Cosa devo fare se sono sovraindebitato?

Introduzione

Il sovraindebitamento è una condizione sempre più diffusa tra consumatori, professionisti, imprenditori minori e famiglie. Consiste nello squilibrio tra le entrate e le uscite tale da rendere impossibile l’adempimento regolare delle obbligazioni e determina lo stato di crisi o di insolvenza come definito dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Secondo il legislatore, il sovraindebitamento riguarda i consumatori, i professionisti, gli imprenditori minori, gli imprenditori agricoli, le start‑up innovative e ogni altro soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale . La recente riforma correttiva del 2024 ha ridefinito la figura del consumatore come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, artigiana o professionale e può accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza solo per debiti contratti in tale qualità .

Per chi si trova in questa situazione, la legge italiana offre un ventaglio di procedure e strumenti – dalle soluzioni negoziate a quelle giudiziali – che consentono di ristrutturare i debiti o di liberarsene. Tuttavia, sbagliare tempi e modalità può comportare la perdita dei benefici e l’aggravamento della situazione patrimoniale. Questo articolo fornisce un quadro completo e aggiornato (marzo 2026) delle norme e degli orientamenti giurisprudenziali, spiega passo per passo cosa fare dopo la notifica di un atto di riscossione o di una cartella esattoriale, illustra le difese e le strategie legali possibili, analizza gli strumenti alternativi (come la Rottamazione‑quinquies introdotta dalla Legge 199/2025) e risponde alle domande più frequenti. 

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 (oggi confluita nel CCII), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È anche Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitato a seguire le procedure di composizione negoziata. L’esperienza maturata consente allo studio di assistere debitori e contribuenti in tutte le fasi: analisi della posizione debitoria, redazione di ricorsi e opposizioni, gestione delle misure protettive, trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e con gli istituti di credito, elaborazione di piani di rientro o di soluzioni giudiziali e stragiudiziali, nonché accesso ai procedimenti di ristrutturazione o di esdebitazione.

Se ti trovi in una situazione di sovraindebitamento, non esitare a richiedere un’analisi personalizzata:

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo: leggi e definizioni chiave

1.1 La nozione di sovraindebitamento nel Codice della crisi

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), entrato a regime il 15 luglio 2022 e successivamente modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Correttivo‑ter), definisce lo stato di sovraindebitamento come lo stato di crisi o insolvenza di consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start‑up innovative e altri debitori non fallibili . La crisi si manifesta quando il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni, mentre l’insolvenza è una situazione più grave caratterizzata dall’incapacità definitiva di far fronte ai debiti.

Il legislatore distingue chiaramente tra categorie di debitori:

  • Consumatore – dopo il Correttivo‑ter, è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e può accedere agli strumenti di regolazione della crisi solo per debiti contratti nella qualità di consumatore . Ciò impedisce di utilizzare il piano del consumatore per sanare debiti sorti nell’ambito dell’attività professionale o imprenditoriale.
  • Imprenditore minore – colui che, pur svolgendo attività d’impresa, non supera congiuntamente i limiti patrimoniali, di ricavi e di debiti previsti (attivo annuo ≤ €300.000, ricavi ≤ €200.000, debiti ≤ €500.000); tali valori sono aggiornabili con decreto ministeriale .
  • Imprenditore agricolo e start‑up innovativa – rientrano tra i soggetti che possono beneficiare delle procedure di sovraindebitamento.
  • Altri debitori non fallibili – soggetti che, pur non ricadendo nelle categorie precedenti, non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale e possono quindi accedere agli strumenti del sovraindebitamento .

1.2 Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza

Il CCII prevede un sistema unitario di procedure, destinato a debitori incapaci di ricorrere al concordato preventivo o alla liquidazione giudiziale, articolato in tre principali strumenti:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – rivolto al consumatore che vuole ristrutturare i debiti senza liquidare l’intero patrimonio. L’istanza deve essere presentata tramite l’OCC con apposita relazione . Il piano può prevedere la dilazione dei pagamenti, la falcidia dei debiti e la cessione di crediti futuri; deve comunque garantire ai creditori un trattamento non inferiore a quello ottenibile attraverso la liquidazione del patrimonio. Il giudice omologa il piano se ritiene sussistenti i requisiti e, su richiesta, può concedere misure protettive che sospendono azioni esecutive e cautelari .
  2. Concordato minore – destinato a imprenditori minori e professionisti che vogliono proseguire l’attività o liquidare parzialmente i beni. Il debitore, con l’ausilio dell’OCC, propone ai creditori un piano di concordato che prevede la ristrutturazione dei debiti, l’apporto di nuova finanza o la cessione dei beni. La procedura richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e l’omologazione del giudice . Il Correttivo‑ter ha previsto che il giudice debba nominare un liquidatore e che si applichino, in quanto compatibili, le norme del concordato preventivo .
  3. Liquidazione controllata – applicabile quando il debitore non può proporre un piano o un concordato minore o quando questi falliscono. L’OCC, dopo aver verificato la possibilità di acquisire un attivo da distribuire ai creditori, può chiedere l’apertura della liquidazione. Il giudice nomina un liquidatore, definisce le modalità di vendita dei beni e approva il programma di liquidazione. Il Correttivo‑ter ha introdotto la possibilità di proseguire temporaneamente l’attività o di utilizzare alcuni beni se ciò comporta un miglior risultato per i creditori e ha stabilito che la procedura rimane aperta fino all’esecuzione integrale delle operazioni di liquidazione e comunque per tre anni .

Parallelamente agli strumenti di cui sopra, il CCII disciplina l’esdebitazione (liberazione dai debiti) del debitore incapiente e del debitore sottoposto a liquidazione controllata; tali istituti saranno esaminati in dettaglio nella sezione 4.

