Accertamento Per Infedele Dichiarazione: Rischi, Sanzioni E Strategie Di Difesa

Introduzione

Presentare la dichiarazione dei redditi in modo corretto e veritiero è un dovere di ogni contribuente. Un errore o una sottovalutazione può trasformarsi in una dichiarazione infedele, con conseguenze pesantissime: l’Agenzia delle Entrate può accertare la minore imposta dovuta, applicare sanzioni che arrivano al 70 % del tributo evaso, avviare procedure di riscossione immediate e, nei casi più gravi, segnalare la violazione all’autorità giudiziaria. Con la riforma delle sanzioni tributarie approvata con il D.Lgs. 87/2024 e le numerose novità normative del 2024‑2025, le regole sono cambiate; al tempo stesso la giurisprudenza (Cassazione, Corte costituzionale) ha definito nuovi principi sulla proporzionalità delle sanzioni e sulla non sovrapposizione tra diverse violazioni .

In questo articolo tutto ciò che il contribuente deve sapere quando riceve un avviso di accertamento per infedele dichiarazione: il quadro normativo aggiornato, le procedure che l’Agenzia segue per notificare e riscuotere, i termini per impugnare o definire l’atto, le strategie difensive e gli strumenti alternativi (ravvedimento, accertamento con adesione, mediazione, rottamazione, rateizzazioni, piani di ristrutturazione e esdebitazione) che permettono di chiudere la vertenza con un forte risparmio.

Perché è importante agire subito?

  1. Sanzioni rilevanti: le nuove regole fissano una sanzione ordinaria pari al 70 % dell’imposta evasa, con una maggiorazione fino al 140 % se sono state usate false fatture o documenti inesistenti . In alcuni casi la sanzione può addirittura raddoppiare (ad esempio per il mancato monitoraggio degli investimenti all’estero o per la recidiva).
  2. Tempi stretti per reagire: l’avviso di accertamento è oggi immediatamente esecutivo; dopo 60 giorni, e senza bisogno di una cartella, la somma può essere iscritta a ruolo ed eseguita tramite pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi .
  3. Riduzioni possibili: agendo tempestivamente si può usufruire di penalità ridotte, presentando un’integrativa (ravvedimento operoso), aderendo all’accertamento, chiedendo l’acquiescenza o ricorrendo agli strumenti di definizione agevolata.
  4. Strumenti per uscire dal sovraindebitamento: se il contribuente è impossibilitato a pagare, l’ordinamento mette a disposizione procedure come il piano di ristrutturazione del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti, la liquidazione controllata e l’esdebitazione, che consentono di azzerare o ristrutturare i debiti sotto la supervisione di un giudice .

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È fondamentale rivolgersi subito a un professionista per evitare errori che possano compromettere il diritto alla difesa o far perdere i benefici previsti dalle normative. Il presente articolo è aggiornato a novembre 2025 e cita norme, circolari e sentenze più recenti.

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1  Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1  Definizione di dichiarazione infedele

L’infedele dichiarazione ricorre quando il contribuente indica redditi o imponibili inferiori a quelli effettivi, o quando indebitamente porta in detrazione oneri o dichiara crediti non spettanti. Secondo l’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 471/1997 (nella versione antecedente alla riforma 2024), quando l’imposta o il credito risultano inferiori a quanto dovuto, la sanzione va dal 100 % al 200 % della maggiore imposta o del minor credito . La stessa norma stabiliva un incremento per i redditi prodotti all’estero. Il legislatore differenzia fra:

  • Crediti non spettanti: crediti effettivamente esistenti ma utilizzati in misura superiore al dovuto (es. detrazioni per carichi di famiglia non maturate).
  • Crediti inesistenti: vantati in assenza dei presupposti sostanziali (es. crediti derivanti da fatture false o operazioni simulate).

L’uso di documentazione falsa o operazioni inesistenti costituisce una forma aggravata della violazione, con incremento della sanzione fino al doppio .

Con la riforma del 2024 la nozione resta invariata, ma cambiano le percentuali delle sanzioni e le riduzioni possibili, come vedremo.

1.2  Evoluzione normativa e riforma del 2024 (D.Lgs. 87/2024)

Il D.Lgs. 87/2024 (attuazione della legge delega n. 111/2023) ha rivoluzionato il sistema sanzionatorio amministrativo tributario, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Le principali novità riguardano:

  • Sanzione base ridotta: l’infedele dichiarazione viene punita con una sanzione fissa del 70 % della maggiore imposta o del minor credito, con un minimo di 150 € . Ciò sostituisce l’intervallo del 90‑180 % previsto dal regime precedente.
  • Integrativa prima dei controlli: se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa e paga spontaneamente la maggiore imposta prima che l’amministrazione avvii accessi o verifiche, la sanzione è ridotta al 50 % . Questa agevolazione si applica anche se la violazione è corretta dopo la presentazione, ma prima del ricevimento di un invito a comparire o di un questionario.
  • Aggravanti per condotte fraudolente: in caso di documenti falsi, operazioni simulate o organizzazioni di frodi, la sanzione può essere aumentata da una volta e mezza fino al doppio (105‑140 %) .
  • Riduzioni per violazioni di modesta entità: quando la maggiore imposta non supera il 3 % dell’imposta dichiarata e comunque è inferiore a 30 000 €, la sanzione è ridotta di un terzo (dunque al 46,67 %) .
  • Monitoraggio estero (Quadro RW): le sanzioni per mancata dichiarazione di attività finanziarie o investimenti all’estero (art. 12 DL 78/2009) raddoppiano se il contribuente è residente in paesi a fiscalità privilegiata; con la riforma, la sanzione ordinaria del 70 % viene elevata al 140 % e la sanzione minima è pari a 300 € .
  • Recidiva: la violazione ripetuta nel triennio comporta un aumento fino al 100 % della sanzione base .

Queste modifiche si collocano in un contesto più ampio di revisione del sistema sanzionatorio, che mira a garantire proporzionalità e offensività effettiva: ad esempio, l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (modificato dal D.Lgs. 87/2024) introduce un principio di “ravvedimento riparatorio” con riduzioni graduali per chi si attiva tempestivamente .

1.3  Cassazione e giurisprudenza recente (2024‑2025)

La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce del 2025, ha precisato alcuni aspetti cruciali della disciplina dell’infedele dichiarazione.

