Cartella Per Sanzioni Amministrative: Quando È Illegittima E Come Opporsi

Introduzione

Le cartelle di pagamento per sanzioni amministrative rappresentano uno degli strumenti più incisivi di riscossione delle pubbliche amministrazioni. Chi riceve un atto di questo tipo – spesso dopo anni dalla presunta infrazione – rischia di subire blocchi dei conti, pignoramenti e misure cautelari. Per questo è essenziale comprendere quando la cartella è illegittima, quali sono i termini per opporsi e quali strategie consentono di annullare il debito o ridurlo drasticamente.

Nel corso dell’articolo analizzeremo le norme fondamentali (dal D.Lgs. 472/1997 alla Legge 689/1981, dal D.P.R. 602/1973 fino alle più recenti disposizioni sul “Rottamazione‑quater” e sulla Rottamazione‑Quinquies 2025), illustreremo le interpretazioni della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, spiegheremo le procedure passo‑passo per impugnare la cartella e forniremo consigli pratici per chi vuole difendersi. L’articolo è aggiornato a novembre 2025, con particolare riguardo alle novità introdotte dalla bozza di Legge di Bilancio 2026 che ha confermato la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo sino al 31 dicembre 2023 .

Perché questo tema è importante? Un contribuente che non reagisce in tempo rischia:

  • l’esecuzione coattiva dei beni (pignoramento dello stipendio, del conto corrente o dell’abitazione);
  • l’iscrizione di fermi amministrativi sui veicoli;
  • il pagamento di interessi di mora e maggiorazioni semestrali del 10 % ;
  • la perdita dei benefici per la definizione agevolata.

Molte cartelle contengono però errori o vizi che le rendono nulle o annullabili. L’assenza della prova della notifica del verbale, la prescrizione quinquennale, la mancata indicazione del responsabile del procedimento o la mancanza di motivazione sono solo alcune delle irregolarità più frequenti. La Corte di Cassazione ha affermato che l’onere di provare la regolare notifica grava sempre sull’amministrazione e che le sanzioni non si trasmettono agli eredi . È quindi essenziale conoscere i propri diritti e sapere come farli valere.

In questa guida vi accompagneremo passo dopo passo, con un linguaggio chiaro ma rigoroso, per fornirvi tutti gli strumenti per contestare la cartella in via giudiziale o stragiudiziale. Per l’analisi approfondita degli atti e la difesa nei confronti dell’Agente della riscossione potrete rivolgervi all’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. Il professionista:

  • è cassazionista, abilitato quindi al patrocinio innanzi alle supreme corti;
  • coordina professionisti esperti a livello nazionale nel diritto bancario, tributario e nelle crisi d’impresa;
  • è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
  • assiste i clienti in tutto il territorio italiano tramite analisi dell’atto, predisposizione di ricorsi, sospensioni e trattative con l’ente creditore, piani di rientro, accordi giudiziali e stragiudiziali.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fonti primarie: Leggi e decreti

Le cartelle relative a sanzioni amministrative trovano la loro disciplina in un corpus di norme articolato. Le principali fonti sono:

  1. Legge 689/1981 – Depenalizzazione e sistema sanzionatorio: disciplina le sanzioni amministrative, stabilendo i poteri dell’autorità accertatrice e la procedura di opposizione (art. 23). Il giudizio di opposizione consente all’interessato di contestare la sanzione davanti al giudice di pace o al tribunale, con oneri fiscali ridotti e senza contributo unificato .
  2. D.Lgs. 472/1997 – “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”: stabilisce i principi di proporzionalità, personalità della sanzione e prescrizione quinquennale delle sanzioni . L’art. 20 fissa in cinque anni il termine entro il quale la pretesa sanzionatoria deve essere esercitata, a decorrere dal momento in cui la violazione diviene definitiva. L’art. 8 prevede la non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi .
  3. D.P.R. 602/1973 – Riscossione delle imposte sul reddito: disciplina l’iscrizione a ruolo, la notifica della cartella e le procedure esecutive. L’art. 26 impone all’agente della riscossione di notificare la cartella entro un anno dall’iscrizione a ruolo.
  4. Codice della Strada e normative speciali: le sanzioni per violazioni stradali seguono regole particolari. Dopo la notifica del verbale, il trasgressore può presentare ricorso entro 30 giorni e, se il ricorso è respinto, l’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo.
  5. Legge 197/2022 e Legge di Bilancio 2026 – definizione agevolata delle cartelle: la Legge 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata (“Rottamazione‑quater”) per i carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il contribuente può estinguere il debito versando solo il capitale e le spese di notifica, con annullamento di sanzioni, interessi e aggio . Con la bozza di Legge di Bilancio 2026, pubblicata nell’ottobre 2025, il governo ha confermato la nuova Rottamazione‑Quinquies, applicabile ai carichi affidati entro il 31 dicembre 2023 .
  6. Legge 3/2012 – Composizione delle crisi da sovraindebitamento: offre strumenti come il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione per cancellare o rinegoziare i debiti del consumatore e del piccolo imprenditore.
  7. D.L. 118/2021 – Crisi d’impresa: introduce la composizione negoziata per la soluzione della crisi, nominando un esperto indipendente che assiste l’imprenditore nella negoziazione con i creditori .

1.2 Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato numerosi principi in materia di cartelle per sanzioni amministrative:

  • Prova della notifica – La Cassazione ha ribadito che l’amministrazione deve fornire prova della regolare notifica del verbale presupposto; in caso contrario, la cartella è nulla . Ciò significa che il contribuente può contestare la cartella anche dopo molti anni se l’ente non è in grado di dimostrare la notifica dell’atto originario.
  • Non imputabilità del fallito – Con ordinanza n. 3961/2024, la Suprema Corte ha affermato che, in caso di fallimento del contribuente, le sanzioni non possono essere irrogate perché il soggetto fallito non è imputabile ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 472/1997 .
  • Litisconsorzio necessario – La sentenza n. 19132/2024 ha stabilito che, nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, devono essere chiamati in causa sia l’ente impositore sia l’agente della riscossione; la mancata partecipazione di uno di questi soggetti determina la nullità del processo .
  • Onere della prova e opposizione all’esecuzione – Secondo la Cassazione, il contribuente può far valere l’eccezione di prescrizione della sanzione in qualunque momento tramite opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.); tale eccezione non è soggetta a decadenze .
  • Moratoria nei piani del consumatore – Con sentenza n. 34150/2024, la Corte ha ritenuto ammissibile nel piano del consumatore una moratoria superiore a un anno nei pagamenti, purché i creditori siano informati e possano esprimere il proprio voto .
  • Rottamazione Quinquies – La bozza di Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la definizione agevolata Rottamazione Quinquies, che consente di estinguere i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo l’imposta e le spese di riscossione, con azzeramento di sanzioni e interessi . La misura prevede la sospensione delle procedure esecutive dal momento della presentazione della domanda e l’opzione di pagare in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali .

Oltre alla giurisprudenza della Cassazione, sono rilevanti le circolari dell’Agenzia delle entrate e le note del Ministero dell’Interno sulle violazioni al Codice della Strada, che chiariscono modalità di notifica, maggiorazioni e riduzioni.

1.3 Differenza tra sanzioni tributarie e sanzioni amministrative

È opportuno distinguere tra sanzioni tributarie e sanzioni amministrative extra‑tributarie (come le multe per violazioni al Codice della Strada). Le prime sono collegate a violazioni fiscali e rientrano nel campo del diritto tributario; le seconde riguardano violazioni di norme amministrative (urbanistica, commercio, viabilità, ecc.). La distinzione incide sulla competenza del giudice e sui termini per l’impugnazione:

  • Per le sanzioni tributarie si applicano le norme del D.Lgs. 472/1997 e del D.Lgs. 546/1992 (processo tributario). La cartella può essere impugnata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (già Commissione Tributaria) entro 60 giorni .
  • Per le sanzioni amministrative comuni (ad esempio multe stradali) si applica la Legge 689/1981. L’opposizione alla cartella può essere proposta davanti al Giudice di Pace o al Tribunale nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’atto (o 60 giorni se si risiede all’estero). Il contributo unificato non è dovuto .

