Quante rate si possono fare con un avviso bonario?

Introduzione

Ricevere una comunicazione di irregolarità (più nota come avviso bonario) può creare ansia e incertezza. Queste comunicazioni derivano dai controlli automatizzati o formali dell’Agenzia delle Entrate e consentono al contribuente di regolarizzare spontaneamente la sua posizione con sanzioni ridotte. Ignorare l’atto o sbagliare i tempi può generare conseguenze gravi: iscrizioni a ruolo, cartelle esattoriali, interessi, sanzioni integrali e perfino azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche). Inoltre, a causa delle modifiche normative degli ultimi anni, conoscere i nuovi termini e le nuove regole di rateizzazione è fondamentale per non perdere il beneficio delle riduzioni.

In questa guida legale aggiornata a marzo 2026 analizziamo in modo completo e pratico quante rate si possono fare con un avviso bonario e quali strategie difensive sono disponibili per il contribuente. L’articolo attinge alle fonti normative ufficiali (Decreti Legislativi, Leggi, DPR, circolari dell’Agenzia delle Entrate) e alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, per offrirti una panoramica professionale e comprensibile.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con un’esperienza pluriennale nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale in materia tributaria, societaria e bancaria.

È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (L. 3/2012), professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Questa combinazione di competenze consente di offrire assistenza integrata, dalla consulenza preventiva alla difesa in giudizio.

Lo studio fornisce:

  • Analisi dell’atto: verifica della legittimità dell’avviso bonario, dei calcoli e dei termini.
  • Ricorsi e sospensioni: impugnazioni davanti alle commissioni tributarie, richieste di sospensione dell’esecuzione e di autotutela.
  • Trattative e piani di rientro: predisposizione di istanze di rateizzazione, accordi con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agente della Riscossione, piani del consumatore o accordi di ristrutturazione dei debiti.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: difesa in giudizio, istanze di esdebitazione, accesso alle procedure di sovraindebitamento.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo: origine e disciplina degli avvisi bonari

1.1. Che cos’è l’avviso bonario e quali norme lo disciplinano

L’avviso bonario non è un atto di accertamento definitivo ma una comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente errori o omissioni riscontrati dalla liquidazione automatizzata (art. 36‑bis del DPR 600/1973) o dalla liquidazione Iva (art. 54‑bis del DPR 633/1972) oppure dal controllo formale della dichiarazione (art. 36‑ter del DPR 600/1973). Le norme impongono all’Amministrazione di comunicare l’esito del controllo al contribuente e di concedergli un termine per fornire chiarimenti o versare gli importi dovuti.

  • Art. 36‑bis DPR 600/1973 (liquidazioni automatizzate): quando dall’autoliquidazione emerge un diverso risultato, l’Agenzia comunica l’esito al contribuente che può fornire elementi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione .
  • Art. 36‑ter DPR 600/1973 (controllo formale): anche per il controllo formale, il contribuente può contestare gli esiti comunicati entro 60 giorni .
  • Art. 54‑bis DPR 633/1972 (liquidazione Iva): per le liquidazioni dell’Iva delle dichiarazioni, la comunicazione degli esiti permette al contribuente di fornire chiarimenti entro 30 giorni . Dal 1 gennaio 2025 questo termine sarà uniformato a 60 giorni grazie al D.Lgs. 108/2024, come vedremo più avanti.

Gli avvisi bonari derivanti da redditi soggetti a tassazione separata (art. 1, comma 412, L. 311/2004) seguono regole specifiche: il pagamento deve avvenire entro 30 giorni, ma è possibile optare per il pagamento rateale nei limiti fissati dall’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997; per queste fattispecie, la modifica del termine a 60 giorni non si applica .

1.2. Le riduzioni delle sanzioni

Pagare o regolarizzare l’irregolarità entro il termine concesso consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni. Il Decreto Legislativo 108/2024 (attuativo della riforma fiscale) ha ridotto le sanzioni per gli avvisi bonari in misura proporzionale al momento della violazione:

  • Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, la sanzione è pari al 10 % per le liquidazioni automatiche (art. 36‑bis) e al 20 % per i controlli formali .
  • Per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024, la sanzione si riduce rispettivamente all’8,33 % (automatici) e al 16,67 % (controllo formale) .

