Introduzione
Il pignoramento del conto corrente è una delle misure più invasive che il creditore può attivare nei confronti del debitore. Quando sul rapporto bancario viene apposto il vincolo, il saldo disponibile viene bloccato e il correntista non può più utilizzare liberamente le somme, neppure per le spese quotidiane. In un contesto in cui sempre più contribuenti e imprese si trovano in difficoltà a causa del rallentamento economico, comprendere quanto si può prelevare da un conto pignorato e come difendersi è fondamentale. L’errore più grave è ignorare l’atto di pignoramento o agire in ritardo: termini e percentuali sono rigidi e un’azione tardiva rischia di rendere inefficace ogni opposizione. Le sanzioni per mancato rispetto dell’ordinanza di assegnazione sono pesanti anche per la banca; per il debitore le conseguenze sono l’indisponibilità del conto, ulteriori costi e un peggioramento della situazione debitoria.
In questa guida, aggiornata a marzo 2026, analizziamo le regole che stabiliscono quali somme sono pignorabili e in quale misura, descriviamo passo passo la procedura, indichiamo le strategie difensive e gli strumenti alternativi (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione). Il punto di vista è quello del debitore (consumatore, professionista o imprenditore) che subisce il pignoramento e cerca di tutelare la parte di reddito necessaria a vivere dignitosamente. Tutti i riferimenti normativi provengono da fonti ufficiali (codice di procedura civile, d.P.R. 602/1973, decreto legislativo 33/2025, sentenze della Cassazione e circolari dell’INPS) e da pronunce giurisprudenziali recenti.
Chi siamo e come possiamo aiutarti
Questo articolo è redatto con il supporto professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo è:
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- Coordinatore di professionisti operanti a livello nazionale nel diritto bancario e tributario;
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia;
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto‑legge 118/2021.
Il suo team assiste quotidianamente cittadini, pensionati e imprenditori nell’analisi degli atti di pignoramento, nella predisposizione di opposizioni, nelle trattative con il creditore e nell’elaborazione di piani di rientro sostenibili. Grazie alla collaborazione con commercialisti e consulenti del lavoro, lo studio individua soluzioni integrate che tengono conto dei profili civilistici, tributari e previdenziali. Se stai subendo un pignoramento o temi che possa arrivare a breve, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: riceverai una valutazione legale personalizzata e immediata.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La forma del pignoramento presso terzi (articolo 543 c.p.c.)
Il pignoramento del conto corrente è un tipo di pignoramento presso terzi: il creditore non aggredisce direttamente il debitore, ma notifica un atto al terzo che detiene le somme (banca o Poste). L’articolo 543 del codice di procedura civile stabilisce come deve essere redatto e notificato l’atto di pignoramento. L’atto deve contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto; l’indicazione almeno generica delle somme dovute, con l’ingiunzione al terzo di non disporre delle somme; la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell’attore e la citazione del debitore a comparire in udienza . La norma prevede inoltre che il creditore depositi le copie conformi dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna da parte dell’ufficiale giudiziario ; il mancato deposito determina l’inefficacia del pignoramento . L’udienza deve essere fissata nel rispetto del termine dilatorio previsto dall’articolo 501 c.p.c., e il terzo è invitato a rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547 c.p.c.
Questo articolato rigore formale è di fondamentale importanza: molte opposizioni al pignoramento ottengono successo perché l’atto è privo di uno degli elementi essenziali (ad esempio mancano il titolo esecutivo o l’ingiunzione al terzo). Il giudice dell’esecuzione può dichiarare la nullità del pignoramento e sbloccare il conto.
1.2 Obblighi del terzo pignorato: articoli 545–549 c.p.c.
Il terzo pignorato (la banca o l’intermediario) assume il ruolo di custode delle somme pignorate e deve attenersi a norme severe. L’articolo 546 c.p.c. sancisce che il terzo diventa custode delle somme e deve astenersi da qualsiasi pagamento non autorizzato. Se il pignoramento riguarda crediti derivanti da stipendi, pensioni o indennità, la banca deve considerare impignorabili le somme già accreditate sul conto prima del pignoramento fino a concorrenza del triplo dell’assegno sociale . Per le somme accreditate dopo la notifica, invece, si applicano i limiti ordinari di impignorabilità stabiliti dall’articolo 545 c.p.c. e dalle leggi speciali .
L’articolo 547 c.p.c. impone al terzo di comunicare entro dieci giorni al creditore procedente, tramite raccomandata o PEC, una dichiarazione in cui specifica di quali somme è debitore verso l’esecutato e quando ne deve eseguire il pagamento . Deve inoltre indicare eventuali sequestri o cessioni già notificati . Qualora il terzo non invii la dichiarazione o non compaia in udienza, scatta la presunzione che il credito pignorato sia dovuto secondo l’ammontare indicato dal creditore ; il giudice può quindi emettere ordinanza di assegnazione senza ulteriori accertamenti.
Se la dichiarazione del terzo viene contestata da una delle parti o se non è possibile identificare con precisione il credito, l’articolo 549 c.p.c. attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di compiere gli accertamenti necessari e di decidere con ordinanza impugnabile . È in questa fase che possono emergere questioni sulla titolarità del conto (ad es. se il conto è cointestato) o sulla pignorabilità delle singole rimesse.
