Chi paga l’esperto nella composizione negoziata?

Introduzione

La composizione negoziata della crisi d’impresa è diventata in pochi anni uno degli strumenti più utilizzati dagli imprenditori per prevenire l’insolvenza, cercare un risanamento ordinato e tutelarsi dal rischio di iniziative aggressive dei creditori. Dal 2021, con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), questa procedura è stata progressivamente integrata da decreti correttivi (da ultimo il d.lgs. n. 136/2024) e da interventi legislativi legati all’emergenza economica (rottamazioni quater e quinquies). Ad aprile 2026, molti imprenditori ancora non conoscono in modo corretto le regole sul compenso dell’esperto negoziatore e rischiano di commettere errori che possono aggravare la loro posizione. È allora fondamentale capire chi paga l’esperto, come viene calcolato il compenso, quando può chiedere un acconto, quali sono gli effetti del mancato accordo tra le parti e quali strategie legali esistono per minimizzare i costi.

L’articolo analizza in modo approfondito le fonti normative più recenti (CCII, d.lgs. n. 136/2024, Legge 3/2012, Leggi di bilancio 2023–2026) e le principali pronunce giurisprudenziali (Corte di Cassazione, tribunali di Lanciano, Napoli, Pavia, Vicenza, Marsala, Trani e Reggio Emilia). L’obiettivo è fornire una guida autorevole e pratica dal punto di vista del debitore: chi è in difficoltà economica ha bisogno di risposte chiare, di indicazioni operative e di sapere con quali mezzi può difendersi da compensi eccessivi o da tentativi di esecuzione anticipata.

Perché il tema è importante

  • Rischi economici: il compenso dell’esperto è determinato come percentuale sull’attivo dell’impresa e può raggiungere cifre significative (fino a 400.000 euro). Se l’imprenditore non si organizza per tempo, potrebbe ritrovarsi a dover sostenere un costo imprevedibile in un momento di massima tensione finanziaria.
  • Errori da evitare: molti credono che l’esperto sia pagato dallo Stato o dai creditori; in realtà, salvo casi particolari, è l’imprenditore a dover sostenere l’onere . Alcuni rinunciano alla procedura per timore dei costi, ignorando che l’assenza dell’imprenditore all’incontro può ridurre drasticamente il compenso (da 500 a 5.000 euro) .
  • Urgenza: chi riceve solleciti, decreti ingiuntivi o minacce di esecuzione forzata deve agire rapidamente. La composizione negoziata offre una “zona neutra” che sospende le azioni esecutive e cautelari, ma il termine massimo di 240 giorni può essere prorogato solo con attività conclusive autorizzate dal tribunale . Occorre quindi programmare la strategia difensiva prima di richiedere l’esperto.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale in materia di crisi d’impresa.

È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. In concreto, l’Avv. Monardo e il suo team offrono:

  • Analisi preventiva dell’atto: esame della documentazione contabile, individuazione di anomalie contrattuali e calcolo preliminare del compenso dell’esperto.
  • Ricorsi e opposizioni: predisposizione di ricorsi al tribunale contro provvedimenti ingiusti (es. rigetto di misure protettive) e impugnazioni di decreti di liquidazione del compenso dell’esperto.
  • Sospensioni e misure cautelari: richiesta di misure cautelari atipiche per inibire l’escussione di garanzie pubbliche o privati (come nel caso del Tribunale di Trani, che ha bloccato l’escussione di una garanzia MedioCredito Centrale ), e difesa da segnalazioni negative alla Centrale Rischi.
  • Trattative e piani di rientro: conduzione delle negoziazioni con banche e fornitori, redazione di piani di rientro sostenibili e assistenza nella predisposizione di accordi di ristrutturazione.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: accesso a procedure alternative (piano del consumatore, accordi di ristrutturazione agevolati, concordato minore) e difesa in giudizio contro azioni esecutive, pignoramenti e sequestri.

📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Nei capitoli che seguono troverai tutte le informazioni necessarie per comprendere il funzionamento della composizione negoziata, ma l’assistenza di un professionista resta indispensabile per evitare errori e sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla legge.

1. Quadro normativo e giurisprudenziale

1.1 Il compenso dell’esperto: l’articolo 25‑ter CCII

L’articolo 25‑ter del CCII, introdotto dal d.lgs. n. 83/2022 e modificato dal d.lgs. n. 136/2024 (correttivo‑ter), disciplina in dettaglio il compenso dell’esperto. La norma stabilisce che il compenso è determinato in percentuale sull’attivo dell’impresa, tenendo conto dell’opera prestata, della complessità delle trattative e del contributo fornito . La percentuale varia secondo scaglioni progressivi:

Fascia di attivoPercentuale minima – massima
Fino a 100.000 €4% – 6%
Da 100.000,01 a 500.000 €1% – 1,5%
Da 500.000,01 a 1.000.000,00 €0,50% – 0,80%
Da 1.000.000,01 a 2.500.000,00 €0,25% – 0,43%
Da 2.500.000,01 a 50.000.000,00 €0,05% – 0,10%
Da 50.000.000,01 a 400.000.000,00 €0,010% – 0,025%
Oltre 400.000.000 €0,002% – 0,008%

Il compenso complessivo così calcolato non può essere inferiore a 4.000 € né superiore a 400.000 € . La norma prevede ulteriori incrementi (fino al 25% o 35%) se il numero dei creditori partecipanti alle trattative supera rispettivamente 20 o 50 e una riduzione del 40% se i creditori sono 5 o meno . Se l’esperto individua un acquirente o cura la vendita dell’azienda, il compenso aumenta del 10% . Inoltre, quando, grazie al suo intervento, si concludono contratti, convenzioni o accordi di cui all’articolo 23, il compenso raddoppia e può aumentare di un ulteriore 10% se l’esperto sottoscrive l’accordo .

