Debiti Sopra i 100.000€? Ecco Come Gestirli Con L’Avvocato

Introduzione

Nell’Italia del 2026 molte famiglie, professionisti e imprenditori devono fronteggiare debiti ingenti verso l’erario, banche o altri creditori. Il fenomeno si è acuito negli ultimi anni a causa delle difficoltà economiche post‑pandemia e delle nuove norme fiscali, portando un numero crescente di contribuenti a trovarsi con cartelle esattoriali o atti di pignoramento per importi superiori a 100.000 €. A differenza dei debiti di importo modesto, le esposizioni elevate espongono il debitore a rischi maggiori: blocco dei conti, ipoteche, fermi amministrativi, revoca di agevolazioni e, nei casi più gravi, espropriazioni. La recente introduzione del divieto di compensazione dei crediti quando il carico esattoriale supera determinate soglie ha ulteriormente complicato la situazione . Inoltre, le disposizioni del decreto-legge 118/2021 e del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) hanno modificato gli strumenti a disposizione dei debitori. Non conoscere le norme e non agire tempestivamente può portare alla perdita delle tutele e al peggioramento irreversibile della situazione.

Perché questo articolo è importante

  • Nuove regole fiscali: dal 2024 la legge impedisce a chi ha debiti fiscali oltre i 100.000 € di compensare i crediti tributari, limitando la liquidità delle imprese e dei professionisti . In vista della Legge di Bilancio 2026, il limite potrebbe essere abbassato a 50.000 € .
  • Strumenti complessi: le recenti riforme hanno introdotto nuove procedure di sovraindebitamento, concordato minore, composizione negoziata, e nuove definizioni agevolate. Comprenderle e sapere quando avvalersene è essenziale per ridurre il debito.
  • Giurisprudenza in continua evoluzione: le sentenze della Corte di Cassazione del 2025 (come Cass. 28137/2025 e Cass. 17501/2025) hanno chiarito condizioni, limiti e responsabilità dei debitori nella richiesta di esdebitazione o nella modifica degli accordi . Non conoscerle può invalidare un ricorso.
  • Rischio di perdere il patrimonio: la procedura esecutiva consente al creditore di iscrivere ipoteche, effettuare pignoramenti presso terzi e vendere i beni; è quindi fondamentale conoscere i termini per impugnare l’atto e ottenere sospensioni.

Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze estese a livello nazionale. La sua professionalità si fonda su diversi ruoli chiave:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: assiste consumatori e piccoli imprenditori nella predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione, come previsto dalla Legge 3/2012.
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi): opera come garante terzo super partes nella verifica della fattibilità dei piani e nella gestione dei rapporti con i creditori.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: accompagna le aziende nella composizione negoziata, consentendo di trattare con i creditori e ottenere misure protettive.

Grazie all’esperienza maturata in ambito giudiziale e stragiudiziale, l’Avv. Monardo e il suo staff possono aiutare chi ha debiti superiori a 100.000 € a:

  • Analizzare gli atti (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, decreti ingiuntivi) per individuare vizi formali o sostanziali.
  • Presentare ricorsi davanti alle commissioni tributarie, al tribunale o al giudice dell’esecuzione per contestare il credito o chiedere la sospensione.
  • Impugnare pignoramenti e ipoteche, far valere la prescrizione, contestare l’illegittimità delle notifiche.
  • Attivare procedure di composizione della crisi, come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti o la liquidazione controllata.
  • Rinegoziare il debito con le banche o l’Agenzia delle Entrate Riscossione, predisponendo piani di rientro o adesioni a rottamazioni e definizioni agevolate.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato al marzo 2026

La gestione dei debiti superiori a 100.000 € richiede una conoscenza aggiornata delle leggi e delle sentenze che regolano la materia. Di seguito analizziamo le principali fonti normative e giurisprudenziali italiane che interessano chi si trova in situazioni di sovraindebitamento o con debiti fiscali rilevanti.

1.1 Divieto di compensazione per debiti fiscali oltre 100.000 €

L’art. 37 comma 49‑quinquies del D.L. 223/2006 (introdotto dalla legge di bilancio 2024 e integrato da circolare 16/E del 2024) prevede che il contribuente con ruoli o carichi affidati all’agente della riscossione superiori a 100.000 € non può compensare crediti tributari tramite modello F24 fino a quando il debito non scende sotto tale soglia. La norma:

  • Si riferisce a ruoli o accertamenti esecutivi per imposte erariali (Irpef, Ires, IVA, imposte sostitutive, imposte di registro, IRAP, recuperi di crediti d’imposta e relative sanzioni), con esclusione di interessi di mora e spese di riscossione .
  • Si applica in modo assoluto: se il debito è di 120.000 € e il contribuente vanta crediti per 150.000 €, non è possibile compensare nemmeno la parte eccedente .
  • Non si applica a debiti non erariali come tributi locali o contributi Inps/Inail .
  • Cessa quando il debitore ottiene la sospensione giudiziale o amministrativa, oppure quando il pagamento riduce il debito sotto la soglia .

Nel 2025 la legge 15/2025 ha confermato il limite. Tuttavia, la bozza della Legge di Bilancio 2026 prevede di abbassare la soglia a 50.000 €, estendendo il divieto di compensazione a un maggior numero di contribuenti . La sanzione per chi effettua compensazioni in violazione del divieto potrebbe essere pari al 25 % del credito compensato indebitamente, secondo le ipotesi di modifica .

