Introduzione
Ricevere un avviso di presa in carico del ruolo può destare forte preoccupazione, perché segnala che il debito fiscale non è più gestito dall’ufficio accertatore ma è stato affidato all’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione, AdER) per l’esazione coattiva. Molti contribuenti confondono questa comunicazione con una cartella di pagamento o con un’intimazione di pagamento, ma in realtà si tratta di un atto diverso, con una funzione essenzialmente informativa . Comprendere bene la natura dell’avviso, i termini da rispettare e i rimedi disponibili è fondamentale per evitare errori (per esempio non contestare tempestivamente un debito mai notificato, oppure impugnare un atto inammissibile) e per cogliere eventuali opportunità di definizione agevolata o rateazione.
Perché è importante
L’avviso di presa in carico indica che la pretesa tributaria è pronta per essere riscossa. Dal momento dell’affidamento del carico all’Agente della riscossione decorre una sospensione di 180 giorni (120 giorni nel caso di avvisi emessi dallo stesso ente impositore) durante la quale non possono iniziare azioni esecutive, ma allo scadere di tale periodo AdER può procedere con pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi e altre misure cautelari . È quindi fondamentale monitorare le scadenze, verificare la correttezza degli atti presupposti (avvisi di accertamento, liquidazioni, ordinanze ingiunzioni) e, se necessario, intervenire rapidamente con ricorsi, istanze di sospensione o richieste di rateazione.
Soluzioni legali anticipate
Nel corso di questo articolo vedremo:
- Il quadro normativo: analizzeremo le disposizioni di legge che disciplinano l’avviso di presa in carico (art. 29 del D.L. 78/2010, art. 1 comma 792 della L. 160/2019, art. 8 comma 12 D.L. 16/2012, articoli 12, 26 e 50 del DPR 602/1973, art. 7 della L. 212/2000, ecc.) e le numerose pronunce della Corte di Cassazione che ne hanno precisato la natura e l’impugnabilità .
- La procedura passo per passo: capiremo cosa succede dopo la notifica di un accertamento esecutivo e quali termini regolano l’affidamento del carico, la sospensione di 180 giorni e l’eventuale intimazione di pagamento .
- Le difese e le strategie: illustreremo quando l’avviso di presa in carico è impugnabile (mancata notifica dell’atto presupposto o vizi propri), come contestare la pretesa in giudizio, come ottenere la sospensione della riscossione e quali alternative esistono (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione).
- Gli strumenti alternativi: spiegheremo i vantaggi e i limiti delle rottamazioni (“quater” e “quinquies”) introdotte dalla L. 197/2022 e dal disegno di legge di bilancio 2026 , dei piani di rateazione, dei piani del consumatore e delle altre procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) .
- Consigli pratici e FAQ: forniremo tabelle riepilogative, simulazioni e risposte alle domande più frequenti.
Lo Studio dell’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo
Questo articolo è redatto con il contributo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e professionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario. L’avvocato coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specifiche nella difesa dei debitori e dei contribuenti in tutta Italia. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Lo Studio Monardo fornisce assistenza per:
- Analisi degli atti (accertamenti, avvisi di presa in carico, cartelle, intimazioni);
- Ricorsi dinanzi alle Corti di giustizia tributaria e ai Tribunali civili (pignoramenti, ipoteche);
- Sospensioni e opposizioni all’esecuzione;
- Negoziazione e piani di rientro, comprese richieste di rateazione e definizioni agevolate;
- Procedure stragiudiziali (istanze di autotutela, mediazione, accordi di ristrutturazione);
- Procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione).
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Origine dell’avviso di presa in carico
L’avviso di presa in carico nasce con la riforma del sistema di riscossione introdotta dall’art. 29 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010. La norma ha sostituito la tradizionale cartella di pagamento con l’accertamento esecutivo, prevedendo che l’avviso di accertamento contenga l’intimazione a pagare entro il termine di ricorso e diventi titolo esecutivo decorsi 60 giorni. Trascorsi ulteriori 30 giorni, le somme sono affidate all’Agente della riscossione che deve dare notizia al debitore dell’avvenuta presa in carico . Questo modello è stato confermato e integrato da successive norme, tra cui:
- Art. 1, comma 792, L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che disciplina gli accertamenti esecutivi dei tributi locali e patrimoniali. La norma stabilisce che l’avviso di accertamento deve contenere l’ingiunzione a pagare entro il termine per impugnare; decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, il carico è affidato all’Agente della riscossione e l’esecuzione è sospesa per 180 giorni. Durante la sospensione, l’Agente deve informare il debitore della presa in carico con raccomandata o posta elettronica .
- Art. 8, comma 12, D.L. 16/2012 (convertito in L. 44/2012) che ha introdotto formalmente l’obbligo per l’Agente della riscossione di comunicare l’avvenuta presa in carico delle somme da riscuotere, mediante raccomandata semplice inviata al domicilio dove è stato notificato l’atto presupposto. La comunicazione non contiene un ordine di pagamento ma serve a informare il contribuente del passaggio di competenze .
