Doppia segnalazione in Centrale Rischi/CRIF: come difendersi

Introduzione

La doppia segnalazione in Centrale Rischi e nei Sistemi di Informazione Creditizia (come CRIF) è uno dei fenomeni più insidiosi per chi ha un debito. Per doppia segnalazione si intende la presenza della stessa posizione debitoria segnalata due volte – ad esempio sia in Centrale dei Rischi della Banca d’Italia (sistema pubblico) sia in un SIC privato (CRIF, CTC, Experian) – oppure due segnalazioni discordanti relative alla medesima esposizione (una “sofferenza” e una “in bonis”). Questa duplicazione può nascere da errori di comunicazione fra banche, da ritardi nell’aggiornamento dei dati, dalla mancata cancellazione dopo il rientro in bonis o, peggio ancora, da comportamenti poco diligenti dell’intermediario. I riflessi per il debitore sono pesanti: i sistemi scorrono la storia creditizia e, in presenza di segnalazioni negative, bloccano l’accesso al credito, talvolta anche quando la posizione è stata regolarizzata o estinta da tempo.

L’importanza del tema è confermata dalla giurisprudenza più recente. Nel febbraio 2025 l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di Milano, con la decisione n. 2297, ha annullato una segnalazione “in sofferenza” perché l’intermediario aveva pubblicato il preavviso in un’area riservata senza la notifica di un SMS o email; l’ABF ha richiamato l’allegato 1 al Codice deontologico SIC che impone che la messa a disposizione in area riservata sia sempre accompagnata da un avviso via SMS/e‑mail . Nel maggio 2025 il Collegio di Milano ha stabilito, con la decisione n. 5192/2025, che il preavviso di prima segnalazione è dovuto solo in favore di persone fisiche e non per le società . E ancora, con la decisione n. 5208/2025, l’ABF ha imposto la cancellazione di segnalazioni in CRIF perché l’intermediario non aveva inviato alcun preavviso, mentre ha ritenuto legittima la segnalazione in Centrale Rischi avendo il cliente omesso per lungo tempo il pagamento delle rate .

Oltre ai provvedimenti dell’ABF, la Corte di Cassazione ha delineato principi fondamentali. La nota sentenza n. 23646/2014 ha condannato una banca che aveva effettuato una doppia segnalazione contraddittoria, ritenendo la seconda iscrizione “ingiustificata” perché non corrispondente alla reale esposizione debitoria . Più di recente, con la sentenza n. 3671 del 9 febbraio 2024, la Cassazione ha statuito che le banche devono aggiornare tempestivamente la posizione del cliente quando questi rientra in bonis; il ritardo nel correggere la segnalazione può generare un diritto al risarcimento .

Presentazione dello studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, guida un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specifiche nel diritto bancario e nel diritto tributario. Oltre ad essere iscritto all’elenco dei Gestori della Crisi ex L. 3/2012 presso il Ministero della Giustizia, è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio assiste quotidianamente debitori e imprese in tutta Italia, fornendo:

  • analisi della posizione debitoria e dell’atto di segnalazione;
  • ricorsi e opposizioni dinanzi alla magistratura ordinaria (Tribunale, Corte d’Appello, Cassazione);
  • ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario e al Garante Privacy;
  • sospensioni e trattative con l’intermediario per la cancellazione o correzione dei dati;
  • piani di rientro e ristrutturazioni del debito, accordi di ristrutturazione e “piano del consumatore”; e
  • procedure di sovraindebitamento e soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

Con un approccio pragmatico e aggiornato sulla giurisprudenza, l’avv. Monardo assicura soluzioni rapide per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e ottenere la cancellazione dei dati negativi. Se hai ricevuto una comunicazione di doppia segnalazione o hai scoperto per caso la presenza di segnalazioni in CRIF o in Centrale Rischi, non aspettare che si verifichino danni irreparabili: contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione personalizzata e immediata.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Normativa primaria: TUB, Privacy e Codice della crisi

  1. Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993 – “TUB”) – artt. 128‑bis e 133‑ter disciplinano i sistemi di informazione creditizia. L’art. 125 TUB prevede che, nei contratti di credito ai consumatori, il finanziatore deve comunicare l’avvio della segnalazione nei SIC con un preavviso scritto, specificando i tempi di permanenza dell’informazione e i diritti di accesso.
  2. Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) e Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – impongono il rispetto dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione e aggiornamento dei dati. Il trattamento dei dati in SIC avviene senza il consenso dell’interessato (legittimo interesse degli intermediari), ma con garanzie di trasparenza e diritto di rettifica .
  3. Codice di condotta per i sistemi di informazioni creditizie (vigente dal 1° gennaio 2021 e aggiornato nel 2022) – emesso dal Garante Privacy e dalle associazioni di categoria. L’art. 6 impone l’invio di un preavviso di segnalazione almeno 15 giorni prima dell’iscrizione; l’intermediario può utilizzare un’area riservata, ma deve avvisare l’interessato tramite SMS o email . Il mancato preavviso rende illegittima la segnalazione nei SIC.
  4. Circolare Banca d’Italia n. 139/1991 – regola la Centrale dei Rischi. Il capitolo I, sez. 2, par. 7 stabilisce che gli intermediari devono verificare l’esattezza dei dati segnalati e correggere tempestivamente gli errori; la mancata correzione costituisce inadempimento e può essere sanzionata . Il capitolo II delimita i crediti da segnalare (oltre 30.000 € e sofferenze di qualsiasi importo). Con la nota n. 1284256 del 24 giugno 2025 la Banca d’Italia ha precisato che, dal giugno 2025, anche gli sconfinamenti su conti correnti non affidati devono essere segnalati alla Centrale dei Rischi se superano le soglie previste; gli intermediari devono informare i clienti secondo l’art. 119 TUB .
  5. Legge 3/2012 (procedura di sovraindebitamento) e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – disciplinano gli strumenti per la gestione della crisi e l’esdebitazione, come l’accordo di ristrutturazione, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio.
  6. Decreto Legge 118/2021 (negoziazione assistita e composizione negoziata) – offre una procedura stragiudiziale per le imprese in crisi, con l’intervento dell’esperto negoziatore.
  7. Decreto “Rottamazione-quater” (D.L. 34/2023 convertito in L. 56/2023) e successive rottamazioni – prevedono la possibilità di definire in via agevolata i carichi fiscali, utile per ricomporre la posizione debitoria e non incorrere in ulteriori segnalazioni.