Il d.lgs. n. 136/2024 ha chiarito che, in caso di composizione negoziata unitaria tra più imprese di un gruppo, la base di calcolo resta l’attivo di ciascuna impresa partecipante ; il correttivo ha ridotto alcune forchette percentuali, ha reso più stringenti i requisiti per il raddoppio del compenso e ha previsto una riduzione da 500 € a 5.000 € quando l’imprenditore non si presenta o l’esperto non procede . Il decreto ha inoltre inserito la norma sulla nullità degli accordi conclusi prima di 120 giorni dalla convocazione .

Fondamentale è il comma 11: se manca l’accordo tra le parti, il compenso viene liquidato dalla commissione della camera di commercio e rimane a carico dell’imprenditore . Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo e permette all’esperto di agire immediatamente per il recupero del proprio credito. Il comma 12 dispone che il compenso dell’esperto è prededucibile, cioè dotato di precedenza sugli altri crediti nell’ambito di eventuali procedure concorsuali . Dopo sessanta giorni dall’accettazione dell’incarico, l’esperto può chiedere un acconto non superiore a un terzo del compenso presumibile .

1.2 Imprese sotto soglia e l’articolo 25‑quater

Per le piccole imprese commerciali e agricole che possiedono requisiti dimensionali ridotti, il CCII prevede una procedura semplificata disciplinata dall’articolo 25‑quater. L’imprenditore che presenta i requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII può richiedere la nomina di un esperto indipendente presentando istanza al segretario generale della Camera di commercio . Se viene individuata una soluzione di risanamento, le parti possono concludere contratti o accordi di ristrutturazione, oppure proporre domande di concordato minore o concordato semplificato . Il comma 7 specifica che il compenso dell’esperto viene liquidato dal segretario generale della Camera di commercio che lo ha nominato . Questa previsione, introdotta dal correttivo‑ter, assicura che per le imprese “sotto soglia” la liquidazione avvenga in tempi rapidi e che il costo sia parametrato alle dimensioni dell’azienda.

1.3 Prededuzione e rimborso spese

La prededuzione riconosciuta al compenso dell’esperto (art. 25‑ter, comma 12) comporta che il credito dell’esperto ha priorità di pagamento rispetto agli altri crediti, anche in caso di successiva liquidazione giudiziale o concordato. La norma dispone inoltre che l’esperto ha diritto al rimborso delle spese necessarie, ma non a quelle sostenute per remunerare consulenti di cui si avvalga . Ciò comporta che l’imprenditore deve mettere a disposizione risorse per coprire eventuali costi di consulenze ausiliarie, a meno che non le condivida espressamente con i creditori.

1.4 Altre norme rilevanti

  • Articolo 13 CCII: disciplina la piattaforma telematica per la composizione negoziata e i requisiti per l’iscrizione dell’esperto. L’esperto deve essere indipendente e in possesso di specifica formazione professionale.
  • Articolo 16 CCII: introduce requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti; la riforma del 2024 ha richiarito che l’esperto può svolgere attività conclusive anche dopo la scadenza dei 240 giorni se rientrano nell’incarico originario .
  • Articolo 23 CCII: regola la conclusione delle trattative e indica gli esiti possibili (contratto con i creditori, accordo di ristrutturazione o concordato semplificato).
  • Legge 3/2012: il piano del consumatore consente ai soggetti non fallibili di presentare un piano di rientro omologato dal tribunale. L’art. 12‑bis, comma 2, prevede che il giudice possa sospendere le procedure esecutive quando la prosecuzione della stessa comprometterebbe la fattibilità del piano .
  • Codice della crisi – Esdebitazione (art. 278 CCII): definisce l’istituto attraverso il quale il debitore, dopo la chiusura della procedura liquidatoria, è liberato dai debiti residui. Il comma 1 stabilisce che l’esdebitazione comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti , mentre il comma 6 precisa che sono salvi i diritti dei coobbligati e fideiussori . L’esdebitazione rappresenta una “seconda chance” per l’imprenditore.

1.5 Giurisprudenza significativa (2024–2026)

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha contribuito a delineare i confini della composizione negoziata e dell’attività dell’esperto.

