Quanto può pignorare l’Agenzia delle Entrate sul conto corrente?

Introduzione

Quando un contribuente non paga debiti tributari o contributivi, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) può procedere al recupero forzoso, arrivando persino a pignorare il conto corrente bancario o postale. Per imprenditori, professionisti e privati questo è un evento traumatico: non solo si perde accesso alle somme depositate, ma si rischia di vedere bloccati anche accrediti futuri (stipendi, pensioni, compensi). È quindi fondamentale sapere quanto può effettivamente pignorare il Fisco, quali somme sono protette, quali sono i termini e le procedure, e soprattutto quali difese legali sono disponibili per bloccare o ridurre l’azione esecutiva.

Negli ultimi anni il legislatore ha rafforzato i poteri dell’Agente della riscossione; la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la possibilità di utilizzare i dati delle fatture elettroniche per eseguire pignoramenti “sprint” verso terzi e ha modificato le soglie di controllo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni . Dal 1 gennaio 2026 entrerà in vigore il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs 24 marzo 2025 n. 33), che sostituirà gli articoli 72 e 72‑bis del D.P.R. 602/1973 ma manterrà sostanzialmente le stesse regole, confermando la natura “speciale” del pignoramento esattoriale . Parallelamente, gli importi dell’assegno sociale sono aumentati e con essi le soglie di impignorabilità di stipendi, pensioni e conti correnti .

Per aiutare chi si trova in difficoltà con debiti fiscali, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti hanno realizzato questa guida pratica.

L’Avv. Monardo è cassazionista, coordina professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario, è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo articolo spieghiamo come il suo team può assistere concretamente: analisi della cartella e dell’atto di pignoramento, eccezioni, opposizioni, sospensioni, trattative e rateazioni, nonché soluzioni giudiziali e stragiudiziali come rottamazioni e procedure di sovraindebitamento.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1. Le fonti principali

Il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate è regolato da un intreccio di norme civilistiche e tributarie. Le principali fonti da conoscere sono:

Norme/ProvvedimentiOggettoPunti salienti
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 72‑bisPignoramento dei crediti verso terzi da parte dell’Agente della riscossioneL’atto di pignoramento può contenere l’ordine al terzo (banca, datore di lavoro, cliente) di pagare direttamente l’Agente le somme dovute entro 60 giorni, senza citazione in giudizio . Si tratta di una procedura speciale che deroga al Codice di procedura civile.
D.P.R. 602/1973, art. 72‑terLimiti al pignoramento di stipendi e pensioniStabilisce percentuali ridotte: un decimo per importi mensili fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 e 5.000 €, un quinto sopra 5.000 €. L’ultima mensilità accreditata prima del pignoramento è esclusa .
D.P.R. 602/1973, art. 48‑bisVerifiche dei pagamenti delle pubbliche amministrazioniLe P.A. devono verificare se il beneficiario di importi superiori a 5.000 € è inadempiente e, se sì, sospendere il pagamento e segnalare AdER . Dal 1 gennaio 2026 il comma 1‑bis estende la verifica a stipendi e indennità superiori a 2.500 € ; il pagamento è bloccato se il debito è almeno 5.000 €.
Articoli 543, 546, 547 e 545 c.p.c.Pignoramento di crediti presso terzi nel rito ordinarioL’atto di pignoramento deve indicare credito, titolo esecutivo e somme; il terzo è invitato a dichiarare entro 10 giorni . Il terzo diventa custode e deve trattenere le somme entro il credito più un margine . Il terzo deve dichiarare l’esistenza del credito e eventuali altri pignoramenti . L’art. 545 prevede che pensioni sono impignorabili fino a 2 volte l’assegno sociale e che le somme già accreditate sul conto prima del pignoramento sono pignorabili solo oltre il triplo dell’assegno sociale .
Art. 497 c.p.c.Efficacia del pignoramentoStabilisce che il pignoramento perde efficacia se entro 45 giorni il creditore non richiede la vendita o l’assegnazione .
Art. 50 D.P.R. 602/1973Termine per l’inizio dell’esecuzioneL’Agente della riscossione può procedere all’espropriazione solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella; se l’esecuzione non inizia entro un anno, deve notificare un avviso di intimazione con invito ad adempiere in 5 giorni .
Cass. 27 ottobre 2025 n. 28520Pignoramento speciale esattoriale su conti correntiLa Corte di Cassazione ha stabilito che il pignoramento ex art. 72‑bis vincola anche le somme accreditate dopo la notifica dell’atto e maturate entro 60 giorni . Il conto resta vincolato anche se al momento della notifica era a zero o in rosso; le somme affluite entro 60 giorni devono essere versate all’Agente .
Legge 30 dicembre 2024 n. 207Introduzione del comma 1‑bis all’art. 48‑bisEstende l’obbligo di verifica ai pagamenti di stipendi e indennità oltre 2.500 € e prevede che la disposizione si applichi dal 1 gennaio 2026 .
Legge di Bilancio 2026 (bozza art. 27)Pignoramenti “sprint” con dati delle fatture elettronicheConsente ad AdER di utilizzare i dati delle fatture emesse nei 6 mesi precedenti per individuare i crediti del debitore e ordinare al terzo il pagamento diretto . La misura mira a bloccare i pagamenti “a monte”, prima che arrivino sul conto.
Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs 24 marzo 2025 n. 33)Riordino delle norme sulla riscossioneDal 1 gennaio 2026 sostituirà le disposizioni del D.P.R. 602/1973, ma gli articoli 169‑176 replicano in gran parte gli art. 72‑72‑bis e le regole vigenti .
Importi dell’assegno sociale 2026Base per calcolare il minimo vitaleL’assegno sociale 2026 è 546,24 € mensili. Il minimo vitale impignorabile per pensioni è il doppio (1.092,48 €) e sul conto corrente è protetto il triplo (1.638,72 €) .

