Decreto Ingiuntivo: Come Presentare Opposizione

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo e non sai come muoverti? Ti stai chiedendo se puoi fare opposizione, quanto tempo hai a disposizione e cosa succede se non reagisci in tempo?

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con cui il giudice ordina a un debitore di pagare una certa somma di denaro. È emesso senza contraddittorio, cioè senza che tu venga ascoltato prima. Ecco perché la legge ti dà la possibilità di fare opposizione e difenderti. Ma attenzione: servono tempi precisi, un avvocato e una strategia ben preparata.

Hai 40 giorni dalla notifica del decreto per opporti. L’opposizione deve essere presentata al tribunale competente, con l’assistenza di un avvocato, e dà il via a una vera causa civile. In quella sede potrai spiegare le tue ragioni, contestare l’importo richiesto, dimostrare che hai già pagato o che non devi nulla, e fermare il procedimento esecutivo.

Se non presenti opposizione nei termini, il decreto diventa esecutivo. Questo significa che il creditore potrà procedere con pignoramento dello stipendio, del conto corrente o dei beni, senza bisogno di altre autorizzazioni. Per questo è fondamentale agire subito, anche solo per guadagnare tempo e cercare una soluzione.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto esecutivo, recupero crediti e opposizione a decreto ingiuntivo – ti spiega cosa fare se ricevi un decreto ingiuntivo, come presentare opposizione nei tempi giusti, quali documenti servono e come possiamo aiutarti a bloccare o ridurre l’importo richiesto.

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Introduzione

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento sommario emesso dal giudice per ordinario processo civile (o dal giudice di pace se di basso valore) su ricorso del creditore, ordinando al debitore di pagare una somma liquida o di consegnare una cosa fungibile. Si tratta di uno strumento processuale accelerato: il giudice, verificati sommariamente i presupposti (esistenza di un credito liquido ed esigibile fondato su prova scritta), ordina al debitore di pagare o consegnare entro 40 giorni. Il decreto ingiuntivo, una volta emesso, assume la forma di titolo esecutivo provvisorio: ciò significa che consente al creditore di agire immediatamente esecutivamente, salvo che il debitore proponga opposizione.

Dal punto di vista del debitore, l’opposizione è lo strumento principale di difesa contro il decreto ingiuntivo. Con l’opposizione il debitore ottiene che il provvedimento del giudice venga annullato o modificato, dando luogo a un giudizio ordinario di merito sul rapporto sottostante. In sintesi, l’opposizione non è un mero controllo formale del decreto, ma un «ordinario processo di cognizione piena» sul credito originario: il giudice, infatti, riesamina ex novo la fondatezza del credito e tutte le eccezioni sollevate dal debitore. Nella prima udienza il giudice deciderà anche sulle questioni procedurali chiave (come la sospensione dell’esecutività) e sulle attività istruttorie, quindi la fase di opposizione è cruciale nella tutela del debitore.

Di seguito la guida passo-passo all’opposizione, con casi particolari, aspetti procedurali (inclusa la mediazione), confronto tra rito ordinario e semplificato, applicazioni in vari settori (contratti commerciali, lavoro, banche, locazioni, condominio), tabelle sinottiche, esempi pratici, FAQ e infine un elenco delle fonti normative e giurisprudenziali aggiornate a giugno 2025.

