La rateizzazione blocca il pignoramento oppure no?

Introduzione

Richiedere un pagamento a rate quando non si riesce più a far fronte alle cartelle esattoriali o ai debiti fiscali è un passo decisivo per salvaguardare il proprio patrimonio. La legge italiana, tuttavia, prevede regole molto rigide: se non vengono rispettate le formalità della procedura o si sottovalutano gli effetti di certi atti, il pignoramento – cioè l’espropriazione forzata dei beni o dei crediti del debitore – può proseguire senza impedimenti. È quindi fondamentale conoscere con precisione quando e come la rateizzazione o altre procedure di definizione agevolata bloccano l’azione dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e dei creditori privati.

In questo articolo, aggiornato al mese di marzo 2026, analizzeremo:

  • le norme vigenti (D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 110/2024, Legge di Bilancio 2026, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che disciplinano rateizzazione e pignoramento;
  • le sentenze più recenti della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale che spiegano quando l’azione esecutiva è nulla, sospesa o improseguibile;
  • la procedura passo‑passo per chiedere la dilazione dei pagamenti e per opporsi agli atti esecutivi o cautelari;
  • le strategie difensive e i rimedi alternativi come la rottamazione quinquies, la definizione agevolata, il piano del consumatore e gli accordi di ristrutturazione;
  • gli errori da evitare, le domande frequenti e alcune simulazioni numeriche.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team multidisciplinare

Questo approfondimento è stato realizzato dallo studio dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e professionista con tanti anni di esperienza nella tutela di imprese e privati contro azioni esecutive e tributarie.

L’avv. Monardo coordina un staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario ed esecuzioni forzate; è gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, convertito in Legge 147/2021.

Lo studio opera a livello nazionale offrendo consulenze personalizzate per analizzare la legittimità degli atti, predisporre ricorsi e opposizioni, ottenere sospensioni, trattare con i creditori e preparare piani di rientro o procedure concorsuali.

Come possiamo aiutarti: se hai ricevuto un’ingiunzione di pagamento, un pignoramento del conto, dello stipendio o della pensione o un fermo amministrativo, possiamo verificare immediatamente la correttezza dell’atto, individuare eventuali vizi formali (ad esempio mancata notifica al debitore), proporre ricorsi o istanze di sospensione, chiedere la rateizzazione del debito o avviare procedure di rottamazione. Possiamo inoltre attivare piani del consumatore o accordi di ristrutturazione per ottenere l’esdebitazione o la riduzione del debito.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Ogni situazione è diversa e la tempestività è decisiva: una consulenza mirata ti permette di fermare l’esecuzione e di sfruttare al meglio le tutele previste dalla legge.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Pignoramento: definizione e tipologie

Il pignoramento è l’atto con cui ha inizio l’espropriazione forzata: un ufficiale giudiziario o l’Agente della Riscossione individua i beni o i crediti del debitore e li “blocca” per soddisfare il credito. Esistono tre tipi di pignoramento:

  1. Pignoramento mobiliare: riguarda beni mobili del debitore (autovetture, arredi, gioielli). Di regola richiede la presenza dell’ufficiale giudiziario e il deposito del verbale presso il giudice dell’esecuzione.
  2. Pignoramento immobiliare: colpisce beni immobili e diritti reali (case, terreni). Dopo la notifica al debitore e la trascrizione nei registri immobiliari, il bene è venduto all’asta.
  3. Pignoramento presso terzi: consente al creditore di aggredire i crediti che il debitore vanta verso terzi (banche, datori di lavoro, clienti). È disciplinato dagli artt. 543 e ss. c.p.c. e, per i debiti fiscali, dall’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973. Quest’ultima norma consente all’Agente della Riscossione di emettere un ordine di pagamento diretto al terzo senza passare dal giudice; il terzo deve versare le somme entro 60 giorni o alle scadenze naturali, altrimenti l’ordine perde efficacia .

Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni

L’articolo 545 c.p.c. tutela il reddito da lavoro e fissa limiti insuperabili alla pignorabilità. In via generale, è pignorabile un quinto dello stipendio per crediti tributari e per altri crediti; se concorrono più pignoramenti, la quota complessivamente trattenuta non può superare la metà dello stipendio netto, come chiarito dalla giurisprudenza . In caso di pensione, oltre ai limiti del quinto, vi è un minimo impignorabile pari al doppio dell’assegno sociale (circa 1.000 euro) . Per le somme accreditate su conto corrente, sono pignorabili solo gli importi superiori al triplo dell’assegno sociale quando l’accredito è anteriore alla notifica; gli accreditamenti successivi sono soggetti ai limiti ordinari .

Negli ultimi anni la legge di bilancio e le circolari ministeriali hanno ulteriormente modulato questi limiti per i pignoramenti esattoriali. La circolare INPS n. 130/2025 chiarisce che, quando l’ente riceve un ordine ex art. 72‑bis, deve sospendere il pagamento delle prestazioni per un periodo massimo di 60 giorni; trascorso tale termine senza notifica dell’ordine, le somme vanno rilasciate. La circolare riepiloga anche le nuove percentuali di prelievo su stipendi e pensioni: un decimo per importi fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro e un quinto oltre i 5.000 euro .