Ordinanza n. 26107/2025 – La Suprema Corte ha stabilito che la sanzione per infedele dichiarazione non si applica quando l’errore contabile non produce una minore imposta. Nel caso di specie una società aveva iscritto un fondo rischi in bilancio, generando in modo meramente figurativo un minor utile; poiché l’errore non comportava un risparmio d’imposta, la Cassazione ha escluso l’applicazione della sanzione, richiamando l’art. 1 D.Lgs. 471/1997 .

Ordinanza n. 4187/2025 – La Corte ha affermato che la sanzione per infedele dichiarazione assorbe quella per omesso versamento. In caso di dichiarazione errata, il mancato pagamento dell’imposta è una conseguenza diretta della falsità dichiarativa; pertanto, non si può applicare anche la sanzione per ritardato o omesso pagamento prevista dall’art. 13 D.Lgs. 471/1997 .

Sentenza n. 1274/2025 e principio di lex mitior – La riforma del 2024 ha introdotto sanzioni più basse (70 % contro 90‑180 %). Molti contribuenti hanno chiesto l’applicazione retroattiva della sanzione più mite (principio di lex mitior). La Cassazione, con sentenza n. 1274/2025, ha negato la retroattività, ritenendo che la nuova sanzione non si applica ai fatti commessi prima del 1° settembre 2024. La Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di limitare la retroattività alla sola materia penale, ritenendo prevalente l’interesse fiscale . Secondo Fisco Oggi, la decisione bilancia la certezza del diritto con il principio di ragionevolezza, richiamando anche la giurisprudenza europea .

1.4  Norme speciali: locazioni e tributi locali

Oltre alle imposte sui redditi, IVA e IRAP, l’infedele dichiarazione riguarda anche altri tributi. Per le locazioni brevi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’omessa indicazione dei canoni può comportare la stessa sanzione del 70 %. Nel campo dei tributi locali, il legislatore sta armonizzando le sanzioni. Una bozza di decreto del 2025 prevede che l’IMU infedele sarà sanzionata al 40 % dell’imposta dovuta (minimo 50 €), al posto dell’attuale 50‑100 %. L’omessa dichiarazione resterà punita con una sanzione dal 100 % al 200 % .

1.5  Quadro europeo e internazionale

La disciplina dell’infedele dichiarazione deve essere letta alla luce dei principi europei di proporzionalità, non bis in idem e diritto alla difesa. La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito che le sanzioni fiscali, pur essendo amministrative, possono avere natura parapenale (caso Engel), imponendo al legislatore di evitare duplicazioni eccessive e di garantire la possibilità di ricorso. Le sentenze europee richiamate dalla Cassazione nel 2025 ribadiscono l’esigenza di bilanciare l’interesse fiscale con i diritti fondamentali del contribuente .

2  Procedura: cosa succede dopo la notifica dell’accertamento

2.1  L’accertamento esecutivo e l’avviso di accertamento

Dal 2011 l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate in materia di imposte dirette, IVA e IRAP non è più un atto meramente dichiarativo, ma contiene anche l’intimazione a pagare entro il termine di impugnazione. Ciò significa che l’avviso ha efficacia esecutiva: trascorsi 60 giorni dalla notifica senza che il contribuente abbia pagato o presentato ricorso, l’importo diventa esigibile senza necessità di cartella . In pratica:

  1. Notifica dell’avviso: l’atto viene recapitato al contribuente tramite posta raccomandata, PEC o messo notificatore. Contiene le contestazioni, l’ammontare della maggiore imposta, sanzioni e interessi, e l’indicazione del termine per impugnare (60 giorni).
  2. Decorrenza dei termini: il contribuente può presentare ricorso davanti al giudice tributario entro 60 giorni, attivare un accertamento con adesione o optare per l’acquiescenza pagando con riduzione di un terzo delle sanzioni .
  3. Immediata esecutività: se non vengono presentati ricorsi o pagamenti, l’avviso diventa titolo esecutivo trascorsi 60 giorni. Dopo 30 giorni dalla scadenza, l’Agenzia trasmette il ruolo all’agente della riscossione per l’esazione coattiva .

L’avviso deve essere adeguatamente motivato, indicare la normativa violata e consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa. L’assenza di motivazione o di contraddittorio (ad esempio in materia di studi di settore o ISA) può essere motivo di annullamento. È essenziale conservare la busta della raccomandata e verificare la regolarità della notifica: eventuali vizi comportano la nullità dell’atto.

2.2  Tempi e termini: la scansione procedimentale

La tutela del contribuente dipende dal rispetto di precisi termini perentori. Ecco le scadenze principali:

  • 60 giorni per il ricorso: termine per presentare ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Il ricorso deve essere notificato all’ufficio che ha emesso l’accertamento e depositato telematicamente tramite il processo tributario telematico (PTT).
  • 60 giorni per l’accertamento con adesione: se il contribuente chiede l’adesione, i termini per l’impugnazione sono sospesi per 90 giorni dal momento della presentazione dell’istanza . Durante questo periodo si svolge il contraddittorio e si tenta di raggiungere un accordo.
  • 30 giorni dopo il termine di ricorso: decorso il termine per impugnare senza che il contribuente abbia pagato, l’atto è affidato alla riscossione. Trascorsi 30 giorni, l’agente della riscossione può notificare un avviso di presa in carico e avviare il pignoramento .
  • Termine decadenziale: l’Agenzia deve notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione (o del settimo anno in caso di omessa dichiarazione). Se il termine è superato, l’atto è nullo.

2.3  Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è uno strumento deflativo che consente di definire bonariamente la pretesa fiscale. Può essere attivato dall’ufficio prima della notifica dell’accertamento o dal contribuente entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto . Il procedimento si articola così:

  1. Istanza del contribuente: da presentare all’ufficio che ha emesso l’accertamento; la sua presentazione sospende i termini per il ricorso per 90 giorni.
  2. Contraddittorio: l’ufficio convoca il contribuente o il professionista per un confronto sui rilievi. È possibile portare documenti, memorie e argomentazioni difensive.
  3. Atto di adesione: se si raggiunge un accordo, si sottoscrive l’atto; la sanzione è ridotta a un terzo del minimo e gli interessi sono dovuti fino al giorno dell’adesione .
  4. Pagamento: il contribuente deve versare la somma concordata entro 20 giorni; può rateizzare l’importo secondo le regole generali. Il pagamento perfeziona l’adesione; in caso contrario l’accordo perde efficacia.

