Introduzione
Ricevere un avviso bonario – formalmente «comunicazione di irregolarità» – non è mai piacevole. L’Agenzia delle Entrate invia queste comunicazioni quando, a seguito di controlli automatici (art. 36‑bis del D.P.R. 600/1973 o art. 54‑bis del D.P.R. 633/1972) o controlli formali (art. 36‑ter del D.P.R. 600/1973), rileva differenze tra quanto dichiarato dal contribuente e i dati in proprio possesso. L’atto evidenzia le imposte e i contributi non versati, applica sanzioni ridotte e offre la possibilità di regolarizzare la posizione senza attendere la cartella di pagamento.
Per i contribuenti, ignorare un avviso bonario significa esporsi a sanzioni più elevate, a iscrizione a ruolo e a procedure esecutive. Dal 1° gennaio 2025 i termini sono cambiati: il D.Lgs. 108/2024 ha esteso da 30 a 60 giorni il termine per pagare la prima rata o per contestare l’atto . Dal 1° settembre 2024 una norma di riforma delle sanzioni (D.Lgs. 87/2024) ha ridotto la sanzione base per omesso versamento dal 30 % al 25 % . Chi riceve un avviso bonario oggi dispone di strumenti più flessibili, ma deve agire tempestivamente per non perdere i benefici.
In questo articolo, aggiornato a marzo 2026, spieghiamo cosa succede dopo un avviso bonario, quali sono i termini e i diritti del contribuente, quali strategie difensive utilizzare e quali istituti deflattivi possono chiudere il debito (rateazione, rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione). La trattazione ha un taglio giuridico‑divulgativo, orientato ai bisogni di imprenditori, professionisti e privati che vogliono tutelare la propria posizione.
Chi siamo
L’articolo è redatto con la supervisione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, esperto in diritto bancario e tributario e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
L’avv. Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Il suo studio offre assistenza completa per:
- Analisi dell’atto: verifica della legittimità della comunicazione e della correttezza del calcolo.
- Ricorsi e sospensioni: redazione di ricorsi al giudice tributario, richieste di autotutela e domande di sospensione.
- Trattative e piani di rientro: negoziazione con l’Agenzia delle Entrate, rateizzazioni fino a 20 rate o piani di dilazione presso Agenzia Entrate‑Riscossione.
- Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: accesso a procedure di sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) e difesa in sede contenziosa.
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1 Contesto normativo: avviso bonario, termini e sanzioni
1.1 Che cos’è l’avviso bonario
L’avviso bonario è la comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente di irregolarità riscontrate a seguito di controlli automatizzati o formali. Non è un atto impositivo in senso stretto ma una proposta di regolarizzazione che consente di pagare le somme dovute con sanzioni ridotte rispetto alle sanzioni ordinarie. La procedura è disciplinata principalmente da:
- Art. 36‑bis del D.P.R. 600/1973 – prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi. L’Amministrazione confronta i dati dichiarati con le ritenute e i versamenti eseguiti, calcola l’imposta dovuta e iscrive le somme a ruolo se rileva differenze. Prima dell’iscrizione deve inviare una comunicazione al contribuente per consentire la regolarizzazione.
- Art. 36‑ter del D.P.R. 600/1973 – disciplina il controllo formale delle dichiarazioni. In questo caso, l’ufficio verifica la documentazione allegata e può chiedere chiarimenti. La comunicazione indica le somme dovute e consente al contribuente di sanare la posizione con sanzione ridotta.
- Art. 54‑bis del D.P.R. 633/1972 – regolamenta il controllo automatizzato delle dichiarazioni Iva, con procedura analoga a quella dell’art. 36‑bis.
- D.Lgs. 462/1997 – norma transitoria che disciplina le modalità di comunicazione e pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli e consente la rateazione in fino a 20 rate trimestrali (art. 3‑bis).
1.2 Estensione del termine a 60 giorni (D.Lgs. 108/2024)
Per anni il contribuente ha avuto 30 giorni per pagare o contestare l’avviso bonario. La riforma attuata con D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108 (attuazione della delega fiscale) ha modificato l’art. 2 e 3 del D.Lgs. 462/1997, l’art. 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973 e l’art. 54‑bis del D.P.R. 633/1972, sostituendo il termine di “trenta giorni” con “sessanta giorni” . La norma stabilisce che l’estensione a 60 giorni si applica alle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 in poi . Pertanto:
- Per gli avvisi elaborati fino al 31 dicembre 2024 il termine per pagare la prima rata resta di 30 giorni (o 90 giorni se la comunicazione è trasmessa telematicamente, ad es. tramite PEC).
- Per quelli elaborati dal 1° gennaio 2025 il contribuente ha 60 giorni per pagare o per chiedere la rateazione.
La riforma interviene anche sui termini per il pagamento rateale, come vedremo più avanti.
