I creditori possono pignorare beni dell’azienda?

Introduzione

Il pignoramento dei beni aziendali rappresenta uno dei momenti più delicati per l’imprenditore o il professionista che si trova in una situazione debitoria: quando i creditori fanno valere i loro diritti, l’azienda rischia di perdere strumenti di lavoro essenziali, macchinari, autoveicoli e persino l’azienda nel suo complesso. Capire quando gli strumenti dell’attività possono essere aggrediti, quali sono i beni assolutamente o relativamente impignorabili e quali tutele offre la legge permette di prevenire errori, evitare danni irreparabili e impostare tempestivamente una difesa efficace.

Oltre ai rischi economici, la fase esecutiva è carica di insidie formali: terminologie complesse, scadenze brevi, prescrizioni rigide. Molti debitori ignorano, per esempio, che gli atti di pignoramento devono rispettare precisi termini per la notifica e per l’iscrizione a ruolo; oppure che esistono strumenti di impugnazione (opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi) che possono sospendere la procedura e farne dichiarare l’illegittimità. Altri ancora non conoscono le soluzioni alternative alla vendita dell’azienda: dall’accesso alla rateizzazione e alla rottamazione delle cartelle, ai piani del consumatore, al concordato minore o agli accordi di ristrutturazione previsti dal Codice della crisi d’impresa.

Questa guida, aggiornata a marzo 2026, offre un quadro completo e pratico sul tema, prendendo come riferimento le fonti normative e giurisprudenziali italiane più autorevoli (Codice civile e Codice di procedura civile, D.P.R. 602/1973, Legge 3/2012, D.Lgs. 14/2019, leggi di bilancio recenti, circolari dell’Agenzia delle Entrate e pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale). L’obiettivo è fornire al lettore non solo le norme e le sentenze, ma anche un approccio pratico per difendere i propri beni.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’articolo è redatto con la supervisione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e responsabile di uno studio multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo:

  • è cassazionista, abilitato a patrocinare davanti alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;
  • coordina professionisti esperti a livello nazionale nelle materie di diritto bancario e tributario, garantendo assistenza su tutto il territorio italiano;
  • è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia;
  • è professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), con competenze specifiche nella gestione delle procedure di sovraindebitamento;
  • è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) e collabora con imprese che scelgono di avviare percorsi di composizione negoziata.

Grazie alla sua esperienza, l’Avv. Monardo e il suo team offrono un supporto concreto e immediato al debitore: analisi degli atti notificati (cartelle esattoriali, atti di pignoramento, ingiunzioni), predisposizione di ricorsi e opposizioni, richieste di sospensione della procedura, trattative con i creditori e l’Agenzia delle Entrate, elaborazione di piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali (tra cui rottamazione, definizione agevolata, accordi di ristrutturazione o concordati).

L’approccio è personalizzato: ogni situazione viene valutata alla luce dei documenti e delle esigenze concrete del cliente.

👉 Se hai ricevuto un atto di pignoramento o temi di perdere i beni aziendali, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza legale personalizzata e immediata. Troverai i recapiti alla fine di questa guida.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Responsabilità patrimoniale e principio generale

La regola generale del diritto civile italiano è sancita dall’art. 2740 del Codice civile: il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri, salvo i casi di legge . Questo principio di responsabilità patrimoniale universale permette ai creditori di aggredire i beni dell’obbligato mediante azioni esecutive. La stessa norma consente deroghe solo nei casi previsti dalla legge, richiamando espressamente gli articoli 514 e 515 del Codice di procedura civile (c.p.c.), che prevedono l’impignorabilità di determinati beni.

1.2 Beni assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c.)

L’art. 514 c.p.c. elenca le categorie di beni che non possono in alcun caso essere pignorati, nemmeno a fronte di un debito certo, liquido ed esigibile. Tra questi rientrano:

  • gli oggetti sacri e quelli destinati al culto ;
  • la fede nuziale e gli oggetti strettamente legati al culto domestico ;
  • l’indispensabile arredamento della casa, comprese le sedie, i tavoli, gli armadi, i frigoriferi e gli apparecchi per il riscaldamento ;
  • il cibo e il combustibile necessario per un mese al sostentamento del debitore e della famiglia ;
  • le armi e gli oggetti necessari al servizio personale del debitore, quando la loro detenzione è imposta da obblighi di pubblica sicurezza ;
  • le lettere, i registri e gli scritti di famiglia, salvo che il pignoramento avvenga per recuperare indennità dovute al loro autore ;
  • gli animali da compagnia e quelli impiegati per l’assistenza terapeutica, che sono stati esclusi dal pignoramento grazie alla legge 221/2015 .

Queste categorie, definite assolutamente impignorabili, sono sottratte alla garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c. al fine di tutelare la dignità e la sopravvivenza del debitore e della sua famiglia. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’elenco dell’art. 514 è tassativo e non può essere esteso analogicamente.

1.3 Beni relativamente impignorabili (art. 515 c.p.c.)

Il successivo art. 515 c.p.c. disciplina i beni relativamente impignorabili: si tratta di beni che possono essere aggrediti solo entro determinati limiti o in presenza di particolari condizioni. La norma prevede che:

  • gli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto del loro valore, quando gli altri beni a disposizione non sono sufficienti per soddisfare il creditore ;
  • questo limite non si applica se il debitore è una società (cioè un’impresa collettiva) o se nell’attività prevale il capitale investito sul lavoro ;
  • il giudice dell’esecuzione può stabilire, su richiesta del debitore, che alcuni oggetti restino in uso per assicurare la continuità dell’attività .