L’adesione è vantaggiosa perché riduce notevolmente le sanzioni e evita il contenzioso; tuttavia è irretrattabile: una volta perfezionata, non si può più impugnare l’atto salvo vizio di annullabilità.

2.4  Acquiescenza e autotutela

Se il contribuente riconosce la fondatezza dell’accertamento e non intende contestarlo, può optare per l’acquiescenza: pagando l’intero importo entro il termine per impugnare (60 giorni), le sanzioni sono ridotte a un terzo . L’acquiescenza è possibile solo se non viene avviato l’accertamento con adesione e riguarda tutte le somme richieste; non preclude la possibilità di chiedere rateizzazioni.

L’istituto dell’autotutela consente all’Agenzia delle Entrate di annullare o rivedere un atto illegittimo anche oltre i termini di impugnazione. Il contribuente può presentare un’istanza motivata chiedendo la rettifica o l’annullamento; l’ufficio può accoglierla in via di autotutela obbligatoria (nelle ipotesi tassative previste) o facoltativa. L’autotutela non sospende l’obbligo di pagamento, ma se accolta annulla gli effetti dell’atto.

2.5  Mediazione tributaria e ricorso

Per gli atti di valore fino a 50 000 € (per ciascun periodo d’imposta) è prevista la mediazione tributaria: il contribuente deve presentare un reclamo-mediazione entro 60 giorni e attendere altri 90 giorni per la risposta. Se l’Agenzia accoglie parzialmente o totalmente il reclamo, l’atto viene rideterminato; se lo rigetta, scaduti i 90 giorni si può presentare ricorso. La sanzione è ridotta del 40 % in caso di adesione alla proposta di mediazione.

Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può presentare ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria) entro il termine residuo. Il processo tributario è telematico, si avvia attraverso il portale SIGIT e prevede il deposito di memorie, documenti e controdeduzioni. È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione se si prova un danno grave e irreparabile: il giudice può sospendere l’atto fino alla decisione di merito.

2.6  Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni fiscali prima che l’amministrazione avvii controlli o notifiche. Per l’infedele dichiarazione occorre presentare una dichiarazione integrativa e pagare:

  • la maggior imposta dovuta;
  • gli interessi legali calcolati giornalmente;
  • una sanzione ridotta in misura proporzionale al tempo trascorso. L’art. 13 prevede diverse aliquote: ad esempio, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni, la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo; entro 90 giorni è 1/9; entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva è 1/8; oltre, ma prima della contestazione, è 1/7; se avviene dopo la constatazione della violazione ma prima della cartella, è 1/5 .

Il ravvedimento evita l’avvio del procedimento di accertamento e consente una sensibile riduzione della sanzione. È importante agire prima che l’Agenzia invii un questionario, un invito a comparire o un PVC (processo verbale di constatazione); in caso contrario la possibilità di ravvedersi si restringe.

2.7  Cartella di pagamento, pignoramenti e tutela del contribuente

Decorso il termine di 60 giorni e, se necessario, il periodo di sospensione per accertamento con adesione, l’avviso diventa titolo esecutivo e l’Agenzia affida il credito all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Quest’ultima può:

  • notificare un avviso di presa in carico o intimazione di pagamento, con cui invita il contribuente a versare entro 5 giorni;
  • iscrivere ipoteca su beni immobili o effettuare un fermo amministrativo sui veicoli;
  • procedere al pignoramento di conto corrente, stipendio, pensione o altri beni.

Il contribuente può chiedere la rateizzazione del debito fino a 72 o 120 rate mensili, a seconda dell’importo e delle condizioni. Può inoltre proporre un’istanza di sospensione per motivi di illegittimità o per usufruire di procedure di composizione della crisi. È fondamentale presentare queste domande nei termini indicati nelle intimazioni per evitare l’aggravarsi della situazione.

3  Difese legali: come contestare l’accertamento per infedele dichiarazione

3.1  Verifica della legittimità dell’atto e dei presupposti

La prima linea di difesa consiste nel verificare la legittimità dell’atto: un accertamento infedele è valido solo se l’Agenzia ha rispettato i termini, ha motivato adeguatamente la pretesa e ha basato il calcolo su elementi concreti e documentati. In particolare occorre:

  1. Controllare la notifica: la raccomandata deve essere inviata all’indirizzo corretto; la ricevuta deve attestare l’avvenuta consegna o il deposito presso l’ufficio postale; eventuali vizi possono rendere nulla la notifica.
  2. Esaminare la motivazione: l’avviso deve indicare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la rettifica. L’uso di studi di settore o ISA senza contraddittorio può essere contestato; se l’ufficio non effettua un confronto preventivo, l’accertamento è nullo per violazione del diritto di difesa.
  3. Verificare la base imponibile: occorre valutare se i maggiori ricavi imputati sono stati effettivamente conseguiti; la presunzione di cassa (versamenti sul conto corrente) non può essere applicata senza prova del nesso con l’attività; la giurisprudenza richiede che l’Amministrazione dimostri la fonte del reddito.
  4. Analizzare la disciplina dei crediti: distinguere tra crediti non spettanti e crediti inesistenti; erronee qualificazioni da parte dell’ufficio possono portare a sanzioni sproporzionate; la riforma del 2024 ha ridotto la sanzione per i crediti non spettanti ma mantiene severa quella per crediti inesistenti.

3.2  Errori materiali e assenza di danno erariale (Cass. 26107/2025)

Una difesa efficace è dimostrare che la dichiarazione, pur contenendo un errore, non ha generato un minor debito d’imposta. Secondo la Cassazione, se l’errore contabile non produce una riduzione del reddito imponibile o dell’imposta dovuta, non ricorre l’infedele dichiarazione e la sanzione deve essere annullata . Questo principio si applica, ad esempio, agli errori di classificazione contabile, ai valori di rimanenze o ammortamenti iscritti in bilancio senza effetto sul reddito. Per far valere questa tesi è indispensabile fornire documentazione contabile e perizie che dimostrino l’irrilevanza dell’errore.

