Blocco Del Conto Corrente Per Debiti Fiscali: Come Sbloccarlo Subito

Introduzione

La tematica del blocco del conto corrente per debiti fiscali è oggi di straordinaria attualità e interessa una platea sempre più ampia di contribuenti. Il pignoramento del conto corrente disposto dall’Agenzia delle Entrate‐Riscossione può colpire improvvisamente l’imprenditore, il professionista o il cittadino comune e congelare le somme necessarie a pagare fornitori, stipendi o spese di sostentamento. L’atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 è una misura esecutiva efficace e rapida che consente al Fisco di ottenere il pagamento del debito senza dover passare per il giudice, imponendo alla banca di versare le somme pignorate entro sessanta giorni . La procedura speciale, come ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha natura esecutiva: pur senza l’intervento del giudice, il terzo (la banca) diventa custode delle somme e deve corrisponderle al Fisco nelle percentuali di legge . Tale pignoramento si estende anche ai crediti futuri, perché le somme maturate sul conto dopo la notifica restano vincolate sino all’estinzione integrale del debito .

Molti contribuenti ignorano i propri diritti e si rassegnano al blocco totale del conto senza sapere che esistono strumenti immediati per sbloccarlo e che l’Agenzia delle Entrate‐Riscossione non può trattenere indiscriminatamente l’intero saldo. La legge, infatti, prevede limiti di impignorabilità sulle somme versate (ad esempio, quelle derivanti da pensioni e stipendi), termini per contestare l’atto e soluzioni alternative come la rateizzazione, la definizione agevolata o gli istituti del sovraindebitamento. Un’analisi tempestiva consente spesso di individuare vizi formali o sostanziali dell’atto, ottenere la sospensione giudiziale e recuperare immediatamente l’operatività del conto.

In questo contesto, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono un punto di riferimento nazionale per la difesa del contribuente. L’Avv. Monardo è cassazionista, coordina un network di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario e opera su tutto il territorio italiano. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È inoltre Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, normativa che consente all’imprenditore in crisi di richiedere la nomina di un esperto indipendente per negoziare con i creditori . Questa esperienza consente allo studio di affrontare con approccio integrato questioni fiscali, bancarie e societarie, valutando non solo le difese processuali ma anche i percorsi di risanamento e ristrutturazione.

L’assistenza offerta comprende l’analisi approfondita dell’atto di pignoramento, la verifica della regolarità delle notifiche e dei presupposti di legge, la predisposizione di ricorsi in opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, la richiesta di sospensione urgente innanzi al giudice dell’esecuzione, la trattativa con l’Agenzia delle Entrate‐Riscossione per ottenere la rateizzazione del debito o la definizione agevolata, e l’attivazione delle procedure di sovraindebitamento o di composizione negoziata della crisi d’impresa. In molte circostanze la semplice presentazione del ricorso o il pagamento della prima rata della rateizzazione determinano lo sblocco immediato del conto.

Se sei vittima di un pignoramento fiscale e vuoi bloccare le azioni esecutive, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata. Il tempo è un fattore fondamentale: in pochi giorni si può ottenere la sospensione dell’atto e recuperare l’accesso al proprio denaro. Scrivi ora qui sotto per ricevere assistenza immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Il quadro normativo di riferimento

1. Il D.P.R. 602/1973 e le procedure speciali di pignoramento.
La riscossione coattiva dei tributi avviene secondo le norme del Testo Unico sulla riscossione (D.P.R. 602/1973). L’art. 72 consente all’agente della riscossione di pignorare i crediti del debitore senza autorizzazione del giudice. Con l’art. 72 bis, introdotto nel 2005, l’Agente per la riscossione può notificare al debitore e al terzo (la banca) un atto con cui ordina il pagamento delle somme dovute. Le somme maturate alla data della notifica devono essere versate entro sessanta giorni, mentre quelle che maturano successivamente devono essere versate alle rispettive scadenze . La norma inoltre attribuisce il potere di redigere l’atto a funzionari dell’ente riscossore e stabilisce che in caso di inottemperanza si applicano le disposizioni dell’art. 72 (pignoramento ordinario).

L’art. 72 ter, introdotto con il D.L. 16/2012 e successivamente modificato, stabilisce i limiti di pignorabilità per stipendi, salari, pensioni e indennità. Se il credito è accreditato su un conto bancario prima della data del pignoramento, le somme possono essere sequestrate solo per l’importo che eccede tre volte l’assegno sociale . Per le somme accreditate successivamente alla notifica, il pignoramento segue le percentuali ordinarie previste dall’art. 545 c.p.c. e dall’art. 72 ter (1/10 delle somme fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 € e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 €) . Ciò significa che se il conto contiene stipendi o pensioni, la banca deve verificare quanto è stato accreditato e limitare il versamento al Fisco secondo tali parametri.

L’art. 545 del Codice di procedura civile disciplina l’impignorabilità di alcuni crediti e i limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni. Le pensioni non possono essere pignorate per un importo pari al doppio dell’assegno sociale (oggi 1.000 € circa), mentre le somme depositate in conto prima del pignoramento sono sequestrabili solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale . Il nuovo settimo comma dell’art. 545, introdotto nel 2025, conferma la parziale inefficacia dei pignoramenti eccedenti detti limiti e consente al giudice dell’esecuzione di dichiararli inefficaci .

L’art. 546 c.p.c. regola gli obblighi del terzo pignorato. La banca, ricevendo l’atto di pignoramento, deve dichiarare l’esistenza del credito e trattenere le somme pignorate come custode. In particolare, l’obbligo di custodia non opera per le somme accreditate prima del pignoramento fino a concorrenza di tre volte l’assegno sociale, mentre per i crediti sopravvenuti si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c. . La banca che non ottempera può essere condannata a pagare al creditore e risponde anche in sede penale.

2. Le modifiche della legge di bilancio 2025 e del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33.
La Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto novità rilevanti. La procedura di pignoramento fiscale è diventata ancora più rapida: per alcuni tributi locali non è più necessaria la cartella esattoriale, ma è sufficiente l’accertamento esecutivo. Le somme devono essere versate al Fisco entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, e i limiti di pignoramento sono stati rimodulati: un decimo per crediti fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 € e 5.000 € e un quinto oltre tale soglia . Le pensioni inferiori a 1.000 € sono totalmente impignorabili e le amministrazioni pubbliche devono verificare la presenza di debiti fiscali prima di pagare stipendi superiori a 2.500 € .

Il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (in vigore dal 1° gennaio 2026), riordinando la materia dei versamenti e della riscossione, sostituirà gli artt. 72 e 72 bis con le nuove disposizioni da 169 a 176. Le nuove norme mantengono la struttura del pignoramento presso terzi ma prevedono maggiore trasparenza, l’obbligo di preavviso e la possibilità per il debitore di interloquire con l’Agente della riscossione prima del blocco del conto. La riforma punta a ridurre i contenziosi e ad adeguare la disciplina alle direttive europee in tema di diritti del contribuente.

3. La giurisprudenza della Corte di Cassazione e del giudice tributario.
La giurisprudenza è fondamentale per interpretare le norme. La Corte di Cassazione ha più volte confermato che il pignoramento fiscale ex art. 72 bis è una procedura esecutiva completa. Con la sentenza n. 28520/2025, la Corte ha ribadito che il pignoramento imposto dall’Agenzia delle Entrate‐Riscossione non si esaurisce con il primo prelievo, ma si estende ai crediti futuri, e la banca rimane custode sino all’integrale soddisfazione del credito . La Corte ha richiamato precedenti conformi (Cass. 2857/2015, 26830/2017, 20294/2011) evidenziando che il pignoramento presso terzi rimane efficace anche dopo l’assegnazione delle somme . Nella stessa sentenza la Cassazione ha ritenuto legittimo il pignoramento di somme future maturate sul conto corrente e ha escluso che il prelievo si estingua dopo il primo versamento .
Altre decisioni importanti hanno dichiarato illegittime le procedure prive di cartella esattoriale, la notifica irregolare o l’assenza del ruolo. Alcuni giudici tributari, per esempio, hanno annullato pignoramenti perché l’Agente non aveva provato di aver notificato l’avviso di accertamento esecutivo o la raccomandata con il preavviso di fermo. Le Commissioni Tributarie (oggi giudici tributari) sottolineano l’obbligo dell’ente di dimostrare la legittimità del credito e dei presupposti, pena l’annullamento del pignoramento.