  • Cassazione 8 maggio 2024 n. 12523: la Suprema Corte ha affermato che il decreto con cui, ai sensi dell’art. 44 CCII, il tribunale condanna il debitore al pagamento delle spese della procedura non è immediatamente impugnabile; eventuali contestazioni potranno essere fatte valere soltanto contro la sentenza che apre la liquidazione .
  • Tribunale di Napoli, 4 febbraio 2026: il tribunale ha chiarito che le misure protettive non possono estendersi indiscriminatamente ai patrimoni dei garanti; esse hanno effetto solo sui beni funzionali all’esercizio dell’impresa. Inoltre ha ritenuto inammissibile la richiesta di vietare alla banca di segnalare il debitore alla Centrale Rischi .
  • Cassazione 22 gennaio 2026 n. 1467: la Corte di Cassazione ha stabilito che la sospensione della vendita di beni nella procedura di liquidazione è impugnabile solo dopo l’aggiudicazione definitiva .
  • Cassazione 6 dicembre 2025 n. 31856: la Suprema Corte ha riconosciuto al tribunale la facoltà di verificare l’ammissibilità della composizione negoziata, anche quando pende un concordato preventivo, respingendo l’idea che solo la Camera di commercio possa intervenire .
  • Tribunale di Reggio Emilia, 7 ottobre 2025: ha affermato che, una volta pubblicata l’istanza di nomina dell’esperto, il tribunale non può aprire la liquidazione o dichiarare l’insolvenza; la protezione non dipende da un termine fisso ma dura sino alla conclusione delle trattative .
  • Tribunale di Lanciano, 29 gennaio 2026: ha riconosciuto che l’esperto può essere autorizzato a svolgere attività conclusive anche dopo la scadenza dei 240 giorni se tali attività rientrano nell’incarico e si stanno negoziando accordi o pagamenti (ad es. completamento di vendite) .
  • Tribunale di Pavia, 19 dicembre 2025: ha concesso una misura protettiva che impedisce alla banca di escutere la garanzia Mediocredito Centrale per evitare il pregiudizio del risanamento .
  • Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026: ha precisato che le misure protettive hanno efficacia erga omnes e che non è ammissibile proseguire un’azione esecutiva individuale durante la negoziazione .
  • Tribunale di Marsala, 23 gennaio 2026: ha affermato che il presidente può sospendere l’ordinanza che revoca le misure protettive, ripristinando la protezione se il ricorso è fondato .
  • Tribunale di Trani, 2 marzo 2026: ha riconosciuto la possibilità di emettere una misura cautelare atipica per inibire l’escussione della garanzia pubblica concessa a un debitore. Il giudice ha sottolineato che la composizione negoziata non è una “zona franca” rispetto ai principi generali del diritto cautelare: l’ordinanza mira a proteggere l’equilibrio delle trattative, imponendo il rispetto dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora e garantendo un “campo neutro” per la negoziazione .

Queste decisioni evidenziano una giurisprudenza flessibile che tutela il debitore quando agisce in buona fede ma che non esita a revocare le protezioni in caso di abuso. Nell’ambito del compenso, pur non esistendo ancora sentenze di legittimità che censurino la quantificazione, la Corte costituzionale (sent. 166/2022) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della riduzione dei compensi degli ausiliari, affermando il principio di adeguatezza e proporzionalità; tale pronuncia, sebbene riferita a un’altra materia, offre una guida interpretativa per eventuali controversie sul compenso dell’esperto.

2. Procedura passo‑passo: dalla domanda alle soluzioni

2.1 Valutazione preliminare e istanza

Analisi dello stato di crisi. La composizione negoziata non è una procedura obbligatoria ma un’opportunità. L’imprenditore deve verificare la probabile crisi o insolvenza, definita dagli indicatori previsti dall’art. 13 CCII. Con l’aiuto di un professionista, analizza il bilancio degli ultimi tre esercizi e la posizione debitoria per valutare la sostenibilità del risanamento. L’attivo medio degli ultimi tre bilanci serve anche per calcolare il compenso dell’esperto .

Richiesta sulla piattaforma nazionale. La domanda viene presentata tramite la piattaforma telematica del sistema delle Camere di commercio, allegando il bilancio, una relazione sulla situazione economico‑finanziaria, i dati fiscali e l’elenco dei creditori . Per le imprese sotto soglia la domanda è indirizzata al segretario generale della camera di commercio . La piattaforma elabora un test di autovalutazione che restituisce un punteggio di adeguatezza; se il punteggio è superiore a determinate soglie la procedura può proseguire.

Nomina dell’esperto. La commissione istituita presso la camera di commercio sceglie l’esperto da un elenco pubblico di professionisti in possesso dei requisiti di indipendenza e formazione (art. 13 CCII). L’esperto accetta l’incarico e fissa la prima riunione con l’imprenditore entro dieci giorni. Da questo momento decorrono i termini per le misure protettive (15 giorni per chiederne la conferma al tribunale).

2.2 Misure protettive e cautelari

Alla nomina, il legislatore riconosce automaticamente alcune misure protettive: sono sospese le azioni esecutive e cautelari sui beni dell’impresa e non possono essere acquisiti diritti di prelazione se non concordati . Entro 30 giorni l’imprenditore deve chiedere la conferma delle misure al tribunale competente (art. 19 CCII). Il tribunale verifica la fattibilità del risanamento e può rilasciare anche misure cautelari atipiche, come l’inibitoria dell’escussione di garanzie bancarie o la sospensione di pagamenti specifici, purché ricorrano i requisiti di proporzionalità e strumentalità .

Le misure protettive hanno efficacia erga omnes: tutti i creditori devono rispettarle e non possono proseguire azioni individuali . Se un creditore viola le misure, l’imprenditore può opporsi dinanzi al giudice dell’esecuzione. Il tribunale può anche revocare o modificare le misure su istanza dei creditori o dell’esperto; in tal caso il presidente può sospendere l’efficacia dell’ordinanza su reclamo motivato .

2.3 Svolgimento delle trattative

La procedura dura fino a 180 giorni, prorogabili fino a 240 giorni. L’esperto convoca riunioni periodiche con l’imprenditore e i creditori; verifica la continuità aziendale e redige rapporti mensili. L’imprenditore deve collaborare in buona fede e fornire tutte le informazioni richieste; in caso contrario l’esperto può chiedere al tribunale la revoca delle misure protettive.

