Introduzione
La morte di un contribuente non cancella automaticamente i debiti né le azioni esecutive che pendono sui suoi beni. Uno dei provvedimenti più invasivi che può colpire un veicolo – il fermo amministrativo – continua a produrre effetti anche dopo il decesso del proprietario, con ripercussioni dirette sugli eredi che intendano utilizzare, vendere o rottamare l’auto o il motociclo. Comprendere come funziona il fermo, quali sono le norme che regolano la notifica degli atti agli eredi e quali rimedi sono disponibili per ottenere la cancellazione è quindi un’esigenza prioritaria per chi si trova a gestire l’eredità di un congiunto deceduto o per chi, pur in vita, voglia prevenire conseguenze pregiudizievoli per la propria famiglia.
In questo articolo approfondito e aggiornato a novembre 2025 analizziamo, dal punto di vista del debitore e del contribuente, cosa succede quando il titolare del veicolo sottoposto a fermo muore, quali sono i diritti degli eredi e le procedure da seguire per la cancellazione. Illustreremo le norme di riferimento (artt. 65 D.P.R. 600/1973, 86 D.P.R. 602/1973 e nuovo art. 187 D.Lgs. 33/2025, artt. 199 e 214 Codice della strada, art. 7 L. 689/1981, art. 7‑sexies Statuto del contribuente, ecc.) e le più recenti pronunce della Cassazione e della Corte costituzionale. Spiegheremo passo per passo la procedura di iscrizione e cancellazione del fermo, le strategie difensive (ricorsi, autotutela, sospensione, rateizzazioni) e gli strumenti alternativi (rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione). Per rendere la materia facilmente accessibile, includiamo tabelle riepilogative, simulazioni numeriche e una sezione FAQ con le domande più ricorrenti.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con oltre vent’anni di esperienza nel diritto bancario, tributario e nel contenzioso esattoriale. Coordina uno studio legale multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti dislocati su tutto il territorio nazionale, specializzati in procedure di riscossione, tutela del patrimonio e gestione della crisi da sovraindebitamento. L’avvocato è:
- Cassazionista: abilitato al patrocinio davanti alla Suprema Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;
- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012, con esperienza nella predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): ciò gli consente di assistere i debitori nelle procedure di composizione della crisi e nell’ottenimento del beneficio dell’esdebitazione;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: collabora con imprenditori e professionisti per evitare il fallimento e salvaguardare l’azienda;
- Coordinatore di un team nazionale di consulenti fiscali e tributaristi, in grado di intervenire su tutto il territorio italiano con strategie mirate e aggiornate.
Grazie a questa struttura, l’Avv. Monardo può offrire un supporto concreto e tempestivo in tutte le fasi della procedura di fermo amministrativo: analisi dell’atto, verifica dei vizi di notifica, predisposizione di ricorsi dinanzi al giudice di pace o al giudice tributario, istanze di autotutela e sospensione, trattative per la definizione stragiudiziale o per la rateizzazione del debito, assistenza nei piani del consumatore o nelle procedure esdebitative. Il nostro obiettivo è proteggere i beni dei clienti, annullare provvedimenti illegittimi e alleggerire il carico debitorio.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La trasmissibilità dei debiti e la notifica degli atti agli eredi
Quando un contribuente muore, le imposte e le sanzioni riferite a fatti verificatisi prima del decesso si trasmettono agli eredi. L’art. 65 D.P.R. 600/1973 (“Eredi del contribuente”) stabilisce che gli eredi rispondono solidalmente delle obbligazioni tributarie sorte prima della morte . Devono però comunicare all’ufficio delle imposte le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, mediante comunicazione diretta o raccomandata . I termini per la presentazione della dichiarazione e per l’impugnazione degli accertamenti si prorogano di sei mesi .
La stessa norma disciplina la notifica degli atti: se entro trenta giorni dal decesso gli eredi non comunicano i propri dati, l’ufficio può notificare gli atti impersonalmente e collettivamente nel domicilio del defunto . Se invece la comunicazione è stata effettuata, gli atti devono essere notificati personalmente a ciascun erede al domicilio indicato. La notificazione a un soggetto defunto è inesistente e non può essere sanata; gli atti devono essere re‑intestati agli eredi e ri‑notificati nei termini di legge .
Anche il Codice della strada prevede la non trasmissibilità delle sanzioni pecuniarie. L’art. 199 C.d.S. afferma che le sanzioni amministrative pecuniarie non si trasmettono agli eredi . L’art. 7 della L. 689/1981, richiamato dal Codice della strada, ribadisce che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi . In altri termini, multe e contravvenzioni si estinguono con la morte del responsabile. Tuttavia, se sul veicolo grava un fermo per debiti fiscali, tale vincolo segue il bene e deve essere cancellato per poter circolare o trasferire la proprietà.
