Quali sono le nuove sanzioni per l’omessa dichiarazione dei redditi?

Introduzione

L’omessa dichiarazione dei redditi è una violazione particolarmente grave sia sul piano amministrativo sia su quello penale. In Italia la presentazione della dichiarazione rappresenta la principale occasione in cui il contribuente manifesta la propria capacità contributiva. A partire dal 1° settembre 2024 il legislatore ha radicalmente revisionato il sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni dichiarative. Il decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87 ha infatti ridotto e rimodulato le sanzioni amministrative in materia di imposte dirette, IVA e imposta regionale, trasformando in misura fissa la sanzione per le dichiarazioni omesse e introducendo regole più favorevoli per chi regolarizza la propria posizione prima dell’avvio delle verifiche . La nuova disciplina si applica da settembre 2024 e, salvo ulteriori interventi, resta vigente nell’anno corrente (marzo 2026).

Sbagliare una dichiarazione o non presentarla nei termini può esporre il contribuente a sanzioni fino al 120 % dell’imposta dovuta , con un minimo di 250 euro, e, nei casi più gravi, alla responsabilità penale ex art. 5 del d.lgs. 74/2000 che prevede la reclusione da due a cinque anni quando l’imposta evasa supera 50 000 euro . Gli errori più frequenti riguardano la presentazione tardiva, la mancata considerazione dei termini per il ravvedimento e la sottovalutazione delle soglie di punibilità penale. Nel 2026, dopo l’entrata in vigore della riforma, il tema è diventato ancora più attuale perché si è aperta la possibilità di sanare le violazioni con sanzioni ridotte prima dell’avvio di controlli e processi penali .

Questo articolo, aggiornato a marzo 2026, analizza in dettaglio il quadro normativo e giurisprudenziale attuale, le procedure da seguire dopo la notifica di un atto, le difese e strategie legali, gli strumenti alternativi (come ravvedimento operoso, rottamazioni e composizioni della crisi), gli errori comuni da evitare e i consigli pratici. L’approccio è giuridico‑divulgativo e orientato alla difesa del contribuente, con riferimento alle fonti ufficiali (leggi, decreti, circolari, sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale).

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Normativa di riferimento

L’omessa dichiarazione dei redditi è disciplinata da un intreccio di normative amministrative, civilistiche e penali. Di seguito sono elencati i principali riferimenti:

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 – Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, IVA e riscossione. L’articolo 1 commina, per l’omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, una sanzione proporzionale all’imposta dovuta. A seguito della riforma del 2024, la sanzione, prima compresa tra il 120 % e il 240 %, è ora fissa al 120 % con un minimo di 250 euro quando sono dovute imposte; se non sono dovute imposte, si applica una sanzione da 250 a 1 000 euro . Se la dichiarazione omessa viene presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma prima dell’inizio di verifiche, la sanzione è pari a tre volte quella prevista per l’omesso versamento (75 % dell’imposta) .
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni tributarie. L’articolo 13 disciplina il ravvedimento operoso e consente la riduzione delle sanzioni in caso di regolarizzazione spontanea degli errori e omissioni entro termini prestabiliti. La Circolare 42/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per le dichiarazioni omesse presentate entro l’anno successivo, le sanzioni (all’epoca dal 60 % al 120 %) non sono suscettibili di riduzione tramite ravvedimento. Questa interpretazione permane anche alla luce della riforma: l’omessa dichiarazione oltre 90 giorni resta esclusa dal ravvedimento.
  • D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 – Revisione del sistema sanzionatorio tributario (attuazione dell’art. 20 della legge 111/2023). Il decreto riduce le sanzioni per le violazioni dichiarative, abbassa la sanzione per dichiarazione infedele dal 90–180 % al 70 % con minimo 150 euro, introduce un trattamento speciale per le dichiarazioni omesse presentate entro il termine dell’accertamento (75 % dell’imposta) , fissa al 120 % la sanzione per le dichiarazioni omesse e consente di evitare il sequestro cautelare nei reati tributari se il contribuente ha in corso una rateizzazione regolare.
  • D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. L’articolo 5 punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenti la dichiarazione quando l’imposta evasa supera 50 000 euro . Il comma 1‑bis punisce nello stesso modo l’omessa dichiarazione dei sostituti d’imposta quando le ritenute non versate superano 50 000 euro . Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza .
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 – Disposizioni comuni sulle imposte sui redditi: l’articolo 43 fissa il termine ordinario di accertamento al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno se la dichiarazione è omessa). Il decreto è richiamato dal d.lgs. 87/2024 per determinare i termini entro i quali la dichiarazione tardiva può avere effetto riducendo la sanzione.
  • D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 – Regolamento sulla presentazione delle dichiarazioni. Il comma 7 dell’art. 7 stabilisce che le dichiarazioni tardive presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono valide ma soggette a sanzione fissa, mentre le dichiarazioni presentate oltre 90 giorni sono considerate omesse ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte .
  • Legge 3/2012 – Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile di esdebitazione. Offre strumenti alternativi per definire i debiti fiscali (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) che, se omologati dal tribunale, consentono la falcidia di imposte e sanzioni.
  • Decreto‑legge 118/2021 – Introduce l’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa e la figura dell’esperto negoziatore. Può essere utile nelle situazioni in cui l’omessa dichiarazione rientra in una crisi aziendale.

