Rateizzazione Cartelle Rifiutata: Come Ottenere La Dilazione Dei Pagamenti

Introduzione

Quando una cartella di pagamento o un avviso dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione (AdeR) arriva sul tavolo del contribuente, la prima reazione è spesso di smarrimento o di rassegnazione. Tuttavia, la normativa italiana offre molte opportunità per chiedere la rateizzazione del debito e, laddove l’istanza venga rifiutata, per contestare il diniego davanti all’autorità giudiziaria. Il tema è di grande attualità: dal 1° gennaio 2025 l’articolo 19 del DPR 602/1973, riscritto dal decreto legislativo 110/2024, consente all’Agente della riscossione di concedere fino a 84 rate mensili per i debiti fino a 120 mila euro e a 108 rate dal 2029 . Per importi superiori o per ottenere più rate è necessario documentare la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico‑finanziaria” secondo i parametri stabiliti dal decreto 27 dicembre 2024 .

Rischi, errori e urgenze non mancano. Chi non rispetta le scadenze indicate nella cartella rischia pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi; chi presenta la domanda di rateizzazione in maniera incompleta o fuori termine può vedersi rigettata l’istanza. Inoltre, a partire da febbraio 2025 la Corte di Cassazione ha chiarito che la dilazione non elimina il debito: la cartella resta “scaduta e non pagata” ai fini della verifica dell’insolvenza . Una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 9907/2025) ha spiegato che l’estratto di ruolo “a zero” non costituisce prova dell’estinzione del debito e che il diniego può essere legittimo se vi sono rate non pagate, perché la situazione di difficoltà non è temporanea .

Questo articolo si propone di fornire una guida completa alla rateizzazione delle cartelle di pagamento, con particolare attenzione alle ipotesi di diniego e alle strategie legali per ottenere la dilazione. L’approccio è giuridico‑divulgativo, ma sempre orientato alla pratica: illustreremo la normativa aggiornata, le sentenze più recenti, la procedura da seguire passo‑passo, gli strumenti alternativi (come rottamazioni, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione) e gli errori da evitare. Il punto di vista è quello del debitore: l’obiettivo è aiutare chi si trova in difficoltà a comprendere i propri diritti, a scegliere la strategia migliore e a difendersi in maniera efficace.

Presentazione dello studio legale

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è l’autore di questo approfondimento. Cassazionista, iscritto al Foro di Roma, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi ministeriali del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); ed è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto legislativo 118/2021. La sua esperienza gli consente di seguire i contribuenti nelle fasi più delicate: dalla verifica della legittimità degli atti alla predisposizione di ricorsi e sospensive, dalle trattative con AdeR ai piani di rientro, fino alle soluzioni giudiziali e stragiudiziali (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, procedure negoziate). Ogni situazione viene studiata su misura, con l’obiettivo di bloccare azioni esecutive e trovare il miglior equilibrio tra interessi del Fisco e tutela del contribuente.

Per una valutazione legale personalizzata e immediata, l’Avv. Monardo e il suo staff sono contattabili attraverso il modulo in fondo all’articolo. Non aspettare che il problema si aggravi: agire tempestivamente può fare la differenza.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Le norme di riferimento

Articolo 19 del DPR 602/1973

La possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo è disciplinata, sin dal 1973, dall’articolo 19 del DPR n. 602/1973. Fino al 2024, la norma consentiva la concessione di un piano di dilazione “ordinario” fino a 72 rate mensili in presenza di una temporanea difficoltà economica. Con l’approvazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) e del decreto legislativo di riordino della riscossione (D.Lgs. 110/2024), l’articolo 19 è stato integralmente riscritto. Dal 1° gennaio 2025 il numero massimo di rate mensili concede :

  • Istanze fino a 120 mila euro – semplice richiesta: per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, fino a 84 rate mensili; dal 2027 al 2028 fino a 96 rate; dal 2029 fino a 108 rate .
  • Istanze documentate fino a 120 mila euro: se si documenta la difficoltà e si chiede un numero di rate superiore a quelle concesse su semplice richiesta, AdeR può concedere da 85 a 120 rate per le richieste 2025‑2026, da 97 a 120 rate per le richieste 2027‑2028 e da 109 a 120 rate dal 2029 .
  • Istanze oltre 120 mila euro: la temporanea difficoltà deve sempre essere documentata e la dilazione può arrivare fino a 120 rate, indipendentemente dall’anno di presentazione .

La riforma stabilisce anche che ogni rata non può essere inferiore a 50 euro e che per ottenere più di 84 rate su importi fino a 120 mila euro occorre presentare una documentazione dettagliata. Il decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’Economia, attuativo dell’articolo 19, individua gli indicatori economici da utilizzare: ISEE per persone fisiche e ditte individuali; indice di liquidità e indice alfa per soggetti diversi; indice beta per i condomini . Tali parametri consentono ad AdeR di valutare la gravità della crisi e di determinare il numero massimo di rate.

Decreto legislativo 110/2024

Il decreto legislativo 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2024, attua la delega contenuta nella L. 111/2023 e modifica radicalmente il sistema della riscossione. Oltre a riscrivere l’articolo 19, il provvedimento interviene su molti aspetti:

  • introduce la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili fino a 108 rate dal 2029 ;
  • definisce la distinzione tra rateizzazione “a semplice richiesta” e rateizzazione “documentata”, con un differente carico probatorio a carico del contribuente ;
  • integra le condizioni per l’accesso alle dilazioni per importi superiori a 120 mila euro ;
  • prevede l’utilizzo di indicatori economico‑finanziari (ISEE, indice di liquidità, alfa, beta) per verificare la temporaneità della difficoltà ;
  • introduce la decadenza dal piano al mancato pagamento anche di una sola rata oltre i limiti di tolleranza (10 giorni per le dilazioni ordinarie), stabilendo che il debito residuo torna immediatamente esigibile.

Tali novità si applicano alle richieste presentate a partire dal 1° gennaio 2025. Per le istanze antecedenti restano vigenti le vecchie regole (72 rate) .

Decreto del 27 dicembre 2024

In attuazione del nuovo articolo 19, il decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’Economia disciplina le modalità di documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il provvedimento:

  • stabilisce che il contribuente deve allegare all’istanza indicatori aggiornati (ISEE, indice di liquidità, ecc.) e, per le amministrazioni pubbliche, una dichiarazione dell’organo di vertice attestante la carenza di liquidità ;
  • prevede una procedura semplificata per i soggetti colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali, che possono dimostrare la difficoltà con la certificazione dell’inagibilità dell’immobile ;
  • rinvia agli allegati per le formule di calcolo dei parametri e per i modelli di domanda.

Legge n. 15/2025 (conversione del decreto Milleproroghe)

La Legge n. 15/2025, che ha convertito il decreto legge n. 202/2024 (Milleproroghe), ha introdotto un’importante riammissione alla definizione agevolata “Rottamazione‑quater” per i debitori decaduti al 31 dicembre 2024. La norma prevede che:

  • possono essere riammessi solo i debiti già inclusi in un piano di rottamazione‑quater se il contribuente non ha versato una o più rate in scadenza entro il 31 dicembre 2024 o se il versamento è stato tardivo o parziale ;
  • restano esclusi i debiti per i quali il piano di pagamento è in regola: in tal caso occorre continuare a rispettare le scadenze già comunicate .

La riapertura dei termini permette a molti contribuenti decaduti dalla sanatoria di rientrare nel beneficio, versando le rate arretrate entro il 31 luglio 2025 e proseguendo con il piano. I dettagli su importi, scadenze e modalità di pagamento sono contenuti nelle comunicazioni inviate da AdeR.

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e transazione fiscale

La disciplina della crisi d’impresa offre altri strumenti per gestire i debiti fiscali. Il decreto legislativo 136/2024, correttivo del CCII, ha inserito il comma 2‑bis all’articolo 23 che consente, in sede di composizione negoziata, di stipulare con il Fisco un accordo per il pagamento parziale e dilazionato dei debiti tributari e contributivi . La misura, introdotta per favorire il risanamento dell’impresa, esclude i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione Europea (ma non l’IVA) e richiede la verifica della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria . Analoghe possibilità sono previste per gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII), con un limite anti‑abuso per i debiti fiscali superiori all’80 % dell’indebitamento complessivo .

Legge 3/2012 – Sovraindebitamento

Per le persone fisiche, i professionisti e le imprese minori che non possono accedere alle procedure concorsuali maggiori, la Legge n. 3/2012 (riformata nel 2020 e oggi confluita nel CCII) offre tre istituti: piano del consumatore, accordo di composizione della crisi e liquidazione controllata. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9549/2025, ha ribadito che il piano del consumatore può essere omologato senza il voto dei creditori, anche privilegiati . La decisione sottolinea che il giudice deve verificare meritevolezza, fattibilità e convenienza del piano; l’omologa non è una votazione ma una valutazione giudiziale . Tali procedure, come vedremo, possono costituire alternative o complementi alla rateizzazione delle cartelle.