1.2 Il fermo amministrativo di beni mobili registrati: dall’art. 86 D.P.R. 602/1973 al nuovo art. 187 D.Lgs. 33/2025
Il fermo amministrativo è un’azione cautelare con cui l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate – Riscossione) inibisce la circolazione di un veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per garantire il pagamento di tributi o altre somme iscritte a ruolo. Fino al 31 dicembre 2025 la disciplina è contenuta nell’art. 86 D.P.R. 602/1973. Questo articolo prevede che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dall’ultima notifica prevista dall’art. 50 (cartella di pagamento o accertamento esecutivo), l’agente può disporre il fermo del veicolo intestato al debitore o ai coobbligati . Prima dell’iscrizione del fermo, deve essere notificato un preavviso che concede al contribuente trenta giorni per pagare o dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività professionale . In assenza di pagamento, l’agente iscrive il fermo nel PRA; chi circola con un veicolo sottoposto a fermo è punito con una sanzione pecuniaria e con la revoca della patente secondo l’art. 214 C.d.S. . La norma non prevede un limite di proporzionalità tra il valore del veicolo e il debito: la Cassazione ha chiarito che la sproporzione non rende nullo il fermo, salvo violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità .
La riforma della riscossione prevista dal D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione) ha riscritto la disciplina del fermo a partire dal 1º gennaio 2026. L’art. 187 D.Lgs. 33/2025 sostituisce l’art. 86 e stabilisce che, decorso inutilmente il termine di cui all’art. 146 (equivalente ai sessanta giorni dell’attuale art. 50), l’agente della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti nei pubblici registri . La procedura di iscrizione inizia con la notifica al debitore di una comunicazione preventiva che avvisa che, in mancanza del pagamento entro trenta giorni, sarà eseguito il fermo . Il provvedimento viene poi iscritto nei registri mobiliari senza ulteriori comunicazioni. Se il debitore dimostra che il bene è strumentale all’attività d’impresa o professionale, il fermo non viene iscritto . L’articolo prevede inoltre:
- il diritto dell’agente al rimborso delle spese di fermo con l’avvio della procedura ;
- la sanzione prevista dall’art. 214 C.d.S. per chi circola con un bene sottoposto a fermo ;
- l’esonero dal pagamento di spese per la cancellazione del fermo ;
- la previsione di un decreto ministeriale per stabilire modalità e termini di attuazione .
Per gli atti già iscritti prima del 1º gennaio 2026 continua ad applicarsi l’art. 86 fino alla cancellazione, salvo che l’agente decida di applicare la nuova disciplina più favorevole.
1.3 Sanzioni per la circolazione con veicolo sottoposto a fermo e modifiche costituzionali
L’art. 214 C.d.S., comma 8, stabilisce che chiunque circoli con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo è punito con una sanzione pecuniaria da €1.984 a €7.937 e con la revoca della patente, nonché con la confisca del veicolo . La Corte costituzionale, con sentenza 52/2024, ha dichiarato incostituzionale l’automatismo della revoca della patente, ritenendo che la revoca debba essere valutata caso per caso dal giudice . Pertanto, dal 2024 la revoca della patente non è più automatica ma rimessa alla discrezionalità del giudice.
1.4 Nullità e inesistenza della notifica a persona deceduta (art. 7‑sexies Statuto del contribuente e giurisprudenza)
L’art. 7‑sexies dello Statuto del contribuente (D.Lgs. 219/2023) disciplina i vizi delle notificazioni. La norma prevede che la notifica è inesistente quando mancano elementi essenziali o quando l’atto è indirizzato a un soggetto giuridicamente inesistente, come un defunto . Una notificazione inesistente non può essere sanata nemmeno se l’atto perviene comunque a conoscenza degli eredi; è necessario riemettere l’atto con intestazione corretta. La notifica è invece nulla se vi sono irregolarità formali (per esempio errori nell’indirizzo) ma l’atto perviene al destinatario; la nullità può essere sanata se il destinatario si difende nel merito entro il termine di decadenza.
La giurisprudenza di legittimità offre numerosi spunti per la materia che ci interessa:
- Cass. civ. ord. 12964/2024: la Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 65 D.P.R. 600/1973, in mancanza di comunicazione degli eredi la notifica degli atti può essere eseguita impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del defunto. Tuttavia l’ufficio può anche notificare l’atto personalmente a un singolo erede se conosce il suo domicilio; in questo caso la notifica è valida . La Corte ha precisato che la notifica deve essere intestata agli eredi (non al defunto) e che la mancata comunicazione non obbliga l’amministrazione a ricercare tutti gli eredi.
- Cass. civ. sez. II, sentenza 14 marzo 2024, n. 6790: il fermo amministrativo è un atto cautelare e non una misura esecutiva; l’opposizione compete al giudice di pace. La Corte ha affermato che non esiste un vincolo di proporzionalità tra l’entità del debito e il valore del bene, ma i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà devono essere rispettati .
- Cass. civ. ord. 32062/2024: la Corte ha respinto l’eccezione di sproporzione (fermo su auto del valore di €30 000 per un debito di circa €4 000), ritenendo che la legge non preveda limiti di valore, ma ha comunque richiamato l’obbligo dell’Agente di agire secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza .
- Cass. civ. ord. 8684/2025: in un caso di impugnazione di un avviso di accertamento, la Corte ha stabilito che l’Ufficio può notificare l’atto personalmente al singolo erede anche se gli eredi non hanno comunicato le loro generalità; la notifica impersonale è un’opzione, non un obbligo . È però necessario che l’atto sia intestato agli eredi del contribuente e non al defunto.