4. Gli strumenti di composizione della crisi.
La normativa italiana offre anche strumenti per ristrutturare i debiti e salvaguardare l’operatività del debitore. La legge 3/2012 consente alle persone fisiche sovraindebitate di accedere all’accordo di composizione della crisi, al piano del consumatore o alla liquidazione del patrimonio. Per sovraindebitamento si intende una situazione di duraturo squilibrio tra le obbligazioni e il patrimonio prontamente liquidabile, che rende impossibile onorare i debiti . L’accesso è previsto per imprenditori sotto determinate soglie, consumatori, professionisti, enti non commerciali e start‑up .
Il D.L. 118/2021, convertito nella legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. L’art. 2 consente all’imprenditore commerciale o agricolo in squilibrio economico di chiedere al segretario della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente, il quale agevola le trattative con i creditori per individuare una soluzione . La procedura è basata su una piattaforma telematica nazionale e su un elenco di esperti istituito presso le camere di commercio . Tale strumento favorisce accordi stragiudiziali e la sospensione di azioni esecutive, compresi i pignoramenti. La figura dell’esperto negoziatore, di cui l’Avv. Monardo è accreditato, è determinante per evitare il blocco del conto e per salvare l’attività aziendale.

La procedura di pignoramento: passaggi e termini

Conoscere le fasi della procedura di pignoramento fiscale aiuta a tutelarsi. Di seguito una descrizione dettagliata dei passaggi tipici.

1. Formazione del ruolo e notifica della cartella o dell’avviso di accertamento.
L’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‐Riscossione o concessionario per tributi locali) iscrive a ruolo il debito e notifica al contribuente la cartella di pagamento. Con le riforme del 2024 e 2025, in molti casi la cartella è sostituita dall’avviso di accertamento esecutivo che contiene già l’intimazione di pagamento e rappresenta titolo esecutivo. Il debitore ha 60 giorni dalla notifica per pagare o per presentare ricorso tributario. In mancanza di impugnazione o pagamento, la cartella o l’avviso diventano esecutivi.

2. Preavviso di fermo o di ipoteca.
Prima di procedere al pignoramento, l’Agente notifica di norma un preavviso di fermo amministrativo sui veicoli o un preavviso di ipoteca su immobili, concedendo al debitore ulteriori 30 giorni per regolarizzare la posizione. Sebbene non sempre obbligatorio, il preavviso è previsto in molte norme e l’assenza può costituire vizio deducibile in giudizio.

3. Notifica dell’atto di pignoramento ex art. 72 bis.
Trascorsi i termini, l’Agente può notificare al debitore e alla banca l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi. L’atto contiene l’indicazione del debito, l’ordine alla banca di non pagare il debitore e di versare le somme dovute entro sessanta giorni per le somme maturate e successivamente alle rispettive scadenze . L’atto deve indicare il responsabile del procedimento e può essere redatto anche da funzionari del concessionario . Dal momento della notifica, il conto corrente viene bloccato nella misura corrispondente al debito.

4. La dichiarazione del terzo.
La banca, in qualità di terzo pignorato, deve comunicare entro dieci giorni se esistono crediti del debitore e deve rendere disponibili le somme pignorate. In base all’art. 546 c.p.c., la banca diventa custode e deve trattenere le somme sino all’ordine di pagamento del creditore . Per le somme maturate successivamente, la banca è tenuta a versarle al Fisco alle scadenze fino a estinzione del debito.

5. Pagamento delle somme e assegnazione.
Trascorsi sessanta giorni dalla notifica senza che il debitore abbia presentato opposizione o ottenuto la sospensione, l’Agente intima alla banca il pagamento. Le somme pignorate vengono trasferite al Fisco, rispettando i limiti di impignorabilità. La Cassazione ha chiarito che il pignoramento estende i suoi effetti anche dopo l’assegnazione: i versamenti proseguono fino alla completa estinzione .

6. Chiusura della procedura.
La procedura si conclude quando il debito è interamente soddisfatto oppure quando l’Agenzia rinuncia al pignoramento (ad esempio perché sono intervenute rottamazioni o definizioni agevolate). In caso di rateizzazione o definizione agevolata, il pagamento della prima rata determina generalmente la cessazione degli effetti del pignoramento e il conto viene sbloccato. Se il debitore ottiene la sospensione giudiziale, il pignoramento rimane sospeso fino alla decisione finale e le somme ritornano nella disponibilità del cliente.

Difese e strategie legali per sbloccare il conto

La legge offre una serie di strumenti difensivi che, se attivati rapidamente e con l’assistenza di un professionista, permettono di sbloccare il conto o limitare drasticamente gli effetti del pignoramento. Ecco le principali strategie adottate dall’Avv. Monardo e dal suo team.

1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione consente di contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione per mancanza del titolo o per inesigibilità del credito. Nel pignoramento fiscale si applica quando, ad esempio, non è mai stata notificata la cartella di pagamento, l’avviso è nullo o il debito è prescritto. L’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento avanti al giudice competente (Tribunale o Giudice di Pace). La domanda può essere accompagnata da richiesta di sospensione urgente, che il giudice può concedere con decreto inaudita altera parte se sussistono gravi motivi. Se la sospensione è concessa, la banca può immediatamente sbloccare il conto.

2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Se il contribuente non contesta il diritto del creditore ma rileva vizi formali dell’atto, può proporre opposizione agli atti esecutivi. Esempi tipici sono: la mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento, l’inesattezza dell’importo, la mancata indicazione del ruolo o dell’anno di riferimento, la carenza di sottoscrizione, l’omessa notifica del preavviso. Questa opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica e, come per l’opposizione all’esecuzione, può essere accompagnata da richiesta di sospensione.

3. Ricorso per la sospensione innanzi al giudice tributario

In alternativa all’opposizione in sede civile, il contribuente può impugnare la cartella o l’avviso di accertamento innanzi al giudice tributario. Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla notifica e può essere richiesto il provvedimento cautelare per sospendere l’efficacia esecutiva. Se il giudice tributario sospende l’atto, la banca deve sbloccare le somme. Questa via è utile quando si intendono contestare anche il merito del tributo o l’illegittimità dell’accertamento.

4. Sospensione amministrativa e rateizzazione

La legge permette di chiedere all’Agenzia delle Entrate‐Riscossione la rateizzazione del debito. L’istanza può essere presentata sia prima sia dopo il pignoramento; in quest’ultimo caso, il pagamento della prima rata determina la revoca del pignoramento e lo sblocco del conto. La rateizzazione ordinaria prevede da 6 a 72 rate mensili, ma in alcuni casi (ad esempio per persone fisiche in condizioni economiche difficili) può arrivare a 120 rate. Esistono altresì piani di rientro personalizzati e rottamazioni (definizioni agevolate) promosse dal legislatore negli ultimi anni (Rottamazione quater 2023, definizione agevolata 2024). Con la legge di bilancio 2025 è stata prevista la possibilità di definire agevolmente anche carichi affidati dal 2024 e sconti su sanzioni e interessi.

5. Soluzioni da sovraindebitamento (legge 3/2012)

Il sovraindebitamento è spesso la causa strutturale della difficoltà a pagare le imposte. Attraverso le procedure previste dalla legge 3/2012 si può ottenere la sospensione di tutte le azioni esecutive (inclusi pignoramenti su conti correnti) e, alla fine della procedura, la debbiti azione. Le tre soluzioni previste sono:

  • Accordo di composizione della crisi: prevede una proposta rivolta a tutti i creditori, con il supporto di un Gestore nominato dall’OCC. Richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori (60%) e consente la ristrutturazione dei debiti . I creditori privilegiati non votano ma possono opporsi. Dopo l’omologa, l’accordo è obbligatorio per tutti.
  • Piano del consumatore: rivolto a debitori persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Non richiede il voto dei creditori ma solo l’omologa del giudice, che verifica la convenienza e la buona fede . È la procedura più rapida e tutela il patrimonio essenziale del debitore.
  • Liquidazione del patrimonio: comporta la vendita di tutti i beni del debitore, con durata minima di quattro anni . Dopo la liquidazione, il debitore può chiedere l’esdebitazione. È l’unica procedura che permette la liberazione dai debiti anche quando non è possibile offrire ai creditori una proposta soddisfacente .

6. Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Gli imprenditori commerciali o agricoli che versano in condizioni di squilibrio economico possono accedere alla composizione negoziata, chiedendo la nomina di un esperto indipendente. Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 118/2021, l’imprenditore può rivolgersi al segretario della camera di commercio per ottenere un esperto quando il risanamento appare ragionevolmente perseguibile . L’esperto facilita le trattative con i creditori per trovare un accordo e può proporre al tribunale l’adozione di misure protettive che sospendono le azioni esecutive. L’art. 3 del decreto prevede la costituzione di una piattaforma telematica nazionale e di elenco di esperti presso le camere di commercio , mentre l’art. 3, comma 3, elenca i requisiti per l’iscrizione nell’elenco: professionisti iscritti da almeno cinque anni agli ordini forensi o commerciali con esperienza nella ristrutturazione aziendale . L’Avv. Monardo, iscritto all’elenco, può quindi assistere le imprese nel negoziato e ottenere la sospensione del pignoramento.

Strumenti alternativi e definizioni agevolate

1. La rateizzazione dell’agente della riscossione. L’istanza di rateizzazione è il mezzo più utilizzato per sbloccare il conto. Può essere presentata per debiti fino a 120.000 € con autocertificazione o, per importi superiori, con documentazione reddituale. È possibile ottenere un piano fino a 72 rate (o 120 rate in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà). In presenza di pignoramento ex art. 72 bis, l’Agenzia revoca l’atto a seguito del versamento della prima rata.
2. La definizione agevolata (rottamazione). Le recenti rottamazioni (2016, 2018, 2021, 2023, 2024) permettono di pagare i carichi affidati all’Agente della riscossione in forma agevolata (senza sanzioni e interessi di mora). La definizione agevolata 2024–2025 consente di pagare in un massimo di 18 rate in cinque anni. L’adesione determina la sospensione delle azioni esecutive e, dopo il pagamento della prima rata, lo sblocco del conto.

3. Saldo e stralcio. Per i contribuenti con ISEE fino a 20.000 €, è possibile chiedere il saldo e stralcio delle cartelle relative a tributi non versati (IMU, TARI, bollo auto, contributi previdenziali). Si paga un importo ridotto (di solito tra il 16% e il 35% del carico) e, con il pagamento della prima rata, si ottiene lo sblocco. Le domande devono essere presentate nei termini previsti dalla legge di bilancio.

4. Transazioni fiscali e accordi con l’ente locale. Per tributi locali (IMU, TARI, TOSAP), è possibile negoziare direttamente con il Comune o l’ente locale un piano di pagamento e ottenere la revoca del pignoramento. Molti enti, al fine di recuperare le somme, accettano accordi transattivi. Occorre verificare le normative regionali e i regolamenti comunali.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che compromettono la possibilità di sbloccare rapidamente il conto corrente. Di seguito alcuni errori frequenti e i consigli dello studio dell’Avv. Monardo:

  • Ignorare le notifiche e gli avvisi. Spesso le cartelle vengono recapitate tramite raccomandata AR o PEC e finiscono nel dimenticatoio. È fondamentale aprire la posta, verificare la data di notifica e annotare i termini per impugnare. Superare i 60 giorni rende più difficile difendersi.
  • Procrastinare la reazione. Molti debitori si attivano solo dopo il blocco del conto. Un intervento tempestivo consente invece di proporre opposizione entro i termini e ottenere sospensione. Anche se il termine è scaduto, ci sono strumenti alternativi (opposizione tardiva, incidente di esecuzione, sospensione giudiziale).
  • Pagare spontaneamente senza verificare il debito. Prima di pagare, è necessario verificare che l’atto sia legittimo, che il calcolo sia corretto e che non siano prescritti gli interessi. L’Avv. Monardo e il suo team analizzano il ruolo, confrontano gli importi e contestano eventuali vizi.
  • Ignorare i limiti di pignorabilità. Le banche a volte trattengono somme superiori a quelle dovute. Ricordate che le somme accreditate prima della notifica sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale e che sulle pensioni non si può superare il doppio dell’assegno . In caso di violazione, si può chiedere al giudice la restituzione immediata.
  • Non richiedere la rateizzazione o la definizione agevolata. Molti credono che, dopo il pignoramento, non sia più possibile rateizzare. In realtà, la richiesta può essere presentata anche durante la procedura e porta alla revoca del pignoramento.

Tabelle riepilogative

Per aiutare il lettore a orientarsi tra normative, termini e limiti, riportiamo alcune tabelle di sintesi.

Limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni e conti correnti

Tipo di creditoImporto mensileQuota pignorabileNormativa di riferimento
Stipendi/pensioni corrisposti direttamente dal datore o dall’enteFino a 2.500 €1/10 (10%)Art. 72 ter D.P.R. 602/1973
Da 2.500 € a 5.000 €1/7 (14,28%)Art. 72 ter D.P.R. 602/1973
Oltre 5.000 €1/5 (20%)Art. 72 ter D.P.R. 602/1973
Stipendi/pensioni accreditati su conto prima del pignoramentoQualsiasi importoImpignorabilità fino a tre volte l’assegno sociale (ca. 1.500 €)Art. 72 ter e art. 545 c.p.c.
PensioniFino al doppio dell’assegno sociale (ca. 1.000 €)ImpignorabiliArt. 545 c.p.c.

Tempi e termini della procedura

FaseTermineDescrizione
Notifica della cartella o dell’avviso60 giorniTermine entro cui pagare o presentare ricorso tributario
Preavviso di fermo/ipoteca30 giorniTermine per evitare il fermo o l’ipoteca
Opposizione all’esecuzione o agli atti (c.p.c.)20 giorni dalla notifica dell’attoImpugnazione civile per vizi del titolo o formali
Ricorso tributario60 giorniImpugnazione dell’atto di accertamento o della cartella
Pagamento somme pignorate60 giorniLa banca deve versare entro 60 giorni per le somme maturate
RateizzazioneFino a 72 o 120 rateRichiedibile anche dopo il pignoramento; il pagamento della prima rata sblocca il conto

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito un elenco di domande ricorrenti con risposte concise e operative.

  1. Cos’è il pignoramento del conto corrente per debiti fiscali?
    È la procedura con cui l’Agenzia delle Entrate‐Riscossione ordina alla banca di prelevare le somme dal conto del debitore per soddisfare un debito tributario. Si tratta di un pignoramento presso terzi disciplinato dall’art. 72 bis D.P.R. 602/1973 .
  2. È necessaria la cartella di pagamento prima del pignoramento?
    Sì, salvo i casi in cui la legge preveda l’avviso di accertamento esecutivo. Il pignoramento senza cartella è illegittimo se il debito non è certo e non è stato comunicato al contribuente.
  3. Per quanto tempo rimane bloccato il conto?
    Fino al pagamento integrale del debito o fino alla revoca del pignoramento. Il pignoramento non si estingue dopo il primo prelievo; continua a gravare sulle somme future .
  4. Le somme accreditate prima del pignoramento sono tutte bloccate?
    No. In base all’art. 72 ter e all’art. 545 c.p.c., le somme derivanti da stipendi o pensioni accreditate prima del pignoramento sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale .
  5. Posso prelevare dal conto dopo la notifica del pignoramento?
    Per la parte vincolata dal pignoramento non è possibile. Tuttavia, eventuali somme che eccedono il debito e i limiti pignorabili possono essere utilizzate. La banca è custode delle somme pignorate .
  6. Come posso oppormi al pignoramento?
    Entro 20 giorni dalla notifica è possibile proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. In alternativa si può impugnare la cartella davanti al giudice tributario entro 60 giorni.
  7. Quanto costa un ricorso?
    I costi dipendono dalla complessità del caso. Il contributo unificato varia in base al valore del debito e sono previste spese legali. Lo studio dell’Avv. Monardo offre preventivi trasparenti e soluzioni rateizzate.
  8. La rateizzazione blocca automaticamente il pignoramento?
    Sì. Dopo la presentazione dell’istanza e il pagamento della prima rata, l’Agente revoca il pignoramento e la banca sblocca il conto.
  9. Qual è la differenza tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi?
    La prima contesta la mancanza del titolo o l’inesistenza del credito; la seconda riguarda vizi formali dell’atto. Entrambe possono portare alla sospensione.
  10. Cosa succede se la banca preleva più del dovuto?
    Si può proporre ricorso al giudice dell’esecuzione per chiedere la restituzione. L’art. 545 c.p.c. sancisce la parziale inefficacia del pignoramento oltre i limiti .
  11. Le pensioni di invalidità possono essere pignorate?
    No. Le pensioni di invalidità e le prestazioni assistenziali sono impignorabili al 100% .
  12. Posso chiudere il conto e aprirne uno nuovo?
    La chiusura del conto non annulla il pignoramento. Il Fisco può pignorare anche il nuovo conto se vi sono crediti. È preferibile regolarizzare la posizione o chiedere la sospensione.
  13. Il pignoramento fiscale può essere esteso al conto del coniuge?
    Solo se il conto è cointestato. In tal caso, si pignora solo la quota del debitore. Tuttavia, la situazione può essere complessa e richiede assistenza legale.
  14. Le azioni esecutive si prescrivono?
    Sì. I tributi si prescrivono in cinque, dieci o più anni a seconda della natura. Se l’atto è emesso dopo la prescrizione, si può ottenere l’annullamento.
  15. Cosa succede se il debitore muore?
    Il debito si trasmette agli eredi, salvo rinuncia all’eredità. Il pignoramento sul conto intestato al defunto resta attivo fino alla chiusura della successione .
  16. Cosa devo fare se ricevo un preavviso di fermo o di ipoteca?
    È consigliabile contattare subito un professionista per verificare la regolarità del debito e valutare un ricorso o la rateizzazione. Ignorare l’avviso porta alla perdita del veicolo o alla trascrizione dell’ipoteca.
  17. L’intervento dell’esperto negoziatore è utile anche ai piccoli imprenditori?
    Sì. La composizione negoziata è aperta anche a micro e piccole imprese. L’esperto facilita gli accordi con i creditori e può ottenere la sospensione delle azioni esecutive .
  18. Quante volte posso usufruire della procedura di sovraindebitamento?
    La legge prevede limiti: non è possibile accedere alle procedure di sovraindebitamento se si è già beneficiato dell’esdebitazione più di due volte o se sono passati meno di cinque anni da un precedente accordo .
  19. Il Fisco può pignorare anche il conto PayPal o le carte prepagate?
    Sì, in linea teorica tutti i conti e strumenti di pagamento intestati al debitore possono essere pignorati. Tuttavia, l’identificazione richiede l’intervento del terzo e non sempre è immediata.
  20. È possibile ottenere la cancellazione degli interessi di mora e delle sanzioni?
    Sì. Con la definizione agevolata e con la transazione fiscale è possibile ridurre o azzerare sanzioni e interessi. Inoltre, l’accordo di composizione della crisi prevede la possibilità di falcidiare i debiti .

