Società SAS può fallire oppure no?

Introduzione

La questione se una società in accomandita semplice (SAS) possa essere dichiarata fallita o, come oggi si definisce nella terminologia del codice della crisi d’impresa, assoggettata a “liquidazione giudiziale”, è di enorme rilevanza per gli imprenditori, i professionisti e le famiglie che operano sotto questa forma societaria. La SAS è una società di persone in cui convivono due categorie di soci: gli accomandatari, che amministrano la società e rispondono illimitatamente dei debiti sociali, e gli accomandanti, che partecipano agli utili ma, in linea di principio, rispondono solo nei limiti del capitale conferito. Molti ritengono che questa responsabilità limitata protegga sempre i soci accomandanti dal rischio di vedere coinvolto il proprio patrimonio in caso di insolvenza della società. Tuttavia, la realtà è più complessa.

Il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) di una società di persone comporta la possibilità di estendere la procedura ai soci illimitatamente responsabili (accomandatari) e, in alcune circostanze, anche ai soci accomandanti che abbiano violato il divieto di ingerenza nella gestione. Le norme sulla fallibilità delle società di persone e dei loro soci sono state profondamente riformate dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di seguito CCII) e dalle successive modifiche introdotte con i decreti correttivi del 2020 e del 2022. Le regole transitorie mantengono, per i procedimenti avviati prima del 15 luglio 2022, l’applicazione della vecchia legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267). Nonostante il nuovo lessico, le domande dei debitori rimangono le stesse: è possibile scongiurare la liquidazione giudiziale di una SAS? Il socio accomandante rischia il fallimento personale? Quali strumenti difensivi e soluzioni alternative esistono?

Perché questo tema è importante

  • Rischio patrimoniale: i soci accomandatari rispondono sempre illimitatamente dei debiti sociali. Gli accomandanti, se si ingeriscono nella gestione, perdono il beneficio della responsabilità limitata e possono essere coinvolti nella procedura di liquidazione giudiziale .
  • Termini e condizioni per la fallibilità: la legge fissa soglie economiche e requisiti procedurali (attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui sotto i 200.000 euro, debiti non superiori a 500.000 euro) oltre le quali un imprenditore o una società di persone possono essere assoggettati a fallimento . La conoscenza di questi limiti consente di pianificare la propria attività e prevenire il superamento delle soglie.
  • Nuova disciplina della liquidazione giudiziale: con il CCII il fallimento è stato sostituito dalla liquidazione giudiziale, una procedura più moderna che mira a tutelare i creditori ma anche a salvaguardare la continuità dell’impresa quando possibile. L’art. 256 CCII stabilisce che la sentenza che apre la liquidazione giudiziale di una società produce automaticamente la stessa procedura nei confronti dei soci illimitatamente responsabili; il tribunale deve convocarli e l’estensione è possibile solo entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale .
  • Giurisprudenza flessibile: la Corte di cassazione e la Corte costituzionale hanno più volte chiarito come si applicano queste norme, precisando, ad esempio, che per estendere il fallimento all’accomandante è sufficiente un singolo atto di gestione compiuto senza procura speciale ; che il termine annuale decorre dalla cessazione della responsabilità illimitata e non dalla dichiarazione di fallimento ; e che i soci devono essere sempre convocati per far valere il loro diritto di difesa .
  • Soluzioni alternative: oltre alla difesa nel procedimento fallimentare, esistono strumenti per ristrutturare o definire i debiti (rottamazione, definizione agevolata, composizione negoziata, piani del consumatore) che possono evitare il fallimento e consentire al debitore di salvare l’azienda o liberarsi dei debiti residui.

In questo articolo affronteremo in modo completo e aggiornato (marzo 2026) la normativa, la giurisprudenza e le strategie difensive relative alla fallibilità della SAS, con un taglio pratico e orientato al debitore. Forniremo indicazioni operative, tabelle riepilogative, esempi numerici, risposte alle domande più frequenti e una panoramica sulle soluzioni alternative. L’obiettivo è guidare i soci e gli imprenditori nella comprensione dei rischi e delle opportunità per tutelare il proprio patrimonio.

Chi siamo: lo Studio Monardo & Partners

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, è un professionista a livello nazionale nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in crisi d’impresa e sovraindebitamento. Oltre a essere gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, è professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) iscritto presso il Ministero della Giustizia. È inoltre esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Lo studio Monardo & Partners può aiutare concretamente chi si trova in difficoltà con una SAS attraverso:

  • Analisi dell’atto di apertura della procedura: verifica della legittimità degli atti, dei presupposti di insolvenza, della corretta convocazione dei soci e del rispetto dei termini. Questa analisi consente di individuare vizi che possono portare alla revoca della liquidazione giudiziale.
  • Ricorsi e opposizioni: preparazione di ricorsi contro il decreto che apre la procedura, eccezioni di incompetenza territoriale, contestazione della mancanza di insolvenza o del superamento delle soglie di non fallibilità.
  • Sospensioni e trattative: richiesta di misure protettive per sospendere azioni esecutive, negoziazione con i creditori per definire piani di rientro o transazioni stragiudiziali.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: predisposizione di piani di ristrutturazione dei debiti, concordati minori, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, esdebitazione e accesso alle procedure di composizione negoziata.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1 Cos’è la SAS e quali sono le responsabilità dei soci

La società in accomandita semplice è disciplinata dagli articoli 2313 e seguenti del Codice civile. Prevede la presenza di soci accomandatari (gestori) e accomandanti (finanziatori). Gli accomandatari amministrano la società e rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Gli accomandanti, invece, conferiscono capitale e partecipano agli utili, ma non possono compiere atti di gestione né trattare affari in nome della società; se violano questa regola perdono il beneficio della responsabilità limitata e rispondono come gli accomandatari .

L’art. 2320 c.c. stabilisce che il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di una procura speciale che si riferisca a singoli affari. Qualsiasi interferenza nella gestione, anche episodica, comporta la perdita della limitazione di responsabilità . La Cassazione ha ribadito che è sufficiente un solo atto di ingerenza per far scattare l’estensione della procedura anche nei confronti dell’accomandante ; non è necessario dimostrare una partecipazione continuativa o rilevante.