1.2 Distinzione fra Centrale dei Rischi e SIC privati

Un passaggio essenziale è capire le differenze tra la Centrale dei Rischi (CR) della Banca d’Italia e i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) privati come CRIF, Experian, CTC, Assileasing, ecc.

SistemaSoggetto gestoreFinalitàSoglia di segnalazionePresupposto formaleDurata dei dati
Centrale dei RischiBanca d’ItaliaSistema pubblico per monitorare esposizioni sopra 30.000 € e sofferenze di qualunque importo• Crediti superiori a 30.000 €; • crediti in sofferenza, anche se inferiori a 30.000 €; • garanzie rilasciate a terziNessun preavviso è previsto per legge, ma l’intermediario deve valutare la situazione economica complessiva per segnalare una “sofferenza”I dati restano per 36 mesi dalla cessazione del rapporto, prolungati a 60 mesi per sofferenze cancellate per decreto; i tempi possono essere più lunghi se persistono pendenze.
SIC privati (CRIF, Experian, CTC, etc.)Società private accreditate dal GaranteContribuiscono a valutare il merito creditizio di consumatori e impreseVengono registrati finanziamenti di importo inferiore a 30.000 €; ritardi o inadempimenti di importo modestoPreavviso obbligatorio ai sensi del Codice di condotta: almeno 15 giorni prima della segnalazione ; raccomandata, PEC, SMS/e‑mail o area riservata con avvisoDurata variabile: 12 mesi per ritardi di 1 o 2 rate; 24 mesi per ritardi di 3 o più rate; 36 mesi per sofferenze; cancellazione automatica a estinzione del rapporto o dopo 5 anni dall’ultima segnalazione negativa.

1.3 Giurisprudenza rilevante

1.3.1 Cassazione

  • Cassazione civ., sez. I, sent. n. 23646/2014 – ha condannato un istituto di credito per duplice segnalazione contraddittoria in Centrale Rischi. La banca aveva segnalato la stessa posizione prima per un importo di 522 milioni di lire e poi per 50 milioni, nonostante avesse in pegno titoli di Stato; la seconda segnalazione era incompatibile con la prima. La Suprema Corte ha affermato che l’intermediario deve accertare l’esistenza della sofferenza prima di inviare segnalazioni e che l’errore provoca danni all’onorabilità del debitore .
  • Cassazione civ., sez. III, sent. n. 3671 del 9 febbraio 2024 – ha stabilito che le banche devono cancellare o modificare tempestivamente la segnalazione di “sofferenza” quando il debitore rientra in bonis. Il ritardo determina un danno risarcibile perché impedisce al cliente di ottenere altri finanziamenti .
  • Cassazione civ., sez. I, ord. n. 16688/2019 (tema del preavviso) – ha affermato che l’obbligo di preavviso si applica solo ai SIC e non alla Centrale dei Rischi, in base all’art. 125 TUB, mentre per i SIC l’omesso preavviso comporta l’illegittimità della segnalazione.

1.3.2 ABF (Arbitro Bancario Finanziario)

  • Decisione ABF n. 2297 del 28 febbraio 2025 (Milano) – L’Arbitro ha accolto il ricorso di un cliente che contestava la segnalazione in CRIF. L’intermediario aveva messo il preavviso in un’area riservata ma non aveva inviato un SMS o una email. L’ABF ha richiamato l’allegato 1 al Codice deontologico, secondo cui la pubblicazione in area riservata deve essere accompagnata da un messaggio di allerta . Il collegio ha ordinato la cancellazione della segnalazione in SIC.
  • Decisione ABF n. 5192 del 28 maggio 2025 (Milano) – Una società s.r.l. contestava la segnalazione in CRIF e chiedeva un risarcimento di 20.000 €. L’ABF ha dichiarato inammissibile la domanda perché le segnalazioni erano già state cancellate per ragioni conciliative e, quanto al danno, ha chiarito che il preavviso è dovuto solo alle persone fisiche e non alle società; inoltre, il rifiuto di un finanziamento non costituisce di per sé danno risarcibile .
  • Decisione ABF n. 5208 del 29 maggio 2025 (Milano) – Il ricorrente lamentava preavvisi mancanti per tre prestiti; l’intermediario produceva preavvisi relativi alla Centrale Rischi, ma non ai SIC. L’ABF ha ritenuto illegittime le segnalazioni nei SIC e ne ha disposto la cancellazione; ha invece confermato la legittimità della segnalazione in Centrale Rischi perché il cliente non aveva fornito alcuna prova della propria solvibilità e il protratto mancato pagamento costituiva presupposto sufficiente .
  • Decisione ABF n. 7937/2023 (Collegio di Milano) – ha definito la doppia segnalazione come la registrazione duplicata della stessa posizione debitoria nei SIC e nella CR, chiarendo che è illegittima quando non corrisponde a due rapporti diversi . L’ABF ha ribadito che, nei SIC, l’intermediario deve verificare la veridicità del dato e inviare il preavviso di 15 giorni .
  • Decisione ABF n. 7924/2022 – ha precisato che il preavviso non è richiesto per le segnalazioni in Centrale Rischi; in questi casi l’intermediario deve solo verificare che il cliente sia in stato di insolvenza non transitoria .
  • Decisione ABF n. 2146/2025 (Roma) – affronta l’illecito uso della carta di credito e non riguarda direttamente la doppia segnalazione; tuttavia, richiama i principi di diligenza qualificata dell’intermediario nella gestione dei rapporti con il cliente.