1. Procedura di opposizione passo per passo

  1. Ricorso per decreto ingiuntivo e notifica: il procedimento inizia con il ricorso del creditore (strumento monitorio), che viene notificato al debitore insieme al decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c.. Il debitore, diventato intimato, ha 40 giorni dalla notifica per reagire (termine perentorio, comprensivo di sospensione feriale). L’avviso dell’obbligo di opposizione entro 40 giorni è di norma contenuto nel provvedimento stesso. Se il destinatario risiede all’estero il termine si estende generalmente a 60 giorni (per le aumentazioni previste dagli artt. 641 e 155 c.p.c.).
  2. Deposito dell’opposizione: l’opposizione si propone sempre con atto di citazione (tranne nei rapporti di lavoro: v. oltre) notificato al creditore nei modi di cui all’art. 638 c.p.c.. Nell’atto di citazione il debitore deve indicare tutte le ragioni della sua difesa (motivi di merito e di diritto) e, se le ha, proporre domande riconvenzionali nei confronti del creditore (per es. risarcimento danni, compensazioni). L’atto di opposizione viene iscritto a ruolo presso il tribunale designato. La competenza funzionale è generalmente quella del giudice che ha emesso il decreto (salvo casi particolari, p.es. opposizione a decreto ex art. 614 c.p.c. – cambiali, assegni – che segue la competenza dell’esecuzione generale; per il giudice di pace vedi più avanti). Contestualmente, l’ufficiale giudiziario notifica al cancelliere copia dell’atto di opposizione perché ne prenda nota sul registro del decreto ingiuntivo.
  3. Contenuto formale: l’atto di citazione di opposizione deve contenere, ai sensi dell’art. 163 c.p.c., tutti gli elementi essenziali: parti, valore della causa, domicilio eletto, riassunto dei fatti, motivi di opposizione, elencazione dei documenti in cui si fonda la contestazione, eventuale domanda riconvenzionale. Deve inoltre indicare il tribunale competente e proporre la data di comparizione (l’atto può addirittura contenere, su istanza, la richiesta di anticipazione della prima udienza ex art. 163-bis c.p.c., fissando la prima comparizione entro 30 giorni dal termine minimo di comparizione, ma di solito tale decreto viene emesso dal giudice dopo il deposito della citazione). L’opposizione deve essere depositata tempestivamente: se supera i 40 giorni è inammissibile, salvo il ricorso all’opposizione tardiva (v. oltre). Un difetto formale grave (p.es. mancanza di requisiti dell’atto di citazione) può determinare l’inammissibilità dell’opposizione e rendere definitivo il decreto.
  4. Termini di costituzione: una volta notificato il citazione, il creditore opposto (ora convenuto) deve costituirsi entro il termine previsto dall’art. 166 c.p.c.: di norma non oltre 20 giorni prima della prima udienza fissata, depositando comparsa di risposta e eventuali eccezioni (per es. incompetenza, litispendenza) e, se del caso, formulando proprie eccezioni nel merito. Se non si costituisce, è dichiarato contumace, ed il giudice procede ugualmente in udienza (anche se di solito la contumacia del creditore favorisce l’accoglimento dell’opposizione, dovendo il creditore provare il diritto preteso). Il debitore opponente (formalmente attore) deve aver depositato l’atto di citazione secondo le regole ordinarie di iscrizione a ruolo (in genere almeno 90 giorni prima della prima udienza, salvo ulteriori termini applicabili per statuto o mutuo accordo delle parti).
  5. Prima udienza (fissazione): in caso di rito ordinario, il tribunale emette un decreto di fissazione dell’udienza ex art. 163-bis c.p.c., di norma a 120 giorni (minimo) dalla notificazione della citazione. Da notare che la riforma Cartabia (L. n. 206/2021 e d.lgs. n. 149/2022) ha eliminato il precedente dimezzamento dei termini: ora l’udienza si fissa con i normali tempi del processo civile (almeno 4 mesi in Italia). Nella prima udienza (art. 183 c.p.c.) il giudice istruttore svolge vari compiti preliminari: verifica le costituzioni, tenta (ove opportuno) una prima conciliazione, decide su istanze ex art. 648 (provvisoria esecuzione) e 649 (sospensione), e verifica l’eventuale condizione della mediazione (v. oltre).
  6. Confronto ordini esecutivi: terminata la fase introduttiva, il giudice esaminerà nel merito le ragioni dell’opposizione. Se accoglie l’opposizione (in tutto o in parte), annulla il decreto ingiuntivo e, sul punto accolto, il debito è considerato estinto o rideterminato. Se respinge l’opposizione, dichiara il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo (art. 653 c.p.c.) per la somma contenuta. In caso di accoglimento parziale, parte del decreto viene annullata e il creditore potrà eseguire subito sulla parte non contestata (v. infra). Dopo la decisione del giudice di opposizione, se la sentenza viene impugnata e viene annullata, ne consegue il deragliamento: il decreto ingiuntivo si estingue definitivamente (Cass. 22874/2024) anche se era stato dichiarato esecutivo.

In breve, con l’opposizione il debitore ha la possibilità di far valere tutte le proprie eccezioni: p.es. inesistenza del debito, pagamento già effettuato, prescrizione, nullità o inefficacia del titolo, errori nel calcolo, rivalsa da contratti collegati, difetti formali del provvedimento, e persino di proporre domande riconvenzionali come compensazioni o risarcimenti. L’esito finale può essere il rigetto totale dell’opposizione (decreto confermato ed esecutivo), l’accoglimento parziale (decreto ridimensionato o esecutivo per parte), o l’accoglimento totale (decreto annullato).

2. Casi particolari

2.1 Opposizione a decreto già provvisoriamente esecutivo

Se il decreto ingiuntivo opposto era già munito di clausola di provvisoria esecuzione (ad es. perché fondato su cambiale, assegno bancario, titolo di credito, o perché già deciso come urgente dall’emittente), allora l’opposizione di per sé non sospende automaticamente l’esecuzione. In questi casi il creditore può proseguire con l’esecuzione forzata basata sul decreto anche durante il giudizio di opposizione. Per il debitore opponente, l’unico mezzo per bloccare l’esecuzione è ottenere dal giudice (in prima udienza) una sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 649 c.p.c. In pratica, se il decreto ingiuntivo è già provvisoriamente esecutivo, il debitore deve presentare al giudice istruttore un’istanza motivata di sospensione ex art. 649, dimostrando «gravi ragioni» (p.e. che l’opposizione sembra fondata e che l’esecuzione immediata sarebbe eccessivamente dannosa). Il giudice può quindi emettere, non impugnabile, un’ordinanza di sospensione.

Se invece il decreto non era provvisoriamente esecutivo (cioè non aveva la clausola di esecutorietà), l’opposizione ha effetto sospensivo di diritto: per tutto il giudizio di opposizione il creditore non può eseguire il decreto, salvo che non ottenga egli stesso (sempre in prima udienza) l’anticipazione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 648 c.p.c. In questo caso, il debitore può lasciare pendente l’opposizione senza temere atti esecutivi fino alla decisione. Sintetizzando:

  • Decreto non provv. esecutivo: l’opposizione sospende l’esecuzione (il creditore è bloccato finché si decide l’opposizione).
  • Decreto già provv. esecutivo: l’opposizione non sospende automaticamente; il creditore può eseguire salvo la sospensione al solo esito di una istanza motivata ex art.649 c.p.c..

2.2 Opposizione tardiva (oltre 40 giorni)

Se il debitore ha ricevuto il decreto ma non ne era a conoscenza (o la notifica era nulla) e dunque supera il termine di 40 giorni, può ancora agire con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. I requisiti essenziali sono:

  • Il debitore deve dimostrare di non aver avuto conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo, per irregolarità della notifica (p.e. indirizzo errato) o per caso fortuito o forza maggiore.
  • L’opposizione tardiva va proposta appena possibile: in ogni caso non oltre 10 giorni dal primo atto di esecuzione (pignoramento, precetto) notificato sul decreto. Se trascorrono più di 10 giorni dall’atto di esecuzione, l’opposizione tardiva non è più ammessa.

