Quando inizia l’esecuzione forzata in caso di pignoramento presso terzi?

Introduzione

Il pignoramento presso terzi è una delle procedure esecutive più utilizzate per recuperare crediti. È molto temuto dai debitori perché consente al creditore di bloccare e “aggredire” direttamente somme e beni dovuti al debitore da soggetti terzi (banche, datori di lavoro, pubbliche amministrazioni). La sua importanza è cresciuta con l’attività dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione (AdER), che lo utilizza per recuperare imposte, tributi e contributi. Comprendere quando inizia l’esecuzione forzata e quali sono i rimedi per difendersi è essenziale per non subire passivamente la perdita di soldi sul conto o la trattenuta dello stipendio.

La materia è complessa perché attinge a norme del codice di procedura civile (articoli 492, 543, 546‑551 bis c.p.c.), alla disciplina speciale in materia di riscossione (D.P.R. 602/1973, art. 72‑bis ora trasfuso nell’art. 170 del D.Lgs. 33/2025) e alle interpretazioni della Corte di cassazione che hanno precisato le modalità di notifica e i termini per l’inefficacia del pignoramento. Spesso i debitori commettono errori: ignorano la notifica dell’atto, non reagiscono nei termini o si affidano a informazioni generiche reperite online. Tali errori possono avere effetti pesanti perché il pignoramento produce un vincolo immediato sulle somme dovute al debitore e, se non contestato, prosegue fino all’assegnazione definitiva al creditore.

In questa guida – aggiornata a marzo 2026 – analizzeremo passo per passo quando inizia l’esecuzione forzata nel pignoramento presso terzi, quale iter deve seguire il creditore, quali sono i diritti del debitore e i rimedi per sospendere o annullare l’azione esecutiva. Citando norme e sentenze, vedremo anche le novità introdotte dalla riforma Cartabia (art. 551‑bis c.p.c. e nuove regole sui domicili digitali) e l’importante ordinanza n. 6/2026 della Cassazione che ha dichiarato “inesistente” il pignoramento esattoriale non notificato al debitore.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza. Dirige uno studio multidisciplinare composto da avvocati civilisti e tributaristi e da commercialisti specializzati. È gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze coordina i professionisti sul territorio nazionale per assistere privati e imprese nell’ambito del diritto bancario e tributario.

Lo studio Monardo si occupa di:

  • analisi degli atti di pignoramento, precetti, cartelle e notifiche;
  • proposizione di opposizioni all’esecuzione e opposizioni agli atti esecutivi per contestare l’illegittimità della procedura;
  • istanze di sospensione del pignoramento e trattative con il creditore o con AdER per ottenere un piano di rientro o una rottamazione;
  • elaborazione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti per sovraindebitati, nonché ricorsi per l’esdebitazione;
  • assistenza in sede di negoziazione assistita per le imprese in crisi.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Il pignoramento come atto iniziale dell’espropriazione

L’art. 492 c.p.c. definisce la forma del pignoramento e chiarisce che esso consiste in un’ingiunzione rivolta dall’ufficiale giudiziario al debitore di astenersi da atti che sottraggano i beni alla garanzia del credito. La riforma Cartabia ha precisato che l’atto di pignoramento deve contenere, oltre alle indicazioni di legge, anche l’invito al debitore a dichiarare la residenza o eleggere domicilio digitale presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione. In assenza di tali indicazioni, le notificazioni successive vengono effettuate in cancelleria . Questa norma valorizza l’importanza della notifica al debitore: il pignoramento, essendo un’ingiunzione, deve essere portato a sua conoscenza affinché possa esercitare il diritto di difesa.

2. Il pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.)

Il pignoramento presso terzi riguarda crediti o beni del debitore che si trovano nella disponibilità di un terzo (banca, datore di lavoro, amministrazione pubblica). L’art. 543 c.p.c. stabilisce che il pignoramento avviene mediante un atto notificato al terzo e al debitore che contiene:

  1. l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  2. l’ingiunzione al debitore di astenersi da atti diretti a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale;
  3. l’ordine al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore e di eseguire la dichiarazione dei beni/crediti posseduti;
  4. l’indicazione della residenza o domicilio del debitore (o l’obbligo di eleggerlo presso il tribunale);
  5. l’avvertimento al terzo che la mancata o falsa dichiarazione è punita con sanzioni.

L’atto di pignoramento deve essere depositato, insieme alla copia del titolo esecutivo e del precetto, nella cancelleria del tribunale entro 30 giorni dalla consegna all’ufficiale giudiziario. Se non viene effettuato il deposito o non è notificato al terzo l’avviso di iscrizione a ruolo entro il termine stabilito, il pignoramento diventa inefficace .

La notifica dell’atto al debitore è fondamentale perché, come ricorda la Cassazione, il pignoramento è un’ingiunzione e senza notifica non può produrre effetti. L’ordinanza n. 6/2026 (Sezione tributaria) ha ribadito che nel pignoramento esattoriale l’omessa notifica al debitore non comporta una semplice nullità sanabile, ma l’inesistenza giuridica dell’atto: se l’atto è notificato solo al terzo, manca un requisito costitutivo della procedura e il pignoramento è tamquam non esset. La sentenza richiama espressamente l’art. 492 c.p.c. che considera il pignoramento un’ingiunzione .