1.3.3 Altre pronunce

  • Tribunale di Patti, 29 maggio 2020 – ha stabilito che la mancanza di preavviso non rende di per sé illegittima la segnalazione in Centrale Rischi, a condizione che l’intermediario abbia valutato l’insolvenza e il cliente non dimostri che avrebbe potuto evitare la segnalazione .
  • Corte Costituzionale – non si è pronunciata specificamente sulla doppia segnalazione ma ha più volte richiamato il principio di ragionevolezza e di proporzionalità del trattamento dei dati personali (sentenze n. 94/2019 e n. 189/2023), riconoscendo la tutela del diritto all’onore e alla reputazione economica.

1.4 Aggiornamenti 2025

Nel giugno 2025 la Banca d’Italia, con la nota n. 1284256, ha esteso l’obbligo di segnalazione agli sconfinamenti su conti correnti non affidati, a causa delle difficoltà tecniche nel distinguerli da quelli affidati. Le banche devono informare i clienti che eventuali scoperti verranno segnalati se superano le soglie di legge . Questa innovazione comporta un aumento dei casi di segnalazione e impone ai debitori di monitorare attentamente i propri conti per evitare sconfinamenti accidentali.

2. Procedura passo‑passo: come affrontare una doppia segnalazione

Sapere come muoversi dopo la notifica di una segnalazione o dopo aver scoperto una iscrizione indebita è fondamentale. Di seguito si illustra la procedura dettagliata dalla ricezione della comunicazione fino all’eventuale ricorso giudiziale.

2.1 Scoperta della segnalazione e diritti di accesso

  1. Accesso ai dati della Centrale Rischi – Chiunque può richiedere gratuitamente alla Banca d’Italia un report della propria posizione. La richiesta si invia via web (piattaforma Servizi Online) o mediante PEC, allegando il documento di identità. La Banca d’Italia invia il report in poche ore.
  2. Visure nei SIC – Per verificare la presenza di segnalazioni in CRIF, Experian o CTC bisogna chiedere la visura ai sistemi: si può fare gratuitamente una volta ogni mese o con costi minimi (CRIF permette l’accesso gratuito ogni 12 mesi, mentre per periodi più brevi chiede un contributo). Queste visure permettono di individuare la data della segnalazione, la tipologia (ritardo, sofferenza, estinzione), l’ente segnalante e il numero delle rate insolute.
  3. Contestazione immediata – In caso di errore (pagamento già effettuato, doppia segnalazione, importo sbagliato), il debitore deve contestare per iscritto all’intermediario la segnalazione; la contestazione va inviata mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando prove del pagamento o dell’errore.
  4. Preavviso di prima segnalazione – Se l’intermediario ha rispettato o meno il preavviso è un elemento fondamentale. Per i SIC, il preavviso deve essere inviato almeno 15 giorni prima della prima segnalazione con modalità tracciabili ; l’invio tramite area riservata è valido solo se il cliente è avvisato con SMS/e‑mail . Se non è stato ricevuto alcun preavviso, occorre evidenziarlo nella contestazione.

2.2 Termini e scadenze

  • Preavviso – 15 giorni; la segnalazione non può essere effettuata prima. Se il pagamento avviene entro tale termine, la segnalazione non va effettuata.
  • Durata del dato – varia da 12 a 36 mesi per i SIC; in Centrale Rischi i dati di sofferenza permangono fino a 60 mesi dopo l’estinzione.
  • Decadenza del beneficio del termine – quando il debitore non paga due rate consecutive, la banca può inviare la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) e procedere con la segnalazione; questa comunicazione non vale come preavviso nei SIC se non è accompagnata dalla specifica informativa prevista dal Codice di condotta.
  • Termine per proporre reclamo/ricorso ABF – 30 giorni dal ricevimento del riscontro negativo dell’intermediario; in ogni caso, la domanda all’ABF può essere presentata fino a 12 mesi dalla contestazione.
  • Prescrizione del diritto al risarcimento – 5 anni dal momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza dell’illecito (art. 2947 c.c.); per i danni contrattuali (omessa cancellazione o mancata modifica tempestiva) la prescrizione è decennale.

2.3 Fase stragiudiziale

  1. Reclamo all’intermediario – Il reclamo deve essere motivato e corredato di documenti; l’intermediario ha 30 giorni per rispondere. Nel reclamo si può chiedere la cancellazione o rettifica del dato, il risarcimento del danno, e l’esibizione degli estratti conto. È consigliabile fare riferimento ai principi esposti nella sentenza Cass. 3671/2024 sulla tempestiva aggiornazione e alle disposizioni della Circolare 139/1991 sulla correzione degli errori .
  2. Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario – Se il reclamo non viene accolto, si può presentare ricorso all’ABF. Il ricorso è amministrativo, si svolge online e non richiede l’assistenza di un avvocato (anche se è consigliata per questioni complesse). L’ABF decide entro 90 giorni; le sue decisioni non sono vincolanti ma la quasi totalità degli intermediari vi si adegua. In caso di doppia segnalazione, l’ABF può ordinare la cancellazione e stabilire un indennizzo fino a 200 € per le spese di procedura .
  3. Ricorso al Garante per la protezione dei dati personali – Se l’errore riguarda il trattamento dei dati personali (ad esempio per mancanza di preavviso o segnalazione inesatta), è possibile inviare reclamo al Garante Privacy, che può ordinare la cancellazione e applicare sanzioni all’intermediario.
  4. Mediazione civile – Per le azioni risarcitorie relative a rapporti bancari è prevista la mediazione obbligatoria; la procedura si attiva depositando una domanda presso un organismo di mediazione accreditato, con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione fallisce, si può procedere in sede giudiziale.