1.2 Le pronunce giurisprudenziali più recenti

Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 9907/2025

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9907/2025 (Sez. V), ha affrontato un caso in cui l’Agente della riscossione aveva rigettato la richiesta di rateizzazione di una società per la presenza di precedenti rate non pagate. La Suprema Corte ha confermato la legittimità del diniego, ribadendo due principi:

  1. La rateizzazione presuppone una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La presenza di rate scadute e non pagate dimostra che la difficoltà non è temporanea ma strutturale; di conseguenza viene meno il presupposto essenziale per concedere la dilazione .
  2. L’estratto di ruolo “a zero” non è prova legale dell’estinzione del debito. Si tratta di un atto interno dell’amministrazione finanziaria con funzione informativa; il giudice può valutarlo liberamente ma esso non equivale a una quietanza di pagamento . Per provare l’avvenuto pagamento occorrono documenti più solidi, come quietanze o evidenze contabili .

L’ordinanza mette in guardia i contribuenti: prima di presentare l’istanza è necessario essere in regola con le rate precedenti e preparare documentazione certa. Chi non può dimostrare la temporaneità della crisi o la completezza dei pagamenti rischia un diniego difficilmente superabile.

Cassazione civile, 18 febbraio 2025 n. 4201 – Dilazione e fallimento

La sentenza n. 4201/2025 (Sez. I) ha affrontato un tema diverso ma strettamente collegato: gli effetti della dilazione sul requisito della soglia di indebitamento per la dichiarazione di fallimento. La Corte ha precisato che la concessione della rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973 non estingue il debito né ne riduce la misura; essa si limita ad accordare termini di pagamento diversi e consente la riscossione coattiva in caso di inadempimento. Di conseguenza, anche con l’istanza accolta, il debito resta “scaduto e non pagato” e può essere considerato ai fini della soglia minima di indebitamento richiesta per la liquidazione giudiziale . La pronuncia, riguardante il fallimento di una società che aveva ottenuto la dilazione solo dopo la sentenza dichiarativa, evidenzia che la dilazione non può essere invocata per sottrarsi alle procedure concorsuali.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sentenza 18/06/2025 n. 1918

La Commissione di secondo grado pugliese ha affrontato la questione dell’impugnabilità del diniego di riattivazione di un piano di rateizzazione. Dopo la decadenza dalla definizione agevolata, una società aveva chiesto di riattivare il piano, ricevendo un diniego. La Corte ha osservato che l’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992 non è tassativo e che vi rientrano anche gli atti atipici che producono effetti simili. Di conseguenza, il diniego di riattivazione deve essere considerato un diniego di agevolazioni e può essere impugnato dinanzi al giudice tributario . La sentenza ha inoltre censurato l’atto perché privo delle indicazioni essenziali richieste dallo Statuto del contribuente (ufficio responsabile, modalità di ricorso, motivazione), dichiarandolo illegittimo .

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenze 1335/2024 e 5174/2023

Le pronunce richiamate dalla Corte pugliese confermano un orientamento consolidato: l’elencazione degli atti impugnabili nell’articolo 19 D.Lgs. 546/1992 non preclude la possibilità di impugnare altri atti che incidono sul rapporto tributario quando il contribuente ha un interesse concreto ed attuale . È quindi legittimo proporre ricorso contro un diniego di dilazione, un preavviso di fermo o altri atti atipici se producono effetti sostanziali.

1.3 La procedura amministrativa: accoglimento, diniego e preavviso di rigetto

Il Vademecum sull’istituto della rateizzazione pubblicato da AdeR nel gennaio 2025 offre un quadro dettagliato del procedimento. Dopo la presentazione dell’istanza di rateizzazione, AdeR avvia un procedimento amministrativo disciplinato dalla Legge 241/1990, che può concludersi con:

  1. Accoglimento totale: l’istanza viene accolta integralmente e viene concesso un piano di dilazione per l’intero debito e per lo stesso numero di rate richiesto .
  2. Accoglimento parziale: la dilazione è concessa solo per una parte del debito (ad esempio quando nell’istanza sono presenti anche carichi non rateizzabili) o per un numero di rate inferiore .
  3. Provvedimento di diniego: preceduto dall’invio di un preavviso di rigetto, consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione o sanare gli elementi ostativi entro 10 giorni . Se non sussistono i presupposti per la dilazione (mancanza di documenti, carichi non rateizzabili, indicatori sfavorevoli, cancellazione dal registro imprese o procedure concorsuali), AdeR emette il diniego motivato .

Durante la pendenza del procedimento e, se l’istanza è accolta, fino a eventuale decadenza, sono sospese le azioni esecutive e cautelari su beni mobili e immobili. Restano efficaci, tuttavia, le procedure promosse da terzi (pignoramenti immobiliari già avviati) .

In caso di accoglimento, l’Agenzia invia il provvedimento con il piano di ammortamento, gli importi e le scadenze delle rate e i moduli di pagamento pagoPA . Se la richiesta è stata fatta attraverso l’area riservata, il provvedimento viene reso disponibile online. Il pagamento della prima rata fa venir meno lo stato di inadempienza ai fini dell’art. 48‑bis DPR 602/1973 e consente di ottenere il DURC regolare .

1.4 Cosa è rateizzabile e cosa no

Non tutte le somme iscritte a ruolo possono essere rateizzate. Secondo il Vademecum AdeR, rientrano nell’ambito della dilazione i debiti contenuti in cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate o dell’INPS, avvisi di addebito e ogni altro titolo esecutivo affidato all’Agente della riscossione. Sono invece esclusi:

  • i carichi relativi a risorse proprie dell’Unione Europea, come i dazi doganali;
  • i debiti derivanti da condanne della Corte dei conti;
  • le sanzioni pecuniarie irrogate dagli organi di giurisdizione internazionali;
  • i carichi esclusi dalla rateizzazione per legge (ad esempio alcune sanzioni amministrative).

Per i tributi gestiti direttamente dagli enti creditori (come contributi previdenziali gestiti dall’INPS) la dilazione può essere concessa dall’ente stesso e non da AdeR.

2. Procedura passo‑passo

2.1 Dopo la notifica della cartella: termini e scadenze

Il primo passo è verificare la regolarità della notifica. La cartella di pagamento va notificata entro il termine di decadenza (generalmente tre anni dall’affidamento del carico) e deve contenere la motivazione e l’indicazione dell’ufficio competente. Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per:

  1. Pagare in un’unica soluzione l’importo iscritto a ruolo;
  2. Presentare istanza di rateizzazione ad AdeR;
  3. Chiedere la sospensione legale se ritiene che il debito non sia dovuto (ad esempio perché ha già pagato, perché il debito è prescritto o perché ha ottenuto una sentenza favorevole). La sospensione legale interrompe la riscossione fino all’esito del riesame.

Superato il termine di 60 giorni, l’Agenzia può avviare le procedure esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti). È quindi fondamentale agire tempestivamente.

2.2 Preparazione dell’istanza

Per presentare l’istanza di rateizzazione è necessario:

  • compilare i modelli ufficiali disponibili sul sito di AdeR (modello RS per le richieste su importi fino a 120 mila euro in 84 rate; modello RDF per le persone fisiche e ditte individuali in regime semplificato; modello RDG per altri soggetti; modello RDP per la proroga di un piano esistente). I modelli devono essere firmati e corredati da documento d’identità;
  • allegare la documentazione economico‑finanziaria prevista dal decreto del 27 dicembre 2024 se l’importo supera 120 mila euro o se si chiedono più di 84 rate. I soggetti fisici devono presentare l’ISEE aggiornato, mentre le società devono fornire i dati contabili degli ultimi esercizi, l’indice di liquidità e l’indice alfa ;
  • indicare se si preferisce il pagamento tramite addebito bancario (domiciliazione) o moduli pagoPA; fornire un indirizzo PEC o email per ricevere le comunicazioni.

È consigliabile allegare ogni documento utile a dimostrare la temporaneità della difficoltà, come perdita del lavoro, calo del fatturato, spese mediche straordinarie, e predisporre un piano di rientro credibile. L’Avv. Monardo e il suo team possono assistere nella raccolta dei documenti e nella compilazione, al fine di evitare errori che potrebbero portare al diniego.

2.3 Presentazione e protocollazione

L’istanza può essere presentata:

  1. Online, accedendo all’area riservata del sito di AdeR con SPID, CIE o CNS. Il contribuente carica i documenti e ottiene immediatamente la ricevuta. Questa modalità è la più veloce e permette di monitorare l’avanzamento della pratica. In molti casi, se i requisiti sono soddisfatti, l’accoglimento è immediato.
  2. A mezzo PEC, inviando il modulo compilato e firmato digitalmente all’indirizzo indicato nel modello. La PEC deve contenere in allegato un documento di identità e, se necessario, la documentazione di supporto.
  3. Di persona, presso gli sportelli di AdeR. L’operatore rilascia una ricevuta e i documenti vengono protocollati. È possibile delegare un rappresentante con procura speciale.