Questa riduzione si applica anche quando il contribuente sceglie il pagamento rateale entro il termine. Un ulteriore vantaggio è la sospensione dei termini (art. 10 D.Lgs. 1/2024), che impedisce l’invio degli avvisi bonari e delle lettere di compliance nel mese di agosto (1‑31) e nel mese di dicembre (1‑31) , con conseguente slittamento dei termini di pagamento.

1.3. La disciplina della rateizzazione (art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997)

L’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 disciplina la rateizzazione delle somme dovute a seguito degli avvisi bonari. Prima della legge di Bilancio 2023 era previsto un doppio binario: fino a 5.000 euro si poteva pagare in 8 rate trimestrali, mentre sopra tale soglia erano ammesse 20 rate. Con la Legge di Bilancio 2023 l’articolo è stato modificato e oggi, indipendentemente dall’importo, il contribuente può optare per un pagamento in fino a 20 rate trimestrali .

La norma stabilisce che:

  1. Le rate sono trimestrali e di pari importo.
  2. La prima rata deve essere pagata entro il termine concesso per l’avviso bonario (30 giorni fino al 2024; 60 giorni per le comunicazioni elaborate dal 1 gennaio 2025) .
  3. Sulle rate successive alla prima si applicano interessi calcolati al tasso annuo del 3,5 %, decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione .
  4. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre .
  5. In caso di mancato pagamento, si applica l’art. 15‑ter DPR 602/1973 e il residuo importo è iscritto a ruolo .
  6. Il pagamento in rate consente di conservare i benefici sanzionatori come per il pagamento in unica soluzione; la riduzione delle sanzioni avviene sempre se la prima rata è versata entro il termine .

1.4. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 108/2024: 60 giorni e sospensioni

Il D.Lgs. 108/2024, attuativo della Delega Fiscale, ha introdotto due novità chiave:

  • Termini raddoppiati: a partire dalle comunicazioni elaborate dal 1 gennaio 2025, il termine per pagare o regolarizzare le somme contestate con l’avviso bonario è passato da 30 a 60 giorni . La proroga riguarda sia il pagamento in unica soluzione sia la prima rata del piano di rateizzazione. Le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2024 restano assoggettate al termine di 30 giorni.
  • Sospensioni: il D.Lgs. 1/2024 prevede che l’invio degli avvisi bonari (derivanti da art. 36‑bis, 54‑bis, 36‑ter e art. 1 comma 412 L. 311/2004) sia sospeso dal 1 al 31 agosto e dal 1 al 31 dicembre di ogni anno . Durante tali periodi i termini sono sospesi; se un avviso viene notificato pochi giorni prima del 1 agosto o del 1 dicembre, il termine per pagare si interrompe e riprende alla fine del periodo di sospensione.

Un’ulteriore sospensione è prevista dal 1 agosto al 4 settembre per le comunicazioni inviate tramite intermediari (es. CAF). In questi casi il termine per pagare o fornire chiarimenti comincia a decorrere 30 giorni dopo la data di ricezione da parte dell’intermediario .

2. La procedura dopo la ricezione dell’avviso bonario

L’avviso bonario non deve essere ignorato. Per gestirlo correttamente occorre seguire una procedura articolata:

2.1. Analizzare l’atto

Appena si riceve l’avviso occorre verificare:

  1. Data di elaborazione: se l’avviso è elaborato entro il 31 dicembre 2024 il termine per pagare è 30 giorni; dal 1 gennaio 2025 il termine è 60 giorni . Per comunicazioni relative a redditi a tassazione separata il termine resta 30 giorni .
  2. Tipologia: avviso derivante da art. 36‑bis (liquidazione automatica), art. 54‑bis (IVA), art. 36‑ter (controllo formale) o redditi a tassazione separata. Ciò incide su sanzioni, termini e possibilità di riduzione.
  3. Soggetto notificante: se l’atto arriva tramite PEC o via intermediario, la decorrenza può essere differita (ad esempio 30 giorni dopo il ricevimento da parte dell’intermediario ).
  4. Importi: controllare se l’imposta, gli interessi e le sanzioni sono calcolati correttamente e se sono state considerate eventuali eccedenze o crediti.

2.2. Opzioni a disposizione del contribuente

Una volta verificato l’avviso, il contribuente ha tre opzioni principali:

  • Pagare in unica soluzione entro il termine (30 o 60 giorni). Si beneficia della riduzione delle sanzioni (1/3 per i controlli automatici e 2/3 per i controlli formali) .
  • Pagare in forma rateale: la prima rata deve essere versata entro lo stesso termine (30/60 giorni); le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre e su di esse si applicano gli interessi al 3,5 % .
  • Non pagare: se non si paga nulla, trascorso il termine l’importo viene iscritto a ruolo con sanzioni e interessi in misura piena. Sarà poi notificata una cartella di pagamento, per la quale sarà possibile chiedere una nuova rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973.