1.3 Riduzione delle sanzioni (D.Lgs. 87/2024)
L’avviso bonario offre al contribuente una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria per omesso o tardivo versamento delle imposte. Con il D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (riforma delle sanzioni) il legislatore ha ridotto la sanzione minima per l’omesso o tardivo versamento, modificando l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997: la sanzione passa dal 30 % al 25 % per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 . Fisco Oggi ricorda che la sanzione resta 30 % per le violazioni antecedenti e che, in caso di ravvedimento, è possibile ridurla al 12,5 % (versamento entro 90 giorni) o allo 0,833 % per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni .
Per le comunicazioni relative ai controlli automatici o formali, la sanzione ridotta applicabile con l’avviso bonario varia in base al tipo di controllo e alla data della violazione. L’Agenzia delle Entrate, nella guida aggiornata al 2025, distingue:
| Tipologia di controllo | Percentuale sanzione ordinaria | Sanzione ridotta con avviso bonario (violazioni fino al 31 agosto 2024) | Sanzione ridotta con avviso bonario (violazioni dal 1° settembre 2024) |
|---|---|---|---|
| Controllo automatico (art. 36‑bis DPR 600/1973; art. 54‑bis DPR 633/1972) | 30 % | 10 % (equivalente a 1/3 della sanzione) | 8,33 % (1/3 del nuovo 25 %) |
| Controllo formale (art. 36‑ter DPR 600/1973) | 30 % | 20 % (pari a 2/3 della sanzione) | 16,67 % (2/3 del nuovo 25 %) |
L’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) prevede che l’Amministrazione debba invitare il contribuente a fornire chiarimenti solo quando vi siano “incertezze su aspetti rilevanti” ; se mancano incertezze e il contribuente ha omesso di versare quanto dichiarato, la cartella può essere notificata direttamente senza avviso bonario . La giurisprudenza di Cassazione (ord. 5981/2024 e 13898/2025) ribadisce che il contraddittorio preventivo non è necessario quando il controllo automatizzato rileva dati oggettivi desumibili dalle dichiarazioni o dall’anagrafe tributaria .
1.4 Rateazione: norme e decadenza
L’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 consente di pagare le somme dovute con l’avviso bonario in fino a 20 rate trimestrali. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
- La prima rata deve essere versata entro il termine per la definizione: attualmente 30 giorni per comunicazioni elaborate entro il 2024 e 60 giorni per quelle elaborate dal 2025 . Se la comunicazione è trasmessa per via telematica, il termine è di 90 giorni .
- I termini sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno (periodo feriale), come stabilito dal D.L. 193/2016 .
- Gli interessi rateali sono calcolati al tasso legale (3,5 % nel 2026), applicati sulle rate successive alla prima .
La norma prevede che la rateazione possa essere concessa per qualunque importo, anche se superiore a 20.000 €, con un massimo di 20 rate trimestrali. Il pagamento deve avvenire con modello F24 utilizzando i codici tributo specifici per ciascun tipo di controllo .
1.4.1 Decadenza e lieve inadempimento (art. 15‑ter D.P.R. 602/1973)
Se il contribuente non paga la prima rata entro il termine stabilito o non paga una rata diversa dalla prima entro il termine della rata successiva, decade dalla rateazione e l’Agenzia procede a iscrivere a ruolo i residui importi (imposta, interessi, sanzioni in misura piena) . La stessa disposizione si applica ai piani di definizione ex art. 8 D.Lgs. 218/1997 . Tuttavia, il comma 3 dell’art. 15‑ter esclude la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
- Insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 % e comunque a 10.000 € .
- Tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni .
La norma consente quindi al contribuente di non perdere il beneficio della rateazione per piccoli errori. Se però il contribuente non regolarizza entro la scadenza successiva, l’Agenzia iscrive a ruolo l’importo non pagato con la sanzione piena . La decadenza determina l’immediata iscrizione a ruolo e la successiva notifica della cartella di pagamento.
1.5 Cartella di pagamento e iscrizione a ruolo
Se il contribuente non regolarizza l’avviso bonario, l’Agenzia delle Entrate trasmette l’elenco dei debiti al concessionario (Agenzia delle Entrate‑Riscossione) che procede all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento. Le norme principali sono:
- Art. 25 D.P.R. 602/1973 – il concessionario notifica la cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione (per i debiti da controllo automatico) o del quarto anno (per i debiti da controllo formale) . Se il contribuente è decaduto dalla rateazione ex art. 15‑ter, la cartella deve essere notificata entro il terzo anno successivo alla scadenza dell’ultima rata . La cartella contiene l’intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata .
- Art. 26 D.P.R. 602/1973 – detta le modalità di notificazione della cartella. L’atto può essere notificato dagli ufficiali della riscossione, da messi comunali o da agenti di polizia municipale; può essere inviato per raccomandata A/R, con validità alla data indicata nell’avviso di ricevimento . È possibile utilizzare anche la PEC al domicilio digitale del contribuente . Il concessionario deve conservare per cinque anni la copia della cartella e fornire prova della notifica su richiesta .