Se l’opposizione tardiva è ammessa (cioè soddisfa i requisiti di cui sopra), il giudice può decidere di dichiarare esecutivo il decreto o sospenderlo: in particolare, l’art. 650 prevede esplicitamente che «l’esecutorietà può essere sospesa a norma dell’art. 649». Quindi il debitore tardivo potrà comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione provvisoria (se presente) per tutta la durata del giudizio. Se il giudice rigetta l’opposizione tardiva o la dichiara inammissibile, il decreto diventa definitivamente esecutivo (art. 650, comma 3) e non è più possibile opporlo.

2.3 Opposizione parziale

L’opposizione parziale si verifica quando il debitore, nell’atto di opposizione, ammette di dovere parte del credito ingiunto e contesta solo il residuo. Ad esempio, su un decreto di €100.000 il debitore può riconoscere €80.000 di capitale e contestare €20.000 di interessi o penali. In questo caso il giudice valuta solo la parte opposta, lasciando inalterata l’altra.

Gli effetti pratici dell’opposizione parziale sono i seguenti: la parte del decreto non contestata si considera confermata e acquista efficacia esecutiva una volta spirato il termine di opposizione (ovvero subito, se autorizzato dal giudice). In particolare, in prima udienza il giudice istruttore ordina che il creditore incassi la somma non opposta (autorizzando l’esecuzione di quella parte). Di norma quindi il credito di quella parte «non contestata» diventa titolo esecutivo autonomo. Sulla parte opposta, invece, il processo prosegue normalmente: se il giudice accoglie l’opposizione parziale, annulla il decreto per la sola quota contestata; se la respinge, il decreto viene esecutivo anche nella parte contestata, con rideterminazione della somma dovuta nella sentenza di accoglimento dell’opposizione (con cui si condanna il debitore a pagare l’importo residuo).

Va ricordato che nelle opposizioni parziali le spese sono regolate secondo equità: spesso il giudice compensa le spese nella misura della responsabilità di ciascuna parte. Ad esempio, se il debitore ha ottenuto l’annullamento di €20.000 di un credito di €100.000, il giudice può decidere di far pagare le spese per tale parte (annullata) al creditore, e far compensare o ripartire quelle relative al restante (€80.000).

2.4 Altri casi: rinuncia all’opposizione, estinzione e riconciliazione

  • Rinuncia volontaria: il debitore opponente può anche decidere di rinunciare all’opposizione in udienza. In tal caso si considera come se l’opposizione non fosse proposta: il decreto rimane valido ed esecutivo (art. 615-bis c.p.c.), e il processo di opposizione si estingue per rinuncia.
  • Transazione o conciliazione: in qualsiasi fase, se le parti trovano un accordo transattivo (ad es. pagamento rateale, compensazione), possono stipulare un verbale di conciliazione giudiziale (art. 185 c.p.c.), che chiude il giudizio di opposizione con effetto di titolo esecutivo sulle somme ancora dovute.
  • Estinzione per altri motivi: se l’opponente è soccombente e il suo opposizione viene annullato in grado d’appello o cassazione, il decreto ingiuntivo diventa privo di efficacia. Ad esempio, la Cassazione ha confermato che se, dopo l’accoglimento dell’opposizione, la sentenza che annulla il decreto viene cassata (rinvio), si estingue l’intero procedimento di ingiunzione e il decreto perde efficacia anche se era già esecutivo.
  • Mediazione post-opposizione: infine, se dopo aver proposto opposizione le parti entrano spontaneamente in mediazione o accordo, possono interrompere il processo con remissione in termini o deposito di verbale di transazione (in questo caso l’opposizione si estingue).

3. Mediazione obbligatoria e opposizione

Una novità introdotta di recente (riforma Cartabia 2022) riguarda l’obbligo di mediazione nell’opposizione. In base al D.Lgs. n. 28/2010 (modificato dalla L. 98/2013) molte controversie civili e commerciali (condominio, appalti, bancari, locazioni, ecc.) richiedono preliminarmente un tentativo di mediazione come condizione di procedibilità. La Cassazione ha affermato che, anche nel giudizio di opposizione, questa regola si applica: in pratica, dopo che il decreto ingiuntivo è stato emesso, se il debitore propone opposizione, la mediazione diventa condizione di procedibilità dell’azione di cognizione (art. 3 del D.Lgs. 28/2010).

In concreto, ciò significa che spetta al creditore opposto (colui che aveva chiesto il decreto) attivare la mediazione entro i termini previsti, anche se in fase monitoria il ricorso era stato depositato. Alla prima udienza il giudice istruttore verifica quindi se il creditore ha depositato l’istanza di mediazione presso un organismo convenzionato. Se non l’ha fatto, il giudice rinvia la causa per un termine non superiore a 3 mesi (rinnovabile per altri 3) per permettere al creditore di inoltrare la richiesta di mediazione. Se alla nuova udienza il creditore non ha provveduto nemmeno allora, il giudice dichiara improcedibile la domanda monitoria e revoca il decreto ingiuntivo (condannando il creditore alle spese). In altre parole, la mancata mediazione fa perdere la causa al creditore prima ancora di entrare nel merito. Se invece la mediazione ha avuto esito positivo, l’accordo raggiunto chiude il giudizio di opposizione; se fallisce, il processo riprende dal punto in cui era rimasto.