Durante le trattative l’imprenditore può concludere contratti con i creditori (art. 23 CCII) per la prosecuzione dell’attività, come accordi di moratoria, transazioni o cessioni di rami d’azienda. L’esperto certifica la coerenza del piano con il risanamento e, se viene raggiunto un accordo, redige una relazione finale. Se l’accordo prevede la vendita del complesso aziendale o individua un acquirente, il compenso dell’esperto aumenta del 10% .

2.4 Conclusione della procedura

La composizione negoziata può avere quattro esiti principali:

  1. Accordo privato con i creditori: l’imprenditore e i creditori firmano un contratto di risanamento assistito dall’esperto; l’accordo non è soggetto a omologazione, ma se prevede la continuità aziendale può essere trascritto.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): richiede l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti. Per gli accordi agevolati (art. 60 CCII) è sufficiente il 30% se non si chiedono misure protettive; l’accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII) consente di estendere gli effetti ai creditori non aderenti se si raggiunge il 75% in ciascuna categoria .
  3. Concordato minore o semplificato (artt. 74 e 25 sexies CCII): procedure alternative per imprese minori e per la liquidazione semplificata quando falliscono le trattative.
  4. Fine della negoziazione senza accordo: l’esperto dichiara l’impossibilità di risanare l’impresa; l’imprenditore può accedere alla liquidazione controllata o al concordato preventivo.

Quando la procedura termina, l’esperto presenta la relazione finale e chiede la liquidazione del compenso. Se l’imprenditore non compare o la procedura non si avvia, il compenso è ridotto a 500–5.000 euro . In caso di mancato accordo, la commissione quantifica il compenso e l’imprenditore è tenuto a pagarlo .

2.5 Ricorsi e controversie

È possibile contestare la determinazione del compenso dell’esperto? La legge non prevede un vero e proprio rito, ma l’imprenditore può impugnare il decreto di liquidazione per eccesso di potere o per violazione di legge. La Cassazione ha affermato che il decreto che liquida le spese ex art. 44 CCII non è immediatamente impugnabile, ma le eventuali doglianze potranno essere proposte contro il provvedimento che apre la liquidazione giudiziale . Ciò significa che, salvo errori manifesti, l’imprenditore dovrà pagare e poi recuperare l’importo solo in sede di opposizione alla liquidazione. Risultano utili le pronunce dei tribunali in tema di misure protettive e cautelari, che offrono indicazioni sulla corretta condotta della procedura e sulle possibilità di intervento del giudice per proteggere l’impresa.

3. Difese e strategie legali per il debitore

L’entrata in composizione negoziata comporta la necessità di tutelarsi non solo verso i creditori ma anche nei confronti dell’esperto e delle autorità. Ecco alcune strategie che l’Avv. Monardo e il suo team raccomandano.

3.1 Prevenire contestazioni sul compenso

  1. Accordo scritto sulla forbice percentuale: è consigliabile definire con l’esperto, fin dall’inizio, le percentuali applicabili all’attivo e le ipotesi di incrementi. Sebbene l’articolo 25‑ter non richieda la formalizzazione, un accordo riduce il rischio di controversie.
  2. Monitorare la mole di lavoro: l’esito del correttivo‑ter ha limitato il raddoppio del compenso ai casi in cui il lavoro dell’esperto produce effettivamente contratti o accordi . L’imprenditore deve quindi verificare che le attività svolte siano strettamente necessarie e che eventuali consulenze esterne non aumentino indebitamente il costo.
  3. Richiedere la prededuzione: nei casi di futura liquidazione o concordato minore, è fondamentale che il decreto di liquidazione del compenso qualifichi il credito dell’esperto come prededucibile . Ciò impedisce ai creditori chirografari di contestare la priorità di pagamento.
  4. Domandare un piano di pagamento: l’articolo 25‑ter consente all’esperto di chiedere un acconto dopo sessanta giorni . Se l’imprenditore non dispone immediatamente delle risorse, può chiedere un pagamento rateale, dimostrando la volontà di collaborare e scongiurando l’intervento esecutivo.

3.2 Utilizzare le misure protettive in modo mirato

  • Proteggere gli asset strumentali. Le misure protettive tutelano solo i beni funzionali all’attività dell’impresa . È quindi opportuno individuare fin dall’inizio i beni essenziali (immobili, impianti, brevetti) e dimostrare al giudice la loro indispensabilità per evitare la revoca delle misure.
  • Misure cautelari atipiche. I tribunali hanno riconosciuto la possibilità di adottare misure specifiche: l’inibitoria dell’escussione di una garanzia pubblica (Trani, 2026), la sospensione dell’escussione di un fideiussore (Pavia, 2025), il blocco della compensazione bancaria (Vicenza, 2026). Per ottenere tali misure è necessario dimostrare il fumus del diritto e il periculum nel pregiudizio irreparabile .
  • Durata delle misure. Le misure protettive non hanno una durata predeterminata ma cessano con la conclusione delle trattative. Tuttavia, gli atti conservativi possono essere rinnovati o revocati su istanza dei creditori. La giurisprudenza ha stabilito che, oltre il termine dei 240 giorni, l’esperto può richiedere misure cautelari specifiche purché entro dodici mesi .