- DPR 602/1973: l’art. 12 prevede che il ruolo è reso esecutivo e l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo specifiche eccezioni ; l’art. 26 disciplina la notifica della cartella di pagamento ; l’art. 50 regola l’esecuzione forzata, imponendo un preavviso (“intimazione di pagamento”) se la riscossione inizia oltre un anno dopo la notifica della cartella . Sebbene l’avviso di presa in carico non sia un atto esecutivo, queste norme restano rilevanti perché fissano i termini e le modalità per l’espropriazione.
- Art. 7 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) che impone a tutti gli atti autonomamente impugnabili dell’amministrazione finanziaria di essere motivati indicando i fatti, gli elementi di prova e i riferimenti normativi. La disposizione richiede che gli atti di riscossione specificano le tipologie di interessi, i riferimenti legislativi e l’ufficio responsabile . Anche se l’avviso di presa in carico è di norma un atto informativo, i principi di trasparenza e motivazione restano applicabili.
Evoluzione del quadro giurisprudenziale
La questione dell’impugnabilità dell’avviso di presa in carico ha generato un ampio dibattito. In assenza di una previsione esplicita nell’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, le commissioni tributarie avevano fornito interpretazioni contrastanti. Alcune sentenze di merito lo consideravano un atto meramente informativo e non impugnabile ; altre, invece, lo assimilavano a una intimazione di pagamento e ne ammettevano l’impugnabilità, soprattutto quando costituiva il primo atto comunicato al contribuente .
Cassazione 21254/2023: atto non impugnabile salvo omissione dell’accertamento
La prima pronuncia di legittimità significativa è la sentenza 19 luglio 2023 n. 21254, nella quale la Cassazione ha stabilito che l’avviso di presa in carico non è autonomamente impugnabile, salvo che il contribuente intenda contestare la mancata notifica dell’accertamento esecutivo presupposto . La Corte ha evidenziato che gli atti impugnabili nel processo tributario sono quelli elencati nell’art. 19 (oggi trasfuso nell’art. 65 del nuovo Codice di giustizia tributaria) e tutti gli atti aventi natura provvedimentale e efficacia lesiva. L’avviso di presa in carico, privo di forza cogente e limitato a una funzione informativa, non rientra in tali categorie; tuttavia può essere impugnato quando costituisce la prima comunicazione di un debito tributario mai notificato .
Cassazione 4903/2025: conferma dell’orientamento intermedio
Con l’ordinanza 25 febbraio 2025 n. 4903, la Cassazione ha confermato l’orientamento intermedio: l’avviso di presa in carico non è un provvedimento amministrativo e quindi non può essere paragonato a un’intimazione di pagamento. Tuttavia esso è impugnabile solo quando l’atto presupposto non è stato notificato o presenta vizi propri . Nel caso esaminato, la Corte ha rigettato il ricorso perché il contribuente aveva già ricevuto un’intimazione di pagamento ed era decaduto dalla rateazione; l’avviso, quindi, svolgeva mera funzione ricognitiva .
Cassazione 6589/2025: impugnabilità ammessa solo per omissione della notifica
L’ordinanza 4 dicembre 2024 n. 6589 (depositata il 12 marzo 2025) ha ribadito che l’avviso di presa in carico è un atto informativo privo di valenza provvedimentale . La Corte ha richiamato l’art. 8, comma 12, D.L. 16/2012 e ha ribadito che l’avviso non contiene ordini di pagamento, ma si limita a informare il contribuente del passaggio di competenze. Non rientra nell’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992 e non può essere assimilato a un’intimazione di pagamento. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito l’orientamento intermedio secondo il quale l’avviso è impugnabile solo se l’atto presupposto non è stato notificato o se vi sono vizi propri . Nella fattispecie decisa, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’atto presupposto era stato regolarmente notificato e il contribuente aveva chiesto una rateazione .
Cassazione 24765/2025 e altri interventi
Nel 2025 la Cassazione ha pronunciato altre decisioni (ad esempio ordinanza 24765/2025) che hanno riaffermato l’orientamento consolidato: l’avviso di presa in carico non è impugnabile se preceduto da un avviso di accertamento regolarmente notificato; è invece ammessa la sua impugnazione quando sia il primo atto conosciuto dal contribuente in assenza di notifica del provvedimento impositivo, caso in cui il ricorso può avere ad oggetto la validità dell’accertamento presupposto. Poiché le linee motivate di tali pronunce coincidono con la cassazione 21254/2023 e 6589/2025, non verranno ripetute ulteriormente. La giurisprudenza di merito continua a seguire tale orientamento, con poche eccezioni.