Entro pochi giorni AdeR invia la comunicazione di avvio del procedimento (salvo i casi di accoglimento immediato), con cui informa della data di inizio e del responsabile del procedimento . Se la pratica è completa, si passa alla fase istruttoria.

2.4 La verifica dei requisiti

Nella fase istruttoria AdeR verifica:

  • la regolarità formale della domanda (presenza di firma, documenti, correttezza del modello);
  • la sussistenza dei requisiti sostanziali: l’esistenza di una temporanea situazione di difficoltà, l’assenza di procedure concorsuali o di cancellazione dal registro imprese, il fatto che il debito sia effettivamente dilazionabile (esclusi i carichi vietati);
  • l’eventuale presenza di precedenti rateizzazioni decadute. Come ha ricordato la Cassazione, la presenza di debiti pregressi non pagati è indice di difficoltà non temporanea e può giustificare il diniego .

Se la domanda è documentata e AdeR rileva elementi ostativi (assenza di documenti, parametri economici sfavorevoli, procedimenti concorsuali), invia un preavviso di rigetto. Il contribuente ha 10 giorni per rispondere, integrando la documentazione o fornendo chiarimenti. L’intervento tempestivo di un professionista può spesso convincere l’ufficio a rivalutare la posizione.

2.5 Accoglimento o diniego

Conclusa l’istruttoria, AdeR adotta il provvedimento finale. In caso di accoglimento, viene trasmesso il piano di ammortamento con l’indicazione delle rate, degli interessi e dell’eventuale aggio (per i carichi affidati fino al 2021). Il pagamento della prima rata comporta la regolarizzazione della posizione e consente di ottenere il DURC .

In caso di diniego, l’ufficio deve indicare le ragioni: mancanza dei presupposti, documenti incompleti, carichi non rateizzabili, presenza di rate non pagate. Il provvedimento è impugnabile.

2.6 Effetti della rateizzazione e decadenza

Con l’accoglimento dell’istanza si ottengono diversi vantaggi:

  • sospensione delle azioni esecutive e cautelari per l’intera durata del piano. Ciò blocca pignoramenti, fermi e ipoteche, a meno che non siano già stati avviati da terzi ;
  • possibilità di ottenere la cancellazione del fermo amministrativo previa versamento delle prime rate e, spesso, previa istanza di sospensione;
  • regolarizzazione ai fini del DURC e possibilità di partecipare a gare pubbliche o di ottenere rimborsi fiscali .

La decadenza interviene quando non si paga la prima rata o due rate anche non consecutive. In tal caso l’intero debito torna immediatamente esigibile e AdeR può riprendere le azioni esecutive. La nuova normativa consente però di chiedere un nuovo piano di rateizzazione una sola volta, a condizione che il debito non sia stato già oggetto di rottamazione o saldo e stralcio e che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla decadenza.

3. Difese e strategie legali

3.1 Impugnazione del diniego

Se la richiesta viene respinta, il contribuente può:

  • presentare un’istanza di riesame in autotutela all’Agenzia delle entrate‑Riscossione, allegando nuovi documenti o evidenziando errori nella valutazione.
  • Proporre ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria (già Commissione tributaria provinciale). Come ricordato dalla sentenza della Cgt Puglia 1918/2025, il diniego di riattivazione di precedenti dilazioni è un atto impugnabile in quanto rientra nella categoria dei dinieghi di agevolazioni . L’interesse ad agire è attuale e concreto quando il contribuente mira a ottenere una diversa definizione del rapporto tributario .

Nel ricorso si possono sollevare vari motivi:

  1. Difetto di motivazione: l’atto deve indicare l’ufficio responsabile, le modalità per ottenere informazioni, le ragioni del rigetto e le modalità di ricorso, come prevede l’art. 7 dello Statuto del contribuente. La mancata indicazione rende l’atto illegittimo .
  2. Violazione dell’art. 19 DPR 602/1973: se AdeR non ha considerato la documentazione presentata o non ha tenuto conto di circostanze che dimostrano la temporaneità della crisi.
  3. Eccesso di potere: se il diniego è basato su presupposti errati (ad esempio l’esistenza di debiti pregressi in realtà saldati, dimostrabile con quietanze) o se l’Agente della riscossione ha negato la rateizzazione per importi esigui senza considerare la proporzionalità.

L’impugnazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla notifica del diniego. È possibile chiedere la sospensione dell’atto impugnato in attesa della decisione. Il giudice tributario valuta la legittimità del provvedimento e, se accoglie il ricorso, ordina ad AdeR di concedere la dilazione.

3.2 Impugnazione degli atti prodromici e delle cartelle

Molte volte il problema alla base non è la dilazione ma la legittimità della cartella. Prima di chiedere la rateizzazione, è opportuno verificare:

  • prescrizione del debito (ad esempio 5 anni per tributi erariali, 10 anni per contributi INPS);
  • vizi di notifica (mancanza di raccomandata, indirizzo errato, consegna a soggetto non autorizzato);
  • difetto di motivazione dell’accertamento o dell’avviso di addebito;
  • sanzioni illegittime o interessi usurari.

Se si riscontrano vizi, è possibile presentare ricorso contro la cartella entro 60 giorni e chiedere la sospensione delle somme. La rateizzazione, in questi casi, potrebbe equivalere a riconoscere il debito. Occorre quindi valutare attentamente con un professionista la strada migliore.

3.3 Sospensione giudiziale e istanze cautelari

Nel processo tributario è possibile chiedere la sospensione dell’atto impugnato (diniego, cartella, fermo) se esistono gravi e fondati motivi e se il pagamento integrale comporterebbe un danno grave e irreparabile. La sospensione può essere richiesta anche in pendenza di istanza di rateizzazione o di rottamazione. Il giudice decide con ordinanza motivata, valutando la fondatezza del ricorso e l’irreparabilità del pregiudizio.

3.4 Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione

Per le imprese in difficoltà la semplice rateizzazione potrebbe non essere sufficiente. La riforma del codice della crisi consente di stipulare accordi con il Fisco per ridurre o dilazionare il debito in maniera più radicale. In particolare:

  • Composizione negoziata (art. 23 comma 2‑bis CCII): introdotta dal D.Lgs. 136/2024, permette di concludere con l’Agenzia delle entrate un accordo per il pagamento parziale e dilazionato dei tributi e dei contributi . Sono esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie UE, mentre l’IVA può essere inclusa . La proposta deve essere più conveniente rispetto alla liquidazione e deve essere attestata da un professionista indipendente .
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII): il correttivo 136/2024 ha previsto che, per evitare abusi, l’omologazione forzosa non possa essere concessa a imprese i cui debiti fiscali superano l’80 % dell’indebitamento complessivo . Tuttavia, se il Fisco non aderisce e la proposta è comunque conveniente, il tribunale può imporre l’accordo attraverso l’omologazione forzosa .

Questi strumenti sono complessi e richiedono l’intervento di esperti della crisi d’impresa. La loro utilità dipende dalle dimensioni del debito, dalla struttura patrimoniale e dalla prospettiva di continuità aziendale.

3.5 Piani del consumatore e altre procedure di sovraindebitamento

Per le persone fisiche e i professionisti che non rientrano nelle procedure concorsuali maggiori, la Legge 3/2012 (oggi trasfusa nel CCII) prevede:

  • Piano del consumatore: rivolto al consumatore persona fisica, consente di presentare un piano di pagamento al giudice attraverso l’OCC. Non richiede il voto dei creditori; il giudice può omologarlo se valuta la meritevolezza e la fattibilità . La Cassazione ha confermato che il piano può essere omologato anche senza il consenso dei creditori privilegiati e che il giudice può concedere fino a 12 mesi di moratoria prima dell’inizio dei pagamenti .
  • Accordo di composizione della crisi: riguarda debitori diversi dal consumatore (professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative). Richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori ed è omologato dal tribunale. Può prevedere la falcidia e la dilazione dei debiti tributari con il consenso dell’ente creditore.
  • Liquidazione controllata: procedura liquidatoria che prevede la vendita dei beni del debitore; al termine la persona può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.

Queste procedure possono includere le cartelle di pagamento e consentono la riduzione e l’azzeramento dei debiti fiscali. Tuttavia, comportano l’intervento del giudice, un’attività istruttoria più complessa e, nel caso della liquidazione, la perdita di parte del patrimonio. La scelta va valutata con cura.

