Omessa dichiarazione dei redditi per più anni: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Le omesse dichiarazioni dei redditi sono tra le violazioni fiscali più gravi previste dall’ordinamento italiano. Chi non presenta la dichiarazione dei redditi o la presenta con un ritardo superiore a novanta giorni rispetto ai termini di legge si espone a sanzioni amministrative pesanti e, nei casi più gravi, a conseguenze penali. L’interesse per questo tema si è rafforzato negli ultimi anni a causa delle crisi economiche che hanno costretto molti contribuenti a dover scegliere tra il pagamento delle imposte e la sopravvivenza dell’impresa o della famiglia. Le innovazioni normative introdotte dalle leggi di bilancio 2022, 2023, 2024 e 2025 e le recenti sentenze della Corte di Cassazione rendono indispensabile un aggiornamento organico sul tema.

Omettere la dichiarazione per più anni consecutivi amplifica i rischi: le sanzioni percentuali si applicano per ciascun anno, i termini di accertamento si raddoppiano e, se l’imposta evasa supera determinate soglie, la Procura può contestare il reato di omessa dichiarazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, punito con la reclusione da due a cinque anni . Il contribuente rischia anche pignoramenti, iscrizioni ipotecarie e il blocco delle attività bancarie.

Tuttavia, il sistema normativo offre anche strumenti di regolarizzazione e difesa. Il ravvedimento operoso consente di sanare le dichiarazioni presentate entro novanta giorni con una sanzione ridotta , mentre le definizioni agevolate (rottamazione-quater e rottamazione-quinquies) permettono di estinguere i carichi affidati agli agenti della riscossione pagando solo capitale e spese . Le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordi di ristrutturazione o concordato minore) offrono un piano di risanamento globale anche per i debiti fiscali .

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

Questo articolo è redatto con il contributo professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo è un avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi. Coordina professionisti in diritto bancario e tributario ed è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Il suo studio analizza gli atti ricevuti (cartelle, avvisi di addebito, pignoramenti), predispone ricorsi e opposizioni, negozia con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione piani di rateazione o definizioni agevolate e propone soluzioni giudiziali e stragiudiziali come piani del consumatore, accordi di ristrutturazione ed esdebitazione .

Grazie alla competenza trasversale del team, lo studio Monardo assiste privati, professionisti e imprenditori in tutte le fasi: dall’analisi preventiva degli atti alla predisposizione dei ricorsi davanti alle Corti di giustizia tributaria, dalla negoziazione con l’Agente della riscossione alla strutturazione di piani di risanamento.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere come difendersi in caso di omessa dichiarazione per più anni, occorre analizzare le principali fonti normative e gli orientamenti giurisprudenziali più recenti. In questa sezione si passa in rassegna la disciplina amministrativa e penale, le sanzioni e i termini di accertamento, evidenziando le novità introdotte dalle leggi di bilancio fino a marzo 2026 e le pronunce più recenti della Corte di Cassazione.

1. La nozione di dichiarazione omessa e i termini per la presentazione

La dichiarazione dei redditi è obbligatoria per tutti i contribuenti che hanno percepito redditi nel corso dell’anno precedente, con esclusione di coloro che rientrano nelle esenzioni previste dalla normativa. L’art. 2 del D.P.R. 322/1998, che disciplina i termini di presentazione, prevede che le dichiarazioni devono essere trasmesse telematicamente entro il 30 novembre dell’anno successivo per i soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare e entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio per i soggetti con esercizio a cavallo . La stessa norma stabilisce che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine ordinario sono valide, anche se soggette a sanzioni, mentre quelle presentate oltre novanta giorni si considerano omesse . In altri termini, la dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni) produce effetti giuridici ma comporta l’applicazione di sanzioni ridotte mediante ravvedimento, mentre la dichiarazione oltre il novantesimo giorno è assimilata alla mancata presentazione.

Sanzioni amministrative per omessa dichiarazione

L’art. 1 del D.Lgs. 471/1997 disciplina le sanzioni amministrative in caso di omissione o ritardo. In caso di omessa dichiarazione (presentata oltre 90 giorni), la sanzione va dal 120 % al 240 % dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro; se la dichiarazione omessa riguarda un periodo d’imposta con imposta dovuta a zero, la sanzione è compresa tra 250 e 1 000 euro . Se la dichiarazione viene presentata entro la scadenza per la dichiarazione del periodo successivo e prima che l’Amministrazione abbia notificato atti di accertamento, la sanzione è ridotta alla metà (tra il 60 % e il 120 %, con minimo 200 euro) .

Ravvedimento operoso e riduzione delle sanzioni

L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso) consente al contribuente di regolarizzare errori e omissioni con il pagamento dell’imposta, degli interessi e di una sanzione ridotta. In caso di dichiarazione presentata oltre i termini ma entro 90 giorni, la sanzione amministrativa per omessa dichiarazione scende al 10 % del minimo (1/10): ad esempio, la sanzione minima di 250 euro diventa 25 euro . La riduzione dipende dal momento in cui si effettua il pagamento: 1/10 della sanzione se il versamento avviene entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro un anno, 1/7 entro due anni, 1/6 dopo constatazione dell’errore, 1/5 dopo notifica del processo verbale e 1/3 dopo notifica dell’atto impositivo . Tuttavia, l’istituto del ravvedimento non può essere utilizzato se la dichiarazione è presentata oltre il termine dei 90 giorni, in tal caso la dichiarazione è considerata omessa e non regolarizzabile .