Approfondimento sui limiti di pignoramento

Il Codice di procedura civile e la legislazione speciale prevedono che non tutta la retribuzione o la pensione possa essere pignorata. L’art. 545 c.p.c. stabilisce che le pensioni e i salari sono impignorabili per un importo pari a due volte l’assegno sociale . Dunque, nel 2026 un pensionato potrà essere aggredito solo per la parte eccedente 1.092,48 €. Inoltre la legge tutela le somme già accreditate sul conto corrente: il triplo dell’assegno sociale è intoccabile . Se sul conto sono presenti 1.500 €, non può essere prelevato nulla; se ci sono 1.700 €, si può pignorare solo la parte eccedente 1.638,72 € .

L’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 prevede limiti ulteriori per l’Agente della riscossione: le trattenute sulle pensioni sono ridotte (1/10, 1/7, 1/5) e l’ultima mensilità accreditata prima del pignoramento resta nella disponibilità del debitore . Questa tutela si applica anche ai salari, agli emolumenti pubblici e alle prestazioni a sostegno del reddito.

Cassazione 28520/2025: il “periodo di cattura” di 60 giorni

La sentenza Cass. 27 ottobre 2025 n. 28520 ha dato una lettura innovativa del pignoramento speciale esattoriale. La Corte ha affermato che l’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 impone alla banca terza pignorata di trattenere e versare all’Agente anche le somme che affluiscono sul conto nei 60 giorni successivi alla notifica dell’atto, indipendentemente dal saldo iniziale . Questo periodo di 60 giorni è definito “spatium deliberandi”: si tratta del tempo concesso al debitore per decidere se pagare, chiedere rateizzazione o presentare ricorso. Per la Corte la banca agisce come custode (art. 546 c.p.c.) e deve trasferire al Fisco ogni somma che entra nel conto entro tale finestra . La nuova disciplina del Testo unico 2025 conferma questa impostazione .

Novità della Legge di Bilancio 2026: pignoramenti “sprint” e nuova rottamazione

La bozza della Legge di Bilancio 2026 prevede due importanti novità:

  1. Pignoramenti “sprint” tramite fatture elettroniche: l’art. 27 consente all’Agente della riscossione di accedere ai dati delle fatture elettroniche emesse dai debitori nei 6 mesi precedenti e di utilizzare tali dati per ordinare ai clienti (terzi debitori) il pagamento diretto . L’obiettivo è velocizzare l’esecuzione e aumentare la percentuale di pignoramenti andati a buon fine.
  2. Nuova rottamazione dei carichi 2020‑2023: la manovra introduce una sanatoria per i debiti affidati a AdER dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. Il contribuente potrà chiudere il debito pagando in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali (prima rata a luglio 2026 e ultima a maggio 2035) con interessi al 4% .

Queste novità, se confermate, incideranno notevolmente sulle procedure di recupero e offriranno nuove opportunità di definizione agevolata.

