Pignoramento Agenzia delle Entrate 2026: limiti e difesa del debitore

Introduzione

Il pignoramento “del Fisco” non è (solo) un problema economico: è un problema di tempi, di regole procedurali e di scelte difensive. Se si sbaglia la prima mossa—anche solo attendendo “che arrivi qualcosa” o pagando a caso—si rischia di trasformare un debito gestibile in un blocco del conto, un prelievo su stipendio, una trattenuta su crediti verso clienti/PA o, nei casi più gravi, in un’esecuzione immobiliare. Nel 2026, inoltre, il quadro normativo è stato riordinato e riscritto in un Testo Unico: una novità che conta perché cambia i riferimenti (numeri di articoli), coordina le norme e, soprattutto, definisce cosa è ancora in vigore e cosa è stato abrogato.

In questo articolo – aggiornato al 21 marzo 2026 – troverai un’analisi completa e operativa, dal punto di vista del debitore/contribuente, su:

  • quali sono oggi i limiti di pignorabilità su stipendi, conti correnti e pensioni;
  • come funziona il pignoramento dei crediti verso terzi nella riscossione pubblica;
  • quali sono le strategie difensive (giudiziali e stragiudiziali) per bloccare, ridurre, sospendere o “governare” l’azione esecutiva;
  • quali alternative esistono nel 2026, incluse rateizzazioni e definizioni agevolate (tra cui la Rottamazione-quinquies, se applicabile).

Dal punto di vista professionale, l’assistenza può fare la differenza tra “subire” e “pilotare” la crisi.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In concreto, l’approccio difensivo “da debitore” non è fatto di formule astratte, ma di azioni pratiche: analisi dell’atto, controllo di notifiche e presupposti, scelta della giurisdizione corretta, richiesta di sospensiva, apertura di rateazioni o definizioni, gestione di trattative, fino alle soluzioni giudiziali e stragiudiziali di regolazione della crisi (anche per arrivare, quando possibile, a un “nuovo inizio”).

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Quadro normativo aggiornato al 21 marzo 2026

Il Testo Unico 2026 e la mappa delle norme “nuove”

Il punto di partenza, oggi, è il Decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (“Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”), che si applica dal 1° gennaio 2026.

La conseguenza pratica è decisiva: dal 1° gennaio 2026, sono abrogati molti testi storici della riscossione (tra cui il vecchio D.P.R. 602/1973), con la logica che, quando una norma richiama disposizioni abrogate, il rinvio si intende alle corrispondenti disposizioni del Testo Unico.

In particolare, il Testo Unico abroga espressamente, dalla data di decorrenza, anche il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (testo “classico” dell’esecuzione esattoriale) e vari decreti legislativi collegati alla riscossione.

Le norme-chiave sul pignoramento nel 2026

Per il tema “pignoramento Agenzia delle Entrate 2026” (in pratica: riscossione tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione), i riferimenti operativi essenziali nel Testo Unico sono:

  • Art. 170: disciplina il pignoramento dei crediti verso terzi con ordine al terzo di pagare (procedura “speciale” che sostituisce alcune parti della citazione tipica del pignoramento presso terzi).
  • Art. 171: disciplina i limiti di pignorabilità su stipendi/salari e introduce regole specifiche quando tali somme sono accreditate su conto corrente.
  • Art. 243: fissa la decorrenza applicativa dal 1° gennaio 2026.
  • Art. 241: elenca abrogazioni, inclusa l’abrogazione del D.P.R. 602/1973 a decorrere dalla decorrenza del Testo Unico.

Accanto a queste norme “tributarie/riscossione”, resta centrale il Codice di procedura civile, soprattutto l’art. 545 sui limiti di pignorabilità (stipendi, pensioni e accrediti su conto), perché lo stesso Testo Unico vi rinvia espressamente.

Il contenzioso e le tutele in sede tributaria nel 2026

Sul fronte dei rimedi e del contenzioso, nel 2026 è utile ricordare che la giustizia tributaria è stata anch’essa riordinata con il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175), in vigore dal 2024 e poi aggiornato (con aggiornamenti indicati fino al 2026).

Inoltre, la disciplina del contenzioso tributario ha ricevuto interventi con il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (riforma e aggiornamenti processuali, anche cautelari).

Questo conta perché, quando si impugna un atto presupposto (cartella, intimazione, accertamento esecutivo, ecc.), la differenza tra ottenere una sospensione e non ottenerla può determinare se il pignoramento prosegue o si blocca.