2 Procedura passo‑passo dopo la notifica
Questa sezione descrive in dettaglio la sequenza di eventi che segue la ricezione dell’avviso bonario. La procedura può variare a seconda del tipo di controllo (automatico o formale), dell’annualità e del comportamento del contribuente.
2.1 Ricezione della comunicazione
- Notifica: la comunicazione può arrivare tramite posta ordinaria, raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata). Viene inviata al domicilio fiscale del contribuente indicato in dichiarazione. Dal 2025 la PEC è considerata preferenziale.
- Contenuto: l’atto riporta i dati della dichiarazione, l’imposta calcolata, i versamenti effettuati, le differenze riscontrate, la sanzione ridotta, gli interessi e l’eventuale codice tributo per il pagamento. La comunicazione reca anche le istruzioni per chiedere la rateazione.
- Verifica: il contribuente deve controllare che i dati siano corretti (codice fiscale, anno d’imposta, imposte dovute, deduzioni). Errori di anagrafica o di calcolo possono essere contestati tramite istanza di correzione (c.d. autotutela) prima del pagamento.
2.2 Termini per il pagamento o la contestazione
- Entro 30 o 60 giorni (a seconda dell’elaborazione prima o dopo il 1° gennaio 2025) il contribuente può:
- Pagare in unica soluzione le somme indicate, beneficiando della sanzione ridotta.
- Chiedere la rateazione fino a 20 rate trimestrali presentando domanda attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.
- Impugnare la comunicazione dinanzi al giudice tributario (vedi § 3.2) se ritiene illegittima la pretesa.
- Attenzione ai periodi di sospensione: tra il 1° agosto e il 4 settembre i termini di pagamento sono sospesi . Se la scadenza cade in questo periodo, il termine riprende a decorrere dal 5 settembre.
2.3 Pagamento in unica soluzione
Per pagare l’avviso bonario il contribuente deve utilizzare il modello F24 indicando i codici tributo specifici (es. 9001 per imposte da controllo automatico Irpef, 9006 per Iva, 9526 per ritenute alla fonte ecc.) . Il pagamento estingue integralmente l’obbligazione e evita ulteriori sanzioni.
2.3.1 Esempio pratico – pagamento in unica soluzione
Supponiamo che il signor Mario riceva un avviso bonario per differenze Irpef anno 2023 di 1.000 €. La sanzione ordinaria per omesso versamento (30 %) ammonta a 300 €. Poiché la violazione è del 2023 (prima del 1° settembre 2024), la sanzione ridotta per avviso bonario in controllo automatico è 1/3, quindi 10 % . Di conseguenza:
- Imposta: 1.000 €
- Sanzione ridotta (10 %): 100 €
- Interessi: supponendo 3 % annuo su un anno (approx. 30 €)
- Totale da pagare: 1.130 €
Mario decide di pagare entro 30 giorni. Il pagamento integra la definizione e blocca l’iscrizione a ruolo.
2.4 Rateizzazione
Se il contribuente preferisce dilazionare l’importo può presentare domanda di rateazione. Ecco i passi principali:
- Presentazione della richiesta: entro il termine per pagare (30/60/90 giorni) il contribuente presenta la domanda, indicando il numero di rate desiderate (massimo 20). L’istanza può essere presentata online tramite il servizio web dell’Agenzia («Coniugazione Rateazione» o analoghi) oppure presso un ufficio.
- Versamento della prima rata: deve essere effettuato entro il termine ordinario (30/60 giorni). L’importo delle rate successive viene determinato dall’Agenzia con calcolo degli interessi al 3,5 % annuo .
- Versamenti successivi: ogni rata è pagabile trimestralmente. Il contribuente riceve un piano di ammortamento con scadenze e importi.
- Decadenza: il mancato pagamento della prima rata entro il termine o di una rata successiva entro la scadenza della rata successiva comporta la decadenza . In caso di lieve inadempimento (difetto di pagamento fino al 3 % e max 10.000 €, o ritardo di 7 giorni sulla prima rata), non si decade .
- Iscrizione a ruolo: se si decade, l’Agenzia iscrive a ruolo le somme residue con sanzioni piene e procede alla notifica della cartella.
2.4.1 Esempio pratico – rateizzazione
Prendiamo l’esempio precedente (Mario, imposta 1.000 €). Se chiede la rateazione in 10 rate trimestrali (2 anni e mezzo) e paga la prima rata entro 30 giorni, la sanzione ridotta resta del 10 %. Supponendo un tasso d’interesse del 3,5 %:
- Capitale e sanzione: 1.100 € (imposta + sanzione ridotta)
- Interessi sulle rate: circa 40 €
- Importo totale: circa 1.140 €
- Importo per rata: 114 € ogni tre mesi.
Se Mario paga la prima rata in ritardo di 5 giorni, non perderà la rateazione (lieve inadempimento) . Se invece salta interamente una rata, decadrà e dovrà versare subito l’intero residuo con sanzione piena.