3. Obblighi del terzo pignorato (art. 546 c.p.c.)

L’art. 546 c.p.c. disciplina le obbligazioni del terzo a cui è intestato il credito o che detiene i beni del debitore. Dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento, il terzo diventa custode delle somme o dei beni per un ammontare pari al credito precettato (più metà). Per i crediti derivanti da rapporti bancari sui quali confluisce lo stipendio o la pensione, il legislatore ha introdotto limiti: il terzo (ad esempio la banca) è custode solo per le somme superiori al triplo dell’assegno sociale; la parte che corrisponde allo stipendio o pensione maturata nel mese precedente può essere pignorata entro i limiti fissati dall’art. 545 c.p.c. . Il terzo che non ottempera agli obblighi di custodia è responsabile verso il creditore e può subire l’assegnazione forzata dell’intero importo.

4. Dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.)

Entro dieci giorni dalla notificazione, il terzo deve comunicare al creditore (mediante lettera raccomandata, PEC o atto depositato nella cancelleria) quali somme o beni deve al debitore, quando saranno pagate e se esistono altri pignoramenti o sequestri sullo stesso credito. Il creditore ha l’onere di chiamare in giudizio il terzo in sede di udienza; se il terzo non fa la dichiarazione oppure la sua dichiarazione è contestata, il giudice fissa apposita udienza per la dichiarazione orale .

5. Nuovo art. 551‑bis c.p.c. (riforma Cartabia)

L’art. 551‑bis c.p.c., introdotto dal D.L. 19/2024 e in vigore dal marzo 2024, interviene sulla durata del pignoramento di crediti. Prevede che il pignoramento di crediti verso terzi dura al massimo dieci anni dalla data di notificazione dell’atto. Il creditore può mantenere il vincolo solo se, nei due anni precedenti alla scadenza, notifica al terzo e al debitore una dichiarazione di interesse a proseguire la procedura. In assenza di tale dichiarazione, gli obblighi del terzo cessano dopo sei mesi e il processo esecutivo si estingue . La norma si applica anche ai pignoramenti in corso e stabilisce che quelli notificati da più di otto anni e non seguiti dalla dichiarazione di interesse cessano entro 2025 .

Questa innovazione risponde alla necessità di evitare pignoramenti “infinito” e assicura che i creditori agiscano diligentemente. Per il debitore rappresenta un importante strumento per far valere l’estinzione del pignoramento qualora il creditore sia inattivo.

6. Pignoramento esattoriale e art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 (ora art. 170 D.Lgs. 33/2025)

Nel settore della riscossione delle imposte, l’Agente della riscossione (oggi AdER) può attivare un procedimento speciale di pignoramento presso terzi disciplinato dall’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 (trasfuso nell’art. 170 del D.Lgs. 33/2025, Testo unico versamenti e riscossione). La norma prevede che l’Agente, munito di ruolo e cartella esattoriale, può ordinare al terzo (ad es. banca o datore di lavoro) di versare le somme dovute direttamente all’erario. L’ordine va notificato al terzo e al debitore e indica l’ammontare del credito, gli interessi e le spese. Le somme già scadute devono essere versate entro 60 giorni; quelle future vanno versate alle relative scadenze .

La Cassazione ha chiarito che questo procedimento resta una forma di esecuzione presso terzi e deve rispettare i principi generali del codice di procedura civile, compresa la notifica al debitore. La mancata notifica al debitore rende il pignoramento inesistente, come confermato dall’ordinanza n. 6/2026.

7. Giurisprudenza recente

7.1 Inefficacia del pignoramento per tardivo deposito (Cass. n. 28513/2025)

Con la sentenza n. 28513/2025 la Corte di cassazione ha affrontato il tema dell’iscrizione a ruolo nel pignoramento presso terzi. La Corte ha affermato che il creditore deve depositare entro 30 giorni l’atto di pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto, accompagnati dall’attestazione di conformità all’originale. In mancanza di deposito o in caso di deposito tardivo, il pignoramento è inefficace e il processo esecutivo si estingue. La difformità non può essere sanata successivamente e il giudice deve dichiarare l’inefficacia . Questa pronuncia si colloca in un filone giurisprudenziale che esige il rigoroso rispetto dei termini formali per evitare l’abuso degli strumenti esecutivi.

7.2 Obbligo di notifica al debitore nel pignoramento esattoriale (Cass. ord. n. 6/2026)

L’ordinanza n. 6/2026 della sezione tributaria della Cassazione, depositata il 1º gennaio 2026, ha dichiarato inesistente l’atto di pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 notificato solo al terzo. La Corte ha ribadito che il pignoramento è un’ingiunzione che produce effetto solo se notificata al debitore e al terzo, e che l’adempimento non è derogabile dalla disciplina speciale della riscossione. Sebbene la pronuncia non sia ancora disponibile integralmente nelle banche dati pubbliche, le massime e i commenti ufficiali richiamano il principio per cui l’omessa notifica determina l’inesistenza giuridica dell’atto, precludendone l’efficacia e l’interruzione della prescrizione . Tale orientamento rafforza le difese del contribuente contro i pignoramenti “fantasma”.

Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica

Conoscere le fasi del pignoramento presso terzi permette al debitore di individuare eventuali vizi e di utilizzare tempestivamente gli strumenti di tutela. Di seguito la procedura ordinaria, con indicazione dei termini e dei soggetti coinvolti.

1. Titolo esecutivo e precetto

Il creditore può avviare il pignoramento solo se dispone di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo non opposto, verbale di accordo omologato, cartella di pagamento esecutiva, ecc.) e di un atto di precetto regolarmente notificato al debitore. Il precetto è un’ingiunzione a pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni (ex art. 480 c.p.c.). Decorso il termine senza pagamento, il creditore può procedere all’espropriazione forzata.