1.2 Le principali sentenze della Corte di Cassazione

La giurisprudenza della Corte di Cassazione gioca un ruolo centrale nell’interpretazione delle norme in materia di omessa dichiarazione, specie per il profilo penale. Tra le pronunce più significative degli ultimi anni si segnalano:

  1. Cass., sez. III, 20 marzo 2023, n. 11558 – La sentenza ha ribadito che l’omessa presentazione della dichiarazione costituisce reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000 quando il contribuente agisce con dolo generico o eventuale e la condotta è finalizzata a sottrarre al Fisco imposte superiori alla soglia di punibilità. Secondo la Corte, l’amministratore di diritto risponde anche per comportamento omissivo se accetta il rischio derivante dalla carica sociale .
  2. Cass., sez. III, 18 maggio 2023, n. 31024 – In tema di reati tributari, ha stabilito che l’estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento prima dell’apertura del dibattimento non costituisce presupposto per il patteggiamento. Il comma 2 dell’art. 13 d.lgs. 74/2000 prevede una causa di non punibilità per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione se il contribuente regolarizza la propria posizione prima delle verifiche; tale causa esclude la possibilità di patteggiamento .
  3. Cass., sez. III, 9 giugno 2023, n. 24929 – La pronuncia ha affermato la responsabilità concorrente dell’amministratore di diritto e di fatto. L’amministratore di fatto risponde quale autore principale del reato di omessa dichiarazione, mentre l’amministratore di diritto può essere chiamato a rispondere per non aver impedito l’evento se era consapevole della mancata presentazione e non ha vigilato .
  4. Cass., sez. III, 3 febbraio 2026, n. 4333 – La Corte ha assolto un amministratore prestanome contestando il reato di omessa dichiarazione, precisando che per la sussistenza del delitto è necessario provare il dolo specifico di evasione. La semplice consapevolezza dell’omissione non basta; occorre dimostrare che l’imputato agiva con il fine di evadere l’imposta . La sentenza evidenzia la distinzione tra dolo generico (consapevolezza dell’omissione e superamento della soglia di 50 000 euro) e dolo specifico (fine di evadere le imposte) .
  5. Cass., sez. V, 22 dicembre 2023, n. 35908 – In tema di sanzioni locali (ICI/TARI), la Corte ha affermato il principio del concorso apparente di norme, statuendo che le sanzioni per omesso versamento devono essere assorbite in quelle per omessa dichiarazione quando la violazione è la stessa. Il principio, benché riferito a tributi locali, è stato richiamato anche nella prassi dell’Agenzia delle Entrate per confermare che non possono essere applicate contestualmente sanzioni per omessa dichiarazione e per omesso versamento relativo alla stessa imposta.

1.3 Prassi dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha emesso numerose circolari e risoluzioni che aiutano a interpretare la disciplina delle violazioni dichiarative:

  • Circolare 42/E del 12 ottobre 2016 – Ha fornito chiarimenti sul ravvedimento operoso per errori e omissioni dichiarative. Ha specificato che la dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni è valida ma soggetta a sanzione fissa di 250 euro riducibile a 1/10 (25 euro). La circolare ha altresì spiegato che per le dichiarazioni omesse (presentate dopo 90 giorni) la sanzione proporzionale (all’epoca tra il 120 % e il 240 %) non può essere oggetto di ravvedimento.
  • Circolare 11/E del 12 marzo 2010 – Ha precisato che, qualora dalla dichiarazione tardiva emergano imposte dovute, occorre versare, oltre alla sanzione fissa ridotta, anche la sanzione per omesso versamento di cui all’art. 13 d.lgs. 471/1997 ridotta a 1/10 (3 %).
  • Circolare 20/E del 9 settembre 2016 – Ha chiarito che la dichiarazione tardiva produce effetti anche per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), a condizione che i dati dichiarati siano completi e corretti.

Le prassi più recenti fanno riferimento ai nuovi importi fissati dal d.lgs. 87/2024 e ribadiscono che la riduzione a un quarto o a un terzo della sanzione proporzionale si applica soltanto se la dichiarazione omessa è presentata entro i termini di accertamento e prima delle verifiche.

2. Procedura dopo la notifica dell’atto: termini e scadenze

2.1 Ricezione dell’avviso di accertamento o della cartella

La violazione dell’obbligo dichiarativo può essere accertata dall’Agenzia delle Entrate tramite controlli automatizzati (art. 36‑bis del d.P.R. 600/1973), controlli formali (art. 36‑ter) o accertamenti analitico‑induttivi. Quando l’Amministrazione rileva l’omessa presentazione di una dichiarazione, emette un avviso di accertamento o una cartella di pagamento. L’avviso di accertamento reca la motivazione dell’imposta accertata, le sanzioni e gli interessi. Per le dichiarazioni omesse, la base imponibile può essere determinata induttivamente e l’onere della prova spetta al Fisco, ma è il contribuente a dover dimostrare l’eventuale insussistenza del reddito contestato.

Appena ricevuto l’atto, è fondamentale verificare:

  1. Data di notifica – Gli avvisi vanno notificati entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (ottavo anno per IVA), poiché l’omissione raddoppia i termini di accertamento. Una notifica oltre tale termine rende l’accertamento nullo.
  2. Motivazione e calcolo delle imposte – Occorre controllare se l’Ufficio ha ricostruito correttamente il reddito induttivo e se ha applicato la sanzione nella misura prevista (120 % o 75 % se la dichiarazione è stata presentata prima dell’accertamento). Errori nel calcolo delle imposte o nell’applicazione delle percentuali possono essere eccepiti.
  3. Eventuale regolarizzazione già effettuata – Se il contribuente ha presentato spontaneamente la dichiarazione omessa entro i termini previsti dal d.lgs. 87/2024, l’Agenzia deve applicare la sanzione ridotta (75 % o 50 % nel caso di dichiarazione integrativa). In caso contrario, la pretesa sanzionatoria è illegittima.
  4. Riscossione coattiva – Se la cartella esattoriale include somme per sanzioni relative all’omessa dichiarazione, si può proporre ricorso per contestare l’illegittimità o chiedere la sospensione della riscossione.