Il comma 4 dell’art. 515 estende l’impignorabilità relativa anche a salari, stipendi, pensioni, indennità e assegni di sostentamento, prevedendo che tali somme possano essere pignorate soltanto nei limiti di legge . La ratio della norma è quella di bilanciare l’interesse del creditore con il diritto del debitore a non essere spogliato dei mezzi di sostentamento e degli strumenti indispensabili al lavoro.

1.4 Regole speciali per la riscossione fiscale (art. 62 e 86 D.P.R. 602/1973)

La riscossione dei tributi segue regole speciali contenute nel D.P.R. 602/1973. In particolare, l’art. 62 estende le tutele dell’art. 515 c.p.c. anche alle procedure esattoriali: gli strumenti indispensabili all’esercizio dell’attività possono essere pignorati solo entro un quinto del loro valore, restano in custodia del debitore e non possono essere venduti prima di 300 giorni . La procedura è destinata a estinguersi se, entro 360 giorni dal pignoramento, non è avvenuta la vendita o l’assegnazione del bene .

Per quanto riguarda i beni mobili registrati (auto, camion, macchinari agricoli), l’art. 86 prevede che, dopo la scadenza del termine di pagamento, l’agente della riscossione possa disporre un fermo amministrativo sul veicolo. Il fermo viene preceduto da un preavviso di 30 giorni e può essere evitato se il debitore dimostra che il veicolo è strumentale all’attività (per esempio l’unico mezzo per effettuare consegne). In tal caso il fermo non viene iscritto . Se il fermo è stato iscritto, il debitore ha 60 giorni per impugnarlo e, come chiarito dalla giurisprudenza recente, il termine non è perentorio e la prova della strumentalità può essere fornita anche nel corso del giudizio .

1.5 Cassazione e giurisprudenza sull’indispensabilità dei beni strumentali

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affrontato il tema dell’impignorabilità relativa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17900/2012, ha stabilito che l’applicazione dell’art. 515 richiede che il bene sia realmente indispensabile al lavoro del debitore: la semplice qualificazione di “bene strumentale” non basta. Il debitore deve dimostrare che, senza quel bene, l’attività non potrebbe proseguire . Il giudice, a sua volta, deve valutare le concrete condizioni di esercizio dell’impresa e verificare se il capitale investito prevalga sul lavoro. Il concetto di indispensabilità è dunque relativo e non assoluto: dipende dalla dimensione dell’azienda, dal tipo di attività e dalla presenza di altri beni.

Negli ultimi anni la Cassazione ha affinato questa interpretazione. Le ordinanze nn. 34813/2024 e 32062/2024 hanno precisato che, in tema di fermo amministrativo, il veicolo deve essere necessario (non solo utile) per l’attività; non rileva la sproporzione fra il valore dell’auto e l’entità del debito . Con l’ordinanza 7156/2025, la Corte ha ribadito che la semplice iscrizione del mezzo nei beni strumentali dell’impresa non prova la strumentalità; occorre dimostrare la necessità effettiva . Queste pronunce rafforzano l’onere probatorio a carico del debitore.

La giurisprudenza di merito ha raggiunto conclusioni analoghe: il Tribunale di Trani (sentenza 5 novembre 2014) ha affermato l’impignorabilità assoluta dell’unico bene strumentale al lavoro del debitore, ritenendo irragionevole pignorare l’unica attrezzatura e lasciare al debitore un quinto del ricavato . Più di recente, il Tribunale di Campobasso (sentenza 14 aprile 2025) ha annullato il pignoramento di una vettura utilizzata da una scuola guida: il giudice ha valutato la natura essenziale, non sostituibile e unica del mezzo e ha rilevato che l’ufficiale giudiziario non aveva indagato la presenza di altri beni non strumentali .

1.6 Ulteriori norme: esecuzione forzata, opposizioni e limiti

Oltre agli articoli appena citati, il Codice di procedura civile contiene ulteriori disposizioni rilevanti:

  • Art. 480 c.p.c. (atto di precetto): presupposto della procedura esecutiva. L’atto di precetto invita il debitore ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni, decorso il quale si può procedere al pignoramento. L’atto deve essere notificato entro 90 giorni; altrimenti perde efficacia.
  • Art. 543 c.p.c. (pignoramento presso terzi): disciplina il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi (ad esempio l’incasso di fatture), mediante notificazione al terzo e al debitore. È un rimedio frequente quando l’azienda vanta crediti verso clienti.
  • Art. 521 bis c.p.c.: consente il pignoramento diretto di beni mobili registrati (automobili e macchinari), con preavviso ridotto. L’agente della riscossione può pignorare con decreto senza bisogno di un precedente precetto.
  • Artt. 615 e 617 c.p.c.: disciplinano, rispettivamente, l’opposizione all’esecuzione (quando si contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione) e l’opposizione agli atti esecutivi (quando si contesta la regolarità formale di un atto, ad esempio l’atto di pignoramento). Questi rimedi sono fondamentali per paralizzare la procedura e saranno approfonditi nella sezione sulle difese.
  • Art. 545 c.p.c.: stabilisce la pignorabilità dei crediti da lavoro, pensioni e altri emolumenti, prevedendo una serie di scaglioni a tutela del debitore. Gli importi eccedenti i limiti di pignorabilità restano protetti.

2. Procedura passo – passo: cosa accade dopo la notifica

La procedura esecutiva nei confronti dell’azienda si articola in fasi distinte. Comprendere questi passaggi consente al debitore di monitorare le scadenze e di attivare tempestivamente le difese.

2.1 Notifica dell’atto e precetto

1. Verifica del titolo esecutivo. L’esecuzione può essere promossa solo in presenza di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, atto di accertamento esecutivo, ecc.). Il titolo deve essere certo, liquido ed esigibile. Nel caso dei tributi, la cartella di pagamento costituisce titolo esecutivo ex art. 26 D.P.R. 602/1973.