3.3 Ricorrere agli strumenti alternativi

Per evitare l’insuccesso della composizione negoziata e ridurre il costo dell’esperto, è utile valutare sin dall’inizio altri strumenti offerti dall’ordinamento, come:

  • Rottamazione-quater (Legge 197/2022 e successive modifiche). Questa definizione agevolata consente di pagare solo capitale e spese di notificazione, escludendo interessi, sanzioni e aggio . La legge 87/2023 ha esteso i termini di pagamento, fissando scadenze in più rate. In caso di decaduto, la Legge n. 15/2025 ha previsto la riammissione per chi era decaduto entro il 31 dicembre 2024, consentendo il versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in dieci rate .
  • Rottamazione-quinquies (Legge di bilancio 2026). Estende la definizione agevolata a tutti i carichi affidati tra il 2000 e il 2023 e consente di pagare solo capitale e spese di notifica; l’adesione deve avvenire entro il 30 aprile 2026 e il pagamento entro il 31 luglio 2026, con possibilità di 54 rate bimestrali e interessi al 3% . Se il debitore omette anche una sola rata, la definizione diventa inefficace e le procedure riprendono .
  • Accordi di ristrutturazione agevolati e ad efficacia estesa. Se la composizione negoziata non porta a un accordo ma l’impresa ha prospettive di continuità, si può stipulare un accordo con il 60% dei creditori (accordo ordinario); con il 30% senza misure protettive (accordo agevolato) o con il 75% in ciascuna categoria per estendere l’accordo ai creditori dissenzienti . Questi accordi prevedono la transazione fiscale ex art. 63 CCII, che consente il cram‑down sul fisco.
  • Piano del consumatore (Legge 3/2012). È rivolto a consumatori e imprenditori individuali non fallibili: il giudice può sospendere le esecuzioni in corso quando la prosecuzione compromette la fattibilità del piano . A differenza della composizione negoziata, il piano comporta la ristrutturazione integrale dei debiti e prevede la possibilità di esdebitazione se il debitore dimostra di aver agito con diligenza.
  • Esdebitazione (art. 278 CCII). Dopo la chiusura della liquidazione controllata o giudiziale, l’imprenditore può ottenere la liberazione dai debiti residui; i creditori non potranno più agire per la parte eccedente la percentuale ricevuta , anche se restano salvi i diritti contro fideiussori o coobbligati .

3.4 Assistenza professionale e negoziazione con i creditori

Il ruolo dell’avvocato è determinante per la riuscita della procedura. Nelle trattative l’esperto si limita a facilitare il dialogo, ma non può sostituirsi al difensore. L’avvocato assiste l’imprenditore nel preparare proposte, valutare la posizione dei creditori, elaborare piani economici credibili e negoziare con le banche. Egli verifica la legittimità di tassi e commissioni, contesta eventuali anatocismi o usura e propone soluzioni bilanciate. Inoltre supporta il cliente nella fase di eventuale liquidazione controllata, predisponendo i documenti richiesti dal tribunale e monitorando l’esdebitazione.

4. Strumenti alternativi alla composizione negoziata

4.1 Definizioni agevolate dei debiti fiscali e contributivi

4.1.1 Rottamazione-quater

La rottamazione-quater (art. 1, commi 231–252, Legge n. 197/2022) consente di definire i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022. I contribuenti pagano solo l’imposta e le spese di esecuzione/ notifica; interessi, sanzioni e aggio sono cancellati . Secondo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sono esclusi i debiti da recupero aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne della Corte dei conti, le multe penali e le risorse proprie dell’Unione Europea . I versamenti devono avvenire in quattro rate annuali a partire da luglio 2023; la Legge n. 87/2023 ha prorogato i termini.

4.1.2 Riammissione con la Legge 15/2025

L’art. 3-bis della Legge n. 15/2025 (Milleproroghe) ha previsto la possibilità di riammettere i contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater. Chi entro il 31 dicembre 2024 non ha pagato le rate, può presentare una nuova richiesta entro il 30 aprile 2025 e versare l’intero importo dovuto entro il 31 luglio 2025 oppure in dieci rate bimestrali con interesse al 2% .

4.1.3 Rottamazione-quinquies 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata denominata rottamazione-quinquies, applicabile ai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Il contribuente può pagare solo capitale e spese di notifica, mentre interessi e sanzioni sono cancellati . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026; il pagamento può essere effettuato in una soluzione unica entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali con interessi al 3% a partire dall’1 agosto 2026. La legge prevede che, in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate complessive, la definizione diventa inefficace e riprendono le procedure di riscossione .

4.2 Piano del consumatore e accordi di composizione della crisi (Legge 3/2012)

La Legge 3/2012 è stata pensata per i consumatori e per i soggetti non fallibili (imprenditori individuali, professionisti, start‑up innovative) che si trovano in stato di sovraindebitamento. Le procedure principali sono:

  1. Accordo di composizione della crisi: prevede la ristrutturazione dei debiti con l’approvazione dei creditori. Il tribunale, con il decreto di omologa, sospende le azioni esecutive in corso sino alla definitività del provvedimento .
  2. Piano del consumatore: è proposto dal consumatore tramite l’OCC; il giudice, se la proposta è ammissibile, fissa un’udienza e può sospendere specifici procedimenti di esecuzione forzata fino all’omologazione . La sospensione mira a evitare la perdita degli immobili o dei beni essenziali durante l’esame del piano. Il provvedimento di omologa deve intervenire entro sei mesi .
  3. Liquidazione del patrimonio: consente al debitore di liquidare tutti i beni per soddisfare i creditori. È spesso la via residua quando accordo e piano non sono percorribili.

