Introduzione
Quando un imprenditore costituisce una società a responsabilità limitata (S.r.l.) spesso pensa che la tutela del patrimonio personale sia sufficiente a dormire sonni tranquilli. In realtà, l’attività d’impresa comporta sempre dei rischi e, se la gestione non è accorta, l’accumulo di debiti può portare alla liquidazione giudiziale (il termine “fallimento” è stato abrogato dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ma nella prassi è ancora utilizzato). La domanda che molti imprenditori si pongono è: quanti debiti deve avere una S.r.l. per fallire?
La risposta non è banale perché la legge italiana prevede soglie quantitative e condizioni qualitative. È necessario distinguere tra:
- Soglie dimensionali (patrimonio, ricavi e indebitamento complessivo) che individuano l’impresa minore non soggetta a fallimento; queste soglie sono state fissate dall’art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) e confermate dal nuovo Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019). La norma stabilisce che l’imprenditore commerciale non è assoggettabile a fallimento quando non supera tutti i seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale non superiore a 300 mila euro, ricavi lordi annui non superiori a 200 mila euro e ammontare complessivo dei debiti, anche non scaduti, non superiore a 500 mila euro . Gli stessi limiti sono richiamati dal Codice della crisi (art. 2, co. 1, lett. d) per definire l’“impresa minore” .
- Soglia dei debiti scaduti e non pagati, pari a 30.000 euro, che costituisce una condizione di procedibilità per l’apertura della liquidazione giudiziale. L’art. 15 della legge fallimentare stabilisce che il tribunale non può dichiarare il fallimento se dalla documentazione dell’istruttoria pre‑fallimentare risulta che l’importo complessivo dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a 30 mila euro ; la stessa soglia è richiamata dall’art. 49 del Codice della crisi e soggetta ad adeguamento triennale .
Oltre alle soglie, per l’apertura della procedura è necessario che la società si trovi in stato di insolvenza, cioè che non sia più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. L’art. 5 della legge fallimentare descrive l’insolvenza come una situazione riscontrabile tramite inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano l’incapacità di adempiere . Pertanto, una società può avere debiti superiori ai limiti ma, se possiede sufficiente liquidità per pagarli, non è insolvente e non può essere dichiarata fallita.
Comprendere questa disciplina è cruciale perché ignorare le soglie legali può portare a una declaratoria di fallimento (liquidazione giudiziale) con conseguenze drammatiche: interdizione degli amministratori, perdita del controllo sui beni sociali, responsabilità personali verso il curatore, apertura di azioni risarcitorie verso amministratori e soci. Diversi imprenditori pensano erroneamente che sia sufficiente “non pagare” un singolo debito per evitare il fallimento; altri credono che un accordo di rateizzazione con l’Agenzia Entrate Riscossione cancelli i debiti. Giurisprudenza recente ha chiarito che le rateizzazioni non impediscono il superamento della soglia, perché si tiene conto dell’intero importo originariamente dovuto , e che i debiti oggetto di contestazione rientrano comunque nell’indebitamento complessivo, anche se il giudice deve valutarne la consistenza .
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
Per orientarsi nella complessità di questa materia è consigliabile rivolgersi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario, fallimentare e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati, commercialisti ed esperti in gestione della crisi, operativi su tutto il territorio nazionale. Tra le sue qualifiche:
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- Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, con esperienza nella predisposizione di piani del consumatore, accordi e liquidazioni del patrimonio;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che assiste i debitori nella presentazione delle domande di composizione della crisi;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura introdotta per aiutare le imprese in difficoltà a trovare soluzioni negoziate prima di cadere nell’insolvenza;
- Coordinatore di professionisti specializzati in diritto societario, bancario e tributario, in grado di assistere S.r.l., imprenditori e consumatori nella gestione del contenzioso con banche, fisco e creditori.
Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff sono in grado di:
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- Ottenere sospensioni delle esecuzioni o delle procedure concorsuali in via cautelare, in presenza dei requisiti;
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1 – Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Le fonti legislative: dall’antica legge fallimentare al Codice della crisi
La disciplina della crisi d’impresa italiana affonda le radici nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare). Questo testo è stato riformato più volte e, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, è destinato ad essere integralmente sostituito. Tuttavia molte procedure avviate prima dell’applicazione del nuovo codice continuano a fare riferimento alla legge fallimentare. È quindi opportuno analizzare entrambe le normative.
1.1.1 L’art. 1 e l’esclusione delle imprese minori
L’art. 1 della legge fallimentare prevede che sono soggetti al fallimento gli imprenditori che esercitano attività commerciale, esclusi gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre requisiti:
- Attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro;
- Ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro;
- Ammontare complessivo dei debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro .
Queste soglie rappresentano i limiti per qualificare l’impresa come “minore” e sono aggiornate periodicamente con decreto del Ministero della Giustizia. Le stesse soglie sono ribadite dall’art. 2, co. 1, lett. d) del Codice della crisi, che definisce l’impresa minore e, quindi, non fallibile . Se anche uno solo di questi limiti viene superato, l’imprenditore (e quindi la S.r.l.) è potenzialmente assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
1.1.2 Il concetto di insolvenza (art. 5 l.f.)
Non basta superare le soglie dimensionali perché scatti il fallimento; la legge richiede lo stato di insolvenza. L’art. 5 l.f. dispone che l’imprenditore è insolvente quando non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, circostanza desumibile da inadempimenti o da altri fatti esteriori che dimostrano l’incapacità di adempiere . Questa definizione, confermata dall’art. 2, co. 1, lett. a) del Codice della crisi, è interpretata dalla giurisprudenza in modo ampio: non occorre una paralisi totale dei pagamenti, ma è sufficiente la cronica e generalizzata incapacità di far fronte ai debiti.