1.2 Legge 3/2012 (sovraindebitamento) e modifiche del 2020

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 regola le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. È stata modificata dal D.L. 83/2015, dal D.L. 179/2012 e dalla Legge 176/2020, che ne ha ampliato l’applicazione. I punti chiave:

  • Definizione di sovraindebitamento: situazione di persistente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina l’impossibilità di adempiere le obbligazioni in modo regolare .
  • Definizione di consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale .
  • Piano del consumatore e accordo di composizione dei debiti: il debitore può proporre un piano che preveda la ristrutturazione dei debiti anche mediante cessione di crediti futuri, moratorie per i creditori privilegiati e l’apporto di terzi. Il piano può prevedere il pagamento parziale dei creditori privilegiati purché la somma offerta non sia inferiore a quanto percepirebbero in caso di liquidazione .
  • Omologazione: il giudice verifica la maggioranza dei consensi, la regolarità e la fattibilità del piano. In caso di omologazione, il piano è vincolante per tutti i creditori; in mancanza di pagamento di crediti impignorabili o tributi emergono cause di risoluzione .
  • Procedura di liquidazione: quando il piano non è praticabile, il debitore può chiedere la liquidazione dei beni. Vengono indicati gli attivi esclusi dalla liquidazione (credti alimentari, pensioni, redditi di natura impignorabile). È richiesta una relazione dell’OCC e la sospensione degli interessi .
  • Esdebitazione: al termine della procedura di liquidazione, il debitore meritevole che ha collaborato può ottenere la cancellazione dei debiti residui, salvo quelli per alimenti, risarcimento da illecito e debiti fiscali formati successivamente. L’esdebitazione è negata se il sovraindebitamento deriva da colpa semplice e sproporzionato ricorso al credito, non solo per colpa grave , come ribadito dalla Cassazione .
  • Esdebitazione dell’incapiente: introdotta nel 2020 consente al debitore privo di beni di ottenere l’esdebitazione una sola volta se il giudice verifica l’assenza di colpa grave. È necessario fornire un elenco dei creditori, una relazione sulle cause di indebitamento e le ultime dichiarazioni dei redditi .

1.3 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), entrato in vigore nella sua versione completa nel luglio 2022 ma oggetto di costanti modifiche, disciplina anche le crisi non soggette a fallimento. Per i nostri scopi sono rilevanti:

  • Concordato minore (art. 74): consente agli imprenditori minori (non soggetti a fallimento) e ai professionisti di presentare un piano di ristrutturazione per continuare l’attività. La proposta può prevedere la continuità aziendale oppure l’utilizzo di risorse esterne. La norma richiede la formazione di classi di creditori e la previsione di tempistiche e modalità di pagamento .
  • Piano del consumatore (art. 67): il CCII riprende le disposizioni della Legge 3/2012 e prevede che il consumatore possa proporre un piano senza la necessità di una votazione dei creditori. È necessaria la verifica della meritevolezza e la relazione dell’OCC; il giudice può sospendere le azioni esecutive e omologa il piano se è fattibile .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 68) e liquidazione controllata (Titolo IV): analoghi agli istituti della L. 3/2012, con procedure uniformate al Codice.
  • Allerta e procedura di composizione assistita: prevedono test pratici e indicatori per accertare precocemente la crisi e un percorso di composizione assistita con l’intervento di un esperto indipendente.

1.4 Decreto‑legge 118/2021: composizione negoziata della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021, convertito nella Legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata per gli imprenditori in difficoltà. L’art. 2 prevede che l’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico ma ha possibilità di risanamento può chiedere l’accesso alla composizione negoziata tramite la piattaforma della Camera di Commercio. Un esperto indipendente supporta le trattative con i creditori e può proporre interventi straordinari, come la cessione di rami d’azienda . L’art. 3 regola la piattaforma nazionale e i requisiti degli esperti . Questa procedura permette di negoziare la ristrutturazione evitando il fallimento e di ottenere misure protettive come il divieto di iscrivere ipoteche e la sospensione delle azioni esecutive.

1.5 Rottamazione quater e definizione agevolata

La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione quater, poi modificata dal D.L. 39/2024 e dalla legge 15/2025, che ha riammesso chi aveva perso il beneficio per mancato pagamento entro il 31 dicembre 2024. I contribuenti esclusi possono presentare la domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025; l’Agenzia Entrate Riscossione comunicherà l’importo dovuto entro il 30 giugno 2025 e sarà possibile saldare in unica soluzione o in dieci rate dal luglio 2025 al novembre 2027 . È importante ricordare che, in caso di decadenza, l’intero debito viene ripristinato con interessi e sanzioni .

1.6 Giurisprudenza recente della Corte di Cassazione

1.6.1 Appello contro l’omologa del piano del consumatore (Cass. 5157/2025)

La Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 5157/2025, che il provvedimento con cui il tribunale omologa il piano del consumatore può essere impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di decisione di natura decisoria e non meramente ordinatoria. L’impugnazione è ammessa solo per i soggetti che hanno partecipato al giudizio di omologazione e che sono rimasti soccombenti . La Corte ha anche ribadito che il termine di sei mesi per l’impugnazione decorre dalla comunicazione e che, in assenza di notificazione integrale, si applica l’art. 327 c.p.c. .

1.6.2 Esdebitazione e colpa del debitore (Cass. 28137/2025)

La sentenza n. 28137/2025 ha chiarito che, in caso di liquidazione controllata, il beneficio dell’esdebitazione non spetta al debitore che ha fatto ricorso colposamente e in modo sproporzionato al credito. La Corte ha precisato che la colpa, anche se non grave, è sufficiente a negare la cancellazione dei debiti residuali . Viene ribadito che il debitore deve dare parziale soddisfazione ai creditori chirografari, e che la responsabilità delle banche per aver concesso prestiti senza adeguate verifiche non esonera il debitore dalla propria colpa .

1.6.3 Impossibilità di modificare l’accordo cessato (Cass. 17501/2025)

La Corte, con ordinanza 17501/2025, ha stabilito che, una volta che l’accordo di ristrutturazione è cessato per inadempimento (art. 11 comma 5 L. 3/2012), non è più possibile modificarlo. L’art. 13 comma 4‑ter consente la modifica solo quando l’accordo è ancora in corso; dopo la decadenza, resta l’effetto della cessazione . Ciò significa che i debitori devono rispettare le scadenze di pagamento e non possono ottenere correzioni del piano una volta perso il beneficio.

