Quanti giorni di ritardo per pagare la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate?

Introduzione

Quando l’Agenzia delle Entrate invita un contribuente a versare imposte non pagate o rettificate (ad esempio tramite avvisi bonari o cartelle di pagamento), la normativa italiana consente di rateizzare gli importi dovuti. Pagare a rate offre respiro finanziario ma comporta una serie di obblighi stringenti: ogni rata deve essere versata nei termini stabiliti, altrimenti si rischia la decadenza dal beneficio della rateizzazione, con l’immediata esigibilità di tutto il debito e l’applicazione delle sanzioni piene.

Il tema dei giorni di ritardo tollerati è centrale per chi chiede la dilazione dei debiti fiscali: conoscere le scadenze e le eccezioni previste dalla legge è essenziale per non perdere il piano di pagamento. La disciplina è complessa, perché diverse norme regolano i controlli automatizzati (art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973), la riscossione a mezzo ruolo (art. 19 DPR 602/1973), le rateizzazioni relative ad avvisi bonari (D.Lgs. 462/1997) e le successive modifiche (D.Lgs. 159/2015, D.Lgs. 110/2024 e D.Lgs. 108/2024). Le sentenze della Cassazione e delle Corti di giustizia tributaria hanno inoltre precisato il significato di “tardivo pagamento” e di “lieve inadempimento”.

Per questo motivo l’articolo fornisce un’analisi completa, aggiornata a marzo 2026, della normativa e della giurisprudenza rilevante, spiegando quali sono i termini per il pagamento delle rate, quali ritardi sono tollerati senza perdere la dilazione e quali rimedi sono disponibili per sanare eventuali omissioni.

Una squadra di professionisti al tuo fianco

Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e professionista fiduciario dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e diritto tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Il suo studio assiste contribuenti ed imprese in tutte le fasi della gestione dei debiti fiscali: dalla valutazione dell’atto alla presentazione dell’istanza di rateizzazione, dalla predisposizione dei ricorsi alla richiesta di sospensioni, fino alla negociazione con l’agente della riscossione e all’elaborazione di piani di rientro o di soluzioni giudiziali e stragiudiziali (accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, esdebitazione ecc.). Lo staff monitora costantemente gli sviluppi normativi e giurisprudenziali per offrire ai clienti le migliori strategie difensive.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Le fonti principali

La disciplina della rateizzazione fiscale è stratificata e richiede la consultazione di diverse fonti legislative e di prassi:

  • Art. 19 DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): regola la dilazione delle somme iscritte a ruolo e, a seguito delle modifiche del D.Lgs. 110/2024, definisce il numero massimo di rate concedibili e i criteri per la valutazione della situazione economica del debitore. La norma prevede che, per i piani concessi dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate‑Riscossione possa accordare fino a 84 rate per le istanze presentate nel 2025‑2026, 96 rate per le istanze 2027‑2028 e 108 rate per quelle presentate dal 2029 . Con istanza “documentata” si possono ottenere da 85 a 120 rate (o fino a 120 rate se l’importo supera 120.000 €) .
  • Art. 15‑ter DPR 602/1973: introdotto dal D.Lgs. 159/2015, disciplina gli inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito delle attività di controllo dell’Agenzia delle entrate. La norma stabilisce che la rateazione concessa ai sensi degli art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 o dell’art. 8 D.Lgs. 218/1997 decade se il contribuente non paga la prima rata entro il termine stabilito o se non paga una rata successiva entro il termine della rata successiva . È tuttavia esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento, che si verifica quando la rata è pagata con un insufficiente versamento non superiore al 3 % (fino a 10.000 €) o quando il tardivo pagamento della prima rata non supera 7 giorni .
  • Art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997: regola la rateizzazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali. Il comma 4, come modificato dal D.L. 201/2011, prevede che il mancato pagamento della prima rata entro il termine o il mancato pagamento di una delle rate successive entro il termine della rata successiva comporta la decadenza dalla rateizzazione; il comma 4‑bis prevede la possibilità di iscrizione a ruolo della sanzione quando il pagamento tardivo avviene entro la scadenza della rata successiva.
  • Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159: ha introdotto l’art. 15‑ter e ha stabilito il regime del lieve inadempimento con esclusione della decadenza per ritardi o carenze contenute. La norma non è retroattiva (come precisato dalla circolare 17/E del 29 aprile 2016) e si applica a tutti gli istituti deflativi (adesione, acquiescenza, conciliazione e avvisi bonari).
  • Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108: ha aggiornato l’art. 15‑ter, chiarendo che le modifiche al comma 1 (relativo alla decadenza) si applicano alle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 .
  • Decreto ministeriale 27 dicembre 2024 (MEF): attua l’art. 19 DPR 602/1973 novellato. Stabilisce i parametri per valutare la temporanea situazione di difficoltà: per le persone fisiche e le ditte individuali semplificate si considera l’ISEE; per gli altri soggetti l’indice di liquidità e il rapporto debito/produzione; per i condomìni l’indice Beta . Il decreto conferma la possibilità di concedere 84, 96 o 108 rate per le istanze “semplici” e 85‑120 rate per quelle “documentate” .
  • Art. 19 comma 3 DPR 602/1973: come modificato dal D.Lgs. 159/2015, dispone che in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della rateazione e l’intero importo residuo diventa immediatamente esigibile .

Oltre alla normativa, la giurisprudenza ha contribuito a definire la portata delle norme. La Corte di cassazione ha affermato che il legislatore non distingue tra mancato pagamento e pagamento tardivo delle rate successive alla prima: basta un giorno di ritardo per far scattare la decadenza. Le Corti di giustizia tributaria hanno riconosciuto tuttavia che in situazioni di forza maggiore il mancato pagamento non può comportare automaticamente la revoca della rateizzazione .