1.2 Dilazione del pagamento (art. 19 D.P.R. 602/1973) dopo la riforma del 2024

La rateizzazione è regolata dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973. Fino al 2024 consentiva fino a 72 rate; il D.Lgs. 110/2024, con il decreto attuativo del 27 dicembre 2024, ha ampliato il numero di rate e modificato i criteri per concederle. Le principali regole sono:

  • Importo massimo del carico: le richieste possono riguardare ciascuna cartella o avviso di accertamento fino a 120.000 euro.
  • Numero di rate: per le istanze presentate nel biennio 2025‑2026 è previsto un massimo di 84 rate; nel biennio 2027‑2028 si sale a 96 rate; dal 1° gennaio 2029 il limite diventa 108 rate .
  • Richieste “documentate”: se il carico supera 120.000 euro o se il contribuente dimostra una condizione economica particolarmente grave, le rate possono arrivare a 120. In questo caso l’Agente della Riscossione valuta l’ISEE per le persone fisiche e gli indicatori di liquidità per le imprese .
  • Sospensione delle azioni esecutive: la presentazione di un’istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza e blocca nuove iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi e pignoramenti fino alla decisione sulla richiesta . Se l’istanza viene accolta e il debitore paga la prima rata, le procedure esecutive già avviate si estinguono (a condizione che non si sia tenuto l’incanto o non sia stato emesso il provvedimento di assegnazione) . In caso di inadempimento di otto rate, anche non consecutive, si decade dal beneficio .

Queste regole si applicano alle cartelle esattoriali e agli accertamenti esecutivi, ma non alle ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali. Altre norme (art. 19‑bis e 19‑ter) disciplinano le dilazioni con garanzia (fideiussione) e quelle con finanziamento bancario.

Effetti sulla prescrizione e riconoscimento del debito

La presentazione della domanda di rateizzazione produce anche effetti sul termine di prescrizione. Con la recente ordinanza n. 27504/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’istanza di dilazione interrompe il termine di prescrizione e vale come riconoscimento del debito, sanando eventuali vizi di notifica delle cartelle . La Corte ha spiegato che la richiesta di rateizzazione dimostra la consapevolezza del contribuente rispetto all’esistenza delle cartelle, rendendo irrilevanti eventuali irregolarità nella notifica e consentendo all’Agenzia di agire anche oltre il termine prescrizionale originario . È quindi un’arma a doppio taglio: blocca temporaneamente l’esecuzione, ma interrompe la prescrizione e limita la possibilità di contestare la validità dell’atto.

1.3 Pignoramento speciale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973

L’art. 72‑bis consente all’Agente della Riscossione di “saltare” la fase giudiziale: al posto dell’atto di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario, l’agente emette un ordine di pagamento diretto al terzo (banca, datore di lavoro, ente pubblico). L’ordine deve indicare il credito e invitare il terzo a versare le somme dovute entro 60 giorni o alle scadenze naturali. Se il terzo non ottempera, si applicano le regole dell’art. 72, ossia l’Agente può procedere al pignoramento ordinario .

Questo speciale pignoramento presenta alcune peculiarità che la giurisprudenza ha chiarito:

  • Periodo di cattura di 60 giorni: la banca o il datore di lavoro non deve soltanto bloccare il saldo esistente, ma anche versare all’erario tutte le somme che arrivano sul conto nei 60 giorni successivi alla notifica . Il periodo è quindi una vera e propria “rete” che intercetta accrediti di stipendi, pensioni, bonifici ecc.
  • Notifica obbligatoria al debitore: con l’ordinanza n. 6/2026 la Corte di Cassazione ha chiarito che l’ordine di pagamento ex art. 72‑bis deve essere notificato non solo al terzo ma anche al debitore. La mancata notifica al debitore non comporta una semplice nullità, ma l’inesistenza giuridica dell’atto: l’omissione non è sanabile nemmeno se il debitore ne viene a conoscenza successivamente . Questo principio tutela il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e impedisce “pignoramenti fantasma”.
  • Fine del pignoramento se il terzo non paga entro 60 giorni: la Cassazione, con un’ordinanza del 16 novembre 2025, ha chiarito che il terzo pignorato deve versare le somme entro 60 giorni; in mancanza, l’ordine perde efficacia e l’Agente deve avviare un nuovo pignoramento ordinario . La sospensione dei pagamenti dovuta al Covid‑19 (art. 68 del D.L. 18/2020) non giustifica il ritardo del terzo.
  • Fondo pignorato e rottamazioni: se il contribuente aderisce a una definizione agevolata (rottamazione), l’ordine ex art. 72‑bis viene sospeso e le somme ancora trattenute devono essere restituite al debitore una volta verificata l’adesione .