1.6.4 Termine per le domande tardive nella liquidazione (Cass. 6873/2025)

La Cassazione, con ordinanza 6873/2025, ha giudicato perentorio il termine per il deposito delle domande tardive nella procedura di liquidazione prevista dall’art. 14‑sexies L. 3/2012. Questo termine non può essere prorogato in assenza di causa non imputabile; l’accelerazione della procedura giustifica la preclusione .

1.6.5 Valutazione della colpa del debitore incapiente (Trib. Tempio Pausania 2023)

Una decisione del Tribunale di Tempio Pausania (2023) ha fornito un’interpretazione sulla esdebitazione dell’incapiente prevista dall’art. 14‑quaterdecies L. 3/2012: il beneficio è negato solo in caso di colpa grave del debitore; quando la causa dell’indebitamento è la concessione irresponsabile di credito da parte della banca, il giudice deve ritenere il debitore comunque meritevole . Tale orientamento appare meno restrittivo rispetto alla Cassazione, evidenziando un dibattito giurisprudenziale in evoluzione.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto di riscossione

Ricevere una cartella esattoriale o un avviso di accertamento esecutivo è il primo passo di una catena di eventi che può portare al pignoramento dei beni. Capire cosa fare e in quali tempi agire è essenziale per chi ha debiti superiori a 100.000 €.

2.1 Verifica dell’atto e analisi dei termini

  1. Controllare la legittimità: analizzare se l’atto è stato notificato correttamente (via PEC, raccomandata o messo comunale) e se contiene tutti gli elementi essenziali (dati del contribuente, importo, causale, riferimenti alla norma).
  2. Esaminare la prescrizione: molte imposte hanno termini di prescrizione (5 anni per tributi locali, 10 anni per imposte dirette), ma la prescrizione può essere interrotta da notifiche valide. Un vizio di notifica può quindi far valere l’estinzione del debito.
  3. Controllare i termini per impugnare: l’avviso di accertamento esecutivo può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica; la cartella di pagamento entro 60 giorni (se si contesta il merito) o 20 giorni (per chiedere sospensione in caso di vizi formali).
  4. Verificare la decadenza del ruolo: la cartella deve essere emessa entro un termine dalla notifica dell’avviso (di solito due anni); la mancata osservanza determina la decadenza.
  5. Calcolare la soglia dei 100.000 €: se il debito complessivo iscritto a ruolo supera la soglia e non vi sono sospensioni, non si potranno compensare crediti .

2.2 Controllare eventuali sospensioni o rateizzazioni

Se l’atto si riferisce a un debito già in rateazione o oggetto di rottamazione:

  • Rateizzazione in corso: le somme per cui è stata concessa la rateazione non concorrono alla soglia dei 100.000 € e non impediscono la compensazione . È fondamentale non saltare le rate, altrimenti l’Agente della Riscossione iscriverà un’ipoteca o eseguirà il pignoramento.
  • Rottamazione o definizione agevolata: se si è aderito alla rottamazione quater e non si rispettano le scadenze, la decadenza comporta la ripresa delle azioni esecutive e la perdita dei benefici . Con la legge 15/2025 è stata prevista la riammissione con termine al 30 aprile 2025.
  • Sospensione giudiziale: un ricorso al giudice tributario può ottenere la sospensione dell’atto. La sospensione, anche provvisoria, fa cessare il divieto di compensazione .

2.3 Presentazione del ricorso o richiesta di annullamento

Se vi sono motivi validi (vizi formali, prescrizione, pagamento già effettuato):

  1. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria: entro 60 giorni dalla notifica. È possibile chiedere la sospensione dell’atto. È consigliabile depositare tutte le prove (pagamenti, comunicazioni, estratti di ruolo). Se l’atto riguarda contributi previdenziali, la competenza è del giudice ordinario.
  2. Autotutela amministrativa: si può chiedere all’Agenzia delle Entrate l’annullamento in via di autotutela per errori evidenti (calcoli, doppie iscrizioni). La domanda non sospende i termini per il ricorso.
  3. Istanza di riesame ex art. 68 D.Lgs. 546/1992: consente di chiedere la sospensione dell’atto e la riduzione dell’importo versato in pendenza di giudizio.

2.4 Richiesta di rateizzazione e piani di rientro

L’Agenzia delle Entrate Riscossione consente piani fino a 120 rate (dieci anni). Per debiti oltre 120.000 € è necessario dimostrare la temporanea difficoltà economica. È possibile ottenere piani flessibili (rate crescenti). Tuttavia, il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza.

2.5 Verifica delle garanzie iscrivibili

In presenza di debiti superiori a 100.000 € l’Agente della Riscossione può iscrivere:

  • Fermo amministrativo: blocco dei veicoli se il debito supera 800 €. È un atto preordinato al pignoramento.
  • Ipoteca legale: se il debito supera 20.000 €; consente di iscrivere ipoteca sui beni immobili. Il debitore può contestare l’illegittimità se la notifica non è preceduta da comunicazione preventiva.
  • Pignoramento immobiliare: il creditore può espropriare l’immobile, ma occorre un titolo esecutivo. Il pignoramento è sospeso se si accede a rottamazioni o se vi è un piano del consumatore omologato.

2.6 Scaduti i termini: azioni esecutive e opposizioni

Se non si impugna la cartella o non si paga, l’Agenzia Entrate Riscossione può avviare:

  • Pignoramento presso terzi (salario, pensione, conti correnti): entro il limite di un quinto per stipendi e pensioni. Il pignoramento può essere opposto per vizi di notifica o per irregolarità nella procedura.
  • Pignoramento immobiliare: il debitore riceve l’atto di pignoramento e viene nominato un custode; l’immobile può essere venduto all’asta.
  • Vendita diretta dei beni mobili: ad es. autoveicoli.

Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi, impugnando l’intimazione o il pignoramento; sono esperibili anche istanze di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), ossia depositare una somma per sostituire il bene pignorato.