2 Soggetti fallibili e soglie di non fallibilità

Secondo l’art. 1 della legge fallimentare, sostituito dal d.lgs. 169/2007, sono soggetti al fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale (esclusi gli enti pubblici). Non sono invece soggetti al fallimento (e, sotto il CCII, alla liquidazione giudiziale) gli imprenditori minori che dimostrino congiuntamente:

  • un attivo patrimoniale annuo, nei tre esercizi precedenti, non superiore a 300.000 euro ;
  • ricavi lordi annui, sempre nei tre esercizi precedenti, non superiori a 200.000 euro ;
  • debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro .

Questi limiti sono aggiornabili ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia . Dal 2021 il CCII ha sostituito il riferimento al “piccolo imprenditore” con la categoria di imprenditore minore (art. 2, lett. d, CCII), ma le soglie economiche sono rimaste identiche e continuano a costituire una delle prime linee di difesa: se l’imprenditore non supera nessuna delle tre soglie, non può essere assoggettato a liquidazione giudiziale. Ai fini del calcolo, occorre considerare tutte le attività e i ricavi realizzati dalla società e i debiti anche non scaduti; l’onere di provare il non superamento dei limiti grava sull’imprenditore .

3 La nozione di insolvenza

La legge fallimentare all’art. 5 definisce lo stato di insolvenza come l’incapacità dell’imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni: si manifesta con inadempimenti reiterati o con altri fatti esterni che dimostrano l’impossibilità di far fronte ai debiti . Il CCII conserva tale definizione di insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b) e richiede che la procedura di liquidazione giudiziale sia aperta quando l’imprenditore o la società si trovino in stato di insolvenza e non sia possibile un risanamento attraverso strumenti alternativi. Il tribunale deve accertare l’insolvenza tramite una istruttoria prefallimentare.

4 Procedura per la dichiarazione di fallimento / liquidazione giudiziale

4.1 Istruttoria prefallimentare (vecchia legge fallimentare)

L’art. 15 della legge fallimentare disciplina la procedura prefallimentare. Ricevuta l’istanza di fallimento, il tribunale convoca l’imprenditore e i creditori entro 45 giorni, ordina al debitore di depositare i bilanci, l’elenco dei creditori, l’elenco dei titoli e delle principali scritture contabili; può nominare un curatore provvisorio e disporre misure cautelari per conservare il patrimonio . Al termine dell’istruttoria, se riscontra lo stato di insolvenza e i presupposti di fallibilità, il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, nomina il curatore, il giudice delegato e fissa l’udienza per l’esame dello stato passivo.

4.2 Liquidazione giudiziale (Codice della crisi d’impresa)

Dal 15 luglio 2022 la liquidazione giudiziale ha sostituito il fallimento. Il procedimento è simile: il tribunale, su richiesta di un creditore, del pubblico ministero o della società stessa, verifica la sussistenza dei presupposti di insolvenza e l’eventuale inapplicabilità degli strumenti di composizione assistita (composizione negoziata, concordato minore, ecc.). Se li riscontra, dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale con sentenza. Gli effetti sono analoghi a quelli del fallimento: spossessamento del debitore, nomina del curatore, sospensione delle azioni individuali, formazione dello stato passivo e liquidazione del patrimonio.

5 Estensione del fallimento/liquidazione ai soci illimitatamente responsabili

5.1 Art. 147 L.F.: fallimento in estensione ai soci di società di persone

L’art. 147 della legge fallimentare, applicabile alle procedure iniziate prima del 15 luglio 2022, prevede che la sentenza di fallimento di una società di persone provoca anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Il fallimento nei confronti dei soci può essere dichiarato d’ufficio o su richiesta di un creditore o del curatore. Deve essere dichiarato non oltre un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata (per esempio, per trasformazione della società o cessione della quota) . Il tribunale deve convocare i soci prima di dichiarare il loro fallimento; se la loro esistenza risulta solo dopo l’apertura della procedura, può dichiararne il fallimento su istanza del curatore, dei creditori o del pubblico ministero .

L’estensione riguarda anche i soci accomandanti che, violando l’art. 2320 c.c., si siano ingeriti nella gestione: in tal caso la loro responsabilità diventa illimitata e sono assimilati agli accomandatari . Il comma 5 dell’articolo specifica che, se dopo l’apertura della procedura risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale può dichiarare il loro fallimento su istanza del curatore o di qualsiasi creditore .

5.2 Art. 256 CCII: liquidazione giudiziale dei soci illimitatamente responsabili

Per le procedure soggette al CCII, l’art. 256 stabilisce che la sentenza che apre la liquidazione giudiziale di una società appartenente ai tipi regolati nel libro V, titolo V, capi III, IV e VI (s.n.c., s.a.s., società irregolari e società di fatto) produce l’apertura della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili . Tale liquidazione nei confronti dei soci non può essere disposta dopo un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, purché siano state osservate le formalità per rendere note le operazioni ai terzi . Il tribunale deve convocare i soci prima di disporre la loro liquidazione .

Il comma 5 consente l’estensione della procedura anche nel caso in cui, dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, emerga che l’impresa era riferibile a una società di cui il soggetto è socio illimitatamente responsabile: ad esempio, nel caso delle supersocietà di fatto o delle società occulte. In tal caso, la procedura può estendersi a tutti i soci illimitatamente responsabili, anche se l’attività era esercitata da un imprenditore individuale .

6 Termini di decadenza e decorrenza dell’estensione

Il termine annuale previsto dagli artt. 147 L.F. e 256 CCII è fondamentale: decorso un anno dalla cessazione del rapporto sociale (ad esempio, dalla registrazione della cessione della quota o dalla trasformazione della società) non è più possibile dichiarare la liquidazione del socio illimitatamente responsabile. La Cassazione (ord. 6771/2022) ha chiarito che il termine decorre dalla pubblicità legale che rende opponibile ai terzi la cessazione della responsabilità illimitata, e non dalla data di apertura del fallimento della società . Se l’accomandante si ingerisce nella gestione, la decorrenza del termine parte dalla perdita della limitazione di responsabilità.

