Introduzione
In Italia il “ruolo esattoriale” è l’elenco dei debiti affidati dall’ente creditore (Comune, Agenzia delle Entrate, INPS, agenzie fiscali e così via) all’Agente della riscossione. Dal ruolo l’Agente emette la cartella di pagamento, ossia l’atto con cui invita il contribuente a pagare quanto dovuto. Quando il ruolo e la cartella vengono notificati in modo scorretto o per importi prescritti, il contribuente rischia ugualmente pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi, con conseguenze gravi sulla propria attività o patrimonio. Per questo è fondamentale sapere come controllare la legittimità dell’atto e quali strumenti legali utilizzare per contestarlo, sospenderlo o definire il debito.
Questo articolo, aggiornato a ottobre 2025, analizza in modo approfondito la disciplina italiana sulla riscossione e le novità più recenti: dalle nuove regole sul discarico automatico dei ruoli previste dal D.Lgs. 110/2024 , alla riammissione alla Definizione agevolata (“rottamazione‑quater”) introdotta dalla Legge 15/2025 , passando per le modifiche su rateizzazioni e notifica tramite PEC. Sono riportati i principali articoli del D.P.R. 602/1973 e le più rilevanti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, per fornire un quadro normativo e giurisprudenziale completo.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’articolo adotta la prospettiva del debitore/contribuente e offre suggerimenti pratici per difendersi. A guidarvi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista esperto in diritto bancario e tributario, che coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi a livello nazionale. L’avvocato:
- È cassazionista abilitato a patrocinare davanti alla Corte di Cassazione.
- È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
- È Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Grazie alla sua esperienza e alla rete di professionisti che coordina, l’Avv. Monardo può assistere il contribuente in tutte le fasi della riscossione: dall’analisi della cartella alla redazione dei ricorsi (tributari, opposizioni all’esecuzione, ricorsi per cassazione), dalla richiesta di sospensione e rateizzazione alla negoziazione di piani di rientro, fino agli strumenti di composizione della crisi e di esdebitazione. Il suo approccio combina competenza giuridica, capacità negoziali e attenzione alle esigenze economiche del cliente.
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1. Contesto normativo: cos’è il ruolo e come nasce la cartella
1.1 Ruolo, cartella di pagamento e loro contenuto
Il ruolo è l’elenco dei crediti che un ente pubblico affida all’Agente della riscossione. Il D.P.R. 602/1973 disciplina la formazione del ruolo (art. 12) e la successiva notifica della cartella. L’articolo 12 chiarisce che l’estratto di ruolo (il documento che riporta gli elementi essenziali del ruolo) non è impugnabile salvo nei casi individuati al comma 4‑bis . Ciò significa che, di regola, non si può fare ricorso contro il semplice estratto: occorre attendere la notifica dell’atto (cartella o intimazione). Tuttavia, sono previste eccezioni quando la cartella è necessaria per partecipare a gare pubbliche, ottenere licenze, ricevere rimborsi o beneficiare di provvedimenti di definizione agevolata .
La cartella di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 25 D.P.R. 602/1973: indicazione dell’ente creditore, del codice fiscale, del dettaglio delle somme, del responsabile del procedimento, della modalità di pagamento e dei rimedi esperibili . La Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che l’atto deve essere motivato e deve indicare chiaramente gli atti presupposti, pena la nullità. Ogni cartella deve essere notificata entro determinati termini (vedi § 1.3).
1.2 Modalità di notifica
L’art. 26 D.P.R. 602/1973 disciplina la notificazione della cartella di pagamento. L’agente della riscossione può avvalersi di messi notificatori, ufficiali giudiziari o spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento . Dal 2017 le persone giuridiche e i professionisti sono obbligati a ricevere la notifica tramite PEC; per gli altri contribuenti la notifica digitale è possibile su richiesta. Se il destinatario ha un indirizzo PEC “non valido o satura”, l’atto viene depositato sull’area riservata di InfoCamere e un avviso viene spedito tramite raccomandata tradizionale . La notifica via posta si perfeziona con la consegna all’indirizzo di residenza o, in mancanza, al portiere o a un familiare convivente. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che imponeva la notifica a cittadini residenti all’estero senza previa ricerca dell’indirizzo .