2.2 Impugnazione davanti alla giustizia tributaria

Il contribuente può impugnare l’avviso o la cartella presentando ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione delle somme richieste depositando un’istanza cautelare. La Corte può sospendere in tutto o in parte l’esecuzione se ritiene sussistenti fumus boni iuris (probabilità di accoglimento) e periculum in mora (danno grave e irreparabile). L’ordinanza di sospensione deve essere richiesta tempestivamente: la presentazione tardiva può far decorrere i termini per la riscossione.

In sede di ricorso è opportuno allegare tutte le prove documentali utili: scritture contabili, copia della dichiarazione tardiva, prova dei versamenti, eventuali istanze di ravvedimento e ogni elemento capace di dimostrare l’insussistenza della violazione o l’applicabilità delle riduzioni.

2.3 Mediazione tributaria e conciliazione

Per le controversie di valore non superiore a 50 000 euro (per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018) è obbligatoria la mediazione tributaria. Il contribuente deve presentare un’istanza di mediazione all’Ufficio, che ha 90 giorni per rispondere. In assenza di risposta o in caso di diniego, il contribuente può proporre ricorso. Durante la mediazione è possibile raggiungere un accordo con riduzione delle sanzioni fino al 40 % del minimo.

In ogni fase del contenzioso è inoltre possibile accedere alla conciliazione giudiziale, che consente la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo. La conciliazione è vantaggiosa soprattutto per chi intende chiudere il contenzioso evitando il prolungarsi della lite e l’aggravio di spese.

2.4 Il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente la violazione pagando imposte, interessi e sanzioni ridotte. Le regole generali sono contenute nell’art. 13 del d.lgs. 472/1997. Nel caso di omessa dichiarazione i margini sono limitati: la presentazione della dichiarazione tardiva entro 90 giorni consente di beneficiare della riduzione a 1/10 della sanzione fissa (da 25 euro in assenza di imposte) . Per le dichiarazioni omesse, l’istituto del ravvedimento non opera oltre i 90 giorni; tuttavia, con la riforma del 2024 è stato introdotto un meccanismo premiale diverso: presentando la dichiarazione omessa entro il termine di accertamento e prima delle verifiche, si applica la sanzione pari al 75 % delle imposte dovute . Anche in questo caso, la regolarizzazione deve avvenire prima di ricevere accessi, ispezioni o l’inizio di attività di accertamento.

Per beneficiare della causa di non punibilità penale prevista dall’art. 13 d.lgs. 74/2000, il contribuente deve: (1) presentare la dichiarazione omessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo; (2) estinguere integralmente i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi; (3) effettuare la regolarizzazione prima di ricevere formale conoscenza di accertamenti o procedimenti penali . Se questi requisiti sono rispettati, il reato non è punibile e l’azione penale deve essere archiviata.

3. Difese e strategie legali

3.1 Verificare la correttezza dell’imposizione

Un primo passo consiste nell’esaminare la legittimità dell’atto e l’esattezza del calcolo delle imposte. Spesso l’Amministrazione utilizza metodi induttivi basati su presunzioni (redditometro, fatturato medio, indicatori di capacità contributiva). Tali presunzioni sono “gravi, precise e concordanti” ma possono essere superate fornendo la prova contraria (ad esempio documentando costi sostenuti, circostanze eccezionali o la non imponibilità dei redditi). È opportuno analizzare se la base imponibile sia stata determinata in violazione dei principi di capacità contributiva e di proporzionalità.

È utile controllare anche la qualificazione giuridica dei redditi contestati. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del reato di omessa dichiarazione, il giudice penale deve accertare l’imposta evasa sulla base di criteri civilistici di determinazione dei redditi e non sulla base dell’imposta pretesa dall’Ufficio . Ciò significa che eventuali errori dell’Ufficio nel determinare il tributo possono incidere sulla sussistenza o meno della soglia di punibilità.

3.2 Impugnare la sanzione amministrativa

Se la dichiarazione omessa non integra il reato penale (perché la somma evasa è inferiore a 50 000 euro o manca il dolo), il contribuente può contestare la sanzione amministrativa invocando le nuove percentuali introdotte dal d.lgs. 87/2024. Molti avvisi notificati a cavallo tra agosto e settembre 2024 applicano ancora la vecchia sanzione (120–240 %) e devono essere rettificati. Il ricorso deve evidenziare che l’applicazione retroattiva della norma più favorevole è prevista dall’art. 3 del d.lgs. 472/1997: in materia di sanzioni amministrative tributarie, se la legge in vigore al momento della definizione del procedimento è più favorevole, si applica quella.

Un altro argomento difensivo riguarda l’istituto del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 d.lgs. 472/1997. Se la violazione è unica (ad esempio, la stessa omissione riguarda più imposte o periodi), la sanzione deve essere applicata una sola volta e poi aumentata in misura non superiore al doppio per le violazioni successive. La Cassazione ritiene che il cumulo giuridico operi anche per le imposte locali e per l’IVA, con conseguente riduzione della sanzione totale.