1.3 Limiti di pignorabilità: articolo 545 c.p.c.
L’articolo 545 c.p.c. distingue tra crediti assolutamente impignorabili (sussidi di grazia e sostentamento, prestazioni di maternità, malattia, funerali) e crediti parzialmente pignorabili (salari, stipendi, pensioni, indennità). Nei casi ordinari, le somme dovute a titolo di salario o pensione sono pignorabili nei limiti di un quinto , mentre la quota può salire fino alla metà se concorrono più cause (crediti fiscali e crediti alimentari) . L’ottavo comma prevede che le pensioni e altre prestazioni previdenziali sono impignorabili fino a un ammontare pari all’assegno sociale aumentato della metà, e che, in caso di accredito su conto corrente, le somme affluite prima della notifica non possono essere sequestrate per la parte che non eccede il triplo dell’assegno sociale . Questa norma, introdotta dal decreto‑legge 83/2015, è stata dichiarata applicabile anche alle procedure pendenti dalla Corte costituzionale con sentenza 12/2019: la Corte ha ritenuto illegittima la norma che limitava la tutela alle sole procedure avviate dopo il 2015 e ha ribadito la prevalenza del diritto all’emancipazione dal bisogno del pensionato .
Per il 2026, l’assegno sociale mensile è pari a 546,24 euro, come comunicato dall’INPS; di conseguenza, le somme accreditate sul conto prima della notifica sono impignorabili fino a 1 638,72 euro (triple dell’assegno sociale) e le pensioni sono impignorabili fino a 819,36 euro (assegno sociale + 50 %) . Oltre questi importi si applica il pignoramento nei limiti di un quinto.
1.4 Pignoramento esattoriale: articoli 72‑bis e 72‑ter d.P.R. 602/1973 e nuovo articolo 170 del d.lgs. 33/2025
Se il creditore è l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) la procedura non segue le norme ordinarie del codice di procedura civile, ma le speciali disposizioni del d.P.R. 602/1973 (testo sulla riscossione delle imposte). L’articolo 72‑bis consente all’agente di notificare al terzo un ordine di pagamento che ha effetto senza intervento del giudice: la banca deve versare all’esattore le somme dovute al debitore entro sessanta giorni per i crediti già maturati e alle rispettive scadenze per i crediti futuri . L’ordine produce il vincolo senza la necessità di citare il debitore o il terzo davanti al giudice. Questa norma, quindi, consente al fisco di procedere con una rapidità maggiore rispetto al pignoramento ordinario.
Nel 2025 il legislatore ha approvato il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione), che riordina le disposizioni sulla riscossione. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l’articolo 72‑bis sarà abrogato e sostituito dall’articolo 170 del nuovo testo unico, che riproduce le medesime regole: l’agente della riscossione può ordinare al terzo di pagare le somme dovute entro sessanta giorni, e l’ordine vincola anche i crediti maturati nel frattempo. La Cassazione ha chiarito che l’ordine copre tutte le somme presenti e quelle che affluiscono sul conto nei sessanta giorni successivi alla notifica; la banca deve mantenere il blocco fino al completo pagamento o fino alla scadenza del termine . Con sentenza 28520/2025 la Corte ha respinto l’interpretazione restrittiva secondo cui l’obbligo si esaurirebbe con il primo versamento, affermando che il vincolo permane per l’intero periodo di sessanta giorni e si estende alle somme future .
L’articolo 72‑ter, introdotto nel 2017, stabilisce i limiti di pignorabilità per stipendi e pensioni quando il pignoramento è effettuato dall’agente della riscossione. Le somme fino a 2 500 euro sono pignorabili nel limite di un decimo; quelle tra 2 500 euro e 5 000 euro nel limite di un settimo; oltre i 5 000 euro si applica il limite ordinario di un quinto . La norma esclude inoltre l’ultimo emolumento percepito (cioè lo stipendio o la pensione del mese in corso), che resta disponibile al debitore.
1.5 Giurisprudenza recente
Negli ultimi anni la Corte di cassazione ha emanato numerose sentenze sui pignoramenti di conti correnti, integrando le disposizioni normative e chiarendo questioni rimaste controverse.
1.5.1 Sentenza 28520/2025: blocco per 60 giorni anche per accrediti successivi
La sentenza n. 28520/2025 (Sez. III) ha affrontato un caso di pignoramento esattoriale in cui la banca aveva ritenuto di dover versare soltanto le somme presenti sul conto al momento dell’ordine, sostenendo che gli accrediti successivi non fossero vincolati. La Corte ha richiamato l’articolo 72‑bis e ha sottolineato che l’ordine dell’agente non è un semplice precetto ma un vero atto esecutivo: esso vincola tutte le somme presenti e tutte le somme che affluiscono entro sessanta giorni . Di conseguenza la banca deve continuare a bloccare gli accrediti e a versarli all’agente fino alla scadenza del termine. Questa interpretazione viene recepita dall’articolo 170 del nuovo testo unico.
1.5.2 Pignoramento di conti con saldo negativo: Cass. 36066/2021 e giurisprudenza costante
Quando il conto corrente è affidato con saldo negativo (ad esempio perché il correntista ha un’apertura di credito), il creditore può aggredire solo le somme che rendono il saldo positivo, non la mera disponibilità accordata dalla banca. La Cassazione con sentenza n. 36066/2021 ha confermato che non è autonomamente pignorabile il diritto del correntista ad utilizzare il credito dell’apertura di conto; sono pignorabili solo gli importi derivanti da versamenti che fanno emergere un saldo attivo . Se al momento della notifica il saldo è negativo, le successive rimesse che riducono lo scoperto non determinano la nascita di un credito pignorabile: il pignoramento si perfeziona solo quando le rimesse rendono il saldo positivo . La stessa pronuncia richiama precedenti del 2015 e del 2020 (sentenze 6393/2015 e 9250/2020) che avevano stabilito l’impignorabilità delle rimesse in conto affidato.