7 Diritto di difesa dei soci

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 26 giugno 2025, ha sottolineato che l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili di una società semplice (che svolga di fatto attività commerciale) non può avvenire senza convocarli e consentire loro di difendersi . La Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 147 L.F., ritenendo che la norma tutela l’affidamento dei terzi e prevede un’efficace garanzia per i soci attraverso la convocazione e la partecipazione al giudizio. La ratio dell’estensione è impedire che i soci sottraggano il proprio patrimonio ai creditori della società.

8 Principali pronunce giurisprudenziali

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha definito i contorni applicativi delle norme sulla fallibilità della SAS e sull’estensione ai soci. Di seguito si riportano le decisioni più rilevanti (tutte consultate nelle banche dati ufficiali o in siti giurisprudenziali autorevoli):

Anno e numeroCorte e contenutoPrincipio di diritto (parole chiave)
Cass. 9 gennaio 2026, n. 482Sez. I civile – la Suprema Corte ha affrontato il caso di un imprenditore individuale la cui attività in realtà era riferibile a una supersocietà di fatto con soci occulti. Ha statuito che per estendere il fallimento all’imprenditore individuale non è necessario che l’attività esercitata sia identica a quella della società, ma basta che l’attività individuale sia parte di una più ampia organizzazione societaria. Il fallimento può essere esteso ai soci occulti accertando lo stato di imprenditore commerciale .Supersocietà di fatto; identità di attività non necessaria; verifica dell’attività commerciale.
Cass. 29 aprile 2024, n. 11342Sez. I civile – la Corte ha ribadito che, per estendere il fallimento a un socio apparente di una società in accomandita semplice, è sufficiente la manifestazione esterna della partecipazione societaria che induca i terzi a confidare nella sua responsabilità illimitata. L’effettiva cessazione della società o la mancata contemporanea dichiarazione di fallimento del socio sono irrilevanti.Sufficienza dell’apparenza; irrilevanza della cessazione; tutela dei terzi.
Cass. 31 agosto 2025, n. 24247La Corte ha affrontato la questione transitoria del passaggio dalla legge fallimentare al CCII. Ha stabilito che, se la procedura di fallimento è aperta sotto la vecchia legge, l’istanza di estensione ai soci proposta dopo l’entrata in vigore del CCII deve essere valutata secondo la disciplina previgente.Principio di diritto intertemporale; irrilevanza della nuova disciplina per le procedure pendenti.
Cass. 1 marzo 2022, n. 6771Sez. I civile – la pronuncia più citata in materia di socio accomandante. La Corte ha precisato che è sufficiente un solo atto di ingerenza nella gestione (ad esempio, la firma di contratti o di assegni) per far perdere all’accomandante il beneficio della responsabilità limitata; la decorrenza del termine annuale per l’estensione del fallimento parte dalla pubblicità della cessazione e non dalla data di fallimento della società .Atto di ingerenza unico; decorrenza annuale; responsabilità illimitata dell’accomandante.
Cass. Trib. di Padova 6 agosto 2013Il Tribunale di Padova ha dichiarato il fallimento in estensione di un socio accomandante che aveva ricevuto una delega bancaria generale. La sentenza ha precisato che la delega bancaria non può essere generica, altrimenti configura un potere di gestione vietato; la genericità della delega si risolve in un’ingerenza e fa scattare l’estensione .Delega bancaria; ingerenza; genericità delega = gestione.
Corte Cost. 87/2025La Corte costituzionale ha confermato la legittimità dell’art. 147 L.F., precisando che l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili di una società semplice che eserciti attività commerciale è conforme alla Costituzione, purché i soci siano convocati e possano difendersi .Convocazione dei soci; tutela del contraddittorio; validità della norma.

Queste pronunce formano un mosaico di regole e interpretazioni che guideranno le nostre riflessioni sulle difese pratiche e sugli strumenti a disposizione degli imprenditori.

Procedura passo‑passo dopo la notifica di un’istanza di fallimento

Dal punto di vista del debitore o del contribuente, comprendere cosa accade dopo la notifica di un’istanza di fallimento (o, nel CCII, di liquidazione giudiziale) è fondamentale per attivarsi tempestivamente e fare valere i propri diritti. Di seguito descriviamo le tappe principali, distinguendo tra la disciplina previgente e quella attuale.

1 Ricezione dell’istanza o del ricorso

L’istanza di fallimento può essere proposta da un creditore, dal pubblico ministero o dall’imprenditore stesso. Nel regime del CCII il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale può essere proposto anche dagli organi di controllo societari. Il debitore deve essere notificato e convocato. Questa notifica rappresenta il primo momento per reagire.

Cosa fare subito:

  1. Verificare la legittimità dell’istanza: l’istanza deve contenere l’indicazione del tribunale competente, dei crediti vantati, delle ragioni di insolvenza e, se proposta da un creditore, la prova della sua legittimazione. La carenza di uno di questi elementi può essere motivo di inammissibilità.
  2. Controllare i termini di notifica: l’udienza deve essere fissata entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza . Se la convocazione avviene con termini più brevi, è possibile eccepire la nullità.
  3. Attivare la difesa: consultare un professionista specializzato, raccogliere la documentazione contabile e fiscale, predisporre le eccezioni (ad esempio: superamento delle soglie di non fallibilità, insussistenza dello stato di insolvenza, violazione del contraddittorio).

2 Istruttoria e udienza prefallimentare (o pre-liquidazione)

Alla prima udienza il tribunale ascolta il debitore e i creditori. Può richiedere l’integrazione della documentazione e disporre misure cautelari (ad esempio, il sequestro giudiziario dei beni) . Nel regime del CCII, l’udienza è finalizzata a verificare la sussistenza dello stato di insolvenza e l’eventuale percorribilità di soluzioni diverse (composizione negoziata, concordato minore, ecc.).

Diritti e doveri del debitore:

  • Deposito di documenti: è necessario depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi, l’elenco dei creditori e dei debitori, i libri contabili obbligatori e ogni documento utile a dimostrare la solvibilità.
  • Diritto di essere ascoltato: il debitore può fornire la propria versione dei fatti, eccepire la mancanza di insolvenza, chiedere che vengano sentiti testimoni o nominati consulenti tecnici.
  • Richiesta di tempo per la negoziazione: nel CCII l’imprenditore può proporre la composizione negoziata o altre procedure di regolazione della crisi. Questa richiesta può sospendere il procedimento e permettere di cercare un accordo con i creditori.