Nuovo Codice della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024)
La riforma del processo tributario contenuta nel D.Lgs. 14 novembre 2024 n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria), in vigore dal 1° gennaio 2026, ha abrogato l’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e lo ha sostituito con l’art. 65 del nuovo codice. La nuova disposizione mantiene un elenco di atti impugnabili ma codifica espressamente il principio elaborato dalla giurisprudenza: atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili, salvo che la loro notificazione costituisca la prima comunicazione di un atto autonomamente impugnabile non notificato . Inoltre, il nuovo art. 65 stabilisce che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri; la mancata notificazione degli atti precedenti ne consente l’impugnazione insieme all’atto notificato . Questa riforma recepisce l’orientamento della Cassazione sull’avviso di presa in carico, garantendo al contribuente la tutela giurisdizionale quando l’atto informativo è la prima comunicazione del debito.
Normativa regionale e locale
Le regole esaminate valgono principalmente per i tributi erariali; in ambito locale (IMU, TARI, TOSAP, COSAP, canoni patrimoniali ecc.) si applicano le disposizioni dell’art. 1, comma 792, L. 160/2019. Tale norma prevede che l’avviso di accertamento contenga l’intimazione a pagare entro il termine di ricorso e costituisca titolo esecutivo; decorsi 60 giorni dal mancato pagamento, il carico è affidato all’Agente della riscossione, che deve informare il debitore della presa in carico. L’esecuzione resta sospesa per 180 giorni . Per le entrate locali, l’avviso di presa in carico svolge la stessa funzione informativa degli accertamenti erariali, ma i Comuni possono avvalersi di società di riscossione esterne o di concessionari locali; pertanto occorre verificare le specifiche regolamentari di ogni ente.
Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica
Per comprendere come muoversi, è utile descrivere il percorso che conduce dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo all’eventuale azione esecutiva e indicare i termini da rispettare.
1. Notifica dell’avviso di accertamento o di liquidazione
La procedura inizia con la notifica dell’avviso di accertamento o di un atto equivalente (avviso di liquidazione, provvedimento di irrogazione di sanzioni). Per i tributi erariali, l’accertamento deve indicare l’ammontare dovuto, la motivazione (ai sensi dell’art. 7 Statuto del contribuente) e l’intimazione a pagare entro il termine di impugnazione . L’atto diventa esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, se il contribuente non ha pagato o impugnato. Per i tributi locali, la L. 160/2019 impone la stessa tempistica ma precisa che l’esecutività scatta decorso il termine per il ricorso (di norma 60 giorni), con un periodo di sospensione dell’esecuzione di 180 giorni .
Se il contribuente ritiene l’accertamento infondato o viziato, ha 60 giorni per impugnare dinanzi alla Corte di giustizia tributaria (90 giorni se il ricorso è notificato all’estero). In pendenza di ricorso, può chiedere la sospensione dell’esecutività del provvedimento.
2. Affidamento del carico all’Agente della riscossione
Trascorsi 60 giorni dal mancato pagamento, l’ufficio trasmette l’importo all’Agente della riscossione (AdER). Il D.L. 78/2010 prevede che l’agente deve dare comunicazione della presa in carico tramite raccomandata semplice . Secondo l’art. 1, comma 792, L. 160/2019, per i tributi locali la trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, salvo casi di fondato pericolo; la riscossione è sospesa per 180 giorni . La comunicazione deve contenere gli estremi del debito, la data dell’affidamento e l’indicazione che da tale momento decorre il periodo di sospensione.
Importante: L’avviso di presa in carico non intima il pagamento e non modifica la posizione giuridica del contribuente. Serve a informare che il debito è stato affidato per la riscossione e che, trascorso il periodo di sospensione, potranno essere avviate azioni esecutive . Tuttavia, se l’avviso è la prima comunicazione di un debito (perché l’accertamento non è stato notificato), esso diventa impugnabile .
3. Sospensione e termini di tolleranza
Dalla data di affidamento decorre un periodo di 180 giorni (120 giorni per gli atti emessi dallo stesso ente), durante il quale l’Agente della riscossione non può avviare azioni esecutive. Questo periodo è previsto dalla L. 160/2019 per i tributi locali e applicato in analogia anche agli accertamenti erariali, in virtù della prassi dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Tale “finestra” consente al contribuente di valutare la propria posizione, richiedere una rateazione o aderire a una definizione agevolata. Se durante questo periodo il contribuente presenta ricorso e ottiene la sospensione cautelare, l’esecuzione rimane sospesa finché il giudice non decide.
4. Intimazione di pagamento e avvio dell’esecuzione
Se il contribuente non paga né impugna e la sospensione di 180 giorni scade, l’Agente della riscossione può iscrivere fermi amministrativi, ipoteche o avviare pignoramenti. Tuttavia l’art. 50 del DPR 602/1973 prescrive che, se l’esecuzione è intrapresa dopo un anno dall’affidamento, essa deve essere preceduta da un’intimazione ad adempiere (preavviso di fermo o pignoramento) notificata con raccomandata, che concede 5 giorni per pagare . Pertanto, l’avviso di presa in carico non sostituisce l’intimazione; l’agente deve comunque notificare quest’ultima se trascorre oltre un anno.