1.2. Il nuovo Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs 33/2025)

Il decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33 riordina le norme sui versamenti e sulla riscossione delle imposte. Le disposizioni in materia di pignoramento saranno contenute negli articoli 169‑176, che sostituiranno gli attuali art. 72‑72‑bis del D.P.R. 602/1973. Secondo la relazione ministeriale, le nuove norme riproducono in larga parte le disposizioni vigenti, mantenendo l’ordine di pagamento diretto al terzo, il termine di 60 giorni e i limiti di pignorabilità . Alcune novità riguardano la digitalizzazione delle notifiche, la possibilità di utilizzo dei dati delle fatture elettroniche e la razionalizzazione delle procedure di opposizione.

Gli operatori dovranno però monitorare i provvedimenti attuativi che l’Agenzia emetterà entro tre mesi dall’entrata in vigore per chiarire le modalità operative .

2. Procedura passo‑passo del pignoramento esattoriale

2.1. Dalla cartella di pagamento al pignoramento

  1. Notifica della cartella o avviso di accertamento esecutivo. Il procedimento inizia con la notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento esecutivo. Da questo momento il contribuente ha 60 giorni per saldare, chiedere la rateizzazione o impugnare l’atto.
  2. Decadenza e intimazione (art. 50 D.P.R. 602/1973). Se l’Agente non avvia l’esecuzione entro un anno dalla notifica, deve prima notificare un avviso di intimazione a pagare entro 5 giorni . Tale intimazione interrompe la decadenza e consente di procedere al pignoramento.
  3. Notifica del pignoramento speciale (art. 72‑bis). L’Agente redige un unico atto di pignoramento che cumula le funzioni dell’atto esecutivo e dell’atto di citazione. L’atto è notificato al debitore e al terzo (banca, datore di lavoro, cliente). Nel pignoramento esattoriale non è richiesta l’autorizzazione del giudice e non è necessaria l’udienza di assegnazione: l’ordine dell’Agente si sostituisce al provvedimento giudiziale . L’atto deve indicare l’importo iscritto a ruolo, comprensivo di capitale, interessi e spese, e invitare il terzo a pagare direttamente AdER entro 60 giorni.
  4. Termine di 60 giorni (spatium deliberandi). Dalla notifica decorre un periodo di 60 giorni in cui il terzo deve versare le somme maturate e il debitore può:
  5. Pagare l’intero debito o chiederne la rateizzazione;
  6. Presentare ricorso, chiedendo la sospensione;
  7. Aderire a definizioni agevolate (rottamazioni);
  8. Attivare una procedura di sovraindebitamento.

Se entro i 60 giorni il terzo non versa, l’Agente può agire in giudizio per conseguire il pagamento.

  1. Obblighi del terzo (art. 546 c.p.c.). Il terzo (ad esempio la banca) diviene custode delle somme fino alla concorrenza del credito più un margine (generalmente 1.000 € o 1.600 €). Se riceve accrediti dopo la notifica, deve trattenere e versare all’Agente tutte le somme affluite nei 60 giorni . Per le somme accreditate prima della notifica, il vincolo opera solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale . In caso di inadempimento, il terzo risponde solidalmente.
  2. Rientro automatico del minimo vitale. Per pensioni e stipendi, l’ultima mensilità accreditata prima del pignoramento e la quota impignorabile (doppio dell’assegno sociale) restano sul conto. Per le somme future, l’Agente applica i limiti di 1/10, 1/7 o 1/5 fissati dall’art. 72‑ter .
  3. Decadenza del pignoramento (art. 497 c.p.c.). Se entro 45 giorni dall’esecuzione non viene richiesta l’assegnazione o la vendita, il pignoramento perde efficacia e il vincolo si scioglie . Tuttavia, nel pignoramento speciale il credito è soddisfatto con il versamento del terzo; quindi la richiesta di vendita non è prevista.
  4. Versamento all’Agente e chiusura della procedura. Una volta ricevuti i fondi, AdER li imputa a capitale, interessi e sanzioni. Se residuano somme, il procedimento prosegue; se il debito è estinto, l’Agente comunica la cessazione del pignoramento e la banca sblocca il conto.

2.2. La posizione del debitore

Il debitore ha diversi diritti e facoltà:

  • Richiedere la rateizzazione della cartella (fino a 72 rate mensili, estensibili a 120 in caso di comprovata difficoltà). La presentazione della domanda sospende l’esecuzione se avviene prima del pignoramento; dopo la notifica dell’atto ex art. 72‑bis, occorre versare almeno un importo per ottenere la sospensione.
  • Aderire a definizioni agevolate come rottamazione dei ruoli, saldo e stralcio di mini‑debiti e definizioni liti pendenti. Le rottamazioni consentono di pagare solo capitale e interessi legali, azzerando sanzioni e interessi di mora; la legge di bilancio 2026 introdurrà una nuova rottamazione per i carichi 2020‑2023 .
  • Impugnare l’atto di pignoramento, proponendo opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se si contesta l’esistenza del credito o la validità del titolo (cartella nulla, prescrizione, difetto di notifica), oppure opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se si contesta la regolarità formale dell’atto (mancata indicazione del numero di ruolo, somme errate, violazione dei limiti di pignorabilità). L’opposizione va proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto; il giudice può sospendere l’esecuzione.
  • Chiedere la sospensione amministrativa, prevista dall’art. 1 del D.L. 119/2018 (c.d. sospensione c.d. c.d.). Se il debitore contesta la cartella (ad esempio per prescrizione) e presenta istanza motivata, AdER può sospendere in autotutela l’esecuzione e verificare la fondatezza dell’eccezione.
  • Attivare una procedura di sovraindebitamento (L. 3/2012, Codice della crisi d’impresa) come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti o la liquidazione controllata. L’apertura di tali procedure comporta la sospensione delle azioni esecutive e l’esdebitazione finale.

3. Difese e strategie legali

3.1. Verificare la legittimità della cartella e del pignoramento

Molti pignoramenti sono annullabili per vizi formali o sostanziali. Prima di tutto occorre esaminare la cartella di pagamento e verificare:

  • Notifica valida: la cartella deve essere notificata mediante posta raccomandata A/R, PEC o messo notificatore. La mancanza di notifica o la notifica a un indirizzo errato rende nullo l’atto.
  • Iscrizione a ruolo e codice fiscale corretto: eventuali errori nell’iscrizione a ruolo o nel codice fiscale possono invalidare il titolo.
  • Prescrizione: i debiti tributari si prescrivono generalmente in 5 anni (tributi periodici come Irpef, Iva, contributi Inps) o 10 anni per le imposte erariali con titolo giudiziale. Se la cartella non è stata mai notificata o se sono trascorsi oltre 5 anni senza atti interruttivi, si può eccepire la prescrizione.
  • Sufficienza di motivazione: ai sensi dell’art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) ogni atto dell’amministrazione finanziaria deve essere motivato e deve indicare le ragioni di fatto e di diritto. La mancanza di motivazione può comportare l’annullamento.
  • Cumulabilità e importi dovuti: verificare che l’importo indicato nell’atto di pignoramento corrisponda al reale debito, includendo capitale, interessi legali e di mora, ma non somme non dovute.

Se emergono irregolarità, l’Avv. Monardo può presentare istanza in autotutela o ricorso dinanzi al giudice competente (Commissione tributaria o giudice dell’esecuzione) per fare dichiarare nullo il pignoramento.

3.2. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione serve a contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione. Si propone con atto di citazione davanti al giudice competente (Tribunale del luogo dove risiede il debitore) entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento. I motivi più frequenti sono:

  • Inesistenza del titolo esecutivo: se la cartella è nulla o non è mai stata notificata, l’esecuzione è illegittima.
  • Estinzione del debito: se il contribuente ha già pagato o ha beneficiato di condoni e rottamazioni.
  • Prescrizione del credito.

Il giudice dell’esecuzione può sospendere il pignoramento se ritiene fondate le doglianze. L’ausilio di un avvocato esperto è essenziale per impostare correttamente le eccezioni e rispettare i termini.

3.3. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

L’opposizione agli atti esecutivi si utilizza per contestare vizi formali del pignoramento (ad esempio: mancata indicazione della data di notifica della cartella, errori nel calcolo degli interessi, omissione del termine di 60 giorni, mancato rispetto dei limiti di pignorabilità). Si propone entro 20 giorni dalla notifica e si può chiedere la sospensione del pignoramento.

3.4. Pignoramento nullo per vizi dell’atto

Nel pignoramento speciale esattoriale l’Agente deve rispettare determinati requisiti formali, diversamente l’atto è nullo. Ad esempio:

  • Mancata indicazione del titolo e del ruolo: l’atto deve contenere il numero della cartella, l’anno e l’importo, oltre a capitale, interessi e sanzioni .
  • Ordine di pagamento generico: se l’atto ordina al terzo di pagare senza indicare i limiti di pignorabilità (ad esempio l’importo impignorabile sul conto), il pignoramento è impugnabile.
  • Difetto di motivazione: l’atto deve spiegare perché si procede al pignoramento e riportare il calcolo del debito.

La giurisprudenza ritiene che l’opposizione agli atti esecutivi sia ammissibile anche contro pignoramenti esattoriali quando si contestano vizi diversi dalla validità del titolo (Cass. n. 28520/2025).

