Hai sentito parlare della Legge 3/2012, oggi confluita nel Codice della Crisi, e ti stai chiedendo se può aiutarti a liberarti dai debiti una volta per tutte? Magari ti trovi sommerso da rate, finanziamenti, cartelle o pignoramenti e cerchi una soluzione legale per ricominciare senza paura.
La cosiddetta “Legge Salva Suicidi”, ora disciplinata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, è pensata proprio per chi, pur agendo in buona fede, non riesce più a far fronte ai propri debiti.
Ma come funziona oggi questa legge? E chi può utilizzarla nel 2025?
La ex Legge 3/2012 offre tre percorsi principali per uscire dal sovraindebitamento:
- Piano del consumatore – pensato per le persone fisiche con debiti personali (non legati a un’attività imprenditoriale), che consente di ristrutturare i debiti secondo le reali possibilità economiche, anche senza accordo con i creditori.
- Concordato minore – riservato a piccoli imprenditori, autonomi, artigiani e professionisti, consente di proporre un piano di rientro ai creditori e salvare l’attività, evitando il fallimento.
- Liquidazione controllata del patrimonio – per chi non ha più mezzi per ripagare i debiti: si mette a disposizione il proprio patrimonio (se c’è) e, una volta esaurito, si può ottenere l’esdebitazione definitiva.
E se non ho beni né reddito? Posso comunque liberarmi dai debiti?
Sì. Se non hai nulla da offrire ai creditori e non hai agito con dolo o colpa grave, puoi accedere alla esdebitazione del debitore incapiente, che ti consente di ottenere la cancellazione totale dei debiti, anche senza pagare nulla.
Da dove si comincia? E serve un avvocato?
Per avviare la procedura serve:
- una relazione dettagliata sulla tua situazione economica e debitoria;
- la nomina di un Gestore della crisi (OCC), che verifica i documenti e ti accompagna in tutta la procedura;
- il deposito dell’istanza presso il tribunale competente.
Affidarti a un avvocato esperto in sovraindebitamento ti permette di evitare errori, scegliere il percorso più adatto e aumentare le probabilità che la tua domanda venga accolta senza ostacoli.
In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati specializzati in sovraindebitamento ed esdebitazione – ti spiega come funziona oggi la ex Legge 3/2012, quali sono i percorsi previsti, chi può accedere e cosa possiamo fare per aiutarti a uscire dai debiti legalmente, una volta per tutte.
Hai debiti che ti bloccano la vita e non sai come uscirne? Vuoi sapere se puoi cancellarli in modo legale e tornare a respirare?
Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: analizzeremo la tua situazione, individueremo la procedura più adatta e ti accompagneremo in ogni fase fino alla liberazione completa dai debiti.
Introduzione
Questa guida, aggiornata a giugno 2025, illustra in dettaglio le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento introdotte dalla ex Legge 3/2012 e oggi ricomprese nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con le modifiche apportate dai successivi correttivi (D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024 ecc.). Il testo è redatto in linguaggio tecnico-giuridico ma accessibile, rivolto a debitori (consumatori e piccoli imprenditori), avvocati e imprenditori informati.
1. Quadro normativo e destinatari
La Legge 3/2012 (“Disposizioni in materia di usura, estorsione e composizione delle crisi da sovraindebitamento”) ha introdotto in Italia, per la prima volta, uno specifico sistema normativo (successivamente “assorbito” dal Codice della Crisi D.Lgs. 14/2019) per la gestione delle situazioni di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili (privati consumatori, professionisti, piccole imprese, c.d. “debitori non fallibili” o “debitori in esubero”). La norma definisce il sovraindebitamento come uno squilibrio tra obblighi contratti e patrimonio a disposizione, tale da determinare una “rilevante difficoltà ad adempiere” (L.3/2012, art.1). In particolare, il Codice della Crisi distingue lo stato di crisi (difficoltà economico-finanziaria reversibile) dallo stato di insolvenza (inadempimenti evidenti).
Destinatari: Possono accedere alle procedure del sovraindebitamento i debitori non fallibili (consumatori, piccoli imprenditori, professionisti, imprenditore agricolo, start-up innovative, ex-imprenditori, ecc.), che si trovino in stato di crisi o insolvenza e non abbiano la possibilità di ricorrere alle ordinarie procedure concorsuali (fallimento/liquidazione giudiziale). Sono esclusi: gli imprenditori già sottoposti a procedure concorsuali ordinarie (fallimento o concordato preventivo), chi abbia già chiuso una procedura di sovraindebitamento negli ultimi 5 anni (o due volte in vita), chi abbia subito provvedimenti di revoca/annullamento in procedure precedenti, o chi presenti documentazione incompleta. Inoltre il codice (art. 65-66 CCII) permette anche soluzioni congiunte per debitori dello stesso nucleo familiare.
Chi presenta l’istanza: Solo il debitore sovraindebitato può attivare la procedura. Le domande si depositano presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) territorialmente competente, presieduto dal Tribunale. L’OCC verifica i requisiti formali e nomina un gestore della crisi (professionista iscritto nel registro ministeriale), che assiste il debitore nella predisposizione della proposta e nella trattativa con i creditori. La presenza di un difensore è consigliabile ma facoltativa: il debitore può depositare l’istanza anche solo con la propria firma.