Simulazioni pratiche

Per comprendere concretamente gli effetti del pignoramento e le strategie per sbloccare il conto, presentiamo due simulazioni con numeri reali.

Simulazione 1: conto corrente con stipendio accreditato prima del pignoramento

Dati del caso:

  • Il contribuente percepisce uno stipendio mensile netto di 2.000 € accreditato sul conto ogni 27 del mese.
  • In data 5 giugno 2025 riceve la notifica di un pignoramento ex art. 72 bis per un debito di 15.000 €.
  • Al momento della notifica, sul conto sono presenti 4.500 €, di cui 2.000 € appena accreditati come stipendio.

Applicazione dei limiti:
Le somme provenienti da stipendio accreditate prima della notifica sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale (circa 1.500 €) . L’importo impignorabile dell’ultimo stipendio è quindi 1.500 €. La banca potrà trattenere soltanto 500 € (2.000 € – 1.500 €) e dovrà lasciarne 1.500 € al cliente. Per il saldo restante non derivante da stipendio (2.500 €), non si applicano limiti e potrà essere integralmente pignorato. Dunque, immediatamente dopo la notifica, la banca blocca 3.000 € (500 € dello stipendio + 2.500 € di saldo libero) e lascia al correntista 1.500 €.
Per le mensilità successive, poiché lo stipendio sarà accreditato dopo la notifica, si applicano le percentuali di cui all’art. 72 ter: 10% sull’importo fino a 2.500 €, 1/7 sulla parte tra 2.500 € e 5.000 € e 1/5 oltre 5.000 € . Poiché lo stipendio è di 2.000 €, la banca dovrà versare al Fisco 200 € al mese e lasciare 1.800 € al cliente.

Sblocco del conto:
Il debitore, assistito dall’Avv. Monardo, presenta immediatamente opposizione agli atti esecutivi eccependo la mancata notifica della cartella e chiede la sospensione. In parallelo presenta istanza di rateizzazione per 72 rate. L’Agente accoglie la rateizzazione; dopo il pagamento della prima rata da 250 €, l’Agenzia revoca il pignoramento e la banca sblocca i 3.000 € trattenuti. In questo modo il debitore riprende la disponibilità del conto e può programmare il pagamento dilazionato del debito.

Simulazione 2: pignoramento su conto di un pensionato e definizione agevolata

Dati del caso:

  • Un pensionato riceve la notifica di pignoramento per un debito IRPEF di 8.000 €. La pensione mensile netta è 900 €; sul conto sono presenti 2.200 € (compresa la pensione).
  • L’atto di pignoramento è stato notificato il 10 aprile 2025.

Applicazione dei limiti:
La pensione è impignorabile fino al doppio dell’assegno sociale, cioè circa 1.000 € . Poiché la pensione del debitore è 900 €, essa è interamente impignorabile. Le somme accreditate sul conto prima del pignoramento sono quindi indisponibili per il Fisco. La banca può pignorare solamente le somme non provenienti dalla pensione, cioè 1.300 € (2.200 € totali – 900 €).
Per le pensioni future, accreditate dopo il pignoramento, la banca può trattenere solo le percentuali previste dall’art. 72 ter (10%, 1/7, 1/5). Tuttavia, poiché la pensione è inferiore a 2.500 €, la quota pignorabile sarà 90 € (10% di 900 €).

Sblocco tramite definizione agevolata:
Il pensionato si rivolge all’Avv. Monardo che verifica la legittimità dell’atto e nota che il debito è composto da cartelle notificate nel 2017 e 2018 e rientra nella rottamazione quater prevista dalla legge di bilancio 2023–2024. Il professionista presenta la domanda di definizione agevolata, con cui il pensionato pagherà solo l’imposta senza sanzioni e interessi, per un totale di 5.000 € in 18 rate. La presentazione della domanda sospende immediatamente il pignoramento; con il pagamento della prima rata (277 €) il Fisco rinuncia all’azione esecutiva e la banca sblocca i 1.300 € pignorati. La rimanente pensione resta al sicuro e il debitore ottiene un abbattimento del 40% del debito.

Conclusione

Il blocco del conto corrente per debiti fiscali è una misura invasiva che mette in pericolo la continuità aziendale e la serenità personale. Tuttavia, non è una situazione irreversibile: la legge prevede limiti alla pignorabilità, rimedi giudiziari e soluzioni stragiudiziali. L’analisi tempestiva dell’atto, la verifica dei presupposti e l’attivazione degli strumenti difensivi consentono spesso di sbloccare immediatamente il conto e ristrutturare il debito. La giurisprudenza, come ricorda la Cassazione n. 28520/2025, definisce il pignoramento esattoriale una procedura esecutiva atipica che può colpire anche le somme future , ma questa realtà non preclude la tutela del contribuente. I limiti previsti dall’art. 72 ter e dall’art. 545 c.p.c. proteggono i redditi da lavoro e le pensioni , mentre l’opposizione all’esecuzione, l’opposizione agli atti e la sospensione giudiziale sono armi efficaci contro le illegittimità. Le definizioni agevolate, la rateizzazione e le procedure di sovraindebitamento offrono opportunità concrete di riduzione e dilazione del debito.

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Approfondimenti normativi e giurisprudenziali supplementari

Differenze tra pignoramento ordinario e pignoramento fiscale

Per comprendere pienamente il blocco del conto corrente per debiti fiscali è utile confrontare la procedura ordinaria di pignoramento presso terzi, prevista dagli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile, con la procedura speciale ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973.

  • Pignoramento ordinario (artt. 543–547 c.p.c.). Il creditore munito di titolo esecutivo (ad esempio una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo) notifica al debitore e al terzo (banca, datore di lavoro) un atto di pignoramento e deposita successivamente l’atto presso il tribunale. Il giudice fissa l’udienza di comparizione del terzo e emette il provvedimento di assegnazione con cui dispone il trasferimento delle somme al creditore. Durante l’intera procedura, il debitore può sollevare eccezioni, il giudice può ridurre il pignoramento in presenza di pregiudizio e la banca è tenuta a depositare le somme presso la cancelleria. Solo con il provvedimento di assegnazione il creditore può prelevare le somme.
  • Pignoramento fiscale (art. 72 bis D.P.R. 602/1973). Si tratta di una procedura extragiudiziale: l’Agenzia delle Entrate‐Riscossione, titolare di un ruolo esecutivo, notifica direttamente al terzo l’ordine di pagamento. Non è necessario depositare l’atto in tribunale né attendere l’assegnazione da parte del giudice. La banca è tenuta a versare le somme entro 60 giorni senza intervento giudiziario . Il ruolo di custodia del terzo, però, si ricollega alle disposizioni generali del Codice di procedura civile (art. 546), e il debitore può proporre opposizione al giudice competente. La Cassazione ha definito questa procedura come “espropriazione presso terzi atipica”, poiché realizza una forma di esecuzione forzata in cui l’autorità amministrativa sostituisce il giudice .