- Cass. civ. sez. V, sentenza 36675/2022: la Cassazione ha ritenuto inesistente l’atto di accertamento notificato a un soggetto deceduto quando l’Amministrazione era a conoscenza della morte; l’atto doveva essere notificato agli eredi e la violazione non è sanabile .
- Ordinanza Cass. 26660/2023 e altri precedenti (richiamati da Avv. Monardo): confermano che l’omissione del preavviso di fermo rende nullo l’atto successivo e che la notifica a persona deceduta è inesistente .
Questi principi orientano la difesa del contribuente: la notifica a un defunto è inesistente e gli eredi hanno titolo per chiederne l’annullamento; la notifica personale a un singolo erede è valida; la proporzionalità tra debito e valore del veicolo non è prevista dalla legge, ma può essere invocata in caso di abuso.
1.5 Linee guida delle pubbliche amministrazioni e prassi
Oltre alla normativa primaria e alla giurisprudenza, alcune amministrazioni e organismi di riscossione hanno emanato circolari e note operative. Ad esempio, la Regione Piemonte ha chiarito che per ottenere il discarico delle sanzioni e dei fermi amministrativi relativi a una persona deceduta bisogna inviare al concessionario della riscossione (Soris S.p.A.) una comunicazione con il certificato di morte. La richiesta non sospende automaticamente la riscossione, ma l’ente valuterà la cancellazione sulla base della documentazione . In alcuni Comuni gli eredi possono presentare un’istanza in autotutela allegando il certificato di morte e dichiarando di non aver accettato l’eredità per ottenere la cancellazione delle sanzioni personali (multe) che per legge non si trasmettono .
Gli Automobile Club locali (PRA) ricordano che il fermo segue il bene: prima di accettare l’eredità o acquistare un veicolo usato è necessario verificare l’assenza di fermi o ipoteche attraverso una visura PRA . Se il veicolo è gravato da fermo, l’erede non può circolare, venderlo o demolirlo; per cancellare il fermo deve estinguere il debito o ottenere la sospensione/annullamento del fermo .
2. Procedura: cosa accade dopo la notifica e come si difende il contribuente
Per comprendere come gestire un fermo amministrativo dopo il decesso del debitore è fondamentale ricostruire la sequenza procedimentale e conoscere i termini entro cui agire. Le fasi principali sono le seguenti:
2.1 Notifica del preavviso di fermo
- Cartella di pagamento o accertamento esecutivo: prima di disporre il fermo, l’Agente della riscossione deve notificare al contribuente (o agli eredi) la cartella di pagamento o l’atto esecutivo contenente l’intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973).
- Decorso dei sessanta giorni: se il contribuente non paga entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, l’agente può procedere con il fermo (art. 86 D.P.R. 602/1973; art. 187 D.Lgs. 33/2025). Il termine è calcolato dal giorno successivo alla notifica.
- Preavviso di fermo: l’agente notifica un preavviso (comunicazione preventiva), concedendo al debitore trenta giorni per pagare o dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività . La comunicazione deve essere notificata agli eredi collettivamente e impersonalmente o personalmente agli eredi noti. Se l’atto è intestato al defunto, è inesistente e dev’essere impugnato.
- Decorso dei trenta giorni: se il debitore non paga o non ottiene la sospensione, l’agente iscrive il fermo nel PRA senza ulteriore preavviso .
2.2 Iscrizione del fermo e conseguenze
L’iscrizione del fermo comporta:
- Inibizione della circolazione: il veicolo non può circolare; la violazione comporta la sanzione ex art. 214 C.d.S. e la confisca del mezzo ;
- Impossibilità di vendere o rottamare: il veicolo non può essere venduto, demolito o radiato; eventuali passaggi di proprietà sono nulli ;
- Pubblicità del provvedimento: l’iscrizione ha efficacia erga omnes e impedisce anche la sospensione dell’assicurazione.
Se il debitore muore prima dell’iscrizione del fermo, l’agente deve notificare il preavviso agli eredi; se muore dopo, il fermo resta iscritto e gli eredi assumono la qualità di custodiarlo finché non viene cancellato .
2.3 Comunicazione degli eredi e proroga dei termini
Gli eredi devono comunicare all’Ufficio delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio entro 30 giorni dal decesso . In mancanza di comunicazione, l’Ufficio può notificare collettivamente e impersonale. La comunicazione serve anche a fruire della proroga dei termini: i termini pendenti alla data della morte o scadenti entro quattro mesi sono prorogati di sei mesi .
2.4 Verifica della legittimità del fermo
Prima di accettare l’eredità o di procedere alla cancellazione, è essenziale verificare la legittimità del fermo. L’Avv. Monardo consiglia di controllare:
- Esistenza di un titolo esecutivo valido: deve esserci una cartella o un accertamento esecutivo regolarmente notificati.
- Regolarità della notifica: la notifica deve essere intestata agli eredi e rispettare le modalità previste (personale o collettiva); la notifica al defunto è inesistente .
- Presenza del preavviso: il fermo è nullo se l’agente non ha notificato il preavviso di fermo con concessione dei 30 giorni.
- Prescrizione del credito: verificare se il credito si è prescritto (in genere 5 anni per le imposte locali e 10 anni per le imposte erariali). La prescrizione può estinguere il debito e comportare la cancellazione del fermo.