3.3  Cumulo giuridico delle sanzioni e non duplicazione (Cass. 4187/2025)

La Cassazione ha chiarito che, nel caso di infedele dichiarazione, non può essere applicata anche la sanzione per omesso versamento dell’acconto o del saldo. Il mancato versamento è una conseguenza del minor importo indicato in dichiarazione e pertanto la sanzione più grave assorbe quella per il ritardato pagamento . Questo principio consente di ridurre il carico sanzionatorio e va fatto valere sia in sede di contraddittorio sia davanti al giudice tributario.

3.4  Eccezioni procedurali e vizi formali

Tra le eccezioni più frequenti da sollevare in giudizio vi sono:

  • Ritardata notifica dell’avviso: l’atto deve essere notificato entro i termini di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo); in caso contrario è nullo.
  • Nullità della motivazione: se l’atto non indica in modo chiaro i presupposti di fatto o di diritto, il contribuente non può difendersi; la giurisprudenza richiede un contenuto minimo per la validità.
  • Violazione del contraddittorio: in materia di accertamenti standardizzati (studi di settore/ISA), la mancata convocazione del contribuente per fornire chiarimenti comporta la nullità dell’accertamento.
  • Violazioni del diritto di difesa: l’amministrazione non può utilizzare prove raccolte in violazione dello statuto dei diritti del contribuente (ad es. accessi domiciliari senza autorizzazione della Procura).

Il contribuente può altresì contestare la irragionevolezza delle sanzioni: l’art. 7 del D.Lgs. 472/1997, come modificato, impone il rispetto del principio di proporzionalità; sanzioni eccessive rispetto al danno erariale possono essere ridotte o annullate in giudizio.

3.5  Strategie difensive nei procedimenti giudiziali

Il ricorso tributario deve essere accuratamente motivato. Alcune strategie includono:

  • Richiesta di sospensione: allegare documenti che dimostrino il danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto (pignoramento dello stipendio, chiusura dell’attività). Il giudice può sospendere l’atto, evitando l’aggressione del patrimonio durante il processo.
  • Produzione di perizia contabile: dimostrare che l’imposta calcolata dall’ufficio è errata, contestando i metodi di accertamento induttivo (conti correnti, coefficienti presuntivi).
  • Eccezione di incostituzionalità: per sanzioni sproporzionate si può sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza).
  • Richiesta di definizione agevolata in pendenza di giudizio: se sopravvengono normative di favore (ad esempio definizione delle liti pendenti), è possibile estinguere la lite pagando una quota dell’imposta e riducendo le sanzioni.

Le strategie devono essere personalizzate; l’assistenza di un professionista esperto aiuta a individuare i punti deboli dell’accertamento e a sfruttare le opportunità offerte dal legislatore.

4  Strumenti deflativi e alternative alla lite

Gli strumenti deflativi rappresentano soluzioni alternative al contenzioso che consentono di chiudere la vertenza con tempi e costi ridotti. Di seguito vengono analizzati quelli più significativi.

4.1  Accertamento con adesione (riferimento al § 2.3)

Come visto, l’accertamento con adesione permette di definire l’accertamento con il pagamento del tributo e della sanzione ridotta a un terzo del minimo. È particolarmente utile quando la violazione è manifesta ma si vogliono ridurre le sanzioni e rateizzare il debito. Durante il contraddittorio si possono proporre eccezioni e raggiungere un accordo vantaggioso. Ricordiamo che l’istanza sospende i termini per il ricorso e che l’accordo diventa definitivo con il pagamento entro 20 giorni .

4.2  Acquiescenza

L’istituto dell’acquiescenza, disciplinato dall’art. 15 del D.Lgs. 218/1997, consente al contribuente di rinunciare al ricorso e pagare l’intero importo dell’atto entro il termine di impugnazione con una riduzione delle sanzioni a un terzo . È opportuno nei casi in cui non vi siano vizi formali e si voglia evitare il contenzioso. Attenzione: l’acquiescenza non può essere combinata con l’adesione; occorre scegliere una delle due strade.

4.3  Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è descritto al § 2.6. Ricordiamo che, nel contesto dell’infedele dichiarazione, consiste nella presentazione di una dichiarazione integrativa e nel versamento della maggiore imposta con sanzione ridotta in base al tempo trascorso . Dal 1° settembre 2024 la sanzione applicabile all’infedele dichiarazione è il 70 % e la riduzione opera su tale valore. In caso di ravvedimento entro 90 giorni, la sanzione scende quindi al 7,78 % (1/9 di 70 %); entro un anno scende al 8,75 % (1/8); entro due anni al 10 % (1/7); oltre due anni al 14 % (1/5).

4.4  Mediazione tributaria e conciliazione giudiziale

La mediazione obbligatoria per gli atti sotto i 50 000 € offre la possibilità di ottenere una riduzione delle sanzioni fino al 40 %. In sede di processo tributario è inoltre possibile concludere una conciliazione giudiziale, che prevede l’estinzione della lite con la riduzione della sanzione al 40 % o al 50 % in base allo stato della causa. Questi istituti, spesso sottovalutati, permettono di ridurre tempi e costi della controversia.

4.5  Definizione agevolata e rottamazione dei ruoli

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione‑quater delle cartelle per debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La misura consente di estinguere i debiti versando solo l’imposta e gli oneri di riscossione, senza interessi e sanzioni. Le domande dovevano essere presentate entro il 30 giugno 2023; i pagamenti potevano essere effettuati in un’unica soluzione (31 ottobre 2023) o in un massimo di 18 rate in cinque anni .

Nel 2025 la legge 15/2025 ha riaperto i termini per i contribuenti che erano decaduti dalla rottamazione perché non avevano pagato le rate. Essi possono presentare una nuova dichiarazione entro il 30 aprile 2025 e versare la prima rata entro il 31 luglio 2025, con la possibilità di spalmare il pagamento in dieci rate fino al 2027 .

L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ricorda inoltre che per mantenere i benefici della rottamazione‑quater occorre rispettare il versamento delle rate residue entro la nuova scadenza del 30 novembre 2025 (con tolleranza di cinque giorni) . In mancanza di pagamento si decade dal beneficio e le somme versate vengono imputate a titolo di acconto.

