Cosa succede se non ho i soldi per pagare il mutuo?

Introduzione – perché il tema è cruciale per ogni debitore

Molti proprietari di casa o di immobili acquistati con un finanziamento immobiliare si chiedono: cosa succede se non ho i soldi per pagare il mutuo? La domanda non riguarda solo le famiglie, ma anche professionisti e imprenditori che hanno investito i risparmi di una vita. I ritardi nel pagamento delle rate possono far scattare meccanismi giuridici molto complessi (decadenza dal beneficio del termine, precetto, pignoramento, vendita all’asta) e se non vengono gestiti in tempo possono compromettere irrimediabilmente il patrimonio. Inoltre spesso circolano informazioni parziali o imprecise, che portano i debitori a commettere errori (ad esempio attendere la notifica della banca prima di reagire, oppure firmare piani di rientro sbilanciati).

Il presente articolo – aggiornato al 26 marzo 2026 – analizza in maniera completa e oltre 10.000 parole tutto ciò che bisogna conoscere in caso di mutuo non pagato, dal quadro normativo e giurisprudenziale fino alle soluzioni pratiche. Verranno illustrate le leggi vigenti (codice civile e di procedura civile, testo unico bancario, codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), le pronunce più recenti della Corte di Cassazione e dei tribunali, e le tutele a disposizione del debitore: dalla contestazione dell’atto esecutivo al ricorso per sospendere l’asta, dai piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore alle forme di esdebitazione per chi non può offrire nulla ai creditori. Il taglio dell’articolo è giuridico–divulgativo: le spiegazioni sono tecniche ma formulate in modo comprensibile anche per chi non è avvocato.

Chi è l’avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché può aiutarti

Prima di analizzare le norme è importante capire a chi rivolgersi. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. Oltre a patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi a livello nazionale, che assiste i clienti in tutte le fasi delle procedure esecutive, fiscali e di sovraindebitamento.

È iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), requisito fondamentale per poter predisporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure di liquidazione controllata. Inoltre svolge il ruolo di Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste competenze l’avv. Monardo e il suo staff possono:

  • Analizzare l’atto inviato dalla banca (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento) verificando se sussistono vizi formali o sostanziali e se il contratto di mutuo sia effettivamente un titolo esecutivo;
  • Proporre ricorsi per sospendere l’esecuzione o per contestare la decadenza dal beneficio del termine;
  • Avviare trattative con l’istituto di credito per la rinegoziazione del mutuo, la riduzione degli interessi o l’ottenimento di moratorie;
  • Elaborare piani di rientro sostenibili o soluzioni stragiudiziali che consentano al debitore di conservare la casa evitando la vendita all’asta;
  • Assistere nelle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) predisponendo tutta la documentazione richiesta dagli OCC;
  • Richiedere l’esdebitazione per i debitori incapienti che non possono offrire nulla ai creditori, ottenendo la cancellazione integrale dei debiti residui;
  • Coordinarsi con consulenti fiscali per sfruttare le agevolazioni fiscali e le definizioni agevolate delle cartelle esattoriali.

👉 Se hai ricevuto un atto dalla banca o se sei in ritardo col pagamento delle rate, contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo tramite il modulo che trovi in fondo a questa pagina. Otterrai una valutazione legale personalizzata e immediata per bloccare eventuali azioni esecutive e salvare il tuo immobile.

Quadro normativo: leggi e norme che disciplinano il mutuo e l’esecuzione forzata

Per capire cosa succede se non si pagano le rate del mutuo è necessario conoscere le fonti normative che regolano il contratto di mutuo, il potere del creditore di esigere immediatamente il pagamento e le procedure esecutive. Di seguito analizziamo le norme principali.

1. Cos’è il mutuo secondo il codice civile

Il mutuo è definito dall’articolo 1813 del codice civile come il contratto con cui una parte consegna all’altra una somma di denaro o altre cose fungibili e quest’ultima si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità . È un contratto reale perché si perfeziona con la traditio del denaro: finché il mutuante non mette a disposizione la somma, il mutuo non esiste. L’articolo 1814 c.c. stabilisce che le cose date in mutuo passano in proprietà del mutuatario . Da questi principi discende che il mutuatario diventa proprietario del denaro e deve restituirlo alle scadenze previste; per questo la banca può agire in giudizio per recuperare il capitale e gli interessi.

Mutuo fondiario, mutuo ipotecario e mutuo solutorio

Nel diritto italiano esistono diverse forme di mutuo:

  • Mutuo fondiario: disciplinato dagli artt. 38–42 del Testo Unico Bancario (TUB) e destinato al finanziamento di immobili. È assistito da ipoteca di primo grado e consente alla banca una tutela particolare (esecuzione speciale, privilegio sugli interessi). La norma prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, il finanziamento possa essere estinto anticipatamente e la banca può dichiarare la decadenza dal termine dopo sette rate mensili pagate in ritardo tra 30 e 180 giorni .
  • Mutuo ipotecario: qualsiasi finanziamento assistito da ipoteca, anche se non fondiario. Segue le regole generali del mutuo (artt. 1813 ss. c.c.) e dell’ipoteca.
  • Mutuo chirografario: non ha garanzie reali; la banca può agire con azione ordinaria.
  • Mutuo solutorio o condizionato: contratto stipulato spesso per “sistemare” la posizione debitoria del cliente (ad esempio consolidando altri debiti) ma con vincoli, come il deposito delle somme presso il mutuante. La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 5 marzo 2025 n. 5841) ha precisato che per essere un titolo esecutivo non basta una scrittura notarile: il contratto è valido solo se la banca effettivamente trasferisce le somme al mutuatario; se le somme restano depositate presso la banca per estinguere altri debiti, il contratto non è titolo esecutivo .