1.4 Rottamazione quinquies (Legge di Bilancio 2026)

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha introdotto la rottamazione quinquies, una forma di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I debitori che presentano l’istanza entro il 30 aprile 2026 possono estinguere i carichi senza versare sanzioni e interessi di mora, pagando solo il capitale e gli interessi legali. Le principali caratteristiche sono:

  • Modalità di pagamento: è possibile versare l’importo in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o rateizzarlo fino a 54 rate bimestrali; le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026 .
  • Stop alle azioni esecutive: l’art. 23 della Legge di Bilancio prevede che, dalla data di presentazione dell’istanza, l’Agente della Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive e deve sospendere quelle già in corso. La sospensione opera automaticamente e riguarda pignoramenti presso terzi, ipoteche, fermi amministrativi e altre forme di esecuzione . Anche i termini di prescrizione e decadenza restano sospesi durante la procedura.
  • Recupero delle somme bloccate: l’adesione alla rottamazione sospende il pignoramento delle somme ancora da incassare; il terzo pignorato (banca o datore di lavoro) può restituire le somme trattenute, a condizione che il contribuente comunichi tempestivamente l’avvenuta adesione .
  • Incompatibilità con fermi già iscritti: i fermi amministrativi iscritti restano efficaci fino al pagamento della prima rata o dell’importo in un’unica soluzione; soltanto dopo il pagamento si potrà ottenere la cancellazione .

La rottamazione quinquies non include tutti i carichi: restano esclusi, ad esempio, contributi alle casse professionali, multe per violazioni codice della strada non affidate entro il 31 dicembre 2023 e altri tributi specifici . Inoltre, chi ha in corso una rateizzazione ordinaria ottiene la sospensione delle rate fino alla definizione della rottamazione .

1.5 Covid‑19 e altre sospensioni straordinarie

Nel 2020 la pandemia ha determinato la sospensione generalizzata dei pagamenti iscritti a ruolo. L’art. 68 del D.L. 18/2020 (decreto “Cura Italia”), più volte modificato, ha sospeso i termini di pagamento delle cartelle e ha vietato l’attivazione di nuovi pignoramenti o ipoteche fino al 31 dicembre 2020 . Successive proroghe hanno esteso la sospensione per alcuni settori fino al 2022. Dal 2023 tutte le sospensioni emergenziali sono decadute, ma la giurisprudenza continua a discutere la portata di tali norme per i pignoramenti presso terzi.

2. Procedura passo‑passo: dalla notifica dell’atto alla sospensione del pignoramento

2.1 Notifica della cartella o dell’avviso di accertamento

La procedura di riscossione inizia con la notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento esecutivo. Il debitore deve controllare attentamente:

  • Contenuto dell’atto: deve indicare con chiarezza la natura del tributo, l’anno di riferimento, la base imponibile, le sanzioni e gli interessi. Eventuali omissioni possono determinare la nullità.
  • Modalità di notifica: la cartella può essere notificata tramite posta raccomandata, PEC o ufficiale giudiziario. La prova della corretta notifica spetta all’ente; se la busta è vuota o l’atto manca di oggetto, non interrompe la prescrizione e può essere impugnato .
  • Termini per impugnare: il contribuente ha 60 giorni per proporre ricorso alla Commissione tributaria contro l’atto di accertamento (30 giorni per gli avvisi di addebito Inps) e 40 giorni per impugnare l’estratto di ruolo davanti al giudice ordinario nei casi di vizi gravi.

2.2 Richiesta di rateizzazione

Se il debitore non può pagare in un’unica soluzione, può presentare istanza di rateizzazione. La procedura si articola in diversi passaggi:

  1. Verifica dei requisiti: è necessario essere in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’Agente valuta l’ISEE per i soggetti privati e gli indici di liquidità per le imprese. Per importi fino a 120.000 euro non serve allegare documentazione; per importi superiori occorre fornire bilanci, dichiarazioni dei redditi e altri documenti .
  2. Compilazione della domanda: la richiesta si presenta online sul portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione oppure tramite intermediari abilitati. Va indicato l’elenco delle cartelle, l’importo totale e il numero di rate desiderate.
  3. Presentazione e protocollazione: dal momento del protocollo la prescrizione si sospende e l’Agente non può iscrivere ipoteche o pignoramenti nuovi fino alla decisione sulla domanda .
  4. Esito dell’istanza: l’ente decide entro 60 giorni. Se accetta, comunica il piano di ammortamento e invia il bollettino della prima rata. Il pagamento della prima rata comporta l’estinzione delle procedure esecutive in corso (se non si è tenuto l’incanto e non è stato emesso il provvedimento di assegnazione) . Se la domanda è respinta, il contribuente può presentare una nuova istanza con documentazione integrativa o proporre ricorso.

Cosa succede in pendenza della richiesta

La richiesta di rateizzazione non blocca automaticamente i pignoramenti già in corso. La Cassazione, con ordinanza n. 23057/2025, ha riconosciuto che esiste una zona grigia tra la presentazione dell’istanza e la decisione dell’Agente: la Corte, pur non decidendo nel merito, ha ritenuto la questione di particolare rilevanza e ha rinviato l’esame a udienza pubblica . I giudici si sono interrogati su tre punti: se la sola presentazione dell’istanza renda improseguibile l’azione, cosa accada nel periodo intermedio e se l’attivazione dell’esecuzione in pendenza dell’istanza possa costituire abuso di diritto . In attesa di una pronuncia definitiva, gli uffici dell’Agente hanno adottato prassi conservative: in molti casi sospendono le procedure in pendenza dell’istanza, ma non è un obbligo automatico. Per questo è fondamentale notificare immediatamente all’ente l’avvenuta presentazione della domanda e, se necessario, proporre ricorso per sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992.