5. Notifica della cartella di pagamento (ancora prevista per alcuni casi)
Per i debiti iscritti a ruolo prima della riforma del 2011 o per gli atti non coperti dall’accertamento esecutivo (ad esempio sanzioni amministrative, multe stradali), la riscossione avviene ancora tramite cartella di pagamento. In tali ipotesi, l’avviso di presa in carico non sostituisce la cartella; la comunicazione resta un atto interno e non è impugnabile. Il contribuente potrà contestare la cartella nei termini di legge (60 giorni dalla notifica).
6. Prescrizione e decadenza
Il contribuente deve monitorare anche i termini di prescrizione (generalmente cinque anni per tributi erariali e locali) e le eventuali decadenze stabilite da leggi speciali. Se l’avviso di accertamento è stato notificato oltre il termine di decadenza o se la cartella è stata emessa fuori termine, la pretesa può essere contestata. L’avviso di presa in carico non interrompe la prescrizione, poiché è privo di efficacia esecutiva; soltanto la notifica della cartella o dell’intimazione produce effetti interruttivi. Pertanto conviene controllare sempre la cronologia degli atti.
Difese e strategie legali
Quando l’avviso di presa in carico è impugnabile
Alla luce della giurisprudenza, l’avviso di presa in carico può essere impugnato solo in due circostanze:
- Mancata notifica dell’atto presupposto: se il contribuente non ha ricevuto l’avviso di accertamento esecutivo (o l’atto di liquidazione, sanzione, ecc.), l’avviso di presa in carico costituisce la prima comunicazione della pretesa tributaria. In questo caso l’atto è impugnabile per far valere l’omessa notifica e contestare la legittimità dell’accertamento. L’orientamento deriva dalle pronunce Cass. 21254/2023 e 6589/2025 . Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di presa in carico ed esteso sia all’Agenzia delle Entrate (ente impositore) sia ad AdER.
- Vizi propri dell’avviso: se la comunicazione presenta errori sostanziali (errata indicazione del debitore, riferimenti ad atti annullati, mancata indicazione della data di affidamento, ecc.), il contribuente può impugnare per ottenere l’annullamento dell’avviso. Questa ipotesi è rara, perché la natura informativa dell’atto limita l’area dei vizi, ma alcune commissioni tributarie hanno ammesso il ricorso quando l’avviso conteneva importi non dovuti o era stato notificato a un soggetto sbagliato. Il ricorso potrà portare all’annullamento dell’avviso e, se necessario, a un’istanza di sgravio.
Attenzione: non è possibile usare l’avviso di presa in carico per contestare un accertamento già notificato e divenuto definitivo. Se l’avviso è preceduto da un atto impositivo regolarmente notificato e non impugnato nei termini, non vi è più possibilità di contestare la pretesa (salvo rari casi di inesistenza della notifica o nullità radicale). È quindi inutile e rischioso presentare un ricorso contro l’avviso sperando di riaprire la discussione sull’accertamento: la Cassazione ha dichiarato inammissibili tali ricorsi .
Come presentare il ricorso
Se ricorrono le condizioni per l’impugnabilità, il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di presa in carico. Le regole sono quelle del processo tributario telematico: il ricorso va notificato via PEC all’Agenzia delle Entrate e ad AdER, e depositato telematicamente tramite il portale delle Corti di giustizia tributaria entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve:
- indicare il provvedimento impugnato (avviso di presa in carico) e i motivi di impugnazione (omessa notifica dell’accertamento o vizi propri);
- contenere la relata di notifica e la prova della ricezione;
- allegare copia dell’avviso e di ogni documento a supporto (accertamenti mai notificati, eventuali documenti attestanti la prescrizione o il pagamento);
- chiedere l’annullamento dell’avviso e, se del caso, dell’atto presupposto;
- formulare l’istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione dell’accertamento per evitare azioni esecutive durante la causa.
Richiedere la sospensione o l’annullamento in autotutela
Se l’avviso di accertamento presenta vizi macroscopici o è prescritto, è possibile chiedere all’ente impositore l’annullamento in autotutela. L’istanza può essere presentata anche dopo la scadenza del termine per il ricorso, ma non sospende automaticamente l’esecuzione. È quindi consigliabile presentare l’istanza contestualmente al ricorso o, se non si ricorre, attivarsi tempestivamente per evitare che la riscossione prosegua.
Rateizzazione e piani di rientro
Se il debito è certo e il contribuente non intende contestarlo, può comunque chiedere la rateizzazione all’Agente della riscossione. La legge consente rate fino a 72 rate mensili (120 in caso di comprovata difficoltà) e, dal 2024, la rateizzazione può essere richiesta anche se il debitore è decaduto da precedenti piani. La richiesta sospende l’avvio delle azioni esecutive; tuttavia, la morosità su più rate comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di pagare tutto il residuo. È possibile anche chiedere la rateizzazione degli avvisi di accertamento esecutivi direttamente all’ente impositore prima dell’affidamento del carico.