Va precisato che la mediazione obbligatoria non grava sul debitore opponente nel senso di doverla promuovere: come detto, l’onere è a carico del creditore. Tuttavia, l’opponente è tenuto a segnalare in udienza se il creditore ha rispettato la procedura. L’introduzione di questa condizione di procedibilità è un aspetto fondamentale da valutare all’avvio dell’opposizione, perché implica tempi aggiuntivi (rinvio per mediazione) e gravi conseguenze in caso di inadempimento da parte del creditore.

4. Rito ordinario vs rito semplificato nell’opposizione

Con la riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022 e 164/2024) è stato introdotto un rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies e ss. c.p.c.), succedaneo del vecchio rito sommario ex art. 702-bis. L’opposizione a decreto ingiuntivo può svolgersi secondo il rito ordinario tradizionale oppure, in presenza di determinate condizioni, adottare il rito semplificato. Le principali differenze sono:

  • Rito ordinario: il giudizio si svolge con l’atto di citazione (art. 645 c.p.c.) e le regole ordinarie di cognizione (artt. 163 ss.). Dopo la riforma, la prima udienza viene fissata non prima di 120 giorni dalla notifica; il creditore opposto deve costituirsi entro 20 giorni prima dell’udienza depositando comparsa. Il dibattimento prevede tre scambi di memorie (art. 183 c.p.c.) e istruttoria ordinaria (prove documentali, testimonianze, CTU ecc.). La decisione si rende con sentenza. I tempi complessivi sono più lunghi: in media oltre 6 mesi per la prima udienza, più ulteriori mesi per l’istruttoria.
  • Rito semplificato (ricorso ex art. 281-decies): in presenza di fatti non controversi o prova documentale sufficiente, il debitore può scegliere di proporre l’opposizione con ricorso anziché citazione. Il ricorso va depositato in cancelleria, e il tribunale fissa con decreto l’udienza di comparizione a breve termine (di norma entro 30-60 giorni). I termini per il creditore sono più stringenti: di solito deve costituirsi con comparsa (o memoria ex art. 281-undecies) almeno 10 giorni prima dell’udienza. All’udienza, il giudice verifica se sussistono le condizioni del rito semplificato (fatti non controversi, questione documentale, istruttoria semplice). Se la controversia è complessa (p.es. molte domande, necessità di ammettere testimoni o consulenze), il giudice trasforma il procedimento in ordinario ai sensi dell’art. 281-duodecies c.p.c.: in tal caso quell’udienza diventa la prima di rito ordinario ex art. 183. Se invece il giudice ritiene di proseguire in rito semplificato, trattiene immediatamente la causa: può assumere prove in udienza e decidere velocemente con ordinanza motivata o sentenza, senza i lunghi scambi di memorie. In pratica il rito semplificato ha l’obiettivo di accelerare la definizione nei casi semplici.

Confronto operativo (cfr. tabella sotto):

ProfiloRito ordinarioRito semplificato
Atto introduttivoCitazione (art. 645 c.p.c.) notificata al creditore; fissa data udienza.Ricorso (art. 281-decies c.p.c.) depositato in cancelleria. Il tribunale fissa l’udienza con decreto.
Termine prima udienzaMinimo 120 giorni dalla notifica (in Italia). Non si applica più il dimezzamento.Deciso dal giudice, solitamente più breve (es. 30–60 giorni dalla notifica del ricorso).
CostituzioneCreditore (convenuto) entro 20 giorni prima dell’udienza con comparsa (art. 166 c.p.c.).Creditore entro termine ridotto (es. 10 gg prima udienza) depositando memoria difensiva ex art. 281-undecies.
Prima udienzaUdienza ex art. 183 c.p.c.: trattazione iniziale, decisioni su istanze (648/649 c.p.c.), poi termine per memorie (art. 183 c.6).Udienza semplificata: il giudice valuta la fattibilità del rito semplificato o converte in ordinario. Possibile assunzione immediata di prove e trattazione concentrata nel merito.
IstruttoriaTradizionale: dopo scambio memorie, ammissione mezzi di prova, testimonianze in udienze successive, CTU, ecc.Semplificata: prove documentali e quantità limitata di prove ammesse immediatamente. Se serve ampia istruttoria, passaggio in ordinario.
DecisioneSentenza finale (dopo eventuali ulteriori udienze) esaurienti dell’istruttoria.Ordinanza motivata immediata o sentenza alla prima (art. 281-decies) se non serve ulteriore istruttoria; in caso di conversione, si conclude con sentenza ordinaria in epoca successiva.
Tempi stimatiPiù lunghi: prima udienza in ~5–6 mesi, più 2–3 mesi per istruttoria scritta, più prove, possibili rinvii.Più rapidi: prima udienza in ~2–3 mesi; possibile decisione già in udienza o in poche udienze ravvicinate se resta semplificato; conversione estende i tempi.

Il debitore deve valutare caso per caso: in linea teorica, il rito semplificato permette di anticipare l’udienza e un’eventuale decisione (utile per discutere subito la sospensione ex art. 649 c.p.c. o altri provvedimenti), ma se il giudice poi converte al rito ordinario si spende tempo per nulla. Se il rito si mantiene semplificato, si possono ottenere definizioni rapide e favorevoli (ad es. assumendo prova documentale che smentisca il credito già in prima udienza). Entrambe le vie, comunque, confluiranno nella sentenza che deciderà l’opposizione con pari valore sostanziale.

