Introduzione
La cessione dei crediti deteriorati (NPL – Non Performing Loans) a società specializzate è un fenomeno esploso negli ultimi anni in Italia. Banche, finanziarie e agenti della riscossione trasferiscono pacchetti di crediti in sofferenza a veicoli finanziari, fondi speculativi o società di recupero del credito che acquistano il debito a prezzo ridotto e cercano di recuperare l’intero importo dal debitore. Per il contribuente, il rischio di ricevere ingiunzioni da parte di soggetti terzi è reale e i margini di difesa dipendono dalla conoscenza delle regole applicabili.
Il tema è particolarmente importante per vari motivi:
- Rischio di errori procedurali: la mancanza di una corretta notifica o di prova della cessione può rendere inefficace la pretesa; tuttavia, molti debitori pagano senza verificare la legittimità del nuovo creditore.
- Impatto sulla vita del debitore: la cessione del credito può comportare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche e segnalazioni negative in banca dati. Anticipare tali iniziative è essenziale per proteggere beni e reddito.
- Soluzioni legali e fiscali: la normativa offre strumenti per contestare la cessione, negoziare piani di rientro, aderire a definizioni agevolate (rottamazioni e “saldo e stralcio”), accedere a procedure di composizione della crisi o ottenere l’esdebitazione.
Nelle pagine che seguono approfondiamo il quadro normativo, gli orientamenti della giurisprudenza e i percorsi pratici da seguire quando si riceve una comunicazione di cessione del credito. L’obiettivo è fornire a imprenditori, professionisti e privati tutte le informazioni necessarie per difendersi e, quando possibile, liberarsi dal debito.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Questo articolo è curato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, responsabile di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in materia bancaria, finanziaria e tributaria. L’avv. Monardo:
- è Cassazionista con consolidata esperienza in diritto bancario e tributario;
- coordina professionisti esperti su tutto il territorio nazionale nella tutela dei debitori nei confronti di banche, società finanziarie e agente della riscossione;
- è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, abilitato a depositare piani del consumatore e accordi di ristrutturazione ai sensi della Legge 3/2012;
- è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), incaricato di assistere debitori nella predisposizione e nell’omologa di piani e accordi;
- ha acquisito il titolo di Esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 24 agosto 2021 n. 118, potendo seguire imprenditori nelle procedure di composizione negoziata della crisi;
- affianca il proprio team di commercialisti, esperti contabili e consulenti fiscali per fornire una difesa a 360° contro banche e fisco.
Lo studio Monardo è in grado di analizzare atti di cessione, cartelle di pagamento e contratti, predisporre opposizioni e ricorsi cautelari, sospendere pignoramenti e ipoteche, avviare trattative con le società NPL per ridurre l’importo dovuto e costruire piani di rientro sostenibili. Inoltre, quando la situazione lo richiede, lo studio propone soluzioni giudiziali (opposizioni a decreto ingiuntivo, azioni di nullità delle clausole usurarie, richieste di rideterminazione del saldo) o stragiudiziali (accordi transattivi, saldo e stralcio, definizioni agevolate).
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1. Contesto normativo
L’ordinamento italiano disciplina la cessione del credito attraverso una serie di norme di diritto privato, bancario e tributario. Di seguito riportiamo i riferimenti principali.
1.1 Norme del Codice Civile
Articolo 1260 c.c. – Cedibilità del credito
L’art. 1260 del codice civile stabilisce che «il credito può essere trasferito a titolo oneroso o gratuito» e che la cessione può avvenire anche senza il consenso del debitore, salvo che il credito sia strettamente personale o vietato dalla legge . Questa norma consente dunque alle banche di cedere i propri crediti a società terze senza richiedere l’autorizzazione del debitore.
Articolo 1262 c.c. – Obbligo di consegna dei documenti
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti comprovanti il credito e, se trasferisce solo una parte del credito, deve fornire una copia autenticata dei documenti . Questa disposizione è importante perché, in giudizio, la società NPL deve dimostrare con documenti autentici che il credito ceduto è compreso nel contratto di cessione.
Articolo 1264 c.c. – Opponibilità della cessione al debitore
La cessione produce effetto nei confronti del debitore dal momento in cui questi l’accetta o gli viene notificata . Prima della notifica, il debitore non è liberato se paga al cedente pur conoscendo l’avvenuta cessione. Questa regola fa sì che, per essere efficace, la cessione deve essere portata a conoscenza del debitore.
Articolo 1265 c.c. – Conflitto tra più cessionari
Se lo stesso credito è ceduto a più soggetti, prevale il cessionario al quale il debito è stato notificato o che per primo ha ottenuto l’adesione del debitore . In caso di cessioni in blocco (tipiche delle operazioni NPL), prevale la società che per prima ha notificato la cessione al debitore.
1.2 Regime speciale per banche e finanziarie: l’art. 58 TUB
L’art. 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) prevede una disciplina speciale per la cessione di crediti bancari. Le principali caratteristiche sono:
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: la banca cedente è dispensata dall’obbligo di notificare individualmente la cessione a ciascun debitore; è sufficiente pubblicare un avviso in Gazzetta Ufficiale e iscrivere l’operazione nel registro delle imprese . Con la pubblicazione si producono gli effetti dell’art. 1264 c.c., cioè il debitore è ritenuto informato.
- Efficacia verso i terzi: l’avviso in G.U. rende la cessione opponibile erga omnes (a tutti) . Eventuali privilegi e garanzie (ipoteca, fideiussione) restano validi e passano al cessionario .