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica della cartella

2.1 Verifica preliminare della cartella

Una volta ricevuta la cartella di pagamento, è fondamentale analizzare immediatamente i seguenti elementi:

  1. Dati anagrafici e importi – Controllare che il nome, il codice fiscale e l’indirizzo corrispondano ai propri. Verificare l’entità delle somme richieste (quota capitale, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica). Ricordiamo che per le sanzioni stradali la cartella riporta la maggiorazione del 10 % per ogni semestre di ritardo .
  2. Estremi dell’atto presupposto – La cartella deve indicare il verbale o l’ordinanza-ingiunzione da cui nasce il debito. In assenza di tale indicazione, l’atto è nullo perché il contribuente non può comprendere l’origine della pretesa.
  3. Data di iscrizione a ruolo – È essenziale verificare quando è avvenuta l’iscrizione a ruolo. Se sono trascorsi più di cinque anni dall’irrogazione della sanzione senza atti interruttivi, la pretesa è prescritta .
  4. Prova della notifica – Il contribuente può chiedere all’ente creditore copia della cartolina di ricevimento o della PEC con cui è stato notificato il verbale. La mancanza di prova di notifica comporta la nullità della cartella .
  5. Termini per il pagamento o il ricorso – La cartella indica il termine entro il quale bisogna pagare per evitare l’aggravio di ulteriori somme. Per le sanzioni amministrative il termine è di 60 giorni (30 per le multe stradali) dalla notifica dell’ordinanza. Dopo tale scadenza l’Agente della riscossione può avviare le procedure esecutive.

2.2 Richiesta di sospensione e sgravio

Se il contribuente ritiene che il debito non sia dovuto (per pagamento già effettuato, prescrizione, condono, sgravio, annullamento giudiziale), può presentare istanza di sospensione all’Agente della riscossione entro 60 giorni dalla notifica della cartella . L’istanza deve essere corredata da copia degli atti che provano l’estinzione del debito (ricevute di pagamento, provvedimenti di sgravio, sentenze). Se l’ente creditore non risponde entro 220 giorni, l’Agente della riscossione è tenuto ad annullare il debito .

Parallelamente è possibile presentare all’ente impositore un’istanza di sgravio in autotutela, con la quale si chiede l’annullamento della cartella per errori materiali o duplicazioni. L’istanza di autotutela non sospende automaticamente la riscossione ma può essere utile per ottenere la cancellazione del debito senza ricorrere al giudice. Secondo alcune prefetture, la domanda di sgravio va presentata entro 30 giorni .

2.3 Impugnazione della cartella: vie giudiziali

Se l’istanza di sospensione non viene accolta o se non si ricevono risposte, il contribuente può impugnare la cartella dinanzi all’autorità giudiziaria competente. Le modalità variano in base alla natura della sanzione:

  1. Giudizio di opposizione ex art. 23 L. 689/1981 – Si propone entro 30 giorni davanti al Giudice di Pace o al Tribunale del luogo in cui è avvenuta la violazione. Non si paga il contributo unificato . È necessario notificare il ricorso all’ente che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione e all’Agente della riscossione. In udienza, il giudice verifica la regolarità del procedimento, la tempestività della notifica e l’eventuale prescrizione.
  2. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Quando si contesta l’esistenza del titolo esecutivo o la sussistenza del debito (ad esempio perché prescritto), l’opposizione può essere proposta in qualsiasi momento, anche dopo l’avvio della procedura esecutiva . È fondamentale qualificare correttamente il tipo di opposizione per evitare l’inammissibilità del ricorso.
  3. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – È lo strumento per contestare vizi formali della cartella o degli atti successivi (pignoramenti, fermi, ipoteche). Il termine è di 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
  4. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria – Per le sanzioni tributarie il ricorso si propone entro 60 giorni. Il giudice può sospendere in via cautelare la cartella se sussiste un grave e irreparabile danno .

In ogni caso, occorre notificare il ricorso sia all’ente impositore (Comune, Prefettura, Ministero, ecc.) sia all’Agente della riscossione, poiché la Cassazione ha stabilito il litisconsorzio necessario .

2.4 Decadenze e prescrizioni

Un aspetto centrale della difesa è la prescrizione del diritto alla riscossione. Per le sanzioni amministrative derivanti da illeciti stradali, la prescrizione è di 5 anni ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 472/1997 . Il termine decorre dalla data in cui la violazione è diventata definitiva (di solito dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione). Gli atti interruttivi, come la notifica della cartella o la richiesta di rateizzazione, fanno ripartire il termine. Se per oltre 5 anni non si riceve alcun atto, la cartella è prescritta e può essere annullata.

Oltre alla prescrizione, esistono termini di decadenza. L’art. 26 D.P.R. 602/1973 stabilisce che la cartella deve essere notificata entro un anno dall’iscrizione a ruolo; decorso tale termine, la cartella è nulla. Per le sanzioni stradali, il ruolo deve essere formato entro 2 anni dalla data dell’ordinanza. La Cassazione ha inoltre precisato che la richiesta di rateizzazione non impedisce di eccepire la prescrizione successiva .

2.5 Pagamento rateale e definizione agevolata

Se il contribuente non ritiene di poter contestare la cartella ma vuole evitare conseguenze esecutive, può accedere a forme di rateizzazione o a procedimenti di definizione agevolata. Le principali opzioni sono:

  1. Rateizzazione ordinaria – L’Agente della riscossione concede il pagamento dilazionato sino a 72 rate mensili (6 anni), con interessi di mora. In caso di decadenza da un precedente piano è possibile presentare una nuova richiesta, ma potrebbero essere necessari requisiti più stringenti.
  2. Rottamazione‑quater (Legge 197/2022) – Consentiva di estinguere i carichi affidati tra il 2000 e il 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica, con azzeramento di sanzioni e interessi . I benefici erano accessibili ai contribuenti che presentavano domanda entro il 30 giugno 2023 e pagavano le prime rate entro il 31 ottobre 2023.
  3. Rottamazione‑Quinquies (novità 2025) – La bozza della Legge di Bilancio 2026, approvata nell’ottobre 2025, ha introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. Il contribuente potrà estinguere il debito versando solo imposta e spese di riscossione, con annullamento di sanzioni e interessi; la domanda potrà essere presentata entro il 31 luglio 2026 e si potrà scegliere tra pagamento in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali (9 anni) . Dalla data di presentazione della domanda vengono sospese tutte le procedure esecutive . L’accesso è riservato a chi ha presentato correttamente le dichiarazioni fiscali relative agli anni oggetto dei carichi .
  4. Transazione fiscale e piani del consumatore – Nell’ambito della Legge 3/2012 il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione che prevede la falcidia delle sanzioni e degli interessi. La Cassazione ha riconosciuto la legittimità di moratorie superiori a un anno se i creditori sono informati e possono esprimere il proprio consenso .

3. Difese e strategie legali per annullare o ridurre la cartella

3.1 Contestazione della notifica e nullità dell’atto presupposto

La prima linea di difesa consiste nel verificare la regolarità della notifica del verbale o dell’ordinanza che ha dato origine alla sanzione. La Cassazione ha più volte ribadito che il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento della violazione (per le multe stradali) e che l’amministrazione deve conservare la prova della notifica . Se la notifica è inesistente o la prova è carente, la cartella è illegittima.

È possibile eccepire vizi di notifica anche dopo la formazione del ruolo tramite opposizione all’esecuzione. Occorrerà allegare l’estratto di ruolo rilasciato dall’Agente della riscossione, da cui risulta l’assenza della prova di notifica del verbale. La giurisprudenza riconosce che l’eccezione di inesistenza della notifica può essere proposta in qualunque momento .

3.2 Prescrizione e decadenza

Se dalla documentazione emerge che sono decorsi più di cinque anni tra l’irrogazione della sanzione e la notifica della cartella senza atti interruttivi, si può eccepire la prescrizione quinquennale . La prescrizione si fa valere con opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) anche dopo l’avvio dell’esecuzione forzata. In molti casi la mancata osservanza dei termini di decadenza (ad esempio notifica della cartella oltre un anno dall’iscrizione a ruolo) può essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi.

3.3 Mancanza di motivazione e violazione del principio di personalità

La cartella deve contenere la motivazione della pretesa e indicare il responsabile del procedimento. La mancanza di motivazione rende l’atto nullo. Inoltre, le sanzioni hanno carattere personale e non si trasmettono agli eredi ; se l’obbligato è deceduto prima del perfezionamento della notifica, i familiari possono eccepire l’inesigibilità del debito.

3.4 Ricorso per annullamento dell’ordinanza-ingiunzione

Quando l’ente ha emesso un’ordinanza-ingiunzione, è possibile proporre ricorso per vizi del procedimento, mancanza di motivazione o erronea applicazione della legge. È essenziale impugnare l’ordinanza nei termini (30 o 60 giorni) e richiedere contestualmente la sospensione dell’esecutività. La sospensione può essere concessa se sussiste un danno grave e irreparabile .