3.3 Dimostrare l’assenza di dolo specifico

Nel procedimento penale, la strategia difensiva può ruotare attorno all’assenza del dolo specifico di evasione. Come affermato dalla sentenza 4333/2026, il dolo specifico richiede che l’imputato agisca con il fine di evadere le imposte; la mera consapevolezza di non aver presentato la dichiarazione non basta . Il difensore può dimostrare che l’amministratore formale non aveva competenze gestionali (prestanome) o che la mancata presentazione dipendeva da cause di forza maggiore (malattia grave, eventi naturali) tali da escludere l’elemento soggettivo. È altresì possibile invocare l’art. 5 c.p. (errore di fatto) o l’affidamento a consulenti esterni. In alcune pronunce la Cassazione ha riconosciuto l’assenza di dolo quando il contribuente ha comunque versato l’imposta dovuta sulla base di una dichiarazione redatta ma non trasmessa.

3.4 Ricorrere a soluzioni stragiudiziali e alla rateizzazione

Spesso l’obiettivo del contribuente è ridurre l’esposizione debitoria e preservare la liquidità. Diverse normative consentono di rateizzare i tributi e ridurre le sanzioni:

  • Accertamento con adesione – Il contribuente può chiedere di definire l’accertamento prima dell’impugnazione. L’adesione consente una riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo e il pagamento rateizzato fino a un massimo di 8 rate trimestrali (o 16 se l’imposta supera 50 000 euro). È una procedura amministrativa che sospende i termini di ricorso e consente di definire l’imponibile.
  • Rottamazione e definizione agevolata – Le leggi di bilancio 2023, 2025 e 2026 hanno introdotto, rispettivamente, la rottamazione‑quater, la riscossione agevolata per gli anni successivi e la rottamazione‑quinquies. Tali istituti permettono di pagare cartelle esattoriali senza sanzioni e interessi di mora, versando soltanto imposta e aggio. Ad esempio, la legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto che chi aderisce alla rottamazione‑quater può pagare in un’unica soluzione o in rate (fino a cinque anni) e che le sanzioni sono azzerate; la legge 15/2025 di conversione del D.L. 202/2024 ha riammesso i contribuenti decaduti; la legge di bilancio 2026 (prevedendo la rottamazione‑quinquies) ha esteso la possibilità di definire le cartelle notificate entro il 31 dicembre 2022 con domanda da presentare entro il 30 aprile 2026 e pagamento in 54 rate bimestrali. Nel 2026 la prima rata della rottamazione‑quinquies scade il 31 luglio, mentre per la rottamazione‑quater restano le rate residue al 31 maggio e 31 luglio 2026. La definizione agevolata non riguarda le dichiarazioni omesse non ancora iscritte a ruolo.
  • Rateazione del debito – La normativa sulla riscossione (d.P.R. 602/1973) consente di chiedere un piano di rateizzazione fino a 72 rate mensili (o 120 in caso di comprovata difficoltà). Durante la rateizzazione, l’Agenzia delle Entrate non può iscrivere ipoteca o eseguire pignoramenti. Il d.lgs. 87/2024 ha previsto che, nei reati tributari, non può essere disposto il sequestro preventivo se il contribuente ha in corso una rateizzazione regolare .
  • Crisi da sovraindebitamento – La legge 3/2012 offre strumenti per i contribuenti incapaci di pagare i debiti fiscali. Il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione controllata consentono di falcidiare le imposte e le sanzioni con l’omologa del tribunale. In tali procedure il ruolo del Gestore della crisi e dell’OCC è centrale; l’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere il debitore nella predisposizione del piano.

3.5 Difesa penale e coordinamento con il processo tributario

Quando la violazione integra reato, al procedimento amministrativo si affianca il procedimento penale. È essenziale coordinare la strategia difensiva nei due ambiti. L’art. 20 d.lgs. 74/2000 consente la sospensione del processo penale quando è in corso un giudizio tributario sulla medesima imposta. L’avvocato difensore può chiedere la sospensione dell’udienza penale in attesa della definizione dell’accertamento tributario, così da far eventualmente cadere l’accusa se l’imposta evasa risulta inferiore a 50 000 euro.

In sede penale è possibile accedere al patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) oppure all’oblazione nei casi in cui la legge lo consenta. Tuttavia, come affermato dalla Cassazione n. 31024/2023, la causa di non punibilità conseguente al pagamento integrale del debito prima delle verifiche esclude la possibilità di patteggiamento . Pertanto, se si intende far valere la causa di non punibilità, è preferibile pagare integralmente i debiti e presentare la dichiarazione omessa; in tal caso il procedimento penale dovrebbe essere archiviato.

4. Strumenti alternativi per definire il debito

4.1 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione

Per i debitori persone fisiche sovraindebitati (non fallibili) la legge 3/2012 consente di proporre un piano del consumatore. Il debitore presenta al tribunale una proposta che prevede la falcidia parziale dei debiti fiscali e la definizione delle sanzioni. Il piano deve essere attestato da un professionista e approvato dal giudice. Una volta omologato, blocca tutte le azioni esecutive in corso e permette di pagare le imposte in misura ridotta. Le sanzioni amministrative possono essere integralmente falcidiate perché prive di natura privilegiata.

L’accordo di ristrutturazione è invece destinato agli imprenditori commerciali sotto soglia (non fallibili) e alle imprese agricole. Prevede l’approvazione della maggioranza dei creditori e la successiva omologa. Anche in questo caso è possibile prevedere la riduzione dei debiti tributari; tuttavia l’Agenzia delle Entrate, in virtù della disciplina sul privilegio erariale, deve acconsentire alla proposta. La presenza di un esperto negoziatore (come previsto dal D.L. 118/2021) può favorire l’accettazione del piano.