2.3. Come richiedere la rateizzazione dell’avviso bonario

La domanda di rateizzazione può essere presentata mediante:

  1. Compilazione del modello allegato all’avviso bonario e presentazione in banca o tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
  2. Pagamento della prima rata mediante modello F24 (per i controlli automatizzati, codice tributo 9001 per la parte di imposta e 9002 per gli interessi; per i controlli formali, codice 9006 e 9007) .
  3. Conservazione della ricevuta di pagamento, che attesta la presentazione della domanda.

L’Agenzia delle Entrate risponde accettando o rigettando la richiesta. In caso di accettazione, comunica il calendario delle rate; in caso di rigetto, entro 30/60 giorni dall’avviso la somma viene iscritta a ruolo.

2.4. Termini e scadenze delle rate

Il numero massimo di rate è 20. Il contribuente può scegliere un numero inferiore (ad esempio 4, 6, 8, 12, 16 rate) a seconda della capacità finanziaria. La durata massima del piano è di 5 anni (20 trimestri). Lo scadenzario funziona così:

  • Prima rata: entro il termine di definizione (30/60 giorni). Se pagata in ritardo oltre sette giorni, si perde il beneficio della rateizzazione .
  • Rate successive: scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre). Gli interessi si calcolano a partire dal secondo mese successivo a quello in cui l’avviso è stato elaborato .
  • Interessi e sanzioni: sulle rate successive si applicano gli interessi al tasso del 3,5 %; la riduzione delle sanzioni permane se la prima rata è stata pagata puntualmente .

2.5. Effetti del mancato pagamento e decadenza (art. 15‑ter DPR 602/1973)

Il mancato pagamento della prima rata o di una rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. La disciplina è stata delineata dall’art. 15‑ter del DPR 602/1973 e richiamata dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce. In sintesi:

  • Decadenza automatica: il mancato pagamento della prima rata entro il termine (30/60 giorni) o il mancato pagamento di una rata successiva entro la scadenza della rata seguente determina la decadenza . In tal caso l’intero importo residuo, maggiorato di interessi e sanzioni piene, viene iscritto a ruolo.
  • Lieve inadempimento: la normativa (art. 15‑ter) e le circolari dell’Agenzia prevedono un margine di tolleranza. Non si perde la rateizzazione se la rata viene pagata con una carenza non superiore al 3 % dell’importo dovuto o, in ogni caso, non superiore a 10.000 euro oppure con un ritardo non superiore a sette giorni per la prima rata o entro la scadenza della rata successiva per le altre rate . In questi casi si procede comunque all’iscrizione a ruolo della frazione non pagata e delle relative sanzioni e interessi, ma non si perde il beneficio.
  • Ravvedimento operoso: se il contribuente regolarizza la rata non pagata o pagata in ritardo entro la scadenza della rata successiva (o entro 90 giorni per l’ultima rata o per il pagamento in unica soluzione), la decadenza può essere evitata. È necessario versare la sanzione ridotta (codice tributo 8929) e gli interessi (codice 1980) .
  • Giurisprudenza: la Cassazione ha ribadito che il mancato pagamento della prima rata comporta sempre la decadenza. Nella sentenza n. 19893/2023 la Corte ha richiamato l’art. 15‑ter, affermando che la decadenza scatta quando non si versa la prima rata entro trenta giorni (ora sessanta) dal ricevimento della comunicazione, o una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva . La sentenza n. 14279/2018 ha precisato che il lieve ritardo non può essere sanato con ravvedimento operoso se avvenuto prima dell’entrata in vigore dell’art. 15‑ter .

3. Quante rate si possono fare con l’avviso bonario?

3.1. Numero massimo di rate e criteri di scelta

In base all’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997, il pagamento rateale può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali, a prescindere dall’importo del debito . Prima della Legge di Bilancio 2023, l’articolo consentiva un massimo di 8 rate per debiti fino a 5.000 euro e 20 rate per importi superiori; questa distinzione è stata abolita .