Nel 2024 la Corte di Cassazione ha precisato che, quando la cartella è notificata tramite raccomandata semplice dall’Agente della riscossione, non è necessario spedire una seconda raccomandata informativa (ordinanza Cass. n. 13217/2024). La Corte ha richiamato l’art. 26 D.P.R. 602/1973, che consente il ricorso alle norme postali ordinarie, escludendo l’applicazione della L. 890/1982 .
1.3 Termini di notifica e decadenza
Secondo l’art. 25 D.P.R. 602/1973 la cartella va notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo . Esistono termini più lunghi per i crediti risultanti da procedure concorsuali, da accordi di ristrutturazione o da sovraindebitamento; in questi casi la notifica può avvenire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno . Se la cartella non viene notificata entro questi termini, il ruolo decade e il debito si estingue. Una volta ricevuta la cartella, il contribuente ha 60 giorni per:
- Pagare: versare integralmente o chiedere una rateizzazione.
- Chiedere la sospensione dell’atto se ritiene che il debito non sia dovuto (art. 1 del D.L. 688/1993).
- Presentare ricorso alla Commissione Tributaria competente entro 60 giorni per contestare l’atto impositivo o la cartella.
Dopo 60 giorni l’Agente della riscossione può avviare l’esecuzione forzata, ma deve attendere che trascorra un ulteriore periodo di 8 giorni dal preavviso di fermo o pignoramento, salvo che il credito sia “indifferibile”. Inoltre, se l’esecuzione non inizia entro 1 anno dalla notifica, l’Agente deve inviare un’ulteriore intimazione ad adempiere, che perde efficacia dopo un anno .
1.4 Controllo di legittimità dell’estratto di ruolo
Come anticipato, l’estratto di ruolo non costituisce titolo esecutivo e non può essere impugnato salvo nei casi indicati dall’art. 12, comma 4‑bis D.P.R. 602/1973: ad esempio quando il contribuente deve iscriversi a un appalto pubblico o beneficiare di un rimborso . La Corte di Cassazione (Sez. Unite 26283/2022) ha precisato che l’interesse ad agire sorge solo se vi è un “pregiudizio attuale” derivante dalla mancata notifica della cartella . L’ordinanza Cass. n. 22163/2024 ha richiamato questa decisione, ribadendo che l’impugnazione dell’estratto richiede la dimostrazione di un interesse concreto e attuale, come la partecipazione a una gara d’appalto .
2. Le novità del Decreto legislativo 110/2024 e della legge 15/2025
2.1 Discarico automatico dei ruoli dopo 5 anni
Il D.Lgs. 110/2024 (decreto sulla riscossione) ha introdotto un meccanismo di discarico automatico: le quote affidate all’Agenzia delle entrate‑Riscossione dal 1º gennaio 2025 sono discaricate se non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. Ciò significa che, trascorsi 5 anni dall’affidamento, l’Agente restituisce il carico all’ente creditore, salvo che il credito sia oggetto di procedure esecutive, concorsuali o di ristrutturazione. Il discarico automatico non comporta l’estinzione del debito: l’ente creditore può procedere autonomamente alla riscossione o riaffidare il carico all’Agente se emergono “nuove e significative” risorse patrimoniali . Il decreto prevede inoltre la possibilità di discarico anticipato quando l’Agente accerta la chiusura del fallimento, l’assenza di beni aggredibili o l’esito infruttuoso delle azioni esecutive.