3.6 Approfondimento sugli indici di difficoltà economica

La riforma del 2024/2025 ha introdotto una serie di indicatori economico‑finanziari che l’Agente della riscossione utilizza per determinare il numero massimo di rate concedibili e la sostenibilità del piano. Capire come funzionano questi indici aiuta il debitore a preparare l’istanza in modo consapevole e a valutare se ha le carte in regola per ottenere la dilazione.

L’ISEE e la situazione reddituale

Per i contribuenti persone fisiche e le ditte individuali in contabilità semplificata, il parametro principale è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Si tratta di un valore sintetico che tiene conto del reddito familiare, del patrimonio mobiliare e immobiliare, della composizione del nucleo familiare e di eventuali disabilità. AdeR richiede l’ISEE aggiornato (generalmente l’ISEE ordinario o corrente) e utilizza soglie predefinite: ad esempio, per ottenere fino a 96 rate (dal 2027) il reddito ISEE non deve superare un certo multiplo del debito, mentre per chiedere più di 96 rate occorre dimostrare che il debito rappresenta una quota significativa del patrimonio familiare .

Esempio pratico: una famiglia con reddito complessivo annuo di 25 000 euro e patrimonio mobiliare di 10 000 euro ottiene un ISEE di circa 17 000 euro. Se il debito tributario è pari a 50 000 euro, il rapporto tra debito e ISEE è elevato e l’Agente della riscossione potrà concedere un numero maggiore di rate. Per dimostrare la temporaneità della difficoltà, è utile documentare la perdita del lavoro, la riduzione del fatturato o spese straordinarie (malattie, disastri naturali). La normativa consente di considerare anche calamità naturali e altri eventi eccezionali .

L’indice di liquidità

Le società di capitali e gli imprenditori soggetti a contabilità ordinaria devono allegare i dati contabili dell’ultimo esercizio e calcolare l’indice di liquidità, ossia il rapporto tra attività correnti e passività correnti. Un valore superiore a 1 indica che l’impresa ha liquidità sufficiente per far fronte alle obbligazioni a breve termine; un valore inferiore a 1 segnala una situazione di tensione finanziaria. AdeR utilizza questo indice per valutare la temporaneità della crisi: se la liquidità migliora nel corso degli ultimi due esercizi e il rapporto si avvicina a 1, la difficoltà può essere considerata temporanea. Se invece l’indice è stabilmente basso, la situazione è strutturale e potrebbe giustificare il diniego.

Supponiamo che una società abbia crediti a breve termine e disponibilità liquide per 80 000 euro e debiti a breve per 100 000 euro. L’indice di liquidità è 0,8. Se l’anno precedente l’indice era 1,2 e l’impresa ha subìto un calo temporaneo di fatturato a causa di una crisi congiunturale, AdeR potrebbe concedere una dilazione. Al contrario, se l’indice è in calo da diversi anni e non si intravedono segnali di ripresa, la difficoltà potrebbe essere ritenuta strutturale e la domanda respinta .

Gli indici alfa e beta

Il decreto del 27 dicembre 2024 ha introdotto anche i cosiddetti indici alfa e beta . L’indice alfa misura il rapporto tra indebitamento e ricavi dell’impresa. È calcolato dividendo l’esposizione debitoria (debiti finanziari e tributari) per i ricavi dell’ultimo esercizio. Un indice elevato (ad esempio superiore a 2) indica che i debiti superano di molto i ricavi, segnalando un forte squilibrio che può rendere difficile onorare le rate. L’indice beta, applicabile ai condomìni e alle cooperative edilizie, tiene conto del numero di unità immobiliari e della situazione dei singoli condomini. Per i condomìni il debitore è un ente di gestione senza personalità giuridica; l’indice beta misura la capacità di riparto delle spese e la possibilità di deliberare gli interventi necessari per reperire le somme.

AdeR utilizza i valori degli indici per determinare quanti anni di dilazione concedere: ad esempio, se l’indice di liquidità è molto basso ma l’indice alfa rientra in parametri accettabili, potrà essere concesso un numero intermedio di rate (84 o 96), mentre un indice alfa e beta molto elevati potrebbero ridurre le possibilità. È quindi importante calcolare in anticipo questi parametri con l’aiuto di un professionista e, se possibile, migliorare i valori (riducendo i debiti a breve, aumentando i ricavi) prima di presentare l’istanza.

Documentazione da allegare

Per dimostrare la propria situazione economica, il contribuente deve allegare:

  • Bilanci e dichiarazioni fiscali degli ultimi due anni, con nota integrativa e prospetti di liquidità;
  • Documentazione reddituale (buste paga, dichiarazioni dei redditi, attestati di disoccupazione) per le persone fisiche;
  • Attestazioni di eventi straordinari, come calamità naturali, licenziamenti collettivi, malattie gravi;
  • Piano di rientro con previsioni di cassa, che illustri come il debitore intende onorare le rate nel corso degli anni.

La cura nella predisposizione della documentazione è fondamentale: il Vademecum AdeR ricorda che in mancanza di documenti AdeR può emettere un preavviso di rigetto e accordare solo le rate minime .

3.7 Analisi giurisprudenziale recente

L’anno 2025 ha visto numerose pronunce giudiziarie che hanno delineato i confini dell’istituto della rateizzazione e del diniego. Riassumiamo qui le più significative, con particolare riguardo ai principi enunciati.

La dilazione non estingue il debito (Cass. 4201/2025)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4201/2025, ha stabilito che la concessione della dilazione ex art. 19 DPR 602/1973 non estingue il debito iscritto a ruolo. Il debito rimane “scaduto e non pagato” ai fini dell’accertamento dell’insolvenza e del superamento della soglia per la liquidazione giudiziale . In altre parole, chi ottiene la rateizzazione non può sostenere di essere in regola con i pagamenti ai fini concorsuali; la dilazione sospende le azioni esecutive ma non incide sulla natura del credito.

L’estratto di ruolo non prova il pagamento (Cass. 9907/2025)

Con l’ordinanza n. 9907/2025, la Cassazione ha respinto il ricorso di una società che sosteneva di aver estinto il debito in base a un estratto di ruolo riportante “zero” come saldo. La Corte ha affermato che l’estratto di ruolo è un atto interno che riporta la situazione dell’anagrafe dei contribuenti ma non costituisce prova legale del pagamento . Se il debitore deduce il pagamento, deve produrre le quietanze o altri documenti (F24, bonifici). La stessa ordinanza ha ribadito che per ottenere la dilazione la difficoltà economica deve essere temporanea: l’esistenza di precedenti rate non pagate dimostra una difficoltà strutturale e giustifica il diniego .

Il piano del consumatore e la falcidia dei creditori privilegiati (Cass. 9549/2025)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9549/2025, ha confermato la possibilità di omologare un piano del consumatore anche senza il voto dei creditori e anche in presenza di creditori privilegiati . La decisione sottolinea che il giudice valuta la meritevolezza del consumatore, la fattibilità del piano e può concedere una moratoria fino a 12 mesi . Per il debitore, ciò significa che anche i debiti fiscali, se compresi nel piano, possono essere pagati in misura ridotta e con un differimento significativo. Questa giurisprudenza apre la strada alla composizione della crisi personale come alternativa alla semplice rateizzazione.

Il diniego di riattivazione è impugnabile (Cgt Puglia 1918/2025)

La Corte di giustizia tributaria della Puglia, con la sentenza n. 1918/2025, ha stabilito che il diniego di riattivazione di una precedente dilazione rientra tra i dinieghi di agevolazioni ed è impugnabile . La sentenza ha anche criticato l’assenza di motivazione e l’omissione delle indicazioni del responsabile del procedimento e delle modalità di ricorso, in violazione dello Statuto del contribuente . Questa pronuncia rafforza il diritto del contribuente a ottenere un provvedimento motivato e a contestarlo davanti al giudice tributario.

La decadenza resetta i termini di riscossione (Cass. 24766/2025)

Una delle novità più rilevanti del 2025 riguarda i termini per la notifica della cartella dopo la decadenza dal piano. L’ordinanza n. 24766/2025 della Cassazione (richiamata anche da numerosi commentatori ) ha precisato che, in caso di decadenza da una rateizzazione concessa su avviso bonario, il termine per la notifica della cartella di pagamento decorre dal momento della scadenza della rata non pagata, e non dalla data della dichiarazione dei redditi originaria. La Corte ha richiamato l’art. 3‑bis, comma 5, del D.Lgs. 462/1997, norma speciale che prevale sull’art. 25 del DPR 602/1973 . Ciò comporta che la decadenza “resetta” i termini di riscossione, concedendo all’Amministrazione fiscale un periodo più ampio per agire . Per il contribuente, il mancato pagamento di una rata non solo comporta la decadenza e l’esigibilità immediata del debito, ma allunga anche i tempi entro cui il Fisco può emettere la cartella.

L’insieme di queste pronunce mostra che la giurisprudenza è attenta a bilanciare l’esigenza di riscossione con la tutela del contribuente e conferma che la dilazione è un beneficio revocabile, da utilizzare con prudenza e consapevolezza.