1.2 Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo (Art. 19 DPR 602/1973)

L’art. 19 disciplina la dilazione dei debiti iscritti a ruolo, ossia quelli affidati all’agente della riscossione (Agenzia Entrate‑Riscossione). Dal 1° gennaio 2025 la norma prevede un sistema di rateizzazione più flessibile:

  • Istanze “a semplice richiesta”: il contribuente dichiara la propria temporanea difficoltà economico‑finanziaria senza dover produrre documentazione. In questo caso la dilazione è concessa per importi fino a 120.000 € e può arrivare a 84 rate mensili per le richieste 2025‑2026, 96 rate per quelle 2027‑2028 e 108 rate per quelle dal 2029 . La rata non può essere inferiore a 50 € .
  • Istanze “documentate”: per debiti fino a 120.000 € il contribuente può ottenere un piano più lungo (fino a 120 rate) dimostrando la difficoltà economica tramite la documentazione richiesta; per debiti superiori a 120.000 € la documentazione è obbligatoria e il massimo di rate è sempre 120 .
  • Parametri di valutazione: il decreto MEF 27 dicembre 2024 stabilisce che l’Agenzia valuta la situazione economica utilizzando l’ISEE per le persone fisiche, l’indice di liquidità e l’indice Alfa per le imprese e l’indice Beta per i condomìni .
  • Decadenza: il comma 3 dell’art. 19 prevede che la rateizzazione si perde quando si omette il pagamento di otto rate, anche non consecutive . La norma è stata modificata nel corso degli anni: durante la pandemia il numero di rate non pagate per incorrere nella decadenza è stato temporaneamente elevato (18 o 10 rate), ma dal 16 luglio 2022 la soglia è tornata a 8 rate (5 rate per i piani concessi tra gennaio e luglio 2022) . Dopo la decadenza l’intero importo diventa immediatamente esigibile e non può essere nuovamente rateizzato .
  • Sospensione delle azioni esecutive: l’art. 19, comma 1‑quater, stabilisce che la presentazione dell’istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza, impedisce l’iscrizione di nuovi fermi o ipoteche e blocca l’avvio di nuove procedure esecutive fino al rigetto dell’istanza o alla decadenza . La norma quindi tutela il debitore dal rischio di pignoramenti mentre la domanda è pendente.

1.3 Inadempimento dei pagamenti per avvisi bonari (Art. 15‑ter DPR 602/1973)

Quando l’Agenzia delle entrate riscontra errori nella dichiarazione dei redditi tramite il controllo automatico (art. 36‑bis) o il controllo formale (art. 36‑ter), notifica al contribuente una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) che consente di pagare le somme dovute con sanzioni ridotte. Il contribuente può rateizzare l’importo ai sensi dell’art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 (max 6 o 20 rate trimestrali) oppure pagare in un’unica soluzione. L’art. 15‑ter DPR 602/1973 disciplina gli inadempimenti:

  • Decadenza automatica: il comma 1 prevede che la rateazione decade se la prima rata non è pagata entro il termine previsto o se una rata successiva non è pagata entro il termine della rata seguente . Ciò vale sia per le rateazioni concesse ai sensi dell’art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 sia per quelle ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 218/1997.
  • Lieve inadempimento: il comma 3 esclude la decadenza se il versamento è insufficiente fino al 3 % della rata (e comunque fino a 10.000 €) oppure se il pagamento della prima rata avviene con ritardo non superiore a 7 giorni . In tali casi non si perde la rateizzazione ma viene iscritta a ruolo la frazione non pagata insieme alla sanzione e agli interessi .
  • Ravvedimento operoso: il comma 5 stabilisce che, se il contribuente paga una rata diversa dalla prima entro il termine della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo della frazione non pagata e della sanzione ridotta. Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) entro il termine della rata successiva o, per l’ultima rata, entro 90 giorni dalla scadenza, l’iscrizione a ruolo non viene effettuata .

Queste disposizioni consentono quindi di rimediare a piccoli ritardi o carenze senza perdere il beneficio della rateazione, a condizione di regolarizzare tempestivamente la posizione.

1.4 Sanzioni e ravvedimento operoso

Le norme tributarie prevedono che il ritardato pagamento sia sempre assoggettato a sanzioni e interessi. L’art. 13 D.Lgs. 472/1997 consente al contribuente di sanare l’inadempimento spontaneamente con il ravvedimento operoso, pagando sanzioni ridotte in proporzione al ritardo e gli interessi legali. Secondo una guida del Ministero delle Finanze (circolare 132/E/2011) richiamata dalla dottrina, la sanzione ridotta è pari a:

  • 0,2 % dell’imposta per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni;
  • 3 % (1/10 del 30 %) per i versamenti effettuati dal 16° al 30° giorno;
  • 3,75 % per i versamenti oltre il 30° giorno.

Inoltre, devono essere versati gli interessi legali calcolati giornalmente al tasso vigente (5 % per il 2023, poi 4,5 % nel 2025). Una tabella di riepilogo proposta dalla dottrina fissa le percentuali di sanzione in funzione del termine di ravvedimento: entro 30 giorni la sanzione è pari al 1,5 % dell’imposta, entro 90 giorni al 1,67 %, entro un anno al 3,75 %, entro due anni al 4,29 % e oltre due anni al 5 %. Queste sanzioni si applicano alle rate scadute e consentono di evitare l’iscrizione a ruolo della sanzione piena (30 %).