Definizioni agevolate: Rottamazione quater e Rottamazione quinquies
La L. 197/2022 ha introdotto la Rottamazione quater (“Definizione agevolata 2023”), consentendo di sanare i debiti affidati a AdER dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo le somme a titolo di capitale e rimborso spese per le procedure esecutive, senza interessi, sanzioni e aggio. Chi aderisce può versare in un’unica soluzione o in 18 rate; i riammessi devono effettuare il versamento in scadenza il 30 novembre 2025 (con cinque giorni di tolleranza fino al 9 dicembre) . Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici e quanto versato è considerato acconto . La rottamazione riguarda carichi affidati nel periodo indicato, inclusi quelli già rateizzati o oggetto di precedenti sanatorie .
Per il 2026, il disegno di legge di bilancio prevede la Rottamazione quinquies, aperta ai carichi affidati dal 2000 al 2023 ad eccezione di quelli derivanti da accertamenti e alle cartelle per aiuti di stato, condanne della Corte dei conti, sanzioni penali e multe salvo deroghe . Possono aderire anche i contribuenti decaduti dalla Rottamazione quater; sono esclusi coloro che al 30 settembre 2025 risultano in regola con i pagamenti del piano quater . La domanda si presenta entro il 30 aprile 2026 e la risposta di ammissione arriva entro il 30 giugno . Le rate sono 54 in nove anni, con tasso del 4 % dal secondo anno . La decadenza avviene per il mancato pagamento di due rate non consecutive .
Vantaggi e limiti: La definizione agevolata consente di risparmiare su interessi e sanzioni e di chiudere le pendenze a condizioni vantaggiose. Tuttavia non è applicabile ai debiti non affidati a AdER, agli accertamenti esecutivi non ancora affidati o alle sanzioni penali. Inoltre, l’adesione impedisce di ottenere nuove rateazioni su eventuali residui in caso di decadenza .
Procedure di sovraindebitamento e piani del consumatore
Per i contribuenti in situazione di grave crisi economica che non riescono a pagare i debiti, l’ordinamento offre le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), riformato dai decreti correttivi del 2022 e 2024 . Queste procedure sono rivolte a soggetti non fallibili (consumatori, ex imprenditori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up) e consentono di ristrutturare o estinguere i debiti ottenendo la liberazione (esdebitazione) al termine.
Le principali procedure sono:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: riservato alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Il consumatore, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), propone ai creditori un piano di rientro che stabilisce tempi e modalità di pagamento. Il piano deve essere sostenibile e può prevedere il pagamento parziale e differenziato dei crediti; una volta approvato dal giudice e adempiuto, conduce all’esdebitazione . La normativa prevede che il consumatore sia definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale e che lo stato di sovraindebitamento sia la impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni .
- Concordato minore: destinato a piccoli imprenditori, professionisti e società non fallibili. Permette di proporre un accordo ai creditori per il pagamento parziale dei debiti, mantenendo la continuità aziendale. Richiede l’approvazione dei creditori e del tribunale e prevede la figura dell’esperto negoziatore per assistere le parti.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: per debitori che non possono proporre un piano sostenibile. Consiste nella vendita dell’intero patrimonio o parte di esso per soddisfare i creditori, con la possibilità di esdebitazione dopo tre anni .
- Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta dal correttivo 2024, consente al debitore privo di reddito o beni di ottenere la cancellazione dei debiti residui senza pagare nulla, purché dimostri la meritevolezza (assenza di colpa grave o frode) .
L’accesso a queste procedure è subordinato a requisiti di meritevolezza, come l’assenza di frodi o comportamenti colposi. I tribunali valutano la condotta del debitore e il piano proposto; la giurisprudenza ha sottolineato che la seconda possibilità deve essere riconosciuta a chi ha agito in buona fede .
Accordi di ristrutturazione e soluzioni transattive
Al di fuori delle procedure concorsuali, è possibile concludere accordi di ristrutturazione dei debiti con l’ente impositore e l’Agente della riscossione. Ad esempio, il D.L. 146/2021 (art. 3‑bis) consente di impugnare gli atti della riscossione conosciuti mediante l’estratto di ruolo per far valere la mancata notifica della cartella; nei giudizi pendenti è possibile definire la lite mediante transazione fiscale. Inoltre, la normativa consente il saldo e stralcio delle somme dovute alle amministrazioni locali e la stipula di accordi di ristrutturazione del debito tributario con la partecipazione del giudice.
Strumenti alternativi e agevolazioni
Il contribuente può avvalersi di numerosi strumenti per ridurre o regolare il proprio debito. I principali sono riassunti nella tabella seguente.