3 Decisione del tribunale

Al termine dell’istruttoria il tribunale pronuncia l’ordinanza con cui apre la procedura o respinge l’istanza. La sentenza di fallimento o l’ordinanza di liquidazione giudiziale produce effetti immediati: il debitore è spossessato dei beni, viene nominato un curatore e decorrono i termini per il deposito delle domande dei creditori. Il debitore può proporre reclamo alla corte d’appello entro 30 giorni.

L’estensione ai soci: se la società è dichiarata fallita, il tribunale verifica la posizione dei soci illimitatamente responsabili. Devono essere convocati e, se sussistono i presupposti, può essere dichiarato il loro fallimento o la loro liquidazione giudiziale. Il socio può difendersi dimostrando di non essere illimitatamente responsabile o di essere un accomandante che non ha violato il divieto di ingerenza.

4 Gestione della procedura

Dichiarato il fallimento, gli atti di gestione passano al curatore, che procede alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo. Il debitore e i soci possono:

  • Impugnare lo stato passivo: contestare l’ammissione di crediti o far valere privilegi.
  • Chiedere l’esdebitazione: dopo la chiusura della procedura, l’imprenditore persona fisica può chiedere l’esdebitazione se ha collaborato lealmente e non ha commesso reati fallimentari. Nel CCII l’esdebitazione è automatica in presenza dei requisiti.
  • Accedere a strumenti di composizione: durante la procedura è possibile proporre un concordato fallimentare o un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Difese e strategie legali

Affrontare una procedura di fallimento o liquidazione giudiziale richiede una strategia articolata, che tenga conto dei presupposti di legge, della giurisprudenza e delle prove disponibili. Di seguito sono analizzate le principali difese e le strategie operative per i soci e per la società.

1 Eccezione di non fallibilità per dimensioni dell’impresa

Come visto, l’art. 1 L.F. e l’art. 2 CCII escludono dalla fallibilità l’imprenditore che non supera congiuntamente le soglie di 300.000 euro di attivo, 200.000 euro di ricavi e 500.000 euro di debiti . Questa è una delle prime difese da valutare: se la SAS rientra nelle soglie, si può eccepire l’improcedibilità dell’istanza. Occorre tuttavia provare in giudizio, con bilanci, estratti conto, contratti e atti notarili, che la società non ha superato i limiti negli ultimi tre esercizi.

Attenzione: i giudici valutano l’intero complesso patrimoniale; per le società di persone occorre considerare anche le quote possedute in altre società e le eventuali garanzie prestate. La soglia dei 500.000 euro di debiti comprende anche i debiti garantiti o non scaduti, come i mutui ipotecari.

2 Contestazione dello stato di insolvenza

L’insolvenza deve essere attuale e provata: la semplice difficoltà finanziaria o la crisi di liquidità non sono sufficienti. Il debitore può dimostrare la propria solvibilità mediante:

  • Pagamento o proposta di pagamento dei debiti contestati prima dell’udienza.
  • Produzione di bilanci, piani finanziari, lettere di intenti da parte di investitori o banche che attestino la possibilità di risanamento.
  • Eccezione di mancanza di gravità e irreversibilità dell’inadempimento: se l’insolvenza deriva da un evento temporaneo e la società ha avviato un piano di ristrutturazione, il tribunale può rigettare l’istanza.

3 Eccezioni procedurali

Sono frequenti le illegittimità procedurali che possono condurre al rigetto dell’istanza. Alcune da verificare:

  1. Competenza territoriale: l’istanza deve essere proposta al tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede principale dell’impresa. Errori di competenza possono determinare la nullità.
  2. Notifica: la convocazione deve essere regolare. Se il socio non ha ricevuto l’avviso di udienza o è stato convocato senza il termine minimo di 15 giorni, può eccepire la nullità dell’estensione .
  3. Difesa dei soci: nel caso di estensione ai soci, il tribunale deve fissare una apposita udienza e convocare i soci illimitatamente responsabili . La mancanza di convocazione viola il diritto di difesa ed è causa di nullità.

4 Difese del socio accomandante

Il socio accomandante può opporsi alla sua liquidazione personale dimostrando di non aver violato il divieto di ingerenza. Le principali linee difensive sono:

  • Assenza di ingerenza: dimostrare che gli atti compiuti avevano natura meramente esecutiva (ad esempio, semplici versamenti o prelievi) e non implicavano scelte gestorie. La Cassazione riconosce che un atto materiale, come portare a incasso un assegno predisposto dall’amministratore, non fa perdere la responsabilità limitata; al contrario, la firma di assegni o contratti a nome della società costituisce ingerenza .
  • Procura speciale per singoli affari: l’art. 2320 c.c. consente al socio accomandante di compiere atti di amministrazione se munito di procura speciale per un singolo affare. Se la delega è specifica e limitata, non si verifica ingerenza. Occorre quindi provare la presenza di una procura circostanziata e l’adempimento nel suo ambito.
  • Decorrenza del termine: dimostrare che è decorso più di un anno dalla cessazione della responsabilità illimitata. Ciò può avvenire se il socio si è ritirato dalla società, ha ceduto la quota o se è stata effettuata una trasformazione da s.a.s. a s.r.l. con regolare pubblicità. In tal caso, la liquidazione non può essere estesa .
  • Invalidità del rapporto societario: contestare l’esistenza della società o l’efficacia del rapporto sociale (ad esempio, per nullità del contratto). Se la società non esiste, non può esserci estensione.

5 Richiesta di misure protettive e sospensioni

Prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale è possibile chiedere misure protettive (es. sospensione delle azioni esecutive) al fine di favorire la negoziazione con i creditori. Nel CCII è prevista l’istanza di accesso alla composizione negoziata: l’imprenditore, assistito dall’esperto nominato dalla commissione presso la camera di commercio, può chiedere al tribunale di concedere misure protettive che sospendono gli atti di esecuzione individuale per tutto il tempo necessario a negoziare un accordo.