1.5 Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito diversi aspetti importanti:

  • Equivalenza tra mancato e tardivo versamento. Con l’ordinanza n. 16062/2023 la Corte di cassazione ha ribadito che l’art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997, come modificato dal D.L. 201/2011, non consente distinzione tra mancato pagamento e pagamento tardivo. La norma dispone che “il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione”. La Cassazione ha precisato che questa previsione “non consente alcuna distinzione tra ritardato versamento e mancato versamento della rata”. Di conseguenza, anche un ritardo di un solo giorno determina la decadenza.
  • Applicabilità del ravvedimento. Nella stessa ordinanza la Corte ha richiamato l’art. 3‑bis, comma 4‑bis, secondo cui il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo della sanzione commisurata all’importo versato in ritardo, ma questa iscrizione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro la scadenza della rata successiva. La Cassazione ha censurato la Commissione tributaria che aveva considerato il ravvedimento sufficiente anche oltre il termine della rata successiva.
  • Pronunce precedenti. Già nel 2017 (Cass. n. 26776/2017) la Suprema Corte aveva stabilito che il ritardo e l’omissione sono trattati allo stesso modo per la decadenza dalla rateizzazione. Nel 2021 l’ordinanza n. 6263/2021 ha confermato che la decadenza scatta se il pagamento tardivo avviene dopo la scadenza della rata successiva.
  • Forza maggiore e ragionevolezza. Una sentenza della Corte di giustizia tributaria di Roma (n. 15671/2025) ha riconosciuto che la decadenza non può operare automaticamente quando il mancato pagamento è dovuto a cause di forza maggiore (ad esempio una grave malattia). La Corte ha richiamato i principi di ragionevolezza e proporzionalità, ordinando la reintegrazione del piano rateale . Questa decisione dimostra che i giudici di merito possono valutare le circostanze concrete e, in caso di eventi imprevedibili, sospendere gli effetti della decadenza.

2 Procedura passo‑passo per la rateizzazione

2.1 Ricezione dell’atto e scelta della rateizzazione

Dopo aver ricevuto una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) o una cartella di pagamento, il contribuente deve innanzitutto verificare la fondatezza della pretesa tributaria. Se ritiene di dover pagare, può:

  1. Versare in un’unica soluzione entro i termini indicati (30 giorni per gli avvisi bonari, 60 giorni per le cartelle notificate dopo il 1° gennaio 2025); oppure
  2. Presentare un’istanza di rateizzazione:
  3. per gli avvisi bonari si utilizza l’art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997, con un massimo di 6 rate trimestrali se l’importo è inferiore a 5.000 € o 20 rate trimestrali se supera tale soglia;
  4. per le cartelle esattoriali si utilizza l’art. 19 DPR 602/1973, con i nuovi limiti (84, 96, 108 o 120 rate) in vigore per le richieste presentate dal 2025.

È importante presentare la richiesta entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Per gli avvisi bonari la prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica (il termine è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre).

2.2 Presentazione dell’istanza

L’istanza di rateizzazione può essere presentata:

  • Online tramite il servizio “Rateizza adesso” sul sito dell’Agenzia entrate‑Riscossione;
  • Via PEC mediante l’invio del modulo RS (per istanze semplici) o del modulo R4/R5 (per istanze documentate) con la documentazione richiesta;
  • Presso gli sportelli dell’Agenzia entrate‑Riscossione (servizio su appuntamento).

Nel caso di istanza documentata, oltre al modulo occorre allegare:

  • per le persone fisiche: l’ISEE in corso di validità, il prospetto dei redditi e dell’eventuale patrimonio immobiliare, l’elenco delle altre rateizzazioni in corso;
  • per le società: bilanci, prospetto dell’indice di liquidità, indice Alfa (rapporto debito/produzione), dichiarazioni fiscali degli ultimi due anni;
  • per i condomìni: rendiconto condominiale e prospetto dell’indice Beta;
  • eventuali certificazioni di forza maggiore (ad esempio dichiarazione di inagibilità dell’immobile in seguito a eventi calamitosi) che, secondo il decreto MEF, comportano l’automatica presunzione di difficoltà economica .

2.3 Termini di pagamento e tolleranza per i ritardi

Una volta concessa la rateizzazione, l’atto di accoglimento indica la scadenza della prima rata e il giorno di ogni mese in cui scadranno le successive. La normativa prevede diverse situazioni:

2.3.1 Prime rate dei piani da avviso bonario

  • Termine fisso: la prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso; se il pagamento avviene con ritardo non superiore a 7 giorni, ricorre il lieve inadempimento e non si decade . Oltre i 7 giorni, la rateazione è revocata e l’Agenzia iscrive a ruolo l’intero importo dovuto con sanzioni piene.
  • Termine sospeso: dal 1° agosto al 4 settembre la legge sospende i termini; il periodo va aggiunto ai 30 giorni originari.

2.3.2 Rate successive

  • Per gli avvisi bonari, il mancato pagamento di una rata entro il termine della rata successiva comporta la decadenza . Tuttavia, se il versamento è effettuato entro la scadenza della rata seguente, la rateazione resta valida ma viene iscritta a ruolo la sanzione ridotta (art. 3‑bis, comma 4‑bis). Il contribuente può evitare l’iscrizione eseguendo il ravvedimento operoso entro tale termine o, per l’ultima rata, entro 90 giorni .
  • Per le cartelle esattoriali, la scadenza delle rate è mensile e indicata nell’atto; il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive fa decadere dal piano .

2.3.3 Lieve carenza nel versamento

Se l’importo pagato è inferiore al dovuto di una quota non superiore al 3 % (massimo 10.000 €), si parla di lieve carenza. In questo caso la rateizzazione non decede, ma la frazione non pagata viene iscritta a ruolo e il contribuente deve versare la sanzione e gli interessi . Questa tolleranza si applica anche al versamento in unica soluzione.