2. Notifica dell’atto di precetto. Il creditore, prima di pignorare i beni dell’azienda, deve notificare un atto di precetto (art. 480 c.p.c.) con cui intima al debitore di pagare entro dieci giorni. Il precetto deve contenere l’indicazione del titolo esecutivo, dell’importo dovuto e delle spese. Se l’atto non è notificato correttamente o se sono trascorsi più di 90 giorni tra la notifica e il pignoramento, il precetto perde efficacia e la procedura deve essere rinnovata.

3. Preavviso di fermo o ipoteca. Nelle procedure fiscali, prima del fermo amministrativo di un veicolo o dell’iscrizione di un’ipoteca sui beni immobili, l’agente della riscossione deve inviare un preavviso (art. 86 D.P.R. 602/1973). Il debitore ha 30 giorni per pagare o per dimostrare la strumentalità del bene . In mancanza di contestazioni, il fermo viene iscritto nei pubblici registri.

2.2 Pignoramento mobiliare presso il debitore

1. Ricerca dei beni. Trascorso il termine del precetto, l’ufficiale giudiziario si reca nella sede aziendale per ricercare i beni. Il debitore può indicare oggetti alternativi da pignorare. L’ufficiale giudiziario redige il verbale e descrive le cose pignorate, nominando il debitore custode.

2. Vincolo sui beni e custodia. Con il pignoramento i beni diventano vincolati: il debitore non può più disporne né venderli, a pena di revoca. Per i beni strumentali il giudice può autorizzarne l’uso continuato per non pregiudicare l’attività .

3. Vendita o assegnazione. Dopo il pignoramento, il creditore deve iscrivere la procedura nel registro delle esecuzioni mobiliari entro 15 giorni. Il giudice fissa l’udienza di comparizione e stabilisce le modalità di vendita. Nel caso di beni strumentali pignorati ai sensi dell’art. 62 D.P.R. 602/1973, la vendita non può avvenire prima che siano trascorsi 300 giorni . Se entro 360 giorni dalla data del pignoramento la vendita non si tiene, la procedura si estingue .

2.3 Pignoramento di beni mobili registrati (auto, macchinari, imbarcazioni)

Con l’introduzione dell’art. 521 bis c.p.c., è possibile procedere al pignoramento diretto di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi attraverso un semplice ordine di consegna. L’ufficiale giudiziario notifica l’atto di pignoramento con l’indicazione del titolo esecutivo e del precetto, invitando il debitore a consegnare il veicolo. Se il bene è strumentale all’attività, il debitore deve dimostrare la necessità di mantenerlo in uso; altrimenti l’auto può essere venduta.

Nel caso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. 602/1973, l’agente della riscossione iscrive il fermo nei registri e la circolazione con un veicolo sottoposto a fermo è vietata; si tratta di una misura cautelare che precede l’eventuale pignoramento. L’opposizione al fermo deve essere proposta entro 60 giorni dalla notifica .

2.4 Pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti del debitore verso clienti o altri soggetti (ad esempio disponibilità su conti correnti). L’ufficiale giudiziario notifica al terzo (banca, cliente, assicurazione) un atto con cui si ordina di bloccare le somme dovute al debitore. Il terzo deve rendere una dichiarazione entro dieci giorni, indicando la somma detenuta; in mancanza, può essere condannato a pagare l’intero importo.

2.5 Pignoramento immobiliare

Quando i beni mobili non sono sufficienti, il creditore può pignorare immobili (fabbricati, terreni, capannoni). La procedura è più complessa: si notifica il precetto, quindi l’atto di pignoramento viene trascritto nei registri immobiliari. In alcune ipotesi (debiti fiscali inferiori a 120.000 euro per l’unica casa di abitazione), l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca né procedere al pignoramento, a meno che l’immobile non sia di lusso (art. 76 D.P.R. 602/1973). Con l’ordinanza n. 32759/2024 la Cassazione ha ribadito l’impignorabilità dell’unica casa di abitazione del contribuente, salvo che si tratti di immobile di pregio o che il debito derivi da mutuo ipotecario.

2.6 Termini e notifiche

Di seguito una tabella sintetica con i principali termini della procedura esecutiva:

FaseTermine principaleRiferimento normativo
Notifica del precettoMinimo 10 giorni tra precetto e pignoramento; efficacia di 90 giorniArt. 480 c.p.c.
Preavviso di fermo amministrativo30 giorni per pagare o contestareArt. 86 D.P.R. 602/1973
Iscrizione del pignoramento nei registri15 giorni dalla redazione del verbaleArtt. 557–563 c.p.c.
Vendita dei beni strumentali pignorati per debiti fiscaliNon prima di 300 giorni; estinzione dopo 360 giorni se non avviene la venditaArt. 62 D.P.R. 602/1973
Opposizione al fermo amministrativo60 giorni dal ricevimento del preavviso o del fermoArtt. 615–617 c.p.c. e art. 86 D.P.R. 602/1973

3. Difese e strategie legali

Quando un creditore procede con il pignoramento dei beni aziendali, il debitore non è privo di tutela. Le difese legali possono essere di due tipi: impugnazioni giudiziali e soluzioni stragiudiziali (ad esempio accordi con i creditori). In questa sezione analizzeremo entrambi gli ambiti.

3.1 Impugnazioni giudiziali: opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi

Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). Questa azione è proponibile quando si contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione. Può essere proposta prima che il giudice dichiari aperta la procedura (opposizione preventiva) o dopo (opposizione successiva). È utile, ad esempio, quando si eccepisce la prescrizione del credito, la nullità del titolo esecutivo o l’impignorabilità del bene. Se vengono pignorati beni strumentali oltre i limiti di legge, il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione mediante ricorso cautelare.