L’art. 4 del decreto elenca le ipotesi di differimento del discarico: sono esclusi dal discarico automatico i carichi per cui alla data del 31 dicembre del quinto anno sono sospese le procedure esecutive o pendono procedure concorsuali, oppure sono in corso dilazioni o definizioni agevolate. In questi casi il discarico avviene dopo la cessazione della sospensione o della procedura. L’art. 5 disciplina il riaffidamento dei carichi: fino alla prescrizione il credito può essere recuperato direttamente dall’ente o riaffidato a soggetti privati diversi dall’Agente.
2.2 Rateizzazioni con durata fino a 108 o 120 rate
Il decreto prevede nuove regole sulla rateizzazione ordinaria (art. 19 D.P.R. 602/1973). Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di trovarsi in “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, l’Agente può concedere:
- 84 rate mensili per le istanze presentate nel biennio 2025–2026;
- 96 rate per il biennio 2027–2028;
- 108 rate a decorrere dal 2029 .
Fino al 2024 il piano massimo era di 72 rate; il nuovo decreto quindi allunga la possibilità di dilazione. Se il contribuente documenta la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” e il debito supera 120.000 €, l’Agente può autorizzare una dilazione fino a 120 rate in dieci anni. Per provare la difficoltà, le persone fisiche devono allegare l’ISEE, mentre imprese e professionisti devono dimostrare il rapporto fra debito e liquidità corrente o il valore della produzione .
2.3 Pianificazione annuale e tentativo tempestivo di notifica
L’art. 1 D.Lgs. 110/2024 stabilisce che l’attività di riscossione deve essere pianificata annualmente attraverso una convenzione fra MEF e Agenzia delle entrate. L’Agente è tenuto a tentare la notifica della cartella entro il nono mese dall’affidamento del carico, salvo proroghe per eventi eccezionali. L’art. 2 impone all’Agenzia la trasmissione mensile ai creditori dei dati sullo stato delle procedure.
2.4 Riammissione alla Definizione agevolata (“rottamazione‑quater”)
La Legge 15/2025 di conversione del “Decreto Milleproroghe” (DL 202/2024) ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti dalla Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (c.d. “Rottamazione‑quater”). L’art. 3‑bis, commi 1 e 2, prevede che coloro che non hanno pagato una o più rate della rottamazione entro il 31 dicembre 2024 possano essere riammessi, a condizione che presentino domanda entro il 30 aprile 2025 . Nella domanda devono indicare i debiti per i quali ricorrono le condizioni di riammissione e la modalità di pagamento. Le rate possono essere:
- In un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
- In dieci rate (massimo) di pari importo, con scadenza: 31 luglio e 30 novembre 2025, poi 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026 e 2027 .
L’Agenzia delle entrate‑Riscossione comunica l’ammontare dovuto entro il 30 giugno 2025 e applica interessi al 2% annuo a decorrere dal 1º novembre 2023 . Il contribuente che aderisce alla riammissione deve pagare puntualmente tutte le rate: il mancato pagamento comporta la revoca del beneficio. La riapertura non riguarda i debiti non inclusi nella precedente rottamazione.
3. Procedura dopo la notifica: cosa fare passo per passo
3.1 Verifica formale dell’atto
Ricevuta la cartella o l’intimazione di pagamento, il contribuente deve innanzitutto verificare la regolarità formale:
- Indicazione dell’ente creditore: l’atto deve specificare chi è il titolare del credito (Comune, Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.) e il codice fiscale del contribuente .
- Dettaglio delle somme: l’importo deve essere distinto tra tributo principale, sanzioni, interessi e agaggio dell’Agente della riscossione.
- Motivazione: deve riportare gli atti presupposti (avviso di accertamento, avviso di addebito, contravvenzione) e i riferimenti normativi. L’assenza di motivazione integra un vizio di nullità.
- Notifica corretta: occorre verificare la data di notifica (per posta o PEC) e il rispetto dei termini previsti dall’art. 25 . Per le notifiche postali occorre accertare che la raccomandata sia stata consegnata a soggetto abilitato (familiare convivente, portiere) e che l’avviso sia stato compilato correttamente. La Cassazione ha escluso l’obbligo della seconda raccomandata informativa .