Effetti del ricorso: Dal momento del deposito, vengono automaticamente sospese le azioni esecutive e i pignoramenti sui beni del debitore (c.d. “effetto di spossessamento” simile al fallimento), in modo da preservare l’integrità del patrimonio utile alla soluzione dei debiti. Questa sospensione è parziale per i crediti impignorabili/privilegiati (ad es. alimenti, assegni familiari) e non interrompe termini di prescrizione, ma salva il debitore dal subire pignoramenti durante la procedura.
2. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore”)
2.1 Presupposti di ammissibilità
Il piano del consumatore, oggi definito “ristrutturazione dei debiti del consumatore” (art. 67 CCII), è riservato ai consumatori (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività professionale). Per accedervi è necessario che il consumatore:
- sia in stato di sovraindebitamento (di solito insolvenza o gravi difficoltà);
- non abbia già ottenuto esdebitazione nei 5 anni precedenti (né averne beneficiato due volte in vita);
- non abbia posto in essere frodi o attività dolose nella determinazione del debito.
Non rilevano debiti derivanti da prestiti con cessione del quinto dello stipendio (possono essere falcidiati) e il mutuo ipotecario sulla prima casa può essere mantenuto saldando le rate ordinarie. I debiti privilegiati (pignoramento ipoteca, pegni) possono essere ridotti in misura pari a quanto verrebbe ricavato dalla vendita del bene a garanzia; tuttavia, l’originario vincolo di pagamento entro 1 anno (moratoria) è stato eliminato (anche per il “piano del consumatore” valgono oggi le nuove regole di moratoria – fino a 2 anni – previste dall’art. 67 CCII).
2.2 Procedimento
Deposito domanda: Il consumatore presenta domanda al Tribunale competente tramite OCC. Il Tribunale competente è quello nel cui circondario il debitore ha il “COMI” (centro degli interessi principali). Se non c’è un OCC locale, il giudice può nominare un professionista o società di professionisti sostitutivi.
Documenti richiesti: La domanda deve essere corredata da:
- relazione del debitore e del gestore della crisi con l’analisi economica e le cause del sovraindebitamento;
- elenco dei creditori con importi ed eventuali garanzie;
- prospetto del piano contenente tempi e modalità di rientro (forma libera, ma indicati i periodi di pagamento e gli importi);
- dichiarazione dei redditi e situazioni patrimoniali (stipendi, pensioni, altri redditi e uscite) dello scorso triennio.
Il gestore predispone relazione di diligenza sul debitore, attestando che l’indebitamento non è dipeso da dolo o colpa grave.
Esame dell’istanza: Il giudice verifica immediatamente i requisiti (presenza di condizioni sostanziali e assenza di frodi) e, se la domanda è ammissibile, dispone la pubblicazione della procedura sul sito del Tribunale/Ministero e la notifica ai creditori tramite PEC. Con ciò le azioni esecutive sul patrimonio del debitore sono sospese e i creditori anziani/non impignorabili (come sopra) sono congelati rispetto agli atti dispositivi.
Fase istruttoria: I creditori ammessi all’istruttoria ricevono il piano e hanno 20 giorni per inviare all’OCC eventuali osservazioni via PEC. L’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice ed eventualmente propone modifiche al piano. In questa fase non è di norma fissata un’udienza; le opposizioni dei creditori (anche in forma di contestazione di convenienza) vengono esaminate dal giudice “filtrate” dall’OCC. I creditori collusi con il sovraindebitamento (es. chi ne ha favorito l’insolvenza) non possono opporsi alla fattibilità del piano, ma solo impugnarne l’ammissibilità.
Protettive: Contestualmente, il debitore può chiedere al giudice provvedimenti di protezione aggiuntivi (art. 70 CCII) che vanno oltre la mera sospensione delle esecuzioni in corso. Ora il giudice può (su espressa istanza) vietare per tutta la procedura esecutivi e cautelari sul patrimonio del consumatore e vietare atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione. In tal caso il gestore segnala eventuali frodi o violazioni e il giudice può revocare le misure protettive.
2.3 Omologa ed esecuzione
Omologa: Se il piano è ragionevole, il giudice lo omologa con sentenza (non più decreto). In caso di opposizione, omologa comunque se il piano soddisfa i creditori in misura almeno pari all’alternativa liquidatoria. Altrimenti nega l’omologa con decreto motivato; su richiesta del debitore, in tal caso si apre automaticamente la liquidazione controllata. Il pubblico ministero può segnalare frodi e chiedere l’apertura della liquidazione in casi di abuso.
Esecuzione del piano: Con l’omologa, l’OCC rimane in carica per vigilare. Al debitore (o al gestore, per delega) spetta l’adempimento del piano. Il gestore riferisce al giudice ogni sei mesi sullo stato di esecuzione. Al termine, l’OCC deposita relazione finale attestante l’esecuzione completa del piano. Se il piano è eseguito secondo quanto concordato, il giudice “certifica” l’adempimento e il debitore acquisisce il diritto all’esdebitazione verso i creditori concorsuali; in caso contrario il giudice assegna un termine per sanare il mancato adempimento e, se anche dopo ciò il debito non è estinto, revoca l’omologa.