2.3 Pignoramento e opposizione agli atti esecutivi

Quando il pignoramento è già stato notificato, le strategie difensive variano in base alle irregolarità riscontrate:

  • Mancanza di notifica al debitore: se l’ordine di pagamento ex art. 72‑bis è stato notificato solo al terzo e non al debitore, l’atto è inesistente e può essere impugnato con opposizione ex art. 615 c.p.c. o art. 22 D.Lgs. 546/1992 . La Cassazione ha ribadito che l’inesistenza non è sanabile nemmeno se il debitore interviene nel processo.
  • Omessa indicazione del credito: l’ordine deve indicare con precisione il numero di cartella, l’importo e la natura del tributo; in mancanza, l’atto è nullo.
  • Violazione dei limiti di pignorabilità: se l’importo pignorato supera i limiti del quinto o non rispetta il minimo impignorabile per le pensioni, è possibile ottenere la riduzione e la restituzione delle somme indebitamente trattenute .
  • Prescrizione o decadenza: se il pignoramento è stato avviato dopo il decorso del termine di prescrizione o di decadenza e non vi sono stati atti interruttivi validi (ad esempio, perché la notifica della cartella era nulla), si può chiedere l’annullamento dell’atto.
  • Abuso di diritto e tempi della decisione sulla rateizzazione: come emerso nel caso Alfa S.r.l. (ordinanza n. 23057/2025), se l’Agente ritarda ingiustificatamente la decisione sull’istanza e, nel frattempo, notifica un pignoramento solo al terzo per incassare le somme, si può prospettare un abuso di diritto. In tali situazioni conviene proporre ricorso al giudice dell’esecuzione e chiedere la sospensione dell’atto per violazione del principio di buona fede e correttezza .

2.4 Conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.

Il Codice di procedura civile consente al debitore di convertire il pignoramento sostituendo i beni o i crediti pignorati con una somma di denaro versata anche a rate. L’istanza va presentata al giudice dell’esecuzione entro la prima udienza; il giudice determina l’importo comprensivo di capitale, interessi e spese e stabilisce il numero delle rate (fino a 48 nei casi più gravi). La giurisprudenza richiede di valutare l’entità del credito, la capacità di pagamento del debitore e l’esigenza di celere soddisfazione del creditore . Questo strumento è utile quando non si può chiedere la rateizzazione tramite l’Agente (per esempio, per debiti bancari o privati) ma si vuole evitare la vendita all’asta.

3. Difese e strategie legali

3.1 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e ricorso al giudice tributario

Se il pignoramento presenta vizi formali o sostanziali, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione al giudice dell’esecuzione o ricorso alla Commissione tributaria. Le principali situazioni sono:

  • Inesistenza o nullità dell’atto: come visto, la mancata notifica al debitore rende l’atto inesistente ; l’assenza di dati essenziali (indicazione delle cartelle, importo) ne determina la nullità.
  • Sospensione in pendenza di rateizzazione: se la domanda di rateizzazione è stata presentata e il pignoramento viene eseguito prima della decisione, è possibile invocare l’art. 19, comma 1‑quater, che sospende le azioni esecutive fino all’esito dell’istanza . Occorre però dimostrare la tempestiva presentazione e la protocollazione.
  • Abuso di diritto: quando l’Agente agisce con modalità vessatorie o ritarda volutamente la decisione per procedere all’incasso, si può invocare l’abuso di diritto, come riconosciuto dalla Cassazione nella citata ordinanza n. 23057/2025 .

La procedura varia a seconda che il pignoramento sia stato notificato tramite ufficiale giudiziario (artt. 542 e 543 c.p.c.) o tramite ordine ex art. 72‑bis. Nel primo caso il giudice competente è il Tribunale del luogo di residenza del debitore; nel secondo caso, per i tributi, l’opposizione può essere proposta anche davanti alla Commissione tributaria.

3.2 Solleciti e richieste di sospensione all’Agente della Riscossione

Oltre all’opposizione giudiziale, è possibile presentare istanze amministrative all’Agente della Riscossione:

  • Richiesta di sospensione legale: il contribuente può chiedere all’Agente di sospendere l’esecuzione in attesa della decisione sulla rateizzazione. La sospensione può essere concessa ex art. 19, comma 1‑quater, o per motivi di autotutela (ad esempio, se il pignoramento si basa su cartelle annullate).
  • Istanza di sgravio o annullamento: se il debito è stato pagato o l’accertamento è stato annullato, si può chiedere lo sgravio della cartella e la revoca del pignoramento.
  • Rimborso delle somme pignorate: quando l’istanza di rateizzazione viene accolta o quando si aderisce alla rottamazione, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme già versate dal terzo, come riconosciuto dalla stessa Agenzia .