- Prescrizione: la cartella non può essere emessa dopo che sia decorso il termine di prescrizione del tributo (di solito 10 anni per le imposte erariali, 5 anni per tributi locali e contributi previdenziali). La prescrizione decorre dalla data dell’atto impositivo definitivo e può essere interrotta solo mediante notifica di atti interruttivi (intimazioni, pignoramenti).
3.2 Difesa entro 60 giorni: ricorso alla giurisdizione tributaria
Se si riscontrano irregolarità, il contribuente deve presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione tributaria) entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso può essere depositato telematicamente tramite il Processo Tributario Telematico (PTT) con firma digitale. Le principali eccezioni da sollevare sono:
- Nullità della notifica: se l’atto è stato notificato a un indirizzo errato, a un soggetto non abilitato o oltre i termini. La mancanza dell’avviso di ricevimento comporta nullità.
- Difetto di motivazione: la cartella deve indicare l’avviso di accertamento o l’atto presupposto; la mera indicazione di importi generici è insufficiente. La Cassazione ha dichiarato illegittima la cartella priva di indicazione del responsabile e del titolo originario.
- Decadenza: la cartella emessa oltre il termine di decadenza (due anni per la generalità dei tributi, otto anni in caso di procedure concorsuali) è nulla .
- Prescrizione: se è trascorso il termine di prescrizione e l’Agente non ha notificato atti interruttivi.
- Errata intestazione: se il ruolo è intestato a soggetto diverso o se il debito è già stato pagato.
La proposizione del ricorso sospende la riscossione fino alla pronuncia della Corte tributaria solo se il contribuente chiede la sospensione cautelare e dimostra un danno grave e irreparabile. In mancanza, l’Agente può comunque procedere all’esecuzione forzata (fermi, ipoteche, pignoramenti). Per questo è consigliabile valutare con l’avvocato la possibilità di presentare contestualmente un’istanza di sospensione presso l’Agenzia (art. 1, comma 538, L. 228/2012) e una richiesta di sospensione cautelare in sede giudiziaria.
3.3 Opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi
L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) sono strumenti previsti nel codice di procedura civile. Tuttavia l’art. 57 D.P.R. 602/1973 limita le contestazioni: non sono ammessi giudizi che attengono alla regolarità formale o alla notificazione del titolo . La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo questo divieto, consentendo l’opposizione quando la cartella non è stata notificata o quando si contesta la pignorabilità dei beni . L’art. 57 afferma che, in caso di opposizione, il giudice può ordinare all’Agente di depositare l’estratto di ruolo e gli atti dell’esecuzione.
4. Strumenti per definire o ridurre il debito
4.1 Rateizzazione ordinaria e straordinaria
Come anticipato, la rateizzazione consente di dilazionare il pagamento del debito fino a 108 rate (9 anni) su semplice richiesta e fino a 120 rate (10 anni) in presenza di documentata situazione di difficoltà . Per importi inferiori a 120.000 € la richiesta può essere presentata online senza allegare documenti; per importi superiori o in presenza di procedure pendenti occorrono ISEE, bilancio e altri indici economico‑finanziari.
È importante rispettare le rate: il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio. In tal caso l’intero debito torna esigibile e non è più possibile rateizzare nuovamente lo stesso carico. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 110/2024, le rate non possono avere un importo inferiore a 50 €.