1.3 Il nuovo quadro introdotto dal D.Lgs. 136/2024 (Correttivo‑ter)

Il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, entrato in vigore il 28 settembre 2024, ha apportato modifiche rilevanti al CCII. Tra le principali novità:

  • Ridefinizione del consumatore – come visto, il consumatore può accedere agli strumenti di regolazione solo per debiti contratti in tale qualità . Questo evita abusi e separa nettamente i debiti familiari da quelli professionali.
  • Adeguamento dei criteri di meritevolezza e della soglia di incapienza – per ottenere l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, il reddito disponibile, dedotte le spese di produzione del reddito e le spese necessarie al mantenimento della famiglia, non deve superare l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro familiare ISEE . L’OCC vigila per tre anni e segnala eventuali sopravvenienze utili .
  • Rafforzamento del controllo dell’OCC e del giudice – il giudice deve verificare la completezza della relazione dell’OCC; in caso di omissioni gravi può negare l’apertura della procedura . Viene esteso a novanta giorni il termine per presentare le domande di insinuazione al passivo nelle liquidazioni controllate .
  • Aggiornamento della liquidazione controllata – la procedura può essere aperta anche se l’attivo deriva dall’esercizio di azioni giudiziarie e può comprendere beni sopravvenuti sino alla dichiarazione di esdebitazione .
  • Inserimento dell’art. 284‑bis – disciplina il trattamento unitario dei crediti tributari e contributivi per i gruppi d’imprese, consentendo la presentazione di un’unica proposta .

Tali modifiche, insieme alla giurisprudenza che si è pronunciata nel 2025 e nei primi mesi del 2026, rendono necessario aggiornare le strategie di difesa per i debitori sovraindebitati.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto e quali sono i termini da rispettare

In caso di sovraindebitamento, il momento cruciale è spesso la notifica di un atto di riscossione (cartella, intimazione di pagamento, pignoramento) o la ricezione di un atto giudiziario. Analizzare tempestivamente la situazione consente di attivare gli strumenti più idonei e di evitare l’aggravamento del debito. Di seguito una guida pratica.

2.1 Valutazione preliminare e raccolta documentale

  1. Raccogliere la documentazione – vanno reperiti tutti i documenti relativi ai debiti (estratti conto, cartelle esattoriali, avvisi bonari, ingiunzioni, contratti di prestito, mutui), le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’elenco dei beni mobili e immobili, la lista dei creditori con relativi recapiti, l’elenco degli atti di disposizione patrimoniale compiuti negli ultimi cinque anni e lo stato di famiglia. La sentenza del Tribunale di Spoleto del 11 febbraio 2026 richiama espressamente la necessità di allegare alla domanda di liquidazione controllata: le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, l’inventario dei beni, l’elenco dei creditori, l’elenco dei trasferimenti patrimoniali negli ultimi cinque anni e la documentazione sulle spese familiari .
  2. Verificare la regolarità delle notifiche – spesso i provvedimenti di riscossione presentano vizi formali (notifica inesistente, errata individuazione del domicilio digitale, mancanza di motivazione). Una notifica irregolare può determinare la nullità dell’atto e consentire la sua impugnazione.
  3. Valutare l’esistenza di procedure pendenti – se ci sono già procedure di sovraindebitamento in corso, si dovranno coordinare le nuove istanze con quelle esistenti.
  4. Determinare la categoria del debitore – bisogna stabilire se il soggetto è consumatore, imprenditore minore, professionista o altro debitore non fallibile, perché da ciò dipende l’accesso alle diverse procedure.

2.2 Scelta dello strumento e presentazione dell’istanza

La scelta dello strumento è frutto di un’analisi multidisciplinare. L’Avv. Monardo e i commercialisti dello studio valutano il patrimonio, l’entità e la natura dei debiti, il reddito futuro e gli obiettivi del debitore. Ecco le possibilità:

2.2.1 Piano di ristrutturazione del consumatore

  • Requisiti – riservato ai consumatori che abbiano contratto debiti in ambito non professionale. Non possono accedere al piano i consumatori che hanno già beneficiato dell’esdebitazione nel quinquennio precedente o che hanno determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave .
  • Contenuto della proposta – la proposta, assistita dalla relazione dell’OCC, deve prevedere la soddisfazione dei creditori in misura non inferiore a quella conseguibile attraverso la liquidazione. Può comprendere la dilazione del pagamento, la vendita di beni, la cessione di crediti futuri e l’utilizzo di fondi di terzi. Le recenti sentenze della Cassazione (nn. 9549/2025 e 4622/2024) hanno stabilito che la moratoria di pagamento ai creditori privilegiati prevista per il consumatore (art. 8, comma 4 L. 3/2012 e art. 70 CCII) non costituisce un termine massimo ma un termine iniziale: il debitore può prevedere pagamenti oltre l’anno se ciò comporta una migliore soddisfazione dei creditori . La Cassazione ha inoltre chiarito che il tribunale può omologare il piano anche senza il voto dei creditori, ma deve verificare che i creditori ricevano quanto avrebbero ottenuto in liquidazione .
  • Presentazione dell’istanza – l’istanza si presenta tramite l’OCC competente (in base al domicilio del debitore) allegando la proposta di piano, la relazione dell’OCC e i documenti richiesti. Il tribunale, dopo aver verificato la completezza della documentazione, fissa l’udienza per l’omologazione.
  • Misure protettive – su richiesta del debitore, il giudice può disporre la sospensione delle azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione del piano . È fondamentale presentare tale istanza contestualmente al deposito per evitare pignoramenti.