Tabella 1 – Strumenti di definizione agevolata e ristrutturazione
| Strumento | Normativa di riferimento | Contenuto/benefici |
|---|---|---|
| Rateizzazione del debito | Art. 19 DPR 602/1973; prassi AdER | Consente di dilazionare il pagamento fino a 72 rate (fino a 120 per difficoltà); richiesta anche per carichi già iscritti, sospende l’esecuzione. |
| Rottamazione quater | L. 197/2022; comunicazioni AdER | Permette di estinguere i debiti affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo capitale e spese, senza interessi e sanzioni; scadenza rata 30 novembre 2025 con tolleranza di 5 giorni . |
| Rottamazione quinquies (DL bilancio 2026) | Disegno di legge di bilancio 2026 | Estende la definizione ai carichi affidati dal 2000 al 2023, con pagamento in 54 rate in nove anni; domanda entro 30 aprile 2026; esclusi i contribuenti in regola con la rottamazione quater al 30 settembre 2025. |
| Saldo e stralcio dei ruoli | Norme speciali (es. art. 1, commi 184–199, L. 145/2018) | Prevede l’abbattimento di parte del debito per contribuenti con ISEE basso; non sempre disponibile. |
| Piano del consumatore | Art. 66–73 CCII | Il consumatore propone ai creditori un piano di rientro personalizzato; approvato dal giudice, consente la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione). |
| Concordato minore | Art. 74–83 CCII | Riservato a piccoli imprenditori e professionisti; consente di ristrutturare i debiti con continuità aziendale. |
| Liquidazione controllata | Art. 268–277 CCII | Prevede la vendita dei beni del debitore con cancellazione dei residui dopo tre anni . |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Art. 283–285 CCII | Consente al debitore privo di beni e redditi di ottenere la cancellazione dei debiti senza pagamenti, se meritevole. |
| Accordi di ristrutturazione | Art. 3‑bis D.L. 146/2021; art. 23 CCII | Permettono di concordare con l’amministrazione un piano di pagamento o un saldo stralcio in via negoziale. |
Errori comuni e consigli pratici
Molti contribuenti commettono errori che possono compromettere la possibilità di difesa. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli:
- Ignorare l’avviso di accertamento: trascorsi 60 giorni senza impugnarlo, l’accertamento diventa definitivo e non potrà più essere contestato. È quindi essenziale verificare tempestivamente gli atti ricevuti e consultare un professionista.
- Confondere l’avviso di presa in carico con una cartella di pagamento: l’avviso non impone il pagamento ma segnala il passaggio del debito alla riscossione. Impugnare l’avviso quando l’accertamento è stato regolarmente notificato è inutile e produce l’inammissibilità del ricorso .
- Sottovalutare i termini di sospensione: trascorsi 180 giorni dalla presa in carico, l’Agente della riscossione può avviare pignoramenti senza ulteriori avvisi (salvo l’intimazione dopo un anno). È consigliabile presentare un’istanza di rateazione o aderire a una definizione agevolata prima della scadenza.
- Non verificare la notifica dell’atto presupposto: se l’accertamento non è stato notificato, l’avviso di presa in carico è impugnabile. Occorre richiedere all’ente la prova della notifica; in mancanza, si può agire in giudizio per far dichiarare la nullità.
- Trascurare la prescrizione: l’avviso non interrompe la prescrizione; pertanto è necessario controllare se sono trascorsi più di cinque anni dalla notifica dell’accertamento o della cartella.
- Rinunciare a procedure di sovraindebitamento: chi si trova in grave difficoltà spesso ignora che il piano del consumatore o altre procedure del CCII possono ridurre drasticamente i debiti e salvaguardare l’abitazione. Rivolgersi tempestivamente a un OCC e a un legale può aprire soluzioni insper produttive.
- Tentare soluzioni fai‑da‑te: le procedure di impugnazione e definizione sono complesse; un errore nella notifica del ricorso o nella richiesta di sospensione può precludere la tutela. È sempre consigliabile affidarsi a un avvocato esperto.
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è l’avviso di presa in carico del ruolo?
È la comunicazione con cui l’Agente della riscossione informa il contribuente di aver assunto in carico le somme risultanti da un accertamento esecutivo o da altri atti di imposizione . Indica gli estremi del debito e la data di affidamento ma non intima il pagamento. - È un atto di accertamento o una cartella?
No. L’avviso di presa in carico è un atto informativo che non quantifica nuovi tributi, non impone scadenze di pagamento e non produce effetti esecutivi . - Quando posso impugnarlo?
Solo se l’atto presupposto (avviso di accertamento esecutivo) non è stato notificato o se l’avviso presenta vizi propri (errori gravi). In questo caso l’avviso è impugnabile entro 60 giorni . - Posso contestare l’accertamento tramite l’avviso di presa in carico?
Solo se non hai ricevuto l’accertamento. Se l’accertamento è stato notificato e non è stato impugnato nei termini, non potrai più contestarlo tramite l’avviso. - Se non impugno l’avviso, perdo il diritto di contestare la cartella?
No. Poiché l’avviso di presa in carico non è un atto impugnabile (salvo eccezioni), l’eventuale mancata impugnazione non preclude la possibilità di contestare la successiva cartella o l’intimazione. Tuttavia non potrai contestare un accertamento già divenuto definitivo. - Quanto tempo ho per pagare dopo la presa in carico?
L’Agente della riscossione non può avviare azioni esecutive nei 180 giorni successivi all’affidamento del carico (120 giorni se l’ente impositore coincide con l’agente). Trascorso questo termine, può procedere con misure esecutive; se l’esecuzione inizia dopo un anno è necessaria l’intimazione di pagamento . - Posso chiedere la rateazione di un avviso di presa in carico?