1.5.3 Conti correnti cointestati: presunzione di pari titolarità
Il pignoramento del conto cointestato a più soggetti è possibile ma soltanto sulla quota di pertinenza del debitore. La Cassazione (ordinanza n. 28772/2023) ha ribadito che tra i contitolari di un conto opera la presunzione di parità di quote: in assenza di prova contraria, ciascun intestatario è considerato titolare in parti uguali delle somme depositate. Pertanto il creditore può pignorare soltanto la quota idealmente riferibile al debitore; la banca deve conservare la restante parte a favore degli altri correntisti. Il creditore ha comunque la possibilità di dimostrare che il debitore è l’unico titolare delle somme (ad esempio perché gli altri contitolari non hanno effettuato versamenti) .
1.5.4 Costituzionalità del regime transitorio per le pensioni
La Corte costituzionale con sentenza 12/2019 ha dichiarato illegittimo l’articolo 23, comma 6, del d.l. 83/2015 nella parte in cui prevedeva che la tutela dell’ottavo comma dell’articolo 545 c.p.c. (assegno sociale triplo) si applicasse solo ai pignoramenti avviati dopo l’entrata in vigore del decreto. La Corte ha ritenuto che questa limitazione violasse la tutela sociale del pensionato e ha affermato che la regola vale anche per le procedure pendenti . Di conseguenza, tutti i pignoramenti di pensioni devono rispettare i limiti dell’assegno sociale maggiorato, indipendentemente dalla data di avvio.
1.5.5 INPS: circolare 130/2025 sulle prestazioni non pensionistiche
Nel settembre 2025 l’INPS ha emanato la circolare n. 130/2025, che fornisce un riepilogo delle norme vigenti sui pignoramenti di prestazioni previdenziali non pensionistiche (indennità di disoccupazione, malattia, maternità). La circolare ricorda che, in base all’articolo 2740 c.c., il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri, ma le eccezioni alla responsabilità patrimoniale devono essere interpretate in senso restrittivo . Viene evidenziato che i limiti di impignorabilità assoluta e parziale di cui all’articolo 545 c.p.c. non possono essere estesi analogicamente ed è necessario rispettare rigorosamente le percentuali previste . La circolare conferma l’impignorabilità assoluta dei sussidi per malattia, maternità, paternità e funerali e la pignorabilità parziale degli stipendi e indennità nei limiti di un quinto . L’Istituto, inoltre, ricorda che in caso di più pignoramenti le trattenute si sommano fino al limite massimo di un quinto del trattamento complessivo.
2. Procedura passo per passo dopo la notifica del pignoramento
Chi subisce il pignoramento del conto corrente spesso non sa cosa succede tra la notifica dell’atto e il blocco effettivo del conto. Di seguito spieghiamo le varie fasi, distinguendo tra pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale.
2.1 Pignoramento ordinario presso terzi (credito privato)
- Notifica dell’atto di pignoramento al terzo e al debitore. Il creditore (assistito dall’ufficiale giudiziario o dall’avvocato) notifica al terzo (la banca) e al debitore un atto contenente tutti gli elementi previsti dall’articolo 543 c.p.c.: indicazione del titolo esecutivo, del precetto, delle somme dovute, dell’ingiunzione al terzo a non pagare e della citazione per l’udienza .
- Blocchi immediati sul conto. Non appena la banca riceve la notifica, deve bloccare le somme sino a concorrenza del credito pignorato. Per le somme accreditate prima della notifica sono vincolate solo quelle eccedenti il triplo dell’assegno sociale . Le somme successive sono vincolate integralmente nei limiti di un quinto (o della percentuale applicabile).
- Invio della dichiarazione del terzo. Entro dieci giorni la banca deve inviare al creditore, tramite raccomandata o PEC, la propria dichiarazione con la descrizione dei crediti (saldo disponibile) e delle rimesse in arrivo . Se la banca non invia la dichiarazione o non compare all’udienza, il credito è considerato non contestato .
- Deposito della nota di iscrizione a ruolo. Dopo aver ricevuto dall’ufficiale giudiziario l’originale dell’atto, il creditore deve depositare a ruolo l’atto di pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto entro 30 giorni . Il mancato deposito comporta l’inefficacia del pignoramento.
- Udienza davanti al giudice dell’esecuzione. Nel giorno indicato nell’atto (non prima di 20 giorni dalla notifica) le parti compaiono davanti al giudice dell’esecuzione. Il giudice verifica le dichiarazioni del terzo: se non ci sono contestazioni, può emettere subito ordinanza di assegnazione e disporre il pagamento al creditore. Se la dichiarazione è contestata, procede ai necessari accertamenti ai sensi dell’articolo 549 c.p.c. .
- Ordinanza di assegnazione e pagamento. Con l’ordinanza di assegnazione il giudice trasferisce al creditore il credito pignorato. La banca deve pagare al creditore la somma indicata, trattenendola dal saldo del conto e dai successivi versamenti nei limiti previsti. Se la banca non paga, il creditore può agire per ottenere l’esecuzione forzata nei confronti della banca stessa (obbligazione del custode).
- Rimozione del vincolo. Una volta soddisfatto il credito o estinto il procedimento (ad esempio per rinuncia o accordo transattivo), la banca svincola le somme residue. Il debitore può tornare ad utilizzare liberamente il conto.
2.2 Pignoramento esattoriale ex articolo 72‑bis/170
- Ordine di pagamento dell’agente della riscossione. L’agente della riscossione notifica alla banca un ordine di pagamento per i crediti del contribuente. L’ordine deve indicare l’ammontare complessivo del debito, l’obbligo della banca di versare le somme entro sessanta giorni (per i crediti maturati) o alle rispettive scadenze (per le somme future) .