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). È l’azione con cui si censura la regolarità formale dell’atto di esecuzione (ad esempio l’atto di pignoramento, la notifica del precetto, la mancata indicazione del titolo). L’opposizione va proposta entro 20 giorni dalla notificazione dell’atto che si intende impugnare e permette al giudice dell’esecuzione di annullare l’atto viziato.

Sospensione dell’esecuzione (art. 623 c.p.c.). Il giudice può sospendere il pignoramento quando ricorrono gravi motivi. Nei debiti fiscali, l’art. 62 D.P.R. 602/1973 stabilisce che la vendita non può avvenire prima di 300 giorni e che il giudice può disporre la sospensione per tutelare l’attività produttiva .

3.2 Dimostrare la strumentalità e l’indispensabilità

Come visto, i beni indispensabili per l’attività possono essere pignorati solo nei limiti di un quinto (art. 515 c.p.c.) , ma il limite non vale per le società e per le attività in cui il capitale investito prevale . Per beneficiare della tutela, il debitore deve dimostrare concretamente la necessità del bene, producendo documenti come:

  • visura camerale e bilanci che evidenzino la prevalenza del lavoro sulla struttura;
  • dichiarazione sostitutiva che descriva l’uso esclusivo del bene nell’attività;
  • fatture che provino l’assenza di beni alternativi;
  • eventuali certificazioni dell’Organismo di composizione della crisi (OCC) se il debitore è già seguito da un gestore.

La giurisprudenza richiede un onere di prova stringente: la Cassazione del 2012 ha puntualizzato che l’invocazione dell’art. 515 deve essere supportata da un esame concreto delle circostanze . Le ordinanze del 2024 e 2025 hanno ribadito che il veicolo o il macchinario deve essere necessario e non solo utile .

3.3 Rateizzazione e piano di rientro (art. 19 D.P.R. 602/1973)

Il debitore che riceve una cartella di pagamento può chiedere la rateizzazione del debito all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente di dilazionare il pagamento fino a 72 rate mensili; in presenza di comprovate difficoltà economiche, il piano può essere esteso fino a 120 rate. La richiesta di rateizzazione sospende le procedure esecutive e consente di evitare il pignoramento se il piano viene rispettato. Il debitore deve dimostrare la temporanea situazione di crisi mediante documentazione fiscale e bancario-finanziaria.

3.4 Rottamazione e definizione agevolata

Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Legge di bilancio 2026 ha inaugurato la rottamazione-quinquies, che riguarda i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. I contribuenti possono estinguere i debiti versando solo le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive, senza interessi né sanzioni . La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3% .

La rottamazione-quater, introdotta dall’art. 1, commi 231–252, della Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023), riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La norma consente di pagare il solo capitale e le spese di notifica, escludendo interessi e sanzioni . Possono essere ammessi anche i debiti già inseriti in precedenti rottamazioni decadute. L’adesione comporta la sospensione delle procedure esecutive; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in 18 rate in 5 anni . Alcune scadenze sono state prorogate dalle leggi 2024–2025 (es. Legge 18/2024) .

Queste misure offrono ai debitori la possibilità di estinguere i debiti fiscali con uno sconto considerevole, evitando pignoramenti e ipoteche. Tuttavia, l’adesione alla definizione agevolata non è sempre conveniente: occorre valutare la sostenibilità delle rate, la presenza di eventuali contenziosi aperti e l’impatto sulla cash flow aziendale.

3.5 Sovraindebitamento: piano del consumatore e concordato minore

Per i soggetti non fallibili (privati, professionisti, piccoli imprenditori), l’accesso alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consente di bloccare i pignoramenti e di ristrutturare i debiti.

3.5.1 Piano del consumatore

Il piano del consumatore è destinato alle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa. La Legge 3/2012 prevede che la proposta di accordo o di piano debba indicare le modalità di soddisfacimento dei creditori, anche mediante cessione dei beni futuri . Il consumatore presenta la proposta al tribunale con l’assistenza di un OCC, allegando l’elenco dei creditori, l’attestazione sulla fattibilità del piano e la relazione del gestore che analizza le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore . Il deposito della proposta sospende il corso degli interessi (salvo per i crediti garantiti da ipoteca o pegno) .

Il procedimento di omologazione del piano è disciplinato dall’art. 12‑bis: il giudice fissa l’udienza entro sessanta giorni dal deposito , può sospendere le procedure esecutive se pregiudicano la fattibilità del piano , e omologa il piano se ritiene che il debitore abbia agito con diligenza e che la proposta sia fattibile . L’omologazione rende il piano obbligatorio per tutti i creditori e impedisce l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive . In caso di violazione o mancato pagamento dei crediti impignorabili, l’omologazione può essere revocata .

3.5.2 Concordato minore

Il concordato minore è lo strumento introdotto dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) per gli imprenditori minori, professionisti e start‑up che si trovano in stato di sovraindebitamento. L’art. 74 del Codice prevede che i debitori non consumatori possano proporre un concordato ai creditori per ristrutturare i debiti; la proposta ha contenuto libero ma deve specificare tempi e modalità di superamento della crisi . La Cassazione (sent. 28574/2025) ha precisato che la proposta di concordato minore non può violare l’ordine delle cause legittime di prelazione: anche in questo procedimento devono essere rispettate le gerarchie dei creditori (ipotecari, privilegiati, chirografari) .