1.1.3 Chi può chiedere il fallimento (artt. 6 e 7 l.f.)
Il fallimento può essere richiesto:
- Dallo stesso debitore (fallimento volontario);
- Da uno o più creditori;
- Dal Pubblico Ministero quando l’insolvenza emerge in un procedimento penale o da fatti come fuga, sottrazione di beni o denuncia da parte del giudice .
L’art. 6 l.f. dispone che la domanda deve essere depositata presso il tribunale competente e può contenere l’indicazione di un fax o di un indirizzo e‑mail/PEC . Il tribunale territorialmente competente è quello del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale .
1.1.4 La fase pre‑fallimentare e la soglia di 30 mila euro (art. 15 l.f.)
L’art. 15 l.f. regola l’istruttoria pre‑fallimentare e prevede che il tribunale, ricevuta la domanda, fissi con decreto un’udienza e disponga la convocazione del debitore e del creditore. Nel corso della fase istruttoria il tribunale svolge accertamenti sommari per verificare lo stato di insolvenza e la sussistenza della soglia debitoria. L’articolo stabilisce che “non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento qualora risulti dagli atti dell’istruttoria pre‑fallimentare che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia complessivamente inferiore a 30.000 euro” . La norma precisa che la soglia è aggiornata ogni tre anni con decreto, in base all’indice Istat, e che la verifica riguarda la totalità dei debiti scaduti (non soltanto quelli del creditore istante).
Il nuovo Codice della crisi, all’art. 49 (liquidazione giudiziale), conferma questa condizione: la procedura non può essere aperta se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori al limite aggiornato .
1.1.5 Presupposti della liquidazione giudiziale (art. 121 c.c.i.)
L’art. 121 del Codice della crisi stabilisce che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrano il possesso dei requisiti di impresa minore (art. 2, co. 1, lett. d) e sono in stato di insolvenza . La norma ribadisce quindi che, per le imprese che superano le soglie dimensionali, l’insolvenza è il presupposto unico; per le imprese minori invece si applicano le procedure di sovraindebitamento.
1.2 Interpretazione giurisprudenziale della soglia di fallibilità
La giurisprudenza ha affinato nel tempo la portata delle soglie e chiarito diversi profili applicativi:
- Funzione di filtro della soglia dei 30 mila euro. Cassazione (ord.) 21 gennaio 2025, n. 1441, ha affermato che il limite di fallibilità è finalizzato a esentare dal concorso le crisi di impresa di modeste dimensioni e costituisce una condizione per la non declaratoria fallimentare. La Corte ha precisato che l’eventuale inferiorità dell’esposizione debitoria complessiva (debiti scaduti e non pagati) rispetto al limite di 30 mila euro deve risultare oggettivamente dagli atti dell’istruttoria e secondo un riscontro riferito alla data della decisione, e che il tribunale può rilevarla d’ufficio .
- Momento della verifica. Cassazione (ord.) 30 gennaio 2025, n. 2223, ha chiarito che la condizione di fallibilità (debiti scaduti e non pagati ≥ 30.000 euro) deve essere accertata al momento della sentenza; sono irrilevanti i documenti prodotti solo in sede di reclamo per provare che, anteriormente alla dichiarazione, la soglia non era stata raggiunta . La verifica avviene sulla base degli atti dell’istruttoria pre‑fallimentare.
- Debiti rateizzati o dilazionati. Secondo Cassazione 18 febbraio 2025, n. 4201, l’esistenza di un piano di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate Riscossione non elimina il debito ai fini della soglia. Il debito scaduto si considera per il suo importo originario, poiché la rateizzazione non modifica il diritto dell’erario di esigere l’intero credito .
- Crediti contestati e provvedimenti monitori. Con ordinanza 25 luglio 2024, n. 20671, la Cassazione ha osservato che la contestazione del debito non ne impedisce l’inclusione nell’esposizione debitoria, ma impone al giudice di compiere una valutazione incidentale per verificare se il credito debba essere considerato e in quale misura . Nello stesso caso la Corte ha cassato con rinvio una sentenza che aveva incluso integralmente un debito derivante da provvedimento monitorio senza considerare la riduzione successiva dovuta alla risoluzione del contratto di leasing e alla vendita dei beni.
- Prova dell’insolvenza. La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l’insolvenza non richiede il mancato pagamento di tutti i debiti, ma può essere desunta da plurimi indizi: mancata presentazione dei bilanci, abbandono della sede, atti di frode ai creditori, persistente esposizione verso banche e fornitori. In particolare, Cassazione 2017 n. 26926 ha considerato la mancata esecuzione di diverse obbligazioni come prova di insolvenza e ha ribadito che la soglia dei 30 mila euro è un limite oggettivo che il tribunale deve verificare d’ufficio.
- Responsabilità degli amministratori e dei soci. Cassazione 22 aprile 2024, n. 10739, ha precisato che i componenti del consiglio di amministrazione rispondono in solido per gli atti dannosi se non hanno vigilato sull’operato degli amministratori delegati. La sentenza ha escluso che la mancanza di delega o l’ignoranza di operazioni illecite possa esonerare dalla responsabilità, evidenziando che l’amministratore non operativo deve comunque informarsi e adottare misure per evitare il danno . La pronuncia è rilevante per i soci di S.r.l., che potrebbero essere chiamati a rispondere in caso di dissesto.