4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate

4.1 Rottamazione e definizione agevolata

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose definizioni agevolate (rottamazione ter, quater, saldo e stralcio) che consentono di estinguere i carichi affidati a AdeR con l’abbuono di sanzioni e interessi. L’ultima procedura in ordine di tempo è la Rottamazione‑quater prevista dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) e successivamente prorogata. Con la conversione del “Milleproroghe” (Legge 15/2025) è stata introdotta la riammissione per coloro che erano decaduti dalla rottamazione entro il 31 dicembre 2024: possono rientrare pagando le rate scadute entro il 31 luglio 2025 e proseguendo con il piano . Restano esclusi i debiti in regola con i pagamenti .

Le definizioni agevolate sono vantaggiose perché consentono di pagare solo la quota capitale del debito (imposta o contributo) e una parte degli interessi. Tuttavia, non sempre sono disponibili e possono decadere al mancato pagamento di una rata. È opportuno monitorare le nuove leggi finanziarie e i decreti “salva‑debiti”. Lo studio Monardo assiste i clienti anche nella presentazione delle domande di rottamazione e nella verifica delle comunicazioni.

4.2 Saldo e stralcio

Il saldo e stralcio introdotto nel 2019 consente ai contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica di estinguere i debiti con un pagamento ridotto (da 35 % a 16 % della somma) in base all’ISEE. Le regole variano a seconda dei provvedimenti legislativi; l’ultima finestra è stata nel 2019 e non è stata prorogata. In futuro potrebbero essere reintrodotte misure analoghe.

4.3 Stralcio dei debiti fino a 1 000 euro

La legge di bilancio 2023 ha previsto lo stralcio automatico dei carichi fino a 1 000 euro affidati dal 2000 al 2015 per gli enti diversi dallo Stato. Alcuni comuni e regioni hanno deciso di non avvalersene. È importante verificare se la cartella rientra nello stralcio; in caso affermativo, il debito viene automaticamente annullato senza necessità di domanda.

5. Errori comuni e consigli pratici

Durante la nostra attività professionale abbiamo riscontrato alcuni errori ricorrenti che possono compromettere la rateizzazione o portare a conseguenze più gravi. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli:

Errore comuneCome evitarlo
Ignorare la cartella o la notificaNon attendere l’ultimo minuto. Verifica la legittimità dell’atto e attiva la difesa entro 60 giorni.
Chiedere la rateizzazione senza analizzare il debitoPrima di riconoscere il debito con la dilazione, verifica se è prescritto o viziato. In caso di dubbi, impugna la cartella.
Presentare istanza incompletaUsa i modelli ufficiali, firma ogni pagina, allega i documenti richiesti (ISEE, indici contabili, certificazione della difficoltà).
Non pagare le rate precedentiEssere in regola con vecchie dilazioni è requisito essenziale. Se vi sono rate scadute, saldale o dimostra di averle pagate con quietanze.
Affidarsi a documenti insufficienti (estratti di ruolo)L’estratto di ruolo “a zero” non prova il pagamento . Usa ricevute di pagamento, bonifici, F24.
Sottovalutare il preavviso di rigettoQuando AdeR invia il preavviso, hai 10 giorni per rispondere . Ignorarlo equivale ad accettare il diniego.
Non prevedere la decadenzaAnche una sola rata non pagata comporta la decadenza. Attiva l’addebito bancario per evitare dimenticanze e valuta l’opportunità di un nuovo piano.
Non impugnare il diniegoIl diniego di rateizzazione è impugnabile . Ricorrere può consentire di ottenere la dilazione o la rottamazione.
ProcrastinareOgni giorno di ritardo può comportare interessi, sanzioni o azioni esecutive. Agisci subito con l’assistenza di un professionista.

6. Simulazioni pratiche e numeriche

Per capire concretamente come funziona la dilazione e quali importi comporta, proponiamo alcune simulazioni basate sulle regole in vigore dal 1° gennaio 2025. Si tratta di esempi indicativi: per calcoli precisi occorre utilizzare i simulatori disponibili sul sito di AdeR o rivolgersi a un professionista.

6.1 Debito di 50 000 euro – semplice richiesta

Un contribuente riceve una cartella per imposte e sanzioni pari a 50 000 euro (importo affidato fino al 2021, quindi soggetto anche ad aggio). Decide di presentare un’istanza di rateizzazione “a semplice richiesta” nel 2025 e dichiara la propria temporanea difficoltà economica. Secondo la nuova norma, può ottenere fino a 84 rate mensili . Supponiamo che l’Agente della riscossione conceda l’importo massimo.

  • Calcolo della rata: Dividendo 50 000 euro per 84 mesi si ottiene circa 595 euro mensili. A questa somma vanno aggiunti gli interessi di dilazione e l’aggio (se il carico è stato affidato prima del 2022). Poniamo un tasso di interesse del 2,0 % annuo e un aggio del 3 % sulla quota capitale residua (per semplicità considereremo l’aggio fisso sul totale). La rata iniziale sarà quindi intorno a 650 euro, con una leggera decrescenza nel tempo.
  • Vantaggi: Blocco immediato delle azioni esecutive, pagamento dilazionato per 7 anni, possibilità di ottenere il DURC regolare dopo il versamento della prima rata .
  • Rischi: Decadenza in caso di due rate non pagate, obbligo di saldare eventuali altre dilazioni pregresse.

6.2 Debito di 200 000 euro – istanza documentata

Una società accumula debiti fiscali per 200 000 euro. Per importi oltre 120 000 euro deve presentare un’istanza documentata. Nel 2025 può ottenere fino a 120 rate mensili . La società deve allegare bilanci, indici di liquidità e alfa per dimostrare la temporanea difficoltà .

  • Calcolo della rata: 200 000 euro in 120 mesi (10 anni) producono una rata base di 1 666 euro. Applicando interessi del 2 % e aggio del 3 %, la rata può attestarsi intorno a 1 800 euro. Il lungo periodo consente di mantenere una rata sostenibile, ma gli interessi complessivi saranno maggiori.
  • Vantaggi: Possibilità di rientrare in 10 anni e di ottenere la sospensione delle azioni esecutive. Per importi così elevati la dilazione rappresenta spesso l’unica alternativa alla procedura concorsuale.
  • Rischi: Necessità di presentare documentazione completa; eventuale diniego se la difficoltà è ritenuta non temporanea; decadenza al mancato pagamento di due rate.

6.3 Confronto fra semplice richiesta e istanza documentata

CaratteristicaSemplice richiesta (<=120 mila euro)Istanza documentata
Importo massimo120 000 euroNessun limite, ma oltre 120 000 euro è sempre documentata
Numero di rate (2025‑26)fino a 84da 85 a 120
Documentazione richiestaDichiarazione di temporanea difficoltà; no ISEEISEE o indici finanziari; bilanci, conti, certificazioni
Tempi di istruttoriaSpesso immediati onlinePiù lunghi; possibile preavviso di rigetto
ConsigliIdeale per debiti modesti e crisi temporaneaNecessaria assistenza professionale; preparare dossier completo

6.4 Rottamazione‑quater e riammissione

Supponiamo che un contribuente abbia aderito alla rottamazione‑quater nel 2023 per un debito di 15 000 euro e sia decaduto perché non ha versato le rate in scadenza nel 2024. Grazie alla riapertura prevista dalla Legge 15/2025 può essere riammesso, a condizione di versare entro il 31 luglio 2025 tutte le rate scadute . Se paga, prosegue il piano con le scadenze originarie (10 rate, interessi al 2 % annuo). Se non paga, decade definitivamente e il debito torna integralmente esigibile.

6.5 Piano del consumatore con debito tributario

Una persona fisica indebitata per 100 000 euro (di cui 70 000 con l’Agenzia delle entrate) decide di rivolgersi a un OCC per proporre un piano del consumatore. Nel piano offre il pagamento del 70 % del debito in 129 rate mensili con una moratoria di 11 mesi. Nonostante l’opposizione della banca titolare di ipoteca, il tribunale omologa il piano. La Cassazione ha confermato che l’omologa non richiede il voto dei creditori e che anche i creditori privilegiati possono subire la falcidia . Il debitore, dopo l’esecuzione del piano, ottiene l’esdebitazione.

7. Domande e risposte (FAQ)

6.6 Decadenza e nuova istanza di rateizzazione

Un tema spesso trascurato riguarda cosa accade se si perde il beneficio della rateizzazione e si desidera ottenere una nuova dilazione. La normativa attualmente in vigore consente di presentare una nuova richiesta una sola volta dopo la decadenza, a condizione che siano trascorsi almeno 12 mesi e che il debito non sia stato già oggetto di definizioni agevolate. Di seguito proponiamo una simulazione numerica per chiarire gli effetti.