6 Concordato preventivo o concordato minore

In alternativa al fallimento, la società può proporre un concordato preventivo (sotto la vecchia legge) o un concordato minore (art. 74 CCII) se rientra nella categoria dell’imprenditore minore. Il concordato consente di presentare un piano di ristrutturazione ai creditori, che devono votare e approvare la proposta. Per le società di persone, il concordato richiede l’apporto del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili.

7 Accordi di ristrutturazione e transazioni fiscali

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) e le transazioni fiscali (artt. 63 e 64 CCII) permettono di negoziare con una parte dei creditori e con l’Agenzia delle Entrate piani di pagamento dilazionati, riduzioni di sanzioni e interessi e stralcio di una parte del debito. Gli accordi sono omologati dal tribunale e vincolano solo i creditori aderenti, ma prevedono una moratoria legale per tutti i creditori.

8 Piano del consumatore e liquidazione controllata

I soci persone fisiche che non agiscono come imprenditori possono accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore o alla liquidazione controllata previste dal CCII. La ristrutturazione del consumatore consente di presentare un piano di pagamento sostenibile al tribunale, con eventuale falcidia dei debiti e stralcio degli interessi. La liquidazione controllata è una procedura liquidatoria semplificata che consente l’esdebitazione anche ai soggetti non fallibili, al termine della liquidazione del patrimonio.

9 Esdebitazione

Al termine della procedura, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui. Nel regime del CCII l’esdebitazione è quasi automatica per il debitore che ha collaborato con le autorità e non ha commesso reati; può essere chiesta anche dal socio accomandante fallito, purché non abbia causato la crisi con dolo o colpa grave.

10 Difese tributarie e fiscali

Oltre alle difese civilistiche, le SAS spesso affrontano debiti tributari. È possibile agire su due fronti:

  • Contenzioso tributario: impugnare gli avvisi di accertamento, le cartelle di pagamento o i ruoli esattoriali. L’Avv. Monardo e i suoi collaboratori operano anche nel diritto tributario e possono proporre ricorsi dinanzi alle commissioni tributarie per annullare o ridurre le pretese dell’Erario.
  • Definizioni agevolate: nel 2025 e 2026 il legislatore ha introdotto la rottamazione-quater e la rottamazione-quinquies (Legge di bilancio 2026, n. 199/2025). Tali misure consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo con il pagamento del solo capitale e delle spese di notifica, stralciando sanzioni, interessi di mora e aggio. La rottamazione-quinquies permette di definire i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023; la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e l’adesione consente di rateizzare il pagamento fino a 20 rate semestrali . Aderire alle definizioni agevolate può ridurre notevolmente il debito fiscale e facilitare la chiusura della procedura.

Strumenti alternativi e composizione della crisi

Per i debitori che desiderano evitare la liquidazione giudiziale o risolvere una situazione debitoria senza subire azioni esecutive, la normativa mette a disposizione diversi strumenti. In questa sezione analizziamo i principali, con un focus sul punto di vista del debitore e sulle opportunità offerte dallo studio Monardo & Partners.

1 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Il Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 2021, n. 147, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, uno strumento stragiudiziale finalizzato al risanamento. Il debitore che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico, ma che disponga di prospettive di risanamento, può presentare istanza alla camera di commercio per ottenere la nomina di un esperto negoziatore. L’esperto (spesso un avvocato o un commercialista con specifica formazione) affianca l’imprenditore nelle trattative con i creditori, favorisce l’adozione di misure volte alla continuità aziendale e può proporre soluzioni come la ristrutturazione del debito o la cessione d’azienda.

Vantaggi per il debitore:

  • Misure protettive: l’istanza di composizione negoziata consente di richiedere al tribunale misure protettive che impediscono l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari, dando respiro all’impresa.
  • Flessibilità: le parti possono negoziare liberamente gli accordi; non esiste un vincolo di maggioranza come nel concordato.
  • Riservatezza e continuità: il procedimento è riservato e non provoca il blocco automatico dell’attività. L’imprenditore conserva la gestione, pur sotto la supervisione dell’esperto.

Lo studio Monardo & Partners, grazie alla qualifica di esperto negoziatore dell’Avv. Monardo, assiste le imprese nella presentazione dell’istanza e nella conduzione delle trattative. L’obiettivo è trovare un accordo con i creditori che consenta di superare la crisi senza dover ricorrere alla liquidazione giudiziale.

2 Ristrutturazione dei debiti del consumatore (piano del consumatore)

Il piano del consumatore (artt. 67‑73 CCII) è riservato alle persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale (ad esempio, un socio accomandante che abbia garantito debiti della società). Attraverso l’assistenza di un organismo di composizione della crisi (OCC) e del gestore nominato, il debitore propone al tribunale un piano di rientro proporzionato alla propria capacità reddituale, che può prevedere il pagamento parziale dei debiti e la cancellazione del residuo. L’approvazione del piano è subordinata al controllo di fattibilità del giudice e non richiede il voto dei creditori. Al termine dell’esecuzione del piano, il debitore ottiene l’esdebitazione.

3 Concordato minore

Il concordato minore (artt. 74‑82 CCII) è rivolto agli imprenditori minori, agli imprenditori agricoli, ai professionisti e alle start‑up innovative. Consente di presentare un piano di ristrutturazione ai creditori, che votano secondo le regole di maggioranza. Il piano deve garantire un apporto di risorse esterne o la continuità aziendale. L’omologazione da parte del tribunale consente di bloccare le azioni esecutive e di falcidiare i debiti. È uno strumento utilissimo per le SAS che non superano le soglie di fallibilità ma sono comunque sovraindebitate.

4 Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale

Gli accordi di ristrutturazione (artt. 57‑64 CCII) consentono di concludere piani di risanamento con i creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti e, con l’ausilio di specialisti, di ottenere il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate per la parte fiscale (transazione fiscale). Nelle SAS, dove i soci accomandatari sono illimitatamente responsabili, l’accordo può prevedere l’apporto del patrimonio personale dei soci in cambio di una falcidia dei debiti della società.