La guida dell’Agenzia delle Entrate ricorda che presentare la dichiarazione entro 90 giorni da fine ottobre (per esempio entro il 29 gennaio per i redditi 2025) consente di applicare il ravvedimento operoso, con sanzione ridotta a 25 euro . Decorso il novantesimo giorno, la dichiarazione è omessa e la sanzione minima è il 120 % dell’imposta .

2. Il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

L’omessa dichiarazione può avere anche rilievo penale quando il comportamento è finalizzato a evadere le imposte. L’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 stabilisce che chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta la dichiarazione entro il termine previsto o entro il termine di 90 giorni, quando l’imposta evasa è superiore a 50 000 euro, è punito con la reclusione da due a cinque anni . La stessa pena si applica a chi non presenta la dichiarazione sostitutiva annuale di imposta sul valore aggiunto quando l’imposta evasa è superiore a 50 000 euro . Il comma 1 dell’art. 5 precisa inoltre che la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni non costituisce reato , mentre la soglia di punibilità (superamento di 50 000 euro di imposta evasa) deve essere riferita a ciascun periodo d’imposta.

3. Termine di accertamento e raddoppio

La mancanza della dichiarazione comporta l’applicazione di termini di accertamento più lunghi. L’art. 43 del D.P.R. 600/1973 prevede che, in caso di dichiarazione omessa, l’Amministrazione finanziaria possa emettere avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (termine ordinario quadriennale) . La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16289/2025, ha precisato che questo termine quinquennale si applica anche quando l’accertamento avviene con metodo sintetico. La stessa decisione ha chiarito che il raddoppio dei termini per omessa dichiarazione opera indipendentemente dall’esistenza di ritenute subite; l’omissione, quale fatto oggettivo, consente all’Amministrazione di accertare i redditi con maggior tempo .

In alcuni casi, in presenza di reati tributari, i termini possono essere raddoppiati. La sentenza n. 29988/2022 della Cassazione ha affermato che, in caso di obbligo di denuncia penale, si applica il raddoppio dei termini per l’accertamento; questo principio è stato codificato dall’art. 37 del D.L. 223/2006 e reso strutturale dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973 . L’estensione temporale consente all’Ufficio di emettere accertamenti oltre il termine quinquennale, ma solo se effettivamente è stato superato il limite di punibilità penale.

4. Interpretazioni giurisprudenziali recenti

La Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito hanno affrontato varie questioni sull’omessa dichiarazione, offrendo orientamenti utili per la difesa.

4.1 Dolo specifico ed elemento soggettivo

Il reato di omessa dichiarazione richiede il dolo specifico di evasione. La Corte ha ribadito che la volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte non si presume e deve essere provata. Con la sentenza Cass., Sez. 3, n. 665/2025 (depositata l’8 gennaio 2026) la Corte ha affermato che il dolo specifico può essere desunto dal totale o quasi totale inadempimento dell’obbligo tributario protratto per un periodo antecedente, concomitante e successivo alla data di perfezionamento del reato, salvo che sussistano elementi che facciano dubitare della volontà di evadere . In pratica, la persistente omissione dei pagamenti per diversi periodi d’imposta rappresenta un indizio forte di volontà evasiva.

La sentenza Cass., Sez. 3, n. 4333/2026 (caso prestanome) ha affrontato la posizione dell’amministratore di fatto o del prestanome. Secondo la Corte, il legale rappresentante è il soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione; tuttavia, perché sia condannato per omessa dichiarazione, occorre provare che abbia agito con dolo specifico. Nel caso concreto, il prestanome è stato assolto perché mancava la prova della sua consapevolezza della frode messa in atto dagli amministratori di fatto: la Corte ha sottolineato che la responsabilità penale richiede la prova dell’effettiva volontà di evadere . La decisione sottolinea l’importanza della prova soggettiva e l’onere della Procura di dimostrare che il soggetto abbia la disponibilità effettiva delle informazioni contabili e la volontà di non presentare la dichiarazione.

4.2 Dichiarazione con solo frontespizio e dichiarazione “in bianco”

Un tema affrontato di recente riguarda la validità della dichiarazione presentata con il solo frontespizio e priva degli altri quadri. L’ordinanza Cass., n. 21472/2024 ha stabilito che la presentazione telematica del modello con il solo frontespizio, accettata dal sistema informatico, non può considerarsi omessa o nulla. La Corte ha affermato che l’amministrazione finanziaria deve dimostrare l’esistenza di un errore “bloccante” del sistema per qualificare la dichiarazione come omessa . L’art. 1 del D.P.R. 600/1973 qualifica come esistente anche la dichiarazione priva dei dati necessari per la determinazione dell’imponibile, attribuendo ai redditi non indicati lo status di “non dichiarati” . Di conseguenza, una dichiarazione trasmessa con frontespizio e importi a zero, accettata dal sistema, non è omessa; l’amministrazione dovrà procedere con accertamento ordinario, non potendo applicare i termini e le sanzioni per omessa dichiarazione.

4.3 Dichiarazioni integrative e restituzione di crediti

Un altro tema ricorrente è la corretta modalità per correggere una dichiarazione con errori. L’ordinanza Cass., n. 18715/2025 ha precisato che la dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998) può essere presentata entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Se il termine è scaduto, il contribuente può chiedere il rimborso del credito tramite istanza ex art. 38 del D.P.R. 602/1973 entro 48 mesi. La Corte ha sottolineato che la dichiarazione integrativa e l’istanza di rimborso sono strumenti alternativi; una dichiarazione tardiva (oltre il termine per la dichiarazione successiva) è considerata omessa e non consente la compensazione dei crediti . L’ordinanza ha anche chiarito che, se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa tardiva contenente richiesta di rimborso, l’istanza è valida se rispettato il termine quadriennale .