2.3.4 Esempi di ritardo tollerato

  • Avviso bonario: un contribuente riceve una comunicazione di irregolarità per 3.000 € e sceglie il piano in 6 rate trimestrali. La prima rata scade il 30 aprile. Se la paga il 3 maggio (3 giorni di ritardo), il ritardo rientra nel termine di 7 giorni e la rateazione resta valida (sarà dovuto un interesse di mora minimo). Se la paga il 10 maggio (10 giorni di ritardo), perde la rateazione e l’intero importo residuo viene iscritto a ruolo.
  • Rata successiva: la seconda rata scade il 31 luglio. Se il contribuente paga il 15 settembre (dopo il termine della rata successiva fissato al 31 ottobre), la rateazione decade. Se paga entro il 31 ottobre, potrà sanare il ritardo con il ravvedimento operoso (sanzione ridotta e interessi).
  • Cartella esattoriale: un piano da 24 rate mensili viene accordato con prima scadenza al 15 febbraio. Se il contribuente omette il pagamento delle rate di febbraio, luglio, ottobre e dicembre (quattro rate non consecutive), non decadrà. Se salta anche due rate nell’anno successivo, raggiungendo sei rate non pagate, il piano resta valido; alla settima e ottava rata non pagata scatta la decadenza e l’importo residuo diventa immediatamente esigibile .

2.4 Comunicazioni, iscrizione a ruolo e sospensione

Dopo l’eventuale decadenza o lieve inadempimento, l’Agenzia delle entrate emette provvedimenti diversi:

  • Iscrizione a ruolo: se si verifica la decadenza, l’intero importo residuo viene iscritto a ruolo e l’agente della riscossione può avviare azioni esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti). La rateazione non può essere concessa per lo stesso debito .
  • Iscrizione a ruolo della frazione non pagata: in caso di lieve carenza o ritardato pagamento entro la rata successiva, l’Agenzia iscrive a ruolo solo la quota non pagata e la sanzione; la rateazione continua .
  • Sospensione: se il contribuente presenta un ricorso contro l’atto o chiede la sospensione giudiziale, il giudice tributario può sospendere la riscossione. Inoltre, l’art. 19, comma 3‑bis, consente la sospensione del piano per le somme oggetto di provvedimento giudiziale; al termine il debito residuo può essere nuovamente dilazionato .

3 Difese e strategie legali

3.1 Verifica dell’atto e contestazione

Prima di accettare la rateizzazione è opportuno esaminare attentamente il contenuto dell’avviso bonario o della cartella di pagamento:

  1. Verificare la regolarità della notifica (data, modalità e correttezza dell’indirizzo). Un vizio di notifica può rendere inefficace l’atto.
  2. Controllare la base imponibile e il calcolo delle imposte: errori nella liquidazione possono ridurre o annullare il debito.
  3. Valutare la prescrizione: molti tributi hanno termini di decadenza (es. 3, 5 o 10 anni); se l’iscrizione a ruolo è tardiva, il debito può essere estinto.
  4. Accertare l’applicabilità di definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio) ancora aperte.

Se emergono irregolarità, si può presentare istanza di autotutela o proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria competente. In pendenza del giudizio è possibile chiedere la sospensione della riscossione.

3.2 Sfruttare l’istituto del lieve inadempimento

Nel caso in cui il contribuente si trovi in difficoltà momentanea e non riesca a pagare una rata intera, la lieve inadempienza rappresenta uno strumento prezioso. Affinché la rateizzazione non decada occorre:

  • che la carenza di versamento non superi il 3 % della rata e comunque non ecceda 10.000 € ;
  • che il ritardo nella prima rata sia al massimo di 7 giorni ;
  • che il ritardo nelle rate successive non superi il termine della rata successiva, ricorrendo al ravvedimento operoso entro tale termine o, per l’ultima rata, entro 90 giorni .

È consigliabile monitorare le scadenze e, in caso di potenziale ritardo, anticipare il problema con l’Agenzia delle entrate, chiedendo eventualmente una modifica del piano (proroga) o un nuovo piano per i debiti che stanno causando difficoltà.

3.3 Ravvedimento operoso e calcolo delle sanzioni

Quando il ritardo supera i 7 giorni o riguarda rate diverse dalla prima, il ravvedimento operoso consente di regolarizzare la posizione prima che l’Amministrazione iscriva a ruolo la sanzione piena. Come visto, la sanzione ridotta varia dal 1,5 % al 5 % in base al tempo trascorso e bisogna aggiungere gli interessi legali. Occorre compilare correttamente il modello F24 indicando i codici tributo specifici per la sanzione e gli interessi (8929, 1980, 8933, 1983). Un errore nel codice può comportare l’applicazione della sanzione intera, perciò è consigliabile affidarsi a un professionista.

3.4 Forza maggiore e motivi eccezionali

Se il mancato pagamento deriva da cause di forza maggiore (es. malattia grave, disastro naturale, hacking dei sistemi informatici), l’art. 6 comma 5 D.Lgs. 472/1997 prevede la non punibilità. La Cassazione ha più volte riconosciuto che, in presenza di un evento imprevedibile e inevitabile, il contribuente può invocare la forza maggiore per evitare le sanzioni. La CGT di Roma (sent. 15671/2025) ha disposto la reintegrazione del piano quando la decadenza era dovuta a una causa non imputabile al contribuente . In questi casi occorre documentare adeguatamente l’evento (certificati medici, comunicazioni del fornitore di servizi, dichiarazioni di calamità).

3.5 Ricorso contro la decadenza

Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate‑Riscossione dichiari la decadenza del piano (ad esempio per otto rate non pagate o per ritardo della rata successiva), il contribuente può impugnare il provvedimento davanti al giudice tributario, contestando:

  • la legittimità del provvedimento (mancanza di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza);
  • l’errata valutazione dei pagamenti (ad esempio se la rata è stata pagata nei termini ma l’accredito avviene in ritardo per cause bancarie);
  • la sussistenza del lieve inadempimento o del ravvedimento già effettuato;
  • la presenza di forza maggiore.