1.3 Altre fonti normative e aggiornamenti
Oltre alle disposizioni sopra esaminate, è opportuno richiamare brevemente altri testi rilevanti:
- Decreto‑legge 118/2021 (convertito nella L. 147/2021) che ha introdotto la composizione negoziata della crisi. L’art. 2 ha istituito la figura dell’esperto negoziatore, incaricato di assistere l’imprenditore nella ricerca di una soluzione stragiudiziale; l’Avv. Monardo è iscritto in questo elenco.
- Legge 3/2012 sul sovraindebitamento: consente ai debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori minori) di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti o la liquidazione del patrimonio. La procedura sospende le azioni esecutive e permette al debitore di ottenere l’esdebitazione a fine percorso .
- Legge di Bilancio 2026 e rottamazione‑quinquies. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato nel dicembre 2025 una circolare che illustra la possibilità di definire agevolmente i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 pagando solo l’imposta e le spese di procedimento. È ammesso il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali, con interessi del 3 % . La definizione agevolata, se conclusa prima della sentenza, può ridurre l’esposizione debitoria e quindi incidere sulla soglia dei 30 mila euro.
2 – Procedura per la dichiarazione di fallimento di una S.r.l.
Conoscere la procedura passo‑passo è fondamentale per chi riceve una domanda di fallimento. Di seguito si descrivono le fasi principali, le scadenze e i diritti del debitore.
2.1 Presentazione dell’istanza
La procedura inizia con il deposito dell’istanza presso il tribunale competente da parte del debitore, del creditore o del Pubblico Ministero. L’istanza deve contenere:
- Indicazione del debtor e dell’eventuale legale rappresentante della società;
- Motivazione dell’insolvenza con l’indicazione dei fatti che la dimostrano (mancato pagamento di titoli, protesti, pignoramenti, ecc.);
- Elenco dei creditori principali e dei loro recapiti PEC.
Il creditore istante deve provare la propria legittimazione, ad esempio allegando un decreto ingiuntivo, una sentenza o un contratto; il Pubblico Ministero agisce d’ufficio in presenza di fatti penalmente rilevanti.
2.2 Decreto di convocazione e istruttoria pre‑fallimentare
Ricevuta l’istanza, il tribunale emette un decreto di convocazione che fissa un’udienza entro 30 giorni e stabilisce:
- La convocazione del debitore e del creditore istante a mezzo PEC o Ufficiale giudiziario;
- La nomina di un relatore tra i giudici del collegio;
- La richiesta al debitore di depositare documenti (bilanci, scritture contabili, elenco creditori, elenco beni) entro un termine perentorio (generalmente 7–15 giorni).
Durante l’istruttoria, il tribunale verifica:
- La sussistenza dell’insolvenza, attraverso l’audizione delle parti e l’esame dei documenti;
- La superamento della soglia dei debiti scaduti: il giudice esamina i debiti scaduti e non pagati risultanti dai bilanci, dai libri contabili e dalle certificazioni dei creditori. Se l’ammontare complessivo è inferiore a 30 mila euro, la procedura si arresta e il fallimento non può essere dichiarato ;
- L’eventuale natura di impresa minore: se la società dimostra di non aver superato le soglie dei 300 mila/200 mila/500 mila euro, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di fallimento e indirizzata verso le procedure di sovraindebitamento .
In questo contesto è possibile che il debitore presenti istanza di concordato preventivo “in bianco” o prenotativo (art. 161 l.f.), per sospendere la procedura e predisporre un piano di ristrutturazione. In alternativa, può avviare la procedura di composizione negoziata prevista dal D.L. 118/2021, richiedendo la nomina dell’esperto negoziatore. L’Avv. Monardo assiste i clienti nell’attivazione di questi strumenti.
2.3 Udienza pre‑fallimentare
All’udienza fissata dal tribunale:
- Comparizione delle parti. Il legale rappresentante della S.r.l. (o il difensore munito di procura) e il creditore istante espongono le rispettive ragioni. È possibile depositare ulteriori documenti e chiamare testimoni.
- Accertamento sommario da parte del collegio giudicante, che valuta se ricorrono i presupposti dell’insolvenza e della soglia. In alcuni casi il tribunale dispone una perizia per accertare lo stato patrimoniale.
- Tentativi di accordo: il giudice può rinviare l’udienza per consentire alle parti di trovare una soluzione (pagamento o piano di rientro). In tal caso la procedura viene sospesa e, se il debitore adempie, la domanda viene dichiarata inammissibile.
2.4 Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (art. 16 l.f.)
Se all’esito dell’istruttoria risultano accertati l’insolvenza e il superamento delle soglie, il tribunale emette la sentenza con cui apre la liquidazione giudiziale. La sentenza contiene:
- La nomina del giudice delegato e del curatore;
- L’ordine al debitore di consegnare libri e documenti contabili;
- La fissazione di un termine per la presentazione dello stato passivo;
- Le eventuali misure cautelari (es. sequestro conservativo).
Dalla pubblicazione della sentenza decorre il termine di 30 giorni per proporre reclamo alla Corte d’appello (art. 18 l.f.). Il reclamo sospende l’esecutività della sentenza solo se il giudice lo dispone espressamente; è quindi opportuno presentare istanza di sospensione.
2.5 Effetti della liquidazione giudiziale
La sentenza produce vari effetti:
- Spogliamento dell’imprenditore: gli amministratori perdono la gestione dell’impresa e i beni della società entrano nella disponibilità del curatore.
- Interruzione del corso degli interessi sui debiti chirografari e sospensione delle azioni esecutive individuali (salvo quelle per crediti assistiti da pegno o ipoteca).