4.4 Omessa dichiarazione e termini processuali

Ulteriori pronunce hanno riguardato l’applicazione dei termini processuali e la decadenza del potere impositivo. L’ordinanza Cass., n. 16289/2025 ha confermato che, in presenza di omessa dichiarazione, i termini di accertamento sono quinquennali e si applicano anche agli accertamenti sintetici . L’ordinanza ha ribadito che la mancanza di dichiarazione determina il prolungamento dei termini a prescindere dall’ammontare delle ritenute subite e che l’Amministrazione può utilizzare un periodo più lungo per ricostruire il reddito. Questi principi sono importanti per chi omette la dichiarazione per più anni: l’ufficio ha un arco temporale lungo entro cui può procedere agli accertamenti.

5. Novità normative dal 2023 al 2026

Negli ultimi anni sono stati introdotti numerosi strumenti per agevolare la regolarizzazione delle posizioni debitorie verso il fisco e per migliorare la tutela dei contribuenti.

5.1 Definizioni agevolate: rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies

Con l’art. 1, commi 231–252 della legge 197/2022 è stata introdotta la definizione agevolata (“rottamazione‑quater”) dei carichi affidati alla riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La misura consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’importo residuo delle somme dovute a titolo di capitale e spese per procedure esecutive; non sono dovuti interessi, sanzioni e aggio . Sono definibili le cartelle non ancora notificate, i carichi già in rateizzazione e quelli interessati da precedenti rottamazioni non perfezionate . Non sono invece definibili i carichi relativi a recupero di aiuti di Stato, sanzioni penali, risorse proprie dell’Unione europea e IVA all’importazione . Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o in massimo 18 rate distribuite in 5 anni, con interessi al 2 % dal 1º novembre 2023; la legge 18/2024 ha prorogato le prime tre rate al 15 marzo 2024 .

La successiva legge 199/2025 ha introdotto la rottamazione‑quinquies per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 relativi a tributi derivanti da controlli automatizzati (artt. 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973 e artt. 54‑bis e 54‑ter del D.P.R. 633/1972), contributi INPS (esclusi quelli derivanti da accertamenti) e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Anche in questo caso si pagano solo capitale e spese; per le multe stradali si corrispondono interessi e aggio ma non la sanzione . La definizione può essere effettuata in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali (9 anni), con interesse del 3 % a decorrere dal 1º agosto 2026. È prevista una soglia minima di 100 euro per rata e la decadenza in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate non consecutive .

5.2 Rateizzazione delle cartelle (art. 19 D.P.R. 602/1973)

L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 consente al contribuente di chiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) se è in temporanea difficoltà economica. Per debiti fino a 60 000 euro è sufficiente una dichiarazione di difficoltà, mentre per importi superiori sono richiesti indicatori economici (ISEE o indici di liquidità). In casi di comprovata grave difficoltà, è possibile ottenere un piano straordinario fino a 120 rate mensili (10 anni) . La normativa stabilisce che, se il debitore omette il pagamento di cinque rate, anche non consecutive, il beneficio della rateizzazione decade e l’agente della riscossione può procedere immediatamente all’esecuzione . Per i piani in corso, è possibile ottenere una proroga previa richiesta motivata.

5.3 Procedure di sovraindebitamento e Codice della crisi d’impresa

Per le persone fisiche, i professionisti e le microimprese in situazione di grave indebitamento, la Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) offrono strumenti finalizzati alla composizione della crisi:

  • Piano del consumatore: destinato ai consumatori in stato di sovraindebitamento; consente di proporre un piano di ristrutturazione che prevede il pagamento parziale dei creditori con il supporto dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’art. 7 della Legge 3/2012 richiede che il piano preveda il pagamento dei creditori impignorabili, indichi modi e tempi di pagamento e garantisca almeno una soddisfazione minima ai creditori privilegiati; la proposta è inammissibile in caso di frode o colpa grave . L’art. 12‑ter prevede che, una volta omologato, i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e che la misura non si estende ai co‑obbligati o fideiussori .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: previsto dall’art. 67 del Codice della crisi d’impresa (già art. 67 della Legge Fallimentare). Consente al debitore di proporre ai creditori un piano che può prevedere il pagamento parziale e differenziato dei debiti. L’accordo deve essere assistito da un OCC, indicare la lista dei creditori, la composizione del patrimonio e i bilanci degli ultimi tre anni; può includere moratorie fino a due anni per i privilegiati .
  • Concordato minore: disciplinato dall’art. 74 del Codice della crisi d’impresa. È riservato ai debitori “non consumatori” (piccoli imprenditori, professionisti, artigiani) e consente di proporre un concordato con continuità aziendale o, in mancanza di continuità, con l’apporto di risorse esterne. La proposta può prevedere il pagamento parziale dei creditori in qualsiasi forma e l’eventuale suddivisione in classi .

Queste procedure sono complementari alle sanatorie fiscali e permettono una gestione globale delle esposizioni, comprese le imposte non dichiarate, attraverso l’omologazione giudiziale e l’imposizione agli enti creditori della falcidia prevista nel piano.

6. Sintesi delle sanzioni e dei termini

Per fornire un quadro immediato, la tabella seguente riassume i principali riferimenti normativi e le relative conseguenze. Le tabelle contengono solo parole chiave o numeri e non frasi lunghe, in modo da ottimizzare la lettura.