2. Ricerca dei beni del debitore

La legge consente al creditore di ricercare telematicamente i beni del debitore mediante accesso a banche dati (art. 492‑bis c.p.c.). L’ufficiale giudiziario può consultare l’anagrafe tributaria, il Pra, l’Inps e altre banche dati per individuare conti correnti, stipendi, pensioni e crediti del debitore. Questa ricerca è spesso preliminare al pignoramento presso terzi perché consente di sapere se il debitore ha rapporti bancari o un lavoro dipendente.

3. Notifica dell’atto di pignoramento presso terzi

Una volta individuato il terzo che detiene i beni, l’ufficiale giudiziario notifica l’atto di pignoramento a tre soggetti:

  • Terzo pignorato: riceve l’ordine di non disporre delle somme e di effettuare la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Il terzo diventa custode delle somme fino all’assegnazione.
  • Debitore esecutato: riceve l’ingiunzione di astenersi da atti dispositivi e l’invito a dichiarare la residenza o eleggere un domicilio digitale (art. 492 c.p.c., come riformato). La notifica al debitore è requisito essenziale: l’assenza determina l’inesistenza dell’atto.
  • Ufficiale giudiziario: consegna al tribunale l’atto di pignoramento per la successiva iscrizione a ruolo.

L’atto deve contenere la data e il luogo dell’udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione, che è fissata di norma entro 45 giorni dalla notificazione. Entro 30 giorni il creditore deve depositare l’atto di pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto in cancelleria con attestazione di conformità. Il mancato deposito rende il pignoramento inefficace .

4. Dichiarazione del terzo e udienza

Il terzo, entro dieci giorni dalla notifica, deve inviare la dichiarazione che indica l’ammontare del credito e l’esistenza di eventuali altri vincoli . Se la dichiarazione è incompleta o falsa, il creditore può chiedere l’accertamento giudiziale dei crediti e il terzo può essere condannato al pagamento. Nel caso di crediti di lavoro o pensione, il datore di lavoro/patronato deve trattenere la quota pignorata e versarla periodicamente al creditore. L’art. 545 c.p.c. stabilisce che lo stipendio e la pensione possono essere pignorati entro un limite massimo di un quinto, con alcune eccezioni (crediti alimentari e tributi erariali).

Durante l’udienza il giudice verifica la regolarità della procedura e, se la dichiarazione del terzo è positiva, pronuncia l’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate al creditore. Se la dichiarazione è negativa o se il terzo non compare, il giudice può disporre l’istruzione probatoria e pronunciare una sentenza di accertamento del credito.

5. Durata del pignoramento e effetti dell’ordinanza di assegnazione

Grazie al nuovo art. 551‑bis c.p.c., il pignoramento presso terzi ha durata massima decennale. L’ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo contro il terzo e produce l’estinzione del credito del debitore nei confronti del terzo. Se l’assegnazione riguarda crediti di lavoro o pensione, il terzo dovrà versare periodicamente al creditore la quota pignorata fino all’estinzione del debito. Una volta emessa l’ordinanza, il pignoramento non può più essere sospeso se non per cause sopravvenute (ad esempio transazione o estinzione del debito).

Per i pignoramenti esattoriali, l’ordine di AdER indica le somme da versare e la data di scadenza. Il terzo che non versa le somme entro 60 giorni è responsabile del pagamento integrale .

6. Chiusura del processo esecutivo

Il processo esecutivo si chiude con l’assegnazione o con la vendita se il pignoramento riguarda beni mobili. Nel pignoramento presso terzi la vendita non è necessaria perché il credito è monetizzato direttamente. L’ordinanza di assegnazione produce effetti liberatori per il terzo e consente al creditore di incassare le somme. Se il creditore è inattivo e non chiede l’assegnazione entro il termine decennale, il pignoramento si estingue ai sensi dell’art. 551‑bis c.p.c.

Difese e strategie legali

Il debitore non è privo di strumenti per proteggersi. La legge prevede diverse opposizioni e possibilità di sospendere o annullare l’esecuzione forzata. La consulenza di un professionista è fondamentale per scegliere la strategia più adatta.

1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione mira a contestare il diritto del creditore di procedere. Può essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione (se si contesta il titolo esecutivo) o dopo la notifica del pignoramento (se si contesta l’esistenza del credito o l’inidoneità del titolo). Per esempio:

  • il titolo esecutivo è nullo o inesistente (ad es. cartella di pagamento annullata);
  • è intervenuta la prescrizione del credito;
  • il debito è stato già pagato o è stato oggetto di transazione;
  • il soggetto che procede non è legittimato (creditore ceduto non subentrato).

L’opposizione deve essere proposta con atto di citazione dinanzi al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento. Il giudice può sospendere il pignoramento se ritiene fondate le ragioni del debitore.

2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Con questa opposizione si impugnano i vizi formali del pignoramento o degli atti successivi: ad esempio, la mancata o irregolare notifica, l’assenza di indicazioni obbligatorie, il mancato rispetto dei termini di deposito, l’omessa indicazione della data di udienza o dell’ammontare del debito. È il rimedio più utilizzato contro i pignoramenti esattoriali per mancata notifica al debitore. La Cassazione ha più volte ribadito che la notifica al debitore è requisito essenziale; l’ordinanza n. 6/2026 lo ha considerato requisito costitutivo. L’opposizione agli atti deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto viziato, mediante ricorso al giudice dell’esecuzione.

3. Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)

Se un terzo (persona diversa dal debitore) rivendica la proprietà o il possesso esclusivo dei beni pignorati, può proporre opposizione per far dichiarare l’improponibilità del pignoramento. È il caso del conto corrente cointestato con il coniuge: il coniuge può rivendicare la propria quota e chiedere al giudice di escluderla dal pignoramento.

