negativa . Tuttavia, capita che la comunicazione non venga ricevuta o che il soggetto non la legga. Per questo è consigliabile monitorare regolarmente la propria situazione creditizia.

3. Come posso verificare se sono stato segnalato?

Puoi richiedere una visura sul portale di CRIF o tramite agenzie specializzate. È un diritto riconosciuto dal GDPR. La visura riporta tutte le posizioni attive, i ritardi e le eventuali sofferenze.

4. Quanto tempo resta una segnalazione negativa?

Dipende dal tipo di dato. In generale, i ritardi regolarizzati sono conservati per 12 o 24 mesi, mentre le sofferenze fino a 36 mesi (o 60 mesi in caso di eventi successivi) . Le posizioni positive restano per 60 mesi.

5. Come chiedo la cancellazione di una segnalazione errata?

Occorre inviare una istanza di rettifica alla società SIC e al creditore, spiegando i motivi e allegando documenti. È consigliabile inviare la richiesta tramite PEC o raccomandata A/R. Il SIC deve rispondere entro un mese .

6. Cosa fare se la banca non risponde alla mia richiesta?

Puoi presentare un reclamo all’ABF allegando la copia della tua istanza e la prova del mancato riscontro. L’ABF può ordinare la cancellazione dei dati e condannare la banca alla restituzione delle spese.

7. È possibile ottenere un risarcimento per una segnalazione illegittima?

Sì, ma occorre dimostrare il danno subito. La Cassazione ha chiarito che il danno non è in re ipsa; è necessaria la prova di un pregiudizio concreto . Ad esempio, se dimostri che la segnalazione ti ha impedito di ottenere un mutuo, puoi ottenere il rimborso delle somme e un risarcimento per il danno all’immagine.

8. Le società hanno diritto al preavviso?

No. L’ABF di Milano ha stabilito che il preavviso è previsto solo per i consumatori . Tuttavia, anche le società possono contestare errori o inesattezze e chiedere la cancellazione se la segnalazione è ingiustificata.

9. Cosa succede se pago il debito? La segnalazione viene cancellata?

Il pagamento o la regolarizzazione fa cessare la segnalazione di sofferenza, ma il dato rimane per i tempi previsti (12, 24 o 36 mesi). Se l’intermediario non aggiorna tempestivamente la posizione, puoi richiedere la cancellazione immediata e, se del caso, agire per il risarcimento .

10. Posso fare qualcosa se la segnalazione riguarda un debito prescritto?

Sì. Se il debito è prescritto (ad esempio, sono trascorsi più di 10 anni per i crediti bancari ordinari senza richieste interruttive), la segnalazione è illegittima. Puoi chiederne la cancellazione e, se non viene accolta, rivolgerti al giudice.

11. Posso segnalare un errore nelle rate pagate puntualmente?

Certamente. È frequente che un pagamento non correttamente registrato generi un ritardo fittizio. In questo caso, invia le ricevute e la prova del pagamento per ottenere la rettifica immediata.

12. Quanto costa rivolgersi all’ABF?

Il contributo per il ricorso all’ABF è di circa 20 euro. Le spese legali sono molto inferiori rispetto a quelle di una causa ordinaria. Se l’ABF accoglie il ricorso, l’intermediario deve rimborsare il contributo.

13. Cosa prevede la legge per chi è in sovraindebitamento?

La legge 3/2012 consente di presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione tramite un OCC. Il piano permette di ridurre i debiti e protegge dalle azioni esecutive; al termine è possibile ottenere l’esdebitazione .

14. È possibile sospendere la segnalazione mentre si attende la cancellazione?

Sì. Puoi chiedere al giudice un provvedimento d’urgenza che ordini la sospensione della segnalazione fino all’esito della controversia. Devi dimostrare il pericolo nel ritardo (periculum in mora) e la fondatezza delle tue ragioni (fumus boni iuris).

15. La cancellazione dalla CRIF vale anche per gli altri SIC?

La richiesta di cancellazione deve essere inviata a tutte le centrali rischi che hanno trattato i tuoi dati (CRIF, Experian, Cerved, Assilea). Tuttavia, molti intermediari inviano segnalazioni a più SIC contemporaneamente, quindi è utile richiedere la cancellazione a ognuna per evitare che il dato riappaia.