2. Decadenza dal beneficio del termine e facoltà del creditore

Nel contratto di mutuo le parti stabiliscono un piano di ammortamento che fissa rate mensili o semestrali. Finché il mutuatario paga regolarmente, la banca non può pretendere l’immediato rimborso del capitale residuo. Tuttavia l’articolo 1186 del codice civile consente al creditore, anche se il termine fu fissato esclusivamente a favore del debitore, di chiedere immediatamente la prestazione quando il debitore è divenuto insolvente o diminuisce le garanzie prestate . L’esercizio di questa facoltà non è automatico: la Corte di Cassazione ha ribadito che per far valere la decadenza dal beneficio del termine è necessaria una manifestazione di volontà del creditore, ad esempio mediante la notifica del precetto . Senza questa manifestazione il termine resta valido e il debitore deve pagare le rate alle scadenze pattuite.

Clausola risolutiva espressa nel mutuo fondiario

Molti contratti di mutuo contengono una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., secondo cui il mancato pagamento di un certo numero di rate (di solito sette) determina la risoluzione automatica del contratto. Il Testo Unico Bancario (art. 40) prevede che il mutuante può dichiarare l’immediata scadenza del finanziamento se il debitore ritarda il pagamento di sette rate, anche non consecutive, di importo equivalente a sette volte la rata mensile, e che la banca può esigere il rimborso del capitale residuo . Tuttavia la risoluzione automatica richiede comunque la dichiarazione di volontà della banca e deve essere comunicata al mutuatario.

3. Titoli esecutivi e atti prodromici all’esecuzione

Per avviare un’espropriazione immobiliare la banca ha bisogno di un titolo esecutivo e di un precetto. L’art. 474 c.p.c. stabilisce che l’esecuzione forzata può aver luogo solo in virtù di un titolo esecutivo che riconosce un diritto certo, liquido ed esigibile, come una sentenza, un contratto notarile o una cambiale . Il precetto, disciplinato dall’art. 480 c.p.c., consiste nell’intimazione di pagare il debito entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che in mancanza si procederà all’esecuzione forzata . Il precetto deve contenere la trascrizione integrale del titolo esecutivo o l’indicazione della data di notifica del titolo; deve inoltre avvisare il debitore della possibilità di rivolgersi a un OCC per avviare una procedura di sovraindebitamento .

Se il contratto di mutuo è stato stipulato con atto pubblico e l’erogazione è effettiva, esso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. Viceversa, se la somma non è stata trasferita (mutuo condizionato), non è titolo esecutivo e la banca dovrà ottenere un decreto ingiuntivo. La Cassazione 3 maggio 2024 n. 12007 ha affermato che il mutuo con deposito cauzionale è titolo esecutivo solo se esiste un atto integrativo che attesta lo svincolo delle somme in favore del mutuatario; altrimenti il contratto non documenta un’obbligazione attuale e non può essere messo in esecuzione .

4. Dal precetto al pignoramento: la procedura esecutiva

Una volta notificato il precetto, se il debitore non paga entro dieci giorni la banca può procedere con il pignoramento immobiliare. Ai sensi dell’art. 555 c.p.c. il pignoramento immobiliare si esegue mediante notifica al debitore e successiva trascrizione di un atto che individua esattamente l’immobile e contiene l’ingiunzione di astenersi da qualunque atto di disposizione . Dopo la notifica l’ufficiale giudiziario deposita la nota di trascrizione al conservatore dei registri immobiliari .

L’atto di pignoramento deve essere notificato entro novanta giorni dalla notifica del precetto (art. 481 c.p.c.). Se non viene trascritto nei registri immobiliari o se la trascrizione non viene rinnovata entro vent’anni, il pignoramento diventa inefficace. La Corte di Cassazione (ord. 15143/2025) ha stabilito che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare comporta l’improseguibilità del processo esecutivo; non si tratta di una nullità, ma di sopravvenuta inefficacia . La norma di riferimento è l’art. 2668 bis c.c., che prevede che la trascrizione della domanda giudiziale conserva effetto per vent’anni e deve essere rinnovata prima della scadenza , e l’art. 2668 ter, che estende tale regola al pignoramento immobiliare e al sequestro conservativo .

5. Surrogazione e rinegoziazione del mutuo (portabilità)

Il Decreto Bersani (d.l. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito nella l. 40/2007) ha introdotto l’istituto della surrogazione, successivamente recepito nell’art. 120 quater del Testo Unico Bancario. Questa norma prevede che il debitore possa trasferire il proprio mutuo ad altra banca senza spese o penali, anche se il credito non è esigibile . La nuova banca subentra nelle garanzie esistenti e il contratto viene trasferito alle condizioni pattuite con il nuovo istituto . La banca originaria non può impedire o rendere oneroso l’esercizio della surrogazione, pena la nullità del patto . L’operazione deve essere conclusa entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta del cliente e, in caso di ritardo imputabile alla banca originaria, il cliente ha diritto a un indennizzo pari all’1 % dell’importo per ogni mese di ritardo .

Oltre alla surrogazione, la normativa consente la rinegoziazione del mutuo: la banca può proporre al cliente una modifica senza spese delle condizioni del contratto (ad esempio riduzione del tasso o allungamento della durata) per evitare l’esercizio della surrogazione. In questo modo il debitore può abbassare la rata senza sostenere costi.

6. Fondo di sospensione mutui (Fondo Gasparrini)

Per i mutui prima casa la legge ha istituito il Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui (cd. Fondo Gasparrini), gestito da Consap. Secondo la normativa aggiornata al 25 marzo 2026, i titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate quando si trovano in situazione di temporanea difficoltà (es. sospensione dal lavoro, riduzione dell’orario, perdita dell’occupazione, grave handicap, morte di un componente del nucleo familiare). Per accedere al fondo occorre un ISEE non superiore a 30 mila euro e un mutuo di importo fino a 250 mila euro . In caso di sospensione:

  • la durata massima è di 6, 12 o 18 mesi a seconda della durata della sospensione lavorativa ;
  • la sospensione può essere concessa anche ai mutui già ammessi che non abbiano esaurito gli 18 mesi;
  • il fondo rimborsa alla banca il 50 % degli interessi maturati durante la sospensione .