4. Incidenti di cognizione

Se il terzo dichiara di non essere debitore oppure contesta l’ammontare dovuto, il creditore può promuovere un giudizio di accertamento davanti al giudice dell’esecuzione (art. 548 c.p.c.). Il giudice può ordinare la comparizione delle parti e disporre la prova del credito. Anche il debitore può partecipare al procedimento per contestare la dichiarazione del terzo.

5. Istanza di sospensione (art. 624 c.p.c.)

Il debitore può chiedere la sospensione del pignoramento per gravi motivi. La sospensione può essere concessa dal giudice dell’esecuzione con ordinanza non impugnabile. È spesso richiesta quando il debitore dimostra l’inesistenza del debito, l’eccessività della somma pignorata o l’avvio di trattative per la rottamazione. Se la sospensione è accordata, la procedura è sospesa fino alla decisione sul merito dell’opposizione.

6. Istanza di riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.)

Se la somma pignorata è eccessiva rispetto al debito, il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento. Il giudice, valutate le prove, può diminuire la quota pignorata o liberare parte del credito. Questa istanza è utile nei pignoramenti di stipendi o pensioni quando il datore di lavoro trattiene più del dovuto. Anche nel pignoramento esattoriale, la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di limitare il vincolo ai crediti strettamente necessari per soddisfare la pretesa tributaria.

7. Opposizione al riparto (art. 512 c.p.c.)

Se vi sono più creditori concorrenti sullo stesso credito pignorato, il giudice predispone un progetto di distribuzione. Il debitore può contestare il riparto qualora ritenga che la propria posizione non sia stata correttamente considerata (ad esempio per i crediti privilegiati). L’opposizione deve essere proposta entro 10 giorni dalla comunicazione del progetto.

8. Eccezioni e strategie specifiche per il pignoramento esattoriale

Nel caso dei pignoramenti esattoriali ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 (art. 170 D.Lgs. 33/2025), il debitore può invocare:

  • Eccezione di inesistenza dell’atto se non è stata notificata la cartella di pagamento o l’atto non è stato notificato al debitore (ordinanza Cass. n. 6/2026);
  • Eccezione di prescrizione o di decadenza del credito tributario (es. tributi non riscossi entro i termini ordinari);
  • Eccezione di pagamento o rottamazione se il debito è stato definito con rottamazione, saldo e stralcio o definizione agevolata;
  • Eccezione di violazione del divieto di cumulo: il pignoramento non può eccedere i limiti di un quinto dello stipendio o i limiti di impignorabilità del conto corrente; l’art. 545 c.p.c. si applica anche all’esecuzione esattoriale ;
  • Opposizione per difetto di motivazione: l’ordine di pignoramento deve contenere il dettaglio delle somme richieste (imposta, interessi, sanzioni) e l’indicazione della cartella di pagamento.

9. Ricorsi amministrativi e giurisdizionali

Oltre alle opposizioni previste dal codice di procedura civile, per i debiti tributari è possibile utilizzare gli strumenti del diritto tributario. Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento dinanzi alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica, deducendo vizi di merito o di notifica. La proposizione del ricorso sospende ex lege il pignoramento solo se si ottiene la sospensione cautelare; altrimenti è opportuno proporre contestualmente un’opposizione all’esecuzione per chiedere la sospensione.

10. Transazioni e piani di rientro

In molti casi, soprattutto nei pignoramenti esattoriali, il debitore può evitare l’esecuzione chiedendo all’AdER una rateizzazione o aderendo a una rottamazione. Come ricorda l’Agenzia delle entrate, il pagamento della prima rata del piano di ammortamento determina l’estinzione della procedura esecutiva in corso e la sospensione del fermo amministrativo . Pertanto, se il debitore presenta una richiesta di rateizzazione prima dell’assegnazione delle somme, l’AdER sospende il pignoramento e restituisce le somme già trattenute. È consigliabile agire tempestivamente, perché il giudice dell’esecuzione difficilmente sospende un pignoramento già in fase avanzata senza un accordo con l’ente creditore.

Strumenti alternativi e misure a favore del debitore

1. Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate delle cartelle. Le rottamazioni (Rottamazione ter e quater) e il saldo e stralcio hanno consentito ai contribuenti di pagare in forma agevolata le cartelle esattoriali con sconti su interessi e sanzioni. Anche per il 2026 sono in vigore misure di definizione per i carichi affidati fino al 2023 (L. 197/2022 e successivi decreti proroga). La rottamazione consente di bloccare l’azione esecutiva: una volta presentata la domanda e versata la prima rata, AdER sospende i pignoramenti e i fermi amministrativi . È importante monitorare le scadenze fissate dalla legge e pagare le rate entro i termini per non decadere dal beneficio.

2. Piano del consumatore e esdebitazione (Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa)

Chi si trova in situazione di sovraindebitamento può accedere alle procedure di composizione della crisi (Legge 3/2012, ora integrate nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Il piano del consumatore consente di proporre ai creditori, tramite l’intervento di un organismo di composizione della crisi (OCC), un piano di pagamento sostenibile, con falcidie e tempi di dilazione. L’approvazione del piano blocca tutte le azioni esecutive, compresi i pignoramenti, e alla sua conclusione il debitore ottiene l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui non pagati). L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, può assistere il debitore nella predisposizione del piano e nella trattativa con i creditori.

3. Accordi di ristrutturazione e negoziazione della crisi d’impresa

Per le imprese in difficoltà esistono strumenti come gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 C.C.I.) o la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021). Questi istituti permettono di negoziare con i creditori un piano di rientro sotto la supervisione di esperti indipendenti, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive. L’Avv. Monardo e il suo staff, grazie alla qualifica di esperti negoziatori della crisi d’impresa, possono guidare imprenditori e professionisti in tali procedure.