Tabella riassuntiva delle rateizzazioni
| Tipologia di rateizzazione | Importo massimo senza documentazione | Numero massimo di rate | Requisiti | Scadenze |
|---|---|---|---|---|
| Ordinaria “semplice” | ≤ 120.000 € | 84 rate nel 2025–26; 96 nel 2027–28; 108 dal 2029 | Autodichiarazione di temporanea difficoltà | Pagamento mensile |
| Ordinaria “documentata” | > 120.000 € | Fino a 120 rate (10 anni) | Documenti attestanti l’obiettiva difficoltà (ISEE, indici di liquidità, rapporto debito/fatturato) | Pagamento mensile |
| Straordinaria | qualsiasi | fino a 72 rate per importi inferiori a 60.000 €; fino a 120 per importi superiori | Prevista quando il contribuente dimostra di non poter versare le rate ordinarie | Richiesta motivata |
4.2 Definizione agevolata (rottamazione)
La Definizione agevolata consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza sanzioni né interessi di mora. La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 231‑252, L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione‑quater per i carichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Le scadenze originarie erano fissate tra il 2023 e il 2028; chi non ha pagato le prime rate entro settembre 2023 è decaduto. La Legge 15/2025 consente la riammissione dei decaduti, con pagamento entro luglio 2025 o in 10 rate fino al 2027 . Gli interessi al 2% annuo sono dovuti su tutte le somme dovute .
Non rientrano nella definizione agevolata i carichi relativi a:
- Recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dall’UE;
- Sanzioni penali e somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- Contributi dovuti a casse professionali (salvo diverse previsioni normative regionali);
- Tributi riservati (come imposte doganali) e risorse proprie dell’Unione Europea.
4.3 Stralcio dei debiti fino a 1.000 €
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto lo stralcio dei debiti fino a 1.000 € affidati tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Per i crediti statali lo stralcio è automatico, mentre per quelli degli enti locali era necessario un atto deliberativo. Questo stralcio non deve essere confuso con il discarico automatico (che non estingue il debito) ma comporta la cancellazione definitiva del carico.
4.4 Sospensione e annullamento del debito
Il contribuente può presentare istanza di sospensione amministrativa se ritiene che il debito sia già stato pagato, prescritto, sospeso da provvedimenti amministrativi o giudiziari, o non dovuto perché oggetto di sentenza favorevole. L’istanza va inviata entro 60 giorni dalla notifica; l’Agente deve rispondere entro 220 giorni. Se l’ente conferma il debito, il contribuente può impugnarlo giudizialmente.
In alcune ipotesi di errore (ad esempio, pagamento duplicato o errata intestazione), l’Agente procede all’annullamento in autotutela. In caso di somme indebitamente riscosse, è possibile chiedere il rimborso.
4.5 Composizione della crisi da sovraindebitamento e Codice della Crisi
Per i debitori non fallibili (privati, professionisti, piccole imprese), il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) prevede diversi strumenti per ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII): rivolto a chi non esercita attività d’impresa. Con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) si propone ai creditori un piano di pagamento sostenibile. Il Tribunale omologa il piano se la proposta assicura il soddisfacimento parziale dei creditori e non è frutto di colpa grave o frode. In certi casi è possibile prevedere una moratoria dei crediti ipotecari senza immediata vendita della casa di abitazione.
- Concordato minore (art. 74 ss. CCII): destinato a imprenditori minori e professionisti. Consente di proporre ai creditori un concordato con continuità aziendale o liquidatorio. Gli enti pubblici, inclusa l’Agenzia delle entrate, devono adeguarsi al voto espresso dall’Agenzia per la Coesione territoriale.
- Liquidazione controllata (art. 268 ss. CCII): prevede la liquidazione dell’intero patrimonio con esdebitazione finale. È utilizzata quando non vi sono risorse per un piano o concordato.
- Procedure familiari e di composizione della crisi familiare: consentono a più membri dello stesso nucleo sovraindebitato di proporre un unico piano.
L’Avv. Monardo, quale Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione dei piani e nella negoziazione con i creditori, coordinando consulenti fiscali e contabili. Grazie all’esperienza nella tutela del patrimonio, è possibile ottenere la sospensione delle procedure esecutive e, al termine, l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non soddisfatti.