- Esistenza di istanze di rottamazione o definizione agevolata: se il contribuente ha aderito a rottamazioni o definizioni, il fermo può essere sospeso fino al pagamento dell’ultima rata.
2.5 Come ottenere la cancellazione del fermo in caso di decesso
L’ordine logico da seguire per richiedere l’annullamento varia in base al motivo di illegittimità:
a) Cancellazione per morte del debitore e inesistenza dell’obbligazione
Se il fermo riguarda multe o sanzioni amministrative personali (es. contravvenzioni al Codice della strada), gli eredi non sono obbligati al pagamento perché la sanzione non si trasmette agli eredi . In tal caso occorre:
- Presentare istanza di autotutela all’ente creditore (es. Comune) e all’Agente della riscossione allegando il certificato di morte e dichiarando di non aver accettato l’eredità. Si chiede l’annullamento della sanzione e la cancellazione del fermo.
- In mancanza di risposta o in caso di rigetto, proporre ricorso al giudice di pace entro 30 giorni (se l’atto è un verbale o un’ordinanza-ingiunzione) o al giudice tributario se si tratta di tributi locali.
- Comunicare l’istanza anche al PRA affinché non venga iscritto un fermo successivo.
b) Cancellazione per notifica inesistente
Se la notifica del preavviso o della cartella è stata fatta al defunto, l’atto è inesistente e dev’essere riemesso e rinotificato agli eredi. Gli eredi possono:
- Proporre ricorso all’autorità giudiziaria competente (giudice di pace o commissione tributaria) chiedendo la declaratoria di inesistenza della notifica. Non essendo previsto un termine specifico per impugnare un atto inesistente, si può proporre ricorso finché il fermo produce effetti.
- Oppure presentare un’istanza di autotutela per chiedere l’annullamento dell’atto.
c) Cancellazione per vizi formali o sostanziali
Vizi come l’omessa notifica del preavviso, l’erronea intestazione, la prescrizione del credito o la violazione dei principi di proporzionalità possono essere fatti valere entro 60 giorni mediante:
- Ricorso al giudice tributario (per tributi) o al giudice di pace (per multe). L’opposizione ex art. 615 c.p.c. deve evidenziare i vizi e chiedere la sospensione immediata del fermo.
- Istanza di sospensione all’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 86 D.P.R. 602/1973 e, dal 2026, dell’art. 187 D.Lgs. 33/2025. L’agente può sospendere il fermo in attesa del giudizio.
- Ricorso per Cassazione solo per motivi di diritto, quando le sentenze di merito sono erronee.
d) Cancellazione per pagamento o definizione agevolata
Gli eredi che accettano l’eredità devono pagare il debito per ottenere la cancellazione. È possibile:
- Pagare in un’unica soluzione le somme iscritte a ruolo.
- Rateizzare il debito fino a 72 rate mensili (ordinariamente) o 120 rate in caso di comprovata temporanea difficoltà.
- Aderire a definizioni agevolate (“rottamazione”) se previste dalla legge. Le rottamazioni consentono lo sgravio delle sanzioni e degli interessi di mora. Per esempio, la “rottamazione quater” introdotta nel 2023 permette di pagare il debito in 18 rate con sconti sulle sanzioni.
- Presentare una proposta di transazione fiscale nell’ambito di procedure concorsuali o di sovraindebitamento.
3. Difese e strategie legali
3.1 Impugnazione del fermo amministrativo
Il fermo può essere contestato dinanzi al giudice di pace (se il credito deriva da sanzioni amministrative, es. multe) o alla Commissione tributaria (se il credito deriva da tributi). L’azione è di natura impugnatoria (opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.) o preventiva (impugnazione dell’atto di fermo). Alcune strategie difensive ricorrenti:
- Eccepire la notifica inesistente quando l’atto è stato notificato al defunto. La giurisprudenza considera la notifica a un soggetto deceduto inesistente e dunque radicalmente nulla .
- Eccepire l’omesso preavviso o la carente motivazione del fermo. La Cassazione ritiene indispensabile l’invio del preavviso; la sua omissione comporta l’illegittimità dell’atto.
- Eccepire la prescrizione: verificare se sono trascorsi i termini (in genere 5 o 10 anni) tra l’atto esecutivo e l’iscrizione del fermo.
- Eccepire la violazione del principio di proporzionalità: pur non essendo richiesto dalla norma un rapporto tra il valore dell’auto e il debito, il principio costituzionale di ragionevolezza può essere invocato per sostenere l’illegittimità in casi estremi .
- Chiedere la sospensione giudiziale: contestualmente al ricorso si può presentare istanza di sospensione per evitare la persistenza del fermo durante il giudizio.
- Impugnare anche la cartella o l’accertamento: se la cartella presenta vizi, l’impugnazione della cartella comporta la caducazione del fermo (vizio a cascata).
3.2 Autotutela e sospensione amministrativa
L’autotutela è uno strumento che consente all’amministrazione di annullare i propri atti quando risulta evidente l’illegittimità. Gli eredi possono presentare un’istanza di autotutela motivata, indicando i vizi dell’atto (es. notifica al defunto, prescrizione, esenzione per morte). L’Agente ha l’obbligo di rispondere entro 90 giorni.