L’accesso al concordato minore è riservato agli imprenditori non assoggettabili a liquidazione giudiziale (ex “fallimento”). La riforma attuata dal D.Lgs. 136/2024 ha introdotto il comma 1‑bis all’art. 33 CCII, escludendo dall’istituto gli imprenditori cancellati dal registro delle imprese da oltre un anno . Chi non rientra nei requisiti può ricorrere alla liquidazione controllata (ex art. 268 CCII).

3.5.3 Accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione sono disciplinati dagli articoli 57‑61 CCII. L’art. 57 dispone che l’imprenditore (anche non commerciale) può concludere un accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti e chiedere l’omologazione al tribunale . Il piano deve indicare le misure economico‑finanziarie e deve essere attestato da un professionista indipendente . L’accordo deve assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione . La legge prevede anche varianti come gli accordi agevolati (art. 60 CCII), che richiedono l’adesione del 30 % dei creditori per ottenere misure protettive.

Queste procedure consentono di bloccare pignoramenti, fermi amministrativi e sequestri, poiché, con la presentazione della domanda, il tribunale può sospendere le azioni esecutive individuali e fissare un termine per la votazione del piano.

3.6 Composizione negoziata (D.L. 118/2021)

Per le imprese in crisi ma ancora in grado di operare, il D.L. 118/2021 (convertito nella L. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. Si tratta di un percorso volontario in cui l’imprenditore, assistito da un esperto indipendente, negozia con i creditori soluzioni per il risanamento. L’apertura della composizione negoziata consente di richiedere misure protettive (sospensione di pignoramenti, sequestri e altre azioni esecutive) e di ottenere l’autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti prededucibili. L’Avv. Monardo, in qualità di Esperto negoziatore, guida i clienti nell’attivazione della piattaforma telematica nazionale e nella predisposizione dell’istanza.

3.7 Transazioni fiscali e adesione agevolata

Negli accordi di ristrutturazione e nei concordati il debitore può proporre la transazione fiscale, prevista dagli artt. 63 e 64 CCII: l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali possono accettare pagamenti ridotti o dilazioni più lunghe se il piano assicura comunque il recupero di una parte rilevante del credito. Recenti circolari dell’Agenzia delle Entrate hanno incoraggiato la stipula di transazioni nei concordati e nei piani del consumatore, soprattutto quando la proposta è più vantaggiosa rispetto alla liquidazione.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento

Per evitare che i beni aziendali siano pignorati o per rientrare in bonis, il debitore può avvalersi di strumenti alternativi. In questa sezione ne analizziamo l’utilità e i requisiti.

4.1 Rottamazione‑quinquies 2026

La Legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies per i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 . I contribuenti possono estinguere i debiti versando solo capitale e spese di procedura, senza interessi e sanzioni . La domanda deve essere presentata telematicamente entro il 30 aprile 2026 . I pagamenti possono essere effettuati:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • in 54 rate bimestrali (9 anni), con un tasso d’interesse del 3% annuo .

Il mancato o tardivo pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa delle procedure esecutive. La rottamazione‑quinquies si applica anche ai carichi già inseriti nelle precedenti rottamazioni decadute e consente di regolarizzare debiti verso l’INPS (esclusi quelli derivanti da accertamento) e sanzioni del Codice della strada. Sono esclusi i carichi definiti con la rottamazione‑quater per i quali le rate al 30 settembre 2025 sono regolarmente versate .

4.2 Rottamazione‑quater 2023/24

La rottamazione‑quater, prevista dalla Legge 197/2022 e dalle sue successive modifiche, riguarda i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 . Consente di pagare solo il capitale e le spese di procedura; non sono dovuti interessi, sanzioni e aggio . L’accordo può includere anche debiti già inseriti in rottamazioni o saldi e stralci precedenti . La domanda di adesione alla rottamazione‑quater era inizialmente prevista entro il 30 aprile 2023, poi differita al 30 giugno 2023 e ulteriormente prorogata per i contribuenti colpiti da eventi calamitosi . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o in 18 rate in 5 anni; le prime due rate corrispondono al 10% del debito . La Legge 18/2024 ha differito al 15 marzo 2024 il pagamento delle prime tre rate .

4.3 Saldo e stralcio e definizione degli avvisi bonari

Altre misure agevolative hanno riguardato il saldo e stralcio (riservato ai contribuenti con ISEE basso) e la definizione degli avvisi bonari (pagamento in misura ridotta degli avvisi di accertamento). Benché queste misure siano scadute negli anni precedenti, i legislatori hanno dimostrato la volontà di rinnovare periodicamente opportunità di regolarizzazione: è plausibile che ulteriori disposizioni possano essere varate nella legge di bilancio 2027.

4.4 Piano del consumatore (Legge 3/2012) in sintesi

Il piano del consumatore rimane uno strumento fondamentale per i debitori non imprenditori. Riepilogando:

  • la proposta può prevedere la cessione dei beni futuri e una moratoria fino a un anno per i crediti privilegiati ;
  • la domanda va depositata al tribunale con l’assistenza di un OCC, allegando l’elenco dei creditori e l’attestazione sulla fattibilità ;
  • il deposito sospende gli interessi (salvo per i crediti garantiti) e blocca le azioni esecutive ;
  • il giudice omologa la proposta se è fattibile e se il debitore non ha commesso frodi ;
  • dalla data di omologazione i creditori anteriori non possono avviare o proseguire azioni esecutive .