Il giudice può sospendere l’esecuzione e, se accoglie il ricorso, ordinare la continuazione del piano o la rateizzazione del residuo.

3.6 Assistenza professionale dell’Avv. Monardo e del suo team

L’Avv. Monardo e il suo staff accompagnano il contribuente in tutte le fasi:

  1. Analisi preliminare: verifica della regolarità dell’atto, simulazione del piano di rientro e valutazione della strategia (rateizzazione, rottamazione, opposizione).
  2. Redazione dell’istanza: compilazione dei moduli, raccolta della documentazione (ISEE, bilanci, indici Alfa/Beta), predisposizione di eventuali attestazioni di forza maggiore.
  3. Gestione della fase esecutiva: monitoraggio delle scadenze, calcolo ravvedimento, predisposizione dei modelli F24, negoziazione con l’Agenzia per la modifica del piano.
  4. Contenzioso: predisposizione dei ricorsi, richiesta di sospensione, assistenza nelle udienze dinanzi alla Corte di giustizia tributaria o alla Cassazione.
  5. Soluzioni alternative: elaborazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione ex L. 3/2012, transazioni fiscali nell’ambito della crisi d’impresa o della procedura di composizione negoziata (D.L. 118/2021).

4 Strumenti alternativi alla rateizzazione

4.1 Definizioni agevolate e “rottamazioni”

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose procedure di definizione agevolata (Rottamazione ter, rottamazione quater, saldo e stralcio ecc.) che consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo con sconti su sanzioni e interessi. L’ultima è stata la Rottamazione quater prevista dalla legge di bilancio 2023 e prorogata fino al 5 marzo 2025. Chi decade dalla rottamazione può chiedere di rateizzare il residuo secondo le regole ordinarie: ad esempio, un contribuente che non paga la settima rata della rottamazione quater entro il 5 marzo 2025 perde tutti i benefici ma può presentare dal 1° gennaio 2025 un’istanza di rateizzazione fino a 84 rate . Le istanze devono essere presentate entro 60 giorni dalla scadenza della rata non pagata.

4.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (L. 3/2012 e CCI)

La Legge 3/2012 sul sovraindebitamento consente ai debitori civili e ai piccoli imprenditori di proporre al tribunale:

  • un piano del consumatore, destinato alle persone fisiche e ai professionisti senza partita IVA, per ristrutturare tutti i debiti inclusi quelli fiscali;
  • un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori (tra cui l’Agenzia delle entrate), con riduzione e dilazione dei debiti;
  • la liquidazione controllata dei beni con possibile esdebitazione finale.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI), entrato in vigore nel 2022, contiene istituti simili per le imprese (concordato minore, concordato preventivo, composizione negoziata). L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi e Esperto negoziatore, assiste i debitori nella predisposizione di questi piani, nelle trattative con l’Agenzia delle entrate e nella gestione della procedura dinanzi agli OCC e ai tribunali.

4.3 Accordi transattivi e transazioni fiscali

In sede di contenzioso il contribuente può proporre transazioni fiscali nell’ambito del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione. Questi istituti, previsti dagli artt. 63‑69 CCI, consentono di ridurre l’importo dei debiti fiscali e di dilazionarne il pagamento; per essere efficaci è necessaria l’approvazione dell’Agenzia delle entrate e del giudice. Anche l’accertamento con adesione e la mediazione tributaria consentono di rideterminare le somme dovute e di rateizzarle fino a tre anni.

4.4 Compensazioni, sospensioni e sgravio

Oltre alla rateizzazione, il contribuente può:

  • Compensare i propri debiti con crediti tributari (IVA, imposte dirette, bonus fiscali); la compensazione è ammessa anche in presenza di rateazioni ma non sospende le scadenze delle rate.
  • Chiedere la sospensione legale (artt. 36‑bis e 36‑ter DPR 602/1973) quando il debito è già stato pagato, quando vi è un duplicato di versamento o quando il contribuente ha ottenuto una sentenza favorevole.
  • Presentare istanza di sgravio o di annullamento del ruolo per errori materiali o per prescrizione.

5 Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la notifica: molti contribuenti non aprono o non leggono l’avviso bonario o la cartella; i termini decorrono comunque e perdono la possibilità di definire la posizione con sanzioni ridotte.
  2. Pagare in parte credendo di essere in regola: un versamento inferiore alla rata concordata comporta la decadenza se supera il 3 % o se non viene regolarizzato in tempo. Verificare sempre il calcolo della rata.
  3. Confondere la data di versamento con quella di accredito: la Cassazione ha chiarito che conta la data di pagamento, ma conviene pagare con almeno due giorni di anticipo per evitare ritardi dovuti alle banche.
  4. Non utilizzare il ravvedimento operoso: molti contribuenti ignorano la possibilità di sanare un ritardo entro la rata successiva con sanzioni ridotte; trascorso il termine la sanzione piena è inevitabile.
  5. Errore nel codice tributo: versare con un codice tributo errato può portare al disconoscimento del pagamento e all’applicazione della sanzione intera.
  6. Non documentare la forza maggiore: in caso di impedimenti gravi (malattia, calamità, hackeraggio) occorre conservare tutte le prove e comunicarle immediatamente all’Agenzia; diversamente non saranno considerate.
  7. Omettere di rinnovare il piano dopo la decadenza: chi decade da un piano può chiedere una nuova rateizzazione per debiti diversi; trascurare questa possibilità porta a pignoramenti.
  8. Non aggiornarsi sulle novità legislative: le modifiche del 2024‑2025 hanno cambiato numero di rate, termini e parametri; utilizzare moduli e regole non aggiornate può causare il rigetto dell’istanza.
  9. Non richiedere assistenza professionale: le procedure sono complesse e un errore può costare caro; un avvocato o un commercialista esperto può predisporre correttamente l’istanza e suggerire eventuali ricorsi o soluzioni alternative.