Oltre alle rottamazioni, sono previste cancellazioni automatiche dei carichi fino a 1 000 € affidati alla riscossione dal 2000 al 2015 (art. 1, commi 222‑230 della L. 197/2022). Questi debiti vengono stralciati senza necessità di domanda .

4.6  Rateizzazioni e transazioni con l’agente della riscossione

Chi non riesce a pagare il debito in unica soluzione può chiedere la rateizzazione direttamente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. In generale:

  • per debiti fino a 120 000 € si può ottenere una dilazione fino a 72 rate mensili senza presentare documenti;
  • per importi superiori, la dilazione può arrivare a 120 rate ma occorre dimostrare la temporanea situazione di difficoltà economica.

In sede di procedura concorsuale (piano del consumatore o concordato) è possibile proporre una transazione fiscale per ridurre imposte, interessi e sanzioni. La legge 27/2025 consente di ottenere rateizzazioni fino a 144 mesi per debiti fiscali inferiori a 100 000 €, rendendo più accessibile l’accordo .

4.7  Definizione delle liti pendenti e conciliazione agevolata

Le norme finanziarie degli ultimi anni hanno previsto varie misure di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, Corte d’appello o primo grado. Ad esempio, il decreto legge n. 202/2023 (cosiddetto “tregua fiscale”) ha consentito di chiudere le liti con il pagamento del 5 % dell’imposta per cause di valore fino a 1 000 €. Anche se al momento non vi sono provvedimenti aperti nel 2025, è utile monitorare le future leggi di bilancio per cogliere eventuali riaperture.

5  Procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento

Quando il contribuente si trova nell’impossibilità di pagare le somme dovute, può accedere agli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI) (D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 15 luglio 2022 e successivamente modificato dai correttivi 2022‑2024. Queste procedure, riservate alle persone fisiche non fallibili e ai piccoli imprenditori, permettono di bloccare le azioni esecutive e ristrutturare i debiti sotto la supervisione del Tribunale.

5.1  Piano di ristrutturazione del consumatore

Gli artt. 65‑73 CCI disciplinano il piano di ristrutturazione del consumatore, destinato alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale (“consumatori”) . Il piano può essere proposto da uno o più membri di un nucleo familiare (coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, conviventi di fatto) . I requisiti principali sono:

  • Debiti di natura personale (mutui, prestiti al consumo, bollette, cartelle di pagamento, tributi) non connessi all’attività di impresa.
  • Stato di sovraindebitamento non imputabile a dolo o colpa grave.
  • Capacità di offrire ai creditori una soddisfazione almeno pari a ciò che otterrebbero in caso di liquidazione.

Il piano, predisposto con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC), prevede la dilazione o il taglio dei debiti in misura proporzionata al reddito e al patrimonio, con la possibile salvaguardia dell’abitazione principale. Una volta omologato dal giudice, vincola tutti i creditori e comporta il blocco delle azioni esecutive . Al termine, i debiti residui vengono esdebitati.

5.2  Accordo di ristrutturazione dei debiti – Concordato minore

Se nel nucleo familiare vi è almeno un soggetto non qualificabile come consumatore (ad esempio un imprenditore o professionista), è necessario ricorrere all’accordo di ristrutturazione (detto anche concordato minore), disciplinato dagli artt. 74‑80 CCI . La procedura prevede la predisposizione di un piano da parte dell’OCC, il voto dei creditori (approvazione con la maggioranza del 50 % del valore dei crediti) e l’omologazione del Tribunale. È possibile prevedere la continuità dell’impresa o la liquidazione dei beni; i crediti privilegiati (ipotecari, fiscali) possono essere falcidiati se il piano assicura una soddisfazione maggiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Il concordato minore si applica anche a professionisti e imprenditori agricoli; consente di bloccare le esecuzioni e ottenere l’esdebitazione finale .

5.3  Liquidazione controllata e esdebitazione

Per il debitore che non dispone di entrate sufficienti a sostenere un piano di ristrutturazione, il CCI prevede la liquidazione controllata (artt. 268‑283 CCI). La procedura comporta la vendita dei beni del debitore (ad eccezione di quelli impignorabili) e la ripartizione del ricavato tra i creditori sotto la supervisione del Tribunale; il debitore versa parte dei redditi futuri per un periodo massimo di tre anni . Al termine, i debiti residui sono cancellati (esdebitazione).

L’art. 283 CCI disciplina l’esdebitazione del debitore incapiente: quando il debitore non possiede beni e non può offrire alcun pagamento immediato, può chiedere al giudice la cancellazione dei debiti, purché abbia agito con correttezza, non abbia occultato patrimonio e si impegni a comunicare eventuali sopravvenienze entro tre anni . La misura è accessibile una sola volta nella vita ed è soggetta a revoca se emergono beni nascosti.

5.4  Esdebitazione immediata: art. 283‑bis CCI

Il D.Lgs. 13/2025 ha introdotto l’art. 283‑bis CCI, che disciplina l’esdebitazione immediata. Secondo questa norma, il debitore persona fisica che non dispone di alcun patrimonio o reddito può chiedere l’esdebitazione senza dover passare per una liquidazione triennale. La misura si applica una sola volta e prevede che, se entro quattro anni emergono beni o sopravvenienze, il giudice possa revocare l’esdebitazione e soddisfare parzialmente i creditori . Questa procedura rappresenta una novità assoluta nel panorama italiano ed è destinata a tutelare i soggetti più fragili, consentendo loro di ripartire da zero.

5.5  Ruolo dell’Esperto Negoziatore e dell’OCC

Il decreto legge 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, una procedura extragiudiziale assistita da un Esperto Negoziatore nominato dalla Camera di Commercio. L’esperto aiuta l’imprenditore in difficoltà a trovare accordi con i creditori, evitando il ricorso a procedure giudiziali. Con i decreti legislativi 83/2022 e 136/2024, la procedura è stata integrata nel CCI e resa obbligatoria in alcuni casi. L’Avv. Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, può assistere le imprese nella predisposizione di un piano di risanamento e nella negoziazione con fisco, banche e fornitori .

L’Organismo di composizione della crisi (OCC), invece, è un ente terzo autorizzato dal Ministero della Giustizia che gestisce le procedure di sovraindebitamento. L’OCC nomina un gestore (spesso un avvocato o commercialista) che valuta la posizione del debitore, prepara il piano o l’accordo, convoca i creditori e assiste il giudice fino all’omologazione. L’Avv. Monardo è professionista fiduciario di un OCC, garantendo competenza e imparzialità.