4. Saldo e stralcio, transazioni e accordi stragiudiziali

In alternativa al contenzioso, il debitore può proporre al creditore un saldo e stralcio (pagamento ridotto e immediato) o un accordo stragiudiziale. Tali soluzioni richiedono la disponibilità del creditore e spesso si concretizzano con l’assistenza di un legale che certifichi la provenienza dei fondi e la regolarità dell’operazione. È consigliabile negoziare prima che il pignoramento si perfezioni con l’ordinanza di assegnazione; dopo tale momento, la disponibilità del creditore a rinunciare si riduce drasticamente.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la notifica del precetto o dell’atto di pignoramento. Anche se la notifica non è stata eseguita di persona, la legge considera valide le notifiche via PEC o tramite affissione; è necessario verificare la regolarità dell’atto e reagire entro i termini.
  2. Credere che l’assenza di notifica al debitore renda sempre nullo il pignoramento. L’ordinanza n. 6/2026 si riferisce al pignoramento esattoriale; negli altri casi il vizio di notifica deve essere eccepito con l’opposizione agli atti e può essere sanato se il debitore partecipa al processo. Non bisogna aspettare di essere chiamati in udienza per contestare.
  3. Non depositare l’atto di opposizione nei termini. Le opposizioni devono essere proposte entro 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto viziato. Il termine è perentorio e la decadenza è irrimediabile.
  4. Trascurare la ricerca di soluzioni alternative. Presentare una richiesta di rateizzazione, aderire a una rottamazione o proporre un piano del consumatore può bloccare l’esecuzione; attendere l’asta o l’assegnazione riduce le possibilità di trovare un accordo.
  5. Sottovalutare le norme sulla domiciliazione digitale. La riforma Cartabia richiede al debitore di indicare un indirizzo PEC o un domicilio digitale; la mancata indicazione può comportare notifiche in cancelleria, rendendo più difficile la difesa . È consigliabile comunicare un indirizzo PEC affidabile e consultarlo regolarmente.
  6. Assumere che le somme pignorate siano perse per sempre. Il pignoramento è un processo; sino all’ordinanza di assegnazione le somme restano vincolate ma non trasferite al creditore. Se si ottiene la sospensione o si raggiunge un accordo, le somme possono essere sbloccate.
  7. Dimenticare i limiti di impignorabilità. Stipendi, pensioni, assegni di invalidità, strumenti di sostentamento e alcune indennità sono protetti da limiti: oltre una certa soglia non possono essere pignorati . In caso di eccessi, è possibile chiedere la riduzione.
  8. Affidarsi a consulenti improvvisati. La materia esecutiva richiede competenze specialistiche; rivolgersi a professionisti non specializzati o seguire consigli generici può aggravare la situazione. È opportuno farsi assistere da un avvocato esperto in esecuzioni e da un commercialista per valutare eventuali definizioni agevolate.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme di riferimento e termini principali

NormaContenuto principaleTermini e adempimenti
Art. 492 c.p.c.Il pignoramento è un’ingiunzione rivolta al debitore con ordine di astenersi da atti di disposizione; l’atto deve contenere l’invito al debitore a dichiarare la residenza o eleggere domicilio/indirizzo PEC; senza tale invito, le successive notifiche possono avvenire presso la cancelleria .Notifica al debitore e invito a eleggere domicilio; in assenza, notifiche in cancelleria.
Art. 543 c.p.c.Forma del pignoramento presso terzi: atto notificato al terzo e al debitore con indicazione del credito, del titolo esecutivo, del precetto, dell’ingiunzione, dell’ordine al terzo di non disporre, indicazione della data di udienza; deposito in tribunale entro 30 giorni .Notifica al terzo e al debitore; deposito dell’atto, titolo e precetto entro 30 giorni; avviso di iscrizione da notificare al terzo prima dell’udienza.
Art. 546 c.p.c.Obblighi del terzo: diventa custode delle somme e beni dovuti al debitore; obbligo limitato alle somme fino al credito precettato aumentato della metà; per conti con stipendio/pensione, custodia solo per importi eccedenti tre volte l’assegno sociale .L’obbligo nasce dalla notifica e cessa con l’ordinanza di assegnazione o con la scadenza del pignoramento (art. 551‑bis).
Art. 547 c.p.c.Il terzo deve rendere dichiarazione scritta dei beni/somme dovute entro 10 giorni, indicando eventuali sequestri o pignoramenti precedenti .Dichiarazione entro 10 giorni; udienza davanti al giudice per conferma.
Art. 551‑bis c.p.c.Durata massima dei pignoramenti di crediti verso terzi: 10 anni; obbligo per il creditore di notificare la dichiarazione di interesse nei 2 anni precedenti la scadenza; in mancanza, obblighi del terzo cessano dopo 6 mesi e il processo si estingue .Dichiarazione di interesse entro 8‑10 anni; obblighi del terzo cessano dopo 6 mesi; estinzione automatica del processo.
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 (art. 170 D.Lgs. 33/2025)Procedura speciale per il pignoramento esattoriale: l’Agente della riscossione ordina al terzo di versare le somme dovute al debitore entro 60 giorni per le somme già scadute e alle rispettive scadenze per le somme future . È obbligatoria la notifica al debitore; l’omissione rende l’atto inesistente .Versamento delle somme entro 60 giorni; notifica obbligatoria al terzo e al debitore; eventuale richiesta di rateizzazione sospende l’esecuzione.
Cassazione n. 28513/2025Ritardo nel deposito dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto (oltre 30 giorni) rende il pignoramento inefficace; la successiva regolarizzazione non cura il vizio .Depositare i documenti entro 30 giorni; decorso il termine, l’esecuzione è inesistente.