5 Rottamazione e definizione agevolata

La rottamazione-quater (Legge n. 197/2022) e la successiva rottamazione-quinquies (Legge di bilancio 2026, n. 199/2025) consentono ai debitori di definire i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese, senza interessi di mora né sanzioni. La rottamazione-quinquies si applica ai carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e ammette anche i carichi di precedenti definizioni decadute; la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e permette la rateizzazione fino a 20 rate semestrali . Questa misura rappresenta un’importante opportunità per le SAS e i soci accomandatari che vogliono regolarizzare i debiti fiscali prima di una procedura concorsuale.

6 Saldo e stralcio

Il saldo e stralcio è un accordo stragiudiziale con i creditori, attraverso il quale il debitore paga una somma inferiore al dovuto in cambio dell’estinzione integrale del debito. È particolarmente utilizzato per i debiti bancari o finanziari e richiede una negoziazione individuale. Lo studio Monardo & Partners assiste i debitori nella valutazione dell’offerta e nella trattativa con gli istituti di credito.

7 Piani di rientro e dilazioni

Al di fuori delle procedure concorsuali, le SAS possono concordare con i creditori piani di rientro a lungo termine o dilazioni di pagamento con garanzie reali o personali. Queste soluzioni sono spesso preferibili al fallimento perché mantengono la continuità aziendale e limitano l’impatto reputazionale.

Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori che compromettono la loro posizione e li espongono alla liquidazione giudiziale. Di seguito alcuni errori da evitare e consigli pratici.

ErrorePerché è pericolosoConsiglio pratico
Ignorare le notificheNon rispondere all’istanza o alla convocazione porta alla dichiarazione di fallimento in contumacia.Appena si riceve un atto, rivolgersi a un professionista e predisporre la difesa.
Non tenere i bilanci aggiornatiIn assenza di documentazione contabile il tribunale presume l’insolvenza.Aggiornare i libri e i bilanci, depositarli tempestivamente e conservarli.
Trasferire beni ai familiariGli atti di disposizione del patrimonio compiuti dopo l’insolvenza possono essere revocati e configurare reati fallimentari.Evitare alienazioni sospette; se necessario, chiedere consulenza prima di compiere atti patrimoniali.
Ingerirsi nella gestione senza procura (per i soci accomandanti)Anche un singolo atto di gestione fa perdere il beneficio della responsabilità limitata .Evitare di firmare assegni o contratti; se indispensabile, utilizzare procurhe specifiche e circostanziate.
Confondere il patrimonio personale con quello societarioI prelievi ingiustificati o i finanziamenti soci non documentati sono considerati indici di insolvenza.Mantenere la separazione fra conti personali e aziendali; documentare sempre i flussi finanziari.
Aspettare troppo per cercare soluzioniPiù passa il tempo, più i debiti maturano interessi e sanzioni e si riducono le possibilità di accordo.Analizzare la situazione tempestivamente; valutare soluzioni come la composizione negoziata o le definizioni agevolate.

Tabelle riepilogative

Per rendere più immediata la consultazione delle principali norme, termini e strumenti, riportiamo alcune tabelle sintetiche. Le tabelle contengono parole chiave e numeri; la spiegazione è fornita nel testo.

Tabella 1 – Soglie di non fallibilità (imprenditore minore)

ParametroValore massimo (art. 1 L.F. – art. 2 CCII)Periodo di riferimento
Attivo patrimoniale300 mila euroMedia dei tre esercizi precedenti
Ricavi lordi200 mila euroMedia dei tre esercizi precedenti
Debiti complessivi500 mila euroAlla data di deposito dell’istanza

Tabella 2 – Termini e effetti dell’estensione ai soci (art. 147 L.F. / art. 256 CCII)

ElementoNormaDescrizione sintetica
Termine di un anno per l’estensioneArt. 147 L.F.; art. 256 CCIILa liquidazione può essere estesa ai soci illimitatamente responsabili entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità .
Convocazione dei sociArt. 147 L.F.; art. 256 CCIIIl tribunale deve convocare i soci prima di estenderne il fallimento, garantendo il diritto di difesa .
Soci occulti e supersocietà di fattoArt. 147 L.F., comma 5; art. 256 CCII, comma 5La procedura può essere estesa ai soci occulti o alle supersocietà di fatto quando l’impresa è riferibile a una società nascosta .
Soci accomandanti ingerentiArt. 2320 c.c.; art. 147 L.F.; art. 256 CCIIGli accomandanti che compiono atti di gestione perdono la limitazione di responsabilità e sono equiparati agli accomandatari .

Tabella 3 – Principali strumenti alternativi

StrumentoBenefici principaliRequisiti
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Misure protettive, trattative con i creditori, continuità aziendaleStato di squilibrio ma prospettiva di risanamento, istanza alla camera di commercio, nomina di un esperto negoziatore
Concordato minore (artt. 74‑82 CCII)Falcidia dei debiti, continuità aziendale, voto dei creditoriImprenditore minore o agricolo, piano con apporto di risorse esterne o continuità
Piano del consumatore (artt. 67‑73 CCII)Ristrutturazione del debito senza voto dei creditori, esdebitazionePersona fisica con debiti non imprenditoriali, proposta tramite OCC
Rottamazione-quater / quinquiesRiduzione delle cartelle, pagamento solo capitale e speseDebiti iscritti a ruolo (periodo 2000‑2023), domanda entro il 30 aprile 2026
Accordi di ristrutturazioneAccordo con la maggioranza dei creditori, moratoriaAdesione del 60 % dei crediti, omologazione del tribunale
Saldo e stralcioEstinzione del debito con pagamento ridottoNegoziazione individuale con i creditori, valutazione convenienza

Domande frequenti (FAQ)