6  Errori comuni da evitare e consigli pratici

Affrontare un avviso di accertamento per infedele dichiarazione richiede attenzione e tempestività. Ecco alcuni errori frequenti:

  • Ignorare l’atto: non aprire la raccomandata o rimandare la lettura porta all’automatica esecutività. È fondamentale esaminare subito l’avviso con un professionista.
  • Non verificare i termini: scaduti i 60 giorni per il ricorso o per l’istanza di adesione, l’atto diventa definitivo; di conseguenza si perdono molte possibilità di riduzione delle sanzioni.
  • Sottovalutare la motivazione: alcuni contribuenti pagano senza verificare se l’atto sia motivato e fondato; in presenza di vizi si può ottenere l’annullamento.
  • Rinunciare alla difesa per timore dei costi: spesso l’adesione o la conciliazione consentono di ridurre le sanzioni e l’onere economico; non è detto che impugnare significhi pagare di più.
  • Confondere i crediti inesistenti con quelli non spettanti: la differenza incide molto sulle sanzioni; occorre analizzare attentamente la natura dei crediti.
  • Ricorrere a sanatorie non appropriate: le rottamazioni e definizioni agevolate non sempre coprono tutti i debiti; prima di aderire bisogna verificare l’ammissibilità.
  • Autogestirsi nelle procedure di sovraindebitamento: la normativa è complessa; affidarsi a un OCC e a un avvocato esperto riduce i rischi di inammissibilità.

Consigli pratici

  1. Raccogli la documentazione: estratti conto, fatture, registri IVA, modelli F24, dichiarazioni. Più materiale fornisci al tuo consulente, più solida sarà la difesa.
  2. Valuta il ravvedimento: se hai commesso un errore e ancora non sei stato controllato, presenta una dichiarazione integrativa e paga spontaneamente per ridurre drasticamente le sanzioni.
  3. Non attendere l’ultimo giorno: i termini per il ricorso e l’adesione sono perentori; anticipare le mosse consente di valutare soluzioni come la mediazione o la conciliazione.
  4. Affidati a professionisti qualificati: la materia tributaria è soggetta a continue modifiche; un avvocato cassazionista e un team multidisciplinare possono offrirti soluzioni personalizzate.
  5. Monitora le sanatorie: ogni legge di bilancio introduce rottamazioni o definizioni agevolate; rimanere informati permette di cogliere occasioni per ridurre o cancellare i debiti.
  6. Analizza la tua situazione debitoria complessiva: in presenza di più debiti fiscali e finanziari valuta le procedure di sovraindebitamento o la composizione negoziata; potresti ottenere un taglio significativo dei debiti e ripartire con una situazione sostenibile.

7  Tabelle riepilogative

7.1  Sanzioni per infedele dichiarazione (situazione post riforma)

ScenarioSanzione baseRiduzioni/AggravantiNote brevi
Infedele dichiarazione ordinaria70 % della maggiore imposta, minimo 150 €Sanzione fissa applicabile dal 1° settembre 2024.
Integrativa presentata prima dei controlli50 %Solo se la dichiarazione integrativa è spontanea e prima di inviti o questionari.
Violazioni di modesta entità (< 3 % e < 30 000 €)46,67 %Ulteriore riduzione di un terzo della sanzione base.
Documenti falsi/operazioni inesistenti105–140 %AggravanteApplicabile in caso di condotte fraudolente (mezzo sino al doppio).
Quadro RW – beni all’estero (ordinaria)70 % della maggiore impostaRaddoppio a 140 %Se beni detenuti in paesi black‑list; sanzione minima 300 €.
Recidiva entro tre anni+100 %La sanzione può raddoppiare per violazioni reiterate.
Omessa dichiarazione120–240 %Resta invariata; non oggetto della riforma.
IMU infedele (bozza 2025)40 %Nuova sanzione per tributi locali ancora in fase di approvazione.

7.2  Termini procedurali essenziali

FaseDurataRiferimento
Impugnazione avviso di accertamento60 giorni dalla notificaTermine per proporre ricorso o chiedere adesione
Richiesta accertamento con adesione60 giorniSospende per 90 giorni i termini per il ricorso
Pagamento dopo adesione20 giorniPerfeziona l’atto di adesione
Acquiescenza60 giorniRiduzione di un terzo delle sanzioni
Ricorso (mediazione)60 giorni + 90 giorni di mediazionePer atti fino a 50 000 €
Esecutività dell’avvisoDopo 60 giorni e ulteriori 30L’atto diventa titolo esecutivo e viene affidato alla riscossione
Rateizzazione Agenzia riscossioneFino a 72 o 120 ratePossibile richiesta di dilazione
Rottamazione-quater (2025)Versamento 30 novembre 2025Per mantenere il beneficio

7.3  Strumenti deflativi e procedure di risanamento

StrumentoDestinatari principaliBeneficiNota
Ravvedimento operosoContribuente non ancora controllatoSanzione ridotta fino a 1/10Richiede dichiarazione integrativa e pagamento di imposta e interessi
Accertamento con adesioneTutti i contribuentiSanzione 1/3 del minimo, possibilità di rateizzareSospensione termini per 90 giorni
AcquiescenzaContribuente che non intende contestareSanzione 1/3Deve pagare l’intero importo entro 60 giorni
Mediazione/reclamoAtti < 50 000 €Sanzione 40 %Obbligatoria prima del ricorso
Rottamazione-quaterDebiti iscritti a ruolo 2000‑2022Eliminazione interessi e sanzioniNuova domanda entro 30 aprile 2025 se decaduti
RateizzazioneDebitori con difficoltà finanziariaDilazione in 72–120 rateAnche dopo avvio del pignoramento
Piano del consumatorePersone fisiche (consumatori)Ristrutturazione debiti, salvaguardia casaOccorre OCC e omologa giudiziaria
Accordo di ristrutturazioneNuclei con imprenditori o professionistiTaglio debiti, continuità aziendaleVoto dei creditori; omologa
Liquidazione controllataDebitore senza capacità di pagamentoVendita beni e esdebitazioneDurata max 3 anni
Esdebitazione immediataDebitore incapienteCancellazione debiti senza liquidazioneIntroduzione 2025; revoca se emergono beni
Composizione negoziataImprese in crisiRisanamento con espertoSospende azioni esecutive

8  Domande frequenti (FAQ)

1. Che cos’è esattamente la dichiarazione infedele?
La dichiarazione infedele ricorre quando il contribuente dichiara un reddito inferiore a quello effettivo o detrarre/compensa crediti non spettanti, determinando una minore imposta dovuta. La sanzione base è pari al 70 % della maggiore imposta a partire dal 1° settembre 2024 .