4.5 Concordato minore: requisiti e vantaggi

Il concordato minore consente all’imprenditore individuale o al professionista di ristrutturare i propri debiti mantenendo, in tutto o in parte, l’attività. I principali requisiti e benefici sono:

  • Destinatari: imprenditori minori, professionisti, start‑up e imprenditori agricoli che non superano le soglie di fallibilità (ricavi inferiori a 200 mila euro, attivo patrimoniale inferiore a 300 mila euro e debiti inferiori a 500 mila euro).
  • Contenuto libero: la proposta può prevedere la continuità dell’attività o la liquidazione parziale, con l’apporto di risorse esterne .
  • Rispetto delle prelazioni: occorre mantenere l’ordine delle cause legittime di prelazione; in caso contrario, la proposta è inammissibile .
  • Fasi procedurali: presentazione dell’istanza tramite OCC, voto dei creditori, omologazione giudiziale e attuazione del piano.

In caso di mancata approvazione, il debitore può accedere alla liquidazione controllata, procedura residuale che comporta la vendita del patrimonio.

4.6 Accordi di ristrutturazione: caratteristiche principali

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti rappresentano un’alternativa al concordato; possono essere conclusi anche da imprenditori non minori e prevedono la ristrutturazione con l’accordo della maggioranza qualificata dei creditori. Gli elementi principali sono:

  • Accordi negoziali conclusi con i creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti .
  • Omologazione giudiziale: necessaria per estendere l’efficacia ai creditori dissenzienti e per ottenere le misure protettive. L’accordo deve garantire il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni .
  • Attestazione di fattibilità: un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la possibilità di attuazione del piano .
  • Varianti: accordi agevolati (30 % dei crediti), accordi ad efficacia estesa, convenzioni di moratoria e transazioni fiscali.

4.7 Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio)

Quando il concordato minore o il piano del consumatore non sono percorribili o quando il debitore non possiede risorse per formulare una proposta, si può accedere alla liquidazione controllata (art. 14‑ter Legge 3/2012, ora art. 268 CCII). La procedura prevede la vendita dei beni del debitore sotto la supervisione di un liquidatore, con l’obiettivo di distribuire il ricavato ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni. Al termine, il debitore può beneficiare dell’esdebitazione (liberazione dai debiti residui), a condizione di aver agito con correttezza.

5. Errori comuni e consigli pratici

La gestione di un pignoramento richiede attenzione e rapidità. Ecco alcuni errori frequenti che possono compromettere la difesa e come evitarli:

  1. Ignorare gli atti notificati. Molti imprenditori lasciano scadere i termini del precetto o del preavviso di fermo, perdendo la possibilità di contestare vizi formali. È essenziale aprire la posta elettronica certificata (PEC) e controllare le notifiche cartacee; in caso di dubbi, rivolgersi subito ad un legale.
  2. Non verificare la regolarità della cartella o del titolo esecutivo. Le cartelle possono essere viziate per prescrizione, mancanza di motivazione o errata notifica. L’analisi preventiva permette di annullare l’atto e bloccare la procedura.
  3. Sottovalutare l’impugnazione del fermo amministrativo. Come chiarito dalla Cassazione, la strumentalità del veicolo deve essere dimostrata con prove adeguate . Presentare un ricorso tardivo o privo di documentazione può pregiudicare il buon esito.
  4. Confondere le procedure. Alcuni debitori presentano il piano del consumatore pur essendo imprenditori oppure avviano un concordato minore dopo essere stati cancellati dal registro delle imprese da oltre un anno. L’Avv. Monardo può verificare la procedura corretta in base al profilo del debitore.
  5. Non valutare la sostenibilità dei piani di rientro. Prima di aderire alla rateizzazione o alla rottamazione, occorre simulare l’impatto sulla liquidità aziendale. Un piano troppo oneroso rischia di far decadere dai benefici e riattivare i pignoramenti.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, si riportano alcune tabelle riassuntive con i punti chiave delle norme.

6.1 Beni assolutamente e relativamente impignorabili

CategoriaDescrizioneRiferimento normativo
Assolutamente impignorabiliOggetti sacri; fede nuziale; arredi necessari della casa; cibo e combustibile per un mese; armi obbligatorie; scritti di famiglia; animali d’affezione e da assistenzaArt. 514 c.p.c.
Relativamente impignorabiliStrumenti e libri indispensabili per la professione (pignorabili entro 1/5 se non ci sono altri beni sufficienti); stipendi, salari, pensioni nei limiti di leggeArt. 515 c.p.c.
Beni strumentali nelle procedure fiscaliPignorabili entro 1/5; custodia al debitore; vendita non prima di 300 giorni; estinzione dopo 360 giorniArt. 62 D.P.R. 602/1973

6.2 Strumenti per la definizione dei debiti

StrumentoBenefici principaliNorme di riferimento
RateizzazioneDilazione fino a 72 rate (120 rate in casi di grave difficoltà); sospende le azioni esecutiveArt. 19 D.P.R. 602/1973
Rottamazione‑quinquies (2026)Pagamento solo del capitale e delle spese; esclusione di interessi e sanzioni; pagamento in 1 soluzione o 54 rateLegge di bilancio 2026
Rottamazione‑quater (2023)Pagamento solo del capitale; rate fino a 5 anni; scadenze prorogateArt. 1 commi 231‑252 L. 197/2022
Piano del consumatoreRistrutturazione dei debiti dei consumatori; sospende azioni esecutive; richiede relazione OCCLegge 3/2012 artt. 8–13
Concordato minoreRistrutturazione per imprenditori minori; rispetto dell’ordine di prelazioni; voto dei creditoriD.Lgs. 14/2019 art. 74 s.s.
Accordi di ristrutturazioneAccordo con i creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti; pagamento integrale dei dissenzienti entro 120 giorni; attestazione di fattibilitàArt. 57 CCII