2.4 Fase giudiziale

Se la banca non accoglie la contestazione e l’ABF rigetta o limita le richieste, è possibile agire in giudizio per ottenere la cancellazione della doppia segnalazione e il risarcimento del danno. Le azioni principali sono:

  • Azione di accertamento negativo – volta a far dichiarare l’inesistenza del debito o la mancata sussistenza dei presupposti di sofferenza. È spesso utilizzata quando la banca ha segnalato un importo errato o non ha considerato le garanzie reali come pegni e ipoteche (come nella vicenda esaminata dalla Cassazione nel 2014 ).
  • Azione di responsabilità contrattuale – in base agli artt. 1218 e 1176 c.c., l’intermediario risponde per non aver adempiuto correttamente all’obbligo di informare e di aggiornare tempestivamente i dati. Si può chiedere il risarcimento del danno da mancato accesso al credito e da lesione della reputazione economica.
  • Azione ex art. 152 Codice Privacy – il danneggiato può rivolgersi al tribunale ordinario per ottenere la cancellazione del dato e il risarcimento ai sensi degli artt. 82‑84 GDPR.

In tutti i casi, è essenziale allegare prove: estratti conti, visure CRIF/CTC/Experian, prove di pagamento, comunicazioni inviate e ricevute, dimostrazione della perdita di chance (domande di finanziamento rigettate, progetti imprenditoriali sfumati). L’assistenza di un professionista esperto consente di predisporre un fascicolo robusto e coerente.

3. Difese e strategie legali

La difesa contro la doppia segnalazione si basa su diversi profili: formale, sostanziale, temporale e risarcitorio. Una strategia efficace combina l’analisi di questi aspetti con un’attenta valutazione delle prove e del quadro normativo.

3.1 Presupposto formale

  1. Preavviso nei SIC – È il principale motivo di illegittimità. Se l’intermediario non ha inviato il preavviso di almeno 15 giorni con modalità idonee, la segnalazione è nulla . La decisione ABF 2297/2025 ha chiarito che la pubblicazione del preavviso in un’area riservata senza SMS/e‑mail non basta . Nella contestazione occorre sottolineare l’inesistenza del preavviso e la violazione dell’art. 6 del Codice di condotta.
  2. Erronea identificazione del debitore – Talvolta la segnalazione riguarda un omonimo o un codice fiscale errato. In questo caso si chiede l’immediata cancellazione ai sensi dell’art. 16 GDPR (diritto di rettifica).
  3. Incompetenza territoriale – Se la banca ha segnalato un soggetto non contraente (es. coobbligato non informato), la segnalazione è illegittima.
  4. Segnalazioni dopo la prescrizione – Le posizioni prescritte non devono essere segnalate. Se la banca comunica in ritardo un credito prescritto, la segnalazione è illegittima; occorre far valere l’art. 2946 c.c. e chiedere la cancellazione.
  5. Doppia segnalazione in SIC e CR – Quando la stessa sofferenza è segnalata in CRIF e in Centrale Rischi, la banca deve spiegare la diversità dei dati; se si tratta di duplicazione non giustificata, la segnalazione in CRIF è illegittima .

3.2 Presupposto sostanziale

  1. Stato di “sofferenza” – Per segnalare una sofferenza in Centrale Rischi occorre che l’intermediario valuti la situazione economica complessiva del cliente e accerti che il debito non sia transitorio . Il Collegio ABF nella decisione 5208/2025 ha ribadito che l’omesso prolungato pagamento è il fattore principale ma non unico; occorre verificare se il cliente possa rientrare . Nei ricorsi occorre dimostrare che la banca non ha effettuato tale valutazione e che il ritardo era momentaneo (es. transazioni in attesa, negoziazione in corso). L’esistenza di altre segnalazioni (es. da parte di un secondo intermediario) può rafforzare la tesi della sofferenza ma non la rende automatica; anzi, può trattarsi di un errore.
  2. Pagamenti effettuati – Se il cliente ha saldato il debito prima della segnalazione, la banca non può comunque segnalare; anche se il pagamento è successivo, l’intermediario deve cancellare il dato tempestivamente . Occorre fornire prova del pagamento (bonifici, ricevute) e chiedere la cancellazione.
  3. Garanzie reali e personali – Come evidenziato dalla Cassazione 23646/2014, se l’intermediario dispone di garanzie facilmente liquidabili (es. titoli di Stato), non può segnalare il debitore come “in sofferenza” per l’intero importo; deve dedurre il valore della garanzia . La mancata valorizzazione della garanzia rende la segnalazione illegittima.
  4. Contenzioso pendente – Se vi è un contenzioso sulla validità del contratto o sulla quantificazione del debito, la segnalazione dovrebbe essere sospesa fino alla decisione. Si può chiedere al giudice un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ordinare la cancellazione in via cautelare.

3.3 Tempestività della cancellazione

Anche quando la segnalazione era legittima al momento dell’iscrizione, l’intermediario deve aggiornare o cancellare il dato non appena il debitore rientra in bonis. La Cassazione (sentenza 3671/2024) ha ritenuto che il ritardo nella cancellazione costituisce una responsabilità contrattuale risarcibile . Pertanto, se il cliente ha estinto il debito e la segnalazione permane, si può chiedere il risarcimento dei danni per mancato accesso al credito, perdita di opportunità e danno reputazionale.

3.4 Calcolo e prova del danno

Il danno da illegittima segnalazione comprende:

  • Danno patrimoniale: mancata concessione di finanziamenti, perdita di opportunità di investimento, revoca di linee di credito. È necessario dimostrare che la segnalazione ha determinato il rigetto delle richieste di finanziamento (es. lettere di rifiuto, email del creditore) e quantificarne l’impatto economico (maggiori costi di finanziamento, perdite di fatturato).
  • Danno non patrimoniale: lesione della reputazione commerciale e del merito creditizio, stress emotivo. Deve essere provato tramite presunzioni (es. difficoltà a ottenere credito, segnalazione in più banche). La giurisprudenza riconosce importi variabili da 3.000 € a oltre 50.000 € a seconda della gravità.

Lo studio dell’Avv. Monardo collabora con consulenti finanziari e periti per quantificare il danno e predisporre perizie economiche utili in giudizio.

4. Strumenti alternativi di soluzione e pianificazione

Un’efficace strategia di difesa contro la doppia segnalazione non si limita alla contestazione, ma può includere strumenti di ristrutturazione del debito e di definizione agevolata che permettono di sanare la posizione e cancellare le segnalazioni in tempi rapidi.