Il contribuente può scegliere un numero inferiore di rate. La scelta dovrebbe essere calibrata sulla propria capacità di pagamento: più rate significano importi più piccoli ma una durata più lunga (con interessi), mentre meno rate comportano importi più elevati ma permettono di chiudere prima la posizione. Non è necessario presentare garanzie per accedere al piano, a differenza di quanto avviene per la rateizzazione delle cartelle ex art. 19 DPR 602/1973.

3.2. Calcolo delle rate e degli interessi: esempi pratici

Per comprendere meglio, vediamo alcune simulazioni numeriche. In tutti gli esempi si presume che la comunicazione sia stata elaborata nel 2025, quindi il termine per pagare la prima rata è di 60 giorni.

Esempio 1 – Debito di 5.000 €

Supponiamo che l’avviso bonario richieda il versamento di 5.000 € (imposta + sanzioni ridotte). Il contribuente può:

  1. Pagare in 20 rate trimestrali: 5.000 € / 20 = 250 € a rata. Gli interessi si applicano dal secondo mese successivo alla comunicazione (tasso 3,5 % annuo). Se il piano dura 5 anni, gli interessi complessivi ammonteranno a circa 437 € (calcolo semplice), portando l’esborso totale a circa 5.437 €.
  2. Pagare in 8 rate: 5.000 € / 8 = 625 € a rata. Durata di 2 anni; interessi stimati intorno a 175 €. Si risparmiano circa 262 € di interessi rispetto al piano a 20 rate ma l’impegno trimestrale è maggiore.
  3. Pagare in 4 rate: 5.000 € / 4 = 1.250 € a rata. Durata di 1 anno; interessi molto contenuti (~80 €). Adatto a chi ha liquidità e vuole chiudere rapidamente.

Esempio 2 – Debito di 30.000 €

Nel caso di un debito più elevato (es. 30.000 €), la possibilità di rateizzare in 20 rate consente di diluire l’importo. 30.000 € / 20 = 1.500 € a rata. Con un tasso del 3,5 % annuo, gli interessi complessivi supereranno i 2.600 €. Se si optasse per 12 rate, ogni rata sarebbe pari a 2.500 € e gli interessi scenderebbero a circa 1.400 €.

Esempio 3 – Tassazione separata (redditi da lavoro dipendente o plusvalenze)

Per i redditi a tassazione separata (art. 1, comma 412, L. 311/2004) la prima rata deve essere pagata entro 30 giorni . Supponiamo di dover versare 10.000 €.

  • 10.000 € / 20 = 500 € a rata. La durata è di 5 anni. Il tasso di interesse è sempre il 3,5 %, quindi si aggiungeranno circa 875 € di interessi.
  • Se si opta per 8 rate, il pagamento mensile sale a 1.250 € e gli interessi si riducono proporzionalmente.

Queste simulazioni mostrano l’importanza di valutare attentamente il numero di rate: più rate riducono l’importo periodico ma aumentano gli interessi totali. Uno specialista può aiutare a scegliere la soluzione più adatta.

3.3. Differenza rispetto alla rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973)

Quando il contribuente non paga l’avviso bonario o decade dalla rateizzazione, l’importo residuo viene iscritto a ruolo e notificato tramite cartella di pagamento. In tale fase si può chiedere una nuova dilazione ex art. 19 DPR 602/1973. Le regole sono differenti:

  • Dal 1 gennaio 2025 l’art. 19, come modificato dal D.Lgs. 110/2024, consente istanze “a semplice richiesta” fino a 84 rate mensili per richieste 2025‑2026, 96 rate per richieste 2027‑2028 e 108 rate a partire dal 2029 . Si tratta di piani fino a 7‑9 anni.
  • Per somme di importo superiore o per istanze che chiedono oltre 84 rate (o 96/108 a seconda dell’anno) è necessario documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico‑finanziaria; l’Agenzia può concedere fino a 120 rate mensili .
  • L’importo di ogni rata non può essere inferiore a 50 € .
  • Se la richiesta è respinta o si decade dal piano, si possono presentare nuove istanze con restrizioni; la disciplina è più rigida e prevede il pagamento degli interessi di mora e dell’aggio.

Pertanto, conviene definire l’avviso bonario nei termini per evitare l’iscrizione a ruolo e poter approfittare della riduzione delle sanzioni e degli interessi.