3.5 Piani di pagamento e transazioni

Se la cartella risulta legittima ma l’importo è elevato, è opportuno negoziare con l’ente un piano di rientro. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff assistono i clienti nella predisposizione di istanze di rateizzazione, nella negoziazione di piani personalizzati, nella richiesta di sospensione dell’esecuzione e nella partecipazione alle definizioni agevolate, compresi i nuovi piani della Rottamazione Quinquies. Grazie all’esperienza come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa, l’Avvocato può affiancare il debitore anche nelle procedure di composizione della crisi che portano alla riduzione o all’annullamento dei debiti.

3.6 Strategie speciali per le multe stradali

Per le violazioni del Codice della Strada, oltre alla prescrizione e alla nullità della notifica, è possibile far valere altri vizi:

  • Mancanza di segnaletica o dispositivi non omologati – Se l’accertamento è avvenuto mediante autovelox o varchi elettronici non correttamente omologati, la sanzione è nulla.
  • Errore nella contestazione immediata – Quando la contestazione immediata non è stata effettuata, l’ente deve dimostrare l’impossibilità di fermare il veicolo. In caso contrario, il verbale è illegittimo.
  • Violazione della L. 689/1981 – L’art. 14 impone all’ente di indicare le circostanze di fatto e le norme violate; la genericità della contestazione può determinare l’annullamento della sanzione.
  • Errore sul proprietario – Le multe devono essere notificate al soggetto obbligato; se il veicolo è stato venduto, occorre trasmettere copia dell’atto di vendita. L’assenza di tale indicazione rende nulla la cartella.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e piani di rientro

4.1 Definizione agevolata: dalla Rottamazione‑quater alla Quinquies

La definizione agevolata consente di estinguere i debiti a ruolo pagando solo alcune componenti della cartella. Dopo la Rottamazione‑quater (2023), che si applicava ai carichi affidati fino al 30 giugno 2022 , la bozza della Legge di Bilancio 2026 ha previsto la Rottamazione‑Quinquies. Questa misura si rivolge a contribuenti e imprese che hanno carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, consentendo l’estinzione dei debiti mediante:

  • Pagamento integrale del capitale e delle spese di riscossione;
  • Azzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggio ;
  • Possibilità di pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali, con un tasso agevolato del 4 % annuo a partire dal 1° agosto 2026 ;
  • Sospensione automatica delle procedure esecutive dalla presentazione della domanda ;
  • Verifica automatizzata dei requisiti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che controllerà la correttezza dei dati e la legittimità dei carichi ;
  • Accesso riservato a chi ha presentato regolarmente le dichiarazioni fiscali; restano esclusi i contribuenti mai dichiaranti e i debiti derivanti da aiuti di Stato, dazi doganali o condanne penali .

La Rottamazione‑Quinquies offre anche la possibilità di rientrare ai contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni (per mancato pagamento di una rata). Chi ha perso i benefici della Rottamazione‑quater potrà quindi presentare una nuova domanda .

4.2 Rateizzazione ordinaria e straordinaria

Se non si accede alla definizione agevolata, l’Agente della riscossione concede la rateizzazione del debito. È possibile ottenere:

  • Fino a 72 rate (6 anni) senza garanzie per debiti inferiori a 60 mila euro;
  • Fino a 120 rate (10 anni) per comprovata difficoltà economica, con obbligo di presentare la documentazione reddituale e patrimoniale;
  • Rateizzazione straordinaria con piani personalizzati in caso di gravi situazioni sociali o familiari.

Il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio; tuttavia, è possibile richiedere una nuova rateizzazione.

4.3 Composizione della crisi da sovraindebitamento

La Legge 3/2012 ha introdotto strumenti per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli) che versano in stato di sovraindebitamento. Le principali procedure sono:

  • Piano del consumatore – Consente al consumatore di proporre un piano di rientro con falcidia dei debiti e moratoria anche superiore a un anno, a condizione che i creditori siano informati e possano esprimere il proprio voto .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti – Prevede una ristrutturazione del debito con il consenso della maggioranza dei creditori.
  • Liquidazione controllata del patrimonio – Consente di liberarsi dai debiti mediante la liquidazione dei beni e l’esdebitazione finale.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi, assiste i clienti nella predisposizione di queste procedure, valutando la convenienza tra rateizzazione, rottamazione e piani di sovraindebitamento.

4.4 Composizione negoziata per la crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata, un percorso volontario per prevenire la crisi d’impresa. L’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto indipendente che lo assista nel negoziare con i creditori e nell’adottare misure di risanamento . Tale strumento consente di sospendere temporaneamente le azioni esecutive e di concordare dilazioni, riduzioni delle sanzioni e piani di rientro con l’Agente della riscossione.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che pregiudicano la possibilità di difendersi efficacemente. Ecco i più frequenti:

  • Ignorare la cartella – Trascurare l’atto sperando che venga dimenticato non fa che aggravare il debito; gli interessi e le maggiorazioni crescono e l’Agente della riscossione può avviare il pignoramento.
  • Pagare senza verificare – Molti pagano immediatamente per paura, ma non verificano la legittimità della pretesa. È invece opportuno controllare notifica, prescrizione e importi.
  • Confondere i termini – La differenza tra sanzioni tributarie e amministrative comporta termini diversi (30, 60 o 90 giorni); sbagliare il termine rende il ricorso inammissibile.
  • Non coinvolgere l’Agente della riscossione nel ricorso – Dimenticare di notificare il ricorso all’Agente della riscossione comporta la nullità della procedura .
  • Richiedere la rateizzazione senza verificare la prescrizione – La richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione e può far rinunciare a eccepire l’estinzione del debito; prima di chiedere un piano, valutare la possibilità di far valere la prescrizione.
  • Mancato deposito di documenti – Nei giudizi di opposizione è essenziale depositare tutta la documentazione (verbali, cartelle, ricevute di notifica). L’assenza di un solo documento può compromettere l’esito del ricorso.

Alcuni consigli pratici:

  1. Conservare sempre le notifiche e le ricevute di pagamento;
  2. Richiedere estratti di ruolo aggiornati per verificare eventuali duplicazioni;
  3. Controllare regolarmente il proprio indirizzo PEC per non perdere comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate;
  4. Rivolgersi a un professionista per analizzare la cartella e scegliere la strategia migliore; spesso un’oculata valutazione consente di annullare il debito o ridurlo notevolmente.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme e termini principali

Norma/strumentoContenuto essenzialeTermine / note
Art. 23 L. 689/1981Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative, competenza del giudice di pace o del tribunale, gratuito .Ricorso entro 30 giorni (60 per residenti all’estero).
Art. 20 D.Lgs. 472/1997Prescrizione quinquennale delle sanzioni .5 anni dal giorno in cui la violazione è divenuta definitiva; la notifica della cartella interrompe il termine.
Art. 8 D.Lgs. 472/1997Personalità della sanzione e non trasmissibilità agli eredi .Gli eredi non rispondono delle sanzioni; la cartella emessa dopo il decesso è nulla.
Art. 26 D.P.R. 602/1973Notifica della cartella entro un anno dall’iscrizione a ruolo.Decadenza se la notifica avviene oltre l’anno.
Rottamazione‑quater (Legge 197/2022)Pagamento del solo capitale e spese di notifica per carichi 2000–2022 .Domanda fino al 30 giugno 2023; pagamento in 18 rate.
Rottamazione‑Quinquies (Legge di Bilancio 2026)Estinzione carichi 2000–2023 pagando imposta e spese; azzeramento di sanzioni e interessi .Domanda entro 31 luglio 2026; pagamento in 1 o 54 rate bimestrali; sospensione procedure.
Legge 3/2012Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti.Possibile falcidia dei debiti e moratoria; accessibile a consumatori e piccoli imprenditori.
D.L. 118/2021Composizione negoziata della crisi d’impresa con esperto .Sospensione temporanea delle azioni esecutive e negoziazione con i creditori.