Durante il periodo di sospensione, il piano di ammortamento slitta: le rate non pagate vengono accodate e il mutuatario riprende a pagare alle scadenze successive.

7. Procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012 e Codice della crisi)

Quando il mutuatario non riesce più a sostenere i debiti e rischia pignoramenti multipli, può ricorrere agli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento previsti prima dalla L. 3/2012 e oggi confluiti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) (d.lgs. 14/2019, come modificato dal d.lgs. 136/2024). Tali procedure si attivano con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) iscritto presso il Ministero della Giustizia; il debitore non può procedere da solo . Le principali soluzioni sono:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII): il consumatore sovraindebitato, con l’assistenza dell’OCC, propone ai creditori un piano che indica tempi e modalità per superare la crisi; il piano può prevedere il pagamento anche parziale dei crediti e una moratoria fino a due anni per i creditori assistiti da privilegio, pegno o ipoteca . Il piano non è sottoposto a voto dei creditori, ma deve essere omologato dal tribunale, che verifica la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria . La Cassazione 11 aprile 2025 n. 9549 ha chiarito che il termine annuale di moratoria previsto dalla precedente L. 3/2012 decorre dall’omologazione e rappresenta il periodo entro il quale il debitore deve iniziare a pagare i crediti privilegiati, non quello entro il quale deve pagarli integralmente .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 – 66 CCII): è destinato a professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative e altre categorie non fallibili; richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e l’omologazione del giudice.
  • Liquidazione controllata (art. 268 CCII): permette al debitore di mettere a disposizione il proprio patrimonio per pagare i creditori; alcuni beni sono esclusi, come crediti impignorabili, pensioni e stipendi entro certi limiti, alimenti e cose dichiarate impignorabili . Durante la procedura gli interessi si sospendono, salvo che i debiti siano garantiti da ipoteca o pegno .
  • Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII): è un istituto innovativo che consente al debitore persona fisica privo di mezzi di ottenere la liberazione dai debiti residuali anche se non può offrire nulla ai creditori. L’accesso è consentito solo una volta e il beneficio può essere revocato se nei tre anni successivi sopraggiungono utilità che consentano il soddisfacimento dei creditori . La domanda va presentata tramite l’OCC e accompagnata da un elenco di creditori, redditi e atti di straordinaria amministrazione . In caso di accoglimento i debiti diventano inesigibili e i creditori potranno agire solo se il debitore riceve utilità rilevanti entro tre anni .

8. Altre misure di tutela e agevolazioni

Oltre alle procedure citate, esistono altre misure che possono aiutare chi non riesce a pagare il mutuo:

  • Rinegoziazione volontaria: la banca può concedere rateizzazioni più lunghe, riduzioni dei tassi o sospensioni temporanee. Molti istituti partecipano a convenzioni con l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) per la sospensione delle rate in caso di difficoltà temporanea.
  • “Mutuo sostitutivo” o consolidamento: il debitore può stipulare un nuovo finanziamento (spesso chirografario) per estinguere altri debiti e ridurre l’importo delle rate. Occorre però attenzione a non aggravare la situazione (costituzione di ulteriori garanzie, costi accessori).
  • Utilizzo del TFR: chi ha un contratto di lavoro subordinato può richiedere un anticipo del trattamento di fine rapporto per estinguere o ridurre il mutuo.
  • Riscossione dei crediti e agevolazioni fiscali: se il debito riguarda anche cartelle esattoriali, è possibile aderire a definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio).
  • Vendita volontaria dell’immobile: in alcuni casi, prima che la procedura esecutiva arrivi alla vendita forzata, può essere conveniente proporre alla banca la vendita volontaria dell’immobile a un prezzo concordato, in modo da evitare le spese dell’asta e ottenere la liberazione del debitore.

Cosa accade in pratica quando non pago il mutuo: procedura passo per passo

Per comprendere le conseguenze del mancato pagamento delle rate del mutuo è utile seguire un percorso cronologico, dal primo ritardo fino alla possibile perdita della casa. Ogni fase comporta diritti e obblighi e offre al debitore occasioni per reagire.

Fase 1 – La prima rata non pagata

Alla prima rata non pagata la banca invia un sollecito o una comunicazione di pre–rata. In questa fase non scatta ancora la decadenza dal beneficio del termine né la segnalazione alla Centrale Rischi. Tuttavia è consigliabile mettersi in contatto con l’istituto per spiegare la situazione e richiedere eventualmente una piccola dilazione. L’obiettivo è evitare l’accumulo di interessi di mora.

Se il ritardo supera 30 giorni e rientra tra 30 e 180 giorni (ad esempio 50 giorni), la rata è considerata in arretrato ai sensi dell’art. 40 TUB. Il contratto può prevedere che, al raggiungimento di un certo numero di rate in arretrato (generalmente 7, anche non consecutive), la banca dichiari la decadenza dal beneficio del termine .

Fase 2 – Ritardi ripetuti e segnalazione alla Centrale Rischi

Dopo due o tre rate non pagate la banca può segnalare il cliente come “sofferenza” alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. La segnalazione incide sul merito creditizio e rende più difficile ottenere altri finanziamenti. Parallelamente la banca avvia la valutazione interna per decidere se dichiarare la decadenza dal beneficio del termine.

È fondamentale, in questa fase, verificare il contratto: se contiene clausole abusive (ad esempio interessi di mora usurari o anatocistici) o se il tasso superava la soglia d’usura al momento della stipula, il mutuatario può contestare l’invalidità parziale del contratto e chiedere la restituzione degli interessi pagati. Il supporto di un legale esperto è essenziale.