In alternativa o congiuntamente, è possibile richiedere la sospensione amministrativa del fermo. L’Agente può sospendere la procedura:
- su richiesta del contribuente/eredi in presenza di gravi motivi o quando l’atto è stato impugnato;
- a seguito di adesione a rottamazioni o rateizzazioni;
- in presenza di piani del consumatore o procedure di composizione della crisi.
3.3 Rateizzazione e definizioni agevolate
Se l’erede decide di pagare il debito per salvare il veicolo, può chiedere la rateizzazione fino a 72 rate (6 anni), estendibile a 120 rate in caso di comprovate difficoltà. Per importi fino a €120.000 non è necessario presentare garanzie; oltre tale soglia può essere richiesta la fideiussione.
Le definizioni agevolate (“rottamazioni”) consentono di pagare i debiti iscritti a ruolo con riduzioni di sanzioni e interessi. Ad esempio, la “rottamazione quater” introdotta dalla legge di bilancio 2023 ha permesso di pagare le somme dovute in 18 rate. È probabile che la legislazione futura preveda altre definizioni; è quindi utile verificare ogni anno le norme per beneficiare di eventuali sanatorie.
3.4 Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e esdebitazione (L. 3/2012 e Codice della crisi)
Per chi non è in grado di pagare i debiti tributari, la Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) prevedono strumenti come:
- Piano del consumatore: riservato a debitori persone fisiche che non svolgono attività d’impresa; consente di proporre ai creditori un piano di rientro con falcidia dei debiti e rateizzazione fino a 5 anni. Il tribunale omologa il piano e i creditori sono vincolati.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a commercianti e professionisti; richiede l’adesione del 60 % dei creditori; consente di falcidiare e dilazionare i debiti.
- Liquidazione controllata e esdebitazione: se non è possibile presentare un piano, il debitore può chiedere la liquidazione del patrimonio; al termine, se le condizioni di legge sono rispettate, ottiene l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui). I debiti verso l’Erario possono essere parzialmente soddisfatti con la vendita dei beni; eventuali fermi su veicoli vengono cancellati.
L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste i clienti nella predisposizione di questi piani e nella negoziazione con Agenzia Entrate – Riscossione. L’accesso a tali procedure permette non solo di cancellare il fermo ma di risolvere in modo strutturale l’indebitamento.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, piani di rientro, transazioni fiscali
Oltre alle strategie difensive, vi sono strumenti alternativi che permettono di estinguere o ridurre il debito e ottenere la cancellazione del fermo.
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
Le rottamazioni sono misure straordinarie con cui il legislatore consente ai contribuenti di regolarizzare i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e, in parte, gli interessi. Esempi recenti:
| Anno/legge | Contenuto principale | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 2016 (D.L. 193/2016) | Prima definizione agevolata delle cartelle (rottamazione 2016) | Permetteva di pagare le cartelle esattoriali senza sanzioni né interessi di mora, in un massimo di 5 rate |
| 2018 (D.L. 148/2017) | Rottamazione‐bis | Ampliava la platea ai debiti affidati entro il 30 settembre 2017 |
| 2018 (D.L. 119/2018) | “Rottamazione‐ter” | Consentiva il pagamento in 18 rate |
| 2021 (Legge 178/2020) | “Saldo e stralcio” per contribuenti in difficoltà | Consentiva di pagare solo una percentuale del debito, variabile tra il 16 % e il 35 % |
| 2023 (Legge 197/2022) | “Rottamazione quater” | Eliminava le sanzioni e gli interessi di mora su cartelle affidate entro il 30 giugno 2022, con pagamento in 18 rate |
È verosimile che nei prossimi anni vengano varate altre sanatorie. Gli eredi possono aderire per estinguere il debito e far cancellare il fermo; in tali casi, il pagamento delle rate sospende il fermo fino all’estinzione.
4.2 Rateizzazioni ordinarie e straordinarie
L’Agenzia Entrate – Riscossione concede la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo, a condizione che non vi siano decadenze pregresse. Le principali regole:
- Importo del debito: fino a €120.000 non sono richieste garanzie; oltre tale importo può essere richiesta una garanzia fideiussoria.
- Durata: fino a 72 rate mensili; in casi di comprovata difficoltà (art. 19 D.P.R. 602/1973) fino a 120 rate.
- Decadenza: il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, comporta la decadenza e l’impossibilità di ottenere nuove rateizzazioni.
- Effetti sul fermo: la presentazione della domanda non sospende automaticamente il fermo, ma l’agente può decidere la sospensione.
4.3 Transazione fiscale e accordo di ristrutturazione
Nei procedimenti di concordato preventivo o di sovraindebitamento, il debitore può proporre una transazione fiscale. In tal caso l’Agenzia delle Entrate può accettare un pagamento parziale in luogo dell’intero debito e la cancellazione del fermo diventa condizionata all’omologazione del piano. Analogamente, l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 L.F. consente di definire con tutti i creditori, compresi quelli pubblici, un piano di rimborso con riduzioni dell’importo.