La rateazione può essere chiesta sia all’ente impositore (prima dell’affidamento) sia ad AdER (dopo l’affidamento). La richiesta sospende l’azione esecutiva e consente di dilazionare il pagamento. - L’avviso di presa in carico interrompe la prescrizione?
No. Solo la notifica di un atto impositivo o esecutivo (accertamento, cartella, intimazione, pignoramento) interrompe la prescrizione. L’avviso di presa in carico è un atto interno e non ha efficacia interruttiva. - Devo pagare subito dopo aver ricevuto l’avviso?
Non necessariamente. Se intendi contestare l’accertamento non notificato o avviare una procedura di sovraindebitamento, puoi impugnare l’avviso o chiedere sospensione. Se invece riconosci il debito, puoi aderire a una definizione agevolata o chiedere rateizzazione. - Qual è la differenza tra avviso di presa in carico e intimazione di pagamento?
L’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 è un preavviso esecutivo che intim 5 giorni per pagare prima del pignoramento; la sua omissione può rendere illegittima l’esecuzione. L’avviso di presa in carico è invece una comunicazione informativa antecedente . - Posso aderire a una rottamazione se ho ricevuto l’avviso di presa in carico?
Sì, se i carichi rientrano nei periodi previsti (2000–2022 per la rottamazione quater, 2000–2023 per la quinquies) . L’adesione richiede la compilazione della domanda e il pagamento delle rate entro le scadenze. - Se ho debiti di varia natura (tributi, contributi, multe), posso usarli tutti nella rottamazione?
La rottamazione comprende i debiti risultanti dai carichi affidati a AdER, incluse multe stradali, ma con alcune deroghe: le multe beneficiano solo della cancellazione degli interessi e maggiorazioni, mentre restano dovute le sanzioni principali . Alcuni debiti (aiuti di Stato, condanne della Corte dei conti, sanzioni penali) sono esclusi dalla rottamazione . - Cosa succede se perdo la rateizzazione o la rottamazione?
La decadenza comporta la perdita dei benefici (esonero da interessi e sanzioni) e l’obbligo di pagare il residuo in un’unica soluzione; l’Agente può riprendere le azioni esecutive. Inoltre, nella rottamazione quinquies non sarà possibile chiedere una nuova dilazione per il debito residuo . - Cos’è il piano del consumatore e quando conviene usarlo?
È una procedura di sovraindebitamento che consente al consumatore di proporre un piano di pagamento sostenibile e di ottenere l’esdebitazione al termine . Conviene quando i debiti complessivi sono ingenti e non si possono saldare neppure con la rateizzazione; grazie al piano, si può ridurre l’importo dovuto e salvaguardare i beni essenziali. - Esistono altri strumenti per ridurre il debito?
Oltre alla rateizzazione e alle rottamazioni, è possibile avviare la liquidazione controllata, l’esdebitazione del debitore incapiente, il concordato minore o accordi di ristrutturazione. Ogni caso richiede una valutazione professionale. - Lo Studio Monardo può assistermi anche fuori dalla Toscana?
Sì. Lo Studio opera su tutto il territorio nazionale grazie a una rete di avvocati e commercialisti specializzati. È possibile richiedere consulenze da remoto o organizzare incontri in sede. - Quanto costa presentare un ricorso?
Le spese dipendono dalla complessità del caso. Il contributo unificato varia in base al valore della causa e occorre considerare i compensi professionali. Lo Studio Monardo offre un preventivo trasparente e piani di pagamento personalizzati. - Posso rivolgermi allo Studio se ho già un pignoramento in corso?
Assolutamente. Anche dopo l’avvio del pignoramento è possibile proporre opposizione o chiedere la conversione del sequestro, oltre a valutare la sovraindebitamento. - Esistono agevolazioni per i debitori incapienti?
Sì. Il CCII prevede la procedura di esdebitazione del debitore incapiente, che consente la cancellazione totale dei debiti residui senza pagamento, a condizione di dimostrare la meritevolezza . - Posso proteggere la mia casa dall’esecuzione?
In alcuni casi la casa di abitazione può essere esclusa dalla liquidazione o dal pignoramento: il D.L. 69/2013 vieta l’espropriazione dell’unica casa non di lusso per debiti erariali inferiori a €120 000; inoltre, nel piano del consumatore si può proporre il pagamento del valore di mercato del bene per salvaguardare l’immobile. Occorre però valutare la situazione concreta con un esperto.
Simulazioni pratiche
Esempio 1 – Mancata notifica dell’accertamento
Situazione: Tizio riceve un avviso di presa in carico il 10 gennaio 2025 per un debito IRPEF 2019 pari a €20 000. Nel testo non è indicata la data dell’atto presupposto e Tizio non ricorda di aver ricevuto un avviso di accertamento.