Fase 3 – Dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine

Quando il ritardo nel pagamento supera la soglia prevista (settembre rate cumulativamente) o quando il debitore riduce le garanzie (es. vende un bene ipotecato senza liberare la banca), l’istituto può dichiarare l’immediata esigibilità di tutto il capitale residuo. La decadenza dal beneficio del termine non opera automaticamente: è necessaria la manifestazione di volontà del creditore, come ribadito dalla Cassazione . In pratica la banca invia una lettera raccomandata in cui dichiara la decadenza e chiede il pagamento dell’intero residuo. Da quel momento tutte le rate diventano esigibili; se il mutuatario non paga, può essere emesso un decreto ingiuntivo oppure viene utilizzato il contratto come titolo esecutivo.

Fase 4 – Notifica del precetto

Dopo la decadenza, la banca notifica al debitore il precetto, atto con cui intima di pagare entro dieci giorni. Nel precetto devono essere indicati:

  • il capitale residuo, gli interessi, le spese e gli oneri dovuti;
  • la trascrizione integrale del contratto o del decreto ingiuntivo (titolo esecutivo);
  • l’avvertimento che il debitore può rivolgersi a un OCC per porre rimedio alla sovraindebitamento .

Dal momento della notifica il debitore può proporre opposizione all’esecuzione (artt. 615 e 617 c.p.c.) entro venti giorni se ritiene inesistente o invalido il titolo, o eccepire irregolarità del precetto. È importante agire tempestivamente: l’opposizione sospende l’esecuzione solo se il giudice concede la sospensione.

Fase 5 – Pignoramento immobiliare

Se il debitore non paga entro dieci giorni o se l’opposizione viene rigettata, la banca procede al pignoramento dell’immobile. L’atto di pignoramento, redatto dall’ufficiale giudiziario, contiene la descrizione dell’immobile, l’ingiunzione al debitore di non alienarlo, e viene trascritto presso i registri immobiliari . La notifica deve avvenire entro novanta giorni dalla notifica del precetto; altrimenti il precetto perde efficacia.

Una volta trascritto, il pignoramento ha effetto per vent’anni ma deve essere rinnovato prima della scadenza: l’art. 2668 bis c.c. prevede la necessità di rinnovare la trascrizione della domanda giudiziale entro vent’anni , e l’art. 2668 ter estende questa regola al pignoramento . La Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata rinnovazione non comporta la nullità ma l’inefficacia del pignoramento : se la banca si dimentica di rinnovarlo, il debitore può ottenerne la cancellazione.

Fase 6 – Fase di vendita o assegnazione

Dopo il pignoramento, il giudice dell’esecuzione nomina un professionista delegato (spesso un notaio o avvocato) che redige la perizia di stima e fissa l’udienza di comparizione per la vendita. Il bene può essere venduto tramite:

  • Asta tradizionale (senza incanto o con incanto);
  • Vendita telematica mediante il portale delle vendite pubbliche;
  • Assegnazione al creditore se la vendita va deserta.

Il debitore conserva il diritto di salvare la casa pagando il debito comprensivo di spese prima che il giudice emetta il decreto di trasferimento. Inoltre può presentare istanza di sospensione della vendita se vi sono gravi irregolarità (art. 624 bis c.p.c.) o se è in corso una procedura di sovraindebitamento.

Fase 7 – Dopo la vendita: saldo o residuo a debito

Se l’immobile viene venduto, il prezzo ricavato viene distribuito ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. Se il ricavato non basta a coprire l’intero debito, il mutuatario resta obbligato per la differenza. Potrà essere sottoposto ad ulteriori esecuzioni su altri beni o sullo stipendio. Per evitare questo scenario è consigliabile valutare un accordo di saldo e stralcio con la banca prima della vendita o ricorrere a una procedura di esdebitazione.

Difese e strategie legali: come tutelarsi da precetto, pignoramento e vendita

Quando si riceve un precetto o un pignoramento è fondamentale reagire con strategie mirate. Di seguito alcune difese principali.

Contestare il titolo esecutivo o il contratto di mutuo

  1. Mutuo non perfezionato – Il mutuo è un contratto reale: se la banca non ha trasferito effettivamente le somme (mutuo solutorio con deposito cauzionale), il contratto non è titolo esecutivo . In questo caso si può proporre opposizione all’esecuzione per difetto del titolo.
  2. Tassi usurari o anatocismo – Se il tasso di interesse pattuito supera la soglia d’usura o prevede la capitalizzazione degli interessi in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., il mutuo è nullo in parte qua e il debitore può chiedere il ricalcolo del saldo; eventuali interessi illegittimi vanno restituiti o detratti dal debito. La contestazione può essere sollevata anche in sede esecutiva.
  3. Vizi dell’atto notarile – Il contratto può essere invalido se la quietanza non attesta l’effettiva erogazione; la Cassazione ha richiamato la necessità di un atto integrativo per i mutui con deposito .
  4. Decadenza non dichiarata – Se la banca non ha inviato la dichiarazione di decadenza dal termine o l’ha inviata irregolarmente, il debito non è esigibile e il precetto può essere annullato. .

Opposizione al precetto (art. 615/616 c.p.c.)

L’opposizione al precetto consente di far valere tutte le eccezioni relative alla validità del titolo o del precetto. Si deve proporre entro venti giorni dalla notifica e può essere accompagnata da un’istanza di sospensione (art. 624 bis c.p.c.). L’opposizione può essere fondata su:

  • inesistenza del titolo esecutivo (mutuo non titolo);
  • prescrizione del credito (il diritto della banca si prescrive in dieci anni dalla scadenza dell’ultima rata);
  • nullità del precetto per mancanza di avvertimenti o per importi inesatti;
  • decadenza dal termine non validamente dichiarata.

Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

È l’azione più ampia e permette di contestare il diritto stesso del creditore a procedere all’esecuzione. Può essere proposta anche dopo il pignoramento, ma prima della vendita. Le difese tipiche sono:

  • Falso titolo esecutivo (mutuo non erogato);
  • Pagamento o saldo già avvenuto;
  • Nullità della clausola risolutiva o della clausola che prevede la decadenza automatica;
  • Inesistenza dei presupposti per il pignoramento (es. prelazione su bene non ipotecato).

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Si utilizza per contestare irregolarità formali degli atti (precetto, pignoramento). Ad esempio: mancata o tardiva notifica, errori nella descrizione dell’immobile, importi sbagliati. Va proposta entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto viziato.

Domanda di sospensione della vendita (art. 624 bis c.p.c.)

Durante l’esecuzione si può chiedere la sospensione della vendita se sussistono gravi motivi o se è in corso una procedura di sovraindebitamento. La banca può concordare la sospensione per trovare un accordo. Spesso, l’avvio di una procedura di piano del consumatore porta il giudice a sospendere l’asta fino alla decisione sull’omologazione.

Procedure di sovraindebitamento

Come visto, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore permette di ristrutturare l’intera posizione debitoria, compreso il mutuo ipotecario. Il piano può prevedere una dilazione fino a 30 anni o la liquidazione dei beni. I crediti privilegiati (mutui ipotecari) devono essere pagati almeno in misura pari al valore del bene ipotecato, ma possono essere rateizzati o falcidiati entro i limiti dell’art. 67 CCII .

Per i debiti che non rientrano nel piano o per coloro che non possono offrire utilità ai creditori, si può richiedere la esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII). Questa procedura, introdotta dal 2020 e riformata nel 2024, consente di ottenere la cancellazione dei debiti residui anche senza liquidazione . È una soluzione estrema, riservata a chi dimostra di non possedere redditi o patrimoni sufficienti e ha agito con diligenza, ma rappresenta una vera “seconda occasione” per chi ha perso tutto.

Fondi e sospensioni

Se la difficoltà è temporanea (malattia, perdita del lavoro) il debitore può attivare:

  • Fondo Gasparrini per la sospensione fino a 18 mesi ;
  • Moratorie ABI: accordi tra banche e associazioni consumeristiche che prevedono la sospensione fino a 12 mesi delle rate di mutui e prestiti in caso di difficoltà economica (ad es. moratorie legate alla pandemia COVID-19);
  • Rinegoziazione volontaria o surrogazione per ottenere tassi più bassi o allungare la durata.

Strategie negoziali

A volte la soluzione migliore è fuori dal tribunale. L’avv. Monardo consiglia di negoziare con la banca non appena emergono difficoltà di pagamento. Si possono proporre:

  • Riduzione temporanea della rata;
  • Allungamento della durata del mutuo;
  • Forte riduzione dei tassi sfruttando la concorrenza tra istituti (surrogazione);
  • Accordo di saldo e stralcio: la banca accetta di chiudere la posizione a fronte di un pagamento immediato di una somma inferiore al saldo residuo, soprattutto se l’immobile ha perso valore.

Queste soluzioni richiedono una buona capacità negoziale e la presentazione alla banca di un piano finanziario credibile. Lo studio Monardo elabora proiezioni di sostenibilità, dimostrando al creditore che la soluzione proposta è più conveniente rispetto all’esecuzione.

Strumenti fiscali e definizioni agevolate

Se il mutuo è accompagnato da cartelle esattoriali (ad esempio imposte non pagate o contributi), è possibile aderire a rottamazioni o definizioni agevolate promosse dallo Stato. Dal 2016 ad oggi sono state approvate varie “rottamazioni” delle cartelle con sconti su sanzioni e interessi; l’ultima, la rottamazione–quater introdotta dalla legge di bilancio 2024, consente il pagamento dilazionato con stralcio parziale. Tali definizioni non riguardano direttamente i mutui, ma possono ridurre l’esposizione complessiva del debitore, liberando risorse per pagare la banca.

Tabelle riepilogative

Per favorire una rapida consultazione, si riportano alcune tabelle con parole chiave, termini e soluzioni difensive.

Tabella 1 – Principali norme citate e loro contenuto

Norma o sentenzaContenuto essenzialeRiferimenti
Art. 1813 c.c.Definizione di mutuo: contratto con cui una parte consegna denaro e l’altra si obbliga a restituire cose della stessa specie e quantità .Codice Civile
Art. 1186 c.c.Il creditore può chiedere subito la prestazione se il debitore è insolvente o diminuisce le garanzie .Codice Civile
Cassazione 23/09/2024 n. 25376La decadenza dal termine non opera automaticamente: è necessaria la manifestazione di volontà del creditore (precetto) .Corte di Cassazione
Art. 474 c.p.c.Esecuzione forzata solo con titolo esecutivo certo, liquido ed esigibile (sentenze, atti notarili) .Codice di procedura civile
Art. 480 c.p.c.Forma del precetto: intimazione a pagare entro 10 giorni, con avvertimenti e trascrizione del titolo .Codice di procedura civile
Art. 555 c.p.c.Pignoramento immobiliare: notifica e trascrizione dell’atto che descrive l’immobile .Codice di procedura civile
Art. 2668 bis c.c.La trascrizione della domanda giudiziale (e del pignoramento) dura vent’anni e deve essere rinnovata .Codice Civile
Cassazione ord. 15143/2025La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento comporta l’inefficacia dell’esecuzione .Corte di Cassazione
Art. 120 quater TUBSurrogazione nei finanziamenti: la portabilità del mutuo senza penali; subentro del nuovo mutuante; operazione da concludersi entro 30 giorni .Testo Unico Bancario
Art. 40 TUBDecadenza dal termine: la banca può dichiarare l’immediata scadenza se il debitore ritarda il pagamento di sette rate tra 30 e 180 giorni .Testo Unico Bancario
Art. 67 CCIIPiano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: contiene proposte libere, inclusa falcidia e moratoria fino a due anni per crediti privilegiati .Codice della crisi
Art. 268 CCIILiquidazione controllata: procedura per debitori sovraindebitati; alcuni beni sono esclusi e gli interessi sono sospesi .Codice della crisi
Art. 283 CCIIEsdebitazione dell’incapiente: il debitore meritevole privo di mezzi può ottenere la cancellazione integrale dei debiti .Codice della crisi
Fondo GasparriniSospensione delle rate dei mutui prima casa per 6, 12 o 18 mesi; requisiti ISEE ≤ 30 000 e mutuo ≤ 250 000 € .Consap/MEF