5. Errori comuni da evitare e consigli pratici
Molti contribuenti commettono errori che pregiudicano la possibilità di difendersi efficacemente. Ecco i più frequenti e come evitarli:
- Ignorare la notifica: credere che la cartella si annulli da sola è un errore; trascorsi 60 giorni l’Agente può avviare l’esecuzione e, con l’attuale sistema informatizzato, i pignoramenti su conti correnti avvengono in tempi rapidi.
- Pagare senza controllare: versare l’importo richiesto senza verificare prescrizione o errori può comportare la perdita definitiva delle somme indebitamente richieste.
- Fare ricorso fuori termine: il ricorso tardivo è inammissibile; occorre prestare attenzione alle date di notifica e ai termini processuali, ricordando che il termine di 60 giorni si sospende nel mese di agosto.
- Sottovalutare la rateizzazione: chiedere una rateizzazione troppo lunga senza valutare la propria capacità di pagamento può portare alla decadenza; meglio concordare un piano realistico o valutare procedure di composizione della crisi.
- Affidarsi a modelli generici: ogni situazione richiede un’analisi personalizzata; modelli di ricorso scaricati dal web non tengono conto di peculiarità come la notifica via PEC, la prescrizione o le cause di nullità. L’assistenza di un avvocato specializzato è essenziale.
6. Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è un ruolo esattoriale?
Il ruolo è l’elenco dei debiti che l’ente creditore affida all’Agente della riscossione. Contiene dati del debitore, importi, riferimenti agli atti presupposti e indica l’anno di affidamento. Dal ruolo viene emessa la cartella di pagamento.
2. Posso impugnare l’estratto di ruolo?
In generale no: l’estratto non è un atto autonomo. È possibile impugnarlo solo nei casi previsti dall’art. 12, comma 4‑bis D.P.R. 602/1973 (es.: partecipazione a gare pubbliche, perdita di un contributo, esecuzione del fermo o dell’ipoteca) . La Cassazione richiede un interesse concreto e attuale .
3. Entro quanto tempo deve essere notificata la cartella?
La cartella va notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’imposta è divenuta definitiva . Nei casi di conciliazioni, fallimenti o sovraindebitamento il termine può arrivare all’ottavo anno.
4. La notifica tramite PEC è valida?
Sì, per imprese e professionisti iscritti in albi o registri la notifica via PEC è obbligatoria. Per i privati è possibile se dichiarano un domicilio digitale. In mancanza o saturazione della casella, l’atto è depositato su InfoCamere e un avviso viene spedito per posta .
5. È necessaria la seconda raccomandata informativa?
No. La Cassazione (ordinanza n. 13217/2024) ha chiarito che, quando la cartella è spedita con raccomandata direttamente dall’Agente della riscossione, la legge non richiede la seconda raccomandata prevista dalla L. 890/1982 .
6. Cosa succede se non pago entro 60 giorni?
Trascorso il termine l’Agente può iscrivere il fermo amministrativo sui veicoli, ipotecare beni immobili e avviare il pignoramento. Se non inizia l’esecuzione entro un anno, deve inviare un’intimazione ad adempiere, che perde efficacia dopo un anno .
7. Posso chiedere la rateizzazione di più cartelle?
Sì, è possibile rateizzare l’intero debito risultante da più cartelle, purché appartengano allo stesso ente creditore. La durata massima dipende dalla soglia di 120.000 € e dalla presenza di documentazione .
8. Cosa comporta il discarico automatico?
Il carico viene restituito all’ente creditore dopo 5 anni dall’affidamento se non è stato riscosso. Tuttavia il debito non si estingue: l’ente può recuperarlo autonomamente o riaffidarlo all’Agente quando emergano nuovi beni .
9. Posso usufruire del “saldo e stralcio” se non ho aderito alla rottamazione?
Le definizioni agevolate introdotte nel 2023/2024 si applicano solo ai carichi affidati fino al 30 giugno 2022. Se non si è aderito alla rottamazione, resta possibile accedere alla rateizzazione o alle procedure di sovraindebitamento. Alcune leggi regionali hanno introdotto ulteriori stralci (ad esempio bollo auto), ma la disciplina varia.