Caso pratico: azienda con debito di 80 000 euro

Una società di servizi riceve una cartella per un debito complessivo di 80 000 euro, relativo a IVA e IRPEF non versata. Nel 2025 presenta un’istanza di rateizzazione “a semplice richiesta” e ottiene 84 rate mensili. La rata (al netto di interessi e aggio) è di circa 952 euro (80 000 ÷ 84). Nei primi 10 mesi la società paga regolarmente, poi si trova in difficoltà e salta due rate per un totale di 1 904 euro.

Secondo l’art. 19 DPR 602/1973, il mancato pagamento anche di due rate non consecutive comporta la decadenza immediata dal piano. AdeR notifica un atto di decadenza e richiede il pagamento integrale del debito residuo, pari a circa 70 000 euro comprensivi di interessi. Inoltre, come chiarito dalla Cassazione nel 2025, la decadenza fa ripartire i termini per la notifica della cartella: il Fisco può notificare il ruolo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla rata non pagata . La società, non avendo liquidità sufficiente, si rivolge all’Avv. Monardo per valutare le opzioni.

Richiedere una nuova dilazione

Trascorso un anno dalla decadenza (e in assenza di definizioni agevolate sullo stesso debito), la società può presentare una nuova istanza. Poiché l’importo residuo è pari a 70 000 euro, rientra nella soglia massima di 120 000 euro. La richiesta dovrà essere documentata perché l’azienda ha già fruito di una dilazione e ha dimostrato difficoltà nel rispettarla. La società presenta bilanci aggiornati, dimostrando che la crisi era dovuta a una temporanea perdita di un cliente e che i ricavi sono tornati a crescere.

Supponiamo che AdeR conceda 96 rate mensili (il massimo previsto dal 2027) con un tasso di interesse del 2,0 % e un aggio del 3 % (applicabile solo ai carichi affidati fino al 2021). Il piano di ammortamento prevederà una rata base di circa 729 euro (70 000 ÷ 96), con interessi che portano la rata a circa 760 euro. Rispetto al piano originale, la rata mensile si riduce di circa 200 euro grazie alla maggiore dilazione, ma il costo complessivo degli interessi aumenta. La società ottiene comunque il beneficio di riprendere i pagamenti e di evitare l’esecuzione.

Confronto tra i due piani

PianoImporto inizialeNumero di rateRata baseTasso interesseCosto totale stimato
Prima rateizzazione80 000 €84952 €2 %≈ 85 000 €
Nuova rateizzazione dopo decadenza70 000 €96729 €2 %≈ 76 000 €

Questa simulazione evidenzia che la nuova dilazione può essere più sostenibile sul piano della rata mensile, ma comporta un maggior onere in termini di interessi nel lungo periodo. Inoltre, la decadenza rimane iscritta nella storia del contribuente e potrebbe influenzare le valutazioni future di AdeR. È quindi fondamentale evitare di saltare le rate ed eventualmente chiedere per tempo la proroga o la sospensione del piano. L’assistenza legale consente di verificare la correttezza degli atti di decadenza, impugnare eventuali vizi (come la notifica tardiva) e negoziare un nuovo piano adatto alle rinnovate esigenze economiche.

  1. Quante rate posso ottenere con la nuova legge?
    Dal 2025, per importi fino a 120 mila euro, si possono ottenere fino a 84 rate (96 dal 2027 e 108 dal 2029) con semplice richiesta . Per importi superiori o per un maggior numero di rate è necessario presentare una domanda documentata e si possono ottenere fino a 120 rate .
  2. Cosa significa temporanea situazione di obiettiva difficoltà?
    È la condizione economica che giustifica la dilazione. Deve essere temporanea (non strutturale) e documentata con indicatori come ISEE o indici di liquidità . La Cassazione ha chiarito che la presenza di rate non pagate in passato dimostra una difficoltà strutturale e può giustificare il diniego .
  3. Posso chiedere la rateizzazione se ho già un piano decaduto?
    Sì, la nuova normativa consente di rientrare una sola volta dopo la decadenza, purché siano trascorsi almeno 12 mesi e non si tratti di debiti già inclusi in rottamazioni o saldi e stralci. È necessario essere in regola con il versamento delle somme pregresse.
  4. Cosa succede se non pago una rata?
    Se non paghi la prima rata o due rate anche non consecutive, decadi dal beneficio. Il debito residuo torna subito esigibile e l’Agenzia può procedere con pignoramenti e ipoteche. Puoi chiedere un nuovo piano solo una volta.
  5. Il diniego di rateizzazione è impugnabile?
    Sì. La Corte di giustizia tributaria della Puglia ha ribadito che il diniego di riattivazione di una dilazione rientra fra i dinieghi di agevolazioni e può essere impugnato . È consigliabile proporre ricorso entro 60 giorni.
  6. L’estratto di ruolo “a zero” prova che ho pagato?
    No. La Cassazione ha affermato che l’estratto di ruolo è un atto interno e non costituisce prova legale dell’estinzione del debito . È necessario produrre quietanze, bonifici o F24.
  7. Posso ottenere la dilazione se sono stato dichiarato fallito o è stata aperta la liquidazione giudiziale?
    In generale no. La dilazione presuppone che il debitore non sia soggetto a procedure concorsuali. Tuttavia, l’impresa in crisi può utilizzare le procedure della composizione negoziata o gli accordi di ristrutturazione per trattare i debiti fiscali .
  8. La rateizzazione estingue il debito?
    No. La dilazione accorda solo termini di pagamento diversi; il debito resta iscritto a ruolo e può essere considerato ai fini della soglia di indebitamento per la liquidazione giudiziale .
  9. Posso ottenere il DURC con una cartella rateizzata?
    Sì. Dopo l’accettazione della rateizzazione e il pagamento della prima rata, lo stato di inadempienza viene meno e si può ottenere il DURC regolare .
  10. Quali documenti devo allegare all’istanza?
    Oltre al modello firmato e al documento di identità, è necessario allegare l’ISEE (per persone fisiche e ditte individuali), i bilanci e gli indici finanziari (per società), eventuali certificazioni di calamità naturali . In mancanza, AdeR può emettere un preavviso di rigetto .
  11. Cosa sono gli indicatori alfa, beta e l’indice di liquidità?
    Sono parametri previsti dal decreto del 27 dicembre 2024: l’indice di liquidità misura la capacità dell’impresa di far fronte alle obbligazioni di breve termine; l’indice alfa valuta la sostenibilità del debito rispetto ai ricavi; l’indice beta è applicabile ai condomini. Servono ad AdeR per determinare il numero massimo di rate concedibili .
  12. È meglio la rateizzazione o la rottamazione?
    Dipende. La rottamazione consente di eliminare sanzioni e interessi, ma richiede il pagamento entro scadenze ravvicinate e non è sempre disponibile. La rateizzazione permette di diluire il pagamento in molti anni ma non cancella interessi e aggio. È opportuno valutare la propria situazione con un esperto.
  13. Posso chiedere la rateizzazione per un avviso di addebito INPS?
    Sì, se l’avviso è stato affidato ad AdeR. Tuttavia, l’INPS può gestire direttamente la rateizzazione: conviene verificare quale ente sia competente.
  14. La rateizzazione è compatibile con la transazione fiscale?
    In linea teorica, sì: la transazione fiscale fa parte di procedure concorsuali o di composizione negoziata e comporta il pagamento parziale e dilazionato dei debiti. La rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973 è una procedura amministrativa. Non è possibile cumulare i due benefici sullo stesso debito; tuttavia, i debiti inclusi in un accordo di ristrutturazione non possono essere oggetto di rateizzazione ordinaria.
  15. Cosa succede se muoio con un piano di rateizzazione in corso?
    Gli eredi subentrano nei debiti ereditari. Possono continuare a pagare le rate oppure estinguere il debito. In alcuni casi, se l’eredità è gravemente passiva, è possibile rinunciare all’eredità o accettarla con beneficio d’inventario.
  16. Posso chiedere più di una rateizzazione contemporaneamente?
    È possibile avere più piani attivi per debiti diversi, purché si sia in regola con tutti i pagamenti. Tuttavia, se si decade da un piano, si può chiedere un nuovo piano solo dopo 12 mesi e per una sola volta.
  17. Le sanzioni e gli interessi vengono ridotti nella rateizzazione?
    No. La rateizzazione diluisce il debito ma non riduce sanzioni e interessi. Solo le definizioni agevolate (rottamazioni) prevedono l’abbuono di sanzioni e in parte degli interessi. Nelle dilazioni concesse su carichi affidati fino al 2021 è dovuto l’agio.
  18. Si può impugnare una cartella anche dopo aver chiesto la rateizzazione?
    In generale, la domanda di rateizzazione comporta il riconoscimento del debito e preclude l’impugnazione. Tuttavia, se emergono vizi gravi o se l’istanza è stata presentata per evitare il fermo e non vi è stato pagamento, potrebbe essere ancora possibile impugnare. Occorre analizzare la fattispecie con un legale.
  19. Quali sono i costi della rateizzazione?
    Oltre agli interessi legali (fissati annualmente con decreto del MEF) e all’eventuale agio, non vi sono costi. La presentazione dell’istanza è gratuita. Il costo maggiore è rappresentato dagli interessi di dilazione; per questo conviene, quando possibile, ridurre il numero di rate o usufruire di definizioni agevolate.
  20. Cosa devo fare se ricevo un preavviso di fermo o di ipoteca mentre ho chiesto la rateizzazione?
    Verifica che l’istanza sia stata protocollata e che sia ancora pendente. Comunica ad AdeR la situazione e richiedi la sospensione delle azioni cautelari. Se l’atto è stato emesso irregolarmente, impugnalo con ricorso cautelare.
  21. Posso rateizzare le multe stradali o le sanzioni amministrative locali?
    Dipende dal tipo di carico. Le sanzioni pecuniarie irrogate da organi internazionali o da sentenze della Corte dei conti sono escluse dalla rateizzazione . Le multe stradali comminate dalla polizia municipale o dai comuni, se affidate ad AdeR, rientrano tra i carichi dilazionabili. Tuttavia, alcuni enti locali gestiscono direttamente la dilazione e potrebbero imporre limiti diversi (ad esempio rate massime di 36 mesi). Prima di presentare l’istanza conviene verificare chi è l’ente creditore.
  22. Cosa succede se la mia situazione economica peggiora dopo l’accoglimento della rateizzazione?
    La normativa non prevede automaticamente una revisione in peius o in melius del piano. Tuttavia, se sopravvengono gravi eventi (malattie, calamità naturali, perdita del lavoro) è possibile chiedere una proroga o una sospensione temporanea. AdeR può accordare fino a dodici mesi di sospensione, ma la decisione è discrezionale e richiede documentazione adeguata. In alternativa si può valutare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento, che consentono di rinegoziare integralmente i debiti.
  23. Quali sono le cause più frequenti di diniego della rateizzazione?
    Le ragioni di rigetto ricorrenti includono: (a) mancanza di documenti o compilazione incompleta dell’istanza; (b) presenza di carichi non dilazionabili (dazi doganali, risorse proprie dell’UE, sanzioni della Corte dei conti); (c) difficoltà non temporanee evidenziate da precedenti rate non pagate ; (d) debiti già inclusi in definizioni agevolate; (e) procedimenti concorsuali aperti. In tali casi AdeR deve motivare dettagliatamente il diniego .
  24. Posso presentare l’istanza di rateizzazione se c’è un pignoramento in corso?
    Sì, ma occorre distinguere: se il pignoramento è stato avviato da AdeR per lo stesso debito oggetto di dilazione, la presentazione dell’istanza comporta la sospensione delle nuove azioni ma non blocca automaticamente il pignoramento già in corso . È possibile chiedere la conversione del pignoramento in rateizzazione o la riduzione della somma pignorata, ma la decisione spetta al giudice. Se il pignoramento è stato attivato da un creditore privato, la rateizzazione con AdeR non incide e occorre negoziare separatamente con quel creditore.
  25. Qual è la differenza tra rateizzazione e sospensione della cartella?
    La rateizzazione comporta il riconoscimento del debito e la dilazione del pagamento. La sospensione (ex art. 39 D.L. 78/2010) viene richiesta quando il contribuente ritiene che il debito non sia dovuto perché già pagato, prescritto o inesistente. La sospensione blocca la riscossione in attesa del riesame; se il debito risulta inesigibile, AdeR annulla la cartella. La sospensione non è compatibile con la rateizzazione sullo stesso debito: occorre scegliere la strada più idonea, eventualmente con l’aiuto di un legale.