3. Difese e strategie legali per debiti oltre 100.000 €

Per un debitore gravato da debiti ingenti, l’obiettivo è ridurre o azzerare il carico debitorio, proteggendo il patrimonio e ripristinando la propria capacità economica. Di seguito le principali strategie.

3.1 Impugnazione degli atti e contestazione del debito

  1. Vizi formali di notifica: se la cartella non è stata notificata all’indirizzo corretto, è inesistente e può essere annullata. Nel caso di PEC, occorre verificare la validità dell’indirizzo; per la raccomandata, la relazione del messo e l’atto di deposito.
  2. Vizi sostanziali: errori di calcolo, duplicazioni di ruoli, iscrizione di importi già pagati o prescritti.
  3. Prescrizione e decadenza: contestare l’intempestività dell’iscrizione a ruolo. Per i contributi Inps la prescrizione decorre in 5 anni, per le imposte erariali in 10 anni, per le sanzioni in 5 anni; le notifiche devono essere eseguite entro 12 mesi dalla consegna del ruolo all’Agente della Riscossione.
  4. Nullità dell’ipoteca: se non è stata preceduta da comunicazione preventiva; se l’iscrizione avviene su bene non di proprietà del debitore (ad esempio in comunione o bene gravato da fondo patrimoniale).
  5. Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: per contestare la legittimità del pignoramento o l’eccessività dell’azione.

3.2 Richieste di sospensione o annullamento

Il ricorso innanzi al giudice tributario o ordinario può contenere istanza di sospensione che, se accolta, blocca l’esecuzione e consente di presentare istanze di compensazione o rateizzazione . Inoltre, in sede amministrativa si può richiedere l’annullamento per autotutela.

3.3 Transazione e definizione stragiudiziale

Con un debito superiore a 100.000 € verso banche o fornitori, la transazione stragiudiziale è spesso preferibile per evitare cause lunghe e costose. È possibile:

  • Proporre un saldo e stralcio: pagamento ridotto e unico in cambio della cancellazione dell’ipoteca o del pignoramento.
  • Rinegoziare il mutuo o il finanziamento bancario: allungare la durata o ridurre il tasso. Per la cessione del quinto, è possibile richiedere la riduzione del tasso usurario.
  • Predisporre piani di rientro con importi personalizzati in base alle entrate e alla capacità patrimoniale.

La presenza di un avvocato esperto consente di negoziare in modo più efficace e di far valere eventuali vizi di forma nei contratti di credito (es. clausole abusive, mancata informativa).

3.4 Adesioni a rottamazioni e definizioni agevolate

  • Rottamazione quater: consente di pagare le cartelle esattoriali senza sanzioni e interessi di mora. Occorre presentare la domanda all’Agenzia Entrate Riscossione rispettando i termini di legge. Con la legge 15/2025 è possibile la riammissione per chi è decaduto .
  • Definizione agevolata delle liti fiscali: se è pendente un giudizio tributario, è possibile chiudere la lite pagando una quota dell’imposta accertata (40 % in primo grado, 15 % in secondo grado) entro termini definiti dalla legge. Attenzione: per le liti di importo superiore a 100.000 € è richiesta la rinuncia ad eventuali crediti per spese legali.
  • Definizione agevolata avvisi bonari: consente di rateizzare gli avvisi bonari con riduzione delle sanzioni.

3.5 Strumenti del sovraindebitamento (Legge 3/2012)

3.5.1 Piano del consumatore

Il piano del consumatore è una procedura riservata alla persona fisica che non esercita attività imprenditoriale. Punti salienti:

  • Accesso: basta dimostrare lo stato di sovraindebitamento, senza necessità di votazione dei creditori. È essenziale non aver contratto obbligazioni senza la concreta possibilità di adempiere .
  • Contenuto: il piano può prevedere la ristrutturazione dei debiti con pagamento parziale, dilazione e cessione di beni futuri. Può includere l’apporto di un terzo garante e stabilire un periodo di moratoria fino a 12 mesi per i creditori privilegiati .
  • Procedura: con l’ausilio dell’OCC, il piano viene depositato presso il tribunale. Il giudice può sospendere le azioni esecutive e successivamente omologa se il piano è fattibile e rispetta i crediti impignorabili .
  • Effetti: il piano omologato è vincolante per tutti i creditori; sospende le azioni esecutive e i pagamenti di interessi; consente al debitore di preservare l’abitazione principale se previsto dal piano . Tuttavia, se il debitore non paga i crediti impignorabili o commette frode, il piano cessa di avere effetto .

3.5.2 Accordo di ristrutturazione dei debiti

È simile al piano ma presuppone l’accordo con la maggioranza dei creditori. Deve assicurare:

  • Pagamento di almeno il 60 % dei crediti chirografari (vecchia soglia modificata dalle riforme) e pieno pagamento dei crediti privilegiati; è possibile offrire una percentuale minore se ciò è almeno equivalente alla liquidazione. .
  • Formazione di classi di creditori e criteri di trattamento equo.

L’accordo è più adatto a debitori con patrimonio consistente che possono offrire ai creditori una quota adeguata.

3.5.3 Liquidazione controllata e esdebitazione

Se il piano o l’accordo non sono praticabili, è possibile optare per la liquidazione controllata di tutti i beni (analoga al vecchio fallimento). Punti principali:

  • Richiesta: il debitore chiede la liquidazione depositando l’elenco dei beni, dei creditori e le cause di indebitamento .
  • Procedura: il giudice nomina un liquidatore, vende i beni e ripartisce il ricavato. Il debitore deve collaborare e non può fare atti di disposizione senza autorizzazione.
  • Esdebitazione: al termine, il debitore meritevole può ottenere la cancellazione dei debiti residui . La Cassazione ha precisato che la colpa semplice e il ricorso sproporzionato al credito sono sufficienti per negare l’esdebitazione , mentre il Tribunale di Tempio Pausania ritiene che solo la colpa grave esclude il beneficio . Il dibattito è aperto.