3.3 Difesa in giudizio: l’importanza della tempestività

Il successo di un’opposizione dipende dalla rapidità con cui si agisce. È opportuno:

  1. Verificare la data di notifica dell’atto di pignoramento e della cartella sottostante; i termini per ricorrere sono generalmente di 60 giorni per gli atti tributari e di 20 giorni per gli atti esecutivi.
  2. Raccogliere la documentazione: contratti, estratti di ruolo, attestazioni di avvenuta presentazione dell’istanza, ricevute di pagamento delle rate; queste prove dimostrano la situazione di difficoltà e l’eventuale abuso dell’ente.
  3. Ricorrere con l’assistenza di un professionista: un avvocato esperto può individuare i vizi nascosti (ad esempio la mancata motivazione dell’atto), scegliere il giudice competente e depositare l’istanza di sospensione.

3.4 Strategie negoziali: piani di rientro e saldo e stralcio

Non sempre conviene limitarsi a contestare gli atti. In molti casi è più vantaggioso trattare con l’Agente o con i creditori privati per concordare un piano di rientro sostenibile. Le strategie includono:

  • Accordi stragiudiziali: il contribuente può proporre un pagamento dilazionato con riduzione degli interessi o delle sanzioni; l’ente valuterà la convenienza in base al recupero potenziale.
  • Saldo e stralcio: consiste nel pagamento di una somma inferiore al debito originario in un’unica soluzione o in poche rate. È spesso concesso a soggetti in comprovata difficoltà economica o per cartelle di vecchia data.
  • Fideiussione o garanzie: in alcuni casi è possibile ottenere la rateizzazione prestando una garanzia fideiussoria; l’Agente può accettarla per evitare azioni esecutive immediate.

3.5 La negoziazione assistita della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Gli imprenditori in difficoltà possono attivare la negoziazione assistita della crisi d’impresa, introdotta dal D.L. 118/2021 e disciplinata dagli artt. 12 e ss. del D.Lgs. 83/2022. La procedura prevede la nomina di un esperto indipendente (iscritto in appositi elenchi) che convoca i creditori (banche, fornitori, Fisco) su una piattaforma telematica della Camera di commercio. Durante la negoziazione le azioni esecutive sono sospese e il debitore può formulare proposte di ristrutturazione del debito o di transazione. Se si raggiunge l’accordo, viene omologato e produce effetti vincolanti; in caso contrario, l’imprenditore può accedere a procedure concorsuali semplificate. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, assiste imprenditori e società in tutte le fasi della procedura.

4. Strumenti alternativi per bloccare o ridurre il debito

Oltre alla rateizzazione ordinaria e alla rottamazione quinquies, esistono altre procedure che permettono di sospendere o evitare il pignoramento.

4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni precedenti

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie forme di pace fiscale: rottamazioni ter, quater e ora quinquies. In generale, queste definizioni permettono di pagare solo il capitale e gli interessi legali, escludendo sanzioni e interessi di mora. La rottamazione quater (Legge n. 197/2022) prevedeva un massimo di 18 rate in 5 anni; la quater era scaduta il 30 giugno 2024 ma alcuni piani sono ancora in corso. La rottamazione quinquies 2026, come visto, estende i pagamenti a 54 rate e sospende le azioni esecutive dalla presentazione dell’istanza .

4.2 Piano del consumatore e concordato minore (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)

Il piano del consumatore e il concordato minore sono procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) per le persone fisiche non imprenditori, i professionisti, i piccoli imprenditori e le start‑up. Consentono di proporre ai creditori un piano di rientro rateizzato o una falcidia dei debiti. I principali vantaggi sono:

  • Automatic stay: con l’apertura della procedura, tutte le azioni esecutive individuali (pignoramenti, ipoteche, fermi) sono sospese .
  • Gestione del reddito: nella liquidazione controllata, il giudice stabilisce la quota di reddito destinata al mantenimento del debitore e della sua famiglia (art. 268, comma 4, lett. b CCII), sostituendo il limite fisso del quinto; alcune sentenze recenti fissano importi minimi di 1.100‑1.436 euro mensili .
  • Falcidia dei debiti: il piano può prevedere il pagamento parziale dei debiti, con esdebitazione del residuo alla conclusione della procedura; la Corte costituzionale ha confermato che un piano omologato prevale sui contratti di cessione del quinto e rende inefficaci le clausole contrarie .
  • Durata: i piani del consumatore hanno una durata massima di 5 anni (prorogabile a 7 se si cede la casa), mentre la liquidazione controllata dura 3 anni. Il concordato minore prevede il pagamento dei creditori secondo le disponibilità e può essere risolto in caso di inadempimento.

4.3 Esdebitazione dell’incapiente e procedura semplificata

L’art. 283 CCII ha introdotto l’esdebitazione del debitore incapiente: se la persona non possiede beni o redditi sufficienti e non può offrire alcuna utilità ai creditori, può chiedere l’esdebitazione “senza utilità”. La procedura dura un anno e consente di liberarsi dei debiti residui; durante il periodo le azioni esecutive sono sospese. È una soluzione estrema, ma permette di tornare a una vita dignitosa.

4.4 Conversione del pignoramento e vendita del bene

Come ricordato, la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. consente di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro versata in rate. In alternativa, il debitore può vendere il bene pignorato prima dell’asta e depositare il prezzo presso il giudice. Questa soluzione richiede l’accordo del creditore e l’autorizzazione del giudice ma può garantire un miglior prezzo di realizzo.