4. Difese e strategie legali del contribuente

4.1. Impugnabilità dell’avviso bonario: cosa dice la Cassazione

Per anni si è dibattuto se l’avviso bonario fosse impugnabile davanti al giudice tributario. La Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha riconosciuto l’immediata impugnabilità delle comunicazioni ex art. 36‑bis e 36‑ter. La sentenza Cass. 7344/2012 ha affermato che l’avviso bonario contiene una pretesa fiscale precisa e motivata; pertanto, alla luce dei principi costituzionali di buon andamento e di tutela del contribuente, esso è impugnabile pur non rientrando nei casi tipici dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 .

Successivamente la Corte ha ribadito più volte tale principio:

  • Cass. 3347/2017: la richiesta di rateizzazione o il pagamento parziale delle somme non comportano acquiescenza e non precludono la possibilità di contestare l’avviso. Il contribuente può presentare ricorso finché non siano scaduti i termini per l’impugnazione .
  • Cass. 12735/2020: la Corte ha ribadito che la rateizzazione non costituisce riconoscimento del debito. La semplice istanza di rateazione non comporta acquiescenza né interrompe il termine per impugnare; il contribuente può richiedere il pagamento dilazionato per evitare misure cautelari senza riconoscere il tributo .
  • Cass. 10094/2023: l’ordinanza ha ribadito che l’avviso bonario è atto impugnabile e che la richiesta di rateizzazione non vale come acquiescenza. La Corte ha precisato che la tutela giurisdizionale sussiste perché l’atto espone motivazione e fondamento della pretesa .

In sintesi, il contribuente può impugnare l’avviso bonario davanti alla Commissione Tributaria entro il termine (oggi 60 giorni), anche se ha richiesto la rateizzazione. È tuttavia consigliabile pagare la prima rata per non decadere dal beneficio e chiedere contestualmente la sospensione dell’atto impugnato.

4.2. Contestazioni possibili

L’avviso bonario può essere contestato per vari motivi, tra cui:

  • Errore di calcolo: importi sbagliati, mancato riconoscimento di eccedenze di imposta, duplicazione di redditi.
  • Prescrizione o decadenza: comunicazione inviata oltre i termini (di norma l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione【195496482871457†L339-L339】).
  • Nullità della notifica: notifica non valida o indirizzata al soggetto errato.
  • Violazione del diritto di difesa: mancanza di motivazione, mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi (come censurato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 19893/2023 ).
  • Illegittima applicazione delle sanzioni: applicazione di sanzioni piene nonostante il pagamento nei termini o applicazione di sanzioni non spettanti.

Il ricorso va proposto alla Commissione Tributaria Provinciale competente. In parallelo è possibile presentare un’istanza di autotutela all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, chiedendo l’annullamento o la modifica dell’avviso.

4.3. Strategie per evitare la decadenza e per rinegoziare il debito

Se il contribuente si trova in difficoltà, può adottare varie strategie:

  1. Rateizzazione con un numero di rate sostenibile: scegliere il piano (ad esempio 12 o 16 rate) in base alla propria capacità. È meglio versare importi più alti per meno tempo piuttosto che diluire troppo e rischiare la decadenza.
  2. Monitoraggio delle scadenze: utilizzare un calendario per ricordare le date di pagamento e sfruttare la tolleranza di 7 giorni prevista per la prima rata e la scadenza della rata successiva per le rate intermedie .
  3. Ravvedimento operoso: se si commette un lieve inadempimento, versare subito la somma residua, gli interessi e la sanzione ridotta. In questo modo si evita l’iscrizione a ruolo .
  4. Richiesta di sospensione: quando si presenta ricorso, è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’avviso e del relativo piano di rateizzazione. Il giudice valuta l’esistenza di danno grave e irreparabile.
  5. Definizione agevolata o rottamazione: qualora sia aperta una procedura di definizione agevolata (ad esempio la rottamazione‑quater 2023 o successive edizioni), è possibile includere nel saldo anche gli avvisi bonari decaduti. Occorre verificare le leggi di riferimento e i termini di adesione.
  6. Procedure di sovraindebitamento: chi si trova in una situazione di grave crisi può accedere agli strumenti previsti dalla L. 3/2012 (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore, liquidazione controllata). Con l’assistenza di un Gestore nominato dal Tribunale, è possibile proporre un piano di rientro ai creditori, comprese le amministrazioni fiscali.