16. Cosa cambia se la segnalazione proviene dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia?

La Centrale Rischi della Banca d’Italia è un sistema pubblico gestito da Banca d’Italia. Le regole sono simili (preavviso, accuratezza dei dati), ma in caso di contestazione occorre rivolgersi al proprio istituto e alla Banca d’Italia. Le segnalazioni su importi superiori a 30.000 euro sono visibili anche ad altri soggetti autorizzati.

17. Posso accedere nuovamente al credito dopo la cancellazione?

In linea di principio, sì. Dopo la rettifica o la cancellazione, i futuri finanziatori non vedranno più la segnalazione negativa. Tuttavia, alcune banche potrebbero richiedere documentazione integrativa o considerare i precedenti. Per questo è utile accompagnare la richiesta di finanziamento con la liberatoria del creditore.

18. Serve l’assistenza di un avvocato per cancellare una segnalazione?

Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato, soprattutto in casi complessi. Un professionista può analizzare la tua posizione, individuare le norme da invocare, preparare la documentazione e assisterti davanti all’ABF o al giudice. Inoltre, in caso di sovraindebitamento, la figura del gestore della crisi è obbligatoria.

19. Cosa succede se l’ABF accoglie il mio ricorso ma la banca non esegue?

Le decisioni dell’ABF sono formalmente non vincolanti ma, se l’intermediario non le rispetta, l’ufficio tutela della Banca d’Italia può aprire un procedimento sanzionatorio. Inoltre, la decisione ABF può essere prodotta in giudizio come prova a favore del consumatore.

20. Posso chiedere la cancellazione anche per i dati positivi?

No. I dati positivi (regolari) vengono mantenuti per 60 mesi perché servono a dimostrare la solvibilità. Non possono essere cancellati se non nei casi in cui derivino da un errore. Tuttavia, la presenza di dati positivi aiuta ad accedere al credito.

Simulazioni pratiche e esempi numerici

Per rendere concreti i concetti discussi, proponiamo alcune simulazioni basate su situazioni reali. Le cifre sono indicative e servono solo a illustrare le dinamiche.

Esempio 1: Segnalazione per ritardo sanato

Situazione: Mario ha un finanziamento per l’acquisto di un’auto con rate mensili di 250 euro. Perde il lavoro e salta tre rate (giugno, luglio e agosto). A settembre trova un nuovo impiego e paga le tre rate arretrate più quella corrente. L’intermediario lo segnala in CRIF per ritardo regolarizzato oltre due rate.

Tempi di conservazione: secondo l’allegato 5 del codice di condotta, la segnalazione di ritardo regolarizzato con più di due rate resta per 24 mesi . Decorso tale termine, la segnalazione viene cancellata d’ufficio.

Consiglio pratico: Mario può inviare una richiesta di cancellazione se nota che dopo 24 mesi la segnalazione è ancora presente. Nel frattempo, può allegare la prova dei pagamenti a eventuali richieste di finanziamento.

Esempio 2: Segnalazione in sofferenza con classificazione errata

Situazione: Anna gestisce un laboratorio artigianale. A causa di un contenzioso con un cliente, subisce un calo di liquidità e sospende temporaneamente il pagamento di un finanziamento di 40.000 euro. Dopo due mesi, la banca la classifica in sofferenza senza inviarle preavviso.

Contestazione: l’importo in sospeso era relativamente contenuto rispetto al fatturato e la sospensione era temporanea. Anna può contestare la classificazione per mancanza di preavviso e per disproporzione della sofferenza (la circolare Banca d’Italia richiede di valutare la situazione complessiva e non singoli ritardi ). Dovrà chiedere la cancellazione al SIC e, in mancanza di risposta, ricorrere all’ABF.

Esito possibile: l’ABF potrebbe disporre la cancellazione, come nelle decisioni citate, e Anna potrebbe ottenere un risarcimento se dimostra la perdita di un’opportunità di finanziamento.

Esempio 3: Sovraindebitamento e piano del consumatore

Situazione: Luigi è un agente di commercio con debiti per 150.000 euro (mutuo, prestiti personali, scoperto di conto) e un reddito ridotto a causa della crisi. Alcuni creditori lo hanno segnalato in sofferenza.