NormativaContenutoValore/Termine
Art. 2 D.P.R. 322/1998termine presentazione dichiarazionientro 30 novembre (IRES soggetti solari); entro 90 giorni la dichiarazione è tardiva, oltre 90 omessa
Art. 1 D.Lgs. 471/1997sanzione omessa dichiarazione120–240 % imposta dovuta, minimo 250 €; riduzione 60–120 % se presentata entro termine successivo
Art. 13 D.Lgs. 472/1997ravvedimento operosoriduzione a 1/10 se entro 90 giorni (25 €), frazioni variabili se oltre
Art. 5 D.Lgs. 74/2000reato omessa dichiarazionereclusione 2–5 anni se imposta evasa > 50 000 €
Art. 43 D.P.R. 600/1973termini accertamento5 anni per omessa dichiarazione; raddoppio in caso di denuncia penale
Legge 197/2022 (art. 1, commi 231‑252)rottamazione‑quaterdefinizione carichi 2000–2022; pagamento capitale + spese; 18 rate in 5 anni
Legge 199/2025rottamazione‑quinquiescarichi 2000–2023; 54 rate bimestrali (9 anni); interessi 3 %
Art. 19 D.P.R. 602/1973rateizzazione cartelle72 rate ordinarie, 120 rate straordinarie; decadenza con 5 rate non pagate
Legge 3/2012 art. 7piano del consumatoreOCC, pagamento parziale dei privilegiati, condizioni di meritevolezza
Legge 3/2012 art. 12‑tereffetti omologazioneblocco azioni esecutive e nuove garanzie; non si estende a garanti
Art. 67 CCIIaccordo di ristrutturazionedocumento libero; riduzione privilegiati; moratoria fino a due anni
Art. 74 CCIIconcordato minoreproposta libera; continuità aziendale o apporto risorse esterne

Procedura passo‑passo in caso di omessa dichiarazione

Quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione dei redditi per uno o più anni, il fisco e l’agente della riscossione seguono una serie di fasi procedurali. Comprendere questi passaggi è fondamentale per predisporre tempestivamente la difesa.

1. Verifica della posizione e ravvedimento entro 90 giorni

Se si è superato il termine di legge (31 ottobre per il modello Redditi o 30 novembre per i soggetti IRES) è possibile porre rimedio entro 90 giorni presentando comunque la dichiarazione e versando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso. Questa azione impedisce che la dichiarazione sia considerata omessa e scongiura le sanzioni massime. Il pagamento della sanzione minima (25 €) deve essere effettuato tramite modello F24, codice tributo 8911, e gli interessi legali vanno calcolati dal giorno successivo alla scadenza. .

2. Superamento dei 90 giorni e qualificazione come omessa dichiarazione

Se il contribuente non presenta la dichiarazione entro novanta giorni, la dichiarazione è considerata omessa e non può essere sanata tramite ravvedimento. Tuttavia, la dichiarazione tardiva può comunque essere trasmessa: essa non evita la sanzione ma costituisce titolo per il recupero delle imposte. L’art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998 prevede infatti che la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni è nulla ai fini amministrativi ma vale quale denuncia di reato; l’Amministrazione potrà emettere avvisi di accertamento basati sugli imponibili dichiarati e richiedere l’imposta dovuta .

3. Notifica degli atti di accertamento e di liquidazione

In assenza di dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate procede alla ricostruzione del reddito mediante accertamento. Gli avvisi possono essere:

  • Avviso di accertamento emesso dall’Ufficio (ex art. 41 bis D.P.R. 600/1973) che ricostruisce il reddito e determina le imposte dovute. Viene notificato di norma entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (o raddoppiato in caso di reato).
  • Avviso di liquidazione per il recupero delle imposte indirette (registro, successioni).
  • Avviso bonario derivante dal controllo automatizzato o formale, che in genere anticipa l’iscrizione a ruolo.

Ricevuto l’avviso, il contribuente ha 60 giorni per presentare istanza di accertamento con adesione o per ricorrere. Se l’atto è notificato a mezzo PEC, il termine decorre dalla data di consegna.

4. Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento

Trascorsi sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (salvo sospensioni), l’Ufficio iscrive a ruolo l’imposta, le sanzioni e gli interessi e trasmette il carico all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. L’agente notifica la cartella di pagamento, che contiene l’indicazione dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli oneri di riscossione. La cartella deve essere notificata entro termini precisi (tre anni per le somme da controllo automatico, quattro anni per il controllo formale e due anni per gli atti di accertamento definitivi) . L’omissione di tale termine comporta la nullità della cartella.

Il contribuente dispone di 60 giorni dalla notifica della cartella per pagarla, chiedere la rateizzazione o proporre ricorso alla Corte di Giustizia tributaria. Nel frattempo, l’Agente della riscossione non può intraprendere azioni cautelari. Trascorso il termine, l’agente può iscrivere ipoteca e avviare il pignoramento dei beni; tuttavia non può pignorare la prima casa non di lusso se il debito è inferiore a 120 000 euro e può iscrivere ipoteca solo per debiti superiori a 20 000 euro .

5. Azioni cautelari e procedure esecutive

Se il debito non viene pagato né rateizzato, l’agente può procedere al fermo amministrativo di veicoli, al pignoramento dello stipendio, alla pignorabilità del conto corrente e all’iscrizione ipotecaria su beni immobili. Il pignoramento può essere effettuato su stipendi o pensioni nei limiti di un quinto, mentre per i conti correnti l’agenzia può pignorare l’intero saldo al momento della notifica dell’atto. In caso di debitori sovraindebitati, l’avvio di un piano del consumatore o di un accordo di ristrutturazione sospende le azioni esecutive .

Difese e strategie legali

Per difendersi efficacemente dall’accertamento per omessa dichiarazione, è fondamentale adottare strategie mirate sia sul piano amministrativo sia sul piano penale, nonché conoscere le opportunità offerte dalle sanatorie e dalle procedure di sovraindebitamento.