- Domanda di adempimento: entro tre mesi dalla pubblicazione, i debitori possono chiedere agli uffici della banca cedente o cessionaria di eseguire la prestazione . Decorso questo termine, risponde solo il cessionario.
- Applicabilità ai soggetti non bancari: le norme si estendono anche alle cessioni da parte di intermediari finanziari e società di cartolarizzazione .
Questa disciplina, pensata per agevolare lo smobilizzo dei portafogli bancari, permette alle società NPL di acquisire grandi blocchi di crediti con procedure semplificate.
1.3 La cartolarizzazione dei crediti (Legge 130/1999)
La legge n. 130/1999 consente alle banche di cedere crediti a società veicolo che emettono obbligazioni finanziarie (“notes”) per finanziarne l’acquisto. L’art. 4 della legge disciplina la cessione:
- la cessione in blocco segue le regole dell’art. 58 TUB ;
- è sufficiente pubblicare in Gazzetta Ufficiale il nome del cedente, del cessionario e la data di cessione ;
- dal momento della pubblicazione (o del pagamento del corrispettivo) i diritti sui crediti spettano esclusivamente al cessionario e ai portatori dei titoli ;
- il debitore non può opporre compensazioni con crediti sorti successivamente alla pubblicazione .
Le cartolarizzazioni sono utilizzate dalle banche per smobilizzare crediti in sofferenza; le società veicolo spesso incaricano un servicer o un gestore del credito per recuperare i debiti.
1.4 La nuova disciplina europea delle cessioni NPL (D.Lgs. 116/2024)
Nel 2024 l’Italia ha recepito la direttiva UE 2021/2167 sulla gestione dei crediti deteriorati con il D.Lgs. 30 luglio 2024 n. 116 (detto “NPL directive”). La norma introduce definizioni e obblighi specifici:
- Crediti in sofferenza: sono i crediti scaduti da oltre 90 giorni, per i quali si ritiene improbabile il recupero .
- Acquirenti di crediti: sono soggetti, diversi da banche e imprese assicurative, che acquistano crediti deteriorati e devono essere autorizzati in uno Stato membro .
- Gestori di crediti: sono società incaricate da acquirenti di amministrare e recuperare i crediti. Devono iscriversi in un registro tenuto dalla Banca d’Italia e rispettare requisiti di onorabilità e competenza .
- Informativa ai debitori ceduti: l’art. 114.10 prevede che, dopo l’acquisto di NPL, il servicer o la banca incaricata deve informare individualmente ogni debitore mediante un supporto durevole prima di avviare azioni di recupero . La comunicazione deve indicare l’avvenuta cessione, il nuovo titolare, l’eventuale gestore e le modalità di pagamento. La Banca d’Italia definisce contenuto e modalità; le cartolarizzazioni restano soggette a questa informativa .
Questa riforma rafforza la tutela del debitore: la società NPL non può limitarsi a pubblicare un avviso generico, ma deve informare ciascun debitore prima di agire.
1.5 Definizione agevolata e rottamazione (Legge 15/2025)
Per i debiti fiscali iscritti a ruolo (cartelle esattoriali), la definizione agevolata consente di estinguere i debiti pagando solo capitale e spese, senza sanzioni né interessi. La legge di bilancio 2023 (“rottamazione quater”) ha introdotto questa possibilità per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 . Gli importi possono essere pagati in unica soluzione o in 18 rate, con applicazione di interessi del 2% .
Con la legge n. 15/2025 (conversione del Dl “milleproroghe”), il legislatore ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater: chi al 31 dicembre 2024 ha omesso o ritardato il pagamento può rientrare presentando una dichiarazione entro il 30 aprile 2025. Le somme dovute, maggiorate degli interessi del 2%, devono essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in massimo dieci rate; le prime due rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2025, le successive nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre 2026‑2027 . Questa proroga rappresenta una possibilità per regolarizzare debiti fiscali pendenti prima che siano ceduti a società NPL.
1.6 La Legge 3/2012 e l’esdebitazione del consumatore
La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 disciplina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per soggetti non fallibili (privati, professionisti e imprenditori “sotto soglia”). Le norme consentono di proporre un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore per pagare i creditori in modo sostenibile. L’art. 6 introduce le finalità della procedura: permettere al debitore di concludere un accordo con i creditori o di presentare un piano del consumatore per superare la crisi . L’art. 7 consente al debitore in stato di sovraindebitamento di proporre un accordo con i creditori con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi .
L’art. 8 prevede che l’accordo o il piano possano assumere qualsiasi forma, anche attraverso cessione di crediti futuri .
Di particolare interesse è l’esdebitazione (art. 14‑terdecies), che consente al debitore persona fisica di ottenere la liberazione dei debiti residui se sono rispettate determinate condizioni: il debitore deve aver collaborato al regolare svolgimento della procedura, non deve aver beneficiato di altra esdebitazione negli ultimi otto anni e non deve essere stato condannato per determinati reati . L’esdebitazione è esclusa se il sovraindebitamento è imputabile a ricorso al credito colposo o se il debitore ha compiuto atti di frode . Non opera per debiti alimentari, sanzioni penali e debiti fiscali accertati successivamente .
1.7 La composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Il Decreto‑Legge 24 agosto 2021 n. 118 (convertito in legge n. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, affidando un ruolo centrale all’esperto indipendente. L’art. 2 del decreto dispone che l’imprenditore, in presenza di squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere alla Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente . L’esperto assiste l’imprenditore e facilita le trattative con creditori e altri soggetti per individuare una soluzione idonea al risanamento .