4.4. Il ruolo dell’avvocato e del commercialista

La materia degli avvisi bonari è complessa e in continua evoluzione. Affidarsi a un avvocato tributarista e a un commercialista esperto consente di:

  • Verificare la legittimità dell’avviso e predisporre memorie difensive.
  • Calcolare correttamente le rate e valutare l’impatto degli interessi.
  • Presentare l’istanza di rateizzazione o di sospensione in modo corretto.
  • Assistere il contribuente nei ricorsi e nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione.
  • Valutare l’eventuale accesso a procedure di sovraindebitamento o di negoziazione della crisi d’impresa.

5. Strumenti alternativi per definire il debito

Oltre alla rateizzazione dell’avviso bonario, esistono altre strade per definire o ridurre il debito. Eccone alcune:

5.1. Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate (“rottamazione delle cartelle”) che consentono di pagare tributi, sanzioni e interessi con riduzioni rilevanti. Ad esempio:

  • Rottamazione‑quater (legge 197/2022): ha consentito ai contribuenti di estinguere i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, versando solo l’imposta e una quota delle sanzioni. La definizione si articola in un numero massimo di 18 rate.
  • Stralcio parziale: per i debiti fino a 1.000 euro affidati entro il 2015, è stato previsto lo stralcio integrale di sanzioni e interessi.

Queste procedure, però, riguardano le cartelle di pagamento; pertanto diventano utili solo se l’avviso bonario è scaduto o se si è decaduti dalla rateizzazione. È importante valutare i costi e i benefici prima di aderire.

5.2. Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Se l’avviso bonario si trasforma in avviso di accertamento o se si instaura un contenzioso, il contribuente può definire la lite mediante accertamento con adesione o conciliazione giudiziale. Questi strumenti permettono di concordare l’imposta e le sanzioni con riduzioni e dilazioni più ampie.

5.3. Sovraindebitamento e negoziazione della crisi d’impresa

Le persone fisiche e le imprese non fallibili in stato di sovraindebitamento possono accedere alle procedure previste dalla Legge 3/2012. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione di:

  • Piano del consumatore: destinato a privati sovraindebitati, consente di proporre un piano di pagamento sostenibile per tutti i debiti, comprese le imposte, con possibile falcidia di sanzioni e interessi.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: coinvolge tutti i creditori e richiede l’approvazione della maggioranza; può prevedere il pagamento parziale dei tributi.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: consente l’esdebitazione al termine della procedura.

5.4. Strumenti per le imprese

Le imprese possono ricorrere alla composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), alla transazione fiscale (art. 182‑ter L.F. e art. 63 CCII) o ai piani attestati di risanamento. L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore della crisi d’impresa, è in grado di accompagnare l’imprenditore nella scelta dello strumento più idoneo.

6. Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare l’avviso bonario: non rispondere entro il termine (30/60 giorni) comporta l’iscrizione a ruolo con sanzioni piene. È fondamentale agire subito.
  2. Sbagliare i tempi delle rate: la prima rata scade con il termine di definizione. Una scadenza mancata comporta la decadenza; occorre monitorare attentamente i pagamenti.
  3. Non verificare l’atto: molti avvisi contengono errori. È importante controllare importi, periodi, applicazione delle sanzioni e motivazione.
  4. Non richiedere la rateizzazione: pagare in unica soluzione può essere oneroso. È consigliabile chiedere la dilazione per non compromettere la liquidità aziendale.
  5. Non considerare la prescrizione: i termini di decadenza dell’avviso e di notifica della cartella devono essere verificati. Eventuali ritardi possono rendere l’atto nullo.
  6. Non valutare le alternative: rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione: esistono molte soluzioni per gestire il debito. Rivolgersi a un professionista per individuare la più adatta.
  7. Non impugnare l’avviso: se l’avviso è infondato, è essenziale presentare ricorso. La rateizzazione non preclude l’impugnazione .

7. Tabelle di sintesi

7.1. Termine per pagare l’avviso bonario e applicazione della prima rata

Data di elaborazione della comunicazioneTermine per pagare o rateizzareScadenza prima rata
Fino al 31 dicembre 202430 giorni30 giorni
Dal 1 gennaio 202560 giorni60 giorni
Redditi a tassazione separata30 giorni30 giorni

7.2. Numero massimo di rate e interessi

Importo del debitoNumero massimo di rate trimestraliInteresse annuoNote
Qualsiasi importo (avvisi bonari)20 rate3,5 %Nessuna garanzia richiesta
Cartella di pagamento (fino a 120.000 €) – istanze presentate nel 2025‑202684 rate mensiliInteresse di mora (varia annualmente)Serve dichiarare la temporanea difficoltà
Cartella (120.000 €) – istanze documentate 2025‑2026Fino a 120 rate mensiliInteresse di moraNecessaria documentazione