4.2 Liquidazione controllata e esdebitazione

Se non è possibile proporre un piano o un accordo, il debitore può accedere alla liquidazione controllata. In questa procedura il patrimonio viene liquidato sotto la vigilanza di un liquidatore nominato dal tribunale e, al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione residua, cioè la liberazione dai debiti non soddisfatti. L’esdebitazione può estinguere anche i debiti erariali, salvo i casi di omessa dichiarazione con dolo, in cui l’Agenzia può opporsi. È quindi fondamentale dimostrare la buona fede e l’assenza di dolo per poter beneficiare dell’esdebitazione.

4.3 Transazione fiscale e concordato preventivo

Nel concordato preventivo e nella transazione fiscale (art. 182‑ter l.fall.), l’impresa in crisi può proporre il pagamento parziale dei debiti tributari con falcidia delle sanzioni. Il tribunale omologa il concordato se ritiene che la proposta sia più vantaggiosa della liquidazione giudiziale. La transazione fiscale richiede l’assenso dell’Amministrazione finanziaria e, in caso di mancato accordo, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione solo in presenza di un significativo interesse dei creditori. Gli strumenti concorsuali sono complessi e richiedono l’assistenza di professionisti esperti.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Ritardi nella presentazione

Molti contribuenti credono che presentare la dichiarazione con qualche giorno di ritardo non abbia conseguenze. In realtà la dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni comporta il pagamento di una sanzione fissa (25 euro con ravvedimento) ma resta valida . Presentare la dichiarazione dopo 90 giorni la rende invece omessa, con conseguenze molto più severe: la sanzione proporzionale (120 %) e la possibilità di un accertamento induttivo. Per evitare la qualificazione come omessa è quindi essenziale presentare la dichiarazione entro i 90 giorni, anche se incompleta o con errori da correggere con una successiva integrativa.

5.2 Sottovalutare le soglie di punibilità

Un errore frequente consiste nel non considerare la soglia di 50 000 euro prevista dall’art. 5 d.lgs. 74/2000. Se le imposte evase superano tale soglia, si configura il reato penale. È quindi importante calcolare correttamente l’imposta dovuta e, se si teme di superare la soglia, valutare la possibilità di versare acconti o presentare una dichiarazione integrativa prima dell’accertamento. Ricordiamo che il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo successivo (es. dichiarazione 2024 per l’anno d’imposta 2023) rappresenta il limite massimo per evitare la punibilità .

5.3 Ignorare gli atti dell’Amministrazione

La notifica di un avviso di accertamento o di una cartella non deve essere mai ignorata. Anche se si ritiene di non dovere nulla, è necessario consultare un professionista e presentare eventualmente un ricorso o una richiesta di annullamento in autotutela. La mancata impugnazione entro 60 giorni rende definitivo l’atto, con conseguente perdita del diritto di difesa e possibilità di iscrizione a ruolo.

5.4 Confondere omessa dichiarazione con omesso versamento

Le sanzioni per omessa dichiarazione e per omesso versamento sono diverse. L’omessa dichiarazione riguarda la mancata presentazione della dichiarazione, mentre l’omesso versamento concerne il mancato pagamento dell’imposta dichiarata. Le due violazioni possono coesistere se il contribuente omette di dichiarare e, successivamente, non versa l’imposta dovuta. Tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che le sanzioni per omesso versamento devono essere assorbite in quelle per omessa dichiarazione quando derivano dalla stessa violazione .

5.5 Rivolgersi a professionisti non specializzati

La materia tributaria è estremamente tecnica. Ricorrere a consulenti improvvisati può generare errori irreparabili: ad esempio una dichiarazione integrativa presentata fuori termine può precludere l’accesso alle riduzioni, o un ricorso mal redatto può essere dichiarato inammissibile. Affidarsi a professionisti specializzati, come gli avvocati tributaristi e i commercialisti dello studio dell’avv. Monardo, consente di valutare correttamente la strategia migliore, beneficiare delle cause di non punibilità e ridurre l’esposizione sanzionatoria.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Sanzioni per dichiarazioni omesse e infedeli (vigente nel 2026)

ViolazioneSanzione applicabile dal 1° settembre 2024Riduzione se la dichiarazione è presentata prima dei controlliNote
Omessa dichiarazione redditi/IRAP (art. 1 d.lgs. 471/1997)120 % dell’imposta dovuta con minimo 250 €75 % dell’imposta (triplo della sanzione per omesso versamento) se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma entro i termini di accertamento e prima dei controlliSe non sono dovute imposte, sanzione da 250 a 1 000 €; non è ammesso il ravvedimento oltre 90 giorni.
Omessa dichiarazione sostituti d’imposta (art. 2 d.lgs. 471/1997)120 % delle ritenute non versate con minimo 250 €75 % delle ritenute se la dichiarazione è presentata dopo 90 giorni ma prima dei controlliSe le ritenute sono state versate, sanzione fissa da 250 a 2 000 €.
Omessa dichiarazione IVA (art. 5 d.lgs. 471/1997)120 % dell’imposta dovuta con minimo 250 €75 % dell’imposta se la dichiarazione è presentata dopo 90 giorni ma prima dei controlliSe non sono dovute imposte, sanzione da 150 a 1 000 €.
Dichiarazione infedele (art. 1 comma 2 d.lgs. 471/1997)70 % della maggiore imposta dovuta con minimo 150 €50 % dell’imposta se l’infedeltà emerge da una dichiarazione integrativa presentata prima dei controlliL’aggravante (uso di documenti falsi) aumenta la sanzione da 1/2 al doppio; l’attenuante riduce di 1/3 se l’infedeltà non supera il 3 % del dichiarato o 30 000 €.