  1. Una SAS può essere dichiarata fallita o liquidata giudizialmente?
    Sì. Le società in accomandita semplice che esercitano un’attività commerciale sono soggette alla procedura di fallimento (per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022) o alla liquidazione giudiziale (per quelle successive). La sentenza che apre la procedura produce automaticamente la liquidazione anche nei confronti dei soci accomandatari; l’estensione agli accomandanti avviene solo se questi si sono ingeriti nella gestione .
  2. Quali sono i criteri per stabilire se una SAS è fallibile?
    Il tribunale verifica lo stato di insolvenza e controlla se la società supera congiuntamente i limiti di attivo (300 mila euro), ricavi (200 mila euro) e debiti (500 mila euro) previsti dall’art. 1 L.F. e dall’art. 2 CCII . Se le soglie non sono superate, l’imprenditore è considerato “minore” e non può essere dichiarato fallito.
  3. Il socio accomandante può essere coinvolto nel fallimento?
    Solo se viola il divieto di ingerenza. L’art. 2320 c.c. vieta agli accomandanti di compiere atti di amministrazione senza procura speciale. Se un accomandante firma assegni, conclude contratti o gestisce i conti della società, perde la limitazione di responsabilità e può essere dichiarato fallito .
  4. Cosa si intende per “ingerenza” del socio accomandante?
    È qualsiasi atto che comporti scelte gestorie o la rappresentanza della società verso l’esterno. La Cassazione ha ritenuto ingerenza la delega generale a operare sui conti correnti (firma di assegni, gestione dei fornitori, stipula di garanzie) . Sono invece consentiti gli atti meramente esecutivi o di tesoreria limitati, se autorizzati con procura speciale.
  5. Quando decorre il termine di un anno per l’estensione?
    Il termine decorre dalla cessazione della responsabilità illimitata o dallo scioglimento del rapporto sociale, purché sia stata effettuata la pubblicità legale (ad esempio, iscrizione nel registro delle imprese). La Cassazione ha chiarito che non decorre dalla data del fallimento della società .
  6. Cosa succede se la SAS si trasforma in una s.r.l.?
    La trasformazione in società di capitali fa cessare la responsabilità illimitata dei soci a condizione che siano state rispettate le formalità di pubblicità. Se ciò avviene, la liquidazione non può essere estesa oltre l’anno successivo alla trasformazione .
  7. È possibile evitare il fallimento tramite accordi con i creditori?
    Sì. La composizione negoziata, il concordato preventivo o minore, gli accordi di ristrutturazione e i piani del consumatore permettono di ristrutturare i debiti e di evitare la liquidazione giudiziale. Questi strumenti richiedono la predisposizione di un piano e la collaborazione con professionisti esperti.
  8. In caso di fallimento della SAS, i creditori possono agire direttamente sui beni dei soci?
    Dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale, solo il curatore può gestire i beni del fallito. Tuttavia, se la procedura viene estesa ai soci, il curatore acquisisce anche i beni personali dei soci illimitatamente responsabili. I creditori possono insinuarsi nello stato passivo della procedura per soddisfarsi secondo la par condicio.
  9. I debiti tributari cadono nel fallimento?
    Sì. I debiti tributari fanno parte del passivo. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate può partecipare alle procedure di ristrutturazione e accettare riduzioni tramite la transazione fiscale. Inoltre, le definizioni agevolate (rottamazioni) consentono di estinguere i debiti fiscali con notevoli sconti .
  10. I soci accomandatari possono evitare il fallimento cedendo la quota?
    La cessione della quota o il recesso del socio, con relativa registrazione, fanno cessare la responsabilità illimitata. Tuttavia, l’estensione può essere disposta entro un anno dalla cessazione . Occorre quindi valutare il momento della cessione e la successiva decorrenza.
  11. È possibile salvare l’azienda durante la liquidazione giudiziale?
    Sì, attraverso il concordato con continuità aziendale o il conferimento d’azienda a una new co. Il curatore può anche cedere l’azienda a terzi. Tuttavia, la gestione passa al curatore e gli ex soci perdono il controllo.
  12. L’esdebitazione è automatica per tutti?
    No. L’esdebitazione richiede la chiusura della procedura e la cooperazione del debitore. Non possono ottenere l’esdebitazione i soggetti condannati per bancarotta fraudolenta o con comportamenti gravemente colposi. Nel CCII l’esdebitazione è disciplinata dagli artt. 278‑283.
  13. Come influisce la Corte Costituzionale sulle procedure?
    La sentenza 87/2025 ha ribadito che l’estensione ai soci è costituzionalmente legittima se sono garantiti il contraddittorio e la convocazione . Pertanto, i tribunali devono prestare particolare attenzione alla notifica ai soci per non incorrere nella nullità della procedura.
  14. Quali documenti servono per la difesa?
    Bilanci degli ultimi tre esercizi, documenti bancari, elenco dei creditori e dei debitori, libri contabili, atti notarili (contratto sociale, verbali di assemblea), eventuali procure speciali e contratti che dimostrino l’assenza di ingerenza. Tutto ciò che può provare la solvibilità e l’osservanza delle soglie di non fallibilità.
  15. È consigliabile trattare con i creditori prima della procedura?
    Sì. Un accordo stragiudiziale (saldo e stralcio, ristrutturazione del debito) può evitare l’apertura della procedura. Tuttavia, bisogna agire con tempestività e trasparenza. Lo studio Monardo & Partners può assistere nelle negoziazioni e valutare la convenienza di ciascuna proposta.
  16. Cosa succede ai contratti in corso (locazioni, forniture)?
    Con la dichiarazione di liquidazione giudiziale, i contratti in corso possono essere sciolti o proseguiti a discrezione del curatore. I fornitori e i locatori devono fare istanza di ammissione allo stato passivo per eventuali crediti residui.
  17. L’accomandante che ha prestato garanzie personali può essere aggredito dai creditori?
    Sì. Se il socio ha prestato fideiussioni o garanzie personali, i creditori possono agire direttamente sui suoi beni anche al di fuori del fallimento. Tuttavia, la garanzia potrebbe essere oggetto di definizioni agevolate o di transazioni nell’ambito della procedura.
  18. Il fallimento può essere revocato?
    In determinate circostanze, sì. Se emergono fatti che dimostrano l’insussistenza dello stato di insolvenza o la mancanza dei presupposti di fallibilità, la sentenza di fallimento può essere revocata su reclamo. La revoca comporta la restituzione dei beni al debitore e la cessazione degli effetti del fallimento.
  19. È possibile trasferire l’azienda in un’altra forma societaria per evitare il fallimento?
    La trasformazione o la fusione possono essere strumenti di riorganizzazione, ma non servono a evitare la liquidazione se lo stato di insolvenza è già conclamato. Inoltre, i soci restano responsabili per le obbligazioni sorte prima della trasformazione per un anno .
  20. Il socio accomandante può accedere alla legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012)?
    Sì. Se è una persona fisica e non esercita attività d’impresa, può chiedere l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore o alla liquidazione controllata attraverso l’OCC. Questo consente di ottenere l’esdebitazione dei debiti personali a prescindere dalla procedura societaria.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’applicazione delle norme descritte, proponiamo alcune simulazioni basate su casi reali (nomi e dati sono di fantasia). Le simulazioni non sostituiscono la consulenza professionale ma aiutano a capire i meccanismi.