1. Presentazione della dichiarazione tardiva e ravvedimento

Se ci si accorge di aver omesso la dichiarazione prima che arrivi un avviso, conviene presentare immediatamente la dichiarazione tardiva e procedere al ravvedimento operoso entro 90 giorni. La presentazione tardiva permette di ridurre la sanzione a 25 euro e di evitare la contestazione penale (art. 5 del D.Lgs. 74/2000) in quanto il reato si configura solo oltre il novantesimo giorno . È opportuno allegare una relazione in cui si spiegano le ragioni dell’omissione (errori, problemi informatici, forza maggiore) e conservare prova della trasmissione telematica.

Nel caso in cui la presentazione sia oltre i 90 giorni, la dichiarazione sarà considerata omessa, ma è comunque utile trasmetterla, perché costituirà titolo per la riscossione basata sugli imponibili dichiarati e potrà ridurre il contenuto dell’accertamento.

2. Accertamento con adesione e definizione agevolata dell’avviso

Ricevuto l’avviso di accertamento, il contribuente può proporre accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Entro 60 giorni dalla notifica si deposita un’istanza e si apre un contraddittorio con l’Ufficio. L’adesione consente di ridurre le sanzioni a un terzo del minimo e di pagare le somme ratealmente (fino a 8 rate trimestrali). In presenza di illeciti penali, la definizione dell’accertamento con adesione può evitare la segnalazione alla Procura, purché l’imposta evasa resti sotto la soglia penale di 50 000 euro.

3. Impugnazione dell’avviso e della cartella davanti alla Corte di giustizia tributaria

Se l’accertamento o la cartella sono viziati, è possibile proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica. I vizi possono riguardare la carenza di motivazione, l’illegittimità del metodo di determinazione del reddito, la decadenza dei termini, l’indebita applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione (ad esempio, quando la dichiarazione con frontespizio è stata regolarmente accettata ). Le sentenze recenti confermano che la difesa può contestare l’estensione dei termini di accertamento e la qualificazione della dichiarazione come omessa, soprattutto quando l’Amministrazione non dimostra la presenza del dolo specifico.

Nei ricorsi è fondamentale allegare la documentazione contabile, le ricevute di trasmissione telematica, eventuali comunicazioni dell’Agenzia e, se del caso, le prove che la mancata presentazione dipende da errori non imputabili al contribuente (es. malfunzionamenti del sistema). La difesa può invocare l’assenza di dolo specifico, come hanno riconosciuto le sentenze n. 665/2025 e n. 4333/2026, e la buona fede del contribuente.

4. Strategia difensiva in sede penale

Quando l’imposta evasa supera 50 000 euro per anno d’imposta e la dichiarazione è omessa oltre 90 giorni, il pubblico ministero può contestare il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000). In tale caso, è fondamentale farsi assistere da un avvocato penalista che conosca la materia tributaria. I punti principali della difesa sono:

  • Assenza di dolo specifico: come ricordato dalla giurisprudenza, la sola omissione non basta; occorre la prova dell’intento di evadere. Se il contribuente ha avuto difficoltà economiche, problemi di salute o gravi impedimenti, tali elementi possono escludere il dolo. Le sentenze 665/2025 e 4333/2026 hanno riconosciuto che il dolo deve essere provato e non può essere desunto automaticamente .
  • Ravvedimento intervenuto: la presentazione della dichiarazione entro 90 giorni esclude il reato . Anche la regolarizzazione successiva, seppur oltre il termine, può essere valutata ai fini attenuanti.
  • Contesto aziendale e deleghe: quando l’amministratore di fatto o il responsabile contabile impedisce la presentazione della dichiarazione, il rappresentante legale può provare di non aver avuto il controllo effettivo. Nel caso del prestanome, la Cassazione ha affermato che è necessario dimostrare la coscienza e volontà di contribuire alla frode .

Il procedimento penale si può concludere con archiviazione o assoluzione se manca il dolo; in alternativa, si può procedere con un patteggiamento. Il pagamento dell’imposta e delle sanzioni può influire positivamente sulla pena.

5. Definizioni agevolate e rateizzazioni: sfruttare gli strumenti di legge

Le definizioni agevolate (rottamazione‑quater e quinquies) sono strumenti potentissimi per ridurre il peso dei carichi iscritti a ruolo, compresi quelli derivanti da omesse dichiarazioni. Per aderire occorre presentare domanda entro le scadenze previste dalle norme (es. 30 aprile 2023 per la rottamazione‑quater e 31 luglio 2026 per la quinquies) tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Il contribuente può scegliere il numero di rate; al momento dell’adesione non si pagano somme, ma si attende la comunicazione delle rate. È possibile perdere i benefici se non si pagano le prime due rate della quater o la prima rata della quinquies; in tal caso le somme versate sono considerate a titolo di acconto .

La rateizzazione delle cartelle (art. 19 D.P.R. 602/1973) è utile quando il debito residuo non rientra nelle sanatorie o quando non si riesce a pagare l’importo in un’unica soluzione. Presentando istanza all’Agenzia della riscossione, si possono ottenere piani fino a 72 rate mensili o 120 in casi straordinari . È importante rispettare tutte le rate per evitare la revoca.