La differenza principale risiede dunque nella presenza del giudice: nella procedura fiscale l’atto è immediatamente efficace, ma il controllo di legittimità resta rimesso all’opposizione del debitore. È perciò fondamentale agire tempestivamente per evitare prelievi ingiustificati.

Requisiti formali dell’atto di pignoramento

L’atto di pignoramento deve rispettare requisiti formali rigorosi. La mancanza di uno di essi può determinare la nullità o l’illegittimità dell’atto, che il giudice può rilevare su ricorso del debitore.

  • Identificazione del debitore e del terzo: l’atto deve contenere i dati anagrafici del debitore, il numero del conto corrente e l’indicazione precisa della banca. Errori nel codice IBAN o nell’identificazione della banca possono rendere inefficace l’atto.
  • Indicazione del ruolo e del carico tributario: l’atto deve specificare il numero del ruolo, l’anno di formazione, l’importo del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese. L’assenza di queste informazioni impedisce al debitore di verificare la fondatezza del credito e costituisce violazione del diritto di difesa.
  • Firma del funzionario responsabile: il documento deve essere sottoscritto dal funzionario competente o delegato. La Cassazione ritiene illegittimo il pignoramento privo di sottoscrizione o firmato da soggetto privo di poteri.
  • Avviso di possibilità di opposizione: l’atto deve informare il debitore della facoltà di proporre opposizione (art. 72 bis, c. 3) e dei termini per farlo, pena la lesione del diritto di difesa.
  • Intimazione al terzo: deve contenere l’ordine alla banca di non disporre delle somme e di versarle entro 60 giorni o alle scadenze successive.
  • Data e luogo di notificazione: la notifica deve avvenire in forma valida (raccomandata AR, PEC, ufficiale giudiziario) e la data deve essere certa, poiché da essa decorrono i termini per l’opposizione e il versamento.

Se uno di questi requisiti manca o è redatto in maniera approssimativa, l’opposizione agli atti esecutivi può far dichiarare nullo il pignoramento. Lo studio legale esamina con attenzione l’atto per individuare eventuali irregolarità.

La prescrizione dei tributi e l’obsolescenza della cartella

Un punto cruciale nella difesa del contribuente riguarda la prescrizione del tributo. Ogni tributo ha un proprio termine di prescrizione, scaduto il quale il debito non può più essere legalmente preteso. Ad esempio:

  • Tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA): il termine di prescrizione è di 10 anni; decorre dalla data in cui la dichiarazione diventa definitiva. Per esempio, l’IRPEF relativa al 2014 si prescrive nel 2025.
  • Tributi locali (IMU, TARI, TASI, bollo auto): il termine di prescrizione è 5 anni.
  • Contributi previdenziali INPS: in genere si prescrivono in 5 anni, ma se è intervenuto titolo giudiziale la prescrizione sale a 10 anni.
  • Sanzioni amministrative: la prescrizione è di 5 anni salvo diverse disposizioni.
    Se l’Agenzia delle Entrate‐Riscossione notifica il pignoramento dopo la scadenza di questi termini, il debitore può opporsi eccependo la prescrizione. È importante, però, distinguere tra decadenza (termine entro cui l’ente deve iscrivere a ruolo il tributo) e prescrizione (termine entro cui il tributo deve essere riscosso). La presentazione di ricorsi o la richiesta di rateizzazione interrompono la prescrizione, mentre il preavviso di fermo o di ipoteca non sempre è idoneo a interromperla (la giurisprudenza è oscillante). Lo studio effettua una ricostruzione cronologica per verificare se il debito sia prescritto.

Responsabilità della banca e tutela del terzo pignorato

La banca riveste un ruolo delicato nella procedura: deve agire come custode delle somme e adempiere all’ordine di versamento. La sua responsabilità è regolata dall’art. 546 c.p.c. e dall’art. 72 bis. In particolare:

  • Obbligo di dichiarare l’esistenza dei crediti: entro dieci giorni dalla notifica, la banca deve comunicare all’Agente della riscossione l’esistenza del conto e l’ammontare delle somme. L’omissione può comportare la condanna della banca al pagamento delle somme pignorate.
  • Custodia delle somme: la banca non può permettere al cliente di prelevare le somme pignorate. Se lo fa, risponde nei confronti del creditore e può essere sanzionata.
  • Applicazione dei limiti di impignorabilità: la banca deve calcolare il triplo dell’assegno sociale, verificare la provenienza delle somme (stipendi, pensioni) e trattenere solo quanto dovuto. In caso di dubbio, dovrebbe richiedere documentazione al correntista e, se non ottiene risposta, applicare il limite più favorevole.
  • Responsabilità per violazione della privacy: l’art. 72 bis consente all’Agente della riscossione di ottenere informazioni sul conto senza violare la privacy. Tuttavia, la banca deve trattare i dati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e non può diffonderli.
  • Doppio pignoramento: se sullo stesso conto sono notificati più pignoramenti, la banca deve darne comunicazione e le somme devono essere ripartite. Il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione la riduzione o l’inefficacia di uno dei pignoramenti .

Il comportamento diligente della banca è quindi essenziale per garantire l’esatta applicazione dei limiti e per evitare abusi. Lo studio legale assiste i clienti anche nei confronti dell’istituto bancario quando questo violi la normativa.

Opposizione: procedura dettagliata e giurisprudenza rilevante

Le opposizioni al pignoramento sono strumenti tecnici che richiedono competenze specialistiche. Vediamo più nel dettaglio le diverse tipologie e alcuni orientamenti giurisprudenziali.

Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). Si propone davanti al giudice dell’esecuzione del luogo in cui ha sede la banca. L’opponente deve depositare ricorso con indicazione degli elementi di fatto e di diritto a sostegno, depositare documenti (cartella, avvisi, ruoli) e chiedere la sospensione. Il giudice fissa l’udienza entro 30 giorni e, se emergono gravi motivi, può sospendere l’esecuzione con decreto immediato. In sede di merito, la Corte di Cassazione ha affermato che l’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche dopo l’assegnazione delle somme, purché permangano effetti della procedura (ad esempio per somme future). Le sentenze Cass. n. 190 del 2017 e Cass. n. 15633 del 2014 hanno accolto ricorsi tardivi, dichiarando che l’assegnazione non estingue la procedura quando il pignoramento riguarda crediti a maturare.

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica, a pena di decadenza. Il ricorso può essere depositato anche senza l’assistenza di un avvocato nel caso in cui il valore del debito non superi 5.000 €; tuttavia, la complessità della materia rende consigliabile la difesa tecnica. La giurisprudenza (Cass. 2715/2018) ha stabilito che il termine per l’opposizione non inizia se l’atto non contiene l’avvertimento previsto dalla legge; pertanto un atto privo dell’indicazione dei termini può essere impugnato anche oltre 20 giorni.

Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.). È possibile quando un soggetto diverso dal debitore vanta la proprietà o la titolarità del conto (ad esempio, nel caso di conto cointestato). Il terzo deve dimostrare di essere proprietario esclusivo delle somme e chiedere la liberazione delle stesse. La Cassazione ha più volte sancito che nel conto cointestato la presunzione di comproprietà può essere superata provando la provenienza esclusiva delle somme da uno dei cointestatari.

La giurisprudenza recente si concentra anche sulla natura dell’atto di pignoramento. Con sentenza n. 29866/2024 la Cassazione ha ritenuto che il pagamento parziale del debito non estingue il pignoramento per la restante parte; la banca deve continuare a versare le somme future. La sentenza n. 9278/2025 (richiamata nei commenti di dottrina) ha affermato che il pignoramento esattoriale ha natura amministrativa ma si iscrive nel sistema delle garanzie costituzionali e deve rispettare il principio di proporzionalità, evitando di privare il debitore di quanto necessario alla sopravvivenza. Di tale sentenza, benché non integralmente pubblicata al momento, la massima segnala l’importanza di considerare la sostenibilità della misura.