3.5. Sospensione amministrativa e autotutela

Chi riceve un pignoramento può presentare un’istanza di sospensione amministrativa se ritiene che la cartella sia errata o prescritta. L’istanza, motivata e documentata, va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella o prima dell’avvio della procedura esecutiva; comporta la sospensione temporanea della riscossione in attesa della decisione di AdER. In caso di diniego o silenzio, si può ricorrere alla Commissione tributaria.

3.6. Rateizzazione, rottamazione e definizioni agevolate

L’Agente della riscossione concede la rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni) o straordinaria fino a 120 rate (10 anni) in presenza di gravi difficoltà economiche. Se il contribuente è decaduto dalla rateizzazione, può chiedere una nuova dilazione dopo aver versato le rate scadute.

Le definizioni agevolate consentono di estinguere i debiti pagando il solo capitale e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. La rottamazione quater (2023) riguardava i carichi 2000‑2017; la rottamazione quinquies (2024) ha incluso carichi 2018‑2019 e introdotto la possibilità di rateizzare fino a 18 rate. La bozza di Legge di Bilancio 2026 prevede una nuova rottamazione per i carichi affidati tra il 2020 e il 2023, con pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate con interessi al 4% .

3.7. Procedure di sovraindebitamento e negoziazione assistita

Se il debitore è sovraindebitato (cioè non riesce a far fronte regolarmente ai debiti), può ricorrere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa:

  • Piano del consumatore: rivolto a debitori non imprenditori; consente di proporre ai creditori (compreso l’Erario) un piano di pagamento sostenibile, approvato dal giudice, con falcidie e dilazioni. L’apertura della procedura sospende i pignoramenti.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: necessita dell’approvazione della maggioranza dei creditori ma produce effetti su tutti. Previsto per professionisti e piccoli imprenditori.
  • Liquidazione controllata: consente di liquidare i beni del debitore per soddisfare i creditori; al termine, il residuo debito è cancellato (esdebitazione).

L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere i debitori nell’elaborare piani e accordi, negoziare con i creditori e ottenere l’omologa giudiziale.

3.8. Strumenti cautelari e soluzioni stragiudiziali

Oltre ai rimedi giurisdizionali, esistono strumenti per evitare l’impoverimento del conto corrente durante la fase di riscossione:

  • Aprire un nuovo conto corrente presso un diverso istituto subito dopo la notifica del pignoramento. Poiché il vincolo colpisce solo il conto indicato nell’atto, le somme versate su un nuovo conto non sono automaticamente soggette a pignoramento; tuttavia, il Fisco può intraprendere un nuovo pignoramento se individua il nuovo conto.
  • Limitare gli accrediti sul conto pignorato, spostando l’accredito dello stipendio o della pensione su altro conto (previa comunicazione al datore di lavoro). È consigliabile agire prima dell’ordine di pagamento al datore di lavoro, poiché una volta notificato l’atto di pignoramento, il terzo è tenuto a trattenere.
  • Accordo transattivo con l’Agenzia, possibile in fase di autotutela o dopo la proposizione del ricorso. In alcuni casi l’Agente accetta piani di rientro personalizzati quando l’esecuzione risulta difficoltosa.

4. Strumenti alternativi al pignoramento

La legge mette a disposizione numerosi strumenti per risolvere i debiti prima che si arrivi al pignoramento. Ecco una panoramica sintetica:

StrumentoDescrizioneVantaggi
Definizione agevolata (rottamazione)Consente di estinguere debiti fiscali pagando solo capitale e interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. La Legge di Bilancio 2026 prevede una nuova rottamazione per i carichi 2020‑2023, con pagamento in unica soluzione o in 54 rate .Riduzione dell’importo dovuto e sospensione delle azioni esecutive durante la procedura.
Saldo e stralcio di mini‑cartelleÈ stato previsto per i debiti fino a 1.000 €; consente la cancellazione automatica o il pagamento del 16% – 35% del debito, in base all’ISEE.Cancellazione dei debiti di piccola entità.
Rateizzazione ordinaria (72 rate) o straordinaria (120 rate)Dilazione del pagamento nel tempo; richiede la dimostrazione della temporanea difficoltà economica.Consente di evitare l’esecuzione e di gestire il debito con rate sostenibili.
Piano del consumatore (L. 3/2012)Procedura giudiziale per debitori non imprenditori; consente di proporre un piano di pagamento con falcidie.Sospende i pignoramenti e, se approvato, consente l’esdebitazione finale.
Accordo di ristrutturazione dei debitiNecessita dell’approvazione della maggioranza dei creditori; rivolto a imprenditori sotto soglia, professionisti, start‑up.Permette di negoziare con l’Erario e ridurre/rateizzare il debito.
Liquidazione controllataIl debitore mette a disposizione i propri beni per soddisfare i creditori; al termine, il residuo debito è cancellato.Cancella completamente i debiti residui dopo il pagamento secondo le capacità patrimoniali.
Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)Strumento per le imprese in difficoltà; prevede l’assistenza di un esperto negoziatore.Può evitare il fallimento e consente di trovare un accordo con i creditori (compreso il Fisco).
Transazione fiscale (art. 182‑ter L.F.)Nel concordato preventivo, consente la riduzione dei debiti tributari.Abbatte gli oneri fiscali e previdenziali nelle procedure concorsuali.