Tabella 2 – Strumenti di difesa del debitore

StrumentoDescrizioneTermine
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Contestazione del diritto del creditore a procedere: prescrizione, pagamento, nullità del titolo, vizi della cartella.Entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento o dalla conoscenza dell’atto; possibile prima dell’avvio dell’esecuzione.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Contestazione dei vizi formali: mancanza/irregolarità della notifica, errata indicazione del credito, violazione dei termini di deposito.Entro 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del vizio.
Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)Rivendicazione di beni o quote da parte di terzi proprietari o cointestatari (es. conto cointestato).Entro 20 giorni dalla notifica o dall’assegnazione.
Istanza di sospensione (art. 624 c.p.c.)Richiesta di sospendere il pignoramento per gravi motivi; utile per tempo di trattativa o rottamazione.Può essere proposta in qualsiasi momento prima dell’assegnazione; il giudice valuta i motivi.
Istanza di riduzione (art. 496 c.p.c.)Riduce l’ammontare pignorato se eccessivo rispetto al debito; applicabile a stipendi e pensioni.Può essere proposta durante il processo esecutivo, prima dell’assegnazione.
Ricorso tributarioImpugnazione della cartella di pagamento per annullare il debito fiscale; può coinvolgere l’esecuzione.Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (cartella, intimazione, avviso).
Richiesta di rateizzazione o rottamazioneConsente di pagare il debito in più rate o con sconti su interessi e sanzioni; sospende le procedure esecutive in corso .Presentare domanda prima dell’assegnazione; rispettare i termini di scadenza.
Procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, esdebitazione)Consente di ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione; blocca le esecuzioni in corso.Attivazione tramite un OCC; durata variabile a seconda del piano approvato.
Accordi di ristrutturazione e negoziazione della crisi d’impresaStrumenti per imprese in difficoltà che sospendono le azioni esecutive; richiedono l’intervento di un esperto negoziatore.Termini previsti dal Codice della crisi e dal D.L. 118/2021; varia in base alla procedura.

FAQ – Domande frequenti

  1. Quando inizia l’esecuzione forzata nel pignoramento presso terzi?

L’esecuzione forzata inizia con la notifica dell’atto di pignoramento sia al terzo che al debitore. Senza notifica al debitore l’atto è inesistente (Cass. ord. n. 6/2026). La notifica deve essere seguita dall’iscrizione a ruolo e dal deposito del titolo e del precetto entro 30 giorni .

  1. Quali documenti deve depositare il creditore per iscrivere il pignoramento?

Deve depositare la copia dell’atto di pignoramento notificato, il titolo esecutivo, il precetto e l’attestazione di conformità all’originale. Il deposito va fatto entro 30 giorni; in caso contrario il pignoramento è inefficace .

  1. È obbligatorio notificare il pignoramento al debitore nel procedimento esattoriale?

Sì. L’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 (ora art. 170 D.Lgs. 33/2025) prevede la notifica al terzo e al debitore. La Cassazione ha precisato che la mancanza della notifica al debitore rende l’atto inesistente .

  1. Entro quanto tempo il terzo deve comunicare la dichiarazione dei beni?

Il terzo deve rendere la dichiarazione entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento . Se non lo fa o se la dichiarazione è contestata, il giudice può fissare un’udienza per l’esame orale e condannare il terzo al pagamento.

  1. Quanto può essere pignorato dallo stipendio o dalla pensione?

Ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e dell’art. 546 c.p.c., lo stipendio e la pensione possono essere pignorati entro il limite di un quinto. Per i conti correnti su cui confluiscono stipendi/pensioni, è pignorabile solo la parte eccedente tre volte l’assegno sociale .

  1. Il conto corrente può essere pignorato per intero?

No. Sono impignorabili le somme necessarie per il sostentamento (art. 545 c.p.c.), e nei rapporti bancari si applica il limite di tre volte l’assegno sociale per le somme derivanti da stipendio/pensione . Le somme eccedenti possono essere integralmente pignorate.

  1. È possibile bloccare il pignoramento aderendo a una rateizzazione con AdER?

Sì. La presentazione di una richiesta di rateizzazione o di rottamazione sospende le procedure esecutive; il pagamento della prima rata estingue il pignoramento se non è stata ancora disposta l’ordinanza di assegnazione .

  1. Come si calcola la durata del pignoramento con la riforma Cartabia?

Il pignoramento presso terzi dura al massimo 10 anni dalla data di notificazione . Se il creditore vuole mantenere il vincolo, deve notificare al terzo e al debitore una dichiarazione di interesse nei due anni precedenti alla scadenza. In mancanza, gli obblighi del terzo cessano dopo 6 mesi e il processo si estingue.

  1. Cosa accade se il pignoramento è stato notificato da più di otto anni?

Per i pignoramenti pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 551‑bis c.p.c. (marzo 2024), se sono passati più di otto anni dalla notifica e il creditore non invia la dichiarazione di interesse entro due anni, il pignoramento cessa alla scadenza; se non vi è dichiarazione entro il 2025, l’esecuzione si estingue .

  1. Il terzo può rifiutare di versare le somme pignorate?

Il terzo è obbligato a custodire e versare le somme pignorate nei limiti di legge. Se omette di versare o versa somme inferiori, può essere condannato al pagamento diretto al creditore. Tuttavia, il terzo può contestare il pignoramento con una dichiarazione negativa o impugnando l’ordinanza di assegnazione se ritiene di non essere debitore.