7.3. Casi di decadenza e lieve inadempimento

CausaConseguenzaPossibile rimedio
Mancato pagamento della prima rata entro 30/60 giorniDecadenza dal piano; iscrizione a ruolo con sanzioni pieneNessuno: occorre rateizzare la cartella
Mancato pagamento di una rata successiva entro la scadenza della rata seguenteDecadenza; iscrizione a ruoloNessuno
Pagamento insufficiente (<3 % o <10.000 €)Non si perde la rateizzazione; iscrizione a ruolo della frazione non pagataRavvedimento operoso entro scadenza successiva
Pagamento tardivo (≤7 giorni prima rata; entro scadenza successiva per le altre)Non si perde la rateizzazioneRavvedimento operoso

8. Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è un avviso bonario?

È una comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente l’esito dei controlli automatici o formali e gli consente di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte. Non è un accertamento definitivo e può essere impugnato.

2. Quanti giorni ho per pagare o contestare un avviso bonario?

Fino al 31 dicembre 2024 il termine era di 30 giorni. Per le comunicazioni elaborate dal 1 gennaio 2025 il termine è di 60 giorni . Per i redditi a tassazione separata resta 30 giorni .

3. Posso rateizzare l’avviso bonario?

Sì. L’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 consente di pagare in fino a 20 rate trimestrali di pari importo . La prima rata va versata entro il termine di pagamento; le successive scadono l’ultimo giorno di ogni trimestre .

4. Devo fornire garanzie per ottenere la rateizzazione?

No. La rateizzazione degli avvisi bonari non richiede la prestazione di garanzie fideiussorie o ipotecarie, a differenza della rateizzazione delle cartelle.

5. Quale tasso di interesse si applica sulle rate?

Sulle rate successive alla prima si applica un interesse annuo del 3,5 % calcolato dal secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione .

6. Cosa succede se non pago la prima rata in tempo?

Il mancato pagamento della prima rata entro il termine (30/60 giorni) comporta la decadenza dal beneficio della rateazione: l’intero importo residuo viene iscritto a ruolo e sono dovuti imposta, interessi e sanzioni in misura piena .

7. Se dimentico di pagare una rata successiva, perdo la rateizzazione?

Sì. Il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva comporta la decadenza . Tuttavia, in caso di lieve ritardo, è possibile effettuare il pagamento entro il termine della rata successiva versando sanzioni e interessi tramite ravvedimento operoso .

8. È vero che un piccolo errore o un leggero ritardo non fanno decadere la rateizzazione?

Dal 2015 l’art. 15‑ter DPR 602/1973 prevede che non si decade se la rata viene pagata con una carenza non superiore al 3 % o 10.000 € o con un ritardo non superiore a 7 giorni (prima rata) o entro la scadenza della rata successiva .

9. Posso contestare un avviso bonario anche se ho chiesto la rateizzazione?

Sì. Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. 3347/2017, 12735/2020, 10094/2023), la richiesta di rateizzazione non costituisce acquiescenza e non preclude la possibilità di impugnare l’atto . È comunque consigliabile pagare la prima rata per non decadere.

10. Qual è la differenza tra avviso bonario e avviso di accertamento?

L’avviso bonario deriva da controlli automatizzati o formali e consente al contribuente di regolarizzarsi con sanzioni ridotte. L’avviso di accertamento è un atto impositivo vero e proprio, emesso al termine di una verifica fiscale; comporta sanzioni piene ed è immediatamente esecutivo salvo impugnazione.

11. Cosa succede se non pago l’avviso bonario?

Se non si paga entro il termine, l’importo viene iscritto a ruolo e viene notificata una cartella di pagamento. Sulle somme si applicano sanzioni intere e interessi di mora. Sarà possibile chiedere una nuova rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973.

12. Posso pagare la cartella di pagamento in rate? Quante?

Sì. Per le istanze presentate dal 1 gennaio 2025 l’art. 19 DPR 602/1973, come modificato dal D.Lgs. 110/2024, consente fino a 84 rate mensili per richieste 2025‑2026, 96 rate per richieste 2027‑2028 e 108 rate dal 2029 per importi fino a 120.000 € . Per rate più lunghe o importi superiori è necessaria una documentazione attestante la temporanea difficoltà e si può arrivare a 120 rate .