4.3 Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57–61 CCII)

Gli accordi di ristrutturazione sono regolati dal Titolo IV del CCII e rappresentano uno strumento negoziale flessibile. Le tipologie principali sono:

  • Accordo ordinario (art. 57 CCII): richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Una volta omologato, l’accordo blocca le azioni esecutive solo per i creditori aderenti.
  • Accordo agevolato (art. 60 CCII): richiede l’adesione del 30% dei creditori se non sono richieste misure protettive; deve prevedere l’integrale pagamento dei creditori estranei entro l’omologazione .
  • Accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII): consente di estendere gli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti quando almeno il 75% dei creditori di ciascuna classe lo approvi e il piano preveda la continuità aziendale . Questa figura innovativa, simile ai piani di ristrutturazione europei, riduce il rischio di opposizioni strumentali e permette di superare il dissenso di minoranze.

Transazione fiscale (art. 63 CCII): gli accordi possono includere la transazione fiscale, cioè la ristrutturazione dei debiti tributari e contributivi. Il correttivo‑ter ha introdotto la possibilità di cram‑down fiscale: se l’agenzia delle entrate esprime parere negativo, il tribunale può ugualmente omologare l’accordo se ne verifica la convenienza (comma 5).

4.4 Concordato minore e liquidazione controllata

Il concordato minore (art. 74 CCII) è destinato alle imprese sotto soglia e ai professionisti non fallibili. È una procedura semplificata che richiede la redazione di un piano di pagamento dei debiti con la possibilità di continuare l’attività. Il concordato semplificato (art. 25 sexies) è invece una procedura di liquidazione del patrimonio che prevede la vendita dell’azienda sotto la supervisione di un ausiliario.

La liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) è la procedura concorsuale che sostituisce la vecchia liquidazione coatta; consente ai creditori di soddisfarsi sui beni del debitore sotto la vigilanza di un liquidatore giudiziale. Al termine, il debitore può chiedere l’esdebitazione secondo gli articoli 278–283 CCII.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ritenere che l’esperto sia gratuito. Molti imprenditori pensano che la composizione negoziata sia un servizio “pubblico”. Al contrario, salvo per le imprese sotto soglia, il compenso è a carico dell’imprenditore . È quindi fondamentale stimare l’attivo medio e calcolare la forbice del compenso prima di presentare la domanda.
  2. Presentare istanze incomplete. La piattaforma richiede documenti puntuali (bilanci, situazione patrimoniale, elenco dei crediti). L’omissione di un documento può comportare l’inammissibilità o il rigetto delle misure protettive.
  3. Ignorare i termini. La conferma delle misure protettive deve essere richiesta entro 15 giorni; l’udienza deve essere fissata entro 30 giorni dalla domanda e la procedura dura massimo 240 giorni. Il mancato rispetto di questi termini può determinare la revoca delle misure e la responsabilità dell’imprenditore.
  4. Trascurare la collaborazione con l’esperto. L’esperto verifica costantemente la veridicità delle informazioni; se rileva comportamenti ostativi o reticenze può segnalare al tribunale la necessità di revocare le protezioni. Collaborare e condividere i dati è essenziale per mantenere la fiducia.
  5. Non valutare gli strumenti alternativi. La composizione negoziata non è l’unica strada. In alcuni casi un accordo di ristrutturazione agevolato o una definizione agevolata del debito fiscale può risultare meno onerosa. È opportuno farsi consigliare da professionisti per confrontare i costi dell’esperto con le somme che si risparmierebbero con le rottamazioni.
  6. Sottovalutare l’impatto delle misure cautelari. Chiedere misure cautelari atipiche troppo invasive può essere controproducente. I tribunali sono restii a concedere misure che sospendano integralmente l’escussione di garanzie se non sussiste un pericolo concreto .
  7. Mancata pianificazione dell’esdebitazione. L’esdebitazione non è automatica; occorre chiedere espressamente l’applicazione dell’art. 278 CCII e dimostrare di aver collaborato durante la procedura . È importante predisporre un piano anche per la fase post‑liquidatoria.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Scaglioni del compenso dell’esperto

Attivo medio (ultimi 3 bilanci)Percentuale minima – massimaNote
Fino a 100 mila €4 – 6%base di partenza
100 mila € – 500 mila €1 – 1,5%
500 mila € – 1 milione €0,5 – 0,8%
1 milione € – 2,5 milioni €0,25 – 0,43%
2,5 milioni € – 50 milioni €0,05 – 0,10%
50 milioni € – 400 milioni €0,010 – 0,025%
Oltre 400 milioni €0,002 – 0,008%

6.2 Principali scadenze

Procedura/strumentoTermine per la domandaTermine per il pagamentoNote
Composizione negoziataRichiesta tramite piattaforma; misure protettive da confermare entro 15 giorniCompenso liquidato a fine procedura; acconto dopo 60 giorniDurata massima 240 giorni; attività conclusive entro 12 mesi
Rottamazione-quaterScaduto (2023); proroghe con Legge n. 87/2023Pagamento in 4 rate; riammissione per decaduti entro 30 aprile 2025Solo capitale e spese
Rottamazione-quinquies30 aprile 202631 luglio 2026 o 54 rate bimestraliSanzioni e interessi azzerati
Piano del consumatorePresentazione tramite OCC; udienza fissata entro 60 giorniOmologa entro 6 mesiPossibile sospensione delle esecuzioni
Esdebitazione (art. 278)Richiesta dopo chiusura della liquidazioneNessun pagamento; si ottiene la liberazione dei debitiEsclusi i debiti verso coobbligati e fideiussori