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Le “rottamazioni” previste da leggi tributarie (come la rottamazione‑quater del 2023) consentono di definire i carichi fiscali iscritti a ruolo, pagando solo imposte e interessi o sanzioni ridotte. La definizione agevolata libera il contribuente da una consistente parte del debito e riduce il rischio di segnalazioni per importi iscritti a ruolo. Una volta perfezionato il pagamento della prima rata, l’Agente della Riscossione deve comunicare la regolarizzazione e l’intermediario deve cancellare l’eventuale segnalazione.

4.2 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione

Previsti dalla L. 3/2012 e ora confluiti nel Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), questi strumenti permettono al consumatore o al professionista di proporre ai creditori un piano di rientro da omologare presso il tribunale. Il piano del consumatore consente di pagare il debito in misura ridotta in base alle capacità reddituali; l’accordo di composizione della crisi coinvolge tutti i creditori e richiede la maggioranza dei voti. Con l’omologazione, il debitore può ottenere la sospensione delle procedure esecutive e la cancellazione delle segnalazioni negative.

4.3 Esdebitazione e liquidazione del patrimonio

Quando il debitore non può far fronte ai debiti, è possibile attivare la procedura di liquidazione controllata del patrimonio. Al termine, l’ordinanza di esdebitazione dispone la liberazione dai debiti residui e impone agli intermediari di cancellare le segnalazioni negative. L’esdebitazione è uno strumento estremo ma efficace per ripartire da zero.

4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le imprese in difficoltà, il D.L. 118/2021 prevede la composizione negoziata, una procedura stragiudiziale nella quale un esperto nominato dal tribunale assiste l’imprenditore nella trattativa con i creditori. Questo strumento permette di rinegoziare linee di credito, prorogare i termini e sospendere le segnalazioni in Centrale Rischi, in attesa dell’accordo. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, guida le imprese in questa procedura.

4.5 Utilizzo di garanzie reali e fideiussioni

Molti contratti di finanziamento prevedono garanzie (ipoteche, pegni, fideiussioni). È essenziale verificare che l’intermediario abbia correttamente escusso le garanzie prima di segnalare la sofferenza. Se la banca non realizza le garanzie disponibili (ad esempio non vende i titoli in pegno), la segnalazione è illegittima . In alcune situazioni è possibile offrire garanzie aggiuntive (ad esempio, un pegno su conti correnti o su polizze vita) per ottenere la cancellazione della segnalazione in cambio del rientro programmato.

4.6 Finanziamenti assistiti da fondi di garanzia

Per le imprese che hanno subito una segnalazione ingiusta ma necessitano di nuova finanza, è possibile accedere a finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/1996) o dal Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa. Questi strumenti, seppure soggetti a requisiti di merito creditizio, possono essere concessi anche a soggetti con segnalazioni se sussistono prospettive di ripresa. L’assistenza di un professionista permette di predisporre un dossier convincente.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le comunicazioni – Molti debitori scoprono la segnalazione solo quando si recano in banca per chiedere un prestito. È fondamentale controllare regolarmente le proprie posizioni in CRIF e in Centrale Rischi per rilevare errori e contestarli tempestivamente.
  2. Non rispondere al preavviso – Ricevere un preavviso non significa che la segnalazione sia inevitabile. Il preavviso dà 15 giorni di tempo per saldare il debito o per contestare eventuali errori. Ignorarlo equivale ad accettare la segnalazione.
  3. Pagare in ritardo senza informare la banca – I pagamenti devono essere comunicati all’intermediario con prova (es. contabile) e preferibilmente con PEC. La banca non aggiornerà la posizione se non è messa a conoscenza del pagamento.
  4. Accettare piani di rientro non ufficiali – Alcuni intermediari propongono verbalmente accordi di rientro. È essenziale formalizzare per iscritto ogni accordo, con la clausola di cancellazione della segnalazione una volta rispettato il piano.
  5. Aspettare troppo per fare ricorso – I termini per agire sono ristretti. Se non si impugna entro 30 giorni dalla risposta della banca, si rischia di perdere la possibilità di far valere l’illegittimità. Consultare subito un professionista consente di rispettare le scadenze.
  6. Richiedere danni senza prova – Come chiarito dalla decisione ABF 5192/2025, il semplice rifiuto di un finanziamento non costituisce danno risarcibile . È necessario allegare documenti attestanti la perdita di una specifica opportunità (ad esempio, contratto d’appalto sfumato, acquisto immobiliare non concluso) e quantificarne il valore.
  7. Confondere i ruoli dei diversi sistemi – Molti debitori considerano CRIF e Centrale Rischi equivalenti. Invece, hanno finalità diverse e procedure differenti. Confondere le regole può portare a contestazioni infondate.
  8. Ignorare le innovazioni normative – Dal 2025 anche gli sconfinamenti su conti non affidati vengono segnalati . Bisogna monitorare i movimenti del conto, evitare addebiti non autorizzati e, se necessario, revocare domiciliazioni di spese non dovute.
  9. Non chiedere la verifica delle garanzie – Prima di segnalare, la banca deve valorizzare le garanzie. È bene richiedere copia dei contratti di pegno o ipoteca e dimostrare la loro solvibilità.
  10. Fidarsi di consulenti non specializzati – La normativa bancaria e privacy è complessa e in continua evoluzione. Solo professionisti esperti possono individuare errori di forma e sostanza e agire con tempestività.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali e termini