2.5 Impugnazione dell’avviso bonario
Nonostante la natura «bonaria», la comunicazione può essere contestata quando la pretesa è illegittima. La giurisprudenza della Cassazione ha nel tempo chiarito che l’avviso bonario è un atto impugnabile nelle seguenti ipotesi:
- Quando la comunicazione è equiparabile a un avviso di accertamento o di liquidazione, perché contiene una pretesa tributaria già definita e non rimessa a ulteriori verifiche. La Cassazione, con sentenza 25699/2009, ha affermato che un invito bonario che individui definitivamente l’imposta dovuta è impugnabile ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992 .
- Quando la comunicazione incide direttamente sulla sfera patrimoniale del contribuente imponendo il pagamento di somme determinate. In tal caso, il ricorso può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica.
- In caso di vizi della notifica (ad es. mancato recapito, utilizzo di indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi). Tuttavia la Cassazione (ord. 21593/2025) ha precisato che l’utilizzo di un indirizzo PEC non presente nei registri pubblici non invalida la notifica se il contribuente non prova un concreto pregiudizio .
- Se l’Amministrazione non ha inviato la comunicazione in presenza di incertezze sulla dichiarazione: in tal caso l’iscrizione a ruolo è nulla. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che l’obbligo di avviso sussiste solo in presenza di incertezze ; se il contribuente ha omesso il versamento dichiarato, la cartella può essere notificata direttamente.
La giurisprudenza recente (ord. 2092/2025) sottolinea che l’impugnazione dell’avviso bonario non blocca l’iscrizione a ruolo; quando viene notificata la cartella, l’avviso precedente perde interesse . Pertanto, anche se il contribuente propone ricorso avverso la comunicazione, l’Agenzia può comunque emettere la cartella e il contenzioso sull’avviso viene assorbito.
2.6 Notifica della cartella e conseguenze
Trascorso inutilmente il termine per la definizione, l’Agenzia delle Entrate trasmette i ruoli all’Agente della riscossione, che emette la cartella di pagamento. L’art. 25 D.P.R. 602/1973 fissa i termini per la notifica (entro il terzo o il quarto anno successivo alla dichiarazione, a seconda del tipo di controllo) . La cartella intimida il pagamento entro 60 giorni e indica gli strumenti di tutela: rateazione, opposizione, sospensione.
In caso di mancato pagamento della cartella, l’Agente della riscossione può procedere con:
- Fermi amministrativi: blocco dell’auto o dei mezzi del contribuente.
- Ipoteca legale su immobili e beni registrati.
- Pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi (conto corrente, stipendio).
È fondamentale agire prima che il procedimento esecutivo sia avviato. L’avv. Monardo e il suo team possono richiedere la sospensione della cartella, proporre istanza in autotutela o accedere a strumenti di sovraindebitamento.
3 Difese e strategie legali
3.1 Autotutela e interlocuzione con l’ufficio
Prima di impugnare, è consigliabile contattare l’ufficio competente per chiarire gli errori materiali. L’Agenzia può correggere la comunicazione in autotutela o annullarla se la pretesa è infondata (ad esempio per doppia imposizione, errori di codice fiscale, applicazione di aliquote sbagliate). È utile fornire documentazione (ricevute, F24, certificazioni) e spiegazioni.
L’avv. Monardo interviene per predisporre istanze motivate, riducendo il rischio di rigetto e tutelando eventuali termini di decadenza.
3.2 Ricorso al giudice tributario
Il ricorso contro l’avviso bonario o la cartella va presentato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. È necessaria l’assistenza di un difensore se il valore supera 3.000 €.
Il ricorso può far valere:
- Vizi formali della comunicazione: mancanza di firma, notifica inesistente, omessa indicazione delle norme violate.
- Errori di calcolo: errata quantificazione delle imposte o dei contributi.
- Difetto di motivazione: quando l’atto non spiega in modo sufficiente le ragioni della richiesta.
- Prescrizione o decadenza: se i termini per l’invio della comunicazione o per la notifica della cartella sono scaduti.
- Mancata instaurazione del contraddittorio in presenza di incertezze (art. 6, comma 5, legge 212/2000) .
In giudizio, l’avv. Monardo può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992) quando vi è il rischio di danno grave e irreparabile. In caso di esito favorevole, il giudice annulla l’avviso o la cartella e condanna l’Amministrazione alle spese.
3.3 Ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di ridurre la sanzione versando spontaneamente le imposte prima che l’Agenzia contesti la violazione o avvii la procedura di controllo. In alcuni casi, quando il contribuente si avvede di un errore prima di ricevere l’avviso bonario, può applicare la sanzione minima ridotta (pari a 1/9 della sanzione) e sanare l’irregolarità.
Anche dopo la comunicazione, se il contribuente si avvale del ravvedimento entro i termini previsti dall’art. 15‑ter (es. 90 giorni dalla scadenza dell’ultima rata), può evitare l’iscrizione a ruolo dei residui importi .