2.4 Effetti e vantaggi per il debitore
- Eliminazione della partecipazione dei creditori: diversamente dall’“accordo di composizione”, nel piano del consumatore non serve il consenso dei creditori per l’omologa: il debito si ristruttura comunque purché il giudice ritenga il piano equo e fattibile. Ciò rende la procedura più semplice e rapida.
- Falcidiabilità e conservazione prima casa: il debitore consumatore può tagliare i debiti con cessione del quinto e conservare il mutuo ipotecario sulla prima casa (a patto di essere in regola nei pagamenti), caratteristiche non disponibili in altre procedure.
- Sospensione delle esecuzioni: l’automatic stay blocca pignoramenti sul salario e altri atti. Anche se manca la trascrizione automatica (es. su immobili) esso comporta comunque uno “spossessamento sostanziale” del patrimonio.
- Nessuna prelazione privilegiata: i creditori privilegiati (banche ipotecarie, ecc.) vengono falcidiati, mentre i crediti impignorabili (alimenti, pensioni, ecc.) si rimborsano solo dopo gli altri.
Criticità: il piano del consumatore richiede una dimostrazione rigorosa della sostenibilità della proposta e del reddito del debitore. Il piano può essere rigettato se giudicato non conveniente per i creditori. Inoltre, la mancanza di obbligo per l’OCC di preparare la domanda può rendere difficile al solo debitore comporre da sé una richiesta completa. Il debitore deve comunque anticipare le spese del gestore e del procedimento. Infine, i creditori privilegiati non hanno più la moratoria di 1 anno prevista dalla vecchia L.3/2012 (il legislatore ha ritenuto sufficiente il premio degli atti falcidiati più la nuova moratoria speciale).
Tabella 1. Ristrutturazione debiti del consumatore (ex piano del consumatore)
Requisiti principali | Procedimento | Vantaggi | Criticità |
---|---|---|---|
– Persona fisica (consumatore)- Stato di sovraindebitamento (crisi/insolvenza)- Nessuna esdebitazione precedente (5 anni o 2 volte)- Nessuna frode grave nel debito | – Domanda con piano al Tribunale via OCC- Nomina del Gestore e esame ammissibilità- Pubblicazione e notifiche ai creditori (20 gg per osservazioni)- Sentenza di omologa se piano fattibile | – Non serve consenso creditori per omologa (più semplice)- Possibile stralcio rate mutui/cessione del quinto (norme più favorevoli)- Sospende pignoramenti (effetto “spossessamento”)- Esdebitazione finale se il piano è eseguito | – Controllo rigoroso del piano; eventuali opposizioni filtrate dall’OCC- Rischio revoca in caso di inadempimento- Nessuna moratoria automatica su crediti privilegiati (moratoria fino a 2 anni solo su richiesta)- Costi e tempi della procedura; oneri documentali stringenti |
3. Il concordato minore (ex “accordo di composizione della crisi”)
3.1 Presupposti di ammissibilità
Il concordato minore (artt. 69-77 CCII) ha sostituito l’“accordo di composizione della crisi” della L.3/2012 (artt.10-12) ed è riservato a imprenditori e professionisti non fallibili (persone fisiche o imprese al di sotto delle soglie di fallimento). L’accesso è precluso ai consumatori (che infatti hanno il piano dedicato). Per accedere serve:
- Requisiti di insolvenza/sovraindebitamento analoghi al piano consumatore;
- Assenza dei requisiti fallimentari (fatturato/patrimonio sotto soglia fallimento);
- Nessuna precedente esdebitazione (5 anni/2 volte) e nessun atto di frode sui creditori nel quinquennio.
La proposta può prevedere la continuazione dell’attività (con eventuale piano di rientro professionale) o la liquidazione (con terzi che finanziano il debito). In caso di prosecuzione, il debitore può rimborsare il mutuo ipotecario sulla casa (se lo utilizza per l’impresa), purché l’OCC attesti che senza tale moratoria il credito ipotecario sarebbe comunque integralmente soddisfatto dalla vendita. La proposta deve specificare tempi e modi del risanamento e può suddividere i creditori in classi (obbligatorio se ci sono garanti terzi).
3.2 Procedimento
Domanda: Anche il concordato minore si domanda al Tribunale tramite OCC nel circondario del COMI del debitore. Occorre allegare la stessa documentazione del piano (bilanci triennali, relazione sui debiti, elenco creditori, atti di straordinaria amministrazione, ecc.), più il piano proposto con bilanci e scritture contabili.
Istruttoria: Se la domanda è ammissibile, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto non reclamabile. Non viene subito fissata un’udienza. L’OCC comunica ai creditori il decreto e i documenti. I creditori hanno 30 giorni per inviare osservazioni e votare (con silenzio-assenso). Il debitore può chiedere le misure protettive (sospensione esecuzioni) come nel piano consumatore.