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. È sempre necessario un atto di precetto prima del pignoramento? Di regola sì: il creditore deve notificare l’atto di precetto per invitare il debitore a pagare. Eccezioni riguardano la riscossione esattoriale (per alcune cartelle non serve precetto) e i pignoramenti diretti ex art. 521 bis c.p.c. su beni mobili registrati.
  2. Se ricevo un preavviso di fermo amministrativo su un veicolo aziendale, posso evitarlo? Sì, presentando entro 30 giorni una richiesta di sgravio all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, corredata da prove della strumentalità del veicolo (ad esempio è l’unico mezzo per le consegne). In caso di rigetto, puoi proporre opposizione al giudice entro 60 giorni .
  3. Qual è la differenza tra un bene “strumentale” e un bene “utile”? Un bene è strumentale quando è indispensabile per lo svolgimento dell’attività: senza di esso l’attività non può proseguire o subisce un arresto totale. Un bene “utile” migliora l’attività ma può essere sostituito senza bloccare la produzione. La Cassazione richiede la prova della necessità e non della mera utilità .
  4. Il pignoramento può essere esteso ai beni dei soci o degli amministratori? In generale no: la società risponde con il proprio patrimonio. Tuttavia, nelle società di persone (snc, sas) i soci illimitatamente responsabili rispondono con il proprio patrimonio. Inoltre, gli amministratori possono essere chiamati a rispondere in caso di irregolarità gestionali o di aver prestato garanzie personali.
  5. Cosa accade se il bene pignorato è venduto a un prezzo inferiore al suo valore? Il giudice dell’esecuzione stabilisce la base d’asta in base alla stima. Se il ricavato è basso, il creditore può chiedere ulteriori pignoramenti su altri beni. Il debitore non ha diritto al rimborso se il prezzo è inferiore al valore di mercato; può però contestare la procedura se la vendita è stata effettuata in violazione delle regole.
  6. Il contratto di leasing è pignorabile? I beni in leasing appartengono alla società di leasing fino al riscatto. Pertanto, l’ufficiale giudiziario non può pignorare il bene, ma può pignorare il diritto di riscatto del leasing. Se il contratto prevede che il debito residuo sia estinto in caso di risoluzione, il creditore può chiedere l’assegnazione del valore del diritto.
  7. Posso richiedere la rateizzazione dopo che è stato notificato il pignoramento? Sì, è possibile chiedere la rateizzazione del debito anche dopo l’avvio dell’esecuzione; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può concedere la dilazione e, se vengono versate le rate, la procedura può essere sospesa. Tuttavia il giudice deve essere informato e la sospensione non è automatica.
  8. Come funziona l’opposizione agli atti esecutivi? L’opposizione agli atti esecutivi si propone con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro 20 giorni dalla notifica dell’atto contestato. Il ricorso deve indicare i vizi dell’atto (es. mancanza di titolo, nullità della notifica) e può essere accompagnato da una richiesta di sospensione.
  9. La prima casa dell’imprenditore è pignorabile? Se il debito è di natura tributaria e la casa è l’unico immobile di proprietà utilizzato come abitazione principale, l’agente della riscossione non può procedere al pignoramento (art. 76 D.P.R. 602/1973). La Cassazione (ord. 32759/2024) ha ribadito l’impignorabilità della prima casa salvo che si tratti di immobile di lusso o che il credito derivi da mutuo ipotecario.
  10. Cosa succede se non rispetto il piano del consumatore o il concordato minore? Il mancato rispetto del piano può comportare la revoca dell’omologazione, la cessazione delle misure protettive e la ripresa delle azioni esecutive. In caso di concordato minore, la procedura può essere convertita in liquidazione controllata.
  11. Posso cedere beni ai familiari per evitare il pignoramento? La cessione di beni a titolo gratuito o a un prezzo simbolico prima del pignoramento può essere impugnata con l’azione revocatoria se è stata fatta in pregiudizio dei creditori. L’atto può essere dichiarato inefficace se il debitore era già insolvente o se i creditori dimostrano l’intento di sottrarre il bene.
  12. La transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate conviene sempre? La transazione fiscale consente di ridurre sanzioni e interessi, ma è ammessa solo nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato. È necessario valutare se la proposta offre un recupero maggiore rispetto alla liquidazione e se consente all’azienda di proseguire l’attività.
  13. Quali sono i costi delle procedure di sovraindebitamento? Le procedure prevedono compensi per l’Organismo di composizione della crisi, il professionista attestatore e le spese giudiziali. Il costo varia in base al valore del patrimonio e al numero dei creditori. L’Avv. Monardo offre preventivi chiari e concordati, con possibilità di rateizzazione.
  14. Posso proporre un piano del consumatore senza OCC? No: la legge richiede l’intervento di un Organismo di composizione della crisi che assiste il debitore, redige la relazione sulla meritevolezza e gestisce le comunicazioni. L’assenza dell’OCC rende la proposta inammissibile.
  15. Le società possono accedere al piano del consumatore? No, il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa. Le società possono invece ricorrere al concordato preventivo, al concordato minore (se rientrano nei parametri) o agli accordi di ristrutturazione.
  16. Cosa succede se un solo creditore si oppone al piano? Nel piano del consumatore l’opposizione di un creditore non preclude l’omologazione se il giudice ritiene che la proposta sia conveniente rispetto alla liquidazione e se il credito può essere soddisfatto in misura adeguata .
  17. Dopo quanti anni posso ottenere l’esdebitazione? Nella liquidazione controllata, l’esdebitazione può essere richiesta dopo la chiusura della procedura (normalmente tre o quattro anni). Nei piani del consumatore e nei concordati minori, il debitore è liberato al completamento del piano.
  18. Posso chiedere la sospensione del pignoramento in attesa della rottamazione? In presenza di una domanda di definizione agevolata accolta (ad esempio rottamazione‑quinquies), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende le procedure. Tuttavia, se il pignoramento è già iscritto, occorre presentare istanza di sospensione al giudice e dimostrare l’avvenuta adesione.
  19. Gli interessi e le sanzioni sono sempre esclusi nelle rottamazioni? Sì, nelle rottamazioni gli interessi e le sanzioni vengono azzerati, ma resta dovuto l’aggio (diritto di esazione) e il rimborso delle spese di notifica .
  20. Cosa succede se il creditore non partecipa alla procedura di concordato minore? Se il creditore non si presenta o non esprime voto, viene considerato astenuto. L’astensione equivale a dissenso, ma non impedisce l’approvazione se viene raggiunta la maggioranza richiesta (50 % + 1 dei crediti ammessi). L’omologazione rende l’accordo vincolante anche per i creditori assenti.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Caso A: artigiano con unico macchinario