Tabella 2 – Fasi della procedura esecutiva e possibili azioni difensive

FaseDescrizionePossibile azione del debitore
1. Ritardo inizialeRitardo di 30–180 giorni nel pagamento; la rata diventa arretrata ai fini del TUBContattare la banca, chiedere dilazione o sospensione; verificare eventuali vizi del tasso.
2. Segnalazione alla Centrale RischiDopo più rate non pagate, la banca segnala “sofferenza”Verificare il contratto; proporre rinegoziazione o surrogazione; considerare l’uso del Fondo Gasparrini.
3. Decadenza dal beneficio del termineLa banca dichiara l’immediata esigibilità del capitale; invia letteraContestare la legittimità della decadenza; proporre un piano di rientro o un accordo stragiudiziale.
4. PrecettoAtto con cui si intima di pagare entro 10 giorniOpposizione al precetto (eccepire difetti del titolo, importi errati).
5. PignoramentoNotifica e trascrizione dell’atto che descrive l’immobileOpposizione agli atti esecutivi; proporre piano del consumatore; chiedere sospensione della vendita.
6. VenditaPerizia, asta, assegnazione; possibile vendita telematicaSaldo del debito prima del decreto di trasferimento; accordo di saldo e stralcio; procedura di sovraindebitamento.
7. Post–venditaSe il ricavato non copre il debito, residuo a carico del debitoreEsdebitazione per incapienti; altre procedure per estinguere il debito residuo.

Tabella 3 – Strumenti di composizione della crisi

ProceduraChi può accederviPrincipali caratteristicheVantaggi
Piano del consumatore (art. 67 CCII)Persone fisiche che hanno debiti non legati ad attività imprenditorialePiano proposto dall’OCC; può prevedere falcidia e moratoria fino a due anni ; non è soggetto al voto dei creditori; deve essere omologato dal giudiceConsente di salvare la casa, ristrutturare i debiti e ottenere dilazioni; protegge da azioni esecutive durante l’omologa
Accordo di ristrutturazione (artt. 57–66 CCII)Imprenditori non fallibili, professionisti, imprenditori agricoliRichiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e l’omologazione; può prevedere falcidie e dilazioniRimodula i debiti con l’accordo dei creditori; protegge l’impresa
Liquidazione controllata (art. 268 CCII)Debitori sovraindebitati, anche imprenditori minoriMette a disposizione il patrimonio per pagare i creditori; esclude beni impignorabili e sospende interessiConsente di liberarsi dei debiti con la liquidazione dei beni evitando procedure esecutive multiple
Esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII)Persone fisiche senza patrimonio o redditi adeguatiÈ possibile una sola volta; cancella i debiti residui se il debitore non può offrire utilità ; il beneficio può essere revocato se nei tre anni successivi sopraggiungono utilitàOffre una “seconda occasione” a chi non ha più risorse; chiude tutte le posizioni debitorie

Domande frequenti (FAQ)

Per aiutare il lettore a orientarsi, di seguito una serie di domande frequenti (oltre 15) con risposte chiare e concise.