Votazioni: La proposta si approva se favorevole a creditori rappresentanti almeno il 50% del debito (non più 60%). Se un solo creditore detiene la maggioranza, essa deve valere anche “per teste”. Se ci sono classi di creditori (ad es. garanti), occorre maggioranza nella maggioranza delle classi. Hanno diritto di voto tutti i creditori residui, tranne quelli:
- già soddisfatti integralmente (privilegio estinto, ecc.),
- con conflitti d’interesse (es. garanti che usano la prelazione).
In più, il legislatore ha introdotto (art. 79 co.5 CCII) la possibilità di limitare i diritti dei coobbligati e fideiussori nel piano.
3.3 Omologa ed esecuzione
Omologa: Anche per il concordato minore l’omologa avviene con sentenza. Il giudice verifica ammissibilità, fattibilità del piano e il raggiungimento delle maggioranze, omologando anche se uno o più creditori hanno votato contro, purché la proposta soddisfi i loro crediti almeno quanto l’alternativa liquidatoria (c.d. “cram-down” fiscal e contributivo compreso). La norma prevede espressamente che l’adesione negata di crediti d’imposta o previdenziali può essere sopravanzata (omologato comunque) se il piano è più conveniente.
Se ci sono opposizioni fondate sulla convenienza, il giudice può comunque omologare; ciò evita che un solo creditore blocchi indebitamente il piano. Viceversa, se la maggioranza richiesta non si raggiunge o sussistono vizi di frode o inattuabilità, il giudice rigetta la domanda. In caso di rigetto, il debitore può chiedere di aprire la liquidazione controllata (o anche l’OCC può proporla in caso di frode).
Esecuzione del piano: Con l’omologa, la procedura si chiude contestualmente. Il debitore è incaricato di eseguire il piano sotto vigilanza dell’OCC. Il gestore relaziona semestralmente sullo stato dell’esecuzione e, al termine, deposita relazione finale. Se tutto è stato pagato come previsto, il giudice liquida il compenso del gestore e il piano si considera adempiuto. In caso contrario, il giudice fissa un termine per eventuali integrazioni; se il debitore non si adegua, revoca l’omologa (art. 80 CCII) e converte la procedura in liquidazione controllata.
Effetti automatici: Dall’ammissione al concordato minore scattano automaticamente alcuni effetti (art. 77 CCII): sospensione delle azioni esecutive su tutti i beni non oggetto del piano, inefficacia degli atti di amministrazione straordinaria del debitore (senza autorizzazione), e apertura del concorso dei creditori; tutto ciò spossessa il debitore del patrimonio destinato al risanamento.
3.4 Vantaggi e limiti
- Consolidamento dei debiti: permette di riorganizzare i pagamenti debitori aziendali in un piano unico, spesso più sostenibile. La riduzione delle dilazioni ex lege (60→50% e abolizione del quorum assoluto) riduce la minoranza di blocco.
- Continuità dell’attività: in caso di piano in continuità, l’impresa può proseguire l’attività (salvando posti di lavoro e valore aziendale) mentre si adempie il piano.
- Facoltà di “cram-down”: la legge (art. 80 CCII) punisce i crediti scellerati negati al piano, impedendo loro di ostacolare l’omologa. Questo significa che se la maggioranza dei crediti approva il piano, il singolo creditore disallineato non può impedirne l’entrata in vigore.
- Monitoraggio costante: come nel piano consumatore, il debitore opera sotto la sorveglianza del gestore, ricevendo indicazioni per completare l’esecuzione.
Limiti: la procedura è più complessa (coinvolge scritture contabili, bilanci, elenchi creditori) e in genere è riservata a imprese più strutturate rispetto al piano consumatori. Anche qui il debitore sostiene spese professionali più elevate e la procedura richiede tempi non brevissimi. Se molti creditori chiedono osservazioni, ciò può rallentare l’iter. Infine, come detto, la moratoria generale per i crediti privilegiati non esiste più ex lege (salvo eccezioni concordate).
Tabella 2. Concordato minore (ex accordo di composizione)
Requisiti principali | Procedimento | Vantaggi | Criticità |
---|---|---|---|
– Impresa/professionista (non consumatore) in crisi/sovraindebitamento- Soggetto “non fallibile” (sotto soglia fallimento)- No precedente esdebitazione (5 anni/2 volte)- No atti di frode verso creditori nel quinquennio | – Domanda con piano al Tribunale via OCC- Ammissione con decreto; comunicazioni e votazioni (30 gg)- Eventuale udienza di omologa (sentenza) | – Ristrutturazione del debito delle imprese, con possibilità di continuare l’attività- Minoranza di blocco ridotta: serve 50% dei crediti (non 60%)- Possibile “cram-down” (omologa anche se un creditore dissente)- Tutti i creditori concorsuali (oltre privilegiati) ottengono esdebitazione finale | – Procedura più onerosa (bilanci, relazioni tecniche obbligatorie)- Spese professionali elevate; tempi medi di alcuni mesi- Rigidità formale (termine di 30 gg per osservazioni, ecc.)- Se il piano è rigettato, si passa alla liquidazione controllata- Moratoria privilegiati limitata (valgono regole generali) |
4. La liquidazione controllata del sovraindebitato
4.1 Presupposti di ammissibilità
La liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-283 CCII) sostituisce la “liquidazione del patrimonio” ex L.3/2012 (art. 14-ter e ss.) ed è una procedura liquidatoria finalizzata a realizzare i beni del debitore e distribuirne il ricavato tra i creditori. Possono attivarla:
- Il debitore stesso (persona fisica o impresa non fallibile) in stato di crisi/insolvenza.