5. Errori comuni e consigli pratici
La gestione dei debiti del defunto e del fermo amministrativo nasconde numerose insidie. Ecco alcuni errori da evitare e consigli pratici suggeriti dall’Avv. Monardo:
- Non verificare l’esistenza del fermo prima di accettare l’eredità: l’accettazione tacita può derivare dall’uso dell’auto o dal pagamento dell’assicurazione. È consigliabile richiedere una visura PRA per accertare l’assenza di fermi o ipoteche .
- Circolare con un veicolo sottoposto a fermo: oltre a comportare sanzioni pecuniarie elevate, può portare alla confisca del veicolo .
- Ignorare i termini di impugnazione: se si intende eccepire vizi formali, occorre rispettare i termini di 30 o 60 giorni. L’inesistenza della notifica può essere fatta valere anche oltre, ma è opportuno agire presto per evitare ulteriori atti esecutivi.
- Trascurare la comunicazione degli eredi: la mancata comunicazione all’Ufficio delle Entrate può impedire la notifica personale e comportare la notifica collettiva. È quindi consigliabile comunicare le proprie generalità entro 30 giorni .
- Non valutare gli strumenti di composizione della crisi: piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure esdebitative possono risolvere in modo radicale la situazione debitoria. Consultare un professionista specializzato aiuta a scegliere la procedura più adatta.
- Fare ricorso senza motivazione adeguata: il ricorso deve essere dettagliato e supportato da documenti; errori nell’indicare l’oggetto o i motivi possono comportare l’inammissibilità, come rilevato dalla giurisprudenza .
6. Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, riportiamo alcune tabelle di sintesi delle norme, dei termini e degli strumenti difensivi.
6.1 Norme di riferimento sul fermo e sulle notificazioni
| Norma | Contenuto essenziale | Elementi chiave |
|---|---|---|
| Art. 65 D.P.R. 600/1973 | Regola la responsabilità degli eredi e la notifica degli atti agli stessi | Eredi rispondono solidalmente per debiti antecedenti; devono comunicare le proprie generalità; la notifica può essere collettiva se non comunicano |
| Art. 86 D.P.R. 602/1973 | Fermo di beni mobili registrati (fino al 31 dicembre 2025) | Prevede il preavviso con 30 giorni; consente l’iscrizione dopo 60 giorni; punisce chi circola con veicolo fermato |
| Art. 187 D.Lgs. 33/2025 | Nuova disciplina del fermo (dal 1º gennaio 2026) | Introduce la comunicazione preventiva; precisa la procedura; stabilisce l’esenzione da spese per la cancellazione |
| Art. 199 C.d.S. | Non trasmissibilità delle sanzioni pecuniarie | Le multe stradali non si trasmettono agli eredi |
| Art. 7 L. 689/1981 | Non trasmissibilità delle sanzioni amministrative | Le sanzioni amministrative non passano agli eredi |
| Art. 214 C.d.S. | Sanzioni per circolazione con veicolo fermato | Prevede multa da €1.984 a €7.937 e confisca; revoca patente diventa discrezionale |
| Art. 7‑sexies Statuto del contribuente | Vizi delle notificazioni | La notifica a persona deceduta è inesistente |
6.2 Termini e procedure principali
| Atto/Procedura | Termini e condizioni |
|---|---|
| Comunicazione degli eredi | 30 giorni dal decesso per comunicare generalità all’Ufficio |
| Proroga dei termini | 6 mesi di proroga per dichiarazioni e ricorsi |
| Preavviso di fermo | 30 giorni per pagare o dimostrare strumentalità |
| Iscrizione del fermo | Decorso il termine di pagamento del preavviso; iscrizione nel PRA senza ulteriore avviso |
| Ricorso al giudice di pace/commissione | 30 giorni per multe; 60 giorni per tributi; nessun termine per notifiche inesistenti |
| Rateizzazione | Fino a 72 rate ordinarie o 120 rate straordinarie; decadenza dopo 5 rate non pagate |
| Esdebitazione | Ottenibile con piano del consumatore o procedura di liquidazione; libera il debitore residuo |
7. FAQ – Domande frequenti
In questa sezione rispondiamo alle domande più comuni che gli eredi e i contribuenti si pongono riguardo al fermo amministrativo e alla sua cancellazione dopo il decesso del proprietario.
1. Il fermo amministrativo si estingue automaticamente con la morte del proprietario del veicolo?
No. Il fermo è un vincolo che grava sul bene e non sulla persona. Se il proprietario decede, il fermo resta iscritto sul veicolo e impedisce la circolazione, la vendita o la demolizione. Gli eredi devono seguire la procedura per cancellarlo, pagando il debito o impugnando l’atto.
2. Le multe e le sanzioni amministrative passano agli eredi?
Le sanzioni amministrative pecuniarie non si trasmettono agli eredi: lo affermano l’art. 199 C.d.S. e l’art. 7 L. 689/1981 . Se il fermo deriva esclusivamente da una multa, gli eredi possono chiedere l’annullamento in autotutela.
3. Il fermo amministrativo può essere iscritto su un veicolo strumentale all’attività professionale?
No. Sia l’art. 86 D.P.R. 602/1973 che l’art. 187 D.Lgs. 33/2025 escludono il fermo se il contribuente dimostra che il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o professionale . Occorre presentare la documentazione all’Agente entro 30 giorni dal preavviso.