6.2 Procedure e strumenti difensivi

ProceduraQuando utilizzarlaVantaggi
Istanza di sospensione all’Agente della riscossioneQuando la cartella è già stata pagata, sgravata o prescritta .Annullamento automatico del debito se l’ente non risponde entro 220 giorni; evita costi processuali.
Sgravio in autotutelaErrori materiali, duplicazioni, importi già pagati .Possibile annullamento senza giudizio; però non sospende la riscossione.
Opposizione ex art. 23 L. 689/1981Contestazione della sanzione in sé (merito)Giudizio gratuito; possibile annullamento completo della sanzione.
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Prescrizione, inesistenza del titolo, difetto di notifica .Può essere proposta in qualsiasi momento; sospende l’esecuzione.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Vizi formali della cartella o del pignoramento.Termine di 20 giorni; elimina l’atto viziato senza incidere sul merito.
Ricorso alla Corte di Giustizia TributariaSanzioni tributarieTermine 60 giorni; possibile sospensione cautelare .
Rateizzazione ordinaria/straordinariaImpossibilità di pagamento immediatoDilazione fino a 120 rate; ma non elimina sanzioni e interessi.
Rottamazione‑quater/quinqiesDebiti a ruolo 2000–2023Elimina sanzioni e interessi; sospende procedure; consente rateizzazione lunga.
Piani del consumatore / accordi di ristrutturazioneSovraindebitamento di consumatori e piccoli imprenditoriRiduzione e cancellazione dei debiti; protezione da azioni esecutive; possibile esdebitazione finale.

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa devo fare appena ricevo una cartella per sanzioni amministrative?

Occorre verificare la regolarità della notifica, la presenza dei dati anagrafici corretti, l’importo richiesto e la data di iscrizione a ruolo. Se ci sono vizi di notifica o se la sanzione è prescritta, si può presentare un’istanza di sospensione all’Agente della riscossione o impugnare la cartella entro i termini.

  1. Quali sono i termini per impugnare una cartella relativa a una multa stradale?

L’opposizione ex art. 23 L. 689/1981 va proposta entro 30 giorni dalla notifica della cartella (60 giorni se si risiede all’estero) . Per eccepire la prescrizione o l’inesistenza del titolo si può ricorrere anche successivamente con opposizione all’esecuzione .

  1. In quali casi la cartella è nulla?

La cartella è nulla se manca la prova della notifica del verbale o dell’ordinanza, se è prescritta, se è stata notificata oltre un anno dall’iscrizione a ruolo o se non indica il responsabile del procedimento. Anche l’assenza di motivazione e la mancata indicazione dell’atto presupposto determinano la nullità.

  1. Che differenza c’è tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi?

L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contesta il diritto dell’ente a procedere all’esecuzione (es. prescrizione, inesistenza del titolo), mentre l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) riguarda vizi formali degli atti (es. errori nella cartella, pignoramento viziato) e deve essere proposta entro 20 giorni. Entrambi i ricorsi sospendono la procedura.

  1. Cosa succede se pago una rata in ritardo durante una rateizzazione?

Per la rateizzazione ordinaria, il ritardo nel pagamento di cinque rate (anche non consecutive) comporta la decadenza dal beneficio. Tuttavia, è possibile richiedere una nuova rateizzazione; gli interessi e le sanzioni riprenderanno a decorrere. Per la Rottamazione‑quater e Quinquies, il mancato pagamento di una rata determina la perdita del beneficio e la prosecuzione della riscossione per l’intero debito residuo.

  1. È possibile far valere la prescrizione dopo aver presentato domanda di rateizzazione?

La presentazione della domanda di rateizzazione interrompe la prescrizione. Tuttavia, se dopo il piano di rateizzazione l’ente rimane inattivo per più di cinque anni, si può nuovamente eccepire la prescrizione . È consigliabile valutare la convenienza della rateizzazione rispetto alla possibilità di far valere la prescrizione.

  1. La cartella può essere notificata via PEC?

Sì, la cartella può essere notificata via PEC a professionisti e imprese, mentre per i privati è necessaria l’adesione al servizio. La notifica è valida se proveniente da un indirizzo PEC istituzionale e se il file è in formato .pdf notificato in modo conforme. In caso contrario, la notifica è nulla e può essere impugnata.

  1. Come si calcola la maggiorazione del 10 % per le multe stradali?

L’art. 27 Legge 689/1981 prevede che, dopo 60 giorni dalla notifica del verbale, l’importo della sanzione aumenti del 10 % per ogni semestre. Ad esempio, una multa di 100 euro che non viene pagata per 18 mesi si incrementa di tre semestri, con una maggiorazione del 30 % (30 euro). A ciò si aggiungono interessi e spese .

  1. Posso chiedere lo sgravio se ho già presentato ricorso?

Sì, l’istanza di sgravio in autotutela può essere presentata in qualsiasi momento e può coesistere con il ricorso. Tuttavia, l’istanza non sospende di per sé la riscossione; per evitare esecuzioni è necessario chiedere anche la sospensione al giudice o all’Agente della riscossione.

  1. L’Agente della riscossione può avviare un pignoramento senza preavviso?

Per i debiti tributari l’Agente deve notificare l’intimazione di pagamento (preavviso) almeno 5 giorni prima dell’avvio dell’esecuzione. Per le sanzioni amministrative extra‑tributarie vi è comunque l’obbligo di preavviso. Se il pignoramento è stato avviato senza tale intimazione, l’atto è nullo e si può proporre opposizione agli atti esecutivi.

  1. La sanzione si trasmette agli eredi?

No, le sanzioni non si trasmettono agli eredi; se il debitore muore prima della notifica, la cartella è nulla . Gli eredi rispondono solo degli importi dovuti a titolo di tributo, non delle sanzioni.

  1. Posso aderire alla Rottamazione‑Quinquies se ho debiti relativi al 2024?

No, la Rottamazione‑Quinquies è riservata ai carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023 . I debiti successivi potranno essere oggetto di future definizioni agevolate o dovranno essere pagati con le ordinarie modalità.

  1. Che cosa succede se la mia domanda di Rottamazione viene respinta?

L’Agenzia delle entrate-Riscossione effettua un controllo automatizzato per verificare la legittimità dei carichi e il rispetto dei requisiti . Se la domanda viene respinta, si potrà comunque ricorrere per contestare eventuali errori o vizi nell’istruttoria, oppure chiedere un piano di rateizzazione ordinaria.

  1. È possibile cumulare la Rottamazione con i piani del consumatore?

Sì, i debiti inclusi in un piano del consumatore possono essere oggetto di definizione agevolata se la normativa lo consente. Tuttavia, nel piano del consumatore la falcidia dei debiti avviene nell’ambito di un giudizio con il voto dei creditori; occorre valutare attentamente quale strumento è più vantaggioso.

  1. Quanto costa presentare un ricorso?

Il giudizio di opposizione ex art. 23 L. 689/1981 è gratuito e non richiede il pagamento del contributo unificato . Per il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria è dovuto un contributo unificato variabile in base al valore della controversia. Le spese legali possono essere recuperate se il ricorso viene accolto.

  1. Cosa succede se non ho presentato la dichiarazione dei redditi relativa al debito?

Non aver presentato la dichiarazione dei redditi comporta l’esclusione dalla Rottamazione‑Quinquies , poiché la definizione agevolata premia i contribuenti che hanno dichiarato ma non hanno potuto pagare. In questo caso si può valutare la rateizzazione o le procedure di sovraindebitamento.

  1. La rateizzazione interrompe la prescrizione?

Sì, la rateizzazione è un atto di riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione. Dopo la scadenza del piano, se l’ente non compie atti di riscossione per più di cinque anni, la pretesa si prescrive e si potrà eccepire la prescrizione .

  1. È obbligatoria la mediazione o la conciliazione prima del ricorso?

Per le sanzioni amministrative non è previsto un obbligo di mediazione. Tuttavia, la presentazione dell’istanza di sospensione e dello sgravio in autotutela possono evitare il contenzioso. Nei processi tributari è previsto l’istituto del reclamo-mediazione per le controversie di valore inferiore a 50 mila euro, da presentare all’Agenzia delle entrate.

  1. È possibile contestare l’ammontare degli interessi di mora?

Gli interessi di mora sono calcolati annualmente dall’Agenzia delle entrate. È possibile contestarne l’erroneo calcolo davanti al giudice. Con la definizione agevolata, gli interessi vengono azzerati; pertanto può essere conveniente aderire alla rottamazione.