- I creditori (su beni inerenti a impresa) possono domandarla solo se il debitore è insolvente ed il totale dei debiti scaduti risulta superiore a €50.000. In tal caso il debitore può opporsi, ma solo se l’OCC attesta che non esiste alcun attivo da liquidare. (Il P.M. una volta poteva richiederla, ma tale norma è stata abrogata nel recepimento della direttiva insolvency).
L’istanza di liquidazione deve contenere una breve descrizione della situazione debitoria e patrimoniale; il debitore può depositarla anche senza avvocato, con la mera assistenza dell’OCC (che ora funge da tramite attivo). È allegata relazione sintetica dell’OCC sulla completezza della documentazione e la situazione economico-finanziaria.
4.2 Apertura e gestione
Apertura: Il Tribunale (sentenza motivata) dichiara aperta la procedura, nomina un giudice delegato e un liquidatore (di norma confermando l’OCC). La sentenza di apertura:
- fissa l’inventario dei beni e del patrimonio (entro 90 giorni dall’apertura il liquidatore deve inventariare tutto);
- ordina la consegna dei beni da parte del debitore (salvo uso autorizzato eccezionalmente);
- ordina la trascrizione della sentenza se ci sono immobili/mobili registrati;
- assegna ai creditori 60 giorni per presentare domande di ammissione al passivo, rivendicazione o restituzione.
Contestualmente all’apertura, si applicano gli effetti tipici della liquidazione giudiziale: si interrompono i rapporti pendenti, sono vietate esecuzioni e procedure esecutive avviate dopo la sentenza, e si apre il concorso dei creditori. In sostanza, tutto il patrimonio del debitore (tranne i beni impignorabili di legge e quelli eccezionalmente esclusi) viene posto a disposizione dei creditori.
Gestione (fase di liquidazione): Il liquidatore svolge le seguenti azioni (art. 270 CCII):
- Entro 30 giorni aggiorna l’elenco creditori con i nuovi soggetti individuati.
- Entro 90 giorni predispone il programma di liquidazione (suddivisione in lotti e tempistiche di vendita), depositandolo in cancelleria e sottoponendolo al giudice delegato.
- Fissati (dal giudice) i termini per le domande di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo (massimo 60 giorni dalla sentenza), predispone un progetto di stato passivo e lo comunica ai creditori. Se non emergono opposizioni, forma lo stato passivo e lo pubblica sul sito del Tribunale; se vi sono obiezioni fondate, rielabora il progetto entro 15 giorni; se le contestazioni non si risolvono, rimette gli atti al giudice delegato per decreto motivato definitivo.
- Prepara un progetto di riparto delle somme ricavate (applicando l’ordine di prelazione), depositandolo in cancelleria e pubblicandolo. Anche su questo progetto i creditori possono eccepire entro 15 giorni, dopo i quali il liquidatore forma il riparto definitivo.
Il liquidatore può proseguire o iniziare le azioni esecutive o revocatorie autorizzate e deve riportare periodicamente (ogni 6 mesi) al giudice delegato sullo stato della liquidazione. L’assenza di relazioni semestrali è causa di revoca dell’incarico.
4.3 Chiusura e Esdebitazione automatica
Chiusura: Con decreto del giudice (su istanza del liquidatore), la liquidazione si conclude quando tutti i beni sono liquidati o il programma eseguito. Viene autorizzato il pagamento del compenso del liquidatore e lo svincolo di eventuali somme accantonate. Alla chiusura, i creditori successivi all’apertura (o derivanti dalla liquidazione stessa) saranno soddisfatti in prededuzione (prima di altri crediti concorsuali).
Esdebitazione automatica: Importante novità del Codice è che, alla fine della liquidazione controllata, il debitore ottiene automaticamente l’esdebitazione. In pratica, con il decreto di chiusura (o decorsi tre anni dall’apertura, comunque) il tribunale pronuncia l’esdebitazione del debitore incapiente. Tale decreto è comunicato a P.M. e creditori, che possono proporre opposizione entro 30 giorni; trascorso il termine (con eventuale contraddittorio), il giudice conferma il beneficio se non emergono impedimenti. Restano esclusi dall’esdebitazione i debiti alimentari e risarcitori (art. 278 CCII). L’esdebitazione qui è automatica perché dipende dall’avvenuto pagamento integrale di quanto possibile; non serve nuova domanda del debitore.