7. FAQ – Domande frequenti

  1. Chi paga il compenso dell’esperto nella composizione negoziata?
    Nella procedura ordinaria il compenso è a carico dell’imprenditore. In mancanza di accordo tra le parti, la commissione della camera di commercio lo liquida con provvedimento esecutivo . Solo per le imprese sotto soglia il compenso è liquidato dal segretario della camera di commercio .
  2. Quanto costa l’esperto?
    Il costo dipende dall’attivo dell’impresa e varia tra il 4–6% per patrimoni fino a 100 mila euro e lo 0,002–0,008% per patrimoni superiori a 400 milioni . In ogni caso il compenso non può essere inferiore a 4.000 € né superiore a 400.000 € .
  3. Il compenso può raddoppiare?
    Sì. Se grazie all’opera dell’esperto si conclude un contratto o un accordo di ristrutturazione, il compenso è aumentato del 100% ; se l’esperto sottoscrive l’accordo aumenta di un ulteriore 10% . Il correttivo‑ter ha previsto che l’aumento si applica solo se l’esperto svolge un ruolo attivo nella conclusione dell’accordo .
  4. Cosa succede se l’imprenditore non si presenta?
    Se l’imprenditore non partecipa all’incontro o l’esperto non procede per mancanza di collaborazione, il compenso può essere ridotto tra 500 € e 5.000 € .
  5. Il compenso è deducibile?
    Il compenso dell’esperto è prededucibile nelle successive procedure concorsuali , cioè deve essere pagato prima dei creditori chirografari. Fiscalmente è deducibile come costo d’esercizio se inerente all’attività.
  6. Posso chiedere un piano di pagamento?
    Sì. L’imprenditore può negoziare con l’esperto un pagamento rateale. Inoltre, l’esperto può chiedere un acconto non superiore a un terzo del compenso dopo sessanta giorni .
  7. Le misure protettive bloccano le azioni dei garanti?
    No. Le misure protettive si applicano solo ai beni funzionali all’attività dell’impresa. I tribunali hanno escluso l’estensione della protezione all’intero patrimonio dei garanti , salvo casi specifici (misure cautelari atipiche) .
  8. È possibile ottenere misure cautelari per evitare l’escussione di una garanzia?
    Sì. Il Tribunale di Trani (2 marzo 2026) ha riconosciuto una misura cautelare atipica che inibisce l’escussione della garanzia concessa dal MedioCredito Centrale, ritenendo necessario preservare la liquidità e la continuità aziendale .
  9. Quando termina la composizione negoziata?
    La procedura termina con la sottoscrizione di un accordo o con la dichiarazione di impossibilità di risanare l’impresa. La durata massima è 240 giorni, ma l’esperto può svolgere attività conclusive oltre tale termine se autorizzato e se rientrano nell’incarico .
  10. Posso presentare un accordo di ristrutturazione durante la composizione?
    Sì. L’imprenditore può utilizzare la composizione negoziata come piattaforma per trattare l’accordo; se raggiunge le adesioni (60%, 30% o 75%) può depositare l’accordo presso il tribunale per l’omologa .
  11. Il piano del consumatore è compatibile con la composizione?
    Il piano del consumatore è rivolto a persone fisiche non fallibili. Può essere utilizzato da imprenditori individuali che, una volta usciti dalla composizione senza successo, intendono ristrutturare i debiti attraverso l’OCC. Il giudice può sospendere le esecuzioni se la prosecuzione compromette la fattibilità del piano .
  12. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
    L’adesione alla rottamazione-quinquies prevede che il mancato pagamento della prima rata o di due rate comporta l’inefficacia della definizione e la ripresa delle procedure esecutive . Anche per la rottamazione-quater la decadenza comporta la riattivazione del debito.
  13. L’esdebitazione libera anche i fideiussori?
    No. L’art. 278 CCII salva i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori . Chi ha prestato garanzia risponde integralmente del debito residuo.
  14. Come si calcola l’attivo di riferimento per il compenso?
    Le percentuali si applicano sulla media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, se l’impresa è di recente costituzione, sulla media dei bilanci disponibili . In mancanza di bilanci, si fa riferimento alla situazione economico‑patrimoniale predisposta ai sensi dell’art. 17 CCII.
  15. Cosa significa prededuzione?
    Significa che il credito dell’esperto ha la precedenza rispetto agli altri crediti nel riparto delle somme nella liquidazione controllata o giudiziale . In pratica, deve essere pagato prima dei creditori chirografari e subordinati.
  16. In quali casi il compenso viene ridotto?
    Oltre alla riduzione da 500 € a 5.000 € quando l’imprenditore non si presenta , il compenso può essere ridotto se il numero dei creditori partecipanti non supera 5 (riduzione del 40%) .
  17. L’esperto può incaricare consulenti esterni?
    Sì, ma le spese per tali consulenti non sono rimborsate al di fuori del compenso . L’imprenditore dovrà quindi valutare se autorizzare tali spese e in che misura sostenerle.
  18. Posso richiedere la sospensione della vendita di un bene durante la liquidazione?
    Secondo la Cassazione, la sospensione della vendita è impugnabile solo dopo l’aggiudicazione definitiva . È quindi difficile impedire la vendita in fase preliminare; conviene piuttosto agire in composizione o con misure cautelari prima che la vendita sia autorizzata.
  19. È possibile avviare una seconda composizione dopo il fallimento della prima?
    Sì, ma il tribunale valuterà l’ammissibilità con rigore per evitare abusi. In presenza di accordi in corso o trattative avanzate, il tribunale può concedere misure cautelari specifiche anche oltre il limite dei 240 giorni .
  20. Quali vantaggi offre l’assistenza di un avvocato esperto?
    L’avvocato valuta i pro e i contro della composizione negoziata, negozia il compenso dell’esperto, presenta ricorsi contro eventuali irregolarità, richiede misure cautelari mirate e indirizza l’imprenditore verso strumenti più adatti (accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, rottamazione). L’Avv. Monardo, grazie alla sua esperienza pluriennale e al coordinamento di un team multidisciplinare, può seguire la procedura su tutto il territorio nazionale con efficacia.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Caso 1 – Piccola impresa con attivo di 500.000 €

Situazione: un’impresa di servizi con attivo medio degli ultimi tre esercizi pari a 500.000 € registra una crisi di liquidità e decide di attivare la composizione negoziata. Ha 30 creditori commerciali e 5 finanziari.