Soluzione: Luigi si rivolge a un OCC e, con l’aiuto dell’Avv. Monardo, presenta un piano del consumatore: propone di vendere la sua auto di lusso, ridurre le spese e rimborsare i creditori al 50% in 5 anni. Il tribunale omologa il piano che prevede la falcidia dei crediti chirografari e la salvaguardia della casa familiare.

Effetti: durante la procedura, le azioni esecutive e le segnalazioni negative vengono sospese. Al termine del piano, Luigi ottiene l’esdebitazione e la cancellazione delle segnalazioni; può così ricominciare la sua attività senza l’ombra della sofferenza.

Esempio 4: Saldo e stralcio per una società

Situazione: La società Beta Srl ha un debito di 80.000 euro con una banca, classificato in sofferenza da oltre un anno. I soci decidono di negoziare un saldo e stralcio e offrono 40.000 euro in un’unica soluzione.

Accordo: la banca accetta il saldo e stralcio con la condizione che la società rinunci a contestazioni future. Gli amministratori richiedono anche l’impegno scritto della banca a comunicare la definizione a tutti i SIC.

Esito: la segnalazione passa da “sofferenza” a “chiusura a saldo e stralcio” e sarà conservata per un periodo massimo di 36 mesi (o 60 mesi se previsto). Dopo tale termine la posizione sarà cancellata e la società potrà recuperare la reputazione creditizia.

Diritti privacy e tutele nel GDPR e nel Codice di condotta

Molti debitori ignorano che la normativa europea e nazionale sul trattamento dei dati personali offre un ventaglio di diritti specifici che possono essere esercitati nei confronti delle società che gestiscono le informazioni creditizie. Oltre ai già citati diritti di rettifica e cancellazione, esistono ulteriori tutele:

  1. Diritto di accesso: l’art. 15 GDPR consente di ottenere la conferma che sia in corso un trattamento di dati personali e di ricevere una copia dei dati raccolti. L’accesso permette di verificare quali informazioni sono state registrate e quali soggetti le hanno consultate. Il Codice di condotta stabilisce che il SIC deve rispondere entro un mese alla richiesta .
  2. Diritto di rettifica: l’art. 16 GDPR obbliga il titolare a correggere i dati inesatti senza ingiustificato ritardo . Nel contesto dei SIC, ciò significa aggiornare immediatamente la segnalazione quando il debitore dimostra di aver pagato o quando la banca riconosce l’errore.
  3. Diritto alla cancellazione (oblio): l’art. 17 prevede che i dati siano cancellati quando non sono più necessari, sono stati trattati illecitamente o l’interessato revoca il consenso . Per le segnalazioni creditizie ciò si traduce nella rimozione dei dati dopo i tempi di conservazione o in caso di segnalazione illegittima.
  4. Diritto alla limitazione del trattamento: l’art. 18 consente di ottenere la sospensione del trattamento dei dati in attesa di verificarne l’esattezza o la legittimità. Può essere utile chiedere la limitazione quando si contesta la segnalazione e si attende la decisione dell’ABF o del giudice.
  5. Diritto alla portabilità: l’art. 20 permette di ricevere i propri dati in formato strutturato e di trasmetterli a un altro titolare. In ambito creditizio, la portabilità è meno rilevante ma può essere richiesta quando si vuole dimostrare a un nuovo istituto la propria solvibilità.
  6. Diritto di opposizione: l’art. 21 consente di opporsi al trattamento per motivi legittimi, ad esempio quando la segnalazione è errata o sproporzionata. L’intermediario deve cessare il trattamento a meno che dimostri motivi legittimi prevalenti.
  7. Diritti relativi a decisioni automatizzate: l’art. 22 tutela contro decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, come un algoritmo che nega un prestito. Il debitore ha diritto a ottenere l’intervento umano e a contestare la decisione.

L’esercizio di questi diritti deve avvenire con una richiesta scritta chiara e deve essere indirizzato sia al SIC sia all’intermediario che ha inserito la segnalazione. È consigliabile conservare le ricevute e ricorrere al reclamo al Garante Privacy se la richiesta non viene soddisfatta.