- Scioglimento dei contratti in corso, salvo che il curatore decida di subentrarvi.
- Responsabilità degli amministratori: il curatore può promuovere azioni di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci per mala gestio, anche verso i soci quando abbiano agito in mala fede o abusato della loro posizione (artt. 2476, 2485–2487 c.c.).
2.6 Ruolo e diritti del socio di S.r.l. nella procedura
I soci di una S.r.l. non rispondono personalmente dei debiti sociali se hanno rispettato gli obblighi di legge (versamento del capitale, osservanza delle norme sulla capitalizzazione, ecc.). Tuttavia possono essere coinvolti in due ipotesi:
- Responsabilità per conferimenti fittizi o restituzione illegittima di capitale (artt. 2432 e 2476 c.c.). Se il socio non ha effettivamente versato il capitale sottoscritto o lo ha indebitamente prelevato, il curatore può agire per ottenere il pagamento.
- Estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili (art. 147 l.f.). Tale norma non riguarda le S.r.l., ma società di persone: tuttavia è richiamata per dimostrare che, nel caso di S.r.l. irregolari o fiduciariamente costituite, il giudice può dichiarare il fallimento anche dei soci quando operino come soci occulti.
In generale, i soci devono vigilare sull’operato degli amministratori e possono proporre reclamo contro la sentenza di fallimento. Possono inoltre chiedere il pagamento di eventuali crediti verso la società in sede di verifica dello stato passivo.
3 – Difese e strategie legali per evitare il fallimento
L’imprenditore o la S.r.l. che riceve una domanda di fallimento dispone di diverse opzioni difensive per evitare l’apertura della liquidazione giudiziale. Di seguito si analizzano le principali strategie con un approccio pratico.
3.1 Verificare la soglia dei debiti scaduti
La prima mossa consiste nel ricontrollare l’elenco dei debiti scaduti e non pagati. Spesso nella contabilità della società figurano poste che non devono essere conteggiate, ad esempio:
- Debiti contestati per i quali la società ha promosso un giudizio e ha ottenuto sospensione dell’esecuzione. Come chiarito dall’ordinanza 20671/2024, la contestazione non esclude il debito ma consente al giudice di valutarne l’importo alla luce di vicende successive, come la restituzione di beni o la risoluzione del contratto . È importante quindi fornire prova della reale entità del credito.
- Debiti prescritti o non più esigibili, ad esempio per mancata notifica di decreti ingiuntivi o cartelle. È consigliabile far verificare la regolarità delle notifiche a un avvocato.
- Debiti rateizzati con l’erario. Anche se la rateizzazione non fa venir meno il debito, è possibile dedurre che una parte non è ancora scaduta; tuttavia la Cassazione 4201/2025 ha precisato che l’importo originario deve essere considerato . Per ridurre l’importo scaduto, è utile pagare le rate più antiche in modo da abbassare il debito scaduto prima della pronuncia.
- Debiti assistiti da garanzie (es. ipoteche o pegni) il cui creditore intende agire in via separata: tali debiti non rilevano nella soglia se il creditore non partecipa alla procedura.
È consigliabile predisporre un prospetto dettagliato dei debiti, con l’indicazione dell’importo, della data di scadenza e dell’eventuale contestazione. Se l’importo complessivo risulta inferiore a 30 mila euro, occorre eccepire la condizione di inammissibilità in udienza, producendo bilanci e documenti contabili per dimostrarlo.
3.2 Eccepire la natura di “impresa minore”
Se la società rientra nei limiti di attivo, ricavi e indebitamento previsti dall’art. 1 l.f., può chiedere l’applicazione della procedura per l’impresa minore (che conduce al sovraindebitamento e non al fallimento). A tal fine è necessario dimostrare:
- Che l’attivo patrimoniale risultante dagli ultimi tre bilanci non supera 300 mila euro;
- Che i ricavi lordi non superano 200 mila euro;
- Che il debito complessivo (anche non scaduto) non supera 500 mila euro .
È importante che la società abbia depositato tempestivamente i bilanci; la mancata presentazione potrebbe far presumere un volume d’affari maggiore e ostacolare la prova. In assenza di bilanci, è possibile produrre scritture contabili o dichiarazioni fiscali.
Una volta dimostrata la natura di impresa minore, la S.r.l. può avvalersi delle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo con i creditori o liquidazione controllata). Queste procedure consentono di rinegoziare i debiti e, al termine, di ottenere l’esdebitazione.
3.3 Negoziare con il creditore istante
Molte procedure di fallimento nascono da un unico creditore (spesso l’Erario). È possibile evitare l’apertura della procedura pagando o transigendo il debito prima dell’udienza o entro il termine concesso dal tribunale. La giurisprudenza ritiene, tuttavia, che il pagamento dell’unico debito non sia sufficiente se dall’istruttoria emergono altri debiti scaduti che superano il limite; occorre quindi raggiungere un accordo complessivo con tutti i creditori o dimostrare la loro contestazione.
Con i creditori pubblici (Agenzia delle Entrate Riscossione, Inps, Comuni) si possono utilizzare gli strumenti di definizione agevolata. La rottamazione‑quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 consente di estinguere le cartelle affidate all’agente della riscossione dal 2000 al 2023 pagando solo l’imposta e le spese, con esclusione di sanzioni e interessi, e con possibilità di versare fino a 54 rate bimestrali . Se la domanda di adesione viene presentata prima della sentenza e vengono pagati gli importi scaduti, la società può ridurre il debito scaduto sotto la soglia.