3.4 Sospensione e sospensione amministrativa
Il contribuente può chiedere la sospensione della cartella quando:
- È stata già pagata la somma richiesta.
- È in corso un contenzioso che ne pregiudica la legittimità.
- Sono presenti cause di nullità (es. mancata notifica dell’avviso di irregolarità in presenza di incertezze).
L’art. 39 D.P.R. 602/1973 prevede la sospensione amministrativa della riscossione quando l’atto è stato annullato o sospeso dall’ente creditore. Il contribuente può presentare istanza all’Agente della riscossione allegando la documentazione.
3.5 Procedura di sovraindebitamento
Per chi si trova in grave difficoltà economica esistono soluzioni previste dalla legge 3/2012 (oggi riformata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Il contribuente, assistito da un professionista iscritto negli elenchi dei gestori della crisi (come l’avv. Monardo), può accedere a tre strumenti:
- Piano del consumatore: riservato a chi non svolge attività imprenditoriale. Prevede la presentazione al tribunale di un piano di rientro con falcidia dei debiti e rateazione sostenibile; il giudice omologa e vincola i creditori.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori sotto soglia; richiede l’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei debiti.
- Liquidazione controllata del patrimonio: consente di liberarsi dei debiti attraverso la liquidazione dei beni non essenziali; dopo tre anni, il debitore è esdebitato.
Questi strumenti bloccano le azioni esecutive (compresi fermi e ipoteche) e consentono di ridurre o dilazionare il debito in maniera legale. L’avv. Monardo, come Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste nella redazione delle domande e nella trattativa con i creditori.
3.6 Esecuzione forzata: cosa fare per evitarla
Se il contribuente non paga la cartella e non utilizza gli strumenti deflativi, l’Agente della riscossione può procedere con l’esecuzione forzata (fermi, ipoteche, pignoramenti). La normativa prevede che l’esecuzione inizi non prima di 60 giorni dalla notifica della cartella e, comunque, dopo aver notificato l’avviso di intimazione previsto dall’art. 50 D.P.R. 602/1973. È importante intervenire prima di questa fase, altrimenti la difesa diventa più complessa.
4 Strumenti alternativi: definizioni agevolate e rottamazioni
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose definizioni agevolate che permettono di estinguere i debiti con l’Agente della riscossione pagando solo quota capitale e spese di notifica. Questi strumenti possono riguardare anche carichi iscritti a seguito di avvisi bonari.
4.1 Rottamazione‑quater (Legge 197/2022) e riammissione (Legge 15/2025)
La Legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 231‑252 della legge 197/2022) ha introdotto la Rottamazione‑quater. La misura consente di pagare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e rimborso spese, escludendo sanzioni e interessi di mora, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il contribuente può versare in unica soluzione o in fino a 18 rate (cinque anni). In caso di decadenza (mancato pagamento di una rata), si perdono i benefici.
Molti contribuenti sono decaduti perché non hanno pagato le rate entro il 31 dicembre 2024. La Legge 15/2025 (conversione del D.L. 202/2024 «Milleproroghe») ha previsto la riammissione alla rottamazione‑quater per chi era decaduto. Secondo Fisco Oggi, i contribuenti decaduti potevano presentare domanda entro il 30 aprile 2025 . L’Agenzia delle entrate‑Riscossione invia entro il 30 giugno 2025 la comunicazione delle somme dovute, indicando l’importo e le scadenze. Il pagamento può avvenire:
- In unica soluzione entro il 31 luglio 2025.
- In un massimo di 10 rate con scadenze 31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026‑2027 .
Le somme non includono sanzioni e interessi di mora; per le multe stradali sono dovuti solo gli importi a titolo di capitale e maggiorazione .
4.2 Rottamazione‑quinquies (Legge bilancio 2026)
La Legge di bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata denominata Rottamazione‑quinquies (o «Definizione agevolata 2026»). La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da:
- imposte risultanti dai controlli automatici e formali dell’Agenzia delle Entrate (artt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973, art. 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972);
- contributi previdenziali dovuti all’INPS (esclusi quelli da accertamento);
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada .
Possono essere inseriti nella domanda anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni o riammissioni che risultano decaduti al 30 settembre 2025 . Sono esclusi invece i debiti inclusi in piani di Rottamazione‑quater o riammissione per i quali tutte le rate scadute al 30 settembre 2025 risultano pagate .
Il contribuente deve presentare domanda entro il 30 aprile 2026 . L’Agenzia delle entrate‑Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 la Comunicazione delle somme dovute con importo e moduli di pagamento . È possibile scegliere tra:
- Pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026.
- Pagamento rateale fino a 54 rate bimestrali (9 anni), con scadenze fissate (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026; poi 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno dal 2027) .
Il tasso d’interesse sulle rate è del 3 % annuo a partire dal 1° agosto 2026 e l’importo minimo di ogni rata è 100 € .