3.5.4 Esdebitazione dell’incapiente

Introdotta nel 2020, consente al debitore privo di beni di ottenere l’esdebitazione dopo un periodo di sorveglianza:

  • Condizioni: il debitore deve essere meritevole, fornire un elenco aggiornato dei creditori, degli atti di straordinaria amministrazione e delle dichiarazioni fiscali .
  • Controllo: il giudice verifica annualmente se vi sono sopravvenienze e, se il debitore ottiene guadagni rilevanti, una parte è destinata ai creditori.
  • Una sola volta: la procedura può essere richiesta una sola volta nella vita.

3.6 Strumenti del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019)

3.6.1 Concordato minore

Il concordato minore è riservato a imprenditori minori, professionisti, start‑up innovative e imprenditori agricoli. La normativa permette:

  • Continuità aziendale: il debitore può continuare la propria attività presentando un piano che preveda il pagamento parziale dei crediti e l’apporto di risorse esterne, con l’assistenza dell’OCC .
  • Classi di creditori: è necessario suddividere i creditori in classi omogenee e spiegare come saranno pagati. Non è richiesta una maggioranza numerica ma l’approvazione delle classi.
  • Omologazione: il tribunale valuta la fattibilità; i creditori che non approvano possono fare opposizione, ma il piano può comunque essere omologato se non vi è violazione del principio di parità di trattamento.

3.6.2 Piano del consumatore ex CCII (art. 67)

L’art. 67 del CCII ripropone il piano del consumatore con alcune novità:

  • Verifica di meritevolezza: il giudice verifica che il consumatore non abbia contratto debiti in modo imprudente o con dolo. La relazione dell’OCC deve indicare le cause del sovraindebitamento e le prospettive di risanamento .
  • Cessione dei crediti futuri: il piano può prevedere la cessione di stipendi o pensioni entro i limiti di legge.
  • Sospensione delle azioni esecutive: analogamente alla L. 3/2012, il giudice può sospendere le azioni esecutive; l’omologazione rende il piano vincolante per tutti i creditori .

3.6.3 Liquidazione controllata

Simile alla procedura prevista dalla L. 3/2012, ma con norme più dettagliate. Il debitore vede venduti i propri beni, ma può conservare quelli impignorabili (ad esempio, i beni strumentali essenziali) . L’esdebitazione è possibile previa verifica della meritevolezza .

3.7 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le imprese in stato di crisi ma ancora potenzialmente solvibili, la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 offre numerosi vantaggi:

  • Accesso tramite piattaforma: l’imprenditore, assistito da un consulente, carica i documenti sulla piattaforma delle Camere di Commercio. Viene nominato un esperto che guida la trattativa .
  • Misure protettive: durante le trattative, l’imprenditore può chiedere al tribunale la sospensione delle azioni esecutive e l’inibitoria all’iscrizione di ipoteche .
  • Soluzioni flessibili: la negoziazione può portare a un accordo di ristrutturazione, alla cessione di rami d’azienda o a un piano di continuità. Può sfociare in un concordato minore o in un accordo di ristrutturazione dei debiti.
  • Supporto dell’esperto: il professionista iscritto nell’elenco nazionale, come l’Avv. Monardo, favorisce l’interlocuzione con banche e fornitori, verificando la sostenibilità del piano.

3.8 Strumenti extra-fiscali: ristrutturazione bancaria e piani personalizzati

Oltre alle procedure codificate, il debitore può avvalersi di:

  • Ristrutturazione del debito bancario mediante l’art. 67 della legge fallimentare (oggi art. 56 CCII) e l’art. 14 della L. 3/2012 che consente la rinegoziazione con le banche e l’omologazione giudiziale.
  • Fondo di solidarietà per le vittime di usura: le imprese indebitate a causa di tassi usurari possono ottenere finanziamenti agevolati per estinguere i debiti e ripartire.
  • Interventi pubblici per le famiglie: contributi a fondo perduto e garanzie statali (Fondo prima casa) che permettono di ridurre l’esposizione ipotecaria.

4. Strumenti alternativi di definizione: rottamazioni, definizioni agevolate e piani del consumatore

4.1 Rottamazione quater e riammissione

La rottamazione quater consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della Riscossione relativi al periodo 2000‑2022 versando solo l’imposta e rinunciando alle sanzioni e agli interessi di mora. Per chi ha debiti sopra 100.000 €, la rottamazione può ridurre significativamente il debito. Gli elementi principali:

  • Scadenze: la domanda deve essere presentata entro i termini previsti dalla legge. La riammissione concessa dalla legge 15/2025 richiede la domanda entro il 30 aprile 2025. Le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2025 al 2027 .
  • Condizioni: è possibile includere solo i carichi già indicati nella precedente istanza; le somme già versate restano definitivamente acquisite. La decadenza comporta la perdita dei benefici e la ripresa degli interessi .
  • Compatibilità con il divieto di compensazione: se la rottamazione è in regola, i carichi oggetto di rateazione non concorrono alla soglia dei 100.000 €. In caso di decadenza, il debito residuo si cumula ai fini del divieto .

4.2 Definizione agevolata delle liti fiscali e degli avvisi bonari

La definizione agevolata delle controversie tributarie consente di chiudere il contenzioso pagando una percentuale dell’imposta accertata, variabile a seconda del grado di giudizio. È spesso conveniente per le liti di valore elevato. Per i debiti oltre 100.000 € la definizione può ridurre sensibilmente le sanzioni.

Gli avvisi bonari ricevuti a seguito di controlli automatizzati possono essere rateizzati con riduzione della sanzione a un terzo. È fondamentale aderire nei termini per evitare la decadenza.

4.3 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

Già descritti nella sezione 3.5, questi strumenti permettono di ristrutturare integralmente i debiti. Il piano del consumatore è particolarmente adatto a chi possiede un immobile gravato da mutuo o altre garanzie e vuole evitare il pignoramento. L’Accordo di ristrutturazione è idoneo per situazioni con più creditori istituzionali (banche, fisco).