Calcolo del compenso: secondo la tabella degli scaglioni, per la fascia 100.000,01–500.000 € la percentuale va dall’1 al 1,5% . Applicando l’aliquota media (1,25%), il compenso base sarebbe 6.250 € (500.000 € × 1,25%). Poiché i creditori sono 35 (tra 21 e 50), si applica un aumento del 25% . Il compenso stimato diventa quindi 7.812,50 €. Il costo complessivo resta nella forbice 4.000–400.000 € e sarà prededucibile.

Strategia: l’imprenditore potrà chiedere un pagamento rateale, ad esempio un acconto di 2.600 € dopo sessanta giorni e il saldo a fine procedura. Con l’assistenza dell’avvocato, potrà valutare se convenga proseguire con la composizione o aderire alla rottamazione-quater, estinguendo i debiti fiscali con un risparmio di interessi e sanzioni . Se la trattativa portasse alla vendita di un ramo d’azienda, il compenso aumenterebbe del 10% , ma il ricavato potrebbe ridurre il debito.

8.2 Caso 2 – Gruppo di imprese con attivo complessivo di 10 milioni €

Situazione: un gruppo familiare gestisce tre società; attivo medio: Società A 4 milioni €, Società B 5 milioni €, Società C 1 milione €. Le società presentano istanza congiunta per una composizione unitariamente gestita. Il tribunale concede misure protettive per evitare l’escussione di una garanzia pubblica.

Calcolo del compenso: il correttivo‑ter prevede che il compenso dell’esperto si calcoli sull’attivo di ciascuna impresa . Pertanto: Società A (4 M€) → percentuale 0,25–0,43%; Società B (5 M€) → 0,05–0,10%; Società C (1 M€) → 0,25–0,43%. Supponendo un’aliquota media (0,34% per A e C, 0,07% per B), il compenso base è 13.600 € per A, 3.500 € per B e 3.400 € per C, per un totale di 20.500 €. Se l’esperto individua un acquirente per una delle società, il compenso raddoppia e può aumentare di un ulteriore 10% se sottoscrive l’accordo .

Strategia: il gruppo potrebbe valutare un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa: se l’80% dei debiti finanziari appartiene a una banca, convincere quell’unico creditore potrebbe consentire di estendere l’accordo ai creditori residuali . Inoltre, sfruttando la rottamazione-quinquies per definire i debiti tributari, le società potrebbero ridurre il fabbisogno finanziario immediato .

8.3 Caso 3 – Imprenditore individuale con debiti fiscali e personali

Situazione: un artigiano in difficoltà ha un debito fiscale di 80.000 € e altri debiti per 50.000 €. Richiede la composizione negoziata, ma non raggiunge un accordo. Valuta l’adesione alla rottamazione e l’accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Scelta tra composizione e piano del consumatore: l’artigiano può presentare domanda di definizione agevolata (rottamazione-quinquies) entro il 30 aprile 2026; dovrà pagare solo 80.000 € di capitale e spese di notifica entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate . Tuttavia, i debiti commerciali restano. Attraverso il piano del consumatore, l’artigiano può proporre un piano di pagamento complessivo. Il giudice può sospendere le procedure esecutive in corso e, una volta omologato il piano, i creditori con causa anteriore non potranno iniziare o proseguire azioni esecutive . Al termine potrà chiedere l’esdebitazione .

Strategia: con l’assistenza dell’avvocato, l’artigiano dovrà comparare il costo dell’esperto (calcolato su un attivo modesto) con i benefici della sospensione delle azioni e la possibilità di cancellare sanzioni e interessi mediante la rottamazione. L’obiettivo sarà trovare un equilibrio tra immediatezza del beneficio fiscale e protezione del patrimonio.

Conclusione

La composizione negoziata è uno strumento complesso ma estremamente utile per le imprese in crisi. La normativa aggiornata conferma che il compenso dell’esperto ricade quasi sempre sull’imprenditore e che solo una gestione oculata delle trattative permette di ridurre costi e tempi. Le modifiche introdotte dal correttivo‑ter e le recenti pronunce dei tribunali hanno reso la procedura più efficiente, ma hanno anche imposto maggiore rigore nella dimostrazione della buona fede e della fattibilità del risanamento.

Chi affronta una crisi aziendale dovrebbe quindi agire tempestivamente, valutando tutte le opzioni normative e fiscali. Le definizioni agevolate (rottamazione-quater e quinquies) consentono di liberarsi dai debiti fiscali con un notevole risparmio; gli accordi di ristrutturazione permettono di rinegoziare i debiti con soglie di adesione ridotte; il piano del consumatore offre una via di uscita per imprenditori individuali e consumatori. In ogni caso, è indispensabile l’assistenza di professionisti che conoscano a fondo il CCII, la giurisprudenza e le normative fiscali.

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