2.2.2 Concordato minore

  • Ambito soggettivo – destinato a imprenditori minori, professionisti, società tra professionisti, start‑up innovative e altri debitori non fallibili. Non è consentito ai consumatori, che devono ricorrere al piano del consumatore.
  • Proposta – il debitore, assistito dall’OCC, presenta ai creditori una proposta di pagamento con eventuale falcidia e dilazione. È possibile prevedere l’apporto di finanza nuova, la cessione parziale di beni e la prosecuzione dell’attività. Il piano deve essere attestato dall’OCC e approvato dalla maggioranza dei creditori; l’omologazione spetta al tribunale . Il Correttivo‑ter ha previsto che, se la domanda è presentata dal debitore, l’OCC può essere confermato come liquidatore; la scelta di un liquidatore esterno deve essere motivata .
  • Procedura – depositata l’istanza, il tribunale verifica la completezza e, se non ci sono cause ostative, dichiara aperta la procedura. I creditori vengono convocati per l’espressione del voto. Se il voto è favorevole, il giudice omologa. In caso di rigetto o revoca, è possibile accedere alla liquidazione controllata.

2.2.3 Liquidazione controllata

  • Presupposti – si accede quando non sono proponibili o sono state revocate le procedure precedenti oppure su istanza del debitore. L’OCC deve attestare la possibilità di acquisire un attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie .
  • Apertura della procedura – il tribunale nomina un liquidatore, preferibilmente l’OCC, e dispone la liquidazione dei beni; il termine per l’insinuazione al passivo è di novanta giorni . La procedura rimane aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni e comunque per tre anni .
  • Utilizzo dei beni e continuità aziendale – il liquidatore può chiedere al giudice l’autorizzazione a proseguire temporaneamente l’attività o a utilizzare beni che producono reddito. La giurisprudenza ha confermato che non esiste un divieto di esercizio provvisorio: il Tribunale di Firenze ha autorizzato il proseguimento dell’attività di una parrucchiera per salvaguardare il valore dell’avviamento ; il Tribunale di Bolzano ha consentito a un imprenditore agricolo di completare il raccolto di mele, ritenendo che l’interruzione avrebbe arrecato un danno maggiore .
  • Programma di liquidazione – il liquidatore presenta al giudice un programma che indica le modalità di vendita, eventuali modalità telematiche, l’utilizzo del patrimonio e le spese. Con l’approvazione del programma, iniziano le vendite e la distribuzione del ricavato.

2.2.4 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

L’esdebitazione consente al debitore persona fisica di ottenere la liberazione dai debiti residui quando il patrimonio non consente neppure un soddisfacimento parziale dei creditori. Il Correttivo‑ter ha profondamente modificato la disciplina:

  • Presupposti – ricorre quando il debitore è privo di beni utilmente liquidabili e possiede un reddito annuo, dedotte le spese di produzione del reddito e di mantenimento della famiglia, non superiore all’assegno sociale aumentato della metà in base alla scala ISEE . L’OCC vigila per tre anni dal decreto di esdebitazione e segnala eventuali utilità sopravvenute; le sopravvenienze non sono considerate utilità se consistono in finanziamenti .
  • Procedura – la domanda può essere presentata anche senza l’assistenza di un avvocato, come stabilito dal Tribunale di Torino (ordinanza 11 marzo 2025), che ha riconosciuto la natura volontaria e non contenziosa dell’istanza . Si allegano i documenti previsti dall’art. 283, comma 3 (elenco dei creditori, dichiarazioni fiscali, inventario dei beni, ecc.). L’OCC redige una relazione sulla meritevolezza del debitore e sulla sua incapienza.
  • Meritevolezza – il giudice deve valutare la condotta del debitore: l’accesso è precluso a chi abbia determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave. La giurisprudenza di Nola (decreto 23 ottobre 2025) ha precisato che la meritevolezza richiede l’assenza di frode e di grave negligenza e che il reddito non esclude automaticamente l’incapienza se, dopo le spese, non residua nulla superiore a 1,5 volte l’assegno sociale . Il Tribunale di Milano ha sottolineato che il giudice deve indagare le cause dell’indebitamento per valutare la meritevolezza .
  • Tempi e decisione – a seguito delle modifiche del 2024, l’esdebitazione è un diritto soggettivo a termine: il tribunale la dichiara con decreto motivato entro tre anni dall’apertura della liquidazione o immediatamente se non è acquisibile alcun attivo. Il Tribunale di Vicenza ha evidenziato che non occorre più dimostrare il pagamento di almeno il 20% dei debiti o la decadenza dal beneficio; l’esdebitazione è un diritto riconosciuto “uno actu” e i creditori possono impugnare solo mediante reclamo .
  • Compatibilità con procedure pendenti – la Cassazione (sentenza 1469/2026) ha chiarito che, per le procedure di fallimento pendenti alla data del 15 luglio 2022, continua ad applicarsi l’art. 143 L.F. (vecchia esdebitazione); la nuova disciplina opera solo per le procedure aperte dopo tale data .

2.3 Effetti della domanda: misure protettive e sospensioni

Presentare un’istanza di accesso a una procedura di sovraindebitamento ha importanti conseguenze:

  1. Sospensione delle azioni esecutive e cautelari – il giudice può disporre misure protettive che bloccano pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche in corso. Nel piano del consumatore e nel concordato minore, le misure sono concesse su istanza del debitore e durano fino all’omologazione . Durante la liquidazione controllata, i creditori possono agire solo previa autorizzazione del giudice.
  2. Blocchi alla prescrizione e decadenza – nelle definizioni agevolate (rottamazione quinquies), la presentazione della domanda sospende i termini di prescrizione e decadenza dei tributi【28559023712267†L912-L918】.
  3. Effetto sul DURC e sui rapporti con la PA – durante la definizione agevolata, il contribuente non è considerato inadempiente ai fini del DURC e può partecipare a gare【28559023712267†L919-L926】.
  4. Prededucibilità delle somme versate – quando la definizione agevolata si innesta in una procedura di sovraindebitamento, le somme necessarie per aderire alla definizione sono considerate crediti prededucibili .