6. Procedure di sovraindebitamento: piani del consumatore e concordati

Se il debito complessivo (non solo fiscale) è tale da non poter essere onorato, conviene valutare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento. Queste procedure consentono di proporre un pagamento parziale e dilazionato ai creditori, compreso l’erario. In particolare:

  • Piano del consumatore: rivolto alle persone fisiche non imprenditori. Il consumatore, con l’assistenza di un OCC, presenta un piano che prevede il pagamento, anche parziale, dei debiti con risorse presenti o future. Il piano deve rispettare i requisiti di meritevolezza e garantire il pagamento dei crediti impignorabili . Una volta omologato, blocca le azioni esecutive .
  • Accordo di ristrutturazione (art. 67 CCII): rivolto a debitori non consumatori (professionisti, microimprese). Prevede un accordo con la maggioranza dei creditori che può ridurre e dilazionare i debiti; può includere moratoria di due anni per i privilegiati .
  • Concordato minore (art. 74 CCII): permette ai piccoli imprenditori di continuare l’attività o di liquidare il patrimonio con l’ausilio di risorse esterne. La proposta può prevedere classi di creditori e non è soggetta a rigide regole, purché aumenti la soddisfazione dei creditori .

Per accedere a queste procedure è fondamentale essere assistiti da professionisti iscritti agli elenchi del Ministero (come l’Avv. Monardo). L’OCC provvede alla certificazione del piano e alla sua presentazione al tribunale competente.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che aggravano la loro posizione. Ecco quelli più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare la scadenza e confidare nel 90° giorno: alcuni credono di poter sempre ravvedersi oltre i 90 giorni. In realtà, dopo il novantesimo giorno la dichiarazione è considerata omessa e non regolarizzabile . Presentare la dichiarazione tardiva quanto prima è essenziale.
  2. Trascurare la ricevuta telematica: la mancata conservazione della ricevuta di invio può far considerare la dichiarazione omessa. In caso di trasmissione telematica, è fondamentale stampare e conservare la ricevuta. La Cassazione ha riconosciuto la validità della dichiarazione con frontespizio solo se accettata dal sistema .
  3. Non controllare le comunicazioni dell’Agenzia: spesso i contribuenti non aprono le PEC o non ritirano le raccomandate; ciò comporta la decadenza dei termini per impugnare. Occorre controllare la PEC e l’indirizzo comunicato al domicilio digitale.
  4. Usare la dichiarazione integrativa fuori tempo: l’ordinanza 18715/2025 ha chiarito che la dichiarazione integrativa è valida solo fino al termine per la dichiarazione dell’anno successivo . Dopo, l’unica strada è la richiesta di rimborso.
  5. Confondere definizione agevolata e rateizzazione: la definizione agevolata riguarda solo i carichi affidati all’agente della riscossione; i tributi non ancora a ruolo non vi rientrano. Inoltre, se si perdono i benefici della definizione, le somme versate non si recuperano .
  6. Omesso pagamento delle rate: sia nelle rateizzazioni che nelle rottamazioni, la perdita di rate comporta la decadenza. Per la rateizzazione ordinaria, cinque rate non pagate determinano la revoca ; per la rottamazione quinquies, due rate non consecutive determinano la perdita del beneficio .
  7. Non considerare le procedure di sovraindebitamento: molti si concentrano sulle sanatorie fiscali trascurando la possibilità di un piano del consumatore o un concordato minore che consenta di ridurre globalmente i debiti e di proteggere i beni da pignoramenti.

Consigli pratici

  • Organizzare la documentazione: conservare dichiarazioni, ricevute di invio, versamenti e corrispondenza con l’Agenzia delle Entrate. Questa documentazione è indispensabile per dimostrare l’eventuale errore imputabile al sistema o la buona fede.
  • Monitorare le scadenze: usare un calendario fiscale, ricordando che la dichiarazione dei redditi va presentata di norma entro il 30 novembre (IRES) o 31 ottobre (persone fisiche). Pianificare con anticipo l’eventuale presentazione tardiva.
  • Consultare un professionista: rivolgersi a un avvocato o commercialista esperto in materia tributaria consente di valutare la migliore strategia (ravvedimento, adesione, ricorso). Lo studio Monardo offre analisi degli atti e propone difese personalizzate .
  • Valutare la definizione agevolata: verificare se i carichi iscritti a ruolo rientrano nella rottamazione. In caso affermativo, presentare domanda entro i termini e assicurarsi di poter pagare le rate.
  • Esaminare la possibilità di sovraindebitamento: per chi ha debiti ingenti, i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione permettono di ridurre il debito globale e di ottenere la liberazione residua (esdebitazione) a determinate condizioni.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa succede se non presento la dichiarazione dei redditi per più anni?

Omettere la dichiarazione per più anni comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative per ciascun periodo (120–240 % dell’imposta per ogni anno ), la perdita del diritto a ravvedersi oltre 90 giorni e, se l’imposta evasa supera 50 000 euro per anno, la contestazione del reato di omessa dichiarazione con pena detentiva . Inoltre, i termini di accertamento si estendono a cinque anni .

2. Posso presentare una dichiarazione tardiva dopo 90 giorni?

Sì, ma la dichiarazione è considerata omessa. Essa serve solo come base per il calcolo delle imposte. Non evita le sanzioni e non consente il ravvedimento. Va comunque inviata per evitare accertamenti basati su presunzioni peggiorative e per ridurre l’imposta dovuta.

3. Qual è la sanzione per chi presenta la dichiarazione oltre 90 giorni?

La sanzione è pari al 120–240 % dell’imposta dovuta, con minimo 250 euro . Non può essere ridotta tramite ravvedimento. Se l’imposta è a zero, la sanzione va da 250 a 1 000 euro.

4. Come si calcola la sanzione con il ravvedimento?

Se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni, si applica il ravvedimento operoso. Occorre versare l’imposta dovuta, gli interessi al tasso legale e la sanzione ridotta a 1/10 del minimo (25 euro). Se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione minima si riduce ulteriormente (3 % del tributo o 25 euro per la dichiarazione omessa).