Norma/PrincipioAmbitoContenutoImplicazioni pratiche
Art. 6 Codice di condotta SICPreavvisoPreavviso di 15 giorni prima della prima segnalazione; può essere dato via PEC, raccomandata, SMS/e‑mail o area riservata con avvisoSe assente, la segnalazione nei SIC è illegittima e va cancellata.
Art. 125 TUBContratti di credito ai consumatoriObbligo di informativa chiara e di preavviso per le segnalazioni; applicabile alle persone fisicheViolazione consente la cancellazione e il risarcimento; non si applica alle società (ABF 5192/2025 ).
Circolare 139/1991, Cap. I, sez. 2, par. 7Centrale dei RischiObbligo per gli intermediari di verificare e correggere tempestivamente i dati; bisogna obbedire alle ordinanze giudiziarie in tre giorniIntermediario inadempiente rischia sanzioni; la mancata correzione configura responsabilità.
Nota Banca d’Italia 1284256/2025Centrale dei RischiEstende la segnalazione agli sconfinamenti su conti non affidati; l’intermediario deve informare i clientiPiù clienti saranno segnalati; serve monitorare i conti e informarsi.
Sentenza Cass. 23646/2014CassazioneCondanna per doppia segnalazione contraddittoria; la banca non può segnalare importi se ha garanzie sufficientiVerificare se la banca ha considerato le garanzie; impugnare segnalazioni duplicate.
Sentenza Cass. 3671/2024CassazioneObbligo di cancellazione tempestiva quando il debitore rientra in bonisRitardo configura danno risarcibile; chiedere la cancellazione immediata.
Decisione ABF 2297/2025ABF MilanoPreavviso via area riservata deve essere accompagnato da SMS/emailGli avvisi generici sul sito non sono sufficienti; contestare e chiedere cancellazione.
Decisione ABF 5192/2025ABF MilanoPreavviso richiesto solo per persone fisiche, non per società ; rifiuto di finanziamento non prova il dannoLe aziende devono dimostrare altri profili di illegittimità; documentare il danno.
Decisione ABF 5208/2025ABF MilanoMancato preavviso per SIC rende la segnalazione illegittima; prolungato mancato pagamento integra la sofferenza per CRContestare preavviso per SIC; per la CR occorre provare la solvibilità.

6.2 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoDescrizioneBeneficiVincoli
Reclamo all’intermediarioContestazione scritta della segnalazionePuò portare alla rettifica/cancellazione senza costi; necessario per l’ABFL’intermediario risponde in 30 giorni; senza risposta si va all’ABF.
Ricorso all’ABFProcedura stragiudiziale gratuita; decisione entro 90 giorniPossibile cancellazione, rimborso spese, pronuncia autorevoleNon vincolante; per importi superiori a 200 € non riconosce danni.
Reclamo al Garante PrivacyTutela del diritto alla protezione dei datiPuò ordinare la cancellazione e infliggere sanzioniTempi lunghi; non riconosce danni patrimoniali.
Mediazione civileProcedura conciliativa obbligatoria per i contratti bancariPossibilità di accordo e risparmio di tempoSe fallisce, serve un giudizio; costi di mediazione.
Azione giudiziariaRicorso al tribunale per accertamento e risarcimentoPuò annullare la segnalazione, riconoscere danni elevatiCosti e tempi lunghi; richiede prova rigorosa.
Procedura di sovraindebitamentoPiano del consumatore, accordo di composizione, liquidazioneRiduzione/ristrutturazione del debito, sospensione segnalazioniRichiede l’approvazione del tribunale e della maggioranza dei creditori.
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Percorso stragiudiziale per imprese in crisiRistrutturazione del debito con l’assistenza di un esperto; può sospendere segnalazioniSolo per imprese; richiede adeguata pianificazione.
Rottamazioni e definizioni agevolateDefinizione agevolata dei debiti fiscaliRiduce il carico debitorio; consente la cancellazione di segnalazioniRichiede il pagamento delle rate secondo i piani stabiliti; perdita dei benefici in caso di ritardi.