Questo strumento consente alle aziende in difficoltà di negoziare con banche, fornitori e fisco evitando il fallimento. L’avv. Monardo è abilitato come esperto negoziatore e può guidare le imprese nella procedura.
2. Giurisprudenza aggiornata sulla cessione dei crediti in blocco
Negli ultimi anni la Cassazione è più volte intervenuta sulla prova della cessione nei confronti del debitore. La giurisprudenza oscillava tra un orientamento favorevole ai cessionari e uno più tutelante per i debitori. Recentemente, tuttavia, la Corte ha accentuato i requisiti probatori richiesti alle società NPL.
2.1 L’avviso in Gazzetta: efficacia e limiti
Fino al 2023 la Cassazione riteneva che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un avviso contenente l’indicazione per categorie dei crediti ceduti potesse bastare per dimostrare la titolarità del credito: la cessione non richiedeva l’elenco nominativo dei debitori purché fosse possibile identificare i crediti per tipologia, oggetto o periodo (Cass. 17944/2023, 21821/2023). Su questa base, alcune sentenze hanno ritenuto sufficiente l’avviso ai fini della legittimazione del cessionario .
Il nuovo orientamento è più rigoroso. Con le ordinanze n. 3405 del 6 febbraio 2024 e n. 15010 del 3 giugno 2024 la Corte di Cassazione ha affermato che:
«In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, ove il debitore contesti l’esistenza del contratto, non è sufficiente la notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale; il giudice deve procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto e l’avviso ha solo valore indiziario» .
La Corte ha sottolineato che la società NPL deve fornire prova completa della cessione e dell’inclusione del credito nel blocco ceduto . Il semplice possesso dei documenti bancari o l’iscrizione nel registro non sono sufficienti; l’onere probatorio resta a carico del cessionario, in base all’art. 2697 c.c. .
L’orientamento è stato confermato dalle pronunce successive, tra cui l’ordinanza n. 25547/2025 (17 settembre 2025). La massima pubblicata da Diritto del Risparmio ricorda che l’onere probatorio della società cessionaria permane: è necessario dimostrare l’inclusione dello specifico credito nel blocco ceduto, salvo che il debitore non l’abbia riconosciuta . Quando il debitore contesta la cessione, il giudice deve verificare la documentazione probatoria e non può limitarsi a rilevare l’avviso in Gazzetta .
2.2 Gli elementi necessari a provare la cessione
In base alla giurisprudenza più recente, per dimostrare la legittimazione a riscuotere il credito la società NPL deve produrre:
- Il contratto di cessione sottoscritto dalla banca cedente, con l’indicazione del prezzo e dell’elenco (anche per estratto) dei crediti ceduti.
- L’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale con descrizione sufficiente delle categorie e la data di pubblicazione.
- I documenti contrattuali originari (contratto di mutuo, di finanziamento o carte di credito) per provare l’esistenza del rapporto con il debitore.
- La notifica individuale al debitore (quando prevista), contenente le informazioni dell’art. 114.10 del D.Lgs. 116/2024.
Il mancato deposito del contratto di cessione o la genericità dell’avviso può comportare la soccombenza della società NPL. Alcune Corti d’Appello hanno ritenuto insufficiente un avviso che copre un arco temporale troppo ampio o categorie vaghe, pretendendo l’esibizione dell’intero contratto . In questo contesto, il debitore può eccepire l’inefficacia della cessione e chiederne l’estinzione.
3. Procedura passo per passo dopo la notifica della cessione
Quando si riceve una notifica di cessione del credito o una richiesta di pagamento da una società NPL, è fondamentale agire tempestivamente per tutelare i propri diritti. Di seguito la procedura consigliata dallo studio Monardo.
3.1 Verifica della comunicazione
- Controllare la data e il mittente. Verificare che la comunicazione sia successiva alla data di cessione e proveniente dal nuovo creditore o dal servicer. Ai sensi dell’art. 114.10 del D.Lgs. 116/2024, la notifica deve essere inviata “mediante un supporto durevole” prima dell’inizio delle azioni di recupero .
- Verificare i dati del credito. La comunicazione deve indicare il numero del contratto, l’importo dovuto (capitale, interessi, spese), la data di stipula del contratto originario e il nome della banca cedente. Eventuali incongruenze sono indice di irregolarità.
- Richiedere la documentazione. In mancanza di prova, il debitore ha diritto di chiedere copia del contratto di cessione, dell’avviso in G.U. e dei documenti del rapporto originario (contratto di mutuo, estratti conto). Il cessionario, in base all’art. 1262 c.c., deve essere in possesso dei documenti e deve esibirli .
- Controllare la prescrizione. I debiti bancari e finanziari si prescrivono generalmente in dieci anni; quelli derivanti da rapporti di conto corrente possono prescriversi in dieci anni dalla chiusura del rapporto o dall’ultima interruzione. Occorre verificare se sono decorsi i termini.
3.2 Analisi dell’atto di cessione
Lo studio Monardo analizza con attenzione il contratto di cessione (se prodotto) e l’avviso in Gazzetta per verificare:
- La presenza del credito specifico: l’atto deve elencare i crediti ceduti oppure descriverli in modo tale da renderli individuabili. Un elenco generico (“crediti deteriorati maturati dal 1977 al 2019”) è insufficiente .