3.4 Proporre un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione
L’art. 160 l.f. consente di presentare una proposta di concordato preventivo prima della dichiarazione di fallimento. Il concordato può prevedere diverse formule (in continuità aziendale, con ristrutturazione dei debiti, con cessione dei beni). La domanda deve essere depositata con un piano e una proposta ai creditori; in alternativa si può depositare una domanda “con riserva” e completarla entro un termine stabilito dal giudice (c.d. concordato in bianco). Con il decreto di ammissione alla procedura, le azioni esecutive individuali e il fallimento vengono sospesi.
L’art. 182‑bis l.f. consente di stipulare un accordo di ristrutturazione dei debiti con creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti; l’accordo è omologato dal tribunale e produce effetti analoghi al concordato. Con il Codice della crisi, questi istituti sono stati ridenominati concordato preventivo e accordi di ristrutturazione (artt. 84 ss. c.c.i.), ma la logica resta identica. Un buon consulente può assistere la S.r.l. nella predisposizione di un piano sostenibile, convincendo i creditori che la liquidazione sarebbe più penalizzante.
3.5 Ricorso al procedimento di composizione negoziata
Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Si tratta di una procedura volontaria attivabile online, nella quale un esperto indipendente (scelto dall’imprenditore tra gli iscritti all’elenco) assiste le parti nella ricerca di un accordo. L’obiettivo è scongiurare l’insolvenza mediante:
- Moratorie e ristrutturazione dei debiti;
- Cessioni di rami d’azienda o conferimenti in nuova società;
- Ricorso alla finanza interinale con priorità di rimborso.
Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive che bloccano le azioni esecutive individuali. Se l’accordo va a buon fine, il fallimento viene evitato; in caso contrario, l’esperto può proporre il ricorso agli strumenti del Codice della crisi.
3.6 Controllare la regolarità procedimentale
Talvolta la dichiarazione di fallimento può essere contestata per vizi procedurali. Tra gli errori più frequenti:
- Incompetenza territoriale: se l’istanza è presentata a un tribunale diverso da quello in cui la società ha la sede principale. In tal caso la sentenza è nulla.
- Violazione del contraddittorio: mancanza di notifica del decreto di convocazione o degli atti a uno dei creditori principali.
- Violazione del termine a comparire: l’art. 15 l.f. richiede che intercorra un termine minimo di 15 giorni tra la convocazione e l’udienza; termini più brevi possono determinare la nullità.
- Omessa motivazione della sentenza: il provvedimento che apre la liquidazione deve contenere l’esposizione dei fatti e delle ragioni; una motivazione apparente può costituire motivo di reclamo in Cassazione (art. 360 c.p.c.).
Un avvocato esperto può individuare questi vizi e proporre reclamo o ricorso per cassazione al fine di ottenere la revoca della dichiarazione di fallimento.
3.7 Responsabilità degli amministratori e tutela del patrimonio personale
Gli amministratori di una S.r.l. sono tenuti ad agire con la diligenza del “buon padre di famiglia” e, in caso di dissesto, a non aggravare il passivo. Quando l’impresa si avvicina all’insolvenza, gli amministratori devono convocare l’assemblea per adottare i provvedimenti necessari (ricapitalizzazione, trasformazione, scioglimento). La mancata attivazione può esporli a responsabilità ex art. 2485 e 2486 c.c.
La giurisprudenza ha affermato che anche gli amministratori non delegati sono responsabili se non vigilano sull’operato dei delegati. La Cassazione 2024 n. 10739 ha stabilito che l’amministratore privo di deleghe non può sottrarsi alla responsabilità limitandosi a ignorare la gestione; deve informarsi e intervenire per impedire gli atti dannosi . Inoltre, se gli amministratori effettuano pagamenti preferenziali o distraenti in prossimità dell’insolvenza, possono incorrere in reati di bancarotta fraudolenta.
Per tutelare il patrimonio personale, gli amministratori dovrebbero:
- Tenere costantemente sotto controllo la situazione finanziaria, predisponendo un adeguato assetto organizzativo e contabile (obbligo rafforzato dal nuovo art. 2086 c.c.).
- Iscrivere tempestivamente la perdita di capitale e convocare l’assemblea per deliberare la ricapitalizzazione o la liquidazione.
- Evitare pagamenti preferenziali e atti di disposizione dei beni sociali in favore di soci o amministratori.
- Richiedere assistenza professionale per scegliere la procedura più idonea, limitando i rischi di responsabilità.
Il team dell’Avv. Monardo analizza la posizione degli amministratori e dei soci, suggerisce le azioni correttive e, se necessario, assiste nel negoziato con il curatore per ridurre le pretese risarcitorie.
4 – Strumenti alternativi per gestire i debiti
Non sempre l’unica via è il fallimento. L’ordinamento offre diverse soluzioni alternative per risanare i debiti o ridurre l’esposizione, anche prima che la soglia di 30 mila euro sia superata.
4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni fiscali
Le definizioni agevolate introdotte negli ultimi anni consentono di estinguere le cartelle esattoriali versando solo l’imposta principale e le spese di riscossione. La rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026) riguarda i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, inclusi tributi, contributi Inps e multe stradali. Prevede:
- Stralcio di interessi e sanzioni;
- Possibilità di pagamento in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali con interesse del 3 %;
- Termine per l’adesione fissato al 30 aprile 2026;
- Pagamento delle prime tre rate a luglio, settembre e novembre 2026 .
Se l’impresa aderisce e versa le prime rate prima della sentenza di fallimento, il debito scaduto può ridursi sotto il limite dei 30 mila euro. Il team dell’Avv. Monardo assiste nella compilazione della domanda e nella verifica dei benefici.