- Blocco automatico dei conti. Diversamente dal pignoramento ordinario, non è prevista l’udienza davanti al giudice. La banca deve eseguire l’ordine senza contraddittorio e versare le somme; il vincolo opera anche sui versamenti successivi entro sessanta giorni .
- Limiti quantitativi. Per le retribuzioni e pensioni, la banca deve applicare i limiti previsti dall’articolo 72‑ter: un decimo per importi fino a 2 500 euro, un settimo per importi tra 2 500 euro e 5 000 euro e un quinto oltre tale soglia .
- Termine di efficacia del vincolo. Il vincolo dura sessanta giorni dalla notifica dell’ordine; entro questo termine la banca deve versare all’agente tutte le somme presenti e gli accrediti sopravvenuti. Decorso il termine, l’ordine perde efficacia; tuttavia, se il debito non è stato integralmente soddisfatto, l’agente può intraprendere una nuova procedura.
- Opposizioni e rimedi. Il debitore può proporre ricorso per opposizione contro l’ordine (ex articolo 24 d.lgs. 546/1992 o articolo 615 c.p.c. secondo la giurisprudenza) eccependo la nullità dell’atto, la prescrizione del debito o l’inesistenza della notifica. L’opposizione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto.
3. Difese e strategie legali
La normativa prevede diversi strumenti di difesa per chi subisce un pignoramento. La scelta del rimedio dipende dalla fase della procedura, dal titolo esecutivo e dalla tipologia di credito.
3.1 Verifica preliminare della regolarità dell’atto
Prima di tutto occorre verificare che l’atto di pignoramento contenga tutti gli elementi essenziali prescritti dalla legge. Mancanze o errori formali (ad esempio l’assenza del titolo esecutivo, del precetto, dell’ingiunzione al terzo o dell’indicazione del tribunale competente) rendono nullo il pignoramento. Il giudice dell’esecuzione può rilevare d’ufficio la nullità; tuttavia è consigliabile sollevare l’eccezione in modo esplicito attraverso un’opposizione.
Occorre inoltre controllare che il pignoramento sia stato notificato entro 90 giorni dal precetto (termine di efficacia del precetto) e che l’importo richiesto sia esattamente quello risultante dal titolo esecutivo. Nel pignoramento esattoriale va verificato che l’ordine contenga l’indicazione della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento e che il debito non sia prescritto.
3.2 Opposizione all’esecuzione (articolo 615 c.p.c.)
L’opposizione all’esecuzione consente di contestare il diritto del creditore di procedere o la pignorabilità del bene. Può essere proposta prima o al più tardi alla prima udienza, con citazione davanti al tribunale competente. I motivi possono essere, ad esempio:
- L’insussistenza o l’estinzione del diritto di credito (prescrizione, pagamento già avvenuto, annullamento del titolo, invalidità del titolo esecutivo);
- L’impignorabilità assoluta o parziale della somma (ad esempio se si tratta di somme provenienti da pensione entro i limiti dell’assegno sociale triplo, come previsto dall’articolo 545 c.p.c. e dalla sentenza costituzionale 12/2019 );
- Nel pignoramento esattoriale, la mancata inclusione nel termine di sessanta giorni degli accrediti successivi, in violazione dell’articolo 72‑bis .
L’opposizione deve essere proposta con atto di citazione e comporta la sospensione della procedura solo se il giudice concede la sospensione o se viene depositata una garanzia. Per questa ragione è importante presentare, insieme all’opposizione, un’istanza di sospensione per evitare l’assegnazione delle somme.
3.3 Opposizione agli atti esecutivi (articolo 617 c.p.c.)
L’opposizione agli atti esecutivi è lo strumento per contestare irregolarità formali dell’atto di pignoramento o dell’ordinanza di assegnazione. Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto o dalla conoscenza dell’irregolarità. È utile in caso di omissione di elementi dell’atto (ad esempio l’indicazione errata del tribunale, la mancanza della dichiarazione di residenza, errori nel calcolo degli interessi o delle spese).
3.4 Opposizione alla dichiarazione del terzo (articoli 548 e 549 c.p.c.)
Se il debitore ritiene che la dichiarazione del terzo sia errata (ad esempio perché la banca non ha considerato le somme impignorabili o ha escluso certe rimesse), può chiedere al giudice dell’esecuzione di contestare la dichiarazione. L’articolo 549 consente al giudice di compiere accertamenti nel contraddittorio tra le parti e di emettere ordinanza . Questa opposizione è particolarmente utile nei casi di conti cointestati, in cui occorre determinare la quota di spettanza del debitore.
3.5 Ricorso contro l’ordine di pagamento dell’agente (art. 72‑bis)
Per il pignoramento esattoriale, il rimedio principale è il ricorso all’autorità giudiziaria (commissione tributaria provinciale per gli atti di riscossione o tribunale ordinario secondo l’orientamento più recente) contro l’ordine di pagamento. Il ricorso può essere motivato dalla prescrizione del credito, dall’inesistenza del titolo, dalla mancata notifica della cartella o dall’impignorabilità della somma. È importante agire entro 60 giorni dalla conoscenza dell’ordine.
3.6 Concordati e transazioni con il creditore
In molti casi è opportuno tentare un accordo con il creditore per ridurre l’importo dovuto o rateizzarlo. La legge consente la transazione esecutiva: il creditore può accettare il pagamento di una somma inferiore a quella richiesta, rinunciando alla procedura, oppure può autorizzare la banca a erogare al debitore una parte delle somme vincolate a fronte di una garanzia (es. fideiussione). Spesso i creditori (soprattutto banche e finanziarie) preferiscono un accordo perché la procedura di pignoramento è lunga e costosa.