- La data della cessione: la notifica al debitore deve essere successiva alla cessione e deve indicare la data di pubblicazione in G.U. L’assenza di data o la discordanza con l’avviso è indice di invalidità.
- Il rispetto dei requisiti di forma: la cessione deve essere redatta per iscritto, con firma delle parti e prezzo determinato.
- L’eventuale presenza di clausole abusive o usurarie: se il credito deriva da un contratto di mutuo, bisogna verificare l’usura e l’anatocismo; eventuali clausole illegittime possono rendere nullo il contratto o ridurre l’importo dovuto.
3.3 Termini e scadenze
Dopo la notifica, il debitore dispone di un arco di tempo variabile per agire:
- Opposizione a decreto ingiuntivo: se la società NPL ha ottenuto un decreto ingiuntivo, il debitore ha 40 giorni per proporre opposizione avanti al giudice competente. Con l’assistenza dell’avv. Monardo si può chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva presentando le eccezioni di merito (mancata prova della cessione, prescrizione, usura).
- Opposizione all’esecuzione: in caso di pignoramento, il debitore può proporre opposizione entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento. Si può chiedere la sospensione ex art. 615 c.p.c., dimostrando la nullità della cessione o l’insussistenza del credito.
- Rottamazione o definizione agevolata: se il debito è di natura fiscale e rientra nei carichi affidati all’Agente della riscossione, occorre verificare se è ancora possibile aderire alla definizione agevolata (rottamazione quater) o alle riammissioni previste dalla legge 15/2025 . In tal caso, bisogna presentare la domanda entro le scadenze stabilite.
- Procedura di sovraindebitamento: il debitore può valutare l’accesso a un piano del consumatore o a un accordo di ristrutturazione ai sensi della legge 3/2012. Occorre predisporre la documentazione e depositare la domanda tramite un OCC.
3.4 Verifica dei vizi del contratto originario
Oltre alla cessione, è opportuno esaminare il contratto originario (mutuo, finanziamento, carta revolving) per eccepire:
- Clausole usurarie: se il tasso applicato supera il tasso soglia, il contratto può essere dichiarato nullo e gli interessi non sono dovuti.
- Anatocismo bancario: la capitalizzazione degli interessi passivi è vietata; in tali casi può essere richiesta la restituzione degli interessi pagati.
- Diffida e messa in mora: la banca cedente deve aver rispettato l’obbligo di diffidare il debitore prima di risolvere il contratto; in mancanza, la decadenza dal beneficio del termine può essere invalida.
Se emergono irregolarità, l’avv. Monardo potrà proporre opposizione per contestare l’intero credito.
4. Difese e strategie legali
Dal punto di vista del debitore, esistono numerose difese da opporre alle pretese delle società NPL. Di seguito le principali.
4.1 Eccezione di mancanza di prova della cessione
In base alla giurisprudenza più recente, il cessionario deve produrre il contratto di cessione e la documentazione comprovante l’inclusione dello specifico credito . Se la società si limita a depositare l’avviso di cessione in G.U. senza elencare il credito, il debitore può contestare la legittimazione attiva. Le sentenze 2024–2025 hanno chiarito che l’avviso ha mero valore indiziario . Pertanto, l’opposizione deve specificare i vizi e chiedere che il giudice dichiari la carenza di prova.
4.2 Eccezione di prescrizione
Molti crediti ceduti sono datati. Occorre verificare la prescrizione di 10 anni per i contratti di mutuo o finanziamento e di 5 anni per le rate di leasing, oppure il termine di 3 anni per le carte di credito. Il debitore può eccepire la prescrizione se non sono intervenuti atti interruttivi validi. L’eccezione va proposta fin dalla comparsa di risposta.
4.3 Eccezione di usura e anatocismo
Se il credito deriva da un contratto a tasso usurario (superiore al tasso soglia calcolato trimestralmente dalla Banca d’Italia), il contratto è nullo per la parte eccedente e gli interessi non sono dovuti. Lo stesso vale per la capitalizzazione degli interessi in violazione dell’art. 1283 c.c. L’avv. Monardo effettua l’analisi del contratto e degli estratti conto per dedurre queste eccezioni.
4.4 Contestazione del saldo e ricalcolo
La società NPL deve dimostrare il saldo esatto del debito. Spesso i prospetti inviati al debitore includono somme non dovute (spese, penali, interessi di mora e commissioni). Il debitore può chiedere un ricalcolo del debito, sottraendo le somme illegittime. In giudizio, si può nominare un consulente tecnico d’ufficio (CTU) per determinare l’esatto importo.
4.5 Opposizione alle procedure esecutive
Se la società NPL avvia un pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi), il debitore può:
- Proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. contestando l’inesistenza del titolo esecutivo, la prescrizione o la nullità della cessione;
- Richiedere la sospensione del processo esecutivo ex art. 624 c.p.c. dimostrando fumus boni iuris (seria probabilità di accoglimento) e periculum in mora (danno grave e irreparabile);
- Chiedere la conversione del pignoramento versando una somma a copertura del debito per ottenere la liberazione del bene;
- Negoziare un accordo stragiudiziale per interrompere l’esecuzione.
4.6 Azione di accertamento negativo
In alcune situazioni, il debitore può essere lui a citare in giudizio la società NPL per far dichiarare l’inesistenza del credito. Questo avviene quando si vuole eliminare un’ipoteca o cancellare un’iscrizione pregiudizievole. L’azione di accertamento negativo mira a far dichiarare il credito estinto o inesistente e ad ottenere la cancellazione delle garanzie.