4.5 Accordi stragiudiziali e saldo e stralcio privato

Per i debiti verso banche, finanziarie o fornitori, è possibile negoziare piani di rientro personalizzati con riduzioni fino al 40‑60 % del capitale. I creditori preferiscono spesso una soluzione rapida piuttosto che un’esecuzione lunga e incerta. Lo staff dell’avv. Monardo assiste i clienti nelle trattative con gli istituti di credito e propone soluzioni di saldo e stralcio calibrate sulla capacità di pagamento reale del debitore.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare la notifica della cartella: molti contribuenti non ritirano le raccomandate per paura; tuttavia, la notifica si considera perfezionata e i termini per impugnare iniziano a decorrere. Non ritirare la cartella espone al rischio di pignoramento immediato.
  2. Richiedere la rateizzazione senza valutare gli effetti sulla prescrizione: come chiarito dalla Cassazione, l’istanza interrompe la prescrizione e costituisce riconoscimento del debito . È opportuno presentare l’istanza solo dopo aver verificato l’assenza di vizi nella cartella e, se necessario, dopo aver impugnato l’atto.
  3. Non pagare la prima rata: il pagamento della prima rata è essenziale per l’efficacia della rateizzazione e per l’estinzione del pignoramento . Saltare la prima rata fa decadere la domanda e riattiva immediatamente l’esecuzione.
  4. Non comunicare tempestivamente l’adesione alla rottamazione: la rottamazione quinquies sospende il pignoramento solo se l’Agente ne è informato. È necessario inviare la ricevuta dell’istanza alla banca o al datore di lavoro per ottenere la restituzione delle somme trattenute .
  5. Tralasciare la verifica dei limiti di pignorabilità: spesso l’Agente pignora somme superiori al quinto o supera il minimo impignorabile; occorre controllare l’importo trattenuto e richiedere la restituzione dell’eccedenza .
  6. Non valutare le procedure concorsuali: se la situazione debitoria è complessa (molte cartelle, debiti bancari, stipendi pignorati), conviene valutare il piano del consumatore o il concordato minore. Queste procedure offrono protezione immediata e possono ridurre o cancellare i debiti .
  7. Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te o a consulenti improvvisati: la materia è tecnica e in continua evoluzione; ogni caso richiede un’analisi personalizzata e la conoscenza delle ultime sentenze. Rivolgersi a professionisti qualificati consente di individuare la strategia migliore e di evitare errori costosi.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Numero massimo di rate in base all’anno di presentazione dell’istanza

Anno di presentazioneNumero massimo di rate ordinarieNote principali
2025–202684 rate mensiliRichieste fino a 120.000 €; per importi superiori serve documentazione; la domanda sospende l’esecuzione fino alla decisione .
2027–202896 rate mensiliStesse regole; il limite è stato aumentato dal D.Lgs. 110/2024 .
Dal 2029108 rate mensiliLimite ordinario; per condizioni particolarmente gravi è possibile chiedere fino a 120 rate .
Rottamazione quinquies (2026)54 rate bimestraliRiguarda i carichi affidati dal 2000 al 2023; sospende le azioni esecutive dalla presentazione dell’istanza .

6.2 Limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni e conti

Tipo di reddito/creditoLimite ordinarioFonti giurisprudenziali e normative
Stipendio da lavoro dipendentePignorabile un quinto per crediti tributari e altri crediti; in caso di concorso di più pignoramenti la somma trattenuta non può superare la metà dello stipendio netto .Art. 545 c.p.c.; Tribunale di Catanzaro, sent. 352/2024
PensioneImpignorabile fino al doppio dell’assegno sociale (circa 1.000 €). La quota eccedente può essere pignorata nel limite del quinto .Corte Cost. n. 248/2015; Trib. Caltagirone n. 301/2025
Conti correntiLe somme già accreditate prima del pignoramento sono pignorabili solo per l’eccedenza rispetto al triplo dell’assegno sociale; gli accrediti successivi sono pignorati nel limite del quinto .Art. 546 c.p.c.; Trib. Firenze n. 2125/2018
Ordine di pagamento ex art. 72‑bisIl terzo deve versare le somme dovute entro 60 giorni; tutte le somme che arrivano nei 60 giorni successivi alla notifica sono acquisite dal Fisco .Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973
Stipendio/pensione pignorati dall’INPSPrelievo di un decimo per importi fino a 2.500 €; un settimo tra 2.500 e 5.000 €; un quinto oltre 5.000 € .Circolare INPS n. 130/2025

7. Domande frequenti (FAQ)

1. La richiesta di rateizzazione blocca immediatamente il pignoramento?
La presentazione dell’istanza sospende i termini di prescrizione e impedisce all’Agente di avviare nuove azioni esecutive . Tuttavia, non sempre blocca i pignoramenti già in corso: la Cassazione (ord. 23057/2025) ha riconosciuto che occorre attendere la decisione dell’ente e che il periodo di “limbo” è delicato . Per evitare sorprese, è importante notificare immediatamente l’istanza all’Agente e, se necessario, chiedere la sospensione.

2. Se ricevo un ordine di pagamento ex art. 72‑bis ma non mi viene notificato, cosa posso fare?
L’ordinanza n. 6/2026 della Cassazione ha stabilito che la notifica al solo terzo rende l’ordine inesistente . Puoi proporre opposizione all’esecuzione per far dichiarare l’inesistenza e ottenere la restituzione delle somme.