2. Come viene accertata la dichiarazione infedele?
L’Agenzia delle Entrate utilizza incroci tra banche dati, controlli formali e accessi. Invia un avviso di accertamento esecutivo che contiene la motivazione e l’intimazione a pagare . È possibile attivare il contraddittorio tramite accertamento con adesione o presentare ricorso entro 60 giorni.

3. Quali sono le sanzioni per l’infedele dichiarazione?
Dal 2024 la sanzione ordinaria è il 70 % della maggiore imposta, con un minimo di 150 €. Se si presentano documenti falsi o operazioni inesistenti, la sanzione sale fino al 140 % . Se la violazione è di modesta entità (<3 % e <30 000 €), la sanzione scende al 46,67 % .

4. È possibile applicare retroattivamente il 70 % a violazioni antecedenti il 1° settembre 2024?
No. La Cassazione (sentenza 1274/2025) e la Corte costituzionale hanno escluso la retroattività del nuovo regime, ritenendo che l’interesse fiscale prevalga sul principio di lex mitior .

5. Posso correggere la dichiarazione dopo la scadenza?
Sì, mediante dichiarazione integrativa accompagnata dal versamento della maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta (ravvedimento operoso). La riduzione varia dal 1/10 al 1/5 della sanzione minima in base al tempo trascorso .

6. Come funziona l’accertamento con adesione?
È un accordo bonario tra contribuente e Agenzia che consente di ridurre la sanzione a un terzo del minimo. Si presenta un’istanza entro 60 giorni; i termini di ricorso sono sospesi per 90 giorni e, se si raggiunge l’accordo, bisogna pagare entro 20 giorni .

7. Che differenza c’è tra crediti non spettanti e crediti inesistenti?
I crediti non spettanti sono effettivamente maturati ma fruiti in misura maggiore del dovuto; la sanzione ordinaria è il 70 %. I crediti inesistenti sono del tutto privi di presupposto; le sanzioni possono arrivare al 160 % e, se la condotta è fraudolenta, vi possono essere responsabilità penali.

8. Che cosa succede se non pago la cartella?
L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca, fermo o avviare pignoramenti. È possibile chiedere rateizzazioni (72 o 120 rate) o aderire a rottamazioni se previste .

9. In che consiste la mediazione tributaria?
Per gli atti di importo fino a 50 000 € il contribuente deve presentare un reclamo-mediazione prima del ricorso. Se l’Agenzia accoglie la proposta, la sanzione è ridotta al 40 %. In caso di mancato accordo si procede con il ricorso.

10. Cos’è la rottamazione‑quater e quali sono le scadenze?
È una misura di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2022. Permette di pagare solo l’imposta e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni. Per coloro che sono decaduti, la legge 15/2025 consente di presentare nuova domanda entro il 30 aprile 2025 e pagare la prima rata entro il 31 luglio 2025 . Per chi ha già aderito, l’ultima rata scade il 30 novembre 2025 .

11. Posso ottenere la cancellazione totale dei miei debiti fiscali?
In determinati casi sì. Il Codice della crisi prevede l’esdebitazione alla fine della procedura di liquidazione controllata . Dal 2025 esiste anche l’esdebitazione immediata (art. 283‑bis CCII) per debitori privi di beni .

12. Chi può accedere al piano di ristrutturazione del consumatore?
Possono accedervi le persone fisiche che hanno debiti personali (non imprenditoriali) e si trovano in stato di sovraindebitamento. Devono qualificarsi come consumatori ai sensi dell’art. 2 CCI e presentare la domanda con l’assistenza di un OCC.

13. Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?
Il piano del consumatore (art. 65‑73 CCI) si applica a nuclei in cui tutti i membri sono consumatori; non richiede il voto dei creditori e può prevedere la falcidia dei crediti privilegiati . L’accordo di ristrutturazione (o concordato minore) richiede invece l’approvazione dei creditori (50 % del valore) e si applica se tra i debitori vi è un soggetto non consumatore .

14. Cosa accade se emergono nuovi beni dopo l’esdebitazione immediata?
Il giudice può revocare l’esdebitazione entro quattro anni se il debitore riceve eredità, donazioni o vincite significative. In tal caso i beni sopravvenuti vengono distribuiti ai creditori .

15. Chi è l’Esperto Negoziatore e quando interviene?
L’Esperto Negoziatore, previsto dal D.L. 118/2021, è un professionista nominato dalla Camera di Commercio per assistere l’imprenditore nella composizione negoziata della crisi. Aiuta a elaborare un piano di risanamento e a negoziare con i creditori. È una procedura volontaria e stragiudiziale, integrata nel Codice della crisi .

16. Come posso difendermi se ritengo che l’avviso sia illegittimo?
Contatta immediatamente un professionista; valuta i vizi formali (notifica, motivazione), calcola la maggiore imposta dovuta e presenta ricorso entro 60 giorni. È possibile chiedere la sospensione dell’atto e, se il valore lo consente, tentare la mediazione. In sede di adesione si possono contestare i rilievi e proporre una riduzione.

17. Posso rateizzare il debito anche se ho un ricorso pendente?
Sì. La rateizzazione con l’agente della riscossione è indipendente dal contenzioso e può essere richiesta anche dopo l’iscrizione a ruolo. Tuttavia, se non si pagano le rate si decade dal beneficio e il debito diventa immediatamente esigibile.

18. Che cos’è la definizione delle liti pendenti?
Sono provvedimenti straordinari che consentono di chiudere le cause tributarie pendenti pagando una quota dell’imposta e riducendo sanzioni e interessi. Nel 2025 non sono attive definizioni, ma è probabile che future leggi di bilancio reintroducano la misura.