6.2 Termini e strumenti difensivi

SituazioneTermineStrumento difensivoIndicazioni operative
Ricezione avviso di accertamento/cartella60 giorni dalla notificaRicorso alla Corte di Giustizia Tributaria e istanza di sospensionePresentare ricorso motivato allegando la prova della regolarizzazione o dell’illegittimità dell’atto.
Mediazione tributaria (valore < 50 000 €)60 giorni per presentare istanza; 90 giorni per l’Ufficio per rispondereMediazione obbligatoriaPossibilità di accordo con riduzione sanzioni al 40 % del minimo.
Presentazione dichiarazione tardivaEntro 90 giorni dalla scadenzaRavvedimento operosoPagare sanzione fissa (25 € senza imposte) e regolarizzare eventuali versamenti.
Presentazione dichiarazione omessa (con riduzione sanzione al 75 %)Entro i termini di accertamento (5 anni) e prima di accessi/verificheRegolarizzazione ex art. 1‑bis d.lgs. 471/1997Presentare la dichiarazione omessa, versare imposta e sanzione ridotta pari al 75 % dell’imposta; non è un ravvedimento ma una regolarizzazione speciale.
Causa di non punibilità penaleEntro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivoArt. 13 d.lgs. 74/2000Presentare la dichiarazione omessa, versare imposta, sanzioni e interessi; farlo prima delle verifiche per evitare il reato.
Rateizzazione del debitoFino a 72 (o 120) rateRateazione ex d.P.R. 602/1973Domandare all’Agenzia Entrate‑Riscossione; il sequestro non può essere disposto se la rateizzazione è in corso .
Rottamazione‑quater / Rottamazione‑quinquiesDomanda entro 30 aprile 2026 (quinquies)Definizione agevolataPagare imposta e aggio senza sanzioni; prime rate 31 luglio 2026 (quinquies).

7. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una selezione di quesiti pratici che i contribuenti rivolgono frequentemente allo studio dell’avv. Monardo. Le risposte sono aggiornate alla normativa vigente nel marzo 2026.

  1. Che cosa si intende per omessa dichiarazione dei redditi?

L’omessa dichiarazione è la condotta di chi non presenta affatto la dichiarazione dei redditi nei termini previsti dalla legge. La dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza si considera omessa, anche se costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute. La sanzione applicabile è pari al 120 % dell’imposta dovuta (minimo 250 €), ridotta al 75 % se la dichiarazione viene presentata prima delle verifiche .

  1. Quali sono le principali novità introdotte dal d.lgs. 87/2024 in materia di sanzioni?

Il decreto ha reso fissa al 120 % (minimo 250 €) la sanzione per le dichiarazioni omesse, eliminando la forchetta 120–240 % . Ha inoltre abbassato al 70 % la sanzione per dichiarazione infedele, previsto una sanzione ridotta del 75 % per chi presenta la dichiarazione omessa prima dei controlli e introdotto una causa di attenuazione per le integrative (50 %).

  1. Quando è possibile presentare una dichiarazione omessa e beneficiare della sanzione ridotta?

È possibile presentare la dichiarazione omessa con sanzione al 75 % dell’imposta dovuta se il ritardo supera 90 giorni ma la dichiarazione è presentata entro il termine di accertamento (solitamente cinque anni) e prima di ricevere accessi, ispezioni o altri atti di verifica . Occorre versare imposte e sanzioni contestualmente. Questa facoltà non costituisce ravvedimento operoso ma regolarizzazione speciale e non si applica se la violazione è già stata contestata.

  1. La dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni è soggetta a sanzione?

Sì. La dichiarazione tardiva (entro 90 giorni) è valida ma comporta una sanzione fissa di 250 € (ridotta a 25 € con ravvedimento). Se emergono imposte dovute, bisogna versare anche la sanzione per omesso versamento, ridotta a 1/10 (3 %) se il versamento avviene entro 90 giorni .

  1. È possibile utilizzare il ravvedimento operoso per l’omessa dichiarazione?

No. Il ravvedimento operoso non si applica all’omessa dichiarazione presentata dopo 90 giorni. La Circolare 42/E/2016 ha precisato che la sanzione proporzionale per dichiarazione omessa non può essere ridotta mediante ravvedimento. L’unica possibilità di riduzione è la presentazione della dichiarazione omessa nei termini di accertamento (art. 1‑bis d.lgs. 471/1997).

  1. Quali conseguenze penali comporta l’omessa dichiarazione?

Ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 74/2000, è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, non presenti la dichiarazione e l’imposta evasa sia superiore a 50 000 € . Il dolo specifico di evasione deve essere provato; la semplice omissione non basta. Se il contribuente presenta la dichiarazione omessa e paga i debiti prima dell’avvio delle verifiche (art. 13 d.lgs. 74/2000), la condotta non è punibile .

  1. Che differenza c’è tra omessa dichiarazione e dichiarazione infedele?

La dichiarazione infedele è una dichiarazione presentata nei termini ma con indicazione di redditi inferiori, imposte minori o crediti maggiori rispetto al dovuto. La sanzione, dal 2024, è pari al 70 % della maggiore imposta, con un minimo di 150 € . La dichiarazione omessa è invece la mancata presentazione; la sanzione è del 120 % dell’imposta. La distinzione è fondamentale anche per il profilo penale: l’infedeltà rileva come reato solo se commessa con falsità ideologica o documentale (art. 4 d.lgs. 74/2000).

  1. L’amministratore di una società può essere responsabile per l’omessa dichiarazione se non ha seguito direttamente la gestione?

Sì. La giurisprudenza afferma che l’amministratore di diritto risponde in concorso con l’amministratore di fatto se non ha vigilato e impedito l’omissione . Tuttavia è necessario verificare l’elemento soggettivo: la sentenza 4333/2026 ha chiarito che l’amministratore prestanome non è responsabile se manca la prova del dolo specifico di evasione . Ogni caso va valutato concretamente.