4.4 Concordato minore e composizione negoziata

L’imprenditore che ha debiti fiscali e bancari sopra 100.000 € può valutare il concordato minore o la composizione negoziata per salvaguardare l’azienda. L’esperto nominato dall’OCC o dalla camera di commercio aiuta a predisporre il piano e a ottenere la maggioranza dei creditori.

4.5 Liquidazione controllata

Quando non sono possibili accordi, la liquidazione controllata permette di chiudere la situazione trasferendo l’intero patrimonio ai creditori. Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione se meritevole .

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la comunicazione: molti debitori pensano che non ritirare una raccomandata equivalga a evitare il debito. In realtà, la notifica è valida anche per compiuta giacenza e il termine per impugnare decorre comunque.
  2. Aspettare troppo: trascorso il termine per il ricorso, l’atto diventa definitivo e l’unica opzione sarà la rateizzazione o la procedura di esdebitazione.
  3. Pensare che le rate sospendano l’esecuzione: la richiesta di rateizzazione non sospende le azioni esecutive se non accompagnata da provvedimento del giudice. È necessario richiedere la sospensione o la tutela cautelare.
  4. Compensare crediti in presenza di ruoli superiori a 100.000 €: senza sospensione, si rischia la sanzione e l’invalidità della compensazione .
  5. Non dichiarare tutti i debiti nel piano: occultare debiti o beni può comportare la revoca dell’omologazione e l’imputazione per reati di bancarotta, oltre a perdere il beneficio dell’esdebitazione.
  6. Improvvisare accordi con le banche: senza assistenza legale si rischiano clausole capestro, tassi usurari o la perdita delle garanzie.
  7. Confondere i termini delle procedure: ad esempio, pensare che la procedura di sovraindebitamento equivalga a un fallimento. Occorre conoscere le differenze e gli effetti che ciascuna comporta.
  8. Non valutare la compatibilità tra procedure: aderire alla rottamazione mentre si presenta un piano del consumatore può essere impossibile. È necessario studiare una strategia unica.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, presentiamo alcune tabelle sintetiche. Ogni tabella riporta solo parole chiave, numeri o date, lasciando alla sezione testuale le spiegazioni.

6.1 Norme e articoli principali

StrumentoRiferimento normativoPunti chiave
Divieto di compensazioneArt. 37 comma 49‑quinquies D.L. 223/2006No compensazione con ruoli >100k; riguarda imposte erariali; eccezioni per sospensioni
Piano del consumatore (L. 3/2012)Artt. 7, 8, 12-bis, 12-ter L. 3/2012Ristrutturazione debiti del consumatore; omologazione senza voto creditori; sospensione esecuzioni
Accordo di ristrutturazione (L. 3/2012)Art. 7 L. 3/2012Richiede consenso dei creditori e pagamento minimo per privilegiati
Liquidazione controllataArt. 14-ter L. 3/2012; Titolo IV CCIILiquidazione dei beni; esdebitazione finale
EsdebitazioneArt. 14-terdecies L. 3/2012Cancellazione debiti residuali se debitore meritevole
Esdebitazione incapienteArt. 14-quaterdecies L. 3/2012Beneficio per chi non può offrire utilità; escluso per colpa grave
Concordato minoreArt. 74 CCIIPiano per imprenditori minori; continuità aziendale; classi creditori
Composizione negoziataArtt. 2‑3 D.L. 118/2021Esperto indipendente; piattaforma; misure protettive
Rottamazione quaterLegge 197/2022 e successive modifichePagamento imposta senza sanzioni; riammissione 2025

6.2 Termini e scadenze fondamentali

ProceduraTermine di presentazioneNote
Ricorso contro cartella60 giorni dalla notificaTermine per impugnare in C.G.T.
Rateizzazionerichiesta entro 60 giorni dalla notificaFino a 120 rate; decadenza con 5 rate non pagate
Rottamazione quater (riammissione)30 aprile 2025Comunicazione importi entro 30 giugno 2025
Definizione agevolata liti fiscaliVariabile (disposti da norme annuali)Pagamento fra il 15 % e il 40 %
Piano del consumatoredeposito in tribunale con OCCOmologazione entro 6 mesi
Accordo di ristrutturazionedeposito presso tribunaleDurata massima di 4 anni (piano)
Liquidazione controllatadomanda al tribunaleEsdebitazione dopo 3 anni (vecchia legge), 4 anni (nuova)
Concordato minoredeposito con OCCTermini di votazione e omologazione variabili
Composizione negoziatadomanda sulla piattaformaDurata trattative 180 giorni prorogabili

6.3 Confronto tra principali strumenti

StrumentoDestinatariVantaggiLimitazioni
Piano del consumatorePersone fisiche non imprenditoriPagamento parziale, protezione della casa, niente voto creditoriMeritevolezza; impossibilità di nuovi debiti senza giusta causa
Accordo di ristrutturazioneConsumatori, professionisti, piccoli imprenditoriPagamento ridotto con consenso maggioranza, sospensione esecuzioniNecessità di convincere i creditori
Liquidazione controllataTutti i debitoriLiberazione dai debiti residui (esdebitazione)Perdita totale del patrimonio
Concordato minoreImprenditori minori e professionistiPossibilità di continuare l’attività, classi di creditori, risorse esterneRequisiti di fattibilità e approvazione classi
Composizione negoziataImprese in crisi reversibileTrattativa riservata con supporto di un esperto, misure protettiveRischio insuccesso se creditori non collaborano
Rottamazione quaterTutti i contribuenti con debiti fiscaliSanzioni e interessi azzeratiDecadenza se non si pagano le rate
Definizione agevolataContribuenti con liti fiscali pendentiRiduzione sanzioni e interessiDipende dallo stato della lite e dagli importi

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Se ho debiti fiscali superiori a 100.000 €, posso compensare i miei crediti tributari?