3. Difese e strategie legali per contestare, sospendere o definire il debito

3.1 Controllo della legittimità degli atti e impugnazioni

La prima difesa consiste nel verificare la regolarità degli atti notificati e nel proporre le relative impugnazioni.

  • Cartelle esattoriali e avvisi di accertamento – occorre verificare la corretta notifica (indirizzo digitale errato, assenza di relata), la legittimità della pretesa tributaria e l’eventuale prescrizione. L’impugnazione va proposta dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria nel termine di 60 giorni (90 per i residenti all’estero). In alcuni casi, la notifica irregolare rende l’atto inesistente e impugnabile senza termini.
  • Fermi amministrativi e ipoteche – possono essere impugnati per difetto dei presupposti (ad esempio, per importi inferiori alle soglie di legge o per omessa previa notifica dell’avviso di intimazione). La sospensione può essere ottenuta con ricorso al giudice competente.
  • Pignoramenti presso terzi – il debitore può sollevare opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. se la procedura non rispetta le forme previste. In materia di liquidazione del patrimonio, la Cassazione ha ritenuto inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi per contestare la vendita in sede di liquidazione, affermando che eventuali irregolarità devono essere fatte valere con il reclamo di cui all’art. 739 c.p.c. .
  • Nullità derivanti da illegittima iscrizione a ruolo – è possibile eccepire l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo in caso di mancata notifica dell’accertamento, errata intestazione del debito o violazione del merito creditizio (art. 124‑bis TUB). Alcune sentenze hanno riconosciuto la nullità degli atti emessi da banche in difetto di valutazione del merito creditizio; tale giurisprudenza, seppur riferita ai prestiti, può essere richiamata nelle opposizioni.

3.2 Richiedere misure protettive e sospensioni giudiziali

La tempestiva richiesta di misure protettive è fondamentale per evitare che i creditori procedano a pignorare beni o conti correnti.

  • Durante la procedura di composizione negoziata – il D.L. 118/2021 consente al debitore di chiedere misure protettive provvisorie sin dalla fase di negoziazione; l’esperto negoziatore segnala al giudice la necessità di protezione e quest’ultimo può sospendere le azioni dei creditori per un periodo determinato .
  • Nelle procedure di sovraindebitamento – il consumatore e l’imprenditore minore possono chiedere la sospensione delle azioni esecutive al momento della presentazione dell’istanza . Nel concordato minore, l’apertura della procedura comporta automaticamente lo stop alle azioni esecutive; nella liquidazione controllata è il liquidatore a chiedere l’autorizzazione per eventuali vendite.
  • Nel giudizio tributario – è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato presentando un’istanza cautelare alla Corte di Giustizia tributaria; occorre allegare gravi motivi di danno.

3.3 Utilizzare gli strumenti agevolativi e le definizioni fiscali

Oltre alle procedure concorsuali, il contribuente può avvalersi delle definizioni agevolate introdotte dal legislatore, che spesso consentono di estinguere il debito con sconti su sanzioni e interessi.

3.3.1 Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025, art. 1, commi 82‑101)

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto la cosiddetta Rottamazione‑quinquies per i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La definizione agevolata consente di pagare solo il capitale e le spese di notifica e procedura, senza sanzioni, interessi di mora né aggio di riscossione . I punti chiave:

  • Ambito oggettivo – rientrano i debiti relativi a imposte risultanti da dichiarazioni (c.d. avvisi bonari) e contributi INPS non versati (salvo quelli derivanti da accertamenti) . È possibile includere anche i debiti oggetto di piani precedenti andati in decadenza .
  • Presentazione della domanda – il contribuente deve manifestare l’adesione entro il 30 aprile 2026 inviando una dichiarazione telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione . Nella dichiarazione indica il numero di rate scelte.
  • Pagamento – può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali (da luglio 2026 a maggio 2035), con importo minimo di €100 . In caso di rateizzazione, gli interessi (3% annuo) decorrono dal 1° agosto 2026 .
  • Effetti – la presentazione della dichiarazione sospende i termini di prescrizione e decadenza, sospende gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni, impedisce l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche e la prosecuzione di procedure esecutive . La definizione si perfeziona con il versamento della prima rata; in caso di mancato pagamento di due rate o dell’ultima rata si decade dal beneficio .
  • Debiti inclusi nei procedimenti di sovraindebitamento – i debiti affidati all’Agente della riscossione che rientrano in procedure ex L. 3/2012 o CCII possono essere inseriti nella rottamazione e pagati secondo le modalità previste dal decreto di omologazione . Le somme necessarie sono trattate come crediti prededucibili .

3.3.2 Definizione agevolata dei tributi regionali e locali

La stessa Legge di Bilancio (art. 1, commi 102‑110) riconosce la facoltà alle regioni e agli enti locali di introdurre autonomamente definizioni agevolate per i propri tributi (IMU, TARI e altri), prevedendo la riduzione o l’esclusione di interessi e sanzioni per obblighi tributari precedentemente non adempiuti. Le regioni e gli enti locali possono adottare proprie delibere che fissino un termine minimo di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale . Possono essere incluse anche le controversie pendenti , e gli enti locali devono pubblicare i regolamenti sul proprio sito e trasmetterli al Ministero dell’economia . La definizione locale non riguarda l’IRAP, le compartecipazioni e le addizionali ai tributi statali .

3.4 Composizione negoziata e accordi stragiudiziali

Per gli imprenditori in crisi ma ancora “in bonis” può essere opportuno ricorrere alla composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021. L’imprenditore (anche minore) può richiedere l’intervento di un esperto negoziatore che, tramite una piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio, facilita la negoziazione con i creditori. Sono previste misure protettive e incentivi fiscali; l’esperto redige una relazione e, se non si raggiunge un accordo, l’imprenditore può accedere ad altre procedure (concordato minore, accordi di ristrutturazione). La normativa richiede che l’esperto sia iscritto in apposito elenco e abbia almeno cinque anni di esperienza .