Nel pignoramento esattoriale, l’agente della riscossione può sospendere l’ordine se il contribuente presenta domanda di rottamazione o di rateizzazione e paga le prime rate. È importante, tuttavia, formalizzare l’accordo prima della scadenza dei termini per evitare l’assegnazione delle somme.
3.7 Errori comuni da evitare
- Ignorare l’atto di pignoramento. Molti debitori non aprono la raccomandata o trascurano l’atto notificato via PEC. Il mancato intervento nei termini impedisce di opporsi efficacemente e consente al creditore di ottenere l’assegnazione.
- Continuare ad usare il conto. Dopo la notifica, è sconsigliato effettuare prelievi o bonifici: questi movimenti potrebbero essere revocati e la banca potrebbe essere ritenuta responsabile. Meglio aprire un nuovo conto presso un istituto diverso (magari intestato a un familiare) in attesa che il pignoramento si definisca.
- Confondere pignoramento ordinario e esattoriale. L’ordine dell’agente della riscossione non prevede un giudice e dura 60 giorni; le opposizioni vanno presentate alla commissione tributaria o al giudice ordinario secondo le circostanze. Fare riferimento al rito ordinario può portare al rigetto per incompetenza.
- Sottovalutare i limiti di impignorabilità. È importante verificare che la banca applichi correttamente la soglia dell’assegno sociale triplo e i limiti di un quinto. In caso contrario, occorre contestare tempestivamente la dichiarazione del terzo.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento
Quando il debito deriva da imposte o contributi e l’Agente della Riscossione ha intrapreso un pignoramento, può essere utile ricorrere agli strumenti di definizione agevolata previsti dalla normativa fiscale. Inoltre, per i debitori insolventi esistono le procedure di composizione della crisi che consentono di ridurre o cancellare i debiti.
4.1 Rottamazione-quater e rottamazione-quinquies
La rottamazione-quater (legge 197/2022, art. 1, commi 231–252) ha consentito ai contribuenti di pagare cartelle esattoriali affidate all’Agente entro il 30 giugno 2022 senza interessi e sanzioni. Nel 2025, la Legge 15/2025 ha riaperto i termini consentendo a chi era decaduto di essere riammesso alla definizione agevolata. I contribuenti che presentano domanda possono pagare quanto dovuto (imposte e contributi) in un’unica soluzione o fino a 18 rate; le prime due rate (10 %) vanno versate entro ottobre 2025. Se la domanda viene accolta, l’agente della riscossione sospende le procedure esecutive in corso, compresi i pignoramenti presso terzi. È fondamentale presentare la domanda entro i termini e pagare puntualmente: in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, si decade dalla rottamazione e il pignoramento riprende.
La rottamazione-quinquies, introdotta con la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), proroga e amplia la definizione agevolata. Possono aderirvi anche i debitori che non hanno presentato la domanda per la rottamazione-quater. Le modalità di pagamento sono simili, con la possibilità di rateizzare fino a 20 rate semestrali; il versamento della prima rata sospende le azioni esecutive. In attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate, è consigliabile rivolgersi a un professionista per valutare se la definizione agevolata conviene rispetto ad altre soluzioni.
4.2 Definizione agevolata delle controversie tributarie
Oltre alla rottamazione delle cartelle, nel 2023–2025 il legislatore ha introdotto diverse forme di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie o alla Corte di cassazione. Pagando una percentuale del valore della lite (ad esempio il 5 % se il contribuente è vittorioso in entrambi i primi gradi) è possibile chiudere il contenzioso e bloccare eventuali pignoramenti. Anche in questo caso, la presentazione dell’istanza sospende le procedure esecutive.
4.3 Rateizzazioni e transazioni fiscali
Il legislatore permette di rateizzare i debiti iscritti a ruolo fino a 120 rate (10 anni) in presenza di comprovata difficoltà economica. La domanda di rateizzazione comporta la sospensione delle procedure di pignoramento a condizione che il contribuente versi la prima rata. Per importi superiori a 120.000 euro è richiesta la presentazione della dichiarazione ISEE e la documentazione che dimostri la situazione economica.
Nell’ambito delle procedure concorsuali (concordato preventivo, concordato minore, liquidazione controllata), il debitore può proporre all’Agente della Riscossione una transazione fiscale che prevede il pagamento parziale dei tributi. L’accettazione della proposta comporta l’estinzione delle procedure esecutive.
4.4 Procedure di sovraindebitamento (legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa)
Per i debitori che non riescono a soddisfare i propri crediti può essere opportuno accedere alle procedure di sovraindebitamento, disciplinate dalla legge 3/2012 e, dal 15 luglio 2022, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019). Le principali procedure sono:
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori. Consente di proporre ai creditori un piano di rientro basato sul reddito futuro e sulla liquidazione di alcuni beni. Il giudice omologa il piano se ritiene che il debitore abbia agito con diligenza e non abbia causato il proprio sovraindebitamento.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: può essere proposto da professionisti, imprenditori minori e start‑up. Richiede il consenso di almeno il 60 % dei creditori ma permette di ristrutturare i debiti e di evitare le azioni esecutive.
- Liquidazione controllata: prevede la vendita dei beni del debitore con esdebitazione finale dei debiti insoddisfatti. È la procedura residuale per chi non può accedere alle altre soluzioni.
Per accedere alle procedure di sovraindebitamento occorre rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi (OCC); l’Avv. Monardo, quale professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione della domanda, nella negoziazione con i creditori e nella gestione della procedura, ottenendo la sospensione dei pignoramenti durante l’esame del piano.
5. Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, di seguito sono riportate alcune tabelle sintetiche relative ai limiti di pignorabilità, ai termini procedurali e agli strumenti difensivi.
5.1 Limiti di pignorabilità delle somme accreditate su conto corrente
| Tipologia di credito | Limiti di pignorabilità | Fonti normative |
|---|---|---|
| Salario, stipendio, pensione – pignoramento ordinario | Pignoramento fino a un quinto del netto percepito; può salire alla metà se concorrono crediti fiscali e alimentari . | Art. 545 c.p.c., commi 4‑5 |
| Pensione accreditata su conto prima della notifica | Somme impignorabili fino a triplo assegno sociale (546,24 € × 3 = 1 638,72 €) ; oltre tale importo si applica la regola del quinto. | Art. 545 c.p.c., comma 8 |
| Stipendio/pensione – pignoramento esattoriale | Un decimo per importi fino a 2 500 €, un settimo per importi da 2 500 a 5 000 €, un quinto oltre 5 000 € . | Art. 72‑ter d.P.R. 602/1973 |
| Saldo positivo del conto non proveniente da stipendi/pensioni | Pignorabile in misura integrale fino a concorrenza del credito; l’impignorabilità riguarda solo stipendi, pensioni e somme impiegate per finalità assistenziali. | Art. 2740 c.c. e art. 545 c.p.c. |
| Rimesse su conto con saldo negativo (apertura di credito) | Pignorabili solo dopo che le rimesse rendono il saldo positivo; le rimesse che riducono lo scoperto non sono pignorabili . | Cass. 23.11.2021, n. 36066 |
| Conti cointestati | Pignoramento limitato alla quota di spettanza del debitore; presunzione di pari titolarità salvo prova contraria . | Cass. 28772/2023 |
5.2 Termini procedurali principali
| Fase | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Notifica del precetto – efficacia | Il precetto perde efficacia dopo 90 giorni se non viene notificato il pignoramento. | Art. 481 c.p.c. |
| Invio della dichiarazione del terzo | Entro 10 giorni dal ricevimento dell’atto di pignoramento . | Art. 547 c.p.c. |
| Deposito delle copie (titolo, precetto, atto) | Entro 30 giorni dalla consegna dell’atto al creditore . | Art. 543 c.p.c. |
| Blocco dei versamenti nel pignoramento esattoriale | 60 giorni dall’ordine dell’agente; il vincolo copre anche gli accrediti sopravvenuti . | Art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 – art. 170 d.lgs. 33/2025 |
| Proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi | 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto viziato. | Art. 617 c.p.c. |
| Proposizione dell’opposizione all’esecuzione | Prima dell’assegnazione; generalmente entro l’udienza di comparizione. | Art. 615 c.p.c. |
| Ricorso contro l’ordine di pagamento dell’agente | 60 giorni dalla notifica dell’ordine. | Art. 72‑bis d.P.R. 602/1973, art. 24 d.lgs. 546/1992 |
5.3 Strumenti difensivi e alternative
| Strumento | Descrizione | Quando utilizzarlo |
|---|---|---|
| Opposizione all’esecuzione | Contesta il diritto del creditore di procedere; eccepisce prescrizione, pagamento, inesistenza del titolo, impignorabilità. | Entro l’udienza di comparizione (art. 615 c.p.c.). |
| Opposizione agli atti esecutivi | Contesta vizi formali dell’atto di pignoramento o dell’ordinanza di assegnazione. | Entro 20 giorni dalla notifica dell’atto (art. 617 c.p.c.). |
| Contestazione della dichiarazione del terzo | Chiede al giudice di accertare l’effettiva entità del credito pignorato e delle somme impignorabili. | Quando la banca dichiara importi errati o non rispetta i limiti (artt. 548–549 c.p.c.). |
| Ricorso contro l’ordine di pagamento esattoriale | Impugna l’ordine dell’agente della riscossione per prescrizione, mancanza di titolo o violazione dei limiti di impignorabilità. | Entro 60 giorni dalla notifica; si presenta alla commissione tributaria o al tribunale, secondo il caso. |
| Rottamazione/Definizione agevolata | Pagamento agevolato delle cartelle con riduzione di sanzioni e interessi; sospende il pignoramento. | Quando il debito deriva da cartelle esattoriali e il contribuente ha i requisiti per aderire alle rottamazioni in corso. |
| Procedure di sovraindebitamento | Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata; permettono di ridurre o cancellare i debiti e sospendere le azioni esecutive. | Per debitori incapaci di far fronte ai propri debiti; si attivano tramite un OCC con l’assistenza di un professionista. |
6. Domande frequenti (FAQ)
Per aiutare i lettori a chiarire i dubbi più comuni, abbiamo raccolto alcune domande frequenti con risposte sintetiche. Le risposte rimandano ai paragrafi precedenti per eventuali approfondimenti.
- Cosa significa che il conto è pignorato?
Quando il conto corrente viene pignorato, la banca riceve un atto dal creditore e deve bloccare le somme depositate. Il correntista non può più disporre del saldo oltre la quota impignorabile; i bonifici entranti sono vincolati fino al soddisfacimento del credito.
- Posso prelevare qualcosa da un conto pignorato?
Sì, ma solo nei limiti delle somme impignorabili. Se sul conto sono accreditati stipendi o pensioni, la banca deve lasciare libero il triplo dell’assegno sociale (1 638,72 € nel 2026) relativo alle somme già presenti . Per gli accrediti successivi, si può prelevare la parte che eccede la quota pignorata (generalmente un quinto). Nel pignoramento esattoriale l’ultimo emolumento percepito non può essere toccato .
- Se il saldo è negativo perché ho un fido, cosa viene pignorato?