8. Appendice normativa e giurisprudenziale

Per facilitare la consultazione, riportiamo una tabella riepilogativa delle principali norme e sentenze richiamate in questo articolo. Le disposizioni di legge e i provvedimenti giurisprudenziali costituiscono la base per valutare la legittimità degli atti della riscossione e per pianificare le difese.

8.1 Norme principali

Norma o fonteContenuto essenzialeCitazioni
Art. 19 DPR 602/1973Disciplina generale della rateizzazione dei ruoli: prevede la possibilità di ottenere fino a 84 rate (96 dal 2027, 108 dal 2029) per debiti fino a 120 000 €, e consente rate aggiuntive previa documentazione . Stabilisce le cause di decadenza (mancato pagamento della prima rata o di due rate non consecutive) e prevede la sospensione delle azioni esecutive durante il piano .
D.Lgs. 110/2024Riforma dell’art. 19 DPR 602/1973; introduce l’estensione progressiva del numero di rate (fino a 108 dal 2029), prevede l’obbligo di documentare la temporanea difficoltà per ottenere più di 84 rate e stabilisce che ogni rata non può essere inferiore a 50 € .
Decreto 27 dicembre 2024 (MEF)Definisce gli indicatori di difficoltà economica (ISEE, indice di liquidità, indici alfa e beta) e i documenti da allegare alle istanze. Stabilisce che la mancanza di documentazione comporta la concessione del minimo numero di rate e che la soglia di 120 000 € richiede obbligatoriamente una domanda documentata .
D.Lgs. 136/2024 e art. 23 comma 2‑bis CCIIIntroduce la composizione negoziata e la transazione fiscale: consente accordi con il Fisco per pagamenti parziali e dilazionati, esclude le risorse proprie UE, richiede la convenienza rispetto alla liquidazione e limita l’omologazione forzosa quando i debiti fiscali superano l’80 % dell’indebitamento .
Legge 3/2012 e CCIIRegola le procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di composizione e liquidazione controllata. Prevede la possibilità di falcidiare i debiti fiscali con l’omologa giudiziale senza voto dei creditori .
Legge 15/2025Concede la riammissione alla Rottamazione‑quater per i decaduti, purché versino le rate arretrate entro il 31 luglio 2025 e proseguano con il piano .

8.2 Sentenze e ordinanze significative

ProvvedimentoPrincipio enunciatoCitazioni
Cass. 4201/2025La dilazione concessa ex art. 19 DPR 602/1973 non estingue il debito, che rimane scaduto e rilevante ai fini della soglia d’insolvenza .
Cass. 9907/2025L’estratto di ruolo “a zero” non è prova del pagamento; la situazione di difficoltà deve essere temporanea e la presenza di rate non pagate giustifica il diniego .
Cass. 9549/2025Il giudice può omologare il piano del consumatore senza il voto dei creditori, anche privilegiati, e concedere una moratoria fino a 12 mesi .
Cgt Puglia 1918/2025Il diniego di riattivazione della dilazione è impugnabile; l’atto deve essere motivato e indicare il responsabile del procedimento .
Cass. 24766/2025In caso di decadenza dalla rateizzazione, il termine per la notifica della cartella decorre dalla scadenza della rata non pagata, in base all’art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 .

Questa appendice dimostra come la normativa e la giurisprudenza si intreccino per delineare il quadro applicativo della rateizzazione. La conoscenza puntuale di norme e sentenze aiuta il debitore a comprendere i propri diritti e a costruire strategie efficaci.

9. Suggerimenti operativi per la presentazione dell’istanza

Presentare una domanda di rateizzazione efficace richiede precisione e strategia. Di seguito alcuni consigli pratici maturati dall’esperienza professionale dello studio Monardo:

  • Verifica preliminare del debito: prima di tutto occorre controllare che la cartella sia legittima, che non siano decorsi i termini di prescrizione e che non vi siano errori di calcolo. In caso di dubbi, è preferibile impugnare la cartella prima di chiedere la rateizzazione.
  • Pagare le rate pregresse: se si ha già un piano di dilazione in essere, assicurarsi di essere in regola con tutte le rate. La presenza di rate scadute è una delle principali cause di diniego .
  • Preparare la documentazione completa: allegare l’ISEE aggiornato, i bilanci, le dichiarazioni fiscali e ogni elemento che dimostri la temporaneità della difficoltà. Includere prove di eventi straordinari (malattia, calamità) che hanno provocato il calo di reddito .
  • Proporre un piano di rientro realistico: calcolare con attenzione la rata sostenibile, tenendo conto degli interessi e dell’aggio. È preferibile chiedere un numero di rate che si è certi di pagare piuttosto che puntare al massimo e rischiare la decadenza.
  • Monitorare lo stato della pratica: inviare l’istanza tramite l’area riservata di AdeR consente di seguire in tempo reale l’avanzamento e di ricevere le comunicazioni. Se si riceve un preavviso di rigetto, rispondere entro dieci giorni fornendo chiarimenti .
  • Considerare strumenti alternativi: valutare se sia più conveniente aderire a una definizione agevolata (rottamazione, saldo e stralcio) o avviare una procedura di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione). L’assistenza di professionisti esperti permette di individuare l’opzione più vantaggiosa.