Lettera di contestazione: struttura e consigli pratici

La lettera di contestazione è lo strumento con cui il debitore formula formalmente la richiesta di cancellazione o rettifica. Una lettera ben strutturata aumenta le probabilità di ottenere un risultato positivo. Ecco come impostarla:

  1. Intestazione: indicare i dati del mittente (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale), del destinatario (banca/intermediario e SIC) e l’oggetto: “Istanza di rettifica/cancellazione dati in CRIF (o altro SIC) ai sensi dell’art. 16 e 17 GDPR”.
  2. Premessa: descrivere in modo sintetico la posizione contestata (numero di contratto, importo, data della segnalazione) e allegare copia della visura CRIF o della comunicazione di preavviso.
  3. Motivazione della contestazione: spiegare perché la segnalazione è ritenuta illegittima. Possibili motivi:
  4. Mancato preavviso (citare art. 125 TUB e circolare Banca d’Italia);
  5. Errore materiale (ad esempio, pagamento già effettuato);
  6. Prescrizione del credito;
  7. Classificazione eccessiva (sofferenza non giustificata);
  8. Cancellazione dovuta a definizione agevolata o saldo e stralcio.
  9. Richiesta specifica: indicare esplicitamente se si chiede la rettifica (aggiornamento dello stato a “regolarizzato” o “ristrutturato”) o la cancellazione totale. Richiamare i diritti GDPR (artt. 16–17) e il Codice di condotta.
  10. Documentazione allegata: elencare i documenti: ricevute di pagamento, copia delle comunicazioni, copia del piano di rientro o del decreto di omologazione nel sovraindebitamento, eventuale provvedimento dell’ABF.
  11. Termine per la risposta: ricordare che il SIC e l’intermediario devono rispondere entro 30 giorni (art. 9 Codice di condotta) .
  12. Formula di cortesia e firma.

Spedire la lettera tramite raccomandata A/R o PEC è essenziale per poter dimostrare l’invio e la ricezione. Conservare tutte le prove è fondamentale in vista di un eventuale ricorso all’ABF o al giudice.

Funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

L’Arbitro Bancario Finanziario è un organismo istituito dalla Banca d’Italia per risolvere in modo rapido e a costi contenuti le controversie tra clienti e intermediari. La procedura presso l’ABF offre diversi vantaggi:

  1. Economicità: il costo del ricorso è di circa 20 euro e, in caso di accoglimento, viene restituito dall’intermediario.
  2. Tempistiche rapide: la decisione arriva entro circa 6 mesi dalla presentazione del ricorso.
  3. Accessibilità online: il ricorso si presenta tramite un portale telematico; è possibile allegare documenti scansionati e pagare il contributo online.
  4. Decisioni pubbliche: le decisioni dell’ABF sono pubblicate (anonimizzate) sul sito della Banca d’Italia e fungono da importante orientamento.

Procedura

Il ricorso deve contenere:

  1. Generalità del ricorrente e dell’intermediario;
  2. Descrizione dei fatti: indicare i rapporti contrattuali, la segnalazione contestata, le comunicazioni ricevute o mancate.
  3. Richieste: cancellazione/rettifica, risarcimento danni, rimborso spese.
  4. Prova del tentativo di reclamo: l’ABF richiede di allegare il reclamo precedentemente inviato all’intermediario e la prova del mancato riscontro o della risposta insoddisfacente.

La decisione non è formalmente vincolante come una sentenza, ma gli intermediari che non vi si adeguano rischiano segnalazioni alla Banca d’Italia e la pubblicazione del loro inadempimento. In pratica, la maggior parte delle banche si conforma alle decisioni. Le pronunce dell’ABF costituiscono un prezioso precedente: ad esempio, il Collegio di Bari ha stabilito che la banca deve provare la ricezione del preavviso , mentre il Collegio di Milano ha chiarito che il preavviso non si applica alle società .

Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sul rispetto delle norme in materia di privacy. Nel caso delle segnalazioni creditizie, il Garante può intervenire:

  1. Su reclamo dell’interessato: se l’intermediario o il SIC non risponde alla richiesta di cancellazione o rettifica o se la risposta è insoddisfacente, l’interessato può presentare un reclamo al Garante. L’autorità valuta la legittimità della segnalazione e può ordinare la cancellazione o l’aggiornamento dei dati.
  2. In autotutela: il Garante può avviare ispezioni e sanzioni nei confronti dei SIC o delle banche che violano sistematicamente le norme.
  3. Con pareri: su richiesta di imprese e istituzioni, il Garante rilascia pareri interpretativi sul trattamento dei dati.