3.5 Errore comune: ritardare l’azione

Molti debitori aspettano che arrivi l’ultimo atto esecutivo prima di attivarsi. È invece fondamentale agire subito dopo la notifica del primo atto: si avranno più soluzioni disponibili (piano del consumatore, concordato minore, definizione agevolata) e si eviterà il pignoramento di beni o stipendi. Ritardare può comportare la perdita del beneficio della rottamazione e l’aumento degli interessi.

4. Esdebitazione e liquidazione controllata: come ottenere la liberazione dai debiti

4.1 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII)

L’esdebitazione del debitore incapiente è l’istituto che consente di cancellare i debiti residui quando non c’è alcuna possibilità di soddisfare i creditori. Il Correttivo‑ter del 2024 ha riscritto l’art. 283, rendendo l’esdebitazione più accessibile.

Presupposti:

  • il debitore non deve essere stato già esdebitato più di una volta ;
  • il reddito disponibile, dedotte le spese di produzione e di mantenimento della famiglia, non deve superare l’assegno sociale maggiorato della metà per ciascun componente ;
  • il debitore deve essere meritevole, cioè non aver determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave. La meritevolezza richiede la verifica delle cause dell’indebitamento e della diligenza con cui sono stati assunti i debiti ;
  • devono essere stati eseguiti tutti gli adempimenti di informazione e collaborazione con l’OCC.

Procedura:

  1. Domanda all’OCC – si presenta una domanda con l’elenco dei creditori, l’inventario dei beni, le dichiarazioni fiscali e la descrizione delle cause dell’indebitamento . Non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato .
  2. Relazione dell’OCC – l’OCC verifica la situazione patrimoniale e reddituale, la meritevolezza e redige una relazione che sarà trasmessa al tribunale.
  3. Decreto del tribunale – il tribunale, se ritiene sussistenti i requisiti, dichiara l’esdebitazione con decreto motivato. Il decreto è immediatamente esecutivo ma può essere reclamato dai creditori. La procedura è tendenzialmente non contenziosa.
  4. Sopravvenienze utili – l’OCC vigila per tre anni e segnala eventuali utilità sopravvenute che consentano la soddisfazione dei creditori; in tal caso i creditori possono agire esecutivamente sulle utilità .

Giurisprudenza rilevante:

  • Il Tribunale di Nola (23 ottobre 2025) ha chiarito che il giudice deve valutare sia la meritevolezza (assenza di frodi e grave negligenza) sia la c.d. incapienza tenendo conto del reddito residuo e delle spese essenziali. Ha precisato che la soglia dell’assegno sociale moltiplicato per 1,5 è un indicatore ma non una regola rigida .
  • Il Tribunale di Vicenza (1° gennaio 2026) ha riconosciuto che l’esdebitazione è ormai un diritto soggettivo e non richiede il pagamento di una quota minima ai creditori; può essere concessa prima della chiusura della liquidazione qualora non sia prevedibile l’acquisizione di ulteriore attivo .
  • Il Tribunale di Torino (11 marzo 2025) ha escluso l’obbligo di assistenza legale nella domanda di esdebitazione, trattandosi di procedimento volontario .
  • Il Tribunale di Arezzo (12 novembre 2025) ha evidenziato che, in presenza di reddito precario ma un seppur minimo attivo, è preferibile aprire la liquidazione controllata e rinviare l’esdebitazione a fine procedura, in quanto i creditori potrebbero ottenere un parziale soddisfacimento senza pregiudicare il diritto del debitore a essere esdebitato .

4.2 Esdebitazione nella liquidazione controllata (artt. 274‑281 CCII)

Per la liquidazione controllata, l’esdebitazione opera di regola alla chiusura della procedura o dopo tre anni dall’apertura, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore . Il Correttivo‑ter ha specificato che l’OCC vigila sulla tempestività delle dichiarazioni di utilità sopravvenute e che i creditori possono agire esecutivamente su tali utilità . La giurisprudenza ha chiarito che l’esdebitazione è concessa con decreto motivato, contro il quale è ammesso il reclamo.

4.3 Continuazione dell’attività durante la liquidazione: facoltà e limiti

Come anticipato, il Correttivo‑ter consente al liquidatore di chiedere l’autorizzazione a proseguire temporaneamente l’attività economica quando ciò è vantaggioso per i creditori. La norma, pur non menzionando espressamente l’esercizio provvisorio, rimanda all’art. 272, comma 2 CCII e agli artt. 142, 143 e 213 in quanto compatibili . In base alle decisioni dei Tribunali:

  • Tribunale di Firenze (24 settembre 2025) – ha autorizzato la prosecuzione dell’attività di una parrucchiera, ritenendo che la chiusura avrebbe azzerato il valore dell’avviamento e impedito l’adempimento degli oneri di liquidazione . La continuazione è subordinata alla presentazione di un piano economico e alla vigilanza del liquidatore.
  • Tribunale di Bolzano (7 ottobre 2025) – in materia agricola, ha consentito al debitore di terminare la raccolta delle mele per evitare la deperibilità dei prodotti e massimizzare il ricavato . La sospensione non comporta un esercizio provvisorio completo, ma un uso limitato dei beni finalizzato alla massimizzazione del valore.