5. Il reato di omessa dichiarazione si applica anche a chi non deve pagare imposte?

No. Il reato di omessa dichiarazione si configura solo se l’imposta evasa è superiore a 50 000 euro per periodo d’imposta . Se non c’è imposta dovuta, si applicano solo le sanzioni amministrative.

6. Sono amministratore di una società ma non ho i documenti contabili. Rischio il reato?

Dipende. L’amministratore legale è responsabile dell’invio della dichiarazione. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che, per il reato, occorre la prova del dolo specifico. Se l’amministratore è un prestanome e non ha il controllo della contabilità, può essere assolto in assenza della prova dell’intento di evadere . È importante documentare l’assenza di accesso ai dati e l’affidamento a terzi.

7. Cosa fare se ricevo un avviso di accertamento per omessa dichiarazione?

È consigliabile rivolgersi immediatamente a un professionista per valutare la legittimità dell’avviso. È possibile presentare istanza di accertamento con adesione, che sospende i termini per il ricorso e consente di definire la lite con sanzioni ridotte. In alternativa, si può impugnare l’avviso entro 60 giorni.

8. I termini per l’accertamento possono essere contestati?

Sì. Occorre verificare se l’avviso è stato notificato oltre il termine quinquennale o se il raddoppio non è giustificato (ad esempio perché non vi è stato un effettivo obbligo di denuncia penale). La giurisprudenza richiede l’esistenza effettiva di un’indagine penale per il raddoppio .

9. Quando conviene aderire alla rottamazione?

La rottamazione conviene se nel carico sono comprese sanzioni e interessi elevati. Pagando solo capitale e spese si ottiene un risparmio significativo. Tuttavia occorre valutare la capacità di pagare le rate e verificare che i carichi siano definibili (esclusi recupero aiuti di Stato, risorse UE, ecc.) .

10. È possibile combinare rottamazione e rateizzazione?

Sì. Si può aderire alla rottamazione per i carichi definibili e chiedere la rateizzazione per quelli esclusi. Dopo l’adesione, se si decadono dalla rottamazione, si può ancora rateizzare i carichi residui, ma senza benefici su sanzioni e interessi.

11. Che differenza c’è tra rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies?

La quater riguarda i carichi affidati fino al 30 giugno 2022 e prevede massimo 18 rate in 5 anni con interessi al 2 % . La quinquies include i carichi fino al 31 dicembre 2023 e prevede 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3 % . La quinquies esclude i carichi già definiti dalla quater se le rate sono state pagate.

12. Posso chiedere il rimborso di un credito se presento la dichiarazione oltre il termine?

La dichiarazione integrativa con richiesta di rimborso può essere presentata fino al termine per la dichiarazione dell’anno successivo . Oltre tale termine occorre presentare un’istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. 602/1973 entro 48 mesi dal pagamento. Le due modalità sono alternative .

13. Le procedure di sovraindebitamento fermano i pignoramenti?

Sì. Una volta presentata la domanda e dichiarata l’apertura della procedura, il giudice può sospendere le azioni esecutive. Dopo l’omologazione del piano del consumatore o dell’accordo di ristrutturazione, i creditori non possono avviare o proseguire pignoramenti . Tuttavia, i co‑obbligati e i fideiussori restano responsabili.

14. Come funziona l’esdebitazione?

L’esdebitazione è la liberazione dai debiti residui al termine della procedura di sovraindebitamento. Il debitore persona fisica meritevole può ottenere la cancellazione delle residue obbligazioni non soddisfatte. La legge prevede che si possa accedere all’esdebitazione solo una volta ogni cinque anni e solo se non si è causata la situazione per dolo o colpa grave .

15. Cosa succede se non pago le rate della rateizzazione o della rottamazione?

Per la rateizzazione ordinaria, la decadenza si verifica dopo cinque rate non pagate (anche non consecutive) . Per la rottamazione‑quater la decadenza avviene se non si pagano le prime due rate; per la rottamazione‑quinquies basta saltare la prima rata o due rate non consecutive per perdere il beneficio . In tal caso, le somme versate restano acconto e l’agente può riprendere l’attività di riscossione.

16. Posso accedere alla rottamazione se ho già un piano di rientro con la procedura di sovraindebitamento?

Sì, i due strumenti non si escludono. I debiti ricompresi nel piano del consumatore o nell’accordo di ristrutturazione possono essere inseriti nella definizione agevolata se sono a ruolo e rientrano nei carichi definibili. La compatibilità va valutata con l’OCC e con il giudice.

17. È possibile proporre un concordato preventivo con l’Agenzia delle Entrate?

Oltre alla rottamazione, esistono strumenti come la concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni (art. 30 D.Lgs. 13/2024), che consente di concordare in anticipo il reddito imponibile e di ottenere certezza fiscale per due anni. Questo istituto però riguarda l’accertamento futuro e non sanatoria di omesse dichiarazioni. Per i debiti passati restano valide rottamazioni, rateizzazioni e procedure di sovraindebitamento.

18. L’agenzia può iscrivere ipoteca o pignorare la prima casa?

L’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili solo per debiti superiori a 20 000 euro e non può pignorare la prima casa non di lusso se il debito è inferiore a 120 000 euro . Tuttavia può effettuare fermo auto e pignoramenti su conti correnti.

19. Cosa prevede il nuovo Codice della crisi d’impresa in tema di omessa dichiarazione?

Il Codice della crisi non introduce regole specifiche per l’omessa dichiarazione, ma rende più accessibili le procedure di composizione della crisi che consentono di includere anche i debiti fiscali. Il concordato minore e l’accordo di ristrutturazione prevedono la possibilità di falcidiare i debiti tributari con il consenso dell’Agenzia e con l’omologazione del giudice .