Dettaglio delle definizioni agevolate, rottamazione e saldo e stralcio

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose misure di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. Queste misure permettono ai debitori di regolarizzare la propria posizione beneficiando dell’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora. Di seguito un riepilogo.

  1. Rottamazione ter (2018) e quater (2023). La rottamazione ter è stata introdotta con il D.L. 119/2018 e consentiva il pagamento dei carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 in un massimo di 18 rate. La rottamazione quater, disciplinata dalla legge di bilancio 2023, estende ai carichi affidati fino al 30 giugno 2022 la possibilità di versare solo l’imposta e i diritti di riscossione, senza sanzioni né interessi. L’adesione sospende le azioni esecutive e, con il pagamento della prima rata, determina la revoca dei pignoramenti.
  2. Definizione agevolata 2024–2025 (Art. 1, commi 231–252, L. 207/2024). La legge di bilancio 2025 ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in un massimo di 18 rate (5 anni). Anche questa misura comporta la sospensione immediata del pignoramento.
  3. Saldo e stralcio (D.L. 4/2019 e L. 145/2018). Riservato ai contribuenti con ISEE non superiore a 20.000 €, consente di estinguere i debiti pagando una quota ridotta (16%–35% del totale) in base alla condizione economica. Restano esclusi i debiti per IVA all’importazione e risorse proprie UE. L’accettazione della domanda determina l’annullamento delle sanzioni e degli interessi e la revoca del pignoramento.
  4. Definizione per soggetti con grave e comprovata situazione di difficoltà. Alcuni provvedimenti concedono la possibilità di estinguere i debiti pagando solo l’imposta e gli interessi legali a soggetti che versano in gravi condizioni (malattie, eventi calamitosi). In questi casi, lo studio legale assiste nella presentazione della documentazione medica e reddituale.

Transazione fiscale e accertamento con adesione

La transazione fiscale è uno strumento previsto dalla legge fallimentare e dal codice della crisi d’impresa che consente all’imprenditore in procedura concorsuale di proporre all’Agenzia delle Entrate un pagamento ridotto. La transazione è subordinata all’omologa del concordato o dell’accordo di ristrutturazione. È spesso utilizzata in combinazione con l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

L’accertamento con adesione, disciplinato dal D.Lgs. 218/1997, permette invece di definire le imposte prima dell’iscrizione a ruolo, riducendo le sanzioni. La sua conclusione impedisce l’iscrizione del debito e quindi il pignoramento.

L’interazione tra procedure esecutive e norme costituzionali

Il blocco del conto corrente incide su diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione: la libertà economica (art. 41), la tutela del risparmio (art. 47) e la protezione della dignità umana (art. 3). La Corte Costituzionale ha affermato che anche nelle procedure tributarie devono essere rispettati i principi di proporzionalità e ragionevolezza. In passato, la Corte ha dichiarato l’illegittimità di norme che prevedevano il sequestro integrale dello stipendio senza salvaguardare un minimo vitale (Sentenza n. 104/2017). Sebbene il pignoramento fiscale sia uno strumento necessario per garantire la riscossione, esso deve essere bilanciato con l’esigenza di tutelare il debitore. L’art. 72 ter, limitando la pignorabilità delle pensioni e degli stipendi, rappresenta una concreta applicazione di questi principi.

La gestione dell’eventuale concorso con altri creditori

È frequente che il contribuente abbia debiti non solo fiscali, ma anche verso banche o privati. In caso di concorso tra pignoramento fiscale e pignoramenti civili, occorre verificare l’ordine dei vincoli. Il pignoramento notificato per primo prevale sulle somme presenti sul conto al momento della notifica; i successivi si soddisfano sulle somme future in ordine di arrivo. Il giudice dell’esecuzione può disporre la ripartizione proporzionale se le somme non sono sufficienti per soddisfare tutti i creditori.

Nel caso di conti cointestati, la Cassazione ha stabilito che il pignoramento presso terzi può colpire solo la quota parte del debitore. Tuttavia, se il conto è alimentato esclusivamente dai redditi del coniuge non debitore, il pignoramento è illegittimo. Lo studio legale raccoglie le prove necessarie (estratti conto, buste paga) per dimostrare l’esclusiva titolarità delle somme.

Ulteriori simulazioni pratiche

Per illustrare la varietà dei casi affrontati, proponiamo ulteriori simulazioni che mostrano come la strategia difensiva può cambiare in base alle circostanze del debitore.

Simulazione 3: società di capitale in crisi che richiede la composizione negoziata

Scenario: una società di capitali operante nel settore dell’arredamento accumula debiti fiscali per 120.000 € e contributi previdenziali per 30.000 €. A giugno 2025 riceve un atto di pignoramento su tutti i conti aziendali. Le banche bloccano 80.000 € di liquidità, impedendo il pagamento dei fornitori.

Azione: la società, assistita dall’Avv. Monardo, verifica i requisiti per la composizione negoziata. Con il supporto del professionista, l’amministratore presenta domanda al segretario della camera di commercio e ottiene la nomina dell’esperto. In base all’art. 2 del D.L. 118/2021 l’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore e l’Agenzia delle Entrate . Il team predispone un piano di risanamento con proposta di pagamento del 50% del debito in 48 rate, garantito da una fideiussione. L’esperto richiede al tribunale le misure protettive, tra cui la sospensione del pignoramento.
Risultato: il giudice accoglie la richiesta e sospende l’esecuzione. Le banche sbloccano i conti e la società riprende l’attività. Dopo sei mesi di trattative, l’accordo viene omologato; la società ottiene l’esdebitazione del debito residuo e prosegue l’attività con un bilancio risanato.

Simulazione 4: lavoratore autonomo con più debiti che accede alla procedura di sovraindebitamento

Scenario: un libero professionista ha cartelle esattoriali per 40.000 € e debiti bancari per 60.000 €; il fatturato è in calo a causa della pandemia. Riceve un pignoramento su tre conti bancari.
Azione: l’Avv. Monardo valuta la situazione e propone di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012. Il professionista conferisce tutti i beni (un’auto e un piccolo appartamento) e presenta un piano di pagamento ai creditori con il supporto dell’OCC. Durante la procedura, il giudice dispone la sospensione di tutte le azioni esecutive, inclusi i pignoramenti.
Risultato: i creditori vengono soddisfatti con il ricavato dei beni e con il versamento di una parte dei redditi per quattro anni . Dopo la chiusura della procedura, il professionista ottiene l’esdebitazione dei debiti residui e può ripartire con un nuovo progetto lavorativo senza pignoramenti.

FAQ supplementari

Per completare l’analisi, riportiamo ulteriori domande con risposte approfondite.