4.2 Legge 3/2012 e sovraindebitamento
La Legge 3/2012 consente alle persone fisiche, ai professionisti e agli imprenditori “non fallibili” (compresi gli imprenditori minori e le start‑up innovative) di accedere a tre procedure:
- Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche non imprenditori. Permette di proporre ai creditori un piano di rientro sostenibile che, se omologato dal tribunale, consente di estinguere i debiti residui a fine procedura.
- Accordo con i creditori: rivolto agli imprenditori minori. Richiede l’adesione dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei debiti; il piano può prevedere dilazioni, cessioni di beni o falcidie.
- Liquidazione controllata del patrimonio: il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni per soddisfare i creditori. Al termine, può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti non soddisfatti .
Dal 2023 queste procedure sono state integrate nel nuovo Codice della crisi; tuttavia continuano ad applicarsi in via transitoria. Per accedervi, è necessario rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’Avv. Monardo, in quanto professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione delle domande e nella gestione dei rapporti con i creditori.
4.3 Ristrutturazione dei debiti bancari
Molte S.r.l. sono appesantite da finanziamenti bancari. È possibile negoziare con le banche la revisione delle condizioni, la concessione di moratorie o l’estinzione anticipata mediante operazioni di refinancing. In particolare:
- Accordi di ristrutturazione ex art. 182‑bis l.f.: la S.r.l. può proporre un accordo ai creditori finanziari, con l’adesione del 60 % dei crediti. L’accordo deve prevedere la soddisfazione integrale dei crediti privilegiati e può prevedere la conversione in capitale o l’estensione delle scadenze.
- Transazioni con il curatore in caso di procedure già avviate: se il fallimento è stato dichiarato, il debitore può proporre un concordato fallimentare (art. 124 l.f.) o una proposta di accordo ex art. 211 c.c.i. per chiudere la procedura.
4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Come anticipato, la composizione negoziata è una procedura innovativa che mira a evitare l’apertura di procedure concorsuali. Essa prevede:
- La nomina di un esperto negoziatore, iscritto in un apposito elenco. L’esperto convoca le parti, esamina la situazione aziendale e formula proposte di ristrutturazione. L’Avv. Monardo, essendo esperto negoziatore ex D.L. 118/2021, può essere incaricato dalle Camere di Commercio per seguire tali procedure.
- L’accesso a misure protettive, ottenibili con decreto del tribunale, che sospendono azioni esecutive e richieste di fallimento per un periodo di solito non superiore a 240 giorni.
- La possibilità di cedere l’azienda o rami di essa attraverso procedure competitive semplificate, garantendo la continuità aziendale e la salvaguardia dei posti di lavoro.
Se il negoziato non si conclude positivamente, il debitore può presentare un concordato semplificato (art. 25‑quinquies c.c.i.) o accedere alla liquidazione giudiziale.
4.5 Esdebitazione e riabilitazione del fallito
Una volta chiusa la procedura, è previsto l’istituto dell’esdebitazione (art. 142 l.f., art. 278 c.c.i.), cioè la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti, salvo quelli alimentari, da lavoro e verso il fisco per somme non pagate. L’imprenditore riacquista la capacità di contrarre obbligazioni. Con la nuova normativa l’esdebitazione è concessa automaticamente decorsi tre anni dalla chiusura del fallimento, purché il debitore abbia collaborato con gli organi della procedura e non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta.
5 – Errori comuni e consigli pratici
Affrontare una situazione di crisi richiede lucidità e strategie mirate. Ecco alcuni errori da evitare e consigli pratici per le S.r.l. indebitate:
- Ignorare i segnali di insolvenza. Non pagare i fornitori, sospendere i contributi o accumulare ritardi su IVA e imposte sono segnali che non devono essere sottovalutati. Prima si interviene, maggiori sono le possibilità di successo.
- Sottovalutare le soglie di fallibilità. Molti imprenditori pensano che solo il debito verso un creditore istante sia rilevante. In realtà il tribunale considera tutti i debiti scaduti. Occorre quindi esaminare l’intera esposizione.
- Non depositare i bilanci. La mancanza di depositi presso il Registro delle Imprese può far presumere l’esistenza di un volume d’affari superiore ai limiti di impresa minore. È indispensabile mantenere la contabilità aggiornata.
- Pagare “a macchia di leopardo”. Effettuare pagamenti preferenziali ad alcuni creditori può essere considerato atto di bancarotta preferenziale e portare a responsabilità penale. Prima di pagare, occorre elaborare un piano condiviso con un professionista.
- Evitare di confrontarsi con i professionisti. Spesso l’orgoglio o la paura dei costi porta a rimandare il contatto con un avvocato. Tuttavia, l’assistenza legale consente di individuare soluzioni alternative (concordato, sovraindebitamento, composizione negoziata) e di ridurre danni.
Consigli pratici:
- Monitorare i parametri finanziari (attivo, ricavi, debiti) per capire se rientrano nelle soglie; predisporre una tabella di controllo periodico.
- Predisporre un budget di cassa per i prossimi 12 mesi, individuando i flussi in entrata e in uscita; ciò aiuta a verificare la sostenibilità dei debiti.
- Conservare tutte le prove delle contestazioni e delle domande di definizione agevolata presentate: queste potranno essere utilizzate per ridurre l’esposizione debitoria nella fase pre‑fallimentare.
- Attivare tempestivamente le procedure di composizione negoziata o sovraindebitamento se si prevede di superare le soglie: l’anticipazione consente di evitare la pronuncia di fallimento.