Tabella 3. Liquidazione controllata del sovraindebitato
Requisiti principali | Procedimento | Vantaggi | Criticità |
---|---|---|---|
– Debitore (persona fisica o impresa non fallibile) in crisi o insolvenza- Oppure istanza di creditori (se insolvenza + debiti > €50.000) | – Domanda al Tribunale (il debitore può presentarla anche senza avvocato)- Sentenza di apertura con nomina di liquidatore e giudice delegato- Inventario e programma di liquidazione (entro 90 gg)- Stato passivo e riparto dei ricavi (con approvazione giudice) | – Permette di liquidare formalmente tutti i beni per onorare i debiti secondo graduazione di prelazione- Esdebitazione di diritto al termine (senza onere nuovo del debitore)- Il gestore (liquidatore) opera sotto l’autorità giudiziaria (più garanzie di trasparenza) | – Rischio vendite forzate anche a prezzo ribassato per adempiere i creditori- Creditori privilegiati soddisfatti solo nei limiti del ricavato dai loro beni (senza solidarietà residua)- Tempistica variabile (dipende dal patrimonio da liquidare) e costi (liquidatore, custodia, vendita) medio-alti- Se emergono frodi gravi, il Tribunale può non concedere l’esdebitazione |
5. L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente
L’esdebitazione è il beneficio che libera il debitore dall’ulteriore obbligo di pagare i debiti residui non soddisfatti. Nella liquidazione controllata (cap. 4), come visto, opera automaticamente al termine della procedura (art. 280 CCII) se non ci sono opposizioni e il debitore non ha abusato delle regole.
Oltre alla liquidazione, è previsto anche l’esdebitazione del debitore assolutamente incapiente (art. 283 CCII), disciplina derivata dall’art. 14-quaterdecies L.3/2012 (introdotto nel 2020). Questa procedura senza liquidazione si applica a debitori persona fisica che:
- sono “meritevoli” (non risulta dolo né grave colpa nella loro condotta) e non abbiano concorso volontariamente a formare l’indebitamento;
- non dispongono di alcuna utilità (non hanno beni né prevedibili redditi ulteriori tali da soddisfare i creditori, nemmeno in prospettiva);
- non hanno già beneficiato di esdebitazione (salvo pagare eventuali utilità nel triennio).
Il debitore incapiente può richiedere l’esdebitazione se si impegna a dichiarare ogni anno eventuali redditi futuri nei 4 anni successivi. L’istanza si presenta tramite OCC con i documenti richiesti (auto-dichiarazioni dei redditi attuali e delle cause dell’insolvenza) e la relazione del gestore. Il giudice decide con decreto reclamabile, notificato a creditori e P.M. che possono opporsi entro 30 giorni. Se non emergono nuove disponibilità del debitore, il beneficio viene definitivamente concesso e i debiti residui cancellati. Durante i 4 anni successivi, il debitore deve depositare annualmente dichiarazioni sulle eventuali “sopravvenienze economiche” (nuovi redditi) e l’OCC vigila sul rispetto di questo obbligo. In caso di sopravvenienze sufficienti a soddisfare il 10% dei crediti complessivi, l’esdebitazione può essere revocata e i creditori soddisfatti.
Tabella 4. Esdebitazione del debitore incapiente
Requisiti principali | Procedimento | Effetti principali | Note pratiche |
---|---|---|---|
– Persona fisica (non titolare di impresa) in insolvenza- “Meritevole”: niente dolo né colpa grave nel debito- Assenza di utilità da offrire ai creditori (attuali/future)- Non abbia già ottenuto esdebitazione (salvo obbligo di pagamento futuro) | – Domanda con documentazione (redditi, patrimonio, cause insolvenza) tramite OCC- Verifica giudice, che decide con decreto entro 90 gg- Creditori/P.M. possono opporsi entro 30 gg | – Debiti residui (al netto di quelli esclusi a priori) vengono cancellati per il debitore- Divieto per 4 anni di nuove sopravvenienze che superino soglia del 10% complessivo- Se emergono redditi, l’esdebitazione è revocata e il debitore deve versare quanto necessario | – Beneficio concesso al massimo una sola volta nella vita– Richiede onestà piena del debitore (ogni anno dichiarazioni di eventuali guadagni)- Nessun effetto sui debiti alimentari o risarcitori (art.278 CCII) |
6. Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio come si applicano le procedure, vediamo alcuni esempi tipici:
- Caso 1 (consumatore): Maria ha 45 anni, è impiegata statale con reddito netto di €1.300 mensili. Ha contratto diversi prestiti personali e un finanziamento col quinto stipendio; ha inoltre accumulato debiti con una società di carte revolving. Il suo patrimonio è modesto (una piccola auto e pochi risparmi). I debiti (complessivamente €50.000) superano il suo reddito disponibile, ed è in stato di insolvenza. Maria accede al piano del consumatore. Grazie al piano, il gestore riesce a ottenere: (1) l’annullamento del debito revolving (in quanto usurario o insoddisfacibile) mediante “saldo e stralcio”; (2) una ristrutturazione dei prestiti, con un piano di rientro quinquennale con riduzione dei tassi; (3) l’estinzione anticipata di due finanziamenti minori. Il piano è omologato dal giudice senza opposizione creditoria. Maria paga regolarmente le rate concordate tramite trattenuta sullo stipendio. Al termine del piano, l’OCC certifica l’adempimento integrale. Maria ottiene quindi l’esdebitazione verso tutti i creditori concorsuali (ossia perdona l’eventuale residuo non pagato). Così riprende serenamente la propria vita familiare, senza ipoteche o pignoramenti.