  1. Cosa fare se il pignoramento riguarda un conto cointestato con il coniuge?

Il coniuge cointestatario può proporre opposizione di terzo per far dichiarare l’illegittimità del pignoramento sulla propria quota. Il giudice verificherà la percentuale di titolarità e potrà ridurre l’importo pignorato.

  1. Quando è possibile chiedere la riduzione del pignoramento?

In qualunque momento prima dell’ordinanza di assegnazione, se la somma pignorata è sproporzionata rispetto al debito. Il giudice, verificata la sufficienza della somma a soddisfare il credito, può ridurre la quota pignorata (art. 496 c.p.c.).

  1. Come si calcolano gli interessi e le spese nel pignoramento esattoriale?

L’ordine di AdER deve indicare separatamente imposta, interessi e sanzioni. Gli interessi maturano fino al versamento; tuttavia, aderendo a una definizione agevolata o a una rateizzazione, interessi e sanzioni possono essere ridotti o annullati. È consigliabile verificare se le somme richieste includano oneri non dovuti.

  1. È possibile ottenere l’esdebitazione dopo un pignoramento?

Sì. Se il debitore è una persona fisica sovraindebitata, può accedere alla procedura di esdebitazione al termine del piano del consumatore o della liquidazione controllata. Una volta ottenuto il provvedimento di esdebitazione, i debiti residui sono cancellati e non è possibile procedere ulteriormente.

  1. Il pignoramento si estende alle somme future maturate sul conto?

In generale sì: il pignoramento di crediti verso terzi vincola anche le somme che maturano successivamente fino alla concorrenza del credito precettato. Nel pignoramento esattoriale, l’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 consente di pignorare le somme esistenti alla data dell’ordine e quelle maturate nei 60 giorni successivi . Trascorso tale termine, le somme non possono essere aggredite senza una nuova notifica.

  1. È possibile impugnare l’ordinanza di assegnazione?

L’ordinanza di assegnazione può essere impugnata con reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. entro 20 giorni per motivi di legittimità (es. violazione del contraddittorio, erronea valutazione delle prove). Inoltre, il debitore o il terzo possono proporre appello se l’ordinanza assume forma di sentenza (ad es. quando accerta l’esistenza del credito).

  1. Cosa succede se il creditore non notifica l’avviso di iscrizione a ruolo al terzo?

Ai sensi dell’art. 543, comma 5, c.p.c., il creditore deve notificare al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo prima dell’udienza. L’omessa notificazione rende il pignoramento inefficace . Il terzo può quindi liberarsi dalle obbligazioni e il debitore può chiedere l’estinzione della procedura.

  1. Come si può verificare se un pignoramento è ancora valido?

Occorre controllare: la data di notifica dell’atto, l’eventuale deposito in tribunale, la presenza di ordinanza di assegnazione e, con la riforma Cartabia, se sono decorsi dieci anni e se il creditore ha notificato la dichiarazione di interesse. In assenza, il pignoramento può essere estinto di diritto (art. 551‑bis c.p.c.). È utile consultare un avvocato per ottenere una verifica presso la cancelleria del tribunale.

  1. Il pignoramento esattoriale è impugnabile davanti al giudice tributario o civile?

La giurisprudenza ritiene che la controversia sulla legittimità del pignoramento esattoriale, comprese le eccezioni di notifica e prescrizione, appartenga alla giurisdizione della corte di giustizia tributaria (cfr. Cass., SS.UU., 2021). Tuttavia, alcune questioni formali (es. carenza di titolo) possono essere esaminate dal giudice dell’esecuzione con l’opposizione agli atti. È quindi opportuno proporre contestualmente ricorso tributario e opposizione.

  1. Cosa accade in caso di morte del debitore?

La morte del debitore non estingue l’esecuzione; gli eredi subentrano e possono proporre opposizione o transazione. Tuttavia, se gli eredi rinunciano all’eredità, il pignoramento non può essere proseguito nei loro confronti. Inoltre, le somme pignorate prima della morte restano vincolate fino all’assegnazione.

Simulazioni pratiche e casi concreti

Per comprendere meglio le implicazioni economiche del pignoramento presso terzi, di seguito alcuni esempi numerici. Gli importi sono indicativi e non sostituiscono il calcolo personalizzato che solo un professionista può fornire.

1. Pignoramento dello stipendio

Esempio: Mario T. è un lavoratore dipendente con stipendio netto mensile di 1.800 €. Un creditore munito di decreto ingiuntivo esecutivo notifica un atto di pignoramento al datore di lavoro e a Mario.

  • Quota pignorabile: lo stipendio può essere pignorato fino a un quinto (20 %). La quota massima pignorabile è quindi 360 € (1.800 € × 20 %).
  • Durata: se il debito è di 5.000 €, la trattenuta mensile durerà circa 14 mesi (5.000 € / 360 €). A tale importo si aggiungono interessi e spese, quindi la durata effettiva sarà maggiore.
  • Eventuali altri pignoramenti: se Mario subisce un pignoramento per crediti alimentari (ad esempio mantenimento dei figli), il giudice può autorizzare un ulteriore prelievo fino al 50 % dello stipendio; nel caso di più creditori, le quote si ripartiscono nel limite complessivo di un terzo.

Osservazioni: se Mario ottiene un accordo con il creditore (ad esempio saldo e stralcio) o aderisce alla rottamazione per debiti fiscali, il pignoramento può essere sospeso. Qualora il pignoramento non sia stato notificato regolarmente o l’atto non sia depositato nei termini, può proporre opposizione per farlo dichiarare inefficace.