Ricorrere al Garante è particolarmente utile quando la segnalazione involge profili di trattamento illecito o quando ci sono sistematiche irregolarità da parte dell’intermediario. Le decisioni del Garante hanno valore di precetto amministrativo e, se disattese, danno luogo a sanzioni pecuniarie.

Approfondimento sulla legge 3/2012: procedura dettagliata per sovraindebitamento

Per i debitori non fallibili in stato di sovraindebitamento, la legge 3/2012 offre un percorso articolato che merita un approfondimento. Ecco i principali passaggi:

  1. Individuazione dell’OCC: il debitore si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi, che nomina un gestore. L’OCC verifica se il debitore possiede i requisiti (assenza di procedure concorsuali in corso, mancanza di condanne per reati finanziari gravi, non aver già beneficiato della procedura negli ultimi cinque anni).
  2. Raccolta documenti: vengono raccolte informazioni su debiti, beni, redditi, spese, famiglia. La trasparenza è essenziale: la legge punisce severamente l’omissione di beni o crediti.
  3. Predisposizione del piano: con l’assistenza dell’OCC e dell’avvocato, si redige un piano o un accordo. Il piano può prevedere:
  4. Il pagamento integrale dei crediti privilegiati e la parziale soddisfazione dei chirografari;
  5. La vendita di beni non indispensabili;
  6. Il mantenimento di beni strettamente necessari (es. abitazione principale);
  7. La previsione di una rata sostenibile in base al reddito.
  8. Deposito e omologazione: il piano viene depositato presso il tribunale competente. I creditori sono convocati e possono esprimere il loro voto (per gli accordi) o la loro opposizione (per il piano del consumatore). Il giudice valuta la fattibilità e, se ritiene il piano corretto, lo omologa.
  9. Esecuzione: una volta omologato, il piano diventa vincolante. Il debitore esegue i pagamenti secondo le scadenze. In questa fase, le procedure esecutive e le segnalazioni negative vengono sospese, consentendo al debitore di respirare e di non subire ulteriori danni reputazionali.
  10. Esdebitazione finale: se il debitore adempie al piano, al termine ottiene la cancellazione dei debiti residui. Ciò consente la ricostruzione della propria reputazione economica e richiede l’aggiornamento immediato delle centrali rischi.

Questo procedimento è complesso ma, se ben gestito, può rappresentare una seconda possibilità per il debitore onesto e meritevole. L’assistenza dell’Avv. Monardo e del suo staff è decisiva per valutare la fattibilità del piano e guidare il debitore passo dopo passo.

Approfondimento sulle rottamazioni e definizioni agevolate fiscali

Le rottamazioni delle cartelle e le definizioni agevolate sono misure straordinarie che permettono di chiudere i debiti fiscali e contributivi con un notevole abbattimento di sanzioni e interessi. Dal 2016 ad oggi si sono succedute varie versioni della rottamazione (“rottamazione bis”, “ter”, “quater”, “saldo e stralcio”). Gli elementi comuni sono:

  1. Ambito oggettivo: rientrano i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro una certa data (per esempio, 30 giugno 2022 per la rottamazione quater del 2023).
  2. Pagamento ridotto: il debitore paga solo le imposte e i contributi dovuti più un modesto aggio; vengono eliminati gli interessi di mora e le sanzioni.
  3. Rateizzazione: è possibile rateizzare l’importo fino a cinque anni in un numero definito di rate. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza e il ripristino del debito originario.
  4. Effetti sulle segnalazioni: una volta versate le somme, il debito si considera estinto per l’importo definito. L’ente segnalante deve aggiornare la posizione nella centrale rischi da “insoluto” a “definito”, e successivamente, trascorsi i termini di conservazione, la segnalazione sarà cancellata.

Per usufruire delle definizioni agevolate occorre presentare la domanda entro i termini stabiliti dal provvedimento legislativo (ad esempio, la rottamazione quater richiedeva la domanda entro il 30 giugno 2023). È consigliabile controllare le scadenze e farsi assistere da un professionista per verificare la convenienza dell’adesione.