3. Come posso evitare che la banca versi i miei soldi nel periodo di cattura di 60 giorni?
La banca è obbligata a versare le somme presenti e quelle che arriveranno nei 60 giorni successivi alla notifica . Per bloccare il pignoramento occorre chiedere subito la rateizzazione o aderire alla rottamazione e comunicare tempestivamente alla banca l’avvenuta adesione .

4. La rateizzazione interrompe la prescrizione?
Sì. La Cassazione ha chiarito che l’istanza di rateizzazione comporta il riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione . Dopo l’interruzione il termine ricomincia a decorrere da capo.

5. Cosa succede se non pago alcune rate?
La decadenza scatta con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive . In caso di decadenza l’intero debito torna immediatamente esigibile e l’Agente può avviare pignoramenti senza ulteriore preavviso.

6. Posso includere tutti i debiti nella rateizzazione?
La dilazione può riguardare cartelle e avvisi di accertamento intestati allo stesso codice fiscale e affidati all’Agente. Non possono essere inclusi i debiti relativi a somme già oggetto di definizione agevolata, i carichi affidati dagli enti locali in proprio e alcune sanzioni disciplinari o contributi professionali. .

7. Cos’è la rottamazione quinquies e come blocca il pignoramento?
È la definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026; consente di estinguere i carichi affidati dal 2000 al 2023 senza sanzioni e interessi di mora, pagando in 54 rate bimestrali. L’istanza sospende automaticamente le azioni esecutive .

8. Qual è la differenza tra rateizzazione e rottamazione?
La rateizzazione dilaziona il debito mantenendo sanzioni e interessi di mora; la rottamazione elimina sanzioni e interessi, richiede però il pagamento del capitale in tempi più brevi (massimo 4,5 anni) e prevede tolleranze limitate (5 giorni di ritardo per rata). Inoltre, la rateizzazione interrompe la prescrizione, mentre la rottamazione sospende i termini per la durata della procedura.

9. Posso oppormi al pignoramento se la cartella è prescritta?
Sì, ma occorre verificare la data di notifica dell’ultimo atto interruttivo. Se la cartella è prescritta e non vi sono stati atti interruttivi validi, l’esecuzione è illegittima. Tuttavia, se hai presentato una rateizzazione, la prescrizione potrebbe essere stata interrotta .

10. Cosa succede alle somme pignorate se aderisco alla rottamazione?
Le somme ancora trattenute dal terzo devono essere restituite al debitore una volta verificata l’adesione alla definizione agevolata . È comunque consigliabile inviare alla banca copia della domanda di rottamazione.

11. Posso chiedere la rateizzazione se ho già una procedura concorsuale?
Sì, ma occorre valutare la compatibilità. Se sei già in piano del consumatore o concordato minore, le azioni esecutive sono sospese e la rateizzazione potrebbe non essere necessaria. Inoltre, le procedure concorsuali prevalgono sulle rateizzazioni e sulle rottamazioni.

12. Come si calcola il numero di rate nel piano di rientro?
L’Agente determina il numero di rate in base all’importo del debito e all’indice di sostenibilità economica (ISEE o indici di liquidità). Le fasce di importo e i coefficienti sono stabiliti dal MEF e variano annualmente; in generale, per debiti inferiori a 120.000 € si va da 12 a 84 rate; per debiti più elevati occorrono garanzie o documentazione .

13. Se una cartella contiene più tributi, posso rateizzarne solo alcuni?
No. La cartella è un atto unitario; la rateizzazione riguarda l’intero importo. Tuttavia, se hai più cartelle, puoi decidere quali includere e quali pagare separatamente.

14. Le rateizzazioni con l’Agenzia delle Entrate (accertamenti con adesione) seguono le stesse regole?
Le dilazioni previste dagli accertamenti con adesione, dall’autotutela o dalle conciliazioni giudiziali seguono regole diverse. L’Agenzia delle Entrate può concedere fino a 8 rate trimestrali; l’istante deve versare il 1/3 alla sottoscrizione e le restanti rate nei due anni successivi. La mancata sottoscrizione o il mancato pagamento di una rata comporta l’iscrizione a ruolo.

15. Posso combinare rateizzazione e rottamazione?
Non per gli stessi carichi. È possibile rateizzare alcune cartelle e rottamare altre, ma per ogni cartella si può scegliere una sola procedura. Se hai una rateizzazione in corso, puoi sospenderla aderendo alla rottamazione quinquies, ma dovrai pagare le somme rimanenti secondo il nuovo piano .

16. La richiesta di rateizzazione vale come rinuncia al ricorso?
No, ma costituisce riconoscimento del debito. Puoi presentare una rateizzazione e poi impugnare la cartella solo per vizi differenti (ad esempio, illegittimità degli interessi). Se intendi contestare la pretesa, è preferibile proporre ricorso prima di rateizzare, altrimenti rischi di sanare i vizi di notifica .

17. Cosa posso fare se l’Agente ignora la mia istanza e procede comunque al pignoramento?
Puoi presentare ricorso per sospensione al giudice competente, denunciando la violazione dell’art. 19, comma 1‑quater, e l’abuso di diritto. La Cassazione ha riconosciuto che queste situazioni sono complesse e meritano un esame approfondito .