6 Tabelle riepilogative

6.1 Termini di pagamento e ritardi tollerati per avvisi bonari

Fase della rateizzazioneTermini ordinariRitardi tolleratiRiferimenti normativi/giurisprudenziali
Pagamento della prima rata30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario (sospesi dal 1° agosto al 4 settembre)Ritardo massimo di 7 giorni (lieve inadempimento)Art. 15‑ter DPR 602/1973 (comma 3), D.Lgs. 159/2015
Pagamento delle rate successiveEntro la scadenza indicata nell’atto (trimestrale o mensile)Pagamento entro la scadenza della rata successiva: non si decade ma si applica la sanzione ridottaArt. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 comma 4‑bis; Cass. 16062/2023
Lieve carenza nella rataPagamento dell’intera rataÈ tollerata una carenza fino al 3 % e comunque non superiore a 10.000 €Art. 15‑ter DPR 602/1973 comma 3
Ultima rataEntro la scadenza indicataÈ possibile utilizzare il ravvedimento entro 90 giorniArt. 15‑ter DPR 602/1973 comma 6
Avvisi di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)Prima rata entro 20 giorni dalla notifica; rate successive ogni tre mesiPagamento della rata successiva entro la scadenza consente il ravvedimento; oltre, decadenzaArt. 8 D.Lgs. 218/1997, art. 15‑ter DPR 602/1973

6.2 Numero massimo di rate per cartelle di pagamento (Art. 19 DPR 602/1973)

Tipo di istanza e periodo di presentazioneLimite massimo di rateNoteRiferimento
Istanze “a semplice richiesta” (debiti ≤ 120.000 €) presentate negli anni 2025‑202684 rate mensiliRata minima 50 €; dichiarazione di temporanea difficoltà senza documentazioneArt. 19 DPR 602/1973, co. 1
Istanze “a semplice richiesta” presentate negli anni 2027‑202896 rate mensiliidem
Istanze “a semplice richiesta” presentate dal 1° gennaio 2029108 rate mensiliidem
Istanze “documentate” per debiti ≤ 120.000 € presentate negli anni 2025‑202685 – 120 rate mensiliOccorre documentare la difficoltà economica; l’ISEE determina il numero di rateArt. 19 DPR 602/1973, co. 1.1
Istanze “documentate” presentate negli anni 2027‑202897 – 120 rate mensiliidem
Istanze “documentate” presentate dal 1° gennaio 2029109 – 120 rate mensiliidem
Importo > 120.000 € (obbligo documentazione)Max 120 rateindipendentemente dal periodoArt. 19 DPR 602/1973, co. 1.1
Piani concessi fino al 31 dicembre 2024Max 72 rateLa versione precedente dell’art. 19 si applica alle istanze presentate entro il 2024Art. 19 DPR 602/1973, co. 3 (versione ante DLgs 110/2024)

6.3 Numero di rate non pagate che causano la decadenza (fino al 2026)

Data di concessione del pianoNumero di rate non pagate (anche non consecutive) per la decadenzaRiferimento
Piani in essere alla data dell’8 marzo 2020 (pandemia)18 rateD.L. 146/2021; deroghe emergenziali
Piani concessi dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 202110 rateid.
Piani concessi tra il 1° gennaio 2022 e il 15 luglio 20225 rateid.
Piani concessi dal 16 luglio 20228 rateArt. 19 DPR 602/1973, co. 3