Simulazione 1 – Estensione del fallimento all’accomandante

Scenario: La SAS “Artigiana Mobilixxxx s.a.s.” ha due soci accomandatari (Franco e Lucia) e un socio accomandante (Marco) che detiene il 20 % delle quote. I bilanci mostrano un attivo medio annuo di 500.000 euro, ricavi medi di 600.000 euro e debiti bancari per 700.000 euro. A causa di un calo del fatturato, la società non riesce a pagare fornitori e tasse; un creditore presenta istanza di fallimento. Marco, per aiutare l’azienda, firma assegni e contratti di fornitura senza procura.

Analisi:

  • Soglie di fallibilità: la società supera tutte le soglie; dunque è fallibile.
  • Insolvenza: gli inadempimenti verso fornitori e fisco dimostrano lo stato di insolvenza .
  • Ingerenza dell’accomandante: Marco ha firmato contratti e assegni a nome della società. In base all’art. 2320 c.c. questo è un atto gestorio e fa perdere la responsabilità limitata .
  • Esito probabile: il tribunale dichiara il fallimento della SAS e, su istanza del curatore, estende la procedura a Franco, Lucia e Marco. Marco tenta di difendersi sostenendo che agiva per necessità familiare, ma la Cassazione ritiene irrilevanti le motivazioni affettive .

Difese possibili:

  • Contestare l’inadempimento provando di aver firmato gli assegni su disposizioni dei soci accomandatari (atto meramente esecutivo).
  • Dimostrare che la delega ricevuta era una procura speciale per singoli affari.
  • Richiedere la composizione negoziata per tentare un accordo con i creditori.

Simulazione 2 – Eccezione di non fallibilità per imprenditore minore

Scenario: La SAS “Bio Naturaxxxx s.a.s.” ha un socio accomandatario (Carla) e un accomandante (Luca). Negli ultimi tre esercizi l’attivo patrimoniale è sempre stato inferiore a 250.000 euro; i ricavi non hanno superato 180.000 euro annui e i debiti totali ammontano a 400.000 euro, di cui 200.000 euro verso banche e 200.000 euro verso fornitori. A causa di un inadempimento, una banca presenta istanza di fallimento.

Analisi:

  • Soglie: la società rientra nelle soglie di non fallibilità .
  • Eccezione: alla prima udienza, Carla e Luca eccepiscono la non fallibilità allegando bilanci e certificazioni contabili.
  • Esito probabile: il tribunale respinge l’istanza di fallimento. La società, pur insolvente, non è fallibile. I creditori dovranno ricorrere alle procedure di esecuzione individuale. Nel regime del CCII, la società può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata.

Consigli: Anche se esonerata dal fallimento, la società dovrebbe valutare un accordo con i creditori (ad esempio, rottamazione dei debiti tributari o piano del consumatore per i soci) per evitare azioni esecutive.

Simulazione 3 – Rottamazione-quinquies e transazione fiscale

Scenario: La SAS “Tecno Impresaxxxx s.a.s.” ha un debito verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di 300.000 euro relativo a IVA, IRPEF e contributi non versati. Nel 2026 è in corso la rottamazione-quinquies: la società presenta domanda entro il 30 aprile 2026. Il debito è composto da 200.000 euro di capitale e 100.000 euro di interessi e sanzioni.

Analisi:

  • Definizione: aderendo alla rottamazione-quinquies, Tecno Impresa paga solo capitale e spese di notifica (supponiamo 205.000 euro complessivi) in 20 rate semestrali .
  • Vantaggio: la definizione evita il fallimento, riduce il debito e permette di regolarizzare la posizione fiscale, ottenendo il DURC.
  • Consigli: valutare la capacità di rispettare il piano di pagamento; richiedere un accordo di ristrutturazione per i debiti verso banche e fornitori e, se necessario, avviare la composizione negoziata.

Conclusione

La società in accomandita semplice è una forma societaria molto diffusa tra artigiani, professionisti e piccole imprese. La presenza di soci con responsabilità differenziata crea un equilibrio delicato che può essere compromesso dall’insolvenza. Le norme vigenti dimostrano che la SAS può essere dichiarata fallita o assoggettata a liquidazione giudiziale quando supera le soglie di non fallibilità e si trova in stato di insolvenza. La procedura si estende automaticamente ai soci accomandatari e, nei casi di ingerenza, anche agli accomandanti .

Abbiamo visto che:

  • I parametri economici (attivo, ricavi e debiti) costituiscono la prima linea di difesa; se non vengono superati, l’imprenditore è “minore” e non fallibile .
  • Il divieto di ingerenza dell’accomandante è assoluto e qualsiasi atto gestorio fa perdere la responsabilità limitata .
  • Il tribunale deve sempre convocare i soci prima di estendere la procedura ; la mancanza di convocazione viola il diritto di difesa.
  • Il termine annuale per l’estensione decorre dalla cessazione della responsabilità illimitata, non dalla data di fallimento .
  • Esistono strumenti alternativi (composizione negoziata, concordati, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, rottamazioni) che permettono di evitare o risolvere la procedura.

La chiave per proteggere il proprio patrimonio e l’azienda è la tempestività: appena sorgono le difficoltà, occorre valutare la situazione con un professionista, esaminare i bilanci, verificare l’esistenza delle soglie e, se necessario, attivare le procedure di ristrutturazione o negoziazione.

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