Procedura passo-passo del pignoramento dei crediti verso terzi nel 2026

Che cos’è, in concreto, il “pignoramento esattoriale” presso terzi

Quando si parla di pignoramento nella riscossione pubblica, una delle forme più frequenti è quella dei crediti verso terzi: banca (conto corrente), datore di lavoro (stipendio), committente, cliente, pubblica amministrazione che deve pagarti una fattura, società che ti deve un compenso, ecc.

L’art. 170 del Testo Unico spiega la struttura: l’atto di pignoramento può contenere, al posto di alcune parti della procedura ordinaria, l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente della riscossione (fino a concorrenza del credito per cui si procede).

La regola temporale indicata dall’art. 170 è fondamentale: l’ordine al terzo riguarda (a) somme con diritto alla percezione già maturato prima della notifica, da pagare entro un termine (nel 2026: 60 giorni), e (b) somme che maturano successivamente, da pagare alle rispettive scadenze.

Se il terzo non ottempera all’ordine, “si applicano” le regole richiamate (procedura che può spostarsi verso canali più “ordinari” di espropriazione presso terzi).

Chi viene colpito e cosa succede “operativamente”

Dal punto di vista pratico del debitore, l’effetto immediato dipende dal tipo di terzo:

  • Banca/posta: può verificarsi un blocco di disponibilità sul conto (con le distinzioni cruciali sui limiti per somme da stipendio/pensione e sul “momento dell’accredito”).
  • Datore di lavoro/ente pensionistico: può iniziare una trattenuta mensile nei limiti di legge.
  • Cliente/committente/PA: può essere “dirottato” il pagamento che il terzo dovrebbe fare a te, fino a concorrenza del credito erariale.

Questa è la ragione per cui la difesa deve partire da una domanda semplice ma decisiva: “Qual è il terzo?” Perché cambia tutto: limiti, velocità, impatto su liquidità e operatività.

Gli snodi temporali che il debitore non deve perdere

Nella prassi difensiva, i momenti critici sono:

  • la data di notifica e la prova della notifica (perché molte tutele, compresi i rimedi cautelari, dipendono dalla piena conoscenza dell’atto e dai tempi);
  • la ricostruzione della “catena” degli atti presupposti (debito iscritto, eventuali intimazioni, ecc.), quando la difesa non è solo “sul pignoramento”, ma sul diritto stesso di procedere;
  • la scelta tra rimedi amministrativi (rateazione, definizioni, sospensioni in via amministrativa) e rimedi giurisdizionali (ricorso/impugnazione e cautelare).

Il quadro normativo del 2026 richiama esplicitamente i limiti del codice di rito e i limiti speciali, quindi l’analisi dell’atto deve sempre fare dialogare Testo Unico e art. 545 c.p.c.

Limiti di pignorabilità nel 2026

Pignoramento stipendio e compensi da lavoro: le aliquote “a scaglioni”

Il Testo Unico, all’art. 171, definisce in modo chiaro i limiti sullo stipendio/salario (e indennità collegate al rapporto di lavoro, incluse quelle da licenziamento):

  • 1/10 per importi fino a 2.500 euro;
  • 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro;
  • sopra i 5.000 euro, resta ferma la misura del codice di procedura civile (per la parte “oltre scaglione”, in pratica si applica il criterio ordinario del quinto).

Queste soglie, nel 2026, sono il primo “muro di contenimento” a tutela del debitore e vanno sempre controllate, soprattutto quando la trattenuta appare sproporzionata rispetto al netto mensile effettivo.

Pignoramento su conto corrente: la regola “prima/dopo” e la soglia del triplo assegno sociale

Il pignoramento del conto corrente è spesso il più traumatico perché si traduce in blocco operativo immediato. Qui il Codice di procedura civile è cruciale: l’art. 545 distingue tra somme accreditate prima della notifica del pignoramento e somme accreditate alla data o dopo.

Per stipendi/pensioni accreditati sul conto:

  • se l’accredito è anteriore al pignoramento, sono pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale;
  • se l’accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente, si applicano i limiti “ordinari” (terzo/quarto/quinto comma, e regole speciali).

Questa regola serve a impedire un effetto elusivo: non si deve poter “aggirare” la tutela su stipendio/pensione pignorando direttamente il conto.

Una tutela specifica in riscossione: l’ultimo emolumento sul conto

Il Testo Unico introduce anche una previsione specifica per la riscossione: quando le somme da stipendio (nei limiti dell’art. 171) sono accreditate su conto, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

È una regola che, in chiave difensiva, va “fatta valere” subito (spesso già con PEC/istanza alla banca e/o con intervento legale), perché nella prassi può accadere che gli intermediari blocchino più del dovuto per eccesso di prudenza.