- Affidarsi a professionisti specializzati in diritto bancario e fallimentare. Il team dell’Avv. Monardo può effettuare un check‑up della situazione debitoria e proporre la strategia più idonea.
6 – Simulazioni e tabelle riepilogative
Per comprendere meglio come funzionano le soglie e le procedure, proponiamo alcune simulazioni numeriche e tabelle che sintetizzano le principali norme.
6.1 Calcolo della soglia dei 30 mila euro
| Voce | Importo (euro) | Considerazione ai fini della soglia? |
|---|---|---|
| Debito verso fornitore A scaduto da 90 giorni | 20.000 | Sì, rientra nell’esposizione debitoria scaduta |
| Debito verso fornitore B scaduto da 30 giorni | 8.000 | Sì |
| Debito verso Agenzia Entrate (IVA 2024) rateizzato, scaduto per 3 rate | 12.000 | Sì, per l’importo scaduto (la rateizzazione non esclude il debito ) |
| Debito verso banca garantito da ipoteca, scaduto | 50.000 | Sì, a meno che la banca non rinunci alla procedura e agisca in via esecutiva separata |
| Debito oggetto di contestazione (leasing) | 30.000 | Sì, salvo riduzione accertata dal giudice |
| Debiti non scaduti (fornitore C, scadenza fra 6 mesi) | 40.000 | No ai fini della soglia dei 30 mila euro, ma conta ai fini della soglia dei 500 mila |
In questo esempio, l’esposizione debitoria scaduta ammonta a 120.000 euro; il tribunale potrebbe quindi dichiarare il fallimento. Se la società pagasse 50.000 euro e contestasse efficacemente il leasing, riducendo il credito a 10.000 euro, l’esposizione scenderebbe sotto 30.000 euro e la procedura sarebbe inammissibile.
6.2 Confronto tra impresa fallibile e impresa minore
| Parametro | Impresa fallibile | Impresa minore (non fallibile) |
|---|---|---|
| Attivo patrimoniale annuo | > 300.000 € | ≤ 300.000 € |
| Ricavi lordi annui | > 200.000 € | ≤ 200.000 € |
| Debiti complessivi (anche non scaduti) | > 500.000 € | ≤ 500.000 € |
| Procedura applicabile | Liquidazione giudiziale | Sovraindebitamento (piano, accordo o liquidazione) |
| Soglia debiti scaduti per aprire procedura | ≥ 30.000 € | Non rileva (non fallibile) |
6.3 Decorrenza e aggiornamento delle soglie
| Soglia | Importo | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Debiti scaduti e non pagati | 30.000 € | Aggiornata ogni tre anni con decreto ministeriale secondo l’indice ISTAT |
| Attivo patrimoniale | 300.000 € | Aggiornato con periodicità triennale (art. 1 l.f.) |
| Ricavi lordi | 200.000 € | Aggiornati con periodicità triennale |
| Debiti complessivi | 500.000 € | Aggiornati con periodicità triennale |
6.4 Principali termini procedurali
| Atto | Termine |
|---|---|
| Deposito dell’istanza | Sempre possibile; la decisione avviene entro pochi mesi |
| Convocazione del debitore | Almeno 15 giorni prima dell’udienza (art. 15 l.f.) |
| Deposito documenti del debitore | Fissato dal giudice (solitamente 7–15 giorni) |
| Udienza pre‑fallimentare | Entro 30 giorni dal deposito dell’istanza |
| Reclamo contro la sentenza di fallimento | 30 giorni dalla notifica (art. 18 l.f.) |
| Termine per insinuazione allo stato passivo | Fissato dal giudice delegato (di solito 30–60 giorni) |
7 – Domande frequenti (FAQ)
1. Una S.r.l. può fallire per un solo debito?
Sì, se quell’unico debito è scaduto, non pagato e l’importo complessivo dei debiti scaduti della società supera 30 mila euro . Tuttavia, se il debito è l’unico e inferiore al limite, il fallimento non può essere dichiarato.
2. Se i debiti totali superano 500 mila euro ma quelli scaduti sono sotto 30 mila euro, la società può fallire?
Sì. La soglia dei 500 mila euro serve solo a individuare le imprese minori non assoggettabili a fallimento . Se l’impresa supera questa soglia ma i debiti scaduti sono inferiori a 30 mila euro, il tribunale non può dichiarare il fallimento ma può comunque essere avviata la liquidazione giudiziale in presenza di insolvenza (art. 121 c.c.i.) .
3. I debiti fiscali rateizzati contano nella soglia?
Sì. La Cassazione ha precisato che la rateizzazione non elimina il debito: il valore da considerare è quello originario .
4. Le sanzioni e gli interessi rientrano nel calcolo?
Sì. La soglia dei 30 mila euro si riferisce all’esposizione complessiva, quindi comprendente interessi, sanzioni e spese se sono scaduti e non pagati.
5. Cosa succede se la soglia viene superata dopo la presentazione dell’istanza?
Se al momento della dichiarazione di fallimento (non della presentazione dell’istanza) i debiti scaduti superano 30 mila euro, la condizione è soddisfatta . Eventuali riduzioni successive non rilevano.
6. Posso evitare il fallimento pagando il creditore istante?
Sì, ma solo se, pagando quel creditore, la somma dei debiti scaduti scende sotto 30 mila euro. Se restano altri debiti scaduti, il tribunale può comunque pronunciare il fallimento.
7. È possibile opporsi al fallimento perché i debiti sono contestati?