4.7 Procedure concorsuali e sovraindebitamento
Quando il debito complessivo è elevato o la situazione patrimoniale è compromessa, il debitore può accedere alle procedure di composizione della crisi:
- Piano del consumatore: è rivolto alle persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Prevede il pagamento dei debiti in misura proporzionata alle capacità reddituali e consente l’esdebitazione finale . Il piano deve essere approvato dal giudice e richiede l’assistenza di un OCC.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: è rivolto a professionisti, imprenditori agricoli o start‑up. Necessita del consenso della maggioranza dei creditori e dell’omologa giudiziale .
- Liquidazione controllata: consente la liquidazione del patrimonio con la liberazione dei debiti residui; può essere l’ultima ratio.
- Composizione negoziata (D.L. 118/2021): per imprenditori commerciali e agricoli. L’esperto negoziatore aiuta a prevenire l’insolvenza e a stipulare accordi con i creditori .
Lo studio Monardo assiste i clienti nella scelta della procedura più adatta, predisponendo l’istanza e negoziando con i creditori.
5. Strumenti alternativi e definizioni agevolate
Il quadro normativo offre numerose soluzioni per definire i debiti con condizioni favorevoli. Ecco le principali.
5.1 Rottamazione e definizione agevolata delle cartelle esattoriali
La rottamazione quater consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le spese di riscossione, senza interessi e sanzioni . È possibile rateizzare l’importo fino a 18 rate, con interessi al 2% . La legge 15/2025 ha riaperto i termini per i decaduti: si deve presentare la domanda entro il 30 aprile 2025 e versare le somme entro il 31 luglio 2025 o in dieci rate (prime scadenze: 31 luglio e 30 novembre 2025) .
Per debiti di importo fino a 1.000 euro affidati a determinati enti, la legge di bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico al 30 aprile 2023 dei carichi residui . Alcuni comuni possono deliberare lo stralcio integrale compreso il capitale .
5.2 Saldo e stralcio e transazioni con le società NPL
Lo saldo e stralcio è un accordo tramite il quale il debitore paga alla società NPL un importo inferiore rispetto al credito nominale, ottenendo la liberazione completa. Dato che i crediti sono acquistati a prezzi molto bassi (spesso al 10–30% del valore), la società può essere interessata a chiudere rapidamente. Lo studio Monardo negozia con le società NPL proponendo un importo a saldo e stralcio e ottenendo la cancellazione delle segnalazioni.
5.3 Piani di rientro e dilazioni stragiudiziali
In alternativa al pagamento immediato, è possibile concordare un piano di rientro con la società NPL. Il piano prevede rate sostenibili, preferibilmente a tasso zero, e il congelamento delle azioni esecutive. È importante formalizzare l’accordo per iscritto e prevedere la cancellazione dell’eventuale ipoteca o del pignoramento una volta saldato il debito.
5.4 Esdebitazione
L’esdebitazione è uno strumento fondamentale per il debitore persona fisica. Ai sensi dell’art. 14‑terdecies della legge 3/2012, il giudice può dichiarare inesigibili i crediti residui se il debitore ha collaborato alla procedura, non ha compiuto atti di frode e non ha già beneficiato dell’esdebitazione negli ultimi otto anni . L’esdebitazione non si applica ai debiti per alimenti, risarcimento per danno da fatto illecito o sanzioni penali . È una soluzione definitiva che libera il debitore e gli consente di ripartire.
5.5 Composizione negoziata e piano di risanamento aziendale
Per le imprese, la composizione negoziata della crisi d’impresa (artt. 2–3 D.L. 118/2021) offre la possibilità di ottenere un esperto nominato dalla Camera di Commercio per negoziare con i creditori . L’esperto facilita la predisposizione di un piano di risanamento, può chiedere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) e, se necessario, proporre la vendita dell’azienda o di rami per salvare il business. Le modifiche del 2024–2025 (correttivo del D.Lgs. 136/2024) hanno ampliato le tutele e chiarito le condizioni di accesso, rendendo la procedura più appetibile.
6. Errori comuni e consigli pratici
Molti debitori commettono errori che compromettono la possibilità di difendersi efficacemente. Ecco i principali:
- Ignorare le comunicazioni: non aprire raccomandate o PEC per timore non fa sparire il problema; i termini iniziano a decorrere dalla notifica, quindi la passività può diventare incontestabile.
- Pagare senza verificare: alcuni debitori pagano subito la società NPL per “togliersi il pensiero” senza controllare la legittimazione del creditore, perdendo possibili eccezioni.
- Affidarsi a consulenti improvvisati: la materia richiede competenza giuridica e finanziaria. Rivolgersi a soggetti non qualificati può portare a soluzioni inefficaci o addirittura dannose.
- Confondere il debito con il preavviso di cessione: la pubblicazione in G.U. non prova di per sé l’inclusione del credito; occorre sempre chiedere il contratto di cessione .
- Non valutare le procedure di sovraindebitamento: molti privati e piccoli imprenditori non conoscono le possibilità offerte dalla legge 3/2012. Un piano del consumatore può ridurre drasticamente l’importo da versare e condurre all’esdebitazione.
- Non considerare la definizione agevolata: se il debito è di natura fiscale, la rottamazione quater o lo stralcio dei mini‑debiti possono essere molto convenienti .
- Mancata difesa in giudizio: non presentare opposizione a decreto ingiuntivo comporta la formazione di un titolo definitivo; successivamente sarà quasi impossibile contestare il debito.