7 FAQ – Domande frequenti

  1. Quanti giorni di ritardo posso avere sulla prima rata della rateizzazione?
    Per le rate relative ad avvisi bonari la prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. È però tollerato un ritardo non superiore a 7 giorni: il versamento tardivo entro tale limite costituisce lieve inadempimento e non fa decadere dalla rateazione .
  2. Se salto la prima rata di un avviso bonario, posso sanare con il ravvedimento?
    No. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine stabilito comporta la decadenza automatica e non può essere sanato con il ravvedimento operoso . L’unica tolleranza ammessa è il ritardo massimo di 7 giorni.
  3. Quanto tempo ho per pagare una rata successiva per non perdere la rateizzazione?
    È necessario pagare ogni rata entro la scadenza della rata successiva. Se il versamento avviene in tale termine, il piano resta valido ma verrà iscritta a ruolo la sanzione ridotta e gli interessi. Il ravvedimento deve essere eseguito entro la rata successiva o, per l’ultima rata, entro 90 giorni .
  4. Se pago una rata con un importo inferiore al dovuto di 20 €, perdo il piano?
    Dipende dall’importo della rata. La normativa ammette una carenza fino al 3 % (comunque non oltre 10.000 €). Se 20 € rappresentano meno del 3 % della rata, il piano resta valido ma la frazione non pagata sarà iscritta a ruolo con sanzioni .
  5. Quante rate posso non pagare per le cartelle esattoriali prima di decadere?
    Dal 16 luglio 2022 la decadenza per le cartelle di pagamento si verifica al mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive . Per i piani concessi tra gennaio e luglio 2022 la soglia era di 5 rate; durante l’emergenza Covid era stata elevata a 10 e 18 rate.
  6. Posso chiedere una nuova rateizzazione se decado da quella precedente?
    No, per lo stesso debito la legge prevede che dopo la decadenza non è possibile ottenere una nuova dilazione . Tuttavia è possibile rateizzare altri debiti non ancora in riscossione o chiedere un nuovo piano se il debito non riguarda la stessa cartella.
  7. In quali casi posso ottenere più di 84 rate?
    Per le istanze presentate dal 2025 è possibile ottenere fino a 84 rate con semplice richiesta. Se il contribuente documenta la propria difficoltà economica (ISEE o indici di liquidità), può ottenere fino a 120 rate (10 anni) . Per debiti superiori a 120.000 € il numero massimo è sempre 120.
  8. Cosa succede se l’Agenzia non risponde alla mia richiesta di rateizzazione?
    Fino a quando l’istanza non viene rigettata, la presentazione sospende i termini di prescrizione e decadenza e impedisce all’agente della riscossione di avviare nuove azioni esecutive . Se l’Agenzia tarda a rispondere, si può sollecitare l’ufficio o proporre ricorso per silenzio‑rifiuto.
  9. Se sono in difficoltà per un evento eccezionale, posso evitare la decadenza?
    Sì. La legge prevede la non punibilità per forza maggiore (art. 6 D.Lgs. 472/1997). La giurisprudenza ha riconosciuto che eventi gravi e imprevedibili (malattia, calamità) possono giustificare il ritardo; è fondamentale documentare l’evento e presentare istanza di sospensione .
  10. La data di pagamento è quella di esecuzione o di accredito?
    Per la normativa fiscale la data di pagamento coincide con quella di esecuzione (data presente nella ricevuta di pagamento o nella quietanza). Tuttavia è prudente versare qualche giorno prima della scadenza per evitare ritardi nell’accredito.
  11. Posso compensare il debito con crediti fiscali mentre sono in rateizzazione?
    Sì, la compensazione è ammessa anche in presenza di piani di rateizzazione. Occorre indicare nel modello F24 i codici tributo corretti e verificare che la compensazione non incida sulle scadenze. In alcuni casi l’Agenzia può sospendere la rateazione se la compensazione è effettuata su crediti non liquidi o non esigibili.
  12. I fermi amministrativi o le ipoteche vengono cancellati con la rateizzazione?
    L’art. 19, comma 1‑quater, stabilisce che dalla data di presentazione dell’istanza fino al suo rigetto o alla decadenza non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche . Tuttavia quelli già iscritti prima della richiesta restano e verranno cancellati solo dopo il pagamento dell’intero debito o con accordo specifico.
  13. Come si calcola il 3 % di lieve carenza?
    Si applica il 3 % all’importo della rata. Ad esempio, se la rata è di 1.000 €, la carenza tollerata è 30 €. Oltre i 30 € o se l’importo non pagato è superiore a 10.000 €, il piano decade .
  14. Quali indici utilizza l’Agenzia per valutare la difficoltà economica?
    Per le persone fisiche e le ditte individuali in regime semplificato si usa l’ISEE . Per le società si usa l’indice di liquidità e il rapporto debito/produzione (indice Alfa). Per i condomìni si applica l’indice Beta .
  15. Se ricevo un avviso bonario mentre sto pagando una cartella a rate, cosa succede?
    Le rateizzazioni sono distinte. La decadenza da un piano non impedisce di ottenere dilazioni per altri debiti . Tuttavia la nuova comunicazione può aumentare l’esposizione e incidere sulla valutazione dell’Agenzia; conviene informare l’ufficio e richiedere un consolidamento dei debiti.
  16. È vero che bastano otto rate non pagate per perdere la rateizzazione della cartella?
    Sì. Per i piani concessi dopo il 16 luglio 2022 la soglia è di otto rate, anche non consecutive . Prima dell’emergenza Covid la soglia era di cinque rate; durante la pandemia era stata elevata a dieci e diciotto rate.
  17. Come posso prorogare un piano di rateizzazione in corso?
    L’art. 19 DPR 602/1973 consente una proroga del piano solo in caso di comprovato peggioramento della situazione economica; la proroga può essere concessa una sola volta e per un numero di rate non superiore a quello originario . È necessario presentare una nuova istanza documentata.
  18. Posso chiedere la rateizzazione dopo una cartella che contiene anche contributi previdenziali?
    Sì. L’Agenzia entrate‑Riscossione gestisce anche contributi INPS e INAIL. Tuttavia alcune entrate non sono rateizzabili (ad esempio, risorse proprie UE), come precisato dal D.Lgs. 110/2024 .
  19. Cosa succede se non rispetto le scadenze della rottamazione quater?
    Perdi tutti i benefici della definizione agevolata (sanzioni e interessi azzerati) e il debito originario torna integralmente dovuto. Puoi tuttavia chiedere la rateizzazione ordinaria entro 60 giorni dalla scadenza non rispettata .
  20. Perché affidarsi all’Avv. Monardo per la rateizzazione?
    Perché la normativa è complessa e in continua evoluzione. L’Avv. Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, coordinando un team di avvocati e commercialisti esperti, può analizzare la tua posizione, predisporre l’istanza corretta, valutare eventuali ricorsi o soluzioni alternative e difenderti in giudizio.

8 Simulazioni pratiche

8.1 Caso A – Ritardo di pochi giorni sulla prima rata

Scenario: Maria riceve un avviso bonario per imposte non versate pari a 1.800 €. Opta per la rateizzazione in 6 rate trimestrali (300 € ciascuna). L’avviso è notificato il 1° aprile 2026; la prima rata scade il 1° maggio 2026. Per motivi di liquidità Maria paga il 5 maggio (4 giorni di ritardo).