10. Ho ricevuto un avviso di intimazione dopo una cartella del 2016: è legittimo?
Occorre verificare se l’Agente ha emesso atti interruttivi nei 5 anni successivi alla cartella. In assenza l’intimazione potrebbe essere tardiva e il debito prescritto. Inoltre l’intimazione è inefficace se l’esecuzione non inizia entro un anno .
11. Cosa posso fare se il debito è stato già pagato?
Si può presentare istanza di sospensione allegando la ricevuta di pagamento. L’Agente verifica con l’ente creditore e, in caso di conferma, annulla il carico. È possibile chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate.
12. Come funziona il piano del consumatore?
È uno strumento di composizione della crisi che consente al sovraindebitato di proporre un piano di pagamento ai creditori, con l’assistenza di un OCC e l’omologa del Tribunale. Può prevedere la sospensione della vendita della casa e la falcidia dei debiti; al termine vi è l’esdebitazione. L’Avv. Monardo, quale Gestore della crisi, può assistere nella redazione del piano.
13. Quali beni possono essere pignorati dall’Agente della riscossione?
Possono essere pignorati conti correnti, stipendi, pensioni, immobili e autoveicoli. Alcuni beni sono impignorabili (es. sussidi di sostentamento, strumenti di lavoro necessari, prima casa se il debitore non è imprenditore e l’immobile non supera i limiti di lusso). Le procedure esecutive devono rispettare le forme del codice di procedura civile; contro il pignoramento si può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. nei limiti dell’art. 57 D.P.R. 602/1973 .
14. Cosa succede se l’Agente notifica più volte lo stesso debito?
Può accadere quando il carico viene “riaffidato” dopo il discarico automatico. In tal caso bisogna verificare la prescrizione e la legittimità del nuovo affidamento. Se l’ente ha già avviato l’esecuzione, l’atto potrebbe essere nullo per violazione del principio di unicità dell’esecuzione.
15. Le somme dovute per la rottamazione sono detraibili?
No. I versamenti effettuati in sede di Definizione agevolata non costituiscono oneri deducibili né danno diritto a detrazioni fiscali. Si tratta di un pagamento agevolato di debiti preesistenti.
16. Posso usare la compensazione per pagare la cartella?
La compensazione con crediti d’imposta è ammessa solo per i carichi affidati all’Agenzia delle entrate (es. crediti IVA). Per i carichi Inps o Inail la compensazione non è ammessa, salvo specifiche normative. È necessario verificare la disponibilità nel cassetto fiscale.
17. La prescrizione si interrompe con la notifica dell’estratto di ruolo?
No. La prescrizione si interrompe solo con atti aventi efficacia interruttiva (cartella, intimazione, preavviso di fermo, pignoramento). La notifica dell’estratto di ruolo o la mera richiesta di pagamento via PEC non interrompono la prescrizione.
18. Posso ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria?
Sì, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o entro un anno se la sentenza non è notificata. È necessario un avvocato cassazionista. Le questioni di legittimità costituzionale devono essere sollevate nel giudizio di merito; la Cassazione si pronuncia solo su violazioni di legge o vizi processuali.
19. Cosa succede se la cartella è stata notificata a un indirizzo errato?
La notifica è nulla e non produce effetti. Occorre presentare ricorso; in alcuni casi l’Agente può tentare nuovamente la notifica entro un anno. Se i termini di decadenza sono scaduti, il debito è estinto. È fondamentale conservare la documentazione che attesti il cambio di residenza.
20. Esistono altre definizioni agevolate in arrivo?
Il Governo ha annunciato per la Legge di Bilancio 2026 una possibile “rottamazione‑quinquies” per i carichi affidati nel 2023–24. Tuttavia al momento (ottobre 2025) non è ancora in vigore. Per le scadenze future si raccomanda di monitorare gli aggiornamenti normativi sul sito dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione.