13. Come si calcola l’ammontare di ciascuna rata?

L’importo di ciascuna rata si ottiene dividendo l’imposta dovuta (comprensiva di sanzioni ridotte) per il numero di rate scelte. Le rate successive alla prima sono maggiorate dagli interessi (3,5 %). L’Agenzia mette a disposizione sul suo sito un calcolatore per determinare le rate e generare il modello F24 .

14. Che cosa comporta l’iscrizione a ruolo?

L’iscrizione a ruolo è l’atto con cui il debito diventa esecutivo e viene affidato all’Agente della Riscossione. Da quel momento possono essere avviate azioni cautelari (fermi, ipoteche) o esecutive (pignoramenti). È anche previsto l’aggio di riscossione.

15. È possibile accedere alla rottamazione o alla definizione agevolata se si è decaduti dalla rateizzazione?

Dipende dalla legge in vigore. Le varie “rottamazioni” prevedono di solito la possibilità di includere carichi derivanti da avvisi bonari decaduti. Occorre verificare i requisiti e i termini di adesione, spesso stabiliti dalle leggi di bilancio.

16. Come influisce la sospensione estiva e di fine anno sui termini?

Il D.Lgs. 1/2024 prevede che l’invio degli avvisi bonari sia sospeso dal 1 al 31 agosto e dal 1 al 31 dicembre . Durante questi periodi i termini di pagamento o di presentazione dei chiarimenti sono sospesi. Esiste inoltre una sospensione dal 1 agosto al 4 settembre per le comunicazioni inviate tramite intermediari .

17. Sono pensionato/dipendente: posso chiedere una trattenuta diretta sulla pensione per pagare le rate?

La normativa attuale non prevede la trattenuta diretta della rata dell’avviso bonario sulla pensione. Tuttavia, per le cartelle di pagamento è possibile, in sede di rateizzazione, optare per la domiciliazione bancaria della rata .

18. Cosa succede se la comunicazione arriva tramite intermediario (commercialista/CAF)?

Quando la comunicazione è trasmessa all’intermediario, il termine per pagare o fornire chiarimenti decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione da parte dell’intermediario e resta sospeso dal 1 agosto al 4 settembre .

19. Posso compensare il debito con crediti d’imposta?

Sì. Il contribuente può effettuare il pagamento tramite modello F24 compensando il debito con crediti d’imposta disponibili. È necessario indicare correttamente i codici tributo.

20. Se ho errori nella dichiarazione, è meglio correggerli prima di ricevere l’avviso bonario?

Sì. Con il ravvedimento operoso è possibile correggere spontaneamente gli errori in dichiarazione pagando imposte, sanzioni e interessi in misura ridotta. Se l’errore è corregto prima dell’invio dell’avviso bonario, si evitano ulteriori sanzioni e la comunicazione potrebbe non essere emessa.

Conclusione

La gestione degli avvisi bonari richiede attenzione, tempestività e conoscenza delle norme. Le recenti riforme – in particolare il D.Lgs. 108/2024 e il D.Lgs. 110/2024 – hanno esteso i termini a 60 giorni, consentito il pagamento in 20 rate per qualunque importo e introdotto importanti novità sulla rateizzazione delle cartelle e sulle sospensioni degli invii. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che l’avviso bonario è impugnabile e che la richiesta di rateizzazione non vale come riconoscimento del debito, mentre l’art. 15‑ter DPR 602/1973 disciplina in modo rigoroso le cause di decadenza e la “lieve inadempienza”.

Agire tempestivamente è fondamentale: verificare l’atto, scegliere la soluzione di pagamento più adatta (unica soluzione o rate), presentare eventuali chiarimenti, richiedere la sospensione se si decide di contestare, e valutare strumenti alternativi (rottamazioni, procedure di sovraindebitamento).

Perché rivolgersi all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Monardo e il suo team multidisciplinare offrono un supporto completo nella gestione degli avvisi bonari e dei debiti fiscali. Grazie alla qualifica di cassazionista, all’esperienza come Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo può:

  • Analizzare l’avviso bonario e verificare la legittimità della pretesa;
  • Predisporre ricorsi e istanze di sospensione, impugnando l’atto dinanzi alle commissioni tributarie;
  • Gestire le trattative con l’Agenzia delle Entrate per ottenere piani di rateizzazione sostenibili;
  • Valutare la possibilità di accesso alle procedure di composizione della crisi o di esdebitazione;
  • Difendere il contribuente in giudizio, anche di fronte alla Corte di Cassazione.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!