  1. Cosa succede se la cartella è stata notificata a un indirizzo errato?
    La notifica deve essere eseguita presso la residenza o il domicilio fiscale del debitore o tramite PEC. Se viene effettuata a un indirizzo sbagliato, la cartella è nulla. L’opposizione può essere proposta anche se i termini sono scaduti, poiché il termine decorre dalla conoscenza effettiva dell’atto.
  2. È possibile sospendere l’esecuzione in via amministrativa senza ricorrere al giudice?
    In alcuni casi sì. La legge consente all’ente di riscossione di sospendere il pignoramento se il debitore dimostra l’esistenza di cause di esenzione (errore sull’importo, pagamento già effettuato, prescrizione). Bisogna presentare un’istanza motivata allegando la documentazione.
  3. Se la banca non risponde all’atto di pignoramento, cosa succede?
    L’art. 546 c.p.c. prevede che, in mancanza di dichiarazione, il terzo può essere condannato al pagamento integrale del credito, salvo provare l’inesistenza di debiti verso il debitore. Per questo la banca è molto rigorosa.
  4. Posso chiedere il danno per il blocco illegittimo del conto?
    Sì. Se il pignoramento è illegittimo e dimostra di aver causato un pregiudizio (come perdita di affari), è possibile chiedere il risarcimento al Fisco o alla banca. Tuttavia, la giurisprudenza richiede la prova concreta del danno.
  5. Come si calcola l’assegno sociale per determinare i limiti di pignorabilità?
    L’assegno sociale è una prestazione erogata dall’INPS il cui importo viene aggiornato annualmente. Nel 2025 è pari a circa 503 €, quindi il triplo corrisponde a 1.509 €. I limiti di pignorabilità si basano su tale importo .
  6. È possibile usare il pignoramento fiscale per debiti non tributari?
    No. L’art. 72 bis si applica esclusivamente alla riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali dello Stato o degli enti locali. Per i debiti privati si applica la procedura ordinaria.
  7. La notifica a mezzo PEC è sempre valida?
    La notifica via PEC è valida solo se l’indirizzo è presente nei registri pubblici. Se la PEC del professionista o della società è inattiva o diversa da quella registrata, la notifica è nulla.
  8. Cosa fare se l’importo pignorato supera il debito?
    È possibile chiedere all’Agente della riscossione la restituzione dell’eccedenza. In caso di rifiuto, si può ricorrere al giudice per ottenere il rimborso e il risarcimento.
  9. Se il debito è rateizzato, posso chiedere un ulteriore differimento?
    Sì, in caso di comprovata difficoltà economica si può chiedere la sospensione per 12 mesi o l’allungamento del piano fino a 120 rate. Tuttavia, la richiesta deve essere ben motivata.
  10. Come influisce il pignoramento sul rating creditizio?
    La presenza di pignoramenti e di ruoli iscritti comporta l’iscrizione nella Centrale Rischi e può ridurre il rating creditizio, rendendo più difficile ottenere finanziamenti. Lo studio legale assiste i clienti anche nella gestione dei rapporti con le banche e nella cancellazione delle segnalazioni.
  11. È possibile ottenere la riduzione delle sanzioni tramite ravvedimento operoso dopo il pignoramento?
    Il ravvedimento operoso può essere esercitato fino alla notifica della cartella o dell’avviso. Dopo il pignoramento non è più possibile; occorre aderire a definizioni agevolate.
  12. Cosa succede se la cartella contiene debiti prescritti e non prescritti?
    Si può proporre opposizione parziale, chiedendo la riduzione del debito alla parte non prescritta. Il giudice dell’esecuzione può limitare il pignoramento solo alla quota dovuta.
  13. Il Fisco può pignorare il TFR (trattamento di fine rapporto)?
    Sì, il TFR è pignorabile nei limiti di 1/5 per i debiti tributari e di 1/3 per altri debiti. Tuttavia, se il TFR è già versato in un fondo, l’ente dovrà pignorarlo presso il datore di lavoro.
  14. È possibile impugnare un pignoramento presso terzi emesso per una multa stradale?
    Le sanzioni amministrative si prescrivono in cinque anni. Se la multa è prescritta o se non è stata notificata la cartella, il pignoramento è illegittimo. In materia di violazioni del Codice della Strada, la giurisdizione spetta al giudice di pace.
  15. La procedura di pignoramento fiscale può essere attivata anche per contributi previdenziali?
    Sì. L’INPS può affidare all’Agenzia delle Entrate i contributi non versati, che vengono riscossi con le stesse modalità tributarie. Anche in questo caso si applicano i limiti di impignorabilità su stipendi e pensioni.
  16. Cosa succede se il conto è a zero al momento del pignoramento?
    Il pignoramento viene comunque iscritto e avrà effetto sulle somme future accreditate. La banca sarà obbligata a trattenere le somme che matureranno fino a copertura del debito .
  17. Il pignoramento può essere effettuato su carte di credito ricaricabili?
    Sì, ma l’individuazione del saldo richiede la collaborazione dell’istituto emittente. In genere, i pignoramenti su carte ricaricabili seguono le stesse regole dei conti correnti.
  18. Come incide la procedura su conti di associazioni o fondazioni?
    Se l’associazione è titolare del debito, il pignoramento può essere eseguito. Tuttavia, se l’associazione è senza scopo di lucro e riceve contributi destinati a finalità statutarie (ad esempio donazioni), tali somme possono essere impignorabili perché destinate a finalità sociali.
  19. Le spese di mantenimento dei figli possono essere pignorate?
    I crediti alimentari e le somme destinate al mantenimento sono impignorabili. Il debitore può eccepire che le somme sul conto derivano da assegni familiari o da contributi per i figli e ottenere la loro esclusione dal pignoramento .
  20. Cosa fare se l’atto di pignoramento è stato notificato durante il periodo feriale?
    Il termine di opposizione decorre comunque, poiché gli atti esecutivi non sono soggetti a sospensione feriale. È dunque fondamentale monitorare la posta anche durante l’estate e le festività.

Ulteriori approfondimenti procedurali

Il processo esecutivo e il ruolo del giudice dell’esecuzione

Sebbene il pignoramento fiscale sia una procedura amministrativa, esso si innesta nel sistema del processo esecutivo. Il debitore che presenta opposizione deve conoscere le regole del processo civile. Il giudice dell’esecuzione, investito dell’opposizione, esercita i poteri tipici del processo di espropriazione: può sospendere l’esecuzione, ridurre la misura del pignoramento e decidere sulla validità dell’atto. L’udienza si svolge in camera di consiglio, con l’assistenza obbligatoria del difensore per il debitore. Il giudice può ascoltare anche la banca e l’Agente della riscossione. Se la causa è complessa, la decisione può richiedere mesi, ma il decreto di sospensione spesso arriva in pochi giorni.

La tutela cautelare nel giudizio tributario

Nel processo tributario è previsto un rito cautelare che consente di sospendere l’esecutività dell’atto impugnato. Il contribuente deve presentare la domanda cautelare insieme al ricorso o successivamente, indicando i danni gravi e irreparabili che deriverebbero dall’esecuzione (ad esempio il blocco del conto, l’impossibilità di pagare stipendi). Il giudice tributario valuta il fumus boni iuris (la probabilità di successo del ricorso) e il periculum in mora (il danno immediato). Se accoglie la sospensiva, ordina all’ente di riscossione di non procedere e di sbloccare il conto. La decisione cautelare resta valida fino alla sentenza di merito e può essere revocata in caso di mutamento delle circostanze.

Art. 53 della Costituzione e principio di capacità contributiva

La materia della riscossione non può prescindere dal principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione. Tale principio impone che il prelievo fiscale sia proporzionato alla capacità economica del contribuente. Se un pignoramento azzera il conto e impedisce il soddisfacimento delle esigenze minime di vita, viola il principio di solidarietà e può essere dichiarato illegittimo. La Corte di Cassazione, in alcune sentenze del 2019 e 2022, ha richiamato l’art. 53 per affermare che il pignoramento deve essere calibrato in modo da non sacrificare eccessivamente il debitore. Anche il giudice tributario, nelle pronunce più recenti, utilizza il principio di capacità contributiva per modulare la misura delle garanzie.

L’importanza della trasparenza e del contraddittorio

Il legislatore ha progressivamente introdotto l’obbligo di contraddittorio preventivo nelle procedure di accertamento e riscossione. Il D.Lgs. 33/2025 prevede che, prima di procedere al pignoramento del conto, l’Agente della riscossione invii al contribuente un preavviso con l’indicazione delle somme dovute e conceda un termine per formulare osservazioni. Questo preavviso mira a ridurre i contenziosi e a garantire al contribuente la possibilità di regolare spontaneamente la propria posizione. Lo studio legale vigila affinché il preavviso sia effettivamente notificato e contenga tutte le informazioni necessarie.

Eseguibilità dell’accertamento esecutivo e tutela del contribuente

L’accertamento esecutivo è un provvedimento che, a differenza del vecchio accertamento, ha immediata efficacia esecutiva. Per alcuni tributi (come l’IMU) la legge di bilancio 2025 consente ai Comuni di emettere l’avviso di accertamento esecutivo e di procedere al pignoramento senza ulteriori comunicazioni. È quindi fondamentale impugnare tempestivamente l’accertamento dinanzi al giudice tributario. L’opposizione in sede civile non può eccepire la legittimità dell’accertamento (essendo riservata alla giurisdizione tributaria); pertanto, il contribuente deve attivarsi su entrambi i fronti: proporre ricorso tributario contro l’accertamento ed eventualmente opposizione all’atto esecutivo. Questa doppia tutela richiede coordinamento tra avvocato civilista e tributarista, ruolo che lo studio dell’Avv. Monardo svolge grazie alla compresenza di professionisti specializzati.

Il ruolo del consulente del lavoro e del commercialista

Oltre all’avvocato, spesso è necessario l’intervento di un commercialista e di un consulente del lavoro. Il commercialista verifica la corretta imputazione delle imposte, elabora piani di rateizzazione basati sulle disponibilità economiche e può assistere nella predisposizione della modulistica per la rottamazione. Il consulente del lavoro supporta i dipendenti e i datori di lavoro nella gestione dei pignoramenti su stipendi e TFR, calcolando le quote pignorabili e quelle non pignorabili. Lo staff multidisciplinare dell’Avv. Monardo integra queste competenze per fornire al cliente un supporto completo.