5. Applicazioni in vari ambiti

L’opposizione a decreto ingiuntivo si applica in moltissimi settori giuridici. Di seguito alcuni esempi tra i più frequenti:

  • Contratti commerciali e forniture: l’ingranaggio monitorio è ampiamente usato nelle controversie tra imprese (vendita, appalto, somministrazione, contratti di servizi, ecc.). Il debitore opponente può sollevare tutte le eccezioni contrattuali: ad esempio inadempimento del venditore (merce difettosa), mancata o ritardata consegna, violazione di garanzie, nullità del contratto, penali abusive, compensazioni (crediti incrociati), pagamenti già effettuati, prescrizione. Può altresì proporre domande riconvenzionali entro i limiti della domanda originaria (ad es. risarcimento danni da fornitura difettosa o restituzione di somme indebitamente percepite). In sostanza, il giudice riconsidera ex novo la pretesa del creditore: se il debitore prova l’inesistenza o estinzione del debito (es. avvenuto pagamento) o vizi nel titolo (es. prova scritta affetta da falsità), l’opposizione può essere accolta. È importante anche il profilo delle spese del giudizio: p.es. in Cass. 7592/2024 è stato affermato che le spese seguono il principio dell’equità e della soccombenza (ciò è rilevante in caso di risultato intermedio).
  • Crediti bancari e finanziari: nei rapporti bancari l’ingiunzione si ottiene spesso su estratti conto o documenti bancari (mutui, prestiti, linee di credito). In opposizione, il debitore può contestare le condizioni contrattuali (tassi usurari, commissioni non pattuite, anatocismo) e l’esattezza dell’estratto conto. Va ricordato, tuttavia, che l’estratto conto certificato di cui all’art. 50 T.U.B. è in generale prova piena dell’ammontare del credito bancario. La giurisprudenza conferma che nel giudizio di opposizione tale estratto (reso conforme a mente della legge bancaria) può assolvere all’onere della prova sull’ammontare dovuto, purché il debitore opponente non ne contest i contenuti specificamente. In altri termini, l’estratto conto costituisce base idonea per l’emissione del decreto e può valere anche nell’opposizione, salvo dimostrare errori puntuali. Il debitore deve quindi contestare con rigore le voci errate; in mancanza le conclusioni degli estratti sono confermate dalla Cassazione. Inoltre, nei rapporti finanziari vanno considerate questioni come la nullità di clausole scandalose (art. 1341 c.c.), l’usura (L. 108/1996), l’argomento di eventuale decadenza, ecc.
  • Rapporti di lavoro: la normativa processuale prevede un iter speciale (art. 646 c.p.c.). Se il decreto ingiuntivo è stato ottenuto per crediti derivanti da rapporti di lavoro dipendente individuale (ad es. stipendi, TFR, indennità), il debitore deve denunciare l’opposizione al sindacato di appartenenza entro 5 giorni dalla notifica del decreto. In quel caso l’udienza di opposizione viene fissata dal ventiduesimo giorno successivo alla notificazione dell’opposizione. Durante il tentativo di conciliazione obbligatoria tra le parti, il debitore (opponente) può presentare ricorso al giudice del lavoro per sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto. Queste misure tutelano il lavoratore durante la vertenza. Va comunque osservato che, una volta notificato il decreto al lavoratore, egli ha sempre l’onere di reagire entro 40 giorni (o far dichiarare improcedibile il decreto ex legge 196/1997 se la notifica è nulla), poi proporre opposizione.
  • Locazioni: i rapporti di affitto (immobili o aziendali) sono frequenti oggetto di decreti ingiuntivi per canoni non pagati o somme condominiali. In opposizione il conduttore può eccepire qualsivoglia vizio (p.e. inadempimenti del locatore, decadenza di clausole, versamento di cauzione e compensazione, decorrenza del termine triennale di prescrizione dei canoni ecc.). Si segnala che la Cassazione ha stabilito che, in caso di intimazione di sfratto per morosità con successiva opposizione, il locatore può anche chiedere la risoluzione del contratto nel medesimo giudizio. In pratica, l’azione di risoluzione (ex art. 1453 c.c.) è dichiarata ammissibile purché connessa al procedimento (Cass. 2685/2014). Naturalmente, al conduttore opponente possono opporsi regole specifiche (p.es. eventuali termini di decadenza per la domanda riconvenzionale).
  • Condominio: i condomini morosi sono spesso citati con decreto ingiuntivo emesso dall’amministratore per ottenere la liquidazione dei contributi dovuti (art. 63 disp. att. c.c.). Il condomino (debitore ingiunto) può opporre le stesse eccezioni di un comune debitore (mancati servizi, irregolarità del riparto, ricorso contro delibera assembleare): ad es. se la delibera di approvazione del rendiconto è stata annullata o impugnata, l’opposizione va accolta. La Corte di Cassazione ha altresì chiarito che è legittimo (ex art. 63 disp. att. c.c.) che l’assemblea condominiale addebiti al condomino moroso le spese legali sostenute per ottenere il decreto. Ciò significa che l’amministratore, ai sensi di legge, deve attivarsi entro 6 mesi dalla chiusura di bilancio per emettere ingiunzione, e se il decreto viene confermato in parte in opposizione, le spese dell’ingiunzione possono ricadere integralmente sul debitore (Cass. 751/2016). In prima udienza l’amministratore troverà, davanti al giudice di pace, un procedimento semplificato (mediazione obbligatoria, accordi di pagamento, ecc.), ma le questioni sostanziali (adeguatezza del credito, validità del riparto) si risolveranno nell’opposizione.