- Caso 2 (piccolo imprenditore): Giovanni è titolare di una piccola officina meccanica (ditta individuale) con fatturato annuo di €180.000. Dopo una crisi di commesse è stato sommerso dai debiti verso fornitori e banche (€120.000 complessivi). Tra i creditori, due banche vantano ipoteche sull’officina. Giovanni è in forte difficoltà finanziaria e rischia il tribunale fallimentare (pur sotto soglia). Con l’aiuto di un commercialista, deposita un concordato minore. Nel piano propone: (a) di continuare l’attività con un nuovo socio investitore, che permette di affittare l’immobile con opzione d’acquisto e far ripartire la produzione; (b) di rimborsare un mutuo ipotecario gradualmente, mostrando all’OCC che anche in liquidazione il credito sarebbe soddisfatto. I creditori esaminano il piano: si registra l’adesione favorevole dell’82% dei creditori (in termini di importi). Il tribunale omologa il concordato con sentenza. Grazie all’ampliamento del quorum (almeno 50%) e alla norma sul cram-down, l’unico fornitore dissenziente (5% del debito) non blocca il piano. Giovanni riprende l’officina con l’investitore, pagherà i debiti residui in cinque anni come da piano, e tutti i crediti concorsuali (fornitori, erario, ecc.) riceveranno la quota concordata. Anche qui, al termine l’OCC conferma l’adempimento integrale e l’azienda ottiene l’esdebitazione automatica dei residui. L’attività continua con profitto e permette a Giovanni di salvare posti di lavoro.
- Caso 3 (libero professionista): Laura è un’avvocatessa con studio in proprio. Ha prestato garanzie personali per un amico imprenditore in difficoltà e si trova ora con debiti bancari di €80.000 (prestito personale) oltre a spese legali non pagate dai clienti (€15.000). Non possiede immobili e i suoi redditi sono modesti. Laura decide di proporre un concordato minore in modalità liquidatoria: propone ai suoi creditori un contributo mensile fisso di €1.000 al mese (prelevato dal suo conto corrente professionale) e la chiusura volontaria dello studio in 2 anni. L’OCC redige la relazione, che conferma l’incapacità di Laura di pagare i debiti senza un piano. All’udienza, i creditori (banche e colleghi per parcelle) votano compatta (70% favorevole). Il tribunale omologa: la banca ritiene valida l’offerta di pagamento in dilazione e gli altri creditori accettano la liquidazione concordata. Laura consegna l’incarico alle colleghe che la sostituiranno, incassa i soldi dai clienti pendenti e rimborsa le rate mensili. Terminato il piano, i residui debiti concorsuali vengono cancellati dall’esdebitazione finale. Laura, pur chiudendo lo studio, riparte con un nuovo progetto imprenditoriale, libera dai debiti pregressi.
Questi esempi illustrano come le procedure, se correttamente impostate, consentono al debitore onesto di risolvere definitivamente le proprie esposizioni, evitando lo stigma della chiusura giudiziale e ottenendo (ove possibile) la cancellazione del debito residuo.
7. Domande e risposte (FAQ)
1. Qual è la differenza tra piano del consumatore e concordato minore?
Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’attività professionale; l’omologa non richiede l’assenso dei creditori (decide il giudice). Il concordato minore è destinato a imprese individuali, professionisti e simili (“non fallibili”); richiede il voto favorevole della maggioranza dei creditori (reviste le nuove soglie, almeno il 50% degli importi) e spesso prevede classi di creditori. In sintesi: il primo è più semplice ma limitato ai privati, il secondo più complesso ma utile alle imprese.
2. Cosa succede ai beni essenziali del debitore?
Gli atti di disposizione di beni immessi nel piano (anche parte della prima casa, se concordato) restano inefficaci verso i creditori concorsuali fino alla chiusura del piano. Invece i beni esclusi dal piano (alimentari, beni personali strettamente necessari, ecc.) sono impignorabili anche prima della procedura, come norma di diritto vivente. In pratica, il debitore conserva i propri beni di prima necessità, mentre quelli destinati alla soddisfazione dei creditori sono “congelati” nell’interesse di tutti.
3. Come viene calcolata l’esdebitazione?
Al termine del piano/accordo omologato o della liquidazione controllata, il debitore ottiene l’esdebitazione de iure (diritto automatico) verso i creditori ammessi allo stato passivo. Non paga più le obbligazioni concorsuali residue. Non rientrano nell’esdebitazione i debiti alimentari, risarcitori o le multe (art. 278 CCII). Nel caso del debitore incapiente assoluto, l’esdebitazione viene concessa con decreto sul presupposto che il debitore non possiede nulla da offrire, salvo successivi utili futuri (che l’eventuale attestazione dell’OCC presuppone).
4. Quali spese devo sostenere?
Il debitore deve pagare i compensi del gestore (ovvero del liquidatore) e gli onorari del proprio avvocato, oltre alle spese di cancelleria (marca da bollo, diritti vari) richieste per il deposito delle domande. I compensi del gestore sono stabiliti tariffariamente in base ai risultati conseguiti e vengono liquidati con l’omologa/chiusura (spesso trattenuti su somme ricavate). In caso di piano omologato, il gestore riceve un compenso pattuito con il debitore prima dell’omologa e verificato in sede di relazione finale.