Se al momento della notifica il conto è in rosso per effetto di un’apertura di credito, il credito del correntista è pari a zero e non c’è nulla da pignorare. Le successive rimesse che riducono lo scoperto non sono pignorabili fino a quando il saldo non diventa positivo . Solo una volta che il saldo supera zero, la banca dovrà vincolare l’eccedenza.
- Cosa succede se il conto è cointestato?
Il creditore può pignorare solo la quota di spettanza del debitore. La Cassazione presume che i cointestatari siano titolari in parti uguali salvo prova contraria . Ad esempio, se il conto è cointestato a due persone e il saldo è 10 000 €, il creditore può vincolare 5 000 € (al netto dei limiti di impignorabilità).
- La banca può rifiutarsi di pagare il creditore?
Una volta notificato un atto di pignoramento valido o un ordine dell’agente della riscossione, la banca è obbligata a bloccare e a versare le somme secondo le istruzioni. Se la banca non paga, il creditore può agire nei confronti della banca con un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. In caso di pignoramento esattoriale, l’omesso pagamento espone la banca a sanzioni amministrative.
- Come posso sapere se il pignoramento è legittimo?
È necessario verificare che il creditore abbia un titolo esecutivo valido, che il precetto sia stato notificato nel termine e che l’atto contenga tutti gli elementi di cui all’articolo 543 c.p.c. . Occorre inoltre controllare se la somma pignorata rispetta i limiti di impignorabilità di stipendi, pensioni e altre indennità. Un avvocato può esaminare l’atto e individuare eventuali vizi.
- Cosa succede se la banca non invia la dichiarazione entro dieci giorni?
Se la banca omette la dichiarazione, il credito si considera non contestato per l’importo indicato dal creditore . In tal caso il giudice dell’esecuzione può emettere direttamente l’ordinanza di assegnazione. La banca, tuttavia, è sempre tenuta a rispettare i limiti di impignorabilità e risponde per eventuali pagamenti non dovuti.
- Quanto dura il blocco del conto nel pignoramento esattoriale?
Il vincolo dura sessanta giorni dalla notifica dell’ordine. Durante questo periodo la banca deve trattenere e versare all’agente le somme presenti e gli accrediti futuri. Trascorso il termine, l’ordine perde efficacia, ma il fisco può emettere un nuovo ordine se il debito non è stato estinto .
- Posso oppormi all’ordine della riscossione?
Sì. Puoi presentare ricorso alla commissione tributaria o al tribunale ordinario (a seconda della materia) per contestare la legittimità dell’ordine. Tra i motivi più comuni vi sono la prescrizione del debito, l’errata notifica della cartella, l’inclusione di somme impignorabili. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica e può essere accompagnato da una istanza di sospensione per bloccare il prelievo.
- Cosa fare se il pignoramento riguarda un conto con indennità di disoccupazione o NASpI?
Le indennità di disoccupazione e le altre prestazioni sostitutive del reddito di lavoro sono parzialmente pignorabili, nei limiti di un quinto, come previsto dall’articolo 545 c.p.c. La circolare INPS 130/2025 ricorda che tali crediti non rientrano fra quelli totalmente impignorabili ma sono equiparati agli stipendi . Verifica quindi che la banca rispetti il limite e contestalo in caso di trattenute superiori.
- È possibile concordare un piano di rientro con il creditore per evitare il pignoramento?
Sì. Molti creditori accettano accordi stragiudiziali o transazioni che prevedono il pagamento rateale del debito, magari con riduzione degli interessi. Anche l’agente della riscossione può concedere rateizzazioni o sospendere le procedure se il contribuente aderisce alla rottamazione o presenta domanda di rateizzazione. È consigliabile agire prima dell’assegnazione, poiché successivamente i margini di trattativa si riducono.
- Cosa succede in caso di più pignoramenti sullo stesso conto?
Se sulla stessa prestazione (stipendio, pensione) gravano più pignoramenti, i creditori devono essere soddisfatti entro il limite complessivo di un quinto del reddito. Se i pignoramenti sono notificati nello stesso giorno o nell’ambito della stessa procedura, la quota viene ripartita in parti uguali. In caso di pignoramenti esattoriali, l’ordine con data anteriore prevale .
- Le carte prepagate o i conti elettronici sono soggetti a pignoramento?
Sì. I depositi su carte prepagate o conti di pagamento rientrano nella nozione di crediti verso terzi e possono essere pignorati seguendo le regole ordinarie. Tuttavia, le somme accreditate a titolo di stipendio o pensione devono essere trattate con gli stessi limiti di impignorabilità.
- Il pignoramento comprende anche gli interessi maturati sul conto?
Gli interessi attivi fanno parte del saldo del conto e sono soggetti alle medesime regole di pignoramento. La banca deve quindi calcolare anche gli interessi maturati al momento dell’ordinanza di assegnazione e versarli al creditore, nei limiti del pignoramento.
- Posso cambiare banca per sfuggire al pignoramento?
Aprire un nuovo conto presso un istituto diverso è lecito, ma non annulla il pignoramento: se il credito deriva da stipendio o pensione, il creditore può pignorare le somme presso il nuovo istituto. È invece consigliabile aprire un conto intestato a un familiare che non sia debitore, per gestire le spese correnti. In ogni caso è sempre opportuno informare il professionista prima di intraprendere iniziative che potrebbero configurare reati di sottrazione fraudolenta.
7. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio come funzionano i limiti di pignorabilità e quanto è effettivamente prelevabile da un conto pignorato, esaminiamo alcune simulazioni. Le simulazioni sono ipotetiche e non sostituiscono il parere professionale.