4. Come si verifica se un veicolo è gravato da fermo?
È possibile richiedere una visura PRA presso l’Automobile Club d’Italia (ACI) oppure rivolgersi a un’agenzia di pratiche auto. La visura indica eventuali ipoteche, fermi amministrativi e gravami .
5. Chi può chiedere la cancellazione del fermo per decesso del proprietario?
Qualsiasi erede o avente causa del veicolo può presentare istanza, purché dimostri di avere un titolo (accettazione dell’eredità, quota di eredità, ecc.) e il certificato di morte del defunto. Se gli eredi non hanno ancora accettato l’eredità, possono chiedere l’annullamento delle sanzioni personali in autotutela.
6. Quali documenti sono necessari per l’istanza di cancellazione?
Normalmente occorrono: certificato di morte, documenti d’identità degli eredi, dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’accettazione o rinuncia all’eredità, copia dell’atto di notifica (preavviso o fermo), visura PRA. Se si contesta la notifica, occorrono la certificazione anagrafica attestante il decesso e la mancata comunicazione.
7. Entro quanto tempo si deve impugnare un fermo notificato agli eredi?
Se l’atto di fermo ha vizi formali (es. mancanza del preavviso), l’impugnazione deve avvenire entro 30 giorni (multe) o 60 giorni (tributi). In caso di notifica inesistente (atto intestato al defunto), non esiste un termine di decadenza: la nullità può essere fatta valere finché il fermo produce effetti.
8. Cosa succede se si circola con un’auto sottoposta a fermo dopo il decesso del proprietario?
Chiunque circoli con un veicolo fermato – erede o terzo – è punito con una sanzione pecuniaria da €1.984 a €7.937, la confisca del veicolo e (se il giudice lo ritiene) la revoca della patente .
9. È possibile vendere o rottamare un veicolo con fermo?
No. Il PRA rifiuta la trascrizione di atti di vendita, radiazione o demolizione se il veicolo è gravato da fermo . È necessario ottenere prima la cancellazione.
10. Gli eredi sono obbligati a pagare il bollo auto dopo la morte del proprietario?
Le tasse di proprietà (bollo auto) sono tributi, non sanzioni. Di regola, se il veicolo resta nel patrimonio ereditario, i soggetti che lo utilizzano sono tenuti al pagamento del bollo. Tuttavia, se il veicolo non viene usato e si comunica la perdita di possesso, il bollo non è dovuto. Se il bollo ha generato un fermo, gli eredi possono rateizzare o aderire alle definizioni per ottenere la cancellazione.
11. È possibile rinunciare all’eredità per evitare il pagamento del fermo?
Sì. L’erede può rinunciare all’eredità mediante dichiarazione notarile o presso il tribunale. In tal caso non acquisisce la proprietà del veicolo né è responsabile per i debiti. Fino alla rinuncia, però, è considerato chiamato all’eredità e potrebbe essere destinatario della notifica collettiva; la rinuncia retroagisce e impedisce la trasmissione dei debiti.
12. Un erede può accettare l’eredità con beneficio d’inventario?
L’accettazione con beneficio d’inventario consente di separare il patrimonio del defunto da quello dell’erede. I debiti vengono soddisfatti nei limiti dell’attivo ereditario. Se il veicolo ha un fermo, il pagamento del debito avverrà con le attività dell’eredità. È consigliabile utilizzare questa forma di accettazione per evitare di rispondere con il patrimonio personale.
13. Cosa fare se l’atto di fermo non specifica il debito o l’ente impositore?
Il fermo deve indicare il credito che garantisce, l’ente titolare e la cartella di riferimento. La giurisprudenza ritiene nullo l’atto generico perché impedisce al debitore di conoscere i motivi. In tal caso si può impugnare per difetto di motivazione.
14. Un fermo può essere iscritto per debiti di importo irrisorio?
La legge non stabilisce un importo minimo per il fermo. Tuttavia, per ragioni di economicità, l’Agente raramente iscrive fermi per debiti inferiori a €800. Con il nuovo Testo unico, potrebbe essere introdotto un limite, ma al momento non è previsto. In caso di eccessiva sproporzione, si può invocare la violazione dei principi di proporzionalità .
15. È possibile chiedere la cancellazione temporanea per vendere il veicolo?
No. La cancellazione del fermo è definitiva e presuppone l’estinzione o l’annullamento del debito. Non è prevista una sospensione per la vendita, salvo che l’acquirente assuma l’obbligo di estinguere il debito (poco praticato).
16. La procedura di fermo cambia con il nuovo Testo unico in vigore dal 2026?
Sì. Il nuovo art. 187 D.Lgs. 33/2025 sostituisce l’art. 86. I principali cambiamenti riguardano la comunicazione preventiva, l’esenzione dalle spese di cancellazione e la definizione dettagliata della procedura . Tuttavia, il preavviso e il termine di 30 giorni restano.
17. Cosa succede se il fermo riguarda anche altre categorie di beni (es. motoscafi o aerei)?
Il fermo può essere iscritto su beni mobili registrati quali autoveicoli, motoscafi e aeromobili. Le regole sono le stesse per tutte le categorie. Chiunque circola con tali beni sottoposti a fermo è soggetto alla sanzione dell’art. 214 C.d.S. e alla possibile confisca .