  1. È vero che basta saltare una rata per perdere la casa?
    No. Il mancato pagamento di una singola rata non comporta la perdita immediata dell’immobile. La banca può dichiarare la decadenza dal beneficio del termine solo dopo ritardi ripetuti (di solito 7 rate) e deve comunque manifestare la propria volontà . La vendita all’asta avviene solo dopo il precetto, il pignoramento e l’avvio della procedura esecutiva.
  2. Cosa succede se non pago due o tre rate consecutive?
    Il ritardo prolungato consente alla banca di segnalare la posizione a sofferenza nella Centrale Rischi e, raggiunta la soglia prevista dal contratto, di dichiarare la decadenza dal termine. In questa fase è possibile chiedere un piano di rientro, attivare il Fondo Gasparrini o rinegoziare il mutuo.
  3. Quali sono le conseguenze della decadenza dal beneficio del termine?
    Tutto il capitale residuo diventa immediatamente esigibile. La banca può emettere un decreto ingiuntivo o utilizzare il contratto come titolo esecutivo e notificare il precetto. Per evitare l’esecuzione bisogna pagare l’importo richiesto o proporre opposizione se la decadenza è illegittima.
  4. Il contratto di mutuo è sempre titolo esecutivo?
    È titolo esecutivo se stipulato con atto pubblico e se la somma è stata effettivamente erogata. Se le somme sono state depositate a favore della banca per estinguere altri debiti (mutuo solutorio condizionato) o se manca la traditio, il contratto non è titolo esecutivo e la banca deve richiedere un decreto ingiuntivo.
  5. Entro quanto tempo devo impugnare il precetto?
    Entro venti giorni dalla sua notifica con un’opposizione al precetto (art. 615 c.p.c.). L’opposizione consente di contestare la validità del titolo, l’inesattezza degli importi o la mancanza di avvertimenti obbligatori .
  6. Posso evitare il pignoramento pagando solo le rate arretrate?
    Dipende. Se la banca non ha ancora dichiarato la decadenza, il pagamento delle rate arretrate ripristina la regolarità. Dopo la decadenza la banca potrebbe pretendere l’intero residuo. È comunque possibile cercare un accordo (ad esempio versare le rate arretrate e una quota del residuo per ottenere la revoca della decadenza).
  7. Il pignoramento immobiliare può essere annullato per vizi formali?
    Sì. Errori nella notifica, nell’indicazione dell’immobile o nell’importo possono essere fatti valere con un’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Inoltre il pignoramento è inefficace se la trascrizione non viene rinnovata entro vent’anni .
  8. Che differenza c’è tra nullità e inefficacia del pignoramento?
    La nullità comporta che l’atto è invalido sin dall’origine e può essere sanato. L’inefficacia invece si verifica quando l’atto era valido ma perde i suoi effetti (ad esempio per mancata rinnovazione); non può essere sanata e rende improseguibile l’esecuzione .
  9. Posso salvare la casa con il piano del consumatore?
    Sì. Il piano del consumatore consente di pagare i crediti privilegiati (mutui ipotecari) in misura non inferiore al valore del bene e di rateizzare il resto fino a due anni di moratoria . Durante la procedura il giudice può sospendere l’esecuzione.
  10. È possibile ottenere la cancellazione totale dei debiti?
    In casi estremi, sì. Con l’esdebitazione dell’incapiente il debitore privo di patrimonio e reddito può ottenere la liberazione integrale dai debiti . Occorre dimostrare la meritevolezza e l’assenza di colpa grave nella formazione dei debiti; il beneficio può essere concesso una sola volta e revocato se nei tre anni successivi sopraggiungono utilità rilevanti.
  11. Posso surrogare il mutuo dopo la decadenza?
    In linea di principio la portabilità resta possibile fintanto che il mutuo non è divenuto titolo esigibile; l’art. 120 quater TUB prevede che la surrogazione non può essere impedita dalla non esigibilità del credito . Tuttavia, dopo la decadenza la banca originaria può rifiutarsi. In tal caso conviene surrogare prima che la posizione peggiori.
  12. Quanto tempo dura la procedura esecutiva?
    Dipende da vari fattori (carico del tribunale, numero di aste deserte). In media una procedura di pignoramento immobiliare dura dai 2 ai 5 anni. La trascrizione resta efficace per vent’anni e deve essere rinnovata .
  13. Cosa succede se la banca cede il credito a una società di recupero (NPL)?
    La cessione del credito non modifica i diritti del debitore; la società subentrante può continuare l’esecuzione con lo stesso titolo esecutivo. Tuttavia il debitore può verificare se la cessione è stata notificata e se la società è legittimata; talvolta si possono negoziare condizioni più vantaggiose (saldo e stralcio).
  14. Posso ottenere la sospensione delle rate in caso di malattia grave?
    Sì. Il Fondo Gasparrini concede la sospensione anche in caso di grave handicap o decesso di uno dei cointestatari del mutuo . Inoltre alcune banche offrono polizze assicurative che coprono le rate in caso di invalidità o morte.
  15. Se la casa viene venduta all’asta, devo comunque pagare l’IMU e le spese condominiali arretrate?
    Fino al trasferimento della proprietà, il debitore resta obbligato al pagamento delle imposte e delle spese condominiali. Dopo la vendita, le spese si trasferiscono al nuovo proprietario; le somme arretrate possono essere insinuate nel passivo esecutivo.
  16. È possibile trasformare un mutuo a tasso variabile in fisso quando ho problemi di pagamento?
    Sì. La rinegoziazione o la surrogazione permettono di modificare il tasso. In periodi di aumento dei tassi (come nel 2025–2026), passare a un tasso fisso può stabilizzare la rata e ridurre il rischio di insolvenza. Conviene confrontare le offerte di diverse banche.
  17. Cosa succede se sono un garante (fideiussore) di un mutuo non pagato?
    Il fideiussore è obbligato in solido con il mutuatario. La banca può agire direttamente contro di lui per recuperare il debito residuo. Il garante può opporre le stesse eccezioni del debitore principale (es. vizi del titolo) e può chiedere la liberazione se la banca non ha agito entro l’anno dalla scadenza del termine principale.
  18. Quanto incide la segnalazione alla Centrale Rischi?
    La segnalazione come sofferenza rimane nei registri per 36 mesi e pregiudica la possibilità di ottenere nuovi finanziamenti. Con la ristrutturazione dei debiti o la regolarizzazione dei pagamenti la segnalazione viene cancellata o trasformata.
  19. Perdo i benefici fiscali se surrogo il mutuo?
    No. L’art. 120 quater TUB prevede espressamente che la surrogazione non comporta la perdita dei benefici fiscali (es. detrazione degli interessi passivi) .
  20. Chi paga le spese della procedura esecutiva?
    Le spese di esecuzione (custodia, perizia, pubblicità, compensi del delegato) sono anticipate dal creditore procedente ma gravano sul ricavato della vendita. Se l’esecuzione non produce il ricavato sperato, il creditore può chiedere al debitore il rimborso delle spese; tuttavia spesso si cerca un accordo per evitare ulteriori esborsi.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio le conseguenze economiche del mancato pagamento del mutuo, presentiamo alcune simulazioni basate su casi reali (con valori di fantasia ma realistici).

Simulazione 1 – Rate arretrate e decadenza dal termine

Supponiamo un mutuo a tasso fisso di 150 000 € stipulato nel 2021 per l’acquisto della prima casa, con durata 20 anni e rata mensile di 720 €. Nel 2025 il mutuatario perde il lavoro e non paga 8 rate consecutive. La banca applica gli interessi di mora (3 % in più rispetto al tasso ordinario) e, dopo il ritardo di 7 rate, dichiara la decadenza dal beneficio del termine. Al momento della lettera di decadenza il capitale residuo è 138 000 €. La banca richiede l’intero importo oltre agli interessi moratori e alle spese legali per un totale di 145 000 €.