In generale, ogni volta che il creditore chieda il pagamento di una somma di denaro, il debitore intimato può fare opposizione entro il termine. Non ci sono limiti materiali al tipo di rapporto sottostante (commerciale, sociale, familiare, permuta, locazione, comodato, assicurazioni, ecc.); quello che conta è che sussista un’obbligazione liquida ed esigibile e una prova scritta del credito (fatture, contratti, estratti conto, cambiali, certificato di credito). Il debitore può quindi agire con opposizione in quasi tutte le materie in cui è concessa l’ingiunzione di pagamento.

6. Tabelle riepilogative

  • Principali termini procedurali: Termine Situazione Fonte normativa / effetto 40 giorni dalla notifica (sosp. feriale) Termine per proporre opposizione Se decorre infruttuosamente, il decreto ingiuntivo passa in giudicato (diventa definitivo ed esecutivo); opposizione tardiva (art. 650) possibile solo per giusta causa. 60 giorni dalla notifica (estero) Termine esteso per notifiche all’estero Applicazione delle regole generali (art. 641 e 155 c.p.c.). 5 giorni dalla notifica Termine per denunciare l’opposizione all’ass. sindacale (crediti lavoro) Se omesso, opposizione inammissibile; dopo mediazione, udienza dal 20° giorno. 20 giorni dalla notifica dell’opposizione Termine per la prima udienza (crediti lavoro) Il tribunale fissa la comparizione dal ventesimo giorno successivo alla notifica. 120 giorni dalla notifica Termine minimo ordinario per la prima udienza (Italia) Fissazione udienza, non è più dimezzato. 20 gg. prima udienza (art. 166) Termine per costituirsi del creditore (comparsa) Il creditore deve depositare comparsa difensiva entro 20 giorni dall’udienza; decorsi, è contumace. 10 gg. prima udienza (rito sempl.) Termine per costituirsi in rito semplificato Il creditore presenta memoria difensiva; altrimenti si considerano taciti accoglimenti delle contestazioni. 10 giorni dall’esecuzione Termine ultimo per opposizione tardiva Decorso inutilmente, il decreto diventa definitivamente esecutivo.
  • Adempimenti delle parti:
    • Debitore/opponente: depositare atto di citazione entro 40 giorni; scegliere eventualmente tra rito ordinario (citazione) o semplificato (ricorso); indicare in atto le motivazioni della difesa e le prove; costituirsi personalmente o tramite avvocato (l’opposizione implica tacita rinuncia all’automatica impugnazione – cfr. Cass. 927/2022); proporre eventuali domande riconvenzionali.
    • Creditore/opposto: costituirsi con comparsa entro i termini (ordinario: 20 gg. prima udienza; sempl.: ca. 10 gg. prima) e difendersi; proporre ogni eccezione processuale (competenza, nullità notifiche) e riconvenzioni consentite. Dare seguito all’obbligo di mediazione (attivare la procedura prima della prima udienza). Se ha notificato tardivamente il decreto, può chiamare in causa (con autorizzazione) terzi coobbligati o garanti nell’atto di opposizione. Al primo udienza può richiedere la provvisoria esecuzione del decreto (se non già ottenuta) ai sensi dell’art. 648 c.p.c. (esame di merito del credito).
    • Giudice: in prima udienza, verifica regolare costituzione, tenta eventualmente conciliazione, decide sulle domande (istanza di sospensione art.649; istanza di provvisoria esecuzione art.648) e sulla mediazione obbligatoria. All’esito, assume le prove rilevanti e istruisce la causa. Può ammettere prove immediate in rito semplificato. In caso di opposizione parziale, ordina esecuzione limitata; in caso di rinuncia o improcedibilità (mancata mediazione), chiude il giudizio. Infine, pronuncia sentenza che può annullare, riformare o confermare il decreto ingiuntivo.
  • Effetti dell’opposizione:
    • Accoglimento totale: il decreto viene dichiarato non valevole (revocato) e il debito viene rigettato. Il debitore non deve nulla al creditore (in conseguenza del giudicato). Eventuali garanzie (pignoramenti) cadono.
    • Rigetto totale: l’opposizione viene dichiarata inammissibile o infondata; il decreto ottiene efficacia definitiva ed esecutiva (art. 653 c.p.c.), e il creditore può proseguire forzatamente. Il debitore avverso sentenza di rigetto può impugnare la sentenza ordinaria come nelle comuni cause (appello/cassazione).
    • Accoglimento parziale: il decreto viene annullato limitatamente alla quota di credito riconosciuta infondata. La parte non contestata del decreto rimane (o diviene) titolo esecutivo per quella somma. Il giudice emette sentenza di condanna ridotta a pagare la differenza.
    • Opposizione tardiva accolto: in presenza di tardività giustificata, l’opposizione entra nel merito. Se accolta, il decreto viene annullato (come caso 1). Se respinta, come caso 2, con conseguente esecutorietà definitiva.
    • Mediazione non eseguita: se la mediazione era obbligatoria e non è stata avviata, il giudice chiude il giudizio dichiarando l’improcedibilità dell’ingiunzione (il debitore vince “per legge” il procedimento, anche se senza passare dal merito).

7. Simulazioni pratiche di opposizione

Caso 1: opposizione accolta – inesistenza del credito. Mario Rossi riceve un decreto ingiuntivo di €50.000 per fatture che il creditore ha emesso. L’opponente sostiene di aver già pagato tali fatture tramite compensazione, esibendo bonifici e quietanze. In opposizione il giudice verifica i documenti: il ricorso mostrava prove incoerenti, e gli estratti conto del debitore provano il pagamento. Il giudice accoglie integralmente l’opposizione, annulla il decreto e condanna il creditore alle spese. Esito: il decreto ingiuntivo non ha più efficacia.