4.3 Saldo e stralcio e altre sanatorie
In passato sono stati previsti il saldo e stralcio 2019 (Legge 145/2018) e altre sanatorie. Sebbene non più attivabili, chi ha aderito e poi è decaduto può usufruire delle nuove rottamazioni. Alcune Regioni o enti locali offrono inoltre procedure agevolate per i tributi locali (ad es. condono dei tributi comunali). È opportuno verificare con l’Agenzia delle entrate‑Riscossione o con l’ente creditore le opportunità disponibili nel proprio territorio.
4.4 Procedure concorsuali e transazioni fiscali
Per le imprese in crisi è possibile accedere a transazioni fiscali nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. In questi casi l’Agenzia può accettare pagamenti parziali o dilazionati, consentendo la continuazione dell’attività.
Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) prevede inoltre il piano di ristrutturazione assistito da un esperto indipendente (D.L. 118/2021). L’avv. Monardo, come Esperto negoziatore della crisi, affianca l’imprenditore nell’elaborazione della proposta e nella negoziazione con l’Amministrazione finanziaria.
5 Errori comuni e consigli pratici
Ecco alcuni errori ricorrenti dei contribuenti che ricevono un avviso bonario e i relativi consigli per evitarli:
- Ignorare la comunicazione: non rispondere entro il termine comporta l’iscrizione a ruolo e la perdita della sanzione ridotta. Controllate sempre la vostra casella PEC e la posta ordinaria.
- Rinviare il pagamento: attendere l’ultimo giorno aumenta il rischio di errori tecnici (F24 errato, bonifico respinto). È consigliabile effettuare il pagamento o presentare l’istanza di rateazione con qualche giorno di anticipo.
- Confondere i termini: ricordate che dal 1° gennaio 2025 il termine è di 60 giorni, ma per le comunicazioni inviate via PEC rimane 90 giorni. Le vacanze estive sospendono i termini .
- Non verificare i dati: un semplice errore di calcolo o di importo può invalidare l’atto. Verificate anche i codici tributo da usare nel modello F24 .
- Richiedere rateazioni troppo lunghe: se non si rispetta il piano di 20 rate, si decade e si paga la sanzione piena . Valutate se avete la capacità finanziaria per sostenere le rate.
- Sottovalutare le opportunità di definizione agevolata: rottamazioni e piani del consumatore possono ridurre notevolmente il debito. Informatevi sulle scadenze e sugli importi.
- Affidarsi a fonti non ufficiali: la disciplina tributaria cambia spesso; consultate siti istituzionali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle entrate‑Riscossione, Fisco Oggi) e professionisti qualificati.
6 Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è una comunicazione di irregolarità o avviso bonario?
È una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che segnala differenze tra quanto dichiarato e quanto versato. Consente di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte.
2. Posso contestare un avviso bonario?
Sì. L’avviso può essere impugnato quando contiene una pretesa tributaria definitiva o presenta vizi di forma o di motivazione. La giurisprudenza riconosce l’impugnabilità nei casi indicati alla sezione 3.
3. Quanto tempo ho per pagare?
Se la comunicazione è elaborata entro il 31 dicembre 2024, il termine è 30 giorni (o 90 per PEC). Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 è 60 giorni .
4. Il termine è sospeso d’estate?
Sì. Dal 1° agosto al 4 settembre i termini di pagamento e per la presentazione della domanda di rateazione sono sospesi .
5. Quali sono le sanzioni ridotte?
Per i controlli automatici la sanzione è pari al 10 % delle imposte dovute (violazioni fino al 31 agosto 2024) o 8,33 % (violazioni dal 1° settembre 2024); per i controlli formali la sanzione è pari al 20 % o 16,67 % rispettivamente .
6. Posso rateizzare l’avviso bonario?
Sì, fino a 20 rate trimestrali. La prima rata deve essere pagata entro il termine di 30/60/90 giorni e le successive ogni tre mesi. Gli interessi sono calcolati al tasso legale .
7. Cosa succede se non pago una rata?
Se non paghi la prima rata entro il termine o non paghi una rata entro la scadenza della successiva, decadi dalla rateazione e l’Agenzia iscrive a ruolo l’importo residuo con sanzione piena . Piccoli errori (ritardo di 7 giorni o insufficienza fino al 3 %) non comportano la decadenza .
8. Posso aderire a una rottamazione anche se ho un avviso bonario?
Le rottamazioni riguardano i carichi già iscritti a ruolo. Se il tuo avviso bonario non è stato ancora iscritto a ruolo, puoi sanare con la sanzione ridotta. Se sei decaduto dalla rateazione e il debito è stato iscritto a ruolo, potrai aderire alla rottamazione‑quinquies se rientra nei carichi ammessi .
9. Posso compensare l’importo dovuto con crediti d’imposta?
No, i versamenti dovuti a seguito di controlli automatici o formali non sono compensabili con crediti d’imposta (diverso è per i versamenti a seguito di avvisi di accertamento). L’Agenzia richiede il pagamento in denaro tramite F24.