7.1 Pignoramento ordinario di uno stipendio accreditato su conto
Maria, impiegata, percepisce uno stipendio netto mensile di 2 000 € e ha sul conto un saldo di 3 000 € prima della notifica del pignoramento.
- Notifica. Il creditore le notifica il pignoramento per un debito di 6 000 €. La banca blocca immediatamente il saldo del conto. Poiché il pignoramento riguarda uno stipendio, il limite di pignorabilità è un quinto.
- Somme già accreditate. Sul conto sono presenti 3 000 € derivanti dai mesi precedenti. La banca deve applicare l’ottavo comma dell’art. 545 c.p.c. e lasciare libero il triplo dell’assegno sociale (1 638,72 €). Quindi l’importo vincolato inizialmente è 3 000 – 1 638,72 = 1 361,28 €.
- Accredito dello stipendio di 2 000 € successivo. La banca trattiene la quota di un quinto, cioè 400 €, e accredita a Maria 1 600 €. Anche questi 400 € vengono sommati all’importo vincolato per l’assegnazione al creditore. Dopo tre mesi, se Maria non oppone l’atto o non concorda un piano di rientro, il giudice ordinerà l’assegnazione delle somme accumulate.
7.2 Pignoramento esattoriale su pensione
Giovanni, pensionato, percepisce una pensione netta di 1 200 € mensili e ha un debito fiscale di 4 000 €.
- Ordine dell’agente. L’agente della riscossione notifica alla banca un ordine di pagamento per 4 000 €. L’ordine indica che la banca deve versare le somme entro 60 giorni. Giovanni riceve copia dell’ordine alcuni giorni dopo.
- Blocco del conto. Al momento della notifica, Giovanni ha 1 500 € sul conto. Poiché la pensione accreditata in precedenza è impignorabile fino a 1 638,72 €, la banca non può trattenere nulla sul saldo esistente. I primi 1 638,72 € restano disponibili; l’eccedenza (1 500 – 1 638,72 = –138,72 €) non esiste.
- Accredito della pensione. Nei 60 giorni successivi affluiscono due rate della pensione (1 200 € ciascuna). Ai sensi dell’articolo 72‑ter, la banca può pignorare un decimo (1 200 € × 10 % = 120 €) su ogni rateo perché l’importo è inferiore a 2 500 € . Pertanto Giovanni riceve 1 080 € netti al mese durante il periodo di blocco; i 120 € trattenuti vengono versati all’agente. Dopo 60 giorni la banca svincola il conto per eventuali somme residue, a meno che non venga emesso un nuovo ordine.
7.3 Conto affidato con saldo negativo
Luca ha un conto corrente con apertura di credito di 5 000 €; al momento della notifica del pignoramento il saldo è –2 500 €.
- Saldo negativo. Poiché il saldo è negativo, non esiste un credito del cliente verso la banca. Il diritto di utilizzare l’affidamento non è pignorabile .
- Rimesse successive. Nei mesi successivi Luca versa 1 000 € e 2 000 € sul conto. Questi versamenti servono a ridurre lo scoperto; il saldo diventa –500 €. Finché il saldo resta negativo, la banca non blocca nulla perché non sussiste un saldo positivo pignorabile .
- Saldo positivo. Quando Luca versa altri 1 000 €, il saldo diventa +500 €. A questo punto la banca deve trattenere la quota pignorata: poiché l’importo non deriva da stipendi ma da versamenti volontari, può essere pignorato integralmente fino a concorrenza del credito. Luca può utilizzare solo l’eccedenza (se presente) al netto del pignoramento.
7.4 Conto cointestato a coniugi
Un conto è cointestato ai coniugi Marco e Anna; il saldo è 20 000 €. Marco ha un debito di 30 000 € e subisce un pignoramento.
- Presunzione di pari titolarità. In assenza di prova contraria, si presume che le somme appartengano a entrambi in parti uguali .
- Quota di spettanza. La banca deve bloccare solo la quota di Marco, pari a 10 000 €. La restante quota di Anna resta libera. Tuttavia, se Anna non dimostra di aver contribuito al saldo o se il creditore prova che le somme appartengono solo a Marco, l’intera somma può essere pignorata.
- Applicazione dei limiti. Se la somma deriva da stipendi o pensioni, la banca deve comunque applicare la regola del quinto e la soglia del triplo assegno sociale. La procedura prosegue come in un pignoramento ordinario.
8. Conclusione
Il pignoramento del conto corrente è un evento traumatico che può mettere in seria difficoltà la vita di un individuo o di un’impresa. Tuttavia, la normativa italiana prevede tutele importanti: le somme necessarie per vivere (stipendi, pensioni, indennità) sono protette in parte o del tutto; l’assegno sociale rappresenta la soglia minima su cui non può intervenire alcun creditore; le somme accreditate prima della notifica sono salvaguardate fino a tre volte l’assegno sociale . La giurisprudenza ha consolidato il principio che le rimesse su un conto scoperto non sono pignorabili fino a quando non si forma un saldo positivo e che nei conti cointestati si presume la divisione in parti uguali . La riforma fiscale del 2025, con il nuovo testo unico sulla riscossione e l’articolo 170, ha confermato l’efficacia del pignoramento esattoriale, chiarendo che il vincolo dura 60 giorni e comprende anche gli accrediti successivi .
Per difendersi efficacemente è essenziale agire tempestivamente: controllare la regolarità dell’atto, verificare i limiti di pignorabilità, proporre le opposizioni nei termini e, se necessario, ricorrere alle procedure di sovraindebitamento o alle definizioni agevolate. L’assistenza di un professionista esperto consente di individuare la strategia più adatta e di evitare errori che potrebbero compromettere la tutela.
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