18. La rateizzazione estingue automaticamente il fermo amministrativo?
Il fermo viene sospeso quando si paga la prima rata e tutti i debiti relativi al fermo sono inclusi nell’istanza . Per la cancellazione definitiva occorre pagare almeno la prima rata o l’intero importo in caso di rottamazione quinquies .

19. Posso chiedere il rilascio della mia auto pignorata se rateizzo?
Il rilascio dell’auto è possibile dopo la sospensione del fermo e spesso richiede la sostituzione del bene con una garanzia. È consigliabile attivare la rottamazione o la procedura concorsuale per ottenere la cancellazione del fermo e trattare la restituzione.

20. Cos’è l’esdebitazione e come posso ottenerla?
L’esdebitazione è la cancellazione dei debiti residui al termine di una procedura concorsuale (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata). Per ottenerla occorre presentare un piano che preveda il pagamento possibile e dimostrare l’impossibilità oggettiva di pagare la totalità dei debiti. Al termine, i debiti non soddisfatti vengono cancellati.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Esempio di rateizzazione ordinaria

Scenario: Mario, libero professionista, riceve cartelle per un totale di 50.000 €. Presenta l’istanza di rateizzazione nel marzo 2026. Poiché l’importo è inferiore a 120.000 €, l’Agente può concedere fino a 84 rate mensili (7 anni) per le domande presentate nel biennio 2025‑2026 .

Supponiamo che l’istanza venga accolta e che il debito includa sanzioni e interessi di mora. L’importo, comprensivo di sanzioni e interessi, è di 55.000 €. L’Agente calcola il piano in 72 rate, applicando gli interessi di dilazione (4,5 % annuo). La rata iniziale risulta di circa 885 €. Mario paga la prima rata e ottiene l’estinzione del pignoramento sul conto corrente pendente . Se salta otto rate anche non consecutive, perde il beneficio e l’esecuzione riprende .

Valutazione: prima di presentare l’istanza, Mario avrebbe potuto impugnare le cartelle con motivi validi (vizi di notifica). Presentando la rateizzazione, ha riconosciuto il debito e interrotto la prescrizione . Tuttavia, la dilazione gli permette di pagare in 6 anni e di salvare il conto.

8.2 Esempio di rottamazione quinquies

Scenario: Lucia ha debiti per 15.000 € relativi a cartelle affidate nel 2018 e nel 2020. Presenta istanza di rottamazione quinquies il 20 aprile 2026. L’Agenzia comunica l’importo dovuto (capitale + interessi legali) pari a 12.500 €, da pagare in 54 rate bimestrali. Le prime tre rate, ciascuna di 1.500 €, scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026. Dalla data di presentazione dell’istanza, l’Agente non può più avviare pignoramenti, ipoteche o fermi . Lucia comunica la ricevuta alla banca e ottiene la restituzione delle somme bloccate nel precedente pignoramento .

Valutazione: la definizione agevolata consente a Lucia di risparmiare sanzioni e interessi di mora e di pagare in 9 anni (54 bimestri). Tuttavia, deve rispettare rigorosamente le scadenze: un ritardo superiore a 5 giorni fa decadere l’intera procedura.

8.3 Esempio di piano del consumatore

Scenario: Giovanni, dipendente con stipendio netto di 1.600 €, ha debiti per 80.000 € (40.000 € con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e 40.000 € con banche). Subisce un pignoramento dello stipendio per un quinto (320 € mensili). L’ammontare trattenuto, sommato alle rate dei finanziamenti, non gli consente di vivere. Con l’assistenza dello studio, Giovanni avvia la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il piano prevede il pagamento di 30.000 € in 5 anni, con trattenimento mensile di 500 €; il residuo viene falcidiato. Durante la procedura, tutte le azioni esecutive sono sospese . Il giudice fissa la quota destinata al mantenimento in 1.200 €, lasciando a Giovanni abbastanza per vivere . Dopo l’omologa, i contratti di cessione del quinto vengono ristrutturati e il pignoramento dello stipendio cessa .

Valutazione: il piano del consumatore ha consentito a Giovanni di salvare la sua casa e di pagare una somma sostenibile. Senza questa procedura, avrebbe dovuto pagare l’intero debito e subire pignoramenti per anni.

Conclusione

La possibilità di pagare a rate le cartelle esattoriali o di aderire alla rottamazione è una risorsa fondamentale per chi non riesce a saldare il debito in un’unica soluzione. Tuttavia, la rateizzazione non sempre blocca immediatamente il pignoramento: occorre rispettare i requisiti formali, comunicare tempestivamente l’istanza, pagare la prima rata e vigilare sui termini. Le ultime sentenze della Cassazione hanno precisato che l’ordine di pignoramento ex art. 72‑bis deve essere notificato anche al debitore ; che il terzo deve versare le somme entro 60 giorni o l’ordine perde efficacia ; e che la richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione e riconosce il debito . Allo stesso tempo, la rottamazione quinquies offre uno scudo immediato e consente di ridurre notevolmente l’importo dovuto .

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