2. Pignoramento del conto corrente

Esempio: Lucia S. ha un conto corrente con saldo di 12.000 € e percepisce una pensione di 1.200 € mensili accreditata su quel conto. L’AdER notifica un pignoramento esattoriale alla banca e a Lucia.

  • Somme immediatamente vincolate: l’art. 72‑bis prevede che il terzo (banca) blocchi le somme esistenti fino a concorrenza del credito. Tuttavia, per i conti su cui confluisce la pensione, è impignorabile la somma pari a tre volte l’assegno sociale (circa 1.602 € nel 2026). Pertanto, la banca dovrà lasciare a Lucia 1.602 € e potrà bloccare fino a 10.398 €.
  • Versamento delle somme: la banca deve versare le somme all’AdER entro 60 giorni , salvo che Lucia presenti un’istanza di rateizzazione. In tal caso, il versamento è sospeso fino alla decisione dell’ente.
  • Possibili contestazioni: se l’atto non è stato notificato a Lucia o non contiene l’indicazione del domicilio digitale, può proporre opposizione. Inoltre, può eccepire la prescrizione del credito tributario o la mancata notifica della cartella.

3. Pignoramento di crediti commerciali

Esempio: La società Alfa s.r.l. vanta un credito di 30.000 € nei confronti della società Beta s.p.a. Beta non paga; Alfa ottiene un decreto ingiuntivo esecutivo e notifica un pignoramento presso terzi al cliente Gamma s.p.a., che deve 25.000 € a Beta.

  • Obbligo di Gamma: Gamma, quale terzo pignorato, deve dichiarare entro 10 giorni se esistono somme dovute a Beta e se vi sono altri pignoramenti . Se conferma il debito, dovrà versare le somme al tribunale; se dichiara il falso, può essere condannato in proprio.
  • Assegnazione parziale: Poiché il credito di Alfa è superiore a quello dovuto da Gamma a Beta, il giudice può assegnare ad Alfa solo 25.000 €. Per il residuo, Alfa potrà pignorare altri debitori di Beta.
  • Durata: il pignoramento dura 10 anni (art. 551‑bis c.p.c.); se Alfa non ottiene l’assegnazione entro la scadenza o non manifesta l’interesse, Gamma è liberata dagli obblighi.

4. Pignoramento esattoriale con cartelle multiple

Esempio: Giorgio ha debiti fiscali per 40.000 €, suddivisi in tre cartelle del 2018, 2019 e 2021. L’AdER notifica un atto di pignoramento presso terzi al datore di lavoro di Giorgio, con ordine di versare tutto il credito e di trattenere 800 € mensili (circa 1/3 dello stipendio). Giorgio non ha mai ricevuto la notifica della cartella 2018.

  • Verifica delle notifiche: Giorgio deve verificare se le cartelle sono state regolarmente notificate. Se la cartella 2018 non è stata notificata, la parte corrispondente del debito è inesistente. L’opposizione andrà proposta davanti alla corte di giustizia tributaria.
  • Prescrizione: i debiti fiscali si prescrivono in 10 anni per le imposte erariali e in 5 anni per l’IMU. Se sono trascorsi i termini senza atti interruttivi validi, Giorgio può eccepire la prescrizione.
  • Rateizzazione: Giorgio può chiedere una rateizzazione fino a 120 rate. Il pagamento della prima rata sospende il pignoramento .

5. Pignoramento e procedura di sovraindebitamento

Esempio: Laura è una libera professionista con debiti complessivi di 120.000 € (banche, fornitori e Fisco) e reddito mensile di 1.500 €. Subisce un pignoramento dello stipendio da parte di un fornitore. Grazie alla Legge 3/2012, presenta un piano del consumatore che prevede il pagamento di 40.000 € in 5 anni. Il tribunale omologa il piano; di conseguenza:

  • Tutti i pignoramenti (incluso quello dello stipendio) vengono sospesi.
  • I creditori sono tenuti ad accettare il pagamento nei termini del piano e non possono proseguire l’esecuzione.
  • Al termine del piano, Laura ottiene l’esdebitazione per i debiti residui.

Lo strumento del piano del consumatore può essere determinante per chi ha pignoramenti multipli e non riesce a onorare i debiti con i propri redditi.

Conclusione

Il pignoramento presso terzi costituisce uno strumento potente nelle mani del creditore ma non è un destino ineluttabile per il debitore. Come abbiamo visto, la procedura si fonda su regole rigorose: l’atto di pignoramento deve essere notificato tanto al terzo quanto al debitore, deve contenere tutti gli elementi prescritti e deve essere depositato entro termini precisi . L’inosservanza di queste regole comporta l’inefficacia o l’inesistenza dell’atto, come ricordato recentemente dalla Cassazione , e consente al debitore di reagire con efficacia.

La riforma Cartabia ha introdotto importanti novità: il pignoramento dei crediti non può durare più di dieci anni, il creditore deve manifestare l’interesse a proseguire e il debitore deve indicare un domicilio digitale . Queste norme offrono ulteriori strumenti di tutela, ma è necessario conoscerle e farle valere tempestivamente.

Per difendersi servono competenze specialistiche: occorre valutare se ricorrere all’opposizione all’esecuzione, agli atti esecutivi o al ricorso tributario; verificare i limiti di pignorabilità dello stipendio e del conto; considerare la rateizzazione, la rottamazione, i piani del consumatore o gli accordi di ristrutturazione. Ogni situazione è diversa e richiede una strategia personalizzata.

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Agire tempestivamente è fondamentale: il pignoramento può essere sospeso o annullato solo se ci si muove entro i termini. Non attendere l’asta o l’assegnazione; fatti consigliare da professionisti che conoscono le regole e le interpretazioni più recenti.

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