Pensioni: minimum protetto e quota pignorabile

Nel 2026, l’art. 545 c.p.c. disciplina una protezione specifica per le pensioni:

  • le somme dovute a titolo di pensione (e assimilate) non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro;
  • la parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti dai commi richiamati.

Questo dato è determinante: spesso il debitore vede arrivare una trattenuta e pensa sia “inesorabile”, mentre in realtà la legge protegge una fascia minima (che non dovrebbe essere toccata).

Tabella riepilogativa essenziale dei limiti

VoceRegola 2026Fonte primaria
Crediti verso terzi (ordine al terzo)ordine di pagamento al terzo; termine di 60 giorni per i crediti maturati prima; scadenze per le somme successiveTesto Unico versamenti e riscossione, art. 170
Stipendio/salario/indennità lavoro1/10 fino a 2.500; 1/7 tra 2.500 e 5.000; oltre 5.000 regola del c.p.c.Testo Unico versamenti e riscossione, art. 171
Conto con accrediti stipendio/pensioneprima del pignoramento: pignorabile solo oltre triplo assegno sociale; dopo: limiti ordinaric.p.c., art. 545
Pensione (soglia “minima”)impignorabile fino a doppio assegno sociale, minimo 1.000 euroc.p.c., art. 545
Tutto il sistema 2026applicazione dal 1° gennaio 2026; abrogazioni (incluso D.P.R. 602/1973)Testo Unico, artt. 243 e 241

Difese e strategie legali dal punto di vista del debitore

Il metodo difensivo: non “subire”, ma scegliere la leva giusta

Nella pratica, la difesa efficace nasce da una diagnosi rapida su tre linee:

1) Difesa sul credito: il debito esiste? è corretto? è prescritto/decaduto? è già pagato/compensato?
2) Difesa sulla procedura: l’atto è stato notificato correttamente? rispetta i limiti di pignorabilità? colpisce somme protette (pensione/minimi vitali)?
3) Difesa negoziale/gestionale: si può bloccare o congelare l’esecuzione con una rateizzazione o una definizione? si può prevenire il pignoramento con una soluzione sostenibile?

Le leve “immediate” nel 2026: rateizzazione e sostenibilità

La riforma e il riordino della riscossione hanno dato rilevanza a piani di rateazione più lunghi, con criteri legati alla posizione del debitore (indicatori economici differenti per persone fisiche e imprese) e finestre temporali in cui il numero massimo di rate cresce. In particolare, il quadro del 2025–2026 evidenzia la possibilità di arrivare a 84 rate mensili per richieste presentate negli anni 2025 e 2026, con ulteriore crescita negli anni successivi, e fino a 120 in casi specifici (ad esempio sopra determinate soglie).

Per il debitore questo significa una cosa concreta: se l’obiettivo è evitare il pignoramento (o ridurne l’impatto), spesso la via più rapida non è “fare guerra su tutto”, ma mettere in sicurezza la posizione con un piano sostenibile e, se necessario, parallelamente contestare ciò che è contestabile (sanzioni, interessi, vizi, ecc.).

La grande novità pratica del 2026: Rottamazione-quinquies

Nel 2026 risulta attiva una definizione agevolata indicata come Rottamazione-quinquies, con domanda telematica entro 30 aprile 2026, secondo le informazioni riportate nei canali istituzionali dell’amministrazione finanziaria.

Per il debitore, il valore “difensivo” di una definizione agevolata è semplice: può trasformare un debito “in esecuzione” in un debito governabile con pagamenti programmati, spesso con abbattimento di componenti accessorie (sanzioni/interessi secondo disciplina agevolativa applicabile). La verifica, però, va fatta caso per caso: non tutti i carichi rientrano e le cause di esclusione/decadenza sono decisive.

Errori comuni che fanno perdere la difesa

Gli errori più frequenti (e costosi) sono:

  • confondere il “pignoramento” con la “cartella”: il pignoramento è già fase esecutiva, quindi i tempi sono più stretti;
  • pagare parzialmente senza strategia (rischio: non bloccare la procedura e perdere liquidità utile);
  • non distinguere tra somme pignorabili e somme protette su conto (triplo assegno sociale; ultimo emolumento; soglia pensione).
  • ignorare i profili di definizione o rateazione entro finestre utili;
  • non chiedere subito una sospensione/limitazione quando il pignoramento colpisce somme protette.

Simulazioni pratiche e numeriche

Le simulazioni sotto servono al debitore per controllare “a colpo d’occhio” se la trattenuta è coerente con i limiti.