Analisi:

  • La prima rata è pagata entro 7 giorni dalla scadenza; ciò rientra nel lieve inadempimento previsto dall’art. 15‑ter . La rateizzazione resta valida.
  • Maria dovrà versare gli interessi di mora per i 4 giorni (al tasso legale, ad esempio 4,5 %) e la piccola sanzione. Supponendo un tasso annuo del 4,5 %, gli interessi per 4 giorni su 300 € sono 300 € × 4,5 % × 4/365 ≈ 0,15 €. La sanzione minima (0,2 %) non è prevista per ritardi inferiori a 15 giorni nell’avviso bonario, ma può essere applicata dall’ufficio.
  • Maria deve proseguire con i pagamenti successivi secondo il piano.

Suggerimento: anche se la legge consente 7 giorni di ritardo, è consigliabile versare entro la scadenza per evitare complicazioni. In caso di difficoltà è opportuno contattare preventivamente l’Agenzia o un professionista per valutare il ravvedimento.

8.2 Caso B – Ritardo oltre la rata successiva

Scenario: La società Alfa S.r.l. riceve una comunicazione di irregolarità per 15.000 €. Rateizza l’importo in 10 rate trimestrali. La terza rata, di 1.500 €, scade il 30 novembre 2025; la quarta rata scade il 28 febbraio 2026. Alfa paga la terza rata il 10 marzo 2026.

Analisi:

  • Il pagamento avviene oltre la scadenza della rata successiva (28 febbraio 2026). La Cassazione ha affermato che in tal caso non è rilevante la differenza tra tardivo e omesso pagamento: si verifica la decadenza.
  • Di conseguenza, la società perde il beneficio della rateizzazione; l’Agenzia delle entrate iscrive a ruolo l’intero importo residuo (supponiamo 9.000 €) con sanzioni piene (30 %) e interessi. La società potrà chiedere un nuovo piano solo per debiti diversi.

Rimedio possibile: se il ritardo fosse stato entro il 28 febbraio, la società avrebbe potuto utilizzare il ravvedimento operoso (sanzione ridotta 3 %, interessi). In presenza di cause di forza maggiore, Alfa potrebbe impugnare la decadenza dinanzi al giudice tributario, chiedendo la sospensione del ruolo.

8.3 Caso C – Lieve carenza nel versamento

Scenario: Giovanni ottiene un piano di rateizzazione della cartella esattoriale per un debito di 10.800 €, ripartito in 36 rate mensili da 300 €. Alla scadenza della quinta rata, Giovanni versa 290 € invece di 300 €.

Analisi:

  • La carenza è di 10 €, pari al 3,33 % della rata (10/300). Poiché supera la soglia del 3 %, non si configura lieve carenza. La rateizzazione potrebbe decadere, a meno che Giovanni regolarizzi immediatamente la differenza con interessi e sanzioni.
  • Se la carenza fosse stata di 8 € (2,67 %), rientrerebbe nella soglia del 3 %. In tal caso la rateizzazione resterebbe valida, ma la differenza non pagata verrebbe iscritta a ruolo con sanzioni e interessi .

Suggerimento: in caso di errori di qualche euro conviene versare subito la differenza entro la scadenza della rata successiva, utilizzando il ravvedimento operoso per evitare la decadenza.

8.4 Caso D – Decadenza per otto rate non pagate

Scenario: L’impresa Beta ottiene nel 2024 un piano di 40 rate mensili (debito 80.000 €). Dopo due anni, a causa della crisi, non versa 9 rate non consecutive.

Analisi:

  • Poiché il piano è stato concesso dal 16 luglio 2022, la decadenza scatta al mancato pagamento di otto rate . Beta, non avendo pagato 9 rate, è decaduta.
  • L’intero importo residuo diventa esigibile in unica soluzione e non può essere nuovamente rateizzato .
  • Se Beta versa le rate arretrate prima di ricevere la comunicazione di decadenza, potrebbe tentare di evitare l’esecutività; tuttavia, la normativa non prevede la riattivazione automatica. È consigliabile chiedere un incontro con l’agente della riscossione per valutare la possibilità di un nuovo piano per altri carichi.

8.5 Caso E – Forza maggiore

Scenario: Carla, titolare di un bar, ha un piano di 24 rate mensili per un debito IVA. A seguito di un’alluvione che rende inagibile il locale, non riesce a pagare tre rate consecutive. Presenta all’Agenzia la certificazione del Comune attestante l’inagibilità.

Analisi:

  • L’art. 6 comma 5 D.Lgs. 472/1997 prevede la non punibilità per forza maggiore. La CGT Roma ha stabilito che, in casi di eventi imprevedibili e inevitabili, la decadenza dalla rateizzazione non può essere automatica .
  • Il decreto MEF 27 dicembre 2024 considera la totale inagibilità dell’immobile causa di presumibile difficoltà economica, ammettendo la concessione del piano anche senza documentazione ordinaria .

Suggerimento: Carla deve allegare la certificazione e chiedere all’Agenzia una sospensione o un nuovo piano, motivando la forza maggiore. In caso di rigetto potrà impugnare il provvedimento.

9 Conclusioni

Pagare i tributi a rate è uno strumento importante per gestire la liquidità, ma comporta obblighi rigorosi. La normativa tributaria non ammette distinzioni tra ritardo e omissione: basta un giorno di ritardo sulla rata successiva perché il piano decada e l’intero debito diventi esigibile. Solo la prima rata beneficia della tolleranza di 7 giorni e la lieve carenza consente una tolleranza del 3 % . Con le modifiche del 2024‑2025 l’Agenzia entrate‑Riscossione potrà concedere piani più lunghi (fino a 120 rate) ma sarà più severa nel controllo delle scadenze.

Per evitare errori è necessario conoscere bene le norme, calcolare le scadenze, utilizzare il ravvedimento operoso nei tempi giusti e tenere traccia dei pagamenti. In caso di difficoltà imprevedibili, è fondamentale documentare la forza maggiore e chiedere la sospensione o la modifica del piano.

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