Caso 2: opposizione respinta – credito fondato. Anna riceve un decreto ingiuntivo di €30.000 per un prestito non rimborsato. Nella comparsa di opposizione Anna contesta genericamente i conteggi ma non presenta prove concrete. In udienza Anna non si costituisce e il giudice rileva la sua contumacia. Alla fine l’opposizione viene respinta: il credito è fondato e provato dall’estratto conto del banco (art.50 TUB), quindi il decreto diventa definitivo ed esecutivo (€30.000 più interessi e spese). Esito: Anna rimane obbligata al pagamento; il creditore può procedere al pignoramento.

Caso 3: opposizione parziale – debito parzialmente riconosciuto. Un’impresa riceve decreto ingiuntivo di €100.000 per forniture. In opposizione ammette di dovere €70.000 ma contesta €30.000 (es. penali e maggiorazioni). Il giudice annulla il decreto per €30.000 e autorizza l’esecuzione sul residuo di €70.000. Quindi l’impresa deve subito pagare €70.000 (o resta titolo esecutivo se non paga), mentre il contenzioso prosegue sui €30.000 residui. Esito: il creditore ottiene subito €70.000; il tribunale si pronuncia in seguito sui €30.000 contestati.

Caso 4: opposizione a decreto provv. esecutivo – richiesta sospensione. Paola è debitrice su una cambiale di €5.000, già notificata con decreto ingiuntivo esecutivo (art. 642 c.p.c.) e procede esecutivamente. Oppone il decreto. In prima udienza, essendo il decreto già esecutivo, il giudice non lo blocca di ufficio; Paola ottiene invece un’ordinanza di sospensione (art. 649 c.p.c.) per tutta la durata del processo, vista la fondatezza della sua opposizione. In tal modo la procedura esecutiva resta congelata. Esito: l’opposizione prosegue; se rifiutata, il decreto resterebbe esecutivo, ma Paola ha guadagnato tempo evitando pignoramenti nel frattempo.

Caso 5: opposizione tardiva giustificata. Luca non viene informato del decreto ingiuntivo (notif. mal eseguita) e supera i 40 giorni. Scoperto il decreto solo a causa di un pignoramento presso terzi, propone opposizione tardiva entro 10 giorni dal pignoramento, motivando il vizio di notifica. Il giudice ammette l’opposizione tardiva (accertata la causa). Se infine respinge l’opposizione per assenza di fatti impeditivi, il decreto diventa comunque esecutivo. Esito: l’opposizione tardiva entra nel merito come una ordinaria; l’esecuzione resta sospesa se il giudice aveva disposto (art.649).

Caso 6: opposizione con mediazione obbligatoria. Un condominio ottiene decreto per €20.000 contributi, ma la materia rientra in quella mediabile (condominio). Il debito, residente convoca gli avvocati: in prima udienza il condomino segnala che l’amministratore non ha tentato mediazione. Il giudice rinvia l’udienza per 3 mesi per attivare la mediazione. L’amministratore non ottempera, così alla scadenza il giudice dichiara l’opposizione improcedibile (e revoca il decreto). Esito: il condomino vince per improcedibilità, il decreto decade.

Questi esempi illustrano come l’opposizione permetta al debitore di difendersi efficacemente (nel primo caso bloccando il credito), o di convivere con l’ingiunzione (come nel caso parziale), o di usare rimedi speciali (sospensione, tardività, mediazione) per ottenere un risultato più favorevole.