  1. Quando conviene rivolgersi a un avvocato?

È consigliabile rivolgersi a un avvocato non appena si riceve la cartella o quando si hanno dubbi sulla legittimità dell’atto. Un professionista esperto saprà verificare i vizi formali e sostanziali, valutare la prescrizione, presentare istanze di sospensione o ricorsi, negoziare piani di rientro e proporre la soluzione più adatta al singolo caso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono un servizio completo e tempestivo, con analisi personalizzata degli atti e assistenza in tutta Italia.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Calcolo della maggiorazione semestrale per una multa stradale

Supponiamo di ricevere una multa per eccesso di velocità con sanzione base di 150 euro. Secondo la Legge 689/1981, se non si paga entro 60 giorni, la somma è soggetta a una maggiorazione del 10 % per ogni semestre di ritardo .

  • Dopo i primi 6 mesi (180 giorni): la sanzione diventa 165 euro (150 + 10 %).
  • Dopo un anno (12 mesi): si applica un’ulteriore maggiorazione del 10 %; l’importo sale a 181,50 euro.
  • Dopo 18 mesi: la sanzione raggiunge 199,65 euro (150 + 30 %).

A queste somme vanno aggiunti gli interessi di mora, le spese di notifica e l’aggio di riscossione. In assenza di pagamento, l’ente iscriverà a ruolo l’importo maggiorato, inviando la cartella. Se il contribuente dimostra di non aver mai ricevuto il verbale originario o di aver pagato la multa, può chiedere lo sgravio.

8.2 Simulazione di prescrizione

Immaginiamo un verbale notificato il 1° gennaio 2018. La sanzione diviene definitiva il 3 marzo 2018, data dell’ordinanza-ingiunzione. L’ente non notifica alcuna cartella fino al 5 aprile 2024. Essendo trascorsi più di cinque anni senza atti interruttivi, la pretesa si considera prescritta . Il contribuente può opporsi alla cartella eccependo la prescrizione e chiedendone l’annullamento.

8.3 Esempio di definizione agevolata con la Rottamazione‑Quinquies

Una società ha carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per un totale di 20.000 euro (di cui 10.000 euro di imposta, 6.000 euro di sanzioni, 3.000 euro di interessi e 1.000 euro di aggio). Con la Rottamazione‑Quinquies potrà estinguere il debito versando solo l’imposta e le spese di riscossione (ipotizziamo 1.000 euro di spese). L’importo dovuto sarà quindi 11.000 euro, con risparmio di 9.000 euro. La società potrà optare per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali (circa 203,70 euro per rata, al netto degli interessi). Dalla presentazione della domanda saranno sospese tutte le procedure esecutive .

8.4 Piano del consumatore con falcidia delle sanzioni

Un consumatore si trova con debiti per sanzioni amministrative e tributi pari a 30.000 euro. Mediante il piano del consumatore può proporre ai creditori un pagamento ridotto al 30 % del debito (9.000 euro) suddiviso in 60 rate mensili da 150 euro. La Cassazione ha ritenuto legittimo prevedere una moratoria superiore a un anno nei pagamenti . Nel piano del consumatore, le sanzioni e gli interessi possono essere falcidiati o azzerati; al termine del pagamento il debitore è esdebitato per la parte residua.

8.5 Confronto numerico tra rateizzazione ordinaria e Rottamazione‑Quinquies

Per comprendere la convenienza della rateizzazione ordinaria rispetto alla Rottamazione‑Quinquies, consideriamo il caso di un contribuente con un debito di 15.000 euro (10.000 euro di imposte, 3.000 euro di sanzioni e 2.000 euro di interessi e aggio). Se sceglie la rateizzazione ordinaria in 72 rate (6 anni), dovrà pagare l’intero importo di 15.000 euro più gli interessi di dilazione (ad esempio 4 % annuo). La rata mensile sarà di circa 225 euro, con un costo complessivo superiore a 16.000 euro.

Con la Rottamazione‑Quinquies, il contribuente pagherà solo l’imposta e le spese di riscossione (1.000 euro), per un totale di 11.000 euro. Può scegliere di versare l’importo in 54 rate bimestrali (circa 407 euro ogni due mesi) con un tasso agevolato del 4 % a partire dal 1° agosto 2026 . Il risparmio rispetto alla rateizzazione ordinaria è di circa 5.000 euro, oltre alla cancellazione delle sanzioni e degli interessi. Questa simulazione mostra che, a parità di capacità di pagamento, la Rottamazione‑Quinquies può essere decisamente più conveniente.

8.6 Effetto dell’ipoteca su un immobile e calcolo del valore pignorabile

Immaginiamo un contribuente che possiede un immobile del valore di 200.000 euro. L’Agente della riscossione iscrive un’ipoteca per un debito di 30.000 euro. L’iscrizione dell’ipoteca non comporta immediatamente la vendita dell’immobile, ma ne costituisce un vincolo. Se il debito non viene pagato, l’Agente può avviare la procedura di espropriazione solo per debiti superiori a 120.000 euro e se l’immobile non è adibito a prima casa. Supponiamo che il contribuente non paghi per 3 anni e che l’Agenzia proceda all’esproprio: l’immobile viene venduto a 180.000 euro e il creditore riceve 30.000 euro più interessi e spese. La differenza residua (circa 148.000 euro) viene restituita al debitore. Se il contribuente avesse aderito alla Rottamazione‑Quinquies o avesse negoziato un piano di rientro, avrebbe potuto evitare l’ipoteca e mantenere la proprietà.

9. Approfondimenti tematici

Il tema delle sanzioni amministrative è complesso e coinvolge diversi rami del diritto (amministrativo, tributario, civile). Per fornire una panoramica ancora più completa, dedichiamo questa sezione ad approfondire aspetti specifici che spesso generano dubbi nei contribuenti. Ogni paragrafo offre chiarimenti tecnici ma con un taglio divulgativo e con l’indicazione delle principali norme e sentenze di riferimento.

9.1 Tipologie di sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative non sono tutte uguali. Possiamo distinguerle in:

  1. Sanzioni pecuniarie – Sono le più diffuse e consistono nel pagamento di una somma di denaro. Si applicano a violazioni di norme fiscali, del Codice della Strada, urbanistiche, edilizie, ambientali e commerciali. Ad esempio, la violazione delle norme antincendio può comportare una sanzione da 1.000 a 10.000 euro.
  2. Sanzioni accessorie – Si affiancano a quelle pecuniarie e incidono su diritti o facoltà del cittadino: sospensione o revoca della patente, chiusura temporanea di un esercizio commerciale, interdizione da pubblici uffici, decurtazione dei punti della patente.
  3. Sanzioni tributarie – Sono collegate all’inadempimento di obblighi fiscali (omesso versamento di imposte, dichiarazione infedele, omessa presentazione della dichiarazione). Il D.Lgs. 472/1997 contiene i principi generali, mentre le singole leggi tributarie stabiliscono le sanzioni specifiche (ad esempio, l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione del 30 % per omesso versamento dell’IVA). Queste sanzioni si prescrivono in cinque anni .
  4. Sanzioni disciplinari – Riguardano professionisti (avvocati, medici, commercialisti) che violano i codici deontologici. In questo caso la competenza è degli ordini professionali e la sanzione può arrivare alla sospensione o alla radiazione.

Comprendere la natura della sanzione è importante per determinare il giudice competente e i termini per l’impugnazione. Ad esempio, le sanzioni urbanistiche (es. abusi edilizi) sono impugnabili innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), mentre le sanzioni per lavoro irregolare ricadono sotto la giurisdizione del giudice ordinario.

9.2 Procedimento sanzionatorio: dall’accertamento alla cartella

Il procedimento sanzionatorio si compone di diverse fasi, ciascuna regolata da norme specifiche:

  1. Accertamento – L’autorità competente (polizia municipale, Agenzia delle entrate, ispettorato del lavoro, ASL, ecc.) rileva la violazione e redige il verbale. Nel verbale devono essere indicati i fatti, le norme violate, le prove raccolte e l’eventuale difesa dell’interessato. Per le violazioni stradali, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni (termine perentorio), pena la nullità .
  2. Pagamento in misura ridotta – La maggior parte delle sanzioni consente il pagamento con riduzione entro un certo termine (spesso 60 giorni). Nel Codice della Strada la riduzione è del 30 % se il pagamento avviene entro 5 giorni.
  3. Ordinanza-ingiunzione – Se l’interessato non paga o non propone ricorso, l’autorità emette un’ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione. L’ordinanza deve essere motivata e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza si può proporre opposizione entro 30 giorni .
  4. Iscrizione a ruolo – Trascorso il termine senza pagamento, l’ente formatore del ruolo (ad esempio la Prefettura per le multe stradali) trasmette all’Agenzia delle entrate-Riscossione l’elenco dei debitori. L’Agente iscrive l’importo a ruolo e prepara la cartella.
  5. Notifica della cartella – La cartella deve essere notificata entro un anno dall’iscrizione a ruolo . Contiene il riepilogo delle somme dovute (capitale, sanzione, interessi, spese) e invita al pagamento entro 60 giorni. In caso di mancato pagamento l’Agente può attivare le procedure esecutive.