4.4 Responsabilità per abuso del processo e controllo sull’OCC

Il CCII prevede sanzioni per il debitore o il rappresentante che abusa delle procedure. La Cassazione n. 28483/2025 ha condannato il rappresentante di una società che aveva proposto in malafede ricorso contro l’apertura della liquidazione controllata, ritenendo che l’opposizione fosse pretestuosa; la Corte ha applicato l’art. 51, comma 15 CCII, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Un’altra pronuncia (Cassazione n. 28576/2025) ha stabilito che il giudice deve controllare non solo la presenza ma anche la completezza e attendibilità della relazione dell’OCC: in presenza di carenze, può rigettare l’istanza di apertura della procedura .

5. Strumenti alternativi: piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, rottamazioni e definizioni agevolate

Sebbene la disciplina del sovraindebitamento rappresenti lo strumento principale, esistono soluzioni alternative che possono essere combinati con le procedure concorsuali:

5.1 Piano del consumatore e accordo di composizione del debito bancario

Il piano del consumatore consente di ristrutturare i debiti contratti per bisogni personali e familiari. Può essere combinato con accordi stragiudiziali con banche e finanziarie finalizzati alla riduzione dei tassi, alla consolidazione dei debiti o alla rinuncia a parte degli interessi. È fondamentale presentare un piano realistico che dimostri la sostenibilità nel tempo; la giurisprudenza ha mostrato apertura verso piani con moratorie anche superiori ai due anni se ciò assicura un miglior soddisfacimento dei creditori .

5.2 Piani di ristrutturazione ex art. 67 CCII

L’art. 67 CCII prevede la possibilità di presentare un piano di ristrutturazione anche per debitori diversi dal consumatore. Il piano può prevedere l’apporto di finanza esterna, la cessione di beni o crediti, la previsione di classi di creditori e l’esdebitazione parziale. La procedura non richiede l’approvazione dei creditori ma l’omologazione del giudice. È particolarmente utile per imprenditori agricoli o professionisti.

5.3 Accordi di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ADR) e convenzioni di moratoria

Il CCII consente ai consumatori di concludere accordi con i creditori (ADR) con la mediazione dell’OCC. Gli accordi prevedono la dilazione o la riduzione dei debiti e diventano vincolanti per i creditori aderenti. Possono essere utilizzati quando non è necessario il piano giudiziale, ad esempio per ristrutturare un debito bancario.

Le convenzioni di moratoria sono accordi collettivi con cui l’associazione di categoria (ad esempio, l’ABI) e i principali istituti finanziari accordano sospensioni dei pagamenti per situazioni straordinarie. Sebbene non sostituiscano il piano, possono essere utili come misura temporanea.

5.4 Rinegoziazione e consolidamento dei debiti

Spesso il sovraindebitamento deriva da un eccessivo ricorso al credito al consumo. Una strategia efficace consiste nel rinegoziare i debiti con le banche, ad esempio attraverso il consolidamento in un unico prestito a tasso ridotto con durata più lunga. Lo studio dell’Avv. Monardo negozia quotidianamente con istituti di credito per ottenere rinunce alle penali e riduzioni dei tassi, sfruttando anche la normativa sul merito creditizio (art. 124‑bis TUB) che prevede la responsabilità della banca in caso di concessione avventata del credito.

5.5 Uso combinato di procedure e definizioni fiscali

È possibile combinare la rottamazione‑quinquies con il piano del consumatore o il concordato minore. Ad esempio, i debiti fiscali possono essere inseriti nel piano e pagati in base al decreto di omologazione; il piano potrà prevedere l’utilizzo delle rate della rottamazione. Inoltre, i debiti oggetto di procedimenti di sovraindebitamento inclusi nella definizione agevolata sono trattati come prededucibili . Ciò significa che, in caso di liquidazione, tali somme saranno pagate prima degli altri crediti concorsuali.

5.6 Definizione agevolata per le liti pendenti e conciliazioni

Il legislatore spesso introduce definizioni agevolate delle controversie tributarie (ad esempio, la definizione agevolata delle liti pendenti introdotta dalla L. 197/2022). Nel 2025 sono state prorogate alcune definizioni per controversie pendenti in Cassazione. Qualora il contribuente abbia un contenzioso tributario, conviene valutare se aderire alle definizioni per ridurre sanzioni e interessi e chiudere la lite.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, di seguito alcune tabelle sintetiche che riepilogano le norme, i termini e gli strumenti difensivi. Le tabelle non devono sostituire la lettura integrale dell’articolo ma sono utili per un colpo d’occhio.

Tabella 1 – Categorie di debitori e procedure accessibili

CategoriaCaratteristiche principaliProcedura accessibile
ConsumatorePersona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale; può accedere solo per debiti contratti in tale qualitàPiano del consumatore (artt. 67‑70 CCII); accordi di ristrutturazione; liquidazione controllata (se mancano i presupposti per il piano); esdebitazione del sovraindebitato incapiente
Imprenditore minoreAttivo ≤ €300.000; ricavi ≤ €200.000; debiti ≤ €500.000Concordato minore (artt. 74‑76 CCII); piano unitario ex art. 67; liquidazione controllata; esdebitazione
Professionista / lavoratore autonomoSvolge attività professionale; non rientra nelle procedure fallimentariConcordato minore; piano di ristrutturazione; liquidazione controllata
Imprenditore agricolo / start‑up innovativaEsclusi dalla liquidazione giudiziale, rientrano tra i debitori non fallibiliPossono accedere a tutte le procedure del sovraindebitamento: piano, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione
Altro debitore non fallibileQualsiasi debitore non assoggettabile alla liquidazione giudizialeStrumenti di cui al CCII (piano, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione)

Tabella 2 – Raffronto tra piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata

AspettoPiano del consumatoreConcordato minoreLiquidazione controllata
SoggettiConsumatoriImprenditori minori, professionisti, start‑up, altri debitori non fallibiliTutti i debitori non fallibili
ApprovazioneNon necessita del voto dei creditori; omologazione del giudiceNecessita della maggioranza dei creditori e omologazioneNon richiede il voto; viene aperta dal giudice su proposta dell’OCC
Misure protettiveSu istanza del debitore; sospende le azioni esecutive fino all’omologazioneSospensione automatica dopo l’aperturaI creditori possono agire solo previa autorizzazione del giudice
DurataVaria in base al piano; la moratoria ai creditori privilegiati può superare 1‑2 anni se convieneDipende dall’esecuzione del piano e dall’omologazioneDurata di 3 anni dalla apertura, salvo chiusura anticipata
EsdebitazioneAl termine dell’esecuzione del piano; il residuo è cancellatoAll’esito del concordato se previsto, oppure attraverso la liquidazioneConcessa a chiusura o dopo 3 anni, su istanza del debitore

Tabella 3 – Rottamazione‑quinquies: termini e condizioni

ElementoDisposizioni della Legge 199/2025
Periodi di carichi ammessiDebiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023
Debiti inclusiImposte risultanti da dichiarazioni (avvisi bonari); contributi INPS non derivanti da accertamenti
PagamentoUnica soluzione (31 luglio 2026) o rateizzazione fino a 54 rate bimestrali
InteressiNon sono dovute sanzioni né interessi di mora; in caso di rateizzazione si applica interesse al 3% annuo dal 1° agosto 2026
DomandaEntro 30 aprile 2026 tramite il portale dell’Agenzia Entrate‑Riscossione
EffettiSospensione termini di prescrizione e decadenza; sospensione obblighi di pagamento; blocco di fermi e ipoteche
Definizione di debiti già in proceduraI debiti in procedure di sovraindebitamento possono essere pagati con la rottamazione secondo le modalità previste dal decreto di omologazione
PrededucibilitàLe somme necessarie a versare la rottamazione nelle procedure concorsuali sono crediti prededucibili

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Qual è la differenza tra sovraindebitamento e insolvenza? Il sovraindebitamento è la situazione in cui il debitore non riesce a soddisfare regolarmente i debiti ma potrebbe ancora risolvere la crisi; l’insolvenza è una situazione definitiva di impossibilità di pagamento. Entrambe rientrano nelle procedure di sovraindebitamento secondo il CCII .
  2. Posso accedere al piano del consumatore per debiti contratti come lavoratore autonomo? No. Dopo il D.Lgs. 136/2024, il consumatore può accedere agli strumenti di regolazione solo per i debiti contratti in qualità di consumatore . I debiti professionali devono essere gestiti con il concordato minore o il piano unitario.
  3. È obbligatorio l’intervento di un avvocato nella domanda di esdebitazione? Non sempre. Secondo il Tribunale di Torino (2025), l’istanza di esdebitazione del sovraindebitato incapiente è un procedimento volontario e non richiede l’assistenza di un avvocato . Tuttavia, la complessità della normativa rende consigliabile avvalersi di un professionista.
  4. Quali sono i limiti di reddito per accedere all’esdebitazione? Il reddito disponibile, dopo aver dedotto le spese di produzione e di mantenimento, non deve superare l’assegno sociale aumentato della metà per ciascun componente della famiglia .
  5. È possibile ottenere l’esdebitazione più di una volta? No. L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente può essere concessa solo una volta .
  6. Cosa succede se, dopo l’esdebitazione, ricevo una donazione o un’eredità? L’OCC vigila per tre anni dall’esdebitazione e segnala utilità sopravvenute; i creditori possono esercitare azioni esecutive su tali utilità .
  7. La Rottamazione‑quinquies riguarda anche i debiti locali (IMU, TARI)? No. La Rottamazione‑quinquies riguarda i debiti affidati all’Agente della riscossione (imposte, contributi INPS) . Tuttavia, la Legge 199/2025 consente alle regioni e agli enti locali di introdurre proprie definizioni agevolate .
  8. Cosa accade se non pago una rata della Rottamazione‑quinquies? Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata determina la decadenza e l’importo residuo diventa nuovamente esigibile .
  9. Posso inserire nella procedura i debiti per contravvenzioni stradali? I debiti derivanti da sanzioni stradali possono essere inclusi nella procedura; tuttavia, la definizione agevolata si applica solo agli interessi e all’aggio, non al capitale della sanzione .
  10. Il giudice può revocare l’omologazione del piano? Sì. In caso di inadempimento grave, il giudice può revocare l’omologazione e aprire la liquidazione controllata. Le modifiche del 2024 hanno disciplinato la conversione da piano o concordato minore a liquidazione .
  11. Posso continuare a lavorare durante la liquidazione? Sì. La legge non vieta di proseguire l’attività; la prosecuzione deve essere autorizzata dal giudice se utile ai creditori. I tribunali di Firenze e Bolzano hanno riconosciuto questa possibilità .
  12. Se ho un mutuo ipotecario posso presentare il piano del consumatore? Sì, ma occorrerà valutare il trattamento del creditore ipotecario. Le recenti pronunce della Cassazione consentono di ritardare il pagamento del credito privilegiato oltre un anno se ciò è più conveniente.
  13. Che cos’è l’OCC e quali sono i suoi compiti? L’Organismo di Composizione della Crisi è un ente iscritto presso il Ministero della Giustizia che assiste il debitore nella predisposizione del piano e nella gestione delle procedure. Redige la relazione sulla situazione economica, verifica la meritevolezza e vigila sul rispetto del piano. Il giudice deve controllarne la completezza .
  14. È possibile accedere alla composizione negoziata più volte? Sì, ma devono sussistere nuovi presupposti di crisi e deve essere nominato un nuovo esperto negoziatore. La procedura richiede trasparenza e collaborazione.
  15. Cosa succede se l’OCC non redige la relazione completa? La Cassazione ha affermato che la relazione dell’OCC deve essere completa e affidabile; in caso contrario, il giudice può rigettare la domanda di apertura della procedura .