20. Posso evitare il reato pagando la somma prima della sentenza?

Il pagamento integrale delle imposte evase prima dell’apertura del dibattimento può essere considerato circostanza attenuante, ma non elimina il reato se la presentazione è avvenuta oltre 90 giorni. Per evitare il reato, è necessario presentare la dichiarazione entro il novantesimo giorno e versare le imposte .

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto delle sanzioni e delle definizioni agevolate, si propongono alcune simulazioni basate su casi ipotetici.

Simulazione 1 – Ravvedimento operoso entro 90 giorni

Supponiamo che un professionista abbia dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi 2025 (modello Redditi 2026) entro il 31 ottobre 2026. Si accorge dell’errore il 20 novembre 2026 e decide di ravvedersi. L’imposta dovuta è 8 000 euro.

  1. Imposta: 8 000 €.
  2. Interessi legali: 8 000 × 2,5 % (tasso legale ipotizzato) × 20/365 = circa 11 €.
  3. Sanzione base: 120 % dell’imposta = 9 600 €.
  4. Sanzione ridotta: 1/10 del minimo (25 €) perché la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni .

Totale da versare = 8 000 + 11 + 25 = 8 036 € circa. La sanzione è irrisoria rispetto alla sanzione piena e il ravvedimento consente di evitare qualsiasi contestazione penale.

Simulazione 2 – Dichiarazione omessa oltre 90 giorni

Poniamo che un artigiano non presenti la dichiarazione per l’anno 2024 e non vi provveda nemmeno entro il novantesimo giorno. L’imposta dovuta (determinata dall’accertamento) è 12 000 €. L’Amministrazione notifica un avviso di accertamento nel 2028. La sanzione è calcolata come segue:

  1. Imposta: 12 000 €.
  2. Sanzione: 120 % dell’imposta = 14 400 € (può arrivare al 240 %).
  3. Interessi: ipotizziamo 3 % all’anno per quattro anni: 12 000 × 3 % × 4 = 1 440 €.
  4. Totale: circa 27 840 €.

Il contribuente può rateizzare l’importo in 72 rate, oppure aderire alla rottamazione se il carico viene affidato entro il 2023/2024. In caso di rottamazione‑quinquies, pagherebbe solo i 12 000 € di capitale più spese; sanzioni e interessi sarebbero abbuonati .

Simulazione 3 – Rottamazione‑quater con debito da omessa dichiarazione

Un contribuente ha diversi debiti a ruolo relativi alle imposte IRPEF 2018–2021 per un totale di 30 000 € di capitale, 12 000 € di interessi e 18 000 € di sanzioni. Presenta domanda di rottamazione‑quater nel 2023. L’agente della riscossione comunica l’ammontare dovuto:

  • Capitale: 30 000 €.
  • Spese di notifica e procedura: 1 000 €.
  • Non dovuti: interessi (12 000 €) e sanzioni (18 000 €) .

Il contribuente può scegliere il piano in 18 rate. Le prime due rate, pari al 10 % ciascuna, sono dovute entro 15 marzo e 15 giugno 2024 (proroga legge 18/2024). Ogni rata sarà di circa 1 722 € (31 000 ÷ 18). Il risparmio rispetto al debito originario (60 000 €) è di 29 000 €.

Simulazione 4 – Rottamazione‑quinquies con 54 rate

Una società ha debiti per IVA 2023 (controllo automatizzato) pari a 50 000 € (capitale 30 000 €, sanzioni 20 000 €). Il carico viene affidato nel 2025. Con la rottamazione‑quinquies, la società dovrà pagare solo i 30 000 € più spese (si suppongano 1 500 €). Può pagare in 54 rate bimestrali. Ogni rata sarà: (31 500 ÷ 54) ≈ 583 €. Dal 1º agosto 2026 maturano interessi del 3 %, ma l’importo è comunque vantaggioso. Se salta due rate non consecutive, perde i benefici .

Simulazione 5 – Piano del consumatore con debito tributario

Un dipendente con reddito annuo di 25 000 € ha accumulato debiti (mutuo, prestiti e cartelle per omesse dichiarazioni) per 70 000 €. Non può pagare per intero e presenta un piano del consumatore. Propone di versare 10 000 € (somma messa a disposizione dai genitori) e di pagare 300 € al mese per 5 anni, per un totale di 28 000 €. Grazie al piano, il totale rimborsato ai creditori sarà 38 000 €, mentre 32 000 € saranno falcidiati. L’Agenzia delle Entrate potrà incassare una parte proporzionale del suo credito, ma non potrà avviare o proseguire pignoramenti . Al termine, il debitore potrà ottenere l’esdebitazione.

Conclusione

L’omessa dichiarazione dei redditi per più anni è una violazione grave che espone il contribuente a sanzioni amministrative elevate, a termini di accertamento prolungati e, se l’imposta evasa supera i 50 000 euro, al rischio di un procedimento penale. Le norme vigenti, tuttavia, offrono diverse strategie difensive: presentare la dichiarazione entro 90 giorni e ravvedersi consente di ridurre drasticamente le sanzioni ; impugnare gli avvisi e le cartelle permette di contestare la qualificazione di omessa dichiarazione e di far valere l’assenza di dolo, come riconosciuto dalla giurisprudenza ; le definizioni agevolate quater e quinquies consentono di estinguere i debiti pagando solo il capitale e risparmiando interessi e sanzioni ; le procedure di sovraindebitamento offrono una via d’uscita complessiva per chi è economicamente in difficoltà .

In ogni caso, è fondamentale agire tempestivamente e con l’assistenza di professionisti esperti.

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