No. Dal 1° luglio 2024, se il tuo debito per ruoli esecutivi o cartelle esattoriali erariali supera 100.000 €, non puoi compensare crediti nel modello F24 fino a quando il debito non viene ridotto al di sotto della soglia . Sono escluse dal calcolo le somme sospese giudizialmente, le rateazioni in corso e i ruoli non erariali .

  1. Quali debiti concorrono al limite di 100.000 €?

Rientrano i carichi affidati all’Agente della riscossione per imposte erariali (Irpef, Ires, IVA, imposte di registro, tasse ipotecarie, ecc.) e i recuperi di crediti d’imposta, compresi sanzioni e interessi, mentre sono esclusi interessi di mora e spese di riscossione . I tributi locali, i contributi previdenziali e le multe stradali non sono considerati.

  1. Cosa succede se sto pagando un piano di rateizzazione?

Le somme inserite in una rateizzazione regolarmente in corso non concorrono al superamento della soglia . Tuttavia, se salti le rate e il piano decade, l’intero debito residuo si cumula di nuovo e potrà superare la soglia, impedendoti la compensazione.

  1. Esiste la possibilità che la soglia di 100.000 € venga ridotta?

Sì. La bozza della Legge di Bilancio 2026 prevede di abbassare il limite a 50.000 €, estendendo il divieto a più contribuenti . La riforma non è ancora definitiva ma potrebbe entrare in vigore nel 2026.

  1. Quali sono i requisiti per accedere al piano del consumatore?

Devi essere un consumatore (non imprenditore), in stato di sovraindebitamento, e non aver contratto debiti con dolo o colpa grave. L’OCC deve certificare la meritevolezza e la fattibilità del piano . Il piano può prevedere pagamenti parziali, l’apporto di terzi e moratorie per i creditori privilegiati .

  1. Nel piano del consumatore devo pagare per intero i creditori privilegiati?

Non necessariamente. L’art. 7 L. 3/2012 permette il pagamento parziale dei creditori privilegiati purché ottengano almeno quanto riceverebbero in caso di liquidazione . Tuttavia, alcune tipologie di debito (IVA, ritenute operate e non versate) possono essere solo dilazionate e non ridotte.

  1. Quanto dura la procedura di piano del consumatore?

Dopo il deposito, il giudice deve fissare l’udienza e decidere entro sei mesi . La durata complessiva dipende dalla complessità del piano, dal numero di creditori e dalle opposizioni eventuali.

  1. È possibile modificare un accordo di ristrutturazione una volta cessato?

No. La Cassazione ha affermato che, se l’accordo cessa per inadempimento (art. 11 comma 5 L. 3/2012), non è più possibile modificarlo . Ogni modifica è ammessa solo durante la vigenza dell’accordo.

  1. In quali casi può essere negata l’esdebitazione?

L’esdebitazione viene negata se il sovraindebitamento deriva da colpa eccessiva e sproporzionato ricorso al credito . È inoltre esclusa se il debitore non ha adempiuto agli obblighi informativi o ha nascosto beni. Se l’indebitamento è frutto di colpa grave, il tribunale può negare l’esdebitazione .

  1. Cosa succede se i creditori non partecipano all’omologazione del piano del consumatore?
  • Possono proporre opposizione durante la procedura; tuttavia, se il giudice ritiene il piano fattibile e rispettoso dei crediti impignorabili, può omologarlo anche in assenza del loro consenso . Hanno poi 30 giorni per proporre reclamo o ricorso per cassazione .
  1. Posso includere i debiti fiscali nella liquidazione controllata?
  • Sì. La liquidazione controllata comprende tutti i debiti, compresi quelli tributari. Al termine, il debitore meritevole può ottenere l’esdebitazione, ma i debiti derivanti da sanzioni penali, alimenti e obbligazioni da illecito extracontrattuale restano .
  1. Sono imprenditore agricolo: posso accedere al concordato minore?
  • Sì. Il concordato minore è aperto agli imprenditori agricoli, ai professionisti e agli imprenditori minori. È necessario presentare un piano che garantisca la sostenibilità e suddividere i creditori in classi .
  1. Qual è la differenza tra composizione negoziata e concordato minore?
  • La composizione negoziata è una procedura volontaria guidata da un esperto indipendente che supporta le trattative con i creditori; non richiede l’approvazione del tribunale se non per le misure protettive. Il concordato minore, invece, è una procedura giudiziale che sfocia in un decreto di omologazione e richiede la votazione dei creditori suddivisi in classi .
  1. Quanto costa accedere a queste procedure?
  • Le procedure prevedono costi relativi al compenso dell’OCC, ai diritti di segreteria e alle spese legali. Nelle procedure di sovraindebitamento, le spese possono essere inserite nel piano e pagate nel tempo. La composizione negoziata, invece, prevede un compenso a carico dell’imprenditore concordato con l’esperto.
  1. Cosa succede se non rispetto il piano approvato?
  • Il mancato pagamento delle rate o la violazione delle condizioni comporta la decadenza del piano e la possibilità per i creditori di riprendere le azioni esecutive . Inoltre, potrebbe essere negata l’esdebitazione finale.
  1. È possibile proporre il piano del consumatore mentre si beneficia della rottamazione quater?
  • In genere, le procedure possono coesistere se i debiti sono diversi, ma è necessario coordinare le scadenze e prevedere nel piano le somme dovute con la rottamazione. In caso di decadenza dalla rottamazione, il debito rientra nella procedura e potrebbe far fallire il piano.
  1. Posso avviare un piano del consumatore se ho una prima casa ipotecata?
  • Sì. Il piano può prevedere il mantenimento della prima casa, garantendo il pagamento dell’ipoteca tramite il piano. In tal modo si evita il pignoramento .
  1. Quali documenti devo preparare per avviare la procedura di sovraindebitamento?
  • Bisogna presentare: elenco completo dei creditori, inventario dei beni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, elenco degli atti dispositivi compiuti, stato di famiglia e certificazioni bancarie. L’OCC redigerà la relazione sulla meritevolezza.
  1. È possibile chiedere la sospensione del pignoramento durante la procedura?
  • Sì. Il giudice può sospendere le azioni esecutive dal momento del deposito del piano o dell’accordo , a condizione che la proposta appaia non manifestamente infondata.
  1. Quali sono le conseguenze penali se nascondo beni o dichiaro il falso nella procedura?
  • Il debitore che commette reati di bancarotta fraudolenta o sottrazione fraudolenta può essere perseguito penalmente. Inoltre, la procedura può essere revocata e l’esdebitazione negata .