19. Cosa significa credito inesistente?
È un credito che il contribuente dichiara in assenza del presupposto giuridico o di documenti validi. La sanzione può arrivare al 160 % e, se la condotta è fraudolenta, si configura anche reato penale.

20. È possibile mantenere la casa con il piano del consumatore?
Sì. Nel piano del consumatore si può prevedere la salvaguardia dell’abitazione principale; il giudice valuta il valore di realizzo e consente al debitore di versare una somma proporzionata al ricavato, evitando la vendita .

9  Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio le regole sulla dichiarazione infedele e gli strumenti di difesa, proponiamo alcune simulazioni. I dati sono indicativi; per calcolare l’effettivo risparmio occorre considerare le aliquote personali, eventuali deduzioni e la natura dei crediti.

9.1  Esempio 1 – Infedele dichiarazione senza frode

Il signor Luca presenta la dichiarazione dei redditi 2024 omettendo 10 000 € di compensi da lavoro autonomo. L’Agenzia se ne accorge con un controllo incrociato e notifica un avviso di accertamento il 10 ottobre 2025. L’aliquota IRPEF marginale è del 35 %. Calcolo:

  • Maggiore imposta dovuta: 10 000 € × 35 % = 3 500 €.
  • Sanzione base: 70 % di 3 500 € = 2 450 € .
  • Interessi: supponendo un interesse legale del 5 % annuo per un anno, pari a 175 €.
  • Totale senza difese: 3 500 € + 2 450 € + 175 € = 6 125 €.

Luca valuta le seguenti opzioni:

  1. Ravvedimento operoso: decide di presentare subito la dichiarazione integrativa (15 ottobre 2025), poiché non ha ricevuto ancora questionari. La sanzione ridotta è 1/8 (essendo oltre il termine di presentazione 2024 ma prima della notifica dell’accertamento) . Pertanto paga: 3 500 € + (70 % × 1/8 = 8,75 % di 3 500 € = 306 €) + interessi (circa 175 €). Il totale scende a circa 3 981 €, con un risparmio di oltre 2 100 €.
  2. Accertamento con adesione: se attende la notifica dell’avviso e chiede l’adesione, la sanzione scende a 1/3 del minimo (70 % × 1/3 ≈ 23,33 %). Pagherebbe: 3 500 € + 816 € + interessi, totale circa 4 491 €.
  3. Ricorso: Luca ritiene che alcuni costi professionali non siano stati riconosciuti; decide di ricorrere e presentare perizia. Se il giudice accoglie parzialmente le sue ragioni riducendo la maggiore imposta a 2 500 €, la sanzione (70 %) sarà 1 750 €. L’esito dipende dalla qualità delle prove.

9.2  Esempio 2 – Dichiarazione infedele con documenti falsi

La società Beta S.r.l. utilizza fatture false per 50 000 € al fine di dedurre costi inesistenti. L’Agenzia contesta la frode e applica l’aggravante. Il calcolo:

  • Imposta evasa: aliquota IRES 24 % × 50 000 € = 12 000 €.
  • Sanzione aggravata: tra 105 % e 140 %. L’ufficio applica il 120 % perché la società ha recidiva: 12 000 € × 120 % = 14 400 € .
  • Interessi: ipotizziamo 5 % annuo per due anni = 1 200 €.
  • Totale: 27 600 €.

La Beta S.r.l. valuta il ricorso; tuttavia, le prove della frode sono chiare (fatture inesistenti). Può tentare un accordo attraverso la conciliazione giudiziale per ridurre la sanzione a 40 % o 50 % e rateizzare l’importo, oppure considerare un concordato minore se versa in crisi, in modo da falcidiare parte dei debiti tributari e continuare l’attività. L’assistenza di un esperto negoziatore è determinante.

9.3  Esempio 3 – Sovraindebitamento del consumatore

La famiglia Rossi è composta da due coniugi e due figli. Ha debiti per 120 000 €: mutuo casa, prestiti personali, bollette e 20 000 € di cartelle fiscali. I coniugi sono dipendenti; il reddito netto familiare è di 2 500 € al mese. Impossibilitati a pagare, si rivolgono a un OCC e presentano un piano del consumatore.

Il piano prevede:

  • pagamento di 400 € al mese per 5 anni (totale 24 000 €);
  • mantenimento della casa con versamento di un importo pari al valore di realizzo stimato dell’immobile in ipotesi di vendita forzata;
  • falcidia dei crediti fiscali al 50 %, con rinuncia alle sanzioni;
  • esdebitazione del residuo al termine.

Il Tribunale omologa il piano ritenendo la proposta migliore della liquidazione. Tutte le azioni esecutive vengono sospese e i debiti residui vengono cancellati al termine .

9.4  Esempio 4 – Esdebitazione immediata

Il signor Marco, disoccupato e senza beni, ha debiti fiscali e bancari per 40 000 €. Nel 2025 presenta istanza di esdebitazione immediata (art. 283‑bis CCII) tramite l’OCC. Il giudice accerta che:

  • Marco non ha beni mobili o immobili;
  • non ha in corso procedure concorsuali né ha agito con colpa grave;
  • non sussistono atti in frode ai creditori.

Concede quindi l’esdebitazione immediata. Marco è liberato dai debiti, ma se entro quattro anni riceverà un’eredità o una vincita, dovrà comunicarlo e il giudice potrà revocare l’esdebitazione .

10  Conclusione: agisci ora con l’assistenza di professionisti

L’accertamento per infedele dichiarazione non è soltanto una questione di calcoli e moduli: comporta rischi seri che possono compromettere la stabilità economica della persona o dell’azienda. Le sanzioni, benché ridotte dalla riforma del 2024, restano pesanti e possono raddoppiare in caso di recidiva o frodi. La procedura di accertamento è divenuta immediatamente esecutiva e lascia poco tempo per reagire. Tuttavia, l’ordinamento offre una gamma completa di strumenti di difesa e procedure alternative per chi agisce tempestivamente: ravvedimento, adesione, mediazione, conciliazione, rottamazione, rateizzazione e procedure di sovraindebitamento.

Affidarsi a professionisti è fondamentale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti a valutare la tua posizione, individuare eventuali vizi dell’atto, attivare la procedura più conveniente e difenderti in giudizio. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo possiede le competenze per assisterti a 360 gradi, dalla fiscalità alle procedure concorsuali.

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