Ogni fase è suscettibile di errori: ritardo nella notifica, mancanza di motivazione, irregolarità nella formazione del ruolo. Un’attenta analisi da parte di un professionista consente di individuare il vizio e presentare ricorso nelle sedi opportune.

9.3 Competenza per materia e valore

La competenza a conoscere delle opposizioni alle sanzioni dipende dalla materia e dal valore della controversia:

  • Giudice di Pace – Competente per le opposizioni alle sanzioni amministrative e alle cartelle relative a importi fino a 5.000 euro. In tema di violazioni stradali è sempre competente il Giudice di Pace, salvo che il trasgressore sia minorenne (competenza del Tribunale per i minorenni).
  • Tribunale Ordinario – Per sanzioni superiori a 5.000 euro o per controversie che richiedono l’applicazione di norme complesse (es. sanzioni ambientali). Nel caso di sanzioni tributarie, la competenza è del giudice tributario.
  • Corte di Giustizia Tributaria – Competente per le sanzioni tributarie irrogate dalle Agenzie fiscali; il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni .
  • Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Competente per sanzioni emesse da amministrazioni statali nell’esercizio di potestà autoritative, come quelle edilizie o paesaggistiche.

Una recente pronuncia della Cassazione ha affermato che, in materia di sanzioni amministrative tributarie, il contribuente può scegliere se proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria o ricorrere in via straordinaria al Presidente della Repubblica. Questa possibilità consente di valutare quale via sia più rapida o conveniente.

9.4 Giurisprudenza aggiornata 2024–2025

Oltre alle decisioni citate nel paragrafo 1.2, è utile richiamare alcune pronunce significative emesse tra il 2024 e il 2025:

  • Cass. ord. 6388/2025 – In tema di notifiche via PEC, la Corte ha ribadito l’importanza che la notifica avvenga da un indirizzo iscritto nei pubblici registri e che l’atto sia allegato in formato .pdf autenticato. L’utilizzo di PEC non censite nel registro INI-PEC comporta la nullità della notifica e, di conseguenza, della cartella.
  • Cass. sez. III n. 11661/2024 – Ha qualificato i motivi di opposizione alle cartelle di pagamento relative a sanzioni stradali, distinguendo tra opposizione all’esecuzione (prescrizione, inesistenza del titolo) e opposizione agli atti esecutivi (vizi formali). La Corte ha evidenziato che la qualificazione compiuta dal giudice è rilevante per stabilire i termini d’impugnazione e la competenza.
  • Cass. 17111/2025 – In materia di sanzioni tributarie, la Corte ha affermato che non opera il principio del favor rei nel caso di sanzioni amministrative, in quanto la disciplina tributaria è tassativa e la retroattività non può essere estesa analogicamente .
  • Cass. 34150/2024 – Come già riportato, ha confermato la legittimità di moratorie superiori a un anno nei piani del consumatore .

9.5 Termini di impugnazione dettagliati

Un aspetto ricorrente è la confusione sui termini per proporre opposizione. Si riportano di seguito i termini principali:

AttoNormativaTermine
Verbale per violazione del Codice della StradaCodice della StradaRicorso al Prefetto entro 60 giorni; ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni.
Ordinanza-ingiunzioneL. 689/1981Opposizione ex art. 22 bis entro 30 giorni (60 se si risiede all’estero).
Cartella relativa a sanzioni amministrativeL. 689/1981Opposizione ex art. 23 entro 30 giorni dalla notifica .
Cartella relativa a tributi e sanzioni tributarieD.Lgs. 546/1992Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni .
PignoramentoArtt. 615 e 617 c.p.c.Opposizione entro 20 giorni (atti esecutivi) o anche successivamente (esecuzione).

Occorre ricordare che i termini sono perentori: il loro decorso rende il ricorso inammissibile. Solo l’eccezione di prescrizione può essere proposta in qualunque momento .

9.6 Impatti e tutele per professionisti e imprese

I professionisti e le imprese che ricevono cartelle per sanzioni amministrative devono prestare attenzione a ulteriori aspetti:

  • Responsabilità solidale – In alcune ipotesi (ad esempio in materia di rifiuti o di sicurezza sul lavoro) la sanzione può essere irrogata sia alla persona fisica (legale rappresentante) sia alla società. In questi casi è possibile che l’ente iscriva a ruolo la sanzione a carico di entrambi. Occorrerà verificare la legittimità della contestazione, l’eventuale prescrizione e la corretta imputazione delle somme.
  • Pignoramento dei beni strumentali – L’Agente della riscossione può pignorare beni necessari all’attività d’impresa (macchinari, veicoli). Tuttavia, la giurisprudenza riconosce la possibilità di chiedere la sostituzione del pignoramento con una garanzia alternativa (fideiussione o deposito) per evitare il fermo della produzione. L’assistenza di un avvocato può permettere di salvare l’operatività dell’impresa.
  • Protezione del patrimonio familiare – Strumenti come il fondo patrimoniale o il trust possono essere utilizzati per proteggere i beni della famiglia. Occorre però agire prima dell’insorgere dei debiti, perché gli atti di disposizione patrimoniale successivi possono essere revocati ai sensi dell’art. 2901 c.c. Un avvocato esperto può consigliare le soluzioni più idonee nel rispetto della legge.

9.7 Tutele per i coniugi e coobbligati

Se la cartella riguarda un debito connesso a un veicolo cointestato o a un’attività familiare, è importante sapere che:

  • La sanzione ricade solo sul soggetto che ha commesso la violazione; il coniuge o il coobbligato proprietario del bene può proporre opposizione per far valere l’estraneità al fatto.
  • In caso di comunione legale, i coniugi rispondono in solido dei debiti contratti nell’interesse della famiglia; tuttavia, le sanzioni amministrative non rientrano tra queste obbligazioni e dunque non possono essere eseguite sui beni comuni se la violazione è personale.

9.8 Come presentare la domanda di Rottamazione‑Quater o Quinquies

Per accedere ai benefici della definizione agevolata occorre seguire una procedura specifica:

  1. Verifica dei carichi – Il contribuente deve richiedere un estratto di ruolo aggiornato all’Agente della riscossione per verificare quali debiti rientrano nell’ambito temporale (2000–2022 per la quater; 2000–2023 per la quinquies). Si consiglia di chiedere l’assistenza di un professionista per individuare eventuali debiti già prescritti o annullati.
  2. Compilazione della domanda – L’istanza va presentata online tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Occorre indicare i carichi che si intendono definire, scegliere la modalità di pagamento (unica soluzione o rate) e allegare copia del documento d’identità e del codice fiscale. Per la Quinquies è fondamentale attestare l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni oggetto delle cartelle .
  3. Scadenze – Per la Rottamazione‑Quater le domande andavano presentate entro il 30 giugno 2023; per la Quinquies la bozza di Legge di Bilancio prevede la scadenza del 31 luglio 2026 . È consigliabile non attendere l’ultimo giorno per evitare il rischio di errori informatici.
  4. Versamento delle rate – L’Agente invia al contribuente i bollettini con il piano di pagamento. Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita del beneficio e il recupero integrale del debito. Con la Quinquies è previsto un tasso di interesse agevolato del 4 % dal 1° agosto 2026 .
  5. Effetti della domanda – Dalla presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e le procedure esecutive . Se l’Agente accerta la mancanza dei requisiti, rigetta la domanda e riprende la riscossione. È possibile impugnare il rigetto.