7. FAQ (Domande frequenti)

  1. Che cosa si intende per “doppia segnalazione”?
    R: Si parla di doppia segnalazione quando la stessa posizione debitoria viene segnalata due volte, ad esempio sia in CRIF che in Centrale Rischi, o quando la banca effettua due segnalazioni discordanti per la medesima esposizione (ad esempio due importi diversi). La Cassazione ha condannato queste duplicazioni perché ledono la reputazione del debitore .
  2. La banca deve avvisarmi prima di segnalare?
    R: Sì, ma solo per le segnalazioni nei SIC privati (CRIF, Experian, CTC). Il Codice di condotta prevede un preavviso di 15 giorni, inviato con raccomandata, PEC, SMS/e‑mail o in area riservata con avviso . Per la Centrale Rischi non è previsto un preavviso, ma l’intermediario deve verificare la reale insolvenza .
  3. Cosa posso fare se non ho ricevuto il preavviso?
    R: Devi contestare immediatamente la segnalazione, chiedendo la cancellazione ai sensi del Codice di condotta. Se la banca non provvede, puoi rivolgerti all’ABF che, come nella decisione 5208/2025, può annullare la segnalazione .
  4. Ho pagato il debito ma sono ancora segnalato. È legittimo?
    R: No. La banca deve aggiornare la posizione subito dopo l’estinzione. La Cassazione ha riconosciuto il risarcimento del danno per ritardo nella cancellazione .
  5. Le società devono ricevere il preavviso come le persone fisiche?
    R: No. L’ABF ha chiarito che il preavviso di prima segnalazione è previsto solo per le persone fisiche e non per le società . Le aziende devono tuttavia essere informate nel contratto che eventuali inadempimenti saranno segnalati.
  6. Un errore nella cifra segnalata è motivo di cancellazione?
    R: Sì. L’intermediario deve correggere tempestivamente gli errori . Un importo sbagliato può generare una doppia segnalazione e va immediatamente rettificato.
  7. È possibile che la banca segnali una posizione anche se c’è una garanzia sufficiente?
    R: No. Secondo la Cassazione, se l’intermediario dispone di garanzie reali (come titoli, pegni o ipoteche) deve valorizzarle e non può segnalare l’intero importo come sofferenza .
  8. Quanto tempo rimane una segnalazione?
    R: Nei SIC, le segnalazioni di ritardo durano 12 mesi (1 o 2 rate) o 24 mesi (3 o più rate); per le sofferenze durano 36 mesi. In Centrale Rischi i dati permangono per 36 mesi dalla cessazione, estendibili a 60 mesi per le sofferenze.
  9. Posso ottenere un prestito se sono segnalato?
    R: Dipende dalla gravità e dalla tipologia della segnalazione. In presenza di una sofferenza è difficile ottenere credito; con ritardi occasionali è possibile accedere a finanziamenti garantiti (Fondo di Garanzia PMI, Fondo prima casa) presentando garanzie aggiuntive.
  10. La segnalazione nei SIC incide sulla mia reputazione bancaria internazionale?
    R: Sì. Alcuni sistemi internazionali (es. EQUIFAX) tengono conto delle segnalazioni italiane. È fondamentale cancellare i dati errati per non compromettere la possibilità di ottenere finanziamenti all’estero.
  11. Posso chiedere il risarcimento del danno morale?
    R: Sì, se dimostri che la segnalazione illegittima ha leso la tua reputazione o provocato stress e ansia. Il danno non patrimoniale deve essere provato e quantificato; i giudici lo riconoscono in base alla gravità dell’illecito.
  12. Cosa succede se il finanziamento è stato ceduto a una società di recupero crediti?
    R: L’obbligo di cancellare o correggere la segnalazione permane in capo all’intermediario cedente e al cessionario. Occorre controllare le segnalazioni e fare reclamo a entrambe le società.
  13. È necessario un avvocato per ricorrere all’ABF?
    R: Non è obbligatorio, ma la consulenza legale aumenta le probabilità di successo, soprattutto in casi di doppia segnalazione complessa o di richiesta di risarcimento. L’avvocato può predisporre la documentazione e citare le normative pertinenti.
  14. Gli sconfinamenti su conti non affidati verranno segnalati?
    R: Sì. Dal giugno 2025 la Banca d’Italia richiede la segnalazione anche di scoperti su conti non affidati se superano le soglie e informa i clienti . Occorre quindi evitare addebiti non autorizzati e monitorare il saldo.
  15. Cosa posso fare se la banca ignora il mio reclamo?
    R: Se l’intermediario non risponde entro 30 giorni o la risposta è insoddisfacente, puoi presentare ricorso all’ABF e contemporaneamente al Garante Privacy. Puoi anche valutare la mediazione o l’azione giudiziaria.
  16. La cancellazione nei SIC comporta automaticamente la cancellazione in Centrale Rischi?
    R: No. Si tratta di archivi diversi. È possibile che la cancellazione avvenga in CRIF ma rimanga la segnalazione in Centrale Rischi. Occorre inviare due distinti reclami.
  17. È legittima la segnalazione se sto già pagando un piano di rientro?
    R: Se il piano di rientro è stato concordato e rispettato, la banca non dovrebbe segnalare nuove sofferenze. Tuttavia, se i pagamenti sono irregolari o il piano non è stato formalizzato, la segnalazione può avvenire. Conviene inserire nel piano la clausola di non segnalazione.
  18. Posso richiedere un parere preventivo prima di accettare un accordo di saldo e stralcio?
    R: Sì. È consigliabile consultare un avvocato per verificare che l’accordo preveda la cancellazione della segnalazione e che l’importo proposto sia congruo; il professionista può negoziare condizioni migliori.
  19. Cosa succede se l’intermediario fallisce o viene fuso con un’altra banca?
    R: Il successore a titolo universale (banca cessionaria) subentra nei rapporti e mantiene la responsabilità per le segnalazioni. In caso di fallimento, il curatore o la bad bank devono cancellare i dati errati.
  20. La richiesta di un finanziamento rifiutato è un presupposto per ricorrere?
    R: Non necessariamente. È possibile ricorrere anche se non hai subito un rifiuto, ma in questo caso potresti chiedere solo la cancellazione e non il risarcimento; il danno patrimoniale richiede la prova di una concreta perdita.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Caso 1: Segnalazione doppia per debito sanato

Situazione: Mario acquista un’auto mediante finanziamento di 15.000 € e paga regolarmente tutte le rate. Per un errore della banca, non viene registrato il pagamento dell’ultima rata e il software dell’istituto segnala automaticamente una sofferenza in Centrale Rischi. Pochi giorni dopo, la società di recupero crediti segnala lo stesso debito in CRIF. Quando Mario richiede un mutuo, la banca gli nega il finanziamento. Scopre così la doppia segnalazione.

Azioni consigliate:

  1. Richiedere la visura di CRIF e della Centrale Rischi per verificare date e importi.
  2. Raccogliere le prove di pagamento, in particolare la ricevuta dell’ultima rata.
  3. Inviare reclamo all’intermediario richiedendo la cancellazione di entrambe le segnalazioni e il risarcimento del danno.
  4. Se la banca non risponde o nega l’errore, presentare ricorso all’ABF allegando le prove. L’Arbitro, alla luce della decisione 2297/2025 e della sentenza Cass. 3671/2024, disporrà la cancellazione immediata e, se del caso, un indennizzo.
  5. In sede giudiziale, chiedere il risarcimento per il mancato accesso al mutuo (danno patrimoniale) e per la lesione della reputazione.

Esito possibile: L’intermediario riconosce l’errore e cancella entrambe le segnalazioni, rimborsando le spese e un importo per il danno morale. Se persiste nel rifiuto, il giudice condanna la banca al risarcimento e alle spese.

8.2 Caso 2: Doppia segnalazione con garanzia

Situazione: Una piccola impresa ottiene un finanziamento di 200.000 € garantito da un’ipoteca su un capannone valutato 500.000 €. A causa di un calo di fatturato non paga alcune rate. La banca, senza considerare il valore dell’immobile ipotecato, segnala la sofferenza in Centrale Rischi e in CRIF. L’impresa, però, sta trattando la vendita dell’immobile per estinguere il debito.

Azioni consigliate:

  1. Verificare le condizioni del contratto ipotecario e la valutazione dell’immobile.
  2. Dimostrare che il valore della garanzia copre ampiamente il debito. Secondo la Cassazione 23646/2014, la banca non può segnalare un debito come sofferenza se ha garanzie liquide sufficienti .
  3. Chiedere la cancellazione delle segnalazioni e proporre un piano di vendita dell’immobile. In alternativa, offrire un pegno temporaneo.
  4. Impugnare la segnalazione dinanzi all’ABF e, se necessario, al tribunale per far dichiarare l’inesistenza dello stato di sofferenza.