  • Se il mutuatario riesce a pagare le 8 rate arretrate (8 × 720 = 5 760 €) prima della dichiarazione di decadenza, la banca è tenuta a ripristinare la regolarità.
  • Se non paga e non impugna, riceverà il precetto per 145 000 €. Deve quindi trovare questa somma in dieci giorni o proporre opposizione. Altrimenti rischia il pignoramento.

Strategie possibili: richiedere il Fondo Gasparrini (sospensione fino a 18 mesi); proporre un piano di rientro da 20 000 € subito e 1 000 € al mese per due anni; attivare il piano del consumatore per rateizzare il debito privilegiato in 15 anni.

Simulazione 2 – Surrogazione e riduzione della rata

Un professionista ha un mutuo ipotecario residuo di 200 000 € a tasso variabile indicizzato al Euribor + 2 %. Nel 2024 il tasso sale al 5,5 %, portando la rata da 950 € a 1 300 €. Preoccupato, il debitore richiede la surrogazione a un’altra banca che offre un tasso fisso del 3 %. In base all’art. 120 quater TUB, l’operazione si perfeziona senza penali e la nuova rata scende a 1 050 € . Questo consente di evitare l’insolvenza.

Attenzione: la surrogazione deve concludersi entro 30 giorni dalla richiesta; in caso di ritardo la banca originaria deve risarcire il cliente .

Simulazione 3 – Piano del consumatore con falcidia del mutuo

Una famiglia ha un mutuo fondiario residuo di 120 000 € e altri debiti (prestiti e carte di credito) per 30 000 €. Il reddito familiare è sceso da 2 500 € a 1 700 € mensili. Con l’aiuto dell’OCC propone un piano del consumatore che prevede:

  • Valutazione dell’immobile: 100 000 € (ipoteca di primo grado).
  • Pagamento del mutuo ipotecario nella misura del 80 % del valore dell’immobile (80 000 €) in 15 anni con rate di 444 € mese;
  • Falcidia del 60 % sui debiti chirografari (18 000 €) da pagare in 5 anni;
  • Moratoria di due anni per i crediti ipotecari e pagamento degli interessi legali .

Il tribunale omologa il piano. Le rate complessive (444 € + 300 € per i chirografari) sono sostenibili; il pignoramento viene sospeso e la famiglia salva la casa. Al termine dei 15 anni gli eventuali debiti residui vengono cancellati.

Simulazione 4 – Esdebitazione dell’incapiente

Un pensionato di 70 anni ha accumulato debiti per 50 000 € (mutuo residuo 25 000 €, bollette e piccoli finanziamenti). La sua pensione minima di 600 € non gli consente di pagare. Non possiede immobili; vive in affitto. Con l’assistenza dell’OCC presenta la domanda di esdebitazione dell’incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII. Dichiara i suoi creditori, i redditi e le spese; dimostra di aver agito con diligenza e di non aver contratto debiti con colpa grave. Il tribunale concede l’esdebitazione: tutti i debiti vengono dichiarati inesigibili . Se nei tre anni successivi riceverà una eredità superiore al triplo dell’assegno sociale, dovrà comunicarlo; altrimenti è definitivamente libero.

Errori comuni da evitare

  • Ignorare le comunicazioni della banca: molti debitori non aprono le raccomandate per paura o ansia. Questo impedisce di conoscere i termini per proporre opposizione o per accedere alle sospensioni.
  • Rivolgersi a “agenzie” improvvisate: esistono soggetti che promettono stralci impossibili o chiederanno anticipi per servizi inesistenti. È sempre preferibile rivolgersi ad avvocati e commercialisti abilitati, possibilmente iscritti negli elenchi degli OCC.
  • Firmare piani di rientro insostenibili: sotto pressione, alcuni debitori accettano rate mensili che non possono pagare. Meglio negoziare con calma, presentare documentazione e ottenere un accordo realistico.
  • Svendere la casa in fretta: la vendita volontaria può essere una soluzione, ma è necessario valutarne l’opportunità e i tempi; una procedura di sovraindebitamento può consentire di salvare l’abitazione o ristrutturare i debiti.
  • Non verificare la validità del mutuo: come dimostrato da recenti sentenze, non tutti i mutui sono titoli esecutivi. Un controllo da parte di un esperto può evidenziare vizi che impediscono l’esecuzione .

Conclusione – Agire subito con l’aiuto di un professionista

Non avere i soldi per pagare il mutuo non significa necessariamente perdere la casa. La normativa italiana offre diversi strumenti di tutela: la decadenza dal beneficio del termine richiede una dichiarazione della banca , il contratto di mutuo deve essere un vero titolo esecutivo , il precetto può essere impugnato, e il pignoramento può diventare inefficace se la trascrizione non viene rinnovata . Inoltre, le procedure di sovraindebitamento e l’esdebitazione permettono di ristrutturare o cancellare i debiti residui, mentre il Fondo Gasparrini consente la sospensione temporanea delle rate .

Agire tempestivamente è fondamentale: appena emergono difficoltà di pagamento bisogna contattare la banca, richiedere moratorie o rinegoziazioni, ed eventualmente attivare le procedure di composizione della crisi.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti hanno maturato anni di esperienza nel diritto bancario e tributario; sono abilitati a operare come Gestori della crisi da sovraindebitamento e fiduciari di un OCC, e possono assistere in tutte le fasi delle procedure esecutive. Grazie alle sue competenze come cassazionista e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo può predisporre ricorsi, sospensive, trattative e piani di rientro su misura per la tua situazione.

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