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere concretamente come funzionano le procedure, proponiamo alcune simulazioni.

8.1 Piano del consumatore con moratoria per il credito ipotecario

Situazione: * Debito totale: €180.000 (mutuo ipotecario €120.000 a tasso 3% per 20 anni; prestiti personali €40.000; debiti fiscali €20.000). * Reddito familiare: €2.000 al mese; spese essenziali €1.400; rimane disponibilità €600. * Beni: abitazione di proprietà (valore €150.000, ipotecata), auto (€5.000).

Proposta di piano: * Vendita dell’auto (€5.000) con destinazione del ricavato ai creditori chirografari. * Mantenimento dell’abitazione con moratoria di tre anni per il pagamento del mutuo ipotecario, con ripresa dei pagamenti al quarto anno (interpretazione giurisprudenziale che consente moratorie oltre l’anno ). * Pagamento dei prestiti personali con un tasso ridotto grazie a rinegoziazione; pagamento in 8 anni con rata €250/mese. * Pagamento dei debiti fiscali tramite rottamazione‑quinquies in 20 rate bimestrali; inserimento nel piano con prededucibilità.

Esito: Il piano consente di mantenere l’abitazione e dilazionare i debiti, evitando il pignoramento. La moratoria sul mutuo permette di accantonare fondi per pagare i debiti chirografari e fiscali. La rottamazione riduce sanzioni e interessi. Il piano è sostenibile con una rata mensile complessiva di €550, inferiore al reddito disponibile.

8.2 Concordato minore per imprenditore agricolo

Situazione: * Imprenditore agricolo con fatturato annuo €150.000 e debiti totali €350.000 (di cui €200.000 verso banca con ipoteca su terreni; €80.000 contributi previdenziali; €70.000 fornitori). * Attivo: terreni agricoli (valore €180.000), macchinari (€20.000), crediti da pac €10.000.

Proposta di concordato: * Cessione di un terreno marginale (€50.000) e destinazione del ricavato ai creditori chirografari (fornitori e contributi). * Prosecuzione dell’attività agricola con autorizzazione del giudice; vendita dei prodotti agricoli per pagare le rate del mutuo ipotecario. * Rinegoziazione con la banca: riduzione del tasso e allungamento della durata; previsione di pagamento integrale dell’ipoteca in 15 anni, con moratoria di due anni. * Predisposizione di un piano con pagamento del 40% ai creditori chirografari in 5 anni.

Esito: I creditori ottengono un risultato migliore rispetto alla liquidazione immediata (che comporterebbe la svendita dei terreni). L’imprenditore può continuare l’attività e, a fine procedura, potrà chiedere l’esdebitazione per il residuo. L’autorizzazione a proseguire l’attività è supportata dalle decisioni dei tribunali di Firenze e Bolzano .

8.3 Liquidazione controllata con esdebitazione anticipata

Situazione: * Debitore pensionato con debiti per €60.000 (carte di credito, prestiti personali e tributi). * Reddito da pensione: €800/mese; spese: €700; disponibilità €100. * Nessun immobile di proprietà; qualche bene mobiliare di modesto valore.

Procedure: * L’OCC accerta l’incapienza: il reddito disponibile (€100/mese) è inferiore all’assegno sociale aumentato del 50% (circa €780 mensili per una persona; 2026). * Si presenta domanda di liquidazione controllata perché vi sono pochi beni ma qualche possibilità di recuperare crediti (es. polizze vita non riscattabili). * Il tribunale apre la procedura e nomina un liquidatore. Dopo le verifiche, si constata l’impossibilità di acquisire ulteriore attivo; il liquidatore chiede la chiusura anticipata e l’esdebitazione. * Il tribunale dichiara l’esdebitazione prima dello scadere dei tre anni, riconoscendo che non vi sono utilità da acquisire .

Esito: Il debitore è liberato dai debiti residui e può ripartire senza vincoli. L’esdebitazione anticipata è una delle novità introdotte dal Correttivo‑ter e riconosciuta dalla giurisprudenza vicentina.

9. Conclusioni e raccomandazioni

Il sovraindebitamento non è una condanna, ma una situazione dalla quale è possibile uscire grazie agli strumenti messi a disposizione dal legislatore e alla corretta assistenza professionale. La normativa italiana, aggiornata con il Correttivo‑ter del 2024 e con la Legge di Bilancio 2026, offre un quadro complesso ma efficace di soluzioni:

  • Il piano del consumatore permette di ristrutturare i debiti familiari con flessibilità, riconosciuta anche dalla Cassazione, che consente moratorie più lunghe per i crediti privilegiati .
  • Il concordato minore è lo strumento ideale per imprenditori minori e professionisti che vogliono proseguire l’attività; richiede l’approvazione dei creditori ma permette di salvare l’impresa.
  • La liquidazione controllata garantisce una procedura ordinata di vendita dei beni e, grazie alle modifiche del 2024, consente la continuazione dell’attività quando conviene ai creditori .
  • L’esdebitazione è stata resa più accessibile: è un diritto soggettivo a termine, non richiede il pagamento di una quota minima e può essere concessa prima della chiusura della procedura .
  • Le definizioni agevolate (Rottamazione‑quinquies e definizioni locali) offrono un’opportunità straordinaria per cancellare sanzioni e interessi, purché ci si attivi entro le scadenze .

Agire tempestivamente è fondamentale. Ogni situazione è diversa e richiede un’analisi personalizzata. Lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è al fianco di imprenditori, professionisti e privati per: valutare la posizione debitoria; impugnare atti illegittimi; negoziare con i creditori; predisporre piani di ristrutturazione; assistere nelle domande di composizione negoziata; presentare istanze di esdebitazione; valutare l’adesione alla rottamazione e alle definizioni agevolate.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!