Per evitare questi errori, è fondamentale rivolgersi tempestivamente a un professionista che verifichi la procedura, valuti la convenienza di contestare o trattare e proponga la strategia migliore.
7. Tabelle riepilogative
7.1 Sintesi delle norme principali sulla cessione del credito
| Normativa | Contenuto essenziale | Citazione |
|---|---|---|
| Art. 1260 c.c. | Il credito può essere ceduto a titolo oneroso o gratuito; non serve il consenso del debitore salvo divieti di legge o natura personale del credito | |
| Art. 1262 c.c. | Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti comprovanti il credito; per cessioni parziali è richiesta copia autenticata | |
| Art. 1264 c.c. | La cessione è efficace verso il debitore solo dopo la notifica o l’accettazione; prima, il pagamento al cedente non libera il debitore se era a conoscenza della cessione | |
| Art. 58 TUB | La cessione di crediti bancari in blocco richiede solo l’iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in G.U.; la pubblicazione produce gli effetti della notifica; il cessionario subentra in privilegi e garanzie | |
| Legge 130/1999 art. 4 | Le cartolarizzazioni seguono l’art. 58 TUB; la pubblicazione in G.U. indica cedente, cessionario e data; dal giorno della pubblicazione o del pagamento i diritti spettano al cessionario; compensazioni successive sono vietate | |
| D.Lgs. 116/2024 art. 114.1 | Definisce crediti in sofferenza, gestori di crediti e acquirenti di crediti; i gestori devono essere iscritti e autorizzati | |
| D.Lgs. 116/2024 art. 114.10 | Impone al servicer di informare individualmente il debitore su supporto durevole dopo l’acquisto del credito e prima di iniziare azioni di recupero; la Banca d’Italia disciplina contenuto e modalità | |
| Legge 15/2025 | Riammissione alla rottamazione quater per i decaduti: domanda entro il 30 aprile 2025, pagamento entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate, prime scadenze 31 luglio e 30 novembre 2025 | |
| Legge 3/2012 art. 6–8 | Stabilisce finalità e definizioni della procedura di sovraindebitamento; consente di presentare un piano del consumatore o accordo di ristrutturazione | |
| Legge 3/2012 art. 14-terdecies | Regola l’esdebitazione: consente al debitore persona fisica di essere liberato dai debiti residui se collabora alla procedura, non ha commesso frodi e non ha beneficiato di esdebitazione negli ultimi 8 anni | |
| D.L. 118/2021 art. 2 | Introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa; l’imprenditore in squilibrio può chiedere la nomina di un esperto indipendente che facilita le trattative con i creditori |
7.2 Principali strategie difensive
| Strategia | Descrizione |
|---|---|
| Richiedere documentazione | Domandare alla società NPL il contratto di cessione, l’avviso in G.U. e i documenti del rapporto originario (contratti, estratti conto). |
| Eccezione di mancanza di prova | Contestare la legittimazione del cessionario se non dimostra l’inclusione del credito nel blocco ceduto. |
| Eccezione di prescrizione | Verificare il termine di prescrizione decennale o quinquennale; eccepirlo tempestivamente in giudizio. |
| Eccezione di usura/anatocismo | Analizzare i tassi applicati, contestare l’usura e la capitalizzazione degli interessi per ottenere la riduzione del debito. |
| Ricalcolo del saldo | Verificare l’importo effettivo del debito, escludere spese e penali illegittime e richiedere il ricalcolo. |
| Opposizione a decreto ingiuntivo | Presentare opposizione entro 40 giorni, chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva e dedurre le eccezioni di merito. |
| Accedere a procedure concorsuali | Valutare il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione o la composizione negoziata per ottenere la ristrutturazione o l’esdebitazione. |
| Saldo e stralcio / piani di rientro | Negoziare con la società NPL un accordo transattivo per pagare un importo ridotto o rateizzato con cancellazione definitiva del debito. |
| Definizione agevolata | Se il debito è tributario, aderire alla rottamazione quater o alle definizioni agevolate previste dalla legge 15/2025. |
| Esdebitazione | Per le persone fisiche, al termine della procedura di sovraindebitamento chiedere l’esdebitazione per essere liberati dai debiti residui. |
8. Domande e risposte (FAQ)
1. Cos’è una società NPL e come opera?
Una società NPL (Non‑Performing Loan) è un soggetto, spesso un fondo o una società di recupero crediti, che acquista da banche o finanziarie pacchetti di crediti deteriorati. Pagando una frazione del valore nominale, la società mira a recuperare l’intero importo dal debitore tramite solleciti, piani di rientro o azioni giudiziarie. Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2024, l’acquirente di crediti deteriorati deve essere autorizzato e avvalersi di un gestore iscritto in apposito registro .
2. Devo sempre pagare una società NPL che mi chiede il saldo del debito?
No. Prima di pagare è necessario verificare che la società dimostri la titolarità del credito. L’avviso in Gazzetta Ufficiale ha solo valore indicativo e non prova la cessione . Richiedete copia del contratto di cessione e dei documenti del rapporto originario. Solo se la legittimazione è provata si valuta il pagamento o la negoziazione.
3. Posso contestare una cessione di credito in blocco?
Sì. Se la società NPL non produce il contratto di cessione o l’elenco dei crediti ceduti, potete eccepire la mancanza di prova della cessione. La Cassazione ha stabilito che la semplice pubblicazione dell’avviso in G.U. non basta . È consigliabile presentare opposizione con l’assistenza di un avvocato.