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Esempio 1: Debiti fiscali oltre 100.000 € e rottamazione

Contesto: Marco, professionista, riceve cartelle per imposte IRPEF, IVA e contributi per un totale di 120.000 €. Ha crediti d’imposta pari a 30.000 € da ricerche e sviluppo.

  • Divieto di compensazione: Marco non può compensare i crediti fino a quando il debito non scende sotto 100.000 € .
  • Ricorso e sospensione: Impugna alcune cartelle per prescrizione. Il giudice sospende 40.000 €; il residuo scende a 80.000 €, consentendo la compensazione del credito di 30.000 €.
  • Rottamazione quater: per i debiti rimanenti aderisce alla rottamazione quater. Presenta la domanda in tempo e ottiene un piano in dieci rate per 40.000 € (imposta senza sanzioni). Paga le prime due rate; il debito residuo scende a 0.

Risultato: Marco risolve la situazione in modo sostenibile, grazie all’impugnazione, alla sospensione e alla rottamazione.

8.2 Esempio 2: Piano del consumatore con immobile ipotecato

Contesto: Sara, dipendente con stipendio di 2.000 € al mese, ha un mutuo residuo di 180.000 € sulla prima casa (valore 230.000 €), carte di credito e prestiti per 40.000 €. Non riesce a pagare le rate e riceve pignoramenti.

  • Sovraindebitamento: si rivolge all’OCC che attesta la meritevolezza e redige il piano. Sara prevede di versare 500 € al mese per 7 anni ai creditori chirografari; il mutuo resta pagato con l’aiuto dei genitori (apporto di terzi). Il piano prevede il mantenimento della casa.
  • Omologazione: il giudice sospende i pignoramenti e omologa il piano. Gli interessi sono sospesi; al termine Sara avrà pagato 42.000 € ai creditori chirografari, che accettano la somma in quanto superiore alla liquidazione.

Risultato: Sara evita la vendita della casa, gestisce i debiti con rate sostenibili e ottiene la tutela dalle aggressioni.

8.3 Esempio 3: Concordato minore per impresa artigiana

Contesto: L’azienda artigiana ABC S.r.l. ha debiti fiscali e bancari pari a 300.000 €. Non è soggetta a fallimento; la crisi è dovuta alla perdita di commesse.

  • Composizione negoziata: l’imprenditore richiede la composizione negoziata e, con l’aiuto dell’esperto (Avv. Monardo), negozia con i creditori. Banche e fornitori accettano un piano che prevede la continuità produttiva e l’apporto di un investitore esterno.
  • Concordato minore: si opta per il concordato minore; il piano prevede il pagamento del 40 % ai chirografari e il mantenimento dei posti di lavoro. I creditori sono suddivisi in classi; la maggioranza approva il piano .
  • Omologazione: il tribunale omologa il concordato. Gli atti di pignoramento in corso vengono sospesi e l’impresa continua l’attività.

Risultato: L’azienda evita la liquidazione, mantiene la continuità aziendale e riduce i debiti.

8.4 Esempio 4: Liquidazione controllata con esdebitazione negata

Contesto: Luca, imprenditore individuale, fallisce nella gestione di un’azienda di costruzioni. Presenta domanda di liquidazione controllata per debiti totali di 500.000 €. Dalla relazione dell’OCC emerge che Luca ha continuato a chiedere prestiti nonostante la prospettiva di insolvenza.

  • Procedura: i beni di Luca vengono venduti; ricavano 150.000 €, distribuiti tra i creditori.
  • Domanda di esdebitazione: Luca chiede l’esdebitazione per cancellare i debiti residui.
  • Giurisprudenza: la Cassazione, seguendo l’orientamento della sentenza 28137/2025, ritiene che Luca abbia agito con colpa nel ricorrere a crediti sproporzionati e nega l’esdebitazione .

Risultato: Luca resta onerato dei debiti residui, che potranno essere riscossi se dovessero emergere nuovi beni.

9. Conclusione: l’importanza di agire subito con un professionista

Affrontare debiti superiori a 100.000 € richiede coraggio, lucidità e la guida di un professionista esperto. Le normative fiscali e le procedure di sovraindebitamento sono articolate e in continua evoluzione; una semplice distrazione può comportare la perdita delle tutele e la trasformazione del debito in una voragine difficile da colmare. Le più recenti disposizioni (divieto di compensazione sopra i 100.000 €, riforme del Codice della crisi, rottamazioni e definizioni agevolate) offrono opportunità ma anche insidie.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono in grado di analizzare la tua situazione e proporti la strategia più adeguata. Che si tratti di contestare un atto, aderire a una rottamazione, negoziare con le banche o avviare un piano del consumatore, il supporto di un professionista permette di:

  • Bloccare azioni esecutive e pignoramenti, ottenendo sospensioni giudiziali o amministrative.
  • Ridurre il debito tramite transazioni, definizioni agevolate e piani personalizzati.
  • Salvaguardare il patrimonio, in particolare l’abitazione principale o l’azienda.
  • Ottenere l’esdebitazione quando i requisiti lo consentono, ricominciando senza l’ombra del passato.

È fondamentale agire tempestivamente: i termini per impugnare e aderire alle procedure sono brevi; la soglia di 100.000 € potrebbe ridursi a 50.000 €; le sentenze recenti mostrano che la colpa, anche lieve, può precludere l’esdebitazione. Non lasciare che l’inerzia comprometta la tua vita e il tuo lavoro.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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