Simulazione A: stipendio netto 1.800 euro (mensile)
Se si applica la fascia fino a 2.500 euro, la misura massima è 1/10 → trattenuta teorica: 180 euro/mese.

Simulazione B: stipendio netto 2.600 euro (mensile)
Fascia 2.500–5.000 → 1/7 → trattenuta teorica: circa 371,43 euro/mese.

Simulazione C: stipendio netto 5.500 euro (mensile)
Oltre 5.000 → si applica la regola del c.p.c. (tipicamente il quinto) → trattenuta teorica: 1.100 euro/mese (salvo concorsi/particolarità).

Simulazione D: pensione 1.200 euro (mensile)
Prima si calcola la fascia impignorabile: fino al doppio assegno sociale, con minimo 1.000 euro. Se la soglia protetta (per ipotesi) è ≥ 1.000, la parte eccedente è pignorabile secondo i limiti del c.p.c.
Qui, il controllo pratico è: se ti stanno pignorando anche la parte protetta, c’è un’anomalia da contestare immediatamente.

Simulazione E: pignoramento conto con stipendio accreditato prima dell’atto
Se sul conto sono presenti somme da stipendio/pensione accreditate prima del pignoramento, è pignorabile solo ciò che supera 3× assegno sociale: se la banca blocca “tutto”, spesso blocca troppo e va richiesto lo sblocco della quota protetta.

FAQ pratiche per il debitore

Di seguito una serie di domande “da sportello”, con risposte operative.

Possono pignorarmi lo stipendio anche se ho già una cessione del quinto?
In linea generale, i limiti di pignorabilità restano quelli di legge; nei cumuli servono verifiche puntuali perché entrano in gioco concorsi e limiti complessivi. Il primo controllo, però, è sempre sulle percentuali ex art. 171 (per riscossione) e art. 545 c.p.c.

Se il mio stipendio varia ogni mese, come si calcola la trattenuta?
Si ragiona sul netto dovuto nel periodo e sulle fasce previste (entro 2.500, 2.500–5.000, oltre 5.000), quindi è essenziale confrontare la trattenuta con la fascia corretta.

Mi hanno bloccato il conto: la banca può bloccare anche lo stipendio appena accreditato?
Dipende dal momento dell’accredito: prima dell’atto vale la soglia del triplo assegno sociale; inoltre, per la riscossione, c’è la regola sull’ultimo emolumento accreditato che non dovrebbe essere vincolato.

La pensione è sempre pignorabile?
No: esiste una fascia impignorabile fino al doppio assegno sociale (minimo 1.000 euro).

Se ho due pignoramenti sullo stipendio, possono prendere due quinti?
Il concorso di cause e creditori ha limiti complessivi nel codice di procedura civile; quando la trattenuta supera ciò che appare compatibile con i limiti, va verificata e contestata.

L’atto di pignoramento dei crediti verso terzi prevede un termine di pagamento per il terzo?
Sì: l’ordine al terzo prevede il pagamento entro 60 giorni per somme maturate prima della notifica, e alle scadenze per le altre.

Il pignoramento può colpire anche la liquidazione/indennità di licenziamento?
Sì, rientra nel perimetro delle indennità relative al rapporto di lavoro incluse nella disciplina dell’art. 171.

Se il pignoramento è già partito, posso comunque rateizzare?
La rateizzazione è una leva che spesso incide sulla gestione (e talvolta sulla sospensione) della riscossione; il quadro 2025–2026 prevede piani più lunghi e criteri di accesso differenziati.

Esiste una definizione agevolata nel 2026 che mi può aiutare?
Sì: è indicata la Rottamazione-quinquies, con domanda telematica entro 30 aprile 2026 (verifica caso per caso su carichi ammessi e condizioni).

Se aderisco alla definizione agevolata, il pignoramento si ferma automaticamente?
Dipende dalle regole applicative e dallo stato della procedura; occorre una valutazione tecnica e spesso un coordinamento immediato tra domanda, pagamenti e gestione del vincolo.

Il Testo Unico 2026 ha cambiato le regole del pignoramento o solo i numeri degli articoli?
Per il pignoramento presso terzi e i limiti di stipendio, la logica è sostanzialmente ricognitiva/compilativa: le norme sono riportate nel nuovo corpus, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e abrogazione dei testi precedenti.

Se mi pignorano crediti verso clienti, rischio di “saltare” operativamente?
Sì: è uno degli impatti più seri nelle imprese e professionisti, perché riduce la liquidità in entrata; la difesa può passare da rateazioni/definizioni e, quando ci sono vizi o limiti violati, da iniziative giudiziali/cautelari.