18. Gli eredi devono pagare anche gli interessi e le sanzioni del debito fiscale?
Per i tributi, la responsabilità solidale degli eredi comprende anche interessi e sanzioni fino alla data del decesso. Tuttavia, in sede di definizioni agevolate o in caso di rottamazione, le sanzioni e gli interessi possono essere ridotti o annullati.
19. Quali sono i costi per la cancellazione del fermo?
Fino al 2025, oltre al pagamento del debito, occorre pagare le spese di cancellazione (circa €25 al PRA). Con il nuovo art. 187, comma 5, i debitori non dovranno pagare spese né all’Agente né al PRA per la cancellazione del fermo .
20. È possibile chiedere il risarcimento dei danni per fermo illegittimo?
In linea di principio sì. Se un fermo è stato iscritto illegittimamente (es. notifica a defunto o senza preavviso) e ha causato un danno economico (impossibilità di lavorare, svalutazione del veicolo), l’erede può agire contro l’amministrazione per ottenere il risarcimento. Occorre però dimostrare il danno subito e la colpa dell’ente.
8. Esempi pratici e simulazioni numeriche
Esempio 1: fermo su auto di valore modesto per debito ridotto
Mario, proprietario di un’autovettura del valore di €5.000, riceve una cartella di pagamento per un debito di €900 relativo al mancato pagamento della TARI. Dopo 60 giorni l’Agenzia Entrate – Riscossione gli notifica il preavviso di fermo e, decorsi 30 giorni, iscrive il fermo nel PRA. Mario muore pochi mesi dopo. L’erede Francesca verifica l’esistenza del fermo tramite visura PRA; dato che l’auto è l’unico bene di valore dell’asse ereditario, decide di rinunciare all’eredità per non accollarsi il debito. La rinuncia comporta la perdita della proprietà dell’auto e quindi il fermo rimane senza effetto nei suoi confronti. Il Comune potrà agire per recuperare il credito attraverso la procedura di esecuzione sugli altri beni residui del defunto.
Esempio 2: notifica al defunto e annullamento del fermo
Giovanni ha ricevuto, quando era in vita, un avviso di accertamento per imposta di registro. Dopo la sua morte, l’Agenzia delle Entrate ignora l’evento e notifica la cartella e il preavviso di fermo a “Giovanni Rossi” presso il suo domicilio. Gli eredi ricevono l’atto ma notano che è intestato al defunto. Consultano l’Avv. Monardo, il quale presenta ricorso al giudice tributario eccependo la inesistenza della notifica e chiedendo la sospensione del fermo. Il giudice accoglie il ricorso, dichiara inesistenti gli atti notificati al defunto e annulla il fermo. L’Agenzia dovrà riemettere l’atto intestandolo agli eredi e notificandolo correttamente, ma il termine di decadenza è ormai spirato, con conseguente estinzione del debito.
Esempio 3: vettura strumentale e sospensione del fermo
Laura, libera professionista, eredita il veicolo dell’azienda familiare gravato da un fermo di €20.000 per IRPEF non pagata. Poiché utilizza l’auto per recarsi quotidianamente presso i clienti, dimostra con documenti contabili e dichiarazioni dei clienti che l’auto è strumentale alla sua attività. Presenta la documentazione all’Agente entro 30 giorni dal preavviso; l’Agente riconosce la strumentalità e non iscrive il fermo. Successivamente, aderisce a una rateizzazione di 72 rate per estinguere il debito.
9. Conclusione
Il fermo amministrativo è una misura cautelare che può colpire i beni mobili registrati anche dopo la morte del titolare. La normativa distingue tra debiti trasmissibili (tributi) e debiti personali (sanzioni), imponendo agli eredi responsabilità diverse. L’art. 65 D.P.R. 600/1973 stabilisce che gli eredi rispondono solidalmente delle obbligazioni tributarie e disciplina la comunicazione del domicilio e la proroga dei termini . L’art. 86 D.P.R. 602/1973, sostituito dal nuovo art. 187 D.Lgs. 33/2025, regola il fermo amministrativo: prevede la notifica di un preavviso, la possibilità di dimostrare la strumentalità del bene e l’iscrizione del fermo in caso di mancato pagamento . I princìpi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità e la disciplina dei vizi delle notificazioni (art. 7‑sexies Statuto del contribuente) completano il quadro .
Le più recenti sentenze della Cassazione confermano l’inesistenza degli atti notificati al defunto , la validità della notifica personale al singolo erede , l’assenza di un limite di proporzionalità tra il valore del bene e il debito e la necessità del preavviso . La Corte costituzionale ha limitato la revoca automatica della patente per chi circola con un veicolo fermato .
Sul piano pratico, gli eredi che ereditano un veicolo con fermo devono agire tempestivamente: comunicare i propri dati all’Ufficio, verificare la legittimità del fermo, valutare la prescrizione e, se necessario, impugnare l’atto. È importante distinguere tra sanzioni non trasmissibili e debiti tributari; nel primo caso si può chiedere l’annullamento in autotutela, nel secondo è possibile definire il debito mediante pagamento, rateizzazione, rottamazione o procedure di sovraindebitamento.
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