10. Se impugno l’avviso bonario l’Agenzia può comunque notificare la cartella?
Sì. Secondo la Cassazione, l’impugnazione non preclude l’iscrizione a ruolo; la cartella è una pretesa nuova che sostituisce l’atto precedente .
11. Quali interessi si applicano sulle rate della cartella di pagamento?
Per la rateazione della cartella (art. 19 D.P.R. 602/1973) sono previste fino a 84 rate mensili per importi fino a 120.000 € nel biennio 2025‑2026, con interessi al 3 % (o variati in base alla normativa) .
12. Se ho aderito alla rottamazione‑quater e sono decaduto, posso essere riammesso?
Sì, la Legge 15/2025 permette la riammissione se la domanda è stata presentata entro il 30 aprile 2025. Gli interessati riceveranno la comunicazione delle somme dovute e potranno pagare entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate .
13. Che cos’è la rottamazione‑quinquies?
È la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026. Consente di pagare solo il capitale per i carichi affidati dal 2000 al 2023 e decaduti entro il 30 settembre 2025. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 .
14. Se non presento la domanda di rateazione dell’avviso bonario, posso chiedere una dilazione alla Riscossione?
Una volta che il debito viene iscritto a ruolo, è possibile chiedere la dilazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973, con rate fino a 84 mesi (o 120 per importi elevati) . Tuttavia in tal caso si applicano sanzioni e interessi pieni.
15. Cosa succede se l’avviso bonario è stato inviato a un indirizzo PEC non valido?
La Cassazione (ord. 21593/2025) ha stabilito che l’uso di un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi non invalida di per sé la notifica; il contribuente deve dimostrare il concreto pregiudizio .
16. Cos’è il piano del consumatore?
È uno strumento di sovraindebitamento che consente al debitore non imprenditore di pagare i debiti in base alle proprie capacità, con eventuale falcidia. Una volta omologato dal tribunale, vincola tutti i creditori, inclusa l’Agenzia. L’avv. Monardo assiste nella predisposizione del piano.
17. Qual è la differenza tra avviso bonario e cartella di pagamento?
L’avviso bonario è una comunicazione preventiva che invita a regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte. La cartella di pagamento è un atto esecutivo che contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni e, se non ottemperato, consente l’esecuzione forzata .
18. La comunicazione di irregolarità può essere inviata per posta ordinaria?
Sì. La legge non richiede una forma particolare per la notifica dell’avviso bonario. Di norma l’Agenzia usa la posta ordinaria; dal 2025 predilige la PEC per velocizzare i tempi.
19. Posso delegare un intermediario per gestire la comunicazione?
Sì. I professionisti abilitati (commercialisti, consulenti, avvocati) possono gestire la comunicazione tramite i servizi telematici, presentare istanze e rateazioni e rappresentare il contribuente in giudizio. È consigliabile affidarsi a un esperto per evitare errori.
20. Cosa succede se l’avviso bonario riguarda importi già prescritti?
È possibile eccepire la prescrizione o la decadenza in sede di ricorso. Ad esempio, se l’Agenzia invia l’avviso oltre il termine di due anni dalla presentazione della dichiarazione (per le comunicazioni di controllo automatico), l’atto è tardivo; di conseguenza, anche la cartella successiva può essere annullata .
7 Simulazioni pratiche avanzate
7.1 Caso 1: avviso bonario per omesso versamento Iva (2024)
Scenario: la società Alfa Srl non versa parte dell’Iva dovuta per l’anno 2023. Nel giugno 2024 riceve un avviso bonario ex art. 54‑bis DPR 633/1972 con sanzione ridotta al 10 % (violazioni antecedenti al 1° settembre 2024). Gli importi sono:
- Imposta: 5.000 €
- Sanzione ridotta (10 %): 500 €
- Interessi: 70 €
- Totale: 5.570 €
Alfa decide di rateizzare in 15 rate. Paga la prima rata (371 €) entro 30 giorni. Dopo tre rate, a causa di difficoltà di liquidità, paga la quarta rata con 15 giorni di ritardo. Siccome il ritardo riguarda una rata diversa dalla prima, la decadenza si verifica solo se la rata non è pagata entro la scadenza della rata successiva . Alfa paga la quarta rata entro tale termine e non decade. Continua a versare regolarmente e conclude il piano senza sanzioni aggiuntive.
7.2 Caso 2: avviso bonario per controllo formale (2025)
Scenario: il signor Bruno presenta la dichiarazione dei redditi 2024 e include deduzioni per spese mediche che non risultano dai documenti. Nel febbraio 2026 riceve una comunicazione di irregolarità ex art. 36‑ter con sanzione ridotta al 16,67 % (violazione commessa dopo il 1° settembre 2024). Gli importi sono:
- Imposta: 2.000 €
- Sanzione ridotta (16,67 %): 333,40 €
- Interessi: 30 €
- Totale: 2.363,40 €
Dal momento che la comunicazione è elaborata nel 2026, Bruno ha 60 giorni per pagare . Decide di impugnare l’avviso perché ritiene che le spese mediche siano legittime. Presenta ricorso alla Corte di giustizia tributaria; nel frattempo, però, l’Agenzia notifica la cartella entro i termini. Secondo la Cassazione, la cartella sostituisce l’avviso e l’interesse alla decisione sull’avviso viene meno . Bruno dovrà quindi concentrare la difesa sull’impugnazione della cartella.