È possibile, ma il giudice effettuerà un accertamento incidentale per verificare se il credito deve essere considerato e in quale misura . La mera contestazione non è sufficiente.
8. In che modo i soci rispondono dei debiti?
I soci di S.r.l. non rispondono con il proprio patrimonio salvo che abbiano svolto attività gestoria, non abbiano versato i conferimenti o abbiano agito con mala fede. Possono però essere chiamati in giudizio in qualità di amministratori di fatto o per responsabilità da abuso di direzione.
9. L’esdebitazione cancella anche i debiti tributari?
L’esdebitazione cancella i debiti residui chirografari; i debiti tributari per imposte e contributi non versati possono essere falcidiati in parte ma, per la quota residua, restano dovuti salvo intervenuta prescrizione.
10. Che differenza c’è tra concordato preventivo e composizione negoziata?
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale giudiziale che richiede l’approvazione dei creditori e l’omologazione del tribunale. La composizione negoziata è una procedura stragiudiziale volontaria con l’assistenza di un esperto; è più flessibile e mira a evitare l’apertura di procedure concorsuali.
11. Posso accedere al sovraindebitamento come S.r.l.?
Solo se la S.r.l. rientra nella categoria di impresa minore (attivo ≤ 300 mila €, ricavi ≤ 200 mila €, debiti ≤ 500 mila €) . In caso contrario, la procedura è inapplicabile e la società potrà accedere solo al concordato.
12. In quale momento decorre la soglia di 30 mila euro?
La soglia si verifica al momento della decisione del tribunale. Se il debitore riesce a ridurre il debito prima della pronuncia, la procedura può essere dichiarata improcedibile.
13. È possibile opporsi alla nomina del curatore?
No. La nomina del curatore spetta al tribunale ed è insindacabile, salvo casi di incompatibilità. Tuttavia, è possibile sollevare eccezioni nel reclamo se il curatore è in conflitto di interessi.
14. Cosa succede ai contratti in essere con i fornitori?
Con la liquidazione giudiziale, i contratti si sciolgono salvo che il curatore decida di subentrarvi. I fornitori devono insinuare i loro crediti allo stato passivo.
15. Qual è il ruolo del Pubblico Ministero?
Il Pubblico Ministero può chiedere il fallimento se la società è coinvolta in procedimenti penali per reati di bancarotta o se emergono fatti di insolvenza nell’ambito di indagini .
16. Che differenza c’è tra fallimento e liquidazione giudiziale?
Il termine fallimento è stato sostituito da liquidazione giudiziale nel Codice della crisi, ma la sostanza della procedura resta simile. Cambia soprattutto la finalità: non punire l’imprenditore ma liquidare l’azienda nel modo più efficiente.
17. Un accordo con l’Agenzia Entrate Riscossione impedisce il fallimento?
Se l’accordo riduce il debito scaduto sotto 30 mila euro, può impedire la dichiarazione di fallimento. Tuttavia, come precisato dalla Cassazione, la rateizzazione non esclude il calcolo del debito originario .
18. Si può essere dichiarati falliti se l’impresa è stata cancellata dal registro?
Sì. Se l’impresa è stata cancellata senza aver esaurito i debiti, può essere riaperta la procedura nei confronti dei soci e degli amministratori entro un anno dalla cancellazione (art. 10 l.f.).
19. Come influisce la mancata approvazione dei bilanci?
La mancata approvazione e deposito dei bilanci può costituire elemento indiziario di insolvenza. Inoltre, impedisce di provare la natura di impresa minore. È dunque fondamentale rispettare le formalità societarie.
20. Se gli amministratori ignorano la crisi, quali rischi corrono?
Possono essere chiamati a rispondere dei danni per aggravamento del dissesto e, nei casi più gravi, essere imputati per bancarotta semplice o fraudolenta. L’ordinanza 10739/2024 ha ribadito che anche gli amministratori non delegati devono vigilare sull’operato dei delegati .
Conclusione
Determinare quanti debiti deve avere una S.r.l. per fallire significa andare oltre la semplice somma aritmetica. Il nostro ordinamento prevede una soglia oggettiva di 30 mila euro di debiti scaduti e non pagati, condizione di procedibilità per l’apertura della liquidazione giudiziale . Tuttavia, questa soglia deve essere valutata alla luce di diversi fattori: lo stato di insolvenza, la presenza di contestazioni, l’esistenza di rateizzazioni e il momento della decisione. Superare i limiti dimensionali di attivo, ricavi e debito complessivo può escludere l’applicazione delle procedure di sovraindebitamento e rendere inevitabile la liquidazione giudiziale .
L’analisi giurisprudenziale dimostra che la Corte di Cassazione è particolarmente attenta a garantire l’applicazione corretta di queste soglie: ha chiarito che la condizione di fallibilità va accertata al momento della pronuncia , che i debiti rateizzati non sono esclusi e che i crediti contestati possono essere conteggiati ma con valutazione specifica . Ha inoltre affermato la responsabilità degli amministratori che non vigilano e non adottano misure per evitare il dissesto . Questo orientamento giurisprudenziale deve essere conosciuto da chi intende impostare una difesa efficace.
In conclusione, la prevenzione e la tempestività sono le chiavi per evitare il fallimento. Monitorare costantemente la situazione finanziaria, depositare i bilanci, contestare i debiti inesistenti e avviare per tempo procedure alternative (composizione negoziata, sovraindebitamento, definizioni agevolate) consente di mantenere l’esposizione debitoria entro limiti gestibili. Anche quando la crisi è avanzata, un intervento professionale può ancora salvare l’azienda o, almeno, ridurre l’impatto su soci e amministratori.
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