9.9 Confronto tra definizione agevolata e piano del consumatore

Una delle scelte più delicate per il contribuente sovraindebitato consiste nel decidere se aderire alla definizione agevolata o proporre un piano del consumatore. Di seguito un confronto sintetico:

ElementoRottamazione (Quater/Quinquies)Piano del consumatore
RequisitiCarichi affidati all’Agente entro una data prestabilita; dichiarazioni fiscali presentate; non essere in regola con precedenti rottamazioni .Sovraindebitamento del consumatore; situazione di perdurante squilibrio tra debiti e patrimonio.
Oggetto del debitoImposta e sanzioni tributarie e amministrative incluse nel ruolo.Tutti i debiti (anche bancari, finanziari, condominiali) salvo quelli esclusi dalla legge.
BeneficiAzzeramento di sanzioni e interessi; sospensione delle procedure esecutive; pagamento dilazionato .Possibile falcidia del debito, moratoria oltre l’anno , esdebitazione finale.
DurataFino a 9 anni (54 rate bimestrali) .Flessibile; dipende dal piano e dall’accordo con i creditori (tipicamente 3–5 anni).
ProceduraAmministrativa; gestione diretta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.Giudiziale; coinvolgimento dell’OCC e del tribunale.
Esiti negativiDecadenza se non si pagano le rate; l’intero debito torna esigibile.Possibile rigetto del piano; permanenza dei debiti; necessità di ricorrere ad altre soluzioni.
CostiImposta e spese di riscossione; tasso agevolato 4 %.Compenso dell’OCC; eventuali costi per perizia e pubblicità legale.

Il piano del consumatore è più complesso ma può portare a una riduzione significativa del debito. La rottamazione è più semplice e veloce ma non consente la falcidia del capitale. La scelta dipende dalla natura del debito, dalla capacità di rimborso e dagli obiettivi del debitore.

9.10 Ruolo dell’avvocato e del team multidisciplinare

Alla luce della complessità normativa e procedurale, rivolgersi a un avvocato è spesso la scelta più efficace. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono:

  • Analisi personalizzata della cartella e dei debiti: valutazione della prescrizione, dei vizi di notifica, dei termini di decadenza;
  • Predisposizione dei ricorsi dinanzi al Giudice di Pace, al Tribunale, alla Corte di Giustizia Tributaria o al TAR, con particolare attenzione alla corretta qualificazione dell’azione e al litisconsorzio necessario ;
  • Assistenza nelle procedure di sospensione e sgravio, con predisposizione delle istanze e interlocuzione con l’Agente della riscossione e con l’ente impositore;
  • Negoziazione di piani di rientro personalizzati e contrattazione di definizioni agevolate (rottamazione) per ottenere la riduzione delle sanzioni e degli interessi;
  • Consulenza in materia di sovraindebitamento come Gestore della crisi: redazione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione;
  • Tutela del patrimonio familiare e aziendale: consigli su come proteggere i beni da eventuali azioni esecutive e come pianificare la gestione del debito nel rispetto della legge.

L’approccio multidisciplinare, che combina competenze legali, tributarie e aziendali, consente di individuare la strategia più adatta a ciascun debitore, di prevenire contenziosi futuri e di ottenere i migliori risultati in tempi rapidi.

9.11 Riscossione coattiva e azioni cautelari

Quando il contribuente non paga spontaneamente la cartella nei termini, l’Agente della riscossione può avviare la riscossione coattiva. Gli strumenti esecutivi sono disciplinati dal D.P.R. 602/1973 e dal Codice di procedura civile. È importante conoscere queste procedure per poterle contestare o prevenire:

  • Intimazione di pagamento – Prima di procedere all’esecuzione, l’Agente deve notificare un’intimazione a pagare entro 5 giorni. Se il contribuente non paga né impugna, l’Agente può procedere.
  • Fermo amministrativo del veicolo – È una misura cautelare che blocca l’utilizzo del veicolo fino al pagamento del debito. Il fermo deve essere preceduto da un preavviso; in assenza di preavviso, può essere impugnato con opposizione agli atti esecutivi.
  • Pignoramento mobiliare – L’ufficiale della riscossione può pignorare beni mobili presso l’abitazione o l’azienda del debitore. Per i beni strumentali è prevista la possibilità di chiedere la sostituzione con un deposito cauzionale.
  • Pignoramento presso terzi – Consiste nel pignoramento di crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi, ad esempio lo stipendio presso il datore di lavoro o le somme sul conto corrente bancario. Il pignoramento dello stipendio deve rispettare i limiti di impignorabilità (1/10 o 1/7 a seconda dell’importo) e non può incidere sul minimo vitale.
  • Ipoteca legale – L’Agente può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per debiti superiori a 20.000 euro. L’ipoteca può essere cancellata con il pagamento o con la definizione agevolata.
  • Vendita immobiliare – Se il debito supera 120.000 euro, l’Agente può procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile, salvo che si tratti di prima casa, in quanto la legge ne vieta l’espropriazione per debiti tributari inferiori a 120.000 euro e per una sola unità abitativa adibita a dimora principale.

In ogni fase dell’esecuzione il contribuente può proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per contestare la regolarità formale degli atti, oppure opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesta il diritto dell’ente a procedere.

9.12 Circolari e prassi dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione emanano circolari e risoluzioni che interpretano la normativa e forniscono istruzioni operative agli uffici. Alcuni documenti recenti sono particolarmente utili per i contribuenti:

  • Circolare n. 29/E del 13 giugno 2023 – Ha fornito chiarimenti sulla Rottamazione‑quater prevista dalla Legge 197/2022, spiegando quali carichi rientrano nella definizione, i criteri di calcolo delle rate e le modalità di presentazione dell’istanza. La circolare ha chiarito che rientrano anche le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, ma senza la cancellazione delle maggiorazioni .
  • Nota operativa del 15 gennaio 2024 – Ha chiarito che le istanze di sospensione devono essere presentate entro 60 giorni e che l’agente è tenuto a rispondere entro 220 giorni . In mancanza di risposta il debito deve essere annullato.
  • Circolare n. 12/2025 (bozza) – Attualmente in fase di consultazione, si propone di disciplinare la Rottamazione‑Quinquies, stabilendo le modalità per attestare la presentazione delle dichiarazioni fiscali, i criteri di controllo automatico e le tempistiche per l’invio dei bollettini. La circolare conferma che l’assenza di dichiarazioni rende inammissibile l’istanza .

Questi documenti sono utili non solo per gli operatori ma anche per i contribuenti, che possono far valere le istruzioni vincolanti dell’amministrazione nei ricorsi.

9.13 Novità normative 2025 e prospettive future

L’anno 2025 segna un’importante fase di transizione per il sistema della riscossione in Italia. Oltre alla già citata Rottamazione‑Quinquies, il legislatore sta lavorando a ulteriori riforme:

  • Digitalizzazione della notifica – La Legge di Bilancio 2026 prevede l’estensione dell’obbligo di notifica via PEC a tutti i contribuenti dotati di domicilio digitale. Ciò rende ancora più importante controllare regolarmente la propria PEC per evitare decadenze.
  • Unificazione delle sanzioni tributarie – È allo studio un decreto legislativo per armonizzare le sanzioni fiscali con quelle amministrative generali, introducendo criteri di proporzionalità e semplificando le procedure di opposizione. Ciò potrebbe implicare la riduzione dei termini di prescrizione o l’introduzione di meccanismi di autotutela più efficaci.
  • Revisione del Codice della Strada – Un disegno di legge in discussione mira a rendere più severe le sanzioni per guida in stato di ebbrezza e a prevedere sconti automatici per i pagamenti tempestivi, con l’obiettivo di ridurre il contenzioso. Saranno introdotte anche modalità di contestazione digitale per i verbali.

Per restare aggiornati su queste novità è consigliabile consultare periodicamente i siti istituzionali e rivolgersi a professionisti, poiché ogni modifica normativa può incidere sui diritti del contribuente e sulle opportunità di difesa.

9.14 Casi giurisprudenziali commentati

Per comprendere meglio come i principi sopra descritti si applicano nella pratica, esaminiamo alcune sentenze della Corte di Cassazione e il loro impatto sulla difesa dei contribuenti. Questi esempi dimostrano l’importanza della giurisprudenza nel chiarire la portata delle norme e nel fissare indirizzi interpretativi.

Cass. 5403/2019 – Onere della prova nella notifica dei verbali

Fatti: Un contribuente ha impugnato una cartella relativa a una sanzione stradale sostenendo di non aver mai ricevuto il verbale originario. L’ente aveva iscritto a ruolo l’importo maggiorato e notificato la cartella dopo diversi anni.

Decisione: La Corte di Cassazione ha stabilito che l’onere di provare la regolare notifica del verbale spetta all’amministrazione. La mancata produzione delle ricevute di notifica comporta la nullità della cartella .

Commento: Questa pronuncia è fondamentale perché ribadisce che la cartella non può “sostituire” il verbale. Se l’ente non dimostra che il verbale è stato notificato, il contribuente non può essere tenuto al pagamento. La sentenza consiglia ai contribuenti di chiedere sempre le copie delle notifiche e di contestarne l’assenza anche in sede di opposizione all’esecuzione.