7. Simulazioni pratiche
7.1 Controllo di legittimità e ricorso
Esempio A: Mario riceve a settembre 2025 una cartella di 15.000 € relativa a IRPEF 2018. Il 15 settembre 2025 verifica che l’avviso di accertamento è stato emesso il 20 giugno 2021 e che la cartella è stata notificata solo il 5 settembre 2025. Il termine di decadenza (due anni dopo l’accertamento definitivo) è scaduto il 31 dicembre 2023. Pertanto la cartella è decaduta. L’avvocato presenta ricorso entro il 4 novembre 2025 (60 giorni dalla notifica), deducendo la tardività e chiedendo l’annullamento. In attesa del giudizio, chiede la sospensione e blocca l’iscrizione del fermo. La corte tributaria annulla la cartella; Mario recupera anche le spese legali.
Esempio B: Anna riceve nel 2024 un’intimazione per un debito INPS del 2015. La cartella era stata notificata nel 2017 ma nessun altro atto è stato inviato. L’intimazione arriva nel 2024, oltre il termine quinquennale di prescrizione. Anna chiede la sospensione e presenta ricorso deducendo la prescrizione. La corte tributaria accoglie il ricorso. L’Agente non può più procedere al pignoramento.
7.2 Rateizzazione e definizione agevolata
Esempio C: Un artigiano ha debiti iscritti a ruolo per 80.000 € (IVA, IRPEF e contributi Inps) affidati nel 2021. Chiede la rateizzazione ordinaria nel dicembre 2025 e ottiene un piano di 84 rate. Ogni rata mensile è di circa 952 € oltre interessi. Dopo due anni la sua attività subisce una perdita; richiede la dilazione straordinaria e ottiene un piano di 120 rate (10 anni). Ciò gli consente di proseguire l’attività senza subire pignoramenti.
Esempio D: Un professionista aveva aderito alla rottamazione‑quater nel 2023 ma non ha pagato due rate entro il 31 dicembre 2024. Grazie alla Legge 15/2025 presenta domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 e sceglie il pagamento in 10 rate. Riceve la comunicazione delle somme dovute a giugno 2025 e inizia a versare le rate. In questo modo evita la decadenza definitiva e risparmia sanzioni e interessi.
7.3 Composizione della crisi da sovraindebitamento
Esempio E: Una famiglia con debiti per 150.000 € (mutuo prima casa, finanziamenti, cartelle esattoriali) non riesce più a far fronte ai pagamenti. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, presenta un piano del consumatore: propone di pagare 60.000 € in 5 anni utilizzando una parte dello stipendio e vendendo un immobile secondario. Ottiene l’omologa dal Tribunale; le cartelle esattoriali vengono sospese e, dopo il pagamento integrale del piano, la famiglia ottiene l’esdebitazione per il residuo. Senza il piano avrebbe rischiato il pignoramento della prima casa.
Conclusione
La notifica di un ruolo esattoriale e della cartella di pagamento rappresenta spesso un momento critico nella vita del contribuente. La complessità della normativa, le continue novità legislative e la giurisprudenza mutevole rendono difficile orientarsi senza l’assistenza di un professionista. In questo articolo abbiamo illustrato i riferimenti normativi (D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 110/2024, Legge 15/2025), i termini e le procedure da rispettare, le difese possibili e le soluzioni alternative per ridurre o azzerare il debito. Abbiamo visto come il discarico automatico restituisca il carico all’ente creditore dopo 5 anni, ma non estingua il debito; come la rateizzazione possa arrivare a 120 rate ; e come la riammissione alla rottamazione offra una seconda chance ai decaduti .
In conclusione, è fondamentale agire tempestivamente: verificare la legittimità degli atti, presentare ricorso nei termini, chiedere la sospensione o la rateizzazione e valutare strumenti come il piano del consumatore. Non esiste una soluzione standard, ogni caso è diverso e richiede una strategia personalizzata.
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