Legge 3/2012: analisi delle tre procedure con esempi dettagliati

Per illustrare ulteriormente i benefici della legge 3/2012, proponiamo due esempi reali che dimostrano l’efficacia delle procedure di composizione della crisi.

Esempio A – Accordo di composizione con silenzio-assenso. Un agricoltore indebitato per 200.000 € con il Fisco e 50.000 € con fornitori si rivolge allo studio. L’OCC nomina un gestore che redige la relazione e propone il pagamento del 30% dei crediti, con rate trimestrali per cinque anni. L’amministrazione finanziaria non risponde; in base alle modifiche introdotte dal DL 137/2020 il silenzio dell’ente equivale a consenso . Il tribunale omologa l’accordo e, durante la procedura, le esecuzioni vengono sospese. L’agricoltore paga regolarmente le rate, mantiene l’azienda e, al termine, ottiene l’esdebitazione del debito residuo.

Esempio B – Piano del consumatore per un garantito. Una signora ha garantito il mutuo del figlio fallito e si ritrova con un debito di 90.000 €. Le entrate sono costituite da una pensione di 1.300 €. Con l’assistenza dello studio presenta un piano del consumatore: offre ai creditori il 20% del debito da pagare in 60 rate mensili, dimostrando l’impossibilità di pagare di più. Il giudice valuta la meritevolezza e l’assenza di frode, omologa il piano e sospende i pignoramenti sul conto. La pensione della signora resta protetta dall’art. 72 ter e, al termine del piano, il debito residuo viene cancellato.

Ulteriori simulazioni (5 e 6) sul pignoramento e le soluzioni

Per completare la panoramica, riportiamo altre due simulazioni che evidenziano differenti strategie.

Simulazione 5: impresa individuale che aderisce al saldo e stralcio

Scenario: un artigiano con ISEE di 18.000 € ha debiti tributari per 15.000 € relativi a vecchie cartelle TARI e IRPEF. Nel marzo 2025 riceve l’atto di pignoramento che blocca 6.000 € sul conto aziendale.

Azione: l’Avv. Monardo verifica l’ISEE e consiglia di aderire al saldo e stralcio introdotto dal D.L. 4/2019 e prorogato dalla legge di bilancio 2025. Il saldo e stralcio permette di pagare solo il 16% del debito in cinque anni. Presentata la domanda, il pignoramento è sospeso e, con il pagamento della prima rata (480 €), la banca sblocca i 6.000 €.
Risultato: l’artigiano risparmia oltre 12.000 €, mantiene la propria attività e impara a prevenire il rischio di nuove cartelle con il supporto del commercialista dello studio.

Simulazione 6: opposizione per vizio di notifica e richiesta danni

Scenario: una piccola società di consulenza riceve la notifica del pignoramento su un conto usato per i compensi dei dipendenti. L’atto non riporta l’indirizzo corretto della sede legale e la cartella non è mai stata notificata.
Azione: l’Avv. Monardo propone opposizione agli atti esecutivi per nullità della notifica e allega la visura camerale attestante l’indirizzo corretto. Chiede la sospensione urgente e, in via subordinata, il risarcimento dei danni per la perdita di un cliente causata dal blocco del conto.
Risultato: il giudice sospende l’esecuzione e, all’esito del processo, dichiara il pignoramento nullo. La società ottiene la restituzione delle somme e un risarcimento di 5.000 € per il danno emergente. Questo caso dimostra l’importanza di controllare la regolarità della notifica e di documentare i danni subiti.

Modelli di istanza e modulistica pratiche

Per aiutare i lettori a orientarsi tra la modulistica, offriamo un’indicazione dei documenti necessari per le principali istanze (da predisporre con l’assistenza di un professionista):

  • Istanza di rateizzazione: è necessario compilare il modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate‐Riscossione, allegare documento d’identità, dichiarazione dei redditi, modello ISEE (per piani oltre 72 rate) e eventuale autocertificazione della situazione economica. È utile allegare un piano di rientro proposto dal commercialista che dimostri la sostenibilità delle rate.
  • Domanda di definizione agevolata/rottamazione: occorre compilare il modulo online sul portale dell’Agenzia, selezionando le cartelle da definire e indicando la modalità di pagamento. Il contribuente deve dichiarare di rinunciare ai ricorsi pendenti e, se opta per il pagamento a rate, fornire l’IBAN per l’addebito.
  • Ricorso in opposizione: il ricorso deve contenere l’indicazione del giudice competente, l’atto impugnato, i motivi di diritto, le eccezioni (prescrizione, nullità, difetto di notifica) e la richiesta di sospensione. Va allegata copia dell’atto di pignoramento, delle cartelle e delle notifiche. Il ricorso deve essere sottoscritto dall’avvocato e depositato con il contributo unificato.
  • Ricorso al giudice tributario: va depositato tramite il sistema SIGIT o in cartaceo se la parte non è assistita da difensore. Deve indicare l’atto impugnato, i motivi e la richiesta di sospensione cautelare; occorre allegare la prova della notifica.
  • Richiesta di intervento dell’esperto negoziatore: l’imprenditore deve presentare un’istanza tramite la piattaforma telematica della camera di commercio, allegando bilanci, elenco dei creditori, analisi economico‐finanziaria e indicazione dell’esperto proposto. La procedura è gratuita salvo i compensi dell’esperto.

Ulteriori FAQ per casi particolari

  1. Un pignoramento per debiti fiscali può essere impugnato davanti al giudice di pace?
    Solo le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada rientrano nella giurisdizione del giudice di pace. I tributi e le entrate patrimoniali dello Stato sono di competenza del giudice tributario e dell’esecuzione civile.
  2. La banca può addebitare costi per l’esecuzione del pignoramento?
    Alcune banche addebitano spese amministrative per la gestione del pignoramento. Tali costi devono essere proporzionati e indicati nel contratto. In caso di eccesso, il cliente può contestarli.
  3. È possibile negoziare direttamente con l’Agenzia delle Entrate un abbattimento del debito?
    Per i tributi erariali non è prevista una trattativa extragiudiziale sul quantum; l’abbattimento è possibile solo tramite gli istituti previsti (accertamento con adesione, transazione fiscale, rottamazione). Tuttavia, per i tributi locali si può negoziare con il Comune un pagamento ridotto.
  4. Se il debito deriva da una sanzione penale (ad esempio contravvenzione), si applicano le stesse regole?
    Le pene pecuniarie derivanti da reati sono riscattate con modalità simili ai tributi ma non rientrano nel D.P.R. 602/1973; il pignoramento avviene tramite l’ufficio dell’esecuzione penale e segue le regole dell’esecuzione civile.
  5. Posso cointestare il conto con un familiare per evitare il pignoramento?
    La cointestazione non impedisce il pignoramento. L’Agente potrà colpire la quota del debitore. Inoltre, se l’operazione è compiuta al solo fine di sottrarsi ai creditori, potrebbe integrare il reato di sottrazione fraudolenta.
  6. È obbligatorio presentare un piano di rientro per ottenere la rateizzazione?
    Per le rateizzazioni ordinarie fino a 120.000 € non è richiesto un piano, ma è consigliabile presentarlo per dimostrare la sostenibilità. Per importi maggiori è necessario fornire documentazione contabile.
  7. Le procedure di sovraindebitamento possono essere avviate anche da un socio di società di persone?
    Sì, il socio illimitatamente responsabile risponde dei debiti sociali con il proprio patrimonio e può accedere al piano del consumatore o alla liquidazione del patrimonio se i debiti sono personali. In tal caso, la procedura può bloccare anche il pignoramento derivante dai debiti sociali.
  8. Se ho già rateizzato i debiti e non pago due rate, cosa succede?
    Il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa delle azioni esecutive. Tuttavia, per le definizioni agevolate 2024–2025 è tollerato un ritardo massimo di cinque giorni.
  9. Come incide la nuova riforma della giustizia tributaria (D.Lgs. 24/2023) sui ricorsi?
    La riforma ha istituito i tribunali tributari di primo e secondo grado, ha introdotto il giudice monocratico per cause fino a 3.000 € e ha esteso la mediazione tributaria obbligatoria. Ciò rende più efficiente la gestione dei ricorsi e può velocizzare l’ottenimento della sospensione.
  10. Posso ottenere la sospensione del pignoramento se sto partecipando a un’asta immobiliare o a un appalto pubblico?
    Se il blocco del conto impedisce la partecipazione all’asta o all’appalto, si può chiedere al giudice una sospensione urgente dimostrando il danno grave e irreparabile. Il giudice valuta la rilevanza economica dell’operazione e può accogliere la domanda.

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