7.3 Caso 3: contribuente sovraindebitato
Scenario: la signora Carla, lavoratrice autonoma, riceve diversi avvisi bonari per importi complessivi di 20.000 €. Non riesce a pagare né a rateizzare. Con l’aiuto dell’avv. Monardo presenta un piano del consumatore ai sensi della legge 3/2012. Il piano prevede il pagamento di 8.000 € in 5 anni, mentre per il resto interviene una falcidia. Il tribunale omologa il piano e l’Agenzia aderisce. Carla paga regolarmente e, al termine, ottiene l’esdebitazione. Durante la procedura sono sospesi fermi e pignoramenti.
8 Tabelle riepilogative
8.1 Termini e scadenze dopo l’avviso bonario
| Data di elaborazione della comunicazione | Termine per il pagamento (o prima rata) | Possibile sospensione | Base legale |
|---|---|---|---|
| Fino al 31 dicembre 2024 | 30 giorni (o 90 via PEC) | sospensione dal 1° agosto al 4 settembre | art. 2 D.Lgs. 462/1997 e art. 36‑bis/36‑ter DPR 600/1973 |
| Dal 1° gennaio 2025 | 60 giorni (o 90 via PEC) | sospensione dal 1° agosto al 4 settembre | art. 3 D.Lgs. 108/2024 |
8.2 Sanzioni ridotte con avviso bonario
| Tipo di controllo | Violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 | Violazioni commesse dal 1° settembre 2024 | Base legale |
|---|---|---|---|
| Controllo automatico (36‑bis/54‑bis) | 10 % (1/3 di 30 %) | 8,33 % (1/3 di 25 %) | art. 13 D.Lgs. 471/1997, modif. D.Lgs. 87/2024 |
| Controllo formale (36‑ter) | 20 % (2/3 di 30 %) | 16,67 % (2/3 di 25 %) | art. 13 D.Lgs. 471/1997, modif. D.Lgs. 87/2024 |
8.3 Decadenza dalla rateazione (art. 15‑ter DPR 602/1973)
| Comportamento | Conseguenze |
|---|---|
| Mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30/60/90 giorni | Decadenza immediata e iscrizione a ruolo dei residui importi con sanzione piena |
| Mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine della rata successiva | Decadenza e iscrizione a ruolo |
| Lieve inadempimento: insufficiente versamento fino al 3 % (max 10.000 €) o ritardo di 7 giorni sulla prima rata | Nessuna decadenza |
8.4 Scadenze principali delle definizioni agevolate
| Definizione agevolata | Periodo di carichi ammessi | Scadenza della domanda | Opzioni di pagamento | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Rottamazione‑quater (Legge 197/2022) | Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 | 30 aprile 2023 (scaduta) | Unica soluzione o fino a 18 rate (5 anni) | art. 1 commi 231‑252 L. 197/2022 |
| Riammissione a rottamazione‑quater (Legge 15/2025) | Solo per i decaduti dalla rottamazione‑quater | 30 aprile 2025 | Unica soluzione (31 luglio 2025) o 10 rate (2025‑2027) | Legge 15/2025 |
| Rottamazione‑quinquies (Legge bilancio 2026) | Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 | 30 aprile 2026 | Unica soluzione (31 luglio 2026) o fino a 54 rate (9 anni) | Legge bilancio 2026 |
9 Conclusione
L’avviso bonario rappresenta una finestra di opportunità per regolarizzare le proprie posizioni fiscali con sanzioni ridotte. Dal 2025 il termine per adempiere è di 60 giorni e le sanzioni sono state ridotte al 25 %, generando un quadro più favorevole per i contribuenti. Tuttavia, la procedura richiede attenzione: è necessario verificare la correttezza dell’atto, rispettare le scadenze, valutare la rateazione e, se del caso, impugnare la comunicazione. La mancata risposta comporta l’iscrizione a ruolo e l’adozione di misure esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti).
Le definizioni agevolate (rottamazione‑quater, riammissione e rottamazione‑quinquies) offrono ulteriori possibilità per estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale. I contribuenti sovraindebitati possono ricorrere ai piani del consumatore e agli accordi di ristrutturazione per ottenere una falcidia dei debiti e ripartirne il pagamento nel tempo.
Agire tempestivamente è fondamentale. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti forniscono assistenza personalizzata: analizzano la comunicazione, presentano istanze di autotutela, ricorsi, sospensioni, rateazioni e negoziazioni con l’Agenzia delle Entrate. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore, l’avv. Monardo può elaborare piani di rientro e transazioni fiscali, proteggendo il patrimonio del debitore.
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