4. Quali sono i tempi per contestare un decreto ingiuntivo emesso da una società NPL?
Dal giorno della notifica del decreto ingiuntivo avete 40 giorni per proporre opposizione. È importante agire subito per chiedere anche la sospensione dell’efficacia esecutiva e impedire pignoramenti. Non presentare opposizione nei termini rende il decreto definitivo.
5. Cosa succede se l’importo richiesto dalla società NPL non corrisponde al debito reale?
Spesso le società NPL calcolano importi superiori a quelli dovuti, inserendo interessi di mora, penali e spese non dovute. Potete richiedere il dettaglio del calcolo e, se necessario, un ricalcolo del saldo. In giudizio, il giudice può disporre una consulenza tecnica per accertare l’importo esatto.
6. La prescrizione si interrompe con la cessione del credito?
No. La cessione non interrompe la prescrizione. Solo atti validi di messa in mora, ricognizione di debito o atti giudiziali possono interromperla. Pertanto, se dalla scadenza dell’ultima rata o del contratto sono trascorsi oltre dieci anni (o il termine specifico), potete eccepire la prescrizione.
7. Cosa prevede l’art. 114.10 del D.Lgs. 116/2024 per la comunicazione ai debitori?
La società acquirente o il gestore del credito deve inviare a ciascun debitore una comunicazione su supporto durevole, indicante l’avvenuta cessione, il nuovo titolare e il gestore, prima di avviare azioni di recupero . L’omessa comunicazione può rendere inefficace la pretesa e costituisce violazione regolamentare.
8. Posso oppormi al pignoramento avviato da una società NPL?
Sì. Presentando opposizione all’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento potete contestare la titolarità del credito e chiedere la sospensione dell’esecuzione. L’avv. Monardo verifica la documentazione e propone tutte le eccezioni utili.
9. Quali sono i vantaggi della procedura di sovraindebitamento?
La procedura consente di pagare i debiti in misura proporzionata alle proprie capacità e di ottenere l’esdebitazione dei debiti residui . È una soluzione legale per ripartire, pensata per privati, professionisti e piccoli imprenditori esclusi dal fallimento. Inoltre, durante la procedura si ottengono la sospensione degli atti esecutivi e la protezione del patrimonio.
10. Chi può accedere al piano del consumatore?
Può accedervi il consumatore, cioè la persona fisica che ha contratto debiti per motivi estranei all’attività imprenditoriale . Sono esclusi i debiti derivanti da attività professionali o imprenditoriali; in tali casi, si può proporre un accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata.
11. Cos’è l’esdebitazione e quando posso ottenerla?
L’esdebitazione è la liberazione dai debiti residui per le persone fisiche a seguito della procedura di sovraindebitamento. Può essere concessa se il debitore ha cooperato, non ha beneficiato di esdebitazione negli ultimi otto anni e non ha commesso frodi . È esclusa per debiti alimentari, risarcimenti da fatto illecito e sanzioni penali .
12. Le società NPL possono segnalarmi alla centrale rischi?
Sì. Le società NPL sono tenute a segnalare i debitori in sofferenza agli organismi di informazione creditizia. Tuttavia, se il credito è prescritto o contestato, la segnalazione può essere illegittima. Con l’assistenza dello studio Monardo si può richiedere la cancellazione della segnalazione e ottenere il risarcimento dei danni.
13. È possibile rateizzare il debito con una società NPL?
Sì. Molte società NPL accettano piani di rientro in 12, 24 o 36 mesi, spesso senza interessi. Prima di accettare, è consigliabile ottenere la conferma scritta dell’accordo, con indicazione dell’importo residuo e della cancellazione di segnalazioni o garanzie al termine del pagamento.
14. In cosa consiste la composizione negoziata della crisi d’impresa?
È una procedura stragiudiziale che consente alle imprese in crisi di avvalersi di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio, che facilita le trattative con i creditori e suggerisce soluzioni per il risanamento . L’imprenditore mantiene la gestione dell’azienda e può richiedere misure protettive dal tribunale. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può assistere l’imprenditore nella procedura.
15. Posso rinegoziare un finanziamento cartolarizzato?
Sì. Anche se il credito è stato cartolarizzato, la società veicolo o il servicer può accettare una rinegoziazione. La legge non vieta piani di rientro o saldo e stralcio con le società NPL. Occorre presentare una proposta credibile, basata su una valutazione della propria situazione economica.
16. La cessione del credito elimina le garanzie ipotecarie o fideiussorie?
No. Ai sensi dell’art. 58 TUB, i privilegi e le garanzie (ipoteche, pegni, fideiussioni) restano validi e si trasferiscono al cessionario . Pertanto, la società NPL può agire anche sull’immobile ipotecato o sui fideiussori. Tuttavia, se la cessione è irregolare o il contratto originario è viziato, tali garanzie possono essere contestate.
17. La definizione agevolata riguarda anche i debiti ceduti a società NPL?
Se il debito è tributario e deriva da cartelle esattoriali affidate all’Agente della riscossione, la cessione a una società NPL è rara. In genere, l’Agente della riscossione recupera i crediti in proprio. Tuttavia, la legge 15/2025 consente la riammissione alla rottamazione quater per i decaduti . È quindi possibile definire il debito prima che venga ceduto a terzi.
18. Posso estinguere l’ipoteca pagando alla società NPL una somma inferiore al debito?
Sì. Se il credito è assistito da ipoteca, la società NPL può accettare un saldo e stralcio che estingue l’obbligazione e consente la cancellazione dell’ipoteca. È necessario ottenere un accordo scritto e predisporre la cancellazione presso il Conservatore dei registri immobiliari.