Analisi: Tizio chiede all’Agenzia delle Entrate copia della notifica: l’ente non fornisce prova della spedizione dell’accertamento. L’avviso di presa in carico è quindi la prima comunicazione del debito e, secondo la Cassazione , è impugnabile. Tizio presenta ricorso entro 60 giorni (10 marzo 2025) chiedendo l’annullamento dell’avviso e dell’accertamento; allega la mancata notifica. Il giudice sospende l’esecuzione e, al merito, annulla l’accertamento per difetto di notifica. L’avviso di presa in carico viene conseguentemente eliminato. Tizio paga solo le imposte dovute a seguito di un nuovo e corretto accertamento (se l’Agenzia intende reiterarlo) o beneficia della decadenza per decorrenza dei termini.
Esempio 2 – Accertamento notificato ma non impugnato
Situazione: Caio riceve un avviso di accertamento IVA 2022 il 1° aprile 2024. Non presenta ricorso né paga entro 60 giorni. Il 5 agosto 2024 l’Agenzia trasmette il carico ad AdER, che invia l’avviso di presa in carico il 10 agosto 2024. Caio, persuaso di poter contestare l’accertamento, presenta ricorso contro l’avviso l’8 ottobre 2024.
Analisi: Il ricorso è inammissibile, perché l’accertamento è diventato definitivo decorsi 60 giorni e l’avviso di presa in carico non è impugnabile. La Cassazione 6589/2025 ha dichiarato inammissibili situazioni analoghe . Caio perde la possibilità di contestare il debito e dovrà pagare. Tuttavia può chiedere la rateizzazione o aderire a una rottamazione.
Esempio 3 – Rottamazione quater
Situazione: Sempronio ha debiti pregressi affidati a AdER tra il 2001 e il 2018 per complessivi €15 000. Ha ricevuto più avvisi di presa in carico e cartelle, alcune già rateizzate. Nel 2023 aderisce alla rottamazione quater e ottiene un piano di 18 rate. A settembre 2025 salta due rate e teme di decadere.
Analisi: La rata di novembre 2025 è fondamentale: per mantenere i benefici della rottamazione quater, Sempronio deve pagare la rata in scadenza 30 novembre 2025 (con tolleranza di 5 giorni fino al 9 dicembre) . Se non paga, perderà la definizione agevolata e i versamenti saranno considerati acconto. Poiché è in ritardo, potrà valutare l’adesione alla rottamazione quinquies se prevista, presentando domanda entro il 30 aprile 2026 .
Esempio 4 – Procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore)
Situazione: Maria, lavoratrice dipendente, accumula debiti con il Fisco (accertamenti IRPEF e IVA per €40 000), la banca (€20 000) e il condominio. Riceve avvisi di presa in carico e cartelle, ma non riesce a pagare. Non vuole perdere la casa.
Analisi: Maria, assistita da un OCC e dallo Studio Monardo, può accedere al piano del consumatore. Propone ai creditori un piano di rientro in 5 anni pagando €500/mese con la cessione del quinto dello stipendio; chiede la sospensione degli interessi e la rinuncia a parte dei crediti. Il giudice approva il piano perché garantisce un soddisfacimento superiore rispetto alla liquidazione controllata. Al termine, Maria ottiene l’esdebitazione e la casa è salva. Gli avvisi di presa in carico e le cartelle sono inglobati nel piano e non generano ulteriori esecuzioni.
Conclusione
L’avviso di presa in carico del ruolo è un atto che, seppur privo di contenuto impositivo, non va sottovalutato. Segna il momento in cui il debito passa all’Agente della riscossione e anticipa l’avvio di misure cautelari ed esecutive. Conoscere il quadro normativo, i termini procedurali e le pronunce giurisprudenziali consente al contribuente di difendersi efficacemente. Le sentenze della Cassazione, culminate nelle ordinanze 21254/2023, 4903/2025 e 6589/2025, hanno chiarito che l’avviso è impugnabile solo quando costituisce la prima comunicazione del debito o presenta vizi propri; in tutti gli altri casi, è una semplice informativa .
Per affrontare correttamente la presa in carico occorre:
- Verificare la notifica dell’accertamento e controllare termini e prescrizione.
- Impugnare tempestivamente l’avviso se non si è ricevuto l’atto presupposto.
- Valutare la rateizzazione o le definizioni agevolate (rottamazione quater e quinquies) e le eventuali procedure di sovraindebitamento.
- Richiedere la sospensione cautelare e l’analisi in autotutela se vi sono vizi.
- Agire con il supporto di un professionista per evitare errori procedurali.
Lo Studio legale Monardo, grazie all’esperienza dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team, offre consulenza completa su questi temi: analisi degli atti, ricorsi, sospensioni, trattative con l’amministrazione, predisposizione di piani del consumatore e assistenza nelle procedure di sovraindebitamento. Se hai ricevuto un avviso di presa in carico o una cartella, non aspettare che scadano i termini o che inizino i pignoramenti. Rivolgiti subito allo Studio per una valutazione personalizzata: potrai difenderti con strategie legali concrete e tempestive e, se necessario, ristrutturare i tuoi debiti con strumenti alternativi.
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