Implicazioni tributarie e patrimoniali delle segnalazioni

Le segnalazioni negative nei SIC non hanno solo riflessi sulla possibilità di ottenere finanziamenti: possono influire anche sulle azioni esecutive e sulle misure cautelari che l’ente creditore (es. banca, fisco, assicurazioni) può intraprendere. Alcune considerazioni:

  1. Pignoramenti e ipoteche: se un debito non viene pagato, il creditore può iscrivere ipoteca sui beni immobili o avviare pignoramento. La segnalazione in sofferenza spesso anticipa l’avvio di queste azioni. È fondamentale quindi intervenire subito per evitare che la segnalazione si trasformi in un pignoramento. In caso di sovraindebitamento, l’omologazione del piano sospende le esecuzioni.
  2. Fermi amministrativi e iscrizioni al PRA: per i debiti fiscali, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può disporre il fermo amministrativo dei veicoli. Il fermo è registrato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e impedisce la circolazione del mezzo. Anche in questo caso, la definizione agevolata del debito o la rottamazione comportano la cancellazione del fermo.
  3. Cartelle di pagamento: la notifica di una cartella esattoriale non viene segnalata in CRIF, ma il mancato pagamento può portare a iscrizione di ipoteca e quindi a una segnalazione in sofferenza. È importante verificare la legittimità della cartella (prescrizione, vizi di notifica) e, se necessario, impugnarla.
  4. Effetti sulle assicurazioni: alcune compagnie assicurative utilizzano informazioni creditizie per calcolare il premio. Una segnalazione negativa può aumentare i costi di una polizza vita o mutuo, poiché l’assicurato è considerato a rischio.
  5. Reperibilità di forniture e leasing: un’impresa segnalata può trovare difficoltà ad accedere a contratti di leasing operativi o a forniture con pagamento dilazionato. I fornitori consultano banche dati commerciali e, in presenza di sofferenze, richiedono pagamenti anticipati o garanzie.

Comprendere queste implicazioni permette di valutare l’urgenza di intervenire. Un intervento tempestivo può evitare l’escalation delle misure esecutive e tutelare il patrimonio.

Giurisprudenza e orientamenti recenti (2024–2025)

Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha affrontato numerose controversie legate alle segnalazioni in CRIF, definendo principi fondamentali:

  1. Preavviso effettivo: le decisioni dell’ABF e della Cassazione concordano nel ritenere che il preavviso debba essere concreto e comprovato. In assenza di prova della ricezione, la segnalazione è illegittima .
  2. Proporzionalità della sofferenza: varie sentenze hanno confermato che non si può classificare una posizione come sofferenza per ritardi di modesta entità o per debiti contestati. La circolare Banca d’Italia impone di valutare la situazione complessiva .
  3. Aggiornamento tempestivo: i giudici hanno ribadito che, una volta sanata la posizione, la banca deve aggiornare i dati senza ritardo. In caso contrario, deve risarcire il danno anche patrimoniale .
  4. Danno non automatico ma presunto: l’ordinanza 29252/2024 ha precisato che il danno non è in re ipsa ma può essere presunto se la segnalazione determina la revoca di linee di credito .
  5. Ambito soggettivo del preavviso: l’ABF Milano 2025 ha escluso le società dal preavviso , mentre i consumatori godono di maggiori tutele. Questo orientamento potrebbe essere rimesso in discussione da future riforme legislative.
  6. Onere probatorio: più pronunce hanno rafforzato l’idea che spetta alla banca dimostrare la correttezza della segnalazione. Il debitore deve allegare la prova dell’errore ma non è tenuto a dimostrare la ricezione di comunicazioni mai inviate.

Questi orientamenti influenzano le strategie difensive e indicano l’evoluzione della tutela giudiziale. Restare aggiornati permette di impostare ricorsi coerenti con l’orientamento prevalente.

Consigli specifici per imprenditori e professionisti

Le imprese e i professionisti affrontano problematiche particolari in tema di segnalazioni. Di seguito alcuni suggerimenti:

  1. Gestire i rapporti bancari: mantenere un costante dialogo con la banca è essenziale per evitare sorprese. In caso di tensione sulla liquidità, chiedere una rimodulazione del finanziamento o una moratoria può prevenire la sofferenza.
  2. Monitorare le linee di credito: per le imprese, l’accesso ai fidi e al factoring è vitale. Un ritardo anche minimo può essere interpretato come segnale di crisi; pertanto è bene pianificare con il proprio commercialista un calendario dei pagamenti e, se necessario, attingere a riserve per evitare ritardi.
  3. Verificare le segnalazioni commerciali: oltre alla CRIF, esistono banche dati come Cerved e Experian Business che raccolgono informazioni su pagamenti verso fornitori. È consigliabile monitorare anche queste fonti, poiché un rating negativo può precludere l’accesso a forniture e partner commerciali.
  4. Utilizzare garanzie consortili: i confidi e i fondi di garanzia pubblici possono sostenere l’accesso al credito. Presentare richieste con garanzie riduce il rischio percepito dalle banche e diminuisce la probabilità di segnalazioni gravi in caso di difficoltà temporanee.
  5. Tutelare la reputazione digitale: molte piattaforme online raccolgono recensioni e giudizi. Una segnalazione in centrale rischi può spingere un fornitore o un partner a lasciare feedback negativi, influenzando la reputazione. Rispondere con trasparenza e mostrare di aver intrapreso azioni per risolvere la segnalazione può mitigare i danni.

Le imprese devono inoltre considerare che, in assenza di obbligo di preavviso, la segnalazione può arrivare improvvisa. Diventa quindi essenziale prevenire, negoziare e informarsi con anticipo.

Impatto delle segnalazioni sui tassi di interesse e sull’assicurazione

Una segnalazione negativa non solo limita l’accesso al credito, ma può anche incidere sui tassi di interesse e sui premi assicurativi:

  1. Scoring e rating creditizio: le banche utilizzano algoritmi che attribuiscono un punteggio al richiedente. Una segnalazione recente può abbassare lo score, comportando un aumento del tasso di interesse applicato e la richiesta di garanzie più onerose.
  2. Assicurazioni collegate ai mutui: per i finanziamenti immobiliari è spesso richiesta una polizza vita o danni. Le assicurazioni possono aumentare il premio in presenza di segnalazioni, considerando il cliente a rischio di morosità.
  3. Finanziamenti aziendali: le imprese segnalate possono ottenere credito solo con tassi elevati (spread maggiori), riducendo la competitività sul mercato.
  4. Polizze fideiussorie: per partecipare a gare d’appalto o ottenere concessioni, a volte è necessario presentare una fideiussione. Le società che rilasciano fideiussioni consultano i SIC; una segnalazione in sofferenza può comportare la richiesta di depositi cauzionali o di garanzie personali.

Conoscere questi effetti aiuta a pianificare la gestione finanziaria. Una segnalazione illegittima, se non rimossa, può produrre costi indiretti anche dopo il pagamento del debito.

La tutela del garante e del coobligato

Quando un debito è assistito da un garante o da un coobligato (es. fideiussore o co‑intestatario), anche questi soggetti possono essere segnalati. La circolare della Banca d’Italia impone che le segnalazioni riguardino tutti i coobligati e che la classificazione in sofferenza sia coerente per l’intero gruppo . Alcune regole da ricordare:

  1. Preavviso ai coobligati: il preavviso deve essere inviato anche ai garanti, i quali hanno diritto di adempiere per evitare la segnalazione. Se il preavviso manca, la segnalazione è illegittima.
  2. Estinzione con intervento del garante: se il garante paga, la posizione deve essere aggiornata; il debitore principale può contestare eventuali segnalazioni persistenti.
  3. Effetti sul credit score del garante: la segnalazione incide anche sul garante, che potrebbe trovarsi in difficoltà nell’ottenere credito per se stesso. È quindi opportuno che i garanti verifichino la posizione e agiscano tempestivamente.
  4. Azioni di regresso: il garante che paga ha diritto di rivalersi sul debitore principale. Questo diritto non influisce sulla segnalazione ma può generare contenziosi separati.

La presenza di un garante aumenta la complessità delle vicende; per questo è importante che entrambe le parti siano informate e coordinate nell’azione di contestazione.

Ulteriori domande frequenti (FAQ aggiuntive)

21. Qual è la differenza tra inadempimento persistente e sofferenza?

L’inadempimento persistente deriva dal mancato pagamento di quattro rate o di oltre 120 giorni; è segnalato previa comunicazione e permane finché non si regolarizza la posizione. La sofferenza, invece, riguarda una situazione di insolvenza grave e conclamata e richiede una valutazione complessiva della situazione patrimoniale . La sofferenza comporta effetti più pesanti sulla possibilità di ottenere credito.