Seguire questi suggerimenti può aumentare le probabilità di successo della domanda e ridurre i tempi di attesa. Il supporto di un avvocato cassazionista e di un team multidisciplinare assicura una valutazione completa della situazione e la predisposizione della strategia più idonea.

9.1 Confronto fra rateizzazione, transazione fiscale e piano del consumatore

La scelta dello strumento attraverso cui affrontare il debito fiscale non è neutra. Oltre alla rateizzazione amministrativa prevista dall’art. 19 DPR 602/1973 esistono procedure concorsuali e di sovraindebitamento che consentono soluzioni più radicali. In questa sezione compariamo i tre istituti principali – rateizzazione, transazione fiscale e piano del consumatore – evidenziando differenze, ambiti applicativi e conseguenze pratiche.

Quadro comparativo dei principali strumenti

StrumentoNormativa di riferimentoAmbito e requisitiVantaggiSvantaggi
Rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973)DPR 602/1973, D.Lgs. 110/2024, decreto 27 dicembre 2024Rivolta a contribuenti e imprese con debiti iscritti a ruolo. Si richiede la temporanea obiettiva difficoltà e, per importi oltre 120 000 €, documentazione completa.Permette di diluire il debito in molte rate (fino a 108 dal 2029), sospende le azioni esecutive e consente di ottenere il DURC regolare .Non elimina sanzioni né interessi, presuppone il riconoscimento del debito, può decadere dopo due rate non pagate, non consente un’abbuono del capitale.
Transazione fiscale / accordo di ristrutturazioneCodice della crisi d’impresa (CCII), art. 23 comma 2‑bis, D.Lgs. 136/2024Riservata a imprese in crisi o insolventi. Richiede l’intervento dell’esperto negoziatore; la proposta deve offrire al Fisco una somma maggiore o uguale a quanto percepirebbe nella liquidazione e non può comprendere le risorse UE .Permette di ridurre il debito e di pagare in tempi lunghi, coinvolgendo tutti i creditori; può prevedere stralci significativi; offre protezione dagli atti esecutivi durante la procedura.Procedura complessa, richiede consulenza professionale, l’omologazione è subordinata alla convenienza economica per l’erario, non sempre è accessibile a micro‑imprese o autonomi.
Piano del consumatore / procedura di sovraindebitamentoLegge 3/2012, CCII, Cass. 9549/2025Destinata a persone fisiche non imprenditori (o piccoli imprenditori sotto i limiti di fallibilità). Non richiede il voto dei creditori e può prevedere falcidie. Il giudice valuta la meritevolezza e la fattibilità .Offre la possibilità di cancellare parte dei debiti, compresi quelli fiscali, con un piano sostenibile; il giudice può concedere una moratoria fino a 12 mesi .Il debitore deve dimostrare la propria buona fede e la correttezza dei comportamenti; occorre l’assistenza di un OCC e di un professionista specializzato; la procedura può essere lunga e comportare la liquidazione di parte del patrimonio.

Quando scegliere uno strumento rispetto all’altro

  1. Debito gestibile e patrimonio intatto: se il debito è contenuto e l’impresa o il contribuente gode di un reddito regolare, la rateizzazione resta lo strumento più rapido e meno intrusivo. Consente di mantenere la continuità aziendale, di ottenere il DURC e di sospendere le azioni esecutive senza entrare in procedure concorsuali. È consigliata a chi non presenta uno stato di insolvenza strutturale.
  2. Crisi d’impresa con rischio insolvenza: le aziende con esposizioni consistenti e con creditori multipli possono optare per la transazione fiscale, inserita in un accordo di ristrutturazione o in un concordato preventivo. Questa via permette di negoziare con tutti i creditori e di proporre un pagamento parziale e dilazionato dei debiti fiscali, salvaguardando l’attività. Occorre dimostrare che l’offerta al Fisco è più conveniente della liquidazione e che si rispettano i limiti normativi .
  3. Sovraindebitamento di persone fisiche e microimprese: per i privati che non hanno accesso agli strumenti concorsuali e non possono far fronte ai debiti, il piano del consumatore è spesso la scelta più appropriata. Il tribunale può omologare il piano senza il consenso dei creditori, falcidiare i debiti e concedere moratorie . È fondamentale dimostrare la meritevolezza e il rispetto degli obblighi fiscali e contributivi.

Esempio pratico di valutazione multipla

Immaginiamo un professionista individuale con un debito complessivo di 150 000 €, di cui 80 000 € verso l’erario, 30 000 € verso l’INPS e 40 000 € verso fornitori. Dopo la crisi sanitaria, il fatturato è sceso del 50 %, ma il reddito attuale consente di generare un margine mensile di 2 500 €. Le opzioni possibili sono:

  • Rateizzazione ordinaria: con un debito di 80 000 € verso AdeR, il professionista può chiedere fino a 96 rate nel 2027. Pagherebbe circa 800–850 € al mese, oltre agli interessi, impegnando buona parte del margine. I debiti verso fornitori e INPS resterebbero fuori dal piano. La liquidità residua potrebbe non bastare per sostenere le spese correnti.
  • Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale: il professionista potrebbe proporre un pagamento complessivo del 60 % dei debiti fiscali e previdenziali, dilazionato in 5 anni, offrendo al Fisco 48 000 €. Il restante 20 % potrebbe essere stralciato. I fornitori accetterebbero un rimborso del 50 % con la stessa durata. Questa soluzione ridurrebbe la rata mensile, includendo tutti i creditori ma richiede l’intervento dell’esperto e l’omologa del tribunale .
  • Piano del consumatore: se il professionista rientra nei limiti della legge sul sovraindebitamento (ad esempio, perché non è più imprenditore o i ricavi sono molto bassi), potrebbe presentare un piano che prevede il pagamento del 30 % di tutti i debiti in 8 anni, con una moratoria iniziale di 12 mesi . L’omologa del tribunale garantirebbe la cancellazione dei debiti residui ma comporterebbe la liquidazione di parte del patrimonio e richiederebbe la nomina di un OCC.

Questa comparazione dimostra come il consiglio professionale personalizzato sia determinante. Solo un’analisi dettagliata del profilo reddituale, patrimoniale e della natura dei debiti consente di individuare lo strumento più vantaggioso, evitando errori che potrebbero compromettere la solvibilità futura o precludere benefici. Lo studio dell’Avv. Monardo, attraverso un approccio multidisciplinare, è in grado di elaborare un progetto su misura, valutando tutte le variabili (durata, importo, chance di omologa, impatto sulla reputazione) e assistendo il contribuente nelle trattative con l’agenzia delle entrate, il tribunale e gli altri creditori.

10. Conclusione

La rateizzazione delle cartelle è un istituto fondamentale per chi si trova nella condizione di dover pagare somme che non può saldare immediatamente. La riforma del 2024/2025 ha ampliato il numero di rate e ha introdotto indicatori più oggettivi per valutare la difficoltà del contribuente . Tuttavia, ottenere la dilazione non è un diritto automatico: bisogna dimostrare la temporanea obiettiva difficoltà, essere in regola con i pagamenti pregressi, presentare la documentazione completa e rispettare i termini.

Le principali sentenze recenti offrono indicazioni preziose: la Cassazione ha chiarito che la dilazione non estingue il debito , che l’estratto di ruolo non è prova del pagamento e che il diniego di rateizzazione è impugnabile come diniego di agevolazioni . Allo stesso tempo, la giurisprudenza sul sovraindebitamento e sulla crisi d’impresa apre nuove strade per la riduzione o l’esdebitazione dei debiti tributari .

In questo quadro complesso, agire tempestivamente e con competenza è essenziale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff mettono a disposizione la loro esperienza per analizzare gli atti ricevuti, verificare i vizi, preparare le istanze di rateizzazione o di definizione agevolata, predisporre i ricorsi e assistere nelle trattative con AdeR e con l’Amministrazione finanziaria. La consulenza professionale permette di evitare errori, di utilizzare gli strumenti più vantaggiosi (rottamazioni, transazioni fiscali, piani del consumatore) e di bloccare azioni esecutive come ipoteche, pignoramenti o fermi amministrativi.

Ultimo invito all’azione

Se hai ricevuto una cartella di pagamento, se ti è stata negata la rateizzazione o se vuoi capire quale strumento sia più adatto alla tua situazione, contatta immediatamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Lui e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti potranno valutare la tua posizione, analizzare la documentazione, preparare ricorsi, avviare trattative con l’Agente della riscossione e costruire un percorso di risanamento personalizzato. Non lasciare che il debito cresca o che le procedure esecutive compromettano la tua attività o il tuo patrimonio: una consulenza tempestiva può salvaguardare i tuoi diritti e offrirti soluzioni concrete.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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