Cass. 3961/2024 – Non imputabilità del fallito

Fatti: Un contribuente dichiarato fallito aveva ricevuto una cartella per sanzioni fiscali relative a periodi antecedenti il fallimento. Il curatore contestava l’imputazione delle sanzioni al fallito.

Decisione: La Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 472/1997, le sanzioni non possono essere irrogate al fallito in quanto la violazione non è imputabile. Di conseguenza la cartella è stata annullata .

Commento: La sentenza conferma il principio di personalità della sanzione e tutela i soggetti in procedura concorsuale. È particolarmente utile per i curatori fallimentari che si trovano a gestire debiti per sanzioni amministrative. In presenza di fallimento, il debitore può chiedere l’annullamento delle sanzioni e la cartella deve essere emessa solo per l’imposta.

Cass. 19132/2024 – Litisconsorzio necessario

Fatti: Un contribuente ha proposto opposizione contro una cartella esattoriale notificata dall’Agente della riscossione. Nel giudizio non è stato citato l’ente impositore (il Comune che aveva elevato la multa).

Decisione: La Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel giudizio di opposizione alla cartella, è necessario chiamare in causa sia l’ente impositore sia l’Agente della riscossione. La mancata citazione determina la nullità del processo .

Commento: Questa sentenza ha un impatto pratico rilevante: chi presenta ricorso deve notificare l’atto a entrambe le parti. L’avvocato deve verificare l’ente che ha emesso l’ordinanza e notificare il ricorso anche a quest’ultimo; in caso contrario il giudizio dovrà essere rifatto.

Cass. 11661/2024 – Qualificazione dei motivi di opposizione

Fatti: In un giudizio di opposizione a cartelle esattoriali per sanzioni stradali, il contribuente aveva sollevato diversi motivi, tra cui l’inesistenza del titolo e la prescrizione.

Decisione: La Cassazione ha precisato che spetta al giudice qualificare i motivi dell’opposizione per stabilire se si tratti di opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). La qualificazione incide sui termini e sulla competenza .

Commento: Questa decisione sottolinea l’importanza della corretta qualificazione del ricorso. Il ricorrente deve indicare con chiarezza se contesta l’esistenza del diritto dell’ente (es. prescrizione) o la regolarità formale della cartella. L’erronea qualificazione può portare all’inammissibilità del ricorso.

Cass. ord. 6388/2025 – Notifica via PEC

Fatti: Un contribuente ha impugnato una cartella notificata via PEC, sostenendo che l’atto proveniva da un indirizzo non iscritto nei pubblici registri e che il file non era firmato digitalmente.

Decisione: La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la notifica via PEC è valida solo se proviene da un indirizzo PEC istituzionale e se l’atto è in formato .pdf firmato digitalmente. In caso contrario, la notifica è inesistente e la cartella è nulla.

Commento: La sentenza evidenzia l’importanza della corretta notifica telematica. Con la generalizzazione dell’uso della PEC, gli enti devono prestare attenzione alla forma e alla provenienza delle notifiche. I contribuenti possono impugnare la cartella se il messaggio proviene da un indirizzo non istituzionale o se manca la firma digitale.

10. Conclusione

Le cartelle per sanzioni amministrative rappresentano un momento critico per il debitore, ma non sempre la pretesa dell’ente è legittima. Analizzando con attenzione la normativa, la giurisprudenza e i termini procedurali, è possibile individuare vizi formali (mancata notifica, errori nell’atto, mancata indicazione dell’atto presupposto), vizi sostanziali (prescrizione quinquennale, carenza di motivazione, non imputabilità) e opportunità di definizione agevolata (Rottamazione‑quater e Quinquies, piani del consumatore). Le tabelle riepilogative e le simulazioni numeriche evidenziano come una corretta strategia possa comportare risparmi consistenti o addirittura l’annullamento totale del debito.

Agire tempestivamente è determinante: i termini per le opposizioni sono stringenti e il semplice decorso del tempo può vanificare ogni difesa. La collaborazione con un professionista esperto permette di valutare la via migliore (impugnazione giudiziale, istanza di sospensione, rateizzazione, definizione agevolata o procedura di sovraindebitamento) e di evitare gli errori più frequenti.

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Per molti contribuenti, una cartella può sembrare una condanna inevitabile; al contrario, con la giusta assistenza legale è possibile ribaltare situazioni che parevano compromesse e tornare a respirare serenamente. La conoscenza della normativa e dei propri diritti, unita a un’azione tempestiva, rappresenta la chiave per tutelare il patrimonio e il futuro della propria famiglia.

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7.1 Altre domande frequenti

  1. L’Agente può pignorare la prima casa?

Per le sanzioni amministrative di natura non tributaria, l’Agente della riscossione non può pignorare l’unico immobile adibito a abitazione principale quando il debito complessivo è inferiore a 120.000 euro. Per importi superiori è possibile procedere al pignoramento solo se l’immobile non è l’unica casa di proprietà o se il debitore ha altri immobili. In ogni caso, l’ipoteca può essere iscritta per debiti sopra i 20.000 euro.

  1. Cosa succede se cambio residenza dopo aver ricevuto la cartella?

Il cambio di residenza non fa venir meno la validità della cartella già notificata. Tuttavia, le successive comunicazioni potrebbero essere inviate al nuovo indirizzo solo se viene comunicato ufficialmente agli enti. Per evitare di perdere notifiche importanti è consigliabile attivare un domicilio digitale (PEC).

  1. È possibile sospendere la cartella se si dimostra la rateizzazione in corso con l’ente originario?

Sì, se il contribuente sta già pagando la sanzione o il tributo all’ente originario tramite rateizzazione, può chiedere la sospensione della cartella fornendo le ricevute. L’Agente della riscossione è tenuto a sospendere la riscossione se la rateizzazione è stata concessa prima dell’iscrizione a ruolo e non è decaduta.

  1. Come posso sapere se la cartella riguarda anche interessi e sanzioni già condonati?

È necessario richiedere un estratto di ruolo presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’estratto riporta il dettaglio delle somme, permettendo di verificare se sono incluse sanzioni o interessi condonati. In caso affermativo, si può presentare istanza di sgravio indicando la normativa che prevede l’annullamento di quelle somme (ad esempio condoni fiscali o rottamazioni precedenti).

  1. Posso impugnare una cartella anche se è scaduto il termine per impugnare l’ordinanza?

Sì, perché l’opposizione alla cartella può fondarsi su vizi della cartella stessa (ad esempio inesistenza della notifica del verbale) o sulla prescrizione. Anche se l’ordinanza è divenuta definitiva, si può contestare la cartella per vizi propri o per carenza di titolo .

  1. Che differenza c’è tra autotutela e ricorso?

L’autotutela è una procedura amministrativa con cui si chiede all’ente impositore di annullare l’atto per vizi evidenti o errori materiali. Non è un rimedio giurisdizionale e non sospende l’esecuzione. Il ricorso è un atto processuale che avvia un giudizio davanti al giudice competente e può comportare la sospensione dell’atto impugnato.

  1. È vero che i verbali della polizia municipale devono contenere l’indicazione del responsabile del procedimento?

Sì, il verbale deve indicare il responsabile del procedimento come previsto dalla legge 241/1990. La mancanza di tale indicazione costituisce vizio che può determinare l’annullamento dell’atto. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che l’indicazione possa essere integrata anche dall’indicazione della struttura competente.

  1. Cosa posso fare se la cartella è stata notificata a un indirizzo sbagliato?

La notifica è nulla se l’indirizzo è errato e il contribuente non aveva più residenza in quel luogo. È necessario dimostrare il trasferimento della residenza con i documenti anagrafici. Si potrà proporre opposizione agli atti esecutivi o opporsi all’esecuzione.

  1. Devo pagare il contributo unificato per il ricorso contro la cartella?

Il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative ex art. 23 L. 689/1981 è esente da contributo unificato . Diversamente, per le controversie tributarie e per le opposizioni all’esecuzione in sede civile è previsto il pagamento del contributo unificato, variabile in base al valore della causa.

  1. Le procedure di rottamazione si applicano anche ai debiti previdenziali?

Sì, le definizioni agevolate (quater e quinquies) possono includere anche contributi previdenziali e assistenziali non versati all’INPS o ad altre casse professionali, purché i carichi siano stati affidati all’Agente entro i termini previsti. Restano esclusi i debiti derivanti da sentenze penali di condanna o da aiuti di Stato illegittimi .

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