Esito possibile: La banca accetta di sospendere la segnalazione in attesa della vendita. Se la banca insiste, l’ABF o il tribunale annulla la segnalazione riconoscendo l’esistenza di una garanzia sufficiente.

8.3 Caso 3: Società senza preavviso nei SIC

Situazione: Una s.r.l. paga in ritardo due rate di un finanziamento. L’intermediario segnala il ritardo in CRIF senza inviare preavviso. L’azienda chiede un finanziamento ad un’altra banca e riceve un rifiuto, perdendo un’occasione di investimento.

Azioni consigliate:

  1. Contestare la segnalazione facendo presente che il Codice di condotta non prevede deroghe per le società? Risposta: no, il preavviso si applica solo alle persone fisiche. L’ABF 5192/2025 ha affermato che il preavviso non si applica alle società . Quindi, la segnalazione può essere legittima. Tuttavia, la società può contestare l’erroneità sostanziale se i ritardi erano di minima entità.
  2. Dimostrare il danno: allegare documenti che provino la perdita di un affare. Senza prova specifica, la domanda risarcitoria sarà respinta .

Esito possibile: Se i ritardi sono minimi e l’azienda dimostra che l’intermediario non ha valutato la situazione complessiva (ad esempio presenza di garanzie o pagamenti successivi), l’ABF può disporre la cancellazione. In mancanza di preavviso non dovuto e di prove di danno, il ricorso sarà respinto.

8.4 Caso 4: Preavviso inviato in area riservata

Situazione: Lucia stipula un prestito personale e, per difficoltà temporanee, ritarda due rate. L’intermediario pubblica il preavviso di segnalazione in un’area riservata del proprio sito internet, senza inviare alcun SMS o email. Lucia non accede all’area riservata e non paga entro i 15 giorni. Scopre la segnalazione in CRIF quando richiede un finanziamento per la casa.

Azioni consigliate:

  1. Contestare l’illegittimità del preavviso citando l’allegato 1 al Codice di condotta: la messa a disposizione in area riservata è valida solo se accompagnata da un messaggio di avviso .
  2. Presentare ricorso all’ABF; la decisione 2297/2025 fa giurisprudenza e prevede la cancellazione.
  3. Richiedere il risarcimento per la perdita del finanziamento, allegando la lettera di rifiuto della banca.

Esito possibile: L’ABF ordina la cancellazione e, se la banca persiste, il giudice condanna l’intermediario per violazione degli obblighi informativi.

8.5 Caso 5: Sconfinamento su conto non affidato

Situazione: Da luglio 2025 Marco effettua pagamenti con la sua carta di credito associata a un conto corrente senza fido. Il saldo scende brevemente sotto zero a causa di un addebito di tasse. La banca segnala lo scoperto in Centrale Rischi in quanto, secondo la nota Banca d’Italia 1284256, anche gli scoperti su conti non affidati devono essere segnalati .

Azioni consigliate:

  1. Verificare la soglia di segnalazione: gli sconfinamenti inferiori a 250 € e di durata inferiore a 15 giorni (per le persone fisiche) o a 500 € (per le imprese) potrebbero non essere segnalati.
  2. Contestare se la soglia non è stata superata o se il pagamento è stato immediato.
  3. Pretendere l’informativa da parte della banca, come richiesto dalla nota Banca d’Italia, che impone di informare i clienti dei nuovi criteri . In assenza, la segnalazione può essere illegittima.

Esito possibile: Se lo sconfinamento è minimo e di breve durata, la banca corregge la segnalazione. In caso contrario, è comunque consigliabile rientrare immediatamente per evitare conseguenze.

Conclusione

La doppia segnalazione in Centrale Rischi e nei Sistemi di Informazione Creditizia è un problema delicato che può compromettere seriamente l’accesso al credito e la reputazione economica di persone fisiche e imprese. La normativa italiana, integrata dal Codice di condotta e dalle circolari della Banca d’Italia, prevede obblighi stringenti a carico degli intermediari: preavviso di 15 giorni per le segnalazioni nei SIC ; verifica dell’effettiva insolvenza per la segnalazione in Centrale Rischi ; correzione tempestiva dei dati errati ; considerazione delle garanzie reali ; e aggiornamento continuo delle posizioni quando il debitore rientra . La giurisprudenza, in particolare le sentenze della Cassazione e le decisioni dell’ABF (2297/2025, 5192/2025, 5208/2025), ha consolidato il principio che gli errori o i ritardi nelle segnalazioni danno diritto alla cancellazione e al risarcimento.

Per tutelarsi efficacemente, i debitori devono: monitorare regolarmente la propria posizione, contestare immediatamente gli errori, fornire prove puntuali, rispettare i termini procedurali e valutare l’utilizzo di strumenti alternativi come le rottamazioni, i piani del consumatore e la composizione negoziata. La tempestività è essenziale: ogni ritardo può consolidare la segnalazione e rendere più difficile la sua cancellazione.

In questo scenario complesso, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono competenze specialistiche e un approccio personalizzato per affrontare le segnalazioni illegittime. Cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo coordina una rete nazionale di professionisti capaci di analizzare gli atti, predisporre ricorsi, negoziare con gli intermediari, elaborare piani di rientro e, se necessario, proporre azioni giudiziarie. Lo studio garantisce al cliente non solo la cancellazione della segnalazione indebita ma anche una strategia globale per evitare future segnalazioni e per riorganizzare la propria situazione finanziaria.

Se hai ricevuto un preavviso, hai scoperto una doppia segnalazione o desideri verificare la tua posizione per prevenirne gli effetti, non rimandare. La corretta gestione della segnalazione può fare la differenza fra ottenere un finanziamento e vederlo negato, fra salvare la tua impresa e dover cessare l’attività. Il tempo è un fattore cruciale: agire subito significa preservare il tuo futuro economico.

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