  1. Se ricevo una cartella per sanzione da omessa dichiarazione, posso chiederne l’annullamento in autotutela?

Sì. È possibile presentare un’istanza di annullamento in autotutela all’Ufficio competente quando la sanzione è manifestamente illegittima (ad esempio, applicazione di aliquote abrogate o mancata considerazione della presentazione tardiva). L’Ufficio può annullare o ridurre la sanzione. In ogni caso, per interrompere i termini di riscossione è opportuno proporre ricorso entro 60 giorni.

  1. Come funziona la rottamazione‑quinquies?

La legge di bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata delle cartelle affidate all’Agenzia Entrate‑Riscossione fino al 31 dicembre 2022. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026. Il contribuente può pagare l’importo residuo delle imposte e l’aggio, senza sanzioni e interessi di mora, in un’unica soluzione (31 luglio 2026) o in 54 rate bimestrali (prima rata 31 luglio 2026, ultima rata maggio 2035). La rottamazione‑quinquies non copre le violazioni non ancora iscritte a ruolo, come l’omessa dichiarazione accertata ma non cartolarizzata.

  1. Posso rateizzare le sanzioni per omessa dichiarazione?

Sì. Se la sanzione è già iscritta a ruolo e affidata all’Agenzia Entrate‑Riscossione, è possibile presentare un’istanza di rateizzazione fino a 72 rate (120 per situazioni di grave difficoltà). La rateizzazione sospende le procedure esecutive e, secondo il d.lgs. 87/2024, preclude il sequestro preventivo nei procedimenti penali . È comunque necessario versare puntualmente le rate per mantenere i benefici.

  1. Qual è il termine di prescrizione per le sanzioni da omessa dichiarazione?

Le sanzioni amministrative tributarie si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia la notifica dell’avviso di accertamento interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine di cinque anni. Se la sanzione è iscritta a ruolo, la cartella può essere riscossa entro dieci anni dal momento in cui l’atto è divenuto definitivo. È importante verificare eventuali decadenze o prescrizioni per eccepire l’estinzione del debito.

  1. Cosa succede se la dichiarazione omessa riguarda più periodi?

Ogni anno d’imposta costituisce una violazione autonoma. Tuttavia, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 472/1997, si applica il cumulo giuridico: la sanzione più grave è aumentata fino al doppio. Ciò significa che, se un contribuente non presenta la dichiarazione per tre anni, la sanzione non può superare il doppio di quella prevista per un solo anno (240 % dell’imposta) più gli interessi e le spese. Nel penale, invece, ogni omessa dichiarazione integra un reato distinto.

  1. È possibile compensare crediti e debiti per evitare la sanzione?

Il d.lgs. 87/2024 ha introdotto una definizione di “crediti non spettanti” e “crediti inesistenti” , distinguendo tra utilizzo legittimo e fraudolento. Se il contribuente possiede un credito d’imposta spettante, può compensarlo con l’imposta dovuta nella dichiarazione; se la compensazione è indebita, rischia ulteriori sanzioni e il reato di indebita compensazione (art. 10‑quater d.lgs. 74/2000). La compensazione non evita la sanzione per omessa dichiarazione ma riduce l’imposta evasa, con possibili effetti sulla soglia penale.

  1. Quali sono i vantaggi di rivolgersi allo studio dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo?

L’avv. Monardo è cassazionista e coordina un team di professionisti specializzati in diritto tributario e bancario. È iscritto negli elenchi dei gestori della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi, oltre a essere esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio offre un approccio multidisciplinare che integra competenze legali e contabili, predisponendo analisi dell’atto, redazione di ricorsi, gestione delle sospensioni, trattative con gli uffici fiscali, piani di rientro personalizzati e accesso agli strumenti di composizione della crisi. La consulenza personalizzata consente di individuare la strategia più adatta a ridurre le sanzioni, evitare il contenzioso penale e proteggere il patrimonio.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto delle nuove sanzioni sulla posizione del contribuente, proponiamo alcune simulazioni basate su casi realistici. Le simulazioni sono puramente esemplificative e non sostituiscono la consulenza professionale.

8.1 Caso 1 – Omessa dichiarazione con imposta dovuta

Scenario: Un imprenditore individuale non presenta la dichiarazione dei redditi per l’anno 2024 (anno d’imposta 2023). L’imposta IRPEF dovuta calcolata dall’Agenzia è pari a 10 000 €. L’omissione viene rilevata nel 2026 e la dichiarazione non è stata presentata nemmeno tardivamente.

Applicazione della sanzione:

  • Sanzione proporzionale: 120 % dell’imposta dovuta = 12 000 € .
  • Imposta dovuta: 10 000 €.
  • Interessi legali (assumiamo 2 % annuo per due anni): 400 €.
  • Totale: 10 000 € + 12 000 € + 400 € = 22 400 €.

Se l’imprenditore decidesse di presentare la dichiarazione omessa entro il 2028 (entro il termine di accertamento) e prima dell’inizio di qualsiasi controllo, la sanzione sarebbe pari al 75 % dell’imposta (7 500 €) . In tal caso il totale dovuto sarebbe 10 000 € (imposta) + 7 500 € (sanzione) + interessi = circa 17 900 €. La differenza economica è significativa. Inoltre, se la dichiarazione venisse presentata entro il 30 novembre 2026 e i debiti pagati integralmente, il reato non sarebbe punibile e non si aprirebbe alcun procedimento penale.

8.2 Caso 2 – Dichiarazione tardiva entro 90 giorni

Scenario: Un professionista presenta la dichiarazione dei redditi con 60 giorni di ritardo. Dalla dichiarazione emerge un credito d’imposta. Il professionista presenta la dichiarazione senza versare alcuna imposta.