19. In caso di contenzioso, chi deve dimostrare cosa?
L’onere della prova ricade sulla società cessionaria: deve dimostrare l’esistenza del contratto di cessione, l’inclusione del credito e l’entità del saldo. Il debitore deve allegare le proprie eccezioni (prescrizione, usura, errori di calcolo). Il giudice valuterà la documentazione e, se necessario, ordinerà una consulenza tecnica.
20. Perché affidarsi all’avv. Monardo e al suo staff?
Lo studio Monardo unisce competenze legali, fiscali e contabili. Ha una lunga esperienza nella difesa dei debitori contro banche, agenti della riscossione e società NPL. È abilitato come gestore della crisi e come esperto negoziatore, quindi può proporre tutte le soluzioni previste dalla legge. Contattando lo studio, il debitore riceve una valutazione personalizzata, l’analisi del contratto, la redazione dei ricorsi, la gestione delle trattative e l’assistenza fino alla risoluzione del caso.
9. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio i possibili scenari, presentiamo due simulazioni pratiche: una relativa a un debito bancario ceduto a una società NPL e l’altra inerente a un debito tributario definibile con la rottamazione.
9.1 Simulazione 1 – Mutuo bancario ceduto a società NPL
Scenario: Anna sottoscrive un mutuo di €150.000 nel 2015. Dopo aver pagato per cinque anni, perde il lavoro e smette di pagare le rate. La banca, dopo aver dichiarato la decadenza dal beneficio del termine, cede il credito in blocco nel 2023 a una società NPL. La società richiede immediatamente il pagamento dell’intero debito residuo (€120.000) più interessi di mora e spese, per un totale di €140.000.
Azioni consigliate:
- Richiesta di documentazione: Anna chiede alla società NPL il contratto di cessione, l’avviso in G.U. e il contratto di mutuo. La società fornisce solo l’avviso.
- Opposizione a decreto ingiuntivo: la società ottiene un decreto ingiuntivo. Anna, con l’ausilio dell’avv. Monardo, propone opposizione entro 40 giorni eccependo la mancanza di prova della cessione e l’usura. Chiede la sospensione del titolo.
- CTU bancaria: il giudice nomina un consulente tecnico che rileva tassi usurari e calcola un saldo di €90.000.
- Negoziazione saldo e stralcio: in corso di causa, la società NPL offre un saldo e stralcio a €60.000. Anna accetta, ottiene la cancellazione dell’ipoteca e chiude la posizione.
Risultato: grazie alla contestazione tempestiva e alla prova delle irregolarità, Anna risparmia €80.000 rispetto all’importo richiesto inizialmente.
9.2 Simulazione 2 – Cartelle esattoriali e definizione agevolata
Scenario: Marco ha accumulato cartelle esattoriali per tributi e contributi per un importo complessivo di €25.000 (emissioni dal 2005 al 2018). Non ha pagato e ha ricevuto preavvisi di fermo auto. Nel 2023 aderisce alla rottamazione quater, ma non riesce a versare le prime due rate entro il 2024 e decade dalla definizione. Nel 2025 la legge 15/2025 riapre i termini.
Azioni consigliate:
- Verifica del carico: Marco richiede il prospetto informativo sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e conferma che i carichi rientrano nel periodo ammesso.
- Presentazione della domanda: entro il 30 aprile 2025, presenta la domanda di riammissione via web indicando dieci rate. L’Agenzia conferma l’ammontare dovuto senza sanzioni né interessi.
- Pagamento rateale: versa €2.500 entro il 31 luglio 2025 e €2.500 entro il 30 novembre 2025, seguendo poi le altre rate nel 2026 e 2027 .
- Cessazione delle misure cautelari: con il pagamento della prima rata, i fermi amministrativi vengono sospesi. Con la seconda rata, l’Agenzia rinuncia alle azioni esecutive.
Risultato: Marco estingue i debiti con un risparmio di oltre €10.000 di sanzioni e interessi e evita il pignoramento dell’auto.
Conclusione
La cessione dei crediti a società NPL rappresenta una sfida per molti debitori. La disciplina speciale dell’art. 58 TUB e la semplificazione delle operazioni di cartolarizzazione permettono alle banche di trasferire rapidamente portafogli di crediti. Tuttavia, la recente giurisprudenza impone alle società NPL requisiti probatori rigorosi: l’avviso in Gazzetta Ufficiale da solo non è sufficiente; occorre dimostrare l’inclusione del singolo credito nel contratto di cessione e fornire al debitore tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 116/2024 .
Dal punto di vista del debitore, conoscere i propri diritti e agire tempestivamente è fondamentale. Esistono numerosi strumenti di difesa: eccezioni (mancanza di prova, prescrizione, usura), opposizioni giudiziarie, saldo e stralcio, definizioni agevolate, piani del consumatore e composizione negoziata della crisi. Ogni situazione richiede un’analisi personalizzata per individuare la strategia più efficace.
Lo studio Monardo offre assistenza professionale completa: verifica degli atti di cessione, analisi del contratto originario, predisposizione di opposizioni e ricorsi, sospensione di pignoramenti e negoziazione con le società NPL. Inoltre, grazie alle competenze come gestore della crisi e esperto negoziatore, l’avv. Monardo può guidare i clienti verso piani di ristrutturazione e esdebitazione.
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