Il minimo vitale sulla pensione vale anche se il pignoramento è sul conto e non sull’INPS?
La disciplina del c.p.c. prevede regole specifiche per l’accredito su conto (distinzione “prima/dopo” e soglia del triplo assegno sociale). È un punto tecnico che richiede verifica concreta della data di accredito e dei saldi.

Come faccio a capire se la banca sta trattenendo più del dovuto?
Controlla: (1) origine delle somme (stipendio/pensione), (2) data degli accrediti rispetto alla notifica, (3) soglie (triplo assegno sociale; ultimo emolumento), (4) eventuali concorsi.

Se il mio debito è “vecchio”, è automaticamente prescritto?
No: la prescrizione dipende dalla natura del credito (tributo, sanzione, contributo) e dagli atti interruttivi; è una difesa potente ma va ricostruita documentalmente.

Ho ricevuto un pignoramento: qual è la prima cosa da fare in assoluto?
Non “indovinare”: recupera atto e relata di notifica, identificazione del terzo, importo, titolo, e fai una valutazione immediata su limiti e opzioni (rateazione/definizione/cautelare).

Giurisprudenza e prassi recente utile per la difesa nel 2026

Questa sezione raccoglie riferimenti particolarmente utili in chiave difensiva “da debitore”. In un articolo pratico, l’obiettivo non è citare decine di pronunce indistintamente, ma selezionare quelle che incidono sui vizi procedurali e sui limiti di aggressione.

Principi “strutturali” ricavabili dal dato normativo vigente

Anche prima di entrare nelle pronunce, nel 2026 ci sono punti fermi già nella legge:

  • il pignoramento dei crediti verso terzi in riscossione segue la struttura speciale dell’art. 170, con ordine di pagamento al terzo e scansione temporale;
  • sui redditi da lavoro opera la disciplina dell’art. 171 (scaglioni 1/10 – 1/7 – regola c.p.c. oltre 5.000);
  • su pensioni e accrediti su conto opera l’art. 545 c.p.c. con soglia di protezione e regole “prima/dopo”.

Dossier “sentenze/prassi” aggiornate e operative da citare prima della conclusione

  • Rottamazione-quinquies (2026): indicazioni istituzionali sulla domanda telematica entro 30 aprile 2026 e struttura della definizione agevolata.
  • Riordino 2026 (Testo Unico versamenti e riscossione): decorrenza dal 1° gennaio 2026 e abrogazioni dei testi precedenti (incluso D.P.R. 602/1973).
  • Pignoramento crediti verso terzi e limiti su stipendio: articoli 170 e 171 del Testo Unico, che riproducono la disciplina e la rendono leggibile in chiave 2026.
  • Tutela pensioni e accrediti su conto: art. 545 c.p.c. aggiornato (soglia doppio assegno sociale con minimo 1.000 euro; regola del triplo assegno sociale per accrediti anteriori sul conto).
  • Riordino della giustizia tributaria: Testo unico della giustizia tributaria e impostazione riforma “garantista” del sistema.

Conclusione

Nel 2026 il pignoramento in riscossione pubblica non è un “fatto inevitabile”: è un procedimento regolato e, proprio perché regolato, difendibile. Il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione è applicabile dal 1° gennaio 2026 e ha abrogato i vecchi testi di riferimento, imponendo al debitore (e ai professionisti) una lettura aggiornata degli articoli oggi decisivi—soprattutto su pignoramento presso terzi e limiti di pignorabilità.

I punti che devi portare via, se sei un contribuente/debitore:

  • controlla subito quanto e cosa è pignorabile (stipendio a scaglioni, pensione con soglia protetta, conto con regola “prima/dopo”);
  • non lasciare che un intermediario o un terzo “blocchi più del dovuto”: la tutela del minimo e degli accrediti ha regole precise;
  • valuta rapidamente le alternative: rateizzazione (anche con piani più lunghi nel quadro 2025–2026) e, se applicabile, definizione agevolata (nel 2026 risulta attiva la Rottamazione-quinquies con domanda telematica entro 30 aprile 2026).

Soprattutto: agire tempestivamente è parte della difesa. In molte situazioni non vince “chi ha ragione in astratto”, ma chi interviene prima con la strategia giusta—blocca l’urgenza, mette in sicurezza la liquidità e poi contesta ciò che è contestabile.

In questo percorso, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti dichiarano di poter intervenire in modo coordinato: analisi dell’atto, valutazione dei vizi e dei limiti, ricorsi e sospensive, trattative, piani di rientro, soluzioni giudiziali e stragiudiziali, con competenze dichiarate anche nella gestione della crisi da sovraindebitamento e nella composizione negoziata.

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