5. Errori comuni da evitare

  1. Ignorare la cartella di pagamento: molti contribuenti pensano che il problema “si risolverà da solo”. In realtà, trascorsi 60 giorni l’Agente può procedere con l’esecuzione e ogni ritardo rende più difficile la difesa. Agire tempestivamente consente di chiedere rateizzazione, rottamazione o opposizione.
  2. Versare nuove somme sul conto pignorato: una volta notificato il pignoramento ex art. 72‑bis, la banca deve trattenere le somme accreditate entro 60 giorni . Pertanto è opportuno spostare gli accrediti su un altro conto o chiedere al datore di lavoro il pagamento in contanti o su un conto non colpito.
  3. Sottovalutare i limiti di impignorabilità: molti credono che il Fisco possa prendere tutto. In realtà, la legge tutela il minimo vitale (pensione impignorabile fino a 1.092,48 € e conto protetto fino a 1.638,72 € nel 2026) .
  4. Non considerare la prescrizione: la riscossione di molti tributi si prescrive in 5 anni; se non ci sono atti interruttivi, il debito può essere dichiarato estinto. Ecco perché è essenziale conservare le notifiche e controllare le date.
  5. Non affidarsi a un professionista: il sistema delle esecuzioni tributarie è complesso e in continua evoluzione. Un avvocato esperto può individuare vizi, presentare opposizioni e suggerire soluzioni alternative (sovraindebitamento, transazioni) che il contribuente ignora.

6. Domande frequenti (FAQ)

6.1. Che cos’è il pignoramento presso terzi dell’Agenzia delle Entrate?

È una procedura speciale attraverso la quale l’Agente della riscossione ordina a un terzo (ad esempio la banca o il datore di lavoro) di pagare direttamente le somme dovute dal contribuente fino alla concorrenza del debito. L’atto di pignoramento cumula la funzione esecutiva e la citazione e non richiede l’intervento del giudice .

6.2. Quando può essere disposto il pignoramento del conto corrente?

Dopo la notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento esecutivo e trascorsi 60 giorni senza pagamento, rateizzazione o impugnazione. Se l’Agente non avvia l’esecuzione entro un anno, deve notificare un avviso di intimazione a pagare entro 5 giorni .

6.3. Quali somme sul conto sono impignorabili?

Le somme accreditate prima della notifica del pignoramento sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale (1.638,72 € nel 2026) . Per pensioni e stipendi, è impignorabile l’importo pari a due assegni sociali (1.092,48 €) e l’ultima mensilità versata prima del pignoramento .

6.4. Quanto può trattenere l’Agenzia dalle pensioni?

Secondo l’art. 72‑ter, per pensioni e stipendi: 1/10 per importi fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €, 1/5 sopra 5.000 €. Le percentuali si applicano sulla parte eccedente il minimo vitale .

6.5. La banca può prelevare anche gli accrediti futuri?

Sì. La sentenza Cass. 28520/2025 ha stabilito che il pignoramento ex art. 72‑bis vincola anche le somme che affluiscono sul conto entro 60 giorni dalla notifica . La banca deve quindi trattenere e versare all’Agente gli accrediti (stipendi, bonifici, assegni) che arrivano in questo periodo .

6.6. È possibile opporsi al pignoramento?

Sì. È possibile proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se si contesta il diritto del Fisco a procedere (debito inesistente, cartella nulla, prescrizione) o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali dell’atto. L’opposizione va presentata entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento.

6.7. Il pignoramento decade se l’Agente non chiede la vendita?

L’art. 497 c.p.c. prevede che il pignoramento perde efficacia se il creditore non richiede la vendita o l’assegnazione entro 45 giorni . Tuttavia, nel pignoramento esattoriale non è prevista la vendita: il credito viene soddisfatto con il pagamento del terzo.