5. Serve un avvocato o un commercialista?
Ufficialmente sì: per ogni procedura è sempre necessaria la presenza del debitore (che firma l’istanza) e quella di un gestore della crisi specializzato (iscritto nel registro degli OCC) nominato dal Tribunale. Il gestore può essere anche un commercialista o avvocato abilitato, e affianca il debitore nella predisposizione del piano. Il debitore può nominare autonomamente il proprio difensore (avvocato) se lo desidera; tuttavia, per una gestione corretta conviene affidarsi a professionisti esperti in sovraindebitamento. L’assistenza di un difensore è obbligatoria solo nella liquidazione controllata (procedura giudiziale), mentre per il piano consumatore e il concordato minore è facoltativa.
6. Che succede se cambiano le condizioni di vita dopo l’omologa?
Se il debitore subisce eventi sopravvenuti (malattia, disoccupazione ecc.) che impediscono il rientro come previsto, può chiedere al giudice (nel concordato minore) la conversione del concordato in liquidazione controllata in corso d’opera (art. 73 CCII), o comunque potrà ottenere con decreto la chiusura anticipata della liquidazione se ritiene di aver fatto tutto il possibile. Nelle procedure non cambia l’obbligo di comunicare al gestore ogni variazione significativa della propria situazione economica.
7. Quando si perde il diritto all’esdebitazione?
Sono esclusi dall’esdebitazione coloro che hanno determinato il sovraindebitamento con dolo, colpa grave o frode, o che hanno ostacolato la procedura. Inoltre, il debitore che rientra volontariamente di almeno il 10% dei crediti nei 4 anni successivi o che ottiene un reddito superiore a una soglia ISEE stabilita perde il beneficio. In tutti questi casi l’istanza di esdebitazione (o l’effetto finale) viene revocata e il debitore dovrà soddisfare i creditori residui.
8. In che modo sono protetti i creditori?
Anche nel sovraindebitamento la tutela dei creditori è significativa: l’OCC è un soggetto imparziale nominato dal Tribunale, e i creditori possono controllare l’operato del gestore. Il piano o l’accordo devono garantire un pagamento almeno pari all’alternativa liquidatoria (se il creditore si oppone può chiedere la prova di convenienza). I creditori possono presentare osservazioni e votare. Con le recenti modifiche, hanno persino acquisito il diritto di reclamo contro le decisioni del giudice in sede di sovraindebitamento (una forma di impugnazione più efficace). Se il piano consensuale fallisce, il debitore può essere sottoposto a liquidazione controllata, con piena apertura del patrimonio ai creditori.
8. Fonti giuridiche e giurisprudenza
Testi normativi principali:
- L. 27/1/2012 n.3 (già vigente fino al 15 lug.2022, “Legge sul sovraindebitamento”).
- D.Lgs. 12/1/2019 n.14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), in particolare Titolo IV (artt. 65–83 e 268–283) che recepisce e riformula le disposizioni di L.3/2012.
- D.Lgs. 17/6/2022 n.83 (“Correttivo-bis”), attuativo direttiva UE 2019/1023 (modifiche sostanziali al Codice).
- D.Lgs. 13/9/2024 n.136 (“Terzo correttivo”), pubblicato in G.U. 27/9/2024 n.227, che ha introdotto ulteriori modifiche (es. moratoria privilegiati, ampliamenti della ristrutturazione, esdebitazione).
- Legge 27/12/2017 n.162 (legge delega, art.38, che ha dato origine al Codice).
- L. 28/10/2020 n.137 (convertita L.176/2020) – mini-riforma su esdebitazione anticipata.
- D.L. 24/8/2021 n.118 (conv. L.147/2021): introdotto concordato semplificato e composizione negoziata (quest’ultima ora confluita nel Codice).
Regolamenti e prassi:
- D.M. 24/9/2014 n.202: requisiti per l’iscrizione degli OCC.
- Circolare MIT 2022 sull’attuazione direttiva UE.
- Linee guida e formulari ministeriali per OCC/gestori.
Giurisprudenza selezionata:
- Cass. Civ. sez. I, 25/11/2020 n.22291: conferma che dilazioni oltre 1 anno possono essere concesse con consenso (utilizzata nei correttivi).
- Cass. Civ. sez. I, 22/7/2019 n.17834; 1/10/2019 n.27544; 10/8/2020 n.17391: sentenze su fallibilità dei crediti privilegiati e limiti alla moratoria (rilevate in relazione all’art.67).
- Cass. Civ. sez. I, 21/11/2023 n.576: conferma che piani con moratorie oltre 2 anni sono ammissibili se approvati dai creditori.
- Trib. Mantova, 25/1/2022 (Est. Bernardi): ha affrontato le dinamiche di istanza creditori in liquidazione controllata.
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✔️ Difensore accreditato presso gli OCC e i tribunali civili
✔️ Consulente per privati, famiglie, lavoratori e microimprese in difficoltà
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia
Conclusione
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