Applicazione della sanzione:

  • Sanzione fissa per dichiarazione tardiva: 250 € ridotta a 1/10 con ravvedimento = 25 € .
  • Poiché non sono dovute imposte, non c’è sanzione per omesso versamento.
  • Il contribuente deve comunque trasmettere la dichiarazione correttamente e conservare la ricevuta telematica.

8.3 Caso 3 – Omessa dichiarazione e superamento della soglia penale

Scenario: Una società a responsabilità limitata non presenta la dichiarazione IVA per il periodo 2023. L’imposta dovuta è pari a 70 000 €. L’Agenzia scopre l’omissione nel 2026. Nel frattempo l’amministratore di diritto aveva affidato la contabilità a un professionista e ignorato le procedure interne.

Valutazione:

  • Sanzione amministrativa: 120 % dell’imposta = 84 000 € .
  • Reato penale: La soglia di punibilità di 50 000 € è superata. L’art. 5 d.lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da due a cinque anni chi non presenta la dichiarazione al fine di evadere l’IVA .
  • Difesa: L’amministratore può dimostrare di non avere agito con dolo specifico (mancava l’intenzione di evadere) e di non avere gestito la società (era prestanome). La Cassazione 4333/2026 richiede la prova del dolo specifico; la semplice omessa vigilanza non basta . Tuttavia, la Cassazione 24929/2023 riconosce il concorso dell’amministratore di diritto se non impedisce l’evento . È pertanto consigliabile presentare immediatamente la dichiarazione omessa, pagare l’imposta e le sanzioni ridotte (75 %) per estinguere il debito e far valere la causa di non punibilità penale.

8.4 Caso 4 – Infedele dichiarazione e dichiarazione integrativa

Scenario: Un contribuente presenta la dichiarazione dei redditi in modo infedele, omettendo 5 000 € di redditi da lavoro occasionale. L’Agenzia rileva l’errore. Prima dell’avvio di controlli, il contribuente presenta una dichiarazione integrativa correggendo l’errore e pagando la maggiore imposta (1 000 €).

Applicazione della sanzione:

  • Sanzione per dichiarazione infedele: 70 % della maggiore imposta = 700 € .
  • Poiché l’infedeltà emerge da una dichiarazione integrativa presentata prima dei controlli, la sanzione è ridotta al 50 % = 500 € .
  • Il contribuente versa l’imposta, la sanzione e gli interessi, beneficiando dell’attenuazione.

8.5 Caso 5 – Strumenti di composizione della crisi

Scenario: Un artigiano accumula debiti fiscali per oltre 200 000 € (imposte e sanzioni) a causa di omesse dichiarazioni e difficoltà economiche. Non possiede beni immobili ma percepisce un reddito modesto. Non riesce a pagare le rate della rottamazione.

Soluzione:

  • L’artigiano può accedere alla liquidazione controllata (legge 3/2012) attraverso un Organismo di composizione della crisi. Presenta al tribunale un piano che prevede la liquidazione del patrimonio mobiliare e dei crediti futuri (es. il quinto dello stipendio) e ottiene l’esdebitazione residua al termine. Le sanzioni amministrative vengono falcidiate.
  • Oppure può proporre un piano del consumatore se dimostra di avere un’adeguata capacità di rimborso. Il piano potrebbe prevedere il pagamento del 30 % dei debiti fiscali in 5 anni; il tribunale, verificata la fattibilità, può omologarlo.
  • In entrambi i casi è necessario un professionista abilitato; l’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, può assistere l’artigiano nella procedura.

Conclusione

L’omessa dichiarazione dei redditi rappresenta una violazione grave con implicazioni amministrative e penali. La riforma introdotta dal d.lgs. 87/2024 ha reso il sistema sanzionatorio più proporzionato, fissando al 120 % la sanzione per le dichiarazioni omesse e riducendo le sanzioni per le infedeltà. Ha inoltre introdotto un meccanismo di regolarizzazione speciale che consente di presentare la dichiarazione omessa entro il termine di accertamento e prima delle verifiche con una sanzione ridotta al 75 % . Nonostante le attenuazioni, restano pesanti le conseguenze per chi ignora gli obblighi: superata la soglia di 50 000 € l’omissione costituisce reato punibile con la reclusione .

Il legislatore ha affiancato agli strumenti repressivi una serie di misure premiali: il ravvedimento operoso per le dichiarazioni tardive, la causa di non punibilità penale per chi regolarizza entro l’anno successivo , le rottamazioni e la definizione agevolata delle cartelle, la possibilità di rateizzare i debiti e di accedere alle procedure di composizione della crisi. Utilizzare consapevolmente queste opportunità richiede competenze tecniche e tempestività. È essenziale individuare la strategia adatta: presentare subito la dichiarazione omessa se non è stata notificata, impugnare gli atti illegittimi, negoziare l’importo, accedere alle definizioni agevolate o, nei casi di insolvenza, alle procedure di sovraindebitamento.

Il debtor‑oriented approccio di questo articolo vuole fornire al lettore un quadro operativo: conoscere le regole, i termini, le sanzioni e le difese permette di prevenire errori e ridurre i rischi. Tuttavia, ogni caso è unico e richiede un’analisi personalizzata.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti hanno maturato un’esperienza specifica nella difesa contro accertamenti e sanzioni fiscali.

In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo è in grado di offrire soluzioni integrate: dall’analisi dell’atto alla predisposizione del ricorso, dalla trattativa con l’Agenzia alla definizione di piani di rientro o procedure concorsuali.

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