Scenario: un artigiano produce mobili su misura e possiede un solo macchinario a controllo numerico, del valore stimato di 20.000 euro. Riceve una cartella esattoriale per un debito Iva di 15.000 euro. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica un precetto e, trascorsi dieci giorni, l’ufficiale giudiziario si presenta per pignorare il macchinario.

Analisi: l’artigiano può invocare l’art. 515 c.p.c. e l’art. 62 D.P.R. 602/1973, dimostrando che il macchinario è indispensabile per la sua attività e che non dispone di altri beni. Dovrà produrre documenti contabili che attestino la prevalenza del lavoro sul capitale. In base alla giurisprudenza (Cass. 17900/2012 e Trib. Trani 2014), l’unico strumento di lavoro non può essere pignorato . È consigliabile proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. chiedendo la sospensione. Parallelamente, può chiedere la rateizzazione del debito o aderire alla rottamazione‑quinquies.

Esito atteso: se il giudice riconosce l’indispensabilità, il pignoramento verrà revocato e il macchinario resterà nella disponibilità dell’artigiano; il debito sarà pagato mediante rateizzazione o definizione agevolata.

8.2 Caso B: azienda di trasporti con più veicoli

Scenario: una società di trasporti ha dieci autocarri. Uno di essi viene sottoposto a fermo amministrativo per un debito di 8.000 euro. La società sostiene che il mezzo è strumentale e chiede l’annullamento del fermo.

Analisi: l’art. 86 D.P.R. 602/1973 impone al debitore di dimostrare la strumentalità del bene . Poiché l’azienda dispone di altri nove autocarri, il singolo mezzo non è indispensabile; la Cassazione ha chiarito che la strumentalità richiede necessità e unicità . Sarà difficile ottenere l’annullamento. Tuttavia, la società può chiedere un piano di rateizzazione o aderire alla rottamazione. Inoltre, può proporre un accordo di ristrutturazione con i creditori per dilazionare i debiti.

Esito atteso: il fermo sarà confermato; l’azienda dovrà pagare il debito o cedere il veicolo. La rateizzazione consentirà di recuperare la disponibilità del mezzo dopo il pagamento delle prime rate.

8.3 Caso C: professionista sovraindebitato

Scenario: un medico libero professionista ha accumulato debiti per 200.000 euro verso l’erario e i fornitori. Possiede la prima casa e un’autovettura usata per le visite domiciliari. Decide di accedere al concordato minore.

Analisi: il medico rientra nella categoria degli imprenditori minori (professionisti). Dovrà rivolgersi a un OCC e proporre un piano che preveda la continuazione dell’attività e il pagamento integrale dei creditori privilegiati (ad esempio ipotecari) e il pagamento parziale dei chirografari in 60 rate. Il piano dovrà rispettare l’ordine delle prelazioni, come stabilito dalla Cassazione . La casa potrà essere mantenuta se non è oggetto di ipoteca e se il piano prevede il pagamento regolare del mutuo. L’autovettura potrebbe essere considerata strumentale se utilizzata esclusivamente per l’attività.

Esito atteso: se il piano ottiene l’approvazione della maggioranza dei creditori e l’omologazione del tribunale, il medico otterrà la sospensione dei pignoramenti e potrà soddisfare i debiti in modo sostenibile. In caso contrario, sarà avviata la liquidazione controllata.

9. Conclusioni e invito ad agire subito

Il pignoramento dei beni aziendali non è un destino inevitabile: le leggi italiane, interpretate dalla giurisprudenza, offrono tutele importanti a chi sa come farle valere. La conoscenza delle norme sull’impignorabilità dei beni strumentali (artt. 514–515 c.p.c.), delle procedure speciali per i debiti fiscali (D.P.R. 602/1973), delle misure di definizione agevolata (rottamazione‑quater e quinquies) e delle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore e accordi di ristrutturazione) permette di bloccare o limitare l’esecuzione, negoziare con i creditori e salvare l’azienda.

Il punto di vista del debitore è il filo conduttore di questa guida: ogni sezione suggerisce soluzioni concrete e difensive, invitando a muoversi per tempo. Ricorda che l’onere della prova sull’indispensabilità dei beni grava sul debitore, che la mancata impugnazione degli atti comporta la loro sanatoria e che le opportunità di definizione agevolata hanno scadenze precise.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti mettono a disposizione la loro esperienza per analizzare la tua situazione, individuare i vizi degli atti, impostare opposizioni e ricorsi, negoziare con l’Agenzia delle Entrate e predisporre piani di rientro o procedure di sovraindebitamento. Ogni mese di inattività può precludere una possibilità di recupero.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: potrai bloccare il pignoramento, tutelare i beni aziendali e pianificare il futuro con serenità. La professionalità di un team multidisciplinare è la migliore garanzia per difendere i tuoi diritti e ripartire.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!