6.8. Cosa succede se la cartella è stata notificata a un indirizzo errato?

La cartella e l’atto di pignoramento sono nulli. La notifica è un requisito essenziale per la validità del titolo; l’Avv. Monardo può chiedere in giudizio la declaratoria di nullità e la restituzione delle somme prelevate.

6.9. Come funziona la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni?

L’art. 48‑bis obbliga le pubbliche amministrazioni e le società partecipate a verificare se il beneficiario di un pagamento superiore a 5.000 € (e, dal 1 gennaio 2026, superiore a 2.500 € per stipendi e indennità) è inadempiente. In caso affermativo devono sospendere il pagamento e segnalare AdER . Se l’Agente ordina il pagamento, le somme sono versate direttamente al Fisco.

6.10. Chi paga le spese del pignoramento?

Le spese di procedura (compensi di AdER, diritti e notifiche) sono a carico del debitore e si aggiungono al capitale e agli interessi. Il terzo deve versare l’intero importo richiesto nell’atto, comprensivo di spese.

6.11. Posso chiudere il conto pignorato?

Sì, ma occorre prima liberarlo. La banca non può chiudere un conto gravato da un pignoramento. Una volta saldato il debito e ricevuta la comunicazione di sblocco dall’Agente, è possibile chiudere il conto. Nel frattempo è consigliabile aprire un nuovo conto per gestire gli accrediti.

6.12. Cosa succede con i conti cointestati?

Il pignoramento colpisce solo la quota del debitore intestatario. Se il conto è cointestato, la banca dovrà bloccare la quota di pertinenza del debitore (in genere il 50%). Il contitolare potrà agire per far dichiarare l’impignorabilità della propria quota.

6.13. Il Fisco può pignorare anche i conti esteri?

In linea di principio sì, ma la procedura è più complessa e richiede l’assistenza dell’autorità estera. AdER può inviare l’ordine di pagamento a banche estere tramite cooperazione giudiziaria europea. È consigliabile rivolgersi a un professionista specializzato in diritto internazionale.

6.14. Posso utilizzare la compensazione fiscale per evitare il pignoramento?

Sì, se si hanno crediti fiscali (ad esempio rimborsi Irpef o Iva), è possibile compensarli con i debiti iscritti a ruolo. La Legge di Bilancio 2026, tuttavia, ha ridotto da 100.000 a 50.000 € la soglia oltre la quale scatta il blocco automatico delle compensazioni . Inoltre, dal 1 luglio 2026 non sarà più possibile compensare crediti d’imposta con debiti fiscali se i crediti non provengono da liquidazioni o rimborsi .

6.15. È vero che dal 2026 l’Agente potrà pignorare senza soglia minima?

La bozza di Legge di Bilancio 2026 elimina la soglia di 5.000 € per bloccare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni verso professionisti che lavorano con la PA; i pagamenti potranno essere bloccati per qualsiasi importo . Tuttavia resta in vigore la soglia di 5.000 € per la verifica prevista dall’art. 48‑bis per altri pagamenti, salvo quanto previsto dal comma 1‑bis per stipendi e indennità .

6.16. Qual è la differenza tra pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale?

Nel pignoramento ordinario (creditori privati) il procedimento si svolge davanti al giudice dell’esecuzione; il creditore notifica l’atto ex art. 543 c.p.c. e il terzo deve rendere dichiarazione; il giudice emette ordinanza di assegnazione. Nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis, invece, l’Agente procede senza intervento del giudice e l’atto cumula l’ordine di pagamento e la citazione, riducendo drasticamente i tempi . I limiti di pignorabilità per stipendi e pensioni sono più favorevoli al debitore (1/10, 1/7, 1/5).

6.17. Il datore di lavoro è tenuto a dichiarare qualcosa?

Nel pignoramento ordinario il datore di lavoro deve rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., indicando l’entità del credito e eventuali ulteriori pignoramenti . Nel pignoramento esattoriale questa dichiarazione non è necessaria; il datore di lavoro è semplicemente tenuto a versare la quota pignorata fino a concorrenza del debito.

6.18. Quanto dura il pignoramento del conto corrente?

Il vincolo dura fino al pagamento integrale del debito. Se l’atto non è stato perfezionato (ad esempio per mancato versamento del terzo) entro 45 giorni dall’esecuzione, perde efficacia . Tuttavia, se la banca versa le somme dovute, la procedura si considera conclusa.