8. FAQ dal punto di vista del debitore

  • D: Cos’è l’opposizione a decreto ingiuntivo?
    R: È l’azione con cui il debitore impugna il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore. In pratica, il debitore presenta un atto di citazione (o ricorso) al giudice per avere l’annullamento o la modifica del decreto. Si apre così un vero processo in cui si rivalutano a fondo la pretesa creditoria. Non si tratta di un semplice appello, bensì di un giudizio di cognizione piena.
  • D: Quali termini devo rispettare?
    R: Dalla notifica del decreto partono 40 giorni (sospesi d’estate) per depositare l’opposizione. Va considerato che il termine è perentorio: superarlo senza validi motivi (caso fortuito, errore di notifica) fa scattare la perdita del diritto di opporsi. Se il decreto è stato notificato all’estero, il termine sale a circa 60 giorni per effetto degli artt. 641 e 155 c.p.c. In caso di opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.), si può proporre opposizione anche oltre i 40 giorni ma entro 10 giorni dal primo atto esecutivo e se si prova di non aver avuto conoscenza.
  • D: Devo pagare il credito o posso limitarmi a fare opposizione?
    R: Se hai proposto opposizione tempestiva, l’esecuzione del decreto è sospesa di diritto se il decreto non era provv. esecutivo. Quindi non sei tenuto a pagare fino alla decisione. Se invece il decreto era già provv. esecutivo, rischi che il creditore possa agire fin da subito, salvo che tu non chieda (e ottenga) dal giudice la sospensione provvisoria dell’esecuzione (art. 649). In ogni caso è buona prassi discutere subito in udienza la sospensiva.
  • D: Posso limitarmi a pagare una parte del credito e fare opposizione parziale?
    R: Sì, puoi sempre riconoscere volontariamente parte del debito e contestare il resto. In tal caso l’opposizione si configura come parziale. La parte non contestata vale come se non vi fosse opposizione: il creditore potrà ottenerne immediatamente l’esecuzione. Ad esempio, se ammetti di dovere €80.000 su €100.000 ingiunti, i €20.000 restanti debbono essere pagati; invece puoi far giudicare la fondatezza degli €80.000 (con riduzione o annullamento). È fondamentale specificare chiaramente nell’atto di opposizione quale importo si contesta e quale no.
  • D: In opposizione posso anche chiedere qualcosa al creditore?
    R: Sì. In opposizione l’art. 183 c.p.c. consente al convenuto (il debitore opponente) di sollevare eccezioni e di proporre domande riconvenzionali collegate all’oggetto della controversia. Ad esempio, potresti chiedere il risarcimento dei danni subiti per mora del creditore o la compensazione per somme indebitamente pagate. Attenzione però: tali domande devono riguardare la stessa vicenda sostanziale (non puoi pretendere qualcosa di del tutto estraneo). Nel frattempo il creditore non può ampliare la sua pretesa originaria (salvo reazioni a tue nuove richieste). La Cassazione ha infatti confermato che il creditore opposto non può avanzare domande nuove nell’opposizione, a differenza del debitore.
  • D: Cosa succede durante la prima udienza di opposizione?
    R: In prima udienza il giudice svolge attività preliminari: verifica che tu e il creditore siate comparsi correttamente, può invitare a conciliare amichevolmente, decide sulle istanze urgenti (es. sospensione dell’esecuzione, esecuzione provvisoria) e controlla la mediazione obbligatoria. Se necessario, rinvia i termini per mediazione. Se il creditore ha chiesto di eseguire già il decreto in opposizione (art.648), deciderà su questa domanda.
  • D: Che valore hanno le prove del creditore?
    R: Il decreto ingiuntivo è fondato su “prova scritta” (art. 633 c.p.c.), ma in opposizione tu puoi contestare quei documenti. Il giudice del merito valuterà se gli atti prodotti sono probanti. In particolare, in campo bancario un estratto conto certificato ex art.50 T.U.B. ha valore di prova piena, a meno che tu opponente non lo metta seriamente in discussione. Altre volte il creditore potrebbe allegare contratti, fatture, cambiali: dovrai analizzarli e, se riconosciuto il debito, fare solo opposizione parziale come detto.
  • D: Se l’opposizione è respinta, posso ancora fare qualcosa?
    R: Se la sentenza di opposizione ti dà torto e diventa irrevocabile (passa in giudicato), il decreto diventa definitivamente esecutivo e non puoi più opporlo. Tuttavia, in situazioni eccezionali, potresti proporre un’azione di accertamento negativo contro il creditore o nuove opposizioni all’esecuzione basate su fatti sopravvenuti o vizi di notificazione (in base all’art. 617 c.p.c. o art. 650 c.p.c.), come recentemente ribadito dalla Cassazione. In pratica, se emergono fatti successivi alla notifica (p.e. pagamento dopo l’opposizione) potresti avere rimedi alternativi.
  • D: Cosa succede se dichiaro improcedibile il decreto?
    R: Se in corso di opposizione il giudice accerta che manca un requisito di procedibilità (per es. non è stata fatta mediazione obbligatoria) può dichiarare improcedibile l’azione e revocare il decreto. In tal caso il processo si chiude a favore del debitore senza esame del merito. Ad esempio, se il creditore doveva fare mediazione e non l’ha fatta, il giudice revoca il decreto per improcedibilità.
  • D: Quali sono i costi per me (tributi, spese)?
    R: L’opposizione implica il pagamento del contributo unificato come nel processo civile ordinario (calcolato sul valore della causa, di solito il credito opposto). In caso di soccombenza, il giudice condannerà la parte perdente a rifondere le spese legali della controparte. Nota: in caso di opposizione parziale, il giudice può compensare le spese proporzionalmente alle rispettive soccombenze. Il proprio contributo rimane a carico dell’opponente, anche se poi prevale: gli oneri sostenuti (tributi, diritti, parcelle) restano in linea di principio di parte perdente.

Per ogni domanda specifica, è consigliabile consultare subito un avvocato civilista o esperto di diritto processuale. I temi sopra riportati sono confermati da leggi, circolari e sentenze citate nelle fonti.

9. Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate al 2025)

Normativa: Codice di Procedura Civile (artt. 633–648, 649, 650, 163, 165–166, 183, 320, 281-decies ss. c.p.c. per il rito semplificato); Codice Civile (artt. 2697 c.c. sull’onere della prova); D.Lgs. n.28/2010 (mediazione civile, art. 5 c.p.c.); D.Lgs. n.149/2022 (riforma Cartabia); Legge n.218/2011 (incorporazione UE sulla competenza); Cod. Civile (art. 63 disp. att., 1453 c.c. ecc.).

Giurisprudenza: Corte di Cassazione (sez. unite) 15/9/2022 n. 927 (carattere giudizio opposizione), 15/10/2024 n. 26727 (domande riconvenzionali e modifiche in opposizione); Cass. civ. 18/1/2016 n. 751 (spese legali in condominio); Cass. civ. 28/10/2024 n. 22874 (effetti del rinvio dopo opposizione); Cass. civ. 10/5/2024 n. 12818 (estratto conto T.U.B.); Cass. civ. 3/6/2024 n. 15504 (adesione tacita all’eredità con opposizione); Cass. civ. 21/3/2024 n. 7592 (opposizione: riconvenzionali e domande); Cass. civ. 5/3/2024 n. 5817 (competenza territoriale in opposizione); Cass. civ. 13/9/2018 n. 22404, Cass. SU 20/4/2015 n. 12310 (domande modificate e nuove, art.183); Cass. civ. 10/1/2025 n. 654 (cambio di titolarità del credito); Cass. civ. 12/2/2024 n. 3875 (esecutorietà in sentenze penali civili); Tribunali e Corti d’Appello varie (revoca D.I. per mancanza notifica, conciliazione ecc.).

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