22. Posso chiedere la cancellazione se sono stato segnalato per errore di omonimia?

Sì. Capita che persone con lo stesso nome vengano erroneamente associate a debiti altrui. In tal caso, la richiesta di rettifica deve essere immediata, allegando copia del documento e dichiarando che non si ha alcun rapporto con l’istituto segnalante. Il SIC ha l’obbligo di correggere prontamente l’errore.

23. Cosa succede se non pago una rata del piano del consumatore?

Il mancato pagamento di una rata può comportare la risoluzione del piano e la perdita dei benefici (sospensione delle esecuzioni e cancellazione delle segnalazioni). Tuttavia, il giudice può concedere una proroga se il debitore dimostra che l’inadempimento è dovuto a cause impreviste e che la prosecuzione del piano è comunque possibile.

24. Posso eliminare una segnalazione con la prescrizione?

Se il debito sottostante è prescritto (es. più di 10 anni senza atti interruttivi per crediti bancari), la segnalazione è illegittima. La prescrizione non è automatica: va eccepita in sede di contestazione. Una volta riconosciuta la prescrizione, la centrale rischi deve cancellare la segnalazione.

25. La segnalazione in Centrale Rischi pubblica della Banca d’Italia può essere contestata con l’ABF?

No. L’ABF ha competenza sulle segnalazioni nei SIC privati. Per contestare una segnalazione nella Centrale Rischi pubblica, occorre rivolgersi direttamente alla banca che ha effettuato la segnalazione e, in caso di rifiuto, al giudice ordinario. È possibile presentare un reclamo alla Banca d’Italia che vigila sugli intermediari.

26. Dopo la cancellazione della segnalazione, i miei dati sono davvero spariti?

Una volta cancellata la segnalazione, la banca dati non può più visualizzarla nella consultazione ordinaria. Tuttavia, per esigenze di prova o per il rispetto dei tempi di conservazione dei documenti, l’istituto può conservare internamente copia della documentazione, che non viene diffusa.

27. Posso oppormi alla segnalazione prima della scadenza dei tempi di conservazione?

Sì, se la segnalazione è illegittima (es. classificazione eccessiva, preavviso mancante). Se invece è corretta ma il debitore desidera anticiparne la cancellazione, non vi sono strumenti giuridici salvo la dimostrazione di motivi particolari (es. grave pregiudizio all’onore). In questi casi può essere utile richiedere la limitazione del trattamento in attesa del giudice.

28. Le segnalazioni possono essere riattivate dopo la cancellazione?

No. Una volta scaduto il termine di conservazione o ottenuta la cancellazione per illegittimità, la segnalazione non può riapparire per lo stesso evento. Tuttavia, nuovi ritardi o insolvenze daranno luogo a nuove segnalazioni.

29. È possibile cedere il credito e quindi cambiare il soggetto segnalante?

Sì. Se la banca cede il credito a un fondo o a una società di recupero, anche la segnalazione passa al nuovo creditore. Il nuovo titolare deve aggiornare i dati e può concordare un nuovo piano. Il cedente dovrebbe comunicare la cessione all’interessato.

30. Posso consultare le decisioni dell’ABF per orientarmi?

Certo. Le decisioni dell’ABF sono pubblicate sul sito della Banca d’Italia in forma anonimizzata. Consultarle permette di capire come l’Arbitro ha risolto casi simili e di elaborare strategie più efficaci.

Conclusione: agire tempestivamente con il supporto di professionisti

Abbiamo visto quanto una segnalazione illegittima in CRIF possa incidere sulla vita finanziaria di cittadini e imprese. La normativa italiana ed europea offre strumenti efficaci per tutelarsi: il diritto di essere informati e di chiedere la rettifica, il ricorso all’ABF, le azioni giudiziarie e risarcitorie, nonché soluzioni più ampie per il sovraindebitamento. Le sentenze recenti della Cassazione e le decisioni dell’ABF confermano che gli intermediari devono rispettare rigorosamente gli obblighi di preavviso, aggiornamento e proporzionalità delle segnalazioni.

Tuttavia, la tempestività è fondamentale: occorre agire sin dal primo preavviso, raccogliere prove, inviare le istanze nei termini e, se necessario, promuovere ricorsi o procedure stragiudiziali. In questa prospettiva, l’assistenza di un professionista qualificato è decisiva. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti sono a disposizione per analizzare la vostra situazione, individuare la strategia migliore e accompagnarvi nel percorso di cancellazione della segnalazione e di ristrutturazione dei debiti.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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