6.19. Come funzionerà il nuovo Testo unico dal 2026?

Il D.Lgs 33/2025 entrerà in vigore il 1 gennaio 2026 e sostituirà gli articoli 72 e 72‑bis con gli articoli 169‑176. Le nuove norme confermano la procedura speciale di pignoramento presso terzi e il termine di 60 giorni, ma saranno introdotti strumenti digitali e l’accesso ai dati delle fatture elettroniche per accelerare l’esecuzione . I professionisti dovranno attendere il provvedimento attuativo dell’Agenzia che specificherà le modalità operative .

6.20. È possibile recuperare le somme già pignorate?

Se l’atto è annullato per vizi formali o sostanziali (ad esempio per mancanza di notifica della cartella, prescrizione, violazione dei limiti di impignorabilità), il debitore può chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Occorre proporre ricorso e dimostrare l’illegittimità del pignoramento.

7. Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio l’impatto delle norme, si presentano alcune simulazioni numeriche.

7.1. Pignoramento di un conto con saldo preesistente

Supponiamo che il signor Luca abbia un debito con AdER di 12.000 €. Sul suo conto sono depositati 3.000 € al momento della notifica del pignoramento. L’assegno sociale 2026 è 546,24 €, quindi il triplo è 1.638,72 € . Poiché la giacenza è superiore a 1.638,72 €, la banca potrà versare ad AdER solo la differenza:

  • Giacenza: 3.000 €
  • Soglia impignorabile (3 × 546,24): 1.638,72 €
  • Importo pignorabile: 3.000 € – 1.638,72 € = 1.361,28 €

La banca verserà 1.361,28 € ad AdER. Il conto resterà con 1.638,72 €.

7.2. Pignoramento di pensione e conto corrente

La signora Maria percepisce una pensione netta di 1.500 € al mese e ha un saldo sul conto di 500 € prima del pignoramento. Poiché la pensione è inferiore a 2.500 €, la trattenuta sarà 1/10 dell’eccedenza oltre il minimo vitale . Calcolo:

  • Minimo vitale: 1.092,48 € (2 × 546,24)
  • Eccedenza: 1.500 € – 1.092,48 € = 407,52 €
  • Trattenuta mensile (10%): 40,75 €

Sul conto, invece, la giacenza di 500 € è inferiore a 1.638,72 €, quindi non viene pignorata .

7.3. Pignoramento di stipendio da 3.000 €

L’ingegnere Alessandro guadagna 3.000 € netti al mese. L’Agente della riscossione procede al pignoramento. Poiché la retribuzione è tra 2.500 e 5.000 €, la trattenuta applicata sarà 1/7 sulla parte eccedente il minimo vitale. Calcolo:

  • Minimo vitale: 1.092,48 €
  • Eccedenza: 3.000 € – 1.092,48 € = 1.907,52 €
  • Quota pignorabile (1/7): 272,50 € circa

Alessandro riceverà 2.727,50 € e vedrà trattenuti 272,50 € ogni mese fino a saldo del debito.

7.4. Esempio di rottamazione 2026

Il sig. Giovanni ha cartelle riferite al 2021 e 2022 per un totale di 20.000 € tra tributi e contributi. Se la nuova rottamazione 2026 sarà confermata, potrà:

  • Pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026: in tal caso pagherà solo il capitale (20.000 €) più gli interessi legali maturati; le sanzioni e interessi di mora saranno cancellati.
  • Rateizzare in 54 rate bimestrali da circa 370 € l’una (20.000 € / 54), con interessi al 4%. La prima rata scadrà a luglio 2026, l’ultima a maggio 2035 . Durante l’adesione alla rottamazione, i pignoramenti sono sospesi.

8. Conclusione

Il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate è un meccanismo incisivo che permette al Fisco di recuperare i propri crediti in tempi rapidi e senza l’intervento del giudice. Tuttavia, non è illimitato né automatico: la legge tutela il minimo vitale, prevede termini precisi e consente numerose strategie difensive. Nel 2026 il quadro normativo si arricchirà di nuove disposizioni: entrerà in vigore il Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs 33/2025), si applicherà il comma 1‑bis dell’art. 48‑bis per i pagamenti di stipendi superiori a 2.500 € e, se confermato, l’Agente potrà utilizzare i dati delle fatture elettroniche per pignoramenti “sprint” . Le soglie di impignorabilità aumentano grazie al nuovo assegno sociale , mentre la Legge di Bilancio 2026 potrebbe offrire un’ulteriore rottamazione .

Di fronte a uno scenario così complesso e in continua evoluzione, è fondamentale agire tempestivamente e con competenza.

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